Privati e finanza, il vero piano dietro il Piano casa del governo(disegno di ottoeffe)
Il primo luglio il Senato ha approvato il Piano casa, che diventa
definitivamente legge. Un Piano che non è solo un pacchetto di misure per
l’edilizia popolare e sociale, ma che fa parte di una serie di riforme e
provvedimenti che aprono sempre di più la strada ai processi di
finanziarizzazione dell’abitare in corso da decenni. Questa finanziarizzazione,
difatti, considera il patrimonio residenziale – comprese le case pubbliche e
sociali destinate alle persone economicamente più svantaggiate – come un veicolo
di investimento, piuttosto che come un bene destinato a soddisfare un bisogno
sociale fondamentale. Capire questo passaggio è l’unico modo per valutare gli
effetti di questa legge.
Prima di entrare nel merito, è importante riflettere sulla fase di
trasformazione globale del sistema abitativo. In molti paesi a capitalismo
avanzato, grandi società private acquistano interi portafogli di edilizia, sia
sociale che privata, trasformando il canone mensile in un flusso di cassa
continuo e prevedibile per gli investitori. Aalbers, in un articolo pubblicato
recentemente, sostiene che una serie di meccanismi finanziari già consolidati –
come costruzione di case per affitto o rivendita, cartolarizzazioni,
diversificazione dei portafogli, hedge fund, REIT, e così via – si spingono ora
verso una direzione nuova, ovvero verso segmenti abitativi prima considerati
marginali, rischiosi o addirittura “non investibili”. Stiamo parlando degli
alloggi per studenti, delle case in affitto, delle residenze per anziani,
dell’edilizia sociale e sovvenzionata, e persino, negli Stati Uniti, degli
insediamenti informali e dei parchi di case mobili. La frontiera della finanza,
insomma, si allarga fino al punto in cui quasi qualsiasi unità abitativa, in
qualsiasi luogo, diventa un potenziale prodotto d’investimento.
Secondo il geografo, un altro tratto distintivo di questa nuova fase della
finanziarizzazione è che il rendimento non viene più solo dall’affitto, ma
dall’integrazione di alloggio e servizi (modelli in stile alberghiero,
abbonamenti, spese accessorie, servizi “all inclusive”); si assiste sempre più
alla trasformazione dell’abitare in una fornitura continua di servizi. In questo
scenario, i governi centrali e locali hanno un ruolo decisivo. La
finanziarizzazione è co-prodotta dall’azione pubblica: lo Stato agisce da
creatore di mercato, ovvero da soggetto che riduce il rischio per gli
investitori, e in alcuni casi persino da investitore diretto tramite fondi
pensione pubblici e tramite la creazione di società di gestione del risparmio a
partecipazione pubblica, come Cassa Depositi e Prestiti e Invimit.
A finanziare queste operazioni sono soprattutto gli investitori istituzionali –
fondi pensione, assicurazioni, banche – che in questa fase diventano i veri
protagonisti; ed è qui che entra in gioco il risparmio previdenziale. È
importante sottolineare che a questo Piano si connette un provvedimento
apparentemente sconnesso. Sempre a partire dal primo luglio, sono infatti
cambiate le regole del silenzio-assenso sul TFR (trattamento di fine rapporto)
per i neoassunti nel settore privato. La legge di Bilancio 2026 prevede che il
lavoratore abbia sessanta giorni di tempo per opporsi, non più sei mesi come era
previsto in precedenza. In mancanza di un rifiuto esplicito, il TFR viene
versato in automatico alla previdenza complementare. Chi decide di lasciare il
TFR in azienda può poi ripensarci, ma chi lo destina ad un fondo pensione
complementare – per scelta o per silenzio-assenso, quest’ultimo spesso frutto di
un’asimmetria informativa – non può più tornare indietro. Lo spiega bene
Alessandro Volpi, secondo cui l’entrata in vigore del silenzio-assenso,
accompagnato da incentivi fiscali che lo renderanno apparentemente conveniente e
affiancato dalla futura portabilità verso fondi aperti più rischiosi, porterà a
un importante spostamento del risparmio italiano verso fondi finanziari – per lo
più statunitensi – riducendo di fatto la disponibilità dell’Inps. È così che
questa ulteriore trasformazione del sistema previdenziale diventa il carburante
della finanziarizzazione dell’abitare.
In questa saldatura le due riforme, la privatizzazione del sistema previdenziale
e il Piano casa, rivelano la loro comune direzione: accrescere la massa di
risparmio gestita da società dentro fondi creati ad hoc, per trasformare le
città e le case in strumenti finanziari. E lo fanno da due lati opposti: da un
lato, il silenzio-assenso incanala in automatico il risparmio dei lavoratori e
delle lavoratrici nella previdenza complementare privata, sottraendolo all’Inps
e trasformandolo in capitale che, per definizione, deve essere investito sui
mercati e produrre rendimento; dall’altro, una norma del 2025 (D.L. 25/2025)
obbliga proprio gli enti pubblici (Inps e Inail) a destinare fino al quaranta
per cento dei fondi disponibili ai veicoli immobiliari gestiti da Invimit gli
stessi che il Piano casa introduce. Il risparmio previdenziale, pubblico e
privato, viene così spinto per intero nella logica dei fondi.
Vediamo come tutto questo si traduce nel Piano casa. La legge, così come è stata
costruita, si articola lungo tre binari convergenti. In primis, la
finanziarizzazione e l’apertura al capitale privato che, attraverso il cavallo
di Troia dello scopo sociale e dell’utilità pubblica, entra nel sistema e
alimenta operazioni speculative di mix funzionale: interventi immobiliari che
permetteranno alti rendimenti proprio perché al loro interno convivono funzioni
di mercato e non residenziali. In secondo luogo, la compressione e
semplificazione delle regole urbanistiche per accelerare i progetti: una serie
di procedure e regole renderanno ancora più facili i cambi d’uso e più rapide le
autorizzazioni; poteri commissariali permetteranno di andare in deroga alle
leggi urbanistiche e si accentreranno in capo a poche figure le decisioni sui
progetti di rigenerazione urbana. Infine, l’alienazione e la privatizzazione del
patrimonio pubblico, attraverso la vendita e il riscatto degli alloggi ERP, ma
anche l’edilizia integrata, che non è solo affittata a prezzi calmierati, ma
altresì venduta a un prezzo scontato di almeno il trentatré per cento rispetto
al mercato.
VEICOLI FINANZIARI
Per l’edilizia pubblica e sociale (Erp e Ers) – di cui già si è discusso
nell’articolo pubblicato a giugno da Monitor – il Piano casa attiva il Fondo
Housing Coesione, istituito e gestito da INVIMIT SGR S.p.A. Questa società di
gestione del risparmio, completamente partecipata dal ministero dell’economia e
delle finanze, non possiede né acquista direttamente edifici, ma crea un fondo,
cioè un contenitore entro cui entrano immobili pubblici che possono essere
valorizzati, ristrutturati e affittati o venduti. Il Fondo Housing Coesione è un
cosiddetto “fondo di fondi”. Nella scatola più grande c’è il fondo gestito da
Invimit, in cui confluisce denaro pubblico, ovvero i cento milioni del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, insieme ad altre risorse nazionali ed europee e alle
quote di regioni e ministeri. Questo veicolo finanziario ha il compito di
smistare i capitali. Al suo interno ci sono altri fondi gestiti non da Invimit,
ma da società di gestione private scelte sul mercato. Sono queste ultime che
acquistano immobili, li ristrutturano e li affittano.
Su questo impianto il decreto interviene con un ritocco che è solo
apparentemente tecnico. Fino a ieri i fondi Invimit potevano affiancarsi
soltanto a società interamente pubbliche; ora è sufficiente una partecipazione
di maggioranza del pubblico, aprendo la quota restante a un socio privato.
Pertanto, anche se il fondo di investimento deve orientarsi all’edilizia
pubblica e sociale, non può per definizione privilegiare la funzione sociale
rispetto al rendimento, perché ha obblighi fiduciari verso i propri investitori,
cioè coloro che mettono il capitale. Resta quindi una tensione strutturale tra
rendimento e bisogno abitativo che il vincolo può attenuare, non annullare. Ma
quando lo Stato incanala la politica abitativa in un veicolo finanziario di
questo tipo, si può parlare a tutti gli effetti di piena finanziarizzazione
abitativa.
IL CAVALLO DI TROIA DELLO SCOPO SOCIALE
Un pilastro che merita attenzione e approfondimento è quello dedicato
all’edilizia integrata. Come mostrato, le trasformazioni urbane e abitative a
cui stiamo assistendo non sono l’esito spontaneo del mercato, ma sono favorite
dallo Stato che crea le condizioni normative, finanziarie e procedurali affinché
operatori privati, fondi e investitori istituzionali possano intervenire nei
processi di rigenerazione urbana, riducendone i rischi spesso in nome
dell’accessibilità economica. Non parliamo di investimenti pubblici
tradizionali, ma di un modello fondato sul partenariato pubblico-privato. Un
concetto che viene espresso chiaramente nell’articolo 9, dove si afferma che i
programmi di edilizia integrata vengono realizzati “con l’attrazione prevalente
di investimenti privati”. Questa formulazione non è neutra perché esplicita che
il sistema si regge sul capitale privato, e che le risorse pubbliche sono
residuali.
Dietro questa narrazione, le abitazioni destinate alla fascia grigia della
popolazione – cioè chi non ha i requisiti per l’edilizia residenziale pubblica
ma non riesce nemmeno a sostenere le spese nel mercato privato – vengono
sottoposte alle stesse logiche di rendimento di qualsiasi altro asset
finanziario. Di fatto, il meccanismo funziona così: il privato investe, ottiene
semplificazioni e vantaggi urbanistici, realizza alloggi a canone calmierato o
con finalità sociale per un periodo definito e può destinare il trenta per cento
dell’operazione all’edilizia libera di mercato. Il settanta per cento
dell’investimento va all’edilizia convenzionata, che a sua volta deve praticare
un prezzo o canone scontato di almeno il trentatre per cento rispetto ai valori
di mercato, rilevati dall’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta comunque di prezzi calcolati a partire dai valori di mercato, che
nelle grandi città sono già molto elevati. Nella zona Ostiense di Roma, per
esempio, il canone di mercato è pari a 16 €/m² al mese, mentre la riduzione del
33% prevista dalla normativa porta il canone a circa 10,70 €/m² al mese, pari a
circa 860 euro mensili per un appartamento di 80 m². Anche in questo caso, pur
essendo inferiore al prezzo di mercato, il canone resta elevato per molte
famiglie appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”.
Gli interventi di edilizia convenzionata possono essere destinati a canone o
prezzo calmierati sia alla locazione che alla vendita, senza alcuna specifica
quantitativa sul numero di alloggi che saranno affittati o venduti. La legge
individua una platea molto ampia. Gli interventi sono destinati ad abitazione
principale, ma anche a residenze per studenti universitari e lavoratori fuori
sede, giovani coppie, genitori separati, e persino nuove formule abitative come
la coabitazione solidale per gli anziani (senior cohousing) e quella di
co-housing intergenerazionale, sempre entro i limiti di reddito e patrimonio
fissati dalla legge. Durante l’esame alla Camera si è poi chiarito che, tra i
lavoratori fuori sede, rientrano anche quelli pubblici come il personale
scolastico e sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate.
Un punto importante è che, decorso il periodo di convenzionamento (trent’anni),
cessano gli obblighi previsti dalla convenzione e l’intervento può essere
ricondotto integralmente alle ordinarie dinamiche di mercato, salvo diverse
previsioni convenzionali.
C’è un altro aspetto di novità rispetto al decreto precedente. Infatti, le
modifiche introdotte prevedono che l’operatore può riservare una quota della
superficie a funzioni non residenziali: negozi, startup, uffici, coworking e
altri servizi. Queste superfici restano escluse dal calcolo del settanta per
cento della superficie residenziale da destinare all’edilizia convenzionata,
aumentando la quota destinata al libero mercato.
QUANDO IL MODELLO DIVENTA CITTÀ
Se il nuovo modello di edilizia integrata verrà applicato su larga scala, è
prevedibile che si favoriranno interventi di rigenerazione urbana fondati sul
cosiddetto mix funzionale, un modello che già caratterizza molte delle
principali operazioni immobiliari nelle grandi città italiane. Lo schema che
emerge è quindi ricorrente, ed è quello che già abbiamo visto col PNRR per gli
studentati privati. Anche qui, l’interesse pubblico dell’housing sociale diventa
il presupposto che consente di attivare grandi operazioni di trasformazione
urbana nelle quali coesistono edilizia convenzionata, residenza libera,
commercio, uffici, strutture ricettive e altri servizi.
Roma rappresenta un caso emblematico. Nell’area degli ex Mercati Generali,
estesa su circa nove ettari, la creazione di uno studentato privato e altre
funzioni non residenziali è oggi promossa attraverso una convenzione di
sessant’anni tra Comune di Roma, il gruppo texano Hines e il gruppo Toti/Lamaro;
l’operazione potrebbe generare trentadue milioni di euro di ricavi, mentre il
comune di Roma prenderà un canone di affitto di 165 mila euro, lo 0,5% dei
ricavi stimati.
L’ex deposito AMA della Montagnola, un’area di oltre due ettari, appartiene al
Fondo Ambiente gestito da DeA Capital Real Estate SGR ed è interessato da un
investimento di circa cento milioni di euro che prevede residenze e funzioni non
residenziali.
Analogamente, l’ex Caserma Guido Reni, oltre cinque ettari nel quartiere
Flaminio, sta per diventare un grande distretto multifunzionale. Qui CDP Real
Asset ha scelto come partner Coima, che sviluppa l’intervento di circa
quattrocento milioni di euro, insieme alla società emiratina Eagle Hills e
attraverso il proprio fondo ESG City Impact. Il progetto prevede residenza
libera, housing sociale, spazi commerciali, un albergo di lusso e servizi.
Dietro l’etichetta del mix funzionale si celano spesso operazioni speculative di
natura prevalentemente commerciale e ricettiva, che non rispondono ai bisogni
degli abitanti. Qui si chiude e si salda il cerchio che tiene unite le due
riforme di cui si parlava poco prima. Infatti, il fondo di Coima raccoglie il
risparmio di casse di previdenza e fondi pensione italiani (Cassa Forense,
Enpam, Inarcassa, la Cassa dei Commercialisti, il Fondo Pensione del Monte dei
Paschi), insieme a banche e capitali sovrani del Golfo. Sono, cioè, gli stessi
soggetti che raccolgono e reinvestono il risparmio dei lavoratori e delle
lavoratrici. Anche il caso degli ex Mercati Generali illustra come il risparmio
previdenziale globale arrivi fin dentro un singolo intervento romano, poiché tra
i principali investitori di uno dei fondi europei di Hines figura Menora
Mivtachim, il maggiore fondo pensione israeliano.
SEMPLIFICAZIONI URBANISTICHE E FIGURE COMMISSARIALI
Attraverso il richiamo all’housing sociale, gli investitori accedono a procedure
semplificate, premialità urbanistiche e strumenti agevolativi, mantenendo al
tempo stesso una quota significativa dell’intervento destinata a funzioni
pienamente remunerative. Un esempio si ritrova nelle norme sul cambio di
destinazione d’uso: il decreto rende facile e veloce trasformare un edificio
nato per altri scopi – come un’ex caserma, un ex ufficio, una struttura dismessa
– in alloggi residenziali, che possono avere anche funzioni non residenziali.
Anche le figure commissariali giocano un ruolo decisivo, accentrando in capo a
un organo monocratico poteri valutativi e decisionali che l’ordinamento
affiderebbe a più amministrazioni. Il Piano casa prevede due distinte figure
commissariali. Per i grandi programmi di edilizia integrata di interesse
strategico è previsto un commissario di governo con poteri urbanistici molto
estesi, capace di provvedere in deroga agli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi e persino “in assenza di pianificazione urbanistica”, fino al rilascio
di un’autorizzazione unica con effetto di variante. C’è poi il Commissario
incaricato del recupero del patrimonio pubblico, ruolo affidato all’architetto
Felice Squitieri, vicino alla Lega. Questa figura opera per ordinanza in deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatti salvi l’antimafia,
i beni culturali e paesaggistici e i vincoli europei), con il compito di
sbloccare circa sessantamila alloggi popolari e la gestione dei 970 milioni del
programma attraverso Invitalia.
Sul piano procedurale, la legge raccoglie le disposizioni applicabili ai
programmi infrastrutturali di edilizia integrata, valorizzando meccanismi di
semplificazione. Se per autorizzare un progetto serve il consenso di diversi
uffici (Comune, Soprintendenza, ente ambientale, Asl), attraverso questa
procedura semplificata si convocano tutte insieme le diverse amministrazioni,
dando un tempo limite (trenta giorni, che salgono a quaranta quando sono in
gioco tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali). Vale il
silenzio-assenso, quindi, se un ufficio non risponde entro la scadenza, il
silenzio vale come un’autorizzazione a procedere.
A questo si aggiunge il meccanismo della dichiarazione di pubblica utilità. Per
gli interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale, si stabilisce che
l’approvazione di quelli inseriti in “programmi di contrasto del degrado
urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque
denominati, comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di legge“.
Questa formula copre un ventaglio molto largo di operazioni, tanto più che nei
grandi programmi di investimento strategico la pubblica utilità scaturisce in
via automatica anche dall’autorizzazione unica del commissario di governo.
Messe insieme, queste norme svuotano dall’interno la funzione di programmazione
urbanistica, che viene di fatto calata dall’alto.
IL PARADOSSO DELL’ALIENAZIONE
Un ultimo aspetto che merita attenzione è il paradosso dell’alienazione.
Infatti, il Piano casa si propone di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi
accessibili o ristrutturare le sessantamila case Erp in stato di non
manutenzione, ma l’articolo cinque prevede esattamente il contrario, stabilendo
le procedure con cui i comuni, gli enti e le aziende territoriali possono
alienare gli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale
in ragione “del loro valore di mercato”. A differenza del vecchio testo, in cui
si diceva che i proventi della vendita dovevano colmare eventuali debiti degli
enti gestori, ora si autorizza la vendita del patrimonio Erp, ma si decide dove
vanno i soldi dopo, con un atto che non passa dal Parlamento. Anche la logica
del rent to buy, ovvero il diritto di riscatto dell’inquilino, di fatto
privatizza il patrimonio pubblico e non permette che resti nel circuito sociale
e pubblico.
Sarebbero ancora tanti altri i punti da vagliare in un attento esame critico, ma
la direzione è ormai chiara: il Piano casa non aumenta l’offerta di edilizia
residenziale pubblica, né rende la casa più accessibile economicamente, creando
piuttosto corsie preferenziali per altri possibili investimenti nel settore
immobiliare. Infine, per quanto la legge dichiari di non voler consumare altro
suolo, vale la pena riflettere su quanto sia importante, in un’epoca di
cambiamento climatico e di continue ondate di calore, che certe aree vengano
restituite alla natura o vengano riconvertite a parco pubblico anziché essere
cementificate in mega progetti che di pubblica utilità hanno ben poco. (chiara
davoli)