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L’architettura del rifiuto
YLENIA BOBBO 1 INTRODUZIONE Le recenti autorizzazioni amministrative e legali, che hanno permesso l’ampliamento della lista dei Paesi di Origine Sicura (POS), rendono quanto mai urgente una nuova analisi critica del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo. Tale riforma, infatti, comporta implicazioni profonde, capaci di scardinare le garanzie fondamentali dei richiedenti asilo. Notizie NON ESISTONO “PAESI SICURI” E con le nuove regole UE su migrazione e asilo siamo tutti più in pericolo  Nicoletta Alessio 12 Febbraio 2026 Tuttavia, l’estensione dei Paesi sicuri non è l’unica criticità introdotta: sebbene sia la più recente, essa si inserisce in un quadro ben più complesso e non privo di problematicità. In questo report verranno analizzati gli aspetti controversi ereditati dal vecchio Sistema di Dublino e la conseguente struttura basata sulla cosiddetta “finzione di non ingresso“; la preoccupante contrazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati; la progressiva criminalizzazione delle ONG, nonché il ruolo controverso di Frontex e della Guardia Costiera Libica. Doveroso è, inoltre, dedicare uno spazio specifico all’introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) per la profilazione biometrica e la sorveglianza. Si tratta di tecnologie che rischiano di trasformare il confine in uno spazio di discriminazione automatizzata: un tema cruciale al quale, finora, è stata riservata troppa poca attenzione. LA SOLIDARIETÀ APPARENTE DEGLI STATI Com’è evidente, l’Europa ha approvato il nuovo pacchetto legislativo con l’obiettivo di creare un sistema più organizzato e capace di rispondere alle emergenze attraverso una maggiore celerità. A differenza del passato, chi arriva oggi viene sottoposto a una procedura di screening immediata, seguita da iter burocratici estremamente rapidi 2. Di conseguenza, le persone migranti hanno pochissimi giorni a disposizione per presentare ricorso qualora la loro domanda venisse respinta, sollevando dubbi sull’effettiva possibilità di difesa. Il nodo principale rimane tuttavia legato al principio del Paese di primo ingresso, pilastro del vecchio Sistema di Dublino III 3. Approfondimenti CHE COS’È IL NUOVO PATTO UE SU ASILO E MIGRAZIONE? Una scheda informativa in vista del 10 aprile 2025, giornata di azione transnazionale "This Pact kills!" 2 Aprile 2025 Sebbene quel modello sia stato formalmente superato dal Regolamento (UE) 2024/1351 4, molte delle sue criticità strutturali sembrano persistere. Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea punta a ovviare alla cronica mancanza di meccanismi di condivisione dell’onere migratorio; tuttavia, nonostante il tentativo di introdurre criteri di solidarietà, è opportuno evidenziare la natura spesso flessibile dei meccanismi di ricollocazione. In termini pragmatici, la responsabilità principale continua a gravare sui Paesi di frontiera 5, poiché la possibilità per gli altri Stati membri di optare per contributi finanziari anziché per l’accoglienza fisica dei richiedenti asilo rischia di lasciare invariato il peso logistico e umano sui Paesi di primo approdo. LA FINZIONE DI NON INGRESSO E IL REGIME DETENTIVO Per quanto riguarda il cosiddetto principio di non ingresso, esso rappresenta uno dei pilastri del Regolamento (UE) 2024/1359 6. Questa norma priva il migrante, da un punto di vista strettamente giuridico, del riconoscimento della sua presenza fisica sul territorio dell’Unione Europea 7. In pratica, pur trovandosi effettivamente entro i confini dell’UE (spesso in zone di transito o centri di frontiera), i richiedenti asilo sono considerati legalmente come se non vi avessero mai fatto ingresso. Questa “finzione” è funzionale a giustificare l’applicazione di procedure accelerate e standard di tutela ridotti, comprimendo di fatto il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 8. In questo scenario, l’uso sistematico delle liste dei “Paesi di origine sicura” (secondo la proposta COM(2025) 101 9) agisce come un filtro di inammissibilità quasi automatico: la presunzione generica di sicurezza prevale sulla valutazione individuale dei rischi, rischiando di trasformare il diritto d’asilo in un mero processo burocratico finalizzato al rimpatrio. I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI Come se non bastasse, all’interno di questo quadro repressivo, i minori stranieri non accompagnati rimangono i soggetti più vulnerabili. Nonostante la Direttiva 2013/33/UE ponga al centro il “superiore interesse del minore” 10, il Nuovo Patto ne consente il trattenimento nelle zone di frontiera, equiparandoli di fatto agli adulti nelle procedure accelerate se provenienti da Paesi considerati sicuri. La rapidità di tali iter impedisce spesso una corretta nomina del tutore e una difesa legale adeguata. Inoltre, questa contrazione temporale – che prima delle riforme veniva loro risparmiata – non lascia il tempo materiale necessario per identificare traumi o bisogni specifici, con il reale rischio che i minori finiscano in regimi di fatto detentivi. Destano altrettanta preoccupazione le modalità di determinazione dell’età, che potrebbero portare a trattare erroneamente dei minori come adulti, privandoli di ogni forma di protezione 11. Sotto il regime di Dublino III, i minori godevano di esenzioni più ampie, poiché la priorità era il ricongiungimento familiare rapido o l’accoglienza protetta. Significativo è anche il cambiamento riguardante la raccolta dei dati biometrici (impronte e foto): se in precedenza era prevista dai 14 anni, ora la soglia scende ai 6 anni, istituzionalizzando una forma di sorveglianza digitale fin dall’infanzia. Infine, sebbene il Nuovo Patto introduca meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali, vi è ragione di dubitare della loro reale efficacia e indipendenza, temendo che restino semplici procedure formali prive di un impatto concreto sulla tutela dei minori. I PAESI DI ORIGINE SICURA Tornando agli aggiornamenti più recenti, il concetto di Paese di Origine Sicura (POS) è oggi al vertice delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Non si tratta di un semplice elenco geografico, ma di un meccanismo legale che cambia radicalmente il destino di chi chiede protezione 6. Se una persona migrante proviene da un Paese inserito in questa lista (come Tunisia, Albania o Bangladesh), lo Stato presume automaticamente che non abbia diritto all’asilo: la sua domanda non è più un “foglio bianco” da esaminare con cura, ma viene etichettata come “probabilmente infondata“. In questa circostanza, il richiedente deve fornire prove eccezionali in tempi strettissimi (spesso meno di una settimana) per ribaltare tale presunzione. Ad aggravare il meccanismo interviene il fatto che, se la domanda è respinta come “manifestamente infondata“, la persona non ha il diritto automatico di restare sul territorio in attesa della sentenza di appello: potrebbe essere rimpatriato prima ancora che un giudice legga le sue carte 12. L’Italia utilizza questa lista per attivare le procedure accelerate di frontiera, che prevedono il trattenimento in centri chiusi (inclusi quelli in Albania) mentre si decide sulla domanda in poche ore. Il rischio è evidente: che la velocità prevalga sulla giustizia. Appare chiaro il tentativo del legislatore di “blindare” la lista dei POS inserendola in norme di rango primario (legge ordinaria), nel tentativo di limitare il potere di disapplicazione dei giudici. Inoltre, l’inserimento delle “Schede Paese” in contesti legislativi legati alle relazioni internazionali rischia di precludere l’accesso a informazioni cruciali, indebolendo il diritto di difesa. Tuttavia, è opportuno ricordare che, qualora venga meno il presupposto di “sicurezza” (anche per una sola parte del territorio o per specifiche categorie di persone), deve essere ripristinata la procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo del provvedimento di espulsione. L’applicazione rigida del concetto di “Paese sicuro” rischia infatti di entrare in rotta di collisione con il Diritto Internazionale e il principio di non-refoulement. Lo Stato, infatti, resta responsabile della tutela dei diritti umani di chiunque si trovi sotto il suo controllo effettivo, anche in zone extraterritoriali o in alto mare, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nei celebri casi Hirsi Jamaa 13 e Medvedyev. L’ESTERNALIZZAZIONE E GLI ACCORDI BILATERALI: IL MODELLO LIBIA L’esternalizzazione non rappresenta solo lo spostamento fisico dei controlli oltre i confini dell’Unione, ma costituisce una vera e propria strategia giuridica volta a prevenire il contatto tra il migrante e la giurisdizione europea. L’obiettivo principale è impedire che scatti l’obbligo di protezione internazionale, il quale sorge nel momento esatto in cui un individuo entra nella sfera di controllo di uno Stato membro 14. In questo contesto, il principio di non-refoulement (non respingimento) vieta tassativamente di ricondurre una persona in luoghi dove rischi la vita o trattamenti disumani; una realtà che, purtroppo, caratterizza in modo oggettivo l’attuale situazione in Libia. Tutte le principali organizzazioni internazionali concordano infatti sul fatto che la Libia non possa essere considerata un “porto sicuro“. Delegando le intercettazioni e il conseguente ritorno forzato a un soggetto terzo, gli Stati europei attuano quello che la dottrina definisce un respingimento per procura. Questa pratica rappresenta un tentativo di aggirare la storica sentenza Hirsi Jamaa contro Italia (2012), con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò il nostro Paese per i respingimenti diretti in mare, stabilendo che la responsabilità dei diritti umani segue l’autorità dello Stato ovunque essa venga esercitata. LA RESPONSABILITÀ DELLA GUARDIA COSTIERA Sulla scorta di tale logica, attraverso accordi bilaterali come il Memorandum d’intesa Italia-Libia 15, l’Unione Europea ha di fatto delegato la funzione di controllo delle frontiere alla Guardia Costiera libica. Questo meccanismo di responsabilità delegata è strategicamente finalizzato ad evitare il contatto fisico delle persone migranti con le giurisdizioni europee, frapponendo un attore terzo tra il richiedente asilo e gli obblighi di protezione degli Stati membri. La cooperazione tecnica e finanziaria con autorità di Paesi terzi che non garantiscono standard minimi di tutela configura una violazione indiretta, ma sistematica, del principio di non-refoulement. La persona intercettata in mare viene infatti ricondotta nei centri di detenzione libici – luoghi di documentata tortura e sfruttamento – aggirando deliberatamente gli obblighi internazionali di sbarco in un “porto sicuro” (Place of Safety). In questo scenario, la responsabilità delle autorità nazionali europee emerge con chiarezza nel finanziamento, nella fornitura di mezzi e nel coordinamento di operazioni che sfociano in violazioni dei diritti umani: abusi che l’Europa, qualora avvenissero sul proprio suolo o sotto la propria bandiera, sarebbe giuridicamente obbligata a prevenire e sanzionare. LA RESPONSABILITÀ DI FRONTEX E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE ONG Parallelamente a quanto finora esposto, il ruolo di Frontex 16– l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – ha subito un’evoluzione verso una funzione di sorveglianza avanzata che spesso entra in conflitto con gli obblighi di ricerca e soccorso (SAR). La dottrina solleva seri dubbi sulla responsabilità legale dell’Agenzia nei casi di cosiddetto respingimento per omissione: ciò accade, ad esempio, quando le coordinate dei migranti vengono condivise prioritariamente con le autorità di Paesi terzi invece che con le navi di soccorso più vicine, facilitando di fatto il ritorno forzato in Libia. In questo scenario, si assiste a una sistematica criminalizzazione delle ONG 17. Le navi della società civile, intervenute per colmare il vuoto lasciato dalle missioni istituzionali, vengono ostacolate attraverso una serie di strumenti amministrativi e giudiziari. Tra questi spiccano l’assegnazione di porti di sbarco estremamente distanti – una pratica che svuota l’area SAR di presidi di soccorso per lunghi periodi – e l’apertura di inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che spesso si risolvono in un nulla di fatto dopo anni di sequestri. Questa strategia mira a ridefinire il soccorso in mare: da obbligo giuridico e morale, sancito dalle convenzioni internazionali, a presunto fattore di attrazione (pull factor). L’aiuto umanitario viene così etichettato come un’interferenza con le politiche di sicurezza, trasformando una missione di salvataggio in un atto potenzialmente illecito agli occhi dell’opinione pubblica. LA DISCRIMINAZIONE DEI MIGRANTI NEL CONTESTO DELL’AI In ultima analisi, una delle evoluzioni più inquietanti della riforma riguarda l’impiego massiccio delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella gestione migratoria. Il Regolamento (UE) 2024/1359, unitamente al potenziamento della banca dati Eurodac, istituzionalizza la raccolta capillare di dati biometrici, estendendola persino ai minori. L’adozione di algoritmi per la profilazione dei flussi, l’analisi predittiva del rischio o il riconoscimento facciale ai confini, introduce una nuova e