Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto
prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura
di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art.
13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio
nazionale entro sette giorni.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi
vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del
D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8
CEDU.
Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul
diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è
consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che
l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di
volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può
essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su
protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito.
Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha
ribadito l’assolutezza di tale diritto.
Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con
passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato
alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva
informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale
via PEC alla Questura di Bari.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione,
rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale.
Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
* Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione