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Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art. 13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU. Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito. Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha ribadito l’assolutezza di tale diritto. Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale via PEC alla Questura di Bari. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione, rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale. Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura alternativa alla detenzione. L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni. Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura territorialmente competente qualche giorno prima. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale. La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione della procedura. Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza, inesepellibile. Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena.
Obblighi di cooperazione istruttoria e all’utilizzo delle COI pertinenti, specifiche e aggiornate nel riconoscimento della protezione sussidiaria
La Corte di Cassazione interviene in materia di obbligo di cooperazione istruttoria, uso delle COI e motivazione apparente nelle decisioni sulla protezione internazionale (soprattutto sussidiaria) da parte dei tribunali di merito. Il caso riguarda un cittadino pakistano proveniente da un’area del Punjab situata a circa 50 km dal Kashmir occupato dall’India, lungo il c.d. Working Boundary, ossia il confine ufficialmente riconosciuto tra Pakistan e India, a sud della Line of Control (LoC), teatro di un conflitto di lunga durata nonostante l’accordo di cessate il fuoco. La Commissione Territoriale ritenendo credibile la provenienza geografica del richiedente, circostanza documentalmente accertata anche tramite certificazione di domicilio, proprio in ragione della stessa, ha riconosciuto la sola protezione speciale (post-Piantedosi), escludendo tuttavia il riconoscimento di una forma di protezione internazionale. E’ stato impugnato il provvedimento in Tribunale per insistere sul riconoscimento della protezione sussidiaria allegando e documentando mediante COI come il conflitto in Kashmir sconfini frequentemente oltre la LoC, con episodi di violenza e attacchi anche nelle aree di Sialkot e lungo il Working Boundary. Il Tribunale ha invece rigettato richiamando COI aggiornate ma del tutto generiche, riferite al Pakistan o all’intera regione del Punjab, senza confrontarsi né con la specifica situazione delle aree di confine, né con le COI prodotte dal ricorrente. La Corte di Cassazione con questa ordinanza cassa il decreto per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per motivazione apparente, ribadendo alcuni principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi: ai fini dell’art. 14 lett. c) non è richiesta la personalizzazione del rischio, ma la verifica dell’intensità della violenza indiscriminata nella zona di provenienza; il giudice del merito è tenuto ad acquisire COI pertinenti, specifiche e aggiornate, dando conto in motivazione del loro contenuto rilevante, e non può limitarsi alla mera elencazione dei link o a richiami generici a fonti internazionali; il dovere di cooperazione istruttoria non è escluso dalla ritenuta non credibilità della vicenda personale, ove questa non investa il fatto stesso della provenienza geografica dell’area interessata dal conflitto. Nel caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato non confuta né analizza le fonti prodotte dal ricorrente e si risolve in una motivazione assertiva e meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-decisionale seguito. Ci sembra un’ordinanza utile, soprattutto nei casi in cui i rigetti si fondano su COI “a macro-area”, senza un reale esame delle zone di confine o delle situazioni di conflitto. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3729 del 26 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Salvatore Fachile e alle Avv.te Vittoria Garosci e Ludovica Di Paolo Antonio. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
L’architettura del rifiuto
YLENIA BOBBO 1 INTRODUZIONE Le recenti autorizzazioni amministrative e legali, che hanno permesso l’ampliamento della lista dei Paesi di Origine Sicura (POS), rendono quanto mai urgente una nuova analisi critica del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo. Tale riforma, infatti, comporta implicazioni profonde, capaci di scardinare le garanzie fondamentali dei richiedenti asilo. Notizie NON ESISTONO “PAESI SICURI” E con le nuove regole UE su migrazione e asilo siamo tutti più in pericolo  Nicoletta Alessio 12 Febbraio 2026 Tuttavia, l’estensione dei Paesi sicuri non è l’unica criticità introdotta: sebbene sia la più recente, essa si inserisce in un quadro ben più complesso e non privo di problematicità. In questo report verranno analizzati gli aspetti controversi ereditati dal vecchio Sistema di Dublino e la conseguente struttura basata sulla cosiddetta “finzione di non ingresso“; la preoccupante contrazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati; la progressiva criminalizzazione delle ONG, nonché il ruolo controverso di Frontex e della Guardia Costiera Libica. Doveroso è, inoltre, dedicare uno spazio specifico all’introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) per la profilazione biometrica e la