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Michelangelo Dome: lo scudo missilistico con cui Leonardo SpA avvolgerà l’Europa
«Rispondere alle minacce emergenti in uno scenario globale sempre più complesso e proteggere infrastrutture critiche, aree urbane sensibili, territori e asset di interesse nazionale ed europeo attraverso una soluzione modulare, aperta, scalabile e multi-dominio: è l’obiettivo di “Michelangelo – The Security Dome”, sistema avanzato di difesa integrata di Leonardo» (https://www.leonardo.com/it/focus-detail/-/detail/michelangelo-sistema-multidominio-difesa-aerea-leonardo). In occasione della presentazione del Piano Industriale 2026-2030 di Leonardo SpA, tenutasi a Roma giovedì 12 marzo, l’Amministratore Delegato Roberto Cingolani ha evocato il nome dello “scudo missilistico” con cui l’azienda vorrebbe avvolgere l’Europa: Michelangelo Dome. Già il nome rievoca l’israeliano Iron Dome, progettato per intercettare i missili provenienti dai paesi arabi, soltanto che l’Europa non è in guerra coi propri vicini. Che cosa è il Michelangelo Dome? Si tratta di un sistema complesso ma costruito per essere compatibile con tutte le piattaforme adottate dai paesi Nato, adattabile alla difesa del territorio nazionale ma anche di specifiche aree strategiche come porti, basi militari, aeroporti, siti industriali; una sorta di grande cupola costruita con sistemi tecnologici avanzati e di ultima generazione, incluso il ricorso alla stessa IA. Nel corso dell’intervento, Cingolani ha promesso il primo impiego sul campo dello scudo entro la fine del 2026, in Ucraina. Intervistato poi da il Sole 24 Ore a margine dell’evento, l’AD ha seccamente difeso gli investimenti programmati per Michelangelo: «non sta finendo la guerra, sta iniziando una guerra nuova. I prossimi anni di pace apparente potrebbero permettere agli aggressori di costruire armi che sono difficili da neutralizzare: mai come adesso bisogna investi.re nella difesa».[1] Sarà – come sostiene implicitamente Cingolani –… che non vi siano alternative a questo destino di guerra, prefigurato con fin troppa facilità. Tuttavia i dubbi sorgono, dato che non si può negare un diretto interesse economico dell’azienda a una maggiore domanda di armi (e quindi a un loro maggior impiego) e all’innovazione militare, così come non si può nascondere il coinvolgimento sempre più diretto di Leonardo nelle istituzioni – da quelle militari alle scuole, le Università e i centri di ricerca. Il progetto di difesa Michelangelo era stato lanciato nell’ottobre del 2025 ma solo negli ultimi giorni dell’inverno 2026 è stato ufficialmente presentato al Ministro della Difesa Crosetto, al Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano e a tutti i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate. In un Comunicato stampa, Leonardo lo ha definito come «un’architettura completa che integra sensori terrestri, navali, aerei e spaziali di nuova generazione, piattaforme di cyber defence, sistemi di comando e controllo, intelligenza artificiale ed effettori coordinati. La piattaforma crea una cupola dinamica di sicurezza, capace di individuare, tracciare e neutralizzare minacce, anche in caso di attacchi massivi, su tutti i domini di operazione: aeree e missilistiche, inclusi missili ipersonici e sciami di droni, attacchi dalla superficie e sotto la superficie del mare, forze ostili terrestri». Senza poi dimenticare che «Grazie alla fusione avanzata dei dati provenienti da sensori multipli e all’impiego di algoritmi predittivi, Michelangelo è in grado di anticipare comportamenti ostili, ottimizzare la risposta operativa e coordinare automaticamente gli effettori più idonei».[2] Si parla di un giro d’affari di ben 21 miliardi entro il 2035, a patto però che Leonardo incontri il favore dei governi europei nel creare una rete di protezione unica che coinvolga i diversi paesi. Nel frattempo, il Bilancio aziendale è in netta crescita e ciò ha permesso di includere nel Piano Industriale 2026-2030 «un incremento sostanziale del dividendo che sarà pagato nel 2026 (+21% [rispetto al 2024]) e un ulteriore aumento del ritorno agli azionisti nell’arco di piano [ossia: durante il periodo coperto dal piano industriale vi sarà un ulteriore aumento]».[3] Si arriverà così a un dividendo di 0,63 € per azione, rispetto agli 0,52 di due anni fa. La guerra, evidentemente, paga. Il timore è che oltre al denaro fornisca agli azionisti di Leonardo anche la possibilità di esercitare pressioni e orientamenti sempre più forti sui governi, visto che è proprio con progetti come il Michelangelo che il grado di dipendenza delle istituzioni dalle aziende militari cresce notevolmente. E stando a vedere le politiche industriali del Governo già oggi il complesso militar industriale sembra avere un potere sterminato nell’influenzare scelte e strategie nell’immediato futuro. Emiliano Gentili, Federico Giusti, Stefano Macera [1] Cfr. https://www.analisidifesa.it/2025/11/leonardo-presenta-michelangelo-the-security-dome/. [2] Leonardo, Comunicato stampa: Leonardo: Cingolani presenta “Michelangelo – the Security Dome”, 27 Novembre 2025. [3] C. Dominelli, Leonardo svela nuovo piano: previsti 142 miliardi di ordini al 2030, «il Sole 24 Ore», 12 Marzo 2026. -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Le “sporche frontiere” d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo
RESPINTI Le “sporche frontiere” d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo di Duccio Facchini e Luca Rondi Altreconomia, 2026, pp. 192 Testi di Caterina Bove, Anna Brambilla, Riccardo Gatti, Maurizio Veglio, Cristina Molfetta. ** La prefazione di Gianfranco Schiavone L’ASILO, DA DIRITTO A CONCESSIONE Questo prezioso libro ci aiuta a comprendere il drammatico cambiamento in termini di tenuta dello Stato di diritto
Ecco come l’Europa ferma i migranti nel Mediterraneo. Report di SOS Mediterranee
Nuova analisi sulla trasparenza del programma SIBMMIL, il più importante strumento di collaborazione tra Italia e Libia: quasi la metà del budget stanziato non è tracciabile. Ormai da anni la collaborazione tra Italia e Libia per fermare i migranti in arrivo dal Mediterraneo centrale è una realtà consolidata, rafforzata dal Memorandum di Intesa firmato nel 2017 tra i due Paesi, con il sostegno dell’Unione Europea. Il programma decennale più importante di questa collaborazione è SIBMMIL – Support to Integrated Border and Migration Managementin Libya – che si è concluso lo scorso anno.  Grazie alla collaborazione con IrpiMedia, SOS MEDITERRANEE ha analizzato la destinazione e l’utilizzo dei 61,2 milioni di euro stanziati per SIBMMIL.  Il tracciamento è stato possibile solo per poco più di 34 milioni. Non si hanno informazioni pubbliche e accessibili per gli altri 27,1 milioni, pari al 44% circa del budget.  Il programma SIBMMIL è anche il programma con cui l’Europa ha finanziato diverse autorità di Tripoli, tra cui la Guardia Costiera libica. La stessa Guardia Costiera che negli anni ha portato avanti un trend di violenza crescente sia verso le navi umanitarie sia verso le persone migranti: almeno 24 attacchi alle navi umanitarie tra il 2021 e il settembre del 2025. Anche la nave Ocean Viking è stata oggetto degli spari della Guardia Costiera libica nell’agosto 2025.  A compiere questo attacco, che ad oggi rimane impunito, è stata la motovedetta della Guardia Costiera libica Houn 664: una imbarcazione donata dall’Italia nel giugno 2023 proprio nell’ambito di SIBMMIL, grazie a un bando da 3,3 milioni di euro per questa e una seconda motovedetta. IrpiMedia ha ricostruito i movimenti della Houn, che opera tra Tripoli, Al Khoms – porto ad est della capitale libica, con forte presenza turca – e Misurata: oggi sappiamo che in quest’area la motovedetta ha intercettato almeno 321 migranti e il suo equipaggio ha compiuto svariati altri episodi di intimidazione e violenza.  “L’Europa finanzia la Libia sapendo e accettando il rischio che con le attrezzature fornite e con le conoscenze acquisite compirà azioni illegali, violente e discriminatorie contro le persone migranti, ma anche contro le navi del soccorso civile – dichiara Valeria Taurino, Direttrice di SOS MEDITERRANEE. “Nonostante questo, il commissario alla migrazione dell’UE Magnus Brunner ha detto “non abbiamo alternative” al collaborare con le autorità libiche,  come se questa fosse una necessità inevitabile invece di una scelta politica precisa, che normalizza la violenza e la violazione del diritto pur di tenere le persone lontane dall’Europa. Inoltre, denunciamo la scarsa tracciabilità dei fondi spesi per finanziare la Libia: i cittadini europei hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate risorse pubbliche destinate a sostenere attori coinvolti in gravi e documentate violazioni dei diritti umani”. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Camera lunedì 16 marzo, l’organizzazione ha chiesto un’indagine piena, indipendente e trasparente sull’attacco contro la nave Ocean Viking, per accertare i fatti e garantire che i responsabili diretti degli spari e la relativa catena di comando siano chiamati a rispondere ai sensi del diritto nazionale e internazionale. “Chiediamo inoltre” prosegue Taurino “il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio degli accordi di cooperazione in materia migratoria e di gestione delle frontiere conclusi con Paesi terzi, con particolare riferimento alla cooperazione Italia-Libia. Chiediamo l’accesso alla documentazione rilevante e una valutazione periodica del loro impatto sui diritti fondamentali.” Il report è scaricabile qui.   Redazione Italia
March 16, 2026
Pressenza
L’architettura del rifiuto
YLENIA BOBBO 1 INTRODUZIONE Le recenti autorizzazioni amministrative e legali, che hanno permesso l’ampliamento della lista dei Paesi di Origine Sicura (POS), rendono quanto mai urgente una nuova analisi critica del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo. Tale riforma, infatti, comporta implicazioni profonde, capaci di scardinare le garanzie fondamentali dei richiedenti asilo. Notizie NON ESISTONO “PAESI SICURI” E con le nuove regole UE su migrazione e asilo siamo tutti più in pericolo  Nicoletta Alessio 12 Febbraio 2026 Tuttavia, l’estensione dei Paesi sicuri non è l’unica criticità introdotta: sebbene sia la più recente, essa si inserisce in un quadro ben più complesso e non privo di problematicità. In questo report verranno analizzati gli aspetti controversi ereditati dal vecchio Sistema di Dublino e la conseguente struttura basata sulla cosiddetta “finzione di non ingresso“; la preoccupante contrazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati; la progressiva criminalizzazione delle ONG, nonché il ruolo controverso di Frontex e della Guardia Costiera Libica. Doveroso è, inoltre, dedicare uno spazio specifico all’introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) per la profilazione biometrica e la sorveglianza. Si tratta di tecnologie che rischiano di trasformare il confine in uno spazio di discriminazione automatizzata: un tema cruciale al quale, finora, è stata riservata troppa poca attenzione. LA SOLIDARIETÀ APPARENTE DEGLI STATI Com’è evidente, l’Europa ha approvato il nuovo pacchetto legislativo con l’obiettivo di creare un sistema più organizzato e capace di rispondere alle emergenze attraverso una maggiore celerità. A differenza del passato, chi arriva oggi viene sottoposto a una procedura di screening immediata, seguita da iter burocratici estremamente rapidi 2. Di conseguenza, le persone migranti hanno pochissimi giorni a disposizione per presentare ricorso qualora la loro domanda venisse respinta, sollevando dubbi sull’effettiva possibilità di difesa. Il nodo principale rimane tuttavia legato al principio del Paese di primo ingresso, pilastro del vecchio Sistema di Dublino III 3. Approfondimenti CHE COS’È IL NUOVO PATTO UE SU ASILO E MIGRAZIONE? Una scheda informativa in vista del 10 aprile 2025, giornata di azione transnazionale "This Pact kills!" 2 Aprile 2025 Sebbene quel modello sia stato formalmente superato dal Regolamento (UE) 2024/1351 4, molte delle sue criticità strutturali sembrano persistere. Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea punta a ovviare alla cronica mancanza di meccanismi di condivisione dell’onere migratorio; tuttavia, nonostante il tentativo di introdurre criteri di solidarietà, è opportuno evidenziare la natura spesso flessibile dei meccanismi di ricollocazione. In termini pragmatici, la responsabilità principale continua a gravare sui Paesi di frontiera 5, poiché la possibilità per gli altri Stati membri di optare per contributi finanziari anziché per l’accoglienza fisica dei richiedenti asilo rischia di lasciare invariato il peso logistico e umano sui Paesi di primo approdo. LA FINZIONE DI NON INGRESSO E IL REGIME DETENTIVO Per quanto riguarda il cosiddetto principio di non ingresso, esso rappresenta uno dei pilastri del Regolamento (UE) 2024/1359 6. Questa norma priva il migrante, da un punto di vista strettamente giuridico, del riconoscimento della sua presenza fisica sul territorio dell’Unione Europea 7. In pratica, pur trovandosi effettivamente entro i confini dell’UE (spesso in zone di transito o centri di frontiera), i richiedenti asilo sono considerati legalmente come se non vi avessero mai fatto ingresso. Questa “finzione” è funzionale a giustificare l’applicazione di procedure accelerate e standard di tutela ridotti, comprimendo di fatto il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 8. In questo scenario, l’uso sistematico delle liste dei “Paesi di origine sicura” (secondo la proposta COM(2025) 101 9) agisce come un filtro di inammissibilità quasi automatico: la presunzione generica di sicurezza prevale sulla valutazione individuale dei rischi, rischiando di trasformare il diritto d’asilo in un mero processo burocratico finalizzato al rimpatrio. I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI Come se non bastasse, all’interno di questo quadro repressivo, i minori stranieri non accompagnati rimangono i soggetti più vulnerabili. Nonostante la Direttiva 2013/33/UE ponga al centro il “superiore interesse del minore” 10, il Nuovo Patto ne consente il trattenimento nelle zone di frontiera, equiparandoli di fatto agli adulti nelle procedure accelerate se provenienti da Paesi considerati sicuri. La rapidità di tali iter impedisce spesso una corretta nomina del tutore e una difesa legale adeguata. Inoltre, questa contrazione temporale – che prima delle riforme veniva loro risparmiata – non lascia il tempo materiale necessario per identificare traumi o bisogni specifici, con il reale rischio che i minori finiscano in regimi di fatto detentivi. Destano altrettanta preoccupazione le modalità di determinazione dell’età, che potrebbero portare a trattare erroneamente dei minori come adulti, privandoli di ogni forma di protezione 11. Sotto il regime di Dublino III, i minori godevano di esenzioni più ampie, poiché la priorità era il ricongiungimento familiare rapido o l’accoglienza protetta. Significativo è anche il cambiamento riguardante la raccolta dei dati biometrici (impronte e foto): se in precedenza era prevista dai 14 anni, ora la soglia scende ai 6 anni, istituzionalizzando una forma di sorveglianza digitale fin dall’infanzia. Infine, sebbene il Nuovo Patto introduca meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali, vi è ragione di dubitare della loro reale efficacia e indipendenza, temendo che restino semplici procedure formali prive di un impatto concreto sulla tutela dei minori. I PAESI DI ORIGINE SICURA Tornando agli aggiornamenti più recenti, il concetto di Paese di Origine Sicura (POS) è oggi al vertice delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Non si tratta di un semplice elenco geografico, ma di un meccanismo legale che cambia radicalmente il destino di chi chiede protezione 6. Se una persona migrante proviene da un Paese inserito in questa lista (come Tunisia, Albania o Bangladesh), lo Stato presume automaticamente che non abbia diritto all’asilo: la sua domanda non è più un “foglio bianco” da esaminare con cura, ma viene etichettata come “probabilmente infondata“. In questa circostanza, il richiedente deve fornire prove eccezionali in tempi strettissimi (spesso meno di una settimana) per ribaltare tale presunzione. Ad aggravare il meccanismo interviene il fatto che, se la domanda è respinta come “manifestamente infondata“, la persona non ha il diritto automatico di restare sul territorio in attesa della sentenza di appello: potrebbe essere rimpatriato prima ancora che un giudice legga le sue carte 12. L’Italia utilizza questa lista per attivare le procedure accelerate di frontiera, che prevedono il trattenimento in centri chiusi (inclusi quelli in Albania) mentre si decide sulla domanda in poche ore. Il rischio è evidente: che la velocità prevalga sulla giustizia. Appare chiaro il tentativo del legislatore di “blindare” la lista dei POS inserendola in norme di rango primario (legge ordinaria), nel tentativo di limitare il potere di disapplicazione dei giudici. Inoltre, l’inserimento delle “Schede Paese” in contesti legislativi legati alle relazioni internazionali rischia di precludere l’accesso a informazioni cruciali, indebolendo il diritto di difesa. Tuttavia, è opportuno ricordare che, qualora venga meno il presupposto di “sicurezza” (anche per una sola parte del territorio o per specifiche categorie di persone), deve essere ripristinata la procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo del provvedimento di espulsione. L’applicazione rigida del concetto di “Paese sicuro” rischia infatti di entrare in rotta di collisione con il Diritto Internazionale e il principio di non-refoulement. Lo Stato, infatti, resta responsabile della tutela dei diritti umani di chiunque si trovi sotto il suo controllo effettivo, anche in zone extraterritoriali o in alto mare, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nei celebri casi Hirsi Jamaa 13 e Medvedyev. L’ESTERNALIZZAZIONE E GLI ACCORDI BILATERALI: IL MODELLO LIBIA L’esternalizzazione non rappresenta solo lo spostamento fisico dei controlli oltre i confini dell’Unione, ma costituisce una vera e propria strategia giuridica volta a prevenire il contatto tra il migrante e la giurisdizione europea. L’obiettivo principale è impedire che scatti l’obbligo di protezione internazionale, il quale sorge nel momento esatto in cui un individuo entra nella sfera di controllo di uno Stato membro 14. In questo contesto, il principio di non-refoulement (non respingimento) vieta tassativamente di ricondurre una persona in luoghi dove rischi la vita o trattamenti disumani; una realtà che, purtroppo, caratterizza in modo oggettivo l’attuale situazione in Libia. Tutte le principali organizzazioni internazionali concordano infatti sul fatto che la Libia non possa essere considerata un “porto sicuro“. Delegando le intercettazioni e il conseguente ritorno forzato a un soggetto terzo, gli Stati europei attuano quello che la dottrina definisce un respingimento per procura. Questa pratica rappresenta un tentativo di aggirare la storica sentenza Hirsi Jamaa contro Italia (2012), con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò il nostro Paese per i respingimenti diretti in mare, stabilendo che la responsabilità dei diritti umani segue l’autorità dello Stato ovunque essa venga esercitata. LA RESPONSABILITÀ DELLA GUARDIA COSTIERA Sulla scorta di tale logica, attraverso accordi bilaterali come il Memorandum d’intesa Italia-Libia 15, l’Unione Europea ha di fatto delegato la funzione di controllo delle frontiere alla Guardia Costiera libica. Questo meccanismo di responsabilità delegata è strategicamente finalizzato ad evitare il contatto fisico delle persone migranti con le giurisdizioni europee, frapponendo un attore terzo tra il richiedente asilo e gli obblighi di protezione degli Stati membri. La cooperazione tecnica e finanziaria con autorità di Paesi terzi che non garantiscono standard minimi di tutela configura una violazione indiretta, ma sistematica, del principio di non-refoulement. La persona intercettata in mare viene infatti ricondotta nei centri di detenzione libici – luoghi di documentata tortura e sfruttamento – aggirando deliberatamente gli obblighi internazionali di sbarco in un “porto sicuro” (Place of Safety). In questo scenario, la responsabilità delle autorità nazionali europee emerge con chiarezza nel finanziamento, nella fornitura di mezzi e nel coordinamento di operazioni che sfociano in violazioni dei diritti umani: abusi che l’Europa, qualora avvenissero sul proprio suolo o sotto la propria bandiera, sarebbe giuridicamente obbligata a prevenire e sanzionare. LA RESPONSABILITÀ DI FRONTEX E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE ONG Parallelamente a quanto finora esposto, il ruolo di Frontex 16– l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – ha subito un’evoluzione verso una funzione di sorveglianza avanzata che spesso entra in conflitto con gli obblighi di ricerca e soccorso (SAR). La dottrina solleva seri dubbi sulla responsabilità legale dell’Agenzia nei casi di cosiddetto respingimento per omissione: ciò accade, ad esempio, quando le coordinate dei migranti vengono condivise prioritariamente con le autorità di Paesi terzi invece che con le navi di soccorso più vicine, facilitando di fatto il ritorno forzato in Libia. In questo scenario, si assiste a una sistematica criminalizzazione delle ONG 17. Le navi della società civile, intervenute per colmare il vuoto lasciato dalle missioni istituzionali, vengono ostacolate attraverso una serie di strumenti amministrativi e giudiziari. Tra questi spiccano l’assegnazione di porti di sbarco estremamente distanti – una pratica che svuota l’area SAR di presidi di soccorso per lunghi periodi – e l’apertura di inchieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che spesso si risolvono in un nulla di fatto dopo anni di sequestri. Questa strategia mira a ridefinire il soccorso in mare: da obbligo giuridico e morale, sancito dalle convenzioni internazionali, a presunto fattore di attrazione (pull factor). L’aiuto umanitario viene così etichettato come un’interferenza con le politiche di sicurezza, trasformando una missione di salvataggio in un atto potenzialmente illecito agli occhi dell’opinione pubblica. LA DISCRIMINAZIONE DEI MIGRANTI NEL CONTESTO DELL’AI In ultima analisi, una delle evoluzioni più inquietanti della riforma riguarda l’impiego massiccio delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella gestione migratoria. Il Regolamento (UE) 2024/1359, unitamente al potenziamento della banca dati Eurodac, istituzionalizza la raccolta capillare di dati biometrici, estendendola persino ai minori. L’adozione di algoritmi per la profilazione dei flussi, l’analisi predittiva del rischio o il riconoscimento facciale ai confini, introduce una nuova e insidiosa forma di discriminazione algoritmica. Questi sistemi, spesso caratterizzati da un’estrema opacità e privi di una supervisione umana effettiva 18, rischiano di riflettere “bias” intrinseci capaci di penalizzare sistematicamente determinate nazionalità o tratti somatici. In questo modo, si automatizzano decisioni che hanno un impatto devastante sulla vita delle persone, basandole su parametri statistici anziché su fatti concreti. La tecnologia viene così piegata a rafforzare la “finzione di non ingresso“, erigendo un confine digitale invisibile ma invalicabile. In questo spazio, la decisione sull’ammissibilità di un individuo non è più affidata a un esame umano, empatico e dignitoso della sofferenza, ma a calcoli di probabilità che rischiano di deumanizzare definitivamente il diritto d’asilo. CONCLUSIONE In conclusione, non si tratta, dunque, di una semplice riforma tecnica, ma di una scelta politica che sposta il fulcro dell’accoglienza verso il rimpatrio e la sorveglianza. Quella che un tempo era considerata una protezione inderogabile della dignità umana sembra essersi trasformata in una gestione del rischio, dove l’efficienza burocratica e la sicurezza dei confini prevalgono sistematicamente sulle garanzie individuali. Così facendo l’Unione Europea rischia di svuotare di significato le proprie radici costituzionali e le convenzioni internazionali. 1. Ho 27 anni e sono iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali all’Università di Siena. Vivo in provincia di Venezia e da ottobre 2025 svolgo volontariato per l’Osservatorio, centro di ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per cui redigo brevi report periodici. Collaboro inoltre con l’associazione Avvocato di Strada, offrendo supporto nell’assistenza a persone senza dimora ↩︎ 2. De Pasquale, P. (2020). Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci. In I Post di AISDUE, vol. II, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, n. 1, pp. 1-13. ISSN 2723-9969 ↩︎ 3. Balsamo, O. (2024). The residence document criterion in the revised Dublin system, today, between EU secondary law and the jurisprudence of the Court of Justice. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2024, pp. 81-106. ISSN 2384-9169 ↩︎ 4. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ↩︎ 5. Nascimbene, B. (2024). Le “sfide” ai diritti fondamentali e alle garanzie giurisdizionali nell’ambito delle procedure introdotte dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-7. ISSN 2975-2698 ↩︎ 6. Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 ↩︎ 7. Perin, G. (2024). Se questo è un Patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. In Questione Giustizia, Speciale “Immigrazione in Europa e diritti fondamentali“, luglio 2024, pp. 28-45. ISSN: 1972-5531 ↩︎ 8. Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Convenzione di Aarhus e domanda diretta a ottenere la qualità di parte in un procedimento giurisdizionale da parte di un’organizzazione per la tutela dell’ambiente ↩︎ 9. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio ↩︎ 10. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ↩︎ 11. Morgese, G., Limitati sviluppi del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in materia di percorsi legali di ingresso, in I. Caracciolo, G. Cellamare, A. Di Stasi, P. Gargiulo (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni giuridiche aperte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 271-295 ↩︎ 12. Asilo: via libera alle nuove norme sui paesi terzi e paesi di origine sicuri, comunicato stampa del Parlamento UE (10 febbraio 2026) ↩︎ 13. Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in cui la Corte ha sancito la responsabilità extraterritoriale dello Stato per violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement ↩︎ 14. ASGI (Crescini, G., et al.) (2020). L’attività delle organizzazioni internazionali in Libia e le problematiche ripercussioni sull’esternalizzazione del diritto di asilo. In Questione Giustizia, n. 1/2020, pp. 178-189 ↩︎ 15. Previatello, M. (2024). La nuova dimensione esterna della politica di immigrazione e asilo dell’Unione europea: dalla collaborazione bilaterale ai meccanismi unilaterali di pressione. In Quaderni AISDUE, Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024, pp. 1-28 ↩︎ 16. Cardenio, G. (2025). Se Frontex vigilerà sulle nostre frontiere, chi vigilerà su Frontex? Una lettura combinata delle conclusioni degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi Hamoudi contro Frontex e WS e altri contro Frontex. In Eurojus, Fascicolo n. 3 – 2025, pp. 165-180 ↩︎ 17. Masera, L. (2018). L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano? In Questione Giustizia, n. 2/2018, pp. 225-236 ↩︎ 18. Palazzi, A. (2025). Quando l’intelligenza artificiale (IA) contribuisce a decidere in materia di asilo: prospettive e questioni aperte nel diritto dell’Unione Europea. In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 3/2025. ISSN: 1972-4799 ↩︎
Le frontiere interne dell’UE tra libera circolazione e controllo dei confini: il caso di Ventimiglia
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione Dipartimento di Scienze politiche Corso di laurea di Relazioni internazionali e sicurezza globale LE FRONTIERE INTERNE DELL’UE TRA LIBERA CIRCOLAZIONE E CONTROLLO DEI CONFINI: IL CASO DI VENTIMIGLIA Tesi di laurea magistrale di Giulia Esposito (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE A partire dal secondo dopoguerra si è registrato, a livello globale, un aumento significativo dei movimenti migratori, che ha riguardato sia il volume che le destinazioni (Ambrosini, 2005). Il numero di migranti internazionali è quasi raddoppiato tra il 1990 e il 2024, raggiungendo una stima di 304 milioni di persone, di cui circa 94 milioni residenti in Europa (ONU, 2025). Questo incremento della mobilità internazionale ha generato una crisi dei dispositivi di controllo migratorio dell’Unione europea, che si è manifestata in particolar modo a partire dal 2015, mettendo in evidenza le contraddizioni del progetto europeo di libera circolazione. Il punto di partenza di questo lavoro è un interrogativo centrale: in che modo le trasformazioni dei confini europei, intesi come dispositivi mobili e selettivi, influiscono sulle traiettorie dei movimenti migratori e, più nello specifico, come si manifestano gli effetti della reintroduzione di controlli sistematici lungo la frontiera italo-francese a Ventimiglia? Per rispondere a questa domanda, la tesi integra un approccio interdisciplinare che combina prospettive giuridiche, politologiche e sociologiche con un esperienza di ricerca condotta sul campo nel comune di Ventimiglia dal 20 al 23 marzo 2025. La ricostruzione normativa consente di comprendere l’evoluzione del diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di migrazione e asilo, mentre l’analisi teorica offre strumenti interpretativi per leggere le trasformazioni dei confini come fenomeni non soltanto giuridico-territoriali, ma anche sociali e biopolitici. Il materiale raccolto sul campo, che comprende osservazione diretta, fotografie scattate durante la permanenza e due interviste semi-strutturate, svolge una funzione qualitativa ed esemplificativa: non mira a costituire un’analisi empirica sistematica, ma è utile ad integrare e arricchire la letteratura scientifica prodotta sull’argomento, oltre che ad indirizzare la ricerca. Il lavoro si articola in tre capitoli. Il primo capitolo ricostruisce il quadro giuridico internazionale e dell’Unione europea in materia di migrazione e asilo, partendo dalle radici storico-filosofiche dell’ospitalità per poi analizzare la nascita e l’evoluzione del sistema internazionale di protezione dei rifugiati, l’evoluzione della categoria giuridica di rifugiato e le attuali pratiche di determinazione dello status. Il capitolo mette in evidenza come la distinzione tra migranti economici e migranti forzati risulti sempre meno adeguata a descrivere le motivazioni complesse delle migrazioni contemporanee e come i processi di selezione realizzati attraverso categorie legali e burocratiche contribuiscano a creare vulnerabilità e disparità di accesso alla protezione (Di Cesare, 2017). Il capitolo si conclude con l’analisi del sistema europeo comune d’asilo e delle recenti politiche migratorie adottate dall’Unione europea per quanto concerne i confini interni ed esterni. Viene approfondita in questo punto la dimensione della deterritorializzazione ed esternalizzazione/militarizzazione delle frontiere europee, mostrando come la governance migratoria si estenda oltre i confini dell’Unione, attraverso accordi con Paesi terzi e strategie di controllo e disciplinamento indirette (Ambrosini, 2020). Il secondo capitolo esamina la tensione tra il principio di libera circolazione all’interno dell’UE e il rafforzamento dei controlli alle frontiere interne. Attraverso il quadro teorico dei border studies, il capitolo interpreta il confine non solo come limite territoriale, ma come dispositivo regolativo e simbolico, capace di operare selezioni sui flussi globali, generando una proliferazione ed un’eterogeneizzazione delle sue funzioni. Si analizzano gli effetti del ripristino sistematico e prolungato dei controlli nello spazio Schengen con particolare attenzione alla frontiera italo-francese. Attraverso l’analisi dei dispositivi confinari utilizzati su questa frontiera si mette in luce la persistenza di respingimenti illegali e l’adozione di procedure come la “finzione di non-ingresso,” che mirano a rendere le frontiere interne equivalenti a quelle esterne, risultando nella limitazione dei diritti fondamentali dei migranti (Santomauro, 2022). Infine, il capitolo affronta i processi di costruzione della cittadinanza europea, che viene interpretata attraverso il concetto di “macchina delle differenze” (Isin, 2008), la quale istituisce una stratificazione civica (Morris 2003) all’interno dello spazio europeo, stabilendo un accesso differenziato ai diritti tra cittadini a pieno titolo, migranti regolari, richiedenti asilo e migranti irregolari. Molteplici sono gli approcci teorici introdotti in questa sezione. L’inclusione differenziale (Mezzadra, 2005) e l’inclusione attraverso illegalizzazione (De Genova, 2002) mostrano come i confini integrino i migranti nel mercato del lavoro in condizioni di subordinazione e precarietà. L’autonomia delle migrazioni (De Genova, 2017; Mezzadra, 2011) 1 interpreta i movimenti dei migranti come forza attiva, superando la tesi della loro vittimizzazione passiva ed evidenziando strategie di autodeterminazione come la scelta di percorsi non tracciati o l’elusione dei sistemi di identificazione biometrica. Il concetto di temporalità dei confini (Mezzadra & Neilson, 2014; Bacchini & Daminelli, 2024) mette in evidenza la capacità del dispositivo confinario di incidere non solo sulla dimensione spaziale, ma anche sulla temporalità dei migranti, frammentando le loro traiettorie di viaggio con lunghe attese e brusche accelerazioni. Infine, viene introdotto l’approccio teorico del campo di battaglia (Ambrosini, 2021) attraverso cui si interpretano le interazioni tra istituzioni, migranti, reti di solidarietà e reti anti-migranti in grado di modificare e plasmare le politiche migratorie. Il terzo capitolo è dedicato al caso di Ventimiglia, che viene analizzato attraverso ricerche etnografiche realizzate in periodi differenti da vari autori, interpretate alla luce dell’esperienza diretta sul campo maturata durante la permanenza nel territorio, che ha consentito di osservare, partecipare, interrogare e ascoltare soggetti direttamente inseriti in questo contesto. Viene esaminato il processo di frontierizzazione (Cuttitta, 2015) che ha investito la città in seguito alla reintroduzione dei controlli da parte della Francia nel 2015, che ha bloccato migliaia di persone dirette verso l’Europa continentale. La frontiera di Ventimiglia è analizzata attraverso l’approccio teorico del campo di battaglia(Ambrosini, 2021), con particolare interesse verso il ruolo della solidarietà informale e delle strategie di resistenza e autodeterminazione messe in atto dai migranti. Si esamina poi la strategia di marginalizzazione e invisibilizzazione dei migranti, adottata dalle istituzioni per tutelare l’economia turistica della città (Bonnin, 2017). Parte di tale strategia consiste nello sgombero dei campi informali e la creazione di strutture come il Campo Roja, situato in un’area isolata e periferica della città. Il capitolo si conclude con l’analisi delle morti e delle condizioni di estrema vulnerabilità e ricattabilità prodotte dalla frontiera, lette alla luce del concetto di necropolitica (Mbembe, 2016) e di infravita (Fassin & Defossez, 2025). 1. Autonomia delle migrazioni. Lineamenti di un approccio teorico, Euronomade, Sandro Mezzadra 2017 ↩︎
UE e Pichetto Fratin: nucleare per rispondere alla crisi energetica
La guerra israelo-americana nei confronti dell’Iran non ha fatto i conti con la messa in campo dell’arma più potente iraniana, ossia la chiusura dello Stretto di Hormuz e la deflagrazione della crisi energetica a livello mondiale. Per rispondere alla crisi annunciata Ursula Von Der Leyen al vertice sull’energia nucleare a Parigi ha dichiarato che l’UE ha sbagliato a rallentare sul nucleare, immaginando di dare il via a investimenti per i piccoli nuovi reattori (SMR) per procedere sulla via dell’indipendenza energetica. Di questi reattori al momento esistono soltanto un paio di esempi in tutto il mondo visti i costi, i limiti delle tempistiche nella costruzione, i problemi legati alla sicurezza, la produzione di scorie e l’assenza di una soluzione per esse. Mentre Meloni mette in piedi un decreto bollette senza garanzie, il Ministro della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin coglie la palla al balzo dell’UE per sperare in finanziamenti europei – si parla di 200 milioni messi a disposizione dall’UE per sostenere l’innovazione dei SMR da qui al 2028 – per dare seguito al nuovo ddl sul nucleare che di fatto, in barba a ben due referendum in cui la popolazione italiana ha votato contro questa fonte energetica, liberalizza la possibilità di costruire nuove centrali e accentra i poteri decisionali nelle mani del governo. L’Agenzia Internazionale per l’Energia oggi ha rilasciato 400 milioni di barili di greggio per calmare i mercati finanziari a fronte della chiusura dei traffici, il che risulta una semplice misura palliativa che non potrà impedire l’aumento reale dei prezzi sia sul petrolio che sui suoi derivati, mostrando ancora una volta la priorità, ossia garantire la possibilità di speculazione finanziaria in tema energetico. Ne parliamo con Daniele Gamba, attivo sul territorio biellese in merito ai progetti di speculazione energetica e membro del Circolo Tavo Burat.
March 12, 2026
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Il Parlamento europeo dà il via libera al Regolamento sulle deportazioni
EVA BALUGANTI 1 Lunedì 9 marzo la commissione LIBE del Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale sul nuovo Regolamento sui rimpatri – o, più precisamente, sulle deportazioni – aprendo la strada ai negoziati interistituzionali con il Consiglio dell’Unione europea. Si tratta di un passaggio decisivo che porterà alla definizione finale di una riforma destinata a incidere profondamente sull’assetto europeo in materia di espulsioni.  Oltre 200 organizzazioni della società civile avevano chiesto il rigetto totale di questa proposta, che introduce misure estremamente coercitive, razziste e in violazione dei diritti fondamentali. Ora questo appello è più urgente che mai, dato che i negoziati stanno rapidamente entrando nelle fasi finali.  La Commissione UE ha proposto l’11 marzo 2025 un nuovo regolamento sui rimpatri che privilegia detenzione, espulsione e misure punitive a scapito della protezione dei diritti fondamentali. La proposta rientra in un più ampio orientamento dell’UE che tratta la migrazione come una minaccia, ricorrendo a criminalizzazione e sorveglianza invece che a inclusione e rotte sicure. Il testo di compromesso approvato in commissione mantiene e in alcuni casi rafforza elementi già fortemente controversi nella proposta originaria della Commissione europea. Tra questi, le disposizioni sui return hubs e l’estensione della definizione di “paese di rimpatrio”.   VIOLAZIONI E ABUSI COME NUOVA NORMA  ll testo di compromesso concordato da una coalizione di centro ad estrema destra del Parlamento europeo, mantiene ed in alcuni casi peggiora disposizioni estremamente preoccupanti già presenti nella proposta della Commissione europea. Gli articoli sui return hubs e sull’estensione della definizione di “paese di rimpatrio” sono stati mantenuti, aprendo alla possibilità di deportare persone in paesi con cui non hanno alcun legame e in cui non sono mai state prima, ed eliminando le già poche garanzie di monitoraggio presenti nella proposta della Commissione.  Nessuna garanzia potrebbe comunque rendere sicuri questi modelli, poiché mirano a governare i corpi delle persone migranti attraverso detenzione ed esclusione, in un contesto giuridico opaco, al di fuori della giurisdizione dell’UE e quindi senza alcun controllo democratico né scrutinio. Altri modelli, come i centri offshore in Albania, pur presentando alcune differenze, hanno già mostrato la loro vera natura: violazioni sistematiche dei diritti, opacità radicale, detenzione generalizzata e frequenti episodi di autolesionismo e di estrema vulnerabilità tra le persone detenute.  Il testo mantiene inoltre una marcata espansione dei presupposti e della durata della detenzione nell’ambito delle procedure di rimpatrio. Vengono rafforzati gli obblighi di cooperazione a carico delle persone destinatarie di un ordine di espulsione, accompagnati da sanzioni severe in caso di mancata collaborazione, e si introduce la possibilità di emettere divieti di ingresso a vita. Il documento di compromesso concordato dal Consiglio a dicembre fornisce dettagli su queste e altre modifiche proposte. Nel complesso, l’impianto della riforma appare orientato verso un approccio sempre più coercitivo e securitario nella gestione della mobilità.  UN FALSO SENSO DI URGENZA Fin dall’inizio delle discussioni su questo dossier, una delle narrazioni principali alla base della proposta è stata quella della fretta. Utilizzando l’argomento secondo cui i tassi di rimpatrio sono troppo bassi, gli Stati membri hanno accompagnato i negoziati con un estremo senso di urgenza. Al di là del fatto che l’accuratezza dei calcoli sui tassi di rimpatrio è di per sé discutibile, questo senso di urgenza è smentito dal testo di compromesso che il Consiglio ha concordato a dicembre, il quale prevede un periodo di transizione di due anni prima che il regolamento entri in vigore.   Notizie/Regolamenti UE “PAESI SICURI” E RIMPATRI: LA NUOVA STRETTA DELL’UE  Un altro passo verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza Redazione 10 Dicembre 2025 Due anni, con eccezione degli articoli sui return hubs e sull’estensione della definizione di “paese di rimpatrio”, che entrerebbero in applicazione immediatamente dopo l’adozione. Se la retorica dell’urgenza viene smentita dalla stessa posizione del Consiglio, quest’ultima mette anche in luce la vera fretta che circonda questo dossier: la pressione politica per esternalizzare ulteriormente il processo di rimpatrio, scaricando la responsabilità sui paesi terzi, sempre più lontano dalla tutela dei diritti fondamentali e dalla possibilità di controllo giuridico. Questa asimmetria evidenzia come la priorità politica non sia tanto quella di riformare in modo organico il sistema dei rimpatri, quanto piuttosto di accelerare i meccanismi di esternalizzazione.   In queste ultime fasi dei negoziati è fondamentale prendere una posizione netta e respingere questa proposta. Il testo contiene troppe disposizioni disumane – dai return hubs a una massiccia espansione della detenzione – che aumenterebbero enormemente un clima di odio, discriminazione e paura per persone migranti, richiedenti asilo e comunità razzializzate.  1. Esperta di advocacy e politiche migratorie per ActionAid all’EU Office a Bruxelles. Il suo lavoro si concentra principalmente sull’intersezione tra i diritti delle donne, la migrazione e le politiche di esternalizzazione dei confini dell’Unione Europea ↩︎
Dare il voto alle auto?
“La tua auto voterebbe per noi”. Così, alla vigilia delle elezioni in Baden Wurttemberg, il partito nazista Afd (perché poi “neo”?) della Repubblica Federale Tedesca ha trasformato le automobili in elettori e i cittadini in delegati dei rispettivi veicoli (in Italia dobbiamo quindi aspettarci che le nostre auto votino sì al Referendum…). Il problema è che l’industria dell’auto è in difficoltà in quasi tutto il mondo: consuma, sia quella termica che quella elettrica, troppo spazio, risorse, energia, tempo e salute. E in Germania più che altrove, perché è stato ed è ancora il settore fondamentale del suo sviluppo e ha puntato troppo sulla permanenza della propulsione termica che le politiche climatiche hanno messo ovunque in discussione. La guerra all’Iran e il blocco dello stretto di Hormuz non faranno che aggravarla. L’Afd ne dà la colpa al governo tedesco e alle politiche ambientali dell’Unione Europea (peraltro in via di smantellamento), anche se sia l’UE che molti Stati membri hanno già imboccato il “piano B”: sostituire all’industria dell’auto come settore portante quella delle armi. Sono supportati in questa scelta dalla moltiplicazione delle guerre innescata da quella in Ucraina, dal montare dello spirito bellicista che le alimenta e ne è alimentato, ma soprattutto dalla incapacità generale di concepire delle alternative. Invece è proprio alle alternative che bisognerebbe pensare. E non da ora. Perché per l’auto privata c’è poco futuro. L’auto, con la sua tecnologia prima fordista e poi toyotista, ma soprattutto con la sua fame di spazi, tempo e risorse, ha dato la sua impronta al ventesimo secolo: con la brutalizzazione del paesaggio e lo smembramento delle città, invadendo il campo e sostituendosi al trasporto pubblico per farle posto, a partire dalla Germania, anche prima che a questo provvedessero i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Poi con l’individualismo che, proprio a partire dalla strada, non ha fatto che alimentare familismo, ostentazione, competitività, aggressività e possesso (cioè proprietà: ieri indispensabile per avere un’auto a disposizione; oggi del tutto superflua). Le classi popolari, principali vittime di questi processi, li hanno subiti e condivisi senza rendersi conto della direzione in cui le spingevano. I loro rappresentanti, invece di metterle in guardia, li hanno favoriti scambiando la motorizzazione di massa, con tutte le sue implicazioni, per un processo di democratizzazione. La politica, e con essa le organizzazioni “di sinistra” che si proponevano di cambiare il mondo in direzione di una maggiore giustizia sono rimaste impigliate e imprigionate nella cultura dell’auto, facendosene promotrici (come oggi sono rimaste vittime della cultura della rete e dei social senza nemmeno rendersene conto, ma ben consapevoli di quanto sia difficile sottrarvisi o contrastarla). Eppure, l’alternativa all’auto privata c’era e c’è: nel trasporto pubblico, ieri come oggi e poi in quello flessibile e condiviso da almeno due decenni, nei veicoli autonomi domani, nella città dei 15 minuti, in un turismo di fruizione e godimento e non di mero consumo dei luoghi. A condizione di adottare – in questo campo come in tutti gli altri – un approccio alle questioni della vita quotidiana che privilegi la condivisione rispetto al possesso, la solidarietà rispetto alla competizione, la sobrietà rispetto all’ostentazione, la partecipazione rispetto al dominio, la quiete della conflittualità quotidiana rispetto alla tempesta della guerra. Non è mai troppo tardi, anche se a farsi carico di porre il freno al dominio dell’auto sta ormai provvedendo (senza dirlo, anzi fingendo di fare il contrario) il potere in carica oggi, quello dei residui governi democratici, tutti impegnati ad aprire la strada alle forze che nella militarizzazione tanto dell’industria che della vita quotidiana si trovano e si troveranno sempre di più a loro agio. Guido Viale
March 8, 2026
Pressenza
Il diritto UE oltre i confini: analisi delle implicazioni extraterritoriali del Protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Utrecht University Faculty of law economics and governance LL.M. European law EU LAW BEYOND BORDERS: EXPLORING THE EXTRATERRITORIAL. IMPLICATIONS OF THE ITALY-ALBANIA PROTOCOL Tesi di Isabella Orsi (2024/2025) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Le questioni giuridiche più controverse connesse al Protocollo Italia-Albania sono emerse in modo particolarmente evidente a seguito della sentenza “CV vs Ministerstvo vnitra”(C-406/22) della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la qualificazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” richiede una valutazione complessiva della situazione generale, e non può essere limitata a specifiche categorie di persone o circostanze particolari. L’impatto della decisione si è riflesso immediatamente nella fase iniziale di attuazione del Protocollo. Tra ottobre e novembre 2024, diversi tribunali italiani hanno rifiutato di convalidare gli ordini di trattenimento disposti nei centri situati in Albania, ritenendo che Egitto e Bangladesh, inclusi dal governo italiano nell’elenco dei Paesi di origine sicuri, non soddisfacessero gli standard delineati dalla CGUE, anche alla luce delle pratiche repressive documentate nei confronti di minoranze e oppositori politici. Da tali decisioni sono scaturiti vari rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte dei tribunali di Roma, Firenze, Bologna e Palermo, confluiti nei procedimenti riuniti “Alace” (C-758/24) e “Canpelli” (C-759/24). Al di là del profilo relativo al concetto di “Paese di origine sicuro”, i casi sollevano una questione di carattere sistemico: l’applicabilità del diritto dell’Unione europea a procedure svolte nel territorio di un Paese terzo. La legge italiana di ratifica del Protocollo non chiarisce in modo espresso secondo quali modalità le direttive europee, concepite per operare entro l’ambito territoriale dell’Unione, possano disciplinare procedure condotte in Albania. Il generico riferimento alla loro applicazione “in quanto compatibili” non appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA/Papers CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 Finora, i giudici italiani non hanno affrontato in modo diretto la questione dell’estensione territoriale dell’applicabilità diritto dell’Unione. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sui primi trattenimenti, ha disapplicato la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Procedure (2013/32/UE) e ha sollevato rinvio pregiudiziale, concentrando tuttavia l’analisi sul solo tema del Paese di origine sicuro. Tale impostazione presuppone implicitamente l’applicabilità del diritto UE alle procedure svolte in Albania, senza interrogarsi in modo esplicito sul fondamento giuridico di tale estensione. Ne deriva il rischio di lasciare irrisolta una questione preliminare che incide non solo sulla legittimità del Protocollo, ma più in generale sul rapporto tra ordinamenti e sulla struttura del sistema europeo comune di asilo. In questa prospettiva, assume rilievo anche la scelta del legislatore italiano di attribuire rango primario alla lista dei Paesi di origine sicuri. Tale opzione sembra orientata a ridurre gli spazi di contestazione fondati sul diritto dell’Unione, pur senza sottrarre formalmente la normativa al principio del primato del diritto dell’Unione. L’esito dei rinvii pregiudiziali potrà incidere in modo significativo non solo sul futuro del Protocollo, ma anche sull’evoluzione delle politiche migratorie europee, specie alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che introduce eccezioni non previste dalla Direttiva Procedure, ancora applicabile ai procedimenti pendenti. Nel tentativo di superare lo stallo determinato dal contenzioso, il governo italiano ha adottato il Decreto-Legge n. 37/2025 1, trasformando i centri albanesi in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, il 29 maggio 2025 la Corte di cassazione ha sollevato ulteriori rinvii pregiudiziali, in apparente discontinuità rispetto a una precedente decisione dell’8 maggio che qualificava tali centri come estensioni del territorio italiano. Tale evoluzione conferma il persistente grado di incertezza giuridica che caratterizza la vicenda. Alla luce delle interazioni tra diritto nazionale, diritto dell’Unione e forme di cooperazione bilaterale con Paesi terzi come quella oggetto di analisi, la ricerca di questa tesi si propone di rispondere alla seguente domanda: “In che misura il diritto di asilo dell’Unione Europea può applicarsi a procedure svolte in un Paese terzo e quali sono le implicazioni giuridiche derivanti dal suo utilizzo quale quadro normativo per modelli di asilo extraterritoriale, con particolare riferimento al Protocollo Italia – Albania?” L’analisi si articola in tre capitoli. Il primo ricostruisce le condizioni in cui il diritto dell’Unione può trovare applicazione in contesti extraterritoriali, esaminando i presupposti teorici e i limiti sistemici. Il secondo valuta la compatibilità della procedura accelerata di frontiera, fondata sul concetto di Paese di origine sicuro, con il diritto UE e con l’ordinamento italiano. Il terzo esamina le implicazioni giuridiche e istituzionali dell’utilizzo del diritto dell’Unione quale base per procedure extraterritoriali, con particolare attenzione ai rinvii pregiudiziali pendenti fino a giugno 2024 e ai possibili sviluppi della giurisprudenza della CGUE successivi a tale periodo. La ricerca, pertanto, si concentra sui procedimenti noti entro quella data e non considera le pronunce emesse successivamente. In tal modo, la tesi intende contribuire al dibattito sul ruolo del diritto dell’Unione nella progressiva esternalizzazione delle politiche migratorie e sulla compatibilità di tali modelli con l’architettura del sistema europeo comune di asilo. 1. Decreto legge 37/2025: un laboratorio autoritario delle politiche migratorie – Asgi (aprile 2025) ↩︎
Uniti contro il Regolamento UE sulle deportazioni
Oltre 90 organizzazioni europee chiedono ai legislatori dell’UE di respingere il regolamento UE sulle espulsioni (noto come “Regolamento sui rimpatri” 1). In una dichiarazione congiunta 2, denunciano i rischi e i danni che questa legge comporterebbe per milioni di persone in tutta Europa: dalle retate contro gli immigrati al profiling razziale, fino agli obblighi di segnalazione che coinvolgerebbero anche i servizi pubblici 3. Molte di queste preoccupazioni sono state ribadite da 16 esperti ONU per i diritti umani in una lettera inviata alle istituzioni europee 4. Firma la petizione: Dire no alle deportazioni di massa in Europa Come sottolinea la petizione pubblicata da WeMove Europe, un’organizzazione indipendente di cittadini europei che si batte per trasformare le politiche dell’Unione Europea: “Il regolamento distruggerebbe le famiglie, aumenterebbe le detenzioni e trasformerebbe la migrazione in un business per società private di sicurezza e sorveglianza”. > «Tutte e tutti noi vogliamo vivere in sicurezza e contribuire alle nostre > comunità. Chiediamo all’UE di scegliere cura, dignità e diritti – non paura e > profitto». COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO Il progetto di regolamento: * Amplia ed estende la detenzione di persone senza documenti, inclusi minori, riducendo le garanzie procedurali * Consente agli Stati membri di istituire centri di espulsione poco trasparenti fuori dall’UE * Obbliga gli Stati membri ad adottare “misure di individuazione” ampie e indefinite, trasformando potenzialmente spazi quotidiani, servizi pubblici e interazioni comunitarie in strumenti di controllo dell’immigrazione Lo scorso dicembre, il Consiglio dell’UE ha introdotto un nuovo articolo che autorizza perquisizioni in abitazioni private e altri “locali pertinenti”, comprese le strutture gestite da organizzazioni di beneficenza e le case di cittadini sospettati di ospitare persone senza documenti 5. Un comunicato congiunto pubblicato da PICUM e da oltre 90 organizzazioni avverte che il regolamento: abilita raid domiciliari senza mandato, controlli in spazi pubblici e obblighi di segnalazione nei servizi; spinge le persone vulnerabili a evitare servizi essenziali come sanità, istruzione e assistenza sociale per paura di essere individuate e segnalate; normalizza una sorveglianza generalizzata, consolidando un sistema punitivo basato su sospetto e controllo, piuttosto che su diritti e protezione. Notizie/Regolamenti UE RIMPATRI, LA NUOVA STRETTA DELL’UE: «UN REGOLAMENTO DISUMANO CHE VA RESPINTO» Oltre 200 organizzazioni firmano un appello contro il regime di detenzione e deportazione Redazione 16 Settembre 2025 Le organizzazioni denunciano anche che il regolamento distrugge la fiducia tra operatori dei servizi pubblici e comunità, alimentando discriminazione, isolamento e marginalizzazione. Le retate e le misure di individuazione scoraggiano l’accesso a servizi essenziali, intrappolano le persone nella violenza e nello sfruttamento e rompono i legami sociali. > “Milioni di noi – sottolineano gli attivisti – assistono alle scene che > arrivano dagli Stati Uniti: agenti che trascinano le persone fuori dalle loro > case all’alba, famiglie spezzate… Ora immagina questa scena nella tua strada. > Possiamo fermare tutto questo. Ma solo se agiamo adesso”. «Chiediamo ai responsabili politici, alle autorità pubbliche, ai lavoratori dei servizi pubblici, alle organizzazioni della società civile e alle comunità di tutta Europa di rifiutare ogni forma di individuazione», ribadiscono le organizzazioni. 1. Article 6, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council, establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC ↩︎ 2. Leggi la dichiarazione in eng-fra-ita-esp ↩︎ 3. Perché il regolamento UE sui rimpatri va respinto. Appello delle associazioni alle istituzioni europee, Asgi (settembre 2025) ↩︎ 4. Leggi la lettera ↩︎ 5. Articolo 23(a), “Misure investigative”, Orientamento generale del Consiglio sulla proposta di regolamento sui rimpatri ↩︎