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Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
A Bologna la polizia uccide: l’omicidio di Stato come indice della militarizzazione del nostro Paese
Domenica, in una Bologna avvolta dalla calura un vero e proprio incubo si è materializzato in una mattina di mezza estate. Sarebbe stata tutta un’altra storia se quella chiamata alle forze dell’ordine fosse arrivata da una villa sui colli ed avesse riguardato un italiano benestante che chiedeva aiuto in stato confusionale. Ma nella realtà, quella telefonata è arrivata dal Pilastro e quando la polizia è arrivata lì non ha trovato un ricco italiano, ma Abderrhaim Fakir, un lavoratore marocchino titolare di una ditta di facchinaggio. Fakir aveva perso da pochi mesi la madre, aveva qualche problema burocratico col rinnovo del permesso di soggiorno e, per via di difficoltà che attraversava la sua ditta, aveva licenziato alcuni suoi dipendenti. Questi e chissà quanti altri problemi erano per lui fonte di malessere e forse erano proprio le ragioni che avevano portato allo stato confusionale di domenica mattina, quando di fronte alle sue urla in un garage del Pilastro, qualche vicino si è allarmato forse eccessivamente (Fakir non stava facendo male a nessuno) e ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. Una volante è accorsa sul posto insieme ai sanitari in uno di quelli che si denominano interventi congiunti. E come da protocollo per questi casi, i sanitari sono rimasti del tutto inermi: in presenza di un soggetto che dà in escandescenze, le forze dell’ordine agiscono per prime, per “creare le condizioni” per consentire ai sanitari di intervenire. E la polizia è riuscita in questo intento, visto che in poco tempo hanno proceduto con le manovre d’arresto che hanno immobilizzato a terra Fakir. Ma a quel punto non c’era nient’altro da fare per i sanitari, visto che ormai Fakir non respirava più. L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università si unisce al dolore dei suoi cari ed esprime tutta la solidarietà possibile nella tragica occasione deĺla sua scomparsa alla giovane età di 43 anni, una vita interrotta a metà da chi avrebbe dovuto tutelarlo e proteggerlo. La nostra comunità si aspetta verità e giustizia su questo caso e su tanti casi simili già avvenuti in precedenza. Non derubrichiamo questo caso a mero incidente, trovando un modo per minimizzare le conseguenze della violenza razzista e classista che caratterizza questo che è un vero e proprio omicidio di Stato. A tal proposito, si segnala una mappa online degli omicidi e degli abusi commessi dalla polizia nel nostro Paese per far comprendere che non si tratta di poche mele marce, ma che è marcio quasi tutto il frutteto. Pensate che dalle prime comunicazioni della Questura filtravano voci tendenti a classificare la vittima come un senza fissa dimora, allo scopo di sminuire le responsabilità ed il peso per la società, arrivando addirittura a provare a dire che quando erano arrivati i poliziotti lo avessero già trovato morto. Già solo queste falsità danno la misura della gravità della situazione e della volontà “politica” di mettere la polvere sotto il tappeto. MA PERCHÉ L’OSSERVATORIO HA DECISO DI PUBBLICARE QUESTO COMUNICATO? COSA HA A CHE VEDERE QUESTO CASO CON LA NOSTRA ATTIVITÀ? Ebbene, questo tragico evento si iscrive a pieno titolo in quel clima di repressione che sta stringendo sempre più in una morsa la libertà degli e delle italiane (nello stesso giorno della morte di Fakir il Ministro degli Interni Piantedosi ha emanato l’ennesimo decreto sicurezza). E la stretta repressiva, soprattutto nelle periferie, nei quartieri popolari e nei confronti dei ceti subalterni e di chi esprime dissenso, è un elemento chiave del fenomeno di militarizzazione della società. Lo avevamo preannunciato anni fa che la militarizzazione dei luoghi dell’istruzione sarebbe stato solo la prima fase di un processo che si sarebbe poi dispiegato e riversato nel resto della società. E a nostro avviso siamo già da circa un anno in quella seconda fase inaugurata col “pacchetto sicurezza”. E, secondo punto che rileviamo come Osservatorio, gli allievi delle Forze dell’Ordine sono formati attraverso un preciso e studiato “sistema educativo” di cui, come ci insegna il Professor Charlie Barnao, questo evento sarebbe una delle naturali conseguenze (vedi qui). È una vergogna che, invece di lavorare per cambiare al più presto tale sistema, si facciano protocolli per invitare queste persone così formate a tenere lezioni di educazione civica nelle nostre scuole. Ma si va anche oltre la mera militarizzazione della società, con una presenza sempre più minacciosa che in taluni casi sembra voler scimmiottare il “modello ICE” degli USA. In realtà, a nostro avviso siamo davanti ad un fenomeno di israelizzazione della nostra società e il modello dell’ordine pubblico in Italia sembra ispirarsi di più alla polizia israeliana, con la quale peraltro si sono avviate profonde collaborazioni su più ambiti, inclusi quelli “formativi” di cui parlavamo. Quello che forse in tanti non sanno infatti è che da diversi anni la polizia di Stato viene addestrata con tecniche israeliane non solo in ambito investigativo, ma anche nell’uso della forza e nelle manovre d’arresto. Per esempio, molte procedure per immobilizzare e atterrare i cittadini malcapitati vengono mutuate in particolare dal Krav Maga, un sistema di combattimento di origine israeliana che trova ampia diffusione nelle forze dell’ordine anche in Italia. E nella fattispecie, la manovra con cui è stato ucciso Fakir si riferisce a un gruppo di tecniche come quella in figura. I ragazzi che assistono alla “lezione” sono allievi poliziotti. Alcuni, nella foto, sorridevano (vedere qui per l’originale, ma anche questo articolo è indicativo). Si tratta di manovre molto rischiose per le conseguenze sul sistema respiratorio e su quello cardiaco. Questo perché alcune di esse prevedono il blocco delle arterie carotidi per indurre la perdita di coscienza, blocco che se non rimosso in pochi secondi (si pensi ad esempio a George Floyd negli USA) può portare alla morte della persona bloccata a terra, impossibilitata a respirare. LA RISPOSTA DELLA GENTE COMUNE L’unica luce nel buio della tragica uccisione è la reazione della gente comune, scesa in massa già dalla sera di domenica in un presidio organizzato dal basso dai comitati e dalle realtà attivi al Pilastro. Migliaia di cittadine e cittadini si stanno ritrovando mentre scriviamo in Piazza Nettuno a Bologna in un’iniziativa lanciata dal sindaco e raccolta da tante organizzazioni, anche critiche nei confronti della sua Giunta, perché al momento tutte e tutti pretendono verità e giustizia sulla morte di Fakir. Auspici per il futuro: * basta con l’addestramento delle forze dell’ordine attraverso tecniche e manovre che comportano rischi per l’incolumità delle persone e ripensare il modello generale di riferimento per l’addestramento delle forze dell’ordine sulla base del principio primum non nocere; * nei casi di interventi congiunti dare la priorità ai sanitari nella valutazione del caso per comprendere la priorità dell’emergenza sanitaria (Fakir era in evidente stato confusionale); * istruire i sanitari sugli effetti e sui rischi delle manovre affinché possano limitare l’intervento delle forze dell’ordine laddove ravvedano criticità sanitarie (non è possibile che il protocollo preveda che i sanitari debbano astenersi dall’intervenire quando è in gioco la vita di una persona); * non utilizzare le misure di sicurezza per militarizzare ed israelizzare la nostra società. Se c’è un senso che possiamo dare alla morte di Fakir, oltre al garantirgli verità e giustizia, è quello di far sì che da questo punto in poi si tracci una linea a chiare lettere: “MAI PIÙ!” Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
La costosa protervia dell’ambasciatore statunitense in Italia
Il “tour” che l’ambasciatore statunitense in Italia Tilman Fertitta ha intrapreso per celebrare il 250mo anniversario della Costituzione degli Stati Uniti d’America, è finito in prima pagina sul Financial Times. L’articolo, intitolato “Porto in tempesta: lo yacht del diplomatico statunitense irrita l’Italia”, ricorda come l’attracco del suo superyacht di 117 metri “Boardwalk” a Venezia […] L'articolo La costosa protervia dell’ambasciatore statunitense in Italia su Contropiano.
July 20, 2026
Contropiano
Suicidi in Divisa. Un fenomeno silenzioso e non riconosciuto
Il suicidio avvenuto il 17 luglio a Bari di un carabiniere di 46 anni che si è tolto la vita in caserma ci ha spinti a gettare uno sguardo sul fenomeno dei suicidi tra i militari, a cui i media danno poco risalto, ma che sembra essere, come ha dichiarato Cleto Iafrate, fondatore dell’Osservatorio Suicidi in Divisa, un problema “strutturale” nel mondo militare. Come docenti poco conosciamo quel mondo dall’interno, ne abbiamo piuttosto sperimentato dall’esterno la postura nelle piazze, e proprio in questi giorni ne abbiamo rivisto la capacità di violenza nei video e nei film proiettati in occasione delle iniziative in memoria di Genova 2001. Molto significativi sono stati perciò gli interventi in diversi nostri convegni del sociologo Charlie Barnao, che ha sperimentato in prima persona come la socializzazione dei militari avvenga secondo tecniche desunte dai manuali di tortura della CIA, educando così all’insensibilità per il dolore proprio e altrui (si veda Charlie Barnao, Il soldato (im)perfetto. Addestramento militare, polizia e tortura). Tradizionalmente è dato per scontato che la caserma sia un luogo di soprusi, di “gavettoni” e punizioni, che il “linguaggio da caserma” sia rude, aggressivo e volgare (e lo conferma anche l’I.A.). L’effettiva realtà quotidiana della vita in caserma, però, possiamo solo immaginarla, perché, da quando il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso, l’esercito è diventato un corpo separato dalla società. Ci riferiamo perciò a Cleto Iafrate, secondo il quale la vita in caserma obbedisce a una “specificità militare” che consiste nella assoluta arbitrarietà delle decisioni e delle sanzioni da parte dei comandanti sui sottoposti e sulla loro vita, un trattamento che può minare la psiche e condurre a gesti estremi. Dato che, come ben sappiamo, nelle scuole le Carriere in Divisa sono presentate alla componente studentesca come allettanti opportunità di lavoro e di realizzazione personale, riportiamo le parole di Iafrate, che descrive così il mondo che attende chi si arruola: «Sulla testa del militare pende costantemente una spada di Damocle: la sconfinata discrezionalità dell’amministrazione militare». Anche la famiglia del dipendente è militarizzata: «La “moglie del Maresciallo Rocca” che aspetta seduta sulle valigie il marito trattenuto dal servizio non è solo un’immagine cinematografica. Le deroghe continue ed ingiustificate al principio di legalità garantite all’amministrazione militare mettono in luce una serie di contrasti tra il mondo militare e quello civile tra i quali il personale è sospeso, diviso e conteso. Contrasti che sono quotidiani e che possono essere molto forti, tali da minare alla base anche la psiche più solida». Recentemente anche il Giornale definisce i Suicidi in Divisa come «un’emergenza cronica e sottotraccia», riferendosi particolarmente alle Forze dell’Ordine, per le quali esiste uno specifico Osservatorio Nazionale Suicidi Forze di Polizia (Onsfo – Cerchio Blu). Secondo questo osservatorio il tasso di suicidi nelle Forze dell’Ordine è circa doppio rispetto alla popolazione generale. Come si vede anche dalla cronologia che segue i suicidi colpiscono particolarmente tra i carabinieri. Per lo più ignote sono le precise circostanze in cui i fatti sono accaduti, ma è noto che oltre l’80% si è sparato/a un colpo con la pistola d’ordinanza. Anche i sindacati mettono l’accento sul fatto che quello dei suicidi non è un fatto individuale, bensì collettivo, un fatto sociale, come direbbe Emile Durkheim, nei confronti del quale non si può stare in silenzio. Il soldato non è un mestiere come un altro, lo abbiamo spesso ripetuto: il fenomeno silenzioso e non riconosciuto dei suicidi dei militari ce ne mostra un lato poco noto che conferma come le sirene che invitano all’arruolamento siano ingannevoli maschere di una realtà ben più dura, che cancella l’umanità delle persone. Non conosciamo le storie di coloro che si sono tolte/i la vita, rimangono perlopiù consegnate al silenzio e al dolore delle famiglie perché affrontarne le cause sociali significherebbe mettere in discussione un “sistema militare” che non può essere diverso, in quanto votato alla guerra esterna ed interna, cioè alla “violenza dell’uomo sull’uomo” che ne pervade la stessa struttura. RIPORTIAMO DALL’OSSERVATORIO SUICIDI IN DIVISA I SUICIDI IN DIVISA I CASI SEGNALATI NEL 2026 (DISTINTI PER DATA, LUOGO, CORPO O ARMA DI APPARTENENZA, SESSO, GRADO, ETÀ E MODALITÀ) E I RIEPILOGHI DEGLI ANNI 2019-2025 (DISTINTI PER CORPO O ARMA). AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2026 1. 04 gennaio, Matera, Carabinieri, uomo, maresciallo, 49 anni, modalità ignote; 2. 09 gennaio, Valsusa (TO), Polizia di Stato, donna, Commissaria, 27 anni, «secondo le prime informazioni, per togliersi la vita avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza»; 3. 11 gennaio, Corsico (MI), Polizia Locale, uomo, agente, 40 anni, modalità ignote; 4. 24 gennaio, Cagnano Varano (FG), Carabinieri, uomo, carabiniere 25 anni, «colpo di pistola nella caserma in località Bagno, sulle sponde del lago»; 5. 31 gennaio, Lamezia Terme, Carabinieri, uomo, (seguiranno aggiornamenti); 6. 5 febbraio, Chivasso, Carabinieri, uomo, 45 anni, grado e modalità ignote; 7. 5 febbraio, Palau (SS), Guardia di finanza, uomo, ispettore, 34 anni, modalità ignote; 8. 16 febbraio, Padova, Polizia di Stato, uomo, vice sovrintendente, 50 anni, «posto fine alla propria vita, gettandosi da un ponte» (fonte: infodifesa); 9. 18 febbraio, Ravenna, Polizia locale, uomo, agente, 39 anni, «trovato morto, la scena del ritrovamento indirizza le indagini verso il gesto volontario»; 10. 28 febbraio, Roma, Polizia Locale, (grado, età e modalità ignote); 11. 21 febbraio, provincia di Benevento, Esercito, militare, 20 anni, «trovato senza vita nel garage della propria abitazione nella tarda serata di sabato 21 febbraio»; 12. 17 marzo, provincia di Mantova, Carabinieri, carabiniere scelto, uomo, 27 anni, colpo di pistola d’ordinanza nel suo alloggio in caserma; 13. 22 marzo, Milano, Polizia Locale, agente, uomo, 27 anni, modalità ignote; 14. 02 aprile, Napoli, Guardia giurata, agente, uomo, 45 anni, modalità ignote; 15. 02 febbraio (notizia appresa solo oggi), San Giovanni in Persiceto (BO), Polizia Locale, ispettore, uomo, 61 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 16. 15 aprile, provincia di Lecce, Esercito italiano, grado ignoto, donna, età ignota, impiccamento; 17. 16 aprile, Pisa, Aeronautica militare, VFP, uomo, età 19 – 22, modalità ignote; 18. 18 aprile, La Spezia, Carabinieri, carabiniere, uomo, 27 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 19. 23 aprile, Seveso (Monza), Carabinieri, brigadiere capo, uomo, 55 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 20. 01 maggio, Torino, Polizia penitenziaria, agente, uomo, 42 anni, modalità ignote; 21. 02 maggio, da fonte S.U.M. sembrerebbe che il gesto si sia verificato a Milano, all’interno del Consolato americano, Esercito, VFP4, uomo, 24 anni, modalità ignote; 22. 25 maggio, Comando provinciale di Chieti, Guardia di Finanza, uomo, grado, età e modalità ignote; 23. 29 maggio, Ospitaletto (BS), Polizia Locale, uomo, agente, 32 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 24. 20 maggio, Toscana, Carabinieri, uomo, età, grado e modalità ignote a questo Osservatorio (fonte: UNAC); 25. 2 giugno, Varazze (SV), Carabinieri, uomo, 49 anni, appuntato scelto, colpo di pistola d’ordinanza; 26. 2 giugno, Rho (MI), polizia locale, donna, agente, 29 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 27. 7 giugno, Firenze, Carabinieri, uomo, brigadiere capo, 54 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 28. 18 giugno, Catanzaro, Polizia di Stato, uomo, agente, 49 anni, sono in corso accertamenti; 29. 30 giugno, Cedegolo (BS), Carabinieri, uomo, maresciallo, comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Cedegolo, 59 anni, si è tolto la vita, lascia tre figli; 30. 01 luglio, Lucca, Polizia di Stato, uomo, agente, 28 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 31. 17 luglio, Bari, Carabinieri, uomo, appuntato, 46 anni, «si è tolto la vita all’interno della caserma». ANNO 2026 * Nr. 12 Carabinieri, di cui 2 carabiniere-forestale; * Nr. 4 Polizia di Stato; * Nr. 7 Polizia Locale; * Nr. 2 Guardia di Finanza; * Nr. 1 Polizia penitenziaria; * Nr. 3 Esercito; * Nr. 1 Guardie giurate; * Nr. 1 Aeronautica. ANNO 2025 Nel corso dell’anno 2025 sono stati segnalati a questo Osservatorio 44 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr. 4 Guardia di Finanza; * Nr. 7 Guardie Giurate (di cui uno da poco in pensione); * Nr. 9 Carabinieri (di cui una Carabiniera-forestale e uno da poco in pensione); * Nr. 12 Polizia di Stato (di cui un tentativo per impiccamento); * Nr. 2 Polizia Penitenziaria; * Nr. 4 Esercito; * Nr. 1 Aeronautica; * Nr. 2 Vigile del Fuoco; * Nr. 3 Polizia Locale. ANNO 2024 Nel corso dell’anno 2024 sono stati segnalati a questo Osservatorio 50 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr. 6 Esercito; * Nr. 1 Marina Militare; * Nr. 3 Aeronautica; * Nr. 7 Polizia Penitenziaria; * Nr. 6 Carabiniere (di cui 1 ex forestale); * Nr. 7 Guardia di Finanza; * Nr. 5 Polizia Locale; * Nr. 4 Guardie Giurate; * Nr. 8 Polizia di Stato (di cui 1 da poco in pensione); * Nr. 3 Vigile del fuoco. RIEPILOGO DEGLI EVENTI SUICIDARI SEGNALATI NELL’ANNO 2023 Nel corso dell’anno 2023 sono stati segnalati a questo Osservatorio 39 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr. 2 Guardia di Finanza; * Nr. 8 Carabinieri (di cui nr. 2 Carabinieri forestali); * Nr. 2 Guardie Giurate; * Nr. 1 Aeronautica; * Nr. 16 Polizia di Stato; * Nr. 3 Esercito; * Nr. 3 Capitaneria di Porto (di cui due della Guardia Costiera); * Nr. 3 Polizia Locale; * Nr. 1 Polizia penitenziaria. ANNO 2022 Nel corso dell’anno 2022 sono stati segnalati a questo Osservatorio 72 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr. 14 Carabinieri (di cui 5 carabinieri forestali); * Nr. 8 Guardia di Finanza; * Nr. 7 Esercito; * Nr. 5 Polizia Penitenziaria (1 tentativo di suicidio); * Nr. 21 Polizia di Stato, di cui uno da poco in pensione (3 tentativi di suicidio); * Nr. 6 Polizia Locale; * Nr. 6 Guardie Giurate; * Nr. 2 Vigili del fuoco; * Nr. 2 Aeronautica militare; * Nr. 1 Marina Militare. ANNO 2021 Nel corso dell’anno 2021 sono stati segnalati 57 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr. 23 Carabinieri (di cui 3 Carabinieri-Forestali); * Nr. 6 Polizia Penitenziaria (nr. 1 tentativo di suicidio); * Nr. 7 Guardie Giurate; * Nr. 8 Polizia di Stato; * Nr. 6 Polizia Locale; * Nr. 5 Guardia di Finanza; * Nr. 2 Marina Militare. ANNO 2020 Nel corso dell’anno 2020 sono stati segnalati 51 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr.6 Guardia di Finanza; * Nr. 15 Carabinieri; * Nr. 9 Polizia di Stato; * Nr. 5 Polizia locale; * Nr. 3 Marina Militare; * Nr. 1 Capitaneria di Porto; * Nr. 7 Polizia Penitenziaria; * Nr. 1 Aeronautica; * Nr. 1 Esercito; * Nr. 3 Guardia giurata. ANNO 2019 Nel corso dell’anno 2019 sono stati segnalati 69 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: * Nr. 19 Polizia di stato (di cui uno da poco in pensione); * Nr. 17 Carabinieri; * Nr. 11 Polizia penitenziaria; * Nr. 6 Guardia di finanza; * Nr. 5 Polizia locale; * Nr. 8 Forze armate; * Nr. 1 Vigile del fuoco; * Nr. 2 Guardia giurata. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Catania e Ortona: due nuove sentenze smontano le accuse contro le navi di soccorso
Prima le accuse e la gogna mediatica, i fermi delle navi, le sanzioni pecuniarie, gli anni di procedimenti. Poi, quando si è costretti a difendersi e ricorrere ai giudici, l’assoluzione senza che le istituzioni ne prendano atto e perlomeno chiedano scusa, dicano “ci siamo sbagliati“. È un copione ormai rituale quello che si è ripetuto questa settimana, quando due tribunali italiani hanno smontato modalità diverse per ostacolare e criminalizzare le organizzazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. A Catania è stato assolto il team di SOS Méditerranée dall’accusa di traffico illecito di rifiuti; a Ortona un giudice ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Humanity 1. Due vicende che sono distinte ma che hanno la stessa logica di fondo: usare strumenti repressivi e accuse pretestuose come arma contro chi soccorre vite in mare. CATANIA: NOVE ANNI DI ACCUSE INVENTATE A distanza di nove anni dall’avvio del procedimento, il Tribunale penale di Catania ha assolto un membro di SOS Méditerranée e gli altri ex componenti dell’equipaggio della nave Aquarius dalle accuse di presunte attività illegali e traffico illecito di rifiuti. Il caso nasce da un’indagine della Procura di Catania sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo durante le operazioni dell’Aquarius nel 2017 e nel 2018: gli indumenti delle persone soccorse e i materiali generati dalle attività mediche. La Procura aveva scelto di classificare quegli oggetti come rifiuti sanitari infettivi, da trattare con procedure speciali e costi più elevati, una qualificazione che l’organizzazione ha sempre contestato. Al Viminale sedeva Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio nel governo Conte I, e la sua politica dei porti chiusi, dei decreti sicurezza e di criminalizzazione della solidarietà era nel pieno della sua propaganda mediatica. Il 5 novembre 2018 quella lettura giudiziaria si era già tradotta nella richiesta di sequestro dell’Aquarius, all’epoca gestita da SOS Méditerranée insieme a Medici Senza Frontiere, con l’accusa – rivolta all’allora Coordinatore delle attività SAR – di aver organizzato un traffico illecito di rifiuti per risparmiare denaro, generando un presunto rischio sanitario sul territorio italiano. Una ricostruzione che l’assoluzione ribalta. Per la gestione dei rifiuti, ricorda l’organizzazione, i team hanno sempre seguito procedure standard basate sulle normative vigenti e su regolari contratti con agenti portuali e aziende autorizzate: tutti i materiali sono stati consegnati agli operatori abilitati e destinati allo smaltimento ordinario, senza che a bordo si sia mai verificato alcun rischio per la salute pubblica. L’ONG francese, che ha da poco celebrato 10 anni di attività, ha accolto la decisione con sollievo, pur rivendicando il peso che questi anni hanno scaricato sull’organizzazione e sul suo personale. E ha giustamente letto la vicenda per quello che è: l’ennesimo esempio di come i governi italiani manipolino la legge e strumentalizzino le norme amministrative per ostacolare, intralciare e criminalizzare le attività di salvataggio nel Mediterraneo centrale. ANCORA UNA VOLTA: LA LIBIA NON È UN PORTO SICURO Ph: Sofia Bifulco – SOS Humanity Il tribunale di Ortona – in perfetta continuità con tutte le precedenti decisioni che riguardano il cosiddetto “Decreto Piantedosi” – ha consegnato all’alleanza Justice Fleet un’altra vittoria giudiziaria, stabilendo che il fermo della nave di soccorso Humanity 1 – disposto nel dicembre 2025 – era illegittimo. La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle precedenti pronunce dei tribunali: detenere le navi di soccorso per non aver coordinato le operazioni con il centro di coordinamento libico viola il diritto marittimo internazionale, perché è «assolutamente impossibile» considerare la Libia un luogo sicuro, dal momento che le violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti proseguono impunemente. Il fermo colpiva la Humanity 1 dopo il soccorso di 160 persone in pericolo: le autorità italiane avevano bloccato la nave perché l’equipaggio non aveva comunicato con il centro di coordinamento dei soccorsi libico. SOS Humanity e Justice Fleet non riconoscono la cosiddetta Guardia Costiera libica come attore legittimo, poiché sono accertati i suoi gravi crimini contro le persone in fuga. «In un’ennesima sentenza, un giudice italiano ha affermato che è illegale imporre a un comandante di comunicare con il centro di coordinamento libico per il soccorso, poiché la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per le persone soccorse in mare», spiega Cristina Laura Cecchini, avvocata di SOS Humanity. LE ASSOLUZIONI NON FERMANO PERÒ LA STRATEGIA REPRESSIVA Che le vittorie in tribunale non si traducano automaticamente in un cambio di rotta lo dimostra la cronaca degli stessi giorni. Il 9 luglio è stato emesso un provvedimento di fermo di 45 giorni nei confronti della Trotamar III, gestita da CompassCollective, il cui equipaggio si era rifiutato – anche qui – di comunicare con il centro di coordinamento libico dopo aver soccorso 25 persone. «Il fermo della Trotamar III e la nostra vittoria in tribunale, ottenuta quasi contemporaneamente in un caso analogo, mettono a nudo la posizione giuridica altamente discutibile del governo italiano, che insiste affinché le navi delle ONG comunichino con questi attori libici illegittimi», ha osservato Wasil Schauseil, portavoce di SOS Humanity. «Mentre i tribunali sottolineano le condizioni disumane a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia, i governi europei stanno intensificando i propri sforzi per impedire a queste persone di fuggire dal Paese». È qui che la vicenda giudiziaria si salda a quella politica. I documenti pubblicati da Statewatch mostrano che l’UE e i suoi Stati membri continuano ad ampliare la cooperazione in materia migratoria con le autorità libiche pur essendo consapevoli delle condizioni disumane e delle torture nei centri detentivi, dell’ostilità diffusa verso le persone migranti e della repressione delle ONG. Un rapporto del 2025 l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha, infine, documentato la responsabilità europea nelle violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia. Catania e Ortona, insomma, raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: da un lato l’accusa costruita a tavolino che si sgretola davanti a un giudice, dall’altro il riconoscimento che il modello di esternalizzazione delle frontiere si regge su un attore criminale che i tribunali stessi giudicano illegittimo. Le assoluzioni alla fine arrivano, ma dopo anni di fango e di costi enormi, con un Paese incattivito che parla di “remigrazione” e uno spostamento verso l’estrema destra di tutta la politica europea. Nel contempo, la macchina spietata della criminalizzazione e dell’esternalizzazione dei confini continua a produrre un mix letale di violenza e morte.
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.
Voci critiche sulla PdL “Un’altra difesa è possibile”: non “complementarità”, ma “alternativa” alla guerra con l’obiezione totale e collettiva
In questi anni di costante e quotidiano lavoro di monitoraggio del livello di bellicismo nei luoghi della formazione e della società civile, l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ha segnalato e pubblicato numerosissimi casi di invasione delle forze armate nelle scuole, ma anche analisi approfondite sull’avanzare della “Cultura della difesa”, sul riarmo e sul contesto geopolitico in cui prendevano significato quelle iniziative. In un quadro caratterizzato da un radicale antimilitarismo, che accomuna tutte le componenti dell’Osservatorio, di cui diverse si riferiscono esplicitamente alla tradizione pacifista e nonviolenta, chi ha preso parte al suo percorso ha maturato via via la consapevolezza di un chiaro processo guerrafondaio in cui molte istituzioni, a partire dai governi e dagli apparati economici degli Stati che fanno affari con gli armamenti, per finire con le organizzazione internazionali, tra cui la NATO, stanno trascinando le popolazioni verso il baratro della guerra, cercando di indorare la pillola di una tragedia mondiale che deve necessariamente allertare per il semplice motivo che per la qualità e la quantità dell’arsenale a disposizione, la deflagrazione che si prevede non può che essere l’ultima, l’estrema e la definitiva misura per spazzare via l’umanità intera dalla faccia della Terra. E, allora, in considerazione di queste analisi e delle evidenze empiriche raccolte, chi si ritrova quotidianamente a costruire il sostrato concreto che costituisce il lavoro dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, pur nella consapevolezza dello sforzo profuso da chi è stato coinvolto nell’estensione della PdL Un’altra difesa è possibile, la cui storia nell’ambito del movimento pacifista non è in discussione, vorrebbe mettere in evidenza tutte le perplessità che essa ha suscitato in ambienti e in soggetti con altrettanta comprovata fede pacifista, antimilitarista e nonviolenta, soprattutto in relazione al ruolo che il servizio civile verrebbe ad assumere nel contesto internazionale. Tra le varie perplessità emerse, si segnalano ad esempio: – Serena Tusini, sindacalista e docente tra le promotrici dell’Osservatorio, in un articolo pubblicato su «Contropiano» il 28 marzo 2026, critica aspramente la PdL sulla difesa nonviolenta, definendola una proposta datata e funzionale alla dottrina NATO della “difesa totale” (CIMIC), nella quale l’ambito civile è interamente e strutturalmente concepito come terreno operativo militare. Alla luce di questo, Tusini denuncia la proposta come uno strumento per militarizzare i cittadini, con il servizio civile che funge da “cavallo di Troia” per il ritorno della leva obbligatoria, criticando infine il terzo settore per favorire la privatizzazione dello stato sociale. – Michele Lucivero, giornalista e docente tra i promotori dell’Osservatorio, in un articolo pubblicato su «Pressenza» il 6 maggio 2026, denuncia il rischio che il ritorno della leva obbligatoria in Europa trasformi il servizio civile proposto nella PdL in una difesa “complementare” subordinata alle logiche militari della NATO, tradendo così l’eredità etica di don Lorenzo Milani e la storia dell’obiezione di coscienza. Attraverso un’intervista a Rebecka Lindholm Schulz, referente della Società Svedese per la Pace e l’Arbitrato, viene analizzato il “modello svedese”, in cui il servizio civile dal 2026 include compiti di cybersicurezza e logistica strettamente integrati all’apparato bellico. Di fronte a queste dinamiche, l’autore solleva il dilemma morale di dover difendere alleanze militari che agiscono come oppressori e invita il movimento pacifista italiano, dove la leva non è ancora attiva, a una disobbedienza civile totale, proponendo anche la creazione di un fondo economico per sostenere chi rifiuta radicalmente la militarizzazione; – Antonino Drago, primo proponente di un progetto di legge sulla difesa popolare nonviolenta (1969), e Franco Dinelli, Direttore Centro Studi di Pax Christi, in un articolo pubblicato su «Il Fatto quotidiano» il 16 maggio 2026, criticano duramente la PdL, sostenendo che essa rischia di ridurre il servizio civile e la stessa “obiezione di coscienza”, che viene adombrata nel testo, a scelte subordinate alla difesa militare. Gli autori evidenziano la necessità di una vera autonomia per la difesa nonviolenta, avvertendo che un compromesso strutturale, “complementare”, “affiancato” e “integrato” con i Governi, sempre più ostaggi nella NATO, annullerebbe le alternative alla guerra; – Ermete Ferraro, presidente del Movimento Internazionale per la Riconciliazione, tra gli aderenti all’Osservatorio, in un articolo pubblicato l’8 luglio 2026 sul suo blog, ha definito la PdL Un’altra difesa è possibile una versione “minimalista” e compromissoria, che integra la difesa militare anziché rappresentare un’alternativa strutturale. Il dissenso si concentra sulla definizione di difesa “complementare” (Art. 1) e sulla mancanza di un dibattito interno profondo, evidenziando la stasi del movimento pacifista, adattatosi alla realpolitik. La posizione critica sottolinea la necessità di un programma costruttivo autonomo e coerente con la teoria della difesa “alternativa”; – Alfonso Navarra, coordinatore dei Disarmisti esigenti, tra i fondatori dell’Osservatorio, in un articolo pubblicato l’8 luglio sul blog obiezioneallaguerra esprime molti dubbi sulla PdL perché essa non scalfisce affatto la vigente e incostituzionale subordinazione di una difesa civile rispetto a quella militare e rispetto a logiche sovranazionali offensive come quelle della NATO. Per creare un’alternativa non basta un 6×1000 del tutto legittimo ma individuale e minimo, occorre prendere miliardi di fondi pubblici, secondo Navarra, in primis da quella parte dello strumento militare che ha funzioni offensive, e ridestinarli per la pace. Questo accompagnato alla denuclearizzazione unilaterale, all’uscita dalla NATO e alla possibilità di esercitare pienamente e coerentemente con la Costituzione il diritto all’obiezione di coscienza. Per tutti questi motivi, la PdL Un’altra difesa è possibile, pur ponendosi l’intento di inserire, tra le altre cose, il servizio civile all’interno di un quadro costituzionale caratterizzato dalla difesa nonviolenta e non armata del proprio Paese, rischia di essere una misura non solo insufficiente sulla via del pacifismo, ma anche controproducente, dal momento che potrebbe rivelarsi uno strumento utile nelle mani dei guerrafondai. L’ambiguità del testo dell’iniziativa legislativa, infatti, nel richiamare “la complementarità” e non “l’alternativa” alla guerra e alla difesa armata, rischia di essere lo strumento attraverso il quale la strategia NATO della difesa totale s’incunea nella società civile, rendendo quest’ultima complice delle guerre d’aggressione in cui alcuni capi di Stato dissennati stanno cercando di trascinare un’alleanza militare da cui converrebbe, piuttosto, rapidamente uscire. Si tratta, dunque, di perplessità diffuse in maniera trasversale nel mondo pacifista, antimilitarista e nonviolento dovute all’equivocità, certamente non ricercata, ma non per questo meno patente, del testo in questione. Tuttavia, nello spirito democratico e pluralistico che connota la nascita dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, vorremmo, al più presto, riprendere insieme il dibattito intorno alla nostra proposta di obiezione totale a partire dalle indicazioni tracciate nel nostro Manifesto di Resistenza alla militarizzazione, che consideriamo l’ipotesi al momento più idonea per affrontare un contesto internazionale connotato da una normalizzazione della guerra. Un’obiezione totale e collettiva da esercitare in tutti i luoghi di lavoro e di formazione anche per arginare la propaganda per l’arruolamento nelle forze armate che si presenta spesso come unico sbocco lavorativo per zone sempre più depresse del nostro Paese. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Quel Lager moderno che sorge nella periferia di Roma
LINDA PEZZANO 1 Esiste una profonda frattura etica e geografica nel cuore di Roma, dove il 4 novembre 1950 fu firmata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il testo cardine posto a presidio definitivo delle libertà fondamentali, dove spiccano perentori l’articolo 2, a tutela intrinseca della vita, e l’articolo 3, che sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Quella città “centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse” (art. 1, co. 4, Statuto di Roma Capitale del 2013 2) ospita oggi nella sua periferia “spiazzi di cemento, gabbie alte otto metri, locali di pernotto sporchi e sforniti e con i materassi messi per terra. Questo è il CPR di Ponte Galeria 3”, struttura che capovolge radicalmente questa vocazione universale, configurandosi come un moderno avamposto di totale sospensione dei diritti civili. La parabola storica di questi centri rivela una precisa e progressiva mutazione geopolitica delle politiche migratorie. Nati alla fine degli anni Novanta come strutture temporanee teoricamente destinate all’accoglienza e al primo soccorso dei flussi migratori, tali luoghi hanno subito una metamorfosi semantica e funzionale, trasformandosi prima in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e, infine, negli attuali Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPR). Pur mostrando un’architettura e un regime di controllo del tutto sovrapponibili a quelli della detenzione penitenziaria, queste strutture rimangono formalmente escluse dalla disciplina e dalle garanzie costituzionali del sistema carcerario. Esse galleggiano in una sorta di limbo ordinamentale, sprovviste di una normativa organica che ne definisca chiaramente i limiti e le modalità di gestione. Questa indeterminatezza non è casuale: “i CPR sono luoghi utili alla polizia per gestire, spostare, immobilizzare anche solo temporaneamente una popolazione migrante irregolarizzata ma pur sempre presente, utilizzando uno strumento – il diritto amministrativo – molto più maneggevole rispetto a quello penale 4“. La descrizione più lucida ed empirica della realtà interna al CPR di Ponte Galeria giunge dalle parole clandestine di chi quell’inferno lo ha attraversato due volte. Nel suo volume “Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano”, edito da Sensibili alle foglie nel 2026, ma riguardante eventi verificatisi nel corso del 2014 e 2015, Sunjay Gookooluk descrive la propria reclusione coatta – prima per novanta giorni, poi per sessanta – restituendo la cronaca dettagliata di un Lager Moderno, isolato dal mondo, dove centinaia di invisibili vivono giorni che si susseguono tutti uguali, carichi di disperazione. Sunjay scriveva di nascosto, utilizzando una penna procuratagli da una mano solidale rimasta anonima e consumando fogli di fortuna: la carta coprente che avvolgeva un vitto quotidiano scadente e insufficiente alla sopravvivenza. La quotidianità all’interno del centro si palesa come una metodica violenza istituzionale e una demolizione dei bisogni umani elementari, oltre che dei diritti fondamentali della persona umana: “Sono entrati che ancora era buio nel camerone e l’hanno preso mentre dormiva. Un ragazzo tunisino di vent’anni, era tossicodipendente, in terapia con il metadone. L’hanno bloccato al letto e gli hanno legato le mani. Non l’abbiamo più visto, ma poco dopo polizia, carabinieri e militari sono rientrati in venti, con guanti e manganelli. […] Un ragazzo, per non essere portato via, si era messo delle lamette attorno al collo. […] Qui non possiamo avere nulla: un pettine, uno specchio, cinture e lacci delle scarpe…”. All’interno dei cameroni, dove coabitano ammassate fino a otto persone, l’unico surrogato è un tavolino di ferro dove poggiare i pochi indumenti concessi; i letti sono privi di lenzuola idonee, sostituite da fragili fogli di carta monouso, e gli asciugamani forniti ricalcano la consistenza della comune carta igienica, i wc sono alla turca e i bagni privi di luce naturale oltre che sprovvisti di interruttore per accendere la luce artificiale 5. In questo contesto di totale privazione, l’orizzonte psicofisico dei trattenuti viene sistematicamente annullato dalla mancanza di qualsivoglia attività ricreativa, culturale o intellettuale: non vi sono libri, biblioteche, scacchiere o passatempi che possano sottrarre il tempo alla sua funzione puramente punitiva. I telefoni cellulari dotati di fotocamere o registratori vengono immediatamente sequestrati all’ingresso e trattenuti in magazzino; una misura di sicurezza che, dietro lo schermo dell’ordine interno, cela il preciso intento di impedire la raccolta di prove visive e testimonianze dirette sui sistematici abusi e sul degrado strutturale delle docce e dei servizi igienici, perennemente guasti e abbandonati all’incuria. Sunjay esprime con il cuore in mano come il carcere sia mille volte meglio organizzato per quanto riguarda i diritti e i doveri dei reclusi, poiché nel CPR si viene formalmente definiti “ospiti” ma trattati peggio dei criminali, erodendo giorno dopo giorno la possibilità stessa di sopravvivenza. La violenza del CPR di Ponte Galeria – uno dei primi centri di detenzione aperti in Italia dopo l’entrata in vigore della Legge 40/1998 6 – non si esaurisce nella fatiscenza dei luoghi, ma si insinua profondamente nelle pieghe della prassi medica e burocratica. Sunjay, affetto da diabete alimentare e grave insonnia, denuncia nel suo diario il totale disprezzo della direzione sanitaria per le sue patologie croniche: le terapie psichiatriche precedentemente stabilite nel carcere di Rebibbia vengono ridotte arbitrariamente a poche gocce inefficaci da medici che si sentono come “Dio sceso in terra”, mentre l’ente gestore privato, la cooperativa GEPSA subentrata all’epoca nella gestione al ribasso della struttura, si rivela incapace di garantire persino la dieta specifica prescritta per il diabete. L’assurdo burocratico tocca il culmine quando l’Ufficio Immigrazione della Questura registra il cognome di Sunjay alterandone la grafia, inserendo una “o” al posto della “u“. Da quel momento, nonostante il possesso di un regolare codice fiscale e di un conto corrente postale che ne blindavano l’identità oggettiva, l’individuo cessa giuridicamente di esistere, trasformandosi, nel caso del sig. Gookooluk, nel numero 8703, in un’identità errata da sottoporre a infinite e reiterate procedure di identificazione, costringendo l’uomo a ricorrere allo sciopero della fame e al rifiuto della terapia insulinica come unica e disperata forma di protesta pacifica per rivendicare i propri diritti elementari. Il meccanismo del trattenimento si nutre infine dell’inganno istituzionale, prassi ormai abituale nel labirinto della detenzione amministrativa: la seconda detenzione di Sunjay prende avvio quando l’uomo viene formalmente attirato in Questura con il pretesto del ritiro di una notifica burocratica, per poi ritrovarsi improvvisamente rinchiuso a Ponte Galeria, vittima di una privazione della libertà personale convalidata ex post e successivamente censurata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22932/2017. Dal 2015 a oggi si è assistito a una costante espansione delle politiche di repressione e contenimento delle migrazioni. Invero, le risultanze delle ispezioni politiche e i documenti ufficiali delle Commissioni Comunali gettano una luce altrettanto sinistra sulle condizioni attuali della struttura 7. Dal Verbale n. 8 del 12 marzo 2025 della V Commissione Capitolina Permanente – Politiche sociali e della salute -, emerge una profonda e angosciante sensazione di mortificazione dinnanzi alla visione di decine di uomini che vagano negli spazi di cemento del centro, palesemente e massicciamente sedati attraverso l’uso sistematico di psicofarmaci, ridotti all’incapacità di esprimersi, di comunicare o di formulare un pensiero coerente. È la materializzazione clinica di quello che gli operatori definiscono il nesso perverso tra controllo coatto e abbandono esistenziale: si priva l’individuo del suo tempo, del suo passato, delle sue relazioni e del suo mondo, per poi contenerne la legittima disperazione attraverso la chimica medica. Il medesimo verbale ricorda come la barriera linguistica sia un dato strutturale oggettivo e drammatico mai riscontrato in questi termini critici dalle relazioni dei Garanti, e come l’assenza cronica di mediatori culturali impedisca l’esecuzione di uno screening psichiatrico e clinico degno di questo nome durante le sbrigative visite di idoneità al trattenimento, che durano mediamente meno di venti minuti. La testimonianza di Sunjay Gookooluk ha quindi anticipato uno schema che ha continuato a ripresentarsi attraverso decessi, suicidi e tentativi di suicidio, autolesionismo e ricorrenti episodi di protesta collettiva (i c.d. eventi critici) contro condizioni percepite come insopportabili all’interno dei CPR italiani. Gli atti di resistenza – tra cui labbra cucite8, ingestione di lamette da barba e materassi incendiati all’interno delle celle di detenzione – appaiono come disperati tentativi di riappropriarsi della propria autonomia all’interno di un sistema progettato per privare i detenuti di individualità e libertà. Gli eventi accaduti nel CPR di Ponte Galeria negli ultimi anni illustrano la persistenza di queste carenze strutturali. Tra i casi più emblematici c’è quello di Wissem Ben Abdellatif 9, un ragazzo tunisino di 26 anni originario di Kebili, morto per arresto cardiaco dopo essere rimasto legato al letto e sedato, per cinque giorni, nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Camillo di Roma, in seguito al trasferimento dal CPR di Ponte Galeria. Ancora più eclatante è la morte di Ousmane Sylla10, ragazzo ventiduenne guineano che si è suicidato mentre era detenuto nel medesimo CPR nel febbraio 2024. Ousmane aveva manifestato un grave disagio psicologico e aveva ripetutamente cercato aiuto prima di togliersi la vita. La sua morte ha suscitato un’ampia condanna da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, avvocati e professionisti del settore medico, i quali hanno fermamente sostenuto che la tragedia non fosse un evento imprevedibile, bensì la diretta conseguenza di un sistema di detenzione che genera sistematicamente disperazione. I Centri Permanenti per il Rimpatrio si configurano pertanto come dei non-luoghi antropologici e giuridici, spazi in cui l’identità dell’individuo viene azzerata, il suo passato ignorato e il suo futuro congelato in un tempo sospeso e non predeterminabile10. Alla scadenza del termine massimo di reclusione, la stragrande maggioranza dei trattenuti non viene rimpatriata (nel solo anno 2023, su 6.620 persone entrate nei centri, meno del 50% è stato effettivamente rimpatriato, a causa della mancanza cronica di accordi bilaterali di riammissione con i paesi di provenienza, circoscritti quasi esclusivamente a Tunisia, Egitto, Albania e Marocco 11); l’apertura dei cancelli coincide semplicemente con la consegna di un ulteriore ordine di espulsione differita, un invito formale a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Per chi non ha incontrato la morte o scelto il suicidio come via d’uscita, c’è il ritorno forzato alla condizione di fantasmi metropolitani, spinti ai margini della microcriminalità dalla medesima macchina statale che ne preclude la regolarizzazione onesta. Resta, nel silenzio di Ponte Galeria, il disperato anelito alla dignità umana racchiuso nelle ultime righe del diario di Sunjay, la volontà incrollabile di raccogliere i frammenti della propria esistenza, per veder finalmente soddisfatto il proprio diritto alla libertà in un cielo pieno di stelle: “di notte spesso guardo il cielo immenso con le stelle che brillano lassù, osservo i volatili, i gabbiani lassù e nel cuore desidero di poter volare anche io nel cielo stellato e libero. Stasera c’è la luna piena ed è estremamente bello osservare questa immensità e bellezza” (Diario di un invisibile, Sunjay Gookooluk, p. 31). 1. Socia di Attiva Diritti. Giurista esperta in Diritti Umani, Migrazioni e Protezione Internazionale ↩︎ 2. Statuto di Roma Capitale ↩︎ 3. Così l’On. Rachele Scarpa, in seguito a una sua visita al CPR di Ponte Galeria in data 18 giugno 2024 ↩︎ 4. Così Giulia Fabini in Controfuoco N. 0 di Melting Pot Europa ↩︎ 5. Come riportato ancora oggi dalla Relazione del Garante delle Persone Private della Libertà del 2025 ↩︎ 6. Dal progetto Trattenuti realizzato da ActionAid e UniBa ↩︎ 7. Report della visita del 27 maggio 2025 dell’ On. Rachele Scarpa e dell’ Avv. Martina Ciardullo; Libertà e dignità: le osservazioni di Amnesty International sulla detenzione amministrativa di persone migranti e richiedenti asilo in Italia, 2024 ↩︎ 8. «Mentre qui qualcuno s’era cucito la bocca, nel reparto donne c’era una delegazione con il sindaco in visita. Ecco perché oggi hanno pulito tutto per bene anche nei nostri reparti… vogliono coprire la vergogna mostrando che qui tutto funziona nella norma… che schifo questa sceneggiatura. [Più tardi lo stesso giorno] Scusatemi… da ieri non c’è solo uno con la bocca cucita… sono due tunisini che da ieri e tutt’ora sono con la bocca cucita…» (da Diario di un invisibile di Sunjay Gookooluk, p. 77) ↩︎ 9. Annalisa Camilli, La battaglia per la verità sulla morte di Wissem Abdel Latif – Internazionale ↩︎ 10. Benedetta Cerea – Melting Pot Europa; Bianca Maurizi – L’Unità; Angela Stella – L’Unità ↩︎ 11. Francesca Esposito, Emilio Caja, Arianna Grasso, Note di curatella in Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano di Sunjay Gookooluk ↩︎