Il Perù non è un paese sicuro per le donne. Disapplicata la normativa nazionale di cui all’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008

Progetto Melting Pot Europa - Friday, January 9, 2026

Importante pronuncia per i diritti delle donne peruviane da parte del Tribunale di Milano in sede cautelare.

Nel caso di specie la Commissione Territoriale aveva adottato nei confronti della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis (nella specie, Perù), dichiarando manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell’art. 28-ter comma 1 lett. b).

Parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, contestando la decisione dell’autorità amministrativa, con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi ai sensi dell’art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, secondo il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”.

Il Tribunale di Milano ha quindi accolto il ricorso cautelare in base ad una corretta applicazione delle fonti del diritto.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre 2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]2, ha statuito, da un lato, che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva” e, dall’altro lato, che “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”; la stessa Corte, definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]3, ha dato continuità a tale giurisprudenza statuendo che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva”.

Ciò posto, dopo aver scrutinato le COI vigenti, il Collegio ha concluso che la situazione nel Paese, “comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, ovvero quella delle donne, è tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche il Perù quale Paese di origine sicuro”.

Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2025

Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.

Vedi le sentenze: