Obblighi di cooperazione istruttoria e all’utilizzo delle COI pertinenti, specifiche e aggiornate nel riconoscimento della protezione sussidiaria
La Corte di Cassazione interviene in materia di obbligo di cooperazione
istruttoria, uso delle COI e motivazione apparente nelle decisioni sulla
protezione internazionale (soprattutto sussidiaria) da parte dei tribunali di
merito.
Il caso riguarda un cittadino pakistano proveniente da un’area del Punjab
situata a circa 50 km dal Kashmir occupato dall’India, lungo il c.d. Working
Boundary, ossia il confine ufficialmente riconosciuto tra Pakistan e India, a
sud della Line of Control (LoC), teatro di un conflitto di lunga durata
nonostante l’accordo di cessate il fuoco.
La Commissione Territoriale ritenendo credibile la provenienza geografica del
richiedente, circostanza documentalmente accertata anche tramite certificazione
di domicilio, proprio in ragione della stessa, ha riconosciuto la sola
protezione speciale (post-Piantedosi), escludendo tuttavia il riconoscimento di
una forma di protezione internazionale.
E’ stato impugnato il provvedimento in Tribunale per insistere sul
riconoscimento della protezione sussidiaria allegando e documentando mediante
COI come il conflitto in Kashmir sconfini frequentemente oltre la LoC, con
episodi di violenza e attacchi anche nelle aree di Sialkot e lungo il Working
Boundary. Il Tribunale ha invece rigettato richiamando COI aggiornate ma del
tutto generiche, riferite al Pakistan o all’intera regione del Punjab, senza
confrontarsi né con la specifica situazione delle aree di confine, né con le COI
prodotte dal ricorrente.
La Corte di Cassazione con questa ordinanza cassa il decreto per violazione del
dovere di cooperazione istruttoria e per motivazione apparente, ribadendo alcuni
principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi: ai fini dell’art.
14 lett. c) non è richiesta la personalizzazione del rischio, ma la verifica
dell’intensità della violenza indiscriminata nella zona di provenienza; il
giudice del merito è tenuto ad acquisire COI pertinenti, specifiche e
aggiornate, dando conto in motivazione del loro contenuto rilevante, e non può
limitarsi alla mera elencazione dei link o a richiami generici a fonti
internazionali; il dovere di cooperazione istruttoria non è escluso dalla
ritenuta non credibilità della vicenda personale, ove questa non investa il
fatto stesso della provenienza geografica dell’area interessata dal conflitto.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato non confuta né
analizza le fonti prodotte dal ricorrente e si risolve in una motivazione
assertiva e meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il percorso
logico-decisionale seguito.
Ci sembra un’ordinanza utile, soprattutto nei casi in cui i rigetti si fondano
su COI “a macro-area”, senza un reale esame delle zone di confine o delle
situazioni di conflitto.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3729 del 26 dicembre 2025
Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il
caso è stato seguito insieme all’Avv. Salvatore Fachile e alle Avv.te Vittoria
Garosci e Ludovica Di Paolo Antonio.
--------------------------------------------------------------------------------
* Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di
protezione da parte di cittadini/e del Pakistan
* Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
VEDI LE SENTENZE:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per protezione speciale