Tag - espulsione

Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento
Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione prefettizia. Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva. Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i seguenti principi: “L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”. La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass., Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025). Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta. La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi migratori. Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace, chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi, nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili quanto al tema di decisione e prova. Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale. Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale. La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […] affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40 cit., punto 4.9 del Considerato in diritto). Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto). Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente preposto a un siffatto accertamento. A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione, sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione. Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155 cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU). A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎
Thiago e Saif liberati ed espulsi da Israele
Questa mattina, 10 maggio 2026, gli avvocati di Adalah hanno confermato la notizia che attendevamo da ieri: Thiago Avila e Saif Abukeshek, rapiti e arrestati in acque internazionali nella notte tra il 29 e il 30 aprile e detenuti in condizioni durissime in un carcere israeliano per più di una settimana sono stati liberati ed espulsi dal Paese. Secondo fonti della Global Sumud Flotilla, Saif, palestinese con cittadinanza spagnola, è stato portato ad Atene, da dove proseguirà per Madrid, mentre Thiago passerà dall’Egitto e da lì prenderà un volo per il Brasile. La loro liberazione è senz’altro frutto della mobilitazione internazionale e delle pressioni dei governi spagnolo e brasiliano, mentre il governo italiano ha brillato come al solito per inerzia e complicità con Israele, nonostante i due attivisti viaggiassero a bordo di una barca battente bandiera italiana. Le barche della flotilla scampate all’assalto israeliano sono arrivate a Marmaris, in Turchia, dove si terrà un’assemblea per decidere come proseguire la missione per rompere l’assedio illegale di Gaza. Le hanno raggiunte cinque imbarcazioni greche e altre ancora provenienti dalla Turchia. Redazione Italia
May 10, 2026
Pressenza
Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari – Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente risalente al 2015. Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi. In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano. La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c – Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che seguono: “(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto). Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione, proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali). Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell’espulsione. Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori. Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015)”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione della Corte di Cassazione
Richiedenti asilo in attesa della formalizzazione della protezione espulsi a Napoli
Una situazione allarmante si sta verificando sul territorio di Napoli nei confronti di cittadini stranieri richiedenti asilo a cui vengono notificati provvedimenti di espulsione, accompagnati alla frontiera e infine rimpatriati.  È quanto denuncia l’ASGI in una lettera inviata a diverse autorità lo scorso 24 aprile 2026 a seguito di una segnalazione della sezione ASGI Campania. Presso la Questura di Napoli, l’unica modalità consentita per manifestare la volontà di chiedere asilo è proprio l’invio della stessa a mezzo pec.  La ricevuta della missiva concretizza l’espressione della manifestazione di volontà e, nonostante l’art. 26, co.2-bis, d.lgs 25/2008 preveda che la domanda vada formalizzata entro un massimo di 3 (prorogabili a 10) giorni dalla sua manifestazione, la Questura di Napoli impiega ad oggi circa undici mesi per convocare il richiedente per effettuare il fotosegnalamento e la formalizzazione della domanda d’asilo.  Nel lasso di tempo che intercorre tra la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale inviata a mezzo pec alla Questura e la convocazione presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della formalizzazione della richiesta, c’è chi è stato destinatario di  provvedimenti espulsivi e di accompagnamento coattivo alla frontiera, convalidati dal Giudice di Napoli.  Tali situazioni si stanno fortemente incrementando e si pongono in grave contrasto con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, producendo effetti altamente lesivi dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, nonostante diverse pronunce emesse dal Tribunale ordinario che ha accertato l’illegittimità di tali rimpatri e per l’effetto ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il rilascio di un visto di reingresso in favore dei ricorrenti.  Nella lettera inviata il 24 aprile 2026, attraverso un ampio excursus della giurisprudenza più aggiornata e della normativa in vigore l’ASGI ha segnalato le espulsioni illegittime dei richiedenti asilo operate dalla Questura di Napoli. “Le predette criticità incidono in modo significativo sull’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, a partire dall’accesso alla procedura di protezione internazionale e, come visto, alla violazione del principio di non espellibilità di soggetti che abbiano già manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e che non dispongono di strumenti ulteriori per procedere alla formalizzazione della domanda a causa di disservizi imputabili esclusivamente all’Ufficio Immigrazione” dichiara l’ASGI nella lettera segnalando alcuni dei casi seguiti sul territorio con il supporto del Progetto “InLimine” e chiedendo alle Autorità destinatarie della missiva “di intervenire urgentemente nell’ambito delle rispettive competenze al fine di evitare il perpetrarsi di tali gravi violazioni in danno dei richiedenti asilo che, come documentato dalle condanne alle spese inflitte dall’Autorità Giudiziaria, stanno comportando anche notevoli danni all’Erario”.  Leggi la lettera inviata
È permesso?
