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Giornata delle Foibe e liste nere di Rampelli: autonomia didattica a rischio nelle scuole
ll vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), la notizia è uscita sul quotidiano Domani (clicca qui), avrebbe segnalato le scuole che non hanno omaggiato la giornata delle Foibe e ha chiesto il diretto intervento del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Una vera e propria, inaudita, campagna repressiva che mira a distruggere autonomia didattica e libertà di insegnamento. Abbiamo ragione da vendere nel denunciare l’utilizzo delle giornate nazionali come opera di revisionismo storico e di pressione ideologica e politica. Sarebbero 41 gli istituti, “rei” di sottrarsi a questo rito che ormai dura da anni. Da quando questa giornata è stata istituita non ci sono spazi nella comunicazione pubblica per interventi di storici non omologati a posizioni revisioniste o nostalgiche della italianità, in questo caso non è ammesso il fatidico contraddittorio con posizioni diverse. È grave che questa lista di proscrizione arrivi direttamente da un parlamentare con un ruolo importante come la vice presidenza della Camera. Solo poche settimane fa denunciavamo la schedatura dei docenti di sinistra da parte della organizzazione giovanile dello stesso partito, ora questa nuova iniziativa. L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ritiene inaccettabile questa ennesima ingerenza e invita il mondo della scuola, in tutte le sue componenti, a mobilitarsi rivendicando la libertà di insegnamento, libertà da qualsiasi pressione ideologica e politica e di letture parziali e discutibili della storia. Consigliamo l’ ascolto di questo contributo audio di CUB Scuola a questo indirizzo. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
«Domani», il viaggio di Maysoon Majidi
Sarà al cinema dal 26 marzo “Domani. Il Viaggio di Maysoon Majidi”, il film documentario di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio, la storia della giovane regista e attivista iraniana, in fuga dal regime di Teheran, che una volta arrivata in Europa, a Crotone in Italia, viene arrestata con l’accusa di “scafismo”. Il docufilm racconta i momenti precedenti la sentenza che deciderà il suo destino, dopo 302 giorni di carcere. Dopo l’anteprima al 66° Festival dei Popoli, il film inizia il suo viaggio al cinema da Bologna, giovedì 26 marzo alle 21 al Cinema Galliera 1. Maysoon Majidi è una giovane donna curda in fuga dal regime di Teheran, attivista per i diritti civili e politici, impegnata nella lotta per il riconoscimento del Kurdistan e dei diritti fondamentali negati in Iran. Arriva in Italia, per mezzo di una piccola imbarcazione insieme ad altri 77 passeggeri, poiché deve scappare in quanto ormai invisa al governo degli Ayatollah. Approdata, alla vigilia di Capodanno 2023, a Crotone, in Calabria, due passeggeri la accusano di essere l’assistente del capitano che guidava la barca.  Viene così trattenuta dalla Polizia, intervenuta subito dopo lo sbarco, e quindi arrestata sulla base delle testimonianze di due uomini che, successivamente allo sbarco, si rendono irreperibili, prendendo la via del nord Europa. Trascorre così dieci mesi in carcere, di cui i primi due senza possibilità di contatti con un interprete, un avvocato, la sua famiglia. Inizia uno sciopero della fame per denunciare l’ingiustizia e gli abusi subiti, arrivando a perdere 17 kg. A ottobre del 2024 viene scarcerata, restando in attesa della sentenza che deciderà il suo destino. A febbraio 2025, il Tribunale di Crotone ha disposto l’assoluzione dalle accuse per Maysoon Majidi “per non aver commesso il fatto”: ma il suo incubo non è ancora finito, a luglio seguente la Procura di Crotone ha infatti presentato appello alla sentenza per presunte irregolarità procedurali. Il film documentario è distribuito da OpenDDB, progetto dell’associazione culturale Distribuzioni dal Basso ETS: nata nel 2013, è la prima piattaforma che supporta la circolazione di opere indipendenti. Dal 2020 realizza piattaforme web per streaming on demand a numerosi festival di cinema. Regia: Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio Scritto da: Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio Post produzione audio, mix e sound design: Claudio Cadei Produttore esecutivo: Vincenzo Caricari Produzione: Streets Film Fotografia: Vincenzo Caricari, Emiliano Barbucci Montaggio: Martino Scordenne Suono presa diretta: Simone Casile Musiche originali: Francesco Loccisano Distribuzione: OpenDDB – Distribuzioni Dal Basso BIOGRAFIE Vincenzo Caricari – Dal 2006 realizza documentari di impegno sociale in Calabria, presentati e premiati in festival nazionali e internazionali. Ha collaborato al film Il volo di Wim Wenders. Vince il Calabria Film Festival con il corto Il ladro. Il corto Pietre partecipa al Clermont-Ferrand Short Film Festival, al Tripoli Film Festival e al Festival del Cinema Europeo di Lecce. Il corto Rosa, presentato all’Encounters Short Film Festival di Londra (uno dei festival qualificanti per gli Oscar), va in onda su Rai 1 ed è scelto dal Centro Nazionale del Cortometraggio per l’iniziativa “10 corti italiani nel mondo”, distribuiti in ambasciate e consolati. Dal 2013 cura vari casting in Calabria, tra cui Anime nere, ZeroZeroZero e Padre nostro. Nel 2020 è operatore aggiunto per il film Il buco di Michelangelo Frammartino, premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2023 realizza il docufilm Mimmolumano, sulle vicende giudiziarie di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace: selezionato al Premio Libero Bizzarri, al Sudestival e al Los Angeles Italia Film Festival. È docente di Storia del Cinema e pratica sul set presso la Scuola Cinematografica della Calabria. Barbara Di Fabio – Avvocato, si dà al teatro sin dal liceo, successivamente diretta da Bernardo Migliaccio Spina in Nozze di sangue di Federico García Lorca. Partecipa come attrice a spot e fiction per LaC TV. È attrice nel videoclip Lacrime di ferru di Fabio Macagnino. Recita nel booktrailer Segui sempre il gatto bianco di Margherita Catanzariti, con la regia di Vincenzo Caricari, e nella docufiction di LaC TV Donne ribelli, sempre diretta da Vincenzo Caricari. È stata redattrice per circa un anno del magazine online Hermes.   1. Sul sito di OpenDDB tutte le date in aggiornamento  ↩︎
La costruzione politico-giuridica dello “scafista”
Come funziona la criminalizzazione delle persone migranti, in particolare tramite l’individuazione della figura dello “scafista”? Il report “Dal mare al carcere” 1, redatto dal circolo Arci Porco Rosso di Palermo e borderline-europe, cerca di rispondere a questa domanda. I dati raccolti mostrano che durante il 2025, in Italia, sono avvenuti 467 arresti per il reato di “facilitazione dell’immigrazione irregolare” previsto all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e 97 persone sono state arrestate appena sbarcate. Secondo i dati raccolti nel report, «non esiste carcere in cui non ci sia qualcuno criminalizzato per aver facilitato la libertà di movimento» 2.  Cerchiamo di chiarire il contesto giuridico e politico. L’art. 12 del TUI, innanzitutto, disciplina i reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, prevedendo pene severe per chi organizza, finanzia o facilita l’ingresso illegale di stranieri in Italia, causando volontariamente o involontariamente lesioni o morte alle persone migranti coinvolte. Le pene previste vanno dai 10 ai 30 anni, in base alla gravità della situazione, a cui si aggiungono aumenti di pene in caso di aggravanti e il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni. Quest’ultimo aspetto è il più problematico, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone che il legislatore non introduca discipline irragionevoli o discriminatorie: in questo caso, tuttavia, una condotta caratterizzata da involontarietà può comportare pene prossime a quelle previste per l’omicidio volontario 3. Inoltre, sembra non venir rispettato neanche l’art. 27 della Costituzione, che prevede una pena volta alla rieducazione del condannato mentre qui, al contrario, l’intento è eminentemente repressivo. Il punto più delicato riguarda proprio i cosiddetti “scafisti”: accade spesso che vengano identificati con coloro che reggono il timone dell’imbarcazione, che magari sono costretti a farlo come forma di pagamento della traversata.  Un altro termine usato in questo caso è quello di “capitano”. Nel Contro dizionario del confine gli autori – ricercatori e ricercatrici dell’Università di Genova e di Parma riuniti sotto il nome collettivo di Equipaggio della Tanimar – spiegano che è un termine polisemico, dato che viene utilizzato sia da viaggiatori senza documenti, sia dai funzionari europei. Rapporti e dossier “DAL MARE AL CARCERE”: REPORT SEMESTRALE 2025 DI ARCI PORCO ROSSO Arresti, processi e rimpatri nella macchina della criminalizzazione Benedetta Cerea 9 Settembre 2025 Per i primi, coloro che cercano di raggiungere le coste italiane, il termine fa riferimento a una figura su cui fare affidamento, che si spera non essere un impostore e sappia davvero portare avanti la traversata. Altre volte, invece, è un passeggero, obbligato a prendere il timone, spesso contro la sua volontà; in tutti i casi, comunque, rimane un viaggiatore. Per le istituzioni, al contrario, il capitano è solo un trafficante, uno “scafista” per l’appunto, da punire in base alle leggi contro l’immigrazione “illegale”. Egli diventa il responsabile da individuare e punire in modo esemplare, a volte solo a causa del fatto che viene trovato con in mano una chiave inglese, una candela del motore, senza nessuna altra prova a suo carico. Secondo gli autori del Contro dizionario, «la criminalizzazione del capitano mostra come le logiche repressive europee si riproducono sull’altra sponda del mediterraneo: esperienze lavorative pregresse o gesti contingenti diventano prove di colpevolezza. Per questo una volta che le barche sono in vista del soccorso i capitani tornano a confondersi nell’equipaggio, protetti spesso dai passeggeri» 4. In questi casi, quindi, il soggetto non organizza il traffico, non appartiene a strutture criminali e non gestisce l’operazione, ma è l’unico «che le autorità riescono a individuare, così su di lui si riversa tutta la domanda collettiva di repressione» 5, diventando un vero e proprio capro espiatorio. Tutto questo avviene, ovviamente, in accordo col più generale clima di repressione e controllo securitario italiano ed europeo. Il DDL sicurezza del governo Meloni 6 prevede, oltre ad un ruolo sempre più centrale per i CPR 7, il cosiddetto “blocco navale”, cioè la possibilità che, in caso di minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, il governo possa impedire l’ingresso nelle acque territoriali italiane a imbarcazioni sospettate di trasportare migranti e fermare le navi in mare, trasferendo i migranti a bordo in Paesi terzi, se disponibili e “sicuri”. Come sottolinea l’associazione Antigone, questo provvedimento mira a «trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un unico problema di sicurezza» 8. Lungi dal rappresentare un’eccezione, il DDL si colloca in perfetta continuità con i più recenti regolamenti europei. A partire da giugno 2026, infatti, entrerà in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, approvato nel maggio 2024 9. Approfondimenti L’ARCHITETTURA DEL RIFIUTO Il nuovo Patto UE e il confine estremo dei diritti umani 16 Marzo 2026 Esso comprende dieci provvedimenti che mirano a modificare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a facilitare il rimpatrio di coloro che si ritiene non abbiano il diritto di rimanere in Europa. Sono previste, ad esempio, procedure più rapide per le domande di asilo e i rimpatri alle frontiere, con l’obiettivo di prendere decisioni entro 12 settimane, e la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso. Al di là dei proclami di responsabilità e solidarietà, esso «si colloca all’interno di un processo più ampio di ristrutturazione dei principi fondanti della democrazia costituzionale europea» 10 e porta avanti l’esternalizzazione e la militarizzazione delle frontiere.  Non è solo l’Italia, tra l’altro, che inasprisce le misure repressive e criminalizzanti nei confronti delle persone in movimento. Human Rights Legal Project (HRLP) e Legal Centre Lesvos (LCL), che operano a Samo e Lesbo, supportando e difendendo migranti accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, hanno redatto un altro report 11 che dimostra che la situazione è critica anche in Grecia. Numerose persone identificate come “scafisti” all’arrivo in Grecia hanno riferito di essere state costrette, o sotto la minaccia delle armi da membri di reti di contrabbando, o perché non potevano pagare, o potevano pagare solo un prezzo ridotto (che di solito varia da diverse centinaia di euro a migliaia di euro, secondo i rapporti delle persone in movimento); in altri casi, le persone dovevano guidare la barca per necessità dopo essere state abbandonate in mare. Il report dimostra, attraverso casi studio e processi in corso, come anche in questo caso «le autorità greche stiano usando la legislazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale per perseguire proprio le persone che dovrebbero essere protette» 12. Queste misure si basano sul Protocollo ONU contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria, detto Protocollo di Palermo e redatto nel 2000. Esso mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino 13 . Il «traffico di migranti» (smuggling) si riferisce all’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale (sarebbe quindi in Italia il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale). A differenza della tratta di esseri umani, che è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitalità o la ricezione di persone, tramite minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione allo scopo dello sfruttamento, il traffico di migranti è concepito dal Protocollo principalmente come un crimine contro lo Stato e il controllo delle sue frontiere. Gli Stati Parte, infatti, devono perseguire il traffico come reato penale, ma il Protocollo specifica che i migranti oggetto del traffico non andranno incontro a procedimenti penali.  Come notano gli autori del report greco, la confusione dei due termini non solo demonizza chi viene accusato di favoreggiamento dell’immigrazione, ma non considera nemmeno il contesto in cui le persone sono costrette ad attraversare i confini, nel quale le reti di traffico sono l’unico mezzo per facilitare il passaggio di frontiere sempre più militarizzate e ostili. In assenza di leggi migratorie non discriminatorie che permettano alle persone di attraversare i confini in modo sicuro e legale, infatti, continueranno a esistere reti di questo tipo. La confusione deliberata tra tratta di esseri umani e favoreggiamento della migrazione, soprattutto quando i migranti vengono criminalizzati per facilitare il proprio movimento, rafforza le narrazioni anti-migranti che dipingono questi ultimi, in particolare gli uomini, come minacce criminali violente 14. Approfondimenti GRECIA: SALVARSI DA UN NAUFRAGIO È SEMPRE PIÙ SPESSO UN CRIMINE Operatori umanitari e persone in movimento sotto accusa per smuggling Ludovica Mancini 5 Marzo 2026 Inoltre, Il Protocollo è alla base del “Facilitators Package”, costituito dalla Direttiva UE 2002/90/CE (di seguito ‘Direttiva sulla Facilitazione’) e dalla Decisione Quadro 2002/946/JA, adottata nel 2002, che imponeva a tutti gli Stati membri di creare legislazioni che rendessero reato penale per chiunque prestare assistenza a una persona nell’ingresso o nel transito del territorio di uno Stato membro dell’UE in violazione della legge nazionale 15. Il requisito che questo aiuto sia fornito per guadagno materiale è stato però rimosso dalla definizione europea, così come l’esenzione per i migranti che attraversano i confini, rendendo significativamente più facile per gli Stati membri criminalizzarli 16. Le conseguenze, ovviamente, ricadono proprio sulle vite delle persone migranti: gli autori del report sulla situazione greca notano che a settembre 2025, il 45,8% delle persone incarcerate in Grecia per favoreggiamento della migrazione irregolare stava scontando pene che vanno da 15 anni all’ergastolo, mentre il 31,6% dei detenuti da 5 a 10 anni 17. Anche per l’Italia la situazione è simile: le persone migranti quasi inevitabilmente finiscono per essere rinchiuse nei CPR, dato che «l’etichetta amministrativa della “pericolosità sociale”, attribuita automaticamente come conseguenza del reato, porta con sé la promessa di una detenzione senza una fine certa» 18. Gli autori del report Dal mare al carcere raccontano, ad esempio, che attualmente seguono i casi di 147 persone accusate o condannate come “scafisti”, di cui circa la metà sono ancora in carcere. Quattro persone – D., A., M. e L. – sono detenute da mesi nei CPR di Caltanissetta, Milo e Ponte Galeria, nonostante tutti abbiano richiesto asilo, e nonostante per due di loro che provengono da Russia e Ciad, la deportazione non sia nemmeno effettivamente praticabile.  Un altro caso menzionato è quello di Mouad, nome di fantasia di un giovane ragazzo guineano che, nonostante abbia prodotto documentazione proveniente dal Paese di origine che prova il suo essere minorenne, è stato condannato a 3 anni e mesi 4 di reclusione 19. Inoltre, nonostante le dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei civili iraniani, ci sono stati processi contro tre persone provenienti dall’Iran: Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, Marjan Jamali, e Babai Amir, coimputato di quest’ultima. Quest’anno sia Maysoon che Marjan sono state assolte, a seguito di forti campagne di solidarietà avviate sia al livello locale che nazionale. Purtroppo, pur con una storia molto simile, Babai Amir ha subito una condanna a sei anni, a seguito della quale ha tentato di togliersi la vita. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale già stabilita in primo grado 20.  «Nel clima di guerra e di odio razzista che ci circonda, può essere facile cedere al pessimismo e avere la sensazione che tutto sia perduto», notano in conclusione gli autori del rapporto. Tuttavia, «le parole chiare e potenti di Maysoon, Alaa e di tante altre persone criminalizzate, insieme alla determinazione di attivist3 e politicə che scelgono di schierarsi apertamente in solidarietà, ci ricordano che arrendersi non è un’opzione e che continuare a lottare per ciò che è giusto è una responsabilità collettiva» 21.  1. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025, 15/02/2026 ↩︎ 2. Consulta il rapporto ↩︎ 3. Art. 12-bis TUI: morte o lesioni nei reati di immigrazione clandestina alla Corte Costituzionale, Avv. Massimo Ferrante ↩︎ 4. Equipaggio della Tanimar, Controdizionario del confine. Parole alla deriva del Mediterraneo centrale, Tamu Edizioni, 2025, p. 62 ↩︎ 5. Lo “scafista” come artefatto giuridico e sociale, Il Manifesto (9 febbraio 2024) ↩︎ 6. Patto migrazione e asilo, governo approva ddl per attuazione (12 febbraio 2026) ↩︎ 7. Tra le misure previste il divieto di avere cellulari o fare riprese nei centri di detenzione e la forte limitazione alle visite degli assistenti parlamentari: Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica, Il Manifesto (12 febbraio 2026) ↩︎ 8. Pacchetto sicurezza. Antigone: “un nuovo e grave attacco allo Stato di diritto. Non sono questi i provvedimenti che portano benefici sulla sicurezza” (16 gennaio 2026) ↩︎ 9. Patto sulla migrazione e l’asilo, Commissione EU (21 maggio 2024) ↩︎ 10. Da diritto a ricatto, la capriola della Ue, Il Manifesto (14 febbraio 2026) ↩︎ 11. Report: The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? (novembre 2025) ↩︎ 12. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 8. ↩︎ 13. Protocollo addizionale  della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria ↩︎ 14. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 11-12. ↩︎ 15. Il 13 settembre 2023, la Presidente von der Leyen ha proposto di rinforzare gli strumenti a disposizione dell’UE per contrastare il traffico di migranti aggiornando questa direttiva. Cfr. qui il link ↩︎ 16. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 9-10. ↩︎ 17.  The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 10. ↩︎ 18. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎ 19. Migranti, la storia del ragazzino scambiato per maggiorenne e da due anni nel carcere con gli adulti, La Repubblica (maggio 2025) ↩︎ 20. Sbarco di migranti a Roccella Ionica, ridotta la pena per Amir Babai: la difesa annuncia ricorso in Cassazione, La Gazzetta del Sud (13 marzo 2026) ↩︎ 21. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎
Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art. 13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU. Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito. Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha ribadito l’assolutezza di tale diritto. Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale via PEC alla Questura di Bari. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione, rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale. Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Sea Watch 5 approda a Trapani per emergenza sanitaria con a bordo 57 persone
È attraccata il pomeriggio di mercoledì 18 marzo al porto di Trapani la nave Sea Watch 5 con a bordo 57 persone migranti soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. All’imbarcazione era stato inizialmente assegnato dalle autorità il porto di Marina di Carrara, a oltre mille chilometri di distanza, ma le condizioni di salute delle persone a bordo hanno reso quella destinazione incompatibile con la loro sicurezza. I 57 naufraghi a bordo erano il risultato di due operazioni di soccorso condotte nei giorni precedenti in condizioni meteo estreme. Il 16 marzo l’equipaggio aveva prima recuperato 54 persone, poi un secondo gommone in difficoltà con altre 40 circa. Una notte drammatica: tra i casi medici più gravi quello di una bambina di due anni in severa ipotermia, le cui condizioni avevano fatto temere per la vita. La stessa notte, 9 persone – tra cui la bambina- erano state evacuate dalla Guardia Costiera e trasferite a Lampedusa. Nei giorni precedenti il quadro nel Mediterraneo centrale era già tragico: un bambino risultava disperso, un ragazzo di 21 anni era arrivato morto a Lampedusa. > Nel Mediterraneo la tempesta è già iniziata, ma sappiamo di oltre 225 persone > in mare aperto, che non sono ancora state soccorse [Thread 1/3 🧵] > pic.twitter.com/LK0OAmWvta > > — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) March 16, 2026 È in questo contesto che le autorità italiane hanno assegnato alla nave il porto di Marina di Carrara: quattro giorni di navigazione supplementare per persone stremate, con mare mosso e bisogno urgente di assistenza medica a terra. A comunicare passo dopo passo la scelta di non rispettare l’assegnazione di un porto così lontano è stata la stessa organizzazione tedesca. Tra le persone soccorse erano presenti persone esauste, colpite dal mal di mare e con ustioni da carburante, oltre a una donna incinta e diversi casi bisognosi di cure mediche urgenti, per scongiurare il rischio di infezioni e possibili sepsi. Di fronte ad una situazione sempre più difficile, Sea Watch già da ieri aveva dichiarato lo stato di necessità. «La nave Sea Watch 5 dichiara lo stato di necessità: l’irresponsabile blocco imposto dall’Italia mette in pericolo i 57 sopravvissuti, che sono esausti, soffrono di mal di mare e hanno ustioni da carburante. Hanno bisogno di cure mediche immediate per prevenire infezioni e possibili casi di sepsi. A bordo c’è una donna incinta. La sordità delle autorità italiane ai loro bisogni è un’offesa ai diritti umani». La nave si trovava già nel Canale di Sicilia, davanti alla costa trapanese, quando l’equipaggio ha scelto di deviare la rotta assegnata e puntare su Trapani. Una decisione presentata dall’Ong non come una scelta, ma come l’unica strada percorribile. «Non sottoporremo le 57 persone a bordo di Sea Watch 5 a un viaggio di altri 1.100 km per raggiungere Marina di Carrara. È tortura di Stato. Disobbediamo a questo ordine assurdo e facciamo rotta verso Trapani». Anche dopo aver comunicato questa decisione e con persone a bordo sempre più stremate, però, la nave ha dovuto attendere ore prima di ricevere l’autorizzazione ad entrare in porto. Un’attesa che Sea Watch ha definito intollerabile. «Avrebbero potuto risparmiare un altro giorno di sofferenza alle 57 persone a bordo di SeaWatch 5. Invece, da ieri notte, siamo al largo di Trapani in una situazione di stallo. Chiediamo di poter entrare in porto adesso. Basta con questo muro politico sulla pelle dei più deboli». Solo dopo questo ulteriore stallo è arrivato il via libera all’attracco. «La SeaWatch5 sta entrando in porto a Trapani, nel rispetto dei diritti delle persone a bordo – ha scritto al momento dell’ingresso in porto – . Non abbiamo permesso che le 57 persone a bordo pagassero il prezzo delle manovre strumentali del Governo italiano sulla loro pelle. Ogni ulteriore ritardo sarebbe irresponsabile». Ora c’è da aspettarsi l’ennesimo provvedimento repressivo da parte del Viminale. Il caso della Sea Watch 5 riporta tuttavia al centro del dibattito una pratica consolidata delle autorità italiane e prevista dal decreto Piantedosi: l’assegnazione sistematica di porti lontani, che allunga i tempi di permanenza in mare per persone già provate da traversate spesso drammatiche. Una scelta che le organizzazioni della flotta civile – insieme a diversi giuristi e alle sentenze di numerosi tribunali – considerano in contrasto con i principi fondamentali del diritto del mare e con la tutela della vita umana. Nelle stesse ore in cui andava in scena l’ennesimo braccio di ferro tra le autorità italiane e una Ong del soccorso, Alarm Phone segnalava un nuovo episodio di cattura e respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica. Secondo quanto denunciato, il naufragio sarebbe avvenuto proprio nel momento in cui i libici tentavano di salire a bordo dell’imbarcazione. Diciassette persone hanno perso la vita. I loro corpi, secondo le testimonianze raccolte, sarebbero stati abbandonati in mare invece di essere portati a terra per essere identificati e sepolti. > 🆘 ~62 people in distress at sea in the central Mediterranean! > > The people on board, who are trying to escape from #Libya, report of high > waves and we fear for their lives. Relevant authorities are informed: Rescue > these people to safety before it is too late! pic.twitter.com/COATUu0Euz > > — @alarmphone (@alarm_phone) March 15, 2026 Nel Mediterraneo centrale, la guerra per procura degli Stati europei, e dell’Italia in prima fila, contro le persone migranti non si ferma mai.
Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura alternativa alla detenzione. L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni. Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura territorialmente competente qualche giorno prima. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale. La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione della procedura. Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza, inesepellibile. Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena.
Due riconoscimenti della protezione speciale tra norma italiana e diritto sovranazionale
Le decisioni del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, offrono una lettura significativa del percorso giurisprudenziale in materia di protezione speciale fondata sulla tutela della vita privata e familiare, la quale non può essere ignorata dalle autorità, salvo che ricorrano specifiche e documentate esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Entrambe ribadiscono che l’integrazione non è un elemento accessorio nella valutazione delle domande di protezione, ma un fattore giuridicamente rilevante e autonomamente idoneo a fondare il riconoscimento di un titolo di soggiorno. Il primo caso si colloca in un quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, conv. L. n. 50/2023), e applica quindi la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. nella sua formulazione originaria, introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 130/2020. Il Tribunale riconosce la protezione speciale valorizzando l’integrazione socioeconomica raggiunta dal ricorrente: la produzione di reddito negli anni di permanenza, l’autonomia economica conseguita e la rete di relazioni sociali vengono letti come elementi che, nel loro insieme, integrano «una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente». Sul punto, il Tribunale precisa che la mera segnalazione per un reato – peraltro priva di seguito in termini di carichi pendenti o condanne – non integra una condizione ostativa rilevante. Tribunale di Firenze, decreto dell’11 febbraio 2026 Il Tribunale di Bari, invece, si confronta con una domanda presentata dopo l’11 marzo 2023, data di entrata in vigore del cd. Decreto Cutro, il quale ha abrogato proprio la parte del comma 1.1 relativa alla vita privata e familiare per le istanze successive a tale data. Il collegio non si arrende all’apparente vuoto normativo, ma imbocca la via del diritto costituzionale e sovranazionale: in assenza di una disposizione primaria ad hoc, la posizione del richiedente viene esaminata direttamente alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 8 CEDU, applicabili sia per il tramite dell’art. 117 Cost., sia attraverso il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, del T.U.I. Il Tribunale richiama il principio per cui «il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali». In questa prospettiva, «nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi anche il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l’allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute». Tribunale di Bari, decreto del 15 febbraio 2026 Si ringrazia per le segnalazioni l’Avv. Antonella Rigillo del Foro di Foggia. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Accedere ai centri in Albania è un diritto: ASGI vince il ricorso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sancito il diritto dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e della società civile di accedere alle strutture di trattenimento realizzate in Albania, a Gjadër e Shëngjin, nell’ambito del Protocollo Italia-Albania ratificato con la legge n. 14/2024. Una vittoria che arriva dopo il diniego opposto dalla Prefettura, che aveva giustificato il rifiuto con una motivazione alquanto discutibile: « (…) l’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri, onde evitare rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica». Una motivazione che il TAR ha smontato pezzo per pezzo. I giudici hanno ribadito la piena legittimazione statutaria di ASGI ad accedere ai luoghi di privazione della libertà e hanno scritto che l’accesso può essere differito, ma non impedito, e solo in presenza di rischi «concreti e specificamente motivati» per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rischi che, sottolinea la sentenza, «non possono sussistere a tempo indefinito». Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 «Le contingenze politiche attuali non possono costituire un ostacolo al controllo democratico della società civile sui luoghi di trattenimento dei cittadini stranieri», scrive ASGI, che richiama una consolidata giurisprudenza amministrativa di diversi TAR costruita negli ultimi anni proprio attorno al diritto di accesso ai CPR, ma che trova ancora ostacoli e impedimenti illegittimi delle Prefetture. La sentenza porta con sé anche un’apertura ulteriore: i centri di trattenimento devono essere accessibili non solo agli enti associativi, ma anche a «soggetti diversi» che ne facciano «motivata richiesta». La pronuncia, sottolinea infine ASGI, ha il pregio di affermare l’accessibilità dei centri di trattenimento a soggetti anche diversi dagli enti associativi, che ne facciano motivata richiesta, un principio che assume oggi un’importanza cruciale alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione nel giugno 2026, che annuncia il ricorso sistematico al trattenimento e al confinamento dei cittadini migranti.  In questo scenario, la possibilità per la società civile di varcare i cancelli di strutture detentive come quella di Gjadër e degli altri CPR non è un dettaglio procedurale di poco conto. Per le persone trattenute, spesso prive di riferimenti, e soprattutto a cui sono negate le più elementari tutele, può rappresentare l’unica concreta occasione per accedere a una difesa legale. Inoltre, tale azione può far emergere prassi illegittime dei trasferimenti, nonché raccogliere testimonianze e documentare le condizioni del trattenimento. T.A.R. per il Lazio, sentenza del 17 febbraio 2026
IRAN: LA RIVOLTA E LA GUERRA
(english below) Un documento e una raccolta di materiali iraniani  Un documento per riflettere sulla rivolta in Iran e sulla guerra scatenata da Trump e Netanyahu Contro la guerra reazionaria di USA e Israele. Dalla parte dei rivoltosi iraniani, contro lo Shah Una guerra reazionaria L’attacco di Usa e Israele iniziato il 28-2-2026 è una […]
Torino, 17-18 aprile 2026, Convegno e Assemblea Nazionale dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università
IL TRAUMA DELLA GUERRA TRA STORIA, ECONOMIA, DIRITTO ED EDUCAZIONE DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE AD OGGI CONVEGNO NAZIONALE, TORINO 17 APRILE 2026 FABBRICA DELLE “E”- CORSO TRAPANI 91/B ASSEMBLEA NAZIONALE, TORINO 18 APRILE 2026  CASA DELLE DONNE, VIA VANCHIGLIA 3 (IN CENTRO VICINO A PIAZZA VITTORIO) ORE 9.00-18.00 Dopo l’esperienza positiva degli ultimi due anni (clicca qui per il 2024 e qui per il 2025), l’Associazione ” Scuola e Società“, (soggetto accreditato alla formazione Decreto MIUR 5.7.2013 Elenco Enti Accreditati/Qualificati 23.11.2016) ha organizzato, in collaborazione con l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, a Torino per il 17 aprile 2026 un Convegno nazionale in presenza e online sul processo di militarizzazione dei luoghi della formazione e sul trauma rappresentato dalla guerra, nella quale ci troviamo sempre più coinvolti e coinvolte. Si cercherà, infatti, di analizzare da un punto di vista storico, economico, giuridico e pedagogico tutte le implicazioni negative che un orizzonte di guerra porta con sé, anche e soprattutto, in vista di una massiccia ripresa in tutta Europa della leva obbligatoria. Il corso, aperto a tutta la cittadinanza e gratuito, rientra nell’ambito della Formazione docente; tutto il personale scolastico è esonerato per tutta la giornata dal servizio, ai sensi del CCNL vigente. Per iscrizione del personale a tempo indeterminato Codice SOFIA 104005 (clicca qui per aprire la piattaforma SOFIA, accedi con SPID e cerca il corso con il codice 104005). Al convegno si potrà partecipare anche da remoto su piattaforma ZOOM per chi è residente fuori dalla provincia di Torino. Per iscrizioni del personale a tempo determinato o in alternativa a SOFIA scrivere a: info.scuola.societa@gmail.com. Il link per il collegamento sarà inviato alle/agli iscritte/i alla mail comunicata all’atto dell’iscrizione. Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università da tempo abbiamo attenzionato la questione del ritorno della leva in Europa e in Italia e pensiamo che la questione della militarizzazione delle scuole e delle università sia legata a doppio filo con l’obiettivo strategico dei guerrafondai europei: riportare i/le nostri/e giovani al servizio militare obbligatorio. Siamo di fronte ad un apparato estremamente compatto, intelligente, capace e proprio per questo le modalità con cui cercano di arrivare al loro obiettivo non sono né stupide né semplici; a questo proposito è estremamente istruttivo studiare ciò che si sta muovendo in Europa (dai paesi scandinavi a quelli baltici passando per Germania e Polonia) perché saranno queste le modalità che verranno messe in atto anche nel nostro Paese. Per questo ci mettiamo a disposizione per costruire momenti di incontro, formazione, scambio (preferibilmente in presenza) nelle vostre città in cui presentare ciò che sta succedendo in Europa perché altri Paesi sono il laboratorio di quanto accadrà anche da noi in merito alla leva che non sarà proposta né nei termini classici né come i guerrafondai nostrani la stanno presentando. L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università vuole contribuire alla circolazione delle analisi e delle informazioni e mettersi a disposizione delle organizzazioni studentesche e giovanili affinché esse stesse, nella loro autonomia, sviluppino percorsi di lotta su un tema che diventerà sempre più centrale nei prossimi mesi. PROGRAMMA 17 APRILE MATTINO (8:30-13:00) 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti Introduce Natale Alfonso, Responsabile dell’Associazione Scuola e Società Coordina Roberta Leoni, Presidente dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Presentazione del volume Scuole e università di pace. Fermiamo la follia della guerra La diserzione nella Prima Guerra Mondiale Bruna Bianchi, Università Ca’ Foscari, Venezia Guerra alla guerra. La Resistenza internazionale ai fascismi Carlo Greppi, storico e scrittore Pausa caffè Il cronico trauma della guerra Maurizio Bonati, Già responsabile Dipartimento Salute Pubblica, Istituto Mario Negri, Milano Testimonianze da Gaza don Nandino Capovilla, Campagna Ponti e non muri, Pax Christi POMERIGGIO (14.30-18.00) Introduce e coordina Michele Lucivero Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Il ritorno della leva in Europa e in Italia Serena Tusini, Docente, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Economia di guerra e diritto alla pace Francesco Schettino, Università della Campania L. Vanvitelli Diritto internazionale e guerra Luigi Daniele, Università degli Studi del Molise Previsto intervento di rappresentanti di associazioni studentesche e dibattito PROGRAMMA 18 APRILE 2026 Assemblea Nazionale Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università per il rinnovo delle cariche e bilancio del secondo anno associativo. -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. 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