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Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art. 13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU. Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito. Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha ribadito l’assolutezza di tale diritto. Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale via PEC alla Questura di Bari. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione, rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale. Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura alternativa alla detenzione. L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni. Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura territorialmente competente qualche giorno prima. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale. La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione della procedura. Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza, inesepellibile. Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena.
Due riconoscimenti della protezione speciale tra norma italiana e diritto sovranazionale
Le decisioni del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, offrono una lettura significativa del percorso giurisprudenziale in materia di protezione speciale fondata sulla tutela della vita privata e familiare, la quale non può essere ignorata dalle autorità, salvo che ricorrano specifiche e documentate esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Entrambe ribadiscono che l’integrazione non è un elemento accessorio nella valutazione delle domande di protezione, ma un fattore giuridicamente rilevante e autonomamente idoneo a fondare il riconoscimento di un titolo di soggiorno. Il primo caso si colloca in un quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, conv. L. n. 50/2023), e applica quindi la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. nella sua formulazione originaria, introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 130/2020. Il Tribunale riconosce la protezione speciale valorizzando l’integrazione socioeconomica raggiunta dal ricorrente: la produzione di reddito negli anni di permanenza, l’autonomia economica conseguita e la rete di relazioni sociali vengono letti come elementi che, nel loro insieme, integrano «una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente». Sul punto, il Tribunale precisa che la mera segnalazione per un reato – peraltro priva di seguito in termini di carichi pendenti o condanne – non integra una condizione ostativa rilevante. Tribunale di Firenze, decreto dell’11 febbraio 2026 Il Tribunale di Bari, invece, si confronta con una domanda presentata dopo l’11 marzo 2023, data di entrata in vigore del cd. Decreto Cutro, il quale ha abrogato proprio la parte del comma 1.1 relativa alla vita privata e familiare per le istanze successive a tale data. Il collegio non si arrende all’apparente vuoto normativo, ma imbocca la via del diritto costituzionale e sovranazionale: in assenza di una disposizione primaria ad hoc, la posizione del richiedente viene esaminata direttamente alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 8 CEDU, applicabili sia per il tramite dell’art. 117 Cost., sia attraverso il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, del T.U.I. Il Tribunale richiama il principio per cui «il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali». In questa prospettiva, «nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi anche il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l’allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute». Tribunale di Bari, decreto del 15 febbraio 2026 Si ringrazia per le segnalazioni l’Avv. Antonella Rigillo del Foro di Foggia. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Obblighi di cooperazione istruttoria e all’utilizzo delle COI pertinenti, specifiche e aggiornate nel riconoscimento della protezione sussidiaria
La Corte di Cassazione interviene in materia di obbligo di cooperazione istruttoria, uso delle COI e motivazione apparente nelle decisioni sulla protezione internazionale (soprattutto sussidiaria) da parte dei tribunali di merito. Il caso riguarda un cittadino pakistano proveniente da un’area del Punjab situata a circa 50 km dal Kashmir occupato dall’India, lungo il c.d. Working Boundary, ossia il confine ufficialmente riconosciuto tra Pakistan e India, a sud della Line of Control (LoC), teatro di un conflitto di lunga durata nonostante l’accordo di cessate il fuoco. La Commissione Territoriale ritenendo credibile la provenienza geografica del richiedente, circostanza documentalmente accertata anche tramite certificazione di domicilio, proprio in ragione della stessa, ha riconosciuto la sola protezione speciale (post-Piantedosi), escludendo tuttavia il riconoscimento di una forma di protezione internazionale. E’ stato impugnato il provvedimento in Tribunale per insistere sul riconoscimento della protezione sussidiaria allegando e documentando mediante COI come il conflitto in Kashmir sconfini frequentemente oltre la LoC, con episodi di violenza e attacchi anche nelle aree di Sialkot e lungo il Working Boundary. Il Tribunale ha invece rigettato richiamando COI aggiornate ma del tutto generiche, riferite al Pakistan o all’intera regione del Punjab, senza confrontarsi né con la specifica situazione delle aree di confine, né con le COI prodotte dal ricorrente. La Corte di Cassazione con questa ordinanza cassa il decreto per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per motivazione apparente, ribadendo alcuni principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi: ai fini dell’art. 14 lett. c) non è richiesta la personalizzazione del rischio, ma la verifica dell’intensità della violenza indiscriminata nella zona di provenienza; il giudice del merito è tenuto ad acquisire COI pertinenti, specifiche e aggiornate, dando conto in motivazione del loro contenuto rilevante, e non può limitarsi alla mera elencazione dei link o a richiami generici a fonti internazionali; il dovere di cooperazione istruttoria non è escluso dalla ritenuta non credibilità della vicenda personale, ove questa non investa il fatto stesso della provenienza geografica dell’area interessata dal conflitto. Nel caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato non confuta né analizza le fonti prodotte dal ricorrente e si risolve in una motivazione assertiva e meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-decisionale seguito. Ci sembra un’ordinanza utile, soprattutto nei casi in cui i rigetti si fondano su COI “a macro-area”, senza un reale esame delle zone di confine o delle situazioni di conflitto. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3729 del 26 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Salvatore Fachile e alle Avv.te Vittoria Garosci e Ludovica Di Paolo Antonio. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Revoca del PdS di lungo periodo ed espulsione: il TAR riafferma le garanzie procedurali e la tutela del cittadino straniero radicato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un cittadino egiziano. La decisione si distingue per la rigorosa applicazione dei principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare per quanto attiene alle garanzie partecipative e all’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione concreta, soprattutto quando in gioco vi è la posizione di uno straniero con un forte radicamento sul territorio nazionale. Il caso riguarda un cittadino egiziano, in Italia dal 2006 e titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo con validità fino al 2030. Dopo aver lavorato regolarmente per anni, a causa di problemi di salute aveva perso il lavoro nel dicembre 2023, percependo l’indennità di disoccupazione (Naspi) fino a maggio 2024. Fermato per un controllo presso l’aeroporto di Malpensa, gli veniva notificato un decreto di revoca del suo titolo di soggiorno. Le ragioni addotte dalla Questura erano la sua “stabile presenza” nell’area aeroportuale in condizioni di “marginalità e degrado“, l’assenza di un’attività lavorativa e la conseguente criticità per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’igiene. A seguito della revoca, il ricorrente veniva espulso e rimpatriato in Egitto. Il Collegio ha censurato la palese violazione delle garanzie partecipative. L’amministrazione aveva omesso la comunicazione di avvio del procedimento, atto fondamentale per consentire all’interessato di presentare le proprie osservazioni, invocando generiche “ragioni di urgenza” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990. Il Tribunale ha smontato punto per punto le giustificazioni della Questura: 1. L’insussistenza dello stato di “senza fissa dimora“: la Questura aveva motivato l’urgenza con la presunta impossibilità di notificare gli atti al ricorrente, definito “soggetto senza fissa dimora“. Tuttavia, il TAR ha rilevato che il ricorrente era regolarmente iscritto all’anagrafe del Comune di Treviglio, circostanza facilmente accertabile con una minima attività istruttoria. L’affermazione dell’amministrazione era, quindi, frutto di un palese difetto di istruttoria. 2. La genericità delle “ragioni di urgenza“: il riferimento a una “situazione di criticità” e alla necessità di “prevenire ulteriori problematiche di sicurezza” è stato giudicato dal Collegio del tutto generico e astratto. Una motivazione basata su rischi futuri e non attuali non può giustificare la compressione del diritto fondamentale al contraddittorio. Il TAR ha sottolineato come il vizio procedurale abbia assunto un rilievo sostanziale. Se fosse stato messo in condizione di partecipare, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare il suo lungo soggiorno in Italia, la residenza anagrafica, la pregressa continuità lavorativa, le ragioni di salute alla base della disoccupazione e il suo inserimento sociale. Tali elementi, se ponderati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento. La sentenza ribadisce con forza il principio della “tutela rafforzata” riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La revoca di tale titolo non può essere un automatismo, ma deve scaturire da una valutazione discrezionale complessa e approfondita della pericolosità sociale dello straniero. Il TAR ha evidenziato come il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura fosse generico e non supportato da alcun riscontro oggettivo. La condizione di “marginalità e degrado” non era stata concretamente provata, a fronte di elementi di segno opposto quali la stabile residenza, l’assenza di precedenti penali e la presenza di una rete sociale di supporto. La giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, è costante nell’affermare che la valutazione di pericolosità non può basarsi su automatismi, ma deve considerare in concreto l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché la durata del suo soggiorno. Inoltre, il Collegio ha correttamente applicato il divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, rifiutando di considerare le circostanze (plurimi ordini di allontanamento) addotte dalla Questura solo negli scritti difensivi, poiché non menzionate nel provvedimento impugnato. Infine, anche la perdita del posto di lavoro, secondo il Tribunale, non può giustificare automaticamente la revoca, specialmente a fronte di una lunga storia contributiva e di motivazioni legate a problemi di salute, elementi che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare. Un ulteriore profilo di illegittimità riscontrato dal TAR riguarda la violazione dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma impone all’amministrazione, prima di disporre l’espulsione di un ex soggiornante di lungo periodo, di valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per attesa occupazione o per cure mediche). La mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito anche questa valutazione, vanificando la ratio di tutela della norma. La sentenza del TAR Lombardia costituisce un importante monito per le amministrazioni pubbliche, riaffermando che il potere discrezionale, specialmente in una materia delicata come l’immigrazione, non deve mai tradursi in arbitrio. La decisione ribadisce tre principi cardine: 1. Il rispetto del contraddittorio procedimentale è un presidio irrinunciabile, la cui omissione può essere giustificata solo da ragioni di urgenza reali, concrete e debitamente provate. 2. La posizione del soggiornante di lungo periodo è assistita da una “tutela rafforzata” che impone un giudizio di pericolosità non astratto o basato su stereotipi, ma concreto, individualizzato e bilanciato con il grado di integrazione della persona. 3. L’espulsione è una misura residuale, da adottarsi solo dopo aver verificato l’impossibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno che consenta la permanenza dello straniero radicato sul territorio. In definitiva, il TAR ha censurato un’azione amministrativa superficiale e carente di istruttoria, ripristinando la legalità e riaffermando la centralità dei diritti della persona, anche nell’ambito della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. T.A.R. per la Lombardia, sentenza n. 354 del 23 gennaio 2026
Non convalida della proroga del trattenimento nel CPR di Trapani: quando elementi sopravvenuti determinano la messa in libertà
La vicenda riguarda un cittadino marocchino, residente in Italia da molti anni, il quale a seguito di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia, veniva trattenuto presso il C.P.R. di Trapani – Milo.  In data 5.11.2025, durante l’udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace di Trapani, il ricorrente manifestava la volontà di richiedere protezione internazionale. Il Giudice di Pace, pertanto, convalidava il trattenimento per il periodo pregresso e dichiarava la propria incompetenza per il prosieguo, trasmettendo gli atti alla Corte d’Appello di Palermo, la quale, con provvedimento del 18.11.2025, convalidava ulteriormente il trattenimento. Successivamente alla convalida, il difensore acquisiva elementi decisivi che mutavano il quadro cautelare: 1) Il trattenuto entrava nella disponibilità del proprio passaporto in corso di validità che veniva consegnato al personale della Questura di Trapani; 2) Il fratello del trattenuto, cittadino italiano, formalizzava una dichiarazione di disponibilità ad ospitare il congiunto presso la propria residenza; 3) frattanto, il Tribunale di Palermo (Sez. Spec. Immigrazione), sospendeva in via cautelare l’efficacia esecutiva del diniego della Commissione Territoriale di Trapani, ripristinando lo status di richiedente asilo in capo al cittadino marocchino. Pertanto, sulla base di tali nuovi documenti, la difesa proponeva istanza di riesame alla Corte d’Appello di Palermo. Con il decreto del 12.12.2025, la prima Sezione civile della Corte d’Appello di Palermo rigettava l’istanza di riesame, ritenendo la misura del trattenimento in C.P.R. ancora idonea e proporzionata, fondando la decisione sulla “pericolosità sociale” desunta dai precedenti penali del ricorrente, ritenuti prevalenti rispetto alla documentazione prodotta. Il trattenuto, sempre con il patrocinio del legale, proponeva ricorso per Cassazione. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, depositava la sua requisitoria, con la quale chiedeva l’accoglimento del primo motivo del ricorso.  Nel frattempo,il Questore della Provincia di Trapani emetteva decreto di proroga del trattenimento per ulteriori 60 giorni. Svoltasi l’udienza di convalida, la Corte di Appello di Palermo, non convalidava la proroga del trattenimento.  Ora, in riferimento a tale decisione si possono svolgere le seguenti osservazioni.  Con l’ordinanza in esame, la Corte d’Appello di Palermo compie una puntuale applicazione dei principi di matrice europea in materia di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, riaffermandone la natura di extrema ratio. Richiamando la Direttiva 2013/33/UE e la normativa interna di recepimento, il Collegio ribadisce che la privazione della libertà personale può essere disposta solo quando risulti impossibile applicare misure alternative meno afflittive, sulla base di una valutazione individuale e concreta del caso. Nel caso di specie, la Corte valorizza correttamente gli elementi sopravvenuti favorevoli al trattenuto – possesso di passaporto valido e disponibilità di un alloggio stabile presso un familiare cittadino italiano – ritenendoli idonei a rendere pienamente praticabili le misure alternative previste dall’art. 14, comma 1-bis, T.U. Immigrazione . Ne consegue il giudizio di sproporzione ed eccessività del trattenimento in CPR. Di particolare rilievo è, inoltre, la parte dell’ordinanza dedicata al tema della pericolosità sociale, rispetto alla quale la Corte opera un deciso superamento di ogni automatismo valutativo. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, della Cassazione e della Corte Costituzionale, viene affermato il principio secondo cui i precedenti penali non possono, da soli, fondare un giudizio di pericolosità, occorrendo una valutazione attuale, concreta e individualizzata della personalità del soggetto e della sua condotta di vita . Nel caso del cittadino marocchino, le condanne risultano risalenti nel tempo e prive di collegamento con una pericolosità presente e concreta, sicché la Corte esclude legittimamente la sussistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico. L’ordinanza si segnala, pertanto, per l’elevato rigore argomentativo e per la piena conformità ai parametri costituzionali ed eurounitari, rappresentando un significativo arresto giurisprudenziale contro prassi meramente automatiche e afflittive nella gestione del trattenimento amministrativo degli stranieri. Corte di Appello di Palermo, ordinanza del 13 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giuseppe Caradonna per la segnalazione e il commento.
Protezione speciale e giudizio di comparazione: considerate l’integrazione lavorativa e le condizioni di vulnerabilità in caso di rimpatrio
La vicenda esaminata dal Tribunale di Lecce riguarda un cittadino albanese nato nel 1997, arrivato in Italia quando aveva 16/17 anni, che aveva impugnato il diniego della protezione umanitaria. La sua domanda era stata presentata il 18 maggio 2018, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018 (cosiddetto “Decreto Salvini”) che aveva eliminato tale istituto dal nostro ordinamento, tipizzando in sua vece una serie di permessi speciali e introducendo il permesso per protezione speciale. Il Tribunale ricostruisce con attenzione l’intera evoluzione normativa, soffermandosi in particolare sul D.L. 130/2020, convertito nella L. 173/2020, che ha operato – secondo la lettura del giudice – “una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l’applicazione e chiarendo i relativi presupposti“. Centrale, in questo quadro, è la clausola transitoria dell’art. 15, co. 1 del medesimo decreto, che rende le nuove disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Il passaggio successivo dell’analisi riguarda il c.d. Decreto Cutro, D.L. 20/2023, che ha abrogato i riferimenti espliciti alla tutela della vita privata e familiare e ha escluso la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro. Il Tribunale, tuttavia, adotta un’interpretazione costituzionalmente orientata: anche dopo tali modifiche, il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, co. 6 T.U.I. – rimasto intatto – continua ad attribuire “autonoma e diretta rilevanza nell’attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell’art. 2 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, co. 1 Cost., dell’art. 8 CEDU“. Ne consegue che i criteri valutativi – natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale effettivo, durata del soggiorno, legami con il Paese d’origine – devono essere comunque considerati dal giudice, ricavandoli direttamente dalle fonti sovraordinate. Sul piano metodologico, il giudice richiama il giudizio di comparazione elaborato dalla Cassazione, fondato su “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti“: quanto più grave e documentata è la vulnerabilità soggettiva del richiedente, tanto meno è richiesto un elevato standard di criticità oggettiva nel Paese di origine. Viene inoltre ribadito che la valutazione dell’integrazione deve essere “complessiva e unitaria, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente“. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato un radicamento lavorativo documentato sin dal 2016, prima nel settore agricolo e poi in edilizia, con contributi previdenziali, contratti di lavoro, buste paga e CU 2025 in atti. Nel 2019 è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro con trauma cranico ed emorragia cerebrale, con postumi persistenti – frequenti mal di testa e vuoti di memoria – per i quali continua a sottoporsi a controlli periodici in Italia. Dal 2024 ha ripreso l’attività lavorativa come carpentiere e manovale edile, con contratto fino al 22 ottobre 2025. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ravvisa quella “effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa” richiesta dalla Cassazione, riconoscendo che in caso di rimpatrio il ricorrente troverebbe “serie difficoltà di accesso alle cure, di ricollocamento sociale, al di sopra della soglia minima, nell’esplicazione dei diritti umani fondamentali“. Viene pertanto riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio. Una decisione che quindi conferma l’ampia e consolidata giurisprudenza di merito rispetto al riconoscimento della protezione speciale: nonostante i progressivi irrigidimenti normativi, i tribunali continuano a preservare uno spazio di tutela, attingendo direttamente alle fonti costituzionali e convenzionali, e non solo per i soggetti in condizione di vulnerabilità concreta. Tribunale di Lecce, decreto del 26 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Procedura accelerata e notifica del diniego: onere probatorio e sospensiva automatica nel ricorso per protezione internazionale
La Corte di Appello di Bari accoglie il ricorso in favore di un cittadino bengalese avverso il rigetto della sospensiva del Tribunale di Bari. Il decreto reclamato rigettava l’istanza sospensiva sul decisivo rilievo della tardività dell’impugnazione (proposta avverso un diniego per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale di Bari). Il Tribunale premetteva che la Commissione aveva consegnato in loco copia della decisione – allorquando il cittadino straniero bengalese si era presentato spontaneamente presso la sede, non avendo sino ad allora ricevuto la raccomandata presso il proprio domicilio – e aggiungeva che la notifica del decreto impugnato si era perfezionata in data 28.10.2025 con le modalità di cui all’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 25/2008, donde la tardività dell’impugnazione proposta il 10.01.2026. La difesa ha contestato la violazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio, avendo il ricorrente dimostrato la tempestività dell’impugnazione rispetto alla notifica a mani proprie della copia avvenuta in data 07.01.2026, senza essere gravato dall’ulteriore onere di fornire la prova negativa di una diversa e più risalente notifica di altra copia a mezzo posta, circostanza da provarsi semmai a cura della controparte. La doglianza è stata ritenuta fondata. Nel caso di specie, la notifica risalente che il Ministero invocava a sostegno della tardività dell’impugnazione sarebbe stata effettuata nei confronti del reclamante con la modalità alternativa prevista – per la diversa ipotesi di destinatario non trattenuto né accolto in uno dei predetti centri – dal comma 3-bis del suddetto art. 11, ossia a mezzo del servizio postale secondo le ordinarie disposizioni della L. n. 890/1982. Il reclamante aveva infatti confermato in sede di audizione i dati contenuti nel modello C3, che indicava quale luogo di residenza (…) in Taranto, ed era stato avvertito in quella sede dell’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di domicilio o residenza (cfr. pag. 3 del verbale di audizione). La Corte di Appello ha affermato che la qualità di pubblico ufficiale – e il valore probatorio privilegiato delle relative dichiarazioni, posto dal Tribunale alla base dell’impugnata decisione – può essere evidentemente riferita soltanto all’addetto al servizio postale che ha svolto le relative operazioni, e non certo alla segreteria della Commissione Territoriale, la quale, nel consegnare copia del provvedimento a mani proprie dell’interessato, si era limitata a richiamare la data di una precedente notifica a mezzo posta. Tale dichiarazione – che peraltro non chiarisce se la data indicata sia quella di spedizione o di ricezione del plico – è risultata priva di ogni valenza probatoria, tanto meno privilegiata. In tale quadro, la Corte ha condiviso la tesi del reclamante, secondo cui quest’ultimo aveva dimostrato di aver avuto conoscenza del diniego soltanto il 07.01.2026 e di averlo tempestivamente impugnato nel termine di legge, mentre l’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio anche nella presente fase di reclamo, non aveva fornito prova di una più risalente notifica del provvedimento nei confronti del richiedente, non potendo tale prova desumersi dalla dichiarazione in calce alla copia del diniego. La Corte ha altresì rilevato la violazione della procedura accelerata, nei seguenti termini: “Verificata, pertanto, la tempestività dell’impugnazione (proposta con ricorso depositato il 10.01.2026), si osserva che nel caso di specie non risultano (trattandosi di questione rilevabile d’ufficio) rispettate le scansioni temporali della procedura accelerata, con conseguente sospensione automatica del provvedimento impugnato. In materia, è insegnamento ormai consolidato della S.C. che, in caso di provvedimento della CT di manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale da parte di soggetto proveniente da paese sicuro all’esito di procedura c.d. accelerata, e di successivo ricorso giurisdizionale avverso tale diniego, la deroga al principio generale di sospensione automatica dell’esecutività del provvedimento impugnato è configurabile soltanto laddove la procedura accelerata – l’utilizzo della quale giustifica tale deroga – sia stata correttamente applicata e comunque rispettata in tutte le sue articolazioni procedimentali; in caso contrario determinandosi il ripristino della procedura ordinaria e, di conseguenza, il riespandersi della regola generale, secondo cui l’esecutività del provvedimento di diniego della CT che sia stato oggetto di ricorso giurisdizionale è sospesa sino alla definizione del relativo giudizio (SS.UU. n.11399/24 e, da ultimo, sez. I n.15753/25). Nel caso in esame, risulta intervenuta la violazione del termine massimo di 2 giorni che nella procedura accelerata deve intercorrere tra l’audizione del richiedente e la decisione sulla domanda di protezione con ripristino della procedura ordinaria e la riespansione del principio generale di automatica sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; sospensione che viene dichiarata nella presente sede, in accoglimento del reclamo, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti“. Corte di Appello di Bari, decreto dell’11 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi
DOTT. RAFFAELE BIONDO 1 La sentenza in commento, relativa a un caso seguito dall’Avv. Gennaro Santoro del Foro di Roma, affronta una delle patologie più ricorrenti del sistema dei flussi in ingresso per motivi di lavoro: il lavoratore straniero che ha fatto tutto ciò che la legge gli impone, ma che non riesce ad ottenere il permesso di soggiorno a causa dell’inerzia della Prefettura nel fissare l’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno. Il TAR Lazio, Sez. I-ter, decide con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., respingendo il ricorso principale avverso il provvedimento della Questura e accogliendo i motivi aggiunti avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura. LA VICENDA: TRE ANNI DI ATTESA, UNO SFRATTO E UNA REVOCA RITRATTATA Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ottiene il nullaosta al lavoro subordinato il 2 maggio 2023, su richiesta del datore di lavoro presentata nell’ambito della procedura flussi di cui all’art. 22 T.U. Immigrazione. Munito di visto di ingresso per lavoro valido, entra in Italia il 31 luglio 2023. Fin dal giorno successivo all’ingresso del lavoratore, lui e il datore di lavoro comunicano l’avvenuto ingresso alla Prefettura e tentano di prenotare tramite il portale telematico l’appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, requisito fondamentale per l’ottenimento – da parte della Questura – del permesso di soggiorno. Tramite il portale non trovano mai una data disponibile, le richieste alla Prefettura di Roma rimangono inevase. Dopo quattro mesi di inutili tentativi, le parti stipulano comunque il contratto di lavoro e il lavoratore inizia concretamente a lavorare, percepire lo stipendio e versare i contributi. Durante il rapporto di lavoro proseguono ad inviare sollecitazioni alla Prefettura per ricevere una data, fino a formalizzare una diffida per mezzo di un difensore. Mentre prosegue il silenzio della Prefettura, però, cambiano inevitabilmente alcune cose: l’immobile indicato nella domanda originaria del marzo 2023 è stato oggetto di una procedura di sfratto, costringendo il lavoratore a cambiare alloggio. Quando, nel novembre 2024, la Prefettura chiede finalmente un’integrazione documentale tramite preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il certificato di idoneità alloggiativa prodotto riguarda il nuovo immobile. Qui la Prefettura, anziché valutare la sostanza – il requisito alloggiativo era comunque soddisfatto, con un immobile diverso ma regolarmente certificato – emette il 24 luglio del 2025 un decreto di revoca del nulla osta, fondato sulla mera non coincidenza degli indirizzi. A seguito dell’impugnazione con motivi aggiunti e delle puntuali deduzioni difensive, la stessa Prefettura riconosce l’errore: il 22 settembre 2025 accoglie l’istanza di annullamento in autotutela, eliminando il provvedimento di revoca e riaprendo il procedimento, anche stavolta senza concluderlo. Nei mesi successivi, nonostante le reiterate sollecitazioni, non viene fissato alcun appuntamento per il contratto di soggiorno, né viene adottato alcun provvedimento espresso. Anzi, l’11 febbraio 2026 – a pochi giorni dall’udienza – la Prefettura notifica un nuovo preavviso di rigetto, questa volta per presunta carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, profilo mai contestato in precedenza. IL DINIEGO DELLA QUESTURA: UN ATTO VINCOLATO CHE NON TOLLERA DEROGHE Il Collegio respinge il ricorso introduttivo avverso il provvedimento con cui la Questura di Roma, il 15 maggio 2025, ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La ragione è semplice e ribadita in termini netti: in assenza del contratto di soggiorno stipulato presso il SUI, la Questura non ha margini di apprezzamento. Il provvedimento di irricevibilità è un atto vincolato, imposto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, T.U. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999. Il Tar richiama sul punto il Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7892 2, secondo cui consentire il rilascio del permesso in deroga all’iter autorizzatorio – anche in presenza di accertate disfunzioni della Prefettura – significherebbe privare di rilevanza la sequenza procedimentale che il legislatore ha costruito, tra l’altro, a garanzia della tempestiva identificazione del lavoratore straniero. Il rimedio all’inerzia prefettizia, osserva il Consiglio di Stato, non è la “scorciatoia” verso la Questura, ma il ricorso al rito del silenzio ex artt. 21 e 117 c.p.a. Questa impostazione è giuridicamente ineccepibile: la sequenza del procedimento flussi è rigida per ragioni di sistema e non può essere disarticolata dal giudice senza incidere sulla disciplina normativa non nasconde: l’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto a completare la procedura in modo tale che, se l’amministrazione non adempie, il lavoratore rimane bloccato – senza possibilità di ottenere il permesso per via diversa da quella “ufficiale”. IL SILENZIO DELLA PREFETTURA: UN INADEMPIMENTO GRAVE E REITERATO La decisione sui motivi aggiunti rappresenta il cuore della sentenza. Questi ultimi, proposti avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura dopo l’annullamento in autotutela della revoca del nulla osta, vengono accolti. Il ragionamento del Collegio è lineare: una volta che la stessa Prefettura ha riconosciuto l’illegittimità del proprio provvedimento e ha – di conseguenza – riaperto il procedimento, l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso è inderogabile ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Il persistere del silenzio, anche a fronte delle reiterate richieste del ricorrente, integra un inadempimento grave e direttamente lesivo della posizione giuridica del lavoratore. Il TAR ordina pertanto alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante adozione del provvedimento finale. Non solo: il punto cruciale sta nella nomina contestuale, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, del Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno quale commissario ad acta, con termine di trenta giorni per l’esecuzione sostitutiva. La nomina preventiva – già inserita nel dispositivo della sentenza di cognizione, senza attendere il giudizio di ottemperanza – non è una scelta neutrale. È l’espressione di una consapevolezza giudiziaria maturata nel tempo: le Prefetture, e segnatamente quella di Roma, tendono a non adempiere nemmeno dopo le sentenze di accertamento del silenzio, costringendo i ricorrenti a un ulteriore giudizio di ottemperanza che dilata ulteriormente i tempi. Anticipando la nomina del commissario, il TAR riduce questo rischio e rafforza concretamente l’effettività della pronuncia e- quindi – della tutela. IL REQUISITO ALLOGGIATIVO: LA LOGICA DEL RISULTATO Meritevole di approfondimento è il profilo che aveva originato la revoca del nulla osta. La Prefettura aveva ritenuto ostativa la non coincidenza tra l’indirizzo indicato nell’asseverazione originaria del marzo 2023 e quello risultante dal certificato di idoneità alloggiativa prodotto a novembre del 2024. Il difensore del ricorrente aveva puntualmente replicato, con argomenti di notevole solidità sistematica. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 richiede, ai fini della presentazione della domanda, non il certificato di idoneità alloggiativa, ma genericamente “idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero”: tale requisito è assolto dalla richiesta di idoneità alloggiativa (RIA), strumento distinto dal certificato definitivo (CIA). Quest’ultimo, per espressa previsione dell’art. 35 d.P.R. 394/1999, è richiesto solo in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, momento che – nel caso di specie – non è mai stato raggiunto proprio per l’inerzia della Prefettura. Richiedere il certificato definitivo, con l’indirizzo “originario”, per un procedimento che si è protratto oltre due anni per fatto imputabile esclusivamente all’amministrazione, è un’operazione che confonde il piano formale con quello sostanziale e scarica sull’interessato le conseguenze di un ritardo che non gli è imputabile. Il Consiglio di Stato aveva già chiarito questo punto con sentenza della sez. III, n. 3643 del 22 aprile 2024, richiamata nel ricorso: in una “complessa fattispecie” come quella del decreto flussi, l’istruttoria deve essere orientata al risultato sostanziale, non alla mera verifica della coincidenza formale dei dati2. Il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e il canone di buona fede nell’azione amministrativa ex art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 impongono all’amministrazione di valutare la situazione nella sua concretezza, tenendo conto del comportamento delle parti e degli effetti del decorso del tempo. Del resto, la Prefettura aveva già riconosciuto questo aspetto in sede di autotutela, annullando poi il provvedimento di revoca. Proprio per questo il reiterarsi del silenzio successivamente appare ancor più ingiustificato. IL PROBLEMA DI SISTEMA: QUANDO IL FORMALISMO DIVENTA ESCLUSIONE La vicenda non è un caso isolato. È la fotografia di un sistema che, per come funziona nella prassi, produce regolarmente l’effetto opposto a quello che le norme delineano: anziché gestire ordinatamente i flussi di ingresso, genera sacche di irregolarità indotta, alimentate dall’incapacità strutturale degli Sportelli unici dell’immigrazione di smaltire le pratiche nei tempi di legge. I dati sulla sistematica inerzia delle Prefetture non sono un segreto: le lunghe attese per gli appuntamenti sono la regola, non l’eccezione. Le conseguenze si riversano interamente sul lavoratore – oltreché sul contribuente a causa degli inevitabili ricorsi all’autorità giudiziaria – che si trova in una condizione insostenibilmente paradossale: è entrato legalmente, lavora regolarmente, paga le tasse e contributi, ma è privo del permesso di soggiorno – e quindi tecnicamente irregolare – per una ragione che non dipende da lui. In questa condizione, è esposto al rischio di espulsione, non può iscriversi pienamente al Servizio Sanitario Nazionale, non può rinnovare il contratto di lavoro e può essere licenziato. L’irregolarità, che l’amministrazione deve prevenire, dall’amministrazione viene generata. In tale quadro, la funzione del giudice amministrativo non si esaurisce nel controllo di legittimità del singolo atto: diventa il presidio ultimo contro un’inerzia che, se non contrastata in sede giurisdizionale, si consolida in esclusione sistematica dal godimento di diritti fondamentali. Le sentenze come quella in commento, pur non potendo riscrivere le regole del procedimento né attribuire i permessi in via giudiziale, spezzano almeno uno dei nodi della catena – quello dell’inerzia prefettizia – e garantiscono che i procedimenti, prima o poi, si concludano. CONCLUSIONE In conclusione, la sentenza n. 3307/2026 del TAR Lazio è una pronuncia sobria ma densa di significato. Il rigore formale nella parte in cui respinge il ricorso avverso l’atto questorile è bilanciato da una risposta concreta e immediatamente esecutiva sul fronte del silenzio prefettizio. Il messaggio è chiaro: l’ordinamento non può tollerare che l’amministrazione si sottragga indefinitamente dall’obbligo di decidere, tanto più quando ha riconosciuto essa stessa in sede di autotutela di aver sbagliato e di dover ricominciare il procedimento. La nomina preventiva – e questo è il punto centrale – del commissario ad acta lascia trasparire una mancanza di fiducia dello stesso TAR nell’ottemperanza da parte dell’amministrazione del solo ordine di provvedere. Prevedere sin dalla sentenza l’investitura di un soggetto titolare del potere sostitutivo significa affermare che il diritto a ricevere una risposta dall’amministrazione è non negoziabile, e che il tempo dell’attesa ha un limite oltre il quale il giudice subentra. Per chi lavora quotidianamente in questo settore del diritto, la sentenza è un punto di riferimento utile, tanto sul piano tecnico quanto su quello dell’orientamento complessivo della giurisprudenza amministrativa verso una tutela che sia, finalmente, effettiva. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 3307 del 17 febbraio 2026 1. Volontario dell’APS Attiva Diritti ↩︎ 2. In senso conforme, con riferimento all’approccio sostanziale nella valutazione dei requisiti in sede di revoca del nulla osta, si veda il commento a TAR Lazio, ord. n. 1046/2026 in Melting Pot Europa, “Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica“, a cura degli Avv. Elena Morelli e Avv. Gennaro Santoro, febbraio 2026 ↩︎