Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento
Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di
motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da
parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione
prefettizia.
Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in
opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale.
Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di
rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento
della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento
impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva.
Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i
seguenti principi:
“L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della
procedura”.
La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo
straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione
della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le
condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza
delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non
rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass.,
Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025).
Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non
eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla
relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta.
La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con
una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di
espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto
con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione
internazionale.
In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli
strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui
all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una
sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio
procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento
amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza
il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno
riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio
nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere
definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi
migratori.
Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di
riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace,
chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi,
nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del
processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti
di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili
quanto al tema di decisione e prova.
Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio
fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei
termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga
successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del
Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo
positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato
dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta
dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale.
Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il
diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già
riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione
viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in
cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione
internazionale.
La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40
del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione
internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo
di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come
documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza
sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione
scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il
richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […]
affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel
circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40
cit., punto 4.9 del Considerato in diritto).
Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di
norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a
formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla
domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente
commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di
protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del
d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n.
251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento
di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile
sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via
incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è
concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente
preposto a un siffatto accertamento.
A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa
di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere
sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione,
sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della
protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la
decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione.
Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155
cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia
europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in
cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda
di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU).
A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo,
garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio
di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad
instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei
ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla
frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la
validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione