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Nei CPR le violazioni non vanno in vacanza, anzi aumentano
Nel periodo natalizio, mentre l’attenzione pubblica si abbassa e anche l’intervento di monitoraggio è reso più difficile, nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio non ci sono feste e regali. Anzi, è proprio quando cala lo sguardo esterno che diventa più facile che avvengano le violazioni più gravi e che queste restino nascoste. I fatti dimostrano, effettivamente, quanto sia dura la realtà della detenzione ammnistrativa tra abusi, fragilità ignorate e nuove odiose strette sull’uso dei telefoni personali delle persone trattenute. Chi sicuramente non è andato in vacanza è la Rete “Mai più lager – NO ai CPR” che ha proseguito
Non convalida del trattenimento del richiedente asilo ex MSNA: assente una ponderata valutazione individuale
La Corte d’Appello di Milano non convalida il trattenimento nel CPR di via Corelli di un cittadino egiziano ex MSNA, messo in strada al compimento dei 18 anni senza alcun tipo di informativa sul rinnovo del permesso di soggiorno. Il Giudice di Pace di Milano aveva convalidato il provvedimento del Questore di Lecco e il ragazzo, redigendo il foglio notizie presso la Questura di Milano, ha avanzato domanda di asilo dichiarando di essere venuto in Italia per cercare lavoro e per avere una vita più dignitosa e di non potere tornare nel proprio paese di origine rischiando di andare in carcere per via dei debiti contratti dal padre. Nel provvedimento il Giudice richiama i principi giurisprudenziali in tema di trattenimento dello straniero della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte Cost. 95/2025 e la normativa europea, decidendo poi di non convalidare in mancanza di un esame nel provvedimento di trattenimento sulla posizione individuale del cittadino straniero, una congrua motivazione sulla necessità del trattenimento e per la mancata  valutazione sulla possibilità di applicare le misure alternative al trattenimento.   Nel provvedimento in particolare si legge:  * Avuto riguardo alla complessiva situazione personale del cittadino egiziano, la motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla specifica posizione individuale del richiedente protezione internazionale, né adeguata motivazione con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria nello specifico caso in esame, ben potendo, comunque, l’Autorità amministrativa sempre applicare misure alternative. * L’obbligo di valutare l’applicazione di misure alternative al trattenimento è, infatti, un dovere che, alla stregua del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento sopra richiamato, va esercitato dall’autorità amministrativa sulla base di una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi della direttiva comunitaria e della stessa unità dell’ordinamento interno, considerata la stessa legislazione italiana. Corte d’Appello di Milano, decreto del 20 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
CPR di Milano, prima condanna per un gestore
C’è una prima condanna contro un ente gestore del CPR a Milano, ma per Naga ODV e la rete Mai più Lager – No ai CPR il risultato lascia «molto amaro in bocca». L’ex direttore del Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli, Alessandro Forlenza, ha patteggiato una pena di due anni e tre mesi e una multa di 2.000 euro per i reati di frode nelle pubbliche forniture e turbativa d’asta. Anche la società Martinina S.r.l., che formalmente gestiva la struttura, ha patteggiato una sanzione di 30.000 euro e un’interdittiva dall’esercizio di impresa per un anno e otto mesi. Il procedimento giudiziario prosegue ora nei confronti della madre di Forlenza, amministratrice della Martinina, con una nuova udienza fissata per marzo. All’udienza di ieri il Naga ha partecipato come parte civile, in un processo avviato grazie a un lavoro di documentazione durato anni: immagini e video diffusi sui social dalla rete Mai più Lager – No ai CPR, testimonianze raccolte all’interno del centro e il dossier Al di là di quella porta, pubblicato nell’ottobre 2023, che aveva contribuito ad attirare l’attenzione della magistratura. Reportage e inchieste/CPR, Hotspot, CPA IL CPR DI VIA CORELLI A MILANO SOTTO INDAGINE DELLA PROCURA Indagati gli amministratori di Martinina srl, Consiglia Caruso e Alessandro Forlenza Nicoletta Alessio 2 Dicembre 2023 Si tratta della prima condanna pronunciata contro un gestore del CPR milanese, un fatto che le due associazioni definiscono «di alto valore simbolico». Ma è proprio il perimetro della decisione giudiziaria a sollevare le critiche più dure. «Il giudizio ha potuto cogliere solo gli aspetti amministrativi della