insidiosa forma di discriminazione algoritmica. Questi sistemi, spesso caratterizzati da un’estrema opacità e privi di una supervisione umana effettiva 18, rischiano di riflettere “bias” intrinseci capaci di penalizzare sistematicamente determinate nazionalità o tratti somatici. In questo modo, si automatizzano decisioni che hanno un impatto devastante sulla vita delle persone, basandole su parametri statistici anziché su fatti concreti. La tecnologia viene così piegata a rafforzare la “finzione di non ingresso“, erigendo un confine digitale invisibile ma invalicabile. In questo spazio, la decisione sull’ammissibilità di un individuo non è più affidata a un esame umano, empatico e dignitoso della sofferenza, ma a calcoli di probabilità che rischiano di deumanizzare definitivamente il diritto d’asilo. CONCLUSIONE In conclusione, non si tratta, dunque, di una semplice riforma tecnica, ma di una scelta politica che sposta il fulcro dell’accoglienza verso il rimpatrio e la sorveglianza. Quella che un tempo era considerata una protezione inderogabile della dignità umana sembra essersi trasformata in una gestione del rischio, dove l’efficienza burocratica e la sicurezza dei confini prevalgono sistematicamente sulle garanzie individuali. Così facendo l’Unione Europea rischia di svuotare di significato le proprie radici costituzionali e le convenzioni internazionali. 1. Ho 27 anni e sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali all’Università di Siena. Vivo in provincia di Venezia e da ottobre 2025 svolgo volontariato per l’Osservatorio, centro di ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per cui redigo brevi report periodici. Collaboro inoltre con l’associazione Avvocato di Strada, offrendo supporto nell’assistenza a persone senza dimora ↩︎ 2. De Pasquale, P. (2020). Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci. In I Post di AISDUE, vol. II, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, n. 1, pp. 1-13. ISSN 2723-9969 ↩︎ 3. Balsamo, O. (2024). The residence document criterion in the revised Dublin system, today, between EU secondary law and the jurisprudence of the Court of Justice. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2024, pp. 81-106. ISSN 2384-9169 ↩︎ 4. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ↩︎ 5. Nascimbene, B. (2024). Le “sfide” ai diritti fondamentali e alle garanzie giurisdizionali nell’ambito delle procedure introdotte dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-7. ISSN 2975-2698 ↩︎ 6. Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 ↩︎ 7. Perin, G. (2024). Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. In Questione Giustizia, Speciale “Immigrazione in Europa e diritti fondamentali“, luglio 2024, pp. 28-45. ISSN: 1972-5531 ↩︎ 8. Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Convenzione di Aarhus e domanda diretta a ottenere la qualità di parte in un procedimento giurisdizionale da parte di un’organizzazione per la tutela dell’ambiente ↩︎ 9. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio ↩︎ 10. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ↩︎ 11. Morgese, G., Limitati sviluppi del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in materia di percorsi legali di ingresso, in I. Caracciolo, G. Cellamare, A. Di Stasi, P. Gargiulo (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni giuridiche aperte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 271-295 ↩︎ 12. Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine sicuri, comunicato stampa del Parlamento UE (10 febbraio 2026) ↩︎ 13. Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in cui la Corte ha sancito la responsabilità extraterritoriale dello Stato per violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement ↩︎ 14. ASGI (Crescini, G., et al.) (2020). L’attività delle organizzazioni internazionali in Libia e le problematiche ripercussioni sull’esternalizzazione del diritto di asilo. In Questione Giustizia, n. 1/2020, pp. 178-189 ↩︎ 15. Previatello, M. (2024). La nuova dimensione esterna della politica di immigrazione e asilo dell’Unione europea: dalla collaborazione bilaterale ai meccanismi unilaterali di pressione. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-28 ↩︎ 16. Cardenio, G. (2025). Se Frontex vigilerà sulle nostre frontiere, chi vigilerà su Frontex? Una lettura combinata delle conclusioni degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi Hamoudi contro Frontex e WS e altri contro Frontex. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2025, pp. 165-180 ↩︎ 17. Masera, L. (2018). L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano? In Questione Giustizia, n. 2/2018, pp. 225-236 ↩︎ 18. Palazzi, A. (2025). Quando l’intelligenza artificiale (IA) contribuisce a decidere in materia di asilo: prospettive e questioni aperte nel diritto dell’Unione Europea. In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 3/2025. ISSN: 1972-4799 ↩︎
Convegno su Minori stranieri non accompagnati: cambiamenti, tutela e prospettive
Giovedì 5 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.30, si terrà a Napoli presso il Centro Interculturale Officine Gomitoli – Piazza E. De Nicola, 46 un convegno dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Organizzato da Dedalus Cooperativa Sociale e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, in collaborazione con ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione e Associazione Spazi Circolari, sarà occasione di approfondimento e confronto sui cambiamenti che hanno interessato il fenomeno negli ultimi anni, sotto il profilo fenomenologico e giuridico. «Napoli – spiegano gli organizzatori – rappresenta infatti una città chiave all’interno di questo fenomeno, accogliendo e accompagnando da anni numerosi minori stranieri non accompagnati. Il capoluogo campano ha saputo sviluppare una importante rete di accoglienza e competenze specifiche, che hanno costituito un fondamentale supporto alle prassi interpretative massimamente orientate alla tutela del superiore interesse del minore». L’incontro, viene sottolineato, sarà l’occasione per interrogarsi su alcune questioni centrali: * come è cambiato il movimento migratorio e la risposta delle istituzioni * quali sono oggi i gruppi di maggiore interesse, per caratteristiche, progetto migratorio e modalità di spostamento * come è cambiata la normativa di settore e la sua applicazione, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale.  Clicca qui per partecipare alla diretta su Zoom
Il DDL immigrazione mette a serio rischio i diritti e l’inclusione dei minori non accompagnati
Le Organizzazioni del Tavolo Minori Migranti 1 promuovono un appello al Governo e al Parlamento affinché si fermi l’adozione di norme che rischiano di compromettere alcune fra le principali tutele previste per i minori non accompagnati e i neomaggiorenni. “Il DDL Immigrazione, varato l’11 febbraio dal Consiglio dei Ministri, mette a rischio i diritti dei minori, mina le fondamenta della L. 47/2017 e ostacola l’inclusione di migliaia di adolescenti e giovanissimi”, scrive il Tavolo coordinato da Save the Children. Ancora una volta, la L. 47 viene minacciata da proposte peggiorative, nonostante sia una normativa modello per la protezione dei minorenni, unica in Europa e, come tale, da più parti riconosciuta come punto di riferimento. La L. 47 del 2017 sui minori non accompagnati, nota come “Legge Zampa”, è volta a garantire la piena realizzazione dei diritti dei minorenni che arrivano da soli in Italia a seguito di viaggi drammatici, spesso traumatizzati e disorientati, attraverso un percorso di protezione, inclusione e piena integrazione nella società. Essa, vale la pena ricordarlo, venne approvata ad ampia maggioranza parlamentare. Alla sua progressiva attuazione hanno contribuito, nei quasi nove anni dalla sua adozione, le istituzioni competenti a livello centrale e territoriale, le organizzazioni della società civile, gli operatori sociali e i singoli cittadini e cittadine che, come tutrici e tutori volontari, famiglie affidatarie, volontari e attivisti, sostengono ogni giorno bambini, bambine e adolescenti che arrivano soli in Italia. Le proposte contenute nel DDL Immigrazione minano alcuni tra gli istituti principali della L. 47, come il cosiddetto “prosieguo amministrativo”, colpendo, inspiegabilmente, proprio ragazze e ragazzi avviati in un percorso di inclusione e adottando un approccio che sembra voler sottrarre al controllo giudiziario sempre più passaggi. Esse inoltre possono avere un impatto drammatico in caso di ragazzi e ragazze con bisogni particolari, vulnerabilità e fragilità. Il prosieguo amministrativo è un istituto che consente a coloro che, essendo arrivati da minori non accompagnati, necessitano di supporto oltre il compimento dei 18 anni, di accedere alla continuità dell’accoglienza, dietro decisione del Tribunale per i minorenni. Questa misura al momento è prevista dalla legge fino al ventunesimo anno di età e consente ai ragazzi neomaggiorenni di completare i percorsi di istruzione, formazione o inserimento lavorativo, nonché il consolidamento di relazioni e legami, avviati prima dei 18 anni e funzionali a una piena integrazione. Il prosieguo amministrativo non è un “beneficio accessorio”, quanto piuttosto la disposizione di un tempo necessario per consolidare competenze, completare un ciclo scolastico, ottenere una qualifica professionale o entrare nel mondo del lavoro con strumenti adeguati. In altre parole, diventare parte della comunità, imparandone anche obblighi e responsabilità. Qualora le modifiche restrittive contenute nel testo informalmente circolato del DDL venissero confermate nel testo ufficiale e approvate dal Parlamento – ipotesi che le Organizzazioni firmatarie chiedono di scongiurare – si rischierebbe un ridimensionamento delle garanzie oggi riconosciute ai minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati, con il risultato concreto di comprimere gli strumenti di protezione e accompagnamento. Intervenire sul prosieguo amministrativo rischia di produrre un duplice danno, da un lato ostacolando l’autonomia di giovani che stanno costruendo un percorso positivo, dall’altro aumentandone la vulnerabilità sociale, spingendo molti di loro ai margini, a condizioni di precarietà abitativa e sfruttamento lavorativo e rendendo più difficile ogni forma di inclusione reale. Tali norme non farebbero che aumentare il rischio di marginalità sociale, creando nuove sacche di vulnerabilità e indebolendo un sistema già messo alla prova, con risultati disastrosi. Le modifiche proposte, inoltre, comporterebbero una disparità di trattamento tra i minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati e i loro coetanei fuori famiglia a seguito di un provvedimento del Magistrato. L’ordinamento infatti consente a questi ultimi di accedere a misure di accompagnamento fino ai 21 anni, beneficiando della continuità del progetto educativo individualizzato intrapreso. Allo stesso modo e ispirandosi agli stessi principi, il prosieguo amministrativo per minori non accompagnati nasce come strumento pensato per i ragazzi che affrontano il passaggio alla vita adulta senza una rete familiare su cui contare. Per i ragazzi che crescono fuori dalla propria famiglia, il compimento dei 18 anni non coincide infatti con una reale autonomia, ma con la perdita improvvisa di una parte delle tutele che li hanno accompagnati fino a quel momento. È proprio in questo passaggio che il diritto ad un accompagnamento graduale diventa ancora più essenziale, per evitare che l’uscita dal sistema di accoglienza si trasformi in una condizione di solitudine e vulnerabilità. Sono diverse migliaia i ragazzi nella fascia 18-21, ancora in una condizione di fragilità, presenti attualmente nel sistema ed è semplice calcolare che altre migliaia se ne aggiungeranno quando i diciassettenni attualmente accolti compiranno 18 anni. Le norme che impattano sul prosieguo amministrativo sarebbero estremamente dannose per la qualità dei percorsi di accoglienza e inclusione, la loro sostenibilità nel tempo e, di fatto, la vita di tanti ragazzi e ragazze. Le misure proposte dal DDL immigrazione andrebbero anche a peggiorare le procedure di rimpatrio assistito e volontario: la centralità del Tribunale per i minorenni, che nel sistema attuale ha il compito centrale di prendere una decisione a riguardo, garantisce che essa venga adottata dopo un’attenta valutazione, nel rispetto del superiore interesse del minore e delle convenzioni internazionali, ambito in cui l’organo giurisdizionale ha competenza specifica. Il DDL immigrazione trasferirebbe questa competenza al Prefetto, sentito il Tribunale: verrebbe dunque spostata dal giudice all’autorità amministrativa la prerogativa di una decisione che impatta sui diritti fondamentali dei minori. Tale trasferimento ridurrebbe le garanzie di tutela. Mantenere la competenza in capo al Tribunale per i minorenni resta quindi essenziale per avere decisioni prese nell’interesse superiore del minore, come indicato dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, evitando la prevalenza di criteri amministrativi, priorità di ordine pubblico o disomogeneità territoriale. Per queste ragioni, il Tavolo Minori Migranti chiede con forza al Governo di ritirare le proposte restrittive avanzate e al Parlamento di non approvare le modifiche previste dal DDL Immigrazione che incidono sul sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, sul prosieguo amministrativo e sul rimpatrio assistito. Il Tavolo ribadisce la sua disponibilità ad un confronto immediato approfondito e costruttivo con Governo e Parlamento, affinché venga valorizzato il sistema attuale di tutela che rappresenta un presidio avanzato di garanzia dei diritti per i soggetti più vulnerabili, quali sono i minori migranti soli che, anche attraverso l’affidamento familiare, possono essere generatori di infrastrutturazione sociale, portatrice di sicurezza endogena ed esogena. La piena attuazione della L. 47, ancora non adeguatamente realizzata, non soltanto propone fondamentali garanzie ma costituisce il sistema e le traiettorie per un’accoglienza adeguata, efficace e sostenibile. Se si vuole contribuire al benessere dei ragazzi e delle ragazze, alla loro piena inclusione, e quindi alla coesione sociale e al benessere dell’intera collettività, è necessario far vivere questa legge in tutte le sue parti ed evitare interventi peggiorativi come quelli proposti. 1. Promuovono l’appello 22 Organizzazioni della società civile: Ai.Bi., Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ARCI, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CISMAI, CNCA, CIR-Consiglio Italiano per i Rifugiati, Cooperativa CivicoZero, Defence for Children International, Emergency, Fondazione Terre des Hommes Italia, INTERSIS, Oxfam Italia, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
Permesso di soggiorno per il fratello ex art. 31 T.U.: ampliata la nozione di famiglia nell’interesse del minore
Il cittadino albanese si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Bari al fine di essere autorizzato a permanere con la sua famiglia nell’interesse del fratello minore. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, si chiedeva la Tribunale per i minorenni di Bari di interpretare il termine “familiare” contenuto nella norma in senso ampio e di non limitarlo al nucleo familiare composto da padre e madre ma di estenderlo anche ai fratelli in quanto il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre il legame dei genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 eCass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale per i minorenni all’esito di una adeguata istruttoria espletata con l’intervento anche dei servizi sociali e l’audizione personale del ricorrente accoglieva la domanda e concedeva l’autorizzazione per la durata di anni cinque con la seguente motivazione: “La locuzione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute” di cui all’art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell’interesse del minore alla permanenza o all’ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell’interesse del minore. Detti principi sono affermati in plurime sentenze della Suprema Corte successive alla citata sentenza S.U. 21799/10 (Cass. Civ. 25508/14; 24476/15; 19433/17; 5084/18) e ribadite anche nella sentenza SU 15750/19. A tale orientamento del 2019 si sono, inoltre, uniformate anche due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 18609/2021; 10849/2021). Va osservato che l’interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all’art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell’autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l’accesso allo strumento di cui all’art. 31 presuppone “situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Dal Tarajal a Cutro: le frontiere che uccidono
ALESSIA ALBANO E FRANCESCA FUSARO, NO NAME KITCHEN Ogni anno, sulla spiaggia del Tarajal a Ceuta (Spagna), si svolge una marcia che è molto più di una commemorazione. Qui, il 6 febbraio 2014, decine di persone morirono tentando di attraversare a nuoto il confine tra Marocco e Unione Europea verso l’enclave spagnola. La Guardia Civil spagnola rispose con gas lacrimogeni e proiettili di gomma; alcuni corpi non furono mai recuperati. Quel tratto di mare, pur largo poche decine di metri, rimane un simbolo della violenza delle frontiere. «Tarajal, nunca más. El racismo mata, la memoria resiste» (Il razzismo uccide, la memoria resiste) è stato il tema della XIII Marcha che si svolge ogni anno per ricordare una delle stragi più crudeli mai avvenute. Quest’anno, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, la tradizionale manifestazione sulla spiaggia del Tarajal non si è svolta. Il programma è stato rimodulato in una forma più raccolta: una tavola rotonda di confronto pubblico e un incontro in moschea hanno sostituito il corteo lungo il confine. Un cambiamento forzato, che non ha però indebolito il senso politico dell’iniziativa. L’assenza della manifestazione fisica sulla spiaggia ha reso ancora più evidente quanto il Tarajal non sia solo un luogo simbolico da attraversare una volta all’anno, ma una ferita aperta che parla al presente. Nelle parole condivise durante gli incontri è emersa con forza la continuità tra il 6 febbraio 2014 e l’oggi: le persone che ancora tentano di superare quella frontiera, i respingimenti, le violenze, le sparizioni che si consumano lontano dai riflettori. La connessione tra la giornata di Ceuta e le iniziative parallele in Marocco e in tante altre città evidenzia un altro aspetto importante: le politiche migratorie europee non si fermano alla linea del confine. Si estendono ben oltre, fino ai luoghi in cui le partenze vengono intercettate, gestite o bloccate dalle autorità locali in collaborazione con l’Unione Europea. E si estendono fino dentro al cuore dell’Unione Europea. Questo contesto di controllo esteso produce violenze quotidiane che raramente compaiono nei grandi titoli dei media. Rapporti e dossier/Confini e frontiere VITE SACRIFICABILI Un rapporto di No Name Kitchen sulle violenze, l’esclusione e il regime di frontiera contro le persone in transito a Ceuta e Melilla Giovanna Vaccaro 19 Dicembre 2025 FRONTIERE CHE UCCIDONO – OLTRE IL TARAJAL Ricordare il Tarajal significa inevitabilmente guardare all’intero Mediterraneo come teatro di morti e sparizioni sistematiche. La stessa logica di violenza che ha prodotto le vittime di Ceuta continua in altre rotte: quella atlantica verso le Canarie, l’Egeo orientale, il Mediterraneo centrale. Come denunciato anche negli appelli di inizio anno, si profila un altro anno segnato da morti in mare se non cambiano le politiche. Le tragiche immagini di Cutro, dove nel febbraio 2023 1 decine di persone persero la vita in un naufragio vicino alle coste calabresi, restano un monito doloroso 2. Quelle bare allineate negli spazi del palazzetto dello sport hanno scosso l’opinione pubblica italiana e internazionale. Notizie/Confini e frontiere NAUFRAGI NEL CANALE DI SICILIA: «IDENTIFICARE I CORPI E DARE RISPOSTE ALLE FAMIGLIE» Mem.Med, ASGI, Mediterranea e Alarm Phone hanno inviato formale richiesta alle autorità italiane Redazione 21 Febbraio 2026 Ma il rischio è che questa indignazione si dissolva con il tempo, proprio come succede per altri drammi meno visibili. Negli ultimi mesi, nuove stragi si sono registrate ancora al largo della Libia: almeno 53 persone morte, tra cui neonati, in un altro naufragio che evidenzia quanto pericolose siano le rotte, anche quando manca un sistema di ricerca e soccorso efficace e coordinato. PERCHÉ RICORDARE FA PARTE DELL’OGGI La memoria non è un rito vacuo: è uno strumento politico. La Marcha por la Dignidad (nome ufficiale della marcia a Ceuta anche se a volte erroneamente ci si riferisce ad essa come Marcha del Tarajal) non si limita a commemorare il 6 febbraio 2014, ma lo collega all’attualità delle frontiere europee che continuano a uccidere e far sparire persone in movimento. Richiamare quei nomi è un modo per rifiutare la normalizzazione delle morti in frontiera. Nell’ambito delle frontiere iberiche, anche il 2026 è già stato segnato da respingimenti e violenze in frontiera, e da numerose morti: a Ceuta hanno già perso la vita 36 minori e adolescenti nell’intento di entrare nuotando nel mare. Inoltre, le espulsioni collettive dalla Spagna verso il Marocco, spesso operate in piena notte e senza garanzie procedurali, sollevano preoccupazioni sulle violazioni delle norme internazionali. Rapporti e dossier/Confini e frontiere  «RESISTERE AD UN ALTRO ANNO DI MASSACRO NEL MEDITERRANEO»  Il rapporto sul 2025 di Memoria Mediterranea Maria Giuliana Lo Piccolo 9 Febbraio 2026 LA SITUAZIONE OGGI A CEUTA La doppia barriera metallica che separa Ceuta dal Marocco è sempre più alta, sempre più sorvegliata. Telecamere, sensori, pattugliamenti congiunti rafforzano un confine che non è naturale, ma costruito. Le persone intercettate prima di raggiungere la barriera subiscono spesso violenze e abusi da parte della polizia marocchina e poi messi in grandi autobus che li abbandonano nel sud del Marocco o nel deserto del Sahara. Chi invece riesce a raggiungere il suolo spagnolo rischia sempre di essere respinto con procedure sommarie che spesso ignorano il diritto di chiedere protezione internazionale. I minori stranieri non accompagnati presenti nell’enclave vivono in uno stato di precarietà strutturale: in molti casi senza accesso adeguato a istruzione, alloggi decenti o assistenza legale. Tutti i centri di prima accoglienza, tanto per adulti che per minori, sono sovraffollati con centri, con picchi del 300% dello spazio consentito. PH: Greta Cassanelli/NO NAME KITCHEN IL LAVORO DI UNA NNK A CEUTA: 24/7 IN FRONTIERA Come NNK siamo arrivate ufficialmente a Ceuta nel febbraio 2021, un anno dopo la chiusura della frontiera tra Ceuta e Marocco. Dopo un’analisi iniziale dei bisogni, l’entrata massiva di persone nel maggio 2021 ha reso evidente la necessità di una presenza stabile a lungo termine. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l’unica frontiera terrestre tra Africa ed Europa ed è un punto chiave nella gestione dei flussi migratori. In questo contesto, come NNK osserviamo da anni numerose forme di violenza contro le persone migranti – fisica, psicologica e amministrativa – che continuiamo a denunciare pubblicamente 3. Molte persone, inclusi minori, rischiano la vita per lasciare Ceuta con la pratica del “risky”, nascondendosi sotto i camion diretti ai traghetti o tentando la traversata in barca. Il lavoro in frontiera è mutevole e ciò che accade a Ceuta spesso rimane invisibile. Per questo cerchiamo di creare spazi sicuri, offriamo assistenza umanitaria e supporto legale, raccogliamo testimonianze e documentiamo le violazioni dei diritti umani. Molte persone migranti, soprattutto minori, vivono in strada. Alcune non vogliono entrare nei centri di accoglienza per mancanza di fiducia nelle autorità, per le condizioni disastrose di questi centri e per gli abusi subiti da parte del personale; altri desiderano raggiungere rapidamente la Penisola per lavorare o riunirsi alla famiglia. A Ceuta il team NNK opera per accompagnare le persone, coprire i bisogni di base nei limiti delle proprie possibilità e denunciare le violazioni in atto. Inoltre, a Ceuta, grazie alla presenza costante di un team legale, lottiamo anche con dei litigi strategici: lavorare su dei casi legali specifici con l’obiettivo non solo di risolvere la singola disputa, ma di creare un precedente per ottenere un cambiamento strutturale. Nel 2025, assieme a SJM e Coordinadora de Barrio abbiamo vinto un importante caso davanti al TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucia) con il giudice che ha dichiarato che i respingimenti in mare sono illegali. GUARDARE AVANTI: MEMORIA E LOTTA Collegare il Tarajal alle stragi di Cutro e alle continue morti nel Mediterraneo non è un semplice esercizio narrativo. È un modo per far emergere un filo rosso: le frontiere uccidono, nonostante slogan e politiche che si presentano come “umanitarie” o “di ordine pubblico”. Collegare tutto ciò e ribadire l’impegno quotidiano di tante e tanti singoli e Associazione e Collettivi è la maniera di portare avanti la memoria e di lottare nel quotidiano. Ogni barriera più alta, ogni pattugliamento intensificato, ogni accordo di esternalizzazione con Paesi terzi spinge le rotte verso percorsi più lunghi, più pericolosi, più mortali. I momenti di ricordo – come la Marcha por la Dignidad – sono fondamentali, ma non possono restare rituali senza domande politiche. Aprire canali legali e sicuri, garantire sistemi di ricerca e soccorso efficaci, denunciare i respingimenti collettivi, costruire reti di accoglienza dignitose sono scelte non solo possibili ma urgenti. 1. Non dimenticheremo. Di ritorno da Crotone, Redazione Melting Pot (15 marzo 2023) ↩︎ 2. Cutro, ricostruite le 3 ore fatali prima della strage, Il Manifesto (18 febbraio 2026) ↩︎ 3. Si veda il progetto Burorrepression ↩︎
Prosieguo amministrativo dei MSNA e sopravvenuta maggiore età: profili applicativi dell’art. 13 L. 47/2017
La Suprema Corte di Cassazione si esprime con una pronuncia dirimente in materia di prosieguo amministrativo. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni, pubblicato il 24.10.2024, che ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest’ultimo aveva respinto la domanda proposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 47/2017, volta all’accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in comunità fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di completare il percorso educativo, scolastico e formativo in corso. La Corte territoriale aveva rilevato la sopravvenuta maggiore età dell’interessato, disponendo l’archiviazione del procedimento e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità. La Cassazione, dopo una articolata disamina, chiarisce il seguente principio di diritto: «Il diritto previsto dall’art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell’affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto-ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente». Corte di Cassazione, sentenza n. 262 del 25 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniela Vigorito per la segnalazione. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto penale della perenne emergenza 1” proprio per sottolineare come gli interventi normativi di questi anni rispondano alla necessità di reprimere condotte illecite e punire colpevoli creati dagli allarmi lanciati dalla cronaca nera e dalle ansie ingenerate nella popolazione da media troppo spesso a caccia di sensazionalismo. Altri autori hanno anche parlato di “diritto penale massimo”, ovvero di un diritto penale che si caratterizza per la proliferazione delle fattispecie, delle aggravanti, degli aumenti incontrollati delle pene. Ma non solo. Si è anche parlato di un “diritto penale erratico, asistematico, imprevedibile” in quanto rappresenta più che altro una reazione impulsiva del legislatore che non tiene in alcun conto i principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza giuridica che dovrebbero garantire l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ma anche di “diritto penale di segno neocorporativo” utilizzato per compiacere particolari settori della popolazione o categorie professionali, ma anche segmenti delle stesse istituzioni, a danno del nemico di turno individuato alternativamente e cumulativamente nel migrante, nel disobbediente, nell’irregolare, sempre e comunque però in chi si trova ai margini della società. Ma tutti questi interventi legislativi, presentati come la risposta delle istituzioni al malessere crescente in alcuni strati sociali della nostra società, hanno mostrato i loro limiti e la loro incapacità di dare concreta risposta a fenomeni sociali complessi che richiederebbero ben altro tipo di attenzione. Così, non solo ci troviamo a dover commentare l’ennesimo pacchetto di misure repressive e punitive, ma dobbiamo fare i conti con l’ulteriore spostamento in avanti dell’asticella di quel securitarismo che nel privilegiare la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità, comprime sempre di più diritti individuali e sociali, non cercando un equilibrio tra le contrapposte esigenze ma facendo pendere la bilancia sempre di più a favore delle prime. In questo contesto si inserisce la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 2. Si tratterebbe di un insieme di nuove norme indirizzate a rafforzare strumenti e organizzazione di Viminale e delle forze di polizia, ma anche dirette ad intervenire nel campo della sicurezza pubblica, della gestione dell’ordine, dell’immigrazione e della protezione internazionale. Le indiscrezioni giornalistiche e le bozze che circolano in queste ore si concentrano su alcune misure che, come già evidenziato, rappresentano quella risposta impulsiva di cui si è detto in precedenza. Ecco allora la previsione di: * una pena ad hoc per chi non si ferma all’alt delle forze polizia, con una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita; * fermo di prevenzione durante le manifestazioni, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona; * l’arresto facoltativo in flagranza nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere; * una nuova aggravante per reati contro giornalisti e direttori di testata durante lo svolgimento delle loro funzioni o a causa di esse; * un ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; * una sanzione amministrativa a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, impostazione che verrebbe estesa anche a casi collegati ad ammonimenti per atti persecutori o cyberbullismo. Uno specifico blocco di norme riguarderebbe, poi, immigrazione e asilo con misure per limitare ulteriormente i ricongiungimenti familiari, rendere più efficaci le espulsioni e introdurre norme che incidono anche sulle ONG con ipotesi di interdizione temporanea delle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale e, in casi estremi, trasferimenti verso Paesi terzi. La bozza prevede che per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso. È anche prevista l’abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l’autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo. Inoltre, i soggetti ‘pericolosi‘ per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal Ministero dell’Interno. A chiudere il quadro, infine, vi sarebbe la previsione generalizzata della possibilità per i prefetti di creare zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità. Una possibilità che oggi è invece prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. Quello che sembra emergere da questo nuovo intervento emergenziale e securitario predisposto dal governo, è l’idea che si sta facendo sempre più strada un diritto della paura, ovvero un ordinamento giuridico basato sull’idea dell’esistenza di un costante pericolo per la nostra società e per la convivenza civile che richiede pertanto interventi sempre più repressivi e anche dimostrativi per attestare la forza dello Stato e la presenza di un potere pronto ad intervenire prontamente per reprimere e punire. Quanto poco efficace sia questo diritto della paura rispetto a fenomeni sociali che hanno radici profonde e che sono frutto di processi carsici di trasformazione della nostra società, credo che sia abbastanza evidente. Ma altrettanto evidente è che, per altro verso, i fenomeni che si intendono combattere con la sola repressione, sono espressione spesso del fallimento più evidente di quelle istituzioni che non sono in grado di dare risposte adeguate a disagi reali delle nostre comunità. 1. Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell’insicurezza, giuridica e sociale, Questione giustizia ↩︎ 2. «Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure», Intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos ↩︎
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
Autorizzato l’ingresso dei nonni in Italia per accudire la minore e garantire il benessere dell’intero nucleo familiare
L’importante decisione della Corte d’Appello di Trento offre una lettura ampia e coerente dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, correggendo l’impostazione restrittiva adottata dal Tribunale per i Minorenni di Trento. Quest’ultimo aveva purtroppo concluso che non emergessero “elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell’ingresso” dei nonni della minore e che la bambina fosse “già adeguatamente accudita dai genitori”, negando quindi il carattere indispensabile della presenza dei nonni – anche per sostenere i genitori nell’accudimento – e la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalla loro lontananza. La Corte d’Appello riforma totalmente però questo approccio, chiarendo che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia, né svolto il necessario giudizio prognostico richiesto dalla norma. Nel richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale, il Collegio sottolinea come i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” debbano essere interpretati alla luce sia delle disposizioni interne sia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, con particolare riguardo al superiore interesse del minore. La Corte ricorda che tali motivi ricorrono quando il mancato ingresso del familiare comporti “una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile”, e ribadisce che, pur non essendo un criterio assoluto, l’interesse del minore si trova “in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”. È in questa prospettiva che deve essere condotto anche il giudizio di proporzionalità richiesto dalla Corte EDU, volto a verificare se il diniego costituisca una misura necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito. In appello emerge invece un quadro familiare e sanitario che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente. La minore, nata in Italia e affetta da una gravissima e rara patologia congenita, “non è in grado di compiere alcuna attività della vita quotidiana e necessita di continua assistenza”, presenta disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Il nucleo familiare, proveniente da un paese dell’Asia meridionale e privo in Italia di qualunque rete parentale, sostiene da anni un carico assistenziale totalizzante. La madre, che non può lavorare per l’impegno giornaliero, è “particolarmente affaticata”, mentre il padre, impegnato in attività accademica spesso anche all’estero, presenta sintomi riconducibili a “stress da sovraccarico”. Le relazioni dei servizi territoriali confermano che i genitori stanno adempiendo con grande dedizione ai loro compiti, ma che le loro energie sono messe a dura prova dalla condizione della bambina. In questo contesto, la Corte riconosce che i nonni, residenti nel paese d’origine, costituirebbero un supporto essenziale, non sostituibile mediante altre soluzioni. Il Collegio sottolinea che il loro aiuto rappresenterebbe “un indispensabile ausilio alla gestione del ménage familiare, a vantaggio del benessere della nipote e a garanzia della sua sicurezza”, e valorizza anche la dimensione affettiva e culturale, evidenziando come la comunanza linguistica e culturale possa favorire ulteriormente il rapporto con la minore, soprattutto considerato il suo gravissimo deficit comunicativo. Per la Corte è dunque “evidente che la vicinanza fisica e psicologica dei nonni” apporterebbe un contributo determinante all’equilibrio del nucleo e, in via diretta, al benessere della minore. Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che il diniego del Tribunale costituisca una misura “ingiustificata e sproporzionata” e che questa possa incidere negativamente sul diritto della bambina alla vita familiare, intesa come rete di affetti, relazioni e solidarietà. Il ragionamento della Corte si sviluppa in modo strettamente aderente al dettato dell’art. 31 TUI, ricordando che la tutela accordata dal legislatore è posta esclusivamente nell’interesse del minore, mentre l’interesse del familiare è solo riflesso e strumentale. Con queste motivazioni, l’appello è accolto e viene disposta un’autorizzazione alla permanenza dei nonni per due anni, prorogabile previa verifica dei requisiti: una soluzione che, nel rispetto del carattere temporaneo dell’istituto, consente tuttavia di dare piena tutela alla situazione eccezionalmente delicata emersa nel caso concreto. La Corte ribadisce così che, in presenza di una condizione di vulnerabilità estrema, l’intervento della rete familiare allargata può diventare elemento decisivo per la protezione complessiva del bambino, e che tale esigenza merita pieno riconoscimento anche attraverso l’uso della norma derogatoria prevista dal Testo Unico. Corte d’Appello di Trento, decreto del 25 settembre 2025 Il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Giovanni Barbariol nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” a cura di Melting Pot ODV, in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine. Il progetto è stato finanziato nel 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. 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Il passaporto falso non incide sulla credibilità del richiedente: riconosciuta la protezione sussidiaria a minore del Sudafrica
Il Tribunale di Roma in questa bella pronuncia riconosce la protezione sussidiaria a un minore proveniente dal Sudafrica. La sentenza è interessante perché pur in presenza di un passaporto – ritenuto peraltro falso, richiesto solo per poter viaggiare in autonomia – non è intaccata la credibilità del ricorrente, che invece si evince da altri fattori e va valutata in relazione alla sua giovanissima età.  Il Tribunale di Roma infatti afferma che “si ritiene plausibile che l’età reale del ricorrente sia quella dichiarata e che quindi lo stesso sia tuttora minorenne;[…] è altresì plausibile che il passaporto non recasse soltanto un nome (XXX in luogo di XXX) ma anche una data di nascita falsa che, facendolo risultare maggiorenne, gli consentisse di viaggiare da solo in modo più agevole“. Sulla valutazione di credibilità, appunto, il Tribunale ritiene “il racconto così come le omissioni del ricorrente debbano essere valutati alla luce della giovane età dello stesso e della documentata persistente difficoltà a condividere il suo vissuto con gli altri, circostanza che può ritenersi del tutto comprensibile alla luce degli eventi traumatici subiti“. Infine, sul riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale conclude che “nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una minaccia alla sicurezza personale ed alla incolumità di un cittadino, proveniente da agenti di danno privati, e della incapacità dello Stato di offrire protezione. Vi sono dunque gli estremi del rischio di danno grave come declinato dalla lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007“. Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile.