Tag - avv. mariagrazia stigliano (taranto)

Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento
Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione prefettizia. Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva. Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i seguenti principi: “L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”. La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass., Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025). Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta. La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi migratori. Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace, chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi, nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili quanto al tema di decisione e prova. Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale. Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale. La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […] affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40 cit., punto 4.9 del Considerato in diritto). Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto). Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente preposto a un siffatto accertamento. A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione, sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione. Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155 cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU). A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Protezione sussidiaria per il richiedente pakistano proveniente da Parachinar, zona di violenza indiscriminata e diffusa
Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di protezione sussidiaria avanzata da un cittadino pakistano originario di Parachinar, nel distretto di Kurram (provincia di Khyber Pakhtunkhwa), riconoscendo la sussistenza del danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. In punto di diritto, il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di protezione sussidiaria: “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia (Cass., ord. n. 18130/2017)“. LA SITUAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE A supporto del riconoscimento della protezione, il Tribunale ha attinto in modo approfondito alle più recenti Country of Origin Information (COI), dalle quali emerge un quadro di violenza indiscriminata e diffusa tale da comportare, per i civili, un concreto rischio per la vita per la sola presenza nell’area. Secondo i dati ACLED aggiornati ad aprile 2026, la provincia di Khyber Pakhtunkhwa si conferma tra le aree del Pakistan maggiormente colpite da violenza politica e militante. Le rilevazioni mostrano un incremento significativo degli eventi violenti, degli attacchi a distanza e delle azioni deliberate contro civili, in un contesto segnato dalla persistente attività di gruppi armati – tra cui il Tehrik-i-Taliban Pakistan – e da dinamiche di conflitto transfrontaliero con l’Afghanistan che contribuiscono a destabilizzare ulteriormente la regione. I dati più recenti relativi al 2026 confermano la continuità di tali fenomeni: attentati, attacchi esplosivi e azioni armate hanno causato vittime anche tra la popolazione non combattente, con episodi registrati già nei primi mesi dell’anno. Nel complesso, il controllo statale risulta parziale e la capacità di prevenire gli attacchi appare significativamente compromessa. LA VIOLENZA SETTARIA NEL DISTRETTO DI KURRAM Il caso in esame riguarda specificamente il distretto di Kurram, teatro di una grave escalation di violenza settaria tra comunità sunnite e sciite. Sebbene tale conflittualità non costituisca un fenomeno nuovo per l’area, le rinnovate schermaglie avviate il 21 novembre 2024 hanno assunto proporzioni particolarmente drammatiche. In quella data, uomini armati hanno ucciso almeno 38 viaggiatori sciiti in transito da Parachinar verso Peshawar, nell’area di Ochat (Lower Kurram). Nei giorni immediatamente successivi si sono susseguiti attacchi incrociati tra bande tribali, con incendi di mercati e aree residenziali. Il bilancio degli scontri del 21, 22 e 23 novembre ha raggiunto 82 morti e 156 feriti, di cui 66 sciiti e 16 sunniti. Al momento del cessate il fuoco, imposto il 1° dicembre, il totale delle vittime era salito a 130 morti e 186 feriti – con la precisazione che il numero effettivo dei decessi potrebbe essere sensibilmente superiore, stante la severa limitazione ai movimenti dei media imposta dal coprifuoco governativo. Di fronte a tale situazione, la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) ha definito quella in corso nella regione una “crisi umanitaria”, che ha costretto numerose famiglie a fuggire verso altre zone del Khyber Pakhtunkhwa. Nonostante la conclusione di un accordo di pace, gli attacchi non sono cessati. Il 16 gennaio 2025, un convoglio di aiuti diretto verso Kurram è stato assalito nei pressi di Bagan: 10 persone sono rimaste uccise, tra cui sei autisti, due passeggeri e due militari. Il 17 febbraio 2025, un convoglio di 64 veicoli in viaggio verso Parachinar è stato attaccato in più punti – nelle aree di Char Khail, Uchit Baghan e Mandori – causando 9 morti, tra cui cinque membri delle forze di sicurezza, e 15 feriti. Oltre 35 veicoli sono rimasti intrappolati nella zona. Pur avendo le autorità pakistane ricondotto la violenza agli scontri settari su base territoriale, il quadro presenta una chiara componente terroristica. Il giornalista Mushtaq Yousufzai, citando fonti locali in data 30 dicembre 2024, ha sottolineato che gli attacchi non prendono di mira un gruppo religioso specifico, ma colpiscono indiscriminatamente i residenti locali. In questo senso risulta particolarmente significativo quanto pubblicato il 14 dicembre 2024 da Voice of Khorasan, organo di Al-Azaim Media affiliato allo Stato Islamico della Provincia di Khorasan (ISKP): il suo 35° editoriale ha esortato i giovani sunniti a colpire la comunità sciita, incitando ad azioni di lupi solitari nella regione e oltre, e criticando duramente TTP e talebani per non aver difeso i sunniti a Kurram. La pronuncia del Tribunale di Lecce, per la ricchezza delle COI richiamate e per il rigore nell’applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, costituisce un utile punto di riferimento per situazione analoghe di richiedenti asilo proveniente da tale zona. Tribunale di Lecce, decreto del 13 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Superiore interesse dei minori: autorizzata la permanenza in Italia della madre con una rete parentale radicata sul territorio
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha autorizzato la permanenza in Italia di una donna georgiana, madre di due figli minori, in virtù del loro superiore interesse. I minori frequentano la scuola, hanno già stretto diverse amicizie con coetanei italiani e la loro madre svolge diverse mansioni presso vari ristoranti, in qualità di addetta alle pulizie. Il nucleo familiare beneficia inoltre di una solida rete di supporto: la donna aveva raggiunto in Italia la sorella, il fratello, la cognata e quattro nipoti, già stabilmente radicati sul territorio. La madre aveva vissuto nel paese d’origine in condizioni di grave indigenza, insieme ai figli, con difficoltà persino nel procurarsi il necessario per il sostentamento quotidiano. A ciò si aggiungevano le violenze subite dal secondo marito, dalla condotta particolarmente aggressiva e prevaricatoria. Secondo il Tribunale, il nucleo composto dalla madre e dai minori appare coeso e, sebbene si sia stabilito in Italia da soli sei mesi, risulta già adeguatamente inserito nel territorio nazionale, ove può contare sia sui proventi dell’attività lavorativa della madre sia su una rete familiare di sostegno, da tempo residente in Italia. L’improvviso rientro della madre nel paese d’origine costituirebbe un nocumento irreversibile per lo sviluppo psicofisico dei minori, i quali hanno sempre vissuto con lei anche a seguito della separazione dai genitori. Analogamente, il rimpatrio con la madre arrecherebbe un pregiudizio altrettanto grave agli stessi minori, i quali, oltre a essere allontanati dai parenti e dal contesto scolastico nel quale si sono inseriti, non potrebbero fare affidamento né sui proventi dell’attività lavorativa svolta dalla madre in Italia né sul sostegno economico degli zii. Scrive il Tribunale: “(…) è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all’allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l’irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all’esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento” (Cass. civ. n. 22032/2023). Tribunale per i Minorenni di Taranto, decreto del 16 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.