Revoca del PdS di lungo periodo ed espulsione: il TAR riafferma le garanzie procedurali e la tutela del cittadino straniero radicato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il
provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un cittadino egiziano.
La decisione si distingue per la rigorosa applicazione dei principi fondamentali
del diritto amministrativo, in particolare per quanto attiene alle garanzie
partecipative e all’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione
concreta, soprattutto quando in gioco vi è la posizione di uno straniero con un
forte radicamento sul territorio nazionale.
Il caso riguarda un cittadino egiziano, in Italia dal 2006 e titolare di un
permesso di soggiorno UE di lungo periodo con validità fino al 2030. Dopo aver
lavorato regolarmente per anni, a causa di problemi di salute aveva perso il
lavoro nel dicembre 2023, percependo l’indennità di disoccupazione (Naspi) fino
a maggio 2024. Fermato per un controllo presso l’aeroporto di Malpensa, gli
veniva notificato un decreto di revoca del suo titolo di soggiorno. Le ragioni
addotte dalla Questura erano la sua “stabile presenza” nell’area aeroportuale in
condizioni di “marginalità e degrado“, l’assenza di un’attività lavorativa e la
conseguente criticità per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’igiene. A seguito
della revoca, il ricorrente veniva espulso e rimpatriato in Egitto.
Il Collegio ha censurato la palese violazione delle garanzie partecipative.
L’amministrazione aveva omesso la comunicazione di avvio del procedimento, atto
fondamentale per consentire all’interessato di presentare le proprie
osservazioni, invocando generiche “ragioni di urgenza” ai sensi dell’art. 7
della Legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha smontato punto per punto le giustificazioni della Questura:
1. L’insussistenza dello stato di “senza fissa dimora“: la Questura aveva
motivato l’urgenza con la presunta impossibilità di notificare gli atti al
ricorrente, definito “soggetto senza fissa dimora“. Tuttavia, il TAR ha
rilevato che il ricorrente era regolarmente iscritto all’anagrafe del Comune
di Treviglio, circostanza facilmente accertabile con una minima attività
istruttoria. L’affermazione dell’amministrazione era, quindi, frutto di un
palese difetto di istruttoria.
2. La genericità delle “ragioni di urgenza“: il riferimento a una “situazione
di criticità” e alla necessità di “prevenire ulteriori problematiche di
sicurezza” è stato giudicato dal Collegio del tutto generico e astratto. Una
motivazione basata su rischi futuri e non attuali non può giustificare la
compressione del diritto fondamentale al contraddittorio.
Il TAR ha sottolineato come il vizio procedurale abbia assunto un rilievo
sostanziale. Se fosse stato messo in condizione di partecipare, il ricorrente
avrebbe potuto dimostrare il suo lungo soggiorno in Italia, la residenza
anagrafica, la pregressa continuità lavorativa, le ragioni di salute alla base
della disoccupazione e il suo inserimento sociale. Tali elementi, se ponderati,
avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
La sentenza ribadisce con forza il principio della “tutela rafforzata”
riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo. La revoca di tale titolo non può essere un automatismo, ma deve
scaturire da una valutazione discrezionale complessa e approfondita della
pericolosità sociale dello straniero.
Il TAR ha evidenziato come il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura
fosse generico e non supportato da alcun riscontro oggettivo. La condizione di
“marginalità e degrado” non era stata concretamente provata, a fronte di
elementi di segno opposto quali la stabile residenza, l’assenza di precedenti
penali e la presenza di una rete sociale di supporto. La giurisprudenza, sia
amministrativa che costituzionale, è costante nell’affermare che la valutazione
di pericolosità non può basarsi su automatismi, ma deve considerare in concreto
l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché la durata
del suo soggiorno.
Inoltre, il Collegio ha correttamente applicato il divieto di integrazione
postuma della motivazione in sede processuale, rifiutando di considerare le
circostanze (plurimi ordini di allontanamento) addotte dalla Questura solo negli
scritti difensivi, poiché non menzionate nel provvedimento impugnato.
Infine, anche la perdita del posto di lavoro, secondo il Tribunale, non può
giustificare automaticamente la revoca, specialmente a fronte di una lunga
storia contributiva e di motivazioni legate a problemi di salute, elementi che
l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare.
Un ulteriore profilo di illegittimità riscontrato dal TAR riguarda la violazione
dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma impone
all’amministrazione, prima di disporre l’espulsione di un ex soggiornante di
lungo periodo, di valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno
ad altro titolo (ad esempio, per attesa occupazione o per cure mediche). La
mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito anche questa valutazione,
vanificando la ratio di tutela della norma.
La sentenza del TAR Lombardia costituisce un importante monito per le
amministrazioni pubbliche, riaffermando che il potere discrezionale,
specialmente in una materia delicata come l’immigrazione, non deve mai tradursi
in arbitrio. La decisione ribadisce tre principi cardine:
1. Il rispetto del contraddittorio procedimentale è un presidio irrinunciabile,
la cui omissione può essere giustificata solo da ragioni di urgenza reali,
concrete e debitamente provate.
2. La posizione del soggiornante di lungo periodo è assistita da una “tutela
rafforzata” che impone un giudizio di pericolosità non astratto o basato su
stereotipi, ma concreto, individualizzato e bilanciato con il grado di
integrazione della persona.
3. L’espulsione è una misura residuale, da adottarsi solo dopo aver verificato
l’impossibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno che consenta la
permanenza dello straniero radicato sul territorio.
In definitiva, il TAR ha censurato un’azione amministrativa superficiale e
carente di istruttoria, ripristinando la legalità e riaffermando la centralità
dei diritti della persona, anche nell’ambito della gestione della sicurezza e
dell’ordine pubblico.
T.A.R. per la Lombardia, sentenza n. 354 del 23 gennaio 2026