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Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
Autorizzato l’ingresso dei nonni in Italia per accudire la minore e garantire il benessere dell’intero nucleo familiare
L’importante decisione della Corte d’Appello di Trento offre una lettura ampia e coerente dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, correggendo l’impostazione restrittiva adottata dal Tribunale per i Minorenni di Trento. Quest’ultimo aveva purtroppo concluso che non emergessero “elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell’ingresso” dei nonni della minore e che la bambina fosse “già adeguatamente accudita dai genitori”, negando quindi il carattere indispensabile della presenza dei nonni – anche per sostenere i genitori nell’accudimento – e la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalla loro lontananza. La Corte d’Appello riforma totalmente però questo approccio, chiarendo che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia, né svolto il necessario giudizio prognostico richiesto dalla norma. Nel richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale, il Collegio sottolinea come i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” debbano essere interpretati alla luce sia delle disposizioni interne sia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, con particolare riguardo al superiore interesse del minore. La Corte ricorda che tali motivi ricorrono quando il mancato ingresso del familiare comporti “una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile”, e ribadisce che, pur non essendo un criterio assoluto, l’interesse del minore si trova “in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”. È in questa prospettiva che deve essere condotto anche il giudizio di proporzionalità richiesto dalla Corte EDU, volto a verificare se il diniego costituisca una misura necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito. In appello emerge invece un quadro familiare e sanitario che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente. La minore, nata in Italia e affetta da una gravissima e rara patologia congenita, “non è in grado di compiere alcuna attività della vita quotidiana e necessita di continua assistenza”, presenta disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Il nucleo familiare, proveniente da un paese dell’Asia meridionale e privo in Italia di qualunque rete parentale, sostiene da anni un carico assistenziale totalizzante. La madre, che non può lavorare per l’impegno giornaliero, è “particolarmente affaticata”, mentre il padre, impegnato in attività accademica spesso anche all’estero, presenta sintomi riconducibili a “stress da sovraccarico”. Le relazioni dei servizi territoriali confermano che i genitori stanno adempiendo con grande dedizione ai loro compiti, ma che le loro energie sono messe a dura prova dalla condizione della bambina. In questo contesto, la Corte riconosce che i nonni, residenti nel paese d’origine, costituirebbero un supporto essenziale, non sostituibile mediante altre soluzioni. Il Collegio sottolinea che il loro aiuto rappresenterebbe “un indispensabile ausilio alla gestione del ménage familiare, a vantaggio del benessere della nipote e a garanzia della sua sicurezza”, e valorizza anche la dimensione affettiva e culturale, evidenziando come la comunanza linguistica e culturale possa favorire ulteriormente il rapporto con la minore, soprattutto considerato il suo gravissimo deficit comunicativo. Per la Corte è dunque “evidente che la vicinanza fisica e psicologica dei nonni” apporterebbe un contributo determinante all’equilibrio del nucleo e, in via diretta, al benessere della minore. Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che il diniego del Tribunale costituisca una misura “ingiustificata e sproporzionata” e che questa possa incidere negativamente sul diritto della bambina alla vita familiare, intesa come rete di affetti, relazioni e solidarietà. Il ragionamento della Corte si sviluppa in modo strettamente aderente al dettato dell’art. 31 TUI, ricordando che la tutela accordata dal legislatore è posta esclusivamente nell’interesse del minore, mentre l’interesse del familiare è solo riflesso e strumentale. Con queste motivazioni, l’appello è accolto e viene disposta un’autorizzazione alla permanenza dei nonni per due anni, prorogabile previa verifica dei requisiti: una soluzione che, nel rispetto del carattere temporaneo dell’istituto, consente tuttavia di dare piena tutela alla situazione eccezionalmente delicata emersa nel caso concreto. La Corte ribadisce così che, in presenza di una condizione di vulnerabilità estrema, l’intervento della rete familiare allargata può diventare elemento decisivo per la protezione complessiva del bambino, e che tale esigenza merita pieno riconoscimento anche attraverso l’uso della norma derogatoria prevista dal Testo Unico. Corte d’Appello di Trento, decreto del 25 settembre 2025 Il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Giovanni Barbariol nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” a cura di Melting Pot ODV, in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine. Il progetto è stato finanziato nel 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi responsabili per le informazioni che contiene né per l’uso che ne venga fatto. Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.
Il passaporto falso non incide sulla credibilità del richiedente: riconosciuta la protezione sussidiaria a minore del Sudafrica
Il Tribunale di Roma in questa bella pronuncia riconosce la protezione sussidiaria a un minore proveniente dal Sudafrica. La sentenza è interessante perché pur in presenza di un passaporto – ritenuto peraltro falso, richiesto solo per poter viaggiare in autonomia – non è intaccata la credibilità del ricorrente, che invece si evince da altri fattori e va valutata in relazione alla sua giovanissima età.  Il Tribunale di Roma infatti afferma che “si ritiene plausibile che l’età reale del ricorrente sia quella dichiarata e che quindi lo stesso sia tuttora minorenne;[…] è altresì plausibile che il passaporto non recasse soltanto un nome (XXX in luogo di XXX) ma anche una data di nascita falsa che, facendolo risultare maggiorenne, gli consentisse di viaggiare da solo in modo più agevole“. Sulla valutazione di credibilità, appunto, il Tribunale ritiene “il racconto così come le omissioni del ricorrente debbano essere valutati alla luce della giovane età dello stesso e della documentata persistente difficoltà a condividere il suo vissuto con gli altri, circostanza che può ritenersi del tutto comprensibile alla luce degli eventi traumatici subiti“. Infine, sul riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale conclude che “nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una minaccia alla sicurezza personale ed alla incolumità di un cittadino, proveniente da agenti di danno privati, e della incapacità dello Stato di offrire protezione. Vi sono dunque gli estremi del rischio di danno grave come declinato dalla lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007“. Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. 
Autorizzato il padre con precedenti penali a restare in Italia per il supremo interesse dei figli: reati vecchi con pena già scontata
Il decreto della Corte d’Appello di Roma rappresenta un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la prevalenza dell’interesse superiore del minore anche in presenza di precedenti penali del genitore, purché questi siano risalenti nel tempo e la pena sia stata interamente espiata. La Corte in particolare censura “… il diniego di autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni, giustificato solo in ragione dei precedenti penali di …”. La decisione si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha definitivamente superato ogni automatismo espulsivo basato sui soli precedenti penali. Come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4773 del 24 febbraio 2025, “il mero richiamo ai precedenti penali nel decreto che decide sull’autorizzazione non può esaurire il compito valutativo che il giudice è chiamato a svolgere in ordine ai requisiti di attualità e concretezza della pericolosità sociale, i quali devono sussistere al momento del giudizio“. Nel caso in esame, la Corte ha correttamente valorizzato il percorso di reinserimento sociale del padre (anche attraverso il positivo svolgimento della misura alternativa alla detenzione), la sua condotta irreprensibile attuale e il ruolo di riferimento economico per il nucleo familiare, elementi che attestano l’assenza di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico. La decisione conferma inoltre il principio della presunzione di radicamento per i minori nati in Italia, come stabilito dalla stessa ordinanza del febbraio 2025, secondo cui  quando il permesso riguardi la permanenza del genitore già presente sul territorio insieme al figlio nato in Italia, si deve “presumere, almeno fino a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo“. Corte d’Appello di Roma, decreto del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al supremo interesse dei minori
Cittadinanza negata: le modifiche all’art. 14 L. 91/1992 per i minori nati all’estero e nuove gerarchie della cittadinanza
Promosso da: Spazi Circolari, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI, Melting Pot Europa, Italiani senza Cittadinanza, ActionAid Italia. Collegamento tramite piattaforma Zoom e in diretta streaming su canale YouTube di Melting Pot. -------------------------------------------------------------------------------- Le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025, n. 74, ridefiniscono in modo significativo le condizioni di accesso alla cittadinanza italiana per i minori stranieri nati all’estero, inclusi quelli che da anni vivono in Italia insieme ai genitori naturalizzati. Si consolida così una gerarchia della cittadinanza non solo tra figli di cittadini italiani per nascita e quelli di naturalizzati, ma anche tra minori appartenenti allo stesso nucleo familiare ai quali la cittadinanza sarà riconosciuta o negata in base al luogo di nascita. Le prime applicazioni delle nuove disposizioni, come emerge dalle circolari ministeriali e dalle prassi amministrative, stanno già producendo effetti concreti di esclusione e precarizzazione giuridica, contribuendo a rafforzare meccanismi di marginalizzazione già esistenti e sollevando rilevanti interrogativi sulla legittimità costituzionale delle norme e sulle possibili strategie di tutela e contrasto da adottare.  Il seminario intende: analizzare, dal punto di vista giuridico, le novità normative in materia di cittadinanza dei minori nati all’estero e residenti in Italia; discutere i primi casi concreti di esclusione della cittadinanza; esplorare le possibili strategie di contrasto, sia sul piano del contenzioso legale, sia su quello politico e di advocacy. Intervengono: * Federica Remiddi – Avvocata  * Salvatore Fachile – Avvocato   * Fioralba Duma – Italiani senza Cittadinanza * Antonio Liguori – Campaign Coordinator ActionAid Modera:  * Chiara Aliberti – Melting Pot Europa PROGRAMMA: * La cittadinanza dei figli minori nati all’estero di chi si naturalizza: analisi dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 3-bis della L. 91/1992, alla luce del quadro normativo vigente e delle prime interpretazioni ministeriali. * Prime applicazioni e criticità emerse: condivisione dei primi provvedimenti di rigetto della cittadinanza per i figli minori nati all’estero ed effetti concreti dell’attuazione delle nuove norme da parte dei Comuni. * Profili di contenzioso e questioni di legittimità: esame delle possibili ipotesi di ricorso e dei potenziali profili di illegittimità costituzionale connessi alla nuova disciplina. * Verso una nuova gerarchia della cittadinanza? Riflessioni sul contesto e sugli effetti sistemici della nuova norma e sugli strumenti di intervento sul piano politico, giuridico e di advocacy. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI: Il corso è gratuito. La partecipazione è aperta non solo a professionisti/e del settore o persone direttamente coinvolte, ma anche a decisori politici, giornaliste/e e cittadine/i interessati al tema. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 di mercoledì 19 novembre 2025. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile al seguente link: clicca qui Il link Zoom per seguire il seminario sarà inviato la mattina stessa dell’evento. In caso di posti esauriti, sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube di Melting Pot. * Per informazioni: formazione@meltingpot.org
«Abbiamo agito per salvare vite»: sbarcate le 92 persone soccorse da Mediterranea
Dopo tre giorni di navigazione e di tensione crescente, la nave Mediterranea è finalmente entrata nel porto di Porto Empedocle alle 16:30 di martedì 4 novembre. Tre ore più tardi, alle 19:35, si sono concluse le operazioni di sbarco di tutte le 92 persone soccorse nel Mediterraneo centrale, tra cui 31 minori non accompagnati. La decisione di entrare nel porto siciliano è arrivata dopo ore di attesa e di richieste rimaste senza risposta. «Il Comandante ha dichiarato lo stato di necessità a tutela dell’incolumità, della salute e della sicurezza di tutte le persone a bordo», ha spiegato in una nota stampa l’equipaggio. A bordo la situazione era ormai insostenibile: «Le persone superstiti, già fortemente provate fisicamente e psicologicamente, temevano che ulteriori ritardi comportassero una deportazione in Libia e avevano cominciato a minacciare gesti disperati di autolesionismo». Mentre le operazioni di sbarco erano in corso, intorno alle 18, la Capitaneria di Porto ha notificato a Mediterranea una diffida formale, intimando alla nave di «riprendere la navigazione senza ritardo verso il porto di Livorno, successivamente allo sbarco dei soli minori». L’organizzazione parla di un atteggiamento assurdo: «Da una parte è stato riconosciuto che le condizioni di vulnerabilità fisiche e mentali non avrebbero consentito ai naufraghi di affrontare altri tre giorni di navigazione verso Livorno. Dall’altra, le Autorità minacciano ingiustificate ritorsioni contro la nave, colpevole solo di aver adempiuto al proprio dovere». Ph: Mediterranea IL PORTO LONTANO E LA SCELTA DI APPRODARE IN SICILIA Le autorità italiane avevano assegnato a Mediterranea come “porto sicuro” quello di Livorno, distante oltre 630 miglia nautiche – quasi 1.200 chilometri – dalla zona in cui erano stati effettuati i salvataggi. Una decisione definita dall’equipaggio «incomprensibile e pericolosa». «Un viaggio del genere – aveva denunciato l’organizzazione già la mattina del 4 novembre – non può essere affrontato in sicurezza da persone che hanno sofferto lunghi periodi di detenzione in Libia, terribili violenze e che sono pesantemente traumatizzate. Sono state tre giorni alla deriva senza acqua né cibo». La situazione era ulteriormente aggravata dal maltempo nel Canale di Sicilia: «Venti di Maestrale oltre i venti nodi e onde superiori ai due metri. Non si poteva navigare verso Nord in sicurezza». Per questo Mediterranea aveva chiesto lo sbarco urgente a Porto Empedocle, segnalando in particolare le condizioni dei minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo. La stessa Procura, insieme al Centro internazionale per la salute in mare (CIRM), aveva chiesto di disporre lo sbarco immediato almeno dei minori. Ma dal Viminale non era arrivata nessuna risposta. «Se davvero le Autorità intendessero farci proseguire con le restanti 61 persone – aveva avvertito Mediterranea – il Governo violerebbe tutte le regole del diritto marittimo e umanitario, calpestando i diritti fondamentali alla vita, alla cura e alla dignità. Nessuna propaganda viene prima degli esseri umani». > 🔵 65 VITE SOCCORSE OGGI DA #MEDITERRANEA. > > La nostra nave ha soccorso in mattinata 37 persone che si trovavano su una > prima imbarcazione in vetroresina sovraffollata a rischio naufragio in acque > internazionali in zona SAR sotto il controllo libico. > > 1/3 pic.twitter.com/ufp2yaaxpG > > — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) November 2, 2025 La missione di soccorso di questi giorni era la seconda della nave Mediterranea dopo la sospensione della sua detenzione amministrativa, imposta dal famigerato decreto Piantedosi. Il 29 ottobre il Tribunale di Trapani aveva infatti accolto il ricorso dell’organizzazione, permettendo alla nave di tornare in mare. Notizie/In mare LA NAVE MEDITERRANEA LIBERA, SMENTITO IL DECRETO PIANTEDOSI Il Tribunale di Trapani dà ragione a Mediterranea: «Il diritto più forte della propaganda» 8 Ottobre 2025 «Ripartiamo – aveva dichiarato la presidente Laura Marmorale – grazie alla decisione del Tribunale che ha riconosciuto la piena legittimità delle nostre scelte quando, per garantire cure adeguate alle persone soccorse, rifiutammo un porto lontano. Abbiamo agito per salvare vite, non per sfidare nessuno». «Solo nelle ultime due settimane – aveva aggiunto la capomissione Sheila Melosu – si sono verificati quattro naufragi con decine di vittime. È una situazione drammatica, inaccettabile». Ph: Mediterranea > «Abbiamo fatto il nostro dovere» Con lo sbarco a Porto Empedocle si conclude una missione difficile e l’organizzazione teme ripercussioni amministrative o penali. «Le Autorità minacciano sanzioni contro la nave, ma abbiamo solo adempiuto al nostro dovere nel rispetto del diritto marittimo e umanitario». Per Mediterranea, «la vera violazione è quella di chi impone porti lontani a persone fragili, contro ogni principio di sicurezza e umanità. Tutte le persone soccorse avevano bisogno di cure a terra subito. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto». Con la nuova missione, questa volta fortunatamente portata a termine senza attacchi da parte della Guardia costiera libica, Mediterranea ha voluto denunciare che «i governi europei continuano a rafforzare la collaborazione con milizie e regimi criminali responsabili di violenze inaudite. Non possiamo accettare che il Mediterraneo sia trasformato in una zona di guerra contro l’umanità».
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel sistema scolastico italiano
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Master in Diritto e Politiche delle Migrazioni dell’Università di Trento I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO Tesi di Laura Agostani Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Negli ultimi anni la presenza di migranti di giovanissima età è sempre più evidente, si tratta sovente di minori alle soglie della maggiore età, i dati parlano di una percentuale attorno al 75% di minori stranieri non accompagnati tra i sedici e i diciassette anni. Pur essendo da considerarsi come giovani adulti, che hanno affrontato sfide ed esperienze non proprie dell’infanzia e dell’adolescenza, essi sono ancora sottoposti alle normative internazionali e nazionali relative ai fanciulli, primo fra tutti il principio del superiore interesse del minore, che vieta, tra le altre cose, la loro espulsione e che, insieme con le norme costituzionali (art. 34) impone la frequenza scolastica e il godimento del diritto all’istruzione. Nella trattazione viene analizzato il diritto allo studio e il suo godimento da parte dei MSNA, che si trovano ad interfacciarsi con un sistema scolastico non progettato per includerli, nonostante alcune utili normative e buone prassi che si riscontrano localmente. Vengono analizzate le difficoltà dei minori maggiori di sedici anni, considerati ormai “troppo grandi” per l’inserimento nella scuola dell’obbligo, che pare adatta solo agli infra-quattordicenni. Tuttavia, anche per i più giovani si profilano problematiche importanti, ne è un esempio il ritardo scolastico, raramente infatti i minori in questione sono inseriti nelle classi corrispondenti alla loro età anagrafica e, se questo può essere positivo da un lato per dare loro più tempo per l’apprendimento della lingua italiana, dall’altro lato comporta sovente una scarsa inclusione nel gruppo classe che può portare a episodi di discriminazione. Accanto ad esso la dispersione scolastica dei MSNA risulta ad oggi alquanto elevata, secondo i dati, infatti, solo il 32% di loro ha portato a termine il percorso scolastico intrapreso in Italia. Risulta evidente, dunque, la necessità di un ripensamento delle prassi ormai consolidate che caratterizzano la scuola italiana. Alcuni istituiti, singolarmente, si sono attivati in tal senso proponendo progetti volti a un miglioramento nell’inserimento scolastico dei minori con background migratorio, con esempi di attività di supporto tra pari o doposcuola per il rafforzamento nell’apprendimento della lingua. Nel tentativo di individuare un sistema che fosse maggiormente virtuoso nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si è, da ultimo, effettuato un confronto con i sistemi educativi di alcuni Stati europei, dal quale, tuttavia, è emersa una difficoltà generalizzata nell’individuare un metodo (o un sistema) migliore degli altri, le problematiche riscontrate nel nostro Stato persistono e si sommano ad altre criticità tipiche dei diversi sistemi analizzati.
ASGI: «Invertire la narrazione sui minori stranieri non accompagnati»
L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) lancia un allarme rivolto alle istituzioni per quanto riguarda la gestione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). Tra tagli, scelte politiche miopi e logiche securitarie, il sistema di accoglienza rischia di trasformarsi in un meccanismo di esclusione e marginalità. «L’assoluta mancanza di lungimiranza che ha caratterizzato l’azione dell’attuale governo in tema di immigrazione – scrive ASGI – risulta ancor più evidente quando si parla di minori stranieri non accompagnati». Nel documento, l’associazione richiama la Costituzione: «L’art. 31 impone allo Stato di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù», ma si tratta di «una disposizione troppo spesso dimenticata». L’attuale governo, si legge, «ha mostrato grande preoccupazione per i bambini e i giovani che ancora devono nascere», ma «manca qualunque forma di reale e concreto interesse per i minori – tutti, italiani o stranieri – che già esistono». ASGI denuncia un sistema sanitario e sociale già in crisi per i giovani italiani, in cui «occorrono anni per una presa in carico» nei servizi di Neuropsichiatria Infantile. Il rapporto 2024 dell’ASL Città di Torino parla di diagnosi di psicosi triplicate tra i 21 e i 30 anni e di disturbi di personalità aumentati del 767%, «quasi con un profilo epidemico». Nessun potenziamento dei servizi, però, è seguito a questi dati. In un contesto tanto fragile, «le carenze risultano ancora maggiori» per i minori stranieri non accompagnati, che spesso presentano «forme precoci di dipendenza da stupefacenti, sindromi abbandoniche, traumi amplificati da un percorso migratorio che li ha ulteriormente infragiliti». Ma, invece di rafforzare il sistema di accoglienza, «il Governo sta procedendo al suo progressivo smantellamento». Lo stesso allarme è stato lanciato dall’ANCI l’8 agosto 2025, che ha denunciato «un’insufficienza di copertura delle spese dei Comuni connesse all’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati».  Oggi, a fronte di 16.497 minori presenti in Italia, i posti SAI sono poco più di 6.000 e meno di 1.500 nei CAS per minori.  Ma «non pare proprio ci si stia muovendo in questa direzione»: sempre più ragazzi vengono collocati nei Centri di Accoglienza Straordinaria per adulti, come consente il decreto legge 133/2023, senza un’adeguata valutazione delle loro vulnerabilità. ASGI segnala anche criticità nella legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5/2025, che «impedisce di fatto la realizzazione di nuove comunità per MSNA nei capoluoghi e principali centri urbani», relegandole a zone isolate. Una norma che l’associazione giudica «di dubbia legittimità costituzionale», poiché invade competenze statali in materia di immigrazione e programmazione. A tutto questo si sommano prassi amministrative arbitrarie: le Questure, prosegue il comunicato, «sottopongono a condizioni non previste il rilascio dei permessi di soggiorno per minore età» o rigettano le richieste di conversione alla maggiore età per cause non imputabili ai ragazzi. Particolarmente grave è la gestione del cosiddetto prosieguo amministrativo, lo strumento che dovrebbe garantire continuità di sostegno oltre i 18 anni. A causa della carenza di risorse e di competenze, «i più fragili rischiano di essere relegati alla marginalità». La repressione, osserva ASGI, ha ormai preso il posto della prevenzione. Il “Decreto Caivano” (D.L. 123/2023) ha accentuato l’approccio punitivo nel sistema della giustizia minorile, mentre mancano «comunità educative con operatori formati e contratti adeguati» e «servizi etnopsichiatrici con mediatori culturali». I trasferimenti frequenti da un istituto all’altro interrompono percorsi educativi e affettivi, e il passaggio nei penitenziari per adulti «rende impossibile ogni continuità di presa in carico». Non stupisce quindi che nel 2024 si siano registrate 28 rivolte negli Istituti Penali per Minorenni e un uso crescente di psicofarmaci: secondo la rivista Altreconomia, tra il 2022 e il 2024 la spesa per antipsicotici è aumentata fino al 435% in alcune strutture. La crisi investe anche il personale. Le indagini sul carcere minorile “Beccaria” di Milano – 42 persone indagate per maltrattamenti e torture – rivelano un contesto in cui «la disumanità dei luoghi finisce con l’avere conseguenze anche su chi ci lavora». Il caso più recente e drammatico resta il suicidio di Danilo Riahi, diciassettenne tunisino, minore non accompagnato, morto nel carcere di Treviso: «Quale sintomo più dirompente della crisi in cui versa il sistema?», denuncia ASGI. Nemmeno le condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per l’inadeguata accoglienza dei MSNA hanno prodotto un cambio di rotta: il Consiglio d’Europa mantiene ancora aperta la procedura di supervisione sull’Italia. In conclusione, per l’associazione, le soluzioni devono partire da un cambio di prospettiva radicale. «Le risposte vanno trovate in una valutazione integrata, complessa, completa, lungimirante, del tutto incompatibile con l’istituzionalizzazione attualmente perseguita». Serve «invertire la narrazione: i ragazzi non sono problemi a cui far fronte in modo semplicistico, bensì portatori di risorse potenziali che occorre riconoscere e rafforzare, con strumenti nuovi e occhi diversi». Leggi il documento completo
E’ diritto del minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti ottenere sempre un PdS per motivi familiari
Il tribunale di Torino stabilisce il diritto del minore convivente con genitore regolare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 31 comma 1 TUI a prescindere dalla sussistenza di requisiti reddituali o alloggiativi.  La Questura di Torino, infatti, è solita rigettare le richieste di permesso di soggiorno per figli ultraquattordicenni se i genitori non dimostrano di avere i requisiti reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI e richiamati all’art. 30 TUI.  Il Tribunale ha invece accolto la tesi difensiva e chiarito che “l’art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti. L’autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l’iscrizione di cui all’art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all’esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014). Orbene, come già rilevato, l’art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L’assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI. L’interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all’art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l’inequivocabile dato normativo di cui all’art 31 co. 1 TUI. Invero, l’art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all’art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l’autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto 74)”. La pronuncia, peraltro, è stata resa in favore di una minore divenuta maggiorenne nelle more della valutazione questorile: anche sul punto il Giudice ha accolto le nostre argomentazioni e riconosciuto ugualmente il diritto al permesso per motivi familiari considerato che al momento di presentazione della domanda la stessa era ancora minorenne. Tribunale di Torino, sentenza del 22 maggio 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Paola Fierro dello Studio Legale.