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Assegno unico universale: eliminato il requisito di residenza biennale e inclusi i figli residenti in Paesi UE
L’art. 7-bis della legge di conversione (L. 50/2026) del D.L. 19/2026 (il decreto PNRR 2026) introduce importanti cambiamenti alla normativa che regolamenta l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Qui di seguito ASGI illustra le modifiche e risponde ad alcune domande frequenti. L’AUU, introdotto dal DL 230/2021, è una misura di sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio/a a carico fino al compimento dei 18 anni, fino al compimento dei 21 anni per i figli studenti e lavoratori a basso reddito e senza limiti d’età per i figli con disabilità. L’importo riconosciuto varia a seconda del numero di figli e della condizione economica del nucleo familiare calcolata sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda; l’importo minimo (58,30 per il 2026) è riconosciuto indipendentemente dal reddito. La prima modifica apportata dalla Legge 50/2026 consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del “contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale“).  Dunque dal mese di aprile l’assegno spetta (a domanda) a decorrere dal primo mese di residenza in Italia.  La seconda modifica riguarda invece il luogo di residenza dei figli e delle figlie per i quali è possibile richiedere l’assegno: il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 DL 230/2021 prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente“. Sinora, infatti, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE. Questi due requisiti erano stati oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia. La Commissione ne aveva rilevato il carattere discriminatorio perché entrambe le limitazioni risultavano contrastanti con il principio di libera circolazione (rappresentando un ostacolo indiretto alla mobilità tra uno stato membro e l’altro) e perché la seconda risultava contrastante con l’art. 67 Regolamento 883/04/CE a norma del quale “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro”. Le modifiche sono dunque adottate con riferimento a una procedura di infrazione che riguardava i soli cittadini UE (e dunque, rispetto a questi, ha certamente effetto “retroattivo”): quanto alla modifica circa il luogo di residenza dei figli, resta tuttavia da chiedersi se, stante le clausole delle direttive che garantiscono parità di trattamento quantomeno ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo o di permesso unico lavoro, la stessa non possa essere estesa anche ai cittadini stranieri per i figli residenti in paesi terzi, tornando così alla medesima situazione che si era creata per gli assegni al nucleo familiare (ANF) dopo le due sentenze del 25.11.2021 della Corte di Giustizia UE e la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale. Il nuovo testo è vigente dal 21 aprile 2026. FAQ – DOMANDE FREQUENTI Cosa succede alle domande già presentate che difettavano del requisito di residenza biennale? Difficile che l’INPS interpreti la norma come retroattiva e dunque sarà probabilmente necessario andare in giudizio prospettando l’effetto indirettamente discriminatorio del requisito (effetto riconosciuto dalla Commissione nel momento in cui ha aperto la procedura) per le persone con cittadinanza extra UE che godono del diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale  (sicuramente i titolari di permesso di lungo periodo ex art. 11 direttiva 2003/109, i titolari di permesso unico lavoro ex art. 12 direttiva 2011/98, i titolari di permesso per protezione internazionale ex art. 29 direttiva 2011/95). Per le situazioni antecedenti la modifica di legge i due anni possono essere calcolati tenendo conto della residenza di fatto (e non “anagrafica”)? Sì, sul punto sono già intervenute alcune sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto, anche in assenza di residenza anagrafica. La possibilità di includere nel computo i figli e le figlie a carico residenti all’estero vale anche per le persone con cittadinanza non UE? Come detto più sopra, è una posizione sostenibile alla luce degli obblighi di parità di trattamento per lungosoggiornanti, titolari di permesso unico lavoro, titolari di protezione. In senso contrario depone il fatto che la Commissione sia giunta alla conclusione sopra indicata per salvaguardare il diritto alla libera circolazione, del quale le persone straniere extra UE non sono titolari.
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea e a quelli di Paesi terzi – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)