
Persone straniere invalide e SSN: la Corte Costituzionale sancisce il diritto all’iscrizione gratuita
Progetto Melting Pot Europa - Monday, June 15, 2026Con la sentenza n. 97, depositata il 5 giugno 2026 in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha stabilito che le persone straniere titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva – ottenuto a seguito del riconoscimento di una prestazione di invalidità – hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Nessun contributo minimo dovuto: i 2.000 euro annui richiesti fino ad oggi non erano e non sono dovuti.
La questione riguarda uno specifico snodo del percorso migratorio: persone straniere che, divenute invalide, perdono il titolo di soggiorno per lavoro e ottengono in sua sostituzione un permesso per residenza elettiva, in quanto percettori di un trattamento di invalidità. Il problema è che questo permesso non figura nell’elenco di cui all’art. 34 del Testo Unico sull’Immigrazione, che determina l’accesso all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.
Il paradosso è evidente: proprio nel momento in cui il bisogno di cure si fa più urgente, la persona perde la copertura sanitaria garantita. Per ottenere l’iscrizione, le veniva chiesto il pagamento di un contributo che con la Legge di Bilancio 2024 è salito a 2.000 euro annui, spesso un terzo del reddito di chi vive di sola invalidità.
Davanti alla Corte, anche la Presidenza del Consiglio ha riconosciuto che un’interpretazione corretta dell’art. 34 TUI avrebbe dovuto condurre all’iscrizione gratuita. Ma per ventisette anni il ministero competente non ha mai trasmesso alle Regioni alcuna direttiva in tal senso. Le Regioni hanno quindi operato in ordine sparso, negando nella grande maggioranza dei casi l’iscrizione gratuita.
Le conseguenze della sentenza
La pronuncia della Corte Costituzionale produce effetti immediati e retroattivi. Le amministrazioni regionali che hanno riscosso il contributo saranno tenute a restituire le somme illegittimamente percepite.
ASGI, APN, Emergency e Naga – che hanno sostenuto il contenzioso in numerosi tribunali italiani – sottolineano «questo ennesimo episodio di inammissibile trascuratezza della condizione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che ora si ripercuote anche contro la pubblica amministrazione, che sarà tenuta a restituire le somme pagate dato che le persone interessate non avevano l’obbligo di versarle, come ora riconosciuto dalla Corte Costituzionale».
Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 5 giugno 2026