Source - Progetto Melting Pot Europa

Il tribunale di Chieti annulla la detenzione e la sanzione all’Ocean Viking di SOS Mediterranee
Il tribunale di Chieti, il 21 maggio 2026, ha annullato integralmente la detenzione amministrativa di 20 giorni imposta all’Ocean Viking di SOS Mediterranee nel novembre 2023, insieme all’ammenda associata e a tutte le altre misure sanzionatorie. La decisione rappresenta un’altra vittoria significativa contro il governo italiano e il cosiddetto decreto Piantedosi, nonché una conferma del principio di diritto del soccorso in mare. Il 15 novembre 2023 le autorità italiane avevano bloccato la nave nel porto di Ortona e inflitto una sanzione finanziaria in base al decreto-legge n. 1/2023, noto appunto come decreto Piantedosi. La vicenda riguarda un’operazione di soccorso condotta l’11 novembre 2023 nella zona SAR libica, durante la quale l’Ocean Viking aveva tratto in salvo 34 persone a bordo di un’imbarcazione in difficoltà, dopo ripetuti tentativi falliti di ottenere un coordinamento efficace dalle autorità marittime libiche. Nella sentenza di primo grado, il tribunale ha chiaramente confermato la legalità dell’operazione di soccorso, riconoscendo che il comandante “si trovava di fronte alla necessità di intervenire senza indugio” per proteggere vite umane. I giudici hanno inoltre sottolineato l’assenza di coordinamento effettivo da parte delle autorità libiche, riconoscendo che l’Ocean Viking era “l’unica nave intervenuta per adempiere all’obbligo di soccorso in mare“. La sentenza ribadisce che gli obblighi internazionali in materia marittima derivanti dalle convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR prevalgono quando sono in pericolo vite umane, e che non possono essere imposte sanzioni in assenza di coordinamento da parte degli Stati o quando tale coordinamento sia insufficiente. Il giudizio richiama inoltre la sentenza n. 101/2025 della Corte costituzionale italiana, che ha confermato come le leggi nazionali in materia di soccorso in mare debbano essere conformi al diritto internazionale: nessuna norma interna può contraddire il dovere di salvare vite in mare. «Questa decisione conferma ciò che sosteniamo dal novembre 2023: l’Ocean Viking ha agito in piena conformità con il diritto marittimo internazionale e nel rigoroso rispetto dei propri obblighi», ha dichiarato Soazic Dupuy, direttrice delle operazioni di SOS Mediterranee. «Le organizzazioni di soccorso umanitario non devono mai essere sanzionate per aver fatto ciò che le autorità non hanno fatto: garantire un soccorso rapido ed efficace alle persone in pericolo». La pronuncia arriva in un momento particolarmente grave. Il 2026 si profila già come uno degli anni più letali dell’ultimo decennio nel Mediterraneo, mentre il governo italiano intensifica gli ostacoli per impedire alle ONG di ricerca e soccorso di operare. Il Senato ha infatti avviato l’esame di un nuovo pacchetto legislativo sull’immigrazione che include nuove disposizioni volte a impedire alle ONG di entrare nelle acque italiane – propagandate dalla Presidente del Consiglio Meloni come “blocco navale” -, in quello che si configura come un ulteriore tentativo di ostacolare le operazioni di salvataggio. SOS Mediterranee ricorda nel suo comunicato stampa che sabato 16 maggio il comandante della Sea-Watch 5 è stato addirittura accusato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare 1 dopo aver condotto un’operazione di soccorso nel corso della quale i guardacoste libici hanno aperto il fuoco. Notizie/In mare SPARI CONTRO LA SEA-WATCH 5: L’ENNESIMO ATTO DI PIRATERIA NEL MEDITERRANEO «Il Mediterraneo è ormai diventato un parco giochi per criminali sostenuti dagli interessi complici UE» Redazione 15 Maggio 2026 Nonostante le ripetute decisioni dei tribunali che confermano la legalità delle operazioni di soccorso civile nel Mediterraneo, le ONG continuano a subire molteplici forme di criminalizzazione e attacchi, tra cui atti amministrati del tutto illegittimi. «Le persone in pericolo – conclude amaramente l’organizzazione – non possono attendere che sia resa giustizia mentre l’assistenza vitale viene ostacolata per ragioni politiche». 1. Nuovo attacco alla solidarietà in mare: dopo le raffiche di spari delle milizie libiche contro Sea-Watch 5, lo Stato italiano risponde avviando un’indagine penale contro il capitano: comunicato di Sea-Watch ↩︎
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
La migrazione come risorsa sociale ed economica
LINDA PEZZANO Mentre l’Europa corre, l’Italia arranca, prigioniera di un paradosso normativo che soffoca l’economia e calpesta i diritti. Spagna, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Francia hanno già tracciato la rotta: per questi Paesi, la gestione dei flussi migratori non è solo un’emergenza da contenere, ma una leva strategica per la crescita e la stabilità nazionale. Attraverso sistemi flessibili, ingressi autonomi e regolarizzazioni fondate sul radicamento sociale, i nostri vicini europei trasformano la manodopera straniera in una risorsa preziosa, garantendo alle imprese risposte rapide e ai lavoratori percorsi di dignità. Al polo opposto si colloca il modello italiano, incastrato nell’anacronismo dei “click day” e in una logica securitaria che genera solo precarietà e marginalità. In un continente che affronta un invecchiamento demografico senza precedenti, la capacità di integrare efficacemente il background migratorio è diventata il nuovo parametro della competitività globale: una sfida che l’Italia, tra inefficienze amministrative e cecità burocratica, rischia di perdere definitivamente. Il pericolo è che, invece di risorsa, il capitale umano straniero venga degradato a puro residuo di un meccanismo inceppato, trasformando potenziali talenti in “scarti” di un sistema al collasso. È la materializzazione di quel paradosso sociale descritto da Zygmunt Bauman: «Loro sono sempre troppi. “Loro” sono quelli che dovrebbero essere di meno o, meglio ancora, non esserci proprio. Invece noi non siamo mai abbastanza. Di “noi” dovrebbero essercene di più».  GERMANIA: OLTRE LE QUOTE FISSE La Germania, che si conferma il secondo Paese di destinazione al mondo dopo gli Stati Uniti, ha scelto un pragmatismo che trasforma il migrante in risorsa produttiva. Il panorama è dominato dalla Fachkräfteeinwanderungsgesetz 1(Legge sull’immigrazione di lavoratori qualificati): se un’azienda ha bisogno di un professionista e il candidato risponde ai requisiti, il processo è continuo e strutturato, avviabile in qualsiasi momento dell’anno. L’unica deroga quantitativa riguarda la Westbalkanregelung (Regola dei Balcani Occidentali – per i lavoratori qualificati provenienti da Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia – che possono comunque essere assunti indipendentemente dalle proprie qualifiche formali), elevata a 50.000 (rispetto ai precedenti 25.000) ingressi annui a partire dal 2024-2025 2; tuttavia, anche in questo caso, non si procede tramite click day, ma attraverso un sistema di estrazione e registrazione continua gestito dalle rappresentanze diplomatiche per evitare il collasso dei portali e garantire una distribuzione equa durante tutto l’anno.  L’innovazione più dirompente è la “Chancenkarte” (Carta delle Opportunità) – un sistema a punti che premia età, conoscenza delle lingue e l’esperienza precedente – che permette al migrante l’ingresso e il soggiorno nel Paese per un anno alla ricerca di un impiego dignitoso, dietro prova di (almeno) due anni di formazione professionale o dietro possesso di una laurea. Il datore di lavoro può attivare la procedura accelerata per lavori qualificati (il beschleunigtes Fachkräfteverfahren) ex art. 81a del Residence Act – Aufenthaltsgesetz: pagando una tassa amministrativa di circa € 411, l’azienda delega l’autorità per gli stranieri a gestire tutti i passaggi burocratici, inclusa la verifica dei titoli e il nulla osta, riducendo drasticamente i tempi del visto.  Infine, per rispondere a una carenza drammatica di 1,8 milioni di lavoratori (specialmente nella logistica e nel social care), il Ministro degli Interni Alexander Dobrindt ha presentato il piano “Sofort-in-Arbeit” (Subito al lavoro) che diventerà effettivo il 1° luglio 2026, vedendovi la chiave per sbloccare “un bacino di talenti” essenziale per le piccole e medie imprese delle regioni provinciali, spesso le più colpite dalla carenza di manodopera: la norma, rivoluzionaria, punta a ridurre l’attesa per l’accesso al lavoro dei richiedenti asilo da nove mesi a soli 90 giorni. Chiunque superi i controlli iniziali può così accedere a impieghi full time o “mini-job” mentre la procedura di asilo prosegue, accelerando l’integrazione attraverso la partecipazione societaria. Inoltre, il permesso di soggiorno, a differenza di quanto avviene in Italia, non è mai inferiore alla durata del contratto di lavoro.  PAESI BASSI: LA FIDUCIA CHE GENERA PROFITTO I Paesi Bassi hanno scelto un modello basato sulla sponsorizzazione fiduciaria e su parametri economici oggettivi. Il fulcro del sistema è il meccanismo del “Recognised Sponsor” (Referent) gestito dall’IND (Immigration and Naturalisation Service): le aziende che dimostrano solidità e rispetto delle norme 3 vengono iscritte in un registro pubblico e possono assumere lavoratori stranieri in qualsiasi momento dell’anno, senza dover attendere la pubblicazione di un decreto quote. Per i  lavoratori altamente qualificati (i cosiddetti Kennismigranten o highly skilled migrants), non esistono limiti quantitativi, anzi i datori di lavoro – riconosciuti dall’IND – possono assumere personale qualificato in sole due o quattro settimane, evitando lungaggini burocratiche e procedurali. Il legislatore olandese ha compreso che porre un tetto numerico all’eccellenza significa auto-infliggersi un danno economico. Il “filtro” è qualitativo e salariale: l’ingresso è garantito a patto che il contratto preveda una soglia retributiva minima (parametrata sull’età e sulla qualifica) che assicuri al lavoratore piena autonomia economica.  Per quanto riguarda i richiedenti asilo, ai sensi del Foreign Nationals Employment Act (Wav), essi possono lavorare solo se la loro domanda è in esame da almeno sei mesi. In questo caso, il datore di lavoro deve richiedere un permesso di lavoro specifico (TWV) all’agenzia per l’impiego (UWV). In passato, i richiedenti asilo potevano lavorare per un massimo di 24 settimane su un periodo di 52; tuttavia, a seguito di sentenze giudiziarie e riforme del 2024, tale restrizione temporale è stata dichiarata illegittima, permettendo oggi un impiego continuativo, per prevenire l’istituzionalizzazione della precarietà e favorire una reale autosufficienza. La NL Labour Authority (Nederlandse Arbeidsinspectie) vigila attentamente affinché l’inserimento lavorativo non diventi terreno di sfruttamento: il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire condizioni salariali e lavorative conformi agli standard nazionali; in caso contrario il permesso TWV viene negato o revocato. Studi condotti nel 2025 confermano che questo modello non solo riduce la dipendenza dal welfare, ma rafforza profondamente il senso di appartenenza alla comunità. PORTOGALLO: IL DIRITTO DI CERCARE DIGNITÀ  Il Portogallo rappresenta forse – insieme alla Spagna – l’approccio più aperto dell’area europea e l’avanguardia normativa in termini di diritti civili ed economici immediati. Il pilastro di questa rivoluzione è l’emendamento all’Asylum Act del 2022 4, che ha stabilito il diritto al lavoro immediato dal momento stesso della domanda di protezione internazionale. Non esistono limitazioni temporali o settoriali, una scelta che mira ad inserire il richiedente asilo nel circuito produttivo nazionale. La vera rivoluzione resta il Visto per Ricerca Lavoro (Visto de Procura de Trabalho), disciplinato dal Decreto Regulamentar n. 4/2022, che consente legalmente a un cittadino straniero di entrare nel Paese per 120-180 giorni al solo scopo di cercare impiego. Nonostante la complessa transizione burocratica verso la nuova agenzia AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), che nel 2026 ha completato la digitalizzazione dei processi per smaltire gli arretrati, il Portogallo dimostra che la fluidità normativa, per quanto avanzata, non sia una panacea, se non accompagnata da investimenti strutturali. Infatti, nonostante il diritto legale al lavoro sia immediato, permangono barriere invisibili ma resistenti: come riportato dal Portuguese Refugee Council (CPR), senza un investimento massiccio in politiche sociali che accompagnino la norma giuridica, il rischio è che il migrante resti confinato in settori a basso valore aggiunto.  FRANCIA: RISPOSTE CHIRURGICHE AI TERRITORI In Francia, la gestione degli ingressi per motivi di lavoro si è evoluta verso un modello di “granularità territoriale” che si oppone drasticamente al centralismo del Decreto Flussi italiano. Il Paese adotta una strategia di sussidiarietà basata sulla cosiddetta “liste des métiers en tension” (lista di professioni per le quali esiste una carenza documentata di manodopera locale – come l’edilizia, la ristorazione o l’assistenza alla persona -). Questo elenco, regolato dall’Arrêté du 1er avril 2021 e aggiornato costantemente a livello regionale dalle prefetture e dalle Direzioni Regionali dell’Economia, dell’Impiego, del Lavoro e della Solidarietà (DREETS), permette di rispondere chirurgicamente alle carenze specifiche di ogni bacino locale. L’art. 27 della recente legge sull’immigrazione (Loi n. 2024-42 del 26.01.2024: Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration), ha introdotto un permesso di soggiorno specifico proprio per questi lavoratori “sotto pressione”, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione se già attivi in settori critici e dietro prova di 12 mesi di attività negli ultimi due anni, senza dover passare necessariamente per l’iniziativa del datore di lavoro. Tuttavia, il limite risiede nella rigidità dello strumento: la necessità di aggiornare costantemente le liste per evitare che interi settori emergenti restino esclusi e il rischio di creare un’integrazione a due velocità, dove solo chi serve all’economia ha il diritto di non essere considerato “scarto”.  SPAGNA: LA MIGRAZIONE CIRCOLARE CHE FUNZIONA  Infine, la Spagna si conferma pioniera della materia, muovendosi con un pragmatismo che sembra voler ricucire lo strappo tra “noi” e “loro”, approdando alla flessibilità strutturale del nuovo regolamento sugli stranieri RELOEX (El nuevo Reglamento de Extranjería), entrato in vigore il 20 maggio 2025, incorporando direttamente nel corpo normativo diritti e le garanzie delle persone lavoratrici 5. Il migrante così diventa il protagonista di una migrazione circolare che, attraverso l’ordinanza GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) ha coinvolto oltre 25.000 lavoratori nel 2025, trasformando la precarietà stagionale in un modello di stabilità fissa-discontinua, blindato da garanzie sociali e alloggiative obbligatorie. A differenza dell’Italia, in Spagna sono le grandi associazioni datoriali a coordinare i flussi direttamente con il Ministero del Lavoro, garantendo una pianificazione coerente con le necessità dei territori. Il sistema si regge su tutele senza precedenti: il nuovo ordine ministeriale aggiunge l’articolo 7, destinato a proteggere il benessere socio-lavorativo dei partecipanti, obbligando il datore di lavoro a garantire un alloggio dignitoso per tutto il periodo di attività e per ogni chiamata successiva. Questa visione si concretizza nella concessione di autorizzazioni pluriennali della durata di quattro anni, prorogabili qualora sussistano i requisiti, che permettono di prestare servizio per un massimo di nove mesi l’anno. Al termine di ogni periodo stagionale, il lavoratore ha l’obbligo di rientrare nel proprio Paese d’origine, preservando la natura circolare del progetto.  La vera rottura contro la logica dello “scarto” è rappresentata dal Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC): uno strumento dinamico gestito dal Servizio Pubblico Statale per l’Occupazione (SEPE), che agisce come un polmone per l’economia nazionale. Pubblicato trimestralmente, questo elenco identifica le professioni in cui la carenza di manodopera locale o comunitaria è tale da considerare l’indisponibilità di lavoratori residenti presunta per legge, semplificando radicalmente le procedure di assunzione e l’ottenimento dei permessi. L’ultimo aggiornamento per il primo trimestre del 2026 evidenzia quanto il Catálogo sia ormai essenziale per lo sviluppo economico del Paese, includendo figure chiave che spaziano dagli atleti e allenatori professionisti fino al personale tecnico e marittimo.  ITALIA: LA LOTTERIA DEL “CLICK DAY” L’Italia si colloca oggi in una posizione paradossale: pur essendo l’undicesimo Paese al mondo per numero di migranti residenti – con 6,3 milioni di persone – il sistema del Decreto Flussi, incardinato sull’anacronismo dei cosiddetti “click day”, si rivela incapace di rispondere alle dinamiche di un mercato del lavoro in costante evoluzione 6, essendo basato piuttosto su una logica perennemente emergenziale.  In continuità con la strategia avviata nel precedente triennio (2023-2025), l’approvazione del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025 7 ha cercato di confermare la volontà di superare la frammentazione delle gestioni annuali attraverso la programmazione triennale 2026-2028, definendo un contingente complessivo di 497.550 ingressi per motivi di lavoro (stagionale e non), basato su una logica incrementale nel corso del triennio (che prevede 164.850 unità per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.). Nonostante l’obiettivo dichiarato sia offrire un orizzonte stabile alle imprese e ai cittadini stranieri interessati – specialmente in settori critici come quello dell’agricoltura – questo modello si rivela fallimentare, fortemente proceduralizzato e rimane, inoltre, fortemente centrato sull’iniziativa del datore di lavoro: il lavoratore straniero non dispone ancora di un canale autonomo di ingresso per la ricerca di un’occupazione. Il rischio, già conclamato, è che una parte delle quote autorizzate non si traduca in occupazione effettiva, generando precarietà o irregolarità sopravvenuta. Inoltre, i dati amministrativi dell’INPS aggiornati a luglio 2025 parlano chiaro: i lavoratori stranieri in Italia sono impiegati prevalentemente in imprese a basso valore aggiunto, con un divario salariale rispetto ai nativi che tocca il 33%. Solo il 12,5% dei lavoratori stranieri possiede una laurea, una cifra irrisoria se confrontata con la media europea, a testimonianza di una struttura produttiva che relega il migrante a mansioni scartate dai connazionali per paghe misere e condizioni poco dignitose, ignorando le competenze individuali. Il divieto di lavorare per i primi mesi o il rischio di perdere l’alloggio se si diventa autosufficienti sono “trappole della povertà” che trasformano individui potenzialmente produttivi in soggetti marginalizzati 8.  La procedura ordinaria (ex D.L. n. 146/2025) prevede innanzitutto la presentazione della domanda di ingresso da parte del datore di lavoro – precedentemente precompilata – sul portale del Ministero dell’Interno. Successivamente, il datore la cui domanda è rientrata nelle quote riceverà dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura il nulla osta al lavoro, che sarà inviato anche alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore per il rilascio del visto. Tuttavia, come riportato dal IV rapporto di Ero Straniero, rimane basso il numero dei visti concessi rispetto ai nulla osta rilasciati 9 e la ripartizione nazionale delle quote spesso non coincide con le reali specificità locali, creando squilibri dove le stesse si esauriscono in poche ore a fronte di settori che rimangono scoperti 10. In definitiva, il panorama europeo ci restituisce l’immagine di un continente a due velocità, dove la gestione della migrazione è diventata lo spartiacque tra il pragmatismo economico e l’immobilismo ideologico. Mentre ci sono paesi che hanno scelto di smantellare le barriere burocratiche per trasformare il migrante in un attore dinamico del mercato – l’Italia resta paradossalmente ancorata a una visione statica e punitiva. La dignità del lavoro e la flessibilità degli ingressi non sono concessione etiche, bensì pilastri di un’economia che vuole restare competitiva in un contesto globale. Così facendo, l’Italia rischia di trasformarsi in una “caserma” che smaltisce rifiuti umani anziché valorizzare persone, alimentando un circolo vizioso di povertà e invisibilità, ignorando le proiezioni Eurostat che prevedono un collasso della forza lavoro entro il 2035.  Leggi gli altri articoli della rubrica di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli. 1. The law has reshaped corporate hiring from abroad. When the Act entered into force on 1 March 2020, just over 200,000 third-country nationals held residence permits tied to a German employment contract. By June 2025 the figure had climbed to 420,000”, Five Years On, Germany’s Skilled-Worker Immigration Act Doubles Employment-Based Residence ↩︎ 2. Die West­bal­kan­re­ge­lung: Arbeits­kräfte aus Alba­nien, Serbien, Bosnien, Kosovo, Monte­negro und Nord­ma­ze­do­nien für deut­sche Unter­nehmen gewinnen ↩︎ 3. Dutch Labour Authority (Nederlandse Arbeidsinspectie): normative sull’impiego di cittadini stranieri e verifica delle condizioni salariali ↩︎ 4. Access to the labour market – The Asylum Information Database (AIDA) ↩︎ 5. “Occupazione, istruzione e famiglia sono i tre pilastri su cui si basano gli importanti miglioramenti apportati dal RELOEX. La norma, quindi, riduce i tempi e le formalità, elimina le duplicazioni, rafforza i diritti dei lavoratori migranti e dà garanzie alle imprese”, Revista de la Seguridad Social ↩︎ 6. Come riportato dal IV rapporto di monitoraggio sugli ingressi per lavoro a cura di Ero Straniero: p. 6 e seg. ↩︎ 7. Pubblicato sulla G.U. n. 240, il 15 ottobre 2025 e recante “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028) ↩︎ 8. “I lavoratori autoctoni non qualificati tendono a svolgere meno compiti di routine quando lavorano in aree con una maggiore concentrazione di immigrati”, p. 95 e seg. – Rapporto Inps;  “I lavoratori immigrati in Italia hanno maggiori probabilità di collocarsi nella parte inferiore della distribuzione dei redditi e hanno maggiori probabilità di avere basse retribuzioni rispetto ai loro omologhi dei paesi EA-4”, p. 25 analisi della Banca d’Italia dell’ Aprile 2025 ↩︎ 9. “Relativamente ai flussi 2025, i visti rilasciati a dicembre 2025 sono 32.968, pari al 66,25% dei nulla osta emessi”, p. 24 – IV rapporto di Ero Straniero ↩︎ 10. Le quote rimaste inutilizzate per l’anno 2025 sono in totale 117.339 contro le 49.288 del 2024 – IV rapporto di Ero Straniero ↩︎
Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR (ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul trattenimento. La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria – Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria. La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché, asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza. Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23 (termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato fatto entrare. L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda, essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato. Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
Border Labs: un report sul ruolo delle università nella gestione dei confini europei
Nel giugno del 2025, in viaggio verso il centro di Palermo, Michele Lancione, docente al Politecnico di Torino, chiacchiera con il CEO di un fondo di Zurigo specializzato in start-up accademiche che gli racconta, con estrema franchezza, che oggi i capitali non cercano più solo innovazione: cercano menti brillanti disposte a progettare le “soluzioni” per la guerra del futuro, una guerra che non si vincerà con i carri armati, ma con le bioscienze, la cybersicurezza e i sistemi di armi autonome. Questa istantanea, che apre il rapporto Border Labs: how universities power Europe’s border regime, pubblicato dal Transnational Institute 1 e Stop Wapenhandel Amsterdam 2 , svela una mutazione fondamentale del sistema educativo europeo. Lungi dall’essere collaborazioni sporadiche, assistiamo all’emergere di un vero e proprio complesso di confine industriale-accademico. Come denuncia Michele Lancione nell’introduzione, la difesa sta ridefinendo il ruolo della conoscenza scientifica non come ricerca di verità, ma come strumento di costruzione dell’identità europea, la quale “non emerge come un’idea emancipatrice, ma come una che richiede la costituzione e il mantenimento delle alterità razzializzate per rimanere in piedi e riprodursi”. In questo scenario, le università diventano i laboratori dove l’identità europea viene ricostruita sulla necessità costante di sicurezza e sull’esclusione dell’altro. Il rapporto si concentra sui progetti e le infrastrutture politiche ed economiche che negli ultimi vent’anni hanno contribuito a creare questa complessa relazione tra conoscenza e sicurezza. I Framework Programmes (FP) dell’Unione Europea, da FP7 a Horizon Europe, operano come architetture politiche che orientano la ricerca verso la militarizzazione. La dipendenza degli atenei dai fondi esterni negli anni ha creato una forma di servitù accademica, dove la sicurezza nazionale e sovra-nazionale detta l’agenda dei laboratori. I dati sono inequivocabili: tra il 2002 e il 2025, oltre 100 milioni di euro sono stati incanalati verso più di 200 università e accademie attraverso 110 progetti legati al controllo delle frontiere. Inoltre, già nel 2003, la Commissione Europea istituiva il Group of Personalities (GoP) nel campo della ricerca sulla sicurezza, un organo consultivo dominato dai giganti delle armi che ha gettato le basi per l’attuale sistema. I tre maggiori beneficiari accademici sono la Laurea University of Applied Sciences della Finlandia, (5,1 milioni di euro); l’University of Reading in Regno Unito (4 milioni di euro) e la KU Leuven in Belgio (3,2 milioni di euro). Ma la rete vede protagonisti anche istituti di ricerca, come il tedesco Fraunhofer (presente in ben 17 consorzi). Questi atenei operano a stretto contatto con colossi come Thales, Airbus e, soprattutto, Leonardo. Quest’ultima utilizza le partnership universitarie per un’operazione di massiccio “techno-washing”: mentre promuove master in “cybersecurity” o “management”, l’80% del suo budget resta ancorato ad attività militari. Un esempio lampante è la Cittadella dell’Aerospazio a Torino: un hub finanziato dai fondi del Recovery Fund dove Leonardo, il Politecnico e la NATO convergono per trasformare le tasse dei cittadini in catene di profitto legate alla guerra.  Progetti come EU-HYBNET, coordinato da Laurea University, interpretano la migrazione come una “minaccia ibrida”. Questa narrativa trasforma i richiedenti asilo in “pedine” o “armi” di un gioco geopolitico, legittimando reazioni che dovremmo considerare aberranti. La sorveglianza si fa inoltre predittiva e invasiva. Il progetto ITFLOWS, nonostante le dichiarate finalità umanitarie, ha generato lo strumento EUMigraTool, un software di previsione dei flussi che gli stessi esperti temono possa essere convertito in mezzo di coercizione da parte delle autorità. Ancora più inquietante è l’uso di “dati alternativi” in progetti come QuantMig e HumMingBird: qui la ricerca accademica scivola nella sorveglianza digitale di massa, esplorando il monitoraggio dei social media e il tracciamento dei cellulari per mappare i movimenti in tempo reale. Il passaggio dalla teoria al mercato avviene tramite aziende spin-off che trasformano le scoperte dei laboratori in hardware di controllo. La ricerca accademica sta contribuendo nell’automatizzare il confine, eliminando il fattore umano e, con esso, la responsabilità etica. Più nello specifico, ciò riguarda i sistemi di rilevamento, con progetti come DOGGIES, SNIFFLES e SNOOPY che hanno visto università italiane e britanniche impegnate a sviluppare sensori capaci di scovare persone nascoste tramite tracce olfattive o battiti cardiaci e aziende come ClanTect, specializzata in rilevatori di battito cardiaco, sono il terminale commerciale di questa scienza basata sul sospetto; i dati biometrici: il progetto iMARS (biometria e riconoscimento facciale), che vede coinvolta la KU Leuven, opera in un’ambiguità legale cercata, dato che l‘AI Act europeo esclude specificamente il controllo delle frontiere dalla definizione di spazi pubblici accessibili, permettendo l’uso di tecnologie che altrove sarebbero proibite; la collaborazione con Frontex, un utente finale, ma anche un catalizzatore di profitti, spesso intesa come utilizzatrice diretta della ricerca guidata dalle università e come un ponte verso l’industria. Nel dicembre 2022, Frontex ha lanciato il proprio Programma di borse di ricerca sulla tecnologia per la sicurezza delle frontiere, finanziando progetti su piccola scala in gran parte guidati dalle università, attraverso iBorderCtrl, ad esempio, che commercializza fantomatici “lie detector” basati sull’intelligenza artificiale. Perché il mondo accademico non reagisce? Il rapporto parla di una “dissonanza positivista”. Come specifica Lancione, “positivista”, perché la conoscenza prodotta oggi nelle istituzioni europee, dopo molteplici ondate di sconvolgimenti femministi, culturali e ontologici, continua a poggiarsi su ricerche, guidate da principi coloniali, di fatti universali, leggi trasferibili ed esiti praticabili. “Dissonanza”, perché la posizione emotiva e professionale della ricerca convenzionale – certamente nei contesti italiani – presuppone distanza da ciò che esamina e, cosa più importante, dalle conseguenze che tale esame scatena sul mondo.  Abbiamo, quindi, una forma di schizofrenia professionale in cui il ricercatore si convince che il proprio lavoro sia “neutrale”, ignorando come esso venga armato una volta uscito dal laboratorio. Questa servitù accademica si manifesta nell’indebolimento dei comitati etici, spesso ridotti a passacarte burocratici. Il caso della collaborazione con la Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), legata alla famiglia reale saudita, dimostra come la ricerca della “sicurezza” non si fermi davanti ai regimi più repressivi del pianeta.  La clausola della “difesa dello Stato” funge poi da scusante etica: un concetto così elastico da includere la prevenzione della migrazione, l’azione militare preventiva e persino la schedatura dei minori. Sotto questa copertura, si giustificano pratiche come il fotosegnalamento di bambini di sei anni, trasformando l’eccellenza scientifica in uno scudo per violazioni sistematiche dei diritti umani. Il rischio finale di questa deriva è la “Netanyahuizzazione” delle università europee: “la repressione del dissenso e il rafforzamento del controllo governativo sulle università hanno le loro basi nella nuova economia politica della necessità di difesa. Gli effetti di questo processo, di mettere le università al servizio del nuovo dogma culturale ed economico, saranno devastanti. Come in Israele, perderemo l’Università come spazio istituzionale pubblico di critica”. Sul modello israeliano, gli atenei rischiano di diventare soggetti collettivi servili alle logiche militari, perdendo ogni capacità di dissenso e di immaginazione politica e smettendo di essere uno spazio pubblico di critica, per diventare un’officina di interessi statali e sovra-nazionali. L’appello finale del report Border Labs è dunque per uno smantellamento radicale di questi legami. Ciò che occorre, invece, è fare ricerca in modo critico ed emancipatorio, rifiutando la rassegnazione burocratica e la complicità silenziosa.  1. Il Transnational Institute (TNI) è un istituto internazionale di ricerca e advocacy impegnato nella costruzione di un pianeta giusto, democratico e sostenibile. Dal 1974, il TNI funge da punto di incontro unico tra movimenti sociali, studiosi impegnati e decisori politici ↩︎ 2. Stop Wapenhandel è un’organizzazione indipendente che si occupa di ricerca e campagne contro il commercio di armi e l’industria degli armamenti. Si batte contro l’esportazione di armi verso i paesi poveri, i regimi antidemocratici e i paesi situati in zone di conflitto. Si oppone inoltre al finanziamento del commercio di armi da parte di governi, banche e fondi pensione ↩︎
Par la grâce de Dieu
Sono 42 le voci del “Contro Dizionario del Confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo Centrale”. Il volume è edito da Tamu. È il risultato di una ricerca collettiva avviata dal 2021 nel Mediterraneo centrale e firmata da un autore plurale: l’equipaggio di ricerca della Tanimar.  Ogni giovedì, una voce accompagna lettrici e lettori dentro uno spazio di confine dove le frontiere non sono linee, ma pratiche che attraversano corpi, lingue e relazioni.  Perché in un viaggio segnato da rotte, pattugliamenti, respingimenti e attese, il linguaggio diventa strumento di sopravvivenza e un possibile modo di resistere alla narrazione dominante sulla mobilità. Notizie CONTRO DIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE Ogni giovedì, per quarantadue settimane, una parola. A partire dal 19 febbraio 2026 Roberta Derosas 12 Febbraio 2026 Tutte le parole che hanno posto nel Contro dizionario, hanno una prima volta, che  poi si ripete. Anche Dio si è rivelata cosi: Vincenza Pellegrino l’ha ascoltata una volta e poi di nuovo e ancora, come una benedizione quando qualcuno le regalava la propria storia, come un’invocazione per dire che Dio era dalla sua parte, come preghiera quando le si raccontava l’intenzione di partire. Hamid BM le ha rivelato quanto fosse masticata questa parola nei campi, dicendo che era una delle più importanti, che passava di bocca in bocca, di gesto in gesto, nel movimento, nelle attese.  Questa parola non è un’idea astratta ma una presenza che si respira. Dio è un nome ripetuto come un ritmo, un sostegno che tiene insieme, allontana la paura e alimenta speranza. Nei campi, nelle foreste, sulle barche, la fede diventa parola condivisa, un mantra che aiuta ad accettare il rischio e a trasformarlo in destino. Affidarsi a Dio significa riconoscere la possibilità della morte, ma anche darle un senso, iscriverla in un cammino che continua oltre l’ostacolo. Non c’è frase di un avventuriero che non sia accompagnata da par la grace de Dieu osi Dieu le veux. Nell’universo delle persone in movimento, Dio è guida invisibile e forza politica: sta dalla parte di chi fugge, di chi non ha protezione, contro un mondo che blocca e respinge. La fede permette di resistere, leggere l’esperienza come prova e rivelazione. Così, anche quando tutto tenta di impedire il movimento, Dio, preghiere e gesti sacri lo tengono in vita. DIEU Parola a cura di Vincenza Pellegrino, Università di Parma e Hamid BM Dio, è molto nominato nelle esperienze di mobilità interdetta, potremmo dire che è spesso presentato come motore stesso e nutrimento della migrazione interdetta. La credenza in Dio e più in generale la dimensione spirituale è elemento centrale per resistere e tenere duro durante l’avventura migratoria (si veda Encantation). «Sei mio padre, mia madre, la mia destra, la sinistra. Sei il solo che mi può aiutare»: questo è uno dei tanti mantra diffusi che si sentono a ogni ora negli accampamenti e sulle barche, dice Hamid. Mantra che puoi sentire nelle foreste, nelle brousse o negli zitounes. Parlando insieme di diverse testimonianze, Hamid sottolinea come queste pratiche di richiamo alla volontà di Dio manipolano simbolicamente innanzitutto l’accettazione del rischio: «Accetto la decisione che tu accetti per me». In questo riferirsi alla volontà di Dio, quindi, sta innanzitutto la conoscenza della dimensione mortifera del contesto sociale istituito, del fatto che muoversi per molte persone si è tradotto negli ultimi anni nella esposizione alla morte.  Più in generale, tuttavia, il riferimento costante dei migranti a Dio precede le ritualità di protezione all’esposizione al rischio, è qualcosa che si sente nell’aria ovunque in questi campi perché chi si mette in mobilità viene spesso da contesti dove le persone di origine africana sono profondamente credenti e praticanti – tanto tra i musulmani che tra i cristiani, cattolici o protestanti – di forme religiose monoteistiche spesso sincretiche a pratiche improntate all’animismo e alla relazione spirituale profonda con il mondo naturale. La maggior parte delle persone intrappolate nelle frontiere militarizzate e che fuggono da contesti violenti, quindi, credono profondamente e vedono in Dieu declinazione di un destino orientato: ti espone al mondo e te lo l’unica forma di potere/potenza in grado di aiutare gli ultimi, i perseguitati, les soldats o les aventuriers con poca speranza di sopravvivere e che il mondo degli uomini potenti osteggia. «Non hai nessuno che ti conduce. Nessuno che ti protegge. Il mondo degli umani ti ostacola e ti imprigiona. Ma Lui è dalla tua parte perché tu hai fede. E se ti ha condotto sino lì, significa che continua a condurti. Per questo che non solo io, ma tutti, durante tutta questa esperienza sentono che Dio è dalla parte di chi vuole salvarsi, è contro le leggi che ti impediscono di salvarti», dice Hamid.  Questo sistema di pensiero, ricorrente nel discorso dei testi moni di cui stiamo parlando, è interessante per vari motivi: mostra empiricamente che la società globale delle persone che non hanno diritto di muoversi e di portarsi in salvo dalle ingiustizie (che la stessa immobilità forzata fa esplodere) è una società di credenti, società che il viaggio in qualche modo post secolarizza ancora più marcatamente.  Inoltre il tipo di discorsi che si fanno su Dio dentro la mobilità impedita sono interessanti poiché costruiscono una specifica forma di epopea collettiva, costituiscono un insieme di mantra, esclamazioni, racconti che nutrono una specifica pedagogia della migrazione («anche e soprattutto ai bambini si insegna a pregare per il viaggio, a chiamare Dio come protettore per chi non ha nulla e nessuno che lo difenda»). Manipolando concettualmente l’idea del probabile fallimento e della probabile morte di chi è costretto a nascondersi perché tra gli uomini non ha più avvocati, né tribunali, né possibili difensori, dà a Dio un ruolo attivo nella storia, un ruolo potremmo dire politico: Dio vuole la giustizia, la salvezza di chi non ha nulla. Dio è la mostra per quel che è, ti mette in un percorso da cui puoi capire la natura delle cose umane, ti dà la forza di accettarle sapendo che anche fallire avrà senso, ma al tempo stesso ti accompagna nel modificarle. In tal senso la vivezza e la presenza di Dio sono del tutto specifiche in questi campi e colpiscono soprattutto noi ricercatori che proveniamo da società secolarizzate e disincantate. Infine, la fede e l’attaccamento alle pratiche religiose sono riportati come importanti elementi di facilitazione e socializzazione nelle società di transito, soprattutto nel caso delle persone di religione musulmana e del transito attraverso il Maghreb, contesto in cui la solidarietà dal basso risponde a forme di organizzazione religiosa.  ESEMPI DAL CAMPO Essere musulmano mi ha aiutato molto con gli arabi. Sentivano la mia credenza, eravamo fratelli. Io avevo un piccolo Corano portatile che mi è stato regalato e quando mi prendevano e lo vedevano chiedeva no scusa. Era un dono di protezione. Sono arrivato in Italia con il mio zaino con la camera d’aria e il piccolo Corano, tutto lì. E un pull che ho buttato appena arrivato. Intervista con hamid, giovane uomo di origine camerunese incontrato in Tunisia, ora in Italia  È come se avessi avuto una persona nascosta in me che mi conduce va. Anzi mi spingeva. Eravamo in otto sotto l’albero in Tunisia e sono il solo che è arrivato, è il mio destino e l’ho accettato salendo sulla barca pensando che Dio aveva per me l’esperienza di non farmi arrivare ma di farmi vivere la conoscenza di quel viaggio e che era con me!  Intervista con ismail, giovane uomo di origine ivoriana, conosciuto in Tunisia
«L’algoritmo della farfalla»
Una graphic novel scritta da Lucio Cascavilla e disegnata da Giunia C., con la postfazione della rete Mai più Lager – No ai CPR e l’introduzione del ricercatore Pietro Cingolani. Il libro è edito da Morsi Editore, un’officina editoriale indipendente di Torino nata nel 2021 per dare voce a progetti di editoria militante: fumetti, libri illustrati e opere di critica sociale che uniscono narrazione visiva e sguardo radicale sul presente. Lolade è una donna Yoruba giunta in Italia da una decina d’anni. Con il permesso di soggiorno e un marito italiano, la sua vita sembrava costruita su basi solide. Poi, mentre era per strada, due carabinieri l’hanno arrestata perchè sospettata di uno scippo. Scagionata dal furto, si ritrova accusata dagli stessi agenti di resistenza a pubblico ufficiale. Prima ancora di essere rinviata a giudizio, viene spedita in un CPR, un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. > Nei CPR non ci capita mai nessuno di famoso. Ai giornalisti non è permesso > entrare. La verità si viene a conoscere solo quando qualcuno riesce a uscire. Dopo qualche giorno nel Centro arriverà la giovane Ife. E poi Laurent. Tre storie che si intrecciano in uno spazio che non dovrebbe esistere, almeno non così. UNA FALLA NEL SISTEMA GIURIDICO L’apertura dei CPR ha significato, nella pratica, una sospensione dei diritti giuridici fondamentali. Si può essere condannati e incarcerati anche senza aver commesso alcun fatto. Questa falla nel sistema giudiziario europeo – e mondiale – apre la strada a detenzioni ingiustificate che possono protrarsi nel tempo senza alcun controllo reale. Il sistema dei CPR gestito da privati porta la situazione all’estremo: l’ente gestore non è più interessato all’amministrazione della giustizia, ma al numero dei reclusi, grazie ai quali riceve fondi dal governo. Più detenuti ci sono, più i rimborsi saranno elevati. Una macchina economica alimentata dalla privazione della libertà. ROMPERE IL SILENZIO Raccontare la storia di Lolade, Ife e Laurent significa rompere un muro di silenzio. Ai giornalisti non è permesso entrare nei CPR, e la verità si viene a conoscere solo quando qualcuno – grazie a qualche cavillo giudiziario – riesce a uscire e torna a raccontare quel che è stato. Se nella prigione si contano i giorni per uscire, dai CPR si vorrebbe uscire senza però essere rispediti nei paesi dai quali si è arrivati, né essere trasferiti nei cosiddetti paesi terzi, lontanissimi. Morsi Editore: Nata nel 2021 a Torino dal desiderio di unire diverse realtà artistiche e culturali, Morsi è un’officina indipendente di fumetti, libri illustrati e progetti creativi. Produce un’editoria militante che offre uno sguardo radicale su politica, cultura, arte e società attraverso mezzi di comunicazione artistica. Sensibilizzazione della collettività e focus sull’attualità trovano un punto d’incontro con le arti visive e una nuova editoria, rivolgendo uno sguardo critico verso la disobbedienza creativa. Grazie alla collaborazione con autori e artisti, Morsi crea prodotti cartacei che affrontano con narrativa e disegno la critica sociale.
Inclusə ma non troppo – webinar sull’accesso al lavoro pubblico per le persone straniere
Il paradosso del pubblico impiego per lavoratori e lavoratrici straniere. Venerdì 29 maggio 2026, dalle 14:30 alle 16:30, un webinar di formazione strategica promosso da ASGI, Italian* senza cittadinanza e A Pieno Titolo.  Posso fare un concorso pubblico? Posso accedere alle offerte di lavoro della Pubblica Amministrazione italiana? Per le persone senza cittadinanza italiana la risposta a queste domande non si limita ad una valutazione delle competenze o dei requisiti accademici. Si deve infatti far fronte anche ad un muro invisibile che impedisce un equo accesso ai concorsi pubblici e alla Pubblica Amministrazione. Malgrado le competenze, l’accesso al lavoro si ferma alle porte dello Stato. LA SITUAZIONE ATTUALE Ad oggi, le persone con cittadinanza straniera che possono accedere ad un impiego pubblico devono essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aver ottenuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure essere cittadini UE o loro familiari.  Restano penalizzati coloro che hanno diritto a lavorare in Italia ma possiedono permessi di soggiorno ordinari (es. per lavoro subordinato, famiglia o motivi di studio). Eppure spesso si tratta di persone nate in Italia, o che vi hanno vissuto e studiato, ma rimaste poi impigliate nelle maglie della burocrazia per l’ottenimento della cittadinanza. Burocrazia che blocca anche il riconoscimento dei titoli di studio di chi li ha ottenuti all’estero e fa fatica a farli riconoscere in Italia, così si trova senza possibilità di accedere a concorsi e bandi per i quali avrebbe le competenze, ma non le carte o i documenti appropriati secondo la legge. A ciò si aggiungono gli errori nella redazione dei bandi pubblici, che includono requisiti obsoleti e illegittimi. Tutto questo si traduce in una sistematica violazione della parità di trattamento e in un’enorme asimmetria informativa. IL WEBINAR INCLUSƏ MA NON TROPPO Il 29 maggio 2026, dalle 14:30 alle 16:30, un webinar di formazione strategica, insieme ad avvocatə, studiosə, sindacati e attivistə analizzerà la giurisprudenza più recente, le tutele sindacali e gli strumenti per conoscere i propri diritti e contrastare le discriminazioni. Gli interventi: * La disciplina legale e la recente giurisprudenza – Alberto Guariso (ASGI) * Problematiche sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero – Juri di Molfetta (A Pieno Titolo) * Persone straniere nella PA: ostacoli, impatto sociale e trasformazioni nell’opinione pubblica – Samuele Molli (Università degli Studi di Milano) e Fioralba Duma (Italiani senza cittadinanza) * Il ruolo del sindacato nel sostegno all’accesso al pubblico impiego – Valentina Cappelletti (CGIL Lombardia) Modera: Paola Fierro (ASGI) La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. * Scarica il programma (pdf) Iscrizioni – clicca qui Questa iniziativa è promossa dal Servizio antidiscriminazione ASGI. Per informazioni scrivete a: antidiscriminazione@asgi.it.
Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni. Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici. OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence, senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica. I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel 2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere di cosa si è accusati. > 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una > segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare. Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero maturato dopo anni di radicamento nel paese. Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile. LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale. Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale. Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva, legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino italiano a pieno titolo. Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna. Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni: “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento. Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro ed inquietante scopo politico. COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“ Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata. A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei fatti. Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera attività investigativa dello Stato. È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e sicurezza nazionale. LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il diniego per difetto di motivazione. Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica“. > Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento > ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una > motivazione. Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“, non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza. In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“. Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di “rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa. NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio, stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema replicato. Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con “l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una multinazionale. Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale ‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“. Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla per vizio di forma. > Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo, perché la questione non è solo tecnico-giuridica. Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“? Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17, 18 e 21 della Costituzione. Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale. Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana. Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha segnalato. Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare politica scomoda. È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora, paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora colui che è politicamente inoffensivo. Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento di controllo del dissenso. COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato sopravvalutarlo. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per la Repubblica. Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo. Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di cambiare il risultato. E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione, non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque contenuto. VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua dimensione democratica? Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può integrare un elemento ostativo. Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni bensì atti concreti e non orientamenti politici. CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che l’Amministrazione si ridetermini. Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale, inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o entrambi. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026 COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che cosa è possibile fare concretamente. Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo di ragionevolezza. Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati. Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati, ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il contenzioso sia per la pressione politica. -------------------------------------------------------------------------------- Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18 dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).
Trattenimento del cittadino straniero e vulnerabilità sanitaria: ordinato il trasferimento in luogo di cura
Il Giudice di Pace di Milano ordina alla Questura il trasferimento in un luogo di cura del cittadino straniero trattenuto presso il CPR di Milano. Nel caso di specie, in sede di istanza di riesame, veniva dimostrata – mediante il deposito della scheda sanitaria richiesta al gestore del centro per rimpatri e della relazione medico-legale del Dott. Nicola Cocco – la particolare situazione di vulnerabilità sanitaria del trattenuto, affetto da problemi di tossicodipendenza e di natura psichiatrica, che lo portavano a compiere gravi atti di autolesionismo. Veniva altresì evidenziata la non idoneità delle sole cure farmacologiche fornite all’interno del CPR, in contrasto con le linee guida del Ministero della Salute in materia di trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi. Il Giudice di Pace di Milano, in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14340/2025, accertato che la prosecuzione del trattenimento avrebbe comportato un pregiudizio grave e irreparabile per il diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., ordinava alla Questura il trasferimento del cittadino straniero in un luogo di cura, al fine di tutelare sia il diritto alla salute individuale sia l’interesse statale al rimpatrio. Per completezza, si segnala altresì che, successivamente, la Questura si dichiarava incompetente a disporre detto trasferimento, procedendo alla liberazione del trattenuto tramite il servizio di ambulanza del 118 e fissandogli un appuntamento presso il SERD competente. Giudice di Pace di Milano, ordinanza del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.