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Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.). -------------------------------------------------------------------------------- La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.  Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia. Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti. Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.  Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”. Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’India * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” Vedi le sentenze: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998. L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU. IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO MAROCCHINO Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese. Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“. Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up. Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“. Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“. A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“. Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN CITTADINO NIGERIANO La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale. La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese. Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia». Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“. Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“. Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700 c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015. Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera). Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente quelli rilevanti nel caso di specie. Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs. 142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di «soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima – peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.”. Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna. Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva: “Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento 2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi, anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta una certa celerità nell’attivazione del meccanismo di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”. Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.
Prosieguo amministrativo: il neomaggiorenne può agire direttamente anche dopo i diciotto anni
La Corte d’Appello di L’Aquila riforma il decreto di chiusura e dispone la presa in carico fino al ventunesimo anno di età. Con decreto del 14 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, ha accolto il reclamo proposto da un giovane cittadino straniero, già minore non accompagnato, contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva chiuso la procedura per il solo intervenuto raggiungimento della maggiore età. In riforma della decisione, la Corte ha disposto il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 fino al compimento del ventunesimo anno, con presa in carico da parte dei servizi sociali. IL CASO E IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO Il giovane era giunto in Italia da minorenne ed era stato inserito dapprima in un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati e, successivamente, in un progetto SAI/MSNA. Aveva avviato un percorso di apprendimento della lingua italiana presso il CPIA, mostrato una positiva adesione alle attività proposte dall’équipe e manifestato un progetto personale orientato al lavoro e all’autonomia abitativa. La relazione sociale descriveva, inoltre, un vissuto migratorio complesso e alcuni elementi di vulnerabilità, tali da rendere necessario un accompagnamento non meramente assistenziale, ma finalizzato al consolidamento del percorso già intrapreso. Dopo il compimento dei diciotto anni, il diretto interessato, assistito dal legale, aveva presentato personalmente l’istanza di prosieguo amministrativo. Il Tribunale per i minorenni aveva tuttavia disposto la chiusura della tutela, la revoca dell’asserito precedente affidamento ai servizi sociali e la chiusura della procedura, facendo discendere tali conseguenze dal solo dato anagrafico. Il decreto presentava anche rilevanti incongruenze fattuali: indicava una nazionalità non corrispondente a quella risultante dagli atti, richiamava un precedente affidamento senza indicarne gli estremi e lasciava incompleta la formula relativa alla struttura di collocamento. Nel reclamo si è quindi sostenuto che la decisione fosse il risultato di una trattazione standardizzata, non accompagnata da una reale verifica della posizione individuale del neomaggiorenne. IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NON DETERMINA ALCUNA DECADENZA La Corte d’Appello muove dal principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674: il diritto previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 può essere esercitato al compimento della maggiore età, immediatamente prima o subito dopo, senza che il raggiungimento dei diciotto anni comporti decadenza. La competenza funzionale del giudice minorile permane nella fascia compresa tra i diciotto e i ventuno anni, purché risulti dimostrata l’esigenza di completare un percorso di inserimento positivamente avviato. La formulazione della norma è del resto inequivoca: il prosieguo amministrativo è una misura di accompagnamento verso l’età adulta, destinata proprio al giovane che, al compimento della maggiore età, non abbia ancora raggiunto un’autonomia effettiva. Interpretare i diciotto anni come causa automatica di chiusura della procedura significa rovesciare la funzione dell’istituto e trasformare il suo presupposto