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Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Obblighi di cooperazione istruttoria e all’utilizzo delle COI pertinenti, specifiche e aggiornate nel riconoscimento della protezione sussidiaria
La Corte di Cassazione interviene in materia di obbligo di cooperazione istruttoria, uso delle COI e motivazione apparente nelle decisioni sulla protezione internazionale (soprattutto sussidiaria) da parte dei tribunali di merito. Il caso riguarda un cittadino pakistano proveniente da un’area del Punjab situata a circa 50 km dal Kashmir occupato dall’India, lungo il c.d. Working Boundary, ossia il confine ufficialmente riconosciuto tra Pakistan e India, a sud della Line of Control (LoC), teatro di un conflitto di lunga durata nonostante l’accordo di cessate il fuoco. La Commissione Territoriale ritenendo credibile la provenienza geografica del richiedente, circostanza documentalmente accertata anche tramite certificazione di domicilio, proprio in ragione della stessa, ha riconosciuto la sola protezione speciale (post-Piantedosi), escludendo tuttavia il riconoscimento di una forma di protezione internazionale. E’ stato impugnato il provvedimento in Tribunale per insistere sul riconoscimento della protezione sussidiaria allegando e documentando mediante COI come il conflitto in Kashmir sconfini frequentemente oltre la LoC, con episodi di violenza e attacchi anche nelle aree di Sialkot e lungo il Working Boundary. Il Tribunale ha invece rigettato richiamando COI aggiornate ma del tutto generiche, riferite al Pakistan o all’intera regione del Punjab, senza confrontarsi né con la specifica situazione delle aree di confine, né con le COI prodotte dal ricorrente. La Corte di Cassazione con questa ordinanza cassa il decreto per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per motivazione apparente, ribadendo alcuni principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi: ai fini dell’art. 14 lett. c) non è richiesta la personalizzazione del rischio, ma la verifica dell’intensità della violenza indiscriminata nella zona di provenienza; il giudice del merito è tenuto ad acquisire COI pertinenti, specifiche e aggiornate, dando conto in motivazione del loro contenuto rilevante, e non può limitarsi alla mera elencazione dei link o a richiami generici a fonti internazionali; il dovere di cooperazione istruttoria non è escluso dalla ritenuta non credibilità della vicenda personale, ove questa non investa il fatto stesso della provenienza geografica dell’area interessata dal conflitto. Nel caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato non confuta né analizza le fonti prodotte dal ricorrente e si risolve in una motivazione assertiva e meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-decisionale seguito. Ci sembra un’ordinanza utile, soprattutto nei casi in cui i rigetti si fondano su COI “a macro-area”, senza un reale esame delle zone di confine o delle situazioni di conflitto. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3729 del 26 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Salvatore Fachile e alle Avv.te Vittoria Garosci e Ludovica Di Paolo Antonio. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
L’architettura del rifiuto
YLENIA BOBBO 1 INTRODUZIONE Le recenti autorizzazioni amministrative e legali, che hanno permesso l’ampliamento della lista dei Paesi di Origine Sicura (POS), rendono quanto mai urgente una nuova analisi critica del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo. Tale riforma, infatti, comporta implicazioni profonde, capaci di scardinare le garanzie fondamentali dei richiedenti asilo. Notizie NON ESISTONO “PAESI SICURI” E con le nuove regole UE su migrazione e asilo siamo tutti più in pericolo  Nicoletta Alessio 12 Febbraio 2026 Tuttavia, l’estensione dei Paesi sicuri non è l’unica criticità introdotta: sebbene sia la più recente, essa si inserisce in un quadro ben più complesso e non privo di problematicità. In questo report verranno analizzati gli aspetti controversi ereditati dal vecchio Sistema di Dublino e la conseguente struttura basata sulla cosiddetta “finzione di non ingresso“; la preoccupante contrazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati; la progressiva criminalizzazione delle ONG, nonché il ruolo controverso di Frontex e della Guardia Costiera Libica. Doveroso è, inoltre, dedicare uno spazio specifico all’introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) per la profilazione biometrica e la sorveglianza. Si tratta di tecnologie che rischiano di trasformare il confine in uno spazio di discriminazione automatizzata: un tema cruciale al quale, finora, è stata riservata troppa poca attenzione. LA SOLIDARIETÀ APPARENTE DEGLI STATI Com’è evidente, l’Europa ha approvato il nuovo pacchetto legislativo con l’obiettivo di creare un sistema più organizzato e capace di rispondere alle emergenze attraverso una maggiore celerità. A differenza del passato, chi arriva oggi viene sottoposto a una procedura di screening immediata, seguita da iter burocratici estremamente rapidi 2. Di conseguenza, le persone migranti hanno pochissimi giorni a disposizione per presentare ricorso qualora la loro domanda venisse respinta, sollevando dubbi sull’effettiva possibilità di difesa. Il nodo principale rimane tuttavia legato al principio del Paese di primo ingresso, pilastro del vecchio Sistema di Dublino III 3. Approfondimenti CHE COS’È IL NUOVO PATTO UE SU ASILO E MIGRAZIONE? Una scheda informativa in vista del 10 aprile 2025, giornata di azione transnazionale "This Pact kills!" 2 Aprile 2025 Sebbene quel modello sia stato formalmente superato dal Regolamento (UE) 2024/1351 4, molte delle sue criticità strutturali sembrano persistere. Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea punta a ovviare alla cronica mancanza di meccanismi di condivisione dell’onere migratorio; tuttavia, nonostante il tentativo di introdurre criteri di solidarietà, è opportuno evidenziare la natura spesso flessibile dei meccanismi di ricollocazione. In termini pragmatici, la responsabilità principale continua a gravare sui Paesi di frontiera 5, poiché la possibilità per gli altri Stati membri di optare per contributi finanziari anziché per l’accoglienza fisica dei richiedenti asilo rischia di lasciare invariato il peso logistico e umano sui Paesi di primo approdo. LA FINZIONE DI NON INGRESSO E IL REGIME DETENTIVO Per quanto riguarda il cosiddetto principio di non ingresso, esso rappresenta uno dei pilastri del Regolamento (UE) 2024/1359 6. Questa norma priva il migrante, da un punto di vista strettamente giuridico, del riconoscimento della sua presenza fisica sul territorio dell’Unione Europea 7. In pratica, pur trovandosi effettivamente entro i confini dell’UE (spesso in zone di transito o centri di frontiera), i richiedenti asilo sono considerati legalmente come se non vi avessero mai fatto ingresso. Questa “finzione” è funzionale a giustificare l’applicazione di procedure accelerate e standard di tutela ridotti, comprimendo di fatto il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 8. In questo scenario, l’uso sistematico delle liste dei “Paesi di origine sicura” (secondo la proposta COM(2025) 101 9) agisce come un filtro di inammissibilità quasi automatico: la presunzione generica di sicurezza prevale sulla valutazione individuale dei rischi, rischiando di trasformare il diritto d’asilo in un mero processo burocratico finalizzato al rimpatrio. I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI Come se non bastasse, all’interno di questo quadro repressivo, i minori stranieri non accompagnati rimangono i soggetti più vulnerabili. Nonostante la Direttiva 2013/33/UE ponga al centro il “superiore interesse del minore” 10, il Nuovo Patto ne consente il trattenimento nelle zone di frontiera, equiparandoli di fatto agli adulti nelle procedure accelerate se provenienti da Paesi considerati sicuri. La rapidità di tali iter impedisce spesso una corretta nomina del tutore e una difesa legale adeguata. Inoltre, questa contrazione temporale – che prima delle riforme veniva loro risparmiata – non lascia il tempo materiale necessario per identificare traumi o bisogni specifici, con il reale rischio che i minori finiscano in regimi di fatto detentivi. Destano altrettanta preoccupazione le modalità di determinazione dell’età, che potrebbero portare a trattare erroneamente dei minori come adulti, privandoli di ogni forma di protezione 11. Sotto il regime di Dublino III, i minori godevano di esenzioni più ampie, poiché la priorità era il ricongiungimento familiare rapido o l’accoglienza protetta. Significativo è anche il cambiamento riguardante la raccolta dei dati biometrici (impronte e foto): se in precedenza era prevista dai 14 anni, ora la soglia scende ai 6 anni, istituzionalizzando una forma di sorveglianza digitale fin dall’infanzia. Infine, sebbene il Nuovo Patto introduca meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali, vi è ragione di dubitare della loro reale efficacia e indipendenza, temendo che restino semplici procedure formali prive di un impatto concreto sulla tutela dei minori. I PAESI DI ORIGINE SICURA Tornando agli aggiornamenti più recenti, il concetto di Paese di Origine Sicura (POS) è oggi al vertice delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Non si tratta di un semplice elenco geografico, ma di un meccanismo legale che cambia radicalmente il destino di chi chiede protezione 6. Se una persona migrante proviene da un Paese inserito in questa lista (come Tunisia, Albania o Bangladesh), lo Stato presume automaticamente che non abbia diritto all’asilo: la sua domanda non è più un “foglio bianco” da esaminare con cura, ma viene etichettata come “probabilmente infondata“. In questa circostanza, il richiedente deve fornire prove eccezionali in tempi strettissimi (spesso meno di una settimana) per ribaltare tale presunzione. Ad aggravare il meccanismo interviene il fatto che, se la domanda è respinta come “manifestamente infondata“, la persona non ha il diritto automatico di restare sul territorio in attesa della sentenza di appello: potrebbe essere rimpatriato prima ancora che un giudice legga le sue carte 12. L’Italia utilizza questa lista per attivare le procedure accelerate di frontiera, che prevedono il trattenimento in centri chiusi (inclusi quelli in Albania) mentre si decide sulla domanda in poche ore. Il rischio è evidente: che la velocità prevalga sulla giustizia. Appare chiaro il tentativo del legislatore di “blindare” la lista dei POS inserendola in norme di rango primario (legge ordinaria), nel tentativo di limitare il potere di disapplicazione dei giudici. Inoltre, l’inserimento delle “Schede Paese” in contesti legislativi legati alle relazioni internazionali rischia di precludere l’accesso a informazioni cruciali, indebolendo il diritto di difesa. Tuttavia, è opportuno ricordare che, qualora venga meno il presupposto di “sicurezza” (anche per una sola parte del territorio o per specifiche categorie di persone), deve essere ripristinata la procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo del provvedimento di espulsione. L’applicazione rigida del concetto di “Paese sicuro” rischia infatti di entrare in rotta di collisione con il Diritto Internazionale e il principio di non-refoulement. Lo Stato, infatti, resta responsabile della tutela dei diritti umani di chiunque si trovi sotto il suo controllo effettivo, anche in zone extraterritoriali o in alto mare, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nei celebri casi Hirsi Jamaa 13 e Medvedyev. L’ESTERNALIZZAZIONE E GLI ACCORDI BILATERALI: IL MODELLO LIBIA L’esternalizzazione non rappresenta solo lo spostamento fisico dei controlli oltre i confini dell’Unione, ma costituisce una vera e propria strategia giuridica volta a prevenire il contatto tra il migrante e la giurisdizione europea. L’obiettivo principale è impedire che scatti l’obbligo di protezione internazionale, il quale sorge nel momento esatto in cui un individuo entra nella sfera di controllo di uno Stato membro 14. In questo contesto, il principio di non-refoulement (non respingimento) vieta tassativamente di ricondurre una persona in luoghi dove rischi la vita o trattamenti disumani; una realtà che, purtroppo, caratterizza in modo oggettivo l’attuale situazione in Libia. Tutte le principali organizzazioni internazionali concordano infatti sul fatto che la Libia non possa essere considerata un “porto sicuro“. Delegando le intercettazioni e il conseguente ritorno forzato a un soggetto terzo, gli Stati europei attuano quello che la dottrina definisce un respingimento per procura. Questa pratica rappresenta un tentativo di aggirare la storica sentenza Hirsi Jamaa contro Italia (2012), con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò il nostro Paese per i respingimenti diretti in mare, stabilendo che la responsabilità dei diritti umani segue l’autorità dello Stato ovunque essa venga esercitata. LA RESPONSABILITÀ DELLA GUARDIA COSTIERA Sulla scorta di tale logica, attraverso accordi bilaterali come il Memorandum d’intesa Italia-Libia 15, l’Unione Europea ha di fatto delegato la funzione di controllo delle frontiere alla Guardia Costiera libica. Questo meccanismo di responsabilità delegata è strategicamente finalizzato ad evitare il contatto fisico delle persone migranti con le giurisdizioni europee, frapponendo un attore terzo tra il richiedente asilo e gli obblighi di protezione degli Stati membri. La cooperazione tecnica e finanziaria con autorità di Paesi terzi che non garantiscono standard minimi di tutela configura una violazione indiretta, ma sistematica, del principio di non-refoulement. La persona intercettata in mare viene infatti ricondotta nei centri di detenzione libici – luoghi di documentata tortura e sfruttamento – aggirando deliberatamente gli obblighi internazionali di sbarco in un “porto sicuro” (Place of Safety). In questo scenario, la responsabilità delle autorità nazionali europee emerge con chiarezza nel finanziamento, nella fornitura di mezzi e nel coordinamento di operazioni che sfociano in violazioni dei diritti umani: abusi che l’Europa, qualora avvenissero sul proprio suolo o sotto la propria bandiera, sarebbe giuridicamente obbligata a prevenire e sanzionare. LA RESPONSABILITÀ DI FRONTEX E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE ONG Parallelamente a quanto finora esposto, il ruolo di Frontex 16– l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – ha subito un’evoluzione verso una funzione di sorveglianza avanzata che spesso entra in conflitto con gli obblighi di ricerca e soccorso (SAR). La dottrina solleva seri dubbi sulla responsabilità legale dell’Agenzia nei casi di cosiddetto respingimento per omissione: ciò accade, ad esempio, quando le coordinate dei migranti vengono condivise prioritariamente con le autorità di Paesi terzi invece che con le navi di soccorso più vicine, facilitando di fatto il ritorno forzato in Libia. In questo scenario, si assiste a una sistematica criminalizzazione delle ONG 17. Le navi della società civile, intervenute per colmare il vuoto lasciato dalle missioni istituzionali, vengono ostacolate attraverso una serie di strumenti amministrativi e giudiziari. Tra questi spiccano l’assegnazione di porti di sbarco estremamente distanti – una pratica che svuota l’area SAR di presidi di soccorso per lunghi periodi – e l’apertura di inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che spesso si risolvono in un nulla di fatto dopo anni di sequestri. Questa strategia mira a ridefinire il soccorso in mare: da obbligo giuridico e morale, sancito dalle convenzioni internazionali, a presunto fattore di attrazione (pull factor). L’aiuto umanitario viene così etichettato come un’interferenza con le politiche di sicurezza, trasformando una missione di salvataggio in un atto potenzialmente illecito agli occhi dell’opinione pubblica. LA DISCRIMINAZIONE DEI MIGRANTI NEL CONTESTO DELL’AI In ultima analisi, una delle evoluzioni più inquietanti della riforma riguarda l’impiego massiccio delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella gestione migratoria. Il Regolamento (UE) 2024/1359, unitamente al potenziamento della banca dati Eurodac, istituzionalizza la raccolta capillare di dati biometrici, estendendola persino ai minori. L’adozione di algoritmi per la profilazione dei flussi, l’analisi predittiva del rischio o il riconoscimento facciale ai confini, introduce una nuova e insidiosa forma di discriminazione algoritmica. Questi sistemi, spesso caratterizzati da un’estrema opacità e privi di una supervisione umana effettiva 18, rischiano di riflettere “bias” intrinseci capaci di penalizzare sistematicamente determinate nazionalità o tratti somatici. In questo modo, si automatizzano decisioni che hanno un impatto devastante sulla vita delle persone, basandole su parametri statistici anziché su fatti concreti. La tecnologia viene così piegata a rafforzare la “finzione di non ingresso“, erigendo un confine digitale invisibile ma invalicabile. In questo spazio, la decisione sull’ammissibilità di un individuo non è più affidata a un esame umano, empatico e dignitoso della sofferenza, ma a calcoli di probabilità che rischiano di deumanizzare definitivamente il diritto d’asilo. CONCLUSIONE In conclusione, non si tratta, dunque, di una semplice riforma tecnica, ma di una scelta politica che sposta il fulcro dell’accoglienza verso il rimpatrio e la sorveglianza. Quella che un tempo era considerata una protezione inderogabile della dignità umana sembra essersi trasformata in una gestione del rischio, dove l’efficienza burocratica e la sicurezza dei confini prevalgono sistematicamente sulle garanzie individuali. Così facendo l’Unione Europea rischia di svuotare di significato le proprie radici costituzionali e le convenzioni internazionali. 1. Ho 27 anni e sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali all’Università di Siena. Vivo in provincia di Venezia e da ottobre 2025 svolgo volontariato per l’Osservatorio, centro di ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per cui redigo brevi report periodici. Collaboro inoltre con l’associazione Avvocato di Strada, offrendo supporto nell’assistenza a persone senza dimora ↩︎ 2. De Pasquale, P. (2020). Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci. In I Post di AISDUE, vol. II, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, n. 1, pp. 1-13. ISSN 2723-9969 ↩︎ 3. Balsamo, O. (2024). The residence document criterion in the revised Dublin system, today, between EU secondary law and the jurisprudence of the Court of Justice. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2024, pp. 81-106. ISSN 2384-9169 ↩︎ 4. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ↩︎ 5. Nascimbene, B. (2024). Le “sfide” ai diritti fondamentali e alle garanzie giurisdizionali nell’ambito delle procedure introdotte dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-7. ISSN 2975-2698 ↩︎ 6. Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 ↩︎ 7. Perin, G. (2024). Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. In Questione Giustizia, Speciale “Immigrazione in Europa e diritti fondamentali“, luglio 2024, pp. 28-45. ISSN: 1972-5531 ↩︎ 8. Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Convenzione di Aarhus e domanda diretta a ottenere la qualità di parte in un procedimento giurisdizionale da parte di un’organizzazione per la tutela dell’ambiente ↩︎ 9. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio ↩︎ 10. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ↩︎ 11. Morgese, G., Limitati sviluppi del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in materia di percorsi legali di ingresso, in I. Caracciolo, G. Cellamare, A. Di Stasi, P. Gargiulo (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni giuridiche aperte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 271-295 ↩︎ 12. Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine sicuri, comunicato stampa del Parlamento UE (10 febbraio 2026) ↩︎ 13. Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in cui la Corte ha sancito la responsabilità extraterritoriale dello Stato per violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement ↩︎ 14. ASGI (Crescini, G., et al.) (2020). L’attività delle organizzazioni internazionali in Libia e le problematiche ripercussioni sull’esternalizzazione del diritto di asilo. In Questione Giustizia, n. 1/2020, pp. 178-189 ↩︎ 15. Previatello, M. (2024). La nuova dimensione esterna della politica di immigrazione e asilo dell’Unione europea: dalla collaborazione bilaterale ai meccanismi unilaterali di pressione. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-28 ↩︎ 16. Cardenio, G. (2025). Se Frontex vigilerà sulle nostre frontiere, chi vigilerà su Frontex? Una lettura combinata delle conclusioni degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi Hamoudi contro Frontex e WS e altri contro Frontex. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2025, pp. 165-180 ↩︎ 17. Masera, L. (2018). L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano? In Questione Giustizia, n. 2/2018, pp. 225-236 ↩︎ 18. Palazzi, A. (2025). Quando l’intelligenza artificiale (IA) contribuisce a decidere in materia di asilo: prospettive e questioni aperte nel diritto dell’Unione Europea. In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 3/2025. ISSN: 1972-4799 ↩︎
Il diritto UE oltre i confini: analisi delle implicazioni extraterritoriali del Protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Utrecht University Faculty of law economics and governance LL.M. European law EU LAW BEYOND BORDERS: EXPLORING THE EXTRATERRITORIAL. IMPLICATIONS OF THE ITALY-ALBANIA PROTOCOL Tesi di Isabella Orsi (2024/2025) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Le questioni giuridiche più controverse connesse al Protocollo Italia-Albania sono emerse in modo particolarmente evidente a seguito della sentenza “CV vs Ministerstvo vnitra”(C-406/22) della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la qualificazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” richiede una valutazione complessiva della situazione generale, e non può essere limitata a specifiche categorie di persone o circostanze particolari. L’impatto della decisione si è riflesso immediatamente nella fase iniziale di attuazione del Protocollo. Tra ottobre e novembre 2024, diversi tribunali italiani hanno rifiutato di convalidare gli ordini di trattenimento disposti nei centri situati in Albania, ritenendo che Egitto e Bangladesh, inclusi dal governo italiano nell’elenco dei Paesi di origine sicuri, non soddisfacessero gli standard delineati dalla CGUE, anche alla luce delle pratiche repressive documentate nei confronti di minoranze e oppositori politici. Da tali decisioni sono scaturiti vari rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte dei tribunali di Roma, Firenze, Bologna e Palermo, confluiti nei procedimenti riuniti “Alace” (C-758/24) e “Canpelli” (C-759/24). Al di là del profilo relativo al concetto di “Paese di origine sicuro”, i casi sollevano una questione di carattere sistemico: l’applicabilità del diritto dell’Unione europea a procedure svolte nel territorio di un Paese terzo. La legge italiana di ratifica del Protocollo non chiarisce in modo espresso secondo quali modalità le direttive europee, concepite per operare entro l’ambito territoriale dell’Unione, possano disciplinare procedure condotte in Albania. Il generico riferimento alla loro applicazione “in quanto compatibili” non appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA/Papers CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 Finora, i giudici italiani non hanno affrontato in modo diretto la questione dell’estensione territoriale dell’applicabilità diritto dell’Unione. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sui primi trattenimenti, ha disapplicato la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Procedure (2013/32/UE) e ha sollevato rinvio pregiudiziale, concentrando tuttavia l’analisi sul solo tema del Paese di origine sicuro. Tale impostazione presuppone implicitamente l’applicabilità del diritto UE alle procedure svolte in Albania, senza interrogarsi in modo esplicito sul fondamento giuridico di tale estensione. Ne deriva il rischio di lasciare irrisolta una questione preliminare che incide non solo sulla legittimità del Protocollo, ma più in generale sul rapporto tra ordinamenti e sulla struttura del sistema europeo comune di asilo. In questa prospettiva, assume rilievo anche la scelta del legislatore italiano di attribuire rango primario alla lista dei Paesi di origine sicuri. Tale opzione sembra orientata a ridurre gli spazi di contestazione fondati sul diritto dell’Unione, pur senza sottrarre formalmente la normativa al principio del primato del diritto dell’Unione. L’esito dei rinvii pregiudiziali potrà incidere in modo significativo non solo sul futuro del Protocollo, ma anche sull’evoluzione delle politiche migratorie europee, specie alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che introduce eccezioni non previste dalla Direttiva Procedure, ancora applicabile ai procedimenti pendenti. Nel tentativo di superare lo stallo determinato dal contenzioso, il governo italiano ha adottato il Decreto-Legge n. 37/2025 1, trasformando i centri albanesi in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, il 29 maggio 2025 la Corte di cassazione ha sollevato ulteriori rinvii pregiudiziali, in apparente discontinuità rispetto a una precedente decisione dell’8 maggio che qualificava tali centri come estensioni del territorio italiano. Tale evoluzione conferma il persistente grado di incertezza giuridica che caratterizza la vicenda. Alla luce delle interazioni tra diritto nazionale, diritto dell’Unione e forme di cooperazione bilaterale con Paesi terzi come quella oggetto di analisi, la ricerca di questa tesi si propone di rispondere alla seguente domanda: “In che misura il diritto di asilo dell’Unione Europea può applicarsi a procedure svolte in un Paese terzo e quali sono le implicazioni giuridiche derivanti dal suo utilizzo quale quadro normativo per modelli di asilo extraterritoriale, con particolare riferimento al Protocollo Italia – Albania?” L’analisi si articola in tre capitoli. Il primo ricostruisce le condizioni in cui il diritto dell’Unione può trovare applicazione in contesti extraterritoriali, esaminando i presupposti teorici e i limiti sistemici. Il secondo valuta la compatibilità della procedura accelerata di frontiera, fondata sul concetto di Paese di origine sicuro, con il diritto UE e con l’ordinamento italiano. Il terzo esamina le implicazioni giuridiche e istituzionali dell’utilizzo del diritto dell’Unione quale base per procedure extraterritoriali, con particolare attenzione ai rinvii pregiudiziali pendenti fino a giugno 2024 e ai possibili sviluppi della giurisprudenza della CGUE successivi a tale periodo. La ricerca, pertanto, si concentra sui procedimenti noti entro quella data e non considera le pronunce emesse successivamente. In tal modo, la tesi intende contribuire al dibattito sul ruolo del diritto dell’Unione nella progressiva esternalizzazione delle politiche migratorie e sulla compatibilità di tali modelli con l’architettura del sistema europeo comune di asilo. 1. Decreto legge 37/2025: un laboratorio autoritario delle politiche migratorie – Asgi (aprile 2025) ↩︎
Non esistono “Paesi sicuri”
Il Parlamento UE ha appena approvato delle modifiche al regolamento sulle procedure d’asilo e in particolare sui concetti di “paese di origine sicuro” e “paese terzo sicuro”. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Patto europeo su migrazione e asilo e promette procedure “più rapide ed efficienti”. Rendere l’esame più rapido significa ampliare i casi in cui una domanda è considerata inammissibile ovvero: non viene esaminata nel merito. Una persona può essere realmente perseguitata nel proprio paese di origine e tuttavia non avere la possibilità effettiva di dimostrarlo. Se il suo Stato è inserito nella lista dei “paesi sicuri” dell’Unione europea, la sua domanda parte da una presunzione negativa: dovrà dimostrare, in tempi strettissimi e spesso in condizioni di detenzione, di essere l’eccezione alla regola. Dovrà meritare di essere ascoltato. Sarà il caso di tutte le persone provenienti da alcuni paesi – in particolare Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia – ora inclusi in un elenco comune europeo che gli Stati membri potranno ampliare, ma non restringere. Non solo, adesso gli Stati membri potranno dichiarare una domanda inammissibile anche quando la persona può essere trasferita verso un paese terzo ritenuto sicuro, anche in assenza di un legame personale o territoriale con quel paese. È sufficiente, ad esempio, che esista un accordo bilaterale o europeo che preveda il trasferimento lì (Albania? Rwanda?), anche se la persona non ci ha mai messo piede. Anche chi riuscirà a contattare un difensore legale per impugnare la decisione di espulsione, potrà essere deportato prima ancora che un giudice si pronunci sul suo caso perché attraverso il nuovo provvedimento il Parlamento UE ha eliminato l’effetto sospensivo del ricorso.  La premessa di questo impianto normativo è semplice: alcuni paesi sono “sicuri”, altri no. Ma parliamo di paesi sicuri, per chi?  In Marocco e Tunisia sia dissidenti politici interni che stranieri presenti sul territorio subiscono l’accanimento della polizia e violenze razziali che comprendono arresti arbitrari, sparizioni forzate, respingimenti e deportazioni nel deserto. Sempre più minori lasciano le loro famiglie e migrano da soli, perché non vedono più un futuro e non hanno alcuna tutela. Come si può parlare di sicurezza in un paese come l’Egitto, dove la calma apparente nasconde la paranoia di un regime che arriva a torturare e uccidere per un semplice sospetto? Parlare di “paese sicuro” in questi contesti significa appiattire realtà profondamente diseguali e negare che la sicurezza sia sempre situata, mai universale. C’è un paradosso che attraversa queste riforme. L’Europa viene osservata e criticata da organizzazioni internazionali, corti sovranazionali e società civile per violazioni dei diritti umani: respingimenti collettivi, accordi con regimi autoritari, detenzione amministrativa prolungata. Eppure la stessa Europa si arroga il diritto di certificare quali paesi siano “sicuri”. Non serve allontanare molto lo sguardo per cogliere la fragilità di questa pretesa. Guardando ai dati sui femminicidi, sulle persone che rinunciano a curarsi, che non si possono permettere una casa e sui morti nei CPR, l’Italia si può dire un paese sicuro forse solo per uomini vecchi bianchi e benestanti.  Il concetto di sicurezza, nelle nuove norme europee, come in quelle nazionali, viene piegato a una funzione diversa da quella dichiarata. Non è più lo strumento per garantire serenità alle persone, ma una leva per cavalcare le loro angosce. Non esistono paesi assolutamente sicuri. Esistono persone che cercano sicurezza. E a furia di distruggere il diritto di asilo e quello di muoverci liberamente stiamo diventando tutti più insicuri.
La Nigeria non è un “Paese sicuro”: accolto il ricorso e disposta la sospensiva su domanda reiterata
La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di sospensiva nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, relativo all’impugnazione di un rigetto di domanda reiterata ritenuta inammissibile. Tra le censure sollevate dalla difesa – e in particolare quella concernente l’utilizzo, da parte del Tribunale, di COI sulla Nigeria non aggiornate – il Collegio ha ritenuto fondata proprio quest’ultima, anche alla luce della produzione di COI aggiornate al 2025 da parte del difensore. In motivazione, il Collegio ha testualmente affermato che, considerata la provenienza del ricorrente dall’Edo State, dalle informazioni più recenti sulla situazione del Paese di origine, la Nigeria emerge un quadro significativamente critico. In particolare, successivamente all’elezione del Presidente Bola Ahmed Tinubu nel 2023, il Paese è stato caratterizzato nel 2024 non solo da una grave crisi economica, ma anche da minacce alla libertà di espressione e da una persistente situazione di insicurezza. Si segnalano, tra l’altro, la ripresa degli scontri tra pastori e agricoltori nella prima metà del 2025, l’aumento della criminalità nel Delta del Niger, la presenza di bande violente nel Sud-Sud e nel Sud-Ovest, nonché la continua attività scissionista del Biafra nel Sud-Est. A ciò si aggiungono carenze sistemiche nella tutela dei diritti fondamentali, come diffusamente documentato dal reclamante (cfr. COI 2025 in atti e Rapporto mondiale 2025 di Human Rights Watch). In materia di protezione internazionale, la Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta assolto dal richiedente l’onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di una domanda reiterata. Il fatto nuovo rilevante può infatti consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel Paese di origine, da accertarsi anche a fronte di un racconto ritenuto non credibile, qualora tale situazione esponga comunque il ricorrente a un pericolo in caso di rimpatrio, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale. La valutazione deve essere compiuta all’attualità, essendo irrilevante che il pericolo sia sorto in un momento successivo alla partenza del richiedente (cfr. Cass. n. 28135/2025). Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è stata ritenuta giustificata. Corte di Appello di Napoli, decreto del 30 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione complementare e valutazione della vulnerabilità: errore sulle COI e nullità della motivazione
La Corte di Cassazione ha cassato un decreto del Tribunale di Lecce che aveva negato ogni forma di protezione a seguito del ricorso avverso una dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale. Il ricorrente è un cittadino gambiano, giunto in Italia in età minorile, al quale era stata inizialmente riconosciuta la protezione umanitaria, più volte rinnovata. Successivamente, il giovane si trasferiva a Milano e iniziava un periodo di instabilità, caratterizzato da spostamenti in diversi Paesi europei, dalla perdita del titolo di soggiorno e, soprattutto, dall’insorgenza di una grave dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, clinicamente accertata. La tossicodipendenza lo conduceva anche alla commissione di alcuni reati (tra cui resistenza a pubblico ufficiale e minacce) e, infine, al trattenimento presso un CPR. Nel corso del giudizio veniva prodotta un’ampia documentazione sanitaria e sociale: referti di Pronto Soccorso – tra cui uno attestante che il giovane era stato soccorso dalla Polizia in stato di incoscienza – relazioni del SERD, con monitoraggi tossicologici finalizzati alla diagnosi, nonché relazioni del CPR. Ulteriore documentazione medica riportava il racconto del ricorrente di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava in stato di incoscienza a causa dell’abuso di alcool e droghe. Di tutta questa documentazione il Tribunale di Lecce non faceva alcuna menzione nel provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente sarebbe stato “agevolmente curabile nel Paese di origine”, individuato però erroneamente nella Tunisia. L’errore risulta macroscopico: il ricorrente è cittadino gambiano, e il Tribunale ha fondato la decisione su COI riferite alla Tunisia, nonostante la difesa avesse prodotto informazioni aggiornate e specifiche sul Gambia, dalle quali emerge come la tossicodipendenza rappresenti una grave emergenza sanitaria non adeguatamente affrontabile, a causa della carenza di strutture, personale specializzato e servizi di presa in carico. La Suprema Corte ha quindi rilevato che “(…) la decisione è inficiata da un errore in ordine alla valutazione delle condizioni esistenti nel Paese di origine, che è il Gambia e non la Tunisia, mentre il diritto alla protezione complementare deve essere valutato tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità del soggetto, della durata della presenza sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa e del legame con la comunità, in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare in caso di rientro (Cass., 10 novembre 2025, n. 29593)“. In ragione di tali vizi, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta della motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 31489 del 3 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione della pronuncia e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
“Paesi sicuri” e rimpatri: la nuova stretta dell’UE
Il Consiglio europeo ha dato il via libera l’8 dicembre a un accordo che definisce i criteri per i cosiddetti “Paesi sicuri”, con l’intento di aprire la strada a procedure di rimpatrio più rapide per le persone migranti. Insieme al nuovo Patto Ue su migrazione e asilo, è un segnale di profonda trasformazione verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza. L’accordo è stato raggiunto venendo incontro alle richieste italiane, però, non è passato all’unanimità: Spagna, Grecia, Francia e Portogallo hanno votato contro, ma la maggioranza qualificata ha permesso comunque l’approvazione. Ora il testo dovrà essere negoziato con il Parlamento europeo prima dell’approvazione definitiva. Il nuovo Regolamento introduce un primo elenco comune dei “Paesi di origine sicuri”, insieme alla possibilità di designare “Paesi terzi sicuri” dove le persone migranti potrebbero essere deportate e dove le loro domande di asilo potrebbero essere esaminate. Tra le novità principali, che attaccano ulteriormente il diritto di asilo, spiccano le procedure di esame accelerate (come già avviene in Italia con la cd. procedura accelerata), la possibilità di respingere le domande ritenute “inammissibili” e la creazione di centri di rimpatrio fuori dall’Ue, i cosiddetti “return hub”, di fatto in continuità con il “modello Italia- Albania” prima della bocciatura imposta dalla sentenza della CGUE. Comunicati stampa e appelli/Giurisprudenza europea LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE BOCCIA IL “MODELLO ALBANIA” Tavolo Asilo e Immigrazione: «Decisione che smentisce in modo radicale la linea del governo italiano» 1 Agosto 2025 Gli Stati membri potranno applicare il concetto di “Paese terzo sicuro” in tre modi: se esiste un legame con il richiedente, se la persona ha transitato per quel Paese, o se esiste un accordo con il “Paese terzo” che garantisca l’esame della domanda. L’applicazione di questo concetto non dovrebbe essere possibile per i minori non accompagnati, sempre che le procedure sommarie di identificazione dell’età, come spesso avviene, non li considerino già maggiorenni. Le nuove procedure permettono inoltre di ridurre la permanenza negli Stati UE durante i ricorsi contro le decisioni di inammissibilità, pur mantenendo la possibilità di rivolgersi a un tribunale. Un regolamento che ha quindi il chiaro intento di ridurre drasticamente le tutele delle persone migranti, in particolare dei e delle richiedenti asilo, e che replica l’atteggiamento muscolare e violento delle politiche trumpiane.  Molte sono le critiche che si sono levate contro, anche rispetto alla narrazione trionfante del governo italiano che per bocca di Piantedosi ha definito i «centri in Albania come il primo esempio» e che, da ora, potranno ripartire con gli obiettivi iniziali.  Infatti, osserva il giurista Fulvio Vassallo Paleologo su ADIF che «la decisione del Consiglio sui Paesi terzi sicuri, senza il voto del Parlamento europeo, non è un atto legislativo immediatamente esecutivo, e non legittima i centri di detenzione esternalizzati in Albania, che restano privi di base legale», sottolineando come la misura continui ad essere in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’1 agosto 2025. Anche per Paleologo, la proposta del Consiglio europeo «va a svuotare la portata effettiva del diritto d’asilo. Non solo cancella il diritto alla protezione, ma accelera le espulsioni e prevede l’esternalizzazione delle procedure forzate in paesi terzi, anche se questi non hanno sottoscritto o applicano solo parzialmente la Convenzione di Ginevra». Il giurista evidenzia inoltre che «i criteri di collegamento tra migrante e paese terzo, previsti dal regolamento originario, sono considerati troppo vincolanti dai governi dell’Ue, che li vogliono superare per rendere più agevoli i rimpatri forzati». Chiara Favilli, docente di diritto europeo, aggiunge sulla newsletter Frontiere di Internazionale che «non è ancora chiaro quali siano le fonti su cui si basa l’elenco dei paesi sicuri. La lista compilata dagli Stati europei non elimina la necessità di controllare le condizioni reali nei paesi considerati sicuri. Per le persone provenienti da questi stati sarà possibile essere trasferite in paesi non europei, come Albania o Uganda. Ma non basta che l’Europa dichiari un paese sicuro: questo deve essere verificato». Ugualmente sottolinea i rischi concreti: «È plausibile che l’Albania venga usata per i rimpatri più che per i richiedenti asilo, perché il regolamento sui rimpatri è più vago. Se la riforma andrà avanti, l’Unione europea dovrà affrontare una serie di contenziosi e ricorsi giudiziari. Le persone trasferite in Albania faranno ricorso, contestando la violazione dei loro diritti alla difesa, alla salute e altre garanzie fondamentali. Questo è un tradimento dell’identità giuridica e culturale dell’UE». La nuova lista dei paesi di origine definiti “sicuri” dall’UE è una forzatura alla quale ha contribuito l’Italia: almeno tre dei Paesi rispondono a richieste esplicite del governo italiano. Come osserva Alessandra Sciurba, docente di diritto internazionale e dei diritti umani, «attribuire a questi paesi la qualifica di sicuri è una contraddizione evidente rispetto alle evidenze documentate. Significa ignorare i rischi concreti a cui i migranti sono esposti e rende più vulnerabili persone già fuggite da persecuzioni, conflitti e discriminazioni». L’esperta sottolinea poi le violazioni documentate da Amnesty International tra il 2024 e il 2025: in Colombia si registrano violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario nei conflitti armati, sparizioni forzate e violenze contro difensori dei diritti umani, giornalisti, donne, ragazze e persone LGBTQI+; in Bangladesh sono documentate la repressione della libertà di espressione e di associazione, violenze della polizia e delle forze armate contro le proteste, sparizioni forzate e violenze su minoranze religiose e popolazioni indigene. Situazioni simili si riscontrano in Marocco, dove persistono la repressione del dissenso, gli attacchi a giornalisti, attivisti e critici del governo, oltre a discriminazioni di genere e verso le persone LGBTQI+. In Tunisia si segnalano detenzioni arbitrarie di oppositori politici, giornalisti, sindacalisti e avvocati, nuove misure contro l’indipendenza della magistratura e procedimenti giudiziari contro persone LGBTQI+. Infine, in Egitto la repressione del dissenso è totale: arresti di massa, sparizioni forzate, condanne a morte anche per reati minori, processi iniqui, discriminazioni e persecuzioni giudiziarie, tortura e maltrattamenti abituali. Anche diverse realtà antirazziste e Ong sono intervenute dopo la notizia dell’approvazione: la rete Mai più Lager – No ai CPR aderente al Network Against Migrant Detention, nato per contrastare l’accordo Italia-Albania, fa notare l’incostituzionalità del «modello dei centri di detenzione, anche esternalizzati in paesi terzi» e che questo «prende il sopravvento sul modello di accoglienza. La criminalizzazione del migrante economico si estende ora anche ai richiedenti asilo, in violazione dell’art. 10 della Costituzione italiana. Le persone vengono trattate come numeri, private della libertà e dei diritti fondamentali». Mediterranea Saving Humans denuncia con forza la narrativa che presenta detenzione e rimpatri come soluzioni semplici a questioni complesse. L’associazione rivolge un appello a tutta la società civile, laica e religiosa «per resistere a questo attacco disumano e per praticare concretamente i diritti umani e il diritto d’asilo nei confronti delle persone migranti e in movimento. Come accade negli Stati Uniti con le deportazioni sotto Trump, organizzeremo forme di disobbedienza e sabotaggio contro queste leggi ingiuste e pericolose per la democrazia». Ora si apre la fase di negoziati con il Parlamento europeo. Le divisioni tra gli Stati membri potrebbero rallentare l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Tuttavia, è probabile che il Parlamento europeo approvi il piano proposto dalla Commissione e modificato dal Consiglio, poiché è evidente uno spostamento sempre più marcato a destra del gruppo dei Popolari e una convergenza con le forze di estrema destra. Rimane l’urgenza, di trovare modi e forme per contrastare questo terribile scenario.
Sicurezza presunta e vulnerabilità reali: il sistema dei Paesi di origine sicuri
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Catania Dipartimento di Giurisprudenza Corso di laurea magistrale a ciclo unico SICUREZZA PRESUNTA E VULNERABILITÀ REALI: IL SISTEMA DEI PAESI DI ORIGINE SICURI, NEL PRISMA DEL PROCESSO, ALLA PROVA DELLE ECCEZIONI Tesi di Paola Lovato (2023/2024) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Sancito dall’articolo 10 della Costituzione, il diritto di asilo rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di tutela internazionale dei diritti umani. Questo istituto garantisce a chi subisce impedimenti nell’esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese, o è costretto a lasciarlo a causa di persecuzioni o di gravi violazioni dei diritti fondamentali, la possibilità di trovare protezione in un altro Stato. Tuttavia, questo diritto è oggi messo a dura prova, trovandosi al centro di un acceso dibattito che vede contrapporsi, da un lato, l’esigenza di proteggere individui in fuga da persecuzioni e violenze e, dall’altro, la necessità degli Stati di regolare i flussi migratori attraverso procedure rapide, efficienti ed efficaci. In questo contesto si inserisce l’istituto dei “Paesi di origine sicuri”, strumento giuridico che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nelle politiche migratorie dell’Unione Europea e degli Stati membri. Questo istituto, codificato nella direttiva 2013/32/UE e recepito dall’ordinamento italiano attraverso l’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, si fonda su una presunzione di sicurezza, secondo cui determinati Paesi non generano esigenze di protezione nei propri cittadini, non essendo questi esposti, nei confini nazionali, a rischi di persecuzione o di danno grave. Le domande presentate da richiedenti provenienti da questi Paesi vengono così presunte infondate, e le garanzie generalmente previste nelle procedure di esame ridimensionate, rendendo così il regime procedimentale più gravoso ed in generale più sfavorevole. Con l’obiettivo dichiarato di evitare un’applicazione generalizzata e discriminatoria dell’istituto, non è raro che gli Stati membri introducano delle eccezioni alla presunzione di sicurezza, privilegiando aspetti territoriali e/o soggettivi meritevoli di tutela che di volta in volta emergono dai rapporti elaborati ora da organismi ufficiali, ora da organizzazioni non governative sugli indici di tutela dei diritti umani nei Paesi terzi. Questo strumento, però, lungi dal rappresentare un mero dettaglio tecnico, solleva profonde perplessità sulla sua compatibilità con i principi fondanti del sistema di protezione internazionale. In particolare, l’etichetta di “Paese sicuro” assegnata a Paesi in cui il numero di categorie a rischio è molto alta suggerisce non pochi interrogativi: sicuro per chi? Come può uno Stato essere contemporaneamente rifugio per alcuni e luogo di persecuzione per altri? È possibile definire “generalmente sicuro” un Paese che non tutela categorie specifiche di persone, soprattutto se vulnerabili? Che perseguita o tollera persecuzioni sistematiche di anche solo parte dei suoi cittadini? In che misura, quindi, le eccezioni soggettive rappresentano un necessario correttivo e non rivelano piuttosto un ossimoro giuridico , una contraddizione intrinseca dell’istituto stesso? Le questioni si presentano particolarmente attuali nel contesto italiano, dove la disciplina dei Paesi di origine sicuri è oggetto di un intenso dibattito giuridico alimentato da pronunce giurisprudenziali che a più riprese hanno contestato la legittimità di designazioni che non rispettano i criteri normativi, e riforme legislative che non poche volte hanno mostrato difficoltà nel conformarsi ai principi fondamentali della materia. Particolarmente significativa appare l’analisi dei recenti sviluppi giurisprudenziali, tanto a livello europeo quanto nazionale: la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 sulla causa C-406/22 e i numerosi rinvii pregiudiziali sollevati dai tribunali italiani testimoniano la centralità che l’istituto ha assunto nel dibattito giuridico contemporaneo, nonché le difficoltà interpretative che lo circondano. La presente tesi intende analizzare con un approccio multilivello gli aspetti e le problematiche principali di questo istituto, nell’obiettivo di trovare risposta ai quesiti avanzati. Il primo capitolo ripercorre l’evoluzione storica e normativa dell’istituto dei Paesi di origine sicuri nel diritto europeo e italiano, analizzandone le origini, lo sviluppo e l’attuale configurazione. Il secondo capitolo esamina il regime procedurale italiano in merito all’applicazione dell’istituto e i suoi effetti nei confronti di richiedenti provenienti da uno di questi Paesi, con un focus particolare sul regime delle procedure accelerate, l’inversione dell’onere della prova, il regime sospensivo dell’impugnazioni e le limitazioni alla motivazione dei provvedimenti di rigetto. Infine, il terzo capitolo si concentra specificamente sulle eccezioni soggettive alla presunzione di sicurezza, analizzandone la base giuridica, le criticità sistematiche e le applicazioni pratiche, anche attraverso un confronto con altri ordinamenti europei. A chiusura di questa analisi globale, si delinea il futuro dell’istituto alla luce dell’imminente entrata in vigore delle nuove riforme, quali i nuovi Regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348, e il nuovo Patto europeo migrazione e asilo. Metodologicamente, la ricerca adotta un approccio qualitativo basato sull’analisi comparata delle normative europee e nazionale, esaminando la giurisprudenza e la dottrina specialistica rilevante al fine di esplorare le diverse interpretazioni del concetto di sicurezza e le relative eccezioni, con particolare attenzione alle conseguenze concrete, sostanziali e procedurali, per i richiedenti asilo. Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle più recenti pronunce giurisprudenziali, che hanno contribuito a delineare i contorni dell’istituto e a evidenziarne le criticità.
Procedura accelerata inapplicabile senza fonti affidabili sulla designazione dei Paesi sicuri
Un interessante provvedimento cautelare emesso dal Tribunale Civile di Roma nei confronti di un cittadino tunisino nell’ambito di una procedura c.d. accelerata. Il Tribunale nell’accogliere l’istanza di sospensione del diniego di protezione internazionale ha puntualizzato come, a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]) gli Stati membri siano tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, “ad adattare il loro diritto nazionale in un modo tale da garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulle quali essi si sono basati per designare i Paesi di origine sicuri. Questo accesso deve consentire a un richiedente protezione internazionale originario di un tale Paese, e al giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente la domanda di protezione internazionale, di prendere utilmente conoscenza di dette fonti di informazioni (par. 87 sentenza CGUE cit.)” . Il D.L. 158/2024 è privo dell’indicazione di tali fonti e pertanto non può ritenersi legittimamente applicabile la procedura accelerata (“e debba applicarsi la procedura ordinaria per l’esame della domanda di protezione internazionale”) in assenza dei presupposti indicati dalla Corte. Una lista dei paesi sicuri seppur astrattamente legittima deve essere ancorata a delle fonti affidabili debitamente indicate, anche per evitare che tali liste siano predisposte indicando arbitrariamente i paesi con il maggiore flusso migratorio anziché quelli con le condizioni politiche-sociali ed ambientali più stabili. Tribunale di Roma, provvedimento del 22 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
September 18, 2025
Progetto Melting Pot Europa