La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussiDOTT. RAFFAELE BIONDO 1
La sentenza in commento, relativa a un caso seguito dall’Avv. Gennaro Santoro
del Foro di Roma, affronta una delle patologie più ricorrenti del sistema dei
flussi in ingresso per motivi di lavoro: il lavoratore straniero che ha fatto
tutto ciò che la legge gli impone, ma che non riesce ad ottenere il permesso di
soggiorno a causa dell’inerzia della Prefettura nel fissare l’appuntamento per
la firma del contratto di soggiorno. Il TAR Lazio, Sez. I-ter, decide con
sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., respingendo il ricorso principale
avverso il provvedimento della Questura e accogliendo i motivi aggiunti avverso
il silenzio-inadempimento della Prefettura.
LA VICENDA: TRE ANNI DI ATTESA, UNO SFRATTO E UNA REVOCA RITRATTATA
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ottiene il nullaosta al lavoro
subordinato il 2 maggio 2023, su richiesta del datore di lavoro presentata
nell’ambito della procedura flussi di cui all’art. 22 T.U. Immigrazione. Munito
di visto di ingresso per lavoro valido, entra in Italia il 31 luglio 2023. Fin
dal giorno successivo all’ingresso del lavoratore, lui e il datore di lavoro
comunicano l’avvenuto ingresso alla Prefettura e tentano di prenotare tramite il
portale telematico l’appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione
(SUI) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, requisito fondamentale
per l’ottenimento – da parte della Questura – del permesso di soggiorno.
Tramite il portale non trovano mai una data disponibile, le richieste alla
Prefettura di Roma rimangono inevase. Dopo quattro mesi di inutili tentativi, le
parti stipulano comunque il contratto di lavoro e il lavoratore inizia
concretamente a lavorare, percepire lo stipendio e versare i contributi. Durante
il rapporto di lavoro proseguono ad inviare sollecitazioni alla Prefettura per
ricevere una data, fino a formalizzare una diffida per mezzo di un difensore.
Mentre prosegue il silenzio della Prefettura, però, cambiano inevitabilmente
alcune cose: l’immobile indicato nella domanda originaria del marzo 2023 è stato
oggetto di una procedura di sfratto, costringendo il lavoratore a cambiare
alloggio. Quando, nel novembre 2024, la Prefettura chiede finalmente
un’integrazione documentale tramite preavviso di rigetto ex art. 10-bis l.
241/1990, il certificato di idoneità alloggiativa prodotto riguarda il nuovo
immobile. Qui la Prefettura, anziché valutare la sostanza – il requisito
alloggiativo era comunque soddisfatto, con un immobile diverso ma regolarmente
certificato – emette il 24 luglio del 2025 un decreto di revoca del nulla osta,
fondato sulla mera non coincidenza degli indirizzi.
A seguito dell’impugnazione con motivi aggiunti e delle puntuali deduzioni
difensive, la stessa Prefettura riconosce l’errore: il 22 settembre 2025
accoglie l’istanza di annullamento in autotutela, eliminando il provvedimento di
revoca e riaprendo il procedimento, anche stavolta senza concluderlo. Nei mesi
successivi, nonostante le reiterate sollecitazioni, non viene fissato alcun
appuntamento per il contratto di soggiorno, né viene adottato alcun
provvedimento espresso. Anzi, l’11 febbraio 2026 – a pochi giorni dall’udienza –
la Prefettura notifica un nuovo preavviso di rigetto, questa volta per presunta
carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, profilo mai contestato in
precedenza.
IL DINIEGO DELLA QUESTURA: UN ATTO VINCOLATO CHE NON TOLLERA DEROGHE
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo avverso il provvedimento con cui la
Questura di Roma, il 15 maggio 2025, ha dichiarato irricevibile la domanda di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La ragione è semplice e ribadita
in termini netti: in assenza del contratto di soggiorno stipulato presso il SUI,
la Questura non ha margini di apprezzamento. Il provvedimento di irricevibilità
è un atto vincolato, imposto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, T.U. 286/1998 e
dagli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999.
Il Tar richiama sul punto il Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2025, n.
