La costruzione politico-giuridica dello “scafista”Come funziona la criminalizzazione delle persone migranti, in particolare
tramite l’individuazione della figura dello “scafista”?
Il report “Dal mare al carcere” 1, redatto da Arci Porco Rosso di Palermo e
borderline-europe, cerca di rispondere a questa domanda.
I dati raccolti mostrano che durante il 2025, in Italia, sono avvenuti 467
arresti per il reato di “facilitazione dell’immigrazione irregolare” previsto
all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e 97 persone sono state arrestate
appena sbarcate. Secondo i dati raccolti nel report, «non esiste carcere in cui
non ci sia qualcuno criminalizzato per aver facilitato la libertà di movimento»
2.
Cerchiamo di chiarire il contesto giuridico e politico. L’art. 12 del TUI,
innanzitutto, disciplina i reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione
irregolare, prevedendo pene severe per chi organizza, finanzia o facilita
l’ingresso illegale di stranieri in Italia, causando volontariamente o
involontariamente lesioni o morte alle persone migranti coinvolte.
Le pene previste vanno dai 10 ai 30 anni, in base alla gravità della situazione,
a cui si aggiungono aumenti di pene in caso di aggravanti e il divieto di
bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni.
Quest’ultimo aspetto è il più problematico, in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, che impone che il legislatore non introduca discipline
irragionevoli o discriminatorie: in questo caso, tuttavia, una condotta
caratterizzata da involontarietà può comportare pene prossime a quelle previste
per l’omicidio volontario 3.
Inoltre, sembra non venir rispettato neanche l’art. 27 della Costituzione, che
prevede una pena volta alla rieducazione del condannato mentre qui, al
contrario, l’intento è eminentemente repressivo. Il punto più delicato riguarda
proprio i cosiddetti “scafisti”: accade spesso che vengano identificati con
coloro che reggono il timone dell’imbarcazione, che magari sono costretti a
farlo come forma di pagamento della traversata.
Un altro termine usato in questo caso è quello di “capitano”. Nel Contro
dizionario del confine gli autori – ricercatori e ricercatrici dell’Università
di Genova e di Parma riuniti sotto il nome collettivo di Equipaggio della
Tanimar – spiegano che è un termine polisemico, dato che viene utilizzato sia da
viaggiatori senza documenti, sia dai funzionari europei.
Rapporti e dossier
“DAL MARE AL CARCERE”: REPORT SEMESTRALE 2025 DI ARCI PORCO ROSSO
Arresti, processi e rimpatri nella macchina della criminalizzazione
Benedetta Cerea
9 Settembre 2025
Per i primi, coloro che cercano di raggiungere le coste italiane, il termine fa
riferimento a una figura su cui fare affidamento, che si spera non essere un
impostore e sappia davvero portare avanti la traversata. Altre volte, invece, è
un passeggero, obbligato a prendere il timone, spesso contro la sua volontà; in
tutti i casi, comunque, rimane un viaggiatore.
Per le istituzioni, al contrario, il capitano è solo un trafficante, uno
“scafista” per l’appunto, da punire in base alle leggi contro l’immigrazione
“illegale”. Egli diventa il responsabile da individuare e punire in modo
esemplare, a volte solo a causa del fatto che viene trovato con in mano una
chiave inglese, una candela del motore, senza nessuna altra prova a suo carico.
Secondo gli autori del Contro dizionario, «la criminalizzazione del capitano
mostra come le logiche repressive europee si riproducono sull’altra sponda del
mediterraneo: esperienze lavorative pregresse o gesti contingenti diventano
prove di colpevolezza. Per questo una volta che le barche sono in vista del
soccorso i capitani tornano a confondersi nell’equipaggio, protetti spesso dai
passeggeri» 4.
In questi casi, quindi, il soggetto non organizza il traffico, non appartiene a
strutture criminali e non gestisce l’operazione, ma è l’unico «che le autorità
riescono a individuare, così su di lui si riversa tutta la domanda collettiva di
repressione» 5, diventando un vero e proprio capro espiatorio.
Tutto questo avviene, ovviamente, in accordo col più generale clima di
repressione e controllo securitario italiano ed europeo. Il DDL sicurezza del
governo Meloni 6 prevede, oltre ad un ruolo sempre più centrale per i CPR 7, il
cosiddetto “blocco navale”, cioè la possibilità che, in caso di minaccia grave
all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, il governo possa impedire
l’ingresso nelle acque territoriali italiane a imbarcazioni sospettate di
trasportare migranti e fermare le navi in mare, trasferendo i migranti a bordo
in Paesi terzi, se disponibili e “sicuri”.
Come sottolinea l’associazione Antigone, questo provvedimento mira a
«trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del
consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone
migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un
unico problema di sicurezza» 8.
Lungi dal rappresentare un’eccezione, il DDL si colloca in perfetta continuità
con i più recenti regolamenti europei. A partire da giugno 2026, infatti,
entrerà in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea,
approvato nel maggio 2024 9.
Approfondimenti
L’ARCHITETTURA DEL RIFIUTO
Il nuovo Patto UE e il confine estremo dei diritti umani
16 Marzo 2026
Esso comprende dieci provvedimenti che mirano a modificare il sistema di
accoglienza dei richiedenti asilo e a facilitare il rimpatrio di coloro che si
ritiene non abbiano il diritto di rimanere in Europa.
Sono previste, ad esempio, procedure più rapide per le domande di asilo e i
rimpatri alle frontiere, con l’obiettivo di prendere decisioni entro 12
settimane, e la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso.
Al di là dei proclami di responsabilità e solidarietà, esso «si colloca
all’interno di un processo più ampio di ristrutturazione dei principi fondanti
della democrazia costituzionale europea» 10 e porta avanti l’esternalizzazione e
la militarizzazione delle frontiere.
Non è solo l’Italia, tra l’altro, che inasprisce le misure repressive e
criminalizzanti nei confronti delle persone in movimento.
Human Rights Legal Project (HRLP) e Legal Centre Lesvos (LCL), che operano a
Samo e Lesbo, supportando e difendendo migranti accusati di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, hanno redatto un altro report 11 che dimostra che
la situazione è critica anche in Grecia.
Numerose persone identificate come “scafisti” all’arrivo in Grecia hanno
riferito di essere state costrette, o sotto la minaccia delle armi da membri di
reti di contrabbando, o perché non potevano pagare, o potevano pagare solo un
prezzo ridotto (che di solito varia da diverse centinaia di euro a migliaia di
euro, secondo i rapporti delle persone in movimento); in altri casi, le persone
dovevano guidare la barca per necessità dopo essere state abbandonate in mare.
Il report dimostra, attraverso casi studio e processi in corso, come anche in
questo caso «le autorità greche stiano usando la legislazione contro il
favoreggiamento dell’immigrazione illegale per perseguire proprio le persone che
dovrebbero essere protette» 12.
Queste misure si basano sul Protocollo ONU contro il Traffico di Migranti via
Terra, Mare e Aria, detto Protocollo di Palermo e redatto nel 2000. Esso mira a
prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché promuovere la
cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei
migranti oggetto di traffico clandestino 13 .
Il «traffico di migranti» (smuggling) si riferisce all’ingresso illegale di una
persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente
permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio
finanziario o materiale (sarebbe quindi in Italia il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione illegale).
A differenza della tratta di esseri umani, che è il reclutamento, il trasporto,
il trasferimento, l’ospitalità o la ricezione di persone, tramite minaccia o uso
della forza o altre forme di coercizione allo scopo dello sfruttamento, il
traffico di migranti è concepito dal Protocollo principalmente come un crimine
contro lo Stato e il controllo delle sue frontiere.
Gli Stati Parte, infatti, devono perseguire il traffico come reato penale, ma il
Protocollo specifica che i migranti oggetto del traffico non andranno incontro a
procedimenti penali.
Come notano gli autori del report greco, la confusione dei due termini non solo
demonizza chi viene accusato di favoreggiamento dell’immigrazione, ma non
considera nemmeno il contesto in cui le persone sono costrette ad attraversare i
confini, nel quale le reti di traffico sono l’unico mezzo per facilitare il
passaggio di frontiere sempre più militarizzate e ostili.
In assenza di leggi migratorie non discriminatorie che permettano alle persone
di attraversare i confini in modo sicuro e legale, infatti, continueranno a
esistere reti di questo tipo. La confusione deliberata tra tratta di esseri
umani e favoreggiamento della migrazione, soprattutto quando i migranti vengono
criminalizzati per facilitare il proprio movimento, rafforza le narrazioni
anti-migranti che dipingono questi ultimi, in particolare gli uomini, come
minacce criminali violente 14.
Approfondimenti
GRECIA: SALVARSI DA UN NAUFRAGIO È SEMPRE PIÙ SPESSO UN CRIMINE
Operatori umanitari e persone in movimento sotto accusa per smuggling
Ludovica Mancini
5 Marzo 2026
Inoltre, Il Protocollo è alla base del “Facilitators Package”, costituito dalla
Direttiva UE 2002/90/CE (di seguito ‘Direttiva sulla Facilitazione’) e dalla
Decisione Quadro 2002/946/JA, adottata nel 2002, che imponeva a tutti gli Stati
membri di creare legislazioni che rendessero reato penale per chiunque prestare
assistenza a una persona nell’ingresso o nel transito del territorio di uno
Stato membro dell’UE in violazione della legge nazionale 15.
Il requisito che questo aiuto sia fornito per guadagno materiale è stato però
rimosso dalla definizione europea, così come l’esenzione per i migranti che
attraversano i confini, rendendo significativamente più facile per gli Stati
membri criminalizzarli 16.
