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Israele è pronto a completare il genocidio. Si attendono gli USA e le elezioni
Il piano di pulizia etnica per Gaza attende solamente il via libera di Washington. A dirlo è stato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, il quale ha ribadito senza mezzi termini che il governo non considera chiusa l’ipotesi di un esodo forzato dei residenti palestinesi. “In definitiva – ha […] L'articolo Israele è pronto a completare il genocidio. Si attendono gli USA e le elezioni su Contropiano.
September 4, 2026
Contropiano
Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998. L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU. IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO MAROCCHINO Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese. Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“. Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up. Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“. Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“. A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“. Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN CITTADINO NIGERIANO La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale. La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese. Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia». Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“. Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“. Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Mayotte: Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa. Un reportage
RASSA GHAFFARI 1 Ai margini dell’Oceano Indiano, un frammento di Francia a forma di ippocampo custodisce le contraddizioni più acute dell’Europa contemporanea. Mayotte, plasmata da un secolo e mezzo di storia coloniale, è oggi il dipartimento francese più povero e insieme il più sorvegliato: qui lo ius soli viene eroso fino quasi a scomparire, e le espulsioni di migranti irregolarizzati raggiungono numeri record. Nato da due mesi di lavoro sul campo condotto da un’équipe interdisciplinare legata al progetto ERC SolRoutes, questo reportage corale si snoda in questa introduzione e cinque capitoli (contenuti in questo articolo) che intrecciano sguardi sociologici, geografici, giuridici e narrativi. Dando voce a chi fugge dal continente africano, a chi viene sfrattato dagli insediamenti informali, ai giovani cresciuti sull’isola ma privi di documenti, il lavoro smonta l’idea di Mayotte come semplice esperimento ai confini d’Europa: la restituisce, piuttosto, come un meccanismo già rodato e perfettamente integrato nel sistema di controllo delle frontiere continentali – uno specchio scomodo puntato sull’intero progetto europeo. Reportage e inchieste MAYOTTE, FRANCIA, OCEANO INDIANO, FORTEZZA EUROPA L'introduzione al reportage 7 Luglio 2026 Reportage e inchieste IL SISTEMA MAYOTTE E IL DIRITTO DELL’ECCEZIONE Il 1° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" Luna Selimovic' 14 Luglio 2026 Reportage e inchieste «PENSAVO QUESTA FOSSE LA FRANCIA». LE ROTTE DALL’AFRICA CONTINENTALE E IL CAMPO DI TSOUNDZOU Il 2° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 21 Luglio 2026 Reportage e inchieste FRA GLI ILLEGALI NEI BANGA Il 3° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 28 Luglio 2026 Reportage e inchieste I MAROONS DI TSAMBORO Il 4° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 4 Agosto 2026 Reportage e inchieste DI CHI È MAYOTTE? MAYOTTE È NOSTRA! Il 5° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 11 Agosto 2026 Reportage e inchieste MANGIARE A MAYOTTE. CIBO, DIPENDENZA E FRONTIERE Il 6° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 18 Agosto 2026 1. Insegna Sociologia dei processi culturali all’Università di Genova ed è assegnista di ricerca all’interno del progetto ERC SolRoutes. Si interessa di migrazioni non autorizzate, specialmente provenienti da Iran e Afghanistan, lungo la Rotta Balcanica, tematiche di genere e studi dell’area mediorientale. Un suo articolo è apparso nel secondo numero della rivista Controfuoco (ndR.) ↩︎
Di chi è Mayotte? Mayotte è nostra!
JOSÉ GONZÁLEZ MORANDI 1 «Mayotte è la nostra isola, la nostra isola! Fanculo, faremo saltare il banco! Ve l’avevo detto che saremmo diventati cattivi». Mayotte è nostra (Mahoré Yatru, in shimaoré) è il titolo della canzone composta dalla band MaBrasilien del quartiere di Kaweni a Mayotte Prima di iniziare il progetto solroutes non avevo la minima idea che esistesse Mayotte (Mahoré in shimaoré, la lingua locale), un’isola francese nell’Oceano Indiano, a 10.000 km da Parigi – che per un retaggio coloniale viene ancora chiamata la «métropole». L’arcipelago delle Comore mi diceva vagamente qualcosa, ma non sapevo assolutamente nulla dell’indipendenza di questo arcipelago dalla Francia nel 1975, e ancor meno di un referendum in seguito al quale Mayotte non ha ottenuto l’indipendenza ed è rimasta una colonia francese per divenire poi dal 2011 un dipartimento francese e territorio a pieno titolo dell’Unione Europea.  