sorveglianza. Si tratta di tecnologie che rischiano di trasformare il confine in uno spazio di discriminazione automatizzata: un tema cruciale al quale, finora, è stata riservata troppa poca attenzione. LA SOLIDARIETÀ APPARENTE DEGLI STATI Com’è evidente, l’Europa ha approvato il nuovo pacchetto legislativo con l’obiettivo di creare un sistema più organizzato e capace di rispondere alle emergenze attraverso una maggiore celerità. A differenza del passato, chi arriva oggi viene sottoposto a una procedura di screening immediata, seguita da iter burocratici estremamente rapidi 2. Di conseguenza, le persone migranti hanno pochissimi giorni a disposizione per presentare ricorso qualora la loro domanda venisse respinta, sollevando dubbi sull’effettiva possibilità di difesa. Il nodo principale rimane tuttavia legato al principio del Paese di primo ingresso, pilastro del vecchio Sistema di Dublino III 3. Approfondimenti CHE COS’È IL NUOVO PATTO UE SU ASILO E MIGRAZIONE? Una scheda informativa in vista del 10 aprile 2025, giornata di azione transnazionale "This Pact kills!" 2 Aprile 2025 Sebbene quel modello sia stato formalmente superato dal Regolamento (UE) 2024/1351 4, molte delle sue criticità strutturali sembrano persistere. Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea punta a ovviare alla cronica mancanza di meccanismi di condivisione dell’onere migratorio; tuttavia, nonostante il tentativo di introdurre criteri di solidarietà, è opportuno evidenziare la natura spesso flessibile dei meccanismi di ricollocazione. In termini pragmatici, la responsabilità principale continua a gravare sui Paesi di frontiera 5, poiché la possibilità per gli altri Stati membri di optare per contributi finanziari anziché per l’accoglienza fisica dei richiedenti asilo rischia di lasciare invariato il peso logistico e umano sui Paesi di primo approdo. LA FINZIONE DI NON INGRESSO E IL REGIME DETENTIVO Per quanto riguarda il cosiddetto principio di non ingresso, esso rappresenta uno dei pilastri del Regolamento (UE) 2024/1359 6. Questa norma priva il migrante, da un punto di vista strettamente giuridico, del riconoscimento della sua presenza fisica sul territorio dell’Unione Europea 7. In pratica, pur trovandosi effettivamente entro i confini dell’UE (spesso in zone di transito o centri di frontiera), i richiedenti asilo sono considerati legalmente come se non vi avessero mai fatto ingresso. Questa “finzione” è funzionale a giustificare l’applicazione di procedure accelerate e standard di tutela ridotti, comprimendo di fatto il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 8. In questo scenario, l’uso sistematico delle liste dei “Paesi di origine sicura” (secondo la proposta COM(2025) 101 9) agisce come un filtro di inammissibilità quasi automatico: la presunzione generica di sicurezza prevale sulla valutazione individuale dei rischi, rischiando di trasformare il diritto d’asilo in un mero processo burocratico finalizzato al rimpatrio. I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI Come se non bastasse, all’interno di questo quadro repressivo, i minori stranieri non accompagnati rimangono i soggetti più vulnerabili. Nonostante la Direttiva 2013/33/UE ponga al centro il “superiore interesse del minore” 10, il Nuovo Patto ne consente il trattenimento nelle zone di frontiera, equiparandoli di fatto agli adulti nelle procedure accelerate se provenienti da Paesi considerati sicuri. La rapidità di tali iter impedisce spesso una corretta nomina del tutore e una difesa legale adeguata. Inoltre, questa contrazione temporale – che prima delle riforme veniva loro risparmiata – non lascia il tempo materiale necessario per identificare traumi o bisogni specifici, con il reale rischio che i minori finiscano in regimi di fatto detentivi. Destano altrettanta preoccupazione le modalità di determinazione dell’età, che potrebbero portare a trattare erroneamente dei minori come adulti, privandoli di ogni forma di protezione 11. Sotto il regime di Dublino III, i minori godevano di esenzioni più ampie, poiché la priorità era il ricongiungimento familiare rapido o l’accoglienza protetta. Significativo è anche il cambiamento riguardante la raccolta dei dati biometrici (impronte e foto): se in precedenza era prevista dai 14 anni, ora la soglia scende ai 6 anni, istituzionalizzando una forma di sorveglianza digitale fin dall’infanzia. Infine, sebbene il Nuovo Patto introduca meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali, vi è ragione di dubitare della loro reale efficacia e indipendenza, temendo che restino semplici procedure formali prive di un impatto concreto sulla tutela dei minori. I PAESI DI ORIGINE SICURA Tornando agli aggiornamenti più recenti, il concetto di Paese di Origine Sicura (POS) è oggi al vertice delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Non si tratta di un semplice elenco geografico, ma di un meccanismo legale che cambia radicalmente il destino di chi chiede protezione 6. Se una persona migrante proviene da un Paese inserito in questa lista (come Tunisia, Albania o Bangladesh), lo Stato presume automaticamente che non abbia diritto all’asilo: la sua domanda non è più un “foglio bianco” da esaminare con cura, ma viene etichettata come “probabilmente infondata“. In questa circostanza, il richiedente deve fornire prove eccezionali in tempi strettissimi (spesso meno di una settimana) per ribaltare tale presunzione. Ad aggravare il meccanismo interviene il fatto che, se la domanda è respinta come “manifestamente infondata“, la persona non ha il diritto automatico di restare sul territorio in attesa della sentenza di appello: potrebbe essere rimpatriato prima ancora che un giudice legga le sue carte 12. L’Italia utilizza questa lista per attivare le procedure accelerate di frontiera, che prevedono il trattenimento in centri chiusi (inclusi quelli in Albania) mentre si decide sulla domanda in poche ore. Il rischio è evidente: che la velocità prevalga sulla giustizia. Appare chiaro il tentativo del legislatore di “blindare” la lista dei POS inserendola in norme di rango primario (legge ordinaria), nel tentativo di limitare il potere di disapplicazione dei giudici. Inoltre, l’inserimento delle “Schede Paese” in contesti legislativi legati alle relazioni internazionali rischia di precludere l’accesso a informazioni cruciali, indebolendo il diritto di difesa. Tuttavia, è opportuno ricordare che, qualora venga meno il presupposto di “sicurezza” (anche per una sola parte del territorio o per specifiche categorie di persone), deve essere ripristinata la procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo del provvedimento di espulsione. L’applicazione rigida del concetto di “Paese sicuro” rischia infatti di entrare in rotta di collisione con il Diritto Internazionale e il principio di non-refoulement. Lo Stato, infatti, resta responsabile della tutela dei diritti umani di chiunque si trovi sotto il suo controllo effettivo, anche in zone extraterritoriali o in alto mare, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nei celebri casi Hirsi Jamaa 13 e Medvedyev. L’ESTERNALIZZAZIONE E GLI ACCORDI BILATERALI: IL MODELLO LIBIA L’esternalizzazione non rappresenta solo lo spostamento fisico dei controlli oltre i confini dell’Unione, ma costituisce una vera e propria strategia giuridica volta a prevenire il contatto tra il migrante e la giurisdizione europea. L’obiettivo principale è impedire che scatti l’obbligo di protezione internazionale, il quale sorge nel momento esatto in cui un individuo entra nella sfera di controllo di uno Stato membro 14. In questo contesto, il principio di non-refoulement (non respingimento) vieta tassativamente di ricondurre una persona in luoghi dove rischi la vita o trattamenti disumani; una realtà che, purtroppo, caratterizza in modo oggettivo l’attuale situazione in Libia. Tutte le principali organizzazioni internazionali concordano infatti sul fatto che la Libia non possa essere considerata un “porto sicuro“. Delegando le intercettazioni e il conseguente ritorno forzato a un soggetto terzo, gli Stati europei attuano quello che la dottrina definisce un respingimento per procura. Questa pratica rappresenta un tentativo di aggirare la storica sentenza Hirsi Jamaa contro Italia (2012), con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò il nostro Paese per i respingimenti diretti in mare, stabilendo che la responsabilità dei diritti umani segue l’autorità dello Stato ovunque essa venga esercitata. LA RESPONSABILITÀ DELLA GUARDIA COSTIERA Sulla scorta di tale logica, attraverso accordi bilaterali come il Memorandum d’intesa Italia-Libia 15, l’Unione Europea ha di fatto delegato la funzione di controllo delle frontiere alla Guardia Costiera libica. Questo meccanismo di responsabilità delegata è strategicamente finalizzato ad evitare il contatto fisico delle persone migranti con le giurisdizioni europee, frapponendo un attore terzo tra il richiedente asilo e gli obblighi di protezione degli Stati membri. La cooperazione tecnica e finanziaria con autorità di Paesi terzi che non garantiscono standard minimi di tutela configura una violazione indiretta, ma sistematica, del principio di non-refoulement. La persona intercettata in mare viene infatti ricondotta nei centri di detenzione libici – luoghi di documentata tortura e sfruttamento – aggirando deliberatamente gli obblighi internazionali di sbarco in un “porto sicuro” (Place of Safety). In questo scenario, la responsabilità delle autorità nazionali europee emerge con chiarezza nel finanziamento, nella fornitura di mezzi e nel coordinamento di operazioni che sfociano in violazioni dei diritti umani: abusi che l’Europa, qualora avvenissero sul proprio suolo o sotto la propria bandiera, sarebbe giuridicamente obbligata a prevenire e sanzionare. LA RESPONSABILITÀ DI FRONTEX E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE ONG Parallelamente a quanto finora esposto, il ruolo di Frontex 16– l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – ha subito un’evoluzione verso una funzione di sorveglianza avanzata che spesso entra in conflitto con gli obblighi di ricerca e soccorso (SAR). La dottrina solleva seri dubbi sulla responsabilità legale dell’Agenzia nei casi di cosiddetto respingimento per omissione: ciò accade, ad esempio, quando le coordinate dei migranti vengono condivise prioritariamente con le autorità di Paesi terzi invece che con le navi di soccorso più vicine, facilitando di fatto il ritorno forzato in Libia. In questo scenario, si assiste a una sistematica criminalizzazione delle ONG 17. Le navi della società civile, intervenute per colmare il vuoto lasciato dalle missioni istituzionali, vengono ostacolate attraverso una serie di strumenti amministrativi e giudiziari. Tra questi spiccano l’assegnazione di porti di sbarco estremamente distanti – una pratica che svuota l’area SAR di presidi di soccorso per lunghi periodi – e l’apertura di inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che spesso si risolvono in un nulla di fatto dopo anni di sequestri. Questa strategia mira a ridefinire il soccorso in mare: da obbligo giuridico e morale, sancito dalle convenzioni internazionali, a presunto fattore di attrazione (pull factor). L’aiuto umanitario viene così etichettato come un’interferenza con le politiche di sicurezza, trasformando una missione di salvataggio in un atto potenzialmente illecito agli occhi dell’opinione pubblica. LA DISCRIMINAZIONE DEI MIGRANTI NEL CONTESTO DELL’AI In ultima analisi, una delle evoluzioni più inquietanti della riforma riguarda l’impiego massiccio delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella gestione migratoria. Il Regolamento (UE) 2024/1359, unitamente al potenziamento della banca dati Eurodac, istituzionalizza la raccolta capillare di dati biometrici, estendendola persino ai minori. L’adozione di algoritmi per la profilazione dei flussi, l’analisi predittiva del rischio o il riconoscimento facciale ai confini, introduce una nuova e insidiosa forma di discriminazione algoritmica. Questi sistemi, spesso caratterizzati da un’estrema opacità e privi di una supervisione umana effettiva 18, rischiano di riflettere “bias” intrinseci capaci di penalizzare sistematicamente determinate nazionalità o tratti somatici. In questo modo, si automatizzano decisioni che hanno un impatto devastante sulla vita delle persone, basandole su parametri statistici anziché su fatti concreti. La tecnologia viene così piegata a rafforzare la “finzione di non ingresso“, erigendo un confine digitale invisibile ma invalicabile. In questo spazio, la decisione sull’ammissibilità di un individuo non è più affidata a un esame umano, empatico e dignitoso della sofferenza, ma a calcoli di probabilità che rischiano di deumanizzare definitivamente il diritto d’asilo. CONCLUSIONE In conclusione, non si tratta, dunque, di una semplice riforma tecnica, ma di una scelta politica che sposta il fulcro dell’accoglienza verso il rimpatrio e la sorveglianza. Quella che un tempo era considerata una protezione inderogabile della dignità umana sembra essersi trasformata in una gestione del rischio, dove l’efficienza burocratica e la sicurezza dei confini prevalgono sistematicamente sulle garanzie individuali. Così facendo l’Unione Europea rischia di svuotare di significato le proprie radici costituzionali e le convenzioni internazionali. 1. Ho 27 anni e sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali all’Università di Siena. Vivo in provincia di Venezia e da ottobre 2025 svolgo volontariato per l’Osservatorio, centro di ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per cui redigo brevi report periodici. Collaboro inoltre con l’associazione Avvocato di Strada, offrendo supporto nell’assistenza a persone senza dimora ↩︎ 2. De Pasquale, P. (2020). Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci. In I Post di AISDUE, vol. II, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, n. 1, pp. 1-13. ISSN 2723-9969 ↩︎ 3. Balsamo, O. (2024). The residence document criterion in the revised Dublin system, today, between EU secondary law and the jurisprudence of the Court of Justice. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2024, pp. 81-106. ISSN 2384-9169 ↩︎ 4. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ↩︎ 5. Nascimbene, B. (2024). Le “sfide” ai diritti fondamentali e alle garanzie giurisdizionali nell’ambito delle procedure introdotte dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-7. ISSN 2975-2698 ↩︎ 6. Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 ↩︎ 7. Perin, G. (2024). Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. In Questione Giustizia, Speciale “Immigrazione in Europa e diritti fondamentali“, luglio 2024, pp. 28-45. ISSN: 1972-5531 ↩︎ 8. Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Convenzione di Aarhus e domanda diretta a ottenere la qualità di parte in un procedimento giurisdizionale da parte di un’organizzazione per la tutela dell’ambiente ↩︎ 9. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio ↩︎ 10. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ↩︎ 11. Morgese, G., Limitati sviluppi del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in materia di percorsi legali di ingresso, in I. Caracciolo, G. Cellamare, A. Di Stasi, P. Gargiulo (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni giuridiche aperte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 271-295 ↩︎ 12. Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine sicuri, comunicato stampa del Parlamento UE (10 febbraio 2026) ↩︎ 13. Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in cui la Corte ha sancito la responsabilità extraterritoriale dello Stato per violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement ↩︎ 14. ASGI (Crescini, G., et al.) (2020). L’attività delle organizzazioni internazionali in Libia e le problematiche ripercussioni sull’esternalizzazione del diritto di asilo. In Questione Giustizia, n. 1/2020, pp. 178-189 ↩︎ 15. Previatello, M. (2024). La nuova dimensione esterna della politica di immigrazione e asilo dell’Unione europea: dalla collaborazione bilaterale ai meccanismi unilaterali di pressione. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-28 ↩︎ 16. Cardenio, G. (2025). Se Frontex vigilerà sulle nostre frontiere, chi vigilerà su Frontex? Una lettura combinata delle conclusioni degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi Hamoudi contro Frontex e WS e altri contro Frontex. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2025, pp. 165-180 ↩︎ 17. Masera, L. (2018). L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano? In Questione Giustizia, n. 2/2018, pp. 225-236 ↩︎ 18. Palazzi, A. (2025). Quando l’intelligenza artificiale (IA) contribuisce a decidere in materia di asilo: prospettive e questioni aperte nel diritto dell’Unione Europea. In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 3/2025. ISSN: 1972-4799 ↩︎
Il Parlamento europeo dà il via libera al Regolamento sulle deportazioni
EVA BALUGANTI 1 Lunedì 9 marzo la commissione LIBE del Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale sul nuovo Regolamento sui rimpatri – o, più precisamente, sulle deportazioni – aprendo la strada ai negoziati interistituzionali con il Consiglio dell’Unione europea. Si tratta di un passaggio decisivo che porterà alla definizione finale di una riforma destinata a incidere profondamente sull’assetto europeo in materia di espulsioni.  Oltre 200 organizzazioni della società civile avevano chiesto il rigetto totale di questa proposta, che introduce misure estremamente coercitive, razziste e in violazione dei diritti fondamentali. Ora questo appello è più urgente che mai, dato che i negoziati stanno rapidamente entrando nelle fasi finali.  La Commissione UE ha proposto l’11 marzo 2025 un nuovo regolamento sui rimpatri che privilegia detenzione, espulsione e misure punitive a scapito della protezione dei diritti fondamentali. La proposta rientra in un più ampio orientamento dell’UE che tratta la migrazione come una minaccia, ricorrendo a criminalizzazione e sorveglianza invece che a inclusione e rotte sicure. Il testo di compromesso approvato in commissione mantiene e in alcuni casi rafforza elementi già fortemente controversi nella proposta originaria della Commissione europea. Tra questi, le disposizioni sui return hubs e l’estensione della definizione di “paese di rimpatrio”.   VIOLAZIONI E ABUSI COME NUOVA NORMA  ll testo di compromesso concordato da una coalizione di centro ad estrema destra del Parlamento europeo, mantiene ed in alcuni casi peggiora disposizioni estremamente preoccupanti già presenti nella proposta della Commissione europea. Gli articoli sui return hubs e sull’estensione della definizione di “paese di rimpatrio” sono stati mantenuti, aprendo alla possibilità di deportare persone in paesi con cui non hanno alcun legame e in cui non sono mai state prima, ed eliminando le già poche garanzie di monitoraggio presenti nella proposta della Commissione.  Nessuna garanzia potrebbe comunque rendere sicuri questi modelli, poiché mirano a governare i corpi delle persone migranti attraverso detenzione ed esclusione, in un contesto giuridico opaco, al di fuori della giurisdizione dell’UE e quindi senza alcun controllo democratico né scrutinio. Altri modelli, come i centri offshore in Albania, pur presentando alcune differenze, hanno già mostrato la loro vera natura: violazioni sistematiche dei diritti, opacità radicale, detenzione generalizzata e frequenti episodi di autolesionismo e di estrema vulnerabilità tra le persone detenute.  Il testo mantiene inoltre una marcata espansione dei presupposti e della durata della detenzione nell’ambito delle procedure di rimpatrio. Vengono rafforzati gli obblighi di cooperazione a carico delle persone destinatarie di un ordine di espulsione, accompagnati da sanzioni severe in caso di mancata collaborazione, e si introduce la possibilità di emettere divieti di ingresso a vita. Il documento di compromesso concordato dal Consiglio a dicembre fornisce dettagli su queste e altre modifiche proposte. Nel complesso, l’impianto della riforma appare orientato verso un approccio sempre più coercitivo e securitario nella gestione della mobilità.  UN FALSO SENSO DI URGENZA Fin dall’inizio delle discussioni su questo dossier, una delle narrazioni principali alla base della proposta è stata quella della fretta. Utilizzando l’argomento secondo cui i tassi di rimpatrio sono troppo bassi, gli Stati membri hanno accompagnato i negoziati con un estremo senso di urgenza. Al di là del fatto che l’accuratezza dei calcoli sui tassi di rimpatrio è di per sé discutibile, questo senso di urgenza è smentito dal testo di compromesso che il Consiglio ha concordato a dicembre, il quale prevede un periodo di transizione di due anni prima che il regolamento entri in vigore.   Notizie/Regolamenti UE “PAESI SICURI” E RIMPATRI: LA NUOVA STRETTA DELL’UE  Un altro passo verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza Redazione 10 Dicembre 2025 Due anni, con eccezione degli articoli sui return hubs e sull’estensione della definizione di “paese di rimpatrio”, che entrerebbero in applicazione immediatamente dopo l’adozione. Se la retorica dell’urgenza viene smentita dalla stessa posizione del Consiglio, quest’ultima mette anche in luce la vera fretta che circonda questo dossier: la pressione politica per esternalizzare ulteriormente il processo di rimpatrio, scaricando la responsabilità sui paesi terzi, sempre più lontano dalla tutela dei diritti fondamentali e dalla possibilità di controllo giuridico. Questa asimmetria evidenzia come la priorità politica non sia tanto quella di riformare in modo organico il sistema dei rimpatri, quanto piuttosto di accelerare i meccanismi di esternalizzazione.   In queste ultime fasi dei negoziati è fondamentale prendere una posizione netta e respingere questa proposta. Il testo contiene troppe disposizioni disumane – dai return hubs a una massiccia espansione della detenzione – che aumenterebbero enormemente un clima di odio, discriminazione e paura per persone migranti, richiedenti asilo e comunità razzializzate.  1. Esperta di advocacy e politiche migratorie per ActionAid all’EU Office a Bruxelles. Il suo lavoro si concentra principalmente sull’intersezione tra i diritti delle donne, la migrazione e le politiche di esternalizzazione dei confini dell’Unione Europea ↩︎
Status di rifugiato a richiedente pakistano perseguitato per motivi politici: insufficienti le tutele di polizia e magistratura
Il tribunale di Lecce, con motivazione molto puntuale e approfondita ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato politico per la persecuzione ordita da esponenti del partito PDM nei suoi confronti e verso la sua famiglia, per la militanza politica nel partito PTI. Il Collegio ha ritenuto il racconto intrinsecamente credibile, coerente e sufficientemente circostanziato nei profili essenziali (contesto familiare, appartenenza territoriale a Mandi Bahauddin, militanza politica del padre e dello zio nel PTI, dinamica dell’omicidio dello zio, riconoscimento di alcuni autori, denuncia nominativa alla polizia, successiva carcerazione e scarcerazione anticipata dei responsabili, minacce dirette e aggressione con cane a pochi giorni dalla liberazione, decisione di fuga). La narrazione è lineare nel suo sviluppo cronologico, non presenta contraddizioni interne rilevanti, reca dettagli non stereotipati (luoghi specifici, sequenza delle condotte degli aggressori, riferimento alla matricola dell’arma) ed è corroborata dall’allegazione documentale (copia della sentenza di condanna, fotografia degli arrestati rilasciata dalla polizia e pubblicata dalla stampa locale), elementi che rafforzano l’attendibilità estrinseca della versione offerta. La giustificazione della mancata protezione effettiva da parte delle autorità risulta plausibile: il primo rifiuto di verbalizzare, l’intervento risolutivo di un “mediatore” politico per ottenere la denuncia e l’asserita scarcerazione anticipata per influenza di esponenti locali delineano un quadro di protezione statale solo formale, facilmente condizionabile da poteri para-mafiosi e reti partitiche radicate sul territorio. Il nesso causale con il motivo convenzionale è diretto: le minacce e l’aggressione sono riconducibili all’attività politica del nucleo familiare nel PTI e, soprattutto, all’“opinione politica” imputata al ricorrente quale testimone- accusatore dei rivali; la persecuzione è quindi motivata da ragioni politiche ai sensi dell’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra (opinione politica effettiva o percepita). Tale ricostruzione trova riscontro nella situazione attuale del Pakistan, caratterizzata da un persistente giro di vite contro il PTI e i suoi simpatizzanti: fonti qualificate attestano, nel 2024–2025, arresti di massa di quadri e attivisti, procedimenti penali in serie, compressione delle libertà di riunione ed espressione (anche mediante blackout delle comunicazioni proprio in occasione del voto dell’8 febbraio 2024), nonché un contesto di forte ingerenza dei poteri di sicurezza nel processo politico; questi elementi descrivono un ambiente nel quale gli oppositori o presunti tali sono facilmente individuati e vulnerabili a ritorsioni, con scarse garanzie effettive di tutela da parte delle forze dell’ordine e della magistratura. Tribunale di Lecce, decreto del 10 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Carla Alessandra Laghezza per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione sussidiaria a richiedente asilo bengalese appartenente alla minoranza hindù
Il Tribunale di Perugia, sez. spec. immigrazione, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs 251/2007 (rischio di subire trattamenti inumani e degradanti) a cittadino bengalese di religione hindù. Il Giudice richiama le fonti COI ed afferma che “I membri di gruppi minoritari – tra cui indù, cristiani, buddisti, musulmani sciiti e gli ahmadi – affrontano molestie e violenze, compresa l’occasionale violenza di massa contro i loro luoghi di culto”. “La maggior parte della popolazione del Bangladesh è di religione musulmana sunnita (89% circa), con al suo interno una minoranza sciita ed una Ahmadi, quest’ultima spesso stigmatizzata. La popolazione del Bangladesh nel 2022 era stimata in oltre 167 milioni; pertanto gli appartenenti a minoranze religiose sono stimati in circa 16,7 milioni (…) La comunità indù rappresenta la più numerosa minoranza religiosa (8,5% circa …)”. La protezione sussidiaria trova fondamento nel fatto “che il ricorrente, per la sua appartenenza alla religione induista e a causa della sostanziale inefficienza delle misure di tutela dell’ordinamento statuale, correrebbe il rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e, specificamente, a violenze settarie diffuse e socialmente tollerate senza poter ricevere, stando a quanto sopra segnalato, adeguata tutela dalle autorità del proprio paese”. Tribunale di Perugia, decreto del 14 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Mancato rispetto dei tempi previsti dalla cd. procedura accelerata: la sospensione del rigetto per manifesta infondatezza è automatica
La decisione del Tribunale di Catanzaro è resa nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha esplicitato ragioni non connesse agli istituti della protezione internazionale, quindi ai sensi dell’art.28ter, comma 1 lettera a) D.Lgs.25/2008. Nel ricorso si chiede la declaratoria di automatica sospensione per superamento dei termini perentori previsti per le procedure accelerate, estendo quindi anche a questa tipologia di provvedimenti i principi di diritto enunciati per il caso di straniero proveniente da paese di origine sicuro e di inammissibilità della domanda reiterata. Il giudice accoglie l’impostazione difensiva dopo aver osservato come “nel caso di specie, né dalla lettura del provvedimento, né dalla lettura del verbale dell’audizione (ove effettuata) risulti che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dai menzionati artt. 28 e 28-bis del D.lgs. n. 25/2008; non sono stati, in ogni caso, rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza; 5 per l’inammissibilità)“. Il Tribunale, infatti, ricorda che la Corte di legittimità nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a “tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”“. Tribunale di Catanzaro, decreto del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Roma – La Questura impedisce anche a un ragazzo evacuato dalla Libia di chiedere asilo
Un ragazzo di 24 anni, sopravvissuto alle violenze in Libia e arrivato in Italia attraverso un corridoio umanitario, respinto allo sportello e costretto ad attendere ore per poi vedersi rinviare l’appuntamento di tre mesi. È la vicenda raccontata da Baobab Experience, che denuncia quanto accaduto all’Ufficio immigrazione della Questura di Roma in via Patini, definendo quanto è successo frutto di «razzismo istituzionale e sistemico». A Roma, come in altre città italiane, sono note le difficoltà nel formalizzare la domanda di protezione internazionale tra lungaggini e prassi illegittime: c’è chi attende mesi, a volte anche un anno. E questo accade anche in città meno caotiche in cui la Pubblica amministrazione è considerata più efficiente – ma evidentemente non per tutti, soprattutto se si è “stranieri”. Approfondimenti CODE, RITARDI E PRASSI ILLEGITTIME: I QUOTIDIANI ABUSI IN QUESTURA  Un problema strutturale dalle metropoli alle città di provincia Redazione 12 Febbraio 2025 L’associazione sottolinea che non si tratta di un caso isolato, ma «esemplificativo di una condizione che pervade e permea le istituzioni». E proprio la storia del ragazzo, proseguono, rende il tutto ancora più emblematico: «Non è l’“odiato” migrante giunto col barcone, ma è un profugo arrivato con un volo aereo e un visto d’ingresso, attraverso un corridoio umanitario». R. è infatti arrivato in Italia l’11 dicembre con un corridoio umanitario, frutto di un protocollo tra istituzioni e organizzazioni religiose. Prima, però, aveva attraversato un percorso drammatico. Il fratello è morto in mare dopo lo speronamento dell’imbarcazione su cui viaggiavano; lui è stato catturato e trasferito nel centro di detenzione di Al-Assah, descritto da Baobab come «l’hub dell’orrore» gestito da milizie sotto il ministero dell’Interno di Tripoli. «La perdita del fratello e le torture subite devastano il ragazzo», scrive l’associazione che aggiunge che R. «ha tentato più volte di togliersi la vita». Nonostante una convocazione formale della Questura, il giorno dell’appuntamento R. si è trovato davanti a una serie di ostacoli. «Sveglia all’alba per mettersi in fila», racconta Baobab, ma una volta entrato «viene invitato ad andarsene». Prima la motivazione della carenza di personale, poi quella di un appuntamento che non risulta. Solo dopo l’intervento di un’attivista, che mostra la convocazione, R. viene fatto attendere. Passa un’ora, due ore, tre ore e alla fine – prosegue il racconto – un mediatore gli fa firmare un documento senza spiegazioni: «R. firma inconsapevolmente un nuovo appuntamento per tre mesi dopo». Quando l’attivista chiede chiarimenti, «gli operatori minacciano di chiamare la polizia», mentre il ragazzo, sempre più provato, «inizia a sentirsi male». Poco dopo, in stato di confusione, strappa il foglio e lascia l’ufficio. > Trattamenti degradanti sono la norma Per Baobab Experience, quanto accaduto non rappresenta un’eccezione: «I trattamenti degradanti nei confronti dei richiedenti asilo sono la norma alla Questura di Roma». L’associazione descrive una situazione strutturale di inefficienze che porta a condizioni inaccettabili: «Famiglie con bambini costrette a dormire fuori al gelo per essere le prime in fila, spazzatura ovunque, inciviltà dilagante di parte del personale». E denuncia anche la presenza di «avvocati truffaldini che provano a vendere false soluzioni». Nel comunicato, Baobab ribalta la narrazione dominante sul degrado di via Patini: «Per noi il degrado non è la povertà e non è la marginalità sociale di persone con background migratorio». Al contrario, «queste sono l’esito dell’inciviltà e del razzismo strutturale». Il rischio, conclude l’associazione, è quello di una spirale di esclusione: «Si inizia dalla negazione di uno status giuridico per poi negare l’accoglienza, costringere alla strada, impedire il lavoro legale e alimentare lo sfruttamento». Da qui l’appello finale: «Siamo stanchi di restare silenti dinanzi a queste continue umiliazioni dei diritti e della dignità delle persone. Via Patini è dietro l’angolo: qualcuno dovrebbe andare a dare un’occhiata».
Regolamento Dublino, no al trasferimento del richiedente in Croazia: rischio violazione dei diritti fondamentali
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso avverso l’Unità Dublino, dichiarando la competenza dell’Italia e impedendo il trasferimento in Croazia di un cittadino bengalese, avallando la censura della difesa riguardante la presenza di gravi carenze sistemiche nel Paese. Il Tribunale ritiene fondato il rischio attuale che il ricorrente, qualora trasferito in Croazia, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa di carenze sistemiche del sistema di asilo croato. Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 marzo 2005, Ay c. Turchia). Le aggiornate informazioni reperite attraverso la consultazione delle più autorevoli fonti internazionali danno atto di gravi criticità nel sistema di asilo croato, che impediscono di ritenere operante la presunzione secondo la quale i diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale saranno rispettati nello Stato membro (cfr. CGUE, Grande Sezione, 19 marzo 2019, causa C-163/17). La documentata sistematica violazione dei diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto di chiedere la protezione internazionale, i trattamenti inumani e degradanti cui vengono sottoposti, nonché i respingimenti violenti collettivi, in violazione della normativa sovranazionale, collidono con il principio secondo cui il trasferimento deve essere operato solo in condizioni che escludano un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CGUE, 16 febbraio 2017, causa C-578/16 PPU, C.K., H.F., A.S. c. Slovenia, par. 65). Lo Stato parte dovrebbe garantire l’accesso effettivo a una procedura di asilo equa ed efficiente per tutte le persone che necessitano di protezione internazionale. Dovrebbe inoltre garantire che tutti i funzionari competenti, compreso il personale addetto al controllo delle frontiere, ricevano una formazione adeguata sugli standard internazionali, compreso il principio di non respingimento e i diritti umani dei migranti, in particolare dei bambini, e che tutte le accuse di respingimenti e maltrattamenti alle frontiere siano indagate in modo rapido, approfondito e indipendente e che i responsabili, se riconosciuti colpevoli, siano puniti con sanzioni commisurate alla gravità del reato (CCPR/C/HRV/CO/4: Concluding observations on the fourth periodic report of Croatia, 11 settembre 2024, parr. 31-32). A titolo esemplificativo, un rapporto del 2023 di Human Rights Watch ha raccolto le testimonianze delle persone migranti respinte al confine con la Croazia: “Alcuni uomini hanno raccontato a Human Rights Watch e ad altri gruppi che i poliziotti li hanno fatti tornare in Bosnia ed Erzegovina scalzi e senza vestiti; in alcuni casi li hanno costretti a rimanere con i soli indumenti intimi, più raramente a spogliarsi del tutto“. In un caso particolarmente clamoroso documentato dal Danish Refugee Council, un gruppo di uomini è arrivato in un campo profughi bosniaco con delle croci arancioni sulla testa, disegnate dagli agenti croati con bombolette spray: “un esempio di trattamento umiliante e degradante che, secondo il difensore civico della Croazia, rappresenta un atto di odio religioso. Molti bambini hanno dovuto assistere mentre i loro padri, fratelli maggiori o parenti venivano picchiati o colpiti con manganelli, calci e spintoni. La polizia di frontiera croata ha anche sparato colpi di arma da fuoco vicino ai minori o ha puntato le armi contro di loro; in alcuni casi ha spintonato o colpito bambini di sei anni. È pratica comune che gli agenti sequestrino o distruggano i telefoni delle persone fermate. In base alle testimonianze ricevute da Human Rights Watch, spesso bruciano, sparpagliano o distruggono anche il contenuto dei loro zaini. In qualche caso hanno sottratto loro del denaro. Le organizzazioni umanitarie hanno continuato a documentare violazioni contro rifugiati e migranti, tra cui rimpatri sommari illegali, violenze fisiche, umiliazioni e furti da parte delle forze dell’ordine. A ottobre, il Comitato CERD ha esortato la Croazia a cessare le espulsioni collettive e i respingimenti e a indagare sugli episodi di uso eccessivo della forza contro rifugiati e migranti”. Una recente inchiesta effettuata da una testata giornalistica svizzera riguardo ai richiedenti asilo trasferiti in Croazia dalla Svizzera, in base al Regolamento Dublino, si è soffermata sulle condizioni di abbandono e degrado da loro affrontate. Alla luce della situazione descritta, conclude il tribunale, “si ritiene dunque che il trasferimento del richiedente asilo in Croazia si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604/2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del medesimo in tale Stato“. Tribunale di Roma, decreto del 5 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino