Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non
perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma
perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella
maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico
alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni.
Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se
il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa
situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici.
OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE
Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero
dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano
una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano
violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence,
senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate
come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della
Repubblica.
I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al
Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel
2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di
oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento
di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non
consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“.
Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere
di cosa si è accusati.
> 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una
> segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare.
Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più
rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita
sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi
universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti
dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una
democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono
opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una
condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero
maturato dopo anni di radicamento nel paese.
Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza
diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una
minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile.
LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA
Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua
famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a
Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato
in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative
sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha
anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha
aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano
agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori
universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di
Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per
la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale.
Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni
psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti
discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+.
Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze
Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e
competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale.
Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva,
legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà
nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino
italiano a pieno titolo.
Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i
requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna.
Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno
ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni:
“dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di
escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“.
Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha
costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la
documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe
contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun
fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì
esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20
aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento.
Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo
di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro
ed inquietante scopo politico.
COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“
Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile
contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della
cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della
legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta
amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine
di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno
soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il
Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non
può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può
verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel
merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono
di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è
ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata.
A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni
su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze
dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non
sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi
strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei
fatti.
Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa
asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in
quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo
progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati
al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia
e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla
notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai
singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera
attività investigativa dello Stato.
È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e
sicurezza nazionale.
LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO
La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il
diniego per difetto di motivazione.
Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con
la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie
all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla
natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe
pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi
circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non
è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità
terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di
sicurezza della Repubblica“.
> Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento
> ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una
> motivazione.
Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti
politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla
cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in
futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla
costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“,
non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza.
In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla
vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale
modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la
sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e
la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“.
Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di
“rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un
nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa.
NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO
Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal
Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio,
stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che
conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema
replicato.
Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia
Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed
il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua
appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con
“l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie
attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il
ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una
multinazionale.
Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli
elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti
che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale
‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“.
Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma
stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione
evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun
fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero
appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla
per vizio di forma.
> Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza
Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo,
perché la questione non è solo tecnico-giuridica.
Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“?
Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano
diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di
associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17,
18 e 21 della Costituzione.
Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si
progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla
cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale.
Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso
degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani
cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana.
Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di
un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare
la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha
segnalato.
Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere
intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o
chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica
e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che
essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare
politica scomoda.
È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella
del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è
sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai
cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora,
paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora
colui che è politicamente inoffensivo.
Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la
sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento
di controllo del dissenso.
COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE
La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato
sopravvalutarlo.
Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non
basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli
elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a
spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per
la Repubblica.
Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero
fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico
senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non
può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del
Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo.
Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione
che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un
ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo
provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con
qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la
sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di
ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di
cambiare il risultato.
E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane
estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione,
non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra
antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe
farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla
forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque
contenuto.
VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA
La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi
una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua
dimensione democratica?
Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per
essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo
restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di
contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può
integrare un elemento ostativo.
Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a
movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento
ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che
l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni
bensì atti concreti e non orientamenti politici.
CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA
Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è
stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che
l’Amministrazione si ridetermini.
Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per
sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale,
inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare
finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare
il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e
verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il
dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o
entrambi.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026
COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI
Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che
cosa è possibile fare concretamente.
Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che
richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento
è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il
ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione
riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le
ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo
di ragionevolezza.
Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza
possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR
Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati.
Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico
generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati
aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di
cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per
motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati,
ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il
contenzioso sia per la pressione politica.
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Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR
Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18
dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).