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Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
CPR, il Ministero dell’Interno ha sei mesi per rifare il capitolato d’appalto a tutela di salute e vulnerabilità
Il Consiglio di Stato (Sezione Terza, sentenza n. 5450/2026) ha accolto il ricorso presentato da ASGI e Cittadinanzattiva APS: il Ministero dell’Interno ha dato un’attuazione solo parziale alle precedenti disposizioni dei giudici e dovrà, entro sei mesi, condurre una reale e approfondita istruttoria sulle condizioni di salute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) al fine di emanare un nuovo capitolato d’appalto. Il Collegio ha accertato che il Viminale si era limitato a uniformare formalmente il capitolato alla direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, eludendo però l’obbligo di valutare le concrete condizioni di vita all’interno delle strutture. I giudici hanno evidenziato la totale assenza di un’istruttoria reale sull’assistenza sanitaria e psicologica, sulla tutela delle persone con vulnerabilità psichiatrica e sulle misure di prevenzione dei suicidi. Con la nuova pronuncia, il Consiglio di Stato impone un termine di sei mesi entro il quale il Ministero dell’Interno dovrà effettuare una ricognizione puntuale della situazione. Questa dovrà includere l’analisi dell’assistenza sanitaria, della carenza formativa del personale e degli episodi critici verificatisi nell’ultimo quinquennio, il tutto in stretta sinergia con il Ministero della Salute e il Garante nazionale. La vicenda trae origine dalla sentenza n. 7839/2025 del Consiglio di Stato, che aveva annullato in parte il precedente schema di capitolato di appalto, imponendo l’introduzione di modifiche essenziali per garantire la tutela della salute e prevenire il rischio suicidario nei centri. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CPR, IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: VIOLATO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI TRATTENUTI Una sentenza che svela la patogenicità della detenzione amministrativa Avv. Arturo Raffaele Covella 11 Novembre 2025 L’11 marzo 2026, grazie al lavoro del collegio composto dagli avvocati e dalle avvocate Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Gennaro Santoro, Ginevra Maccarrone, Maria Teresa Brocchetto, Livia Stemme e Valeria Capezio, ASGI e Cittadinanzattiva avevano presentato un nuovo ricorso, denunciando come l’operato ministeriale si fosse rivelato “un’operazione meramente formale“. Le associazioni contestavano la persistente e grave lacuna nella disciplina, aggravata dal mancato coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie e di garanzia. Le associazioni commentano così la decisione dei giudici: “In Italia, solo le persone straniere possono essere trattenute in luoghi la cui gestione è totalmente affidata a privati. In questo contesto, il capitolato d’appalto è l’unico strumento giuridico in grado di imporre agli enti gestori le attività e i servizi necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone trattenute. Per questo il Consiglio di Stato richiede un’esecuzione piena e seria della sentenza, in cui un ruolo essenziale spetta ai soggetti intermedi, come il Ministero della Salute e il Garante nazionale, che hanno l’obbligo di verificare e segnalare le criticità esistenti nei centri“. Consiglio di Stato, sentenza n. 5450 del 8 luglio 2026
Sospeso l’obbligo di dimora del richiedente asilo in procedura di frontiera
AVV. ROSSANA CHILLEMI, AVV. MARTINA STEFANILE – PROGETTO INLIMINE – ASGI Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Plermo, pronunciandosi su un reclamo proposto ai sensi dell’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, ha disposto inaudita altera parte la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento aveva autorizzato un richiedente asilo, sottoposto alla nuova procedura accelerata obbligatoria di frontiera, a risiedere esclusivamente presso il centro di Villa Sikania (Agrigento) per un periodo massimo di dodici settimane.  Il reclamo contestava alcuni profili di illegittimità del nuovo istituto, tra cui la violazione degli obblighi informativi, la nullità per incompetenza dell’atto con cui il Presidente della Commissione territoriale aveva disposto l’applicazione della procedura accelerata di frontiera, la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e l’assenza di una valida notificazione del provvedimento limitativo della libertà di movimento.  Infatti, sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, il reclamante veniva sottoposto a procedura di screening terminata in un unico giorno. Il relativo verbale evidenziava l’invio all’ente/servizio antitratta senza tuttavia qualificarlo come soggetto vulnerabile. Ancora, il verbale consuntivo dell’infomativa era redatto in maniera approssimativa e non tradotto. Il provvedimento prefettizio di applicazione dell’obbligo di dimora invence, anch’esso non tradotto, mancava della data e luogo di notifica nonché dell’informativa sulle conseguenze circa la sua eventuale violazione.  Il Tribunale di Palermo ha ritenuto verosimilmente sussistenti le doglianze della difesa e accordato la tutela cautelare invocata. Il reclamo è stato anche occasione per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 100/2026 per violazione dell’art. 13, che imporrebbe un atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’art. 5 ter, infatti, non prevede uno strumento di convalida della misura, lasciando al Prefetto il controllo sulla misura e costringendo di fatto il richiedente asilo ad attivarsi per proporre reclamo avverso il provvedimento prefettizio. Si è altresì ravvisato ulteriore profilo di incostituzionalità rispetto all’art. 3 della Costituzione, laddove la misura in esame presenta profili simili a quella prevista all’art. 14 c. 1 bis del TUI, la quale però, è sottoposta alla convalida del Giudice di Pace, configurando, quindi, una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale affronta anzitutto una questione processuale di particolare interesse, affermando l’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. anche nell’ambito del reclamo previsto dall’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015. Il giudice osserva infatti che la nuova disciplina prevede il rimedio del reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica idonea a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che il ricorso allo strumento residuale di cui all’art. 700 c.p.c. risulta non solo ammissibile ma necessario per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost.   Questa decisione apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo, confermando come anche il nuovo istituto dell’autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo.  Tribunale di Palermo, decreto del 27 giugno 2026
Persone straniere invalide e SSN: la Corte Costituzionale sancisce il diritto all’iscrizione gratuita
Con la sentenza n. 97, depositata il 5 giugno 2026 in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha stabilito che le persone straniere titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva – ottenuto a seguito del riconoscimento di una prestazione di invalidità – hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Nessun contributo minimo dovuto: i 2.000 euro annui richiesti fino ad oggi non erano e non sono dovuti. La questione riguarda uno specifico snodo del percorso migratorio: persone straniere che, divenute invalide, perdono il titolo di soggiorno per lavoro e ottengono in sua sostituzione un permesso per residenza elettiva, in quanto percettori di un trattamento di invalidità. Il problema è che questo permesso non figura nell’elenco di cui all’art. 34 del Testo Unico sull’Immigrazione, che determina l’accesso all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. Il paradosso è evidente: proprio nel momento in cui il bisogno di cure si fa più urgente, la persona perde la copertura sanitaria garantita. Per ottenere l’iscrizione, le veniva chiesto il pagamento di un contributo che con la Legge di Bilancio 2024 è salito a 2.000 euro annui, spesso un terzo del reddito di chi vive di sola invalidità. Davanti alla Corte, anche la Presidenza del Consiglio ha riconosciuto che un’interpretazione corretta dell’art. 34 TUI avrebbe dovuto condurre all’iscrizione gratuita. Ma per ventisette anni il ministero competente non ha mai trasmesso alle Regioni alcuna direttiva in tal senso. Le Regioni hanno quindi operato in ordine sparso, negando nella grande maggioranza dei casi l’iscrizione gratuita. LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA La pronuncia della Corte Costituzionale produce effetti immediati e retroattivi. Le amministrazioni regionali che hanno riscosso il contributo saranno tenute a restituire le somme illegittimamente percepite. ASGI, APN, Emergency e Naga – che hanno sostenuto il contenzioso in numerosi tribunali italiani – sottolineano «questo ennesimo episodio di inammissibile trascuratezza della condizione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che ora si ripercuote anche contro la pubblica amministrazione, che sarà tenuta a restituire le somme pagate dato che le persone interessate non avevano l’obbligo di versarle, come ora riconosciuto dalla Corte Costituzionale». Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 5 giugno 2026
Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni. Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici. OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence, senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica. I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel 2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere di cosa si è accusati. > 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una > segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare. Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero maturato dopo anni di radicamento nel paese. Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile. LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale. Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale. Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva, legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino italiano a pieno titolo. Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna. Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni: “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento. Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro ed inquietante scopo politico. COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“ Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata. A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei fatti. Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera attività investigativa dello Stato. È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e sicurezza nazionale. LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il diniego per difetto di motivazione. Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica“. > Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento > ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una > motivazione. Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“, non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza. In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“. Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di “rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa. NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio, stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema replicato. Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con “l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una multinazionale. Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale ‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“. Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla per vizio di forma. > Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo, perché la questione non è solo tecnico-giuridica. Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“? Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17, 18 e 21 della Costituzione. Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale. Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana. Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha segnalato. Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare politica scomoda. È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora, paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora colui che è politicamente inoffensivo. Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento di controllo del dissenso. COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato sopravvalutarlo. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per la Repubblica. Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo. Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di cambiare il risultato. E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione, non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque contenuto. VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua dimensione democratica? Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può integrare un elemento ostativo. Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni bensì atti concreti e non orientamenti politici. CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che l’Amministrazione si ridetermini. Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale, inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o entrambi. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026 COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che cosa è possibile fare concretamente. Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo di ragionevolezza. Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati. Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati, ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il contenzioso sia per la pressione politica. -------------------------------------------------------------------------------- Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18 dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine Loba
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.  Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022. Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni. Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di ricongiungimento familiare.  Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il Comune di Dicomano.  L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la riesumazione della salma della madre. Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e il primo cittadino del piccolo Comune toscano. E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick, un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare la madre. Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il Ministero dell’Interno.  Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze. Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.” Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima, prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00 cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere della vita familiare.” Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito aquiliano risarcibile. Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze dei propri ritardi. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese indefinitamente. La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie. Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa – come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la direzione è tracciata. La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre, finalmente, la cultura del diritto. Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026 1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto: annick@meltingpot.org ↩︎
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎
Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero
Il Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche sulla cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Una pronuncia che potrebbe sbloccare migliaia di situazioni analoghe in tutta Italia. COSA È SUCCESSO Un nucleo familiare siriano arriva in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari. Tutti ottengono subito lo status di rifugiato, si stabiliscono a Trento e vi risiedono ininterrottamente per anni. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio 2023 il padre presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza previsti per i rifugiati. Il decreto presidenziale di concessione arriva il 24 marzo 2025 e il giorno dopo, grazie al supporto dell’associazione Melting Pot e dello Sportello casa per Tutt* di Trento, viene chiesto di fissare il prima possibile l’appuntamento per il giuramento. A causa di esigenze organizzative del Comune, il giuramento viene fissato solo per il 5 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Il Comune, seguendo le circolari del Ministero dell’Interno, riconosce la cittadinanza ai due figli nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria, pur residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre italiano, cittadinanze diverse. Il nucleo familiare ricorre al tribunale civile di Trento per contestare il provvedimento. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai suoi figli, precisando che il decesso del padre non incide sull’acquisto dello status, che si era già prodotto istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL 2025 E PERCHÉ IL COMUNE HA NEGATO LA CITTADINANZA La riforma introdotta dal decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a chi è nato all’estero da generazioni, spesso in paesi di tradizionale emigrazione italiana come il Sud America o gli Stati Uniti, senza alcun legame effettivo con l’Italia. Lo strumento principale è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992, che stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Fanno eccezione solo due ipotesi: che un ascendente di primo o secondo grado possegga o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Il problema nasce perché l’articolo 3-bis, nel suo testo, si applica espressamente in deroga anche all’articolo 14 della stessa legge. L’articolo 14 è la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza italiano.  Il Ministero dell’Interno, con alcuni pareri e circolari del 2025, ha interpretato questo rinvio estendendo le limitazioni dell’articolo 3-bis anche ai figli delle persone naturalizzate. Secondo questa lettura ministeriale, la nuova restrizione per i nati all’estero non riguarda solo la trasmissione della cittadinanza per discendenza ma si applica anche a chi si naturalizza: la persona naturalizzata non può trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli nati all’estero a meno che non fosse già residente in Italia almeno due anni prima della loro nascita e non continui a risiedervi per altri due anni dopo il giuramento. In moltissimi casi e soprattutto per chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli, come nel caso in esame, questa condizione è per definizione impossibile da soddisfare. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il ricorso sosteneva in via principale che la vicenda dovesse essere regolata dalla normativa precedente alla riforma, poiché tanto il decreto presidenziale quanto la richiesta di appuntamento per il giuramento erano antecedenti alla nuova legge. Il giudice non accoglie questa tesi ritenendo che nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista solo al momento del giuramento, avvenuto qui dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e il Comune aveva comunque rispettato i termini di legge per la convocazione. La sentenza, tuttavia, trova accoglimento sul piano sostanziale, con un ragionamento che si muove su due piani distinti, sistematico e letterale, che si reggono a vicenda. Sul piano sistematico il punto centrale è questo. L’articolo 3-bis afferma che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza. Questa formulazione retroattiva, che azzera uno status riferendosi a un momento passato come la nascita, ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il meccanismo che la riforma voleva bloccare, quello degli italo-discendenti con “cittadinanza virtuale”, attivabile senza limiti di tempo e di generazione, retaggio delle grandi emigrazioni di massa verso il continente americano tra Ottocento e Novecento. Su questo punto interviene anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale. La Consulta ha qualificato l’art. 3-bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, precisando che essa incide sullo status non ufficialmente riconosciuto degli italo-discendenti, ossia di chi era dotato di una cittadinanza italiana virtuale, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo. La Corte Costituzionale circoscrive quindi la portata dell’art. 3-bis a quel fenomeno specifico. Questa logica, dice il giudice di Trento, non può applicarsi alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non ha una “cittadinanza virtuale” da azzerare retroattivamente in quanto acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla che si proietti nel passato. Usare l’art. 3-bis in questi casi significa applicare uno strumento pensato per tutt’altro. Il giudice osserva anche che questa applicazione porterebbe a risultati aberranti. La lettera d) dell’art. 3-bis richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Per chi si è naturalizzato da adulto con figli già nati all’estero, questa condizione è impossibile da soddisfare. L’effetto pratico sarebbe escludere dall’art. 14 tutti i figli nati all’estero di genitori naturalizzati, svuotando completamente una norma che il legislatore ha invece scelto di rafforzare nella stessa legge di conversione, introducendo il requisito della residenza biennale del minore come condizione aggiuntiva. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente abrogarla. Il Tribunale chiarisce quindi i rispettivi ambiti. È l’art. 14 a dover trovare un limite quando rischia di prestarsi a eludere le restrizioni allo ius sanguinis, ad esempio consentendo la trasmissione della cittadinanza oltre le due generazioni di ascendenti che la riforma vuole come tetto, richiedendo in quel caso che il discendente ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di avere figli. Non può invece essere l’art. 3-bis a invadere la fattispecie della naturalizzazione, dove il nucleo familiare è già da tempo radicato sul territorio, come dimostrano i requisiti congiunti di convivenza e residenza biennale del minore previsti dall’art. 14 nella sua nuova formulazione. Sul piano letterale, l’incipit dell’art. 3-bis elenca espressamente tutte le disposizioni a cui deroga, tra cui l’art. 14. Ma tutte le altre norme richiamate in quell’elenco riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro: riguarda i casi in cui l’art. 14 opera nell’ambito dello ius sanguinis, non quando una persona acquista la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. Il caso è quindi regolato solo dall’articolo 14, così come modificato dalla legge di conversione. Quella norma richiede che il minore conviva con il genitore e risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione del genitore. Tutti e quattro i minori soddisfano questo requisito, essendo da sempre conviventi con il padre e residenti a Trento dal 2018. La cittadinanza va riconosciuta. PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE L’interpretazione ministeriale contenuta nei pareri e nelle circolari del 2025 non è rimasta senza effetti: ha bloccato o scoraggiato migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate. Minori che spesso sono giunti in Italia piccolissimi e che qui sono cresciuti e hanno costruito la propria vita che si sono visti negare la cittadinanza solo perché non nati sul suolo italiano, o nella migliore delle ipotesi si sono visti sospendere la pratica in attesa che il genitore naturalizzato accumulasse altri due anni di residenza da cittadino italiano. La sentenza di Trento afferma con chiarezza che quella interpretazione ministeriale è sbagliata. Il nuovo art. 3-bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che si è naturalizzata dopo anni di residenza in Italia ha già dimostrato il legame effettivo con il paese che la riforma voleva tutelare: non c’è nessuna ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione pensata per tutt’altro fenomeno. Il ragionamento è riproducibile in ogni tribunale italiano ed è fondato su principi di interpretazione consolidati, da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale. Può diventare un orientamento giurisprudenziale uniforme capace di contrastare stabilmente la prassi amministrativa restrittiva. COSA FARE ORA Se una persona straniera che si è naturalizzata ha presentato richiesta di cittadinanza anche per i figli minori nati all’estero e questa è stata negata perché il genitore non aveva risieduto in Italia prima della loro nascita, oppure è stata sospesa perché il genitore dovrà risiedere in Italia per altri due anni da cittadino italiano, ci sono buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Se il procedimento è ancora in corso o non è ancora avviato, la sentenza chiarisce che il figlio minore convivente di chi si naturalizza, se convive con il genitore e risiede legalmente in Italia da almeno due anni, ha diritto alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Organizzazioni come Melting Pot Europa, sportelli legali e associazioni che supportano i percorsi di cittadinanza possono informare di questo orientamento per poter assistere efficacemente le famiglie che si trovano in questa situazione. Tribunale di Trento, sentenza del 6 maggio 2026 Difensorə dei ricorrenti: avv.te Giulia Crescini, Federica Remiddi, Salvatore Fachile dello Studio Legale Antartide. PER APPROFONDIRE: Guida legislativa/Schede pratiche SCHEDA PRATICA – CITTADINANZA DEI MINORI FIGLI DI CITTADINI NATURALIZZATI DOPO IL DL 36/2025 Una sintesi delle nuove disuguaglianze e delle possibili strategie di contrasto 25 Febbraio 2026