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Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Iniziativa formativa – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo in Italia
Una prima lettura condivisa del decreto legge n. 100 del 2026 (in fase di conversione): le prime norme italiane di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026. A cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari. Spazi Circolari e Melting Pot Europa, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide. Giovedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle 17.00 * Diretta sul canale YouTube di Melting Pot Europa
Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa
RASSA GHAFFARI 1 Ai margini dell’Oceano Indiano, un frammento di Francia a forma di ippocampo custodisce le contraddizioni più acute dell’Europa contemporanea. Mayotte, plasmata da un secolo e mezzo di storia coloniale, è oggi il dipartimento francese più povero e insieme il più sorvegliato: qui lo ius soli viene eroso fino quasi a scomparire, e le espulsioni di migranti irregolarizzati raggiungono numeri record. Nato da due mesi di lavoro sul campo condotto da un’équipe interdisciplinare legata al progetto ERC SolRoutes, questo reportage corale si snoda in questa introduzione e cinque capitoli che intrecciano sguardi sociologici, geografici, giuridici e narrativi 2. Dando voce a chi fugge dal continente africano, a chi viene sfrattato dagli insediamenti informali, ai giovani cresciuti sull’isola ma privi di documenti, il lavoro smonta l’idea di Mayotte come semplice esperimento ai confini d’Europa: la restituisce, piuttosto, come un meccanismo già rodato e perfettamente integrato nel sistema di controllo delle frontiere continentali – uno specchio scomodo puntato sull’intero progetto europeo. INTRODUZIONE Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa. Un cerchio concentrico di appartenenze, sovranità e identità solo apparentemente contraddittorio, al cui centro si trova l’ultimo e minuscolo dipartimento francese, largamente sconosciuto all’opinione internazionale e, spesso, allo stesso pubblico francese. L’“isola della morte”, come veniva chiamata anticamente in arabo a causa dei numerosi naufragi provocati dall’estesa barriera corallina che la circonda, è salita brevemente alla ribalta delle cronache per il passaggio dell’uragano Chido, che nel 2024 ne ha devastato le infrastrutture e le abitazioni, per poi ripiombare rapidamente nell’oblio. Incastonata nel canale del Mozambico, questa piccola isola a forma di ippocampo rappresenta un caso politico e storico singolare. Territorio d’oltremare situato a migliaia di chilometri da Parigi, Mayotte è il prodotto di una lunga e controversa vicenda coloniale che continua a plasmarne il presente. È proprio nell’intreccio tra eredità coloniali, rivendicazioni di sovranità, aspirazioni all’appartenenza francese ed europea e profonde disuguaglianze sociali che il “dipartimento coloniale” – come definito dal giornalista Rémi Carayol 3 – si configura come un osservatorio privilegiato per comprendere alcune delle trasformazioni contemporanee delle politiche di frontiera europee.  In quanto isola dell’arcipelago delle Comore, Mayotte è stata colonia francese dal 1841 fino agli anni Settanta. Nel 1974, mentre Gran Comore, Mohéli e Anjouan sceglievano l’indipendenza dalla Francia, Mayotte lottò strenuamente per mantenere il proprio legame con la Métropole, nonostante le ripetute contestazioni da parte delle Comore e i richiami delle Nazioni Unite, che ancora oggi considerano l’isola parte integrante dell’arcipelago. Da allora il processo di integrazione istituzionale nella Repubblica francese è stato progressivo: nel 2001 Mayotte diventa collectivité départementale, nel 2011 dipartimento francese e nel 2014 regione ultraperiferica dell’Unione europea. Infine, dal 1° gennaio 2026, è divenuta ufficialmente un Département-Région, una collettività unica che esercita simultaneamente le competenze di dipartimento e regione d’oltremare. Chi approda a Mamoudzou con il traghetto che collega Petite e Grande Terre viene accolto da un cartello dal sapore inequivocabile: “Mayotte est française et le restera à jamais”.  Eppure, proprio mentre la sua appartenenza alla Francia e all’Unione europea si consolida sul piano giuridico, Mayotte continua ad essere attraversata da tensioni politiche, economiche e sociali evidenti – basti considerare che è al momento il dipartimento francese più povero in assoluto 4 – e governata attraverso una serie di eccezioni normative che la distinguono dal resto del territorio nazionale.  Quello della cittadinanza e delle migrazioni è forse il terreno di scontro in cui tali dinamiche appaiono più palesi: Mayotte è l’unico dipartimento in cui il principio dello ius soli – spesso considerato uno dei pilastri della cittadinanza repubblicana – è stato drasticamente limitato, fino a renderne l’applicazione estremamente difficile. Come dichiarato dall’ex ministro dell’Interno Gérald Darmanin, «non sarà più possibile diventare francesi se non si è figli di genitori francesi»: una formulazione che sintetizza efficacemente la direzione intrapresa dalle politiche migratorie sull’isola.  A confermarlo sono le misure securitarie e repressive in vigore sull’isola – esemplificate dall’operazione di task force Kingia 5, lanciata nella primavera del 2026, ma anche dall’elevato numero di naufragi, alcuni causati dalla police aux frontières stessa 6 – che hanno ulteriormente esacerbato dinamiche di marginalizzazione e segregazione spaziali, identitarie e morali in una società caratterizzata da significative fratture interne e da un montante sentimento xenofobo.  Non sorprende, dunque, che molti dei nostri interlocutori abbiano descritto Mayotte come “la Lampedusa dell’Oceano Indiano”: un laboratorio politico in cui si sperimentano pratiche di respingimento, contenimento e razzializzazione delle persone migranti. Dopo due mesi di ricerca sul campo, tuttavia, ciò che emerge ai nostri occhi non è tanto l’immagine di un laboratorio in continua sperimentazione, quanto quella di un ingranaggio ormai ben oliato, parte integrante e perfettamente funzionante dell’architettura della Fortezza Europa.  Da questa prospettiva, l’Oceano Indiano e le isole che lo costellano possono essere letti come le mura più esterne dell’Unione europea: geograficamente lontane dal continente, ma al centro delle sue contraddizioni più profonde e della sua persistente “crisi dell’accoglienza”. Un terreno di prova in cui si sperimentano nuovi dispositivi di governo della mobilità e i confini della legittimità giuridica e procedurale vengono costantemente ridefiniti, spostando progressivamente la soglia stessa della loro ammissibilità.  È all’interno di questo scenario che prende forma il presente reportage a più mani; frutto di due mesi di ricerca etnografica collettiva condotta da un gruppo interdisciplinare, si articola in cinque contributi che, da prospettive differenti ma complementari, provano a raccontare alcuni frammenti della complessa realtà maorese. L’equipe è composta dalle ricercatrici Rassa Ghaffari, Luna Selimovic, Maristella Cingia, Luca Queirolo Palmas, Luisa Stagi, Federico Rahola e dal videomaker José Gonzàlez Morandi, che collaborano con posizioni diverse al progetto ERC SolRoutes (Solidarity Routes: Solidarities and Migrants’ Routes Across Europe at Large), di cui Mayotte rappresenta uno degli ultimi nodi di ricerca. Radicato in una tradizione di pensiero politico abolizionista, SolRoutes rappresenta un originale tentativo di ricerca etnografica sulle pratiche e reti di solidarietà che prendono vita lungo le rotte di mobilità illegalizzate intorno, dentro e verso l’Europa. La pluralità di sguardi, sensibilità e approcci che ha caratterizzato il gruppo di ricerca si riflette nella composizione stessa degli articoli, che intrecciano approcci sociologici, geografici, giuridici e creativi.  Il primo contributo si concentra sulle anomalie e sulle criticità del sistema di gestione delle migrazioni irregolari e delle procedure di accesso all’asilo. Un diritto, quest’ultimo, sempre più fragile e discusso in un contesto segnato da uno stato d’eccezione che sembra essersi normalizzato. Non a caso, Mayotte registra il più alto numero di espulsioni amministrative tra tutti i dipartimenti francesi 7: dati che rimandano a una condizione strutturale di violazione dei diritti e che non possono essere interpretati come semplici falle o malfunzionamenti del sistema, bensì come elementi costitutivi dell’apparato contemporaneo di controllo delle frontiere. Questa violenza sistemica si manifesta in maniera particolarmente evidente nei confronti dei richiedenti asilo provenienti dall’Africa continentale, dalla Somalia e dallo Yemen. “Les Africains”, indipendentemente dalla loro nazionalità effettiva, è l’etichetta con cui vengono spesso identificati in un processo di alterizzazione razziale che richiama, per molti aspetti, dinamiche osservabili di recente anche nel contesto tunisino. Il secondo articolo raccoglie le testimonianze di coloro che hanno percorso una rotta relativamente nuova nel panorama migratorio europeo, attraversando la Tanzania e l’arcipelago delle Comore per approdare infine a Mayotte in cerca di asilo. Una comunità eterogenea di oltre mille persone, tra cui numerosi minori, vive oggi confinata in un insediamento informale sospeso tra le mangrovie e l’oceano, oggetto di rappresentazioni stigmatizzanti e di discorsi d’odio volti a invisibilizzarne la presenza. «Pensavo che questa fosse la Francia» è una delle frasi che abbiamo ascoltato più spesso da persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dalla Somalia, dal Ruanda e dal Burundi, nel tentativo di descrivere lo spaesamento vissuto una volta giunte in quello che appare a tutti gli effetti un limbo giuridico e temporale 8.  Se quella dei les africaines rappresenta un fenomeno relativamente recente, le mobilità circolari che legano Mayotte all’arcipelago delle Comore – spazio insieme estraneo e familiare, antagonista e vicino – affondano le proprie radici in contese territoriali e politiche che continuano a riverberarsi nel quotidiano attraverso pratiche sistemiche di emarginazione ed espulsione. Décasage 9 è un termine applicato esclusivamente a Mayotte per indicare le demolizioni delle bidonville abitate in stragrande maggioranza da comoriani; è a partire dall’osservazione di due operazioni di décasage avvenute durante la nostra permanenza che il terzo articolo sposta lo sguardo sugli spazi considerati, per eccellenza, indesiderati. «I maoresi non hanno mai abitato nei banga 10»: la linea del colore assume in quest’analisi una dimensione anche spaziale e territoriale, legittimata da una retorica securitaria che trasforma le abitazioni informali più vulnerabili (e le soggettività che vi risiedono) in bersagli privilegiati.  Di (non)luoghi e delle relative pratiche di riappropriazione e di resistenza parlano anche gli ultimi due contributi di questo reportage, che si concentrano, rispettivamente, sullo spazio marino come luogo di transito e di attesa e sulle rivendicazioni di appartenenza dei giovani ni-ni, ragazzi originari delle Comore e nati a Mayotte, ma privi di documenti che ne attestino la nazionalità.  La barriera corallina che circonda Mayotte è, al tempo stesso, tra le poche attrattive turistiche dell’isola e una delle principali cause di naufragi dei kwassa-kwassa, le piccole imbarcazioni con cui le persone in movimento attraversano l’Oceano Indiano. Quello marino è dunque solo apparentemente uno spazio neutro, un terreno di battaglia percorso da una pluralità di soggetti eterogenei: migranti, pescatori,  guardia costiera e turisti popolano questi luoghi liminali di attese, nascondimenti e progettualità sospese.  Uno dei fil rouge che ha guidato la nostra permanenza sull’isola è stato indubbiamente la questione dell’appartenenza identitaria: non solo chi appartiene a Mayotte, ma anche e soprattutto a chi Mayotte stessa appartiene. Nell’ultimo articolo del reportage prendono la parola direttamente coloro che, indubbiamente, le politiche ufficiali collocherebbero all’ultimo posto di questa immaginaria graduatoria, offrendo un’analisi delle subculture giovanili come micro-strategie di resistenza alle narrazioni egemoniche di violenza, esclusione e razzializzazione.  Concludere questa esplorazione corale interrogandosi su chi possa rivendicare Mayotte non è una scelta casuale: significa, piuttosto, riconoscere che, proprio come il suo passato, il futuro dell’isola si gioca nella tensione tra appartenenza ed esclusione, tra cittadinanza e marginalità, tra confine e diritto alla mobilità. Una tensione che attraversa Mayotte, ma che, in realtà, si rivolge sonoramente all’Europa contemporanea nel suo complesso. 1. Insegna Sociologia dei processi culturali all’Università di Genova ed è assegnista di ricerca all’interno del progetto ERC SolRoutes. Si interessa di migrazioni non autorizzate, specialmente provenienti da Iran e Afghanistan, lungo la Rotta Balcanica, tematiche di genere e studi dell’area mediorientale. Un suo articolo è apparso nel secondo numero della rivista Controfuoco (ndR.) ↩︎ 2. Gli articoli veranno pubblicati ogni martedì fino all’11 agosto ↩︎ 3. Rémi Carayol è un giornalista indipendente. Coordina il comitato editoriale del quotidiano online Afrique XXI e scrive regolarmente su Mediapart, Le Monde diplomatique e Orient XXI. Nel 2024 ha pubblicato Mayotte. Département colonie per le edizioni La Fabrique ↩︎ 4. L’essentiel sur… Mayotte – Institut national de la statistique et des études économiques ↩︎ 5. Opération « Kingia » à Mayotte : les associations alertent sur les conséquences préoccupantes pour les droits de l’enfant – Human Rights Watch ↩︎ 6. Caught on camera : French police cause capsize – Lighthouse Reports ↩︎ 7. ‘Just poor people trying to get by’: The detention center carrying out three-quarters of France’s deportations, By Julia Pascual – Le Monde ↩︎ 8. Si veda Iwanski, E. (2024). Trapped in Paradise? Studies in Inclusive Education, 65 ↩︎ 9. Rapport sur les opérations dites de “décasage” à Mayotte – Défenseur des droits ↩︎ 10. Il termine banga indica originariamente le piccole abitazioni costruite per accogliere i giovani uomini che si separavano dal nucleo domestico seguendo la tradizione matrilocale del luogo; con il tempo, il suo utilizzo si è espanso fino ad indicare, nel linguaggio comune, gli agglomerati di abitazioni informali, soprattutto di lamiera, in cui vivono oggi perlopiù – ma non esclusivamente – comoriani e persone in stato di irregolarità amministrativa ↩︎
Annullato il decreto di espulsione: il cittadino straniero è sottoposto a terapia metadonica presso il Ser.T.
Il Giudice di Pace di Perugia ha annullato il decreto di espulsione che il Prefetto di Perugia aveva emesso nei confronti di cittadino tunisino. Nel ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, poichè il Ricorrente aveva in atto una terapia presso il Ser.T. con somministrazione di Metadone: l’eventuale espulsione avrebbe comportato l’interruzione della terapia con lesione del suo diritto alla salute.  Il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità relativa all’inespellibilità a causa delle condizioni di salute, secondo cui la garanzia del diritto alla salute opera anche in relazione all’indisponibilita dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso. Secondo le fonti COI prodotte, in Tunisia “la terapia sostitutiva con metadone non solo non e disponibile, ma e espressamente vietata dalla legislazione nazionale, che sanziona penalmente la produzione, la detenzione e il consumo di tale sostanza, senza alcuna eccezione per l’uso medico-terapeutico”. Il Giudice, inoltre, prende atto che “la dipendenza da oppioidi costituisce un disturbo psichiatrico riconosciuto dal DSM-5 e dall’ICD-10, caratterizzato da alterazioni persistenti dei circuiti cerebrali che possono persistere oltre la disintossicazione e che richiedono approcci terapeutici a lungo termine”. Giudice di Pace di Perugia, sentenza del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.
Trattenimento nel CPR di Gjadër: annullata la proroga per difetto di motivazione sulla prospettiva di rimpatrio
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, si pronuncia su un caso relativo al trattenimento di un cittadino togolese presso il CPR di Gjadër in Albania, già trattenuto e rilasciato sempre in Albania la primavera scorsa.  Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato l’istanza di riesame del trattenimento, ritenendo legittimi sia il trasferimento presso il CPR albanese – fondato sul d.l. n. 37 del 2025 come mera modalità esecutiva del trattenimento- sia la prosecuzione della misura, nonostante il lungo pregresso di trattenimenti infruttuosi e le problematiche sanitarie del ricorrente. La Cassazione accoglie il ricorso per difetto di motivazione sull’esistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio. Il punto centrale della sentenza è che, a fronte di una specifica deduzione difensiva (il ricorrente era già stato trattenuto in più occasioni, dal 2019 in poi, senza che il rimpatrio si fosse mai concretizzato, e tutti i tentativi di identificazione avviati erano rimasti inevasi), il Giudice di Pace si era limitato a richiamare con formula stereotipata le “gravi difficoltà” connesse all’identificazione e la mancanza di collaborazione del cittadino straniero, senza spiegare per quali ragioni le nuove iniziative avrebbero potuto condurre a un esito positivo. In particolare, non si era confrontato con la circostanza che nessun riscontro fosse mai pervenuto dalle autorità diplomatiche competenti. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 come modificato dal d.l. 124/2023, per le proroghe successive alla prima rilevano solamente cause imputabili allo straniero o al Paese terzo, e non già ritardi nell’esecuzione del decreto di espulsione imputabili esclusivamente all’amministrazione rimasta inattiva. Il Giudice di pace, in sede di riesame, è chiamato a una valutazione particolarmente intensa (tanto più stringente quanto più prolungato è il trattenimento) e non può limitarsi agli elementi addotti dall’autorità amministrativa, dovendo verificare se il protrarsi della misura possa ancora essere giustificato alla luce degli elementi concreti già emersi. Il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Roma, ma la persona straniera viene rilasciata il giorno dopo.  Corte di Cassazione, sentenza n. 1908 del 30 aprile 2026 Il caso è stato seguito dalle Avv.te Marina Chetoni e Loredana Leo, in collaborazione con Elena Luda. Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.
Annullato il decreto di espulsione: il richiedente asilo con ricorso pendente è inespellibile ai sensi dell’art. 19, c. 1.1, T.U.I.
Il Giudice di Pace di Napoli accoglie il ricorso proposto da un cittadino pakistano avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, dichiarandone l’illegittimità e disponendone l’annullamento. Invero, può sembrare scontato ma non sempre la domanda d’asilo, come nel caso di specie, elude la prassi illegittima di emettere un decreto di espulsione, soprattutto nei casi di procedure accelerate con accompagnamento in frontiera. Nella fattispecie, il ricorrente, cittadino pakistano originario del distretto di Gujarat, aveva impugnato tempestivamente il decreto prefettizio di espulsione ex art. 13, co. 8, D.Lgs. n. 286/1998, articolando plurimi motivi, quali: vizi formali del provvedimento per assenza o illeggibilità del certificato di conformità all’originale; violazione del diritto al contraddittorio ex art. 13, co. 7, T.U.I. e art. 6 CEDU; violazione del divieto di non refoulement e mancata valutazione dei presupposti di inespellibilità ex art. 19 T.U.I.; mancata concessione del termine per la partenza volontaria ex art. 13, co. 4 e 5, T.U.I. La decisione del Giudice di Pace neppure entra nel merito dei singoli motivi di ricorso, fondando invece la propria decisione su un elemento dirimente: nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato il Decreto con cui il Tribunale di Napoli, XIII Sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea aveva già accolto l’istanza di sospensione del provvedimento del Questore, formulata ai sensi dell’art. 35-bis, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 25/2008. In quella sede, il Tribunale Specializzato aveva accertato che il Pakistan non può essere considerato un paese terzo sicuro, richiamando fonti COI che documentano crisi politiche ed economiche profonde, rilevando l’esistenza di un rischio effettivo di deprivazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tale da violare il diritto alla vita privata del ricorrente, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 Cost. e dall’art. 8 CEDU.  Il Giudice di Pace recependo integralmente questa valutazione e, ritenuta la conseguente illegittimità del decreto di espulsione, dispone l’annullamento del decreto prefettizio. Il provvedimento merita attenzione per almeno due ragioni, in primo luogo, conferma e consolida – sul piano del giudizio di opposizione all’espulsione – l’orientamento già espresso dalla Sezione Specializzata partenopea in sede cautelare: il Pakistan non è un paese sicuro, e il rimpatrio forzato di un suo cittadino integra una violazione del diritto alla vita privata, nonché dei diritti economici e sociali. Si tratta di una lettura particolarmente significativa perché non si fonda su una persecuzione individuale o su un rischio specifico per il singolo ricorrente, bensì sulla condizione sistemica del paese di origine, estesa alla generalità dei suoi cittadini in termini di deprivazione dei bisogni fondamentali. In secondo luogo, la pronuncia illustra efficacemente la sinergia tra i diversi livelli giurisdizionali nel sistema di tutela dei diritti. Il decreto cautelare del Tribunale Specializzato, ottenuto nell’ambito della procedura cd. “accelerata” ex art. 29-bis, co. 1-bis, D.Lgs. n. 25/2008, ha costituito il presupposto fattuale determinante per l’accoglimento del ricorso dinanzi al Giudice di Pace: quest’ultimo, nell’accertare l’illegittimità del decreto prefettizio, si è appoggiato sull’accertamento già compiuto dal giudice specializzato in ordine all’inespellibilità del ricorrente, ne deriva, pertanto, un effetto “a cascata” della tutela cautelare nel caso in cui, per il richiedente asilo in fase di impugnazione vi sia stato emesso un decreto di sospensiva ovvero quando il provvedimento si ex lege sospeso. Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 29 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni di annullamento del decreto di espulsione
Espulsione del cittadino straniero e attualità della pericolosità sociale: valorizzato il percorso rieducativo in carcere
Il Giudice di Pace di Prato ha annullato un decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, riaffermando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la pericolosità sociale dello straniero non può essere desunta automaticamente dalla mera esistenza di precedenti penali, ancorché particolarmente gravi, ma deve essere accertata in concreto e con riferimento all’attualità. Il caso riguardava un cittadino albanese residente in Italia sin da minorenne, destinatario di un provvedimento espulsivo fondato su una condanna definitiva per concorso in rapina aggravata e omicidio. La Prefettura aveva ritenuto sufficiente il richiamo alla gravità dei reati commessi per configurare la pericolosità sociale dello straniero. Il ricorrente, tuttavia, aveva documentato un lungo e significativo percorso di reinserimento sociale durante il periodo di detenzione: attività lavorativa stabile, volontariato, fruizione della semilibertà, relazioni positive dell’UEPE, assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti e consolidati legami familiari e sociali in Italia. Elementi che il giudice ha ritenuto decisivi ai fini della valutazione della pericolosità attuale. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata diffusamente nella motivazione, secondo cui il controllo giurisdizionale sul decreto di espulsione deve riguardare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, l’attualità della minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza. Il giudice richiama, tra le altre, Cass. n. 26173/2023, ribadendo che non è consentito limitarsi ai precedenti penali senza un esame complessivo della personalità del soggetto e della sua condotta successiva. Particolarmente significativo è il richiamo ai principi derivanti dall’art. 8 CEDU e alla necessità di considerare i legami familiari e il livello di integrazione sociale dello straniero, soprattutto nei casi di soggiorno di lunga durata. La decisione evidenzia, infatti, come l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato né il radicamento territoriale del ricorrente né il percorso rieducativo intrapreso durante l’esecuzione della pena. La sentenza conferma così il progressivo superamento di ogni automatismo espulsivo, imponendo all’autorità amministrativa una motivazione concreta e individualizzata sulla persistente pericolosità sociale dello straniero. In assenza di tale verifica, il decreto di espulsione risulta illegittimo. La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo sistematico, poiché ribadisce la centralità della funzione rieducativa della pena e la necessità che le valutazioni amministrative tengano conto dell’evoluzione della personalità del soggetto e dell’effettivo percorso di reinserimento sociale compiuto. Giudice di Pace di Prato, sentenza n. 183 del 17 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ada Alia del Foro di Pistoia per la segnalazione. Il commento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa Chiara Maria Lo Piccolo.
Illegittimità del decreto di espulsione per mancata considerazione della situazione personale e familiare
L’Ufficio del Giudice di Pace di Varese si è occupato del rapporto tra potere amministrativo di espulsione e diritto all’unità familiare. Il giudicante ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1432 del 22 gennaio 2026). L’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio, pertanto, può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione. A tal fine si rileva che si deve attribuire la nozione di ‘famiglia’ non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri legami familiari di fatto (Cass. 22604/2024). Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato è stato dichiarato illegittimo in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione la situazione personale e familiare del/della ricorrente e risulta non adeguatamente motivato in merito alla mancata considerazione dei detti legami familiari. Si precisa che il diritto vivente ha individuato nei legami familiari un elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo di permesso di soggiorno il rilascio del titolo previsto all’art. 28, lett. b), d.p.r. 394/99 : la Corte di cassazione pone la sussistenza dei legami familiari in termini di centralità, relegando gli altri criteri previsti dalla disposizione (durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese di origine) in posizione subalterna, non rilevanti autonomamente ma meramente integrativi. Giudice di Pace di Varese, sentenza del 14 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
La “soluzione” al problema di Gaza è ben avviata
Israele ha un piano postbellico per Gaza. L’idea che ne fosse privo era un grave errore. Vorrei che questo piano non esistesse. Lontano dall’attenzione dell’opinione pubblica globale e israeliana, l’attuazione della fase successiva della strategia graduale di Israele è già in pieno svolgimento. Ora che il Genocidio ha fatto il […] L'articolo La “soluzione” al problema di Gaza è ben avviata su Contropiano.
June 4, 2026
Contropiano
Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania. La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità. L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020. Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile. In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania). In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale). L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione. Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE). La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda. Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima. Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente. Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto. Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti: * Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda. * L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso». * Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale. La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione. In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale. Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria. Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali. In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea. La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana. Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.