Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio
Il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino bengalese a entrare nel
territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio. È tra
le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, e per questo è particolarmente
rilevante.
Il provvedimento impugnato è la decisione del 21 settembre 2026 con cui la
Commissione Territoriale di Caserta ha respinto la domanda di protezione
internazionale per manifesta infondatezza. La Commissione si è basata sull’art.
28-ter d.lgs. 25/2008 e successive modifiche e sull’art. 39 del Regolamento (UE)
2024/1348, applicando la procedura di frontiera prevista dall’art. 43, par. 1,
lett. c) dello stesso Regolamento. Al momento della decisione la fattispecie
rientrava infatti nell’ipotesi dell’art. 42, par. 3, lett. j) del Regolamento.
Al procedimento si applicava il d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l.
100/2026. La nuova disciplina vale per tutti i procedimenti amministrativi e
giudiziari relativi a domande di protezione internazionale presentate dopo il 12
giugno 2026. Il ricorso è stato proposto entro cinque giorni dalla notifica del
diniego. Così prevede l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l.
100/2026 in attuazione dell’art. 67, par. 7, lett. a) del Regolamento (UE)
2024/1348.
LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE
Il Tribunale parte dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. La norma impone
di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi
fase, in alcuni casi: quando non si può garantire il sostegno necessario a chi
ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali
particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, compresi quelli di
salute mentale. In questi casi il richiedente va autorizzato a entrare nel
territorio e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria.
Nel caso concreto, il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani
escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti. Allo stesso tempo, però,
prescriveva un “monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento
specialistico” e indicava tra le esigenze di accoglienza l’accesso
all’assistenza sanitaria, senza spiegarne le ragioni. Nonostante questo, l’11
settembre 2026 il Presidente della Commissione ha disposto la procedura di
frontiera, perché la domanda era stata presentata dopo uno sbarco seguito a
un’operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c). Nella stessa
determina ha escluso le eccezioni previste dall’art. 53. Le condizioni mediche
non sono state approfondite in audizione, e dagli atti non risulta se e come
l’assistenza sanitaria sia stata garantita.
Il Tribunale dà peso anche al silenzio dell’amministrazione. Il ricorso
contestava espressamente il mancato rispetto della procedura, ma la parte
resistente non ha depositato la documentazione che l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008
le impone di rendere disponibile. Mancano quindi anche gli elementi per
verificare il rispetto della soglia percentuale dell’art. 42, par. 3, lett. j),
su cui si fondava la procedura accelerata.
Per il giudice, dunque, non è possibile stabilire tre cose: se le condizioni
sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di
garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in
frontiera. Ne conclude che la procedura di frontiera e quella accelerata sono
state applicate senza i presupposti di legge.
Il decreto richiama poi Cass. SS.UU. n. 11399/2024: la deroga alla sospensione
automatica opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente.
Il Tribunale ritiene questo principio valido anche nel nuovo quadro normativo.
Il giudice deve quindi verificare preliminarmente i presupposti della procedura
speciale. Se mancano, torna ad applicarsi la procedura ordinaria e con essa
l’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008: la proposizione del ricorso sospende
l’efficacia del diniego, e il ricorrente ha diritto di rimanere ai sensi
dell’art. 68 del Regolamento.
A sostegno della sospensione il Tribunale richiama anche:
* il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE);
* l’esame completo ed ex nunc previsto dall’art. 67, par. 3 del Regolamento;
* la situazione socio-politica del Bangladesh e la condizione personale del
ricorrente.
Il decreto autorizza quindi il ricorrente a entrare nel territorio dello Stato e
a rimanervi in attesa dell’esito del ricorso.
La pronuncia è oggi di grande importanza per tutti i nuovi ricorsi proposti dopo
l’attuazione del Patto UE. Lo è in particolare per le procedure accelerate di
frontiera che si concludono, come in questo caso, con una decisione di manifesta
infondatezza.
Tribunale di Napoli, decreto del 10 ottobre 2026
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.