Le conseguenze, ovviamente, ricadono proprio sulle vite delle persone migranti:
gli autori del report sulla situazione greca notano che a settembre 2025, il
45,8% delle persone incarcerate in Grecia per favoreggiamento della migrazione
irregolare stava scontando pene che vanno da 15 anni all’ergastolo, mentre il
31,6% dei detenuti da 5 a 10 anni 17.
Anche per l’Italia la situazione è simile: le persone migranti quasi
inevitabilmente finiscono per essere rinchiuse nei CPR, dato che «l’etichetta
amministrativa della “pericolosità sociale”, attribuita automaticamente come
conseguenza del reato, porta con sé la promessa di una detenzione senza una fine
certa» 18.
Gli autori del report Dal mare al carcere raccontano, ad esempio, che
attualmente seguono i casi di 147 persone accusate o condannate come “scafisti”,
di cui circa la metà sono ancora in carcere. Quattro persone – D., A., M. e L. –
sono detenute da mesi nei CPR di Caltanissetta, Milo e Ponte Galeria, nonostante
tutti abbiano richiesto asilo, e nonostante per due di loro che provengono da
Russia e Ciad, la deportazione non sia nemmeno effettivamente praticabile.
Un altro caso menzionato è quello di Mouad, nome di fantasia di un giovane
ragazzo guineano che, nonostante abbia prodotto documentazione proveniente dal
Paese di origine che prova il suo essere minorenne, è stato condannato a 3 anni
e mesi 4 di reclusione 19.
Inoltre, nonostante le dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei civili
iraniani, ci sono stati processi contro tre persone provenienti dall’Iran:
Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, Marjan Jamali, e Babai Amir,
coimputato di quest’ultima. Quest’anno sia Maysoon che Marjan sono state
assolte, a seguito di forti campagne di solidarietà avviate sia al livello
locale che nazionale.
Purtroppo, pur con una storia molto simile, Babai Amir ha subito una condanna a
sei anni, a seguito della quale ha tentato di togliersi la vita. I giudici hanno
concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena ma confermando la
responsabilità penale già stabilita in primo grado 20.
«Nel clima di guerra e di odio razzista che ci circonda, può essere facile
cedere al pessimismo e avere la sensazione che tutto sia perduto», notano in
conclusione gli autori del rapporto. Tuttavia, «le parole chiare e potenti di
Maysoon, Alaa e di tante altre persone criminalizzate, insieme alla
determinazione di attivist3 e politicə che scelgono di schierarsi apertamente in
solidarietà, ci ricordano che arrendersi non è un’opzione e che continuare a
lottare per ciò che è giusto è una responsabilità collettiva» 21.
1. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025, 15/02/2026 ↩︎
2. Consulta il rapporto ↩︎
3. Art. 12-bis TUI: morte o lesioni nei reati di immigrazione clandestina alla
Corte Costituzionale, Avv. Massimo Ferrante ↩︎
4. Equipaggio della Tanimar, Controdizionario del confine. Parole alla deriva
del Mediterraneo centrale, Tamu Edizioni, 2025, p. 62 ↩︎
5. Lo “scafista” come artefatto giuridico e sociale, Il Manifesto (9 febbraio
2024) ↩︎
6. Patto migrazione e asilo, governo approva ddl per attuazione (12 febbraio
2026) ↩︎
7. Tra le misure previste il divieto di avere cellulari o fare riprese nei
centri di detenzione e la forte limitazione alle visite degli assistenti
parlamentari: Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica, Il
Manifesto (12 febbraio 2026) ↩︎
8. Pacchetto sicurezza. Antigone: “un nuovo e grave attacco allo Stato di
diritto. Non sono questi i provvedimenti che portano benefici sulla
sicurezza” (16 gennaio 2026) ↩︎
9. Patto sulla migrazione e l’asilo, Commissione EU (21 maggio 2024) ↩︎
10. Da diritto a ricatto, la capriola della Ue, Il Manifesto (14 febbraio 2026)
↩︎
11. Report: The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an
Illusion? (novembre 2025) ↩︎
12. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 8.
↩︎
13. Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di
migranti via terra, via mare e via aria ↩︎
14. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp.
11-12. ↩︎
15. Il 13 settembre 2023, la Presidente von der Leyen ha proposto di rinforzare
gli strumenti a disposizione dell’UE per contrastare il traffico di
migranti aggiornando questa direttiva. Cfr. qui il link ↩︎
16. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp.
9-10. ↩︎
17. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p.
10. ↩︎
18. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎
19. Migranti, la storia del ragazzino scambiato per maggiorenne e da due anni
nel carcere con gli adulti, La Repubblica (maggio 2025) ↩︎
20. Sbarco di migranti a Roccella Ionica, ridotta la pena per Amir Babai: la
difesa annuncia ricorso in Cassazione, La Gazzetta del Sud (13 marzo 2026)
↩︎
21. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