vicenda», sottolineano Naga e Mai più Lager, «lasciando sullo sfondo le drammatiche conseguenze che quelle irregolarità hanno avuto sulla vita delle persone detenute». Secondo le associazioni, l’irregolarità dei documenti presentati per ottenere l’appalto e la mancata erogazione dei servizi promessi hanno prodotto «violazioni sistematiche di diritti fondamentali, dal diritto alla salute a quello alla difesa, fino alla libertà personale». Un piano che, almeno per ora, resta fuori dall’accertamento giudiziario. Particolarmente criticata è la scelta del Ministero dell’Interno di costituirsi parte civile nel processo. «È un’ammissione che ci risulta indigesta e persino beffarda», affermano le due realtà, «perché il gestore è stato selezionato dalla Prefettura di Milano, sulla base di documenti che oggi si assumono essere falsificati, e senza che vi fossero controlli adeguati quando i servizi non venivano erogati». Nel mirino delle critiche anche il Comune di Milano. Naga e Mai più Lager condannano la decisione del sindaco di non costituirsi parte civile, nonostante un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale. «Sarebbe stato un segnale politico chiaro – scrivono – di contrarietà alla presenza, sul territorio cittadino, di un luogo teatro di violazioni di diritti fondamentali, anche di rango costituzionale». Per le organizzazioni, quanto emerso nel CPR di via Corelli non rappresenta un’eccezione, ma la regola. «Quello che sta venendo alla luce a Milano è ciò che accade in tutti i CPR d’Italia, fin dalla loro istituzione oltre 27 anni fa», denunciano. Anzi, proprio perché più esposto all’attenzione mediatica e al monitoraggio del centralino SOS CPR, il centro di via Corelli sarebbe uno di quelli dove la violenza riesce meno a rimanere invisibile. «Nei CPR del Sud Italia o in Albania – ricordano – il sequestro dei telefoni impedisce che escano immagini e testimonianze». A dimostrarlo, secondo NAGA e Mai più Lager, è anche l’avvicendamento di ben quattro gestori nello stesso centro milanese dal 2020 a oggi, oltre a un anno di commissariamento della Procura di Milano. «Nonostante i cambi di gestione, abbiamo denunciato sempre le stesse brutalità e gli stessi abusi», affermano, respingendo l’idea che il problema sia riconducibile al singolo operatore. La radice della violenza è strutturale: «La detenzione amministrativa è un’istituzione totalizzante fondata sull’inflizione di una violenza sistematica di Stato a danno di persone trasformate in capri espiatori della propaganda securitaria, colpevoli solo di non avere un documento che la legge, nei fatti, rende impossibile ottenere». Un monito che le due realtà sociali rilanciano mentre si avvicina l’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. «È importante ricordarlo ora – concludono – perché quel Patto rischia di fare della detenzione amministrativa e della deportazione in paesi terzi senza garanzie il principale strumento di gestione dei flussi migratori». Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA PATTO MIGRAZIONE E ASILO 2026, A CHE PUNTO SIAMO? Come l'Unione Europea sta riscrivendo il diritto d'asilo e normalizzando l'eccezione Dario Ruggieri 23 Dicembre 2025 Naga ODV e Mai più Lager – No ai CPR chiedono che la condanna non resti un episodio isolato, ma diventi l’occasione per mettere in discussione l’intero sistema dei CPR e il suo impatto sui diritti fondamentali delle persone migranti.
Espulsioni e CPR: due casi che smascherano automatismi, vizi formali e violazioni dei diritti fondamentali
Due casi emblematici di espulsione con trattenimento presso il CPR di Bari-Palese che mettono in luce gravi criticità nell’adozione e nel controllo dei provvedimenti espulsivi, sia sotto il profilo dei vizi formali, sia sotto quello della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare. Entrambi i casi dimostrano come l’applicazione delle misure espulsive e del successivo trattenimento avvenga spesso in modo automatico e sproporzionato, con conseguenze gravissime sulla libertà personale, e come solo un controllo giurisdizionale effettivo e rigoroso – anche sui profili formali – possa ristabilire il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali della persona. Nel primo caso, un cittadino albanese veniva espulso dal Prefetto di Roma con trattenimento presso il CPR, pur convivendo da oltre due anni con una cittadina italiana ed essendo in procinto di convolare a giuste nozze. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi ai Giudici di Pace di Roma e Bari, eccependo l’illegittimità dell’espulsione per la grave lesione del diritto all’unità familiare. Il Giudice di Pace di Bari, competente per il riesame del trattenimento, accoglieva la domanda e disponeva la liberazione, mentre il Giudice di Pace di Roma, all’esito dell’istruttoria e sentita la convivente, annullava il decreto di espulsione richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 2, 29 e 30 Cost., la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché il principio per cui l’allontanamento non può tradursi in una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, specie in presenza di legami affettivi stabili, inserimento sociale e precedenti penali di modesta entità. Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 8886 del 12 settembre 2025 Nel secondo caso, un cittadino nato a Taranto nel 1996 da genitori macedoni, vissuto in Italia sino alla maggiore età, veniva espulso dal Prefetto di Taranto e successivamente nuovamente destinatario di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 14, d.lgs. 286/98, con conseguente trattenimento finalizzato all’accompagnamento alla frontiera. Il decreto si fondava esclusivamente sulla presunta violazione di un precedente divieto di reingresso, applicato nella misura massima di cinque anni senza alcuna motivazione specifica, nonostante la normativa preveda una forbice tra tre e cinque anni da determinarsi tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Il Giudice di Pace di Taranto, all’esito di un’accurata istruttoria, accoglieva il ricorso rilevando vizi formali gravi, in particolare la carenza dei requisiti prescritti dall’art. 18 DPR 445/2000 in tema di copie autentiche, annullando il decreto di espulsione e ritenendo non espellibile il ricorrente. Resta il dato particolarmente grave che il cittadino ha dovuto patire oltre due mesi di trattenimento, poiché il Giudice di Pace di Bari aveva convalidato la misura senza sospenderla in via cautelare, nonostante le censure poi accolte dal Giudice di Pace di Taranto. Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 2039 dell’1 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
Libero dal CPR di Gjadër per sproporzione della misura: trasferito dal CPR di Palazzo S. Gervasio era al quarto trattenimento
La Corte di Appello di Roma rigetta la richiesta di convalida del trattenimento di un cittadino togolese presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjadër, in Albania. Si precisa che, per il cittadino togolese, quello a Gjadër era il quarto trattenimento in CPR. La Corte d’Appello, pur non sospendendo il procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale alla CGUE (sollevata dalla Cassazione) a causa del termine perentorio di 48 ore per i provvedimenti de libertate, ha accolto sostanzialmente i motivi di opposizione della difesa relativi alla sproporzione della misura detentiva, disponendo la liberazione del ricorrente. S. era stato trasferito dal CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) al CPR di Gjadër (Albania), in applicazione del D.L. n. 37/2025. Mentre si trovava in Albania, ha reiterato la domanda di protezione internazionale ma, quando questa è stata dichiarata inammissibile, il Questore di Roma ha disposto il trattenimento, la cui convalida è stata rigettata. La difesa si è opposta alla convalida eccependo, tra l’altro, l’insussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità del trattenimento (Art. 14 TUI). Il punto focale del rigetto della richiesta di convalida del trattenimento risiede nella valutazione di sproporzionalità della misura detentiva in relazione alla finalità espulsiva. La Corte d’Appello ha esplicitamente rigettato la convalida, stabilendo che: “Il trattenimento a fini di espulsione viola palesemente l’Art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI)……Il trattenimento era una misura palesemente sproporzionata rispetto alla finalità espulsiva”. Inoltre, il ricorrente era già stato trattenuto in precedenza presso il CPR di Palazzo San Gervasio e il Giudice di Pace, in sede di proroga, aveva già disposto la sua liberazione perché l’Amministrazione non era riuscita ad eseguire il rimpatrio. La Corte ha rilevato che, nel periodo tra le detenzioni, l’Amministrazione non aveva svolto attività (o almeno non ne era stata fornita prova) per poter eseguire il rimpatrio. La Corte ha quindi concluso che la procedura di trattenimento era “viziata” a causa della “assoluta e macroscopica sproporzionalità” tra la misura adottata e le finalità perseguite. Questo accoglimento giurisdizionale convalida i motivi già sollevati in altri atti difensivi (come il ricorso al Tribunale Ordinario di Roma), nei quali si sosteneva che il protrarsi e il reiterarsi dei trattenimenti, sempre interrotti dall’impossibilità oggettiva di rimpatrio (dovuta alla mancata cooperazione del Paese di provenienza, il Togo), aveva fatto perdere alla misura la sua finalità istituzionale, trasformandola in una restrizione della libertà personale sproporzionata e illegittima, configurandosi quasi come una misura punitiva. La Corte ha anche preso atto dell’esistenza di un “insanabile dubbio di compatibilità“ tra la normativa nazionale che permetteva il trattenimento a Gjadër (DL 37/2025) e il diritto europeo vincolante nel nostro ordinamento, questione sollevata dalla Corte di Cassazione. Sebbene la decisione di non convalida sia stata motivata primariamente dalla sproporzione legata al fallimento del rimpatrio, il riferimento esplicito a tale dubbio convenzionale rafforza l’opposizione della difesa relativa alla legittimità del trattenimento in un centro extraterritoriale. In conclusione, la decisione della Corte d’Appello di Roma ha liberato il ricorrente, accogliendo il principio fondamentale per cui un trattenimento reiterato in un contesto di acclarata ineseguibilità del rimpatrio per ostacoli non superabili (come la mancata cooperazione del Paese d’origine) è da considerarsi sproporzionato e illegittimo. Questo rende il provvedimento un chiaro esempio di come la cronica inefficacia delle procedure di espulsione debba portare alla tutela della libertà personale. Si potrebbe dire che, di fronte a un’espulsione impossibile, il trattenimento amministrativo si scontra con la sua stessa ragion d’essere; l’inefficacia dimostrata fa sì che la restrizione della libertà diventi solo un costo senza beneficio. Corte d’Appello di Roma, sentenza del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
«Si sono rifiutati di chiamare un’ambulanza». La morte di Mukter Hossain nel campo di Lipa
Collective Aid, Medical Solidarity International e No Name Kitchen denunciano quanto accaduto nel Centro di accoglienza temporanea (Temporary Reception Centre – TRC) di Lipa, in Bosnia-Erzegovina. Secondo le tre organizzazioni impegnate da anni nella solidarietà attiva lungo la Rotta balcanica, la morte di Mukter Hossain, 41 anni, cittadino del Bangladesh, avvenuta il 23 novembre, è il risultato di un rifiuto deliberato di fornire assistenza medica salvavita. L’uomo era rientrato a Lipa il 20 novembre, dopo essere stato respinto illegalmente dalla Croazia mentre tentava di chiedere asilo. Al suo ritorno aveva raccontato di essere stato picchiato dalla polizia di frontiera durante il pushback, colpito violentemente alle costole con il calcio di una pistola. «Stava male già dal primo momento», hanno raccontato alle tre organizzazioni altri residenti del campo. «Aveva forti dolori e continuava a vomitare». Nonostante le sue condizioni, l’assistenza ricevuta è stata minima. L’unità medica del campo si è limitata a una visita superficiale, fornendogli solo antidolorifici e farmaci antiemetici, senza alcuna diagnosi o monitoraggio. Nei giorni successivi la situazione è peggiorata rapidamente: il 21 novembre Hossain non era più in grado di mangiare né di alzarsi dal letto. Le richieste di aiuto si sono moltiplicate. «Abbiamo chiesto più volte alle guardie e al personale del campo di chiamare un’ambulanza», hanno riferito i testimoni a Collective Aid, Medical Solidarity International e No Name Kitchen. «Ci rispondevano: “Non c’è personale medico” oppure “Domani manderemo qualcuno”». E così nessuna assistenza è stata fornita. Il 23 novembre, intorno alle 16, Mukter Hossain ha chiamato la sua famiglia in Bangladesh per dire addio. Poco dopo ha iniziato ad avere gravi difficoltà respiratorie. «Non riesco a respirare» e «Ho molto freddo», avrebbe detto a chi gli stava accanto. I presenti hanno riferito di «chiari segni di sofferenza respiratoria». Alcuni residenti si sono quindi rivolti direttamente alla polizia del campo, l’unica autorità presente quel giorno, chiedendo esplicitamente un’ambulanza. La risposta è stata ancora una volta un rifiuto. «Ci hanno detto: “Stiamo mangiando” e “Controlleremo domani”», hanno raccontato i testimoni. «Non è stato un equivoco, ma una scelta deliberata di non agire, nonostante l’urgenza e la possibilità di salvargli la vita». Alle 17.15 Mukter Hossain è morto nel suo letto. Anche dopo il decesso, l’intervento delle autorità è stato ritardato di ore. Quando il personale è arrivato, ha confermato la morte e – secondo quanto riportato dalle tre organizzazioni – avrebbe ordinato ai residenti di «non dire a nessuno cosa era successo». Alcuni testimoni sarebbero stati minacciati, il Wi-Fi del campo interrotto e la chiamata al personale medico ulteriormente ritardata. «La morte di Mukter era evitabile», sottolineano le organizzazioni nel comunicato. «Vomito persistente, incapacità di mangiare o stare in piedi, difficoltà respiratorie: erano segnali inequivocabili di una grave emergenza medica. L’assistenza è stata richiesta ripetutamente e deliberatamente negata». Questo caso, aggiungono, riflette il collasso del sistema sanitario all’interno del TRC di Lipa. I residenti riferiscono che «vedere un medico è raro» e che i requisiti minimi di assistenza sanitaria non vengono rispettati. Mancano percorsi di riferimento funzionanti, accesso ai farmaci essenziali, cure per le malattie croniche e un supporto psicologico adeguato, nonostante i bisogni diffusi. Il campo di Lipa è gestito dal Ministero della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina attraverso il Servizio per gli Affari Stranieri (SFA), con il supporto tecnico dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). «Lo Stato non solo ha mancato alle proprie responsabilità», denunciano le tre Ong, «ma le ha attivamente ignorate, causando la morte di un uomo». Da tempo diverse organizzazioni solidali e della società civile bosniaca denunciano Lipa come un campo sovraffollato, isolato, violento e caratterizzato da una grave negligenza sanitaria. La chiusura del campo di Boriči e la sua fusione forzata con Lipa hanno ulteriormente aggravato la situazione, esponendo a rischi ancora maggiori famiglie e minori. «La morte di Mukter non è un incidente», concludono Collective Aid, Medical Solidarity International e No Name Kitchen, «ma il risultato prevedibile di una deliberata mancanza di assistenza». Le organizzazioni chiedono infine un intervento immediato: un’indagine indipendente sulla morte di Mukter Hossain; il ripristino dell’assistenza sanitaria essenziale nel campo, con presenza medica quotidiana e percorsi di riferimento efficaci; un adeguato supporto alla salute mentale; e una supervisione trasparente e indipendente sugli standard di assistenza in tutti i centri di accoglienza temporanei.
Mohamed Shahin libero: smontata la tesi del Viminale sulla “pericolosità sociale”
Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, l’imam di Torino, è libero. Ieri mattina la Corte d’Appello di Torino ha disposto il rilascio immediato dal CPR di Caltanissetta, dove era trattenuto in attesa di espulsione. Shahin potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi familiari nella città in cui vive da oltre vent’anni. Attorno a lui si è mossa un’ampia e forte campagna di solidarietà, che nel contempo ha contribuito a rendere visibile la violenza del sistema di detenzione amministrativa italiano. La decisione arriva al termine del procedimento di riesame del trattenimento e rappresenta una netta smentita delle motivazioni su cui si fondava il decreto firmato dal ministro Piantedosi di espulsione con la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Nell’ordinanza, il giudice afferma con chiarezza che non sussiste alcuna concreta e attuale pericolosità sociale a carico di Shahin, disponendo così la cessazione immediata della misura. Al centro del provvedimento vi sono le nuove informazioni emerse in sede processuale, a partire dall’esito dei procedimenti penali richiamati dalle autorità. In particolare, il procedimento relativo alle frasi pronunciate da Shahin durante una manifestazione del 9 ottobre 2025 – elemento chiave nella costruzione del presunto profilo di pericolosità – è stato archiviato dalla Procura di Torino. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, si tratta di dichiarazioni che costituiscono una “espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato”, pienamente lecite perché rientranti nell’ambito di tutela dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale chiarisce inoltre che ogni valutazione sul contenuto politico, etico o morale di quelle parole “non compete in alcun modo a questa Corte e non può incidere di per sé solo sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto”, smontando così uno degli assunti centrali sostenuti dalla Questura nelle fasi precedenti. Analoghe conclusioni vengono tratte anche in relazione a un altro episodio citato, il non meglio precisato blocco stradale del maggio 2025. Anche in questo caso, il giudice rileva che la condotta di Shahin non è mai stata connotata da violenza, limitandosi a una presenza sul posto insieme ad altre persone, senza elementi idonei a dimostrare una minaccia concreta. A pesare nella decisione è poi il radicamento sociale di Mohamed Shahin: oltre vent’anni di vita in Italia, i la presenza di familiari, l’assenza di precedenti penali e un impegno documentato in attività sociali, culturali e di dialogo religioso. La sentenza richiama espressamente la documentazione prodotta dalla difesa, che dimostra un “concreto e attivo impegno nella salvaguardia dei valori sociali e costituzionali”, anche attraverso iniziative di divulgazione della Costituzione italiana all’interno della comunità islamica. «Questa ordinanza ristabilisce un principio fondamentale: la libertà di espressione non può essere trasformata in un indice di pericolosità», commenta l’avvocato Gianluca Vitale, che ha assistito Shahin insieme all’avvocato Jama Fairus. «Il Tribunale ha riconosciuto che, in assenza di fatti concreti, non è possibile privare una persona della libertà sulla base di valutazioni ideologiche o suggestioni securitarie. È una decisione che parla non solo del caso di Mohamed, ma dello stato di diritto nel nostro Paese». Soddisfazione anche dalla campagna Free Mohamed Shahin, che in una nota parla di una vittoria collettiva: «Oggi ha vinto la solidarietà. Ha vinto la lotta dal basso. Ha vinto la verità». Il ringraziamento va «agli avvocati, alle associazioni, alle comunità religiose, alle personalità pubbliche e a tutte le persone che hanno scelto di metterci la faccia per difendere la libertà di espressione e i diritti fondamentali di un uomo ingiustamente recluso, tanto più in un CPR che è ingiusto per sua natura». La vicenda, tuttavia, non è ancora del tutto conclusa. Il procedimento di espulsione resta formalmente in vigore ed è oggetto di ulteriori ricorsi. «Festeggiamo questa prima vittoria – avverte la campagna – ma non abbassiamo la guardia. L’attenzione su questo caso deve restare alta». Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da @free.mohamed.shahin
Trento antirazzista in piazza: «Qui non si costruirà un CPR»
Oltre millecinquecento persone hanno attraversato le strade di Trento in un grande corteo contro la costruzione di un CPR in città. Una mobilitazione promossa da più di sessanta sigle tra realtà di movimento, collettivi antirazzisti, scuole di italiano, associazioni, sindacati e partiti, che ha dato vita alla prima popolare risposta contro l’accordo Fugatti-Piantedosi del 24 ottobre, che prevede la costruzione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio e l’ulteriore smantellamento del sistema di accoglienza con una riduzione dei posti letto da 700 a 350. Notizie/CPR, Hotspot, CPA A TRENTO SABATO 13 DICEMBRE UNA MANIFESTAZIONE CONTRO LA COSTRUZIONE DEL CPR «Non possiamo accettare la costruzione di un CPR né qui né altrove» Redazione 19 Novembre 2025 Durante la manifestazione sono state affisse immagini che documentano le pessime condizioni di vita all’interno dei CPR, mentre al termine del percorso, sotto il palazzo della Provincia Autonoma, è stata lasciata sull’asfalto una grande scritta: “NO CPR”. Quella di Trento è la seconda grande manifestazione regionale sul tema, dopo il corteo di Bolzano di due anni fa, che aveva contribuito a bloccare il progetto di costruzione di un CPR in Alto Adige. Una continuità rivendicata con forza anche oggi: «Siamo in tante e tanti perché la rete contro i CPR, che è nata due anni fa, ha saputo continuare il proprio percorso coinvolgendo sempre più associazioni, organizzando incontri informativi, assemblee pubbliche, facendo convergere la rete solidale già esistente con la partecipazione della società civile. Dopo Bolzano, faremo di tutto per bloccare anche la costruzione di un CPR a Trento». Al centro della protesta il rifiuto dell’accordo siglato tra il presidente della Provincia Fugatti e il ministro Piantedosi, così come la denuncia delle politiche razziste e securitarie del governo e dei tagli all’accoglienza provinciale. «L’accordo baratta la costruzione di un CPR con la promessa di un ulteriore taglio agli obblighi di accoglienza. Non può esserci sicurezza senza giustizia sociale e senza il riconoscimento dei diritti di cittadinanza», è stato ribadito dagli interventi dal microfono. Durante il corteo hanno preso parola anche gli studenti e le studentesse delle scuole di italiano, che hanno denunciato «la politica della negazione, quella che nega l’esistenza delle persone». «I CPR funzionano per un illecito amministrativo, ma la vera sicurezza si costruisce con la cura, non con le carceri. Vogliamo l’accoglienza, non i CPR». Attualmente sono oltre 1000 le persone richiedenti asilo in attesa di accedere al sistema di accoglienza provinciale, costrette a vivere in strada o, quando sono fortunate ma solo per brevi periodi, nei dormitori di bassa soglia. Molti interventi hanno sottolineato come i CPR siano luoghi di privazione della libertà personale, in cui le persone vengono detenute senza aver commesso reati, ma solo per un’irregolarità legata ai documenti. «Sono luoghi di morte, in 27 anni di detenzione amministrazione in Italia sono morte oltre 47 persone, e sono parte di un progetto securitario che specula sulla vita delle persone migranti e marginalizzate, producendo solo sofferenza e tortura», è stato detto più volte dal microfono. Dalle voci provenienti dal Sud Tirolo è arrivato un messaggio chiaro: «I CPR non sono una soluzione. Il vero problema è la precarietà diffusa e che colpisce soprattutto le persone migranti. Il governo non protegge chi ha davvero bisogno». Altri interventi hanno denunciato lo stanziamento di oltre due milioni di euro di fondi provinciali per la costruzione del CPR: «Sono soldi che dovrebbero andare all’accoglienza e ai progetti di inclusione, anche perché non esiste un modo umano di far funzionare un CPR, queste strutture non possono essere “umanizzate”». Forte anche il richiamo ai valori antifascisti e antirazzisti della città: «Questa è la Trento che non ha paura di scendere in piazza e di sfidare la giunta Fugatti, una Trento che antirazzista che rivendica il diritto alla libera circolazione, un diritto umano fondamentale». La manifestazione ha ribadito uno sguardo che va oltre i confini locali, parte di una lotta transnazionale dei movimenti che si oppongono al nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo e la Direttiva Rimpatri, con il regolamento approvato l’8 dicembre scorso: «Non vogliamo un CPR a Trento, ma non lo vogliamo né altrove in Italia, né in Albania, né in nessun altra parte». La richiesta finale è stata netta: la libertà di tutte le persone rinchiuse nei CPR, l’abolizione della detenzione amministrativa e la fine delle politiche repressive europee. Notizie/Regolamenti UE/CPR, Hotspot, CPA “PAESI SICURI” E RIMPATRI: LA NUOVA STRETTA DELL’UE  Un altro passo verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza Redazione 10 Dicembre 2025 Quello di oggi è stato solo il primo passo. Un percorso di lotta che parte da Trento, ma che si intreccia con le mobilitazioni nazionali e internazionali contro i CPR e contro le politiche di chiusura e violenza sui confini europei. Un percorso che, come ribadito più volte, continuerà nei prossimi mesi.
I centri in Albania: uno spreco di soldi pubblici
Un dossier di 60 pagine è stato consegnato da ActionAid Italia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio il 29 ottobre, chiedendo di valutare un possibile danno erariale legato al progetto dei centri di detenzione in Albania. Contestualmente, un’altra segnalazione è stata inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione: al centro, presunte irregolarità nell’appalto da 133 milioni di euro per la gestione delle strutture detentive. Un esposto che prova a mettere ordine nel caos amministrativo che ha segnato l’accordo tra Italia-Albania, definito una «deviazione di denaro pubblico verso attività giudicate illegittime dai tribunali italiani ed europei», e che oggi mostra i suoi conti: costi altissimi, strutture a mezzo servizio e norme piegate per tenere in vita il protocollo conosciuto anche come Meloni-Rama. Attraverso l’esposto l’organizzazione chiede di accertare: le responsabilità amministrativo-contabili per violazioni delle norme sulla gestione delle risorse pubbliche, la carenza di trasparenza negli affidamenti, l’utilizzo distorto di fondi pubblici e, infine, quanto la spesa sia inefficiente e sproporzionata rispetto ai risultati. La richiesta alla Corte dei conti è di verificare se si sia configurato un danno erariale. All’ANAC, invece, sono segnalate presunte irregolarità in un appalto che, secondo ActionAid, avrebbe richiesto una procedura più trasparente e aperta per la sua «rilevanza internazionale». LA STORIA DEI CENTRI E I COSTI TRIPLICATI La storia parte nel febbraio 2024: la legge che ratifica il Protocollo Italia-Albania stanzia 39,2 milioni di euro per allestire i due centri di Gjadër e Shëngjin. Passano dieci giorni e il Governo cambia rotta. Con il cosiddetto Decreto PNRR 2 la competenza passa alla Difesa, gli stanziamenti salgono a 65 milioni e il Genio militare assume la regia dell’operazione. Da allora – mostra la dettagliata ricostruzione di ActionAid – gli importi lievitano: la Difesa bandisce gare per 82 milioni, firma contratti per oltre 74 milioni, quasi tutti con affidamenti diretti, ed eroga 61 milioni in soli allestimenti. «Soldi pubblici sottratti alla salute, alla giustizia, al welfare e persino ai fondi per le emergenze» denuncia l’avvocato Antonello Ciervo, coordinatore del team legale composto da Giulia Crescini, Gennaro Santoro e Francesco Romeo che ha lavorato all’esposto. «Una distorsione ancora più grave, considerando l’illegittimità del modello dei centri albanesi». Mentre la macchina chiude contratti, i centri restano praticamente vuoti. Il confronto con l’Italia è utile a capire lo spreco di denaro pubblico: a Gjadër mantenere un posto per soli due