Il Perù non è un paese sicuro per le donne. Disapplicata la normativa nazionale di cui all’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008Importante pronuncia per i diritti delle donne peruviane da parte del Tribunale
di Milano in sede cautelare.
Nel caso di specie la Commissione Territoriale aveva adottato nei confronti
della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis comma 2
lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un
Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis (nella specie, Perù),
dichiarando manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell’art. 28-ter
comma 1 lett. b).
Parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, contestando la decisione
dell’autorità amministrativa, con richiesta di sospensione degli effetti
esecutivi ai sensi dell’art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, secondo il
quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate
ragioni”.
Il Tribunale di Milano ha quindi accolto il ricorso cautelare in base ad una
corretta applicazione delle fonti del diritto.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre
2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]2, ha statuito, da un lato,
che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che
esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine
sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni
sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta
direttiva” e, dall’altro lato, che “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva
2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è
investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di
protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile
alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati
come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva,
tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto
articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo
nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad
esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione,
enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è
espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”; la stessa Corte,
definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di
rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]3, ha dato continuità
a tale giurisprudenza statuendo che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32,
letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese
di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di
persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate
all’allegato I a detta direttiva”.
Ciò posto, dopo aver scrutinato le COI vigenti, il Collegio ha concluso che la
situazione nel Paese, “comportante persecuzione e trattamenti disumani e
degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, ovvero quella delle
donne, è tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs.
n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in
combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui
designa anche il Perù quale Paese di origine sicuro”.
Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
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