Diritto all’accoglienza anche se la richiesta è avanzata dopo 90 giorni dall’ingresso

Progetto Melting Pot Europa - Friday, January 16, 2026

Una importante ordinanza del Tar Veneto che ordina l’immediata collocazione in accoglienza del richiedente asilo che aveva richiesto l’ingresso nel sistema di accoglienza dopo 90 giorni dall’ingresso.

In particolare, il Tribunale “Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato: – il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015; – la Prefettura di Rovigo ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva“, decide, tenuto conto:

A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2bis, d.lgs. n. 142/2015), per contrasto con la direttiva UE n. 33/2013, in quanto l’art. 20, par. 2, della direttiva stessa non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse;
B) della prospettata violazione del principio di proporzionalità che, ai sensi del par. 5 della direttiva UE n. 33/20, deve ispirare l’azione amministrativa;
C) della dubbia non tempestività dell’istanza avuto riguardo al dies a quo del termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Su quest’ultimo punto segnalo che la Prefettura sostiene che si conterebbe come primo ingresso anche il mero transito anni prima dello straniero che abbia attraversato l’Italia per poi andare in altri Paesi salvo poi fare reingresso in Italia e fare domanda di asilo.

T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 21 del 15 gennaio 2026

Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.