L’architettura del rifiuto
YLENIA BOBBO 1
INTRODUZIONE
Le recenti autorizzazioni amministrative e legali, che hanno permesso
l’ampliamento della lista dei Paesi di Origine Sicura (POS), rendono quanto mai
urgente una nuova analisi critica del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e
l’asilo. Tale riforma, infatti, comporta implicazioni profonde, capaci di
scardinare le garanzie fondamentali dei richiedenti asilo.
Notizie
NON ESISTONO “PAESI SICURI”
E con le nuove regole UE su migrazione e asilo siamo tutti più in pericolo
Nicoletta Alessio
12 Febbraio 2026
Tuttavia, l’estensione dei Paesi sicuri non è l’unica criticità introdotta:
sebbene sia la più recente, essa si inserisce in un quadro ben più complesso e
non privo di problematicità.
In questo report verranno analizzati gli aspetti controversi ereditati dal
vecchio Sistema di Dublino e la conseguente struttura basata sulla cosiddetta
“finzione di non ingresso“; la preoccupante contrazione dei diritti dei minori
stranieri non accompagnati; la progressiva criminalizzazione delle ONG, nonché
il ruolo controverso di Frontex e della Guardia Costiera Libica.
Doveroso è, inoltre, dedicare uno spazio specifico all’introduzione dei sistemi
di Intelligenza Artificiale (AI) per la profilazione biometrica e la
sorveglianza. Si tratta di tecnologie che rischiano di trasformare il confine in
uno spazio di discriminazione automatizzata: un tema cruciale al quale, finora,
è stata riservata troppa poca attenzione.
LA SOLIDARIETÀ APPARENTE DEGLI STATI
Com’è evidente, l’Europa ha approvato il nuovo pacchetto legislativo con
l’obiettivo di creare un sistema più organizzato e capace di rispondere alle
emergenze attraverso una maggiore celerità. A differenza del passato, chi arriva
oggi viene sottoposto a una procedura di screening immediata, seguita da iter
burocratici estremamente rapidi 2.
Di conseguenza, le persone migranti hanno pochissimi giorni a disposizione per
presentare ricorso qualora la loro domanda venisse respinta, sollevando dubbi
sull’effettiva possibilità di difesa.
Il nodo principale rimane tuttavia legato al principio del Paese di primo
ingresso, pilastro del vecchio Sistema di Dublino III 3.
Approfondimenti
CHE COS’È IL NUOVO PATTO UE SU ASILO E MIGRAZIONE?
Una scheda informativa in vista del 10 aprile 2025, giornata di azione
transnazionale "This Pact kills!"
2 Aprile 2025
Sebbene quel modello sia stato formalmente superato dal Regolamento (UE)
2024/1351 4, molte delle sue criticità strutturali sembrano persistere. Con
questo nuovo regolamento, l’Unione Europea punta a ovviare alla cronica mancanza
di meccanismi di condivisione dell’onere migratorio; tuttavia, nonostante il
tentativo di introdurre criteri di solidarietà, è opportuno evidenziare la
natura spesso flessibile dei meccanismi di ricollocazione.
In termini pragmatici, la responsabilità principale continua a gravare sui Paesi
di frontiera 5, poiché la possibilità per gli altri Stati membri di optare per
contributi finanziari anziché per l’accoglienza fisica dei richiedenti asilo
rischia di lasciare invariato il peso logistico e umano sui Paesi di primo
approdo.
LA FINZIONE DI NON INGRESSO E IL REGIME DETENTIVO
Per quanto riguarda il cosiddetto principio di non ingresso, esso rappresenta
uno dei pilastri del Regolamento (UE) 2024/1359 6. Questa norma priva il
migrante, da un punto di vista strettamente giuridico, del riconoscimento della
sua presenza fisica sul territorio dell’Unione Europea 7.
In pratica, pur trovandosi effettivamente entro i confini dell’UE (spesso in
zone di transito o centri di frontiera), i richiedenti asilo sono considerati
legalmente come se non vi avessero mai fatto ingresso.
Questa “finzione” è funzionale a giustificare l’applicazione di procedure
accelerate e standard di tutela ridotti, comprimendo di fatto il diritto a un
ricorso effettivo sancito dall’Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’UE 8.
In questo scenario, l’uso sistematico delle liste dei “Paesi di origine sicura”
(secondo la proposta COM(2025) 101 9) agisce come un filtro di inammissibilità
quasi automatico: la presunzione generica di sicurezza prevale sulla valutazione
individuale dei rischi, rischiando di trasformare il diritto d’asilo in un mero
processo burocratico finalizzato al rimpatrio.
I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI
Come se non bastasse, all’interno di questo quadro repressivo, i minori
stranieri non accompagnati rimangono i soggetti più vulnerabili. Nonostante la
Direttiva 2013/33/UE ponga al centro il “superiore interesse del minore” 10, il
Nuovo Patto ne consente il trattenimento nelle zone di frontiera, equiparandoli
di fatto agli adulti nelle procedure accelerate se provenienti da Paesi
considerati sicuri.
La rapidità di tali iter impedisce spesso una corretta nomina del tutore e una
difesa legale adeguata. Inoltre, questa contrazione temporale – che prima delle
riforme veniva loro risparmiata – non lascia il tempo materiale necessario per
identificare traumi o bisogni specifici, con il reale rischio che i minori
finiscano in regimi di fatto detentivi.
Destano altrettanta preoccupazione le modalità di determinazione dell’età, che
potrebbero portare a trattare erroneamente dei minori come adulti, privandoli di
ogni forma di protezione 11. Sotto il regime di Dublino III, i minori godevano
di esenzioni più ampie, poiché la priorità era il ricongiungimento familiare
rapido o l’accoglienza protetta.
Significativo è anche il cambiamento riguardante la raccolta dei dati biometrici
(impronte e foto): se in precedenza era prevista dai 14 anni, ora la soglia
scende ai 6 anni, istituzionalizzando una forma di sorveglianza digitale fin
dall’infanzia.
Infine, sebbene il Nuovo Patto introduca meccanismi di monitoraggio dei diritti
fondamentali, vi è ragione di dubitare della loro reale efficacia e
indipendenza, temendo che restino semplici procedure formali prive di un impatto
concreto sulla tutela dei minori.
I PAESI DI ORIGINE SICURA
Tornando agli aggiornamenti più recenti, il concetto di Paese di Origine Sicura
(POS) è oggi al vertice delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Non si
tratta di un semplice elenco geografico, ma di un meccanismo legale che cambia
radicalmente il destino di chi chiede protezione 6.
Se una persona migrante proviene da un Paese inserito in questa lista (come
Tunisia, Albania o Bangladesh), lo Stato presume automaticamente che non abbia
diritto all’asilo: la sua domanda non è più un “foglio bianco” da esaminare con
cura, ma viene etichettata come “probabilmente infondata“.
In questa circostanza, il richiedente deve fornire prove eccezionali in tempi
strettissimi (spesso meno di una settimana) per ribaltare tale presunzione. Ad
aggravare il meccanismo interviene il fatto che, se la domanda è respinta come
“manifestamente infondata“, la persona non ha il diritto automatico di restare
sul territorio in attesa della sentenza di appello: potrebbe essere rimpatriato
prima ancora che un giudice legga le sue carte 12.
L’Italia utilizza questa lista per attivare le procedure accelerate di
frontiera, che prevedono il trattenimento in centri chiusi (inclusi quelli in
Albania) mentre si decide sulla domanda in poche ore. Il rischio è evidente: che
la velocità prevalga sulla giustizia. Appare chiaro il tentativo del legislatore
di “blindare” la lista dei POS inserendola in norme di rango primario (legge
ordinaria), nel tentativo di limitare il potere di disapplicazione dei giudici.
Inoltre, l’inserimento delle “Schede Paese” in contesti legislativi legati alle
relazioni internazionali rischia di precludere l’accesso a informazioni
cruciali, indebolendo il diritto di difesa.
Tuttavia, è opportuno ricordare che, qualora venga meno il presupposto di
“sicurezza” (anche per una sola parte del territorio o per specifiche categorie
di persone), deve essere ripristinata la procedura ordinaria, con il conseguente
effetto sospensivo del provvedimento di espulsione.
L’applicazione rigida del concetto di “Paese sicuro” rischia infatti di entrare
in rotta di collisione con il Diritto Internazionale e il principio di
non-refoulement. Lo Stato, infatti, resta responsabile della tutela dei diritti
umani di chiunque si trovi sotto il suo controllo effettivo, anche in zone
extraterritoriali o in alto mare, come confermato dalla giurisprudenza della
Corte EDU nei celebri casi Hirsi Jamaa 13 e Medvedyev.
L’ESTERNALIZZAZIONE E GLI ACCORDI BILATERALI: IL MODELLO LIBIA
L’esternalizzazione non rappresenta solo lo spostamento fisico dei controlli
oltre i confini dell’Unione, ma costituisce una vera e propria strategia
giuridica volta a prevenire il contatto tra il migrante e la giurisdizione
europea. L’obiettivo principale è impedire che scatti l’obbligo di protezione
internazionale, il quale sorge nel momento esatto in cui un individuo entra
nella sfera di controllo di uno Stato membro 14.
In questo contesto, il principio di non-refoulement (non respingimento) vieta
tassativamente di ricondurre una persona in luoghi dove rischi la vita o
trattamenti disumani; una realtà che, purtroppo, caratterizza in modo oggettivo
l’attuale situazione in Libia.
Tutte le principali organizzazioni internazionali concordano infatti sul fatto
che la Libia non possa essere considerata un “porto sicuro“.
Delegando le intercettazioni e il conseguente ritorno forzato a un soggetto
terzo, gli Stati europei attuano quello che la dottrina definisce un
respingimento per procura.
Questa pratica rappresenta un tentativo di aggirare la storica sentenza Hirsi
Jamaa contro Italia (2012), con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
condannò il nostro Paese per i respingimenti diretti in mare, stabilendo che la
responsabilità dei diritti umani segue l’autorità dello Stato ovunque essa venga
esercitata.
LA RESPONSABILITÀ DELLA GUARDIA COSTIERA
Sulla scorta di tale logica, attraverso accordi bilaterali come il Memorandum
d’intesa Italia-Libia 15, l’Unione Europea ha di fatto delegato la funzione di
controllo delle frontiere alla Guardia Costiera libica. Questo meccanismo di
responsabilità delegata è strategicamente finalizzato ad evitare il contatto
fisico delle persone migranti con le giurisdizioni europee, frapponendo un
attore terzo tra il richiedente asilo e gli obblighi di protezione degli Stati
membri.
La cooperazione tecnica e finanziaria con autorità di Paesi terzi che non
garantiscono standard minimi di tutela configura una violazione indiretta, ma
sistematica, del principio di non-refoulement. La persona intercettata in mare
viene infatti ricondotta nei centri di detenzione libici – luoghi di documentata
tortura e sfruttamento – aggirando deliberatamente gli obblighi internazionali
di sbarco in un “porto sicuro” (Place of Safety).
In questo scenario, la responsabilità delle autorità nazionali europee emerge
con chiarezza nel finanziamento, nella fornitura di mezzi e nel coordinamento di
operazioni che sfociano in violazioni dei diritti umani: abusi che l’Europa,
qualora avvenissero sul proprio suolo o sotto la propria bandiera, sarebbe
giuridicamente obbligata a prevenire e sanzionare.
LA RESPONSABILITÀ DI FRONTEX E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE ONG
Parallelamente a quanto finora esposto, il ruolo di Frontex 16– l’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera – ha subito un’evoluzione verso
una funzione di sorveglianza avanzata che spesso entra in conflitto con gli
obblighi di ricerca e soccorso (SAR).
La dottrina solleva seri dubbi sulla responsabilità legale dell’Agenzia nei casi
di cosiddetto respingimento per omissione: ciò accade, ad esempio, quando le
coordinate dei migranti vengono condivise prioritariamente con le autorità di
Paesi terzi invece che con le navi di soccorso più vicine, facilitando di fatto
il ritorno forzato in Libia.
In questo scenario, si assiste a una sistematica criminalizzazione delle ONG 17.
Le navi della società civile, intervenute per colmare il vuoto lasciato dalle
missioni istituzionali, vengono ostacolate attraverso una serie di strumenti
amministrativi e giudiziari.
Tra questi spiccano l’assegnazione di porti di sbarco estremamente distanti –
una pratica che svuota l’area SAR di presidi di soccorso per lunghi periodi – e
l’apertura di inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che
spesso si risolvono in un nulla di fatto dopo anni di sequestri.
Questa strategia mira a ridefinire il soccorso in mare: da obbligo giuridico e
morale, sancito dalle convenzioni internazionali, a presunto fattore di
attrazione (pull factor). L’aiuto umanitario viene così etichettato come
un’interferenza con le politiche di sicurezza, trasformando una missione di
salvataggio in un atto potenzialmente illecito agli occhi dell’opinione
pubblica.
LA DISCRIMINAZIONE DEI MIGRANTI NEL CONTESTO DELL’AI
In ultima analisi, una delle evoluzioni più inquietanti della riforma riguarda
l’impiego massiccio delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella
gestione migratoria. Il Regolamento (UE) 2024/1359, unitamente al potenziamento
della banca dati Eurodac, istituzionalizza la raccolta capillare di dati
biometrici, estendendola persino ai minori.
L’adozione di algoritmi per la profilazione dei flussi, l’analisi predittiva del
rischio o il riconoscimento facciale ai confini, introduce una nuova e insidiosa
forma di discriminazione algoritmica.
Questi sistemi, spesso caratterizzati da un’estrema opacità e privi di una
supervisione umana effettiva 18, rischiano di riflettere “bias” intrinseci
capaci di penalizzare sistematicamente determinate nazionalità o tratti
somatici. In questo modo, si automatizzano decisioni che hanno un impatto
devastante sulla vita delle persone, basandole su parametri statistici anziché
su fatti concreti.
La tecnologia viene così piegata a rafforzare la “finzione di non ingresso“,
erigendo un confine digitale invisibile ma invalicabile. In questo spazio, la
decisione sull’ammissibilità di un individuo non è più affidata a un esame
umano, empatico e dignitoso della sofferenza, ma a calcoli di probabilità che
rischiano di deumanizzare definitivamente il diritto d’asilo.
CONCLUSIONE
In conclusione, non si tratta, dunque, di una semplice riforma tecnica, ma di
una scelta politica che sposta il fulcro dell’accoglienza verso il rimpatrio e
la sorveglianza. Quella che un tempo era considerata una protezione inderogabile
della dignità umana sembra essersi trasformata in una gestione del rischio, dove
l’efficienza burocratica e la sicurezza dei confini prevalgono sistematicamente
sulle garanzie individuali. Così facendo l’Unione Europea rischia di svuotare di
significato le proprie radici costituzionali e le convenzioni internazionali.
1. Ho 27 anni e sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali all’Università di Siena. Vivo in provincia di
Venezia e da ottobre 2025 svolgo volontariato per l’Osservatorio, centro di
ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per cui
redigo brevi report periodici. Collaboro inoltre con l’associazione
Avvocato di Strada, offrendo supporto nell’assistenza a persone senza
dimora ↩︎
2. De Pasquale, P. (2020). Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che
luci. In I Post di AISDUE, vol. II, Focus “La proposta di Patto su
immigrazione e asilo”, n. 1, pp. 1-13. ISSN 2723-9969 ↩︎
3. Balsamo, O. (2024). The residence document criterion in the revised Dublin
system, today, between EU secondary law and the jurisprudence of the Court
of Justice. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2024, pp. 81-106. ISSN 2384-9169
↩︎
4. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i
regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento
(UE) n. 604/2013 ↩︎
5. Nascimbene, B. (2024). Le “sfide” ai diritti fondamentali e alle garanzie
giurisdizionali nell’ambito delle procedure introdotte dal nuovo Patto
sulla migrazione e l’asilo. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo
Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-7. ISSN 2975-2698 ↩︎
6. Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel
settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE)
2021/1147 ↩︎
7. Perin, G. (2024). Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito
dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. In
Questione Giustizia, Speciale “Immigrazione in Europa e diritti
fondamentali“, luglio 2024, pp. 28-45. ISSN: 1972-5531 ↩︎
8. Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
Convenzione di Aarhus e domanda diretta a ottenere la qualità di parte in
un procedimento giurisdizionale da parte di un’organizzazione per la tutela
dell’ambiente ↩︎
9. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE
del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio ↩︎
10. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ↩︎
11. Morgese, G., Limitati sviluppi del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo
in materia di percorsi legali di ingresso, in I. Caracciolo, G. Cellamare,
A. Di Stasi, P. Gargiulo (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni
giuridiche aperte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 271-295 ↩︎
12. Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine
sicuri, comunicato stampa del Parlamento UE (10 febbraio 2026) ↩︎
13. Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c.
Italia, in cui la Corte ha sancito la responsabilità extraterritoriale
dello Stato per violazione del divieto di espulsioni collettive e del
principio di non-refoulement ↩︎
14. ASGI (Crescini, G., et al.) (2020). L’attività delle organizzazioni
internazionali in Libia e le problematiche ripercussioni
sull’esternalizzazione del diritto di asilo. In Questione Giustizia, n.
1/2020, pp. 178-189 ↩︎
15. Previatello, M. (2024). La nuova dimensione esterna della politica di
immigrazione e asilo dell’Unione europea: dalla collaborazione bilaterale
ai meccanismi unilaterali di pressione. In Quaderni AISDUE, Anticipazione
fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-28 ↩︎
16. Cardenio, G. (2025). Se Frontex vigilerà sulle nostre frontiere, chi
vigilerà su Frontex? Una lettura combinata delle conclusioni degli Avvocati
Generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi Hamoudi
contro Frontex e WS e altri contro Frontex. In Eurojus, Fascicolo n. 3 –
2025, pp. 165-180 ↩︎
17. Masera, L. (2018). L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo
rassegnarci al disumano? In Questione Giustizia, n. 2/2018, pp. 225-236 ↩︎
18. Palazzi, A. (2025). Quando l’intelligenza artificiale (IA) contribuisce a
decidere in materia di asilo: prospettive e questioni aperte nel diritto
dell’Unione Europea. In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n.
3/2025. ISSN: 1972-4799 ↩︎