
Obblighi di cooperazione istruttoria e all’utilizzo delle COI pertinenti, specifiche e aggiornate nel riconoscimento della protezione sussidiaria
Progetto Melting Pot Europa - Monday, March 16, 2026La Corte di Cassazione interviene in materia di obbligo di cooperazione istruttoria, uso delle COI e motivazione apparente nelle decisioni sulla protezione internazionale (soprattutto sussidiaria) da parte dei tribunali di merito.
Il caso riguarda un cittadino pakistano proveniente da un’area del Punjab situata a circa 50 km dal Kashmir occupato dall’India, lungo il c.d. Working Boundary, ossia il confine ufficialmente riconosciuto tra Pakistan e India, a sud della Line of Control (LoC), teatro di un conflitto di lunga durata nonostante l’accordo di cessate il fuoco.
La Commissione Territoriale ritenendo credibile la provenienza geografica del richiedente, circostanza documentalmente accertata anche tramite certificazione di domicilio, proprio in ragione della stessa, ha riconosciuto la sola protezione speciale (post-Piantedosi), escludendo tuttavia il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
E’ stato impugnato il provvedimento in Tribunale per insistere sul riconoscimento della protezione sussidiaria allegando e documentando mediante COI come il conflitto in Kashmir sconfini frequentemente oltre la LoC, con episodi di violenza e attacchi anche nelle aree di Sialkot e lungo il Working Boundary. Il Tribunale ha invece rigettato richiamando COI aggiornate ma del tutto generiche, riferite al Pakistan o all’intera regione del Punjab, senza confrontarsi né con la specifica situazione delle aree di confine, né con le COI prodotte dal ricorrente.
La Corte di Cassazione con questa ordinanza cassa il decreto per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per motivazione apparente, ribadendo alcuni principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi: ai fini dell’art. 14 lett. c) non è richiesta la personalizzazione del rischio, ma la verifica dell’intensità della violenza indiscriminata nella zona di provenienza; il giudice del merito è tenuto ad acquisire COI pertinenti, specifiche e aggiornate, dando conto in motivazione del loro contenuto rilevante, e non può limitarsi alla mera elencazione dei link o a richiami generici a fonti internazionali; il dovere di cooperazione istruttoria non è escluso dalla ritenuta non credibilità della vicenda personale, ove questa non investa il fatto stesso della provenienza geografica dell’area interessata dal conflitto.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato non confuta né analizza le fonti prodotte dal ricorrente e si risolve in una motivazione assertiva e meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-decisionale seguito.
Ci sembra un’ordinanza utile, soprattutto nei casi in cui i rigetti si fondano su COI “a macro-area”, senza un reale esame delle zone di confine o delle situazioni di conflitto.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3729 del 26 dicembre 2025Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Salvatore Fachile e alle Avv.te Vittoria Garosci e Ludovica Di Paolo Antonio.
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