RAFFAELE BIONDO, GENNARO SANTORO PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA Immaginate di voler andare in un Paese straniero per costruire una vita diversa. Immaginate di aver seguito alla lettera tutte le regole per farlo: avete presentato i documenti in tempo, avete trovato un lavoro, avete comunicato alle autorità ogni variazione della vostra situazione.  Immaginate poi di arrivare effettivamente in quel Paese e di viverci regolarmente per anni, versando contributi e tasse; pensando di aver realizzato il vostro progetto migratorio. Eppure, un giorno, ricevete una lettera con cui vi si comunica che dovete lasciare il Paese. Non perché abbiate fatto qualcosa di sbagliato, ma soltanto perché il vostro promittente datore di lavoro – quello che aveva fatto la domanda di ingresso con il decreto flussi – è sparito; o perché l’azienda non aveva i requisiti economici per partecipare agli ingressi del decreto flussi. Non importa che siano passati anche tre anni dal vostro ingresso e da oltre due anni abbiate un altro datore di lavoro, versiate i contributi e vi siate pienamente inseriti. La Prefettura revoca quella autorizzazione all’ingresso (nullaosta) rilasciata tre anni prima, come se quei tre anni della vostra vita (lavorativa, sociale etc) non contassero nulla. Questo non è l’inizio di un film: è la realtà quotidiana di decine di migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia, entrate con il click-day del fallimentare decreto-flussi. I tempi di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il diritto dell’immigrazione non rispettano le regole generali. I tempi del procedimento amministrativo, qualsiasi procedimento amministrativo, sono fissati dalla legge 241/1990 in 30 giorni: solo eccezionalmente, 90 giorni. In tema di immigrazione si arriva invece a 180 giorni. Nei fatti, anche questo termine più lungo previsto dalla legge viene sistematicamente superato. È così per il rilascio del permesso di soggiorno, per le procedure relative al ricongiungimento familiare e via dicendo. Nel caso dei decreti flussi, avviene un paradosso ancora più abnorme ed aberrante: il potere di revocare un’autorizzazione già concessa non ha limiti temporali. Avviene così, ciò che è stato descritto poco sopra: dopo anche tre anni dal tuo ingresso, dopo oltre due anni di versamento di contributi e tasse, può esserti revocata l’autorizzazione all’ingresso, per una responsabilità e colpa non tue bensì del tuo promittente datore di lavoro. Come se il cittadino con background migratorio fosse una presenza di serie B, da escludere o trattenere a seconda della convenienza burocratica e propagandistica del momento.  Vogliamo, quindi, proporre in questo spazio la giurisprudenza che sta cercando di contrastare questa aberrazione giuridica: per aiutare nella risoluzione di casi singoli, ma anche e soprattutto, per replicare e lanciare nuove class action ed azioni collettive, dopo quelle conclusesi con successo negli ultimi anni e quelle in corso. Il primo approfondimento che proponiamo riguarda il fallimentare decreto flussi e il potere sine die della Prefettura di revocare il nullaosta al lavoro anche a distanza di molti anni dalla sua concessione e dall’effettivo ingresso del lavoratore.  Ph: Lorenzo Boffa I DIRITTI DI CARTA DEI LAVORATORI ENTRATI CON IL DECRETO FLUSSI IL QUADRO NORMATIVO Il sistema di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia, almeno sulla carta, sembra avere una logica. Ogni anno lo Stato fissa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le quote massime di stranieri che possono fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. In giorni stabiliti – i cosiddetti “clickday” – i datori di lavoro che hanno già individuato il soggetto straniero che intendono assumere accedono al portale telematico del Ministero dell’Interno e inviano la domanda di nulla osta. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo: chi clicca prima ottiene la quota disponibile, chi arriva dopo resta in lista d’attesa o viene scartato.  Ottenuto in tal modo il nulla osta, il lavoratore presenta domanda di visto all’ambasciata italiana nel suo Paese d’origine. Ottenuto il visto e arrivato finalmente in Italia, deve, entro otto giorni dal suo ingresso presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere – insieme al datore di lavoro – il contratto di soggiorno, l’atto che formalizza il rapporto di lavoro e ne costituisce il titolo di permanenza regolare sul territorio. Dall’invio della domanda all’ingresso effettivo in Italia, la procedura dovrebbe richiedere – in condizioni ordinarie – tra i due e i cinque mesi. Un meccanismo apparentemente chiaro, lineare: lo Stato pianifica gli ingressi in base alle esigenze del mercato del lavoro, i datori di lavoro seri trovano le persone di cui hanno bisogno, i lavoratori stranieri ottengono una via legale e dignitosa per costruirsi un futuro. Ogni soggetto conosce le regole, adempie ai propri obblighi, riceve in cambio ciò che – di diritto – gli spetta. Ma è veramente così? Questo primo approfondimento si propone – attraverso l’analisi di recentissime sentenze dei giudici amministrativi italiani – di raccontare ciò che, dietro ai formalismi e ai propositi delle leggi dei vari governanti, avviene nella realtà sostanziale, nelle vite dei lavoratori e degli imprenditori: in sintesi, la vita delle persone che queste leggi dovrebbero tutelare e aiutare, proprio in virtù della tanto propagandata immigrazione regolare che ci si propone di perseguire a tutti i costi, ma solo a parole. IL DECRETO FLUSSI: LA REGOLA CHE GENERA IRREGOLARITÀ Il caso esemplare è quello di un lavoratore straniero che ha ottenuto un nulla osta regolare dalla Prefettura, ha attraversato un oceano, ha lasciato la propria famiglia, spesso contraendo importanti debiti per pagare il viaggio verso l’Italia, con la promessa di sanarlo col tempo grazie al lavoro in un Paese di libertà, uguaglianza e meritocrazia. Arriva in Italia e scopre che il datore di lavoro che lo aveva chiamato è irreperibile: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, non firma il contratto di soggiorno. Il lavoratore ha fatto tutto secondo legge, il datore no. In ogni caso si adopera e trova un nuovo lavoro regolare che gli consente di pagarsi l’affitto e ricevere uno stipendio, versare i contributi, pagare le tasse: contribuendo – insomma – a finanziare i servizi pubblici di cui tutti fruiamo. Ebbene, anni ed anni dopo, gli viene comunicata la revoca del nulla osta con cui è entrato in Italia, l’atto presupposto al permesso di soggiorno e, quindi, necessario per vedersi garantiti i propri diritti alla salute, al lavoro, e via dicendo.  Secondo la prassi amministrativa, infatti, non è importante se il lavoratore si sia, nonostante la “scomparsa” del primo datore di lavoro, prodigato per trovare un’occupazione alternativa e un’indipendenza: è importante il solo dato formale. L’azienda per cui lavora è diversa da quella indicata nel nulla osta. La conseguenza automatica è la revoca del provvedimento di autorizzazione – anche a distanza di tre anni – e, quindi, l’obbligo di ritorno nel Paese d’origine. CONTENZIOSO STRATEGICO INDIVIDUALE E ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI La giustizia amministrativa ha iniziato a smontare questa contraddizione pezzo per pezzo. Il TAR Lazio, con la pronuncia del 17 febbraio 2026, ha affermato con chiarezza che ogni revoca di nulla osta deve essere preceduta da una valutazione concreta, sostanziale e personalistica della situazione del singolo lavoratore, non da automatismi applicati in serie che trattano le persone come pratiche e numeri (Melting Pot Europa, Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica, febbraio 2026). Il giorno successivo – il 18 febbraio 2026 – lo stesso TAR ha fatto un passo ulteriore che merita attenzione per la sua portata pratica prima ancora che giuridica. Non solo ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura nell’ambito del procedimento del decreto flussi – “non rispondere non è un’opzione neutra, ma una violazione dei principi di buona amministrazione” – ma ha nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione in caso in cui la stessa non avesse provveduto entro il termine assegnato (Melting Pot Europa, La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi, 9 marzo 2026). La nomina di un commissario ad acta è una misura drastica, normalmente riservata ai casi più gravi di inerzia amministrativa: il giudice, in sostanza, ha anticipato la prevedibile inadempienza e ha già predisposto il rimedio. Un segnale inequivocabile: il giudice non solo annulla l’atto illegittimo, ma presidia l’esecuzione concreta della propria decisione, valorizzando la situazione sostanziale e trattando finalmente la materia guardando non a pratiche da smaltire, ma a persone con dei diritti non solo da riconoscere, ma anche da concretizzare. Sempre nel febbraio 2026, il TAR Veneto, Sezione III, con due ordinanze cautelari ha sospeso sia la revoca di un nulla osta che il contestuale diniego di un visto d’ingresso, affermando come la rigidità applicativa del sistema non può ricadere su chi le regole le ha rispettate (TAR Veneto, Sez. III, ord. cautelari, febbraio 2026; Melting Pot Europa, Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso, 19 febbraio 2026). Sempre nello stesso periodo, un’altra pronuncia dei giudici amministrativi aveva dichiarato illegittimo il diniego automatico del nulla osta nei casi in cui la mutata volontà del datore di lavoro ad assumere fosse riconducibile a cause esterne al rapporto con il lavoratore: il diniego, cioè, non può essere pronunciato a prescindere dall’analisi delle ragioni concrete che hanno determinato il cambiamento nella volontà di assunzione (Melting Pot Europa, Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC, 20 gennaio 2026).  Ancora, il TAR Lombardia, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il rifiuto di un nulla osta fondato esclusivamente sul tardivo perfezionamento del contratto di soggiorno, riconoscendo che il decorso del termine non può automaticamente pregiudicare il lavoratore quando l’inadempimento non gli sia in alcun modo imputabile (TAR Lombardia, ord. cautelare, dicembre 2025; Melting Pot Europa, Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo, 9 febbraio 2026).  Ph: Lorenzo Boffa TAR CAMPANIA, SENTENZA N. 2200 DEL 18.03.2026 E NECESSITÀ DI UNA CIRCOLARE PER IL PERMESSO ATTESA OCCUPAZIONE La pronuncia forse più completa e sistematica su questi temi arriva dal TAR Campania, Sezione VI, depositata il 18 marzo 2026.  Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh che aveva fatto regolarmente ingresso in Italia nell’ottobre del 2023 in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli il 1º maggio 2023 su istanza del datore di lavoro. Una volta giunto sul territorio, il datore si rendeva del tutto irreperibile, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha comunicato immediatamente la propria presenza alle autorità competenti e si è attivato per trovare una nuova occupazione che ha finalmente reperito dal febbraio 2024. La Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta, addebitando al lavoratore una serie di inadempienza – mancata presentazione del datore, mancata produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno – pacificamente riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro originario e ha rigettato, contestualmente, l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualificando l’intera vicenda come utilizzo fraudolento della procedura. Il nulla osta al lavoro è l’atto con cui l’Amministrazione autorizza un lavoratore straniero a fare ingresso nel territorio nazionale. È, per definizione, un atto adottato prima che il lavoratore arrivi in Italia. Tuttavia, come fin qui illustrato, la prassi amministrativa ha trasformato questo strumento in una trappola: se qualcosa va storto dopo l’ingresso, è il lavoratore a pagarne le conseguenze, anche quando ha fatto tutto correttamente e contribuisce finanziariamente al benessere del Paese, con il suo nuovo lavoro e pagando le tasse.  Una stortura che andrebbe risolta con una semplice misura: prevedere, con una circolare, il rilascio del permesso di soggiorno tutte le volte che la procedura del decreto flussi non si perfezioni per responsabilità addebitabile al solo datore di lavoro; prevedere che l’esercizio del potere di revoca del nullaosta possa essere esercitato entro un limite temporale predefinito e che, comunque, prima di adottare, a distanza di tempo dall’ingresso del lavoratore in Italia, una revoca del nullaosta debba essere espletato un esame del caso concreto, senza automatismi. La recentissima sentenza del TAR Campania n. 2200/2026 chiarisce che “ciò che rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili”. Inoltre, il Tar Campania nella medesima sentenza ha affermato che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va tutelato. Di conseguenza, eventuali irregolarità commesse esclusivamente dal datore di lavoro non possono pregiudicare la posizione del lavoratore, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. Invero, “La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero, il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili. L’Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un comportamento attivo e collaborativo con le autorità. […]“. IL GIUDICE COME PRESIDIO: IL CONTENZIOSO STRATEGICO E I SUOI EFFETTI Leggere in sequenza queste pronunce non significa semplicemente registrare una serie di vittorie giudiziali. Significa riconoscere che si sta consolidando, nella giurisprudenza amministrativa italiana, un approccio che si discosta da quello tradizionalmente adottato: non più mera verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma valutazione sostanziale dell’effettività dei diritti coinvolti, con un dialogo costante con il diritto dell’Unione europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sentenze diverse, emesse da TAR diversi, su materie diverse, convergono su un principio comune: le disfunzioni amministrative non sono giustificazioni, sono illegittimità; e il lavoratore, il richiedente asilo, il lungo soggiornante non possono essere resi irregolari per fatto altrui. Tuttavia, il contenzioso strategico individuale risolve il caso individuale e contribuisce a creare un precedente che potrà essere fatto valere in contenziosi giudiziali simili. Un effetto sicuramente positivo ma non risolutivo. Per avere cambiamenti validi per tutti e tutte servono leggi più eque o, come visto, circolari volte a dare chiare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni. O azioni collettive che mirano a rimuovere i sistematici ritardi e disservizi e di cui parleremo nel prossimo approfondimento. 
Regno Unito e Francia rinnovano il controllo della Manica
Il rinnovo dell’accordo tra Francia e Regno Unito sulla gestione dei flussi migratori attraverso la Manica fino al 2029 conferma la direzione sempre più securitaria delle politiche di controllo delle frontiere europee. Il nuovo quadro si inserisce nella continuità del Trattato di Sandhurst 1, rafforzandone strumenti e logiche di cooperazione tra i due Paesi nella gestione delle traversate. Un sistema che, secondo le autorità, punta a contrastare le partenze irregolari e le reti di traffico. Ma che, secondo organizzazioni umanitarie e operatori sul campo, produce un effetto opposto: rendere i viaggi più pericolosi e aumentare il numero di vittime. In questo contesto, Médecins Sans Frontières denuncia con forza le conseguenze delle politiche franco-britanniche al confine della Manica, definendo il nuovo accordo > un ulteriore ingranaggio di un sistema di brutalità. Questo prevede un significativo rafforzamento del sostegno economico britannico alla Francia. «Per “impedire le traversate della Manica”», denuncia Utopia 56, «il Regno Unito finanzia nuovamente la repressione dello Stato francese. 580 milioni di euro saranno investiti in più effettivi e tecnologie poliziesche. Questa politica dimostra però da anni la sua inefficacia e pericolosità». 2 Una cifra che chiarisce la natura dell’intesa: un finanziamento diretto al contenimento delle persone migranti prima che raggiungano il territorio britannico, attraverso il rafforzamento di pattugliamenti, sorveglianza e intercettazioni. Parallelamente, il dispositivo di controllo viene ulteriormente potenziato con l’aumento delle risorse operative: più agenti lungo le coste, maggiore impiego di droni, elicotteri e sistemi di monitoraggio, oltre al rafforzamento dei centri di detenzione per le persone in attesa di espulsione. Secondo MSF, questa architettura di controllo non riduce le partenze, ma le trasforma, spingendo le persone verso rotte più rischiose e imprevedibili. «Questo accordo non dissuade le persone dal tentare la traversata su imbarcazioni non sicure, ma le costringe a partire da punti sempre più lontani, rendendo il viaggio ancora più lungo e pericoloso», afferma Michaël Neuman, responsabile del programma migrazioni di MSF in Francia. Le équipe mediche dell’organizzazione, attive a Calais e Dunkerque, riportano quotidianamente condizioni di forte vulnerabilità: traumi psicologici, esaurimento fisico, mancanza di accesso a cure e vita in insediamenti informali esposti a sgomberi continui. Dal lato britannico, la critica riguarda anche l’enorme investimento economico destinato al controllo delle frontiere. «Tra questo accordo e il precedente, il Regno Unito ha speso oltre un miliardo di sterline in misure che infliggono danni e mettono vite in pericolo», denuncia Liz Harding, rappresentante umanitaria di MSF nel Regno Unito. > Queste risorse dovrebbero essere impiegate per garantire vie sicure e legali e > condizioni di accoglienza dignitose. Il sistema si basa anche sul cosiddetto meccanismo “One in, One out”, che prevede la riammissione in Francia di alcune persone in cambio di limitati canali legali di ingresso nel Regno Unito. Un modello già sperimentato con il famigerato accordo tra l’Unione europea e la Turchia, e che, secondo MSF, resta insufficiente e incapace di garantire accesso reale alla protezione internazionale. Notizie L’ACCORDO “UNO A UNO” TRA FRANCIA E REGNO UNITO Un ulteriore passo verso la deumanizzazione delle persone migranti Maria Giuliana Lo Piccolo 7 Agosto 2025 Dal 2023, anno dell’ultimo accordo, oltre 110 persone hanno perso la vita tentando di attraversare la Manica. Un dato che, per le organizzazioni umanitarie, dovrebbe imporre un cambio radicale di approccio. Eppure, il rinnovo del Trattato di Sandhurst conferma la prosecuzione di una strategia fondata su esternalizzazione, deterrenza e militarizzazione del confine. Per MSF, il punto resta invariato: queste politiche non fermano le migrazioni, ma ne aumentano il costo umano. E a pagarlo sono, ancora una volta, le persone in movimento, intrappolate in un sistema che le rende più esposte, più invisibili e sempre più lontane dalla protezione. 1. Regno Unito/Francia: Trattato relativo al rafforzamento della cooperazione per la gestione coordinata della loro frontiera condivisa [TS n.1/2018] ↩︎ 2. Attraversamento della Manica: Francia e Regno Unito rinnovano il Trattato di Sandhurst, EuroNews (23 aprile 2025) ↩︎
Premiare i rimpatri, comprimere i diritti
ROSSELLA PUCA, GLOBAPROJECT.INFO Nel decreto sicurezza bis il governo lega compensi e procedure all’allontanamento delle persone migranti, restringe le garanzie difensive e consolida un modello sempre più autoritario di gestione dell’ordine pubblico. Il decreto sicurezza (bis) del 24 febbraio 2026, n. 23 è stato approvato al Senato il 17 aprile scorso e deve essere convertito definitivamente dalla Camera entro il 25 aprile. Notizie AVVOCATI E RIMPATRI: UN INCENTIVO CONTRO DIRITTI E DEONTOLOGIA Nel decreto sicurezza è previsto un compenso per i legali che li favoriscono Avv. Arturo Raffaele Covella 21 Aprile 2026 Dopo il via libera di Palazzo Madama, il governo ha posto la questione di fiducia per blindarne la conversione senza modifiche sostanziali: il 22 aprile in Aula sono iniziate le dichiarazioni di voto, nel pieno dello scontro con le opposizioni, mentre l’approvazione definitiva è attesa entro il termine previsto. Parallelamente, l’esecutivo lavora anche a un provvedimento ad hoc per riscrivere la norma contestata sugli incentivi economici legati ai rimpatri volontari, con l’ipotesi di estenderli non solo agli avvocati ma anche a mediatori e associazioni coinvolte nelle pratiche, persino nei casi in cui il rimpatrio non si concluda. Dentro questo decreto, all’articolo 30-bis inserito durante l’esame al Senato, è stata introdotta la norma sui cosiddetti “premi” ai legali: un compenso di circa 615 euro riconosciuto all’avvocato che assiste un cittadino straniero in un percorso di rimpatrio volontario, ma solo nel caso in cui il rimpatrio si realizzi effettivamente. Il meccanismo è costruito esplicitamente come incentivo “a risultato”: il pagamento arriva solo ad esito della partenza della persona assistita. Parallelamente, il decreto interviene anche sul piano delle garanzie, limitando il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni e rafforzando l’impianto dei rimpatri. Quello che viene presentato come un dettaglio tecnico è in realtà una scelta politica molto chiara: si introduce un interesse economico diretto dentro il rapporto tra avvocato e assistito, legandolo all’esito voluto dallo Stato. Ciò significa spostare l’equilibrio della difesa in un contesto in cui una delle due parti, il cittadino straniero, è già in condizioni di vulnerabilità materiale e giuridica. Non a caso le critiche sono arrivate anche dall’avvocatura, che ha parlato di lesione dell’indipendenza della difesa e di torsione della funzione del legale. Il punto politico è semplice: si costruisce un sistema in cui da un lato si incentiva economicamente l’allontanamento e dall’altro si riducono gli strumenti per opporvisi. Il risultato è una pressione strutturale verso il rimpatrio, ottenuta non solo con norme amministrative ma intervenendo direttamente sulle condizioni in cui si esercita il diritto di difesa. Il pagamento subordinato alla partenza introduce un elemento di condizionamento che entra in tensione con l’autonomia della difesa e con l’idea stessa di patrocinio. Nello stesso decreto sicurezza ci sono misure che vanno nella stessa direzione di cui parlavo qui. Tra cui l’estensione di strumenti di fermo preventivo in occasione delle manifestazioni e l’introduzione sistematica delle cosiddette “zone rosse”, cioè aree urbane in cui è possibile limitare l’accesso e la presenza sulla base di valutazioni di ordine pubblico. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tutto questo si inserisce in un impianto più ampio fatto della solita decretazione d’urgenza, dei tempi parlamentari contingentati e dell’ennesimo ricorso alla fiducia in barba alla separazione dei poteri. Il governo con Meloni si è assunto come vero e proprio legislatore, sebbene senza urgenza, sebbene senza (reale) conversione da parte di un parlamento e nonostante – ancora peggio – i rilievi del Quirinale sull’anticostituzionalità. Per questo la questione non riguarda solo la singola norma sui compensi ai legali. Riguarda un modo di governare che spinge verso una gestione sempre più autoritaria della sicurezza: incentivi economici per favorire i rimpatri, limitazione delle garanzie difensive, strumenti preventivi sulle manifestazioni, zone urbane sottratte all’uso libero. L’opposizione a questo decreto non è quindi solo una battaglia su un articolo specifico, per quanto spregevole, ma un rifiuto complessivo di un impianto che coarta sempre più spazi democratici e diritti nel nome della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.