applicativo in una ragione di esclusione. Il decreto si colloca in continuità con un precedente della stessa Corte d’Appello dell’11 marzo 2026 e con il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 20 febbraio 2026, che ha escluso la necessità di una previa tutela o di un affidamento già in corso, riconoscendo la possibilità di disporre ex novo la presa in carico da parte dei servizi sociali. LE OMISSIONI ISTITUZIONALI NON POSSONO RICADERE SUL GIOVANE Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte accerta che, nonostante il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, non vi era alcuna traccia documentale di un precedente affidamento ai servizi sociali. Dagli atti risultava soltanto che, al momento dell’ingresso in accoglienza, era stata richiesta l’apertura della tutela, senza che vi fosse stato un riscontro conoscibile dall’interessato. La decisione conferma così un principio essenziale: l’inerzia o il ritardo dei soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore non possono tradursi nella perdita della misura prevista dalla legge. Quando il tutore, i servizi sociali o la struttura non abbiano tempestivamente attivato il procedimento, deve essere consentito al neomaggiorenne di agire direttamente, attraverso la difesa tecnica, per evitare che omissioni a lui non imputabili interrompano il percorso di inclusione. Il dato sostanziale non è l’esistenza formale di un precedente decreto, ma l’effettivo avvio, durante la minore età, di un percorso sociale, scolastico o formativo che necessiti di ulteriore sostegno. La Corte ha pertanto esaminato la documentazione disponibile e ha valorizzato la frequenza del CPIA, la progressione nell’apprendimento della lingua italiana, l’adesione ai laboratori di empowerment e orientamento, la partecipazione ad attività rivolte a giovani, nonché la concreta aspirazione a un inserimento lavorativo. UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA La Corte richiama la necessità di valutare la singola posizione in un’ottica costituzionalmente orientata e nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Il prosieguo amministrativo non è un automatismo, ma richiede una prognosi favorevole sulla possibilità che il sostegno prolungato conduca all’autonomia. Tale prognosi deve però essere costruita sulla base di elementi concreti e non può essere sostituita da formule standard, presunzioni o carenze istruttorie. Nel caso esaminato, la relazione sociale e gli ulteriori documenti consentivano di ritenere che il percorso fosse già stato avviato e che la sua interruzione avrebbe compromesso i risultati raggiunti. La misura è stata quindi disposta fino al limite massimo previsto dalla legge, con affidamento ai servizi sociali, al fine di consolidare l’inclusione sociale e favorire l’accesso a un percorso lavorativo e abitativo autonomo. Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per i progetti di accoglienza e per i difensori: l’istanza può essere proposta dal neomaggiorenne; non è necessario dimostrare l’esistenza di un affidamento pregresso; gli eventuali ritardi nell’apertura della tutela non sono ostativi; il giudice deve concentrarsi sul percorso effettivamente svolto e sugli obiettivi ancora da raggiungere. La documentazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa assume pertanto un ruolo decisivo. CONCLUSIONI Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila rafforza l’orientamento che riconosce al prosieguo amministrativo la sua autentica funzione: evitare che il compimento dei diciotto anni determini una brusca recisione delle misure di sostegno proprio nel momento più delicato della transizione all’età adulta. La decisione assume particolare valore perché non si limita ad affermare l’ammissibilità della domanda presentata dopo la maggiore età, ma supera espressamente un provvedimento fondato su presupposti fattuali non verificati e riconosce che l’assenza di una risposta alla richiesta di tutela non può pregiudicare il giovane. La protezione prevista dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 deve essere applicata in modo sostanziale, individualizzato e coerente con il superiore interesse della persona che, pur divenuta maggiorenne, si trova ancora nel pieno del percorso verso l’autonomia. Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, decreto del 14 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiato al richiedente bengalese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo
Il Tribunale di Napoli con decreto emesso il 17.03.2026 n. 21551/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese vittima di tratta per sfruttamento lavorativo ribaltando la decisione della Commissione Territoriale di Salerno sez. di Napoli. La Commissione Territoriale, infatti, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale sul presupposto della natura esclusivamente economica dei motivi di espatrio del richiedente asilo, nonostante le vicende di indebitamento e sfruttamento riferite e altresì supportate da una relazione di vulnerabilità redatta dall’ente anti-tratta. Il ricorrente lasciava il Paese di origine quando, ancora minorenne, la sua famiglia prendeva accordi con una agenzia locale che gli assicurava un contratto di lavoro in Italia. L’intero viaggio era gestito dalla famiglia che, per finanziare il progetto migratorio e sostenere i costi dell’agenzia, si indebitava ripetutamente. Il ricorrente riferiva di essere giunto in Italia con passaporto contraffatto recante la sua maggiore età, consegnatogli dall’agenzia e subito si dichiarava minorenne. Giunto a Napoli veniva inserito a lavorare nel settore tessile, sottoposto a minacce, a condizioni lavorative usuranti e costretto a rivolgersi agli sfruttatori per ottenere, a caro prezzo, un permesso di soggiorno. Venuto a contatto con l’ente anti tratta, questo ha riconosciuto il richiedente quale vittima di tratta internazionale e sfruttamento lavorativo “essendo stato reclutato da una rete criminale quando era ancora minorenne e ridotto in uno stato di soggezione continuativa mediante inganno, false promesse, la contrazione di una situazione debitoria, nonché tramite efficaci azioni di abuso della condizione di vulnerabilità.” Il Tribunale ha ritenuto perfettamente credibili le dichiarazioni del ricorrente relative al suo viaggio, ha valorizzato gli indici di tratta già rilevati dall’ente ritenendo sussistenti indicatori come: le modalità di svolgimento del viaggio da parte del richiedente, partito da solo e quando ancora minore, con un percorso gestito e controllato da terzi e caratterizzato da continue richiesTe di pagamenti. Il Tribunale ha valorizzato la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio che, invece di assurgere a motivo di non credibilità, è diventato elemento di valutazione positiva, atto ad indicare l’assoluta terzietà del ricorrente rispetto al suo percorso migratorio, affrontato in balia di terze persone in tenera età. Sulla base degli indicatori emersi, delle particolari modalità del percorso migratorio dal Bangladesh all’Italia e infine della condizione di vulnerabilità del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema ricattabilità sfruttata dai reclutatori per favorire il suo ingresso in Italia e sottoporlo poi a condizioni di sfruttamento, oltre che nella povertà del suo contesto di origine, il Tribunale ha riconosciuto  al ricorrente lo status di rifugiato, richiamando l’art. 3 della Convenzione di Palermo secondo cui “il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità.” Tribunale di Napoli, decreto del 17 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione, il commento è a cura della Dott.ssa Mariagiulia Avvisati. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Permesso di soggiorno per protezione speciale * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria
Accoglienza dei richiedenti asilo: accertata l’illegittimità del silenzio della Prefettura di Torino
Il TAR Piemonte, Sezione Prima (R.G. n. 354/2026) ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Torino rispetto alla richiesta di inserimento in accoglienza. Il ricorrente, richiedente asilo di cittadinanza iraniana, aveva presentato l’11 luglio 2025 istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, senza mai ricevere risposta. Nelle more del giudizio l’amministrazione lo ha collocato in una struttura di accoglienza prefettizia, ma il TAR ha riconosciuto il permanere dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, anche a fini risarcitori. La sentenza chiarisce che alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2, co. 2, l. 241/1990, e non il termine di 180 giorni dei procedimenti “riguardanti l’immigrazione”: l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è infatti disciplinata dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, che esigono l’erogazione tempestiva delle misure sin dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione (conformi Cons. Stato, sez. III, n. 5503/2024 e TAR Piemonte, sez. I, n. 1362/2025). Il TAR ha inoltre precisato che l’inserimento in lista d’attesa non esclude il silenzio: l’amministrazione ha comunque l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1195 del 27 maggio 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.
Protezione sussidiaria e diritto al titolo di viaggio: prassi illegittima della Questura di Roma
Due interessanti sentenze in tema di rilascio di titolo di viaggio per cittadini stranieri. In entrambi i casi al ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, veniva rigettata dalla Questura di Roma la richiesta del titolo di viaggio poiché, a detta dell’amministrazione, non sarebbero state allegate delle “fondate ragioni” tali da impedire al ricorrente di richiedere un passaporto del proprio paese.  La prima sentenza è la n. 6621 del 13.4.2026 del Tar Lazio secondo cui “come ritenuto anche in altre vicende (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, n. 1258/2026 e 6400/2023), laddove il titolo già è stato rilasciato in precedenza, l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire cosa è mutato, ma nel caso in esame nulla risulta dal provvedimento gravato“. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6621 del 13 aprile 2026 La seconda sentenza è la n. 5535 del 9.7.2026 del Consiglio di Stato con la quale vengono ribaditi alcuni principi già espressi in precedenza. Tra questi, quello inerente all’onere probatorio, secondo cui “non paiono condivisibili le statuizioni del primo giudice che addossa l’onere probatorio al ricorrente nella delicata materia della protezione internazionale ove deve essere particolarmente avvertito il temperamento del principio dispositivo con metodo acquisitivo. Peraltro, appare assai arduo esigere dall’appellante informazioni più dettagliate e aggiornate sullo stato dei suoi familiari in Cina se ella stessa ha dovuto recidere i rapporti con il Paese di origine per timore di ritorsioni” atteso che “la giurisprudenza amministrativa è molto chiara nel precisare “la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto”. Inoltre, sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “non può di per sé escludersi che i presupposti che hanno indotto l’Amministrazione a concedere la protezione sussidiaria possano al contempo concretare le “fondate ragioni” ai fini dell’ottenimento del titolo di viaggio”. Consiglio di Stato, sentenza n. 5535 del 9 luglio 2027 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Tardella dell’Associazione Progetto Diritti per la segnalazione e il commento.
Protezione internazionale, tempestività del ricorso ed effetto sospensivo automatico
La III Sezione civile della Corte d’Appello di Bari accoglie il reclamo avverso due provvedimenti del Tribunale che avevano negato l’effetto sospensivo ex lege sul presupposto – poi superato – della mancata prova di tempestività del ricorso. Una volta accertata la tempestività, anche a seguito di integrazione documentale, l’effetto sospensivo automatico di cui all’art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. 25/2008 non può essere negato. IL CASO In data 1° aprile 2026 il ricorrente proponeva ricorso avverso il diniego della protezione internazionale della competente Commissione Territoriale di Bari, formulando contestuale istanza di sospensione cautelare. Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, rigettava l’istanza con una motivazione tutta processuale: non risultava prodotta la prova della data di notifica del provvedimento impugnato, necessaria a verificare il rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 35-bis, comma 2, D.Lgs. 25/2008. L’impossibilità di accertare la tempestività -secondo il Tribunale – precludeva l’esame stesso dell’istanza di sospensione. Con note autorizzate depositate il 14 aprile 2026, la difesa rappresentava che nell’acquisizione del provvedimento impugnato non era compresa la prima pagina, recante il numero della raccomandata con cui era stata comunicata la decisione della Commissione. Produceva, a colmare la lacuna, la ricevuta estratta dal servizio Dove quando di Poste Italiane, attestante spedizione e consegna al ricorrente in data 19 marzo 2026: la prova, dunque, della tempestività dell’impugnazione, con conseguente richiesta di esaminare e accogliere l’istanza cautelare. Il Tribunale, tuttavia, nel procedimento aperto a seguito del deposito delle note, dichiarava l’istanza inammissibile, qualificandola come nuova istanza cautelare. I PROVVEDIMENTI Il ricorrente proponeva reclamo avverso entrambi i decreti: * il decreto di rigetto n. cron. 4993/2026, emesso il 14 aprile 2026; * il decreto di inammissibilità n. cron. 5046/2026, emesso il 16 aprile 2026. Unico motivo: violazione dell’art. 35-bis D.Lgs. 25/2008, vizio di motivazione e contraddittorietà. Il ricorrente lamentava, in particolare, che il giudice di prime cure non avesse attivato i propri poteri officiosi per acquisire la prova del perfezionamento della notifica – documentazione nella disponibilità della stessa Amministrazione – e che avesse poi ignorato l’integrazione documentale fornita, erroneamente riqualificandola come nuova istanza cautelare e dichiarandola inammissibile. Deduceva altresì la lesione del diritto di difesa, essendo i provvedimenti risultati preclusivi della tutela di legge sulla base di una mera carenza formale, peraltro tempestivamente sanata. Sul piano del periculum, il ricorrente evidenziava di trovarsi stabilmente in Italia dal 2022, con ingresso regolare, attività lavorativa e contratto in essere, residenza stabile e titolarità di contratto di locazione: la mancata sospensione avrebbe comportato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile alla sfera della vita privata, con perdita della stabilità lavorativa e abitativa. LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO La III Sezione civile ha ritenuto fondate le doglianze e ha riformato entrambe le decisioni. Il ragionamento della Corte si sviluppa lungo un punto essenziale: il Tribunale, dopo aver fondato il primo rigetto sulla mancanza di prova della tempestività, non ha poi in alcun modo considerato il riscontro successivamente prodotto. Ma una volta comprovata e accertata la tempestività del ricorso, l’effetto sospensivo previsto ex lege non può essere negato, salva la sola constatazione dei motivi ostativi codificati, nella specie non ravvisabili. Del pari erronea è la declaratoria di inammissibilità del secondo provvedimento: la Corte esclude che vi fosse una reiterazione dell’istanza cautelare, avendo il ricorrente semplicemente fornito la documentazione idonea a consentire una più compiuta valutazione dell’istanza originaria. La Corte mette in luce l’effetto paradossale insito nella condotta del giudice di prime cure. Il giudice è tenuto a verificare la tempestività del ricorso – verifica possibile anche sulla scorta di produzioni documentali integrative – e, in caso di esito positivo, a procedere alla trattazione nel merito. Non può, tuttavia, prendere atto della tempestività ai fini del prosieguo del giudizio e, al contempo, negare l’effetto sospensivo, che di quella tempestività è conseguenza automatica. Una simile decisione è intrinsecamente contraddittoria e viola il disposto dell’art. 35-bis, comma 3. La Corte richiama infine il dovere del giudice di attivare i poteri officiosi: a fronte di una parte che non dispone necessariamente di un’attestazione completa e immediata della data di perfezionamento della notifica, il giudice ben avrebbe potuto sollecitare l’Amministrazione a chiarire data e modalità della notifica del provvedimento di rigetto – opzione peraltro già seguita dallo stesso Tribunale in altri procedimenti, come documentato dal reclamante – o disporne in via provvisoria la sospensione, riservando all’esito dell’integrazione istruttoria l’approfondimento della questione processuale. La Corte d’Appello di Bari, III Sezione civile, accoglie il reclamo e dichiara sussistere i presupposti applicativi di cui all’art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai fini dell’effetto sospensivo ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale. PERCHÉ LA PRONUNCIA È RILEVANTE La decisione ha una portata che va oltre il singolo caso. Il Tribunale di Bari ha infatti dichiarato, in numerosi procedimenti seguiti da colleghi che difendono richiedenti asilo, l’inammissibilità del ricorso proprio perché non risultava certa la data di notifica del provvedimento di diniego. All’origine c’è un problema di sistema. Il diniego viene inviato ai richiedenti che vivono in autonomia per posta, in busta chiusa, senza che ne rimanga prova documentale della ricezione, a differenza di quanto accade con la notifica a mani per chi è ospite di un CARA o trattenuto in un CPR. La parte si trova così onerata di una prova che non è nella sua immediata disponibilità, mentre l’Amministrazione la custodisce nel proprio fascicolo. La Corte d’Appello ha finalmente onerato il giudice di merito di attivare i propri poteri officiosi, oltre a indicare la via della richiesta all’Amministrazione della prova della notifica. Sul piano pratico, resta opportuno – in casi analoghi – avvalersi del servizio Dove quando di Poste Italiane e stampare la ricevuta, così da disporre di una prova certa dell’avvenuta notifica ed evitare di perdere il diritto per una carenza meramente formale. Corte d’Appello di Bari, decreto n. 1317 del 4 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026. La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego. Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due discipline fosse applicabile. IL CASO E LA DECISIONE Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata. Il Tribunale accoglie tale impostazione. L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3 formalizzato successivamente. Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda. Il Tribunale afferma quindi che: «la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente». Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione. A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L. n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026. LE CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ACCELERATA Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura accelerata. È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di quelli previgenti. Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente produzione automatica dell’effetto sospensivo. Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già prodotto dalla legge, concludendo: «dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato». L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3 successivamente. I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale disciplina debba essere applicata al richiedente. Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il commento.
Le diverse forme della violenza di genere e credibilità del racconto: due decreti del Tribunale di Bologna riconoscono lo status di rifugiata
Due pronunce del Tribunale di Bologna riconoscono, in riforma delle decisioni della Commissione territoriale, lo status di rifugiata a due richiedenti in fuga da violenze di genere: una cittadina della Sierra Leone sottoposta a mutilazione genitale femminile e destinata a succedere alla madre nella società segreta Bondo (decreto del 12 giugno 2026), e una cittadina della Costa d’Avorio fuggita da un matrimonio forzato e poi vittima di tratta in Tunisia (decreto del 27 febbraio 2026). Entrambe ribadiscono un punto centrale: le COI non possono essere usate per negare credibilità a fenomeni esistenti e strutturali. COSTA D’AVORIO – VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE E DI MATRIMONIO FORZATO NONCHÉ VITTIMA DI TRATTA AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN TUNISIA: RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna, relatore Dott. M. Gattuso, in riforma della decisione della Commissione territoriale, riconosce lo status di rifugiata a una richiedente ivoriana fuggita dal Paese di origine per sottrarsi alla violenza di genere e al matrimonio forzato, nonché successivamente – nell’ambito del proprio percorso migratorio – vittima di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo in Tunisia. La Commissione territoriale di Bologna aveva ritenuto non credibile il racconto in quanto, sulla base delle informazioni disponibili dalle COI, vi sarebbe da un lato una presunta “bassa incidenza” del fenomeno dei matrimoni forzati in Costa d’Avorio e, dall’altro, una asserita incongruenza con il profilo personale della richiedente, qualificata come donna adulta e istruita, negando di conseguenza qualsiasi forma di protezione. Il Tribunale, al contrario, censura in modo netto tale impostazione, evidenziando come non possa configurarsi alcuna contraddizione logica tra il racconto individuale e le COI, osservando che “va evidenziato, in vero, come possa parlarsi di contraddizione se un fenomeno è escluso dalle COI, o è, quantomeno, riferito come altamente improbabile, non potendosi invece, già da un punto di vista logico, parlare di una “incoerenza” o “contraddizione” se un fenomeno nel paese d’origine effettivamente sussista, seppure – secondo le informazioni reperite dalla Commissione territoriale – in modo infrequente“. Parimenti, viene ritenuta infondata l’argomentazione relativa al profilo personale della richiedente, in quanto le stesse fonti confermano che i matrimoni combinati e le pratiche coercitive non sono affatto limitati alle minorenni né esclusi in presenza di un minimo livello di istruzione, specie in contesti rurali e di grave povertà. Sulla base delle COI acquisite, il Collegio ricostruisce un quadro caratterizzato da una persistente diffusione della violenza di genere in Costa d’Avorio, da pratiche di matrimonio forzato radicate soprattutto nei contesti rurali e da gravi carenze nella protezione statale, evidenziando come il rifiuto del matrimonio imposto possa comportare conseguenze estremamente gravi, fino alla diseredazione, all’espulsione dal nucleo familiare o a violenze anche estreme. In tale contesto, il Tribunale ribadisce il corretto metodo di valutazione della credibilità alla luce dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 e della giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio della “procedimentalizzazione legale della decisione” e affermando che le dichiarazioni del richiedente, ove coerenti e plausibili, “possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti“, imponendo il riconoscimento del beneficio del dubbio. Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla qualificazione della vicenda migratoria della ricorrente anche in termini di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo in Tunisia, profilo del tutto ignorato dall’organo amministrativo. Il Tribunale valorizza, infatti, una serie di indicatori tipici della tratta di persone dalla Costa d’Avorio alla Tunisia: il reclutamento mediante promessa di lavoro, la contrazione di un debito, la sottrazione dei documenti, la reclusione in ambiente domestico, l’assenza totale di retribuzione, il controllo continuo e la limitazione della libertà personale. Tali elementi, corroborati anche dalla relazione dell’ente anti-tratta, consentono di ricondurre la vicenda a una “vera e propria riduzione in servitù“. Le COI richiamate confermano, inoltre, la diffusione di reti di traffico che reclutano donne ivoriane con promesse fraudolente di lavoro all’estero, esponendole a sfruttamento domestico e lavorativo nei paesi di transito, tra cui la Tunisia e la Libia, nonché l’elevata vulnerabilità delle donne lungo le rotte migratorie, con frequenti situazioni riconducibili alla tratta. Ciò posto, il Tribunale di Bologna riconosce lo status di rifugiata alla richiedente sulla base della sua appartenenza sia al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere (a causa del matrimonio forzato dal quale è fuggita) sia a quello delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo, correggendo l’approccio riduttivo della Commissione territoriale. La decisione si segnala, dunque, per l’importante chiarimento metodologico in ordine all’uso delle COI – che non possono essere impiegate per negare credibilità in presenza di fenomeni comunque esistenti – nonché per il riconoscimento della centralità degli indicatori di tratta anche nei casi di sfruttamento lavorativo domestico, spesso sottovalutati in sede amministrativa. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 SIERRA LEONE. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E RIFIUTO DI SUCCEDERE ALLA MADRE NELLA SOCIETÀ BONDO: RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina della Sierra Leone, sottoposta a mutilazione genitale femminile all’età di otto anni e destinata a succedere alla madre nell’esercizio della pratica di MGF all’interno della società segreta Bondo. La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dopo essersi rifiutata di assumere il ruolo attribuitole dalla tradizione familiare. La Commissione territoriale aveva giudicato poco credibile questa parte del racconto, ritenendola generica e stereotipata e contestando, in particolare, l’assenza di una specifica prova della mutilazione subita. Il Tribunale riforma tale valutazione richiamando il criterio elaborato dalla Corte di cassazione per l’esame delle dichiarazioni del richiedente: “In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. “atomistico-analitico”, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante” emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del “factum probandum”. Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione” (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045). Ogni circostanza deve essere esaminata autonomamente e poi ricondotta al più ampio quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli altri elementi acquisiti e con le informazioni sul Paese d’origine. Nel caso esaminato, la ricorrente aveva descritto in modo costante e lineare la mutilazione subita, il ruolo della madre nella società segreta e le pressioni ricevute affinché ne proseguisse l’attività. La narrazione trova riscontro nelle fonti internazionali relative alle società Bondo e Sande, nelle quali la mutilazione costituisce un rito di iniziazione e il rifiuto della successione espone la donna all’emarginazione familiare e comunitaria. La certificazione ginecologica prodotta in giudizio ha inoltre attestato la mutilazione genitale di II grado. Su tali basi, il Tribunale ha formulato una “prognosi di assoluta attendibilità della versione dei fatti fornita dalla ricorrente“. Accertata la credibilità, il decreto distingue gli elementi costitutivi dello status: “L’art. 7 individua gli atti – e quindi la forma che devono assumere – di persecuzione, mentre è il successivo art. 8 che qualifica le ragioni che consentono di ritenere quegli atti idonei all’accoglimento dello status di rifugiato“. La mutilazione genitale integra un atto persecutorio per la gravità della lesione fisica e psichica e per la sua natura di violenza fondata sul genere. Il riconoscimento dello status richiede, inoltre, la riconducibilità della persecuzione a uno dei motivi convenzionali e la sussistenza di un fondato timore, da accertare mediante una prognosi concreta sul rischio in caso di rimpatrio: “Ai fini del riconoscimento della protezione maggiore occorre il fondato timore di persecuzione basato su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione“. In questa valutazione assume rilievo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251/2007. Il fatto che la ricorrente sia già stata sottoposta a mutilazione genitale non esclude l’attualità del rischio persecutorio. Nel caso di specie, la prognosi richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 non riguarda, infatti, la sola ripetizione dell’identico atto già subito: le fonti richiamate dal Tribunale documentano anche il pericolo di successive reinfibulazioni, in particolare dopo il parto. La nascita in Italia della secondogenita della ricorrente ha introdotto inoltre un ulteriore e decisivo elemento nella valutazione del rischio futuro. Il decreto afferma: “Deve certamente ritenersi assai elevato, con un grado di probabilità rilevante, che in caso di rientro in Sierra Leone, la piccolina […] possa trovarsi esposta al pericolo di subire il medesimo trattamento senza che la odierna ricorrente possa evitarlo“. Il pericolo cui sarebbe esposta la minore non rimane estraneo alla posizione giuridica della madre. Esso concorre direttamente alla prognosi persecutoria relativa alla ricorrente, la quale, in caso di rimpatrio, sarebbe nuovamente assoggettata al sistema familiare e comunitario dal quale era fuggita e posta nell’impossibilità concreta di proteggere la figlia dalla medesima pratica subita durante l’infanzia. Il rischio assume così una dimensione intergenerazionale, in quanto la tradizione che aveva imposto la mutilazione alla ricorrente è la stessa che, attraverso la linea familiare, minaccia ora la figlia. Nel caso in esame, tale conclusione è rafforzata dal ruolo rivestito dalla madre della ricorrente nella società segreta. Secondo il Tribunale, quest’ultima “non avrebbe difficoltà a rintracciare la figlia e la nipotina e quindi esercitare la pressione sufficiente e necessaria per proseguire nella pratica di famiglia”. Tribunale di Bologna, decreto del 12 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione: * da parte di cittadini/e della Sierra Leone; * da parte di cittadini/e della Costa D’Avorio. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale