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Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni. Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici. OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence, senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica. I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel 2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere di cosa si è accusati. > 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una > segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare. Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero maturato dopo anni di radicamento nel paese. Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile. LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale. Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale. Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva, legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino italiano a pieno titolo. Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna. Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni: “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento. Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro ed inquietante scopo politico. COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“ Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata. A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei fatti. Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera attività investigativa dello Stato. È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e sicurezza nazionale. LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il diniego per difetto di motivazione. Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica“. > Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento > ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una > motivazione. Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“, non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza. In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“. Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di “rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa. NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio, stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema replicato. Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con “l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una multinazionale. Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale ‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“. Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla per vizio di forma. > Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo, perché la questione non è solo tecnico-giuridica. Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“? Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17, 18 e 21 della Costituzione. Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale. Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana. Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha segnalato. Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare politica scomoda. È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora, paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora colui che è politicamente inoffensivo. Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento di controllo del dissenso. COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato sopravvalutarlo. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per la Repubblica. Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo. Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di cambiare il risultato. E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione, non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque contenuto. VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua dimensione democratica? Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può integrare un elemento ostativo. Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni bensì atti concreti e non orientamenti politici. CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che l’Amministrazione si ridetermini. Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale, inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o entrambi. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026 COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che cosa è possibile fare concretamente. Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo di ragionevolezza. Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati. Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati, ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il contenzioso sia per la pressione politica. -------------------------------------------------------------------------------- Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18 dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine Loba
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.  Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022. Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni. Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di ricongiungimento familiare.  Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il Comune di Dicomano.  L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la riesumazione della salma della madre. Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e il primo cittadino del piccolo Comune toscano. E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick, un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare la madre. Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il Ministero dell’Interno.  Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze. Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.” Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima, prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00 cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere della vita familiare.” Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito aquiliano risarcibile. Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze dei propri ritardi. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese indefinitamente. La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie. Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa – come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la direzione è tracciata. La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre, finalmente, la cultura del diritto. Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026 1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto: annick@meltingpot.org ↩︎
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎
Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero
Il Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche sulla cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Una pronuncia che potrebbe sbloccare migliaia di situazioni analoghe in tutta Italia. COSA È SUCCESSO Un nucleo familiare siriano arriva in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari. Tutti ottengono subito lo status di rifugiato, si stabiliscono a Trento e vi risiedono ininterrottamente per anni. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio 2023 il padre presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza previsti per i rifugiati. Il decreto presidenziale di concessione arriva il 24 marzo 2025 e il giorno dopo, grazie al supporto dell’associazione Melting Pot e dello Sportello casa per Tutt* di Trento, viene chiesto di fissare il prima possibile l’appuntamento per il giuramento. A causa di esigenze organizzative del Comune, il giuramento viene fissato solo per il 5 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Il Comune, seguendo le circolari del Ministero dell’Interno, riconosce la cittadinanza ai due figli nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria, pur residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre italiano, cittadinanze diverse. Il nucleo familiare ricorre al tribunale civile di Trento per contestare il provvedimento. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai suoi figli, precisando che il decesso del padre non incide sull’acquisto dello status, che si era già prodotto istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL 2025 E PERCHÉ IL COMUNE HA NEGATO LA CITTADINANZA La riforma introdotta dal decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a chi è nato all’estero da generazioni, spesso in paesi di tradizionale emigrazione italiana come il Sud America o gli Stati Uniti, senza alcun legame effettivo con l’Italia. Lo strumento principale è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992, che stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Fanno eccezione solo due ipotesi: che un ascendente di primo o secondo grado possegga o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Il problema nasce perché l’articolo 3-bis, nel suo testo, si applica espressamente in deroga anche all’articolo 14 della stessa legge. L’articolo 14 è la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza italiano.  Il Ministero dell’Interno, con alcuni pareri e circolari del 2025, ha interpretato questo rinvio estendendo le limitazioni dell’articolo 3-bis anche ai figli delle persone naturalizzate. Secondo questa lettura ministeriale, la nuova restrizione per i nati all’estero non riguarda solo la trasmissione della cittadinanza per discendenza ma si applica anche a chi si naturalizza: la persona naturalizzata non può trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli nati all’estero a meno che non fosse già residente in Italia almeno due anni prima della loro nascita e non continui a risiedervi per altri due anni dopo il giuramento. In moltissimi casi e soprattutto per chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli, come nel caso in esame, questa condizione è per definizione impossibile da soddisfare. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il ricorso sosteneva in via principale che la vicenda dovesse essere regolata dalla normativa precedente alla riforma, poiché tanto il decreto presidenziale quanto la richiesta di appuntamento per il giuramento erano antecedenti alla nuova legge. Il giudice non accoglie questa tesi ritenendo che nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista solo al momento del giuramento, avvenuto qui dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e il Comune aveva comunque rispettato i termini di legge per la convocazione. La sentenza, tuttavia, trova accoglimento sul piano sostanziale, con un ragionamento che si muove su due piani distinti, sistematico e letterale, che si reggono a vicenda. Sul piano sistematico il punto centrale è questo. L’articolo 3-bis afferma che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza. Questa formulazione retroattiva, che azzera uno status riferendosi a un momento passato come la nascita, ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il meccanismo che la riforma voleva bloccare, quello degli italo-discendenti con “cittadinanza virtuale”, attivabile senza limiti di tempo e di generazione, retaggio delle grandi emigrazioni di massa verso il continente americano tra Ottocento e Novecento. Su questo punto interviene anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale. La Consulta ha qualificato l’art. 3-bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, precisando che essa incide sullo status non ufficialmente riconosciuto degli italo-discendenti, ossia di chi era dotato di una cittadinanza italiana virtuale, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo. La Corte Costituzionale circoscrive quindi la portata dell’art. 3-bis a quel fenomeno specifico. Questa logica, dice il giudice di Trento, non può applicarsi alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non ha una “cittadinanza virtuale” da azzerare retroattivamente in quanto acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla che si proietti nel passato. Usare l’art. 3-bis in questi casi significa applicare uno strumento pensato per tutt’altro. Il giudice osserva anche che questa applicazione porterebbe a risultati aberranti. La lettera d) dell’art. 3-bis richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Per chi si è naturalizzato da adulto con figli già nati all’estero, questa condizione è impossibile da soddisfare. L’effetto pratico sarebbe escludere dall’art. 14 tutti i figli nati all’estero di genitori naturalizzati, svuotando completamente una norma che il legislatore ha invece scelto di rafforzare nella stessa legge di conversione, introducendo il requisito della residenza biennale del minore come condizione aggiuntiva. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente abrogarla. Il Tribunale chiarisce quindi i rispettivi ambiti. È l’art. 14 a dover trovare un limite quando rischia di prestarsi a eludere le restrizioni allo ius sanguinis, ad esempio consentendo la trasmissione della cittadinanza oltre le due generazioni di ascendenti che la riforma vuole come tetto, richiedendo in quel caso che il discendente ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di avere figli. Non può invece essere l’art. 3-bis a invadere la fattispecie della naturalizzazione, dove il nucleo familiare è già da tempo radicato sul territorio, come dimostrano i requisiti congiunti di convivenza e residenza biennale del minore previsti dall’art. 14 nella sua nuova formulazione. Sul piano letterale, l’incipit dell’art. 3-bis elenca espressamente tutte le disposizioni a cui deroga, tra cui l’art. 14. Ma tutte le altre norme richiamate in quell’elenco riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro: riguarda i casi in cui l’art. 14 opera nell’ambito dello ius sanguinis, non quando una persona acquista la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. Il caso è quindi regolato solo dall’articolo 14, così come modificato dalla legge di conversione. Quella norma richiede che il minore conviva con il genitore e risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione del genitore. Tutti e quattro i minori soddisfano questo requisito, essendo da sempre conviventi con il padre e residenti a Trento dal 2018. La cittadinanza va riconosciuta. PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE L’interpretazione ministeriale contenuta nei pareri e nelle circolari del 2025 non è rimasta senza effetti: ha bloccato o scoraggiato migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate. Minori che spesso sono giunti in Italia piccolissimi e che qui sono cresciuti e hanno costruito la propria vita che si sono visti negare la cittadinanza solo perché non nati sul suolo italiano, o nella migliore delle ipotesi si sono visti sospendere la pratica in attesa che il genitore naturalizzato accumulasse altri due anni di residenza da cittadino italiano. La sentenza di Trento afferma con chiarezza che quella interpretazione ministeriale è sbagliata. Il nuovo art. 3-bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che si è naturalizzata dopo anni di residenza in Italia ha già dimostrato il legame effettivo con il paese che la riforma voleva tutelare: non c’è nessuna ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione pensata per tutt’altro fenomeno. Il ragionamento è riproducibile in ogni tribunale italiano ed è fondato su principi di interpretazione consolidati, da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale. Può diventare un orientamento giurisprudenziale uniforme capace di contrastare stabilmente la prassi amministrativa restrittiva. COSA FARE ORA Se una persona straniera che si è naturalizzata ha presentato richiesta di cittadinanza anche per i figli minori nati all’estero e questa è stata negata perché il genitore non aveva risieduto in Italia prima della loro nascita, oppure è stata sospesa perché il genitore dovrà risiedere in Italia per altri due anni da cittadino italiano, ci sono buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Se il procedimento è ancora in corso o non è ancora avviato, la sentenza chiarisce che il figlio minore convivente di chi si naturalizza, se convive con il genitore e risiede legalmente in Italia da almeno due anni, ha diritto alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Organizzazioni come Melting Pot Europa, sportelli legali e associazioni che supportano i percorsi di cittadinanza possono informare di questo orientamento per poter assistere efficacemente le famiglie che si trovano in questa situazione. Tribunale di Trento, sentenza del 6 maggio 2026 Difensorə dei ricorrenti: avv.te Giulia Crescini, Federica Remiddi, Salvatore Fachile dello Studio Legale Antartide. PER APPROFONDIRE: Guida legislativa/Schede pratiche SCHEDA PRATICA – CITTADINANZA DEI MINORI FIGLI DI CITTADINI NATURALIZZATI DOPO IL DL 36/2025 Una sintesi delle nuove disuguaglianze e delle possibili strategie di contrasto 25 Febbraio 2026
Assegno unico universale: eliminato il requisito di residenza biennale e inclusi i figli residenti in Paesi UE
L’art. 7-bis della legge di conversione (L. 50/2026) del D.L. 19/2026 (il decreto PNRR 2026) introduce importanti cambiamenti alla normativa che regolamenta l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Qui di seguito ASGI illustra le modifiche e risponde ad alcune domande frequenti. L’AUU, introdotto dal DL 230/2021, è una misura di sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio/a a carico fino al compimento dei 18 anni, fino al compimento dei 21 anni per i figli studenti e lavoratori a basso reddito e senza limiti d’età per i figli con disabilità. L’importo riconosciuto varia a seconda del numero di figli e della condizione economica del nucleo familiare calcolata sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda; l’importo minimo (58,30 per il 2026) è riconosciuto indipendentemente dal reddito. La prima modifica apportata dalla Legge 50/2026 consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del “contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale“).  Dunque dal mese di aprile l’assegno spetta (a domanda) a decorrere dal primo mese di residenza in Italia.  La seconda modifica riguarda invece il luogo di residenza dei figli e delle figlie per i quali è possibile richiedere l’assegno: il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 DL 230/2021 prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente“. Sinora, infatti, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE. Questi due requisiti erano stati oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia. La Commissione ne aveva rilevato il carattere discriminatorio perché entrambe le limitazioni risultavano contrastanti con il principio di libera circolazione (rappresentando un ostacolo indiretto alla mobilità tra uno stato membro e l’altro) e perché la seconda risultava contrastante con l’art. 67 Regolamento 883/04/CE a norma del quale “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro”. Le modifiche sono dunque adottate con riferimento a una procedura di infrazione che riguardava i soli cittadini UE (e dunque, rispetto a questi, ha certamente effetto “retroattivo”): quanto alla modifica circa il luogo di residenza dei figli, resta tuttavia da chiedersi se, stante le clausole delle direttive che garantiscono parità di trattamento quantomeno ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo o di permesso unico lavoro, la stessa non possa essere estesa anche ai cittadini stranieri per i figli residenti in paesi terzi, tornando così alla medesima situazione che si era creata per gli assegni al nucleo familiare (ANF) dopo le due sentenze del 25.11.2021 della Corte di Giustizia UE e la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale. Il nuovo testo è vigente dal 21 aprile 2026. FAQ – DOMANDE FREQUENTI Cosa succede alle domande già presentate che difettavano del requisito di residenza biennale? Difficile che l’INPS interpreti la norma come retroattiva e dunque sarà probabilmente necessario andare in giudizio prospettando l’effetto indirettamente discriminatorio del requisito (effetto riconosciuto dalla Commissione nel momento in cui ha aperto la procedura) per le persone con cittadinanza extra UE che godono del diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale  (sicuramente i titolari di permesso di lungo periodo ex art. 11 direttiva 2003/109, i titolari di permesso unico lavoro ex art. 12 direttiva 2011/98, i titolari di permesso per protezione internazionale ex art. 29 direttiva 2011/95). Per le situazioni antecedenti la modifica di legge i due anni possono essere calcolati tenendo conto della residenza di fatto (e non “anagrafica”)? Sì, sul punto sono già intervenute alcune sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto, anche in assenza di residenza anagrafica. La possibilità di includere nel computo i figli e le figlie a carico residenti all’estero vale anche per le persone con cittadinanza non UE? Come detto più sopra, è una posizione sostenibile alla luce degli obblighi di parità di trattamento per lungosoggiornanti, titolari di permesso unico lavoro, titolari di protezione. In senso contrario depone il fatto che la Commissione sia giunta alla conclusione sopra indicata per salvaguardare il diritto alla libera circolazione, del quale le persone straniere extra UE non sono titolari.
Il Questore ha l’obbligo di valutare la domanda di protezione speciale, anche dopo le modifiche della L. 50/2023
Il Tribunale di Palermo si pronuncia nuovamente sull’obbligo del Questore di ricevere ed esaminare le domande di permesso di soggiorno per protezione speciale anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Cutro” all’art. 19 del TUI. Lo stesso Tribunale aveva già delineato un orientamento significativo in sede cautelare, nell’ambito di procedimenti instaurati ex art. 700 c.p.c., affermando principi destinati a incidere in modo rilevante sulla prassi amministrativa. In tali ordinanze, il giudice aveva chiarito che grava sull’amministrazione un preciso obbligo giuridico di ricevere ogni istanza formulata da un soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata, volta all’ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole. Ne discende il diritto pieno dell’istante alla formalizzazione della domanda, cui si contrappone il dovere dell’autorità amministrativa di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso, indipendentemente dall’esito nel merito, potendo questo tradursi tanto in un rigetto per ragioni preliminari quanto in una decisione negativa nel merito. In questa prospettiva, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo, in assenza di un espresso divieto normativo, il rifiuto opposto dalla Questura alla ricezione di una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, qualificando tale comportamento come lesivo del diritto dell’interessato all’attivazione del procedimento amministrativo. Aveva, conseguentemente, disposto che la Questura procedesse all’acquisizione dell’istanza, ferma restando la competenza dell’autorità procedente a valutarne l’eventuale accoglibilità all’esito dell’istruttoria. Su questo sfondo si inserisce la decisione più recente, con cui il Tribunale di Palermo si è pronunciato su un ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Questore, il quale aveva dichiarato inammissibile una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente presso i propri uffici dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). Il diniego era fondato sull’assunto che la nuova disciplina avesse eliminato la possibilità per lo straniero di richiedere tale forma di tutela direttamente all’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che l’intervento normativo del 2023 non ha comportato la soppressione dell’istituto della protezione speciale, la cui operatività permane nell’ordinamento. Sebbene siano stati rimossi i riferimenti testuali alla “vita privata e familiare” dall’art. 19 del TUI, tale ambito di tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi internazionali e costituzionali, in particolare nell’art. 5, comma 6, del TUI e nell’art. 8 CEDU. Quest’ultima disposizione, in quanto norma sovraordinata, impone infatti allo Stato di valutare il grado di radicamento dello straniero e la consistenza dei suoi legami familiari e sociali prima di adottare un provvedimento di allontanamento. Muovendo da tali premesse, il Tribunale afferma che lo straniero il quale intenda far valere una condizione ostativa all’espulsione fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare deve poter sollecitare direttamente la verifica da parte dell’autorità amministrativa competente, da individuarsi nella Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del TUI. L’abrogazione del comma 1.2 dell’art. 19 non può essere interpretata nel senso di escludere la proponibilità della domanda in via amministrativa diretta, poiché una simile lettura finirebbe per rendere ineffettiva una tutela che discende da fonti di rango superiore alla legge ordinaria. La sentenza evidenzia, inoltre, come l’autorità amministrativa non possa sottrarsi all’esame della domanda invocando un difetto di competenza o la presunta eliminazione della tipologia di permesso. Al contrario, in presenza di elementi indicativi di un significativo livello di integrazione o dell’esistenza di legami familiari rilevanti, la Questura è tenuta ad attivare un’adeguata istruttoria volta alla verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno. Una diversa impostazione, che imponesse al richiedente di presentare necessariamente una domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale anche quando difettino i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale e in un irragionevole appesantimento dell’attività amministrativa. In questo contesto, il Tribunale rafforza il proprio iter argomentativo richiamando la giurisprudenza della Corte d’Appello di Brescia, in particolare la sentenza n. 61/2025, la quale evidenzia come un’interpretazione preclusiva dell’accesso diretto alla Questura si ponga in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. La pronuncia sottolinea che imporre al richiedente, in possesso dei requisiti per la sola protezione speciale, la necessaria attivazione del procedimento di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale – pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per tali organi, con effetti distorsivi sul funzionamento complessivo del sistema. Ne deriva, secondo tale orientamento, la necessità di riconoscere un canale amministrativo diretto dinanzi alla Questura, quale strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela ed evitare fenomeni di congestione degli uffici competenti in materia di asilo. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, affermando che l’amministrazione non può legittimamente sottrarsi all’esame nel merito di una domanda fondata sul consolidamento dei legami sociali e culturali nel territorio nazionale, qualora questi risultino prevalenti rispetto all’interesse pubblico all’allontanamento, in assenza di esigenze di sicurezza. Tribunale di Palermo, sentenza n. 2845 del 28 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele Papa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea e a quelli di Paesi terzi – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)
Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari – Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente risalente al 2015. Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi. In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano. La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c – Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che seguono: “(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto). Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione, proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali). Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell’espulsione. Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori. Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015)”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione della Corte di Cassazione
Richiedenti asilo in attesa della formalizzazione della protezione espulsi a Napoli
Una situazione allarmante si sta verificando sul territorio di Napoli nei confronti di cittadini stranieri richiedenti asilo a cui vengono notificati provvedimenti di espulsione, accompagnati alla frontiera e infine rimpatriati.  È quanto denuncia l’ASGI in una lettera inviata a diverse autorità lo scorso 24 aprile 2026 a seguito di una segnalazione della sezione ASGI Campania. Presso la Questura di Napoli, l’unica modalità consentita per manifestare la volontà di chiedere asilo è proprio l’invio della stessa a mezzo pec.  La ricevuta della missiva concretizza l’espressione della manifestazione di volontà e, nonostante l’art. 26, co.2-bis, d.lgs 25/2008 preveda che la domanda vada formalizzata entro un massimo di 3 (prorogabili a 10) giorni dalla sua manifestazione, la Questura di Napoli impiega ad oggi circa undici mesi per convocare il richiedente per effettuare il fotosegnalamento e la formalizzazione della domanda d’asilo.  Nel lasso di tempo che intercorre tra la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale inviata a mezzo pec alla Questura e la convocazione presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della formalizzazione della richiesta, c’è chi è stato destinatario di  provvedimenti espulsivi e di accompagnamento coattivo alla frontiera, convalidati dal Giudice di Napoli.  Tali situazioni si stanno fortemente incrementando e si pongono in grave contrasto con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, producendo effetti altamente lesivi dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, nonostante diverse pronunce emesse dal Tribunale ordinario che ha accertato l’illegittimità di tali rimpatri e per l’effetto ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il rilascio di un visto di reingresso in favore dei ricorrenti.  Nella lettera inviata il 24 aprile 2026, attraverso un ampio excursus della giurisprudenza più aggiornata e della normativa in vigore l’ASGI ha segnalato le espulsioni illegittime dei richiedenti asilo operate dalla Questura di Napoli. “Le predette criticità incidono in modo significativo sull’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, a partire dall’accesso alla procedura di protezione internazionale e, come visto, alla violazione del principio di non espellibilità di soggetti che abbiano già manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e che non dispongono di strumenti ulteriori per procedere alla formalizzazione della domanda a causa di disservizi imputabili esclusivamente all’Ufficio Immigrazione” dichiara l’ASGI nella lettera segnalando alcuni dei casi seguiti sul territorio con il supporto del Progetto “InLimine” e chiedendo alle Autorità destinatarie della missiva “di intervenire urgentemente nell’ambito delle rispettive competenze al fine di evitare il perpetrarsi di tali gravi violazioni in danno dei richiedenti asilo che, come documentato dalle condanne alle spese inflitte dall’Autorità Giudiziaria, stanno comportando anche notevoli danni all’Erario”.  Leggi la lettera inviata