7892 2, secondo cui consentire il rilascio del permesso in deroga all’iter
autorizzatorio – anche in presenza di accertate disfunzioni della Prefettura –
significherebbe privare di rilevanza la sequenza procedimentale che il
legislatore ha costruito, tra l’altro, a garanzia della tempestiva
identificazione del lavoratore straniero. Il rimedio all’inerzia prefettizia,
osserva il Consiglio di Stato, non è la “scorciatoia” verso la Questura, ma il
ricorso al rito del silenzio ex artt. 21 e 117 c.p.a.
Questa impostazione è giuridicamente ineccepibile: la sequenza del procedimento
flussi è rigida per ragioni di sistema e non può essere disarticolata dal
giudice senza incidere sulla disciplina normativa non nasconde: l’ordinamento
riconosce al lavoratore il diritto a completare la procedura in modo tale che,
se l’amministrazione non adempie, il lavoratore rimane bloccato – senza
possibilità di ottenere il permesso per via diversa da quella “ufficiale”.
IL SILENZIO DELLA PREFETTURA: UN INADEMPIMENTO GRAVE E REITERATO
La decisione sui motivi aggiunti rappresenta il cuore della sentenza. Questi
ultimi, proposti avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura dopo
l’annullamento in autotutela della revoca del nulla osta, vengono accolti. Il
ragionamento del Collegio è lineare: una volta che la stessa Prefettura ha
riconosciuto l’illegittimità del proprio provvedimento e ha – di conseguenza –
riaperto il procedimento, l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso
è inderogabile ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Il persistere del silenzio,
anche a fronte delle reiterate richieste del ricorrente, integra un
inadempimento grave e direttamente lesivo della posizione giuridica del
lavoratore.
Il TAR ordina pertanto alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante adozione del
provvedimento finale. Non solo: il punto cruciale sta nella nomina contestuale,
per l’ipotesi di ulteriore inerzia, del Capo del Dipartimento per le Libertà
civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno quale commissario ad acta,
con termine di trenta giorni per l’esecuzione sostitutiva.
La nomina preventiva – già inserita nel dispositivo della sentenza di
cognizione, senza attendere il giudizio di ottemperanza – non è una scelta
neutrale. È l’espressione di una consapevolezza giudiziaria maturata nel tempo:
le Prefetture, e segnatamente quella di Roma, tendono a non adempiere nemmeno
dopo le sentenze di accertamento del silenzio, costringendo i ricorrenti a un
ulteriore giudizio di ottemperanza che dilata ulteriormente i tempi. Anticipando
la nomina del commissario, il TAR riduce questo rischio e rafforza concretamente
l’effettività della pronuncia e- quindi – della tutela.
IL REQUISITO ALLOGGIATIVO: LA LOGICA DEL RISULTATO
Meritevole di approfondimento è il profilo che aveva originato la revoca del
nulla osta. La Prefettura aveva ritenuto ostativa la non coincidenza tra
l’indirizzo indicato nell’asseverazione originaria del marzo 2023 e quello
risultante dal certificato di idoneità alloggiativa prodotto a novembre del
2024. Il difensore del ricorrente aveva puntualmente replicato, con argomenti di
notevole solidità sistematica.
L’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 richiede, ai fini della presentazione
della domanda, non il certificato di idoneità alloggiativa, ma genericamente
“idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero”: tale requisito è assolto dalla richiesta di idoneità
alloggiativa (RIA), strumento distinto dal certificato definitivo (CIA).
Quest’ultimo, per espressa previsione dell’art. 35 d.P.R. 394/1999, è richiesto
solo in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, momento che – nel
caso di specie – non è mai stato raggiunto proprio per l’inerzia della
Prefettura. Richiedere il certificato definitivo, con l’indirizzo “originario”,
per un procedimento che si è protratto oltre due anni per fatto imputabile
esclusivamente all’amministrazione, è un’operazione che confonde il piano
formale con quello sostanziale e scarica sull’interessato le conseguenze di un
ritardo che non gli è imputabile.
Il Consiglio di Stato aveva già chiarito questo punto con sentenza della sez.
III, n. 3643 del 22 aprile 2024, richiamata nel ricorso: in una “complessa
fattispecie” come quella del decreto flussi, l’istruttoria deve essere orientata
al risultato sostanziale, non alla mera verifica della coincidenza formale dei
dati2. Il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e il canone di
buona fede nell’azione amministrativa ex art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
impongono all’amministrazione di valutare la situazione nella sua concretezza,
tenendo conto del comportamento delle parti e degli effetti del decorso del
tempo. Del resto, la Prefettura aveva già riconosciuto questo aspetto in sede di
autotutela, annullando poi il provvedimento di revoca. Proprio per questo il
reiterarsi del silenzio successivamente appare ancor più ingiustificato.
IL PROBLEMA DI SISTEMA: QUANDO IL FORMALISMO DIVENTA ESCLUSIONE
La vicenda non è un caso isolato. È la fotografia di un sistema che, per come
funziona nella prassi, produce regolarmente l’effetto opposto a quello che le
norme delineano: anziché gestire ordinatamente i flussi di ingresso, genera
sacche di irregolarità indotta, alimentate dall’incapacità strutturale degli
Sportelli unici dell’immigrazione di smaltire le pratiche nei tempi di legge. I
dati sulla sistematica inerzia delle Prefetture non sono un segreto: le lunghe
attese per gli appuntamenti sono la regola, non l’eccezione.
Le conseguenze si riversano interamente sul lavoratore – oltreché sul
contribuente a causa degli inevitabili ricorsi all’autorità giudiziaria – che si
trova in una condizione insostenibilmente paradossale: è entrato legalmente,
lavora regolarmente, paga le tasse e contributi, ma è privo del permesso di
soggiorno – e quindi tecnicamente irregolare – per una ragione che non dipende
da lui. In questa condizione, è esposto al rischio di espulsione, non può
iscriversi pienamente al Servizio Sanitario Nazionale, non può rinnovare il
contratto di lavoro e può essere licenziato. L’irregolarità, che
l’amministrazione deve prevenire, dall’amministrazione viene generata.
In tale quadro, la funzione del giudice amministrativo non si esaurisce nel
controllo di legittimità del singolo atto: diventa il presidio ultimo contro
un’inerzia che, se non contrastata in sede giurisdizionale, si consolida in
esclusione sistematica dal godimento di diritti fondamentali. Le sentenze come
quella in commento, pur non potendo riscrivere le regole del procedimento né
attribuire i permessi in via giudiziale, spezzano almeno uno dei nodi della
catena – quello dell’inerzia prefettizia – e garantiscono che i procedimenti,
prima o poi, si concludano.
CONCLUSIONE
In conclusione, la sentenza n. 3307/2026 del TAR Lazio è una pronuncia sobria ma
densa di significato. Il rigore formale nella parte in cui respinge il ricorso
avverso l’atto questorile è bilanciato da una risposta concreta e immediatamente
esecutiva sul fronte del silenzio prefettizio. Il messaggio è chiaro:
l’ordinamento non può tollerare che l’amministrazione si sottragga
indefinitamente dall’obbligo di decidere, tanto più quando ha riconosciuto essa
stessa in sede di autotutela di aver sbagliato e di dover ricominciare il
procedimento.
La nomina preventiva – e questo è il punto centrale – del commissario ad acta
lascia trasparire una mancanza di fiducia dello stesso TAR nell’ottemperanza da
parte dell’amministrazione del solo ordine di provvedere. Prevedere sin dalla
sentenza l’investitura di un soggetto titolare del potere sostitutivo significa
affermare che il diritto a ricevere una risposta dall’amministrazione è non
negoziabile, e che il tempo dell’attesa ha un limite oltre il quale il giudice
subentra. Per chi lavora quotidianamente in questo settore del diritto, la
sentenza è un punto di riferimento utile, tanto sul piano tecnico quanto su
quello dell’orientamento complessivo della giurisprudenza amministrativa verso
una tutela che sia, finalmente, effettiva.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 3307 del 17 febbraio 2026
1. Volontario dell’APS Attiva Diritti ↩︎
2. In senso conforme, con riferimento all’approccio sostanziale nella
valutazione dei requisiti in sede di revoca del nulla osta, si veda il
commento a TAR Lazio, ord. n. 1046/2026 in Melting Pot Europa, “Revoca del
nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e
personalistica“, a cura degli Avv. Elena Morelli e Avv. Gennaro Santoro,
febbraio 2026 ↩︎