mesi costa 1.500 euro, cioè quanto speso in un anno nel centro di trattenimento per richiedenti asilo di Modica, che ha ispirato la prima fase dell’esperimento albanese. E l’esperimento siciliano, ricorda ActionAid, aveva già mostrato fallimenti evidenti: «Nel 2023 a Modica non c’è stata alcuna convalida del trattenimento né alcun rimpatrio; nel 2024, tra Modica e Porto Empedocle, appena il 3% delle persone transitate è stato rimpatriato». Nonostante ciò, il Governo prosegue. «L’ostinazione nel tenere in vita un progetto inumano, inefficace e giuridicamente inconsistente» afferma Fabrizio Coresi di ActionAid «ha generato una perdita per l’erario che non può essere archiviata come un mero errore tecnico». LA NUOVA FASE: PORTATI IN ALBANIA, POI DI NUOVO IN ITALIA Da marzo 2025 si apre una fase della propaganda governativa: vengono trasferite forzatamente in Albania persone già trattenute in un CPR italiano. Dal punto di vista dell’impatto mediatico si vuole ricreare l’effetto violento delle deportazioni di Trump. Per quanto riguarda le spese i viaggi sono doppi e i costi raddoppiano. A fine 2024 il prezzo giornaliero per detenuto del CPR di Gjader è quasi tre volte quello di una struttura detentiva italiana, mentre il 20% dei posti nei CPR italiani resta inutilizzato. Il “passaggio aggiuntivo” si traduce in un’esplosione di spese accessorie: missioni, logistica, straordinari. Solo per il vitto e l’alloggio delle forze dell’ordine, tra ottobre e dicembre 2024, l’Italia ha speso 105.616 euro al giorno, contro i 5.884 euro del CPR di Macomer. «Diciotto volte di più» calcola ActionAid. «Ventotto volte rispetto a Palazzo San Gervasio». Nel frattempo il penitenziario all’interno del centro di Gjader, mai utilizzato, è stato finanziato dal Ministero della Giustizia con quasi 2 milioni di euro. Il Ministero della Salute ha speso 1,2 milioni e autorizzato altri 4,8, ma gli uffici sanitari in Albania – l’Usmaf – risultano «deserti da marzo 2025». La cosiddetta “commissione vulnerabilità”, prevista per valutare i casi fragili, si riunisce solo da remoto e solo «in presenza di evidenze oggettive». Il diritto alla salute, denuncia l’organizzazione, «non è garantito nei fatti». La ricostruzione del rapporto “Il costo dell’eccezione. I centri in Albania” – primo focus del nuovo progetto Trattenuti, realizzato con l’Università di Bari 1 – mostra una contabilità sparsa tra decine di uffici, gare non coordinate, decreti ministeriali non pubblicati e continui cambi di competenza. Al centro c’è una domanda semplice: come vengono utilizzati i soldi pubblici? Secondo l’organizzazione, manca «una guida centrale nella gestione della spesa pubblica». Fondi pensati per emergenze o finalità diverse vengono spostati su un progetto più volte giudicato non conforme al diritto. A riprova, nel fondo predisposto dal Ministero dell’Interno rimangono disponibili quasi 300 milioni di euro tra il 2024 e il 2026: risorse destinate non solo all’Albania ma anche a CPR, CAS e cooperazione migratoria, confluite in un contenitore ampliato strada facendo. Le pronunce dei tribunali italiani e della Corte di giustizia UE, insieme alla recente decisione del Consiglio di Stato sulla tutela della salute nei CPR, tracciano un quadro che ActionAid definisce «incompatibile con il diritto».  Alla fine, quello che il governo si ostina a chiamare “modello Albania” si rivela per quello che è: un’operazione costosa che ha sottratto fondi da diversi ministeri (salute, istruzione, università) e, soprattutto, ha portato avanti l’idea che i diritti fondamentali delle persone migranti non siano nemmeno l’ultimo pensiero dell’ingranaggio. «Un progetto tenuto in vita a ogni costo, anche quando fatti, numeri e giudici dicevano il contrario. In questo quadro, non abbiamo fatto altro che seguire il denaro, come ha detto di fare la stessa presidente Giorgia Meloni lo scorso 23 giugno alla camera nel contrasto all’immigrazione irregolare. Farlo ci ha portato proprio al governo e a politiche inumane, estremamente critiche da un punto di vista legale e completamente irrazionali da un punto di vista economico, con costi esorbitanti e ingiustificabili. Non si tratta solo di un uso spregiudicato delle risorse: è la duplicazione deliberata e cinica di un sistema inutile, inumano, oscuro e costoso», concludono gli autori del rapporto. Con il paradosso che più si vìolano i loro diritti, più il costo aumenta. E la nostra consapevolezza che il prezzo più alto, prima di tutto, lo pagano sempre le persone ingiustamente recluse, alle quali il micidiale sistema della detenzione amministrativa vuole negare tutto, perfino il diritto a essere trattate come esseri umani. 1. Scarica il rapporto completo ↩︎