Source - Progetto Melting Pot Europa

ll caso del PRDC di Corinto
CONFINI, PROTESTE E CORPI LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA E LA NECROPOLITICA EUROPEA NEL PRDC DI CORINTO Una raccolta di indagini e voci, nell’ambito di una ricerca sul campo di quattro mesi, racconta il centro di detenzione e pre-allontanamento di Corinto (PRDC/PRO.KE.KA.), uno dei sette istituti di trattenimento amministrativo rivolto agli “stranieri irregolari 1” presenti in Grecia. I centri di detenzione gettano i trattenuti in una condizione in bilico tra, come lo descriverebbe Stefano degli Uberti (2019) 2, l’essere «forzati dentro», intrappolati in una prigione, e allo stesso tempo «lasciati fuori» dalle dinamiche sociali e spaziali, ottemperando alla volontà politica di criminalizzare, escludere e nascondere. Eppure, nonostante i tentativi delle istituzioni di invisibilizzarla, la struttura – per quanto apparentemente impermeabile – interagisce con l’esterno, attraverso le voci che oltrepassano mura e sistemi di sicurezza. La maggior parte dei cittadini locali ignora la sua l’esistenza ma per alcune persone il nome “Corinto” richiama immediatamente il centro di detenzione: Se sei un minimo nel giro, appena si dice Corinto, la prima cosa che le persone ti dicono è il detention center. Comunque, è – insieme ad Amigdalesa – il più grande della Grecia. (Intervista ad una attivista) 1. Un istituito che nasce nella criminalizzazione e si struttura nella lesione dei diritti: Il PRDC di Corinto viene inaugurato nel 2012 insieme ad altre strutture, tra cui Amygdaleza, Paranesti e Xanthi; la decisione si inserisce in un più ampio piano governativo volto ad ampliare gli spazi destinati al “contenimento” della cosiddetta “massa migrante criminalizzata”. I centri di detenzione e pre-allontanamento, gestiti dalla polizia ellenica e istituiti tramite decreto governativo 3 che ne definisce funzioni e quadro giuridico, dovrebbero costituire una misura eccezionale nella “gestione” della migrazione. In realtà, però, in Grecia – come in altri Paesi UE – il ricorso alla detenzione è progressivamente aumentato negli ultimi anni. La legge 4939/2022 4 (Codice dell’asilo) e le direttive più recenti, tra cui la legge 5226/2025, ne hanno ampliano l’uso in nome della “protezione delle frontiere”; una tendenza destinata a rafforzarsi ulteriormente con l’entrata in vigore, nel giugno 2026, del Patto europeo su migrazione e asilo. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA IN GRECIA VIENE PREVISTO IL CARCERE PER I RICHIEDENTI ASILO IN RIGETTO Analisi della nuova legge che penalizza e criminalizza l'ingresso e il soggiorno nel Paese Giulia Stella Ingallina 22 Ottobre 2025 Una ricerca del 2023 documenta l’attività di queste strutture – cinque situate sulla terraferma e una sull’isola di Kos – per un totale di 3.676 posti disponibili, con la capienza maggiore registrata proprio nel centro di Corinto. Tabella 1 – Fonte: Direzione della polizia ellenica, 18 gennaio 2024. Dal sito AIDA, Place of detention, Greece Oltre all’uso massiccio e improprio del trattenimento, numerose denunce riguardano le condizioni gravemente lesive dei diritti umani in queste strutture. L’indagine invita a interrogarsi sulla necropolitica europea (Mbembe, 2003) 5 e sul ruolo del trattenimento amministrativo come dispositivo aberrante e disumanizzante, prendendo in esame il PRDC di Corinto come caso specifico per far emergere ciò che realmente accade all’interno di queste strutture. Attraverso analisi storico-antropologica, rapporti di ONG, testimonianze e osservazione etnografica, emerge un sistema opaco e degradante, nascosto dalla politica. In queste strutture, scioperi della fame, autolesionismo e suicidi diventano forme estreme di resistenza, in cui il “corpo sofferente del migrante” (Sorgoni, 2022) 6 resta l’unico mezzo di rivendicazione. Intanto, nei contesti in cui sono immersi, si rafforzano l’indifferenza locale, la normalizzazione della violenza istituzionale e l’invisibilizzazione di questi centri. Così, strutture sempre più invisibili all’esterno diventano sempre più brutali per chi le subisce, rivelando la contraddizione di Stati che si proclamano democratici mentre violano sistematicamente i diritti umani. Rapporti e dossier/CPR, Hotspot, CPA GRECIA: GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI NEI CENTRI DI DETENZIONE PRE-RIMOZIONE La denuncia al Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene Inumane e Degradanti Ludovica Mancini 11 Febbraio 2025 Il centro di detenzione e pre-allontanamento di Corinto è una struttura composta da otto edifici a due piani, ciascuno con due ali di dormitori comuni per almeno 12 persone, e un solo bagno per piano. La capacità ufficiale è di circa mille persone, ma il numero effettivo varia a seconda degli arrivi e dell’applicazione, spesso irregolare, della legge e del sistema amministrativo-burocratico. I trattenuti sono uomini provenienti principalmente da Paesi che hanno stipulato con la Grecia accordi di rimpatrio o considerati “sicuri” 7, come Albania, Turchia, Bangladesh e India. Attualmente, la Grecia considera la Turchia “paese terzo sicuro” per richiedenti asilo provenienti da Siria, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan e Somalia, comportando per queste persone un ulteriore motivo di respingimento o detenzione pre-rimpatrio. Le testimonianze riportano tempi di detenzione principalmente tra i sei e i diciotto mesi, limite massimo imposto dall’attuale legge. Ufficialmente, le persone detenute dovrebbero essere attinte da un provvedimento di espulsione, ma spesso vengono rinchiusi anche richiedenti asilo appena sbarcati o arrestati prima di poter fare domanda di protezione internazionale; talvolta anche minori, in violazione di principi cardine come quelli sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. Iniziamo quindi a vedere l’erosione dei diritti, da quello d’asilo alle condizioni di vita a cui le persone detenute sono costrette da anni. 2. Dal 2012 a oggi: denunce continue sulle condizioni del centro Nonostante la struttura operi in una totale opacità e tenti di negare ogni accesso dall’esterno, il PRDC di Corinto è stato al centro di denunce fin dalla sua apertura. Nel 2012, una delegazione europea per i diritti umani 8, testimoniò la presenza di oltre 1.050 detenuti, molti dei quali trattenuti da più di un anno, in condizioni terribili: sovraffollamento, cibo scarso, servizi igienici insufficienti e nessuna assistenza medica. Nel novembre dello stesso anno, una protesta che coinvolse 800 detenuti venne sedata con gas lacrimogeni e azioni di forza. Nel 2013, due detenuti afgani morirono per mancanza di cure 9, e nel 2014 vennero denunciati 10 casi vulnerabili e atti di autolesionismo senza la dovuta assistenza. Quando, sempre nel 2014, il Consiglio Giuridico Greco autorizzò il prolungamento della detenzione oltre i 18 mesi, fu organizzato dai trattenuti un grande sciopero della fame: Oggi, 9 giugno 2014, noi detenuti abbiamo iniziato uno sciopero della fame. Sentiamo un’immensa pressione a causa dei nostri destini sconosciuti. 11 si legge nella loro dichiarazione. Scioperi della fame e rivolte dei detenuti hanno continuato a emergere con frequenza come risposta agli abusi, ma vengono sistematicamente repressi con l’uso della forza, senza produrre alcun miglioramento delle condizioni interne. Nel 2015, il governo Syriza chiuse e svuotò la struttura per poi riaprirla nello stesso anno, rivelando il carattere simbolico e propagandistico dell’intervento, perché non c’è mai stata la volontà di cambiare quest’istituto. Tsipras (leader di Syriza) aveva preso l’impegno di chiuderlo (il centro di detenzione). Solo che cosa ha fatto? improvvisamente apre, e tutti devono andarsene; ci saranno state quattrocento persone, senza soldi, non sanno cosa fare, affamati. Siamo andati a cercarli; molti li abbiamo trovati al porto, sulle panchine. Poi sono andati via perché li avevano portati qua dalle retate, alcuni vivevano in altre città. Dopo però il centro non poteva stare chiuso, c’era il business; quindi, ha riniziato a funzionare poco dopo. (Intervista ad una attivista, cittadina di Corinto) Nel 2016, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) denunciò 12 la predominanza di detenuti marocchini e algerini, seguita, pochi mesi dopo, da pakistani e bengalesi, segnalando una chiara selettività etnica. Tra il 2016 e il 2018, il GCR (Greek Council for Refugees) 13 e altre organizzazioni denunciarono condizioni disastrose: infestazioni, mancanza di acqua calda, celle sporche, malattie e assenza di attività ricreative. Nel 2018 fu introdotto l’uso del cellulare, permettendo una minima connessione con l’esterno, tuttavia, senza sim-card, questa concessione si svuota e rivela un secondo fine: Ci lasciavano i cellulari, tattica efficace per sedarci… così passi tutto il giorno al telefono. (Intervista a Matt Broomfield) 14 Nel 2021, un ragazzo curdo si è suicidato dopo 16 mesi di detenzione, scatenando una protesta violenta e facendo parlare anche i giornali: Ha preso una corda, sì, se l’è messa attorno al collo ed è andato in bagno. L’hanno trovato morto. È successo di sabato, quindi gli unici presenti erano gli agenti di polizia. Dopo i detenuti hanno iniziato una protesta, hanno bruciato tipo metà del centro. (Intervista ad una psicologa che lavorava nel PRDC) Nel 2023, dopo oltre cinque anni di mancate visite ispettive, il CPT ha rilasciato un rapporto 15 sulle “condizioni catastrofiche” del centro, con infestazioni di scarafaggi e cimici e un’epidemia di tubercolosi che ha messo a rischio la salute dei detenuti, come dimostrato dalla morte di un ragazzo per polmonite, avvenuta senza che ricevesse cure mediche. Tra le principali problematiche, i dipendenti denunciano la scarsità di personale, soprattutto medico. Hanno deciso che non servivano tante persone. Quando l’ultima assistente sociale se n’è andata, sono rimasta completamente sola per un anno, la sera non c’era personale. Nemmeno un medico, nessuno voleva lavorare lì; e non sempre c’era un’interprete. Ho dovuto lasciare anche io perché ci facevano contratti addirittura mensili, ogni mese non sapevamo se avremmo avuto lavoro. Il 26 febbraio 2024, trentasei richiedenti asilo egiziani 16 hanno iniziato uno sciopero della fame contro il silenzio e lo stallo delle procedure di asilo, la negligenza medica e le condizioni disumane. Notizie/CPR, Hotspot, CPA GRECIA. SCIOPERO DELLA FAME NEL CENTRO DI DETENZIONE PRE-RIMOZIONE (PRDC) DI CORINTO Condizioni degradanti e negazione dei diritti fondamentali nei PRDC Chiara Spinnicchia 22 Marzo 2024 Secondo quanto riferiscono Solidarity with Migrants, Equal Rights Beyond Borders e Ef.Syne, le proteste sono state violentemente represse 17 dalle autorità, con incursioni, perquisizioni e intimidazioni. Il 20 febbraio, l’Ombudsman 18 ha richiesto il rilascio degli scioperanti, ma l’appello è stato ignorato. Otto detenuti sono stati trasferiti al PRDC di Amygdaleza per indebolire la protesta. Il Border Violence Monitoring Network, nel rapporto “Violence Within State Borders: Greece” 19, denuncia carenze di beni essenziali (tra cui indumenti intimi e farmaci), una situazione alimentare precaria con cibo di pessima qualità, e restrizioni di movimento, con ore di coprifuoco imposte e limitazioni di accesso all’“l’aria aperta”, in una stretta e rigida sorveglianza. Il Mobile Info Team riporta 20 gravi deterioramenti della salute mentale tra i detenuti, con casi di autolesionismo e il suicidio, nascosto ai media, di un ragazzo egiziano. Fotografie degli spazi interni del detention center che mostrano la separazione delle celle tramite sbarre, servizi igienici in pessime condizioni e un particolare dei letti a castello, circondati da lenzuola per creare privacy. Fonte: Detention landscape e Border Violence Monitoring Network Durante la mia permanenza a Corinto, un nuovo sciopero della fame era in corso. Un gruppo di attivisti locali ha organizzato una manifestazione in solidarietà agli scioperanti, e con il tentativo di far sapere in città quanto stava accadendo nel centro. Tuttavia, i cittadini di Corinto non sembrano aver mostrato alcun interesse: molti ignorano l’esistenza stessa del centro di detenzione e persino alcuni residenti delle aree circostanti non sanno cosa accada al suo interno, dimostrando quanto efficace sia stato il processo di invisibilizzazione. 3. Protesta, corpo e confine: uno sguardo antropologico Una protesta è una performance di conflitto (Pellander, Horsti; 2018) 21 in cui i manifestanti rivendicano dignità opponendosi a decisioni e costrizioni. In questo contesto emergono due forme di dissenso: la ribellione dei detenuti, espressa attraverso i loro corpi, e quella solidale dei cittadini, che cercano di amplificarne le voci. Lo sciopero della fame è una strategia estrema in cui il corpo diventa l’unico strumento di rivendicazione politica: il confine lo attraversa e lo trasforma con un processo di embodiment (Vradis et al., 2020) 22, rendendolo mezzo di denuncia della violenza statale. La somatetica (risonanza somatica (Achenbach, 2024) 23 propone il corpo come luogo di lotta contro questa oggettivazione violenta attraverso il rifiuto. Sfidando la comprensione tradizionale di cosa può essere politico, lo sciopero della fame utilizza un gesto di sacrificazione della salute personale in virtù della causa. Si esemplifica così una forma di necropolitica, ovvero il diritto di lasciar morire individui come parte delle politiche dello stato. Il potere, nella sua massima espressione di controllo sulla vita altrui, è in grado di decidere chi vive e chi muore: Loro usano questa cosa per farci pressione, ma non ci riescono: non mangiare è una loro scelta noi non possiamo farci niente. Cerchiamo di spiegargli che è un diritto umano anche decidere di morire, siamo formati per questo. Per loro non è facile, ma per noi problemi così sono fin troppo semplici da gestire. (Intervista ad un dipendente del PRDC) La morte viene così presentata come diritto, mentre i diritti negati per cui si protesta – come l’asilo – perdono valore. L’enfasi sul “diritto a morire” esemplifica l’esercizio del potere politico che si inserisce nel bios, trasformandosi in biopotere (Foucault) e politiche di morte. L’autolesionismo è un discorso silenzioso che richiede l’attenzione di chi è responsabile della condizione che lo genera; quando questa attenzione non arriva e l’atto viene ridotto a scelta personale, esso perde efficacia. Le gerarchie di potere riducono la ribellione a un’incomprensione dei diritti umani, un’ironica distorsione per chi lotta proprio per difenderli. Nyers (2003, p.1087) 24 definisce «riconquiste sovrane» i processi di riassorbimento del dissenso dentro la logica democratica, dove anche “le prese radicali” (come uno sciopero della fame) possono essere svuotate – piuttosto che avvalorate – in nome del “diritto”. Gli operatori del centro di detenzione dichiarano di essere istruiti a “lasciar scaricare” la protesta, evitando concessioni che creino precedenti; la richiesta d’ascolto viene quindi ignorata e invalidata come ignoranza: non capire che la morte è un diritto. La psicologa del centro, parallelamente, medicalizza la protesta, concentrandosi sui corpi sofferenti e non sulla causa politica, vulnerabilizzando i detenuti anziché riconoscerli come agenti di attivismo. Lo sciopero della fame è un «attivismo impossibile» (Nyers 2003) in quanto il dolore, radicato nella condizione generale e non solo nell’atto fisico, non viene riconosciuto come sofferenza legittima. Le richieste degli scioperanti vengono depoliticizzate e normalizzate, considerate routine: Ma poi queste cose continuano a succedere, tutti a un certo punto fanno lo sciopero della fame, sono sempre le stesse cose, è una piccola abitudine ora per me. (Intervista a un ufficiale di polizia del PRDC) Lo sciopero della fame, come tutte le azioni dimostrative che coinvolgono i corpi detenuti, non può essere ridotto a una semplice “richiesta di aiuto”, svuotata di significato, strumentalizzata, ignorata e confinata entro le mura del detention center, proprio come le persone da cui prende origine. Le azioni solidali che si sviluppano all’esterno, in continuità con le proteste che partono dall’interno, cercano allora di abbattere questo confine, esercitando pressione dall’altra parte e “disturbando” lo spazio urbano per traslare in un’area di visibilità ciò che si tenta di mantenere nascosto. La città stessa può diventare il palcoscenico su cui ri-politicizzare la protesta, sottraendola all’invisibilità prodotta da polizia e personale del centro, veri e propri “guardiani di frontiera” quotidiani. Tuttavia, la protesta raramente riesce a ottenere una reale risonanza mediatica: i messaggi restano circoscritti a una cerchia sensibile, mentre la violenza interna continua indisturbata, rimanendo invisibile dietro mura e filo spinato. Sulle pareti del centro di detenzione e intorno al perimetro, compaiono i messaggi solidali dei pochi attivisti che tentano di esternalizzare la denuncia; eppure, ancora oggi, dopo anni di proteste, la maggioranza dei cittadini di Corinto ignora ciò che, dal 2012, avviene all’interno di quel confine. CONCLUSIONE Questa analisi mostra come la detenzione amministrativa non rappresenti semplicemente uno strumento tecnico di gestione delle migrazioni, come vorrebbero far passare nei messaggi propagandistici, ma un dispositivo politico attraverso cui gli stati europei esercitano forme di controllo, esclusione e violenza sui corpi delle persone in movimento. Da oltre un decennio, rapporti ufficiali, ONG e operatori denunciano sovraffollamento, violenze, mancanza di cure, epidemie e suicidi: una condizione di violenza sistemica e continuativa, conosciuta e ignorata dalle istituzioni. Eppure, il centro non solo resta aperto, ma continua a funzionare come paradigma di un sistema che normalizza l’erosione dei diritti; la violenza che si consuma in questi spazi non è un incidente né una deviazione dall’ordine stabilito, è il suo funzionamento ordinario. In questo contesto, la protesta attraverso il corpo – l’ultimo spazio di espressione e di resistenza – assume una dimensione profondamente politica: i detenuti trasformano la propria vulnerabilità in una forma di rivendicazione che mette in crisi il confine tra vita biologica e potere politico, rivelando la dimensione necropolitica delle politiche migratorie contemporanee. Tuttavia, come mostrato, queste forme di dissenso rischiano spesso di essere neutralizzate, medicalizzate, banalizzate, ridotte a comportamento individuale o riassorbite dallo stesso sistema che le genera e che rimane invisibile. E allora queste proteste non possono restare isolate, ma devono risuonare anche fuori, oltre il confinamento, intrecciandosi con chiunque creda nel valore dei diritti fondamentali. Corinto non è un’eccezione ma il sintomo di un’Europa che proclama democrazia e diritti umani, ma alimenta strutture di oppressione sistematica. Dopo oltre dieci anni di denunce, la questione non è più capire cosa accade dentro il centro, perché lo sappiamo già; bisogna però continuare a raccontarlo per fare in modo che chi ignora questi luoghi, non possa più ignorarli, che chi li tollera non debba più essere disposto a farlo. Perché nel silenzio questi luoghi crescono e cresceranno, come vedremo con il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo del 2026 che rafforzerà questa deriva, consolidando la detenzione come strumento centrale della politica migratoria. Se l’analisi storico-teorica permette di cogliere i meccanismi politici e simbolici che sostengono il sistema della detenzione amministrativa e di ricordare da quanti anni persista un dispositivo violento, sono le voci di chi vive, lavora o osserva questi luoghi a rivelarne la dimensione concreta. Spostando lo sguardo dalle strutture alle persone che le abitano o le attraversano quotidianamente, emerge la realtà dietro le mura: corpi reali, sofferenza tangibile e atti di resistenza che il sistema continua a ignorare. Nel prossimo contributo, la ricerca si apre quindi a una raccolta di voci provenienti dall’interno e dall’esterno del centro di Corinto, con l’obiettivo di restituire la complessità delle esperienze e delle percezioni che attraversano questo spazio di confine. 1. “Stranieri irregolari”, è un termine che uso tra virgolette, come fosse una citazione, per sottolineare come questa sia la dicitura utilizzata dagli istituti pubblici e dalle propagande politiche, la quale non trova però riscontro, a mio parare, con la realtà. Nello scenario attuale le persone, più che essere irregolari, sono irregolarizzate dalle politiche che prima ostacolano i percorsi di inserimento regolare e poi demonizzano con queste etichette, chi non ha avuto modo – proprio a causa delle politiche avverse – di legalizzare la sua presenza ↩︎ 2. Degli Uberti, S. (2019). Borders within. An Ethnographic Take on the Reception Policies of Asylum Seekers in Alto Adige/ South Tyrol. Archivio antropologico mediterraneo, Anno XXII, n. 21 (2), 1-21 ↩︎ 3. Decisione ministeriale congiunta 8038/23/22-M – Gazzetta ufficiale 118/B/21-1-2015, Proroga del funzionamento dei Centri di Detenzione Pre-allontanamento per Stranieri ↩︎ 4. Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4939 ΦΕΚ Α 111/10.6.2022. Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. (Trad. Gazzetta del governo della Repubblica Ellenica, LEGGE N. 4939 Gazzetta ufficiale A 111/10.6.2022. Ratifica di un codice legislativo sull’accoglienza, la protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di stranieri sfollati) ↩︎ 5. Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture,15 (1), 11-40. ↩︎ 6. Sorgoni, B. (2022). Antropologia delle migrazioni. L’età dei rifugiati. Roma: Carocci editore ↩︎ 7. Per comprendere quali paesi sono considerati “di origine sicura” ai sensi dell’articolo 92 del Codice d’asilo si legga qui: e elenco europeo dei “paesi di origine sicuri“, Commissione europea ↩︎ 8. Corinth: illustration of detention conditions in Greece, (Cap.2, B.5, pp.77-79), in “Frontex between Greece and Turkey: at the border of Denial”. FIDH, Migreurop, EMHRN ↩︎ 9. La comunità afgana in Grecia testimonia la morte di Mohammad Hassan il 27 luglio 2013, dopo 11 mesi di detenzione a Corinto, e la morte di Nezam Hakimi il 4 novembre 2013 dopo quattro mesi di detenzione nonostante malato di cancro, completamente ignorato. ↩︎ 10. Rapporto, Condizioni Detenzione amministrativa e accesso alla procedura di asilo, ottobre 2014 ↩︎ 11. Sciopero della fame nel detention center di Corinto per protestare contro la detenzione a tempo indeterminato, 2014 ↩︎ 12. Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) ↩︎ 13. Η διοικητική κράτηση στην Ελλάδα: Διαπιστώσεις από το πεδίο (2018), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (trad: La detenzione amministrativa in Grecia: risultati sul campo (2018), Consiglio greco per i rifugiati) ↩︎ 14. Dalle parole di Matt Broomfield, articolo; «Detained and banned from Europe: a British journalist in the EU migrant detention system» ↩︎ 15. Council of Europe anti-torture Committee (CPT) again calls on Greece to reform its immigration detention system and stop pushbacks, 2024 ↩︎ 16. In seguito al naufragio al largo della costa di Kalamata, gli uomini sono stati separati dalle donne e dai bambini e trasferiti direttamente alla struttura di detenzione di Corinto. Sostenuti da Equal Rights Beyond Borders, il gruppo di uomini ha presentato un rapporto all’Ombudsman (difensore civico) il 15 febbraio 2024, contestando la legalità della detenzione ↩︎ 17. Άγρια καταστολή σε κρατούμενους πρόσφυγες της Κορίνθου, (trad. Brutale repressione dei rifugiati detenuti a Corinto), Ef.syn ↩︎ 18. L’Ombudsman è un’autorità indipendente che tutela i diritti dei cittadini e vigila sull’operato delle istituzioni pubbliche, garantendo il rispetto delle leggi e dei diritti umani. In Grecia svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti di migranti e rifugiati, monitorando le condizioni nei centri di detenzione e altri aspetti legati all’immigrazione ↩︎ 19. Si legga il rapporto ↩︎ 20. “When and how will I get out of here?” Statement on the deteriorating mental health of detainees at Corinth detention centre” (Mobile Info Team, 22 marzo 24) ↩︎ 21. Pellander, S., & Horsti, K. (2018). Visibility in mediated borderscapes: The hunger strike of asylum seekers as an embodiment of border violence. Political Geography, 66, 161-170. ↩︎ 22. Vradis, A., Papada, E., Papoutsi, A., & Painter, J. (2020). Governing mobility in times of crisis: Practicing the border and embodying resistance in and beyond the hotspot infrastructure. Society and Space, (38) 6, 981 – 990 ↩︎ 23. Achenbach, A. (2024). ‘The Body Carries the Border’ - A Somatechnical Approach to Borderscape Violence. Somatechnics, Volume 14 Issue 2, 181-198 ↩︎ 24. Nyers, P. (2003). Abject Cosmopolitanism: the politicsof protection in the anti-deportation movement. Third World Quarterly, Vol 24, No 6, 1069–1093 ↩︎
Status di rifugiato a richiedente asilo pakistano sostenitore del partito PTI
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano, sostenitore del partito PTI (Pakistan Tehreek e Insaf) guidato da Imran Khan. Il caso risulta di interesse sotto il profilo giuridico per l’approccio adottato dal Collegio in assenza di atti “che possano ricondurre ad una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente”. Il Tribunale, infatti, dà atto che non sussistono elementi nel passato del richiedente che configurino un danno già subìto. Tuttavia, il Collegio ha operato un’analisi accurata basata sulle COI (Country of Origin Information) aggiornate, che ha permesso di delineare un quadro di rischio elevato in caso di rientro in Pakistan. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali: * L’identificazione politica: Anche se il ricorrente non è un membro organico del partito ma un semplice sostenitore, ciò che rileva è la “percezione” della sua posizione politica da parte delle autorità o dei gruppi avversi nel Paese d’origine. * Fondatezza e attualità del timore: Le informazioni sul Paese confermano un clima di forte repressione contro chiunque sia riconducibile all’opposizione politica del PTI. “In tale contesto“, si legge in sentenza, “il timore di essere esposto, in caso di rimpatrio, a ulteriori atti di violenza o intimidazione connessi, quantomeno in parte, alla sua identificazione politica appare fondato e attuale“. In definitiva, la sentenza ribadisce che lo status di rifugiato ha una funzione protettiva anche preventiva. La valutazione si sposta dunque dal fatto storico individuale alla probabilità oggettiva di subire persecuzioni future, rendendo le informazioni sul Paese d’origine, sia quelle rese dal ricorrente che quelle contenute nelle COI, il parametro decisivo per il giudizio di fondatezza. Tribunale di Roma, decreto del 22 febbraio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Aicha Blasioli, responsabile dell’area Protezione Internazionale dell’APS Attiva Diritti. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Margherita Salerno. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Roma – Esperimenti di contenzioso contro i respingimenti in mare
Giovedì 26 marzo alle 14:30, ASGI, insieme alla Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza e al JL Project, presenta la Guida pratica sul contenzioso strategico avverso i respingimenti nel Mediterraneo e per il diritto d’ingresso redatta con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung. La presentazione si terrà all’Università Roma Tre, Via Ostiense 159 – 161 (Aula 278, 2° piano) e sarà un’occasione per interrogarsi sul ruolo del contenzioso strategico nell’attuale fase e sulle reti di sapere e azioni che si possono intessere tra le realtà della società civile per garantire i diritti e costruire immaginari alternativi sulla mobilità umana. Interverranno: * Enrica Rigo, Università Roma Tre * Adelaide Massimi, ASGI * Sarita Fratini, JL Project * Cristina Laura Cecchini, ASGI * Lucia Gennari, ASGI La Guida, redatta da Adelaide Massimi di ASGI, si rivolge a organizzazioni della società civile, operatori del diritto e cliniche legali universitarie, con l’obiettivo di promuovere una strategia di contenzioso per tutelare il diritto all’ingresso delle persone vittime di respingimenti delegati nel Mediterraneo centrale. Nell’introduzione si inquadra il respingimento come uno strumento centrale delle politiche migratorie contemporanee, che concentra in sé una duplice funzione: impedire l’ingresso e deportare, esercitando così «una forma estrema di potere: disporre della vita e della mobilità di una persona, prenderla e portarla altrove». A questo potere si contrappongono norme internazionali sui diritti umani – come il divieto di respingere una persona in un luogo in cui è a rischio la sua incolumità o di eseguire espulsioni collettive – che vengono però sistematicamente eluse attraverso meccanismi di esternalizzazione e delega. Questi meccanismi sono stati progressivamente perfezionati per allontanare la responsabilità giuridica dalle autorità italiane ed europee, pur mantenendo invariato l’obiettivo politico: «impedire al maggior numero di persone in movimento di approdare in Italia e in Europa». Un passaggio chiave dell’introduzione riguarda la definizione stessa di esternalizzazione, che l’autrice riprende dalla Refugee Law Initiative descrivendo un processo di trasferimento di funzioni normalmente svolte da uno Stato all’interno del proprio territorio, affinché vengano esercitate – in tutto o in parte – al di fuori di esso, attraverso altri Stati, organizzazioni internazionali o attori privati. Nel Mediterraneo centrale, questo si è tradotto concretamente nel progressivo ritiro delle unità navali italiane ed europee, sostituite da un controllo da remoto tramite aerei e droni, e da una presenza sempre più estesa della cosiddetta Guardia costiera libica, «donata, equipaggiata e addestrata dalle autorità italiane grazie a finanziamenti europei». Il risultato è un processo di normalizzazione di forme di violenza estrema, che va dalla politica del lasciar morire – ovvero l’omissione di soccorso da parte delle autorità europee – alle aggressioni nei confronti delle organizzazioni impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare. In questo contesto, si illustra lo strumento giuridico al centro della guida: il contenzioso per il rilascio di visti d’ingresso, sviluppato su tre casi concreti che coprono differenti forme di respingimento. Tale approccio presenta un triplice valore strategico. Innanzitutto permette di «disfare il risultato della condotta illegittima», ovvero l’impossibilità di accedere al territorio italiano per chiedere protezione, uno degli effetti più gravi delle politiche di esternalizzazione, che pur lasciando nominalmente intatto il diritto di asilo, lo rendono di fatto non attivabile. In secondo luogo, il contenzioso consente di «ricomporre la catena di responsabilità fino a risalire alle autorità italiane», in un contesto in cui i meccanismi di delega tendono strutturalmente ad «assottigliare quel filo che lega il danno subito dalle persone migranti alle autorità che ne hanno determinato la commissione». Infine, obbliga lo Stato a forme riparatorie concrete del danno provocato. Sul piano più ampio, nell’introduzione si sottolinea come la possibilità di ottenere un visto attraverso il contenzioso sia «un atto potente da un punto di vista giuridico e simbolico», capace di rendere visibile «l’anormalità e l’abnormità delle azioni delle autorità italiane» e di affermare un vero e proprio diritto alla protezione. Questo approccio si contrappone esplicitamente a quello dei corridoi umanitari – spesso citati dalle ambasciate come unica via d’accesso regolare – che sono considerati strumenti preziosi ma inadatti alla rivendicazione di un diritto, in quanto «gravati da una serie di limiti e criteri selettivi». Il contenzioso, al contrario, permette di uscire da un approccio «concessorio e spesso apolitico» che finisce per reiterare «l’immagine di uno Stato onnipotente di fronte al quale le persone in movimento sono prive di ogni protezione», per affermare invece responsabilità, obblighi e diritti esigibili. Scarica la Guida
Roma, 28 marzo – La marcia degli invisibili
Negli ultimi decenni, in maniera più pesante in tempi recenti, sulla pelle delle persone migranti e rifugiate sono state sperimentate politiche discriminatorie, repressive, di criminalizzazione e razzismo. La destra suprematista globale mondiale, così come quella europea e italiana, alimenta rancore sociale e produce sempre maggiore marginalità e irregolarità, per poter incassare utili elettorali, spingendo sull’acceleratore del razzismo di Stato. L’assenza di un’alternativa politica e culturale, determinata anche da un approccio timido e miope delle forze democratiche e di sinistra, o peggio ancora di subordinazione alla destra, inseguita sul suo terreno, ha creato lo spazio per una egemonia politica e culturale del razzismo come tratto sistemico nelle nostre società. Fino a rendere possibile la cancellazione di ogni diritto, incluso quello alla vita, come avviene nel mediterraneo da tanti anni. Le persone di origine straniera e le persone razzializzate, milioni di uomini e donne, che peraltro contribuiscono in misura rilevante al benessere di questo Paese, non trovano spazio e voce nel dibattito pubblico che le riguarda, e sono rese invisibili da una classe dirigente razzista e classista e da un sistema della comunicazione quasi totalmente concentrato, salvo poche eccezioni, sul teatrino dei palazzi della politica. Per contro, sono quotidianamente esposte a micro aggressioni nei rapporti sociali, discorsi d’odio sui social e nel dibattito pubblico, e profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine. Il movimento antirazzista italiano ed internazionale da anni subisce attacchi continui e viene criminalizzato da chi ha investito tutto sull’allargamento dello spazio del razzismo. Il processo avviato dalla convergenza NoKings si fonda anche sull’apertura di uno spazio per le istanze di persone rifugiat3 e migranti. È necessario e urgente restituire visibilità e dare la parola alle persone migranti e a chi si batte al loro fianco per l’affermazione dei diritti e della dignità di ogni essere umano. È necessario rendere visibili, portandole in piazza, le tante vertenze che in questi anni hanno animato e animano la mobilitazione sociale e il movimento antirazzista. * Chiudere la stagione della detenzione amministrativa con la cancellazione dell’aberrazione dei CPR. * Annullare gli accordi di esternalizzazione delle frontiere, che hanno l’obiettivo di cancellare le convenzioni internazionali sul soccorso in mare e sul diritto di asilo, e imporre le deportazioni e gli internamenti nei lager per liberarsi delle e dei richiedenti asilo e dell’insieme delle persone in movimento, a partire dal Memorandum con la Libia e di quello con la Tunisia, che tanta violenza e morte hanno provocato in questi anni, dal Protocollo con l’Albania e dagli accordi che l’Unione Europea e stati membri hanno già attuato 10 anni fa con la Turchia e che ora vorrebbero realizzare con paesi terzi extra UE. * Istituire con urgenza un programma di ricerca e salvataggio europeo e cancellare tutte le norme che impediscono di agire alle ONG che operano anche nelle zone SAR non solo di competenza italiana. * Rivedere radicalmente la pratica fallimentare dei decreti flussi e nel contempo agevolare forme di regolarizzazione permanente per chi vive, lavora, ha costruito legami sociali e affettivi in Italia, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici truffate dall’ultimo decreto flussi. * Ribaltare la logica del nuovo Patto Europeo Migrazioni e Asilo, contro i sovranismi e la costruzione di nuovi muri, per uno spazio politico europeo costruito a partire dai territori e dalle comunità, investendo su percorsi di accoglienza pubblici diffusi e sull’allargamento dei diritti per richiedenti asilo e titolari delle altre forme di protezione. * Riformare la legge sulla cittadinanza affinché chi nasce o cresce in Italia possa essere riconosciuto a pieno diritto come italiano e italiana; rivedere tutto l’impianto della legge n. 91/1992 basato sulla concessione, sul merito e sul reddito, mettendo al centro l’idea che la cittadinanza non sia un punto di arrivo ma parte del percorso di integrazione; eliminare gli strumenti che consentono la sempre più facile revoca della cittadinanza, che nulla ha a che fare con la sicurezza ma che serve solo a produrre ricattabilità e precarizzazione dei/delle nuov3 cittadin3. La cittadinanza deve cessare di essere una concessione per diventare un diritto, le cui condizioni sono contenute nella legge, per uscire dalla discrezionalità della pubblica amministrazione e agevolare percorsi di accesso alla cittadinanza anche per le adulte e gli adulti che vivono stabilmente in Italia. * Consentire la libertà di movimento per chi cerca lavoro e chi cerca protezione, unico modo per combattere i trafficanti di persone. Per questi motivi facciamo appello a tutte le organizzazioni, i movimenti e le reti sociali, a tutte le persone che hanno a cuore il principio di uguaglianza, di scendere in piazza il 28 marzo nell’ambito della giornata di mobilitazione TOGETHER, promossa dalla rete No Kings, contro ogni forma di razzismo. Diamo appuntamento sabato mattina alle 12 a Roma davanti alla fermata Colosseo della metro B per partecipare alla Marcia degli invisibili e poi convergere nel grande corteo che partirà alle ore 14 da Piazza della Repubblica. * Per adesioni: marciadegliinvisibili@gmail.com PRIME ADESIONI A Buon Diritto, ACLI, ActionAid Italia, ADIF, ARCI, Baobab Experience, Casa dei Diritti Sociali, CNCA, Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, Emergency, Europasilo, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, Giuristi Democratici, Gruppo Melitea, Italiani Senza Cittadinanza, Mai più Lager – No ai CPR, Mediterranea Saving Humans, Municipi Sociali Bologna, Network Against Migrant Detention, NO CAP, Nonna Roma, Oxfam Italia, Partito della Rifondazione Comunista, Progetto Melting Pot Europa, ReCoSol, Refugees Welcome Italia, Rete dei Numeri Pari, Rete #NoBavaglio, Spintime Labs, Transform! Italia, UNIRE, Ya Basta Bologna (in aggiornamento…) > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Network Against Migrant Detention > (@networkagainstmigrantdetention)
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)
«Domani», il viaggio di Maysoon Majidi
Sarà al cinema dal 26 marzo “Domani. Il Viaggio di Maysoon Majidi”, il film documentario di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio sulla storia della giovane regista e attivista iraniana, in fuga dal regime di Teheran, che una volta arrivata in Europa, a Crotone in Italia, viene arrestata con l’accusa di “scafismo”. Il docufilm racconta i momenti precedenti la sentenza che deciderà il suo destino, dopo 302 giorni di carcere. Dopo l’anteprima al 66° Festival dei Popoli, il film inizia il suo viaggio al cinema da Bologna, giovedì 26 marzo alle 21 al Cinema Galliera 1. Maysoon Majidi è una giovane donna curda in fuga dal regime di Teheran, attivista per i diritti civili e politici, impegnata nella lotta per il riconoscimento del Kurdistan e dei diritti fondamentali negati in Iran. Arriva in Italia, per mezzo di una piccola imbarcazione insieme ad altri 77 passeggeri, poiché deve scappare in quanto ormai invisa al governo degli Ayatollah. Approdata, alla vigilia di Capodanno 2023, a Crotone, in Calabria, due passeggeri la accusano di essere l’assistente del capitano che guidava la barca.  Viene così trattenuta dalla Polizia, intervenuta subito dopo lo sbarco, e quindi arrestata sulla base delle testimonianze di due uomini che, successivamente allo sbarco, si rendono irreperibili, prendendo la via del nord Europa. Trascorre così dieci mesi in carcere, di cui i primi due senza possibilità di contatti con un interprete, un avvocato, la sua famiglia. Inizia uno sciopero della fame per denunciare l’ingiustizia e gli abusi subiti, arrivando a perdere 17 kg. A ottobre del 2024 viene scarcerata, restando in attesa della sentenza che deciderà il suo destino. A febbraio 2025, il Tribunale di Crotone ha disposto l’assoluzione dalle accuse per Maysoon Majidi “per non aver commesso il fatto”: ma il suo incubo non è ancora finito, a luglio seguente la Procura di Crotone ha infatti presentato appello alla sentenza per presunte irregolarità procedurali. Il film documentario è distribuito da OpenDDB, progetto dell’associazione culturale Distribuzioni dal Basso ETS: nata nel 2013, è la prima piattaforma che supporta la circolazione di opere indipendenti. Dal 2020 realizza piattaforme web per streaming on demand a numerosi festival di cinema. Regia: Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio Scritto da: Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio Post produzione audio, mix e sound design: Claudio Cadei Produttore esecutivo: Vincenzo Caricari Produzione: Streets Film Fotografia: Vincenzo Caricari, Emiliano Barbucci Montaggio: Martino Scordenne Suono presa diretta: Simone Casile Musiche originali: Francesco Loccisano Distribuzione: OpenDDB – Distribuzioni Dal Basso BIOGRAFIE Vincenzo Caricari – Dal 2006 realizza documentari di impegno sociale in Calabria, presentati e premiati in festival nazionali e internazionali. Ha collaborato al film Il volo di Wim Wenders. Vince il Calabria Film Festival con il corto Il ladro. Il corto Pietre partecipa al Clermont-Ferrand Short Film Festival, al Tripoli Film Festival e al Festival del Cinema Europeo di Lecce. Il corto Rosa, presentato all’Encounters Short Film Festival di Londra (uno dei festival qualificanti per gli Oscar), va in onda su Rai 1 ed è scelto dal Centro Nazionale del Cortometraggio per l’iniziativa “10 corti italiani nel mondo”, distribuiti in ambasciate e consolati. Dal 2013 cura vari casting in Calabria, tra cui Anime nere, ZeroZeroZero e Padre nostro. Nel 2020 è operatore aggiunto per il film Il buco di Michelangelo Frammartino, premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2023 realizza il docufilm Mimmolumano, sulle vicende giudiziarie di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace: selezionato al Premio Libero Bizzarri, al Sudestival e al Los Angeles Italia Film Festival. È docente di Storia del Cinema e pratica sul set presso la Scuola Cinematografica della Calabria. Barbara Di Fabio – Avvocato, si dà al teatro sin dal liceo, successivamente diretta da Bernardo Migliaccio Spina in Nozze di sangue di Federico García Lorca. Partecipa come attrice a spot e fiction per LaC TV. È attrice nel videoclip Lacrime di ferru di Fabio Macagnino. Recita nel booktrailer Segui sempre il gatto bianco di Margherita Catanzariti, con la regia di Vincenzo Caricari, e nella docufiction di LaC TV Donne ribelli, sempre diretta da Vincenzo Caricari. È stata redattrice per circa un anno del magazine online Hermes.   1. Sul sito di OpenDDB tutte le date in aggiornamento  ↩︎
La costruzione politico-giuridica dello “scafista”
Come funziona la criminalizzazione delle persone migranti, in particolare tramite l’individuazione della figura dello “scafista”? Il report “Dal mare al carcere” 1, redatto da Arci Porco Rosso di Palermo e borderline-europe, cerca di rispondere a questa domanda. I dati raccolti mostrano che durante il 2025, in Italia, sono avvenuti 467 arresti per il reato di “facilitazione dell’immigrazione irregolare” previsto all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e 97 persone sono state arrestate appena sbarcate. Secondo i dati raccolti nel report, «non esiste carcere in cui non ci sia qualcuno criminalizzato per aver facilitato la libertà di movimento» 2.  Cerchiamo di chiarire il contesto giuridico e politico. L’art. 12 del TUI, innanzitutto, disciplina i reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, prevedendo pene severe per chi organizza, finanzia o facilita l’ingresso illegale di stranieri in Italia, causando volontariamente o involontariamente lesioni o morte alle persone migranti coinvolte. Le pene previste vanno dai 10 ai 30 anni, in base alla gravità della situazione, a cui si aggiungono aumenti di pene in caso di aggravanti e il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni. Quest’ultimo aspetto è il più problematico, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone che il legislatore non introduca discipline irragionevoli o discriminatorie: in questo caso, tuttavia, una condotta caratterizzata da involontarietà può comportare pene prossime a quelle previste per l’omicidio volontario 3. Inoltre, sembra non venir rispettato neanche l’art. 27 della Costituzione, che prevede una pena volta alla rieducazione del condannato mentre qui, al contrario, l’intento è eminentemente repressivo. Il punto più delicato riguarda proprio i cosiddetti “scafisti”: accade spesso che vengano identificati con coloro che reggono il timone dell’imbarcazione, che magari sono costretti a farlo come forma di pagamento della traversata.  Un altro termine usato in questo caso è quello di “capitano”. Nel Contro dizionario del confine gli autori – ricercatori e ricercatrici dell’Università di Genova e di Parma riuniti sotto il nome collettivo di Equipaggio della Tanimar – spiegano che è un termine polisemico, dato che viene utilizzato sia da viaggiatori senza documenti, sia dai funzionari europei. Rapporti e dossier “DAL MARE AL CARCERE”: REPORT SEMESTRALE 2025 DI ARCI PORCO ROSSO Arresti, processi e rimpatri nella macchina della criminalizzazione Benedetta Cerea 9 Settembre 2025 Per i primi, coloro che cercano di raggiungere le coste italiane, il termine fa riferimento a una figura su cui fare affidamento, che si spera non essere un impostore e sappia davvero portare avanti la traversata. Altre volte, invece, è un passeggero, obbligato a prendere il timone, spesso contro la sua volontà; in tutti i casi, comunque, rimane un viaggiatore. Per le istituzioni, al contrario, il capitano è solo un trafficante, uno “scafista” per l’appunto, da punire in base alle leggi contro l’immigrazione “illegale”. Egli diventa il responsabile da individuare e punire in modo esemplare, a volte solo a causa del fatto che viene trovato con in mano una chiave inglese, una candela del motore, senza nessuna altra prova a suo carico. Secondo gli autori del Contro dizionario, «la criminalizzazione del capitano mostra come le logiche repressive europee si riproducono sull’altra sponda del mediterraneo: esperienze lavorative pregresse o gesti contingenti diventano prove di colpevolezza. Per questo una volta che le barche sono in vista del soccorso i capitani tornano a confondersi nell’equipaggio, protetti spesso dai passeggeri» 4. In questi casi, quindi, il soggetto non organizza il traffico, non appartiene a strutture criminali e non gestisce l’operazione, ma è l’unico «che le autorità riescono a individuare, così su di lui si riversa tutta la domanda collettiva di repressione» 5, diventando un vero e proprio capro espiatorio. Tutto questo avviene, ovviamente, in accordo col più generale clima di repressione e controllo securitario italiano ed europeo. Il DDL sicurezza del governo Meloni 6 prevede, oltre ad un ruolo sempre più centrale per i CPR 7, il cosiddetto “blocco navale”, cioè la possibilità che, in caso di minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, il governo possa impedire l’ingresso nelle acque territoriali italiane a imbarcazioni sospettate di trasportare migranti e fermare le navi in mare, trasferendo i migranti a bordo in Paesi terzi, se disponibili e “sicuri”. Come sottolinea l’associazione Antigone, questo provvedimento mira a «trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un unico problema di sicurezza» 8. Lungi dal rappresentare un’eccezione, il DDL si colloca in perfetta continuità con i più recenti regolamenti europei. A partire da giugno 2026, infatti, entrerà in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, approvato nel maggio 2024 9. Approfondimenti L’ARCHITETTURA DEL RIFIUTO Il nuovo Patto UE e il confine estremo dei diritti umani 16 Marzo 2026 Esso comprende dieci provvedimenti che mirano a modificare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a facilitare il rimpatrio di coloro che si ritiene non abbiano il diritto di rimanere in Europa. Sono previste, ad esempio, procedure più rapide per le domande di asilo e i rimpatri alle frontiere, con l’obiettivo di prendere decisioni entro 12 settimane, e la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso. Al di là dei proclami di responsabilità e solidarietà, esso «si colloca all’interno di un processo più ampio di ristrutturazione dei principi fondanti della democrazia costituzionale europea» 10 e porta avanti l’esternalizzazione e la militarizzazione delle frontiere.  Non è solo l’Italia, tra l’altro, che inasprisce le misure repressive e criminalizzanti nei confronti delle persone in movimento. Human Rights Legal Project (HRLP) e Legal Centre Lesvos (LCL), che operano a Samo e Lesbo, supportando e difendendo migranti accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, hanno redatto un altro report 11 che dimostra che la situazione è critica anche in Grecia. Numerose persone identificate come “scafisti” all’arrivo in Grecia hanno riferito di essere state costrette, o sotto la minaccia delle armi da membri di reti di contrabbando, o perché non potevano pagare, o potevano pagare solo un prezzo ridotto (che di solito varia da diverse centinaia di euro a migliaia di euro, secondo i rapporti delle persone in movimento); in altri casi, le persone dovevano guidare la barca per necessità dopo essere state abbandonate in mare. Il report dimostra, attraverso casi studio e processi in corso, come anche in questo caso «le autorità greche stiano usando la legislazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale per perseguire proprio le persone che dovrebbero essere protette» 12. Queste misure si basano sul Protocollo ONU contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria, detto Protocollo di Palermo e redatto nel 2000. Esso mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino 13 . Il «traffico di migranti» (smuggling) si riferisce all’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale (sarebbe quindi in Italia il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale). A differenza della tratta di esseri umani, che è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitalità o la ricezione di persone, tramite minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione allo scopo dello sfruttamento, il traffico di migranti è concepito dal Protocollo principalmente come un crimine contro lo Stato e il controllo delle sue frontiere. Gli Stati Parte, infatti, devono perseguire il traffico come reato penale, ma il Protocollo specifica che i migranti oggetto del traffico non andranno incontro a procedimenti penali.  Come notano gli autori del report greco, la confusione dei due termini non solo demonizza chi viene accusato di favoreggiamento dell’immigrazione, ma non considera nemmeno il contesto in cui le persone sono costrette ad attraversare i confini, nel quale le reti di traffico sono l’unico mezzo per facilitare il passaggio di frontiere sempre più militarizzate e ostili. In assenza di leggi migratorie non discriminatorie che permettano alle persone di attraversare i confini in modo sicuro e legale, infatti, continueranno a esistere reti di questo tipo. La confusione deliberata tra tratta di esseri umani e favoreggiamento della migrazione, soprattutto quando i migranti vengono criminalizzati per facilitare il proprio movimento, rafforza le narrazioni anti-migranti che dipingono questi ultimi, in particolare gli uomini, come minacce criminali violente 14. Approfondimenti GRECIA: SALVARSI DA UN NAUFRAGIO È SEMPRE PIÙ SPESSO UN CRIMINE Operatori umanitari e persone in movimento sotto accusa per smuggling Ludovica Mancini 5 Marzo 2026 Inoltre, Il Protocollo è alla base del “Facilitators Package”, costituito dalla Direttiva UE 2002/90/CE (di seguito ‘Direttiva sulla Facilitazione’) e dalla Decisione Quadro 2002/946/JA, adottata nel 2002, che imponeva a tutti gli Stati membri di creare legislazioni che rendessero reato penale per chiunque prestare assistenza a una persona nell’ingresso o nel transito del territorio di uno Stato membro dell’UE in violazione della legge nazionale 15. Il requisito che questo aiuto sia fornito per guadagno materiale è stato però rimosso dalla definizione europea, così come l’esenzione per i migranti che attraversano i confini, rendendo significativamente più facile per gli Stati membri criminalizzarli 16. Le conseguenze, ovviamente, ricadono proprio sulle vite delle persone migranti: gli autori del report sulla situazione greca notano che a settembre 2025, il 45,8% delle persone incarcerate in Grecia per favoreggiamento della migrazione irregolare stava scontando pene che vanno da 15 anni all’ergastolo, mentre il 31,6% dei detenuti da 5 a 10 anni 17. Anche per l’Italia la situazione è simile: le persone migranti quasi inevitabilmente finiscono per essere rinchiuse nei CPR, dato che «l’etichetta amministrativa della “pericolosità sociale”, attribuita automaticamente come conseguenza del reato, porta con sé la promessa di una detenzione senza una fine certa» 18. Gli autori del report Dal mare al carcere raccontano, ad esempio, che attualmente seguono i casi di 147 persone accusate o condannate come “scafisti”, di cui circa la metà sono ancora in carcere. Quattro persone – D., A., M. e L. – sono detenute da mesi nei CPR di Caltanissetta, Milo e Ponte Galeria, nonostante tutti abbiano richiesto asilo, e nonostante per due di loro che provengono da Russia e Ciad, la deportazione non sia nemmeno effettivamente praticabile.  Un altro caso menzionato è quello di Mouad, nome di fantasia di un giovane ragazzo guineano che, nonostante abbia prodotto documentazione proveniente dal Paese di origine che prova il suo essere minorenne, è stato condannato a 3 anni e mesi 4 di reclusione 19. Inoltre, nonostante le dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei civili iraniani, ci sono stati processi contro tre persone provenienti dall’Iran: Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, Marjan Jamali, e Babai Amir, coimputato di quest’ultima. Quest’anno sia Maysoon che Marjan sono state assolte, a seguito di forti campagne di solidarietà avviate sia al livello locale che nazionale. Purtroppo, pur con una storia molto simile, Babai Amir ha subito una condanna a sei anni, a seguito della quale ha tentato di togliersi la vita. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale già stabilita in primo grado 20.  «Nel clima di guerra e di odio razzista che ci circonda, può essere facile cedere al pessimismo e avere la sensazione che tutto sia perduto», notano in conclusione gli autori del rapporto. Tuttavia, «le parole chiare e potenti di Maysoon, Alaa e di tante altre persone criminalizzate, insieme alla determinazione di attivist3 e politicə che scelgono di schierarsi apertamente in solidarietà, ci ricordano che arrendersi non è un’opzione e che continuare a lottare per ciò che è giusto è una responsabilità collettiva» 21.  1. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025, 15/02/2026 ↩︎ 2. Consulta il rapporto ↩︎ 3. Art. 12-bis TUI: morte o lesioni nei reati di immigrazione clandestina alla Corte Costituzionale, Avv. Massimo Ferrante ↩︎ 4. Equipaggio della Tanimar, Controdizionario del confine. Parole alla deriva del Mediterraneo centrale, Tamu Edizioni, 2025, p. 62 ↩︎ 5. Lo “scafista” come artefatto giuridico e sociale, Il Manifesto (9 febbraio 2024) ↩︎ 6. Patto migrazione e asilo, governo approva ddl per attuazione (12 febbraio 2026) ↩︎ 7. Tra le misure previste il divieto di avere cellulari o fare riprese nei centri di detenzione e la forte limitazione alle visite degli assistenti parlamentari: Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica, Il Manifesto (12 febbraio 2026) ↩︎ 8. Pacchetto sicurezza. Antigone: “un nuovo e grave attacco allo Stato di diritto. Non sono questi i provvedimenti che portano benefici sulla sicurezza” (16 gennaio 2026) ↩︎ 9. Patto sulla migrazione e l’asilo, Commissione EU (21 maggio 2024) ↩︎ 10. Da diritto a ricatto, la capriola della Ue, Il Manifesto (14 febbraio 2026) ↩︎ 11. Report: The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? (novembre 2025) ↩︎ 12. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 8. ↩︎ 13. Protocollo addizionale  della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria ↩︎ 14. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 11-12. ↩︎ 15. Il 13 settembre 2023, la Presidente von der Leyen ha proposto di rinforzare gli strumenti a disposizione dell’UE per contrastare il traffico di migranti aggiornando questa direttiva. Cfr. qui il link ↩︎ 16. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 9-10. ↩︎ 17.  The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 10. ↩︎ 18. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎ 19. Migranti, la storia del ragazzino scambiato per maggiorenne e da due anni nel carcere con gli adulti, La Repubblica (maggio 2025) ↩︎ 20. Sbarco di migranti a Roccella Ionica, ridotta la pena per Amir Babai: la difesa annuncia ricorso in Cassazione, La Gazzetta del Sud (13 marzo 2026) ↩︎ 21. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎
Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art. 13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU. Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito. Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha ribadito l’assolutezza di tale diritto. Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale via PEC alla Questura di Bari. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione, rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale. Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione
Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Unità familiare: il contenzioso strategico individuale e collettivo
Questa scheda pratica offre un toolkit legale per chi affronta il contenzioso sul ricongiungimento familiare, ed è frutto del webinar formativo tenuto dagli avvocati Giovanni Barbariol e Gennaro Santoro nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare“. Il testo approfondisce le due fasi della procedura – nulla osta (Prefettura) e visto (Ambasciata) – illustrando come costruire una strategia difensiva efficace già nella fase amministrativa, prima ancora di arrivare davanti al giudice. Vengono analizzati i problemi strutturali più frequenti, dalla difficoltà di accesso ai sistemi di prenotazione consolari ai rigetti illegittimi, con indicazioni pratiche su come documentare i tentativi del richiedente, quali strumenti extragiudiziali attivare e come impostare il ricorso (rito, domande, gestione delle sopravvenienze e del risarcimento del danno). Il filo conduttore è la qualificazione del ricongiungimento come diritto soggettivo, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela, giurisdizione e legittimazione ad agire. -------------------------------------------------------------------------------- 1. COSTRUIRE IL CONTENZIOSO GIÀ NELLA FASE AMMINISTRATIVA Uno dei punti centrali emersi nel webinar è che il contenzioso sul ricongiungimento familiare non si costruisce solo davanti al giudice, ma fin dalla fase amministrativa. Comprendere le regole del procedimento amministrativo (L. 241/1990) è fondamentale perché consente di: * documentare l’attività del richiedente; * dimostrare l’inadempimento dell’amministrazione; * predisporre meglio il ricorso. Principi fondamentali del procedimento: * ogni procedimento deve avere un inizio e una conclusione; * l’amministrazione ha l’obbligo di ricevere le istanze; * deve essere individuato un responsabile del procedimento. In molti casi il problema principale non è il rigetto della domanda, ma l’impossibilità di avviare il procedimento stesso. 2. STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO DI RICONGIUNGIMENTO La procedura è articolata in due fasi: a) Nulla osta al ricongiungimento Autorità competente: Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione Termine del procedimento: 150 giorni b) Rilascio del visto per ricongiungimento Autorità competente:  Ambasciata o Consolato italiano Termine del procedimento: 30 giorni Il contenzioso può quindi riguardare: * prefetture (ritardi o rigetti del nulla osta); * ambasciate (ritardi o dinieghi di visto). 3. NATURA DEL DIRITTO: DIRITTO SOGGETTIVO ALL’UNITÀ FAMILIARE Il ricongiungimento familiare riguarda la tutela di un diritto soggettivo all’unità familiare. Questa qualificazione ha conseguenze rilevanti: * competenza del tribunale ordinario; * maggiore intensità della tutela; * possibilità per entrambe le parti della famiglia di agire in giudizio; * assenza di termini per impugnare il rigetto. È una differenza importante rispetto ad altri procedimenti migratori (es. ingresso per lavoro), che tutelano invece i cd. interessi legittimi. 4. PROBLEMA STRUTTURALE: ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VISTO Uno degli ostacoli principali segnalati riguarda l’accesso ai sistemi di prenotazione degli appuntamenti presso le ambasciate. Le sedi diplomatiche hanno esternalizzato il servizio a società private (es. VFS, BLS, Alma, Visametric ecc.) ed è impedito l’accesso presso le Ambasciate. Le criticità più frequenti sono: * agenda sempre piena; * impossibilità di prenotare appuntamenti; * registrazione consentita solo con indirizzo IP del paese dell’ambasciata; * sistemi di prenotazione opachi o poco accessibili. Questo crea una situazione in cui le persone non riescono nemmeno a fissare il primo appuntamento per la procedura di rilascio del visto. 5. COME DIMOSTRARE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO Nel contenzioso è possibile dimostrare l’attivazione del richiedente anche senza appuntamento formale. Elementi probatori utili: * screenshot dei tentativi di registrazione; * screenshot dell’agenda piena; * prove dei tentativi di accesso alla piattaforma; * documentazione dei tentativi di prenotazione: la prova ritenuta pacifica dalla giurisprudenza è rappresentata dall’invio della pec dell’avvocato. Secondo la prassi emersa nel contenzioso, il Tribunale di Roma ha in alcuni casi ritenuto che questi elementi possano dimostrare l’avvio del procedimento. Da questo momento può iniziare a decorrere il termine per il rilascio del visto. * Effetto: Questi elementi fanno decorrere i 30 giorni per il visto e interrompono la decadenza semestrale del Nulla Osta. 6. INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È utile intervenire nel procedimento anche quando l’amministrazione non risponde. Strumenti utilizzabili: * invio di PEC; * elezione di domicilio digitale; * invio di documentazione integrativa; * richieste di chiarimento all’amministrazione. Questo consente di: * documentare l’attività difensiva; * dimostrare la collaborazione del richiedente; * rafforzare un eventuale ricorso successivo. 7. PREAVVISO DI RIGETTO Il preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990) ha applicazioni diverse nelle due fasi della procedura. a) Nulla osta (Prefettura): il preavviso di rigetto si applica. Questo consente al richiedente di: * presentare osservazioni; * integrare la documentazione. b) Visto (Ambasciata): il preavviso di rigetto non si applica più. Conseguenze: * possibili rigetti senza contraddittorio; * maggiore difficoltà di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione. 8. ATTI AMMINISTRATIVI: ATTENZIONE AGLI ATTI SOPRASSESSORI Nel procedimento possono essere adottati atti che non chiudono realmente il procedimento. Si tratta di atti cosiddetti soprassessori, che servono solo a rinviare la decisione. Esempi: * richieste di integrazione documentale; * comunicazioni interlocutorie. Prima di agire è quindi importante verificare se l’atto: * costituisce un vero diniego * oppure è solo un atto interlocutorio. Errore da evitare: Non tutti i provvedimenti sono definitivi: esistono gli atti soprassessori, che sembrano decisioni ma servono solo a prendere tempo o chiedere integrazioni. Sbagliare interpretazione porta a due rischi: impugnare un atto non definitivo (perdendo il ricorso) o ignorare un atto finale (perdendo i termini per difendersi). 9. GIURISDIZIONE E TRIBUNALE COMPETENTE a) Contenzioso contro la Prefettura Competente: Tribunale ordinario – sezione immigrazione, territorialmente competente rispetto alla Prefettura. b) Contenzioso contro Ambasciate e Consolati Competente: Tribunale di Roma, in quanto foro dell’amministrazione centrale (MAECI). 10. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE Possono agire in giudizio: * richiedente ricongiungente (persona residente in Italia) * beneficiario del ricongiungimento familiare all’estero. Entrambi sono titolari del diritto all’unità familiare ed hanno legittimazione ad agire in giudizio. Implicazione pratica importante: è possibile proporre ricorso con procura del solo ricongiungente in Italia, evitando: * legalizzazioni; * traduzioni; * difficoltà nel conferimento di procura dall’estero. 11. QUESTIONI RICORRENTI NEL CONTENZIOSO CONTRO LE PREFETTURE Molti contenziosi riguardano: * requisito reddituale; * requisito alloggiativo. Tuttavia, per i titolari di protezione internazionale questi requisiti non devono essere dimostrati. Nonostante ciò, alcune prefetture hanno rigettato domande per motivi come: * residenza fittizia; * mancata indicazione dell’immobile. 12. SOPRAVVENIENZE NEL GIUDIZIO Nel contenzioso in materia di immigrazione è possibile valorizzare fatti sopravvenuti. Esempio emerso nel webinar: * durante il giudizio viene prodotto un contratto di locazione e l’avvio di una procedura di richiesta del certificato di idoneità alloggiativa; * il giudice ordina alla pubblica amministrazione di riesaminare la domanda alla luce del nuovo elemento. 13. STRUMENTI EXTRAGIUDIZIALI Prima o parallelamente al ricorso possono essere utilizzati strumenti amministrativi. Riesame in autotutela: permette di chiedere all’amministrazione di rivedere la decisione. Vantaggi: * tempi più rapidi * costi inferiori * può essere attivato anche da operatori legali. Potere Sostitutivo (Art. 2, c. 9-bis, L. 241/90): (chiunque si ritenga vittima di un ritardo o di un’inadempienza burocratica può rivolgersi a una figura interna all’amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente) Chi è: Funzionario che sostituisce l’inerte  * Per il Ministero Interno: Ispettorato Generale (modulo online). * Per le Ambasciate: Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’ambasciata (spesso inefficace per rimpalli di responsabilità, ma utile per dimostrare l’illegittimità strutturale). 14. STRUMENTI DI CONTENZIOSO MENZIONATI NEL WEBINAR Nel lavoro sul ricongiungimento familiare possono essere utilizzati diversi strumenti: * ricorsi individuali contro prefetture o ambasciate; * azioni collettive (class action) nei casi di disfunzioni sistemiche. 15. SCELTE PROCESSUALI: RITO E DOMANDE Preferibile: Rito ordinario con istanza cautelare integrata. Motivo: Evita il rigetto “secco” per mancanza di periculum in mora (tipico dell’art. 700 puro). Se il giudice nega l’urgenza, la causa prosegue comunque sul merito, permettendo di gestire sopravvenienze (es. arrivo documenti). Alternativa: Art. 700 c.p.c. solo per urgenze gravissime (gravidanza a rischio, minori non accompagnati, guerre). Può portare a decreti inaudita altera parte. Gestione dell’udienza: Trappola della “cessazione della materia”: Se l’Ambasciata fissa un appuntamento durante la causa (spesso a mesi di distanza), l’Avvocatura dello Stato chiederà di chiudere la causa. Contromisura: opporsi fermamente. La fissazione tardiva non sana l’illegittimità del ritardo né accerta il diritto. Chiedere al giudice di pronunciarsi sul diritto al rilascio del visto e condannare la PA al risarcimento del danno per il ritardo subito. 16. RISARCIMENTO DEL DANNO Presupposto: Non basta il ritardo (danno da mero ritardo), serve un danno conseguenza grave con un onere della prova molto alto Casi “vincenti”: Partorire in solitudine in paese terzo, aggressioni subite in attesa, aggravamento invalidità, stress psicologico severo. Prova: documentazione medica, report di ONG, testimonianze.  Evitare prove generiche, richieste basate solo sullo “stress generico” o sulla “tristezza” per la separazione o basate su presunzioni semplici di gravità. Effetto leva: Anche se il risarcimento è incerto, la sua richiesta spesso accelera il rilascio del visto per “paura” della condanna dello Stato. Spesso nel procedimento con risarcimento del danno e istanza cautelare per rilascio del visto il giudice rigetta istanza cautelare ritenendo che la fissazione dell’udienza ad una data vicina soddisfa anche l’esigenza cautelare. Rischio economico: è il rischio processuale più frequente. Poiché il giudice può accogliere la domanda principale (rilascio del visto) ma rigettare quella accessoria (risarcimento danni), l’esito finale può portare alla compensazione delle spese di lite. Conseguenza: anche se hai vinto la causa sul punto fondamentale, non ottieni il rimborso delle spese legali (o ne ottieni solo una parte), dovendo di fatto sostenere i costi dell’azione risarcitoria andata male. 17. INDICAZIONE STRATEGICA EMERSA DAL WEBINAR Il contenzioso efficace sul ricongiungimento familiare si basa su: 1. documentazione accurata della fase amministrativa 2. dimostrazione dell’inadempimento dell’amministrazione 3. utilizzo combinato di strumenti amministrativi e giudiziari. Incontri informativi e formativi/Schede pratiche LA PROCEDURA PER IL RICONGIUNGIMENTO E LA COESIONE FAMILIARE: ASPETTI OPERATIVI Formazione e scheda a cura del team legale del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” - febbraio 2026 16 Febbraio 2026 -------------------------------------------------------------------------------- * Per informazioni e per richiedere una consulenza è possibile scrivere a: annick@meltingpot.org Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Boza: il paradiso dopo l’inferno
Sono 42 le voci del “Contro Dizionario del Confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo Centrale”. Il volume è edito da Tamu. È il risultato di una ricerca collettiva avviata dal 2021 nel Mediterraneo centrale e firmata da un autore plurale: l’equipaggio di ricerca della Tanimar.  Ogni giovedì, una voce accompagna lettrici e lettori dentro uno spazio di confine dove le frontiere non sono linee, ma pratiche che attraversano corpi, lingue e relazioni.  Perché in un viaggio segnato da rotte, pattugliamenti, respingimenti e attese, il linguaggio diventa strumento di sopravvivenza e un possibile modo di resistere alla narrazione dominante sulla mobilità. Notizie/Arti e cultura CONTRO DIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE Ogni giovedì, per quarantadue settimane, una parola. A partire dal 19 febbraio 2026 Roberta Derosas 12 Febbraio 2026 Boza. Città Invisibile I corrispondenti del Giornale delle rotte, avventurieri raccolti dai sud, hanno composto insieme la poesia che segue, per insegnarci il suo significato. Boza: nome di strada, percorso incerto, attraversamento rischioso verso un sogno di vite appese a un filo sottile    Boza: grido del cuore, di migranti alla ricerca di un domani migliore, ma il percorso è spesso molto lungo.   Boza: spazio sospeso, di passaggio e di crepe, di vento, di reti e di brecce. Non ha muri, ma passaggi, attese al posto dei luoghi. Sulle mappe, è il punto esatto al confine tra  fragile e solido.  Boza:  suono di rabbia, ostinazione, speranza, fiducia e Insh’Allah mescolati a preghiere.  Boza: tempo di un istante, tempo di un passo in più. E poi tutto diventa visibile a tutti. Poi Boza si dissolve, lasciando dietro di sé una scia di vita che ricomincia. BOZA a cura  di Luca Queirolo Palmas, Università di Genova Boza è un termine che punteggia in modo ricorrente le rotte e il linguaggio di chi è in viaggio. Proviene dall’area geografica delle ex colonie francesi dell’Africa Occidentale e porta dentro di sé diversi significati; nel quadro di una metafora bellica, l’espressione allude all’idea di vittoria/riuscita – il bruciare/bucare la frontiera e arrivare dall’altro lato, inscritto anche nella parola harga (si veda Harraga) – ma anche al tentativo ripetuto, a volte riuscito a volte fallimentare, di passare, di andare oltre. Il suono, il suo grido, lasciano emergere da un lato un sapore di celebrazione, dall’altro un invito performativo, un’esortazione ad avere coraggio e agire che è anche il riconoscimento della caparbietà e dell’insistenza, doti necessarie per chi viaggia senza i giusti documenti. Dal termine deriva anche un sostantivo che agglutina coloro che si iscrivono in quella pratica, e in un certo ethos: i bozayeur. In questa parola, quindi, la dimensione etica rinvia da un lato all’autoattribuzione del coraggio necessario alla vita (senza coraggio si sopravvive e basta, si resta inermi, si ferma il viaggio della vita), e dall’altro all’autoattribuzione di gloria per avere sconfitto coloro che impediscono la vita e la sua riuscita.  Il grido dalle reti di Ceuta e Melilla, e dai passaggi in mare verso le isole Canarie e lo stretto di Gibilterra, si è presto diffuso grazie al passaparola e ai social media lungo tutta la sponda sud della Fortezza Europa (in Algeria, Libia, Tunisia) ed è strettamente correlato ai tentativi della diaspora black di superare la frontiera. In tale senso è una parola propria del Mediterraneo nero (si veda Black). Nella circolazione vorticosa della parola, l’origine linguistica si è persa fra gli stessi parlanti e il termine è divenuto una specie di esperanto fra gli aventurier, gli harraga, i soldats di molte e diverse nazionalità.  Infine, più in generale, il termine costituisce un grido di orgoglio e resistenza rispetto al piano delle discriminazioni subite lungo le rotte e nei paesi di transito, una rivendicazione di libertà e diritto al movimento.  ESEMPI DAL CAMPO Quando a bordo di Nadir soccorriamo una barca nelle acque internazionali circostanti Lampedusa, c’è un momento di celebrazione ed euforia: le persone cantano, si filmano, battono le mani. Amen, boza, Lampedusa è il jingle lanciato dalle donne e seguito da tutti.  Estratto dai diari di campo, aprile 2023  Boza è un grido di gioia, una vittoria, una riuscita. Da tanto tempo. Io l’ho sentito per la prima volta in Marocco dieci anni fa quando ho iniziato l’avventura… Questo grido di gioia. Ma non è facile fare boza. Vuole dire ho vinto, ci sono riuscito. Quando riesci in qualcosa che non è facile e ti genera gioia, gridi boza. Non so da dove viene, forse è spagnolo. Dal Marocco poi a forza di sentirlo nei video di chi arrivava, si è diffuso ovunque… Tunisia e anche Libia.  Intervista con Tala, corrispondente del Giornale delle rotte, ora in libia  Boza è un termine che utilizzano i subsahariani. È un po’ come dire goal! Il pallone è entrato. Vuole dire siamo entrati in Europa, goal! Il goal dei migranti, senza soldi e senza visti. Liberi. E quando diciamo boza free, significa che ha funzionato, che il goal all’Europa lo abbiamo fatto veramente. È un termine di noi migranti! Lo diciamo anche per dissimulare la cosa, per non farci capire di fronte a chi non deve sapere… Oggi provo a fare boza.  Intervista con William, corrispondente del Giornale delle rotte, ora in Tunisia   Boza è un segno di vittoria contro la violenza dei maghrebini su noi neri, una resistenza contro il regime tunisino e il suo razzismo. Ti racconto… Quando nel villaggio dove organizzavamo la partenza, vicino a Sfax, è venuta la polizia a distruggere il nostro accampamento durante il Ramadan, abbiamo cantato in massa boza ramadan!!  Centinaia di persone lo gridavano per sottolineare la vergogna dell’uso della violenza contro di noi, persino durante il mese sacro.  Intervista con Moussa, corrispondente del giornale delle rotte, ora in Tunisia
Sea Watch 5 approda a Trapani per emergenza sanitaria con a bordo 57 persone
È attraccata il pomeriggio di mercoledì 18 marzo al porto di Trapani la nave Sea Watch 5 con a bordo 57 persone migranti soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. All’imbarcazione era stato inizialmente assegnato dalle autorità il porto di Marina di Carrara, a oltre mille chilometri di distanza, ma le condizioni di salute delle persone a bordo hanno reso quella destinazione incompatibile con la loro sicurezza. I 57 naufraghi a bordo erano il risultato di due operazioni di soccorso condotte nei giorni precedenti in condizioni meteo estreme. Il 16 marzo l’equipaggio aveva prima recuperato 54 persone, poi un secondo gommone in difficoltà con altre 40 circa. Una notte drammatica: tra i casi medici più gravi quello di una bambina di due anni in severa ipotermia, le cui condizioni avevano fatto temere per la vita. La stessa notte, 9 persone – tra cui la bambina- erano state evacuate dalla Guardia Costiera e trasferite a Lampedusa. Nei giorni precedenti il quadro nel Mediterraneo centrale era già tragico: un bambino risultava disperso, un ragazzo di 21 anni era arrivato morto a Lampedusa. > Nel Mediterraneo la tempesta è già iniziata, ma sappiamo di oltre 225 persone > in mare aperto, che non sono ancora state soccorse [Thread 1/3 🧵] > pic.twitter.com/LK0OAmWvta > > — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) March 16, 2026 È in questo contesto che le autorità italiane hanno assegnato alla nave il porto di Marina di Carrara: quattro giorni di navigazione supplementare per persone stremate, con mare mosso e bisogno urgente di assistenza medica a terra. A comunicare passo dopo passo la scelta di non rispettare l’assegnazione di un porto così lontano è stata la stessa organizzazione tedesca. Tra le persone soccorse erano presenti persone esauste, colpite dal mal di mare e con ustioni da carburante, oltre a una donna incinta e diversi casi bisognosi di cure mediche urgenti, per scongiurare il rischio di infezioni e possibili sepsi. Di fronte ad una situazione sempre più difficile, Sea Watch già da ieri aveva dichiarato lo stato di necessità. «La nave Sea Watch 5 dichiara lo stato di necessità: l’irresponsabile blocco imposto dall’Italia mette in pericolo i 57 sopravvissuti, che sono esausti, soffrono di mal di mare e hanno ustioni da carburante. Hanno bisogno di cure mediche immediate per prevenire infezioni e possibili casi di sepsi. A bordo c’è una donna incinta. La sordità delle autorità italiane ai loro bisogni è un’offesa ai diritti umani». La nave si trovava già nel Canale di Sicilia, davanti alla costa trapanese, quando l’equipaggio ha scelto di deviare la rotta assegnata e puntare su Trapani. Una decisione presentata dall’Ong non come una scelta, ma come l’unica strada percorribile. «Non sottoporremo le 57 persone a bordo di Sea Watch 5 a un viaggio di altri 1.100 km per raggiungere Marina di Carrara. È tortura di Stato. Disobbediamo a questo ordine assurdo e facciamo rotta verso Trapani». Anche dopo aver comunicato questa decisione e con persone a bordo sempre più stremate, però, la nave ha dovuto attendere ore prima di ricevere l’autorizzazione ad entrare in porto. Un’attesa che Sea Watch ha definito intollerabile. «Avrebbero potuto risparmiare un altro giorno di sofferenza alle 57 persone a bordo di SeaWatch 5. Invece, da ieri notte, siamo al largo di Trapani in una situazione di stallo. Chiediamo di poter entrare in porto adesso. Basta con questo muro politico sulla pelle dei più deboli». Solo dopo questo ulteriore stallo è arrivato il via libera all’attracco. «La SeaWatch5 sta entrando in porto a Trapani, nel rispetto dei diritti delle persone a bordo – ha scritto al momento dell’ingresso in porto – . Non abbiamo permesso che le 57 persone a bordo pagassero il prezzo delle manovre strumentali del Governo italiano sulla loro pelle. Ogni ulteriore ritardo sarebbe irresponsabile». Ora c’è da aspettarsi l’ennesimo provvedimento repressivo da parte del Viminale. Il caso della Sea Watch 5 riporta tuttavia al centro del dibattito una pratica consolidata delle autorità italiane e prevista dal decreto Piantedosi: l’assegnazione sistematica di porti lontani, che allunga i tempi di permanenza in mare per persone già provate da traversate spesso drammatiche. Una scelta che le organizzazioni della flotta civile – insieme a diversi giuristi e alle sentenze di numerosi tribunali – considerano in contrasto con i principi fondamentali del diritto del mare e con la tutela della vita umana. Nelle stesse ore in cui andava in scena l’ennesimo braccio di ferro tra le autorità italiane e una Ong del soccorso, Alarm Phone segnalava un nuovo episodio di cattura e respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica. Secondo quanto denunciato, il naufragio sarebbe avvenuto proprio nel momento in cui i libici tentavano di salire a bordo dell’imbarcazione. Diciassette persone hanno perso la vita. I loro corpi, secondo le testimonianze raccolte, sarebbero stati abbandonati in mare invece di essere portati a terra per essere identificati e sepolti. > 🆘 ~62 people in distress at sea in the central Mediterranean! > > The people on board, who are trying to escape from #Libya, report of high > waves and we fear for their lives. Relevant authorities are informed: Rescue > these people to safety before it is too late! pic.twitter.com/COATUu0Euz > > — @alarmphone (@alarm_phone) March 15, 2026 Nel Mediterraneo centrale, la guerra per procura degli Stati europei, e dell’Italia in prima fila, contro le persone migranti non si ferma mai.