Tag - guida legislativa

Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026. La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego. Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due discipline fosse applicabile. IL CASO E LA DECISIONE Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata. Il Tribunale accoglie tale impostazione. L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3 formalizzato successivamente. Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda. Il Tribunale afferma quindi che: «la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente». Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione. A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L. n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026. LE CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ACCELERATA Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura accelerata. È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di quelli previgenti. Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente produzione automatica dell’effetto sospensivo. Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già prodotto dalla legge, concludendo: «dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato». L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3 successivamente. I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale disciplina debba essere applicata al richiedente. Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il commento.
Domanda reiterata di asilo: la Cassazione rafforza il principio di prossimità e individua il giudice competente nel luogo di dimora del richiedente
Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto le domande reiterate di protezione internazionale, consolidando un orientamento di particolare rilievo pratico. La Corte chiarisce che, quando il richiedente non è trattenuto né ospitato in un centro di accoglienza, la competenza territoriale non può essere determinata sulla base della Commissione territoriale che, anche erroneamente, abbia esaminato la domanda. Deve invece trovare applicazione il principio di prossimità, con conseguente individuazione del giudice competente nella sezione specializzata del Tribunale del luogo di dimora o domicilio effettivo del richiedente. L’ordinanza ribadisce che la domanda reiterata costituisce una domanda nuova e autonoma rispetto a quella precedentemente proposta e, pertanto, deve seguire gli ordinari criteri di competenza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008. Ne consegue che un’erronea trasmissione della domanda ad una Commissione territorialmente incompetente non può incidere sulla competenza del giudice, la quale resta ancorata al luogo di effettiva dimora dello straniero. Di particolare interesse è il passaggio con cui la Corte censura l’impostazione secondo cui la competenza dovrebbe dipendere dalle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe per attribuire all’Amministrazione il potere di incidere indirettamente sulla competenza territoriale del giudice, frustrando il diritto di difesa e il diritto ad un ricorso effettivo garantiti dall’art. 24 Cost., dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ordinanza assume inoltre particolare rilievo sotto il profilo nomofilattico, richiamando espressamente il precedente di Cass. n. 24875/2024 e affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi al principio già enunciato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, caratterizzata da una funzione nomofilattica rafforzata. La decisione rappresenta quindi un ulteriore e autorevole tassello nella costruzione di un sistema di competenza territoriale orientato alla tutela effettiva del richiedente asilo, evitando che errori amministrativi nell’individuazione della Commissione territoriale possano tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. L’ordinanza costituisce pertanto un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti le domande reiterate di protezione internazionale, riaffermando che il criterio decisivo resta quello della prossimità al luogo di dimora del richiedente e non quello derivante dalle scelte organizzative dell’Amministrazione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di decreto flussi
LUDOVICA GRASSI, LINDA PEZZANO Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione ha vissuto una profonda trasformazione ermeneutica e una significativa evoluzione interpretativa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti dovuto sopperire a un evidente stallo normativo, attraverso un’interpretazione sempre più orientata ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del singolo. Il fulcro normativo e dogmatico di tale evoluzione è rappresentato dai commi 5 e 9 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, considerati dalle Corti vere e proprie norme di chiusura del sistema, idonee ad impedire che il procedimento amministrativo si traduca in una pericolosa impasse giuridica generata da un’applicazione automatica e cieca delle cause ostative senza una preventiva e individualizzata valutazione della situazione concreta dell’interessato. Evoluzione che appare particolarmente evidente se si analizza l’applicazione delle procedure legate al c.d. Decreto Flussi ex art. 22 e ss. T.U.I., storicamente gravate da una spiccata complessità burocratica e frequente inerzia amministrativa. Secondo il chiaro insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3643/2024), l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIÙ RILEVANTE Già abbiamo analizzato in questa rubrica la giurisprudenza più rilevante in tema dei decreto flussi fino a marzo scorso. Ancor più di recente meritano menzione alcune decisioni del TAR Campania – Napoli, autentica pioniera in materia, che delineano in modo netto i confini della tutela del lavoratore straniero a fronte delle carenze datoriali o dei ritardi burocratici. Con la sentenza n. 2200 del 01.04.2026 il TAR Campania – Napoli ha chiarito che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va rigorosamente protetto, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. A ulteriore conferma di tale orientamento, si pone l’ulteriore sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 3216 del 20.05.2026, con la quale il medesimo Tribunale ha statuito il carattere necessario ”[…] della valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’ “inserimento sociale, familiare e lavorativo (ndr dello straniero), avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine”. Successivamente, con la sentenza n. 2652 del 27.04.2026 – Sezione VI -, il medesimo Tribunale campano ha specificato l’obbligo in capo all’Amministrazione di operare un corretto bilanciamento degli interessi, escludendo automatismi espulsivi, valorizzando “invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)” (…) “non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario”. Un lasso di tempo abnorme dal rilascio del nulla osta dovuto ad una mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno ad opera dell’Amministrazione, ovvero l’alea del decorso del tempo, rendono di per sé illegittima la revoca del nulla osta al lavoro successivamente intervenuta, non potendo questi fattori essere irragionevolmente imputati allo straniero. Per giunta, la circostanza del rinvenimento di una nuova, redditizia e duratura occasione lavorativa da parte dello straniero dovrebbe indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenze n. 1647 del 10.03.2026 e n. 3331 del 26.05.2026 ). Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 2653 del 27.04.2026, che ha specificato come il favor lavoratoris debba prevalere sulle rigide e automatiche determinazioni dell’Amministrazione, “nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. Tar Campania sentenza del 11.11.2025 n. 7323). L’Amministrazione è tenuta, piuttosto, a svolgere un’adeguata istruttoria, verificando se l’interessato abbia, nelle more del procedimento, intrapreso un concreto ed effettivo percorso di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, anche mediante l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e sent. n. 4123/2025; TAR. Liguria, Genova, Sez. I, n. 549/2026; TAR Veneto, ord. n. 35/2026; TAR Marche, sent. n. 257/2026), e nel riesercizio del potere di verifica dei requisiti del nulla osta, la stessa non gode di una potestà punitiva cieca (cfr TAR Campania, con la sentenza n. 2749 del 29.04.2026 – Sezione VI). LA VALORIZZAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE DOCUMENTALI FAVOREVOLI L’esigenza di una valutazione dinamica nell’alveo del Decreto Flussi investe direttamente anche la fase cautelare. Il TAR Lazio, Sezione I-ter, ordinanza n. 1046 del 18.02.2026, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio (nel caso di specie, la certificazione di idoneità alloggiativa e asseverazione tardive), proprio per evitare che l’omessa ponderazione dei nuovi elementi incidesse irreversibilmente sulla vita e sulla dignità del lavoratore. Si inserisce in questo solco la successiva sentenza n. 3307 del 17.02.2026 del TAR Lazio, Sezione I-ter, dove il Giudice Amministrativo, per superare il ritardo e il silenzio dell’Amministrazione, ha individuato rimedi processuali stringenti, legittimando non solo il ricorso al rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma disponendo, inoltre, la nomina anticipata del Commissario ad acta direttamente nella sentenza di cognizione, neutralizzando le lungaggini del successivo giudizio di ottemperanza. L’assoluta centralità della tutela personalistica rispetto al mero dato formale trova un riscontro decisivo nelle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025) e del TAR Lazio (sent. 22278/2025).  È pacifico, dunque, che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dell’art. 5 comma 9, d. lgs. n. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno integri silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., comportando l’obbligo in capo alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 02.03.2026, n. 1427, cfr T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 20.01.2026, n. 115). IL RIGETTO DEI FORMALISMI IN FAVORE DELLA TUTELA PERSONALISTICA DEL SINGOLO STRANIERO Quanto sopra descritto costituisce inevitabilmente il risultato dell’insostenibilità di un sistema che produce situazioni di irregolarità indipendentemente dalla volontà del lavoratore straniero. Come efficacemente sostenuto dal T.A.R. Marche Ancona, Sezione II, con sentenza n. 443 del 01.04.2026, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sul solo rilievo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, allorché tale mancato perfezionamento non sia imputabile allo straniero, il quale abbia nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Invero, nella pronuncia si legge quanto segue: “Un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d. lgs. n. 186/1998 (…) si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno”. Non meno significativa, nelle more di un’auspicabile iniziativa del legislatore, sarebbe certamente l’adozione di un atto di indirizzo amministrativo che assicuri uniformità applicativa, sulla scia della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, precedente di particolare rilievo che ha avuto il merito di privilegiare una lettura sostanziale della disciplina relativa ai flussi. Un analogo intervento, adeguato all’attuale quadro normativo e all’ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire l’effettiva tutela delle posizioni giuridiche degli stranieri. Leggi gli altri articoli della rubrica di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli.
Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e Questura
Con l’ordinanza n. 3818/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Quarta) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa il 10 ottobre 2025 da Naga e ASGI contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per i ritardi sistematici nella formalizzazione delle domande d’asilo. Il Tribunale ha stabilito di non decidere subito nel merito, ma di acquisire prima elementi più precisi sulla situazione dalla Questura di Milano. A seguito dei ritardi denunciati dalle associazioni e da alcune persone richiedenti asilo al Ministero dell’Interno e Questura di Milano viene chiesto di depositare entro 90 giorni una relazione documentata e circostanziata che chiarisca: 1. i tempi medi di ogni fase della procedura per gli anni 2024, 2025 e primo semestre 2026; 2. se la durata complessiva sia diminuita dopo l’introduzione del sistema enti (dal 2023); 3. le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate all’Ufficio Immigrazione negli anni 2024-2026; 4. se le misure adottate abbiano esaurito i margini di miglioramento e se sia prevedibile una riduzione dei tempi entro il 31/12/2026; 5. le scelte organizzative di allocazione delle risorse rispetto ad altri uffici della Questura, e se siano rivedibili; 6. ogni altro aspetto rilevante. Il Tribunale chiede inoltre al Ministero dell’Interno di chiarire, “se la dimensione del fenomeno dei richiedenti la protezione internazionale presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quella riscontrabile presso le altre Questure italiane, e ciò al fine di accertare se l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate alla Questura di Milano sia coerente con l’entità del fenomeno stesso”. La stessa richiesta che il TAR Veneto aveva già rivolto al Ministero nell’ambito dei ricorsi analoghi presentati contro le Questure di Venezia e Vicenza e conclusisi, a marzo 2026, con la condanna della strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia. La trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, quando il Tribunale valuterà la relazione depositata dalle amministrazioni. Il caso milanese non è isolato, ma riflette una criticità diffusa a livello nazionale: in molte città, ritardi e disfunzioni continuano a ostacolare l’accesso alla procedura di asilo, compromettendo l’effettività di un diritto fondamentale. Naga e ASGI accolgono con favore la decisione del TAR Lombardia, che rappresenta un passaggio importante per fare luce sulle responsabilità dell’amministrazione. Chiarire le scelte organizzative e l’impiego delle risorse è essenziale per rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo. Il diritto di chiedere protezione deve essere garantito nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge, insieme ai diritti che da esso discendono. E le amministrazioni hanno il dovere di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati. Senza ritardi che sono spesso la rappresentazione della non-volontà politica di tutelare chi deve essere protetto. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza n. 3818 del 20 luglio 2026
Iscrizione gratuita al SSN anche con PdS per residenza elettiva: la Regione Lombardia dovrà rimborsare le persone straniere invalide
La Corte d’Appello e il Tribunale di Milano danno seguito alla sentenza della Corte Costituzionale: la Regione Lombardia dovrà iscrivere gratuitamente al SSN le persone straniere titolari di permesso per residenza elettiva e a restituire le somme pagate per l’iscrizione. Con due sentenze depositate in data 17 luglio 2026, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA e di singoli cittadine e cittadini extra UE, hanno applicato in Regione Lombardia la sentenza della Corte Costituzionale 97/2026 in base alla quale il diritto all’iscrizione gratuita al SSN spetta anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità (e per questo detentrici di un permesso di soggiorno “per residenza elettiva”) se tale permesso deriva dalla conversione di un precedente permesso che dava titolo all’iscrizione gratuita. In altre parole, spiegano le associazioni, la persona straniera che aveva diritto all’iscrizione non lo perde per il solo fatto di aver mutato il suo permesso di soggiorno nel momento in cui diviene invalida. La Corte d’Appello ha confermato che la situazione verificatasi sino ad ora costituiva una discriminazione sia per nazionalità (perché escludeva dal diritto alle cure gratuite una parte di persone straniere) sia per disabilità (perché le escludeva proprio in quanto disabili) e ha ordinato alla Regione di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le ASST della Regione applichino immediatamente tali regole. La conseguenza è anche il diritto alla restituzione delle somme che in passato sono state pagate dalle persone straniere (2000 euro l’anno dal gennaio 2024) come infatti il Tribunale di Milano ha deciso in altra sentenza nella medesima data, accogliendo il ricorso di singoli cittadine e cittadini stranieri. ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA esprimono la piena soddisfazione per questi primi sviluppi della sentenza 97/2026 che pongono fine, purtroppo solo dopo più di 20 anni di applicazione (da tanto tempo è infatti richiesto il pagamento per l’iscrizione al SSN, sebbene prima del 2024 la cifra fosse inferiore a 2.000 euro), a una situazione che vedeva escluse dal SSN gratuito proprio le persone in condizioni di maggior bisogno. Le associazioni, infine, invitano Regione Lombardia ad adempiere tempestivamente quanto disposto dai giudici e a predisporre una procedura rapida per i rimborsi; invitano anche le altre regioni ad adeguarsi ai predetti principi al fine di evitare ulteriori contenziosi e il protrarsi di una situazione di grave ingiustizia. Tribunale di Milano, sentenza n. 3833 del luglio 2026 Corte d’Appello Milano, sentenza del 16 luglio 2026
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
CPR, il Ministero dell’Interno ha sei mesi per rifare il capitolato d’appalto a tutela di salute e vulnerabilità
Il Consiglio di Stato (Sezione Terza, sentenza n. 5450/2026) ha accolto il ricorso presentato da ASGI e Cittadinanzattiva APS: il Ministero dell’Interno ha dato un’attuazione solo parziale alle precedenti disposizioni dei giudici e dovrà, entro sei mesi, condurre una reale e approfondita istruttoria sulle condizioni di salute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) al fine di emanare un nuovo capitolato d’appalto. Il Collegio ha accertato che il Viminale si era limitato a uniformare formalmente il capitolato alla direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, eludendo però l’obbligo di valutare le concrete condizioni di vita all’interno delle strutture. I giudici hanno evidenziato la totale assenza di un’istruttoria reale sull’assistenza sanitaria e psicologica, sulla tutela delle persone con vulnerabilità psichiatrica e sulle misure di prevenzione dei suicidi. Con la nuova pronuncia, il Consiglio di Stato impone un termine di sei mesi entro il quale il Ministero dell’Interno dovrà effettuare una ricognizione puntuale della situazione. Questa dovrà includere l’analisi dell’assistenza sanitaria, della carenza formativa del personale e degli episodi critici verificatisi nell’ultimo quinquennio, il tutto in stretta sinergia con il Ministero della Salute e il Garante nazionale. La vicenda trae origine dalla sentenza n. 7839/2025 del Consiglio di Stato, che aveva annullato in parte il precedente schema di capitolato di appalto, imponendo l’introduzione di modifiche essenziali per garantire la tutela della salute e prevenire il rischio suicidario nei centri. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CPR, IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: VIOLATO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI TRATTENUTI Una sentenza che svela la patogenicità della detenzione amministrativa Avv. Arturo Raffaele Covella 11 Novembre 2025 L’11 marzo 2026, grazie al lavoro del collegio composto dagli avvocati e dalle avvocate Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Gennaro Santoro, Ginevra Maccarrone, Maria Teresa Brocchetto, Livia Stemme e Valeria Capezio, ASGI e Cittadinanzattiva avevano presentato un nuovo ricorso, denunciando come l’operato ministeriale si fosse rivelato “un’operazione meramente formale“. Le associazioni contestavano la persistente e grave lacuna nella disciplina, aggravata dal mancato coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie e di garanzia. Le associazioni commentano così la decisione dei giudici: “In Italia, solo le persone straniere possono essere trattenute in luoghi la cui gestione è totalmente affidata a privati. In questo contesto, il capitolato d’appalto è l’unico strumento giuridico in grado di imporre agli enti gestori le attività e i servizi necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone trattenute. Per questo il Consiglio di Stato richiede un’esecuzione piena e seria della sentenza, in cui un ruolo essenziale spetta ai soggetti intermedi, come il Ministero della Salute e il Garante nazionale, che hanno l’obbligo di verificare e segnalare le criticità esistenti nei centri“. Consiglio di Stato, sentenza n. 5450 del 8 luglio 2026
Sospeso l’obbligo di dimora del richiedente asilo in procedura di frontiera
AVV. ROSSANA CHILLEMI, AVV. MARTINA STEFANILE – PROGETTO INLIMINE – ASGI Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Plermo, pronunciandosi su un reclamo proposto ai sensi dell’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, ha disposto inaudita altera parte la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento aveva autorizzato un richiedente asilo, sottoposto alla nuova procedura accelerata obbligatoria di frontiera, a risiedere esclusivamente presso il centro di Villa Sikania (Agrigento) per un periodo massimo di dodici settimane.  Il reclamo contestava alcuni profili di illegittimità del nuovo istituto, tra cui la violazione degli obblighi informativi, la nullità per incompetenza dell’atto con cui il Presidente della Commissione territoriale aveva disposto l’applicazione della procedura accelerata di frontiera, la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e l’assenza di una valida notificazione del provvedimento limitativo della libertà di movimento.  Infatti, sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, il reclamante veniva sottoposto a procedura di screening terminata in un unico giorno. Il relativo verbale evidenziava l’invio all’ente/servizio antitratta senza tuttavia qualificarlo come soggetto vulnerabile. Ancora, il verbale consuntivo dell’infomativa era redatto in maniera approssimativa e non tradotto. Il provvedimento prefettizio di applicazione dell’obbligo di dimora invence, anch’esso non tradotto, mancava della data e luogo di notifica nonché dell’informativa sulle conseguenze circa la sua eventuale violazione.  Il Tribunale di Palermo ha ritenuto verosimilmente sussistenti le doglianze della difesa e accordato la tutela cautelare invocata. Il reclamo è stato anche occasione per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 100/2026 per violazione dell’art. 13, che imporrebbe un atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’art. 5 ter, infatti, non prevede uno strumento di convalida della misura, lasciando al Prefetto il controllo sulla misura e costringendo di fatto il richiedente asilo ad attivarsi per proporre reclamo avverso il provvedimento prefettizio. Si è altresì ravvisato ulteriore profilo di incostituzionalità rispetto all’art. 3 della Costituzione, laddove la misura in esame presenta profili simili a quella prevista all’art. 14 c. 1 bis del TUI, la quale però, è sottoposta alla convalida del Giudice di Pace, configurando, quindi, una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale affronta anzitutto una questione processuale di particolare interesse, affermando l’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. anche nell’ambito del reclamo previsto dall’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015. Il giudice osserva infatti che la nuova disciplina prevede il rimedio del reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica idonea a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che il ricorso allo strumento residuale di cui all’art. 700 c.p.c. risulta non solo ammissibile ma necessario per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost.   Questa decisione apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo, confermando come anche il nuovo istituto dell’autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo.  Tribunale di Palermo, decreto del 27 giugno 2026
Persone straniere invalide e SSN: la Corte Costituzionale sancisce il diritto all’iscrizione gratuita
Con la sentenza n. 97, depositata il 5 giugno 2026 in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha stabilito che le persone straniere titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva – ottenuto a seguito del riconoscimento di una prestazione di invalidità – hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Nessun contributo minimo dovuto: i 2.000 euro annui richiesti fino ad oggi non erano e non sono dovuti. La questione riguarda uno specifico snodo del percorso migratorio: persone straniere che, divenute invalide, perdono il titolo di soggiorno per lavoro e ottengono in sua sostituzione un permesso per residenza elettiva, in quanto percettori di un trattamento di invalidità. Il problema è che questo permesso non figura nell’elenco di cui all’art. 34 del Testo Unico sull’Immigrazione, che determina l’accesso all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. Il paradosso è evidente: proprio nel momento in cui il bisogno di cure si fa più urgente, la persona perde la copertura sanitaria garantita. Per ottenere l’iscrizione, le veniva chiesto il pagamento di un contributo che con la Legge di Bilancio 2024 è salito a 2.000 euro annui, spesso un terzo del reddito di chi vive di sola invalidità. Davanti alla Corte, anche la Presidenza del Consiglio ha riconosciuto che un’interpretazione corretta dell’art. 34 TUI avrebbe dovuto condurre all’iscrizione gratuita. Ma per ventisette anni il ministero competente non ha mai trasmesso alle Regioni alcuna direttiva in tal senso. Le Regioni hanno quindi operato in ordine sparso, negando nella grande maggioranza dei casi l’iscrizione gratuita. LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA La pronuncia della Corte Costituzionale produce effetti immediati e retroattivi. Le amministrazioni regionali che hanno riscosso il contributo saranno tenute a restituire le somme illegittimamente percepite. ASGI, APN, Emergency e Naga – che hanno sostenuto il contenzioso in numerosi tribunali italiani – sottolineano «questo ennesimo episodio di inammissibile trascuratezza della condizione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che ora si ripercuote anche contro la pubblica amministrazione, che sarà tenuta a restituire le somme pagate dato che le persone interessate non avevano l’obbligo di versarle, come ora riconosciuto dalla Corte Costituzionale». Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 5 giugno 2026