
L’architettura del rifiuto
Progetto Melting Pot Europa - Monday, March 16, 2026YLENIA BOBBO 1
Introduzione
Le recenti autorizzazioni amministrative e legali, che hanno permesso l’ampliamento della lista dei Paesi di Origine Sicura (POS), rendono quanto mai urgente una nuova analisi critica del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo. Tale riforma, infatti, comporta implicazioni profonde, capaci di scardinare le garanzie fondamentali dei richiedenti asilo.
Non esistono “Paesi sicuri”
E con le nuove regole UE su migrazione e asilo siamo tutti più in pericolo
Nicoletta Alessio
12 Febbraio 2026
Tuttavia, l’estensione dei Paesi sicuri non è l’unica criticità introdotta: sebbene sia la più recente, essa si inserisce in un quadro ben più complesso e non privo di problematicità.
In questo report verranno analizzati gli aspetti controversi ereditati dal vecchio Sistema di Dublino e la conseguente struttura basata sulla cosiddetta “finzione di non ingresso“; la preoccupante contrazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati; la progressiva criminalizzazione delle ONG, nonché il ruolo controverso di Frontex e della Guardia Costiera Libica.
Doveroso è, inoltre, dedicare uno spazio specifico all’introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) per la profilazione biometrica e la sorveglianza. Si tratta di tecnologie che rischiano di trasformare il confine in uno spazio di discriminazione automatizzata: un tema cruciale al quale, finora, è stata riservata troppa poca attenzione.
La solidarietà apparente degli Stati
Com’è evidente, l’Europa ha approvato il nuovo pacchetto legislativo con l’obiettivo di creare un sistema più organizzato e capace di rispondere alle emergenze attraverso una maggiore celerità. A differenza del passato, chi arriva oggi viene sottoposto a una procedura di screening immediata, seguita da iter burocratici estremamente rapidi 2.
Di conseguenza, le persone migranti hanno pochissimi giorni a disposizione per presentare ricorso qualora la loro domanda venisse respinta, sollevando dubbi sull’effettiva possibilità di difesa.
Il nodo principale rimane tuttavia legato al principio del Paese di primo ingresso, pilastro del vecchio Sistema di Dublino III 3.
Che cos’è il nuovo Patto UE su asilo e migrazione?
Una scheda informativa in vista del 10 aprile 2025, giornata di azione transnazionale "This Pact kills!"
2 Aprile 2025Sebbene quel modello sia stato formalmente superato dal Regolamento (UE) 2024/1351 4, molte delle sue criticità strutturali sembrano persistere. Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea punta a ovviare alla cronica mancanza di meccanismi di condivisione dell’onere migratorio; tuttavia, nonostante il tentativo di introdurre criteri di solidarietà, è opportuno evidenziare la natura spesso flessibile dei meccanismi di ricollocazione.
In termini pragmatici, la responsabilità principale continua a gravare sui Paesi di frontiera 5, poiché la possibilità per gli altri Stati membri di optare per contributi finanziari anziché per l’accoglienza fisica dei richiedenti asilo rischia di lasciare invariato il peso logistico e umano sui Paesi di primo approdo.
La finzione di non ingresso e il regime detentivo
Per quanto riguarda il cosiddetto principio di non ingresso, esso rappresenta uno dei pilastri del Regolamento (UE) 2024/1359 6. Questa norma priva il migrante, da un punto di vista strettamente giuridico, del riconoscimento della sua presenza fisica sul territorio dell’Unione Europea 7.
In pratica, pur trovandosi effettivamente entro i confini dell’UE (spesso in zone di transito o centri di frontiera), i richiedenti asilo sono considerati legalmente come se non vi avessero mai fatto ingresso.
Questa “finzione” è funzionale a giustificare l’applicazione di procedure accelerate e standard di tutela ridotti, comprimendo di fatto il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 8.
In questo scenario, l’uso sistematico delle liste dei “Paesi di origine sicura” (secondo la proposta COM(2025) 101 9) agisce come un filtro di inammissibilità quasi automatico: la presunzione generica di sicurezza prevale sulla valutazione individuale dei rischi, rischiando di trasformare il diritto d’asilo in un mero processo burocratico finalizzato al rimpatrio.
I diritti dei minori non accompagnati
Come se non bastasse, all’interno di questo quadro repressivo, i minori stranieri non accompagnati rimangono i soggetti più vulnerabili. Nonostante la Direttiva 2013/33/UE ponga al centro il “superiore interesse del minore” 10, il Nuovo Patto ne consente il trattenimento nelle zone di frontiera, equiparandoli di fatto agli adulti nelle procedure accelerate se provenienti da Paesi considerati sicuri.
La rapidità di tali iter impedisce spesso una corretta nomina del tutore e una difesa legale adeguata. Inoltre, questa contrazione temporale – che prima delle riforme veniva loro risparmiata – non lascia il tempo materiale necessario per identificare traumi o bisogni specifici, con il reale rischio che i minori finiscano in regimi di fatto detentivi.
Destano altrettanta preoccupazione le modalità di determinazione dell’età, che potrebbero portare a trattare erroneamente dei minori come adulti, privandoli di ogni forma di protezione 11. Sotto il regime di Dublino III, i minori godevano di esenzioni più ampie, poiché la priorità era il ricongiungimento familiare rapido o l’accoglienza protetta.
Significativo è anche il cambiamento riguardante la raccolta dei dati biometrici (impronte e foto): se in precedenza era prevista dai 14 anni, ora la soglia scende ai 6 anni, istituzionalizzando una forma di sorveglianza digitale fin dall’infanzia.
Infine, sebbene il Nuovo Patto introduca meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali, vi è ragione di dubitare della loro reale efficacia e indipendenza, temendo che restino semplici procedure formali prive di un impatto concreto sulla tutela dei minori.
I Paesi di Origine Sicura
Tornando agli aggiornamenti più recenti, il concetto di Paese di Origine Sicura (POS) è oggi al vertice delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Non si tratta di un semplice elenco geografico, ma di un meccanismo legale che cambia radicalmente il destino di chi chiede protezione 6.
Se una persona migrante proviene da un Paese inserito in questa lista (come Tunisia, Albania o Bangladesh), lo Stato presume automaticamente che non abbia diritto all’asilo: la sua domanda non è più un “foglio bianco” da esaminare con cura, ma viene etichettata come “probabilmente infondata“.
In questa circostanza, il richiedente deve fornire prove eccezionali in tempi strettissimi (spesso meno di una settimana) per ribaltare tale presunzione. Ad aggravare il meccanismo interviene il fatto che, se la domanda è respinta come “manifestamente infondata“, la persona non ha il diritto automatico di restare sul territorio in attesa della sentenza di appello: potrebbe essere rimpatriato prima ancora che un giudice legga le sue carte 12.
L’Italia utilizza questa lista per attivare le procedure accelerate di frontiera, che prevedono il trattenimento in centri chiusi (inclusi quelli in Albania) mentre si decide sulla domanda in poche ore. Il rischio è evidente: che la velocità prevalga sulla giustizia. Appare chiaro il tentativo del legislatore di “blindare” la lista dei POS inserendola in norme di rango primario (legge ordinaria), nel tentativo di limitare il potere di disapplicazione dei giudici. Inoltre, l’inserimento delle “Schede Paese” in contesti legislativi legati alle relazioni internazionali rischia di precludere l’accesso a informazioni cruciali, indebolendo il diritto di difesa.
Tuttavia, è opportuno ricordare che, qualora venga meno il presupposto di “sicurezza” (anche per una sola parte del territorio o per specifiche categorie di persone), deve essere ripristinata la procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo del provvedimento di espulsione.
L’applicazione rigida del concetto di “Paese sicuro” rischia infatti di entrare in rotta di collisione con il Diritto Internazionale e il principio di non-refoulement. Lo Stato, infatti, resta responsabile della tutela dei diritti umani di chiunque si trovi sotto il suo controllo effettivo, anche in zone extraterritoriali o in alto mare, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nei celebri casi Hirsi Jamaa 13 e Medvedyev.
L’esternalizzazione e gli accordi bilaterali: il modello Libia
L’esternalizzazione non rappresenta solo lo spostamento fisico dei controlli oltre i confini dell’Unione, ma costituisce una vera e propria strategia giuridica volta a prevenire il contatto tra il migrante e la giurisdizione europea. L’obiettivo principale è impedire che scatti l’obbligo di protezione internazionale, il quale sorge nel momento esatto in cui un individuo entra nella sfera di controllo di uno Stato membro 14.
In questo contesto, il principio di non-refoulement (non respingimento) vieta tassativamente di ricondurre una persona in luoghi dove rischi la vita o trattamenti disumani; una realtà che, purtroppo, caratterizza in modo oggettivo l’attuale situazione in Libia.
Tutte le principali organizzazioni internazionali concordano infatti sul fatto che la Libia non possa essere considerata un “porto sicuro“.
Delegando le intercettazioni e il conseguente ritorno forzato a un soggetto terzo, gli Stati europei attuano quello che la dottrina definisce un respingimento per procura.
Questa pratica rappresenta un tentativo di aggirare la storica sentenza Hirsi Jamaa contro Italia (2012), con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò il nostro Paese per i respingimenti diretti in mare, stabilendo che la responsabilità dei diritti umani segue l’autorità dello Stato ovunque essa venga esercitata.
La responsabilità della Guardia Costiera
Sulla scorta di tale logica, attraverso accordi bilaterali come il Memorandum d’intesa Italia-Libia 15, l’Unione Europea ha di fatto delegato la funzione di controllo delle frontiere alla Guardia Costiera libica. Questo meccanismo di responsabilità delegata è strategicamente finalizzato ad evitare il contatto fisico delle persone migranti con le giurisdizioni europee, frapponendo un attore terzo tra il richiedente asilo e gli obblighi di protezione degli Stati membri.
La cooperazione tecnica e finanziaria con autorità di Paesi terzi che non garantiscono standard minimi di tutela configura una violazione indiretta, ma sistematica, del principio di non-refoulement. La persona intercettata in mare viene infatti ricondotta nei centri di detenzione libici – luoghi di documentata tortura e sfruttamento – aggirando deliberatamente gli obblighi internazionali di sbarco in un “porto sicuro” (Place of Safety).
In questo scenario, la responsabilità delle autorità nazionali europee emerge con chiarezza nel finanziamento, nella fornitura di mezzi e nel coordinamento di operazioni che sfociano in violazioni dei diritti umani: abusi che l’Europa, qualora avvenissero sul proprio suolo o sotto la propria bandiera, sarebbe giuridicamente obbligata a prevenire e sanzionare.
La responsabilità di Frontex e la criminalizzazione delle ONG
Parallelamente a quanto finora esposto, il ruolo di Frontex 16– l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – ha subito un’evoluzione verso una funzione di sorveglianza avanzata che spesso entra in conflitto con gli obblighi di ricerca e soccorso (SAR).
La dottrina solleva seri dubbi sulla responsabilità legale dell’Agenzia nei casi di cosiddetto respingimento per omissione: ciò accade, ad esempio, quando le coordinate dei migranti vengono condivise prioritariamente con le autorità di Paesi terzi invece che con le navi di soccorso più vicine, facilitando di fatto il ritorno forzato in Libia.
In questo scenario, si assiste a una sistematica criminalizzazione delle ONG 17. Le navi della società civile, intervenute per colmare il vuoto lasciato dalle missioni istituzionali, vengono ostacolate attraverso una serie di strumenti amministrativi e giudiziari.
Tra questi spiccano l’assegnazione di porti di sbarco estremamente distanti – una pratica che svuota l’area SAR di presidi di soccorso per lunghi periodi – e l’apertura di inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che spesso si risolvono in un nulla di fatto dopo anni di sequestri.
Questa strategia mira a ridefinire il soccorso in mare: da obbligo giuridico e morale, sancito dalle convenzioni internazionali, a presunto fattore di attrazione (pull factor). L’aiuto umanitario viene così etichettato come un’interferenza con le politiche di sicurezza, trasformando una missione di salvataggio in un atto potenzialmente illecito agli occhi dell’opinione pubblica.
La discriminazione dei migranti nel contesto dell’AI
In ultima analisi, una delle evoluzioni più inquietanti della riforma riguarda l’impiego massiccio delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella gestione migratoria. Il Regolamento (UE) 2024/1359, unitamente al potenziamento della banca dati Eurodac, istituzionalizza la raccolta capillare di dati biometrici, estendendola persino ai minori.
L’adozione di algoritmi per la profilazione dei flussi, l’analisi predittiva del rischio o il riconoscimento facciale ai confini, introduce una nuova e insidiosa forma di discriminazione algoritmica.
Questi sistemi, spesso caratterizzati da un’estrema opacità e privi di una supervisione umana effettiva 18, rischiano di riflettere “bias” intrinseci capaci di penalizzare sistematicamente determinate nazionalità o tratti somatici. In questo modo, si automatizzano decisioni che hanno un impatto devastante sulla vita delle persone, basandole su parametri statistici anziché su fatti concreti.
La tecnologia viene così piegata a rafforzare la “finzione di non ingresso“, erigendo un confine digitale invisibile ma invalicabile. In questo spazio, la decisione sull’ammissibilità di un individuo non è più affidata a un esame umano, empatico e dignitoso della sofferenza, ma a calcoli di probabilità che rischiano di deumanizzare definitivamente il diritto d’asilo.
Conclusione
In conclusione, non si tratta, dunque, di una semplice riforma tecnica, ma di una scelta politica che sposta il fulcro dell’accoglienza verso il rimpatrio e la sorveglianza. Quella che un tempo era considerata una protezione inderogabile della dignità umana sembra essersi trasformata in una gestione del rischio, dove l’efficienza burocratica e la sicurezza dei confini prevalgono sistematicamente sulle garanzie individuali. Così facendo l’Unione Europea rischia di svuotare di significato le proprie radici costituzionali e le convenzioni internazionali.
- Ho 27 anni e sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali all’Università di Siena. Vivo in provincia di Venezia e da ottobre 2025 svolgo volontariato per l’Osservatorio, centro di ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per cui redigo brevi report periodici. Collaboro inoltre con l’associazione Avvocato di Strada, offrendo supporto nell’assistenza a persone senza dimora ↩︎
- De Pasquale, P. (2020). Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci. In I Post di AISDUE, vol. II, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, n. 1, pp. 1-13. ISSN 2723-9969 ↩︎
- Balsamo, O. (2024). The residence document criterion in the revised Dublin system, today, between EU secondary law and the jurisprudence of the Court of Justice. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2024, pp. 81-106. ISSN 2384-9169 ↩︎
- Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ↩︎
- Nascimbene, B. (2024). Le “sfide” ai diritti fondamentali e alle garanzie giurisdizionali nell’ambito delle procedure introdotte dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-7. ISSN 2975-2698 ↩︎
- Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 ↩︎
- Perin, G. (2024). Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. In Questione Giustizia, Speciale “Immigrazione in Europa e diritti fondamentali“, luglio 2024, pp. 28-45. ISSN: 1972-5531 ↩︎
- Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Convenzione di Aarhus e domanda diretta a ottenere la qualità di parte in un procedimento giurisdizionale da parte di un’organizzazione per la tutela dell’ambiente ↩︎
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio ↩︎
- Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ↩︎
- Morgese, G., Limitati sviluppi del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in materia di percorsi legali di ingresso, in I. Caracciolo, G. Cellamare, A. Di Stasi, P. Gargiulo (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni giuridiche aperte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 271-295 ↩︎
- Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine sicuri, comunicato stampa del Parlamento UE (10 febbraio 2026) ↩︎
- Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in cui la Corte ha sancito la responsabilità extraterritoriale dello Stato per violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement ↩︎
- ASGI (Crescini, G., et al.) (2020). L’attività delle organizzazioni internazionali in Libia e le problematiche ripercussioni sull’esternalizzazione del diritto di asilo. In Questione Giustizia, n. 1/2020, pp. 178-189 ↩︎
- Previatello, M. (2024). La nuova dimensione esterna della politica di immigrazione e asilo dell’Unione europea: dalla collaborazione bilaterale ai meccanismi unilaterali di pressione. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-28 ↩︎
- Cardenio, G. (2025). Se Frontex vigilerà sulle nostre frontiere, chi vigilerà su Frontex? Una lettura combinata delle conclusioni degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi Hamoudi contro Frontex e WS e altri contro Frontex. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2025, pp. 165-180 ↩︎
- Masera, L. (2018). L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano? In Questione Giustizia, n. 2/2018, pp. 225-236 ↩︎
- Palazzi, A. (2025). Quando l’intelligenza artificiale (IA) contribuisce a decidere in materia di asilo: prospettive e questioni aperte nel diritto dell’Unione Europea. In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 3/2025. ISSN: 1972-4799 ↩︎