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Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR (ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul trattenimento. La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria – Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria. La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché, asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza. Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23 (termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato fatto entrare. L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda, essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato. Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni. Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici. OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence, senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica. I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel 2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere di cosa si è accusati. > 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una > segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare. Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero maturato dopo anni di radicamento nel paese. Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile. LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale. Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale. Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva, legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino italiano a pieno titolo. Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna. Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni: “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento. Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro ed inquietante scopo politico. COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“ Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata. A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei fatti. Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera attività investigativa dello Stato. È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e sicurezza nazionale. LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il diniego per difetto di motivazione. Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica“. > Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento > ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una > motivazione. Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“, non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza. In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“. Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di “rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa. NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio, stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema replicato. Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con “l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una multinazionale. Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale ‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“. Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla per vizio di forma. > Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo, perché la questione non è solo tecnico-giuridica. Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“? Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17, 18 e 21 della Costituzione. Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale. Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana. Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha segnalato. Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare politica scomoda. È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora, paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora colui che è politicamente inoffensivo. Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento di controllo del dissenso. COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato sopravvalutarlo. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per la Repubblica. Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo. Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di cambiare il risultato. E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione, non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque contenuto. VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua dimensione democratica? Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può integrare un elemento ostativo. Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni bensì atti concreti e non orientamenti politici. CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che l’Amministrazione si ridetermini. Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale, inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o entrambi. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026 COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che cosa è possibile fare concretamente. Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo di ragionevolezza. Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati. Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati, ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il contenzioso sia per la pressione politica. -------------------------------------------------------------------------------- Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18 dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).
Trattenimento del cittadino straniero e vulnerabilità sanitaria: ordinato il trasferimento in luogo di cura
Il Giudice di Pace di Milano ordina alla Questura il trasferimento in un luogo di cura del cittadino straniero trattenuto presso il CPR di Milano. Nel caso di specie, in sede di istanza di riesame, veniva dimostrata – mediante il deposito della scheda sanitaria richiesta al gestore del centro per rimpatri e della relazione medico-legale del Dott. Nicola Cocco – la particolare situazione di vulnerabilità sanitaria del trattenuto, affetto da problemi di tossicodipendenza e di natura psichiatrica, che lo portavano a compiere gravi atti di autolesionismo. Veniva altresì evidenziata la non idoneità delle sole cure farmacologiche fornite all’interno del CPR, in contrasto con le linee guida del Ministero della Salute in materia di trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi. Il Giudice di Pace di Milano, in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14340/2025, accertato che la prosecuzione del trattenimento avrebbe comportato un pregiudizio grave e irreparabile per il diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., ordinava alla Questura il trasferimento del cittadino straniero in un luogo di cura, al fine di tutelare sia il diritto alla salute individuale sia l’interesse statale al rimpatrio. Per completezza, si segnala altresì che, successivamente, la Questura si dichiarava incompetente a disporre detto trasferimento, procedendo alla liberazione del trattenuto tramite il servizio di ambulanza del 118 e fissandogli un appuntamento presso il SERD competente. Giudice di Pace di Milano, ordinanza del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Ricongiungimento familiare: sede diplomatica irraggiungibile, l’obbligo dell’appuntamento si sposta a “qualunque” Ambasciata
Il Tribunale di Roma stabilisce, a fronte dell’impossibilità di recarsi a Teheran per cause oggettive (nel caso di specie l’Ambasciata è stata poi effettivamente ricollocata nei giorni immediatamente successivi all’ordinanza cautelare), la fissazione di un appuntamento presso qualunque ambasciata sia disponibile, affermando espressamente che “l’Ambasciata italiana a Teheran risulta temporaneamente ricollocata a Baku (in Azerbaigian ndr.), la quale dovrà provvedere, in alternativa a quella di Teheran, alla fissazione di appuntamento, ovvero dovrà provvedervi altra sede raggiungibile dai familiari del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto del minore“. Nel caso di specie, un cittadino afghano soggiornante di lungo periodo in Italia – e nelle more del giudizio divenuto cittadino italiano – aveva ottenuto il nulla osta dalla Prefettura competente per il ricongiungimento con il figlio minore, e aveva presentato sin dall’aprile 2025 istanza di appuntamento all’Ambasciata italiana a Teheran per la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto. Nonostante i ripetuti solleciti e il decorso dei termini di legge, nessun appuntamento era stato fissato. Il giudice aveva quindi emesso già in sede cautelare, dapprima inaudita altera parte il 26 novembre 2025 e poi in contraddittorio il 14 dicembre 2025, ordine di fissazione urgente dell’appuntamento. Senonché, la situazione geopolitica aveva reso nel frattempo del tutto irraggiungibile la sede di Teheran: l’Ambasciata italiana era stata temporaneamente ricollocata a Baku, e i familiari del ricorrente – residenti in Afghanistan – si trovavano nell’impossibilità di ottenere un visto di ingresso in Iran da parte delle autorità iraniane. La pronuncia si inserisce peraltro in un filone già consolidato della medesima sezione, secondo cui le difficoltà operative di una rappresentanza diplomatica o la situazione geopolitica di un Paese terzo sono “del tutto ininfluenti e irrilevanti sul giudizio di ricognizione del diritto soggettivo“, potendo l’Amministrazione sempre “individuare altra ambasciata idonea al rilascio del visto“. La problematica del resto era già stata evidenziata in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-1/23 PPU, 18 aprile 2023). La Corte, intervenendo in via pregiudiziale d’urgenza su un caso che coinvolgeva familiari di un rifugiato siriano impossibilitati a raggiungere qualsiasi sede diplomatica belga, ha stabilito che imporre la comparizione personale senza eccezioni “non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la presentazione effettiva della domanda e, quindi, rendere impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, protraendo così la separazione del soggiornante dai suoi familiari e la situazione spesso precaria di questi ultimi“. La sentenza valorizza in modo deciso, nei casi in cui sia un rifugiato a chiedere il ricongiungimento, l’oggettiva difficoltà di raggiungere le ambasciate di persona, affermando che gli Stati membri devono “dare prova della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza“. Ne consegue, secondo la CGUE, che una normativa che imponga la presenza fisica senza alcuna eccezione “viola il diritto al rispetto dell’unità familiare sancito dall’articolo 7 della Carta” e costituisce “un’ingerenza sproporzionata” rispetto all’obiettivo, pur legittimo, di contrasto alle frodi. La formalizzazione delle domande di visto anche a distanza diventa quindi non solo possibile, ma doverosa ogni volta che la comparizione personale sia impossibile o eccessivamente difficile. Tribunale di Roma, sentenza dell’11 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. Notizie RICONGIUNGIMENTO E UNITÀ FAMILIARE: ORIENTAMENTO E ASSISTENZA LEGALE Grazie al progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” difendiamo il diritto a vivere insieme ai propri familiari 20 Novembre 2025
Visto umanitario da Gaza e inadempimento della PA: accolta l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è relativa all’attuazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, che riguarda un caso di rilascio del visto umanitario da Gaza. Il Ministero non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare che ordinava il rilascio di visti umanitari in favore di familiari di una rifugiata palestinese rimasti nella Striscia di Gaza. L’inadempimento era tanto più evidente in quanto l’Amministrazione aveva già compiuto la stessa identica operazione di evacuazione per altri componenti dello stesso nucleo familiare, inserendoli in un piano di evacuazione consolare dopo che un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato accolto; aveva invece proposto reclamo avverso la seconda ordinanza, senza darne esecuzione, benché il reclamo non avesse effetto sospensivo e la sospensione non fosse stata accordata. Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. su tre punti rilevanti che mi sembrano utilissimi. Chiarisce che il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. è il rimedio tipico ed esclusivo quando la PA non adempie a un’ordinanza cautelare, con esclusione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (improponibile per difetto del giudicato). Individua le attività materiali ed organizzative che devono essere poste in essere e – in caso di persistente ritardo – nomina il Console generale d’Italia a Gerusalemme quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Applica infine l’indennizzo ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 200,00 euro al giorno, ritenendo la discrezionalità amministrativa sull’an integralmente consumata dall’ordinanza cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 14 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Marina Chetoni.
Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine Loba
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.  Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022. Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni. Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di ricongiungimento familiare.  Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il Comune di Dicomano.  L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la riesumazione della salma della madre. Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e il primo cittadino del piccolo Comune toscano. E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick, un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare la madre. Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il Ministero dell’Interno.  Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze. Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.” Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima, prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00 cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere della vita familiare.” Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito aquiliano risarcibile. Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze dei propri ritardi. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese indefinitamente. La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie. Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa – come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la direzione è tracciata. La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre, finalmente, la cultura del diritto. Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026 1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto: annick@meltingpot.org ↩︎
Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento
Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione prefettizia. Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva. Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i seguenti principi: “L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”. La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass., Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025). Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta. La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi migratori. Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace, chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi, nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili quanto al tema di decisione e prova. Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale. Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale. La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […] affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40 cit., punto 4.9 del Considerato in diritto). Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto). Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente preposto a un siffatto accertamento. A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione, sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione. Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155 cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU). A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Protezione speciale: integrazione, vulnerabilità e condizioni del paese di origine nella recente giurisprudenza del Tribunale di Genova
Pubblichiamo cinque recenti decreti del Tribunale di Genova, pronunciati tra marzo e maggio 2026, che riconoscono la protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 a cittadini provenienti da Bangladesh, Guinea, Pakistan, Egitto e Marocco. Tutti i ricorsi sono stati patrocinati dall’Avv. Alessandra Ballerini. Le pronunce si inseriscono nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di protezione speciale. A partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 4455/2018 – confermata dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 29459-29461/2019 e poi dalla n. 24413/2021 – i giudici di legittimità hanno elaborato il criterio della valutazione individuale e comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia, rispetto alla situazione personale vissuta prima della partenza e a quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Tale impostazione è stata ulteriormente consolidata dalla Corte di Cassazione, Sez. 6-1, n. 18455/2022, che ha chiarito come, in tema di protezione speciale, occorra attribuire «diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese». Con la sentenza n. 29593/2025, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che la riforma introdotta dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023, pur avendo abrogato i periodi terzo e quarto dell’art. 19 comma 1.1 TUI, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento nella prima parte della medesima disposizione, nell’art. 8 CEDU e nei principi costituzionali. In tutti e cinque i casi, il Tribunale valorizza il percorso di integrazione costruito in Italia e le condizioni oggettive del paese di origine. Il rimpatrio forzato di chi ha costruito in Italia un progetto di vita stabile costituirebbe una condizione degradante e una violazione del diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. 1) Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 – ricorrente del Bangladesh Il Collegio valorizza il percorso lavorativo del ricorrente – contratto part-time, redditi certificati per circa 6.100 euro nel 2024 e 7.793 euro nel 2025 – e la frequenza di corsi di italiano. Un tale percorso, si legge nel decreto, «verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh», costituendo il rimpatrio «di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza». Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 2) Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 – ricorrente della Guinea La protezione speciale viene riconosciuta sulla base di due elementi combinati: il percorso di integrazione – certificazione A2, frequenza del CPIA, contratto di lavoro come addetto alle pulizie – e la situazione politica della Guinea, caratterizzata da «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» e da «una parziale sospensione dello Stato di diritto». Decisivo anche il fatto che il ricorrente avesse lasciato il paese da minorenne nel 2021: il Tribunale ravvisa «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa». Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 3) Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 – ricorrente del Pakistan La protezione speciale si fonda su due ordini di ragioni: la vulnerabilità psicologica del ricorrente, emersa in corso di giudizio attraverso la relazione del CAS e un percorso terapeutico avviato con uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale; e la grave situazione della zona di provenienza dell’Azad Kashmir, caratterizzata da «condotte delle autorità governative di sicurezza fortemente repressive», dalle tensioni al confine con l’India culminate nell’Operazione Sindoor del maggio 2025, con vittime civili documentate, e da violazioni sistematiche dei diritti umani che includono arresti arbitrari, torture e sparizioni forzate. Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 4) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente dell’Egitto Determinante è l’integrazione lavorativa: il ricorrente lavora in edilizia con continuità dal 2023, è assunto a tempo indeterminato dal 2024, con redditi lordi di 28.500 euro nel 2025. A ciò si aggiunge la situazione in Egitto: il regime autoritario di Al-Sisi, la detenzione sistematica di critici e attivisti e la criminalizzazione del dissenso pacifico configurano «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» tali da rendere il rimpatrio una violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 10 Cost. Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 5) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente del Marocco Il percorso di integrazione è particolarmente solido: lavoro regolare dal 2022, assunzione a tempo indeterminato, patente di guida, indipendenza abitativa, redditi lordi per 28.500 euro nel 2025. A questi elementi si affianca la situazione in Marocco: repressione sistematica del dissenso, attacchi alle comunità saharawi e crisi idrica strutturale. La comparazione tra le due situazioni porta il Tribunale a ravvisare «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali», tale per cui il rimpatrio «costituirebbe di per sé una condizione degradante». Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026