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Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto
Diritto all’accoglienza anche se la richiesta è avanzata dopo 90 giorni dall’ingresso
Una importante ordinanza del Tar Veneto che ordina l’immediata collocazione in accoglienza del richiedente asilo che aveva richiesto l’ingresso nel sistema di accoglienza dopo 90 giorni dall’ingresso. In particolare, il Tribunale “Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato: – il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015; – la Prefettura di Rovigo ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva“, decide, tenuto conto: A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2bis, d.lgs. n. 142/2015),
Il ritardo amministrativo nel ricongiungimento familiare tra tutela effettiva e negazione del risarcimento del danno
La vicenda processuale e l’ordine di rilascio del visto La sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ricongiungimento familiare, riaffermando con chiarezza il carattere vincolato del rilascio del visto per motivi familiari una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge. Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, affetto da gravi patologie e riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che aveva richiesto il ricongiungimento con la moglie e il figlio minore. A fronte del
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
Permesso per cure mediche: quando la conversione in PdS per lavoro è ancora ammessa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte interviene su un caso di mancata conversione del permesso di soggiorno. In materia di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, facoltà abolita dal D.L. n. 20/2023, occorre fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso per cure mediche, e non a quella della successiva domanda di conversione. La conversione risulta ancora possibile se l’istanza di rilascio del permesso da convertire è anteriore alla riforma: “Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, il ricorrente aveva già presentato (in data 1° luglio 2022) l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche del quale è stata poi richiesta la conversione, con la conseguenza che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro”. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1871 del 19 dicembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino per la segnalazione.
La Questura di Trieste ostacola l’accesso alla procedura d’asilo
GIULIA STELLA INGALLINA E ARIANNA LOCATELLI Le associazioni del territorio pubblicano un report che denuncia le prassi illecite, i diritti negati e il sistematico abbandono delle persone in movimento. La conferenza stampa: in rilievo il diritto d’asilo Mercoledì 17 dicembre 2025 a Trieste, al Circolo della Stampa, è stato presentato il rapporto “Accesso negato. Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza a Trieste” 1, frutto di un lavoro di ricerca e monitoraggio durato diversi mesi, condotto congiuntamente dalle associazioni ICS, IRC, Diaconia Valdese, Linea d’Ombra, No Name Kitchen, Goap, Fondazione Luchetta e Cdcp. Il documento denuncia le persistenti difficoltà di accesso alla Questura di Trieste e mette in luce un insieme di prassi illegittime e tecniche di deterrenza adottate in modo sistematico nel corso del 2025. Tali pratiche risultano funzionali nell’allontanare i richiedenti asilo e a ostacolare l’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in aperta elusione del diritto nazionale ed europeo. Alla conferenza stampa sono intervenuti Gianfranco Schiavone (ICS), Alessandro Papes (IRC), Marta Pacor (Diaconia Valdese), Arianna Locatelli (No Name Kitchen), Lorena Fornasir (Linea d’Ombra) Gianfranco Schiavone, presidente di ICS 2, ha aperto la conferenza stampa richiamando le fonti del diritto, chiarendo fin da subito l’illegittimità delle prassi adottate per negare l’accesso alla procedura di protezione internazionale. «La normativa è di una lampante semplicità; non c’è nessuna ipotesi per cui la domanda d’asilo possa non essere accolta.» In queste poche parole è implicito il rimando a quelli che dovrebbero essere gli obblighi giuridici: l’art. 10, comma 3, della Costituzione 3 sancisce il diritto d’asilo, mentre l’obbligo per lo Stato di accogliere e registrare le domande di asilo è chiaramente illustrato nella normativa ordinaria, al Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 4 (attuazione della direttiva UE sulle procedure di asilo). All’articolo 6 “Presentazione della domanda”, la norma stabilisce che: * ogni cittadino straniero ha diritto di presentare domanda di protezione internazionale, * le autorità competenti hanno l’obbligo di riceverla e registrarla, anche quando la domanda è presentata alla frontiera o sul territorio, * la registrazione deve avvenire senza ritardo 5 In conferenza stampa, al richiamo dei principi giuridici fa immediatamente seguito la denuncia delle prassi con cui le Questure di Trieste e Gorizia disattendono gli obblighi previsti dalla legge. «Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’aumento delle prassi illegittime con l’obiettivo di non registrare le domande. Le persone si accumulano così nell’attesa in strada; la maggior parte hanno manifestato la volontà di chiedere asilo, ma la loro richiesta non è stata accolta.» Gianfranco Schiavone, dalla conferenza stampa del 17.12.2025 UNA SGUARDO AL REPORT: L’“ACCESSO NEGATO” E LE STRATEGIE CON CUI VIENE OSTACOLATO IL DIRITTO D’ASILO L’elaborato nasce da un anno di monitoraggio congiunto da parte delle associazioni che lavorano quotidianamente sul territorio in supporto alle persone in movimento e ai richiedenti asilo. Nel corso del 2025 sono state raccolte centinaia di testimonianze che hanno coinvolto oltre 1.400 persone tramite una presenza costante e attiva negli spazi fulcro della vicenda: la questura di Trieste, la piazza della Libertà 6, gli edifici dismessi del porto vecchio 7 e il Centro Diurno 8. Le osservazioni condotte davanti alla questura, fin dalle prime ore del mattino, hanno mostrato come decine di persone si mettano quotidianamente in fila nella speranza di essere selezionate per formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Ogni giorno tra le 70 e le 140 persone attendono all’esterno dell’Ufficio Immigrazione; negli ultimi mesi, tuttavia, solo 10–15 di esse vengono selezionate per accedere agli uffici e, spesso, solo circa la metà riesce effettivamente a formalizzare la domanda. Tale selezione avviene in maniera del tutto casuale e arbitraria: vengono chiamate alcune nazionalità, alle quali le persone in attesa devono rispondere per alzata di mano. In un secondo momento viene selezionato un numero limitato di persone, generalmente una dozzina, mentre tutte le altre, dopo ore di attesa, vengono immediatamente allontanate senza ricevere alcuna informazione. Queste ultime sono quindi costrette a ripresentarsi nei giorni successivi, con un’elevata probabilità di trovarsi nella medesima situazione. Le discriminazioni sistematiche vengono perpetrate sia a livello individuale sia collettivo, basandosi, ad esempio, sulla nazionalità. Emblematico è il caso dei cittadini nepalesi, che risultano essere costantemente respinti reiteratamente, senza che venga fornita alcuna spiegazione di natura logica o legale. «Io sono del Nepal, da un mese sono in Italia, vado ogni giorno ma non vengo selezionato mai. Andiamo tutti i giorni davanti alla questura però in genere noi nepalesi veniamo discriminati». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze 9 (minuto 5:40). Anche i tempi medi di registrazione risultano allarmanti per la loro imprevedibilità: attualmente la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale avviene, in media, circa tre settimane dopo il primo tentativo, con picchi che arrivano fino a 60 giorni. Il modello di selezione non trasparente genera insicurezza e incertezza tra le persone interessate, ledendo un loro diritto fondamentale in assenza di qualsiasi garanzia. È inoltre necessario ricordare che, prima della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le persone si trovano in una condizione di totale invisibilità giuridica, nella quale non hanno accesso ad alcuna forma di tutela. L’arbitrarietà di tale situazione produce inoltre un’ulteriore grave conseguenza: le operatrici e gli operatori attivi quotidianamente sul campo si trovano nell’impossibilità di fornire risposte chiare alle persone interessate, con il conseguente progressivo indebolimento della fiducia non solo nei servizi, ma anche nei loro confronti. LE PRASSI ATTUATE DALLA QUESTURA DI TRIESTE E LA LORO ILLEGITTIMITÀ, ALLA LUCE DEL REPORT La raccolta di testimonianze e i monitoraggi hanno evidenziato una serie di azioni informali messe in atto quotidianamente dal personale in servizio presso la Questura; prassi illegittime che non seguono alcuna normativa ma che mostrano la volontà di allontanare le persone attraverso una serie di strategie politiche di deterrenza. * Richiesta di documenti: Nonostante la legge sia, ancora una volta, estremamente chiara: “la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.Lgs. 25/2008 e art. 8 Direttiva 2013/32/UE) Le persone in fila davanti alla questura di Trieste vengono selezionate sulla base del possesso di un passaporto originale. Chi non è in possesso di un documento viene invitato a denunciare lo smarrimento dello stesso presso altri uffici di Polizia e costretto ad allontanarsi. I documenti non costituiscono però in alcun caso un requisito per l’avvio della procedura, poiché il legislatore, evidentemente più lungimirante dell’odierno personale amministrativo, ha pienamente considerato come i viaggi affrontati comportino spesso lo smarrimento, il sequestro o altre circostanze che lasciano la persona priva di documenti. «Mi hanno chiesto dove sia il mio passaporto, io l’ho perso durante il viaggio; mi hanno detto di uscire fuori e fare la denuncia di smarrimento. […] Sono andato alla polizia però […] mi hanno detto che non si può fare la denuncia di smarrimento qua perché l’hai perso in un altro paese». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze 10 (minuto 2:18). * Mancato riconoscimento delle segnalazioni via PEC: Viste le difficoltà di accesso alla questura, molte persone, dopo aver fallito nel tentativo di manifestare la volontà di fare richiesta d’asilo davanti alle autorità, si rivolgono alle associazioni del territorio, in particolare allo sportello legale di ICS e di Diaconia Valdese aperto tutte le mattine al Centro Diurno. Sulla base dei principi di collaborazione tra autorità e organismi di tutela 11, le operatrici legali hanno la facoltà e l’onere di inviare via PEC, a nome dell’interessato, le segnalazioni relative alle volontà di richiedere la protezione internazionale. Anche questi interventi vengono però ignorati da parte della questura di Trieste, le segnalazioni non vengono prese in considerazione eludendo nuovamente gli obblighi di registrazione imposti dal diritto. * Controlli informali dei cellulari: «Sono da un mese in Italia vado ogni giorno a fare richiesta di asilo […] il problema è che il telefono era spaccato dalla polizia serba e rotto, e quindi mi hanno detto di riparare il telefono e venire qua. Senza riparare il telefono non mi faranno la domanda d’asilo». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 1:10) Diverse persone hanno riferito di essere state sottoposte, all’ingresso della Questura, al controllo del proprio telefono cellulare, con l’obiettivo apparente di raccogliere informazioni da utilizzare contro il loro diritto di richiedere asilo. Alcuni testimoni hanno segnalato l’uso di dispositivi in grado di scaricare la cronologia di tutte le applicazioni, google maps, app di trasporti pubblici oltre che fotografie. Le persone vengono poi respinte bruscamente, con l’indicazione di presentare la domanda di asilo in altre città in cui sarebbero transitate; tale rifiuto di presa in carico dovrebbe essere comunicato con atto scritto e motivato, e invece viene trasmesso informalmente a voce. Inoltre, le modalità informali di controllo non rispettano le garanzie previste dalla legge 12: la persona ha diritto ad essere presente e di poter fruire della traduzione di un mediatore, l’operazione deve essere verbalizzata indicando finalità, criteri, dati controllati ed esito, e il verbale deve essere inviato al giudice di pace entro 48 ore per la convalida, che deve avvenire con provvedimento motivato nelle successive 48 ore. Alla persona devono essere consegnati verbale e provvedimento; in caso di mancata o parziale convalida, i dati acquisiti sono inutilizzabili e devono essere cancellati. * Raccolta e conservazione informale di fotografie: Diverse persone hanno riferito che, mentre si trovano in fila all’ingresso della Questura, vengono fotografate dal personale presente (ufficiali di Polizia e mediatori culturali). «La seconda volta mi hanno fatto entrare, hanno controllato il loro telefono, mi hanno mostrato la foto mia dicendomi sei questo ero io, gli ho detto “si sono io” e mi hanno detto vai via». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 3:00). Tali immagini sembrerebbero essere raccolte e conservate in un “archivio” impiegato, con finalità illecite, per selezionare o escludere determinate persone. Privato di fondamento giuridico e privo di criteri espliciti, questo procedimento solleva gravi criticità in termini di protezione dei dati personali, trasparenza e non discriminazione, incidendo direttamente sulle garanzie di accesso alla protezione internazionale. * Assenza di tutela per le persone in condizioni di vulnerabilità: L’accesso in Questura risulta estremamente complesso anche per le persone in condizioni di salute visibilmente critiche, che per legge dovrebbero essere considerate “vulnerabili”: queste vengono spesso costrette a lunghe attese o addirittura allontanate, in violazione degli obblighi di protezione e assistenza previsti dalla normativa vigente e in aperta contraddizione con le indicazioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – riportate nel Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e di accoglienza. Tra le pratiche più preoccupanti vi sono le modalità con cui vengono allontanati in maniera assolutamente arbitraria i dichiaranti di minore età. Ai ragazzi viene chiesto di dimostrare la propria età tramite il passaporto o altri documenti d’identità originali (come certificati di nascita); quando vengono presentate fotocopie o fotografie di tali atti, queste sono spesso ritenute false o non attendibili. In assenza di prove considerate valide, invece di seguire la procedura prevista dalla legge, si ricorre frequentemente a un semplice “esame visivo”, che nella maggior parte dei casi si conclude con il rifiuto dell’accesso all’assistenza. «Non è su base discrezionale […] esistono delle norme, e le norme vanno seguite; anche quando non piacciono». Gianfranco Schiavone, dalla conferenza stampa del 17.12.2025 Anche in questo caso però le previsioni normative sono specifiche ed estremamente chiare. La Legge 7 aprile 2017 n. 47, cosiddetta Legge Zampa, definisce le modalità con cui l’identità di un MSNA deve essere accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore e comunque solo in seguito a un’immediata assistenza fornita al minore. In casi di dubbia identità, è oltremodo disciplinata la procedura relativa all’accertamento socio-sanitario dell’età svolto da professionisti, e con la presenza di un mediatore culturale. Qualora i risultati siano ambigui, si presume la minore età ad ogni effetto di legge (art. 19-bis, comma 8, d.lgs. 142/2015). * Mancata attivazione del Regolamento Dublino III: «Mi hanno fatto entrare una volta, dopo aver controllato nel sistema mi hanno detto “Hai le impronte in Francia, devi tornare in Francia.» Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 4:38) Durante i primi colloqui alle porte della Questura emerge frequentemente che le persone hanno attraversato altri Paesi europei; tale informazione viene immediatamente utilizzata come ulteriore motivo per negare l’accesso alla protezione internazionale. In questi casi, invece di attivare la procedura prevista dal Regolamento Dublino III (UE) n. 604/2013 – secondo cui l’Italia dovrebbe comunque accogliere la richiesta di protezione internazionale e, solo successivamente, comunicare con il Paese di primo ingresso per un eventuale trasferimento di competenza – la persona viene invitata informalmente e oralmente a recarsi nel presunto Paese. Se confermata, questa prassi costituirebbe una violazione del diritto dell’Unione europea, compromettendo le garanzie riconosciute al richiedente asilo. * Emissione di provvedimenti di espulsione: La situazione diventa particolarmente allarmante se si considera che, oltre all’impossibilità di accedere alla Questura, si genera anche un clima di paura: proprio mentre le persone tentano di esercitare un diritto fondamentale, rischiano di essere soggette all’obbligo di allontanarsi dal territorio. Alcuni cittadini stranieri riferiscono di essere usciti dalla Questura con la notifica di un provvedimento di espulsione dopo essersi presentati spontaneamente per richiedere protezione internazionale. Tale modalità annulla il diritto d’asilo e le garanzie ad esso connesse, come ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32070 del 20 novembre 2023, secondo cui deve essere considerato richiedente asilo chiunque manifesti anche semplicemente la volontà di farlo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 25/2008, lo status di richiedente asilo attribuisce il diritto a rimanere nel territorio nazionale fino alla conclusione della procedura. Pertanto, una persona che si presenti in Questura per richiedere protezione internazionale deve essere considerata richiedente asilo e non può essere espulsa per tutta la durata della procedura. Prima di formulare pareri di manifesta infondatezza, espressi discrezionalmente e talvolta sulla base di profilazioni razziali o supposizioni legate a caratteristiche somatiche e presunti Paesi di provenienza sicuri, la richiesta deve essere presa in carico e valutata adeguatamente secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale. «Quando sono andato in questura di Trieste a fare domanda d’asilo gli ho mostrato il mio visto scaduto e anche il passaporto e loro non mi hanno dato la domanda di asilo però mi hanno dato l’espulsione dall’Italia. […] Sono arrivato qua ho chiesto aiuto a delle associazioni, abbiamo trovato un avvocato, abbiamo fatto ricorso il tribunale ha dato ragione a me poi al seguito hanno preso la mia domanda di asilo in carico». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 5:40) DA TRIESTE A GORIZIA: FUORI DALLA PROCEDURA D’ASILO O DALL’ACCOGLIENZA Con il tempo, tra gli aspiranti richiedenti asilo presenti e in arrivo sul territorio, si è diffusa la consapevolezza delle difficoltà nell’accesso alla Questura di Trieste. Negli ultimi mesi, questo fenomeno si è intensificato, intrecciando le risposte spontanee messe in atto dalle persone di fronte all’inefficienza degli uffici pubblici con le conseguenze a catena che ne derivano: nuovi vuoti istituzionali, soluzioni alternative improvvisate e continui diritti negati. «Se viene sistematizzato il respingimento a Trieste, di conseguenza le persone si spostano». Marta Pacor, durante l’incontro in questura del 18.12.2025 Durante la conferenza, l’operatrice legale di Diaconia Valdese, Marta Pacor, ha descritto la prassi che porta allo spostamento dei richiedenti asilo dalla Questura di Trieste a quella di Gorizia. In un primo momento, questo spostamento consentiva una maggiore probabilità di vedere accolta la domanda d’asilo e di essere formalmente riconosciuti come richiedenti. Tuttavia, tale riconoscimento, anche a Gorizia, è stato svuotato delle garanzie a esso connesse, a partire dal diritto all’accoglienza. La Direttiva Accoglienza dell’Unione Europea (2013/33/UE) stabilisce norme minime per l’accoglienza, imponendo agli Stati di garantire condizioni di vita dignitose fin dalla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura. Recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. 142/2015, tale normativa impone allo Stato l’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo. Nonostante ciò, Gorizia non riesce a garantire la presa in carico sociale e, a causa della grave mancanza di coordinamento tra Questura e Prefettura, non vengono individuate soluzioni alternative di accoglienza. Questa situazione rende necessario un ulteriore spostamento verso Trieste, dove, pur essendo disponibili posti presso strutture come Casa Malala e Campo Sacro, le persone non possono accedere al sistema di accoglienza essendo la loro domanda di protezione internazionale formalizzata presso la Questura di Gorizia e quindi la competenza per l’inserimento in accoglienza resta in capo alla Prefettura di Gorizia. L’unica alternativa disponibile sono edifici abbandonati al Porto Vecchio di Trieste, dove, come osserva Gianfranco Schiavone, le persone si accumulano a causa della progressiva inefficienza istituzionale. «A Gorizia non avendo nessuno servizio io sono costretto a dormire qua a Trieste in porto vecchio e non è una condizione umana perchè dormo fuori. […] Devo andare ogni giorno a chiedere l’accoglienza, prendo il treno, vado là [a Gorizia] e torno vado là e torno ma non c’è nessuna risposta» Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 0:45) Nei mesi più recenti, anche chi attende la formalizzazione della domanda presso la Questura di Gorizia ha segnalato prassi informali ormai ricorrenti. Pur risultando relativamente veloce il primo accesso, i tempi per la formalizzazione tramite modulo C3 si dilatano a causa di appuntamenti continuamente rimandati. La Questura rilascia al primo accesso un appuntamento per la formalizzazione, che al momento della presentazione della persona viene spesso cancellato manualmente e rinviato a una data successiva. Numerose testimonianze riportano che sul medesimo foglio di convocazione risultino annotati anche più di cinque rinvii consecutivi, con date cancellate e riscritte a penna, determinando un prolungamento dell’attesa e collocando le persone in un limbo apparentemente senza fine: «Quello che mi sento dire da dieci mesi è sempre “ritorna…”» Testimonianza di un ragazzo incontrato a porto vecchio. LA RISPOSTA DELLA QUESTURA E DEI SINDACATI DI POLIZIA Il giorno successivo alla conferenza stampa e alla presentazione pubblica del report, si è svolto un incontro tra le associazioni coinvolte e la Questura di Trieste, con la partecipazione della questora dott.ssa Fredella e del dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dott. Montina. Già in conferenza stampa era stata dichiarata la volontà di un confronto sui fatti, dei quali la Questura era ovviamente già a conoscenza, considerando che durante l’anno le operatrici legali di ICS avevano inviato circa 34 segnalazioni collettive e diverse PEC individuali. Durante l’incontro, il report è stato nuovamente presentato, evidenziando le difficoltà di accesso al diritto d’asilo. Si è instaurato un apparente dialogo, ma la Questura ha costantemente dirottato la discussione sulle difficoltà organizzative e sui tentativi di strutturare il procedimento di accesso agli uffici, menzionando un progetto avanzato, non ancora condiviso, volto a creare un sistema di “prenotazione facile” simile a quello sperimentato a Milano. Pur essendo rilevante l’aspetto organizzativo della prenotazione, le principali criticità segnalate dalle testimonianze riguardano non tanto l’accesso agli uffici, quanto ciò che avviene successivamente: numerosi soggetti vengono fatti allontanare con modalità illegittime senza poter formalizzare la domanda di protezione internazionale. Le associazioni hanno cercato di riportare il dibattito sul nucleo centrale della problematica, ossia l’impedimento strutturale alla registrazione della domanda, determinato dall’adozione di prassi operative irregolari. Su questo punto il dialogo si è fatto più difficile. La questura ha tentato di giustificare alcune pratiche con argomentazioni vaghe, facendo riferimento alla necessità di possedere “determinate caratteristiche” o di presentarsi con “determinati documenti”; e così la richiesta illegittima di poter fare accesso solo con un documento rispecchierebbe “solo la volontà di avere un lavoro più rapido e semplice”, mentre non sarebbe vero che i minori vengono valutati grossolanamente e visivamente e nemmeno che le persone vengono reindirizzate verso altre questure. L’accusa sulla credibilità delle testimonianze delle persone in movimento però risulta poco efficace quando al tavolo di confronto sono presenti operatori e operatrici che hanno assistito alla messa in atto di queste pratiche illecite in prima persona durante i diversi accompagnamenti. Anche i numeri risultano chiarificatori: secondo il dott. Montina, nel 2025 sono stati registrati circa 1.080 C3 (e 1.500 richieste del 2024), un numero estremamente basso rispetto alle oltre tremila persone che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo alle associazioni. L’incontro si è concluso con l’augurio della questora di lavorare insieme con spirito costruttivo per “risolvere il problema” e portare avanti processi di organizzazione. Le associazioni hanno mantenuto un’apertura al dialogo, sottolineando tuttavia come queste prassi illegittime minino il “livello reputazionale e giuridico” dell’ente, richiedendo un impegno concreto per farle cessare. In seguito alla conferenza, non si è fatta attendere anche la replica dei due sindacati di polizia, SAP e SIULP 13. La risposta ha assunto la forma di un rimpallo di responsabilità, con accuse rivolte alle associazioni autrici del report, in particolare ICS e Gianfranco Schiavone, caratterizzate da toni risentiti e da una totale mancanza di analisi della situazione. Francesco Marino, segretario provinciale del SIULP, ha paragonato le critiche alle forze di polizia a quelle rivolte al personale medico-sanitario durante la pandemia di Covid-19. Accuse sono state mosse anche alla gestione dell’accoglienza diffusa, sistema promosso da anni da ICS in città. Tali critiche non hanno lasciato spazio a un confronto sulle reali difficoltà di accesso alla Questura, dimostrando come il report sia stato letto superficialmente e rivelando la mancata volontà di intervenire per migliorare una situazione seriamente problematica, come attestano le centinaia di testimonianze raccolte nel corso del 2025. Ciò che emerge è una diffusa mancanza di volontà, da parte delle istituzioni e delle forze di polizia, di analizzare in maniera strutturale le criticità legate all’accesso alla Questura e al sistema di accoglienza a Trieste. Il problema viene frequentemente minimizzato, mentre le associazioni vengono accusate di avanzare critiche aprioristiche nei confronti della Questura, senza riconoscere che la questione non può essere affrontata con interventi di natura emergenziale. Tali misure, infatti, finiscono spesso per aumentare la precarietà delle persone coinvolte o, nella migliore delle ipotesi, tamponano temporaneamente la situazione, placando le tensioni per pochi giorni prima che le persone siano nuovamente costrette ad affrontare l’inverno triestino in condizioni di estrema vulnerabilità. L’IMPATTO CONCRETO DI QUESTE PRASSI SULLE PERSONE IN MOVIMENTO Uno degli edifici di Porto Vecchio Come già sottolineato, il periodo precedente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale rappresenta un vero e proprio limbo di totale invisibilità e, di conseguenza, di sistematica violazione dei diritti umani. A Trieste, le persone si trovano costrette a ricorrere a soluzioni emergenziali, in attesa di regolarizzarsi sul territorio e di poter accedere al sistema di accoglienza, con ritardi ingiustificati imputabili alle istituzioni. Nel frattempo, sperano di ottenere uno dei pochi posti disponibili nei dormitori attivati per l’“emergenza freddo”o, in alternativa, trascorrono le notti sulle sedie di Spazio 11 14, nei magazzini occupati del Porto Vecchio o sotto i portici dell’autostazione, accanto a Piazza della Libertà. Quello che si viene a configurare è un vero e proprio abbandono organizzato delle persone in movimento che avrebbero diritto a chiedere asilo ed essere accolte. Alla conferenza stampa del 17 dicembre, le parole di Lorena Fornasir, fondatrice di Linea d’Ombra, mettono in evidenza in forma lampante la violazione dei diritti fondamentali di queste persone, come il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), da intendersi in relazione all’assistenza sanitaria, ma ancor prima ad un ambiente salutare in cui vivere. In assenza di adeguate misure di accoglienza, le persone sono costrette a sopravvivere per mesi in condizioni degradanti, abbandonate tra gli edifici dismessi del Porto Vecchio e gli spazi stradali, in una situazione di sistematica esclusione che incide direttamente e gravemente sulla tutela della salute e della dignità umana. Ad essere negato dalle istituzioni diventa lo stesso diritto alla vita (Articolo 2 CEDU): in pochi mesi 4 ragazzi (in Friuli Venezia-Giulia e in Veneto) sono morti a causa dell’abbandono istituzionale di cui sono stati vittime. * Hishem Bilal Magoura, 32 anni, Algeria. Morto il 3 dicembre 2025 a Trieste in porto vecchio. * Shirzai Farhdullah, 25 anni, Afganistan. Morto il 29 Novembre 2025 a Pordenone in un casolare abbandonato. * Nabi Ahmad, 35 anni, Pakistan. Morto a Udine il 25 novembre 2025 in un casolare abbandonato. * Muhammad Baig, 38 anni, Pakistan. morto a Udine il 25 novembre 2025 in un casolare abbandonato. «Volevano solo vivere, invece sono morti, morti di abbandono.» Lorena Fornasir – 16.12.2025, alla conferenza “Un sussulto di Dignità” Lorena Fornasir non tarda a sottolineare che mentre la città spende migliaia di euro per recintare la statua di Sissi in piazza, innaffiare ogni sera (anche d’inverno) le aiuole e circa 1 milione e 300 mila euro per le decorazioni natalizie, non interviene mai nella situazione di in-accoglienza, che risulta quindi sempre più intenzionale. «E’ costruita a tavolino, come strategia di deterrenza per cacciare queste persone. […] Li trattano come piccioni che devono essere mandati via. […] Li vuole cacciare, ma dove vanno?» Lorena Fornasir, dalla conferenza stampa del 17.12.2025 Le uniche operazioni organizzate consistono nei continui sgomberi. Dalla chiusura del Silos nel 2024 si sono susseguiti interventi simili, di minore intensità, fino all’ultimo “maxi trasferimento” del 3 dicembre 2025. Notizie ENNESIMA OPERAZIONE DI SGOMBERO IN ALCUNI MAGAZZINI DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE Le associazioni denunciano le logiche emergenziali, securitarie e dettate da urgenze mediatiche Redazione 4 Dicembre 2025 In quella giornata, l’ultimo sgombero a cui Trieste ha assistito, le forze di polizia sono entrate a Porto Vecchio con l’obiettivo di chiudere due magazzini, il 2 e il 2A. Molte persone sono state trasferite in altre regioni o portate in Questura, ma decine sono rimaste escluse dalle operazioni. Le associazioni umanitarie non erano state avvisate dello sgombero, indicando un apparente intento di ostacolare il loro intervento. Questo episodio testimonia la continuità di una gestione, o meglio di un’in-gestione, della situazione. Dalla chiusura del Silos non si è registrata alcuna modifica nelle modalità di intervento istituzionale. Con lo spostamento delle persone nei vari edifici del Porto Vecchio, come osserva Gianfranco Schiavone paragonando la situazione al sistema di accoglienza, si è verificato un passaggio: «dal Silos al Silos diffuso». Gianfranco Schiavone – 16.12.2025, alla conferenza “Un sussulto di Dignità” Questo fenomeno mette in luce una disfunzionalità sistemica delle autorità, che sembrano più interessate a spostare, trasferire, nascondere e rendere invisibili le persone, piuttosto che tutelarne i diritti, evidenziando come: «La gestione della crisi migratoria a Trieste segua logiche emergenziali, securitarie e dettate da urgenze mediatiche. […] Il problema, creato artificialmente dalle istituzioni, non viene quindi risolto e si ripresenterà nei prossimi mesi, con una responsabilità politica sempre più pesante» Dal sito di ICS 15 Per concludere, giungendo quasi all’assurdo, alcune persone, costrette dall’inefficienza istituzionale a ricorrere a soluzioni alternative all’accoglienza e a vivere in condizioni di sopravvivenza a Porto Vecchio, hanno addirittura ricevuto – secondo alcune testimonianze – una denuncia per occupazione: «Ieri è arrivata la polizia a porto vecchio, hanno fatto un controllo, ci hanno portato in questura e ci hanno dato questa denuncia per aver occupato un posto […] io sono costretto a dormire lì perché non mi danno l’accoglienza, se me l’avessero data sarei stato da qualche altra parte». Testimonianza contenuta nel video – “Accesso negato”: alcune testimonianze (minuto 3:45) Fotografia della denuncia per occupazione di suolo privato ai sensi dell’art. 633 c.p., consegnata durante uno sgombero avvenuto nel luglio 2025. La modalità appare tuttora immutata e il ricorso a tali denunce risulta sempre più frequente. RIFLESSIONI CONCLUSIVE La situazione attuale dell’accesso alla procedura di protezione internazionale a Trieste non rappresenta una semplice disfunzione amministrativa, ma la costruzione consapevole di un vuoto giuridico che produce, a cascata, la sistematica violazione di diritti fondamentali: dal diritto d’asilo a quello all’accoglienza, dalla tutela della salute fino al diritto alla vita. Condizione, peraltro, emblematica di quanto avviene in numerose questure su tutto il territorio italiano1, a dimostrazione che non si tratta di un’emergenza, ma del risultato di scelte politiche e amministrative che negano i diritti come deterrenza. Le persone che chiedono protezione sono relegate in un limbo giuridico e costrette a vivere in condizioni in spazi inadeguati come l’ex Porto Vecchio di Trieste. Tali condizioni, secondo la giurisprudenza italiana ed europea, possono configurare trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’articolo 3 CEDU.Il diritto d’asilo non è una concessione discrezionale, né può essere sospeso in nome dell’efficienza, della sicurezza o della gestione dei flussi: è un obbligo giuridico preciso, che vincola lo Stato e i suoi apparati. Finché questo obbligo continuerà a essere sistematicamente disatteso, Trieste resterà il simbolo di una frontiera interna, dove il diritto viene sospeso e la dignità umana lasciata deliberatamente ai margini. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RICHIEDENTI ASILO: CONDANNATA LA QUESTURA DI TORINO PER DISCRIMINAZIONE DIRETTA, INDIVIDUALE E COLLETTIVA ASGI: «Un'importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» Redazione 12 Agosto 2025 Guida legislativa/Notizie ASILO IMPOSSIBILE A MILANO. UNA CLASS ACTION CONTRO LA QUESTURA «Ritardi sistematici nella domanda d’asilo violano i diritti fondamentali» Redazione 23 Ottobre 2025 1. Consulta il rapporto ↩︎ 2. Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus: ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus ↩︎ 3. Qui l’articolo ↩︎ 4. Consulta il DL ↩︎ 5. Questa disposizione traduce concretamente il diritto costituzionale d’asilo in un obbligo giuridico procedurale per lo Stato che, per completezza, discende anche da: convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, ratificata dall’Italia con legge n. 722/1954, che impone agli Stati di consentire l’accesso alla procedura di asilo; Direttiva 2013/32/UE (direttiva “Procedure”), da cui deriva proprio il d.lgs. 25/2008; d.lgs. 142/2015, che disciplina l’accoglienza dei richiedenti asilo una volta presentata la domanda ↩︎ 6. Piazza della Libertà, situata di fronte alla stazione ferroviaria, rappresenta un punto nevralgico della realtà migratoria triestina. Lo spazio è animato durante tutto l’arco della giornata, soprattutto nelle stagioni più miti, e si trasforma in luogo di aggregazione intorno alle ore 19.00, quando iniziano le distribuzioni – da parte delle associazioni – di pasti rivolte sia alle persone di passaggio a Trieste sia a chi vive in città al di fuori dei circuiti ufficiali di accoglienza ↩︎ 7. Il 21 giugno 2024, a Trieste, il Silos – una struttura adiacente alla stazione centrale che per anni aveva rappresentato un rifugio spontaneo per le persone in esilio arrivate lungo la Rotta balcanica – è stato sgomberato. A seguito dello sgombero, alcuni edifici adiacenti al Silos, i magazzini abbandonati del Porto Vecchio, sono stati occupati, dando vita al nuovo Khandwala – dal pashto “casa rotta” – che ospita diverse centinaia di persone non inserite nei circuiti ufficiali di accoglienza. ↩︎ 8. Centro diurno – ChaiKhana: chiamato così dalle persone in movimento – letteralmente “sala da tè” in pashto -, è uno spazio aperto dalle 7.30 alle 19,00, dove è possibile bere un chai, ricaricare il telefono, fare le docce, utilizzare il servizio di lavatrici e sostare in compagnia. Qui, quotidianamente, è possibile incontrare le operatrici legali di ICS e di Diaconia Valdese, mediatori culturali e personale sanitario, che forniscono supporto nelle pratiche burocratiche e legali ↩︎ 9. “Accesso negato”: alcune testimonianze ↩︎ 10. “Accesso negato”: alcune testimonianze ↩︎ 11. Art. 3 Dir. 2013/33/UE e art. 2 Cost. ↩︎ 12. Art. 15 Cost., art. 8 CEDU, D.L. 145/2024 ↩︎ 13. “Polizia lasciata sola a gestire tutto”: SIULP denuncia lo scaricabarile su immigrazione a Trieste – Schiavone attacca la questura, i sindacati di polizia: “Pensi ai finanziamenti pubblici che riceve” ↩︎ 14. Spazio gestito da DONC e UNHCR, aperto nel febbraio 2024, non come dormitorio ma come “sala di attesa solidale”. Servizio a bassa soglia e accesso rapido, con l’obiettivo di creare un posto in cui le persone potessero ripararsi nell’attesa della notte ↩︎ 15. Sgombero in Porto Vecchio: almeno 40 persone escluse, nessun coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie (3 Dicembre 2025) ↩︎
Condannato Maurizio Belpietro per diffamazione. Aveva definito le ONG “pirati”
Maurizio Belpietro dovrà risarcire a titolo di provvisionale con 10.000 euro Open Arms, Emergency e Sea-Watch, SOS Mediterranee, Louise Michel e Mediterranea e 7.000 per AOI Rete Nazionale, per aver definito “pirati” gli operatori delle ONG in prima pagina su Panorama. Lo ha stabilito giovedì 18 dicembre il Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento per diffamazione a suo carico. Belpietro era accusato di omesso controllo, ex art. 57 c.p., per aver acconsentito a definire sulla copertina del settimanale Panorama, nel novembre 2022, che all’epoca dirigeva, “I NUOVI PIRATI” gli operatori umanitari delle ONG. Nel procedimento si sono costituite parte civile le ONG Open Arms, AOI – Rete Nazionale, Emergency e Sea-Watch, che avevano ritenuto titolo e immagine pubblicati “non veritieri e offensivi del lavoro umanitario svolto da chi, nel Mediterraneo Centrale, opera per soccorrere vite umane”. L’esito arriva dopo l’istruttoria dibattimentale di novembre, in cui i rappresentanti delle ONG coinvolte hanno portato la loro testimonianza e hanno spiegato il modus operandi del soccorso civile nel Mediterraneo e le basi giuridiche su cui si poggia, chiarendo di essere sempre stati assolti da accuse di favoreggiamento all’immigrazione clandestina nelle sedi giudiziarie competenti. Nella stessa occasione erano stati ascoltati anche Maurizio Belpietro, Fausto Biloslavo, redattore della rivista, e l’Ammiraglio De Felice. La decisione delle ONG di procedere con l’esposto era stata presa poiché stanche di una propaganda denigratoria contro chi sceglie di agire al fine di salvare vite, “un’azione che non ha niente a che vedere con la pirateria ma è altresì un dovere morale e di legge. Un dovere che va tutelato e non denigrato né criminalizzato“, scrivono le organizzazioni che aggiungono: “Con il pronunciamento si ristabiliscono dei principi di civiltà: la solidarietà non è un reato e chi la diffama, chi offende, chi lancia accuse infondate, chi semina odio, va sanzionato e deve pagare un prezzo risarcendo le parti lese“. Non si tratta, del resto, di un caso isolato. Già in passato le Ong impegnate nella ricerca e soccorso hanno ottenuto importanti riconoscimenti in sede giudiziaria contro la disinformazione. Un precedente significativo è quello che ha visto protagonista l’organizzazione MV Louise Michel, che in aprile 2025 ha ottenuto una vittoria legale contro Quotidiano Nazionale per diversi articoli diffamatori. Notizie DISINFORMAZIONE SU ONG E MIGRAZIONE: UNA PRIMA VITTORIA LEGALE PER LA LOUISE MICHEL La causa contro Quotidiano Nazionale. In tutto 15 le testate giornalistiche italiane accusate di diffamazione Redazione 17 Aprile 2025
Grecia. A Lesbo, il search and rescue sotto processo
Dal 2015 al settembre 2025, secondo i dati dell’UNHCR, 20.036 persone sono morte o risultano disperse nel Mar Mediterraneo. Mentre i governi degli Stati frontalieri dell’Unione Europea si adoperano per ‘proteggere’ le proprie frontiere, anche a costo di perdite di vite umane, coloro che tentano di salvarle – attraverso operazioni di search and rescue, dando attuazione all’obbligo giuridico internazionale di prestare soccorso in mare – vengono sempre più frequentemente criminalizzati e sottoposti a procedimenti penali. Approfondimenti GRECIA. QUANDO I DIRITTI DIVENTANO REATO La criminalizzazione della solidarietà e la sfida della società civile alle politiche migratorie governative Ludovica Mancini 12 Novembre 2025 In Grecia, non sembrano bastare né la strage di Pylos del giugno 2023, né le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ad esempio A.R.E. c. Grecia 1 che condanna la pratica sistematica dei pushbacks da parte della Repubblica Ellenica – né i numerosi shadow reports di varie ONG 2, per orientare l’azione dei decisori politici verso la creazione di percorsi legali e sicuri per i richiedenti asilo diretti verso l’Unione Europea. Il vero ‘problema’ politico, infatti, continua a essere chi presta soccorso. Una qualificazione che, sotto il profilo giuridico, risulta profondamente controverso. Il 4 dicembre 2025 3, ventiquattro difensori dei diritti umani, tra cui Séan Binder, Athanasios (Nassos) 4 Karakitsos e Sarah Mardini, sono stati chiamati a comparire davanti alla Corte d’Appello di Mitilene (Lesbo, Grecia), a sette anni dal loro primo arresto, avvenuto nel febbraio 2018 5. Sette anni di limbo legale, di informazioni non chiare sulle accuse, di gravi errori procedurali e di rinvii reiterati, che hanno reso evidente – come affermato dall’avvocato Zacharias Kesses, difensore di sei degli imputati – come “al cuore di questo caso vi sia un tentativo delle autorità di criminalizzare l’assistenza umanitaria, al fine di allontanare da Lesbo tutte le organizzazioni attive nel settore”. Per l’attività volontaria di salvataggio di vite umane svolta nell’ambito delle operazioni di search and rescue, i ventiquattro operatori umanitari sono imputati dei reati di costituzione e partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 187 del Codice Penale, di favoreggiamento dell’ingresso irregolare di cittadini stranieri ai sensi degli articoli 29 e 30 della Legge sugli Stranieri n. 4251/2014, nonché di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 45 della legge n. 3691/2008; in caso di condanna, essi rischiano pene detentive fino a venti anni di reclusione immediata. Le accuse si fondano prevalentemente sull’attività della Emergency Response Centre International (ERCI) – di cui gli imputati facevano parte – organizzazione civile di soccorso regolarmente registrata, attiva tra il 2015 e il 2018 lungo la rotta di attraversamento dalla Turchia verso la Grecia, mediante l’impiego di due imbarcazioni, turni di avvistamento notturno e servizi di assistenza medica e logistica. È opportuno sottolineare che la ERCI operava in collaborazione con la Guardia Costiera Ellenica. A partire dal 2018, è stata avviata una persecuzione penale abusiva nei confronti degli operatori umanitari, caratterizzata da gravi vizi procedurali e sostanziali, in aperto contrasto con i principi fondamentali del diritto penale e con gli obblighi internazionali di soccorso in mare. Ne sono prova, tra l’altro, le condizioni della custodia cautelare antecedenti al rilascio in attesa della prosecuzione del procedimento – con fino a diciotto persone per stanza e soli due servizi igienici – la mancata traduzione dell’atto di accusa e di altri documenti essenziali in una lingua comprensibile agli imputati, l’assenza di interpreti durante le udienze, la vaghezza delle accuse, prive di una puntuale individuazione delle responsabilità individuali e affette da errori temporali, nonché i rinvii pluriennali del processo. La presenza di tali vizi ha attirato l’attenzione della comunità internazionale: Amnesty International ha più volte chiesto l’archiviazione di tutte le accuse, oltre che essere presente al processo, così come altre organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights 6. Durante l’udienza di dicembre 2025 si sono tuttavia registrati alcuni segnali di miglioramento, tra cui la presenza dell’UNHCR, di due ufficiali della Guardia Costiera – interrogati dagli avvocati al fine di chiarire ai giudici il contesto delle operazioni di soccorso – nonché dei liaison officers e del comandante della Guardia Costiera di Lesbo. Il processo è stato tuttavia nuovamente rinviato ai giorni 16 e 17 gennaio 2026. Questo caso non costituisce un’anomalia nel contesto europeo: nel solo 2024, almeno 142 persone – di cui 62 in Grecia – sono state deferite alla giustizia per la loro attività di assistenza umanitaria 7. Tale tendenza crescente appare chiaramente riconducibile a una precisa volontà politica di eludere la tutela dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, anche attraverso la sistematica mancata protezione e criminalizzazione dell’azione umanitaria. Ancora più allarmante è il fatto che le persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare siano soprattutto i sopravvissuti a naufragi. Secondo PICUM 8, l’84% dei soggetti sottoposti a imputazione per attraversamento irregolare delle frontiere viene incriminato per aver guidato un’imbarcazione o condotto un veicolo oltre confine, ovvero per una presunta assistenza nella gestione dei passeggeri a bordo. Nel solo 2024, tali procedimenti hanno coinvolto 91 persone – di cui 45 in Grecia – e si sono svolti con una durata media di appena dieci minuti, spesso in assenza di un’adeguata traduzione e di un’effettiva istruttoria probatoria con imputati detenuti prima ancora dell’inizio del processo 9. Ciò evidenzia una chiara volontà di criminalizzare la condizione stessa di migrante e di penalizzare la loro fuga. Come afferma Free Humanitarians, ONG impegnata nella tutela degli operatori umanitari vittime di criminalizzazione per la loro assistenza alle persone in movimento, le autorità, anziché perseguire attività umanitarie regolarmente registrate e autorizzate, dovrebbero riconoscere e valorizzare le competenze e le risorse che le organizzazioni non governative mettono a disposizione – soprattutto laddove le risposte statali risultino carenti o inefficaci. 1. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo A.R.E. contro Grecia 15783/21, 7 gennaio 2025 ↩︎ 2. Vedi, tra l’altro: Greek Council for Refugees (2024), At Europe’s Borders: Pushbacks Continue as Impunity Persists; AIDA (2025), Country Report on Greece – Update on 2024 ↩︎ 3. Grecia: archiviare le accuse contro Seán Binder, Amnesty International (17 novembre 2025) ↩︎ 4. Documentario “La storia di Seán Binder” ↩︎ 5. Front Line Defenders – case page ↩︎ 6. Watch Trial of aid workers accused of migrant smuggling set to start on Lesvos, eKathimerini (4 dicembre 2025); Solidarity on Trial in Greece, HRW (3 dicembre 2025) ↩︎ 7. PICUM (2025). At least 142 people criminalised for helping migrants in Europe in 2024 ↩︎ 8. At least 142 people criminalised for helping migrants in Europe in 2024, Picum (aprile 2025) ↩︎ 9. Ibid ↩︎
Mohamed Shahin libero: smontata la tesi del Viminale sulla “pericolosità sociale”
Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, l’imam di Torino, è libero. Ieri mattina la Corte d’Appello di Torino ha disposto il rilascio immediato dal CPR di Caltanissetta, dove era trattenuto in attesa di espulsione. Shahin potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi familiari nella città in cui vive da oltre vent’anni. Attorno a lui si è mossa un’ampia e forte campagna di solidarietà, che nel contempo ha contribuito a rendere visibile la violenza del sistema di detenzione amministrativa italiano. La decisione arriva al termine del procedimento di riesame del trattenimento e rappresenta una netta smentita delle motivazioni su cui si fondava il decreto firmato dal ministro Piantedosi di espulsione con la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Nell’ordinanza, il giudice afferma con chiarezza che non sussiste alcuna concreta e attuale pericolosità sociale a carico di Shahin, disponendo così la cessazione immediata della misura. Al centro del provvedimento vi sono le nuove informazioni emerse in sede processuale, a partire dall’esito dei procedimenti penali richiamati dalle autorità. In particolare, il procedimento relativo alle frasi pronunciate da Shahin durante una manifestazione del 9 ottobre 2025 – elemento chiave nella costruzione del presunto profilo di pericolosità – è stato archiviato dalla Procura di Torino. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, si tratta di dichiarazioni che costituiscono una “espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato”, pienamente lecite perché rientranti nell’ambito di tutela dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale chiarisce inoltre che ogni valutazione sul contenuto politico, etico o morale di quelle parole “non compete in alcun modo a questa Corte e non può incidere di per sé solo sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto”, smontando così uno degli assunti centrali sostenuti dalla Questura nelle fasi precedenti. Analoghe conclusioni vengono tratte anche in relazione a un altro episodio citato, il non meglio precisato blocco stradale del maggio 2025. Anche in questo caso, il giudice rileva che la condotta di Shahin non è mai stata connotata da violenza, limitandosi a una presenza sul posto insieme ad altre persone, senza elementi idonei a dimostrare una minaccia concreta. A pesare nella decisione è poi il radicamento sociale di Mohamed Shahin: oltre vent’anni di vita in Italia, i la presenza di familiari, l’assenza di precedenti penali e un impegno documentato in attività sociali, culturali e di dialogo religioso. La sentenza richiama espressamente la documentazione prodotta dalla difesa, che dimostra un “concreto e attivo impegno nella salvaguardia dei valori sociali e costituzionali”, anche attraverso iniziative di divulgazione della Costituzione italiana all’interno della comunità islamica. «Questa ordinanza ristabilisce un principio fondamentale: la libertà di espressione non può essere trasformata in un indice di pericolosità», commenta l’avvocato Gianluca Vitale, che ha assistito Shahin insieme all’avvocato Jama Fairus. «Il Tribunale ha riconosciuto che, in assenza di fatti concreti, non è possibile privare una persona della libertà sulla base di valutazioni ideologiche o suggestioni securitarie. È una decisione che parla non solo del caso di Mohamed, ma dello stato di diritto nel nostro Paese». Soddisfazione anche dalla campagna Free Mohamed Shahin, che in una nota parla di una vittoria collettiva: «Oggi ha vinto la solidarietà. Ha vinto la lotta dal basso. Ha vinto la verità». Il ringraziamento va «agli avvocati, alle associazioni, alle comunità religiose, alle personalità pubbliche e a tutte le persone che hanno scelto di metterci la faccia per difendere la libertà di espressione e i diritti fondamentali di un uomo ingiustamente recluso, tanto più in un CPR che è ingiusto per sua natura». La vicenda, tuttavia, non è ancora del tutto conclusa. Il procedimento di espulsione resta formalmente in vigore ed è oggetto di ulteriori ricorsi. «Festeggiamo questa prima vittoria – avverte la campagna – ma non abbassiamo la guardia. L’attenzione su questo caso deve restare alta». Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da @free.mohamed.shahin
Titolare di status di rifugiato: dopo tre preavvisi di rigetto, ordinato il rilascio del visto familiare alla madre a carico
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore di una madre residente in Marocco che potrà finalmente ricongiungersi al figlio residente in Italia, titolare dello status di rifugiato. Tutto cominciava nel 2023, ma già solo per accedere al Consolato e ottenere un appuntamento le parti furono costrette ad adire il Tribunale di Roma con un primo procedimento cautelare. Successivamente, nonostante la produzione documentale ripetuta presso il Consolato – con ben tre preavvisi di rigetto – la domanda di visto non veniva esitata. Si rendeva quindi necessaria una diffida ad adempiere e, poi, un secondo procedimento cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma. Nelle more del giudizio, il Consolato emetteva un rigetto del visto per presunta insufficienza della prova che una figlia della ricorrente vivesse effettivamente in Russia per motivi di studio. In realtà erano stati prodotti sia la richiesta di visto per motivi di studio sia l’attestazione dell’Università russa. Inoltre, risultavano depositati documenti medici attestanti le varie patologie della donna e la conseguente necessità di assistenza da parte di un figlio (tutti i figli risiedono all’estero), oltre alla prova dell’invio di denaro dal figlio rifugiato residente in Italia. Il Tribunale ha ritenuto superato ogni dubbio sulla presenza della figlia in Russia per motivi di studio, alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre ritenuto indubbio che la madre fosse a carico del figlio residente in Italia. Infine, il Tribunale ha posto l’accento sulla condizione del figlio, titolare dello status di rifugiato, affermando che: “La direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con i titolari di protezione internazionale, non solo attraverso l’ampliamento (facoltativo) delle figure familiari aventi diritto al ricongiungimento, ma soprattutto tramite un regime meno esigente per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, al considerando 8, stabilisce: “La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare (…) occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. È evidente, dunque, che nelle ipotesi di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale tale attenzione sia giustificata anche dall’impossibilità (quantomeno giuridica) per questi ultimi di fare ritorno nel Paese di origine. Ne deriva la necessità di criteri meno stringenti per garantire l’effettiva tutela del diritto all’unità familiare, in un’ottica di collaborazione dell’amministrazione con il cittadino straniero. Pertanto, quanto dedotto e prodotto dalle parti supporta il requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, in particolare l’assenza di altri figli della richiedente in Marocco e, quindi, la sussistenza del diritto al rilascio del visto. Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso è ritenuto parimenti sussistente in ragione delle condizioni di salute della madre, documentate agli atti e già evidenziate nel precedente procedimento cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare