Tag - Diritto di asilo

L’Egitto non è un Paese sicuro: applicata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata – accerta l’effetto sospensivo automatico del ricorso presentato da un cittadino egiziano all’esito di decisione negativa adottata nei suoi confronti con procedura accelerata, in quanto proveniente a un paese inserito nella lista dei cd paesi di origine sicuri. Uniformandosi alla decisione 01.08.2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24, il Tribunale di Venezia conferma che, a legislazione vigente, gli artt. 36, 37 e 46 paragrafo 3 della Direttiva 2013/32 non consentono la designazione di paese sicuro di uno stato terzo che non rispetti le condizioni sostanziali di
Diritto all’accoglienza anche se la richiesta è avanzata dopo 90 giorni dall’ingresso
Una importante ordinanza del Tar Veneto che ordina l’immediata collocazione in accoglienza del richiedente asilo che aveva richiesto l’ingresso nel sistema di accoglienza dopo 90 giorni dall’ingresso. In particolare, il Tribunale “Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato: – il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015; – la Prefettura di Rovigo ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva“, decide, tenuto conto: A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2bis, d.lgs. n. 142/2015),
Protezione sussidiaria a richiedente pakistano del Punjab: il Paese è tra i più colpiti al mondo dalla violenza
Il Tribunale di Perugia, sez. spec. immigrazione, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs 251/2007, a cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab. Secondo il Giudice, “dall’esame delle fonti internazionali si apprende come il Punjab si trovi attualmente in uno stato di massima allerta a causa della violenza che dilaga nella vicina provincia di Khyber Pakhtunkhwa (K.P.) nel nord-ovest del Paese”. Inoltre, “Secondo il Global Terrorism Index (GTI) del 2025, il Pakistan è attualmente il Paese più colpito al mondo dalla violenza – secondo solo al Burkina Faso – con un aumento del 45 percento
Ucraina – Riconosciuta la protezione sussidiaria al richiedente per la presenza di violenza indiscriminata
La decisione del Tribunale di Potenza si segnala per la puntuale applicazione dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 in relazione al conflitto armato in corso in Ucraina. Il Collegio ribadisce un principio ormai consolidato: in presenza di una situazione di violenza indiscriminata di eccezionale intensità, accertata mediante COI aggiornate e qualificate, il richiedente è esonerato dall’onere di dimostrare un rischio individualizzato, secondo l’insegnamento della CGUE (sentenza Elgafaji). “La situazione contestuale – si legge nella pronuncia – che emerge dalle fonti consultate, dimostra, seppur in modo più limitato nella regione di provenienza del ricorrente, il serio pericolo di violenza indiscriminata a
Il Perù non è un paese sicuro per le donne. Disapplicata la normativa nazionale di cui all’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008
Importante pronuncia per i diritti delle donne peruviane da parte del Tribunale di Milano in sede cautelare. Nel caso di specie la Commissione Territoriale aveva adottato nei confronti della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis (nella specie, Perù), dichiarando manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell’art. 28-ter comma 1 lett. b). Parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, contestando la decisione dell’autorità amministrativa, con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi ai sensi dell’art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, secondo il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”. Il Tribunale di Milano ha quindi accolto il ricorso cautelare in base ad una corretta applicazione delle fonti del diritto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre 2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]2, ha statuito, da un lato, che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva” e, dall’altro lato, che “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”; la stessa Corte, definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]3, ha dato continuità a tale giurisprudenza statuendo che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva”. Ciò posto, dopo aver scrutinato le COI vigenti, il Collegio ha concluso che la situazione nel Paese, “comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, ovvero quella delle donne, è tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche il Perù quale Paese di origine sicuro”. Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Perù * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Non convalida del trattenimento del richiedente asilo ex MSNA: assente una ponderata valutazione individuale
La Corte d’Appello di Milano non convalida il trattenimento nel CPR di via Corelli di un cittadino egiziano ex MSNA, messo in strada al compimento dei 18 anni senza alcun tipo di informativa sul rinnovo del permesso di soggiorno. Il Giudice di Pace di Milano aveva convalidato il provvedimento del Questore di Lecco e il ragazzo, redigendo il foglio notizie presso la Questura di Milano, ha avanzato domanda di asilo dichiarando di essere venuto in Italia per cercare lavoro e per avere una vita più dignitosa e di non potere tornare nel proprio paese di origine rischiando di andare in carcere per via dei debiti contratti dal padre. Nel provvedimento il Giudice richiama i principi giurisprudenziali in tema di trattenimento dello straniero della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte Cost. 95/2025 e la normativa europea, decidendo poi di non convalidare in mancanza di un esame nel provvedimento di trattenimento sulla posizione individuale del cittadino straniero, una congrua motivazione sulla necessità del trattenimento e per la mancata  valutazione sulla possibilità di applicare le misure alternative al trattenimento.   Nel provvedimento in particolare si legge:  * Avuto riguardo alla complessiva situazione personale del cittadino egiziano, la motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla specifica posizione individuale del richiedente protezione internazionale, né adeguata motivazione con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria nello specifico caso in esame, ben potendo, comunque, l’Autorità amministrativa sempre applicare misure alternative. * L’obbligo di valutare l’applicazione di misure alternative al trattenimento è, infatti, un dovere che, alla stregua del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento sopra richiamato, va esercitato dall’autorità amministrativa sulla base di una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi della direttiva comunitaria e della stessa unità dell’ordinamento interno, considerata la stessa legislazione italiana. Corte d’Appello di Milano, decreto del 20 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
La Questura di Trieste ostacola l’accesso alla procedura d’asilo
GIULIA STELLA INGALLINA E ARIANNA LOCATELLI Le associazioni del territorio pubblicano un report che denuncia le prassi illecite, i diritti negati e il sistematico abbandono delle persone in movimento. La conferenza stampa: in rilievo il diritto d’asilo Mercoledì 17 dicembre 2025 a Trieste, al Circolo della Stampa, è stato presentato il rapporto “Accesso negato. Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza a Trieste” 1, frutto di un lavoro di ricerca e monitoraggio durato diversi mesi, condotto congiuntamente dalle associazioni ICS, IRC, Diaconia Valdese, Linea d’Ombra, No Name Kitchen, Goap, Fondazione Luchetta e Cdcp. Il documento denuncia le persistenti difficoltà di accesso alla Questura di Trieste e mette in luce un insieme di prassi illegittime e tecniche di deterrenza adottate in modo sistematico nel corso del 2025. Tali pratiche risultano funzionali nell’allontanare i richiedenti asilo e a ostacolare l’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in aperta elusione del diritto nazionale ed europeo. Alla conferenza stampa sono intervenuti Gianfranco Schiavone (ICS), Alessandro Papes (IRC), Marta Pacor (Diaconia Valdese), Arianna Locatelli (No Name Kitchen), Lorena Fornasir (Linea d’Ombra) Gianfranco Schiavone, presidente di ICS 2, ha aperto la conferenza stampa richiamando le fonti del diritto, chiarendo fin da subito l’illegittimità delle prassi adottate per negare l’accesso alla procedura di protezione internazionale. «La normativa è di una lampante semplicità; non c’è nessuna ipotesi per cui la domanda d’asilo possa non essere accolta.» In queste poche parole è implicito il rimando a quelli che dovrebbero essere gli obblighi giuridici: l’art. 10, comma 3, della Costituzione 3 sancisce il diritto d’asilo, mentre l’obbligo per lo Stato di accogliere e registrare le domande di asilo è chiaramente illustrato nella normativa ordinaria, al Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 4 (attuazione della direttiva UE sulle procedure di asilo). All’articolo 6 “Presentazione della domanda”, la norma stabilisce che: * ogni cittadino straniero ha diritto di presentare domanda di protezione internazionale, * le autorità competenti hanno l’obbligo di riceverla e registrarla, anche quando la domanda è presentata alla frontiera o sul territorio, * la registrazione deve avvenire senza ritardo 5 In conferenza stampa, al richiamo dei principi giuridici fa immediatamente seguito la denuncia delle prassi con cui le Questure di Trieste e Gorizia disattendono gli obblighi previsti dalla legge. «Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’aumento delle prassi illegittime con l’obiettivo di non registrare le domande. Le persone si accumulano così nell’attesa in strada; la maggior parte hanno manifestato la volontà di chiedere asilo, ma la loro richiesta non è stata accolta.» Gianfranco Schiavone, dalla conferenza stampa del 17.12.2025 UNA SGUARDO AL REPORT: L’“ACCESSO NEGATO” E LE STRATEGIE CON CUI VIENE OSTACOLATO IL DIRITTO D’ASILO L’elaborato nasce da un anno di monitoraggio congiunto da parte delle associazioni che lavorano quotidianamente sul territorio in supporto alle persone in movimento e ai richiedenti asilo. Nel corso del 2025 sono state raccolte centinaia di testimonianze che hanno coinvolto oltre 1.400 persone tramite una presenza costante e attiva negli spazi fulcro della vicenda: la questura di Trieste, la piazza della Libertà 6, gli edifici dismessi del porto vecchio 7 e il Centro Diurno 8. Le osservazioni condotte davanti alla questura, fin dalle prime ore del mattino, hanno mostrato come decine di persone si mettano quotidianamente in fila nella speranza di essere selezionate per formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Ogni giorno tra le 70 e le 140 persone attendono all’esterno dell’Ufficio Immigrazione; negli ultimi mesi, tuttavia, solo 10–15 di esse vengono selezionate per accedere agli uffici e, spesso, solo circa la metà riesce effettivamente a formalizzare la domanda. Tale selezione avviene in maniera del tutto casuale e arbitraria: vengono chiamate alcune nazionalità, alle quali le persone in attesa devono rispondere per alzata di mano. In un secondo momento viene selezionato un numero limitato di persone, generalmente una dozzina, mentre tutte le altre, dopo ore di attesa, vengono immediatamente allontanate senza ricevere alcuna informazione. Queste ultime sono quindi costrette a ripresentarsi nei giorni successivi, con un’elevata probabilità di trovarsi nella medesima situazione. Le discriminazioni sistematiche vengono perpetrate sia a livello individuale sia collettivo, basandosi, ad esempio, sulla nazionalità. Emblematico è il caso dei cittadini nepalesi, che risultano essere costantemente respinti reiteratamente, senza che venga fornita alcuna spiegazione di natura logica o legale. «Io sono del Nepal, da un mese sono in Italia, vado ogni giorno ma non vengo selezionato mai. Andiamo tutti i giorni davanti alla questura però in genere noi nepalesi veniamo discriminati». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze 9 (minuto 5:40). Anche i tempi medi di registrazione risultano allarmanti per la loro imprevedibilità: attualmente la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale avviene, in media, circa tre settimane dopo il primo tentativo, con picchi che arrivano fino a 60 giorni. Il modello di selezione non trasparente genera insicurezza e incertezza tra le persone interessate, ledendo un loro diritto fondamentale in assenza di qualsiasi garanzia. È inoltre necessario ricordare che, prima della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le persone si trovano in una condizione di totale invisibilità giuridica, nella quale non hanno accesso ad alcuna forma di tutela. L’arbitrarietà di tale situazione produce inoltre un’ulteriore grave conseguenza: le operatrici e gli operatori attivi quotidianamente sul campo si trovano nell’impossibilità di fornire risposte chiare alle persone interessate, con il conseguente progressivo indebolimento della fiducia non solo nei servizi, ma anche nei loro confronti. LE PRASSI ATTUATE DALLA QUESTURA DI TRIESTE E LA LORO ILLEGITTIMITÀ, ALLA LUCE DEL REPORT La raccolta di testimonianze e i monitoraggi hanno evidenziato una serie di azioni informali messe in atto quotidianamente dal personale in servizio presso la Questura; prassi illegittime che non seguono alcuna normativa ma che mostrano la volontà di allontanare le persone attraverso una serie di strategie politiche di deterrenza. * Richiesta di documenti: Nonostante la legge sia, ancora una volta, estremamente chiara: “la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.Lgs. 25/2008 e art. 8 Direttiva 2013/32/UE) Le persone in fila davanti alla questura di Trieste vengono selezionate sulla base del possesso di un passaporto originale. Chi non è in possesso di un documento viene invitato a denunciare lo smarrimento dello stesso presso altri uffici di Polizia e costretto ad allontanarsi. I documenti non costituiscono però in alcun caso un requisito per l’avvio della procedura, poiché il legislatore, evidentemente più lungimirante dell’odierno personale amministrativo, ha pienamente considerato come i viaggi affrontati comportino spesso lo smarrimento, il sequestro o altre circostanze che lasciano la persona priva di documenti. «Mi hanno chiesto dove sia il mio passaporto, io l’ho perso durante il viaggio; mi hanno detto di uscire fuori e fare la denuncia di smarrimento. […] Sono andato alla polizia però […] mi hanno detto che non si può fare la denuncia di smarrimento qua perché l’hai perso in un altro paese». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze 10 (minuto 2:18). * Mancato riconoscimento delle segnalazioni via PEC: Viste le difficoltà di accesso alla questura, molte persone, dopo aver fallito nel tentativo di manifestare la volontà di fare richiesta d’asilo davanti alle autorità, si rivolgono alle associazioni del territorio, in particolare allo sportello legale di ICS e di Diaconia Valdese aperto tutte le mattine al Centro Diurno. Sulla base dei principi di collaborazione tra autorità e organismi di tutela 11, le operatrici legali hanno la facoltà e l’onere di inviare via PEC, a nome dell’interessato, le segnalazioni relative alle volontà di richiedere la protezione internazionale. Anche questi interventi vengono però ignorati da parte della questura di Trieste, le segnalazioni non vengono prese in considerazione eludendo nuovamente gli obblighi di registrazione imposti dal diritto. * Controlli informali dei cellulari: «Sono da un mese in Italia vado ogni giorno a fare richiesta di asilo […] il problema è che il telefono era spaccato dalla polizia serba e rotto, e quindi mi hanno detto di riparare il telefono e venire qua. Senza riparare il telefono non mi faranno la domanda d’asilo». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 1:10) Diverse persone hanno riferito di essere state sottoposte, all’ingresso della Questura, al controllo del proprio telefono cellulare, con l’obiettivo apparente di raccogliere informazioni da utilizzare contro il loro diritto di richiedere asilo. Alcuni testimoni hanno segnalato l’uso di dispositivi in grado di scaricare la cronologia di tutte le applicazioni, google maps, app di trasporti pubblici oltre che fotografie. Le persone vengono poi respinte bruscamente, con l’indicazione di presentare la domanda di asilo in altre città in cui sarebbero transitate; tale rifiuto di presa in carico dovrebbe essere comunicato con atto scritto e motivato, e invece viene trasmesso informalmente a voce. Inoltre, le modalità informali di controllo non rispettano le garanzie previste dalla legge 12: la persona ha diritto ad essere presente e di poter fruire della traduzione di un mediatore, l’operazione deve essere verbalizzata indicando finalità, criteri, dati controllati ed esito, e il verbale deve essere inviato al giudice di pace entro 48 ore per la convalida, che deve avvenire con provvedimento motivato nelle successive 48 ore. Alla persona devono essere consegnati verbale e provvedimento; in caso di mancata o parziale convalida, i dati acquisiti sono inutilizzabili e devono essere cancellati. * Raccolta e conservazione informale di fotografie: Diverse persone hanno riferito che, mentre si trovano in fila all’ingresso della Questura, vengono fotografate dal personale presente (ufficiali di Polizia e mediatori culturali). «La seconda volta mi hanno fatto entrare, hanno controllato il loro telefono, mi hanno mostrato la foto mia dicendomi sei questo ero io, gli ho detto “si sono io” e mi hanno detto vai via». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 3:00). Tali immagini sembrerebbero essere raccolte e conservate in un “archivio” impiegato, con finalità illecite, per selezionare o escludere determinate persone. Privato di fondamento giuridico e privo di criteri espliciti, questo procedimento solleva gravi criticità in termini di protezione dei dati personali, trasparenza e non discriminazione, incidendo direttamente sulle garanzie di accesso alla protezione internazionale. * Assenza di tutela per le persone in condizioni di vulnerabilità: L’accesso in Questura risulta estremamente complesso anche per le persone in condizioni di salute visibilmente critiche, che per legge dovrebbero essere considerate “vulnerabili”: queste vengono spesso costrette a lunghe attese o addirittura allontanate, in violazione degli obblighi di protezione e assistenza previsti dalla normativa vigente e in aperta contraddizione con le indicazioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – riportate nel Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e di accoglienza. Tra le pratiche più preoccupanti vi sono le modalità con cui vengono allontanati in maniera assolutamente arbitraria i dichiaranti di minore età. Ai ragazzi viene chiesto di dimostrare la propria età tramite il passaporto o altri documenti d’identità originali (come certificati di nascita); quando vengono presentate fotocopie o fotografie di tali atti, queste sono spesso ritenute false o non attendibili. In assenza di prove considerate valide, invece di seguire la procedura prevista dalla legge, si ricorre frequentemente a un semplice “esame visivo”, che nella maggior parte dei casi si conclude con il rifiuto dell’accesso all’assistenza. «Non è su base discrezionale […] esistono delle norme, e le norme vanno seguite; anche quando non piacciono». Gianfranco Schiavone, dalla conferenza stampa del 17.12.2025 Anche in questo caso però le previsioni normative sono specifiche ed estremamente chiare. La Legge 7 aprile 2017 n. 47, cosiddetta Legge Zampa, definisce le modalità con cui l’identità di un MSNA deve essere accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore e comunque solo in seguito a un’immediata assistenza fornita al minore. In casi di dubbia identità, è oltremodo disciplinata la procedura relativa all’accertamento socio-sanitario dell’età svolto da professionisti, e con la presenza di un mediatore culturale. Qualora i risultati siano ambigui, si presume la minore età ad ogni effetto di legge (art. 19-bis, comma 8, d.lgs. 142/2015). * Mancata attivazione del Regolamento Dublino III: «Mi hanno fatto entrare una volta, dopo aver controllato nel sistema mi hanno detto “Hai le impronte in Francia, devi tornare in Francia.» Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 4:38) Durante i primi colloqui alle porte della Questura emerge frequentemente che le persone hanno attraversato altri Paesi europei; tale informazione viene immediatamente utilizzata come ulteriore motivo per negare l’accesso alla protezione internazionale. In questi casi, invece di attivare la procedura prevista dal Regolamento Dublino III (UE) n. 604/2013 – secondo cui l’Italia dovrebbe comunque accogliere la richiesta di protezione internazionale e, solo successivamente, comunicare con il Paese di primo ingresso per un eventuale trasferimento di competenza – la persona viene invitata informalmente e oralmente a recarsi nel presunto Paese. Se confermata, questa prassi costituirebbe una violazione del diritto dell’Unione europea, compromettendo le garanzie riconosciute al richiedente asilo. * Emissione di provvedimenti di espulsione: La situazione diventa particolarmente allarmante se si considera che, oltre all’impossibilità di accedere alla Questura, si genera anche un clima di paura: proprio mentre le persone tentano di esercitare un diritto fondamentale, rischiano di essere soggette all’obbligo di allontanarsi dal territorio. Alcuni cittadini stranieri riferiscono di essere usciti dalla Questura con la notifica di un provvedimento di espulsione dopo essersi presentati spontaneamente per richiedere protezione internazionale. Tale modalità annulla il diritto d’asilo e le garanzie ad esso connesse, come ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32070 del 20 novembre 2023, secondo cui deve essere considerato richiedente asilo chiunque manifesti anche semplicemente la volontà di farlo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 25/2008, lo status di richiedente asilo attribuisce il diritto a rimanere nel territorio nazionale fino alla conclusione della procedura. Pertanto, una persona che si presenti in Questura per richiedere protezione internazionale deve essere considerata richiedente asilo e non può essere espulsa per tutta la durata della procedura. Prima di formulare pareri di manifesta infondatezza, espressi discrezionalmente e talvolta sulla base di profilazioni razziali o supposizioni legate a caratteristiche somatiche e presunti Paesi di provenienza sicuri, la richiesta deve essere presa in carico e valutata adeguatamente secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale. «Quando sono andato in questura di Trieste a fare domanda d’asilo gli ho mostrato il mio visto scaduto e anche il passaporto e loro non mi hanno dato la domanda di asilo però mi hanno dato l’espulsione dall’Italia. […] Sono arrivato qua ho chiesto aiuto a delle associazioni, abbiamo trovato un avvocato, abbiamo fatto ricorso il tribunale ha dato ragione a me poi al seguito hanno preso la mia domanda di asilo in carico». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 5:40) DA TRIESTE A GORIZIA: FUORI DALLA PROCEDURA D’ASILO O DALL’ACCOGLIENZA Con il tempo, tra gli aspiranti richiedenti asilo presenti e in arrivo sul territorio, si è diffusa la consapevolezza delle difficoltà nell’accesso alla Questura di Trieste. Negli ultimi mesi, questo fenomeno si è intensificato, intrecciando le risposte spontanee messe in atto dalle persone di fronte all’inefficienza degli uffici pubblici con le conseguenze a catena che ne derivano: nuovi vuoti istituzionali, soluzioni alternative improvvisate e continui diritti negati. «Se viene sistematizzato il respingimento a Trieste, di conseguenza le persone si spostano». Marta Pacor, durante l’incontro in questura del 18.12.2025 Durante la conferenza, l’operatrice legale di Diaconia Valdese, Marta Pacor, ha descritto la prassi che porta allo spostamento dei richiedenti asilo dalla Questura di Trieste a quella di Gorizia. In un primo momento, questo spostamento consentiva una maggiore probabilità di vedere accolta la domanda d’asilo e di essere formalmente riconosciuti come richiedenti. Tuttavia, tale riconoscimento, anche a Gorizia, è stato svuotato delle garanzie a esso connesse, a partire dal diritto all’accoglienza. La Direttiva Accoglienza dell’Unione Europea (2013/33/UE) stabilisce norme minime per l’accoglienza, imponendo agli Stati di garantire condizioni di vita dignitose fin dalla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura. Recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. 142/2015, tale normativa impone allo Stato l’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo. Nonostante ciò, Gorizia non riesce a garantire la presa in carico sociale e, a causa della grave mancanza di coordinamento tra Questura e Prefettura, non vengono individuate soluzioni alternative di accoglienza. Questa situazione rende necessario un ulteriore spostamento verso Trieste, dove, pur essendo disponibili posti presso strutture come Casa Malala e Campo Sacro, le persone non possono accedere al sistema di accoglienza essendo la loro domanda di protezione internazionale formalizzata presso la Questura di Gorizia e quindi la competenza per l’inserimento in accoglienza resta in capo alla Prefettura di Gorizia. L’unica alternativa disponibile sono edifici abbandonati al Porto Vecchio di Trieste, dove, come osserva Gianfranco Schiavone, le persone si accumulano a causa della progressiva inefficienza istituzionale. «A Gorizia non avendo nessuno servizio io sono costretto a dormire qua a Trieste in porto vecchio e non è una condizione umana perchè dormo fuori. […] Devo andare ogni giorno a chiedere l’accoglienza, prendo il treno, vado là [a Gorizia] e torno vado là e torno ma non c’è nessuna risposta» Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 0:45) Nei mesi più recenti, anche chi attende la formalizzazione della domanda presso la Questura di Gorizia ha segnalato prassi informali ormai ricorrenti. Pur risultando relativamente veloce il primo accesso, i tempi per la formalizzazione tramite modulo C3 si dilatano a causa di appuntamenti continuamente rimandati. La Questura rilascia al primo accesso un appuntamento per la formalizzazione, che al momento della presentazione della persona viene spesso cancellato manualmente e rinviato a una data successiva. Numerose testimonianze riportano che sul medesimo foglio di convocazione risultino annotati anche più di cinque rinvii consecutivi, con date cancellate e riscritte a penna, determinando un prolungamento dell’attesa e collocando le persone in un limbo apparentemente senza fine: «Quello che mi sento dire da dieci mesi è sempre “ritorna…”» Testimonianza di un ragazzo incontrato a porto vecchio. LA RISPOSTA DELLA QUESTURA E DEI SINDACATI DI POLIZIA Il giorno successivo alla conferenza stampa e alla presentazione pubblica del report, si è svolto un incontro tra le associazioni coinvolte e la Questura di Trieste, con la partecipazione della questora dott.ssa Fredella e del dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dott. Montina. Già in conferenza stampa era stata dichiarata la volontà di un confronto sui fatti, dei quali la Questura era ovviamente già a conoscenza, considerando che durante l’anno le operatrici legali di ICS avevano inviato circa 34 segnalazioni collettive e diverse PEC individuali. Durante l’incontro, il report è stato nuovamente presentato, evidenziando le difficoltà di accesso al diritto d’asilo. Si è instaurato un apparente dialogo, ma la Questura ha costantemente dirottato la discussione sulle difficoltà organizzative e sui tentativi di strutturare il procedimento di accesso agli uffici, menzionando un progetto avanzato, non ancora condiviso, volto a creare un sistema di “prenotazione facile” simile a quello sperimentato a Milano. Pur essendo rilevante l’aspetto organizzativo della prenotazione, le principali criticità segnalate dalle testimonianze riguardano non tanto l’accesso agli uffici, quanto ciò che avviene successivamente: numerosi soggetti vengono fatti allontanare con modalità illegittime senza poter formalizzare la domanda di protezione internazionale. Le associazioni hanno cercato di riportare il dibattito sul nucleo centrale della problematica, ossia l’impedimento strutturale alla registrazione della domanda, determinato dall’adozione di prassi operative irregolari. Su questo punto il dialogo si è fatto più difficile. La questura ha tentato di giustificare alcune pratiche con argomentazioni vaghe, facendo riferimento alla necessità di possedere “determinate caratteristiche” o di presentarsi con “determinati documenti”; e così la richiesta illegittima di poter fare accesso solo con un documento rispecchierebbe “solo la volontà di avere un lavoro più rapido e semplice”, mentre non sarebbe vero che i minori vengono valutati grossolanamente e visivamente e nemmeno che le persone vengono reindirizzate verso altre questure. L’accusa sulla credibilità delle testimonianze delle persone in movimento però risulta poco efficace quando al tavolo di confronto sono presenti operatori e operatrici che hanno assistito alla messa in atto di queste pratiche illecite in prima persona durante i diversi accompagnamenti. Anche i numeri risultano chiarificatori: secondo il dott. Montina, nel 2025 sono stati registrati circa 1.080 C3 (e 1.500 richieste del 2024), un numero estremamente basso rispetto alle oltre tremila persone che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo alle associazioni. L’incontro si è concluso con l’augurio della questora di lavorare insieme con spirito costruttivo per “risolvere il problema” e portare avanti processi di organizzazione. Le associazioni hanno mantenuto un’apertura al dialogo, sottolineando tuttavia come queste prassi illegittime minino il “livello reputazionale e giuridico” dell’ente, richiedendo un impegno concreto per farle cessare. In seguito alla conferenza, non si è fatta attendere anche la replica dei due sindacati di polizia, SAP e SIULP 13. La risposta ha assunto la forma di un rimpallo di responsabilità, con accuse rivolte alle associazioni autrici del report, in particolare ICS e Gianfranco Schiavone, caratterizzate da toni risentiti e da una totale mancanza di analisi della situazione. Francesco Marino, segretario provinciale del SIULP, ha paragonato le critiche alle forze di polizia a quelle rivolte al personale medico-sanitario durante la pandemia di Covid-19. Accuse sono state mosse anche alla gestione dell’accoglienza diffusa, sistema promosso da anni da ICS in città. Tali critiche non hanno lasciato spazio a un confronto sulle reali difficoltà di accesso alla Questura, dimostrando come il report sia stato letto superficialmente e rivelando la mancata volontà di intervenire per migliorare una situazione seriamente problematica, come attestano le centinaia di testimonianze raccolte nel corso del 2025. Ciò che emerge è una diffusa mancanza di volontà, da parte delle istituzioni e delle forze di polizia, di analizzare in maniera strutturale le criticità legate all’accesso alla Questura e al sistema di accoglienza a Trieste. Il problema viene frequentemente minimizzato, mentre le associazioni vengono accusate di avanzare critiche aprioristiche nei confronti della Questura, senza riconoscere che la questione non può essere affrontata con interventi di natura emergenziale. Tali misure, infatti, finiscono spesso per aumentare la precarietà delle persone coinvolte o, nella migliore delle ipotesi, tamponano temporaneamente la situazione, placando le tensioni per pochi giorni prima che le persone siano nuovamente costrette ad affrontare l’inverno triestino in condizioni di estrema vulnerabilità. L’IMPATTO CONCRETO DI QUESTE PRASSI SULLE PERSONE IN MOVIMENTO Uno degli edifici di Porto Vecchio Come già sottolineato, il periodo precedente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale rappresenta un vero e proprio limbo di totale invisibilità e, di conseguenza, di sistematica violazione dei diritti umani. A Trieste, le persone si trovano costrette a ricorrere a soluzioni emergenziali, in attesa di regolarizzarsi sul territorio e di poter accedere al sistema di accoglienza, con ritardi ingiustificati imputabili alle istituzioni. Nel frattempo, sperano di ottenere uno dei pochi posti disponibili nei dormitori attivati per l’“emergenza freddo”o, in alternativa, trascorrono le notti sulle sedie di Spazio 11 14, nei magazzini occupati del Porto Vecchio o sotto i portici dell’autostazione, accanto a Piazza della Libertà. Quello che si viene a configurare è un vero e proprio abbandono organizzato delle persone in movimento che avrebbero diritto a chiedere asilo ed essere accolte. Alla conferenza stampa del 17 dicembre, le parole di Lorena Fornasir, fondatrice di Linea d’Ombra, mettono in evidenza in forma lampante la violazione dei diritti fondamentali di queste persone, come il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), da intendersi in relazione all’assistenza sanitaria, ma ancor prima ad un ambiente salutare in cui vivere. In assenza di adeguate misure di accoglienza, le persone sono costrette a sopravvivere per mesi in condizioni degradanti, abbandonate tra gli edifici dismessi del Porto Vecchio e gli spazi stradali, in una situazione di sistematica esclusione che incide direttamente e gravemente sulla tutela della salute e della dignità umana. Ad essere negato dalle istituzioni diventa lo stesso diritto alla vita (Articolo 2 CEDU): in pochi mesi 4 ragazzi (in Friuli Venezia-Giulia e in Veneto) sono morti a causa dell’abbandono istituzionale di cui sono stati vittime. * Hishem Bilal Magoura, 32 anni, Algeria. Morto il 3 dicembre 2025 a Trieste in porto vecchio. * Shirzai Farhdullah, 25 anni, Afganistan. Morto il 29 Novembre 2025 a Pordenone in un casolare abbandonato. * Nabi Ahmad, 35 anni, Pakistan. Morto a Udine il 25 novembre 2025 in un casolare abbandonato. * Muhammad Baig, 38 anni, Pakistan. morto a Udine il 25 novembre 2025 in un casolare abbandonato. «Volevano solo vivere, invece sono morti, morti di abbandono.» Lorena Fornasir – 16.12.2025, alla conferenza “Un sussulto di Dignità” Lorena Fornasir non tarda a sottolineare che mentre la città spende migliaia di euro per recintare la statua di Sissi in piazza, innaffiare ogni sera (anche d’inverno) le aiuole e circa 1 milione e 300 mila euro per le decorazioni natalizie, non interviene mai nella situazione di in-accoglienza, che risulta quindi sempre più intenzionale. «E’ costruita a tavolino, come strategia di deterrenza per cacciare queste persone. […] Li trattano come piccioni che devono essere mandati via. […] Li vuole cacciare, ma dove vanno?» Lorena Fornasir, dalla conferenza stampa del 17.12.2025 Le uniche operazioni organizzate consistono nei continui sgomberi. Dalla chiusura del Silos nel 2024 si sono susseguiti interventi simili, di minore intensità, fino all’ultimo “maxi trasferimento” del 3 dicembre 2025. Notizie ENNESIMA OPERAZIONE DI SGOMBERO IN ALCUNI MAGAZZINI DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE Le associazioni denunciano le logiche emergenziali, securitarie e dettate da urgenze mediatiche Redazione 4 Dicembre 2025 In quella giornata, l’ultimo sgombero a cui Trieste ha assistito, le forze di polizia sono entrate a Porto Vecchio con l’obiettivo di chiudere due magazzini, il 2 e il 2A. Molte persone sono state trasferite in altre regioni o portate in Questura, ma decine sono rimaste escluse dalle operazioni. Le associazioni umanitarie non erano state avvisate dello sgombero, indicando un apparente intento di ostacolare il loro intervento. Questo episodio testimonia la continuità di una gestione, o meglio di un’in-gestione, della situazione. Dalla chiusura del Silos non si è registrata alcuna modifica nelle modalità di intervento istituzionale. Con lo spostamento delle persone nei vari edifici del Porto Vecchio, come osserva Gianfranco Schiavone paragonando la situazione al sistema di accoglienza, si è verificato un passaggio: «dal Silos al Silos diffuso». Gianfranco Schiavone – 16.12.2025, alla conferenza “Un sussulto di Dignità” Questo fenomeno mette in luce una disfunzionalità sistemica delle autorità, che sembrano più interessate a spostare, trasferire, nascondere e rendere invisibili le persone, piuttosto che tutelarne i diritti, evidenziando come: «La gestione della crisi migratoria a Trieste segua logiche emergenziali, securitarie e dettate da urgenze mediatiche. […] Il problema, creato artificialmente dalle istituzioni, non viene quindi risolto e si ripresenterà nei prossimi mesi, con una responsabilità politica sempre più pesante» Dal sito di ICS 15 Per concludere, giungendo quasi all’assurdo, alcune persone, costrette dall’inefficienza istituzionale a ricorrere a soluzioni alternative all’accoglienza e a vivere in condizioni di sopravvivenza a Porto Vecchio, hanno addirittura ricevuto – secondo alcune testimonianze – una denuncia per occupazione: «Ieri è arrivata la polizia a porto vecchio, hanno fatto un controllo, ci hanno portato in questura e ci hanno dato questa denuncia per aver occupato un posto […] io sono costretto a dormire lì perché non mi danno l’accoglienza, se me l’avessero data sarei stato da qualche altra parte». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 3:45) Fotografia della denuncia per occupazione di suolo privato ai sensi dell’art. 633 c.p., consegnata durante uno sgombero avvenuto nel luglio 2025. La modalità appare tuttora immutata e il ricorso a tali denunce risulta sempre più frequente. RIFLESSIONI CONCLUSIVE La situazione attuale dell’accesso alla procedura di protezione internazionale a Trieste non rappresenta una semplice disfunzione amministrativa, ma la costruzione consapevole di un vuoto giuridico che produce, a cascata, la sistematica violazione di diritti fondamentali: dal diritto d’asilo a quello all’accoglienza, dalla tutela della salute fino al diritto alla vita. Condizione, peraltro, emblematica di quanto avviene in numerose questure su tutto il territorio italiano1, a dimostrazione che non si tratta di un’emergenza, ma del risultato di scelte politiche e amministrative che negano i diritti come deterrenza. Le persone che chiedono protezione sono relegate in un limbo giuridico e costrette a vivere in condizioni in spazi inadeguati come l’ex Porto Vecchio di Trieste. Tali condizioni, secondo la giurisprudenza italiana ed europea, possono configurare trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’articolo 3 CEDU.Il diritto d’asilo non è una concessione discrezionale, né può essere sospeso in nome dell’efficienza, della sicurezza o della gestione dei flussi: è un obbligo giuridico preciso, che vincola lo Stato e i suoi apparati. Finché questo obbligo continuerà a essere sistematicamente disatteso, Trieste resterà il simbolo di una frontiera interna, dove il diritto viene sospeso e la dignità umana lasciata deliberatamente ai margini. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RICHIEDENTI ASILO: CONDANNATA LA QUESTURA DI TORINO PER DISCRIMINAZIONE DIRETTA, INDIVIDUALE E COLLETTIVA ASGI: «Un'importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» Redazione 12 Agosto 2025 Guida legislativa/Notizie ASILO IMPOSSIBILE A MILANO. UNA CLASS ACTION CONTRO LA QUESTURA «Ritardi sistematici nella domanda d’asilo violano i diritti fondamentali» Redazione 23 Ottobre 2025 1. Consulta il rapporto ↩︎ 2. Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus: ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus ↩︎ 3. Qui l’articolo ↩︎ 4. Consulta il DL ↩︎ 5. Questa disposizione traduce concretamente il diritto costituzionale d’asilo in un obbligo giuridico procedurale per lo Stato che, per completezza, discende anche da: convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, ratificata dall’Italia con legge n. 722/1954, che impone agli Stati di consentire l’accesso alla procedura di asilo; Direttiva 2013/32/UE (direttiva “Procedure”), da cui deriva proprio il d.lgs. 25/2008; d.lgs. 142/2015, che disciplina l’accoglienza dei richiedenti asilo una volta presentata la domanda ↩︎ 6. Piazza della Libertà, situata di fronte alla stazione ferroviaria, rappresenta un punto nevralgico della realtà migratoria triestina. Lo spazio è animato durante tutto l’arco della giornata, soprattutto nelle stagioni più miti, e si trasforma in luogo di aggregazione intorno alle ore 19.00, quando iniziano le distribuzioni – da parte delle associazioni – di pasti rivolte sia alle persone di passaggio a Trieste sia a chi vive in città al di fuori dei circuiti ufficiali di accoglienza ↩︎ 7. Il 21 giugno 2024, a Trieste, il Silos – una struttura adiacente alla stazione centrale che per anni aveva rappresentato un rifugio spontaneo per le persone in esilio arrivate lungo la Rotta balcanica – è stato sgomberato. A seguito dello sgombero, alcuni edifici adiacenti al Silos, i magazzini abbandonati del Porto Vecchio, sono stati occupati, dando vita al nuovo Khandwala – dal pashto “casa rotta” – che ospita diverse centinaia di persone non inserite nei circuiti ufficiali di accoglienza. ↩︎ 8. Centro diurno – ChaiKhana: chiamato così dalle persone in movimento – letteralmente “sala da tè” in pashto -, è uno spazio aperto dalle 7.30 alle 19,00, dove è possibile bere un chai, ricaricare il telefono, fare le docce, utilizzare il servizio di lavatrici e sostare in compagnia. Qui, quotidianamente, è possibile incontrare le operatrici legali di ICS e di Diaconia Valdese, mediatori culturali e personale sanitario, che forniscono supporto nelle pratiche burocratiche e legali ↩︎ 9. “Accesso negato”: alcune testimonianze ↩︎ 10. “Accesso negato”: alcune testimonianze ↩︎ 11. Art. 3 Dir. 2013/33/UE e art. 2 Cost. ↩︎ 12. Art. 15 Cost., art. 8 CEDU, D.L. 145/2024 ↩︎ 13. “Polizia lasciata sola a gestire tutto”: SIULP denuncia lo scaricabarile su immigrazione a Trieste – Schiavone attacca la questura, i sindacati di polizia: “Pensi ai finanziamenti pubblici che riceve” ↩︎ 14. Spazio gestito da DONC e UNHCR, aperto nel febbraio 2024, non come dormitorio ma come “sala di attesa solidale”. Servizio a bassa soglia e accesso rapido, con l’obiettivo di creare un posto in cui le persone potessero ripararsi nell’attesa della notte ↩︎ 15. Sgombero in Porto Vecchio: almeno 40 persone escluse, nessun coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie (3 Dicembre 2025) ↩︎
Patto Migrazione e Asilo 2026, a che punto siamo?
Il Patto Migrazione e Asilo entrerà in vigore nel giugno 2026, diventando legalmente vincolante per tutti i 27 stati membri dell’UE. Costituirà un grosso passo verso la riduzione ed eliminazione dei diritti delle persone in movimento che vorrebbero stabilirsi nel territorio europeo. Facciamo un passo indietro. Cos’è il Patto Asilo e Migrazione 1? Qui di seguito un breve riassunto dei punti principali di questo pacchetto di norme, costituita da 9 regolamenti e una direttiva. Questo ultimo aspetto costituisce già di per sé un primo snodo importante. La principale differenza tra regolamenti e direttive riguarda l’applicabilità in concreto: i primi sono integralmente e immediatamente efficaci in tutti gli Stati UE, mentre le seconde richiedono ulteriori passaggi per la loro ricezione nei vari paesi membri dell’Unione. Pertanto risulta lampante la direzione politica che vuole dare l’Unione Europea sulla questione migratoria. E allora quale scelta migliore in vista delle elezioni europee 2026 di ridurre lo spettro dei diritti, già precari, delle persone migranti? Come già accennato, il Patto avrà ripercussioni molto importanti. Tra le principali vi sono: 1. Registrazione automatica e raccolta obbligatoria di dati biometrici. Il sistema degli “hotspot” nell’UE: tutte le persone che arrivano alle frontiere esterne dell’Unione europea – via terra, aria o mare, comprese quelle soccorse in mare – saranno ora sottoposte a una procedura di screening obbligatoria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato domanda di asilo. La procedura deve essere completata entro un massimo di 7 giorni.  Questo processo di screening stabilisce un meccanismo di selezione simile all’approccio hotspot, che determinerà cosa succede agli individui dopo che sono stati sottoposti a screening. Esistono tre possibili percorsi: 1. Domanda di protezione internazionale (asilo) 2. Trasferimento in un altro Stato membro dell’UE dove è presente un familiare (limitatamente ai parenti diretti o al coniuge) 3. Una procedura di rimpatrio (espulsione) 2. La nuova procedura di asilo alla frontiera: una volta completato il processo di screening, le persone saranno trattenute ed espulse o potranno richiedere la protezione internazionale nel Paese in cui sono arrivate. Tuttavia, la procedura di asilo può svolgersi alla frontiera anziché all’interno del Paese. La procedura di asilo di frontiera non deve superare le 12 settimane dalla registrazione alla decisione (estendibili a 16 settimane in situazioni di crisi). Durante questo processo, i richiedenti asilo devono essere trattenuti e non possono entrare legalmente nel Paese finché non ricevono una decisione positiva in materia di asilo.  3. Solidarietà tra i paesi membri UE: il Patto sostiene di introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati dell’UE e di riformare il sistema di Dublino.  In base alle nuove regole, il paese responsabile di una domanda d’asilo è il Paese in cui risiedono i membri della famiglia (limitatamente ai parenti diretti o ai coniugi, non ai fratelli) oppure il primo Paese di ingresso. In pratica, ciò significa che i Paesi di frontiera come Spagna, Italia e Grecia continueranno a essere responsabili dell’esame della maggior parte delle domande di asilo, proprio come accadeva con il sistema di Dublino.  Inoltre, con il Patto, più denaro pubblico sarà utilizzato per finanziare muri, filo spinato, forze di polizia, Frontex, centri di detenzione e tecnologie di sorveglianza e controllo. 4. La detenzione diventa la norma: da un punto di vista formale il Patto prevede che il trattenimento dei migranti dovrebbe essere utilizzato come pratica di ultima istanza e sotto controllo dell’autorità giudiziaria. In pratica, all’arrivo nell’UE, le persone migranti possono trovarsi private della libertà di movimento o in condizioni simili alla detenzione, che evidentemente non sono considerate tali dal Patto:  1. durante il processo di screening (durata massima: 7 giorni) alle frontiere, dove saranno costretti a fornire le loro impronte digitali e altri dati biometrici; 2. quando devono essere trasferiti in un altro Stato membro competente per la loro richiesta di asilo;  3. durante la procedura di asilo alla frontiera (che può durare fino a 12 settimane) e che è accompagnata da un divieto di ingresso nel territorio; 4. durante la procedura di rimpatrio, se la loro domanda di asilo viene respinta e sono in attesa di espulsione. I tempi precedenti all’espulsione possono durare mesi o addirittura anni, a seconda della disponibilità del Paese d’origine a riammettere i propri cittadini. 5. Maggiore esternalizzazione delle frontiere: adesso uno dei criteri per qualificare un Paese come “sicuro” è il “legame” tra il richiedente asilo e il Paese terzo in questione. L’eliminazione di questo criterio darà agli Stati membri un notevole margine di manovra per inviare i richiedenti asilo in Paesi terzi senza alcun legame precedente con essi. Per quanto riguarda i rimpatri, le procedure comuni per l’emissione di decisioni di rimpatrio saranno disponibili in una banca dati europea (Sistema d’informazione Schengen). Se una persona soggetta a una decisione di rimpatrio si trasferisce in un secondo Stato membro, questo potrà eseguire la decisione di rimpatrio emessa dal primo Stato membro. A lungo termine, l’UE intende rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Ciò costringerebbe uno Stato membro a riconoscere ed eseguire una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro senza avviare una nuova procedura.  Infine la creazione di centri di rimpatrio al di fuori dell’UE introduce un quadro normativo che consente di inviare i richiedenti asilo respinti che hanno ricevuto una decisione finale di rimpatrio in un Paese terzo sulla base di un accordo bilaterale o a livello di UE. Secondo l’attuale proposta, le famiglie con minori e i minori non accompagnati non sarebbero inclusi in questo meccanismo.  L’ATTEGGIAMENTO DEL GOVERNO ITALIANO SUL PATTO L’accordo Italia-Albania è stato considerato dal governo italiano come precursore dei futuri effetti del Patto. Questo memorandum, presieduto dalla presidente italiana Meloni e da quello albanese Edi Rama, ha subito diverse modifiche, dovute alle continue bocciature che i vari organi giudiziari hanno afflitto a questa procedura di “metaesternalizzazione” delle frontiere, in un continuum di riforme prone a questo tipo di scelta che ha trovato sia nell’estrema destra italiana, ma anche in governi che dovevano essere, almeno teoricamente, afferenti al centro-sinistra, sponde favorevoli. Come è noto, tutte le persone portate in Albania fino ad ora sono state poco dopo trasferite in Italia poiché non si è potuta applicare la proceduta accelerata: in alcuni casi si è capito che si trattava di persone vulnerabili, in altri i giudici romani hanno valutato che i paesi di provenienza non potessero essere ritenuti sicuri 2 Con il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, che sarà applicato da giugno 2026, questa questione potrebbe diventare secondaria. In primo luogo, il nuovo Regolamento sulle procedure di asilo, all’art. 61, par. 2, dice che “la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro (…) può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili”. Inoltre, il Regolamento non solo concede, ma obbliga gli Stati Membri ad applicare la procedura accelerata di frontiera tutte le volte in cui i richiedenti asilo provengono da un paese per il quale il tasso di riconoscimento della protezione è inferiore al 20%. Non sarà più necessario applicare il concetto di paese di origine sicuro, bensì basterà valutare il tasso di accoglimento delle domande, sottoprodotto delle decisioni delle Commissioni che esaminano le domande di asilo, le quali risultano molto diverse nei vari paesi europei. «Quando entrerà in vigore» il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo «i centri» in Albania «funzioneranno come dovevano funzionare dall’inizio: avremo perso due anni per finire esattamente com’era all’inizio. La responsabilità non è la mia, arriveremo due anni dopo a fare esattamente quello che potevamo fare due anni prima. Penso che ciascuno si assumerà le sue responsabilità». Parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania. Inoltre, a due anni dal quel Protocollo, i due paesi hanno siglato un’altra intesa: un accordo per sviluppare la cooperazione bilaterale e strategica in diversi settori nevralgici 3. Il Protocollo Italia-Albania non è solo uno strumento di gestione migratoria: è un dispositivo politico che interviene ridefinendo le coordinate stesse della legalità e della funzione dello Stato. In questo senso, il modello Albania si configura come un laboratorio politico permanente, in cui si sperimentano pratiche di sospensione dei diritti e di concentrazione del potere esecutivo. L’accordo con l’Albania radicalizza le logiche del Patto europeo su migrazione e asilo, costruendo un’infrastruttura legale e logistica per trasferire i migranti in uno spazio sospeso, fisicamente esterno ma giuridicamente controllato. Questa scelta precisa è diventata ancora più evidente con la notizia di qualche giorno fa, ovvero l’approvazione del Consiglio Europeo rispetto al nuovo Regolamento che introduce un primo elenco comune dei “Paesi di origine sicuri”, insieme alla possibilità di designare “Paesi terzi sicuri” dove le persone migranti potrebbero essere deportate e dove le loro domande di asilo potrebbero essere esaminate. Tra le novità principali, che attaccano ulteriormente il diritto di asilo, spiccano le procedure di esame accelerate (come già avviene in Italia con la cd. procedura accelerata), la possibilità di respingere le domande ritenute “inammissibili” e la creazione di centri di rimpatrio fuori dall’Ue, i cosiddetti “return hub”, di fatto in continuità con il “modello Italia- Albania” prima della bocciatura imposta dalla sentenza della CGUE 4. Come afferma Matteo Villa, analista di Ispi, “l’accordo sulle nuove norme su asilo e migrazione, è simbolo di una coalizione di centro (popolari, socialisti e liberali) alla disperata ricerca di consenso. Anche quando questo significa inasprire regole sull’accoglienza all’interno dell’Europa e, probabilmente, rimandare più migranti in Italia (tra quelli che hanno raggiunto altri paesi UE). Niente sui rimpatri, niente su nuovi canali di migrazione regolari. D’altronde, nell’era della diffidenza e dei muri, non potrebbe che essere così” 5 E NOI COSA DOBBIAMO FARE? Nei media mainstream la tematica non viene trattata in maniera organica, e quando viene analizzata, lo si fa in maniera sommaria e speculatoria. Spetta alla società civile evidenziare ancora una volta le politiche marginalizzanti dell’UE. Asgi, insieme ad altre associazioni, ha avviato una Road Map per il Diritto d’Asilo e la Libertà di Movimento e il Tavolo Asilo e Immigrazione, con lo scopo di costituire un percorso di monitoraggio del Piano di Implementazione del Patto Europeo per le Migrazioni e l’Asilo. A noi gruppi autorganizzate, realtà sociali, persone singole attente spetta il compito di innalzare il livello di sensibilizzazione e di lotta sul tema in maniera drastica, visto che l’intenzione esplicita dell’UE e dei paesi membri (in primis l’Italia) è quella di una vera e propria cancellazione del sistema d’asilo. 1. Patto europeo: una guida rapida per orientarsi, Video-formazione a cura di Asgi (video 2 dicembre 2025) ↩︎ 2. Rapporto TAI: “Ferite di confine. La nuova fase del modello Albania”, Amnesty International (luglio 2025) ↩︎ 3. Meloni: con il nuovo nuovo Patto Ue i centri in Albania funzioneranno, Il Sole 24 ore (13 novembre 2025) ↩︎ 4. Migranti spediti nei paesi terzi: Ok dal Consiglio dell’Unione, Il Manifesto (dicembre 2025) ↩︎ 5. Migranti: il Parlamento Ue approva il nuovo patto, ISPI (10 aprile 2024) ↩︎
«Auto-etnografia dell’accoglienza»
Nel 2011 le Primavere Arabe attraversarono il Nord Africa e il Medio Oriente e migliaia di persone raggiunsero l’Europa. Per gestire quegli arrivi, l’Italia dichiarò l’“Emergenza Nord Africa”, dando avvio a un sistema di accoglienza straordinaria. È in questo contesto che Davide Biffi inizia il suo percorso di operatore e ricercatore all’interno di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), strutture nate proprio in quegli anni per accogliere i richiedenti asilo. Il libro, pubblicato da Edizioni Junior, racconta il lavoro nei servizi per richiedenti asilo e rifugiati da una prospettiva interna, restituendo la traduzione quotidiana delle politiche migratorie nei luoghi dell’accoglienza. L’autore spiega di aver descritto il suo lavoro nei servizi dedicati a richiedenti asilo e rifugiati «da una prospettiva emica, mostrando la concretizzazione quotidiana delle politiche, caratterizzate da controllo, esclusione, abbandono, discrezionalità da una parte, ma anche creatività, professionalità, militanza e cura, dall’altra». Ne emerge un sistema che produce esiti alterni e contraddittori: «Ho descritto – scrive Biffi – un sistema che favorisce a intermittenza l’inclusione, il sostegno, la marginalizzazione e l’abbandono delle persone al proprio destino, in un continuo movimento oscillatorio tra questi poli». Dalla presa in carico delle persone definite “vulnerabili” alla costruzione delle biografie presentate in Commissione Territoriale, dalle relazioni burocratiche con le istituzioni alle loro assenze di fronte ai bisogni primari, il volume affronta i nodi centrali del lavoro nei servizi: «Ho incontrato, affrontato e selezionato per la scrittura vari temi: la presa in carico delle persone definite “vulnerabili”; i processi di co-costruzione delle biografie dei richiedenti asilo presentate all’audizione in Commissione Territoriale; la costruzione di relazioni burocratiche istituzionali; le assenze istituzionali di fronte ai bisogni primari di esseri umani con o senza fragilità». Queste spesso si producono e si aggravano proprio nei contesti dell’accoglienza: «Fragilità personali che si creano qui, nella presunta società d’accoglienza, che si esasperano sino a diventare patologie difficilmente reversibili». L’analisi si fonda su un lavoro etnografico costruito “dal di dentro”, in dialogo con diversi ambiti dell’antropologia. «Ogni tema è stato esplorato a partire dall’etnografia dei campi di lavoro attraversati, in dialogo con l’antropologia medica, l’etnopsichiatria, l’antropologia politica. Il risultato è un’etnografia delle migrazioni e dello Stato, intrecciata costantemente alla riflessione sulle questioni politiche ed etiche sul ruolo pubblico dell’antropologia e degli antropologi», precisa Biffi. Un’etnografia che diventa inevitabilmente anche auto-etnografia: «Un’etnografia dello Stato costruita là dove le cose accadono, in una di quelle migliaia di situazioni dove lo Stato si concretizza in carne e ossa, in uffici, persone, scelte. Un’etnografia che diventa necessariamente auto-etnografia». Uno degli interrogativi centrali che attraversano il libro riguarda il destino della sofferenza sociale prodotta dal sistema: «Uno degli obiettivi che mi sono sempre posto è quello di seguire – e capire – dove finisce, che ne è, della sofferenza sociale così prodotta in un tale sistema». Il volume si rivolge in primo luogo a chi lavora nei servizi, ma non solo: «Il dialogo impostato attraverso il volume si rivolge alle operatrici e agli operatori dei servizi pubblici e privati che si relazionano con richiedenti asilo e rifugiati, ma anche a un pubblico più vasto: cittadini e cittadine, solidali, politici, collettivi, associazioni, enti». Il libro invita infine a immaginare alternative possibili: «Gli echi basagliani – conclude l’autore – spronano lavoratori del settore e organismi decisionali a pensare a un nuovo modello di accoglienza e accompagnamento: ripensare il sistema basato su campi e progetti, immaginare nuove soluzioni, progettare un welfare davvero inclusivo. Si può fare». L’AUTORE Davide Biffi, educatore dal 2006, lavora dal 2011 nel settore delle migrazioni forzate. Ha ricoperto differenti ruoli in più realtà del terzo settore tra le province di Milano, Monza e Lecco. Nel 2021 ha terminato un Dottorato in Antropologia Culturale e Sociale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con un’etnografia sulla sua esperienza di ricercatore-operatore. Attualmente coordina un progetto SAI.
La sospensione dei diritti come paradigma di frontiera
ROBERTA CECCONI 1 La sospensione dei diritti delle persone migranti alle frontiere e l’arma del “Paese terzo sicuro” hanno contraddistinto l’approccio securitario europeo, specialmente nell’ultimo anno. Quali prospettive si aprono per il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo 2026? In Europa il 2025 non ha fatto altro che confermare la tendenza, già dominante, a serrare le proprie frontiere e, complementarmente, a rafforzare le deportazioni verso i Paesi terzi di origine, che i Governi continuano a definire “rimpatri”. Solamente nel secondo trimestre del 2025 gli ultimi aggiornamenti Eurostat 2 riportano che sono state 116 495 le persone immigrate da un Paese terzo per cui è stato predisposto un ordine di rimpatrio, con una percentuale di incremento del 3,6% rispetto allo stesso trimestre nel 2024. I primi sette Paesi europei ad emettere tali sentenze sono stati Francia (34 760), Spagna (14 545), Germania (14 095), Olanda (7 300), Belgio (6 770), Grecia (5170) e Italia (5135), mentre i Paesi terzi di destinazione a dominare i dati sono Algeria, Marocco, Turchia, Siria, Mali, Afghanistan e Tunisia. Una tale stretta securitaria non fa che rivolgere lo sguardo al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, che entrerà in vigore il prossimo giugno 2026 e che imporrà una virata in termini restrittivi e di controllo nel sistema di cooperazione europea in materia di asilo, gestione delle frontiere e mobilità. Come enunciato nella guida diffusa dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) 3, i tre nuclei attorno a cui sarà implementata questa legislazione sono: contenimento, esternalizzazione e riforma del principio di solidarietà. Nel suo contributo alla guida ASGI, Andreina de Leo spiega come la frontiera venga ri-confermata, all’interno di tale Patto europeo, quale «luogo in cui si decide il destino delle persone», in cui un controllo biopolitico sempre più stringente ratifica la detenzione quale parte strutturale del sistema. Per le persone provenienti da Paesi “sicuri” vengono confermate procedure approssimative e accelerate, con esiti di espulsione prevedibili. Si rafforza la «politica di esternalizzazione di responsibilità» a Paesi terzi, aprendo così la possibilità di rimandare una persona verso un Paese differente da quello di provenienza. Per quanto riguarda il principio di solidarietà, viene riaffermata la logica del “primo ingresso”: «Italia, Grecia e Spagna continueranno a sostenere la responsabilità principale nell’esame delle domande, mentre la solidarietà introdotta è obbligatoria ma flessibile», dunque a discrezione dei singoli Paesi membri. Tale solidarietà potrà assumere perfino la forma di supporto a Paesi sotto pressione o finanziamenti a Paesi terzi in chiave di contenimento. Un tale consolidamento di esternalizzazione delle frontiere ha già contraddistinto l’approccio dei singoli Paesi membri. Primo fra tutti è l’esempio degli accordi tra Italia e Albania, che ha visto il finanziamento dei due centri di Shengjin e Gjadër, con lo scopo di trattenere, identificare e reimpatriare migranti provenienti da Paesi considerati “sicuri”, ma poi di fatto trasferendovi anche richiedenti asilo con procedure già avviate. In questo stesso clima, lo scorso luglio 2025 con la legge 5218/2025 il Governo greco ha sospeso per una durata di tre mesi l’accesso all’asilo per le persone provenienti dai Paesi del Nord Africa, con l’intenzione di scoraggiarne l’arrivo tramite la “nuova” rotta che della Libia si dirige verso le isole di Creta e Gavdos, decretandone l’immediata detenzione ed espulsione e violando in pieno l’Art.14 previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Approfondimenti IN GRECIA VIENE PREVISTO IL CARCERE PER I RICHIEDENTI ASILO IN RIGETTO Analisi della nuova legge che penalizza e criminalizza l'ingresso e il soggiorno nel Paese Giulia Stella Ingallina 22 Ottobre 2025 L’ultimo report del progetto Operazione Colomba 4 attivo in Grecia denuncia che anche dopo l’automatico decadimento di tale legge allo scadere dei tre mesi, le persone arrivate tra luglio e ottobre si sono viste comunque private della possibilità di fare domanda di asilo o hanno ricevuto misure di espulsione tramite procedimenti accelerati. A riconferma di quanto il concetto di “Paese terzo sicuro” costituisca un vero e proprio dispositivo flessibile, strategico e coercitivo in mano ai Governi europei e ai loro Alleati, il Lesvos Legal Centre, ha denunciato nel marzo 2025 5 lo stato di limbo in cui sono stati relegati i destini dei richiedenti asilo siriani, in seguito alla caduta del regime di Al-Assad, prolungando il loro soggiorno-detenzione nel Centro Chiuso ad Accesso Controllato dell’Isola a più di un anno 6. La sospensione delle procedure di asilo per i migranti siriani dimostra quanto l’arma legislativa del “Paese sicuro” costituisca una minaccia costante e quanto le vite delle persone migranti rimangano, dopo tutti questi anni, sempre più appese ad un filo. Tale precarietà non viene mai davvero arginata, e le persone migranti sono costantemente scrutinate e costrette ad esibire la propria legittimità, anche dopo l’ottenimento dei documenti. Il recentissimo e gravissimo ordine di deportazione per l’Egitto emesso nei confronti di Mohammed Shahin da parte del Ministero dell’interno italiano, che lo ha rinchiuso nel CPR di Caltanissetta dal 24 Novembre 2025 e rilasciato solo il 15 dicembre, rappresenta un’estrema virata repressiva, islamofoba e razzista, una minaccia per l’intera società civile di immigrati e musulmani in Italia, e un messaggio per chiunque eserciti la libertà di esprimere pubblicamente le proprie idee. Giurisprudenza italiana/Notizie MOHAMED SHAHIN LIBERO: SMONTATA LA TESI DEL VIMINALE SULLA “PERICOLOSITÀ SOCIALE” Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 Redazione 16 Dicembre 2025 Come ha descritto nel dettaglio Amnesty International, lanciando una campagna in difesa di Shahin 7: «Al sig. Shahin è stato revocato il permesso di soggiorno europeo di lunga durata ai sensi dell’art.13, comma 1 del Testo unico sull’immigrazione, che […] introduce la possibilità di espellere i cittadini stranieri qualora presentino un profilo di pericolosità sociale o costituiscano una minaccia per la sicurezza nazionale. Le accuse rivolte al sig. Shahin, che sono alla base del decreto di espulsione, includono “l’appartenenza a un’ideologia estremista” e l’aver partecipato a un blocco stradale durante una manifestazione contro il genocidio del popolo palestinese a maggio 2025 […] La richiesta di protezione internazionale che ha presentato a seguito della revoca del permesso di soggiorno è stata rigettata a seguito di un procedimento di esame fortemente accelerato, sul quale ha certamente pesato la classificazione dell’Egitto come “Paese di origine sicuro» Sempre Amnesty ha denunciato che: «L’inconsistenza dei fatti contestati a Shahin per giustificare il procedimento di espulsione emesso contro di lui […] rappresenta un caso allarmante di strumentalizzazione del diritto in chiave repressiva e di repressione del dissenso pacifico per mezzo della normativa in materia di sicurezza nazionale». Questi “esercizi di coercizione” non rappresentano altro che il dispiegarsi anticipato di politiche di esplicita criminalizzazione che troveranno terreno ancora più fertile con le misure securitarie preannunciate dal Piano europeo su migrazione e asilo per il 2026. Del resto, tali provvedimenti non possono essere analizzati separatamente da altri disegni di legge varati nell’ultimo anno proprio in Italia e in Europa: si pensi al DDL Sicurezza (D.L. n. 48/2025) 8 e al DDL Gasparri 9 in materia di antisemitismo in Italia, che impongono nette restrizioni all’esercizio della libertà collettiva, individuale e di pensiero, o alla nuova Riforma sull’asilo 10 approvata dal Parlamento greco lo scorso 3 settembre, che accresce la stretta penale sul “soggiorno irregolare”, o ancora al ritorno della leva militare in Germania 11. Di fronte a un tale scenario, l’opposizione civile, umanitaria e internazionale deve dimostrarsi coesa e consistente, poiché è evidente ormai come, da Gaza alle frontiere europee, Diritti umani e Diritto interazionale perdano sempre più legittimità a cause dell’operato dei Governi occidentali. 1. Ho approfondito, tanto nei miei studi di Antropologia presso l’Università di Torino quanto nelle mie attività personali, temi quali migrazioni, violenze di frontiera, detenzione e diritti delle persone migranti. Ho trascorso vari mesi sull’isola di Lesbo entrando in contatto con realtà che da un decennio si occupano di raccogliere testimonianze e di denunciare le violenze di frontiera ↩︎ 2. Leggi i dati ↩︎ 3. Patto UE migrazione e asilo: Guida rapida per orientarsi ↩︎ 4. La rotta migratoria verso Creta e Gavdos – Report 2025 Operazione Colomba (23 novembre 2025) ↩︎ 5. Trapped in Limbo: The Inhumane Freeze of Syrian Asylum Claims – Legal Centre Lesvos (13 marzo 2025) ↩︎ 6. Reception and Identification Centers (RIC) ↩︎ 7. Stop all’espulsione di Mohamed Shahin verso l’Egitto ↩︎ 8. Il DL sulla Gazzetta Ufficiale ↩︎ 9. Atto Senato n. 1627 ↩︎ 10. Greece passes draconian legislation with prison terms for rejected asylum seekers – The Guardian (3 settembre 2025) ↩︎ 11. Bundestag stimmt für neues Wehrdienstgesetz ↩︎