Non convalida del trattenimento del richiedente asilo ex MSNA: assente una ponderata valutazione individuale

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, January 7, 2026

La Corte d’Appello di Milano non convalida il trattenimento nel CPR di via Corelli di un cittadino egiziano ex MSNA, messo in strada al compimento dei 18 anni senza alcun tipo di informativa sul rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Giudice di Pace di Milano aveva convalidato il provvedimento del Questore di Lecco e il ragazzo, redigendo il foglio notizie presso la Questura di Milano, ha avanzato domanda di asilo dichiarando di essere venuto in Italia per cercare lavoro e per avere una vita più dignitosa e di non potere tornare nel proprio paese di origine rischiando di andare in carcere per via dei debiti contratti dal padre.

Nel provvedimento il Giudice richiama i principi giurisprudenziali in tema di trattenimento dello straniero della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte Cost. 95/2025 e la normativa europea, decidendo poi di non convalidare in mancanza di un esame nel provvedimento di trattenimento sulla posizione individuale del cittadino straniero, una congrua motivazione sulla necessità del trattenimento e per la mancata  valutazione sulla possibilità di applicare le misure alternative al trattenimento.  

Nel provvedimento in particolare si legge: 

  • Avuto riguardo alla complessiva situazione personale del cittadino egiziano, la motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla specifica posizione individuale del richiedente protezione internazionale, né adeguata motivazione con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria nello specifico caso in esame, ben potendo, comunque, l’Autorità amministrativa sempre applicare misure alternative.
  • L’obbligo di valutare l’applicazione di misure alternative al trattenimento è, infatti, un dovere che, alla stregua del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento sopra richiamato, va esercitato dall’autorità amministrativa sulla base di una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi della direttiva comunitaria e della stessa unità dell’ordinamento interno, considerata la stessa legislazione italiana.
Corte d’Appello di Milano, decreto del 20 novembre 2025

Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.