Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, July 7, 2026

La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo.

Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):  

“3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto: 

a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;

 b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti; 

c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“.

Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026

Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile.