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Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Trattenimento nel CPR di Gjadër: annullata la proroga per difetto di motivazione sulla prospettiva di rimpatrio
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, si pronuncia su un caso relativo al trattenimento di un cittadino togolese presso il CPR di Gjadër in Albania, già trattenuto e rilasciato sempre in Albania la primavera scorsa.  Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato l’istanza di riesame del trattenimento, ritenendo legittimi sia il trasferimento presso il CPR albanese – fondato sul d.l. n. 37 del 2025 come mera modalità esecutiva del trattenimento- sia la prosecuzione della misura, nonostante il lungo pregresso di trattenimenti infruttuosi e le problematiche sanitarie del ricorrente. La Cassazione accoglie il ricorso per difetto di motivazione sull’esistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio. Il punto centrale della sentenza è che, a fronte di una specifica deduzione difensiva (il ricorrente era già stato trattenuto in più occasioni, dal 2019 in poi, senza che il rimpatrio si fosse mai concretizzato, e tutti i tentativi di identificazione avviati erano rimasti inevasi), il Giudice di Pace si era limitato a richiamare con formula stereotipata le “gravi difficoltà” connesse all’identificazione e la mancanza di collaborazione del cittadino straniero, senza spiegare per quali ragioni le nuove iniziative avrebbero potuto condurre a un esito positivo. In particolare, non si era confrontato con la circostanza che nessun riscontro fosse mai pervenuto dalle autorità diplomatiche competenti. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 come modificato dal d.l. 124/2023, per le proroghe successive alla prima rilevano solamente cause imputabili allo straniero o al Paese terzo, e non già ritardi nell’esecuzione del decreto di espulsione imputabili esclusivamente all’amministrazione rimasta inattiva. Il Giudice di pace, in sede di riesame, è chiamato a una valutazione particolarmente intensa (tanto più stringente quanto più prolungato è il trattenimento) e non può limitarsi agli elementi addotti dall’autorità amministrativa, dovendo verificare se il protrarsi della misura possa ancora essere giustificato alla luce degli elementi concreti già emersi. Il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Roma, ma la persona straniera viene rilasciata il giorno dopo.  Corte di Cassazione, sentenza n. 1908 del 30 aprile 2026 Il caso è stato seguito dalle Avv.te Marina Chetoni e Loredana Leo, in collaborazione con Elena Luda. Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.
Di nuovo in custodia cautelare Hannoun e gli altri palestinesi detenuti per volere di Israele
Il Tribunale del Riesame di Genova ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia (API), e altri tre suoi collaboratori, confermando la misura detentiva e respingendo le istanze della difesa dopo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione, che aveva annullato […] L'articolo Di nuovo in custodia cautelare Hannoun e gli altri palestinesi detenuti per volere di Israele su Contropiano.
June 20, 2026
Contropiano
Buon compleanno Sicurezza!
di avv. Giuseppe Romano* A un anno dalla sua approvazione, il principale strumento repressivo del governo Meloni è già sotto assedio nei tribunali. Giudici, procure e avvocati ne contestano la …
Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento
Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione prefettizia. Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva. Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i seguenti principi: “L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”. La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass., Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025). Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta. La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi migratori. Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace, chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi, nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili quanto al tema di decisione e prova. Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale. Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale. La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […] affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40 cit., punto 4.9 del Considerato in diritto). Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto). Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente preposto a un siffatto accertamento. A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione, sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione. Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155 cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU). A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione