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Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
«Pensavo questa fosse la Francia». Le rotte dall’Africa continentale e il campo di Tsoundzou
RASSA GHAFFARI 1 Tsoundzou, periferia di Mamoudzou, una caldissima mattina di fine maggio. Lo spettro dell’Ebola inizia ad aggirarsi sull’isola sotto forma di un panico morale che, a poche ore dalla conferma da parte dell’OMS dei primi casi nella Repubblica Democratica del Congo, ha già investito il dibattito pubblico e politico maorese, alimentato da settimane di mobilitazioni xenofobe e dall’insediamento del nuovo prefetto. È proprio in attesa della sua prima visita ufficiale al campo di Tsoundzou, dove vivono oltre mille richiedenti asilo provenienti soprattutto dall’Africa continentale, che assistiamo all’arrivo di una famiglia congolese appena sbarcata sull’isola.  Sono una donna e due uomini, hanno attraversato direttamente il tratto di oceano che separa il Congo da Mayotte a bordo di un kwassa-kwassa, una delle piccole imbarcazioni utilizzate sia per la pesca sia per l’attraversamento irregolare del Canale di Mozambico 2. Appena arrivati, hanno chiesto ad un connazionale incontrato per caso indicazioni per raggiungere il campo, dove alcuni conoscenti hanno promesso loro un posto dove trascorrere le prime notti. Il clima di securitizzazione e militarizzazione che avvolge Mayotte da diversi mesi trova un’ennesima attuazione con l’arrivo della scorta che accompagna il prefetto al campo e che, sotto i nostri occhi impotenti, prende in carico la famiglia e il connazionale che li ha guidati. «Noi non gli abbiamo dato un soldo, ma pensano che sia il nostro trafficante perché ci ha condotti qui», commenta la donna congolese prima di salire su un’auto della polizia. L’episodio restituisce bene il clima che oggi attraversa Mayotte, dove la mobilità proveniente dall’Africa continentale è ormai letta quasi esclusivamente attraverso il prisma della sicurezza (intesa anche come salute pubblica) in un contesto nel quale ogni nuovo arrivo sembra confermare un’emergenza percepita come permanente e ormai pienamente istituzionalizzata. Se per lungo tempo i movimenti migratori verso Mayotte hanno riguardato soprattutto le altre isole dell’arcipelago delle Comore, in particolare la più vicina Anjouan, negli ultimi anni è andata gradualmente consolidandosi una rotta diversa, ancora relativamente poco studiata ma sempre più visibile, che collega la regione dei Grandi Laghi e il Corno d’Africa con l’isola francese nell’Oceano Indiano. Congolesi, somali, sudanesi, burundesi, ruandesi e yemeniti raggiungono la Tanzania – descritta nelle testimonianze come una sorta di Turchia dell’Africa orientale, paese di transito più o meno prolungato – attraversano il mare fino alle Comore e da lì vengono trasferiti a Mayotte. La quota più consistente di questi flussi è composta da cittadini congolesi, che costituiscono difatti la prima nazionalità tra i richiedenti asilo; chi vuole abbandonare il Congo ha a disposizione due rotte diverse: una occidentale, che sbocca sull’Oceano Atlantico, ma che viene descritta come più impervia e ostica a causa dei numerosi conflitti armati che interessano le zone circostanti; ed una orientale, più recente, che vede nel minuscolo dipartimento francese la sua più recente destinazione. I racconti collezionati durante la ricerca hanno evidenziato un dato parzialmente inatteso quanto interessante: a differenza di quanto si potrebbe supporre, una parte consistente delle persone in movimento dichiara di non aver partecipato attivamente alla scelta di Mayotte come propria meta, affidandosi a smugglers che negli ultimi anni hanno costruito reti collaudate di passaggio tra la Tanzania e le Comore.  «Non avevo mai sentito parlare di Mayotte», racconta un giovane congolese incontrato nel campo. «Il trafficante ci aveva promesso solo un posto tranquillo, in pace. Quando siamo arrivati mi hanno detto che eravamo in Francia. Mi sono guardato intorno e mi sono chiesto: dov’è la Torre Eiffel?». Alcuni giovani somali raccontano invece di essere partito da Bosasso, nel Puntland, in gruppo composto da ventiquattro persone, impiegano tredici giorni per giungere a destinazione, cambiando imbarcazione e capitano direttamente in mare aperto. «Non sapevamo dove stavamo andando», commentano in modo analogo ai compagni congolesi. «Ci dicevano soltanto che lì c’era la pace». Mayotte si configura così nelle traiettorie migratorie come una Francia immaginata prima ancora che realmente conosciuta; l’isola rappresenta sì l’Europa, ma appare più come una sua appendice periferica, sconosciuta all’opinione pubblica internazionale e persino a molti francesi della métropole. In mancanza di un sistema di accoglienza istituzionale adeguato e sufficiente, per questi richiedenti asilo, l’approdo a Mayotte coincide quasi sempre con l’ingresso nel campo informale di Tsoundzou, situato alla periferia del più grande agglomerato urbano di Mamoudzou e caratterizzato da una situazione socio-economica di generale difficoltà. Sorto nell’autunno del 2025 dopo lo sgombero del precedente insediamento, il campo ospita oggi oltre un migliaio di richiedenti asilo – tra cui circa un centinaio di minori – provenienti da contesti molto diversi tra loro, ma accomunati dall’essere definiti localmente come les Africaines. La storia del campo degli Africaines è soprattutto una storia di espulsioni e spostamenti. Negli ultimi anni gli insediamenti in cui i richiedenti asilo trovano rifugio sono stati progressivamente allontanati dagli spazi più centrali dell’isola, transitando dal vecchio stadio di Kavani, nel cuore di Mamoudzou, fino all’attuale accampamento, arroccato tra le mangrovie e il mare e costantemente minacciato dalle maree: ogni sgombero coincide con un ulteriore arretramento verso luoghi meno visibili ed accessibili. Il suo ingresso, compresso tra un cantiere edile e alcuni alloggi gestiti da una NGO locale, appare difatti quasi invisibile dalla strada, segnalato solamente dalla presenza fissa di uomini e donne seduti all’ombra ad aspettare un passaggio o un incontro. Soltanto una volta superato uno stretto accesso si scopre che dietro e dentro la vegetazione vive una popolazione numericamente paragonabile a quella di un piccolo villaggio. Il presidente del campo, un giovane congolese eletto dagli stessi abitanti dopo l’ultimo trasferimento coatto, conferma questa impressione: «Prima il campo era ben evidente dalla strada. Adesso hanno fatto di tutto per metterlo dove nessuno possa vederlo: i maoresi non ci vogliono visibili». Da diversi mesi, inoltre, le autorità maoresi portano avanti un progetto di demolizione del campo al fine di costruirne uno formale gestito da NGO francesi direttamente dipendenti dallo Stato; proposta, questa, ostacolata dalla ferma opposizione dei sindaci dei diversi villaggi, contrari a vedere le proprie municipalità coinvolte, e da parte della popolazione locale, rappresentata dal Collectif des citoyens de Mayotte, attivo in iniziative di stampo sovranista e xenofobo 3. L’invisibilità non è soltanto una caratteristica geografica, ma una precisa modalità di gestione politica dello spazio e dei corpi che lo abitano. Sebbene rappresenti sempre più un argomento politico di primo piano, il campo di Tsoundzou rimane ai margini del paesaggio urbano e del discorso pubblico; come spesso accade nei contesti di frontiera, lo spazio diventa in questo caso uno strumento di governo, secondo cui allontanare e marginalizzare significa anche sottrarre allo sguardo. La quotidianità del campo è segnata soprattutto dall’attesa: attesa del primo appuntamento in Prefettura per formalizzare la domanda di asilo, per cui spesso è necessario attendere anche sei mesi, sebbene il diritto europeo preveda tempi molto più rapidi; attesa che la domanda venga analizzata; attesa di poter lasciare l’isola, una possibilità che rimane preclusa fino all’ottenimento dello status di rifugiato e dei documenti necessari, ma concretamente ostacolata anche dalla mancanza di risorse economiche in un contesto in cui le possibilità di costruire una vita autonoma sono estremamente limitate. L’accesso al mercato del lavoro formale, per les africaines, è quasi impossibile e il sostegno economico previsto dalle autorità consiste in un contributo minimo totalmente insufficiente. Una giovane ragazza somala conosciuta dentro al campo, ad esempio, racconta come la gioia di aver trovato impiego informalmente come estetista sia minata dalle discriminazioni subite da parte della clientela locale, decisa a «non farsi servire da una africaine come me».  A dispetto di un relativo fermento interno al campo, dove proliferano micro-business informali, organizzazioni di mutuo aiuto dal basso e gruppi di parola e attività religiose, la maggioranza degli abitanti di Tsoundzou sembra vivere una quotidianità sospesa in una condizione nella quale il tempo sembra perdere qualsiasi prospettiva e si configura come un dispositivo politico di controllo e repressione estremamente efficace. Più che una semplice lentezza burocratica, l’attesa, in questo caso, appare come una modalità di governo della mobilità, capace di trasformare la precarietà in una situazione permanente. Le poche associazioni che forniscono assistenza all’interno del campo sono giudicate insufficienti a gestire l’incessante condizione di bisogno di una comunità in continua espansione.  Sebbene la denominazione les Africaines possa sembrare, di primo acchito, meramente descrittiva, la ricerca etnografica condotta fa emergere al contrario la costruzione di una categoria identitaria profondamente stigmatizzante. «Mi chiamano africano, nero, per distinguermi», osserva un giovane congolese con un sorriso ironico. «Ma anche loro sono africani. Siamo tutti neri». Questa osservazione mette chiaramente in luce un paradosso emblematico del caso maorese, isola africana ma amministrativamente e politicamente francese, in cui il termine “africano” non indica tanto una provenienza geografica ma concorre a costruire discorsivamente un processo di distanziamento morale e sociale. Les Africaines, in quest’ambito, diventano dunque gli “altri” per eccellenza, corpi estranei e capri espiatori ai quali vengono attribuiti l’aumento dell’insicurezza, il degrado urbano ed ecologico, la pressione sui servizi pubblici e ultimamente la stessa emergenza sanitaria legata al virus Ebola. Tale distanza si concretizza anche negli aspetti più minuti della vita quotidiana del campo, soggetto a incursioni frequenti da parte della polizia e di gruppi di giovani locali che vi entrano per intimidirne gli abitanti o danneggiare beni e possedimenti. Durante la nostra permanenza ci vengono mostrate numerose testimonianze di queste aggressioni: un piede gravemente ferito, un braccio immobilizzato, una tenda distrutta. L’accesso alle cure è difficile e molti rinunciano a rivolgersi alle strutture sanitarie se la situazione non viene considerata sufficientemente grave, «perché tanto l’ambulanza non arriva».  Queste condizioni di precarietà sono rese ancora più problematiche dal particolare regime giuridico di Mayotte che, nonostante diverse segnalazioni da parte di associazioni e istituzioni europee, continua a rappresentare un’eccezione rispetto al diritto comune in materia di asilo. I richiedenti asilo, infatti, incontrano enormi difficoltà nel beneficiare del sistema nazionale di accoglienza formalmente previsto e sono costretti ad affrontare tempi amministrativi molto più lunghi rispetto alla Francia metropolitana. La distanza geografica dal continente europeo si traduce così anche in una distanza giuridica in cui gli stessi diritti formalmente garantiti sul territorio trovano un’applicazione profondamente differenziata.  Osservata da Tsoundzou, Mayotte appare come una frontiera che continua a operare anche dopo lo sbarco sulle sue coste cristalline. Un confine che non si esaurisce con il mare attraversato dai kwassa-kwassa, ma prosegue nella lentezza esasperante delle procedure burocratiche, nelle marginalità degli spazi, e nelle categorie identitarie con cui le persone vengono nominate, escluse e rese estranee.  «Pensavo questa fosse la Francia» è un leit motiv che ha accompagnato le nostre interazioni con gli abitanti di Tsoundzou e che ha agito, anche, come dispositivo di riflessività dato che a lungo, nelle nostre analisi preliminari, la scelta di Mayotte come destinazione in qualità di dipartimento francese è stata data per scontata. La sorpresa – nostra e loro – non origina soltanto dall’assenza di una Torre Eiffel di riferimento, ma esprime, forse inconsapevolmente, il paradosso di un territorio pienamente francese dove l’esperienza concreta dei richiedenti asilo rimane segnata da forme di esclusione che sembrano collocarlo ai margini dello spazio politico e giuridico europeo. È proprio in questa tensione tra appartenenza formale ed esclusione sostanziale che Tsoundzou diventa un osservatorio privilegiato per comprendere come i confini europei contemporanei non si limitino a impedire l’ingresso, ma continuino a produrre distanza anche ben dopo l’approdo. Attraverso tecnologie di controllo mirate a minimizzare l’empatia, la solidarietà e le possibilità di resistenza dal basso, i confini europei ri-emergono così come sistemi coercizione ubiqui, multimodali e traslazionali, capaci di diffondersi ben oltre la linea territoriale – nei corpi, negli spazi quotidiani, nelle gerarchie morali – creando una distanza al contempo fisica ed etica.  Mentre questo reportage viene scritto, le mille persone che abitano il campo di Tsoundzou si ritrovano ad affrontare un nuovo assalto frontale senza che vengano forniti loro un preavviso congruo o alternative fattibili. Da diversi giorni, difatti, le autorità maoresi hanno cominciato a smantellare la porzione di insediamento più prossima alla strada principale; la motivazione ufficiale è la necessità di ampliare il cantiere attiguo che prevede la costruzione di un impianto di desalinizzazione 4. Come avviene periodicamente in circostanze analoghe, l’evento è divenuto oggetto di narrazioni e discorsi contrastanti, sintomatici del clima di estrema polarizzazione che permea il dipartimento francese. Invocata di volta in volta come misura definitiva contro “il degrado ecologico” e l’insicurezza di cui les africaines sono additati come principali responsabili, l’iniziativa si colloca perfettamente nel solco delle politiche di esclusione ed espulsione che distinguono la gestione tutta francese della questione migratoria a Mayotte.  Reportage e inchieste MAYOTTE, FRANCIA, OCEANO INDIANO, FORTEZZA EUROPA L'introduzione al reportage 7 Luglio 2026 Reportage e inchieste IL SISTEMA MAYOTTE E IL DIRITTO DELL’ECCEZIONE Il 1° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" Luna Selimovic' 14 Luglio 2026 1. Insegna Sociologia dei processi culturali all’Università di Genova ed è assegnista di ricerca all’interno del progetto ERC SolRoutes. Si interessa di migrazioni non autorizzate, specialmente provenienti da Iran e Afghanistan, lungo la Rotta Balcanica, tematiche di genere e studi dell’area mediorientale. ↩︎ 2. French border police accused of causing shipwrecks and deaths of migrants from Comoros, Le Monde – 16.09.2025 ↩︎ 3. Immigration : le collectif des citoyens de Mayotte 2018 manifeste contre le projet de création d’un nouveau camp pour les migrants d’Afrique continentale, franceinfo: -11.05.2026 ↩︎ 4. Tsoundzou II : évacuation d’une partie du camp située près du chantier de la future STEP, franceinfo: – 17.07.2026 ↩︎
Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1. Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026 (convertito dalla l. 103/2026) 2. Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione. Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento operativo del dispositivo della deportazione. Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire come unica opzione razionale. Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4, l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica. Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva. I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive. * L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti. * Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura individuale della procedura di asilo. * La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona assistita e professionista legale. * Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della persona assistita. * Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena indipendenza dell’assistenza fornita. Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di rimpatrio volontario. In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e assisterla. La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale ministeriale nelle sessioni informative. Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti, costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione permanente di deportability. 1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU Pact ↩︎ 2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia ↩︎ 3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎ 4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎
Catania e Ortona: due nuove sentenze smontano le accuse contro le navi di soccorso
Prima le accuse e la gogna mediatica, i fermi delle navi, le sanzioni pecuniarie, gli anni di procedimenti. Poi, quando si è costretti a difendersi e ricorrere ai giudici, l’assoluzione senza che le istituzioni ne prendano atto e perlomeno chiedano scusa, dicano “ci siamo sbagliati“. È un copione ormai rituale quello che si è ripetuto questa settimana, quando due tribunali italiani hanno smontato modalità diverse per ostacolare e criminalizzare le organizzazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. A Catania è stato assolto il team di SOS Méditerranée dall’accusa di traffico illecito di rifiuti; a Ortona un giudice ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Humanity 1. Due vicende che sono distinte ma che hanno la stessa logica di fondo: usare strumenti repressivi e accuse pretestuose come arma contro chi soccorre vite in mare. CATANIA: NOVE ANNI DI ACCUSE INVENTATE A distanza di nove anni dall’avvio del procedimento, il Tribunale penale di Catania ha assolto un membro di SOS Méditerranée e gli altri ex componenti dell’equipaggio della nave Aquarius dalle accuse di presunte attività illegali e traffico illecito di rifiuti. Il caso nasce da un’indagine della Procura di Catania sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo durante le operazioni dell’Aquarius nel 2017 e nel 2018: gli indumenti delle persone soccorse e i materiali generati dalle attività mediche. La Procura aveva scelto di classificare quegli oggetti come rifiuti sanitari infettivi, da trattare con procedure speciali e costi più elevati, una qualificazione che l’organizzazione ha sempre contestato. Al Viminale sedeva Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio nel governo Conte I, e la sua politica dei porti chiusi, dei decreti sicurezza e di criminalizzazione della solidarietà era nel pieno della sua propaganda mediatica. Il 5 novembre 2018 quella lettura giudiziaria si era già tradotta nella richiesta di sequestro dell’Aquarius, all’epoca gestita da SOS Méditerranée insieme a Medici Senza Frontiere, con l’accusa – rivolta all’allora Coordinatore delle attività SAR – di aver organizzato un traffico illecito di rifiuti per risparmiare denaro, generando un presunto rischio sanitario sul territorio italiano. Una ricostruzione che l’assoluzione ribalta. Per la gestione dei rifiuti, ricorda l’organizzazione, i team hanno sempre seguito procedure standard basate sulle normative vigenti e su regolari contratti con agenti portuali e aziende autorizzate: tutti i materiali sono stati consegnati agli operatori abilitati e destinati allo smaltimento ordinario, senza che a bordo si sia mai verificato alcun rischio per la salute pubblica. L’ONG francese, che ha da poco celebrato 10 anni di attività, ha accolto la decisione con sollievo, pur rivendicando il peso che questi anni hanno scaricato sull’organizzazione e sul suo personale. E ha giustamente letto la vicenda per quello che è: l’ennesimo esempio di come i governi italiani manipolino la legge e strumentalizzino le norme amministrative per ostacolare, intralciare e criminalizzare le attività di salvataggio nel Mediterraneo centrale. ANCORA UNA VOLTA: LA LIBIA NON È UN PORTO SICURO Ph: Sofia Bifulco – SOS Humanity Il tribunale di Ortona – in perfetta continuità con tutte le precedenti decisioni che riguardano il cosiddetto “Decreto Piantedosi” – ha consegnato all’alleanza Justice Fleet un’altra vittoria giudiziaria, stabilendo che il fermo della nave di soccorso Humanity 1 – disposto nel dicembre 2025 – era illegittimo. La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle precedenti pronunce dei tribunali: detenere le navi di soccorso per non aver coordinato le operazioni con il centro di coordinamento libico viola il diritto marittimo internazionale, perché è «assolutamente impossibile» considerare la Libia un luogo sicuro, dal momento che le violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti proseguono impunemente. Il fermo colpiva la Humanity 1 dopo il soccorso di 160 persone in pericolo: le autorità italiane avevano bloccato la nave perché l’equipaggio non aveva comunicato con il centro di coordinamento dei soccorsi libico. SOS Humanity e Justice Fleet non riconoscono la cosiddetta Guardia Costiera libica come attore legittimo, poiché sono accertati i suoi gravi crimini contro le persone in fuga. «In un’ennesima sentenza, un giudice italiano ha affermato che è illegale imporre a un comandante di comunicare con il centro di coordinamento libico per il soccorso, poiché la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per le persone soccorse in mare», spiega Cristina Laura Cecchini, avvocata di SOS Humanity. LE ASSOLUZIONI NON FERMANO PERÒ LA STRATEGIA REPRESSIVA Che le vittorie in tribunale non si traducano automaticamente in un cambio di rotta lo dimostra la cronaca degli stessi giorni. Il 9 luglio è stato emesso un provvedimento di fermo di 45 giorni nei confronti della Trotamar III, gestita da CompassCollective, il cui equipaggio si era rifiutato – anche qui – di comunicare con il centro di coordinamento libico dopo aver soccorso 25 persone. «Il fermo della Trotamar III e la nostra vittoria in tribunale, ottenuta quasi contemporaneamente in un caso analogo, mettono a nudo la posizione giuridica altamente discutibile del governo italiano, che insiste affinché le navi delle ONG comunichino con questi attori libici illegittimi», ha osservato Wasil Schauseil, portavoce di SOS Humanity. «Mentre i tribunali sottolineano le condizioni disumane a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia, i governi europei stanno intensificando i propri sforzi per impedire a queste persone di fuggire dal Paese». È qui che la vicenda giudiziaria si salda a quella politica. I documenti pubblicati da Statewatch mostrano che l’UE e i suoi Stati membri continuano ad ampliare la cooperazione in materia migratoria con le autorità libiche pur essendo consapevoli delle condizioni disumane e delle torture nei centri detentivi, dell’ostilità diffusa verso le persone migranti e della repressione delle ONG. Un rapporto del 2025 l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha, infine, documentato la responsabilità europea nelle violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia. Catania e Ortona, insomma, raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: da un lato l’accusa costruita a tavolino che si sgretola davanti a un giudice, dall’altro il riconoscimento che il modello di esternalizzazione delle frontiere si regge su un attore criminale che i tribunali stessi giudicano illegittimo. Le assoluzioni alla fine arrivano, ma dopo anni di fango e di costi enormi, con un Paese incattivito che parla di “remigrazione” e uno spostamento verso l’estrema destra di tutta la politica europea. Nel contempo, la macchina spietata della criminalizzazione e dell’esternalizzazione dei confini continua a produrre un mix letale di violenza e morte.
Tratta: ripensare il principio di non punibilità
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche Corso di laurea magistrale in giurisprudenza LA NON CRIMINALIZZAZIONE DELLA VITTIMA DI TRATTA: COME RIPENSARE IL RAPPORTO AUTORE-VITTIMA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI NON PUNIBILITÀ Tesi di laurea magistrale in immigrazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale Tesi di laurea di Caterina Mazzullo (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE È quando il mondo dorme che si generano i mostri. Di mostri ne abbiamo già parecchi, tra noi. Prima di tutto, la nostra indifferenza. Quando sono in gioco vite umane, l’imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Francesca Albanese Nel corso degli ultimi decenni, la disciplina dell’immigrazione è stata progressivamente riorientata alla luce di esigenze di controllo dei confini, sicurezza pubblica e contrasto dell’irregolarità. Tale evoluzione ha favorito una sempre più stretta integrazione tra politiche migratorie e diritto penale, con l’effetto di attribuire rilevanza sanzionatoria a condotte che, in origine, erano perlopiù ricondotte a mere violazioni amministrative. In questa prospettiva, l’ordinamento italiano mostra un orientamento sempre più marcato verso la criminalizzazione della condizione di straniero irregolare, con particolare riguardo alle fattispecie che prescindono dalla commissione di ulteriori reati e che assumono quale elemento centrale la sola irregolarità della presenza sul territorio. All’interno di questo quadro si collocano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione che, nel tempo, hanno contribuito a delineare un impianto repressivo particolarmente incisivo. L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, l’inasprimento delle sanzioni per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento, la disciplina relativa all’uso di documenti falsi, alla mancata esibizione dei titoli di soggiorno, alla cessione di immobili a stranieri irregolari e alle ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compongono un sistema nel quale la dimensione penale assume un ruolo centrale nella gestione del fenomeno migratorio. Ne deriva una tensione costante tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, tensione che impone di interrogarsi sulla compatibilità di tali scelte normative con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, colpevolezza e proporzionalità della pena. In quale modo, dunque, può essere collocato lo straniero all’interno di questo sistema e in quale chiave va interpretata la sua posizione? Lo straniero viene spesso ricondotto alla sola figura dell’autore di un illecito, secondo una logica che attribuisce alla sua irregolarità un autonomo criterio di rilevanza penale. Tuttavia, l’esperienza dei fenomeni migratori evidenzia come la medesima persona possa trovarsi, in numerose circostanze, in una condizione di marcata vulnerabilità, esposta a forme di sfruttamento, coercizione e abuso. Da ciò deriva l’esigenza di affiancare alla prospettiva repressiva una lettura attenta alla dimensione vittimologica, capace di mettere in evidenza il duplice ruolo che lo straniero può assumere nel contesto delle migrazioni irregolari: da un lato, soggetto destinatario dell’intervento sanzionatorio penale; dall’altro, persona in condizione di vulnerabilità e, in quanto tale, meritevole di adeguata protezione. In tale quadro si collocano le questioni relative alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e alle forme di sfruttamento connesse ai flussi irregolari. La distinzione tra trafficking e smuggling, pur nella frequente sovrapposizione pratica, resta essenziale per comprendere la diversa natura delle condotte, il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità attraverso cui l’ordinamento tenta di rispondere a fenomeni che, oltre al profilo criminale, implicano condizioni di particolare esposizione al rischio e allo sfruttamento. Lo status di straniero diviene il fulcro delle dinamiche di crimmigration ed espone il soggetto a una condizione di vulnerabilità giuridica. L’analisi di tali profili consente di porre in luce il delicato intreccio tra crimmigration e victimmigration, evidenziando il passaggio da una logica centrata quasi esclusivamente sulla repressione a un approccio che dovrebbe valorizzare maggiormente la protezione della vittima e la tutela effettiva dei diritti inviolabili. In questo senso, lo straniero può trovarsi al tempo stesso oggetto di incriminazione e vittima di sfruttamento, coercizione o tratta, rendendo necessario interrogarsi sulla tenuta di un modello che, nel perseguire finalità di controllo e deterrenza, rischia di comprimere le garanzie sostanziali e di oscurare la dimensione umana dei fenomeni migratori.
UE: l’accordo con la Tunisia sulla migrazione peggiora le violazioni dei diritti umani
«L’Unione Europea (UE) e i suoi Stati membri dovrebbero denunciare pubblicamente le violazioni dei diritti umani in Tunisia e smettere di finanziare le attività abusive di controllo dell’immigrazione», hanno affermato 46 organizzazioni di tutela dei diritti umani in una dichiarazione congiunta che è stata diffusa ieri. L’appello giunge a tre anni dalla firma, il 16 luglio 2023, del protocollo d’intesa (MoU) tra l’UE e la Tunisia, motivato in gran parte dalla ricerca della cooperazione tunisina per impedire le partenze irregolari di imbarcazioni che trasportano migranti e richiedenti asilo verso l’Europa. Il MoU ha alimentato e normalizzato gravi violazioni dei diritti umani in Tunisia. In alcuni casi, questi abusi hanno persino portato alla morte di persone migranti. Il proseguimento della cooperazione in materia di migrazione con la Tunisia rende l’UE complice delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza tunisine. Nell’ambito della componente migratoria dell’accordo, l’UE e i suoi Stati membri hanno stanziato 105 milioni di euro per le intercettazioni in mare e le attività di controllo delle frontiere in Tunisia. Almeno 65 milioni di euro sono già stati stanziati per addestrare ed equipaggiare entità responsabili di abusi, in particolare la Guardia Costiera tunisina e il Centro di coordinamento tunisino per il soccorso in mare. «Le persone che abbiamo soccorso da situazioni di pericolo in mare hanno raccontato al nostro equipaggio storie strazianti di torture, violenze sessuali e abusi razzisti subiti in Tunisia», ha affermato Marie Michel, esperta di politiche presso SOS Humanity. «La Guardia Costiera tunisina, sostenuta dall’UE, agisce con violenza contro le persone in pericolo in mare e le riporta con la forza in un sistema di abusi che comporta un alto rischio di essere deportate nel deserto o trafficate verso la Libia. Con ogni euro versato alle forze di sicurezza responsabili, l’UE sta consolidando un sistema di abusi contro persone in cerca di protezione». Da quando l’accordo è stato firmato, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile hanno documentato gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza tunisine nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, tra cui comportamenti pericolosi e violenti durante le intercettazioni in mare; detenzioni arbitrarie; torture e altri maltrattamenti, compresa la violenza sessuale; ed espulsioni collettive verso i paesi confinanti. Rapporti e dossier WOMEN STATE TRAFFICKING: GENERE, RAZZIALIZZAZIONE E VIOLENZA DI STATO TRA TUNISIA E LIBIA Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell'UE Roberta Derosas 16 Aprile 2026 La retorica razzista e le pratiche discriminatorie dei funzionari tunisini nei confronti degli africani neri, compresi i cittadini tunisini, hanno alimentato la violenza razzista e il profiling razziale. Le autorità tunisine hanno preso di mira le organizzazioni della società civile che forniscono assistenza indispensabile a rifugiati e richiedenti asilo, ricorrendo anche ad arresti e procedimenti penali. A partire da giugno 2024 hanno sospeso le attività relative all’asilo e le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), eliminando di fatto l’accesso all’asilo nel Paese. «Da quando il presidente ha definito la migrazione un “piano criminale volto a modificare la composizione demografica della Tunisia” – discorso che ha preceduto la firma del protocollo d’intesa – i nostri meccanismi di assistenza legale hanno registrato un forte aumento delle richieste da parte di migranti e richiedenti asilo», ha affermato Emma Cabrol, direttrice regionale Euro-Mediterranea di Avocats Sans Frontières. «Queste richieste – ha sottolineato – provengono generalmente da persone arrestate nel corso di operazioni di sicurezza su larga scala in cui i loro diritti non sono stati rispettati, da persone sfrattate con la forza dalle loro abitazioni o sottoposte ad abusi da parte di privati, nonché da richiedenti asilo che incontrano gravi ostacoli nell’accedere alla protezione». «Le testimonianze che raccogliamo attraverso la nostra assistenza legale rivelano livelli senza precedenti di violenza e vulnerabilità subiti dai migranti in Tunisia, sia da parte di attori statali che non statali. Con l’aggravarsi degli ostacoli nell’accesso all’alloggio, al lavoro e a percorsi sicuri per lasciare il Paese, molti migranti descrivono la loro situazione come una prigione a cielo aperto», ha infine concluso la direttrice di ASF. Nonostante le gravi preoccupazioni e le raccomandazioni sollevate dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea nel 2024, la Commissione europea non è riuscita a dimostrare che il proseguimento dei finanziamenti, della formazione, della fornitura di attrezzature e del sostegno operativo alle autorità tunisine sia conforme agli obblighi giuridici dell’UE e alle garanzie contenute nei suoi strumenti di finanziamento, hanno affermato le organizzazioni. La cooperazione in materia di migrazione non dovrebbe essere considerata separatamente dal contesto dei diritti umani in Tunisia, hanno affermato le organizzazioni. Le stesse istituzioni statali tunisine, sostenute da finanziamenti dell’UE e responsabili del controllo delle frontiere e dell’applicazione delle norme sull’immigrazione – in particolare la Guardia Nazionale tunisina e la polizia – sono anche implicate nella repressione in corso contro il dissenso, l’indipendenza giudiziaria e la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, in atto dal 2021, quando il presidente Kais Saied ha preso il potere. Le autorità tunisine hanno intensificato gli abusi contro gli oppositori politici,i giornalisti, gli avvocati e le organizzazioni della società civile, ricorrendo anche ad arresti arbitrari, detenzioni, indagini penali, restrizioni amministrative e altre forme di repressione. Nel febbraio 2026, l’UE ha aggiunto la Tunisia a un elenco dei cosiddetti «paesi di origine sicuri», nonostante le conclusioni di esperti delle Nazioni Unite, di Amnesty International, di Human Rights Watch, dell’Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) e di giornalisti d’inchiesta secondo cui la Tunisia non è un «luogo sicuro» ai sensi del diritto marittimo. La cooperazione dell’UE in materia di migrazione senza garanzie efficaci, se proseguita, si inserisce in un sistema più ampio di governance autoritaria – e rischia di rafforzarlo e perpetuarlo -, hanno dichiarato le organizzazioni firmatarie. «L’UE non può fingere di difendere i diritti umani mentre rafforza la cooperazione con le autorità tunisine responsabili della repressione del dissenso e degli abusi nei confronti dei migranti», ha concluso Friederike Mager, coordinatrice senior per le attività di advocacy presso l’UE di Human Rights Watch. «A tre anni dal suo accordo illegittimo con la Tunisia, l’UE dovrebbe prendere posizione contro le violazioni e porre i diritti umani – non il controllo dell’immigrazione – al centro del proprio impegno, con parametri chiari e conseguenze concrete qualora gli abusi dovessero continuare». ”A Blueprint For Complicity”. Joint Statement by 46 human rights and humanitarian organizations
Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni
TATIANA SVOROU 1 Con l’entrata in vigore del Patto su Migrazione e Asilo dell’Unione Europea 2, una nuova Decisione Ministeriale Congiunta 3 ha introdotto incentivi economici per gli avvocati che forniscono orientamento giuridico gratuito alle persone che richiedono protezione internazionale nell’ambito delle procedure di frontiera 4. Secondo la Decisione, oltre al compenso ordinario di 160 € (più IVA) per ciascuna sessione di informazione legale, gli avvocati riceveranno un ulteriore importo di 250 € (più IVA) nel caso in cui, entro due mesi dall’incontro, la persona assistita rinunci alla domanda d’asilo, optando per il “rimpatrio volontario”, e il rientro venga effettivamente portato a termine. Gli avvocati devono fornire soltanto informazioni generali sulla procedura d’asilo, su diritti e doveri dei richiedenti e sui rimedi disponibili. Sono esplicitamente esclusi dal fornire consulenza giuridica specifica sul caso, dal preparare i richiedenti per le interviste sostanziali 5 o dall’accedere al fascicolo dell’interessato. Le sessioni informative possono anche essere svolte collettivamente, con gruppi fino a 15 partecipanti, o, in circostanze eccezionali, fino a 50 persone, sollevando ulteriori interrogativi sulla possibilità di garantire un effettivo accesso all’assistenza legale nella pratica. Sebbene il percorso procedurale venga determinato anche sulla base del tasso di riconoscimento attribuito al Paese di origine della persona richiedente, il diritto internazionale ed europeo dei rifugiati 6 impone che ogni domanda sia esaminata individualmente, alla luce delle circostanze specifiche del caso. Anche il termine di due mesi collegato all’incentivo economico ha destato attenzione 7. Persino nelle procedure accelerate di frontiera introdotte dal Patto, l’esame delle domande d’asilo può richiedere fino a dodici settimane 8. In pratica, ciò significa che, affinché l’avvocato riceva il pagamento aggiuntivo, il richiedente dovrebbe rinunciare alla procedura d’asilo prima che la sua domanda sia stata valutata integralmente. Le associazioni forensi greche hanno fortemente contestato la misura 9, sostenendo che rischia di compromettere l’autonomia della professione legale e di trasformare la consulenza giuridica in uno strumento di attuazione dei rimpatri inseriti nelle politiche di ritorno 10. Esse affermano che l’accesso all’assistenza legale costituisce una garanzia essenziale che non dovrebbe essere condizionata da premi legati a un determinato esito amministrativo. La Grecia non è l’unico Stato membro ad aver preso in considerazione incentivi di questo tipo. Anche l’Italia aveva inizialmente previsto 11 nell’ambito delle recenti misure in materia di migrazione promosse dal governo Meloni un compenso aggiuntivo 12 di circa 615 € per i professionisti coinvolti nelle procedure di rimpatrio volontario assistito, subordinato all’effettiva conclusione del rimpatrio. La proposta è stata criticata dal Consiglio Nazionale Forense, che ha sostenuto che gli avvocati sono eticamente e professionalmente tenuti a perseguire esclusivamente gli interessi dei propri assistiti e non possono essere remunerati per ottenere risultati allineati agli obiettivi governativi in materia migratoria. Presentato dalla Commissione Europea 13 come un quadro volto a combinare “solidarietà” ed “equa ripartizione delle responsabilità” il Patto estende le ipotesi di inammissibilità 14 delle domande e rafforza una governance dell’asilo che attribuisce maggiore rilievo all’esternalizzazione 15 e alla deterrenza. Organizzazioni per i diritti umani e operatori legali hanno ripetutamente avvertito che queste riforme rischiano di spostare l’attenzione dei sistemi d’asilo dall’accesso alla protezione verso il controllo migratorio, in particolare alle frontiere esterne dell’UE. 1. Sono una giornalista e analista che si occupa di affari umanitari e migrazione forzata, con focus sul Mediterraneo ↩︎ 2. Le interviste di Francesco Ferri su Patto ↩︎ 3. Qui la decisione ↩︎ 4. Forti reazioni da parte degli avvocati: Decisione di “vergogna” il “bonus” di 250 euro nei casi di asilo, In Newspaper (3 luglio 2026) ↩︎ 5. The International Protection Interview – Sito governo greco ↩︎ 6. Il diritto d’asilo nel diritto internazionale ed europeo – UNHCR ↩︎ 7. Greek law incentivizes lawyers to talk migrants out of submitting asylum claims – Infomigrants (3 luglio 2026) ↩︎ 8. NGOs removed from migrant legal guidance as lawyers to receive €250 bonus for each applicant who chooses to leave Greece – Proto Thema English (2 luglio 2026) ↩︎ 9. La dichiarazione congiunta delle organizzazioni della società civile ↩︎ 10. Approvato il nuovo regolamento UE sui rimpatri, Parlamento UE (17 giugno 2026) ↩︎ 11. Two Sides of Better EU Migration Policy: Returns and Real Legal Pathways – Center for Global Development (2025) ↩︎ 12. La norma del decreto sicurezza che “ricompensa” i legali che favoriscono il rimpatrio dei loro assistiti viola la deontologia degli avvocati e lo stato di diritto – UNIPD ↩︎ 13. Pact on Migration and Asylum ↩︎ 14. Questions and Answers: The EU Pact on Migration and Asylum – HRW (giugno 2026) ↩︎ 15. Europe’s New Asylum Rules: What They Mean for Rights – Aljazeera (10 giugno 2026) ↩︎
Ai margini dell’Europa: salute mentale, abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati a Ceuta
AUDREY BENSON, ATTIVISTA DI NO NAME KITCHEN 1 Questo articolo accompagna la pubblicazione del report “Sobrevivir al Limbo: una investigación sobre (ab)uso de sustancias y conductas autolesivas en menores no acompañados en Ceuta” 2, che approfondisce le condizioni di vita, la salute mentale e l’accesso ai diritti dei minori non accompagnati a Ceuta (enclave-confine tra Spagna e Marocco). Attraverso testimonianze dirette, osservazione sul campo e analisi del contesto istituzionale, il report documenta l’impatto dell’abbandono sistemico e delle politiche di frontiera sul benessere di questi ragazzi. Rayan (15 anni, Tetouan) era accasciato sulla spalla di Ana nella sala d’attesa dell’Ospedale Universitario di Ceuta. Aveva il viso contuso e gonfio a causa di una caduta. Ana ed io, entrambe volontarie di No Name Kitchen (NNK), lo avevamo accompagnato all’ospedale perché potessero visitarlo. Siamo rimaste sedute lì per ore, pensando che si fosse semplicemente addormentato. Ma quando finalmente hanno chiamato il suo nome e lui non ha risposto, ci siamo rese conto che qualcosa non andava: non stava dormendo. Era svenuto. Alla fine siamo riuscite a farlo alzare e a portarlo nella sala visite. Aveva fatto uso di hashish, Klonopin e Lyrica per tutto il giorno. Quell’episodio è diventato il simbolo di una realtà che ho osservato durante un periodo di volontariato con No Name Kitchen (NNK), organizzazione che sostiene le persone in movimento in diverse frontiere d’Europa. Come referente sanitaria, ho fornito primo soccorso e supporto all’accesso ai servizi sanitari di emergenza. Ciò che mi colpiva non erano solo le lesioni fisiche, ma la diffusione di abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati, segnali evidenti di un profondo disagio psicologico. Il consumo di sostanze e l’autolesionismo a Ceuta non devono essere interpretati come ribellione adolescenziale, patologia individuale o devianza culturale. Si tratta di strategie di adattamento plasmate dalle condizioni in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. Questo è importante perché il modo in cui definiamo un problema determina il modo in cui vi rispondiamo. Se definiamo questi ragazzi «pericolosi», giustifichiamo la sorveglianza. Se li definiamo «disobbedienti», giustifichiamo la punizione. Se li definiamo «spezzati», corriamo il rischio di ridurli alle loro ferite. Ma se comprendiamo il consumo di sostanze e l’autolesionismo come risposte all’abbandono, la domanda cambia. Non è più «Cosa c’è che non va in questi minori?», ma «Cosa abbiamo permesso che accadesse intorno a loro e cosa servirebbe affinché la sopravvivenza non fosse solo meno dolorosa, ma un atto di gioia e dignità?». In questo contesto, i cosiddetti “comportamenti dannosi” rappresentano strategie di sopravvivenza sviluppate in risposta a stress estremo, esclusione e abbandono istituzionale. Tra questi rientrano l’uso di sostanze (hashish, Lyrica, Roche, colla) e l’autolesionismo non suicidario, come tagli e ustioni. A livello europeo, la letteratura documenta un elevato carico di sofferenza mentale tra i minori non accompagnati. Le ricerche riportano alti tassi di disturbo post-traumatico da stress, depressione e ansia, oltre a una maggiore incidenza di autolesionismo e consumo di sostanze rispetto ai coetanei accompagnati. Detenzione, discriminazione e isolamento sono indicati come fattori di rischio rilevanti. Nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, invece, mancano quasi del tutto ricerche e sistemi di monitoraggio sulla salute mentale dei minori migranti. La maggior parte delle informazioni proviene dal lavoro sul campo delle organizzazioni e da sporadiche segnalazioni sui diritti umani. Questa invisibilità contribuisce al sottofinanziamento dei servizi e alla mancanza di controllo sulle pratiche dannose. Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, rappresenta uno dei pochi punti di accesso terrestri tra Africa ed Europa. Ogni anno molti minori, soprattutto marocchini, rischiano la vita attraversando il mare a nuoto. La città ospita centinaia di minori non accompagnati in un sistema di accoglienza da tempo sotto pressione e incapace di rispondere adeguatamente ai bisogni esistenti. Una volta arrivati, molti restano bloccati per anni. Non possono raggiungere legalmente la Spagna continentale senza un trasferimento ufficiale e spesso vivono in strutture sovraffollate o per strada. I respingimenti continuano a essere segnalati nonostante le condanne internazionali, mentre razzismo e discriminazione permeano sia le istituzioni sia la vita quotidiana. La maggior parte dei sette centri per minori è gestita da soggetti privati. I ragazzi descrivono condizioni dure e punitive, soprattutto per chi viene considerato “problematico”. Un ex dipendente, intervistato da NNK, ha confermato episodi di violenza, insulti e negligenza. Anche l’assistenza sanitaria appare insufficiente: non vi sono medici a tempo pieno e la somministrazione dei farmaci ricade spesso su personale non qualificato. Resoconti locali hanno inoltre evidenziato gravi carenze nell’accesso ai servizi di salute mentale e tempi di attesa incompatibili con bisogni spesso urgenti. Questi ragazzi vivono molteplici forme di marginalizzazione: sono migranti, minori, musulmani e spesso vittime di discriminazione razziale. Il razzismo anti-marocchino, alimentato da narrazioni politiche ostili, contribuisce a rafforzare esclusione e vulnerabilità. Ahmed, 15 anni, reclutato come spacciatore quando era bambino, cerca di costruirsi un’immagine di forza per sopravvivere alla vita di strada. Racconta di aver smesso di assumere pillole perché aumentavano il desiderio di autolesionarsi. «Ora fumo solo erba», dice, percependola come un’alternativa meno pericolosa. Opportunità educative, sportive e culturali sono limitate. Molti ragazzi vengono allontanati dagli spazi pubblici o guardati con sospetto. Anche le attività organizzate da NNK – sport, nuoto, tagli di capelli e momenti di socialità – sono spesso oggetto di controlli e sorveglianza. In tutta la Spagna, i minori migranti che vivono per strada incontrano ostacoli nell’accesso a scuole, centri giovanili e servizi comunitari, perdendo così importanti fattori di protezione. Abbiamo osservato un fenomeno significativo. Quando i ragazzi disponevano di maggior libertà di movimento e di spazi di socializzazione, si registravano meno episodi di autolesionismo, meno consumo problematico di sostanze e meno accessi al pronto soccorso. Questo suggerisce che il contesto sociale può influenzare direttamente il livello di sofferenza e il rischio di comportamenti dannosi. Per questo sono necessari un monitoraggio sistematico della salute mentale a Ceuta, servizi accessibili e informati sul trauma, percorsi rapidi di presa in carico e accesso garantito a fattori stabilizzanti come sonno, alimentazione, attività ricreative e spazi pubblici sicuri. Occorrono inoltre tutele effettive contro i respingimenti e investimenti pubblici stabili nell’assistenza sanitaria, educativa e sociale. Come osserva lo psichiatra Bessel van der Kolk in The Body Keeps the Score, la rabbia che non trova uno sbocco può trasformarsi in depressione, odio verso se stessi e comportamenti autodistruttivi. Questo è il costo dell’abbandono cronico: frontiere che feriscono e istituzioni che voltano le spalle. È una realtà che dovrebbe spingere decisori politici, società civile e comunità locali a creare spazi sicuri in cui il dolore possa essere accolto prima di trasformarsi in ulteriore sofferenza. 1. L’adattamento dell’articolo è a cura di Francesca Fusaro e Alessia Albano di No Name Kitchen ↩︎ 2. Il report completo è disponibile in spagnolo e inglese ↩︎
I gouerra siamo noi
Sono 42 le voci del “Contro Dizionario del Confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo Centrale”. Il volume è edito da Tamu. È il risultato di una ricerca collettiva avviata dal 2021 nel Mediterraneo centrale e firmata da un autore plurale: l’equipaggio di ricerca della Tanimar.  Ogni giovedì, una voce accompagna lettrici e lettori dentro uno spazio di confine dove le frontiere non sono linee, ma pratiche che attraversano corpi, lingue e relazioni.  Perché in un viaggio segnato da rotte, pattugliamenti, respingimenti e attese, il linguaggio diventa strumento di sopravvivenza e un possibile modo di resistere alla narrazione dominante sulla mobilità. Notizie CONTRO DIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE Ogni giovedì, per quarantadue settimane, una parola. A partire dal 19 febbraio 2026 Roberta Derosas 12 Febbraio 2026 In Tunisia, è il nome che si dà a chi arriva dal nord del mare. E’ il bianco, l’europeo, il non musulmano. Mette a distanza, come una linea di frontiera, invisibile eppure presente. Separa tra chi appartiene a quel luogo e chi lo attraversa. Oggi il gaouri è colui che può scegliere di arrivare, restare o partire. Ha denaro, passaporto, possibilità di movimento. La sua presenza sostiene l’economia e, al contempo, mette alla luce un contrasto, sempre lo stesso: alcuni attraversano le frontiere con facilità, altri vi restano impigliati. La parola è uno specchio e ricorda che chi osserva è sempre, a sua volta, osservato e lo invita a non dimenticare che il privilegio più invisibile è quello di poter viaggiare senza dover spiegare perché. GAOURI Parola a cura di Filippo Torre, università di Genova A differenza di chi viene da sud (si veda Jebri), chi arriva in Tunisia da nord è genericamente identificato come un gaouri, una parola che definisce una persona bianca, automaticamente associata a un europeo, occidentale, cristiano, e idealmente sovrapposta alla figura del turista con il portafoglio gonfio e il passaporto di uno stato ricco e potente. La parola gaouri viene fatta risalire alla parola turco-ottomana gâvur, storicamente usata nell’Impero ottomano per identificare i cristiani, che a sua volta deriverebbe dalla parola araba kafir, che significa «miscredente», «infedele». Ancora oggi, nei dialetti dei paesi del Maghreb, gaouri è rimasto di gran lunga più popolare di orobi («europeo») o gharbi («occidentale») per riferirsi a una persona straniera, bianca e non musulmana. In una sorta di riflesso al contrario della parola turcu, utilizzata dai pescatori siciliani per identificare le persone nere e musulmane (si veda Turcu), implica un senso di alterità o differenza, anche senza necessariamente comportare un disprezzo o una connotazione negativa. La presenza dei gouerra (plurale di gaouri) rappresenta una delle fonti principali di entrate di valuta straniera in Tunisia. In un quadro di recessione economica e crescente rischio di default, il turismo contribuisce in modo significativo al Pil e all’occupazione della Tunisia, e nel 2024 questo settore ha raggiunto il suo record storico con oltre dieci milioni di visitatori, di cui un numero significativo provenienti dall’Europa occidentale. Oltre ai turisti, un crescente numero di pensionati europei, in stragrande maggioranza italiani, ha deciso di spostare la propria residenza in Tunisia, attratti dal regime fiscale agevolato e dal basso costo della vita, concentrandosi in gran parte nella città di Hammamet: in pratica negli ultimi anni la Tunisia è diventata il nuovo paradiso fiscale mediterraneo per i pensionati italiani. La libertà e i privilegi dei gouerra di decidere dove, quando e come spostarsi – per piacere o per sfruttare le differenze transnazionali – alimentano i desideri migratori e fanno da specchio alle mobilità ostruite dei migranti poveri, razzializzati e indesiderati, che non hanno potere d’acquisto e – dopo la svolta xenofoba del presidente Kaïs Saïed – sono percepiti come una minaccia per la comunità nazionale e l’identità arabo-islamica del paese. I gouerra siamo noi che facciamo ricerca in Tunisia, che siamo abituati a vedere e osservare gli altri ma dimentichiamo spesso di chiederci come gli altri guardano noi, di interrogare il nostro lavoro e i nostri privilegi.  ESEMPI DAL CAMPO Un giorno Mohamed mi invita a passare a trovarlo sulla spiaggia in cui lavora. Siamo nella zone touristique, il lato di riviera colonizzata dagli hotel di lusso, ben diversa dal tratto di spiaggia che corre verso Chebba ancora libera per pescatori e harraga. Mohamed gestisce l’offerta di sport acquatici per i turisti degli hotel; lo trovo mentre sta organizzando un’attività di parasailing per una numerosa famiglia inglese. Siamo a fine ottobre e sono gli ultimi scampoli della stagione estiva. «Io lavoro per il Mahdia Beach, il Mouradi e il Thalassa… La prossima settimana, se cambia il meteo finisce la stagione». Al caffè mi aveva fatto vedere un video mentre portava una turista sul paracadute trainato dalla barca. Appena arrivo mi prende in disparte per dirmi: «È meglio se non parli di harga e di queste cose qui». Tutti vorrebbero sposare una gaouria per fare i documenti e venire in Europa.  Intervista con Ismail, ragazzo di Chebba
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.