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Protezione complementare e valutazione della vulnerabilità: errore sulle COI e nullità della motivazione
La Corte di Cassazione ha cassato un decreto del Tribunale di Lecce che aveva negato ogni forma di protezione a seguito del ricorso avverso una dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale. Il ricorrente è un cittadino gambiano, giunto in Italia in età minorile, al quale era stata inizialmente riconosciuta la protezione umanitaria, più volte rinnovata. Successivamente, il giovane si trasferiva a Milano e iniziava un periodo di instabilità, caratterizzato da spostamenti in diversi Paesi europei, dalla perdita del titolo di soggiorno e, soprattutto, dall’insorgenza di una grave dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, clinicamente accertata. La tossicodipendenza lo conduceva anche alla commissione di alcuni reati (tra cui resistenza a pubblico ufficiale e minacce) e, infine, al trattenimento presso un CPR. Nel corso del giudizio veniva prodotta un’ampia documentazione sanitaria e sociale: referti di Pronto Soccorso – tra cui uno attestante che il giovane era stato soccorso dalla Polizia in stato di incoscienza – relazioni del SERD, con monitoraggi tossicologici finalizzati alla diagnosi, nonché relazioni del CPR. Ulteriore documentazione medica riportava il racconto del ricorrente di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava in stato di incoscienza a causa dell’abuso di alcool e droghe. Di tutta questa documentazione il Tribunale di Lecce non faceva alcuna menzione nel provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente sarebbe stato “agevolmente curabile nel Paese di origine”, individuato però erroneamente nella Tunisia. L’errore risulta macroscopico: il ricorrente è cittadino gambiano, e il Tribunale ha fondato la decisione su COI riferite alla Tunisia, nonostante la difesa avesse prodotto informazioni aggiornate e specifiche sul Gambia, dalle quali emerge come la tossicodipendenza rappresenti una grave emergenza sanitaria non adeguatamente affrontabile, a causa della carenza di strutture, personale specializzato e servizi di presa in carico. La Suprema Corte ha quindi rilevato che “(…) la decisione è inficiata da un errore in ordine alla valutazione delle condizioni esistenti nel Paese di origine, che è il Gambia e non la Tunisia, mentre il diritto alla protezione complementare deve essere valutato tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità del soggetto, della durata della presenza sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa e del legame con la comunità, in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare in caso di rientro (Cass., 10 novembre 2025, n. 29593)“. In ragione di tali vizi, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta della motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 31489 del 3 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione della pronuncia e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
La Corte di Cassazione conferma che il d.l. n. 20/2023 non ha abrogato la protezione complementare e non poteva farlo
AVV. NICOLA DATENA E AVV. GIULIA VICINI 1. IL D.L. N. 20/2023 E L’ULTIMA MODIFICA ALL’ART. 19 DEL T.U. SULL’IMMIGRAZIONE Il decreto-legge 20 marzo 2023, n. 20, convertito nella legge 18 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, che – introdotti dal d.l. n. 130/2020 – prevedevano espressamente il divieto di allontanamento ed il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per “protezione speciale” nei casi in cui: “vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, di cui all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tenuto conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”. Nonostante questa rimozione testuale, nel comma 1.1 dell’art. 19 è rimasto invariato il rinvio all’art. 5, comma 6, del medesimo T.U., il quale vieta il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno nei casi in cui “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Sebbene il legislatore, con la riforma immediatamente successiva alla strage di Steccato di Cutro, abbia eliminato dall’art.19 del testo unico immigrazione l’esplicito riferimento al diritto al rispetto della vita privata e al diritto al rispetto della vita familiare, il rinvio all’art. 5 comma 6 del medesimo testo unico e, in ogni caso, la cogenza delle disposizione della Carta Costituzionale, della Carta Europea dei Diritti dell’uomo e delle altre convenzioni internazionali a cui ha aderito l’Italia , hanno fatto affermare a molti interpreti e giudici di merito che, nella sostanza, nulla era cambiato e nulla poteva cambiare. L’obiettivo alla base della modifica normativa è noto e oggetto di esplicite dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che il 14 aprile 2023 ha riferito alla stampa: «Io mi do come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa». Nonostante i rilievi di cui sopra circa l’effetto cogente delle norme costituzionali e sovranazionali, il dichiarato ed inequivocabile intento del legislatore di voler abrogare la protezione speciale “all’italiana” ha generato alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per protezione speciale a protezione del diritto della vita privata e familiare. Con l’intento di risolvere tali dubbi, il Tribunale di Venezia, in un procedimento di impugnazione di una decisione di diniego della protezione internazionale e della protezione speciale, ha sottoposto la questione alla Corte di Cassazione. 2. IL CASO CONCRETO E LE QUATTRO TESI INTERPRETATIVE INDIVIDUATE DAL TRIBUNALE DI VENEZIA NEL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE. Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia nasce da un ricorso promosso da A.A., cittadino senegalese, avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sezione di Padova, che aveva rigettato per manifesta infondatezza la sua domanda di protezione internazionale. Il ricorrente aveva invocato la conversione al cristianesimo come motivo di persecuzione, ma la Commissione ha ritenuto non credibile il racconto e, pertanto, ha rigettato l’istanza di protezione internazionale. Richiamando l’art. 19 d.lgs. 286/1998 nella sua nuova formulazione, la Commissione Territoriale aveva altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale protezione speciale. Giurisprudenza italiana LA “PROTEZIONE UMANITARIA” RESISTE AL DECRETO CUTRO Corte di Cassazione, sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025 19 Novembre 2025 Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, A.A. ha prodotto documentazione inerente alla sua stabile attività lavorativa, nonché attestati di formazione attestanti la sussistenza di un radicamento sul territorio nazionale e, invocando il rispetto del diritto alla vita privata e familiare, ha insistito per l’accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale anche sulla base della nuova norma e in applicazione dell’art. 8 CEDU. Il Tribunale di Venezia, valutata l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forma di protezione internazionale, accertato il radicamento sul territorio nazionale di A.A., rilevato che la giurisprudenza di merito nel corso degli ultimi mesi ha adottato decisioni diverse e divergenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ha ritenuto di dover chiedere l’intervento interpretativo della Corte di Cassazione. Il Giudice veneto ha rilevato che, di fronte alla soppressione dei due periodi dell’art. 19, comma 1.1, sono emerse quattro diverse tesi ermeneutiche, passate in rassegna le quali il Tribunale di Venezia, ha posto alla Corte di Cassazione, il seguente quesito interpretativo. “Se, per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 […] si debba ritenere che la tutela della vita privata e familiare dello straniero a) è esclusa dall’ambito della protezione complementare e non è più garantita dall’ordinamento; b) è assicurata […] secondo i presupposti e i limiti individuati dalla Convenzione europea […] conformemente all’interpretazione che di essa ha dato la Corte europea dei diritti dell’uomo; c) è garantita secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità […] in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 24413 del 2021; d) è assicurata dall’applicazione diretta dell’art. 10 Cost.” 3. LE ARGOMENTAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte con la Sentenza in commento, pubblicata il 10 novembre 2025 in risposta alla sollecitazione del Tribunale di Venezia, riafferma i principi di diritto già emersi nella giurisprudenza di merito.e Invero, secondo la prima tesi interpretativa individuata dal Tribunale di Venezia, a seguito dell’abrogazione dei due specifici riferimenti contenuti nell’art. 19 d.lgs. 286/1998 la protezione della vita privata e familiare è stata esclusa dall’ordinamento. La Corte respinge questa tesi, ricordando che: “È ancora presente, nel tessuto dell’art. 19 del testo unico, pur dopo le modifiche del 2023, il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all’art. 5, comma 6” (§ 4). Tra tali obblighi rientra senza dubbio la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 Cedu, nonché l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. Pertanto: “Deve, pertanto, escludersi che il decreto-legge n. 20 del 2023 abbia la forza e rivesta il significato di precludere l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato […] e quindi di limitare l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’art. 8 della Cedu” (§ 4). La seconda tesi che il Tribunale di Venezia ritrova nella recente giurisprudenza italiana afferma che la tutela dei diritti previsti e disciplinati dall’art. 8 Cedu sia oggi garantita solo secondo l’interpretazione e la giurisprudenza della Corte EDU e cioè con una distinzione rigida tra settled migrants e non-settled migrants. La Corte rigetta questa prospettazione “rigidamente alternativa”, affermando: “Il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione […] tra una tutela, asseritamente più ristretta, derivante dall’applicazione dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo […] e una tutela secondo il diritto vivente nazionale” (§ 13). E ancora: “Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell’osmosi tra gli stessi, […] un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso” (§ 13). La terza tesi chiede se la tutela “è garantita secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità […] in particolare dalla sentenza […] n. 24413/2021”. La Corte conferma esplicitamente questa prospettiva: “Lasentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, significativamente protesa alla elaborazione di principi di diritto ancorati alla Costituzione e al sistema Cedu, continua tuttora a orientare il giudice nell’interpretazione del complesso delle disposizioni che disciplinano la materia a seguito del decreto-legge n. 20 del 2023” (§ 15). La SU n. 24413/2021 ha definito la protezione complementare come un “catalogo aperto”, fondato su obblighi costituzionali e internazionali, e ha introdotto il metodo del “giudizio comparativo” tra la situazione in Italia e quella nel Paese d’origine. Elementi come contratti di lavoro a tempo determinato, frequenza scolastica, conoscenza della lingua, partecipazione a reti sociali e legami familiari – anche con partner non convivente – rimangono rilevanti. Infine, la quarta tesi chiede se la tutela “è assicurata dall’applicazione diretta dell’art. 10 Cost.”. La Corte accolta pienamente questa prospettiva, ricorda che: “La protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il ‘necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale’” (§ 7.2). L’art. 10, terzo comma, Cost. non si esaurisce nello status di rifugiato: esso comprende ogni forma di tutela necessaria a garantire la dignità della persona, anche attraverso un titolo di soggiorno corrispondente. 4. IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte conclude enunciando il seguente principio di diritto: “La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole” (§ 17). La sentenza n. 29593/2025 si colloca in un andamento ciclico che richiama i “corsi e ricorsi” storici di Giambattista Vico: ogniqualvolta il legislatore, in nome di emergenze politiche o securitarie, abroga o restringe la protezione “nazionale” – dal d.l. n. 113/2018 al d.l. n. 20/2023 – la Corte di Cassazione interviene per ribadire lo stesso principio giuridico fondamentale, già espresso con chiarezza nelle sentenze n. 4455/2018, n. 24413/2021 e in numerose altre pronunce. Questo principio è chiaro e irrinunciabile: il diritto al rispetto della vita privata e familiare non può essere abrogato perché radicato in obblighi costituzionali e internazionali che vincolano lo Stato a prescindere dalla volontà del legislatore ordinario. Che la si chiami speciale, umanitaria, o in altro modo, la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare è necessaria, garantisce la piena attuazione dell’asilo costituzionale, ed è quindi inabrogabile. Rilasciare il relativo permesso di soggiorno non è una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico.
La “protezione umanitaria” resiste al decreto Cutro
La Corte Suprema di Cassazione, nel giudizio per rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., formulato dal Tribunale di Venezia, ha enunciato il seguente principio di diritto: «La rivisitazione … dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venire meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU e dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.» Pertanto, possiamo affermare che, nonostante l’abrogazione del riferimento normativo all’art. 8 CEDU ad opera del decreto Cutro, la protezione umanitaria ritorni in vita e quindi la tutela della vita privata e familiare sia garantita non solo dai vincoli costituzionali, ma anche da quelli internazionali che, in virtù dell’art. 117 Cost., non possono essere disattesi. Condividiamo alcune riflessioni portate all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Queste difese hanno fin da subito evidenziato come l’abrogazione delle parti dell’art. 19 TUI, in cui si faceva espresso riferimento all’art. 8 CEDU e quindi alla necessità di tutelare la vita privata e familiare, non abbia mai sortito effetto alcuno, in quanto la normativa italiana – come ricorda la Suprema Corte – va comunque interpretata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.). A rafforzare questa tutela multilivello interviene lo stesso art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, che sottolinea come l’Unione abbia aderito alla CEDU. Sebbene tale adesione non implichi l’applicazione diretta dell’obbligo internazionale, non essendo ancora equiparato a quello comunitario, determina comunque un obbligo per l’Autorità giudiziaria di interpretare la normativa nazionale alla luce di quella sovranazionale, in particolare quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo. Inoltre, ai sensi dell’art. 52 della Carta di Nizza, gli articoli che tutelano la vita privata (art. 8 CEDU e art. 7 della Carta) possono essere invocati innanzi all’Autorità giudiziaria e, laddove la Carta dei diritti dell’Unione europea contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione», con la possibilità che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Pertanto, l’operatore del diritto ha più strumenti da utilizzare e può scegliere l’interpretazione che tuteli maggiormente il proprio assistito, forte dei riferimenti internazionali e costituzionali. Tra questi merita particolare attenzione l’art. 10 Cost., secondo cui «lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», indipendentemente dal riconoscimento di protezioni superiori, come ricordano gli artt. 19 e 5, comma 6, del TUI, che positivizzano un principio fondamentale presente nella nostra Carta. Alla luce di queste considerazioni e del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, si fa sempre più strada, ad avviso delle scriventi, il principio secondo il quale, nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, va applicata l’interpretazione che maggiormente tuteli l’individuo. Corte di Cassazione, sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025 Si ringraziano le Avv.te Caterina Barbiero e Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni: * della Corte di Cassazione; * relative al permesso di soggiorno per protezione speciale.
Non convalida del trattenimento in CPR del cittadino salvadoregno: la richiesta di asilo deve essere valutata nel merito
La Corte di Cassazione esamina due provvedimenti di convalida del trattenimento del Tribunale di Milano, entrambi relativi allo stesso cittadino salvadoregno, in Italia da diversi anni, che formalizzava domanda di protezione internazionale nel CPR di Milano, dopo l’ordine di trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286/1998, manifestando il timore, in caso di rimpatrio in El Salvador, di essere arrestato a causa dei suoi vecchi legami con la mara, evincibili da una serie di tatuaggi sul corpo, anche, all’interno della bocca, e di essere così esposto, quantomeno, al serio pericolo di un danno grave per le note condizioni carcerarie riservate nel Paese di rimpatrio alle persone sospettate di avere e/o avere avuto legami con le maras.  La Corte di Cassazione, previa riunione dei due ricorsi per l’unitarietà sostanziale delle due controversie, pur rigettando i primi due motivi del primo ricorso, relativi ad eccezioni riguardanti gli atti presupposti al trattenimento (provvedimento di convalida del Giudice di Pace e decreto di espulsione), cassa senza rinvio i due provvedimenti impugnati, ritenendo fondato l’ ultimo motivo del primo ricorso e l’unico motivo del secondo ricorso, con cui si eccepiva che il Tribunale di Milano nel decidere non aveva esaminato le motivazioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale, neanche, in modo sommario. Il Tribunale di Milano, infatti, con il primo provvedimento aveva convalidato il trattenimento del richiedente asilo esaminando esclusivamente i tempi di presentazione della domanda rispetto alla data di ingresso in Italia (2004), tenuto conto anche della scolarità del richiedente asilo, motivazione ripresa nel secondo provvedimento del medesimo Tribunale, che convalidava il trattenimento ritenuto immutato il quadro giuridico e fattuale. La Corte di cassazione nell’accogliere il sopra esposto motivo osserva che “i fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione” integrano la fattispecie legale del trattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. n. 142/2015, dal che consegue che la decisione sulla richiesta di convalida non può prescindere dall’esame di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto. La Corte di cassazione, infine, nell’accogliere il ricorso, conclude affermando che nel caso di specie, in entrambi i casi, nemmeno sommariamente veniva preso in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione – e cioè il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio in El Salvador a causa di tatuaggi- che avrebbero reso il richiedente asilo trattenuto sospettato di appartenere alle bandi criminali locali con il rischio di essere arrestato e sottoposto alle pessime condizioni carcerarie riservate in El Salvador a chi è anche solo sospettato di legami con le maras.  Corte di Cassazione, ordinanza n. 27143 del 10 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla non convalida del trattenimento nei CPR
Opposizione al decreto di espulsione: la mancata comparizione non comporta sanzioni, il Giudice di Pace deve decidere nel merito
Il caso riguarda un cittadino albanese che ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto in data 29.4.2024 del Giudice di Pace di Ragusa con cui è stata disposta ex artt. 309 e 181 c.p.c. la cancellazione dal ruolo e l’estinzione del procedimento avviato su ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa il 13.2.2024. Nel caso di specie risulta agli atti che – ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione per il giorno 15/04/2024 – il difensore comunicava al GdP l’impossibilità a presenziare per concomitanti impegni professionali, dando la disponibilità a partecipare da remoto indicando il proprio contatto Teams, precisando che ove non fosse stato possibile partecipare telematicamente si chiedeva di trattenere la causa in decisione; il GdP all’udienza del 15/04/2024 preso atto dell’impossibilità del difensore a presenziare, rinviava all’udienza del 22/04/2024, nella quale dava atto che nessuna delle parti era comparsa ed ex art. 181 c.p.c. rinviava all’udienza del 29/04/2024; il difensore comunicava l’impossibilità a comparire all’udienza del 29.04.2024 e chiedeva espressamente di partecipare al procedimento, in modalità da remoto, insistendo, ove non fosse stato possibile il collegamento da remoto di decidere la causa comunque; all’udienza del 29/04/2024 il GdP, con provvedimento reso a verbale, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del procedimento. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, in relazione agli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 286/98 e degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.p., nonché, dell’art. 18 del D.lgs. 150/2011 in quanto il Giudice di Pace di Ragusa, in violazione dell’art. 127 c.p.p. e s.s., non solo non avrebbe consentito che l’udienza si svolgesse da remoto, sebbene il difensore lo avesse più volte richiesto stante l’onerosità e la difficoltà di raggiungere la sede del Giudice di Pace di Ragusa da Bari, ma non aveva tenuto conto delle note difensive scritte inviate in sostituzione dell’udienza, nelle quali più volte si chiedeva di trattenere la causa per la decisione, laddove la mancata presenza delle parti in udienza, in questa materia, non potrebbe comportare alcuna conseguenza essendo il Giudice tenuto, in ogni caso, a decidere ai sensi dell’art. 18 comma 7 del D.Lgs. 150/2011, principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso e cosi motiva: “Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perché oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito semplificato di cognizione ove non diversamente disposto; il medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Ciò posto, come già affermato da questa Corte, «la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso. Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell’ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza» (Cass. n. 19601/2023 in motivazione che ha affermato il principio di diritto per cui «In tema di giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso», confermata da Cass. n. 17648/2024). A questo principio il Collegio intende dare continuità, anche in ragione del fatto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per «disinteresse» alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (cfr., per tutte, Cass. 6061/2019). Come è stato già osservato, non vale ad addivenire a una diversa conclusione il fatto che tale norma, al suo primo comma, faccia rinvio per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., essendo espressamente precisato nella norma dell’art. 18 d. lgs. 150/2011 che siffatto rinvio vale «ove non diversamente disposto dal presente articolo». Va piuttosto considerato che il rito semplificato disciplinato dall’art. 18 d. lgs. 150/2011 si caratterizza per una particolare celerità e semplicità di forme e, una volta instaurato (di regola, per impulso di parte), è dominato nel suo svolgimento dall’impulso officioso, al pari del rito camerale cui è soggetto il procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale dello straniero; «deve quindi escludersi che il giudice di merito possa, sic et simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso, sanzionare la mancata presenza della parte opponente all’udienza fissata o attribuire alla sua mancata comparizione la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa. Peraltro, se, come detto, deve escludersi la possibilità di un provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale per la mancata comparizione della parte in sede di cognizione rispetto a una domanda di asilo, a maggior ragione una simile eventualità deve essere esclusa nel caso in cui la mancata comparizione dell’opponente si verifichi nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, che incide sul diritto di libertà della persona (Cass. 10788/2003). Occorre, pertanto, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell’impugnativa proposta» (Cass. n.31526/2023). Il motivo va, quindi, accolto e il decreto impugnato conseguentemente va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Ragusa in persona di diverso magistrato che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 16439 del 16 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Espulsione nulla per violazione dell’art. 10-ter TUI: mancata informativa sul diritto di asilo al cittadino marocchino entrato dal Brennero
La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna nei confronti di un cittadino marocchino, entrato in Italia irregolarmente attraverso il Brennero. Il Giudice di Pace aveva confermato l’espulsione, rilevando che l’uomo non aveva presentato domanda di asilo in Italia e non conviveva con familiari titolari di permesso di soggiorno. La Cassazione invece ha accolto il ricorso, sottolineando che il provvedimento è nullo perché non era stata fornita al ricorrente la prevista informativa sui suoi diritti. In particolare, l’art. 10-ter del Testo Unico Immigrazione stabilisce che lo straniero fermato alla frontiera debba ricevere “un’informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale“. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Secondo la Corte, questo obbligo vale “anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione“. Nel caso concreto, il “foglio notizie” compilato dalla polizia non riportava alcun riferimento a tale informazione. Pertanto, ha concluso la Cassazione, il decreto di espulsione è “viziato da nullità“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 9760 del 14 aprile 2025 Si ringrazia l’Avv. Giacomo Foschini per la segnalazione.
La Corte di Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: viola la legalità con aggravanti ingiustificate
La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: manca urgenza, norme eterogenee, viola legalità e proporzionalità. Rischio carcere per marginalità e dissenso. E’ un duro colpo per il governo e la maggioranza: la Legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha convertito il controverso Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, il cosiddetto Decreto Sicurezza, è a rischio di incostituzionalità in più punti. La Corte di Cassazione, nella sua relazione 33/2025 sulle novità normative (documento non vincolante ma di altissima autorevolezza giuridica), ha espresso una bocciatura senza appello, raccogliendo e facendo proprie le criticità evidenziate da tutta la comunità giuridica: dall’accademia alla magistratura, fino all’avvocatura. Il risultato, secondo la Suprema Corte, sarà un aumento dei processi e del numero di persone in carcere. Le critiche della Cassazione si concentrano su due aspetti principali: il metodo di adozione del provvedimento e i suoi contenuti. La relazione sottolinea la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza che, per Costituzione, sono imprescindibili per l’adozione di un decreto legge. Il provvedimento ha infatti inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera. L’uso del decreto d’urgenza, motivato con l’esigenza di “evitare ulteriori dilazioni al Senato”, si scontra con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, la quale ha più volte ribadito che il ricorso al decreto-legge non può fondarsi su una “apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza” . Il decreto inoltre è eterogeneo. Si occupa, infatti, di una pluralità di materie vastissime e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee: terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti e coltivazione della canapa. Questa eterogeneità è considerata un ulteriore vizio di legittimità costituzionale per i decreti legge. La relazione della Cassazione individua “profili problematici” anche nei contenuti di alcune norme: * aggravanti “di luogo”: vengono citate le aggravanti introdotte per i reati compiuti “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metro”. La Cassazione sottolinea come non sia chiaro per tutte le condotte punibili il nesso con il principio di offensività(secondo cui un reato deve ledere o mettere in pericolo un bene giuridico). Inoltre, il riferimento alle “immediate adiacenze” delle stazioni può generare incertezze interpretative e disparità di trattamento, come già evidenziato dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); * aggravanti “di luogo e di contesto” per il dissenso: dubbi vengono espressi anche sulle aggravanti che rischiano di colpire “l’area della manifestazione del dissenso”, come quelle applicabili nei cortei. Questo potrebbe portare a una criminalizzazione eccessiva di condotte legate alla protestae alla libera espressione; * carceri e Cpr: preoccupazioni analoghe riguardano le norme sui penitenziari e i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), dove si rischia di criminalizzare la disobbedienza e la resistenza passiva, aggravando ulteriormente situazioni già critiche; * “diritto penale d’autore” e detenute madri: la relazione riporta le preoccupazioni della dottrina sul cosiddetto “diritto penale d’autore” applicato alle ipotesi di carcere per le detenute madri. Questo concetto, che “guarda non a ciò che l’uomo fa, bensì a quel che l’uomo è” (ad esempio, il riferimento alle borseggiatrici Rom), rischia di colpire le persone non per la condotta illecita specifica, ma per il loro status sociale o l’appartenenza a determinate categorie, violando i principi di uguaglianza e non discriminazione; * materiale propedeutico al terrorismo: sulla detenzione di materiale propedeutico al terrorismo, la norma rischia di anticipare eccessivamente la soglia di punibilità, criminalizzando condotte preparatorie che potrebbero essere ancora troppo distanti dalla realizzazione di un effettivo reato; * non punibilità degli agenti segreti: la Cassazione chiede un’“approfondita riflessione” sulla controversa norma che estende la non punibilità degli agenti segreti alla direzione di organizzazioni terroristiche. Questa disposizione permette agli 007 di “creare gruppi eversivi da zero” a fini preventivi, sollevando forti preoccupazioni sulla mancanza di controllo democratico e sul rischio di devianze.   Articolo 21