Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, May 19, 2026

Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione prefettizia.

Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva.

Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i seguenti principi:

“L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”.

La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass., Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025).

Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta.

La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi migratori.

Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace, chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi, nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili quanto al tema di decisione e prova.

Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale.

Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale.

La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […] affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40 cit., punto 4.9 del Considerato in diritto).

Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto).

Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente preposto a un siffatto accertamento.

A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione, sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione.

Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155 cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU).

A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.