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Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura alternativa alla detenzione. L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni. Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura territorialmente competente qualche giorno prima. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale. La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione della procedura. Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza, inesepellibile. Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena.
Accedere ai centri in Albania è un diritto: ASGI vince il ricorso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sancito il diritto dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e della società civile di accedere alle strutture di trattenimento realizzate in Albania, a Gjadër e Shëngjin, nell’ambito del Protocollo Italia-Albania ratificato con la legge n. 14/2024. Una vittoria che arriva dopo il diniego opposto dalla Prefettura, che aveva giustificato il rifiuto con una motivazione alquanto discutibile: « (…) l’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri, onde evitare rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica». Una motivazione che il TAR ha smontato pezzo per pezzo. I giudici hanno ribadito la piena legittimazione statutaria di ASGI ad accedere ai luoghi di privazione della libertà e hanno scritto che l’accesso può essere differito, ma non impedito, e solo in presenza di rischi «concreti e specificamente motivati» per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rischi che, sottolinea la sentenza, «non possono sussistere a tempo indefinito». Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 «Le contingenze politiche attuali non possono costituire un ostacolo al controllo democratico della società civile sui luoghi di trattenimento dei cittadini stranieri», scrive ASGI, che richiama una consolidata giurisprudenza amministrativa di diversi TAR costruita negli ultimi anni proprio attorno al diritto di accesso ai CPR, ma che trova ancora ostacoli e impedimenti illegittimi delle Prefetture. La sentenza porta con sé anche un’apertura ulteriore: i centri di trattenimento devono essere accessibili non solo agli enti associativi, ma anche a «soggetti diversi» che ne facciano «motivata richiesta». La pronuncia, sottolinea infine ASGI, ha il pregio di affermare l’accessibilità dei centri di trattenimento a soggetti anche diversi dagli enti associativi, che ne facciano motivata richiesta, un principio che assume oggi un’importanza cruciale alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione nel giugno 2026, che annuncia il ricorso sistematico al trattenimento e al confinamento dei cittadini migranti.  In questo scenario, la possibilità per la società civile di varcare i cancelli di strutture detentive come quella di Gjadër e degli altri CPR non è un dettaglio procedurale di poco conto. Per le persone trattenute, spesso prive di riferimenti, e soprattutto a cui sono negate le più elementari tutele, può rappresentare l’unica concreta occasione per accedere a una difesa legale. Inoltre, tale azione può far emergere prassi illegittime dei trasferimenti, nonché raccogliere testimonianze e documentare le condizioni del trattenimento. T.A.R. per il Lazio, sentenza del 17 febbraio 2026
Revoca del PdS di lungo periodo ed espulsione: il TAR riafferma le garanzie procedurali e la tutela del cittadino straniero radicato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un cittadino egiziano. La decisione si distingue per la rigorosa applicazione dei principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare per quanto attiene alle garanzie partecipative e all’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione concreta, soprattutto quando in gioco vi è la posizione di uno straniero con un forte radicamento sul territorio nazionale. Il caso riguarda un cittadino egiziano, in Italia dal 2006 e titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo con validità fino al 2030. Dopo aver lavorato regolarmente per anni, a causa di problemi di salute aveva perso il lavoro nel dicembre 2023, percependo l’indennità di disoccupazione (Naspi) fino a maggio 2024. Fermato per un controllo presso l’aeroporto di Malpensa, gli veniva notificato un decreto di revoca del suo titolo di soggiorno. Le ragioni addotte dalla Questura erano la sua “stabile presenza” nell’area aeroportuale in condizioni di “marginalità e degrado“, l’assenza di un’attività lavorativa e la conseguente criticità per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’igiene. A seguito della revoca, il ricorrente veniva espulso e rimpatriato in Egitto. Il Collegio ha censurato la palese violazione delle garanzie partecipative. L’amministrazione aveva omesso la comunicazione di avvio del procedimento, atto fondamentale per consentire all’interessato di presentare le proprie osservazioni, invocando generiche “ragioni di urgenza” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990. Il Tribunale ha smontato punto per punto le giustificazioni della Questura: 1. L’insussistenza dello stato di “senza fissa dimora“: la Questura aveva motivato l’urgenza con la presunta impossibilità di notificare gli atti al ricorrente, definito “soggetto senza fissa dimora“. Tuttavia, il TAR ha rilevato che il ricorrente era regolarmente iscritto all’anagrafe del Comune di Treviglio, circostanza facilmente accertabile con una minima attività istruttoria. L’affermazione dell’amministrazione era, quindi, frutto di un palese difetto di istruttoria. 2. La genericità delle “ragioni di urgenza“: il riferimento a una “situazione di criticità” e alla necessità di “prevenire ulteriori problematiche di sicurezza” è stato giudicato dal Collegio del tutto generico e astratto. Una motivazione basata su rischi futuri e non attuali non può giustificare la compressione del diritto fondamentale al contraddittorio. Il TAR ha sottolineato come il vizio procedurale abbia assunto un rilievo sostanziale. Se fosse stato messo in condizione di partecipare, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare il suo lungo soggiorno in Italia, la residenza anagrafica, la pregressa continuità lavorativa, le ragioni di salute alla base della disoccupazione e il suo inserimento sociale. Tali elementi, se ponderati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento. La sentenza ribadisce con forza il principio della “tutela rafforzata” riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La revoca di tale titolo non può essere un automatismo, ma deve scaturire da una valutazione discrezionale complessa e approfondita della pericolosità sociale dello straniero. Il TAR ha evidenziato come il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura fosse generico e non supportato da alcun riscontro oggettivo. La condizione di “marginalità e degrado” non era stata concretamente provata, a fronte di elementi di segno opposto quali la stabile residenza, l’assenza di precedenti penali e la presenza di una rete sociale di supporto. La giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, è costante nell’affermare che la valutazione di pericolosità non può basarsi su automatismi, ma deve considerare in concreto l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché la durata del suo soggiorno. Inoltre, il Collegio ha correttamente applicato il divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, rifiutando di considerare le circostanze (plurimi ordini di allontanamento) addotte dalla Questura solo negli scritti difensivi, poiché non menzionate nel provvedimento impugnato. Infine, anche la perdita del posto di lavoro, secondo il Tribunale, non può giustificare automaticamente la revoca, specialmente a fronte di una lunga storia contributiva e di motivazioni legate a problemi di salute, elementi che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare. Un ulteriore profilo di illegittimità riscontrato dal TAR riguarda la violazione dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma impone all’amministrazione, prima di disporre l’espulsione di un ex soggiornante di lungo periodo, di valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per attesa occupazione o per cure mediche). La mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito anche questa valutazione, vanificando la ratio di tutela della norma. La sentenza del TAR Lombardia costituisce un importante monito per le amministrazioni pubbliche, riaffermando che il potere discrezionale, specialmente in una materia delicata come l’immigrazione, non deve mai tradursi in arbitrio. La decisione ribadisce tre principi cardine: 1. Il rispetto del contraddittorio procedimentale è un presidio irrinunciabile, la cui omissione può essere giustificata solo da ragioni di urgenza reali, concrete e debitamente provate. 2. La posizione del soggiornante di lungo periodo è assistita da una “tutela rafforzata” che impone un giudizio di pericolosità non astratto o basato su stereotipi, ma concreto, individualizzato e bilanciato con il grado di integrazione della persona. 3. L’espulsione è una misura residuale, da adottarsi solo dopo aver verificato l’impossibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno che consenta la permanenza dello straniero radicato sul territorio. In definitiva, il TAR ha censurato un’azione amministrativa superficiale e carente di istruttoria, ripristinando la legalità e riaffermando la centralità dei diritti della persona, anche nell’ambito della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. T.A.R. per la Lombardia, sentenza n. 354 del 23 gennaio 2026
La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi
DOTT. RAFFAELE BIONDO 1 La sentenza in commento, relativa a un caso seguito dall’Avv. Gennaro Santoro del Foro di Roma, affronta una delle patologie più ricorrenti del sistema dei flussi in ingresso per motivi di lavoro: il lavoratore straniero che ha fatto tutto ciò che la legge gli impone, ma che non riesce ad ottenere il permesso di soggiorno a causa dell’inerzia della Prefettura nel fissare l’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno. Il TAR Lazio, Sez. I-ter, decide con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., respingendo il ricorso principale avverso il provvedimento della Questura e accogliendo i motivi aggiunti avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura. LA VICENDA: TRE ANNI DI ATTESA, UNO SFRATTO E UNA REVOCA RITRATTATA Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ottiene il nullaosta al lavoro subordinato il 2 maggio 2023, su richiesta del datore di lavoro presentata nell’ambito della procedura flussi di cui all’art. 22 T.U. Immigrazione. Munito di visto di ingresso per lavoro valido, entra in Italia il 31 luglio 2023. Fin dal giorno successivo all’ingresso del lavoratore, lui e il datore di lavoro comunicano l’avvenuto ingresso alla Prefettura e tentano di prenotare tramite il portale telematico l’appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, requisito fondamentale per l’ottenimento – da parte della Questura – del permesso di soggiorno. Tramite il portale non trovano mai una data disponibile, le richieste alla Prefettura di Roma rimangono inevase. Dopo quattro mesi di inutili tentativi, le parti stipulano comunque il contratto di lavoro e il lavoratore inizia concretamente a lavorare, percepire lo stipendio e versare i contributi. Durante il rapporto di lavoro proseguono ad inviare sollecitazioni alla Prefettura per ricevere una data, fino a formalizzare una diffida per mezzo di un difensore. Mentre prosegue il silenzio della Prefettura, però, cambiano inevitabilmente alcune cose: l’immobile indicato nella domanda originaria del marzo 2023 è stato oggetto di una procedura di sfratto, costringendo il lavoratore a cambiare alloggio. Quando, nel novembre 2024, la Prefettura chiede finalmente un’integrazione documentale tramite preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il certificato di idoneità alloggiativa prodotto riguarda il nuovo immobile. Qui la Prefettura, anziché valutare la sostanza – il requisito alloggiativo era comunque soddisfatto, con un immobile diverso ma regolarmente certificato – emette il 24 luglio del 2025 un decreto di revoca del nulla osta, fondato sulla mera non coincidenza degli indirizzi. A seguito dell’impugnazione con motivi aggiunti e delle puntuali deduzioni difensive, la stessa Prefettura riconosce l’errore: il 22 settembre 2025 accoglie l’istanza di annullamento in autotutela, eliminando il provvedimento di revoca e riaprendo il procedimento, anche stavolta senza concluderlo. Nei mesi successivi, nonostante le reiterate sollecitazioni, non viene fissato alcun appuntamento per il contratto di soggiorno, né viene adottato alcun provvedimento espresso. Anzi, l’11 febbraio 2026 – a pochi giorni dall’udienza – la Prefettura notifica un nuovo preavviso di rigetto, questa volta per presunta carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, profilo mai contestato in precedenza. IL DINIEGO DELLA QUESTURA: UN ATTO VINCOLATO CHE NON TOLLERA DEROGHE Il Collegio respinge il ricorso introduttivo avverso il provvedimento con cui la Questura di Roma, il 15 maggio 2025, ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La ragione è semplice e ribadita in termini netti: in assenza del contratto di soggiorno stipulato presso il SUI, la Questura non ha margini di apprezzamento. Il provvedimento di irricevibilità è un atto vincolato, imposto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, T.U. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999. Il Tar richiama sul punto il Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7892 2, secondo cui consentire il rilascio del permesso in deroga all’iter autorizzatorio – anche in presenza di accertate disfunzioni della Prefettura – significherebbe privare di rilevanza la sequenza procedimentale che il legislatore ha costruito, tra l’altro, a garanzia della tempestiva identificazione del lavoratore straniero. Il rimedio all’inerzia prefettizia, osserva il Consiglio di Stato, non è la “scorciatoia” verso la Questura, ma il ricorso al rito del silenzio ex artt. 21 e 117 c.p.a. Questa impostazione è giuridicamente ineccepibile: la sequenza del procedimento flussi è rigida per ragioni di sistema e non può essere disarticolata dal giudice senza incidere sulla disciplina normativa non nasconde: l’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto a completare la procedura in modo tale che, se l’amministrazione non adempie, il lavoratore rimane bloccato – senza possibilità di ottenere il permesso per via diversa da quella “ufficiale”. IL SILENZIO DELLA PREFETTURA: UN INADEMPIMENTO GRAVE E REITERATO La decisione sui motivi aggiunti rappresenta il cuore della sentenza. Questi ultimi, proposti avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura dopo l’annullamento in autotutela della revoca del nulla osta, vengono accolti. Il ragionamento del Collegio è lineare: una volta che la stessa Prefettura ha riconosciuto l’illegittimità del proprio provvedimento e ha – di conseguenza – riaperto il procedimento, l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso è inderogabile ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Il persistere del silenzio, anche a fronte delle reiterate richieste del ricorrente, integra un inadempimento grave e direttamente lesivo della posizione giuridica del lavoratore. Il TAR ordina pertanto alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante adozione del provvedimento finale. Non solo: il punto cruciale sta nella nomina contestuale, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, del Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno quale commissario ad acta, con termine di trenta giorni per l’esecuzione sostitutiva. La nomina preventiva – già inserita nel dispositivo della sentenza di cognizione, senza attendere il giudizio di ottemperanza – non è una scelta neutrale. È l’espressione di una consapevolezza giudiziaria maturata nel tempo: le Prefetture, e segnatamente quella di Roma, tendono a non adempiere nemmeno dopo le sentenze di accertamento del silenzio, costringendo i ricorrenti a un ulteriore giudizio di ottemperanza che dilata ulteriormente i tempi. Anticipando la nomina del commissario, il TAR riduce questo rischio e rafforza concretamente l’effettività della pronuncia e- quindi – della tutela. IL REQUISITO ALLOGGIATIVO: LA LOGICA DEL RISULTATO Meritevole di approfondimento è il profilo che aveva originato la revoca del nulla osta. La Prefettura aveva ritenuto ostativa la non coincidenza tra l’indirizzo indicato nell’asseverazione originaria del marzo 2023 e quello risultante dal certificato di idoneità alloggiativa prodotto a novembre del 2024. Il difensore del ricorrente aveva puntualmente replicato, con argomenti di notevole solidità sistematica. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 richiede, ai fini della presentazione della domanda, non il certificato di idoneità alloggiativa, ma genericamente “idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero”: tale requisito è assolto dalla richiesta di idoneità alloggiativa (RIA), strumento distinto dal certificato definitivo (CIA). Quest’ultimo, per espressa previsione dell’art. 35 d.P.R. 394/1999, è richiesto solo in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, momento che – nel caso di specie – non è mai stato raggiunto proprio per l’inerzia della Prefettura. Richiedere il certificato definitivo, con l’indirizzo “originario”, per un procedimento che si è protratto oltre due anni per fatto imputabile esclusivamente all’amministrazione, è un’operazione che confonde il piano formale con quello sostanziale e scarica sull’interessato le conseguenze di un ritardo che non gli è imputabile. Il Consiglio di Stato aveva già chiarito questo punto con sentenza della sez. III, n. 3643 del 22 aprile 2024, richiamata nel ricorso: in una “complessa fattispecie” come quella del decreto flussi, l’istruttoria deve essere orientata al risultato sostanziale, non alla mera verifica della coincidenza formale dei dati2. Il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e il canone di buona fede nell’azione amministrativa ex art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 impongono all’amministrazione di valutare la situazione nella sua concretezza, tenendo conto del comportamento delle parti e degli effetti del decorso del tempo. Del resto, la Prefettura aveva già riconosciuto questo aspetto in sede di autotutela, annullando poi il provvedimento di revoca. Proprio per questo il reiterarsi del silenzio successivamente appare ancor più ingiustificato. IL PROBLEMA DI SISTEMA: QUANDO IL FORMALISMO DIVENTA ESCLUSIONE La vicenda non è un caso isolato. È la fotografia di un sistema che, per come funziona nella prassi, produce regolarmente l’effetto opposto a quello che le norme delineano: anziché gestire ordinatamente i flussi di ingresso, genera sacche di irregolarità indotta, alimentate dall’incapacità strutturale degli Sportelli unici dell’immigrazione di smaltire le pratiche nei tempi di legge. I dati sulla sistematica inerzia delle Prefetture non sono un segreto: le lunghe attese per gli appuntamenti sono la regola, non l’eccezione. Le conseguenze si riversano interamente sul lavoratore – oltreché sul contribuente a causa degli inevitabili ricorsi all’autorità giudiziaria – che si trova in una condizione insostenibilmente paradossale: è entrato legalmente, lavora regolarmente, paga le tasse e contributi, ma è privo del permesso di soggiorno – e quindi tecnicamente irregolare – per una ragione che non dipende da lui. In questa condizione, è esposto al rischio di espulsione, non può iscriversi pienamente al Servizio Sanitario Nazionale, non può rinnovare il contratto di lavoro e può essere licenziato. L’irregolarità, che l’amministrazione deve prevenire, dall’amministrazione viene generata. In tale quadro, la funzione del giudice amministrativo non si esaurisce nel controllo di legittimità del singolo atto: diventa il presidio ultimo contro un’inerzia che, se non contrastata in sede giurisdizionale, si consolida in esclusione sistematica dal godimento di diritti fondamentali. Le sentenze come quella in commento, pur non potendo riscrivere le regole del procedimento né attribuire i permessi in via giudiziale, spezzano almeno uno dei nodi della catena – quello dell’inerzia prefettizia – e garantiscono che i procedimenti, prima o poi, si concludano. CONCLUSIONE In conclusione, la sentenza n. 3307/2026 del TAR Lazio è una pronuncia sobria ma densa di significato. Il rigore formale nella parte in cui respinge il ricorso avverso l’atto questorile è bilanciato da una risposta concreta e immediatamente esecutiva sul fronte del silenzio prefettizio. Il messaggio è chiaro: l’ordinamento non può tollerare che l’amministrazione si sottragga indefinitamente dall’obbligo di decidere, tanto più quando ha riconosciuto essa stessa in sede di autotutela di aver sbagliato e di dover ricominciare il procedimento. La nomina preventiva – e questo è il punto centrale – del commissario ad acta lascia trasparire una mancanza di fiducia dello stesso TAR nell’ottemperanza da parte dell’amministrazione del solo ordine di provvedere. Prevedere sin dalla sentenza l’investitura di un soggetto titolare del potere sostitutivo significa affermare che il diritto a ricevere una risposta dall’amministrazione è non negoziabile, e che il tempo dell’attesa ha un limite oltre il quale il giudice subentra. Per chi lavora quotidianamente in questo settore del diritto, la sentenza è un punto di riferimento utile, tanto sul piano tecnico quanto su quello dell’orientamento complessivo della giurisprudenza amministrativa verso una tutela che sia, finalmente, effettiva. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 3307 del 17 febbraio 2026 1. Volontario dell’APS Attiva Diritti ↩︎ 2. In senso conforme, con riferimento all’approccio sostanziale nella valutazione dei requisiti in sede di revoca del nulla osta, si veda il commento a TAR Lazio, ord. n. 1046/2026 in Melting Pot Europa, “Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica“, a cura degli Avv. Elena Morelli e Avv. Gennaro Santoro, febbraio 2026 ↩︎
Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica
AVV.TA ELENA MORELLI 1 E AVV. GENNARO SANTORO L’ordinanza cautelare n. 1046/2026, resa pubblica dalla Sezione I Ter in data 18 febbraio 2026, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio e richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui, in materia di immigrazione, l’Amministrazione non può limitarsi ad una verifica meramente formale, ma deve considerare l’evoluzione del rapporto giuridico sottostante in favore della posizione giuridica soggettiva del lavoratore.  Il caso di specie trae origine dall’adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura “Flussi” nel 2022. Tale revoca è stata disposta soltanto nel febbraio 2025, quando era già pendente un giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del relativo sub-procedimento. L’Amministrazione ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca richiamando, da un lato, la mancata tempestiva produzione del certificato di idoneità alloggiativa e, dall’altro, l’asserita incompletezza dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenuta non conforme ai requisiti richiesti. Tuttavia, come emerge dalla stessa ordinanza, il ricorrente aveva, se pur successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, prodotto sia il certificato di idoneità alloggiativa, sia un’asseverazione conforme al modello dell’Ispettorato del Lavoro, contenente i dati relativi a mansione, retribuzione, fatturato e numero di dipendenti. Il fatto che tale documentazione fosse sopravvenuta non ha impedito al TAR Lazio di considerarla completa e pertanto pienamente acquisibile e valutabile dalla Prefettura ai fini del buon esito della procedura “flussi” iniziata già nel 2022.   Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare ha infatti ritenuto che “pur essendo tale documentazione successiva all’istanza proposta di rilascio del nulla osta, bisogna tenerne conto. […] nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.” Il TAR, dunque, in sede cautelare, ha ritenuto che tali elementi non potessero essere ignorati e che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la posizione del lavoratore dovesse ritenersi prevalente. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo sistematico: la tutela cautelare non viene concessa in via automatica, ma all’esito di una delibazione che riconosce la centralità della situazione giuridica soggettiva del lavoratore straniero, la cui posizione non può essere sacrificata per rigidità procedimentali imputabili, in larga misura, a ritardi amministrativi. Il processo amministrativo, in tale prospettiva, si configura sempre meno come giudizio formale di legittimità e sempre più come sede di tutela effettiva della persona, soprattutto quando la decisione incide su lavoro, integrazione e, ancor di più, stabilità del soggiorno. La decisione non manca di richiamare, ed in effetti vi si iscrive perfettamente, un orientamento giurisprudenziale che va ormai consolidandosi secondo cui i provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo affidamento maturato nel tempo. Il TAR recepisce espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), affermando che la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione. Lo stesso TAR Lazio, con la sentenza n. 22278 del 10 dicembre 2025, si era già conformato a tale indirizzo, ribadendo la necessità di una valutazione sostanziale della posizione del ricorrente nelle procedure in materia di immigrazione. Si tratta dell’applicazione coerente di principi generali del procedimento amministrativo più volte affermati dal Consiglio di Stato. In un caso analogo – nel quale il requisito dell’idoneità alloggiativa risultava integrato solo successivamente – la Sezione III ha chiarito che “il modello di relazione fra legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente – al principio di legalità.” (Consiglio di Stato, III sez., n. 3643 del 22.4.2024). Ma anche in via più generica, con sentenza n. 5253 del 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che “la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”. In definitiva, la pronuncia conferma che, nell’attuale assetto del diritto amministrativo dell’immigrazione, il baricentro del giudizio tende progressivamente a spostarsi dall’atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l’esigenza che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi generali dell’ordinamento, in particolare a quelli di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. L’orientamento valorizzato dal giudice – fondato sulla considerazione della documentazione effettivamente prodotta e dei requisiti concretamente maturati nel tempo – appare, peraltro, suscettibile di incidere anche sul piano sistemico. Una parte non trascurabile del contenzioso in materia “Flussi” è infatti collegata non tanto all’assenza sostanziale dei presupposti, quanto alla mancata o tardiva valorizzazione di elementi sopravvenuti, in procedimenti che si sviluppano su archi temporali estesi e che talvolta risentono di fisiologiche complessità istruttorie. In questa prospettiva, una lettura coerente con la logica del risultato e con la dimensione sostanziale del rapporto amministrativo potrebbe contribuire, oltre che a una più piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte, anche a una fisiologica riduzione del contenzioso seriale, favorendo una gestione più efficiente e rispettosa della sfera giuridica personale dei singoli lavoratori.  T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, responsabile dell’APS Attiva Diritti promozione politiche di ingresso e soggiorno regolare ↩︎
Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025
La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv. Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”. 1. CONTESTO E ORIGINE DELLA MODIFICA Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi di genitori che si naturalizzano. Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento normativo, viene applicato anche all’articolo 14. 2. REGOLA “STORICA” (PRIMA DEL DL 36/2025) Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice: * il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore. Il fulcro era: * minore età; * convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza. 3. COSA CAMBIA DOPO IL DL 36/2025 (LETTURA MINISTERIALE) Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14. Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre requisiti cumulativi. 4. I TRE REQUISITI OGGI RICHIESTI PER I MINORI NATI ALL’ESTERO 1. Requisito del minore (art. 14) Il minore deve: * essere nato in Italia, oppure * essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del genitore. → Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia. → È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento. 2. Requisito del genitore prima della nascita Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14: * il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima della nascita del figlio nato all’estero. !! Punto controverso: * non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve; * le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto. Nel webinar si sottolinea che: * esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano insieme al proprio genitore; * in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda. 3. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione È il requisito più problematico e inedito. Secondo il Ministero: * il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza; * solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza; * l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore. → In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale. Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del genitore avvenuto due anni prima. 5. CHI RIENTRA NEL PERIMETRO (SECONDO IL MINISTERO) Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione: * minori nati in Italia che  * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita  * minori nati all’estero che: * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni dopo la naturalizzazione. Caso-tipo: * figlio nato all’estero * arrivato in Italia con ricongiungimento * genitore residente in Italia prima della nascita * cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione. Esclusi – Restano esclusi automaticamente: * minori nati all’estero che: * sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico. Caso emblematico (dal webinar): * minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore * residente continuativamente per oltre 10 anni  * genitore diventa italiano * il figlio non acquista la cittadinanza. → È l’effetto più dirompente della riforma. 6. IL CASO DEI FIGLI NATI ALL’ESTERO DA ITALIANO NATURALIZZATO DA MENO DI DUE ANNI L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra: * figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita; * figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato. Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3-bis: * lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; * lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;  * Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente acquisire la cittadinanza: * ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita, molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio (lett. d); * in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis, ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore all’estero. * ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita. 7. QUESTIONI INTERPRETATIVE RILEVANTI 1. Residenza del minore Nel webinar si sostiene che: * per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo estensivo; * non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio; * non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione o dei genitori. 2. Convivenza La convivenza: * non coincide necessariamente con la coabitazione; * può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo dal punto spirituale e materiale; * rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale non espressamente previsto dalla legge. 3. Eventi durante la sospensione Secondo l’analisi svolta nel convegno: * morte del genitore; * compimento dei 18 anni del figlio; non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché: * i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore; * gli eventi successivi non sono imputabili al minore. 8. EFFETTO SISTEMICO: GERARCHIA DELLA CITTADINANZA Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori: * figli nati in Italia → favoriti; * figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con sospensione; * figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi. È possibile che: * fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita. 9. INDICAZIONI OPERATIVE * Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi; * eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per aprire la strada al contenzioso; * considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche nella lettura ministeriale; * documentare con cura: * presenza e residenza effettiva; * rapporto di convivenza; * continuità del legame con il territorio italiano. 10. CHI RESTA FUORI DAL PERIMETRO Per i minori esclusi: * resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita interamente svolta in Italia. * In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente. Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari, soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in sede giudiziale. 11. BOX DI APPROFONDIMENTO – INDICAZIONI PER AVVOCATƏ E GIURISTƏ A) NATURA DELLA NORMA E LINEA ARGOMENTATIVA DI FONDO Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata dal Ministero tramite interpretazioni forzate. Questa impostazione consente di sostenere che: * la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale; * l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare un’esclusione totale dei minori nati all’estero; * la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale. B) SNODI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti profili: * Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di nascita. * Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo successivamente. * Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza, tempistiche amministrative). * Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza “piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui figli. C) STRATEGIE PROCESSUALI SUGGERITE Secondo l’impostazione emersa: * è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi; * il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per: * ricorso al giudice ordinario competente per i minori; * sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso. D) ARGOMENTI DIFENSIVI RICORRENTI Vengono indicati come particolarmente rilevanti: * interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e legame stabile); * interpretazione non meramente abitativa della convivenza; * irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso; * analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente). E) OBIETTIVO DEL CONTENZIOSO Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa disciplina, ma: * la rimozione della norma viziata; * il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali; * la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze amministrative e giudiziarie.
Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso
Il Tribunale Amministrazione Regionale per il Veneto è intervenuto con due importanti ordinanze cautelari in materia di ingresso per lavoro, affrontando sia il tema della gestione procedimentale da parte delle amministrazioni sia quello della competenza territoriale nei giudizi connessi. 1. REVOCA DEL NULLA OSTA E DECISIONI ALGORITMICHE Con una prima ordinanza, adottata su ricorso del datore di lavoro contro la Prefettura, il TAR ha sospeso la revoca del nulla osta, ordinando la rinnovazione dell’invio dei codici di conferma. Nel caso di specie, i codici erano stati trasmessi a un indirizzo PEC non più attivo, con la conseguenza che il termine di sette giorni per la conferma risultava inutilmente decorso. Circostanza, questa, che era stata tempestivamente segnalata dal consulente del lavoro, il quale aveva anche indicato il nuovo indirizzo PEC dell’impresa, senza tuttavia ricevere riscontro dall’Amministrazione. Il TAR ha ribadito principi di particolare rilievo, affermando che: * l’invio dei codici a una PEC inattiva non può far decorrere validamente il termine perentorio; * la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, priva dei codici necessari, non è idonea a sostituire tale invio; * la revoca è stata adottata prima dello spirare del termine utile; * soprattutto, l’Amministrazione non ha indicato alcuna base normativa che consenta, nel rispetto del principio di “legalità algoritmica”, una gestione automatizzata del procedimento fino all’adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio richiama espressamente la pronuncia T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845, valorizzando il limite all’automazione nei procedimenti amministrativi. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 20 del 15 gennaio 2026 2. DINIEGO DI VISTO E COMPETENZA TERRITORIALE Con una seconda ordinanza, pronunciata su ricorso del lavoratore contro l’Ambasciata, il TAR Veneto ha affermato la propria competenza territoriale, escludendo quella del TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di visto costituisca un atto meramente consequenziale alla revoca del nulla osta, già impugnata dal datore di lavoro davanti allo stesso TAR Veneto. Da ciò deriva la connessione tra i due giudizi e la conseguente attrazione della competenza presso il medesimo giudice. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 43 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
L’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera
La decisione della Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo cautelare ex art. 35 ter d.lgs 25/2008, dispone il ripristino della procedura d’asilo ordinaria quando la procedura accelerata sia stata eseguita in violazione del pieno rispetto dei diritti dello straniero nel corso dell’iter amministrativo.  Il ricorrente è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan a cui, una volta sbarcato a Lampedusa, era stata applicata la procedura accelerata di frontiera a Porto Empedocle ex art. 28 bis co. 2 bis d.lgs 25/2008. Il Prefetto, inoltre, aveva disposto nei suoi confronti un obbligo di dimora nel centro Villa Sikania, nella provincia di Agrigento, per il tempo necessario ad espletare la procedura accelerata di frontiera. Al momento della formalizzazione della domanda di protezione, il richiedente aveva ricevuto una informativa sulla procedura d’asilo svolta solo in lingua italiana, alla presenza di un mediatore di nazionalità bengalese. La Commissione Territoriale di Agrigento rispettava i termini di procedura accelerata e dichiarava la domanda manifestamente infondata per avere il richiedente sollevato questioni non attinenti alle ipotesi di protezione. Il richiedente presentava ricorso ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 con istanza di sospensiva, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 10 ter d.lgs 286/98. Sulla base del principio emesso dalle SS.UU. n. 11399/2024, la difesa chiedeva di dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato, per violazione delle garanzie procedurali della domanda accelerata, nello specifico appunto, il diritto all’informativa. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda cautelare limitandosi a ritenere rispettati i termini di cui all’art. 28 bis d.lgs 25/2008 per lo svolgimento della procedura accelerata. Pertanto, la Questura operava il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs 286/98 presso il CPR di Caltanissetta, successivamente convalidato dal Giudice di Pace. La difesa proponeva reclamo cautelare in Corte d’Appello ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 avverso il rigetto del Tribunale di Palermo, reiterando dinanzi alla Corte le medesime tesi difensive.  La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo e in applicazione del principio espresso dalla Sezioni Unite, ha motivato nel senso che “Occorre, pertanto, valutare la regolarità della procedura accelerata da vagliare tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizie utile all’esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli“. Il principio enunciato dalla Corte pone un argine importante allo svuotamento di garanzie nel corso delle procedure accelerate. La portata della decisione, come si evince, non è limitata solo all’ipotesi di violazione degli obblighi informativi ma è molto più ampia e spiega effetti in tutte le ipotesi di compressione delle garanzie del richiedente asilo sottoposto a procedura accelerata e di frontiera. Nel caso di specie, l’obbligo di dimora imposto al richiedente era legato alla procedura di frontiera e adottato “per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda in procedura di frontiera“. Il ripristino della procedura ordinaria, pertanto, ha reso inoperante l’obbligo di dimora originario. Tuttavia, continua ad essere importante monitorare l’applicazione dell’obbligo di dimora sul territorio nazionale. Ciò soprattutto agli arbori dell’introduzione del nuovo Patto Europeo sull’Asilo e Immigrazione, con il quale è prevedibile che il ricorso all’obbligo di dimora avrà applicazione massiccia, funzionale all’espletamento delle procedure accelerate e di frontiera. Corte d’Appello di Palermo, ordinanza del 13 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è seguito con il fondamentale supporto del team InLimine di ASGI.
Prosieguo amministrativo dei MSNA e sopravvenuta maggiore età: profili applicativi dell’art. 13 L. 47/2017
La Suprema Corte di Cassazione si esprime con una pronuncia dirimente in materia di prosieguo amministrativo. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni, pubblicato il 24.10.2024, che ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest’ultimo aveva respinto la domanda proposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 47/2017, volta all’accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in comunità fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di completare il percorso educativo, scolastico e formativo in corso. La Corte territoriale aveva rilevato la sopravvenuta maggiore età dell’interessato, disponendo l’archiviazione del procedimento e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità. La Cassazione, dopo una articolata disamina, chiarisce il seguente principio di diritto: «Il diritto previsto dall’art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell’affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto-ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente». Corte di Cassazione, sentenza n. 262 del 25 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniela Vigorito per la segnalazione. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo
L’ordinanza cautelare emessa dal TAR di Milano, 3ª sezione, riguarda un ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del nulla osta, motivato dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto entro 8 giorni dal caricamento sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (ai sensi dell’art. 22, comma 6, del TUI). L’ordinanza è interessante sotto diversi profili: 1. Ritiene che il mancato rispetto del termine di otto giorni sia in parte imputabile all’Amministrazione in quanto tale termine “… decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (e non dall’invio del modello di contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione)”; 2. Afferma espressamente che “…un eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non possa pregiudicare la posizione del lavoratore ricorrente, anche tenuto conto del fatto che è stato comunque inviato – entro un congruo lasso di tempo – il contratto di soggiorno dallo stesso sottoscritto, dovendosi ritenere quindi dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di la, sia dipeso anche dal ritardo con cui la Prefettura ha inviato il contratto di soggiorno da sottoscrivere”; 3. Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.