Questa appartenenza alla Repubblica Francese, vista all’epoca come un’opportunità dalle élite mahoriane e come una strategia di continuità coloniale dal governo francese, ha messo Mayotte in una situazione di contrasto con il proprio contesto geografico e culturale. Questa situazione singolare è oggi fonte di tensioni con le altre isole dell’arcipelago; come abbiamo visto negli articoli precedenti, dall’isola comoriana di Anjouan arrivano ogni anno migliaia di persone 2. Mayotte è il dipartimento d’oltremare meno sviluppato, con un PIL pro capite 3,4 volte inferiore a quello della Francia continentale, ma quasi 7 volte superiore a quello della Repubblica delle Comore. La crescita demografica (76.000 abitanti nel 1991, 300.000 nel 2023, 323.156 abitanti nel 2026 in base all’ultimo censimento) supera oggi di gran lunga la capacità delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La situazione dei giovani, in particolare, è il simbolo di questo fallimento. Circa il 55% della popolazione totale ha meno di 20 anni. Con aule sovraffollate, carenza di personale docente e poche alternative per il tempo libero, il sistema educativo non è in grado di soddisfare le esigenze di una gioventù numerosa e vivace. Se aggiungiamo al quadro le scarse prospettive di futuro, il risultato è fra i giovani una diffusa percezione di abbandono e di disprezzo da parte della Francia, la madrepatria. Ogni giorno la popolazione giovanile, e non solo, vede come la promessa di uguaglianza repubblicana sia destinata a rimanere un’illusione. Mayotte, in generale, viene descritta dai media e dall’opinione pubblica francese in modo assolutamente pessimistico: le condizioni di vita, le disuguaglianze e le crisi strutturali la presentano in uno stato di emergenza permanente. Questo testo illustra una parte del lavoro sul campo svolto nel mese di maggio a Mayotte, in particolare la nostra esperienza di incontro e realizzazione filmica con due gruppi di giovani abitanti dell’isola: da un lato, gli studenti universitari; dall’altro, membri di una “banda” di un banga dell’isola. «Banga» è il nome con cui lì si chiamano quelle che in Spagna conosciamo come «baraccopoli», in Brasile «favelas» o in Argentina «villas miseria». I banga sono onnipresenti sull’isola; vi vivono anche studenti universitari, sia regolari che irregolari, e come abbiamo già scritto un terzo della popolazione vive in uno dei banga dell’isola.  Reportage e inchieste FRA GLI ILLEGALI NEI BANGA Il 3° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 28 Luglio 2026 Ci avevano messo in guardia su due cose riguardo a Mayotte: 1) che era molto pericolosa a causa della violenza giovanile, al punto che molti muzungu, bianchi in swahili, non escono di casa dopo il tramonto; 2) che era tabù parlare di ciò di cui tratta il progetto Solroutes: migrazioni, frontiere, colonialismo… ALL’UNIVERSITÀ L’università si trova a Dembeni, a 30 minuti dalla capitale, in cima a una collina con una vista mozzafiato sul mare. È una piccola università pubblica, ben attrezzata e con standard apparentemente europei. Abbiamo tenuto innanzitutto una conferenza aperta in cui abbiamo presentato Solroutes: «filmare le frontiere, etnografia, solidarietà, necropolitica» e nei giorni successivi abbiamo condotto per 25 ore un workshop di sociologia visiva dal titolo «Filmare la quotidianità a Mayotte». Alla conferenza hanno partecipato principalmente docenti e tre studenti che in seguito prenderanno parte al workshop: un ragazzo di origini miste malgasce-mahoré che porta in bella vista una biografia di Elon Musk, una ragazza del posto estroversa che lavora anche per l’università come «tuttofare» e una giovane timida con il velo all’apparenza tradizionalista. Concludiamo la conferenza con un frammento di uno dei film realizzati nell’ambito del progetto Solroutes, “L’Avventura”, in cui Babacar, un attivista senegalese per il diritto alla libera circolazione, conclude: “La cosa migliore sarebbe cercare di vivere tutti insieme, altrimenti moriremo tutti insieme”. Le parole di Babacar vengono accolte con entusiasmo dagli studenti, mentre diversi docenti si congratulano con noi per aver portato questo dibattito all’università. A KAWENI, IL PIÙ GRANDE BANGA DI MAYOTTE Il pomeriggio in cui ci siamo recati all’appuntamento con i giovani di Kaweni, che si fanno chiamare Ma Bresilien, entriamo per la terza volta nel più grande banga di Mayotte. Fa parte del comune di Mamoudzou, la capitale dell’isola. Si estende su due grandi versanti che sovrastano la zona industriale a nord della capitale. Siamo accompagnati ancora una volta da Madi, il nostro referente sul posto. Durante il nostro primo incontro ci ha portato in giro per il quartiere e successivamente, abbiamo partecipato a una giornata di pulizia comunitaria da lui coordinata e promossa  da un ente pubblico con cui collabora.  Madi ha circa 30 anni e ha studiato all’università; è nato alle Comore e non ha documenti (sua madre, sua moglie e sua figlia invece sì, cosa molto comune in molte famiglie di Mayotte). Dopo essere cresciuto da solo ad Anjouan, si è trasferito a Kaweni dalla madre per frequentare il liceo. Oggi lavora come mediatore sociale comunitario su base volontaria ed è in attesa di un colloquio con le autorità per regolarizzare la sua situazione. Ad attenderci c’è un gruppo di circa 10 giovani che fumano hashish; sono seduti su scalini improvvisati che si affacciano su un campo da calcio in terra battuta dove giocano decine di bambini. Sono ragazzi che si mostrano al tempo stesso come duri e ironici. Mi chiedono se qualcuno di noi sappia girare un videoclip. Madi li aveva già informati della nostra intenzione di filmare; per incontrarci gli hanno chiesto 50 € e una spesa al supermercato da destinare al capo del gruppo  che non abbiamo mai avuto il piacere di conoscere.  Per rompere il ghiaccio chiedo loro se qualcuno sappia cantare; mi rispondono di sì e che sono pronti a realizzare il videoclip subito. Porto la mia attrezzatura a tracolla, ma aspetto che siano loro a chiedermela. Mostro loro il lavoro realizzato con due ragazzi delle baraccopoli del mio quartiere a Barcellona; gli piace e mi chiedono se possiamo fare qualcosa. Rispondo loro di scegliere una canzone e che la registreremo; hanno una lunga lista sul telefono e ci mettono un po’ a sceglierla. Come per magia appare un grande altoparlante e alla fine, in mezz’ora, registriamo il tutto: tre ragazzi cantano, mentre bambini e altri ragazzi del quartiere fanno i cori. Si vede che non è la prima volta che registrano; hanno capacità di inscenare una performance. I Ma Bresilien hanno dei rivali di un altro quartiere che si chiamano Argentinos: il classico del calcio mondiale si disputa anche nelle baraccopoli di Mayotte. Hanno la bandiera del Brasile come simbolo del gruppo e la mostrano nel video insieme a una coppa, come se fossero campioni del mondo. Nel video si vedono solo due coltelli, non molti; in altri loro videoclip che scopro in seguito su YouTube ne tirano fuori a decine, ma anche machete, pistole, asce e persino piccozze da alpinismo. Sembrerebbe che abbiano fatto propria l’idea stigmatizzante di un film commerciale francese, girato proprio a Kaweni, intitolato «Tropico della violenza». Tutta questa ostentazione di coltelli si inserisce in una retorica e spettacolo della violenza o si tratta del riflesso di una violenza oggettiva? La realtà è che l’incidenza dei feriti da arma da taglio non è riportata in nessun rapporto statistico sulla salute dell’isola. Ciò che invece emerge con forza dalle analisi demografiche e abitative dettagliate pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici della Francia (INSEE) è che circa il 40% degli abitanti di Mayotte vive in alloggi precari (il 59% delle abitazioni dell’isola), principalmente in baracche di lamiera prive di servizi di base (acqua corrente, doccia, servizi igienici, elettricità); che il 57% delle famiglie vive in condizioni di sovraffollamento, un tasso sei volte superiore a quello della Francia metropolitana, e che il 77% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. INIZIA IL WORKSHOP: FILMANDO LA VITA QUOTIDIANA Il primo giorno al laboratorio ci accompagna anche Madi: deve andare a ritirare il suo diploma (all’inizio in segreteria gli hanno detto di tornare la settimana successiva; poco dopo è tornato accompagnato da una docente locale e, miracolosamente, gli viene consegnato immediatamente). La sua realtà di studente senza documenti sarà fonte di ispirazione per il lavoro audiovisivo che i partecipanti al laboratorio iniziano a sviluppare. L’università è un luogo socialmente eterogeneo: è frequentata dai ragazzi senza documenti come lui che vivono nel «banga» ma anche dai giovani con passaporto francese, auto propria e vacanze a Parigi, alle Seychelles o alla Riunione. La differenza si manifesta alla fine degli studi: chi ha il passaporto francese può continuare a lavorare e viaggiare, chi non ce l’ha può essere espulso ad Anjouan in qualsiasi momento e potrà lavorare solo in nero. Ai tre partecipanti al workshop del primo giorno si aggiungono: un giovane sportivo e brillante, una matematica esperta di viaggi e risoluta, una studentessa di lettere appassionata. Il gruppo si rivela fantastico: sono riflessivi, impegnati, curiosi. La ragazza con il velo non risulta affatto conservatrice, è una ragazza timida che alla fine del workshop mi dirà di non essersi mai sentita così ascoltata; l’atleta e la matematica hanno fatto l’Erasmus in Europa e viaggiano spesso per le vacanze verso destinazioni costose. La studentessa di lettere è cresciuta a Brest e ha un modo di fare tipico di una giovane moderna e impegnata. A quanto pare abita a due isolati da dove abbiamo affittato e un giorno ci porterà a visitare il «banga» che si trova dietro le nostre case e dove lei ha molti parenti. Il ragazzo che legge la biografia di Elon Musk non è affatto un fan del magnate americano; è solo curioso. Mentre la ragazza “tuttofare” con il suo lavoro mantiene da sola la sua famiglia. Tutti partecipano alla discussione e subito vogliono parlare proprio di quegli argomenti che dovevano essere, e restare,  tabù. Durante il laboratorio che io dirigo in qualità di regista e documentarista,  si crea un’atmosfera di complicità, voglia di lavorare e straordinaria creatività. Ispirati dalla storia personale di Madi, i partecipanti scrivono due sceneggiature di finzione che loro stessi interpreteranno nell’auditorium dell’università alla fine della formazione. Una racconta la storia di uno studente che non può proseguire gli studi perché privo di documenti. L’altra quella di un mahorese con passaporto che va in Francia a studiare ma finisce per scontrarsi con i mali dell’Europa, il razzismo, l’indifferenza, e rimpiange tristemente la sua isola.  Organizziamo una sessione di interviste registrate che avevamo pensato come uno spazio individuale; ma il set si trasforma nel palcoscenico di un ricco dibattito in cui si dicono cose del genere: «Viviamo su un’isola sprofondata nell’abbandono». “Mentre il governo francese inietta milioni di euro che scompaiono nella corruzione senza lasciare traccia, le famiglie subiscono le conseguenze dirette delle sue politiche: vediamo ogni giorno come espellono i genitori verso le Comore, lasciando i loro figli – molti dei quali con la cittadinanza francese – completamente soli e indifesi a casa”. “Non abbiamo possibilità di svago né opportunità, e chi è senza documenti vive nella paura costante di non poter continuare a studiare”.”Di fronte alla criminalità, le autorità rispondono con la violenza. Ma noi sappiamo che operazioni di polizia come Kingia o i «decasages» (la demolizione delle abitazioni) non risolvono nulla; al contrario, distruggono solo la poca speranza che ci resta. La vera via d’uscita non è la repressione, ma il lavoro e l’inserimento lavorativo”. “Ci rifiutiamo di vedere la nostra diversità come una minaccia. Essere un popolo comoriano, malgascio e della Riunione ci arricchisce, ci apre la mente e ci fa andare avanti”. “La nostra generazione sta studiando, sta prendendo coscienza ed è pronta a far funzionare le cose. È da troppo tempo che aspettiamo che le soluzioni arrivino da Parigi; abbiamo ormai capito che se non ci uniamo noi per cambiare Mayotte, nessuno lo farà”. CONTROLLO DI POLIZIA Al ritorno dall’università viaggiamo su due auto. Madi viaggia con due colleghi italiani, entrambi docenti con una lunga carriera accademica alle spalle. In uno degli innumerevoli posti di blocco viene fermato quando constatano che i suoi documenti non sono stati rinnovati. Gli agenti ai posti di blocco sono per lo più giovani bianchi della gendarmeria, un corpo semi militare: sono pesantemente armati, allo stile degli agenti dell’ICE.  Le loro auto sembrano uscite dal film Mad Max, con grate saldate grossolanamente alla carrozzeria e completamente ammaccate dagli impatti dei sassi che li colpiscono quotidianamente; le ammaccature sembrano pitture di guerra che sfoggiano con orgoglio e distinzione. Quando le loro auto passano davanti ai banga vengono bersagliati di pietre e rispondono sparando gas lacrimogeni, dando vita a una battaglia che sembra un gioco per entrambi gli schieramenti.  Il costo economico per lo Stato della sicurezza a Mayotte non viene contabilizzato in modo separato dal totale per l’intero paese; secondo diverse fonti giornalistiche, Mayotte ha il doppio di poliziotti e gendarmi per abitante rispetto alla media di qualsiasi dipartimento francese. A Mayotte, ogni 100.000 abitanti ci sono 800 agenti (il doppio della media nazionale) contro 89 medici (un quarto della media nazionale). Lo Stato francese investe il doppio della media nazionale per controllare il territorio e 33 volte meno della media nazionale per assistere la popolazione. Secondo una dichiarazione dell’ex ministro dell’Interno Gérald Darmanin riportata da un quotidiano svizzero, Mayotte conta più poliziotti e gendarmi delle città di Marsiglia, Lione e Lille messe insieme. Il Comando della Gendarmeria di Mayotte è rafforzato in modo permanente da quattro squadroni di gendarmeria mobile; si tratta di una struttura da forza di pronto intervento che normalmente viene dispiegata solo in situazioni di crisi. La massiccia presenza di forze dell’ordine è evidente ad occhio nudo. Già sull’aereo, sia all’andata che al ritorno, abbiamo contato circa 80 di quegli inconfondibili giovani uomini bianchi con barba e/o baffi curati, nel più puro stile dei concorrenti di qualche «Isola delle Tentazioni» o «Grande Fratello»; immagino siano diretti a Mayotte per vivere un’avventura e guadagnare 1,5 volte di più che in Francia. Sulle spiagge, senza uniformi, è normale vederli sfoggiare i loro corpi scolpiti in palestra e ricoperti di vistosi tatuaggi. Ho notato con interesse che tra loro vanno per la maggiore i tatuaggi con motivi “nativi americani” e “tribali polinesiani”; secondo una ricerca tutt’altro che rigorosa sull’IA di Google, si tratta di simboli che rappresentano il coraggio, la gerarchia e la protezione. Madi è stato finalmente rilasciato; è riuscito a dimostrare che sta espletando le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno, che svolge attività di volontariato e che ha frequentato l’università per conseguire la laurea. Questa volta i gendarmi si sono dimostrati benevoli, a differenza delle altre quattro volte precedenti in cui era stato espulso… Centinaia di comoriani vengono espulsi ogni giorno e rispediti ad Anjouan dopo solo tre ore di traghetto. Molti, quando possono, tornano a Mayotte su imbarcazioni illegali chiamate kwasa-kwasa: è un viaggio breve, veloce e relativamente economico. Una studentessa del laboratorio ci ha tradotto il testo della canzone; ci ha sorpreso che i MaBrasilien parlassero di problemi sociali e politici, e non di argomenti banali come fanno tanti rapper, proprio i temi di cui Solroutes voleva parlare: migrazioni, razzismo, appartenenza, identità, colonialismo… Il ritornello ripete: «Mayotte è nostra». A chi appartiene Mayotte è una questione fondamentale nella realtà sociale, politica e storica di questa piccola isola dell’Oceano Indiano. A chi appartiene Mayotte? Alla Francia, alle Comore, all’Africa, all’Europa? È chiaro che Mayotte appartiene anche a loro, ai giovani dell’università, ai giovani del banga. Mayotte è loro. Liberate tutti i miei compagni sulle rive dell’Oceano Indiano. Ci hanno portato via tutte le nostre ricchezze. Sì, ci hanno fatto soffrire, ma non riusciranno a distruggerci. Vogliono le nostre ricchezze secondo la legge francese. Vogliono spogliarci delle nostre ricchezze. Vogliono affondarci perché siamo figli di Anjouan, perché siamo comoriani su quest’isola africana. Liberate tutti i miei amici, tutto questo mi spezza il cuore. Abbiamo vissuto nella miseria, ma andiamo avanti. L’uomo bianco vuole a tutti i costi ammanettarci davanti al tribunale della legge francese. Ci vedono solo come figli di Anjouan perché siamo comoriani. Mayotte è la nostra isola, la nostra isola! Fanculo, faremo saltare il banco! Ve l’avevo detto che saremmo diventati cattivi. Non è una storia di oggi davanti al tribunale. Ci minacciano per questioni di machete. Ma saremo forti, andremo avanti. È una merda, ci siamo giocati la vita in mare. Ma l’uomo bianco vuole affondarci a quanto pare. Bisogna essere francesi per forza, oppure ci incatenano! Una canzone gridata può aiutare a liberarsi. Liberate tutti i miei amici! 1. José González Morandi è regista e documentarista, specializzato in documentario etnografico e video sociale e partecipativo. Ha studiato cinema a Buenos Aires e Barcellona e conseguito un Master in Documentario Creativo alla Pompeu Fabra University. Ha realizzato numerosi documentari, tra cui Can Tunis, Traces of Dixan, Buscando Respeto e Baluard, premiati in festival nazionali e internazionali. Ha inoltre collaborato a progetti di ricerca e formazione in ambito cinematografico e antropologico ↩︎ 2. Leggi l’introduzione al reportage ↩︎
Conversione del permesso stagionale: il silenzio della Prefettura non rende irregolare il soggiorno
Il Giudice di Pace di Taranto annulla un decreto di espulsione notificato a un lavoratore in attesa da oltre due anni della definizione della domanda di conversione. IL CASO Un cittadino albanese faceva ingresso in Italia con regolare visto per lavoro subordinato, apposto sul passaporto, a seguito dell’aggiudicazione della quota nell’ambito del decreto flussi 2022. Il 3 febbraio 2023 stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto e, in pari data, presentava domanda di permesso di soggiorno, che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3 novembre 2023. Il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo e secondo quanto previsto dalla normativa flussi, inviava al SUI di Taranto, per il tramite del CAF di Massafra, la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale (modello VB), allegando la proposta di contratto di soggiorno, il modello Unilav, i dati dell’impresa (CCIAA, posizione previdenziale e fiscale), l’idoneità alloggiativa e la cessione di fabbricato. Il 18 marzo 2026 – a procedimento ancora non definito e senza che fosse mai pervenuta alcuna risposta alla domanda – il Prefetto di Taranto adottava decreto di espulsione, ritenendo il lavoratore irregolarmente presente sul territorio nazionale per intervenuta scadenza del permesso per lavoro stagionale. LE POSIZIONI DELLE PARTI Il ricorrente impugnava tempestivamente il decreto davanti al Giudice di Pace di Taranto, deducendo di essere in attesa della conversione e di essere in possesso della ricevuta dell’invio telematico della domanda. L’Amministrazione si costituiva sostenendo la legittimità dell’espulsione: la domanda di conversione sarebbe risultata fuori quota e, in quanto tale, non destinataria di alcun provvedimento di rigetto. Precisava inoltre di non essere tenuta a provvedere espressamente su un’istanza tardivamente presentata, costituendo la verifica della sussistenza della quota annuale attività meramente endoprocedimentale. IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DALLA DIFESA È principio consolidato che chi abbia presentato domanda di conversione tramite decreto flussi e sia in possesso della relativa ricevuta non possa essere espulso: la ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno per tutta la fase di verifica e definizione della procedura, con conseguente diritto a permanere e a svolgere attività lavorativa. In tal senso si pone anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, che chiarisce la possibilità per i titolari di permesso stagionale di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione. L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 riconosce la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato. Il D.L. n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha poi escluso tali conversioni dal sistema delle quote, sottraendo la procedura a qualsiasi contingentamento numerico. Quanto al modello VB, al tempo della presentazione della domanda esso non assolveva alla sola funzione di verifica della quota: era l’unico modulo tipizzato e utilizzabile per attivare la procedura di conversione, e dunque l’atto di impulso procedimentale indispensabile, in mancanza del quale la domanda non avrebbe potuto neppure essere istruita. Non si trattava quindi né di una mera comunicazione ricognitiva né di un adempimento istruttorio fine a se stesso. Dopo la soppressione del sistema delle quote per talune tipologie di conversione, il modello ha conservato la vecchia dicitura ma ha assunto una diversa funzione: non più verifica del contingente, bensì attività istruttoria volta all’accertamento dei requisiti sostanziali, quali la regolarità del rapporto e l’idoneità dell’offerta di lavoro. In entrambi i regimi, tuttavia, esso resta lo strumento esclusivo per l’avvio e la gestione del procedimento, rispetto al quale l’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, motivato e comunicato all’interessato. Nel caso di specie nessuna comunicazione formale sull’esito della verifica era mai pervenuta al ricorrente. Tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate ai recapiti espressamente indicati in domanda – indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica – ovvero mediante convocazione personale: la sola pubblicazione sul portale informatico, in assenza di notifica diretta, non è sufficiente né conforme ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale. LA DECISIONE All’esito di un’accurata istruttoria il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il modello VB inviato il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo, era corredato della proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione a supporto, e che «per principio pacificamente acquisito» l’invio telematico della pratica di conversione attesta la regolarità del soggiorno sino all’esito della pratica medesima. Ha quindi ritenuto sussistente in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, come del resto confermato dalla stessa Amministrazione nel richiamare TAR Lecce n. 763/2024 del 5 giugno 2024; obbligo che permane nei medesimi termini anche qualora la domanda di conversione sia presentata tardivamente (Consiglio di Stato n. 7995/2022 e, ex plurimis, TAR Puglia n. 83 del 27 febbraio 2025). Poiché al momento dell’emissione del decreto di espulsione l’esito della pratica non era stato comunicato all’interessato, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G. n. 1946/2026, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione «nonché ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto, connesso o consequenziale». PERCHÉ LA DECISIONE È RILEVANTE Da diversi anni lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto sostiene che alle domande di conversione non debba seguire un atto finale espresso di accoglimento o rigetto. Il risultato è che numerose pratiche restano pendenti a tempo indeterminato, senza che lavoratori e datori di lavoro possano conoscere l’esito delle domande presentate per regolarizzare l’assunzione di manodopera straniera e, in molti casi, esponendo il lavoratore all’espulsione dal territorio nazionale. La pronuncia del Giudice di Pace di Taranto afferma il contrario: il procedimento va concluso con provvedimento espresso e comunicato, e fino a quel momento il soggiorno resta pienamente legittimo. Giudice di Pace, sentenza n. 1099 del 26 maggio 2026 Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Trattenimento C.P.R. e obbligo di valutazione incidentale dell’espulsione: nessun automatismo tra precedenti penali e pericolosità
La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con udienza del 9 giugno 2026, ha accolto il ricorso che affronta il tema del sindacato del giudice della convalida sul decreto di trattenimento in C.P.R. e afferma alcuni principi rilevanti: 1. Il giudice della convalida è tenuto a una valutazione incidentale della legittimità del decreto prefettizio di espulsione, non potendo limitarsi a un riscontro meramente esteriore. Il principio, già affermato da Corte cost. n. 105/2001 e ribadito da Cass. pen. n. 15748/2025, trova qui applicazione in un caso concreto. 2. La Corte ribadisce che la pericolosità ex art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998 non può essere desunta dai soli precedenti penali e di polizia: occorre un accertamento oggettivo e personalizzato, esteso all’esame complessivo della personalità dello straniero, della sua condotta di vita e dei legami sociali e familiari, da compiersi caso per caso con il test di proporzionalità (richiamate Cass. pen. n. 8133/2026 e n. 8261/2026). 3. Limitarsi a formule di stile e a un elenco acritico di precedenti, omettendo di esaminare la documentazione difensiva sul radicamento (legami familiari, lavoro, passaporto valido, domicilio stabile), integra una motivazione meramente apparente – e dunque una violazione di legge denunciabile in cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento senza alcun vaglio autonomo, ignorando gli elementi documentali prodotti dalla difesa e omettendo altresì di valutare la concedibilità di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, T.U. Imm. Corte di Cassazione, sentenza n. 21520 del 11 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Roaldo Lukaj per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Iniziativa formativa – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo in Italia
Una prima lettura condivisa del decreto legge n. 100 del 2026 (in fase di conversione): le prime norme italiane di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026. A cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari. Spazi Circolari e Melting Pot Europa, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide. Giovedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle 17.00 * Diretta sul canale YouTube di Melting Pot Europa
Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa
RASSA GHAFFARI 1 Ai margini dell’Oceano Indiano, un frammento di Francia a forma di ippocampo custodisce le contraddizioni più acute dell’Europa contemporanea. Mayotte, plasmata da un secolo e mezzo di storia coloniale, è oggi il dipartimento francese più povero e insieme il più sorvegliato: qui lo ius soli viene eroso fino quasi a scomparire, e le espulsioni di migranti irregolarizzati raggiungono numeri record. Nato da due mesi di lavoro sul campo condotto da un’équipe interdisciplinare legata al progetto ERC SolRoutes, questo reportage corale si snoda in questa introduzione e cinque capitoli che intrecciano sguardi sociologici, geografici, giuridici e narrativi 2. Dando voce a chi fugge dal continente africano, a chi viene sfrattato dagli insediamenti informali, ai giovani cresciuti sull’isola ma privi di documenti, il lavoro smonta l’idea di Mayotte come semplice esperimento ai confini d’Europa: la restituisce, piuttosto, come un meccanismo già rodato e perfettamente integrato nel sistema di controllo delle frontiere continentali – uno specchio scomodo puntato sull’intero progetto europeo. INTRODUZIONE Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa. Un cerchio concentrico di appartenenze, sovranità e identità solo apparentemente contraddittorio, al cui centro si trova l’ultimo e minuscolo dipartimento francese, largamente sconosciuto all’opinione internazionale e, spesso, allo stesso pubblico francese. L’“isola della morte”, come veniva chiamata anticamente in arabo a causa dei numerosi naufragi provocati dall’estesa barriera corallina che la circonda, è salita brevemente alla ribalta delle cronache per il passaggio dell’uragano Chido, che nel 2024 ne ha devastato le infrastrutture e le abitazioni, per poi ripiombare rapidamente nell’oblio. Incastonata nel canale del Mozambico, questa piccola isola a forma di ippocampo rappresenta un caso politico e storico singolare. Territorio d’oltremare situato a migliaia di chilometri da Parigi, Mayotte è il prodotto di una lunga e controversa vicenda coloniale che continua a plasmarne il presente. È proprio nell’intreccio tra eredità coloniali, rivendicazioni di sovranità, aspirazioni all’appartenenza francese ed europea e profonde disuguaglianze sociali che il “dipartimento coloniale” – come definito dal giornalista Rémi Carayol 3 – si configura come un osservatorio privilegiato per comprendere alcune delle trasformazioni contemporanee delle politiche di frontiera europee.  In quanto isola dell’arcipelago delle Comore, Mayotte è stata colonia francese dal 1841 fino agli anni Settanta. Nel 1974, mentre Gran Comore, Mohéli e Anjouan sceglievano l’indipendenza dalla Francia, Mayotte lottò strenuamente per mantenere il proprio legame con la Métropole, nonostante le ripetute contestazioni da parte delle Comore e i richiami delle Nazioni Unite, che ancora oggi considerano l’isola parte integrante dell’arcipelago. Da allora il processo di integrazione istituzionale nella Repubblica francese è stato progressivo: nel 2001 Mayotte diventa collectivité départementale, nel 2011 dipartimento francese e nel 2014 regione ultraperiferica dell’Unione europea. Infine, dal 1° gennaio 2026, è divenuta ufficialmente un Département-Région, una collettività unica che esercita simultaneamente le competenze di dipartimento e regione d’oltremare. Chi approda a Mamoudzou con il traghetto che collega Petite e Grande Terre viene accolto da un cartello dal sapore inequivocabile: “Mayotte est française et le restera à jamais”.  Eppure, proprio mentre la sua appartenenza alla Francia e all’Unione europea si consolida sul piano giuridico, Mayotte continua ad essere attraversata da tensioni politiche, economiche e sociali evidenti – basti considerare che è al momento il dipartimento francese più povero in assoluto 4 – e governata attraverso una serie di eccezioni normative che la distinguono dal resto del territorio nazionale.  Quello della cittadinanza e delle migrazioni è forse il terreno di scontro in cui tali dinamiche appaiono più palesi: Mayotte è l’unico dipartimento in cui il principio dello ius soli – spesso considerato uno dei pilastri della cittadinanza repubblicana – è stato drasticamente limitato, fino a renderne l’applicazione estremamente difficile. Come dichiarato dall’ex ministro dell’Interno Gérald Darmanin, «non sarà più possibile diventare francesi se non si è figli di genitori francesi»: una formulazione che sintetizza efficacemente la direzione intrapresa dalle politiche migratorie sull’isola.  A confermarlo sono le misure securitarie e repressive in vigore sull’isola – esemplificate dall’operazione di task force Kingia 5, lanciata nella primavera del 2026, ma anche dall’elevato numero di naufragi, alcuni causati dalla police aux frontières stessa 6 – che hanno ulteriormente esacerbato dinamiche di marginalizzazione e segregazione spaziali, identitarie e morali in una società caratterizzata da significative fratture interne e da un montante sentimento xenofobo.  Non sorprende, dunque, che molti dei nostri interlocutori abbiano descritto Mayotte come “la Lampedusa dell’Oceano Indiano”: un laboratorio politico in cui si sperimentano pratiche di respingimento, contenimento e razzializzazione delle persone migranti. Dopo due mesi di ricerca sul campo, tuttavia, ciò che emerge ai nostri occhi non è tanto l’immagine di un laboratorio in continua sperimentazione, quanto quella di un ingranaggio ormai ben oliato, parte integrante e perfettamente funzionante dell’architettura della Fortezza Europa.  Da questa prospettiva, l’Oceano Indiano e le isole che lo costellano possono essere letti come le mura più esterne dell’Unione europea: geograficamente lontane dal continente, ma al centro delle sue contraddizioni più profonde e della sua persistente “crisi dell’accoglienza”. Un terreno di prova in cui si sperimentano nuovi dispositivi di governo della mobilità e i confini della legittimità giuridica e procedurale vengono costantemente ridefiniti, spostando progressivamente la soglia stessa della loro ammissibilità.  È all’interno di questo scenario che prende forma il presente reportage a più mani; frutto di due mesi di ricerca etnografica collettiva condotta da un gruppo interdisciplinare, si articola in cinque contributi che, da prospettive differenti ma complementari, provano a raccontare alcuni frammenti della complessa realtà maorese. L’equipe è composta dalle ricercatrici Rassa Ghaffari, Luna Selimovic, Maristella Cingia, Luca Queirolo Palmas, Luisa Stagi, Federico Rahola e dal videomaker José Gonzàlez Morandi, che collaborano con posizioni diverse al progetto ERC SolRoutes (Solidarity Routes: Solidarities and Migrants’ Routes Across Europe at Large), di cui Mayotte rappresenta uno degli ultimi nodi di ricerca. Radicato in una tradizione di pensiero politico abolizionista, SolRoutes rappresenta un originale tentativo di ricerca etnografica sulle pratiche e reti di solidarietà che prendono vita lungo le rotte di mobilità illegalizzate intorno, dentro e verso l’Europa. La pluralità di sguardi, sensibilità e approcci che ha caratterizzato il gruppo di ricerca si riflette nella composizione stessa degli articoli, che intrecciano approcci sociologici, geografici, giuridici e creativi.  Il primo contributo si concentra sulle anomalie e sulle criticità del sistema di gestione delle migrazioni irregolari e delle procedure di accesso all’asilo. Un diritto, quest’ultimo, sempre più fragile e discusso in un contesto segnato da uno stato d’eccezione che sembra essersi normalizzato. Non a caso, Mayotte registra il più alto numero di espulsioni amministrative tra tutti i dipartimenti francesi 7: dati che rimandano a una condizione strutturale di violazione dei diritti e che non possono essere interpretati come semplici falle o malfunzionamenti del sistema, bensì come elementi costitutivi dell’apparato contemporaneo di controllo delle frontiere. Questa violenza sistemica si manifesta in maniera particolarmente evidente nei confronti dei richiedenti asilo provenienti dall’Africa continentale, dalla Somalia e dallo Yemen. “Les Africains”, indipendentemente dalla loro nazionalità effettiva, è l’etichetta con cui vengono spesso identificati in un processo di alterizzazione razziale che richiama, per molti aspetti, dinamiche osservabili di recente anche nel contesto tunisino. Il secondo articolo raccoglie le testimonianze di coloro che hanno percorso una rotta relativamente nuova nel panorama migratorio europeo, attraversando la Tanzania e l’arcipelago delle Comore per approdare infine a Mayotte in cerca di asilo. Una comunità eterogenea di oltre mille persone, tra cui numerosi minori, vive oggi confinata in un insediamento informale sospeso tra le mangrovie e l’oceano, oggetto di rappresentazioni stigmatizzanti e di discorsi d’odio volti a invisibilizzarne la presenza. «Pensavo che questa fosse la Francia» è una delle frasi che abbiamo ascoltato più spesso da persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dalla Somalia, dal Ruanda e dal Burundi, nel tentativo di descrivere lo spaesamento vissuto una volta giunte in quello che appare a tutti gli effetti un limbo giuridico e temporale 8.  Se quella dei les africaines rappresenta un fenomeno relativamente recente, le mobilità circolari che legano Mayotte all’arcipelago delle Comore – spazio insieme estraneo e familiare, antagonista e vicino – affondano le proprie radici in contese territoriali e politiche che continuano a riverberarsi nel quotidiano attraverso pratiche sistemiche di emarginazione ed espulsione. Décasage 9 è un termine applicato esclusivamente a Mayotte per indicare le demolizioni delle bidonville abitate in stragrande maggioranza da comoriani; è a partire dall’osservazione di due operazioni di décasage avvenute durante la nostra permanenza che il terzo articolo sposta lo sguardo sugli spazi considerati, per eccellenza, indesiderati. «I maoresi non hanno mai abitato nei banga 10»: la linea del colore assume in quest’analisi una dimensione anche spaziale e territoriale, legittimata da una retorica securitaria che trasforma le abitazioni informali più vulnerabili (e le soggettività che vi risiedono) in bersagli privilegiati.  Di (non)luoghi e delle relative pratiche di riappropriazione e di resistenza parlano anche gli ultimi due contributi di questo reportage, che si concentrano, rispettivamente, sullo spazio marino come luogo di transito e di attesa e sulle rivendicazioni di appartenenza dei giovani ni-ni, ragazzi originari delle Comore e nati a Mayotte, ma privi di documenti che ne attestino la nazionalità.  La barriera corallina che circonda Mayotte è, al tempo stesso, tra le poche attrattive turistiche dell’isola e una delle principali cause di naufragi dei kwassa-kwassa, le piccole imbarcazioni con cui le persone in movimento attraversano l’Oceano Indiano. Quello marino è dunque solo apparentemente uno spazio neutro, un terreno di battaglia percorso da una pluralità di soggetti eterogenei: migranti, pescatori,  guardia costiera e turisti popolano questi luoghi liminali di attese, nascondimenti e progettualità sospese.  Uno dei fil rouge che ha guidato la nostra permanenza sull’isola è stato indubbiamente la questione dell’appartenenza identitaria: non solo chi appartiene a Mayotte, ma anche e soprattutto a chi Mayotte stessa appartiene. Nell’ultimo articolo del reportage prendono la parola direttamente coloro che, indubbiamente, le politiche ufficiali collocherebbero all’ultimo posto di questa immaginaria graduatoria, offrendo un’analisi delle subculture giovanili come micro-strategie di resistenza alle narrazioni egemoniche di violenza, esclusione e razzializzazione.  Concludere questa esplorazione corale interrogandosi su chi possa rivendicare Mayotte non è una scelta casuale: significa, piuttosto, riconoscere che, proprio come il suo passato, il futuro dell’isola si gioca nella tensione tra appartenenza ed esclusione, tra cittadinanza e marginalità, tra confine e diritto alla mobilità. Una tensione che attraversa Mayotte, ma che, in realtà, si rivolge sonoramente all’Europa contemporanea nel suo complesso. 1. Insegna Sociologia dei processi culturali all’Università di Genova ed è assegnista di ricerca all’interno del progetto ERC SolRoutes. Si interessa di migrazioni non autorizzate, specialmente provenienti da Iran e Afghanistan, lungo la Rotta Balcanica, tematiche di genere e studi dell’area mediorientale. Un suo articolo è apparso nel secondo numero della rivista Controfuoco (ndR.) ↩︎ 2. Gli articoli veranno pubblicati ogni martedì fino all’11 agosto ↩︎ 3. Rémi Carayol è un giornalista indipendente. Coordina il comitato editoriale del quotidiano online Afrique XXI e scrive regolarmente su Mediapart, Le Monde diplomatique e Orient XXI. Nel 2024 ha pubblicato Mayotte. Département colonie per le edizioni La Fabrique ↩︎ 4. L’essentiel sur… Mayotte – Institut national de la statistique et des études économiques ↩︎ 5. Opération « Kingia » à Mayotte : les associations alertent sur les conséquences préoccupantes pour les droits de l’enfant – Human Rights Watch ↩︎ 6. Caught on camera : French police cause capsize – Lighthouse Reports ↩︎ 7. ‘Just poor people trying to get by’: The detention center carrying out three-quarters of France’s deportations, By Julia Pascual – Le Monde ↩︎ 8. Si veda Iwanski, E. (2024). Trapped in Paradise? Studies in Inclusive Education, 65 ↩︎ 9. Rapport sur les opérations dites de “décasage” à Mayotte – Défenseur des droits ↩︎ 10. Il termine banga indica originariamente le piccole abitazioni costruite per accogliere i giovani uomini che si separavano dal nucleo domestico seguendo la tradizione matrilocale del luogo; con il tempo, il suo utilizzo si è espanso fino ad indicare, nel linguaggio comune, gli agglomerati di abitazioni informali, soprattutto di lamiera, in cui vivono oggi perlopiù – ma non esclusivamente – comoriani e persone in stato di irregolarità amministrativa ↩︎