Nigeria – Status di rifugiata a una vittima di tratta dopo domanda reiterata: decisivi i nuovi elementi emersi e la perizia medica
Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina
nigeriana che aveva proposto una domanda reiterata di protezione internazionale,
dopo un primo diniego sia della Commissione territoriale che dello stesso
Tribunale.
La donna, dopo un periodo in Germania, era rientrata in Italia e aveva
presentato una seconda domanda di protezione, narrando finalmente la propria
storia nella sua interezza – taciuta in prima battuta per timore delle
conseguenze, soprattutto da parte della madam.
La richiedente aveva subìto una feroce aggressione da parte dei familiari del
marito, di fede musulmana, che non accettavano la sua appartenenza alla fede
cristiana. Il marito fu ucciso dai propri familiari nel tentativo di difenderla;
lei rimase gravemente ferita da un pezzo di vetro mentre era incinta. I figli
della coppia furono sottratti dalla famiglia del marito e portati via. In
seguito, la donna cadde nelle mani di una madam che, con la falsa promessa di un
lavoro, la indusse a lasciare la Nigeria: durante il viaggio fu stuprata,
sottoposta al rito juju e poi costretta a prostituirsi in una connection house
in Libia, dove subì torture, compresi aborti forzati. A causa delle violenze
subìte, non può più avere figli. Il debito contratto con la madam non fu mai
estinto interamente.
A supporto del racconto, l’avvocata aveva fatto esaminare da un medico legale le
fotografie delle cicatrici presenti sul corpo della donna – tra cui un profondo
squarcio sulla schiena – ottenendo una perizia che ne attestava la compatibilità
con le ferite inferte per essersi rifiutata di avviarsi alla prostituzione.
Il Tribunale di Cagliari, dopo una nuova audizione, ha ritenuto il racconto
“plausibile e coerente con la struttura narrativa tipica dei racconti delle
donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria“, nonché corroborato dalle
prove documentali prodotte.
Nella motivazione, il Tribunale ha richiamato gli elementi indicativi della
tratta a fini di sfruttamento sessuale evidenziati dalle fonti internazionali –
in particolare il Rapporto EASO “Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali” –
riscontrandoli puntualmente nel caso di specie: la provenienza dall’Edo State,
l’età al momento della partenza, il reclutamento ingannevole da parte di una
donna conosciuta in patria, la coercizione alla prostituzione in una struttura
chiusa, il sistema del debito, e l’uso del voodoo come strumento di controllo.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, in caso di rimpatrio, la richiedente
sarebbe esposta a ritorsioni da parte della rete della madam – che la sta
cercando attivamente, come emerso da un episodio in un African shop – e non
potrebbe contare su alcuna rete familiare di supporto, essendo il marito
deceduto e i figli scomparsi. Le autorità nigeriane si sono già dimostrate
incapaci di offrirle protezione: dopo l’aggressione dei familiari del marito, la
sorella aveva tentato di sporgere denuncia alla polizia, rischiando l’arresto
perché le sue dichiarazioni avrebbero infangato il nome del suocero, esponente
politico locale.
Accertata la condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale,
il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art.
1A(2) della Convenzione di Ginevra, concedendo lo status di rifugiata.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è
stata ritenuta giustificata.
Tribunale di Cagliari, decreto del 4 giugno 2026
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
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