Tag - Studio Legale Antartide (Roma)

Obblighi di cooperazione istruttoria e all’utilizzo delle COI pertinenti, specifiche e aggiornate nel riconoscimento della protezione sussidiaria
La Corte di Cassazione interviene in materia di obbligo di cooperazione istruttoria, uso delle COI e motivazione apparente nelle decisioni sulla protezione internazionale (soprattutto sussidiaria) da parte dei tribunali di merito. Il caso riguarda un cittadino pakistano proveniente da un’area del Punjab situata a circa 50 km dal Kashmir occupato dall’India, lungo il c.d. Working Boundary, ossia il confine ufficialmente riconosciuto tra Pakistan e India, a sud della Line of Control (LoC), teatro di un conflitto di lunga durata nonostante l’accordo di cessate il fuoco. La Commissione Territoriale ritenendo credibile la provenienza geografica del richiedente, circostanza documentalmente accertata anche tramite certificazione di domicilio, proprio in ragione della stessa, ha riconosciuto la sola protezione speciale (post-Piantedosi), escludendo tuttavia il riconoscimento di una forma di protezione internazionale. E’ stato impugnato il provvedimento in Tribunale per insistere sul riconoscimento della protezione sussidiaria allegando e documentando mediante COI come il conflitto in Kashmir sconfini frequentemente oltre la LoC, con episodi di violenza e attacchi anche nelle aree di Sialkot e lungo il Working Boundary. Il Tribunale ha invece rigettato richiamando COI aggiornate ma del tutto generiche, riferite al Pakistan o all’intera regione del Punjab, senza confrontarsi né con la specifica situazione delle aree di confine, né con le COI prodotte dal ricorrente. La Corte di Cassazione con questa ordinanza cassa il decreto per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per motivazione apparente, ribadendo alcuni principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi: ai fini dell’art. 14 lett. c) non è richiesta la personalizzazione del rischio, ma la verifica dell’intensità della violenza indiscriminata nella zona di provenienza; il giudice del merito è tenuto ad acquisire COI pertinenti, specifiche e aggiornate, dando conto in motivazione del loro contenuto rilevante, e non può limitarsi alla mera elencazione dei link o a richiami generici a fonti internazionali; il dovere di cooperazione istruttoria non è escluso dalla ritenuta non credibilità della vicenda personale, ove questa non investa il fatto stesso della provenienza geografica dell’area interessata dal conflitto. Nel caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato non confuta né analizza le fonti prodotte dal ricorrente e si risolve in una motivazione assertiva e meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-decisionale seguito. Ci sembra un’ordinanza utile, soprattutto nei casi in cui i rigetti si fondano su COI “a macro-area”, senza un reale esame delle zone di confine o delle situazioni di conflitto. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3729 del 26 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Salvatore Fachile e alle Avv.te Vittoria Garosci e Ludovica Di Paolo Antonio. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Permesso ex art. 18 TUI rilasciato anche con parere negativo del PM: non è vincolante per il giudice
Il Tribunale civile di Ancona ha ordinato alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 TUI a un cittadino marocchino vittima di grave sfruttamento lavorativo. In questo caso la persona aveva aderito al programma ex art. 18 TUI, con inserimento in un centro di accoglienza, e successivamente aveva presentato denuncia al NIL con il supporto dell’ente anti-tratta. Sulla base di questi elementi, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno ex art. 18 TUI, o in subordine ex art. 18-ter TUI, allegando l’adesione al programma, la denuncia e la richiesta di nulla osta al Pubblico Ministero. Il PM nel frattempo ha espresso parere negativo (limitato all’art. 18-ter TUI) e la Questura quindi ha poi rigettato l’istanza ritenendo tale parere vincolante. Con il ricorso è stato chiesto, in via principale, il rilascio del permesso ex art. 18 TUI a seguito di c.d. percorso sociale e, in subordine, quello ex art. 18-ter TUI. Il Tribunale – dopo aver già accolto la domanda cautelare ordinando alla Questura la restituzione del cedolino per consentire così allo straniero di svolgere attività lavorativa e accedere a diritti e servizi nelle more del giudizio – ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato la piena autonomia del giudice nella valutazione dei requisiti per il rilascio di tali permessi di soggiorno per sfruttamento e ha chiarito che il parere del PM costituisce espressione di mera discrezionalità tecnica, rilevante solo all’interno del procedimento amministrativo e non vincolante per l’Autorità giudiziaria. Inoltre il Tribunale, pur ribadendo che la denuncia non è requisito indispensabile, ha ritenuto sufficienti, ai fini dell’accertamento dello sfruttamento, la denuncia presentata e la relazione dell’ente anti-tratta, senza necessità di ulteriori approfondimenti giudiziari. Si tratta dunque di una pronuncia molto utile per ribadire alcuni principi cardine, applicabili sia in assenza del parere del PM sia – a maggior ragione – in presenza di un parere negativo. Principi che possono essere valorizzati tanto nell’ambito dell’art. 18 TUI quanto del nuovo art. 18-ter TUI. Tribunale di Ancona, sentenza n. 150 del 23 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Salvatore Fachile e l’ente anti-tratta On the Road.
Illegittima la revoca della protezione sussidiaria: necessaria una valutazione in concreto della pericolosità
Il Tribunale di Roma afferma che è necessario effettuare una valutazione in concreto della pericolosità per ordine e sicurezza pubblica ai fini della revoca della protezione sussidiaria, non potendosi desumere solo dalla commissione dei reati. Nel caso di specie il giudice valorizza l’ottima adesione al percorso trattamentale in carcere, il buon inserimento successivo alla scarcerazione e l’assenza di ulteriori procedimenti penali, decidendo di superare anche la valutazione del tribunale di sorveglianza che in seguito alla scarcerazione aveva confermato l’espulsione come misura di sicurezza. “Si ritiene che la Commissione Nazionale non abbia adeguatamente motivato in ordine all’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, limitandosi a richiamare la condanna definitiva per un reato astrattamente idoneo a fondare un giudizio di pericolosità, ma omettendo di considerare gli elementi concreti relativi al percorso rieducativo e al reinserimento sociale del sig. (…) Tale omissione si pone in contrasto con il principio secondo cui la revoca della protezione sussidiaria per motivi di pericolosità deve fondarsi su una valutazione individualizzata e attuale del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica“. Tribunale di Roma, decreto del 28 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’avv. Salvatore Fachile.
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
Riconoscimento della cittadinanza italiana a figlio nato in Italia da genitori apolidi di fatto
Il Tribunale riconosce la cittadinanza ai sensi dell’art. 1 L. 91/92, quindi in favore dei figli di apolidi, senza che i genitori del ricorrente avessero mai accertato formalmente questo status. Il Tribunale riconosce “per saltum” la cittadinanza italiana in favore del ricorrente, dopo aver compiuto una lunga ricostruzione dei motivi per i quali i genitori non hanno potuto trasmettergli alcuna cittadinanza essendo apolidi di fatto al momento della sua nascita. Interessante anche la ricostruzione del quadro indiziario e probatorio di tutte le circostanze a fondamento del ricorso. La decisione è importante e apre scenari interessanti per tutti coloro che sono nati in Italia da genitori apolidi che però non hanno mai avviato l’iter per il riconoscimento formale dell’apolidia, soprattutto quando per varie ragioni non può avviarsi il riconoscimento della cittadinanza ex art. 4 co. 2 o dimostrarsi la tempestività della domanda. Tribunale di Roma, sentenza n. 16634 del 27 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Federica Remiddi e Vittoria Garosci, e l’Avv. Salvatore Fachile (Studio legale Antartide). * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana
Correzione delle generalità errate nel provvedimento di riconoscimento della protezione e nel PdS, dopo il silenzio della CT
Il Tribunale di Roma – sezione immigrazione – si pronuncia in merito alla correzione dei dati anagrafici di un cittadino pakistano a cui la Commissione Territoriale nel decreto di riconoscimento della protezione sussidiaria aveva invertito il nome con il cognome. Conseguentemente anche la Questura aveva rilasciato il permesso di soggiorno con le generalità errate. A fronte del silenzio della Commissione Territoriale sulla richiesta di correzione è stato adito il Tribunale civile il quale ha ordinato alla Commissione Territoriale la correzione del provvedimento di riconoscimento della protezione sussidiaria e alla Questura la correzione del permesso di soggiorno. Il Giudice ha accolto il ricorso anche in ragione del fatto che: “il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di correzione delle generalità sta causando al richiedente grande nocumento in quanto lo stesso risulta in possesso di documenti tra loro discordanti (si pensi alla carta d’identità o al permesso di soggiorno del ricorrente i cui dati sbagliati non coincidono con quelli contenuti nel codice fiscale) e, conseguentemente, non può essere identificato correttamente né dagli agenti di Pubblica Sicurezza né, soprattutto, da alcun potenziale datore di lavoro, con la conseguente impossibilità per lo stesso di stipulare regolare contratto di lavoro.” La sentenza può essere utile quindi per i casi frequenti in cui c’è un errore nelle generalità del cittadino straniero sul provvedimento della Commissione Territoriale di riconoscimento della protezione e sul conseguente permesso di soggiorno. Tribunale di Roma, sentenza del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento.
Il passaporto falso non incide sulla credibilità del richiedente: riconosciuta la protezione sussidiaria a minore del Sudafrica
Il Tribunale di Roma in questa bella pronuncia riconosce la protezione sussidiaria a un minore proveniente dal Sudafrica. La sentenza è interessante perché pur in presenza di un passaporto – ritenuto peraltro falso, richiesto solo per poter viaggiare in autonomia – non è intaccata la credibilità del ricorrente, che invece si evince da altri fattori e va valutata in relazione alla sua giovanissima età.  Il Tribunale di Roma infatti afferma che “si ritiene plausibile che l’età reale del ricorrente sia quella dichiarata e che quindi lo stesso sia tuttora minorenne;[…] è altresì plausibile che il passaporto non recasse soltanto un nome (XXX in luogo di XXX) ma anche una data di nascita falsa che, facendolo risultare maggiorenne, gli consentisse di viaggiare da solo in modo più agevole“. Sulla valutazione di credibilità, appunto, il Tribunale ritiene “il racconto così come le omissioni del ricorrente debbano essere valutati alla luce della giovane età dello stesso e della documentata persistente difficoltà a condividere il suo vissuto con gli altri, circostanza che può ritenersi del tutto comprensibile alla luce degli eventi traumatici subiti“. Infine, sul riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale conclude che “nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una minaccia alla sicurezza personale ed alla incolumità di un cittadino, proveniente da agenti di danno privati, e della incapacità dello Stato di offrire protezione. Vi sono dunque gli estremi del rischio di danno grave come declinato dalla lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007“. Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. 
Esiste il diritto di presentare domanda di asilo senza rinunciare al PdS posseduto ad altro titolo
La pronuncia segna un precedente di particolare rilievo, destinato a incidere oltre il caso singolo: viene infatti chiarito che la titolarità di un permesso di soggiorno ad altro titolo – nel caso di specie, protezione speciale – non impedisce né condiziona la possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale e di ottenerne l’esame, senza che sia necessaria la rinuncia al titolo già posseduto. Si tratta del primo caso noto in cui viene sciolto l’impasse amministrativa che da tempo grava su richiedenti asilo in ragione della prassi illegittima delle Questure:  chi intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, pur già titolare di un permesso per altre ragioni, viene spesso costretto a rinunciare al titolo in corso per riattivare un permesso per richiesta asilo, con evidenti rischi di vulnerabilità giuridica e sociale. Il Giudice ribadisce invece che lo status di protezione internazionale può e deve essere accertato indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso, poiché si tratta di istituti diversi e autonomi: il permesso nazionale (come quello per protezione speciale) non può surrogare né comprimere l’accesso alle garanzie sovranazionali riconosciute dal diritto UE e dalla Convenzione di Ginevra. Il Tribunale ordina quindi di istruire la pratica di riconoscimento in possesso del titolo già posseduto. Il principio, quindi, travalica la vicenda della ricorrente – donna nigeriana vittima di tratta – e costituisce un punto di riferimento utile per tutti i titolari di permessi ad altro titolo che intendano far valere un diritto soggettivo pieno al riconoscimento della protezione internazionale. In prospettiva, apre la strada a ricorsi e istanze in sede di rinnovo che consentano l’accertamento dello status senza costringere alla rinuncia preventiva del titolo già detenuto, garantendo così una tutela più effettiva e continua dei soggetti vulnerabili. Il precedente inoltre particolarmente interessante in una prospettiva di genere: molte donne vittime di tratta o di altre forme di violenza non hanno visto adeguatamente valutata la loro storia al momento della prima domanda; spesso le situazioni di sfruttamento emergono solo successivamente, grazie alla presa in carico da parte di enti specializzati, oppure si producono nuovi fattori di rischio come la violenza intrafamiliare. In tali casi, la possibilità di riesaminare la posizione senza sacrificare il titolo già posseduto risponde pienamente anche ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati un approccio attento e continuativo alla protezione delle vittime di violenza di genere e tratta. Tribunale di Roma, sentenza del 18 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
Ingresso per flussi – La mancata stipula del contratto con il datore di lavoro non può automaticamente bloccare il percorso
L’ordinanza del Consiglio di Stato è interessante perché conferma come la partita sui permessi legati ai Flussi sia tutt’altro che chiusa. La Sezione Terza ha accolto la cautelare, ribaltando la decisione del TAR Campania, in un caso in cui: * il datore di lavoro originario, dopo aver chiesto il nulla osta, si è tirato indietro e non ha firmato il contratto; * il lavoratore, pur non avendo ancora un contratto effettivo, aveva una promessa di assunzione da parte di un nuovo datore; * la Prefettura aveva quindi revocato il nulla osta, impedendogli di ottenere il permesso. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la mancata conclusione del contratto con il primo datore non può automaticamente bloccare il percorso, soprattutto se il lavoratore, già presente in Italia da tempo e in buona fede, ha concrete prospettive occupazionali. Viene richiamata anche la giurisprudenza che considera la procedura dei Flussi come una fattispecie “plurilaterale”, in cui il diritto del lavoratore non si esaurisce con il ripensamento del datore iniziale. In sostanza, la decisione apre spiragli importanti: non solo conferma l’orientamento favorevole del TAR Campania, ma addirittura lo estende, legittimando anche la sola promessa di lavoro come elemento sufficiente a fondare la domanda cautelare. Un segnale che dimostra come la battaglia in Consiglio di Stato sia ancora aperta e che, al di là dei contrasti interni fra sezioni, non si può scaricare tutto il rischio sul lavoratore migrante, specie quando ha agito correttamente e non vi sono profili di pericolosità. Consiglio di Stato, ordinanza n. 2550 dell’11 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il caso è stato seguito insieme alle Avv.te Federica Remiddi e Anna Pellegrino.
September 26, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Trattenimento nei CPR anche dopo la non convalida: la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale
La Prima Sezione penale della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.l. 37/2025. La vicenda trae origine dal ricorso presentato per un cittadino senegalese trasferito il 9 maggio nel CPR di Gjader in Albania, dove il 14 giugno aveva presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Roma il 30 giugno. Il Questore di Roma aveva quindi chiesto la convalida del trattenimento, rigettata dalla Corte d’Appello di Roma il 4 luglio. Nonostante ciò, il giorno successivo il Questore di Bari adottava un nuovo decreto di trattenimento (60 giorni prorogabili) presso il CPR di Bari-Palese, fondato sulla “pericolosità sociale” del soggetto. La Corte d’Appello di Bari convalidava, ma la difesa ricorreva in Cassazione denunciando l’incostituzionalità del meccanismo. Al centro vi è la norma che consente, in caso di mancata convalida del trattenimento, che il richiedente “permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”, a condizione che il Questore adotti entro 48 ore un nuovo decreto ex art. 6, co. 2. Per la Suprema Corte, ciò introduce un “trattenimento ex lege” privo di titolo amministrativo o giudiziario, in contrasto con l’art. 13 Cost.: “si prevede che un provvedimento di trattenimento dichiarato illegittimo dal giudice […] non venga seguito dall’immediata liberazione dell’interessato, bensì legittimi la permanenza del migrante nel CPR”. La Cassazione ravvisa violazioni anche degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione a CEDU, Patto ONU sui diritti civili e politici e Carta UE, poiché si determina una compressione della libertà personale “solo per volontà diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica giudiziaria”. La norma censurata appare dunque irragionevole e discriminatoria: “Consente la limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi già in un CPR […] a differenza di chi sia libero”. La Corte ricorda che “un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale non può che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale”. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Consulta, oltre che al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il commento è a cura della redazione.
September 11, 2025
Progetto Melting Pot Europa