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Giuristi lanciano petizione per tenere l’Italia fuori dalla guerra
L’attacco armato iniziato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran la mattina del 28 febbraio 2026 delinea senza ombra di dubbio un caso di aggressione armata vietata dall’art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite e dalla corrispondente norma imperativa del diritto internazionale consuetudinario, che impongono fra l’altro a […] L'articolo Giuristi lanciano petizione per tenere l’Italia fuori dalla guerra su Contropiano.
March 23, 2026
Contropiano
Roma – Esperimenti di contenzioso contro i respingimenti in mare
Giovedì 26 marzo alle 14:30, ASGI, insieme alla Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza e al JL Project, presenta la Guida pratica sul contenzioso strategico avverso i respingimenti nel Mediterraneo e per il diritto d’ingresso redatta con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung. La presentazione si terrà all’Università Roma Tre, Via Ostiense 159 – 161 (Aula 278, 2° piano) e sarà un’occasione per interrogarsi sul ruolo del contenzioso strategico nell’attuale fase e sulle reti di sapere e azioni che si possono intessere tra le realtà della società civile per garantire i diritti e costruire immaginari alternativi sulla mobilità umana. Interverranno: * Enrica Rigo, Università Roma Tre * Adelaide Massimi, ASGI * Sarita Fratini, JL Project * Cristina Laura Cecchini, ASGI * Lucia Gennari, ASGI La Guida, redatta da Adelaide Massimi di ASGI, si rivolge a organizzazioni della società civile, operatori del diritto e cliniche legali universitarie, con l’obiettivo di promuovere una strategia di contenzioso per tutelare il diritto all’ingresso delle persone vittime di respingimenti delegati nel Mediterraneo centrale. Nell’introduzione si inquadra il respingimento come uno strumento centrale delle politiche migratorie contemporanee, che concentra in sé una duplice funzione: impedire l’ingresso e deportare, esercitando così «una forma estrema di potere: disporre della vita e della mobilità di una persona, prenderla e portarla altrove». A questo potere si contrappongono norme internazionali sui diritti umani – come il divieto di respingere una persona in un luogo in cui è a rischio la sua incolumità o di eseguire espulsioni collettive – che vengono però sistematicamente eluse attraverso meccanismi di esternalizzazione e delega. Questi meccanismi sono stati progressivamente perfezionati per allontanare la responsabilità giuridica dalle autorità italiane ed europee, pur mantenendo invariato l’obiettivo politico: «impedire al maggior numero di persone in movimento di approdare in Italia e in Europa». Un passaggio chiave dell’introduzione riguarda la definizione stessa di esternalizzazione, che l’autrice riprende dalla Refugee Law Initiative descrivendo un processo di trasferimento di funzioni normalmente svolte da uno Stato all’interno del proprio territorio, affinché vengano esercitate – in tutto o in parte – al di fuori di esso, attraverso altri Stati, organizzazioni internazionali o attori privati. Nel Mediterraneo centrale, questo si è tradotto concretamente nel progressivo ritiro delle unità navali italiane ed europee, sostituite da un controllo da remoto tramite aerei e droni, e da una presenza sempre più estesa della cosiddetta Guardia costiera libica, «donata, equipaggiata e addestrata dalle autorità italiane grazie a finanziamenti europei». Il risultato è un processo di normalizzazione di forme di violenza estrema, che va dalla politica del lasciar morire – ovvero l’omissione di soccorso da parte delle autorità europee – alle aggressioni nei confronti delle organizzazioni impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare. In questo contesto, si illustra lo strumento giuridico al centro della guida: il contenzioso per il rilascio di visti d’ingresso, sviluppato su tre casi concreti che coprono differenti forme di respingimento. Tale approccio presenta un triplice valore strategico. Innanzitutto permette di «disfare il risultato della condotta illegittima», ovvero l’impossibilità di accedere al territorio italiano per chiedere protezione, uno degli effetti più gravi delle politiche di esternalizzazione, che pur lasciando nominalmente intatto il diritto di asilo, lo rendono di fatto non attivabile. In secondo luogo, il contenzioso consente di «ricomporre la catena di responsabilità fino a risalire alle autorità italiane», in un contesto in cui i meccanismi di delega tendono strutturalmente ad «assottigliare quel filo che lega il danno subito dalle persone migranti alle autorità che ne hanno determinato la commissione». Infine, obbliga lo Stato a forme riparatorie concrete del danno provocato. Sul piano più ampio, nell’introduzione si sottolinea come la possibilità di ottenere un visto attraverso il contenzioso sia «un atto potente da un punto di vista giuridico e simbolico», capace di rendere visibile «l’anormalità e l’abnormità delle azioni delle autorità italiane» e di affermare un vero e proprio diritto alla protezione. Questo approccio si contrappone esplicitamente a quello dei corridoi umanitari – spesso citati dalle ambasciate come unica via d’accesso regolare – che sono considerati strumenti preziosi ma inadatti alla rivendicazione di un diritto, in quanto «gravati da una serie di limiti e criteri selettivi». Il contenzioso, al contrario, permette di uscire da un approccio «concessorio e spesso apolitico» che finisce per reiterare «l’immagine di uno Stato onnipotente di fronte al quale le persone in movimento sono prive di ogni protezione», per affermare invece responsabilità, obblighi e diritti esigibili. Scarica la Guida
Roma, 28 marzo – La marcia degli invisibili
Negli ultimi decenni, in maniera più pesante in tempi recenti, sulla pelle delle persone migranti e rifugiate sono state sperimentate politiche discriminatorie, repressive, di criminalizzazione e razzismo. La destra suprematista globale mondiale, così come quella europea e italiana, alimenta rancore sociale e produce sempre maggiore marginalità e irregolarità, per poter incassare utili elettorali, spingendo sull’acceleratore del razzismo di Stato. L’assenza di un’alternativa politica e culturale, determinata anche da un approccio timido e miope delle forze democratiche e di sinistra, o peggio ancora di subordinazione alla destra, inseguita sul suo terreno, ha creato lo spazio per una egemonia politica e culturale del razzismo come tratto sistemico nelle nostre società. Fino a rendere possibile la cancellazione di ogni diritto, incluso quello alla vita, come avviene nel mediterraneo da tanti anni. Le persone di origine straniera e le persone razzializzate, milioni di uomini e donne, che peraltro contribuiscono in misura rilevante al benessere di questo Paese, non trovano spazio e voce nel dibattito pubblico che le riguarda, e sono rese invisibili da una classe dirigente razzista e classista e da un sistema della comunicazione quasi totalmente concentrato, salvo poche eccezioni, sul teatrino dei palazzi della politica. Per contro, sono quotidianamente esposte a micro aggressioni nei rapporti sociali, discorsi d’odio sui social e nel dibattito pubblico, e profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine. Il movimento antirazzista italiano ed internazionale da anni subisce attacchi continui e viene criminalizzato da chi ha investito tutto sull’allargamento dello spazio del razzismo. Il processo avviato dalla convergenza NoKings si fonda anche sull’apertura di uno spazio per le istanze di persone rifugiat3 e migranti. È necessario e urgente restituire visibilità e dare la parola alle persone migranti e a chi si batte al loro fianco per l’affermazione dei diritti e della dignità di ogni essere umano. È necessario rendere visibili, portandole in piazza, le tante vertenze che in questi anni hanno animato e animano la mobilitazione sociale e il movimento antirazzista. * Chiudere la stagione della detenzione amministrativa con la cancellazione dell’aberrazione dei CPR. * Annullare gli accordi di esternalizzazione delle frontiere, che hanno l’obiettivo di cancellare le convenzioni internazionali sul soccorso in mare e sul diritto di asilo, e imporre le deportazioni e gli internamenti nei lager per liberarsi delle e dei richiedenti asilo e dell’insieme delle persone in movimento, a partire dal Memorandum con la Libia e di quello con la Tunisia, che tanta violenza e morte hanno provocato in questi anni, dal Protocollo con l’Albania e dagli accordi che l’Unione Europea e stati membri hanno già attuato 10 anni fa con la Turchia e che ora vorrebbero realizzare con paesi terzi extra UE. * Istituire con urgenza un programma di ricerca e salvataggio europeo e cancellare tutte le norme che impediscono di agire alle ONG che operano anche nelle zone SAR non solo di competenza italiana. * Rivedere radicalmente la pratica fallimentare dei decreti flussi e nel contempo agevolare forme di regolarizzazione permanente per chi vive, lavora, ha costruito legami sociali e affettivi in Italia, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici truffate dall’ultimo decreto flussi. * Ribaltare la logica del nuovo Patto Europeo Migrazioni e Asilo, contro i sovranismi e la costruzione di nuovi muri, per uno spazio politico europeo costruito a partire dai territori e dalle comunità, investendo su percorsi di accoglienza pubblici diffusi e sull’allargamento dei diritti per richiedenti asilo e titolari delle altre forme di protezione. * Riformare la legge sulla cittadinanza affinché chi nasce o cresce in Italia possa essere riconosciuto a pieno diritto come italiano e italiana; rivedere tutto l’impianto della legge n. 91/1992 basato sulla concessione, sul merito e sul reddito, mettendo al centro l’idea che la cittadinanza non sia un punto di arrivo ma parte del percorso di integrazione; eliminare gli strumenti che consentono la sempre più facile revoca della cittadinanza, che nulla ha a che fare con la sicurezza ma che serve solo a produrre ricattabilità e precarizzazione dei/delle nuov3 cittadin3. La cittadinanza deve cessare di essere una concessione per diventare un diritto, le cui condizioni sono contenute nella legge, per uscire dalla discrezionalità della pubblica amministrazione e agevolare percorsi di accesso alla cittadinanza anche per le adulte e gli adulti che vivono stabilmente in Italia. * Consentire la libertà di movimento per chi cerca lavoro e chi cerca protezione, unico modo per combattere i trafficanti di persone. Per questi motivi facciamo appello a tutte le organizzazioni, i movimenti e le reti sociali, a tutte le persone che hanno a cuore il principio di uguaglianza, di scendere in piazza il 28 marzo nell’ambito della giornata di mobilitazione TOGETHER, promossa dalla rete No Kings, contro ogni forma di razzismo. Diamo appuntamento sabato mattina alle 12 a Roma davanti alla fermata Colosseo della metro B per partecipare alla Marcia degli invisibili e poi convergere nel grande corteo che partirà alle ore 14 da Piazza della Repubblica. * Per adesioni: marciadegliinvisibili@gmail.com PRIME ADESIONI A Buon Diritto, ACLI, ActionAid Italia, ADIF, ARCI, Baobab Experience, Casa dei Diritti Sociali, CNCA, Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, Emergency, Europasilo, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, Giuristi Democratici, Gruppo Melitea, Italiani Senza Cittadinanza, Mai più Lager – No ai CPR, Mediterranea Saving Humans, Municipi Sociali Bologna, Network Against Migrant Detention, NO CAP, Nonna Roma, Oxfam Italia, Partito della Rifondazione Comunista, Progetto Melting Pot Europa, ReCoSol, Refugees Welcome Italia, Rete dei Numeri Pari, Rete #NoBavaglio, Spintime Labs, Transform! Italia, UNIRE, Ya Basta Bologna (in aggiornamento…) > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Network Against Migrant Detention > (@networkagainstmigrantdetention)
A Iran, fatte menà…
I membri del G7 – Stati Uniti. Gran Bretagna, Francia, Germania, Canada, Giappone, Italia – dopo tre settimane di meditazione hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “Condanniamo con la massima fermezza gli irresponsabili attacchi del regime contro i civili e le infrastrutture civili, incluse le infrastrutture energetiche, in Bahrein, Kuwait, Oman, […] L'articolo A Iran, fatte menà… su Contropiano.
March 22, 2026
Contropiano
La costruzione politico-giuridica dello scafista
-------------------------------------------------------------------------------- Foto di Pedro Kümmel su Unsplash -------------------------------------------------------------------------------- [Fonte: Meltingpot.org] Come funziona la criminalizzazione delle persone migranti, in particolare tramite l’individuazione della figura dello “scafista”? Il report “Dal mare al carcere” 1, redatto da Arci Porco Rosso di Palermo e borderline-europe, cerca di rispondere a questa domanda. I dati raccolti mostrano che durante il 2025, in Italia, sono avvenuti 467 arresti per il reato di “facilitazione dell’immigrazione irregolare” previsto all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e 97 persone sono state arrestate appena sbarcate. Secondo i dati raccolti nel report, «non esiste carcere in cui non ci sia qualcuno criminalizzato per aver facilitato la libertà di movimento» 2.  Cerchiamo di chiarire il contesto giuridico e politico. L’art. 12 del TUI, innanzitutto, disciplina i reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, prevedendo pene severe per chi organizza, finanzia o facilita l’ingresso illegale di stranieri in Italia, causando volontariamente o involontariamente lesioni o morte alle persone migranti coinvolte. Le pene previste vanno dai 10 ai 30 anni, in base alla gravità della situazione, a cui si aggiungono aumenti di pene in caso di aggravanti e il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni. Quest’ultimo aspetto è il più problematico, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone che il legislatore non introduca discipline irragionevoli o discriminatorie: in questo caso, tuttavia, una condotta caratterizzata da involontarietà può comportare pene prossime a quelle previste per l’omicidio volontario 3. Inoltre, sembra non venir rispettato neanche l’art. 27 della Costituzione, che prevede una pena volta alla rieducazione del condannato mentre qui, al contrario, l’intento è eminentemente repressivo. Il punto più delicato riguarda proprio i cosiddetti “scafisti”: accade spesso che vengano identificati con coloro che reggono il timone dell’imbarcazione, che magari sono costretti a farlo come forma di pagamento della traversata.  Un altro termine usato in questo caso è quello di “capitano”. Nel Contro dizionario del confine gli autori – ricercatori e ricercatrici dell’Università di Genova e di Parma riuniti sotto il nome collettivo di Equipaggio della Tanimar – spiegano che è un termine polisemico, dato che viene utilizzato sia da viaggiatori senza documenti, sia dai funzionari europei. -------------------------------------------------------------------------------- LEGGI ANCHE: “Dal mare al carcere”: report semestrale 2025 di Arci Porco Rosso -------------------------------------------------------------------------------- Per i primi, coloro che cercano di raggiungere le coste italiane, il termine fa riferimento a una figura su cui fare affidamento, che si spera non essere un impostore e sappia davvero portare avanti la traversata. Altre volte, invece, è un passeggero, obbligato a prendere il timone, spesso contro la sua volontà; in tutti i casi, comunque, rimane un viaggiatore. Per le istituzioni, al contrario, il capitano è solo un trafficante, uno “scafista” per l’appunto, da punire in base alle leggi contro l’immigrazione “illegale”. Egli diventa il responsabile da individuare e punire in modo esemplare, a volte solo a causa del fatto che viene trovato con in mano una chiave inglese, una candela del motore, senza nessuna altra prova a suo carico. Secondo gli autori del Contro dizionario, «la criminalizzazione del capitano mostra come le logiche repressive europee si riproducono sull’altra sponda del mediterraneo: esperienze lavorative pregresse o gesti contingenti diventano prove di colpevolezza. Per questo una volta che le barche sono in vista del soccorso i capitani tornano a confondersi nell’equipaggio, protetti spesso dai passeggeri» 4. In questi casi, quindi, il soggetto non organizza il traffico, non appartiene a strutture criminali e non gestisce l’operazione, ma è l’unico «che le autorità riescono a individuare, così su di lui si riversa tutta la domanda collettiva di repressione» 5, diventando un vero e proprio capro espiatorio. Tutto questo avviene, ovviamente, in accordo col più generale clima di repressione e controllo securitario italiano ed europeo. Il DDL sicurezza del governo Meloni 6 prevede, oltre ad un ruolo sempre più centrale per i CPR 7, il cosiddetto “blocco navale”, cioè la possibilità che, in caso di minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, il governo possa impedire l’ingresso nelle acque territoriali italiane a imbarcazioni sospettate di trasportare migranti e fermare le navi in mare, trasferendo i migranti a bordo in Paesi terzi, se disponibili e “sicuri”. Come sottolinea l’associazione Antigone, questo provvedimento mira a «trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un unico problema di sicurezza» 8. Lungi dal rappresentare un’eccezione, il DDL si colloca in perfetta continuità con i più recenti regolamenti europei. A partire da giugno 2026, infatti, entrerà in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, approvato nel maggio 2024 9. Esso comprende dieci provvedimenti che mirano a modificare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a facilitare il rimpatrio di coloro che si ritiene non abbiano il diritto di rimanere in Europa. Sono previste, ad esempio, procedure più rapide per le domande di asilo e i rimpatri alle frontiere, con l’obiettivo di prendere decisioni entro 12 settimane, e la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso. Al di là dei proclami di responsabilità e solidarietà, esso «si colloca all’interno di un processo più ampio di ristrutturazione dei principi fondanti della democrazia costituzionale europea» 10 e porta avanti l’esternalizzazione e la militarizzazione delle frontiere.  Non è solo l’Italia, tra l’altro, che inasprisce le misure repressive e criminalizzanti nei confronti delle persone in movimento. Human Rights Legal Project (HRLP) e Legal Centre Lesvos (LCL), che operano a Samo e Lesbo, supportando e difendendo migranti accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, hanno redatto un altro report 11 che dimostra che la situazione è critica anche in Grecia. Numerose persone identificate come “scafisti” all’arrivo in Grecia hanno riferito di essere state costrette, o sotto la minaccia delle armi da membri di reti di contrabbando, o perché non potevano pagare, o potevano pagare solo un prezzo ridotto (che di solito varia da diverse centinaia di euro a migliaia di euro, secondo i rapporti delle persone in movimento); in altri casi, le persone dovevano guidare la barca per necessità dopo essere state abbandonate in mare. Il report dimostra, attraverso casi studio e processi in corso, come anche in questo caso «le autorità greche stiano usando la legislazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale per perseguire proprio le persone che dovrebbero essere protette» 12. Queste misure si basano sul Protocollo ONU contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria, detto Protocollo di Palermo e redatto nel 2000. Esso mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino 13. Il «traffico di migranti» (smuggling) si riferisce all’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale (sarebbe quindi in Italia il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale). A differenza della tratta di esseri umani, che è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitalità o la ricezione di persone, tramite minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione allo scopo dello sfruttamento, il traffico di migranti è concepito dal Protocollo principalmente come un crimine contro lo Stato e il controllo delle sue frontiere. Gli Stati Parte, infatti, devono perseguire il traffico come reato penale, ma il Protocollo specifica che i migranti oggetto del traffico non andranno incontro a procedimenti penali.  Come notano gli autori del report greco, la confusione dei due termini non solo demonizza chi viene accusato di favoreggiamento dell’immigrazione, ma non considera nemmeno il contesto in cui le persone sono costrette ad attraversare i confini, nel quale le reti di traffico sono l’unico mezzo per facilitare il passaggio di frontiere sempre più militarizzate e ostili. In assenza di leggi migratorie non discriminatorie che permettano alle persone di attraversare i confini in modo sicuro e legale, infatti, continueranno a esistere reti di questo tipo. La confusione deliberata tra tratta di esseri umani e favoreggiamento della migrazione, soprattutto quando i migranti vengono criminalizzati per facilitare il proprio movimento, rafforza le narrazioni anti-migranti che dipingono questi ultimi, in particolare gli uomini, come minacce criminali violente 14. Inoltre, Il Protocollo è alla base del “Facilitators Package”, costituito dalla Direttiva UE 2002/90/CE (di seguito ‘Direttiva sulla Facilitazione’) e dalla Decisione Quadro 2002/946/JA, adottata nel 2002, che imponeva a tutti gli Stati membri di creare legislazioni che rendessero reato penale per chiunque prestare assistenza a una persona nell’ingresso o nel transito del territorio di uno Stato membro dell’UE in violazione della legge nazionale 15. Il requisito che questo aiuto sia fornito per guadagno materiale è stato però rimosso dalla definizione europea, così come l’esenzione per i migranti che attraversano i confini, rendendo significativamente più facile per gli Stati membri criminalizzarli 16. Le conseguenze, ovviamente, ricadono proprio sulle vite delle persone migranti: gli autori del report sulla situazione greca notano che a settembre 2025, il 45,8% delle persone incarcerate in Grecia per favoreggiamento della migrazione irregolare stava scontando pene che vanno da 15 anni all’ergastolo, mentre il 31,6% dei detenuti da 5 a 10 anni 17. Anche per l’Italia la situazione è simile: le persone migranti quasi inevitabilmente finiscono per essere rinchiuse nei CPR, dato che «l’etichetta amministrativa della “pericolosità sociale”, attribuita automaticamente come conseguenza del reato, porta con sé la promessa di una detenzione senza una fine certa» 18. Gli autori del report Dal mare al carcere raccontano, ad esempio, che attualmente seguono i casi di 147 persone accusate o condannate come “scafisti”, di cui circa la metà sono ancora in carcere. Quattro persone – D., A., M. e L. – sono detenute da mesi nei CPR di Caltanissetta, Milo e Ponte Galeria, nonostante tutti abbiano richiesto asilo, e nonostante per due di loro che provengono da Russia e Ciad, la deportazione non sia nemmeno effettivamente praticabile.  Un altro caso menzionato è quello di Mouad, nome di fantasia di un giovane ragazzo guineano che, nonostante abbia prodotto documentazione proveniente dal Paese di origine che prova il suo essere minorenne, è stato condannato a 3 anni e mesi 4 di reclusione 19. Inoltre, nonostante le dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei civili iraniani, ci sono stati processi contro tre persone provenienti dall’Iran: Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, Marjan Jamali, e Babai Amir, coimputato di quest’ultima. Quest’anno sia Maysoon che Marjan sono state assolte, a seguito di forti campagne di solidarietà avviate sia al livello locale che nazionale. Purtroppo, pur con una storia molto simile, Babai Amir ha subito una condanna a sei anni, a seguito della quale ha tentato di togliersi la vita. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale già stabilita in primo grado 20.  «Nel clima di guerra e di odio razzista che ci circonda, può essere facile cedere al pessimismo e avere la sensazione che tutto sia perduto», notano in conclusione gli autori del rapporto. Tuttavia, «le parole chiare e potenti di Maysoon, Alaa e di tante altre persone criminalizzate, insieme alla determinazione di attivist3 e politicə che scelgono di schierarsi apertamente in solidarietà, ci ricordano che arrendersi non è un’opzione e che continuare a lottare per ciò che è giusto è una responsabilità collettiva» 21.  1. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025, 15/02/2026 ︎ 2. Consulta il rapporto ︎ 3. Art. 12-bis TUI: morte o lesioni nei reati di immigrazione clandestina alla Corte Costituzionale, Avv. Massimo Ferrante ︎ 4. Equipaggio della Tanimar, Controdizionario del confine. Parole alla deriva del Mediterraneo centrale, Tamu Edizioni, 2025, p. 62 ︎ 5. Lo “scafista” come artefatto giuridico e sociale, Il Manifesto (9 febbraio 2024) ︎ 6. Patto migrazione e asilo, governo approva ddl per attuazione (12 febbraio 2026) ︎ 7. Tra le misure previste il divieto di avere cellulari o fare riprese nei centri di detenzione e la forte limitazione alle visite degli assistenti parlamentari: Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica, Il Manifesto (12 febbraio 2026) ︎ 8. Pacchetto sicurezza. Antigone: “un nuovo e grave attacco allo Stato di diritto. Non sono questi i provvedimenti che portano benefici sulla sicurezza” (16 gennaio 2026) ︎ 9. Patto sulla migrazione e l’asilo, Commissione EU (21 maggio 2024) ︎ 10. Da diritto a ricatto, la capriola della Ue, Il Manifesto (14 febbraio 2026) ︎ 11. Report: The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? (novembre 2025) ︎ 12. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 8. ︎ 13. Protocollo addizionale  della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria ︎ 14. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 11-12. ︎ 15. Il 13 settembre 2023, la Presidente von der Leyen ha proposto di rinforzare gli strumenti a disposizione dell’UE per contrastare il traffico di migranti aggiornando questa direttiva. Cfr. qui il link ︎ 16. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 9-10. ︎ 17.  The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 10. ︎ 18. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ︎ 19. Migranti, la storia del ragazzino scambiato per maggiorenne e da due anni nel carcere con gli adulti, La Repubblica (maggio 2025) ︎ 20. Sbarco di migranti a Roccella Ionica, ridotta la pena per Amir Babai: la difesa annuncia ricorso in Cassazione, La Gazzetta del Sud (13 marzo 2026) ︎ 21. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ︎ -------------------------------------------------------------------------------- L'articolo La costruzione politico-giuridica dello scafista proviene da Comune-info.
March 22, 2026
Comune-info
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)
Giornata delle Foibe e liste nere di Rampelli: autonomia didattica a rischio nelle scuole
ll vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), la notizia è uscita sul quotidiano Domani (clicca qui), avrebbe segnalato le scuole che non hanno omaggiato la giornata delle Foibe e ha chiesto il diretto intervento del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Una vera e propria, inaudita, campagna repressiva che mira a distruggere autonomia didattica e libertà di insegnamento. Abbiamo ragione da vendere nel denunciare l’utilizzo delle giornate nazionali come opera di revisionismo storico e di pressione ideologica e politica. Sarebbero 41 gli istituti, “rei” di sottrarsi a questo rito che ormai dura da anni. Da quando questa giornata è stata istituita non ci sono spazi nella comunicazione pubblica per interventi di storici non omologati a posizioni revisioniste o nostalgiche della italianità, in questo caso non è ammesso il fatidico contraddittorio con posizioni diverse. È grave che questa lista di proscrizione arrivi direttamente da un parlamentare con un ruolo importante come la vice presidenza della Camera. Solo poche settimane fa denunciavamo la schedatura dei docenti di sinistra da parte della organizzazione giovanile dello stesso partito, ora questa nuova iniziativa. L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ritiene inaccettabile questa ennesima ingerenza e invita il mondo della scuola, in tutte le sue componenti, a mobilitarsi rivendicando la libertà di insegnamento, libertà da qualsiasi pressione ideologica e politica e di letture parziali e discutibili della storia. Consigliamo l’ ascolto di questo contributo audio di CUB Scuola a questo indirizzo. Di seguito la lista delle scuole incriminate. 4_07304Download Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
«Domani», il viaggio di Maysoon Majidi
Sarà al cinema dal 26 marzo “Domani. Il Viaggio di Maysoon Majidi”, il film documentario di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio sulla storia della giovane regista e attivista iraniana, in fuga dal regime di Teheran, che una volta arrivata in Europa, a Crotone in Italia, viene arrestata con l’accusa di “scafismo”. Il docufilm racconta i momenti precedenti la sentenza che deciderà il suo destino, dopo 302 giorni di carcere. Dopo l’anteprima al 66° Festival dei Popoli, il film inizia il suo viaggio al cinema da Bologna, giovedì 26 marzo alle 21 al Cinema Galliera 1. Maysoon Majidi è una giovane donna curda in fuga dal regime di Teheran, attivista per i diritti civili e politici, impegnata nella lotta per il riconoscimento del Kurdistan e dei diritti fondamentali negati in Iran. Arriva in Italia, per mezzo di una piccola imbarcazione insieme ad altri 77 passeggeri, poiché deve scappare in quanto ormai invisa al governo degli Ayatollah. Approdata, alla vigilia di Capodanno 2023, a Crotone, in Calabria, due passeggeri la accusano di essere l’assistente del capitano che guidava la barca.  Viene così trattenuta dalla Polizia, intervenuta subito dopo lo sbarco, e quindi arrestata sulla base delle testimonianze di due uomini che, successivamente allo sbarco, si rendono irreperibili, prendendo la via del nord Europa. Trascorre così dieci mesi in carcere, di cui i primi due senza possibilità di contatti con un interprete, un avvocato, la sua famiglia. Inizia uno sciopero della fame per denunciare l’ingiustizia e gli abusi subiti, arrivando a perdere 17 kg. A ottobre del 2024 viene scarcerata, restando in attesa della sentenza che deciderà il suo destino. A febbraio 2025, il Tribunale di Crotone ha disposto l’assoluzione dalle accuse per Maysoon Majidi “per non aver commesso il fatto”: ma il suo incubo non è ancora finito, a luglio seguente la Procura di Crotone ha infatti presentato appello alla sentenza per presunte irregolarità procedurali. Il film documentario è distribuito da OpenDDB, progetto dell’associazione culturale Distribuzioni dal Basso ETS: nata nel 2013, è la prima piattaforma che supporta la circolazione di opere indipendenti. Dal 2020 realizza piattaforme web per streaming on demand a numerosi festival di cinema. Regia: Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio Scritto da: Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio Post produzione audio, mix e sound design: Claudio Cadei Produttore esecutivo: Vincenzo Caricari Produzione: Streets Film Fotografia: Vincenzo Caricari, Emiliano Barbucci Montaggio: Martino Scordenne Suono presa diretta: Simone Casile Musiche originali: Francesco Loccisano Distribuzione: OpenDDB – Distribuzioni Dal Basso BIOGRAFIE Vincenzo Caricari – Dal 2006 realizza documentari di impegno sociale in Calabria, presentati e premiati in festival nazionali e internazionali. Ha collaborato al film Il volo di Wim Wenders. Vince il Calabria Film Festival con il corto Il ladro. Il corto Pietre partecipa al Clermont-Ferrand Short Film Festival, al Tripoli Film Festival e al Festival del Cinema Europeo di Lecce. Il corto Rosa, presentato all’Encounters Short Film Festival di Londra (uno dei festival qualificanti per gli Oscar), va in onda su Rai 1 ed è scelto dal Centro Nazionale del Cortometraggio per l’iniziativa “10 corti italiani nel mondo”, distribuiti in ambasciate e consolati. Dal 2013 cura vari casting in Calabria, tra cui Anime nere, ZeroZeroZero e Padre nostro. Nel 2020 è operatore aggiunto per il film Il buco di Michelangelo Frammartino, premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2023 realizza il docufilm Mimmolumano, sulle vicende giudiziarie di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace: selezionato al Premio Libero Bizzarri, al Sudestival e al Los Angeles Italia Film Festival. È docente di Storia del Cinema e pratica sul set presso la Scuola Cinematografica della Calabria. Barbara Di Fabio – Avvocato, si dà al teatro sin dal liceo, successivamente diretta da Bernardo Migliaccio Spina in Nozze di sangue di Federico García Lorca. Partecipa come attrice a spot e fiction per LaC TV. È attrice nel videoclip Lacrime di ferru di Fabio Macagnino. Recita nel booktrailer Segui sempre il gatto bianco di Margherita Catanzariti, con la regia di Vincenzo Caricari, e nella docufiction di LaC TV Donne ribelli, sempre diretta da Vincenzo Caricari. È stata redattrice per circa un anno del magazine online Hermes.   1. Sul sito di OpenDDB tutte le date in aggiornamento  ↩︎
La costruzione politico-giuridica dello “scafista”
Come funziona la criminalizzazione delle persone migranti, in particolare tramite l’individuazione della figura dello “scafista”? Il report “Dal mare al carcere” 1, redatto da Arci Porco Rosso di Palermo e borderline-europe, cerca di rispondere a questa domanda. I dati raccolti mostrano che durante il 2025, in Italia, sono avvenuti 467 arresti per il reato di “facilitazione dell’immigrazione irregolare” previsto all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e 97 persone sono state arrestate appena sbarcate. Secondo i dati raccolti nel report, «non esiste carcere in cui non ci sia qualcuno criminalizzato per aver facilitato la libertà di movimento» 2.  Cerchiamo di chiarire il contesto giuridico e politico. L’art. 12 del TUI, innanzitutto, disciplina i reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, prevedendo pene severe per chi organizza, finanzia o facilita l’ingresso illegale di stranieri in Italia, causando volontariamente o involontariamente lesioni o morte alle persone migranti coinvolte. Le pene previste vanno dai 10 ai 30 anni, in base alla gravità della situazione, a cui si aggiungono aumenti di pene in caso di aggravanti e il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni. Quest’ultimo aspetto è il più problematico, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone che il legislatore non introduca discipline irragionevoli o discriminatorie: in questo caso, tuttavia, una condotta caratterizzata da involontarietà può comportare pene prossime a quelle previste per l’omicidio volontario 3. Inoltre, sembra non venir rispettato neanche l’art. 27 della Costituzione, che prevede una pena volta alla rieducazione del condannato mentre qui, al contrario, l’intento è eminentemente repressivo. Il punto più delicato riguarda proprio i cosiddetti “scafisti”: accade spesso che vengano identificati con coloro che reggono il timone dell’imbarcazione, che magari sono costretti a farlo come forma di pagamento della traversata.  Un altro termine usato in questo caso è quello di “capitano”. Nel Contro dizionario del confine gli autori – ricercatori e ricercatrici dell’Università di Genova e di Parma riuniti sotto il nome collettivo di Equipaggio della Tanimar – spiegano che è un termine polisemico, dato che viene utilizzato sia da viaggiatori senza documenti, sia dai funzionari europei. Rapporti e dossier “DAL MARE AL CARCERE”: REPORT SEMESTRALE 2025 DI ARCI PORCO ROSSO Arresti, processi e rimpatri nella macchina della criminalizzazione Benedetta Cerea 9 Settembre 2025 Per i primi, coloro che cercano di raggiungere le coste italiane, il termine fa riferimento a una figura su cui fare affidamento, che si spera non essere un impostore e sappia davvero portare avanti la traversata. Altre volte, invece, è un passeggero, obbligato a prendere il timone, spesso contro la sua volontà; in tutti i casi, comunque, rimane un viaggiatore. Per le istituzioni, al contrario, il capitano è solo un trafficante, uno “scafista” per l’appunto, da punire in base alle leggi contro l’immigrazione “illegale”. Egli diventa il responsabile da individuare e punire in modo esemplare, a volte solo a causa del fatto che viene trovato con in mano una chiave inglese, una candela del motore, senza nessuna altra prova a suo carico. Secondo gli autori del Contro dizionario, «la criminalizzazione del capitano mostra come le logiche repressive europee si riproducono sull’altra sponda del mediterraneo: esperienze lavorative pregresse o gesti contingenti diventano prove di colpevolezza. Per questo una volta che le barche sono in vista del soccorso i capitani tornano a confondersi nell’equipaggio, protetti spesso dai passeggeri» 4. In questi casi, quindi, il soggetto non organizza il traffico, non appartiene a strutture criminali e non gestisce l’operazione, ma è l’unico «che le autorità riescono a individuare, così su di lui si riversa tutta la domanda collettiva di repressione» 5, diventando un vero e proprio capro espiatorio. Tutto questo avviene, ovviamente, in accordo col più generale clima di repressione e controllo securitario italiano ed europeo. Il DDL sicurezza del governo Meloni 6 prevede, oltre ad un ruolo sempre più centrale per i CPR 7, il cosiddetto “blocco navale”, cioè la possibilità che, in caso di minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, il governo possa impedire l’ingresso nelle acque territoriali italiane a imbarcazioni sospettate di trasportare migranti e fermare le navi in mare, trasferendo i migranti a bordo in Paesi terzi, se disponibili e “sicuri”. Come sottolinea l’associazione Antigone, questo provvedimento mira a «trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un unico problema di sicurezza» 8. Lungi dal rappresentare un’eccezione, il DDL si colloca in perfetta continuità con i più recenti regolamenti europei. A partire da giugno 2026, infatti, entrerà in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, approvato nel maggio 2024 9. Approfondimenti L’ARCHITETTURA DEL RIFIUTO Il nuovo Patto UE e il confine estremo dei diritti umani 16 Marzo 2026 Esso comprende dieci provvedimenti che mirano a modificare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a facilitare il rimpatrio di coloro che si ritiene non abbiano il diritto di rimanere in Europa. Sono previste, ad esempio, procedure più rapide per le domande di asilo e i rimpatri alle frontiere, con l’obiettivo di prendere decisioni entro 12 settimane, e la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso. Al di là dei proclami di responsabilità e solidarietà, esso «si colloca all’interno di un processo più ampio di ristrutturazione dei principi fondanti della democrazia costituzionale europea» 10 e porta avanti l’esternalizzazione e la militarizzazione delle frontiere.  Non è solo l’Italia, tra l’altro, che inasprisce le misure repressive e criminalizzanti nei confronti delle persone in movimento. Human Rights Legal Project (HRLP) e Legal Centre Lesvos (LCL), che operano a Samo e Lesbo, supportando e difendendo migranti accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, hanno redatto un altro report 11 che dimostra che la situazione è critica anche in Grecia. Numerose persone identificate come “scafisti” all’arrivo in Grecia hanno riferito di essere state costrette, o sotto la minaccia delle armi da membri di reti di contrabbando, o perché non potevano pagare, o potevano pagare solo un prezzo ridotto (che di solito varia da diverse centinaia di euro a migliaia di euro, secondo i rapporti delle persone in movimento); in altri casi, le persone dovevano guidare la barca per necessità dopo essere state abbandonate in mare. Il report dimostra, attraverso casi studio e processi in corso, come anche in questo caso «le autorità greche stiano usando la legislazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale per perseguire proprio le persone che dovrebbero essere protette» 12. Queste misure si basano sul Protocollo ONU contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria, detto Protocollo di Palermo e redatto nel 2000. Esso mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino 13 . Il «traffico di migranti» (smuggling) si riferisce all’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale (sarebbe quindi in Italia il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale). A differenza della tratta di esseri umani, che è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitalità o la ricezione di persone, tramite minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione allo scopo dello sfruttamento, il traffico di migranti è concepito dal Protocollo principalmente come un crimine contro lo Stato e il controllo delle sue frontiere. Gli Stati Parte, infatti, devono perseguire il traffico come reato penale, ma il Protocollo specifica che i migranti oggetto del traffico non andranno incontro a procedimenti penali.  Come notano gli autori del report greco, la confusione dei due termini non solo demonizza chi viene accusato di favoreggiamento dell’immigrazione, ma non considera nemmeno il contesto in cui le persone sono costrette ad attraversare i confini, nel quale le reti di traffico sono l’unico mezzo per facilitare il passaggio di frontiere sempre più militarizzate e ostili. In assenza di leggi migratorie non discriminatorie che permettano alle persone di attraversare i confini in modo sicuro e legale, infatti, continueranno a esistere reti di questo tipo. La confusione deliberata tra tratta di esseri umani e favoreggiamento della migrazione, soprattutto quando i migranti vengono criminalizzati per facilitare il proprio movimento, rafforza le narrazioni anti-migranti che dipingono questi ultimi, in particolare gli uomini, come minacce criminali violente 14. Approfondimenti GRECIA: SALVARSI DA UN NAUFRAGIO È SEMPRE PIÙ SPESSO UN CRIMINE Operatori umanitari e persone in movimento sotto accusa per smuggling Ludovica Mancini 5 Marzo 2026 Inoltre, Il Protocollo è alla base del “Facilitators Package”, costituito dalla Direttiva UE 2002/90/CE (di seguito ‘Direttiva sulla Facilitazione’) e dalla Decisione Quadro 2002/946/JA, adottata nel 2002, che imponeva a tutti gli Stati membri di creare legislazioni che rendessero reato penale per chiunque prestare assistenza a una persona nell’ingresso o nel transito del territorio di uno Stato membro dell’UE in violazione della legge nazionale 15. Il requisito che questo aiuto sia fornito per guadagno materiale è stato però rimosso dalla definizione europea, così come l’esenzione per i migranti che attraversano i confini, rendendo significativamente più facile per gli Stati membri criminalizzarli 16. Le conseguenze, ovviamente, ricadono proprio sulle vite delle persone migranti: gli autori del report sulla situazione greca notano che a settembre 2025, il 45,8% delle persone incarcerate in Grecia per favoreggiamento della migrazione irregolare stava scontando pene che vanno da 15 anni all’ergastolo, mentre il 31,6% dei detenuti da 5 a 10 anni 17. Anche per l’Italia la situazione è simile: le persone migranti quasi inevitabilmente finiscono per essere rinchiuse nei CPR, dato che «l’etichetta amministrativa della “pericolosità sociale”, attribuita automaticamente come conseguenza del reato, porta con sé la promessa di una detenzione senza una fine certa» 18. Gli autori del report Dal mare al carcere raccontano, ad esempio, che attualmente seguono i casi di 147 persone accusate o condannate come “scafisti”, di cui circa la metà sono ancora in carcere. Quattro persone – D., A., M. e L. – sono detenute da mesi nei CPR di Caltanissetta, Milo e Ponte Galeria, nonostante tutti abbiano richiesto asilo, e nonostante per due di loro che provengono da Russia e Ciad, la deportazione non sia nemmeno effettivamente praticabile.  Un altro caso menzionato è quello di Mouad, nome di fantasia di un giovane ragazzo guineano che, nonostante abbia prodotto documentazione proveniente dal Paese di origine che prova il suo essere minorenne, è stato condannato a 3 anni e mesi 4 di reclusione 19. Inoltre, nonostante le dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei civili iraniani, ci sono stati processi contro tre persone provenienti dall’Iran: Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, Marjan Jamali, e Babai Amir, coimputato di quest’ultima. Quest’anno sia Maysoon che Marjan sono state assolte, a seguito di forti campagne di solidarietà avviate sia al livello locale che nazionale. Purtroppo, pur con una storia molto simile, Babai Amir ha subito una condanna a sei anni, a seguito della quale ha tentato di togliersi la vita. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale già stabilita in primo grado 20.  «Nel clima di guerra e di odio razzista che ci circonda, può essere facile cedere al pessimismo e avere la sensazione che tutto sia perduto», notano in conclusione gli autori del rapporto. Tuttavia, «le parole chiare e potenti di Maysoon, Alaa e di tante altre persone criminalizzate, insieme alla determinazione di attivist3 e politicə che scelgono di schierarsi apertamente in solidarietà, ci ricordano che arrendersi non è un’opzione e che continuare a lottare per ciò che è giusto è una responsabilità collettiva» 21.  1. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025, 15/02/2026 ↩︎ 2. Consulta il rapporto ↩︎ 3. Art. 12-bis TUI: morte o lesioni nei reati di immigrazione clandestina alla Corte Costituzionale, Avv. Massimo Ferrante ↩︎ 4. Equipaggio della Tanimar, Controdizionario del confine. Parole alla deriva del Mediterraneo centrale, Tamu Edizioni, 2025, p. 62 ↩︎ 5. Lo “scafista” come artefatto giuridico e sociale, Il Manifesto (9 febbraio 2024) ↩︎ 6. Patto migrazione e asilo, governo approva ddl per attuazione (12 febbraio 2026) ↩︎ 7. Tra le misure previste il divieto di avere cellulari o fare riprese nei centri di detenzione e la forte limitazione alle visite degli assistenti parlamentari: Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica, Il Manifesto (12 febbraio 2026) ↩︎ 8. Pacchetto sicurezza. Antigone: “un nuovo e grave attacco allo Stato di diritto. Non sono questi i provvedimenti che portano benefici sulla sicurezza” (16 gennaio 2026) ↩︎ 9. Patto sulla migrazione e l’asilo, Commissione EU (21 maggio 2024) ↩︎ 10. Da diritto a ricatto, la capriola della Ue, Il Manifesto (14 febbraio 2026) ↩︎ 11. Report: The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? (novembre 2025) ↩︎ 12. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 8. ↩︎ 13. Protocollo addizionale  della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria ↩︎ 14. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 11-12. ↩︎ 15. Il 13 settembre 2023, la Presidente von der Leyen ha proposto di rinforzare gli strumenti a disposizione dell’UE per contrastare il traffico di migranti aggiornando questa direttiva. Cfr. qui il link ↩︎ 16. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 9-10. ↩︎ 17.  The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 10. ↩︎ 18. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎ 19. Migranti, la storia del ragazzino scambiato per maggiorenne e da due anni nel carcere con gli adulti, La Repubblica (maggio 2025) ↩︎ 20. Sbarco di migranti a Roccella Ionica, ridotta la pena per Amir Babai: la difesa annuncia ricorso in Cassazione, La Gazzetta del Sud (13 marzo 2026) ↩︎ 21. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