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Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.
L’obbligo di garantire l’accoglienza ai richiedenti asilo ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative
Il TAR Lazio ha ribadito il carattere immediato e non suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative del diritto all’accoglienza. La sentenza è stata adottata su un caso di inerzia, in cui la Prefettura non aveva mai fornito alcun riscontro alla richiesta di accoglienza sebbene fossero trascorsi circa due mesi, ed è ottima perché diversamente da altri precedenti non fa discendere il silenzio dallo spirare di un termine di 30 giorni, ma anzi ribadisce il carattere immediato dell’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo. La sentenza ribadisce poi alcuni principi ormai consolidati, ma non sempre applicati dai TAR, affermando che: “– la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza; – l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge né a definire il procedimento; – le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione”. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11640 del 25 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento.
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
Diniego dell’accoglienza per “territorio di primo ingresso”: il TAR Lazio sospende i provvedimenti della Prefettura di Viterbo
Due cittadini afghani, giunti in Italia nel marzo 2026, manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. Al momento della manifestazione della volontà, entrambi, privi di alloggio e di mezzi di sussistenza, richiedono l’accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura di Viterbo nega, però, l’accesso alle misure con due distinti provvedimenti, sostenendo che i richiedenti sarebbero “entrati in Italia presso altro territorio provinciale” e rinviando quindi l’accoglienza al “territorio di primo ingresso“. Con due ordinanze gemelle, il TAR Lazio accoglie le istanze cautelari e sospende i dinieghi, ordinando alla Prefettura di adottare ogni idonea misura di accoglienza. L’elemento più interessante delle pronunce sta nel modo in cui il Collegio ricostruisce la competenza territoriale. Richiamando il combinato disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il TAR afferma che il richiedente può, alternativamente, rivolgersi, per la presentazione della domanda di protezione internazionale, all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Da ciò discende il conseguente obbligo, in capo alla Prefettura di quest’ultimo territorio, di disporre l’immediata accoglienza. Avendo i ricorrenti legittimamente scelto di presentare la domanda a Viterbo, luogo di dichiarata dimora, è, pertanto, la Prefettura di Viterbo a dover garantire l’accoglienza; il luogo di primo ingresso resta, di per sé, irrilevante. Per tale motivo, quindi, il Tar sospende entrambi i provvedimenti obbligando l’Amministrazione ad adottare con immediatezza tutti i provvedimenti conseguenti. T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta, ordinanze n. 3567 e 3568 del 25 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Loredana Leo e Giulia Fornasa dello Studio Legale Antartide per la segnalazione il commento.
CPR, il Ministero dell’Interno ha sei mesi per rifare il capitolato d’appalto a tutela di salute e vulnerabilità
Il Consiglio di Stato (Sezione Terza, sentenza n. 5450/2026) ha accolto il ricorso presentato da ASGI e Cittadinanzattiva APS: il Ministero dell’Interno ha dato un’attuazione solo parziale alle precedenti disposizioni dei giudici e dovrà, entro sei mesi, condurre una reale e approfondita istruttoria sulle condizioni di salute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) al fine di emanare un nuovo capitolato d’appalto. Il Collegio ha accertato che il Viminale si era limitato a uniformare formalmente il capitolato alla direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, eludendo però l’obbligo di valutare le concrete condizioni di vita all’interno delle strutture. I giudici hanno evidenziato la totale assenza di un’istruttoria reale sull’assistenza sanitaria e psicologica, sulla tutela delle persone con vulnerabilità psichiatrica e sulle misure di prevenzione dei suicidi. Con la nuova pronuncia, il Consiglio di Stato impone un termine di sei mesi entro il quale il Ministero dell’Interno dovrà effettuare una ricognizione puntuale della situazione. Questa dovrà includere l’analisi dell’assistenza sanitaria, della carenza formativa del personale e degli episodi critici verificatisi nell’ultimo quinquennio, il tutto in stretta sinergia con il Ministero della Salute e il Garante nazionale. La vicenda trae origine dalla sentenza n. 7839/2025 del Consiglio di Stato, che aveva annullato in parte il precedente schema di capitolato di appalto, imponendo l’introduzione di modifiche essenziali per garantire la tutela della salute e prevenire il rischio suicidario nei centri. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CPR, IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: VIOLATO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI TRATTENUTI Una sentenza che svela la patogenicità della detenzione amministrativa Avv. Arturo Raffaele Covella 11 Novembre 2025 L’11 marzo 2026, grazie al lavoro del collegio composto dagli avvocati e dalle avvocate Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Gennaro Santoro, Ginevra Maccarrone, Maria Teresa Brocchetto, Livia Stemme e Valeria Capezio, ASGI e Cittadinanzattiva avevano presentato un nuovo ricorso, denunciando come l’operato ministeriale si fosse rivelato “un’operazione meramente formale“. Le associazioni contestavano la persistente e grave lacuna nella disciplina, aggravata dal mancato coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie e di garanzia. Le associazioni commentano così la decisione dei giudici: “In Italia, solo le persone straniere possono essere trattenute in luoghi la cui gestione è totalmente affidata a privati. In questo contesto, il capitolato d’appalto è l’unico strumento giuridico in grado di imporre agli enti gestori le attività e i servizi necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone trattenute. Per questo il Consiglio di Stato richiede un’esecuzione piena e seria della sentenza, in cui un ruolo essenziale spetta ai soggetti intermedi, come il Ministero della Salute e il Garante nazionale, che hanno l’obbligo di verificare e segnalare le criticità esistenti nei centri“. Consiglio di Stato, sentenza n. 5450 del 8 luglio 2026
Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Riconosciuto lo status di apolide alla cittadina nata a Roma dopo il dissolvimento della ex Jugoslavia, da madre bosniaca e da padre apolide
Il Tribunale di Roma che riconosce lo status di apolide ad una signora nata a Roma nel 1993, dopo il dissolvimento della ex Jugoslavia, da madre bosniaca e da padre apolide. Fondamentale è stato ottenere un certificato di non cittadinanza dal Consolato che ha permesso, anche grazie alla ricostruzione della normativa ad interim sulla cittadinanza bosniaca, di riconoscere l’apolidia. Si legge nella sentenza: “Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (…) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto, “diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo agli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento. Ebbene, poiché risulta dimostrato nel caso di specie come nessuno degli Stati cui la ricorrente risulti legata in base ai citati criteri la riconosca come cittadina secondo il proprio ordinamento, la domanda deve essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide“. Tribunale di Roma, sentenza n. 7889 del 19 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. * Consulta altre decisioni di riconoscimento dello status di apolide