Trieste non un’emergenza, ma una violazione strutturale dei dirittiKHANDWALARM 1
Da più di un anno decine di persone in movimento trascorrono settimane davanti
alla Questura di Trieste per manifestare la volontà di richiedere protezione
internazionale. L’accesso alla Questura viene sistematicamente ostacolato
attraverso una serie di pratiche illegittime, già documentate nel report Accesso
Negato 2.
A Trieste, però, le criticità si stratificano: alla cronica carenza di posti nel
sistema di accoglienza e alla costante gestione emergenziale e securitaria della
situazione migratoria, si sono aggiunti negli ultimi mesi una crescente
militarizzazione di Piazza della Libertà, importante presidio solidale
cittadino, e numerosi sgomberi nell’area di Porto Vecchio.
Qui, diversi magazzini abbandonati vengono utilizzati da persone in movimento e
richiedenti asilo come rifugi temporanei, in attesa di accedere all’accoglienza;
così, la sopravvivenza delle persone che li occupano entra in conflitto con il
progetto istituzionale di riqualificazione immobiliare dell’intera zona.
Con questa serie di articoli, il gruppo KhandwAlarm tenta di far luce sulle
prassi illegittime e sulle violazioni che si consumano quotidianamente,
proponendo un’analisi sociale, politica e giuridica, della situazione cittadina.
Negli ultimi anni la situazione davanti alla Questura di Trieste e negli spazi
informali sorti attorno a Porto Vecchio è stata spesso raccontata come un
problema di pressione migratoria, di emergenza urbana o di ordine pubblico.
Ma ciò che accade a Trieste non può essere iscritto in un quadro di
eccezionalità; dietro agli sgomberi ripetuti, alle persone costrette a dormire
all’aperto per settimane o mesi, esiste una precisa responsabilità
istituzionale.
Da oltre dieci anni, tribunali ordinari e TAR di tutta Italia ribadiscono gli
stessi principi: il diritto di chiedere asilo deve essere garantito
immediatamente; le questure non possono introdurre ostacoli arbitrari o pratiche
dilatorie; la mancanza di organizzazione amministrativa non può ricadere sulle
persone richiedenti asilo.
Attraverso una rassegna 2– necessariamente parziale rispetto all’enorme quantità
di contenzioso esistente – l’articolo richiama sentenze e ordinanze emesse negli
ultimi anni, le quali mostrano un quadro coerente e consolidato, evidente anche
a Trieste.
Cambiano le città, cambiano gli uffici coinvolti, ma il meccanismo resta
identico: file interminabili, appuntamenti rinviati per mesi, persone lasciate
senza documenti, senza accoglienza e senza alcun riconoscimento giuridico.
LA QUESTURA DEVE ATTENERSI ALLA LEGGE: RICEVERE LE DOMANDE E FORMALIZZARE NEI
TEMPI
Il ruolo della Questura nella procedura di protezione internazionale è definito
in modo preciso dalla normativa nazionale ed europea.
La normativa sancisce infatti che; la Questura riceve 3 la domanda, procede alla
verbalizzazione 4, rilascia il permesso provvisorio 5 e trasmette gli atti alla
Commissione territoriale 6, unico organo competente a decidere nel merito della
richiesta di protezione internazionale.
La registrazione della domanda deve avvenire rapidamente dopo la manifestazione
della volontà: entro tre giorni lavorativi, sei in caso di città di frontiera o
entro dieci giorni in caso di elevato numero di domande 7.
La rapidità della registrazione e formalizzazione della domanda di protezione
internazionale è fondamentale in quanto passaggio fondamentale affinché le
persona richiedenti asilo possano avere accesso alle tutele fondamentali di cui
hanno diritto (diritto all’accoglienza alle cure sanitarie).
I ritardi e i comportamenti discrezionali posti in essere dalla questure ostano
pertanto gravemente la tutela dei diritti fondamentali degli interessati stessi.
Nonostante la normativa sia estremamente chiara, in molte città italiane
continuano ad essere adottate pratiche discrezionali e illegittime come
documentato attraverso un anno di monitoraggi da parte delle associazioni e di
liberi cittadini 8.
Le persone si radunano nelle prime ore del mattino senza che esista una fila
formalizzata, poiché è ormai evidente che l’ordine di arrivo non costituisce un
criterio reale di accesso. La “selezione” dei futuri richiedenti asilo appare
del tutto discrezionale, sprovvista di criteri trasparenti e di una logica
organizzativa chiaramente identificabile. Queste modalità di filtraggio
risultano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il Tribunale di Roma già nel 2018 affermava chiaramente che la Questura:
“non ha alcun potere di filtro decisionale sulle istanze di protezione
internazionale” 9
ricordando come il diritto d’asilo garantito dall’articolo 10 della Costituzione
imponga all’amministrazione un obbligo di ricezione della domanda per tutti
coloro che la pongono 10.
Dopo solo un anno, nuovamente il Tribunale di Roma – con l’ordinanza del 27
febbraio 2019 – dichiarava illegittima la prassi di consentire la
formalizzazione della domanda solo ad alcune categorie di persone selezionate
arbitrariamente, ribadendo che l’accesso alla procedura d’asilo non può
dipendere da criteri discrezionali fissati dagli uffici di polizia 11.
“La decisione “verbale” della Questura di non accettare la formalizzazione della
domanda di Asilo […] è illegittima ed immotivata.”
Molte delle persone in fila davanti alla Questura di Trieste hanno con sé la
copia della PEC con la quale hanno già manifestato la volontà di richiedere la
protezione internazionale. Ai sensi della normativa vigente, esse sono già
considerate richiedenti asilo, in attesa della formalizzazione della domanda.
Nonostante ciò, vengono costrette a presentarsi quotidianamente presso la
Questura, talvolta per settimane consecutive, senza essere mai convocate.
«Siamo a Trieste da un mese quasi, veniamo davanti alla Questura tutti i giorni
da tre settimane, ma non veniamo mai selezionati. Dopo le prime volte che ci
hanno mandato via, siamo andati ad uno sportello per farci aiutare e loro hanno
inviato la richiesta asilo per nostro conto via e-mail. Pensavamo cambiasse
qualcosa, ma nelle due settimane successive, ancora tutti i giorni davanti alla
questura, sventolando questo foglio, ma niente».
Testimonianza da tre richiedenti asilo, Trieste.
Il Tribunale di Torino in due sentenze (06.04.2020 12 e 03.12.2021 13) ha
ribadito come la manifestazione di volontà non sia soggetta a particolari
vincoli di forma. I termini previsti dalla legge risultano sistematicamente
violati, lasciando le persone in una condizione di sospensione giuridica e
privandole concretamente dei diritti connessi alla richiesta di protezione
internazionale.
A Trieste la difficoltà di poter registrare le propria domanda di protezione
internazionale in tempi utili ha portato, come in altre città, l’attivazione di
varie realtà del terzo settore le quali hanno per mesi segnalato via pec le
persone che dichiaravano la volontà di richiedete protezione internazionali
senza riuscirci.
Nonostante ciò anche le segnalazioni via pec, aventi chiara rilevanza giuridica
come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (c. Cass 21910/2020 e
20070/2023) non hanno spesso portato a una presa in carico della domanda.
A fronte di un numero tra le cinquanta e cento persone presenti ogni giorno
davanti alla Questura, generalmente solo una quindicina viene ammessa
all’interno. I selezionatori chiamano diverse nazionalità – o presunte tali,
come quando viene genericamente usata la categoria “arabi” – e, all’interno di
ciascun gruppo, scelgono alcune persone. Talvolta una o due, talvolta nessuna.
Per lunghi periodi, ad esempio, le persone nepalesi venivano sistematicamente
escluse dalla selezione.
Nel 2025 il Tribunale di Torino, a fronte di una simile situazione di ritardi
nell’accesso alla procedura, ha condannato la Questura della città per
discriminazione diretta, individuale e collettiva nei confronti delle persone
richiedenti asilo, riconoscendo come le prassi adottate producessero un
trattamento differenziato e lesivo dei diritti fondamentali 14.
“le procedure adottate dalla Questura di Torino Ufficio immigrazione sono
illegittime […] in quanto ostacolano, ritardano e rendono eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico […] dette
prassi costituiscono una discriminazione, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n.
286/1998”.
Più in generale, i ritardi nella formalizzazione delle domande di protezione
internazionale, le lungaggini amministrative e le conseguenze lesive che ne
derivano sono stati oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali italiani
negli ultimi anni.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2019, ha accolto il ricorso
d’urgenza ex art. 700 c.p.c., accertando il comportamento contra legem della
questura e ordinando il rispetto della direttiva n. 2013/32/UE che impone alle
autorità nazionali di ricevere la domanda di protezione internazionale nel più
breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di sei giorni 15.
Poco dopo, con ordinanza del 26 luglio 2019 16, il Giudice riconosce i
disservizi della questura di Napoli e ordina in via d’urgenza di ricevere la
domanda di protezione internazionale del cittadino straniero:
“la presentazione della domanda di protezione internazionale, rientra tra i
diritti fondamentali tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost , art. 18 CDFUE ed art. 3
CEDU, per cui, non vi è spazio in questa materia per una discrezionalità
dell’amministrazione.Pertanto, la domanda va registrata nei tempi congrui
previsti dall’art. 6 della direttiva 2013/32 UE, riconosciuto in via piena anche
dalla normativa nazionale […]con il d.lgs 25/2008.” 17
Anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 28 maggio 2024, accerta
l’illegittimità del comportamento della Questura, e ordina di procedere
all’effettiva formalizzazione della domanda di protezione internazionale; vale a
dire foto segnalamento dattiloscopico, compilazione e registrazione del modello
c3 nel sistema Vestanet e rilascio del permesso temporaneo di soggiorno.
Riferimenti più recenti si ritrovano in due ricorsi collettivi depositati il 7
marzo 2025 al TAR del Veneto contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate
di ostacolare con ritardi sistematici la registrazione delle domande d’asilo
proprio a causa dei tempi di attesa inaccettabili 18.
Con le sentenze nn. 616 e 617 del 18 marzo 2026, il TAR Veneto ha accolto la
prima class action pubblica promossa esclusivamente da soggetti associativi
contro le Questure di Venezia e Vicenza, riconoscendo l’esistenza di
un’inefficienza organizzativa strutturale nell’accesso alla procedura di
protezione internazionale e condannando l’amministrazione a ripristinare tempi
di gestione conformi al dettato normativo 19.
La giurisprudenza si è pronunciata anche in riferimento ad altri percorsi di
regolarizzazione e altre fasi del processo di protezione.
Particolarmente significativa è la class action sulla protezione speciale,
presentata al TAR Marche 20 nel 2025, che ha condannato i gravi ritardi della
Questura e della Commissione territoriale, riconoscendo come il protrarsi
ingiustificato delle procedure amministrative producesse effetti gravemente
lesivi sui diritti delle persone straniere e violasse i principi di buon
andamento ed effettività della tutela giuridica.
Ancora una volta, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: le
inefficienze delle amministrazioni non possono ricadere sulle persone migranti
né violare diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo.
L’INCAPACITÀ LOGISTICA NON PUÒ GIUSTIFICARE UNA LESIONE DEI DIRITTI
A Trieste le persone richiedenti asilo restano bloccate per settimane o mesi in
attesa di accedere alla procedura, continuando nel frattempo a vivere in strada,
senza documenti, senza accoglienza e senza alcuna garanzia effettiva di tutela.
Le amministrazioni pubbliche cittadine hanno più volte giustificato le criticità
nell’accesso alla procedura d’asilo con carenze di personale, difficoltà
organizzative degli uffici e l’elevato numero di arrivi lungo la rotta
balcanica.
La gestione della procedura viene così rappresentata come una situazione
emergenziale, rispetto alla quale la Questura non disporrebbe di risorse
sufficienti per garantire un accesso rapido alla formalizzazione delle domande.
Dopo la pubblicazione del report Accesso Negato, il 18 dicembre 2025 si è svolto
un incontro tra le associazioni del territorio e la Questura di Trieste. Nel
corso dell’incontro la Questura ha più volte ricondotto la discussione alle
difficoltà organizzative degli uffici e ai tentativi di riorganizzare l’accesso
alla procedura, facendo riferimento anche a un progetto – non ancora condiviso
pubblicamente – per l’implementazione di un sistema informatizzato su modello di
quello sperimentato a Milano.
Queste giustificazioni, oltre ad alimentare una narrazione emergenziale legata
ai cosiddetti “grandi numeri” – spesso smentita dagli stessi dati ufficiali
sugli arrivi e sulle presenze – non hanno alcuna validità dal punto di vista
giuridico. In più occasioni i giudici hanno infatti affermato che la pubblica
amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando suddetti motivi.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 gennaio 2020, ha stabilito che
l’incapacità logistica della Questura non può impedire la formalizzazione della
domanda d’asilo, chiarendo che le inefficienze organizzative
dell’amministrazione non possono ricadere sulla persona richiedente protezione
internazionale 21 .
Nonostante la normativa nazionale ed europea preveda che la richiesta di
protezione internazionale debba essere registrata rapidamente, in molte città
italiane le Questure hanno costruito nel tempo sistemi paralleli che trasformano
questo passaggio in una lunga attesa priva di garanzie effettive.
Emblematico è il caso di Milano, dove il sistema “Prenota Facile” – richiamato
anche dalla Questura di Trieste come possibile modello organizzativo – è stato
più volte contestato sul piano giuridico.
Con ordinanza del 9 maggio 2023 22, il Tribunale di Milano ha infatti ordinato
alla Questura di formalizzare immediatamente la domanda di asilo del ricorrente,
ritenendo inadeguato un sistema che, nei fatti, impediva l’accesso tempestivo
alla procedura.
In un ulteriore ricorso collettivo depositato il 10 ottobre 2025 al TAR
Lombardia contro la Questura di Milano 23 si documentano ritardi sistematici e
incompatibili con i termini previsti dalla normativa europea e nazionale:
complessivamente, oltre cinque mesi di attesa per poter semplicemente accedere
alla procedura di protezione internazionale.
È evidente come, in un contesto come quello triestino, il possibile inserimento
di un sistema “Prenota Facile” – presentato come strumento per migliorare
l’organizzazione degli accessi – sollevi forti perplessità.
Esperienze già documentate altrove dimostrano come questi sistemi rischino di
trasformarsi in un ulteriore ostacolo burocratico, aggiungendo nuovi passaggi
amministrativi e aumentando i tempi di attesa invece di garantire un accesso
immediato alla procedura d’asilo.
Resta quindi da vedere se tale modello verrà effettivamente introdotto anche a
Trieste, con quali modalità sarà gestito e soprattutto quali effetti concreti
produrrà sul rispetto dei diritti delle persone richiedenti protezione
internazionale.
LE RICHIESTE E LE PRASSI INFORMALI SONO ILLEGITTIME
A Trieste le testimonianze raccontano continui rinvii nella presa in carico
delle persone richiedenti asilo, appuntamenti informali, accessi rimandati di
settimana in settimana e persone costrette a presentarsi quotidianamente davanti
alla Questura senza alcuna certezza sui tempi della formalizzazione.
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 gennaio 2023 24, ha dichiarato
illegittimi i rinvii reiterati della formalizzazione della domanda e
dell’accesso all’accoglienza, riconoscendo come tali condotte ledano
concretamente dei diritti fondamentali della persona richiedente asilo.
Nello stesso senso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso del gennaio 2026 25,
che ha ordinato alla Questura di procedere immediatamente alla formalizzazione
della domanda di asilo di una persona in attesa da oltre un anno per effetto di
continui “appuntamenti verbali”, privi di qualsiasi garanzia formale.
La direttiva 2013/33/UE – recepita in Italia dal D.lgs. 142/2015 – stabilisce in
modo chiaro che l’accesso alla procedura di protezione internazionale non può
essere ostacolato da requisiti amministrativi arbitrari o sproporzionati.
L’articolo 6, paragrafo 6 prevede infatti che gli Stati membri
«Non possano imporre documenti inutili, requisiti amministrativi ulteriori o
ostacoli burocratici ai richiedenti asilo per il solo fatto di aver chiesto
protezione internazionale».
La Questura di Trieste sembra però muoversi in direzione opposta rispetto a
questi principi. Diverse persone riferiscono di essere state respinte o di aver
subito ritardi nella presa in carico a causa della mancanza di documenti, del
passaporto o di ulteriori requisiti informali richiesti. Questo nonostante la
normativa sia estremamente chiara nel prevedere che:
“la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente
dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8
Direttiva 2013/32/UE).”
Si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana,
che ha ripetutamente dichiarato illegittimi i comportamenti delle
amministrazioni diretti a ritardare o ostacolare l’accesso alla procedura di
protezione internazionale mediante la richiesta di documentazione o requisiti
privi di fondamento normativo:
“Non è dunque legittimo l’operato della Questura di Alessandria che non ha
proceduto alla registrazione della domanda sulla base dell’omessa produzione di
documentazione non prevista da alcuna normativa.” (Trib. Torino 06.05.2020).
“È illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto
a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione sull’assunto
dell’insussistenza di requisiti, invero neppure rilevanti.” (Trib. Bologna
18.01.2023).
Il Tribunale di Palermo (ordinanza del 21 dicembre 2017 26) ha precisato inoltre
che la Questura non può pretendere il passaporto ai fini del rilascio o del
rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo che l’assenza del documento non può
impedire il riconoscimento dei diritti dello straniero.
Anche il Tribunale di Milano, nella causa civile iscritta al n.r.g. 36446/2019,
si espresso in merito con estrema chiarezza:
“Non trova invece riscontro, nella normativa vigente, l’obbligo del ricorrente,
a pena di irricevibilità della domanda di protezione, di corredarla con un
documento che ne dimostri la residenza del luogo dove ha sede la Questura,
ovvero la disponibilità di un domicilio. L’art. 6 D.lgs. n.25/2008 prevede che
“la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal
ricorrente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel
territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al
luogo del dimora del ricorrente”. […] Solo l’art. 11 comma 2, stabilisce tra gli
obblighi del richiedente, quello di informare l’autorità competente “in ordine
ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio”, obbligo che sorge una volta
avviata la procedura di protezione, il che implica che una domanda sia stata in
precedenza ricevuta dalla PA e tale obbligo si concreta nel dovere di indicare
alla PA un luogo di reperibilità dove ricevere tutte le comunicazioni del
procedimento, ma che non è invece previsto come presupposto indefettibile per la
ricevibilità della domanda.”
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre 2020, si è invece
pronunciato sulla prassi di subordinare la presentazione della domanda di
protezione internazionale alla produzione di una dichiarazione di ospitalità, al
fine di accertare la competenza territoriale della Questura, affermando che tale
requisito è privo di qualsiasi fondamento normativo.
“quand’anche la Questura a cui il richiedente asilo sirivolge ritenga di non
avere gli elementi sufficienti per verificare la sua competenza a ricevere
l’istanza di registrazione […]non e legittimata ad opporre un rifiuto protratto
a ricevere tale domandama deve comunque rispettare la norma europea e la norma
interna laddove prevede che “la registrazione sia effettuata.” (Trib. Firenze
21.12.2020).
Analogamente il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 21 luglio 2021 27.
Tra le altre prassi documentate a Trieste figurano inoltre controlli informali
dei telefoni cellulari e dei loro contenuti, suscettibili di incidere sul
diritto alla privacy e alla corrispondenza digitale, rispetto ai quali la Corte
di Cassazione ha già affermato la necessità di specifiche garanzie procedurali.
È stato inoltre osservato un utilizzo del Regolamento Dublino III come motivo
per ritardare ed eludere la formalizzazione della domanda di asilo mantenendo le
persone in una situazione di sospensione giuridica. In molti casi vengono
fornite indicazioni informali sulla competenza di altri Stati o di altre città
italiane, senza però attivare alcuna procedura prevista dalla normativa.
La legge stabilisce invece che la Questura deve ricevere la domanda di
protezione internazionale e, solo successivamente, avviare l’eventuale procedura
Dublino per determinare lo Stato competente (art. 26, co. 3, D.lgs. 25/2008;
Regolamento UE 604/2013). Rispetto all’obbligo della Questura di ricevere la
domanda anche laddove si ritenga incompetente, si è espresso ad esempio il
Tribunale di Roma, 30.01.2023:
“Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva
2013/32/UE che all’art. 6 §3 prevede: “Se la domanda di protezione
internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande
ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati
membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni
lavorativi dopo la presentazione della domanda”. Dunque, è possibile desumere
come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata
comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata
dal ricorrente entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto
disposto dalla suddetta direttiva […] In caso contrario si priverebbe
completamente lo straniero del diritto di presentare domanda di protezione
internazionale” 28.
La mancata presa in carico della domanda viene talvolta giustificata dalla
presunta competenza di un’altra Questura, sulla base di elementi che
suggerirebbero un precedente transito o soggiorno del richiedente altrove. In
alcuni casi, persino un biglietto ferroviario, uno scontrino o una fotografia
vengono ritenuti sufficienti per rinviare o negare la formalizzazione della
domanda a Trieste.
Questo nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che né il transito né la
precedente dimora in un altro comune possano giustificare il rifiuto della
ricezione della domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Milano,
con le decisioni del 21.08.2019 e del 28.03.2023, ha affermato che la Questura è
comunque tenuta a ricevere e formalizzare la domanda, rinviando a una fase
successiva ogni valutazione relativa alla competenza territoriale.
Tutte queste modalità informali e opache di applicazione – o, più propriamente,
di disapplicazione – del diritto comportano il grave rischio di esposizione a
provvedimenti di espulsione prima ancora che la domanda di protezione
internazionale venga formalizzata, registrata e presa in carico dalle autorità
competenti. Si realizza così il paradosso di un’amministrazione che, anziché
garantire l’effettività del diritto d’asilo, finisce per comprometterne
l’esercizio.
Anche a Trieste, diverse persone riferiscono di aver ricevuto provvedimenti di
espulsione o di essere rimaste prive di qualsiasi tutela pur avendo già
manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale.
Si tratta di una situazione particolarmente grave, poiché inefficienze e ritardi
amministrativi non possono tradursi nella concreta negazione del diritto d’asilo
né esporre le persone al rischio di allontanamento dal territorio dello Stato.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del maggio 2024 29, ha accolto un ricorso
d’urgenza contro la Questura affermando che l’amministrazione non può ostacolare
la formalizzazione della domanda di asilo fino al punto da consentire l’avvio di
procedure espulsive nei confronti di una persona che aveva già manifestato la
volontà di chiedere protezione internazionale.
E’ stato anche affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n.
11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda di
protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel
territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla
stessa, […] con l’ulteriore conseguenza che l’autorità di pubblica sicurezza –
avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda – non è
autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza
ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero.
LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PRODUCE EFFETTI GIURIDICI: STATUS DI RICHIEDENTE
ASILO E DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA
Le persone in arrivo dalla rotta balcanica spesso restano bloccate per mesi in
una condizione di sospensione: hanno espresso la volontà di chiedere protezione
internazionale, ma non riescono ad accedere alla formalizzazione.
Nel frattempo, non ricevono documenti, non accedono all’accoglienza, non possono
lavorare regolarmente, non possono iscriversi pienamente ai servizi e rimangono
esposte a continui controlli e sgomberi. Si crea così una zona grigia prodotta
dai ritardi amministrativi, e dalle inadempienze delle istituzioni.
Molte Questure continuano a trattare le persone come “irregolari” fino alla
formalizzazione completa della domanda, anche quando la volontà di chiedere
protezione è stata chiaramente espressa.
La persona è “richiedente asilo” già dal momento in cui manifesta la volontà di
chiedere protezione. D.lgs. 142/2015art. 2, comma 1, lett. a.
La Cassazione, nella sentenza del 21910/2020, si esprime sull’assenza di
requisito di formalità per la manifestazione di volontà e lo status di
richiedente asilo:
“lo straniero […] richiedente la protezione internazionale è, per definizione,
da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le
Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251
del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono
incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a
ottenerne una celere e corretta valutazione […]. L’assenza di alcuna formalità
nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di
documentazione a sostegno, determinano nell’autorità esaminante l’obbligo di
svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda […]
Con pronuncia del gennaio 2024 30, il Giudice di Pace di Napoli, ha affermato
che la volontà di chiedere asilo produce effetti giuridici immediati e che
l’inerzia amministrativa non può tradursi in una compressione dei diritti della
persona straniera. Il ritardo nella formalizzazione imputabile alla Questura non
può quindi determinare una condizione di irregolarità.
Si tratta di un principio fondamentale, poiché smonta uno degli effetti
principali delle prassi dilatorie: la creazione artificiale di una condizione di
invisibilità giuridica.
A Trieste, come in altre città, il ritardo tra la manifestazione della volontà e
la formalizzazione della domanda ha prodotto situazioni analoghe. Persone che,
per legge, hanno già acquisito lo status di richiedenti asilo vengono di fatto
trattate come soggetti privi di diritti.
L’accesso alla procedura frequentemente è stato condizionato da appuntamenti
fissati a distanza di molti mesi, da ostacoli organizzativi interni
all’amministrazione o dalla carenza di posti nel sistema d’accoglienza.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 14.01.2023, afferma come
la formalizzazione della domanda di protezione internazionale non può essere
negata per assenza di posti in accoglienza.
“Risulta provato […] il comportamento omissivo della Questura di Ancona che, una
volta ricevuta la dichiarazione del sig.XXXXXXX di voler presentare la domanda
di protezione internazionale, avrebbe dovuto, […] provvedere a formalizzare la
domanda. L’autorità di pubblica sicurezza, invece, ha ripetutamente invitato,
per un arco temporale di circa cinque mesi, il sig. a presentarsi presso i
propri uffici in ragione dell’asserita indisponibilità di posti. […]
L’inserimento nel sistema di accoglienza non è discrezionale, ma costituisce un
obbligo imposto dalla normativa europea in capo agli Stati membri (cfr. art. 17
della già citata Direttiva 2013/33/UE). […] a seguito di tale dichiarazione di
volontà, il soggetto acquisisce la qualità di “richiedente” e, qualora non abbia
la possibilità di provvedere in autonomia alle proprie esigenze, viene immesso
nel sistema di accoglienza, puntualmente delineato dal D.lgs. n. 142/2015.
In altri termini, […] non può mai venirsi a creare l’opzione tra accoglienza e
abbandono, […] L’obbligo di consentire allo straniero l’accesso alle condizioni
materiali di assistenza, peraltro, non può dirsi neppure vincolato alla
formalizzazione della domanda da parte della Questura.
[…]la sostanziale impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione
internazionale […] ha, pertanto, determinato la lesione del diritto assoluto
riconosciuto dall’art. 10, comma terzo, della Costituzione oltre che dalla
normativa che disciplina l’accesso alla protezione internazionale.” (Trib.
Ancona 14.01.2023).
Il Tribunale di Torino (Trib. Torino 01.03.2023, Trib. Torino 05.05.2022) e il
Tribunale di Roma (Trib. Roma 21.11.2018, Trib. Roma 31.03.2023) hanno ribadito
che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, dopo la
manifestazione della volontà (art. 2 d.lgs. 142/2015), deve avvenire nel termine
indicato dalla legge (artt. 3 e 26 d.lgs. 25/2008), con l’obbligo
dell’amministrazione di rilasciare una ricevuta che costituisce permesso
provvisorio.
La giurisprudenza più recente converge dunque su un principio chiaro: tra
manifestazione della volontà e formalizzazione della domanda non può esistere
alcun “limbo” giuridico. La persona è richiedente asilo fin dal momento in cui
esprime la volontà di chiedere protezione internazionale. Da quel momento, deve
poter accedere senza ritardi all’accoglienza, alla documentazione provvisoria e
alle garanzie previste dall’ordinamento.
LA LESIONE DEI DIRITTI PRODUCE IL PERICULUM IN MORA NELL’ESSERE IRREGOLARE SUL
TERRITORIO
A Trieste il mancato accesso alla procedura di asilo non si traduce in una
semplice irregolarità amministrativa, ma produce conseguenze immediate e
concrete sulla vita delle persone. Chi non riesce a formalizzare la domanda di
protezione internazionale resta infatti privo dello status di richiedente asilo
e dei diritti ad esso connessi. Ne consegue l’esclusione dal sistema di
accoglienza, dal Servizio sanitario nazionale, di accedere al lavoro,
all’iscrizione anagrafica e alle altre misure di assistenza previste
dall’ordinamento.
In molti casi questa situazione costringe le persone a vivere per settimane o
mesi in condizioni di grave marginalità, negli spazi del Porto Vecchio e senza
adeguate tutele. L’assenza di accoglienza si traduce così nell’esposizione al
freddo, a malattie e a condizioni di estrema vulnerabilità. Non si tratta di
rischi meramente ipotetici: solo nell’ultimo anno tre persone hanno perso la
vita mentre vivevano in condizioni di grave esclusione sul territorio triestino.
La mancata formalizzazione della domanda impedisce inoltre l’accesso a una
procedura destinata ad accertare l’esistenza di un diritto fondamentale quale il
diritto d’asilo, lasciando il richiedente in una situazione di invisibilità
giuridica.
Proprio tali conseguenze sono state individuate dalla giurisprudenza come
elementi idonei a integrare il periculum in mora. Sebbene le pronunce non siano
del tutto uniformi nell’individuazione del pregiudizio rilevante, appare ormai
consolidato il principio secondo cui il mancato accesso alla procedura determina
un grave danno che giustifica la tutela cautelare.
In particolare, diversi tribunali (Torino 06.05.2020 e 01.03.2023 31, Ancona
14.01.2023, Bologna 18.01.2023 32) hanno riconosciuto che il periculum deriva
dalla privazione dei diritti connessi alla condizione di richiedente asilo.
Il Tribunale di Ancona ha evidenziato come tale situazione esponga il cittadino
straniero, costretto a vivere in una condizione di irregolarità:
«al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel Paese di provenienza,
oltre a impedire l’accesso a forme minime di assistenza e a qualsiasi
opportunità di integrazione sul territorio» Trib. Ancona, 14 gennaio 2023
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Venezia (21 febbraio 2024),
precisando che la mancata formalizzazione della domanda impedisce il rilascio
del permesso provvisorio e preclude l’accesso a una pluralità di servizi
pubblici e diritti connessi alla vita familiare e lavorativa. Il Tribunale di
Napoli (29 luglio 2019) ha invece individuato il pregiudizio nel rischio di
espulsione e nelle conseguenze che il richiedente potrebbe subire in caso di
rimpatrio.
Particolarmente significativa è infine la pronuncia del Tribunale di Roma (31
marzo 2023), che ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora anche nel
caso in cui la Questura avesse già fissato un appuntamento per formalizzare la
domanda, in quanto la temporanea protezione dall’espulsione non è sufficiente a
escludere il danno, poiché il richiedente continua a essere privato dei diritti
fondamentali connessi al proprio status, a partire dall’accesso al sistema di
accoglienza.
Alla luce di questo orientamento, le conseguenze prodotte a Trieste dal mancato
accesso alla procedura di asilo coincidono con quelle che la giurisprudenza ha
già ripetutamente ritenuto sufficienti a integrare il periculum in mora.
La situazione triestina si presenta quindi non come un fenomeno eccezionale o
diverso da quelli esaminati dai tribunali, ma come una delle manifestazioni più
evidenti e gravi dei pregiudizi che la tutela cautelare è chiamata a prevenire.
È stato inoltre chiarito come, nei casi di mancato accesso alla procedura,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse del
richiedente alla formalizzazione della domanda rientra direttamente nell’ambito
del diritto alla protezione internazionale.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n.
8236/2020), il rapporto che si instaura tra la persona che manifesta la volontà
di chiedere asilo e la Questura costituisce un “contatto sociale qualificato”,
indispensabile per l’esercizio del diritto di asilo.
Per questa ragione il Tribunale di Bologna (26.01.2023 33) ha riconosciuto che,
nell’ambito del giudizio cautelare volto a ottenere l’accesso alla procedura, il
giudice può pronunciarsi anche sulle misure di accoglienza, trattandosi di una
conseguenza strettamente connessa al diritto alla formalizzazione della domanda.
Anche sotto questo profilo, dunque, la situazione triestina non rappresenta una
zona grigia del diritto né una questione ancora priva di risposta
giurisprudenziale: i tribunali hanno già chiarito, in numerose occasioni, che
ostacolare l’accesso alla procedura di asilo e lasciare le persone prive di
accoglienza integra una lesione attuale e grave di diritti fondamentali.
CONCLUSIONE: TRIESTE COME SPECCHIO DI UNA CRISI STRUTTURALE, LA PRODUZIONE
ISTITUZIONALE DELL’IRREGOLARITÀ
L’esperienza di Trieste può essere meglio compresa se collocata all’interno del
più ampio contesto nazionale. Dal 2016 ad oggi, le numerose denunce provenienti
da associazioni, sportelli legali e organizzazioni della società civile in città
come Roma 34, Milano 35, Verona 36, Padova 37, Torino 38, Bologna 39, Firenze 40
e Napoli 41, insieme alle molte pronunce emesse dai tribunali italiani,
consentono infatti di leggere quanto accade oggi sul confine orientale come
un’evidente manifestazione di dinamiche amministrative illecite già documentate
e condannate in altri contesti. Emerge così una continuità nelle modalità con
cui l’accesso ai diritti viene ostacolato.
Trieste, infatti, rappresenta uno dei luoghi in cui tali dinamiche si
manifestano con forza e sistematicità. Le associazioni del territorio da anni
denunciano la situazione cittadina: la precarietà che caratterizza la vita delle
persone in movimento sul territorio triestino, non è il semplice effetto della
migrazione, ma il risultato concreto di procedure amministrative che impediscono
o ritardano l’effettivo esercizio delle tutele previste dalla legge.
Come riconosciuto da numerosi tribunali italiani, la formazione di code
notturne, l’assenza di sistemi di prenotazione accessibili, la mancanza di
informazioni chiare e il rinvio indefinito degli appuntamenti non costituiscono
semplici disfunzioni burocratiche, ma veri e propri ostacoli all’esercizio di un
diritto fondamentale.
La giurisprudenza ha chiarito che tali omissioni sono imputabili
all’amministrazione e riguardano il rispetto di obblighi giuridici precisi, non
scelte discrezionali o valutazioni politiche. In questa prospettiva,
l’organizzazione amministrativa rappresenta il luogo concreto in cui i diritti
vengono resi effettivi oppure svuotati di contenuto.
Quando una Questura rinvia per mesi la formalizzazione della domanda, non
rilascia alcuna attestazione della volontà manifestata o quando una Prefettura
non garantisce l’accesso all’accoglienza, l’irregolarità non precede
l’intervento delle istituzioni, ma ne diventa una conseguenza. In altre parole,
l’amministrazione contribuisce direttamente alla produzione di quella
marginalità che successivamente viene rappresentata come un problema di ordine
pubblico.
La gravità della situazione osservata a Trieste emerge proprio alla luce di
questo consolidato orientamento giurisprudenziale. Non siamo di fronte a un
vuoto normativo o a una questione ancora controversa.
Le immagini delle tende nel Silos prima e successivamente nell’area del Porto
Vecchio, gli sgomberi ripetuti, le persone costrette a dormire all’aperto e
l’aumento della tensione sociale vengono spesso presentati come conseguenze
inevitabili della presenza di migranti sul territorio. La giurisprudenza degli
ultimi anni suggerisce però una lettura differente: il problema non è
l’esistenza del diritto d’asilo, il problema è la sua sistematica
disapplicazione, in una organizzazione regionale e statale in cui la politica ha
la meglio sul diritto.
Le tensioni degli ultimi mesi hanno riportato al centro del dibattito pubblico
la gestione degli arrivi lungo la rotta balcanica a Trieste. Ridurre tale
fenomeno a una mera questione emergenziale significa trascurare il ruolo svolto
dalle amministrazioni e dalle prassi che incidono concretamente sull’accesso ai
diritti.
Risulta evidente che è la distanza tra il diritto formalmente garantito e la sua
concreta attuazione a produrre il limbo vissuto da molte persone a Trieste: un
limbo in cui la domanda d’asilo non viene formalizzata tempestivamente, il
riconoscimento giuridico del richiedente viene ritardato, l’accesso
all’accoglienza è rinviato o negato e la sopravvivenza in strada sostituisce la
tutela prevista dall’ordinamento.
In tale contesto assumono particolare rilievo alcune pronunce che hanno ribadito
gli obblighi delle amministrazioni. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1536 del
31 dicembre 2020, ha affermato che la Questura deve collaborare con il cittadino
straniero e non ostacolare l’ottenimento del titolo di soggiorno, richiamando il
principio di leale cooperazione amministrativa e il dovere di garantire
l’effettività dei diritti fondamentali. Il TAR Lombardia, con la sentenza n.
3041 del 2024, ha ribadito che «senza dubbio è obbligo dello Stato porre lo
straniero in condizione di formalizzare la domanda quanto prima».
Ancora più chiaramente, l’ordinanza n. 5059 del 28 febbraio 2017 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione ricorda che:
«la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto
soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli
artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, pertanto,
non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali
affidate al potere amministrativo».
La necessità di continuare a denunciare tali pratiche dimostra l’assenza di
cambiamenti strutturali. In questo contesto, il lavoro di monitoraggio e
denuncia svolto dalla società civile rappresenta un fondamentale presidio
democratico contro la normalizzazione dell’illegalità amministrativa.
Per questo motivo, ogni tentativo di occultare tali prassi deve essere
contrastato riaffermando un principio essenziale: il diritto d’asilo non può
essere limitato o sospeso attraverso procedure arbitrarie, informali o
discriminatorie.
1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» –
con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di
Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in
movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato
come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e
alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno,
KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei
diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in
movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎
2. Rassegna che riprende decisioni e vicende già ampiamente discusse
pubblicamente negli anni da associazioni giuridiche, sportelli legali e
realtà di monitoraggio indipendente. Gran parte delle sentenze e delle
pratiche richiamate in questo articolo sono infatti già state analizzate e
documentate attraverso articoli e approfondimenti, in particolare dal
lavoro di Melting Pot Europa, utilizzato come una delle principali fonti
per la stesura di questo testo, avendo seguito e pubblicato negli anni gran
parte delle decisioni giudiziarie qui richiamate ↩︎
3. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 2 e art. 26, comma 1 ↩︎
4. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2 ↩︎
5. D.lgs. 142/2015, art. 4, comma 1 ↩︎
6. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 1; art. 4; art. 26 ↩︎
7. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2-bis. ↩︎
8. Acesso negato – Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza
a Trieste, IRC (dicembre 2025) ↩︎
9. Consulta la sentenza ↩︎
10. La Questura non ha alcun potere di filtro o decisionale per le istanze di
protezione internazionale: è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta
di protezione – Tribunale di Roma, decreto del 21 novembre 2018 ↩︎
11. La Questura non può consentire la formalizzazione della domanda di asilo
solo ad alcune categorie di persone scelte del tutto arbitrariamente –
Tribunale di Roma, ordinanza del 27 febbraio 2019 ↩︎
12. Consulta la sentenza ↩︎
13. Consulta la sentenza ↩︎
14. Richiedenti asilo: condannata la Questura di Torino per discriminazione
diretta, individuale e collettiva. ASGI: «Un’importante vittoria, la
Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» ↩︎
15. La questura di Napoli ha di fatto reso impossibile richiedere asilo: il
Tribunale ordina di ricevere e formalizzare l’istanza di protezione
internazionale entro 6 giorni – Tribunale di Napoli, ordinanza del 29
aprile 2019 ↩︎
16. Disservizi della Questura di Napoli: Il Giudice ordina in via d’urgenza di
ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero –
Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019 ↩︎
17. Consulta la sentenza ↩︎
18. Asilo impossibile: due class action contro le Questure di Venezia e Vicenza
per ritardi sistematici – Progetto Melting Pot Europa ↩︎
19. Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al
diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia – ASGI (marzo 2026) ↩︎
20. Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi
ritardi di Questura e Commissione – T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932
del 21 novembre 2025 ↩︎
21. Tribunale di Roma, decreto del 30 gennaio 2020, La Questura di Roma non può
impedire per incapacità logistiche la formalizzazione della domanda di
asilo. Nella motivazione del ricorso viene inoltre richiamata la
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare
la sentenza Evelyn Danqua (C-429/15), secondo cui, in assenza di una
disciplina procedurale uniforme prevista dal diritto dell’Unione per la
presentazione e l’esame delle domande di protezione internazionale, spetta
agli Stati membri regolamentare tali procedure. Tali modalità, tuttavia,
non possono ostacolare l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto
dell’Unione europea. ↩︎
22. Tribunale di Milano, ordinanza del 9 maggio 2023: ordina alla Questura di
formalizzare la richiesta di asilo del richiedente ↩︎
23. Asilo impossibile a Milano. Una class action contro la Questura ↩︎
24. Rinnovare tante volte l’appuntamento: Tribunale di Ancona, ordinanza del 14
gennaio 2023 – Formalizzazione della richiesta di protezione e accoglienza
del richiedente: illegittime le prassi dilatorie di Questura e Prefettura
↩︎
25. Il Tribunale ordina alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente
con la formalizzazione della domanda di asilo – Appuntamento verbale prassi
illecita ↩︎
26. Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017. La Questura non può
chiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi umanitari ↩︎
27. Tribunale di Venezia, ordinanza del 21 luglio 2021, E’ illegittima la
prassi della Questura di richiedere la dichiarazione di ospitalità: ↩︎
28. Contrastare le prassi illegittime di Questura e Prefettura: giurisprudenza
e formazioni – ASGI ↩︎
29. Ricorso 700 accolto dal tribunale di Milano – ESPULSIONE SENZA FARLO
FORMALIZZARE: ↩︎
30. Pronuncia del Giudice di Pace di Napoli: Il ritardo nella formalizzazione
della domanda d’asilo ascrivibile alla Questura non può determinare
l’irregolarità del richiedente ↩︎
31. Trib. Torino 01.03.2023 ↩︎
32. Trib. Bologna 18.01.2023 ↩︎
33. Trib. Bologna 26.01.2023 ↩︎
34. A Roma, ASGI, A Buon Diritto e altre associazioni hanno documentato negli
anni file di giorni davanti alla Questura, accampamenti notturni, liste
informali, appuntamenti rinviati per mesi e pratiche arbitrarie che
impedivano la formalizzazione della domanda d’asilo; sono stati promossi
appelli pubblici, diffide legali e ricorsi contro la mancata ricezione
immediata delle domande e contro disposizioni interne ritenute in contrasto
con la normativa nazionale ed europea.
Melting Pot Europa – CodE: ritardi e prassi illegittime in Questura a Roma;
Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la domanda di protezione
internazionale;
Melting Pot Europa – Roma: appello per l’accesso alla domanda di asilo;
Melting Pot Europa – Accesso immediato alla procedura di asilo;
Melting Pot Europa – Questura di Roma e accesso alla procedura di asilo;
Melting Pot Europa – La Questura di Roma viola il diritto d’asilo ↩︎
35. A Milano, una delle situazioni più gravi e documentate, ASGI e NAGA hanno
denunciato per anni il fenomeno dei “richiedenti asilo fantasma”, esclusi
dall’accesso alla procedura per ostacoli burocratici, code interminabili e
selezioni arbitrarie; nel 2023 la polizia ha utilizzato lacrimogeni per
disperdere centinaia di persone in fila davanti alla Questura di via Cagni,
mentre già negli anni precedenti erano stati contestati sistemi di
contingentamento informale, multe alle persone in coda e prassi assimilate
a un “hotspot” amministrativo illegittimo.
Melting Pot Europa – Lacrimogeni davanti alla Questura di Milano;
Melting Pot Europa – Diritto di asilo ostacolato a Milano;
Melting Pot Europa – Richiedenti asilo fantasma a Milano;
Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la richiesta di asilo;
Melting Pot Europa – Nuove prassi a Milano: la Questura diventa un hotspot.
↩︎
36. A Verona, il progetto “Limite Invalicabile” e diverse realtà territoriali
hanno accusato la Questura di rendere di fatto impossibile l’accesso alla
procedura, denunciando esclusioni arbitrarie, ritardi e assenza di
informazioni chiare; nel 2021 si sono svolti presìdi davanti a Questura e
Prefettura per contestare la gestione delle pratiche migratorie e
dell’accoglienza.
Melting Pot Europa – Limite invalicabile mette sotto accusa la Questura di
Verona;
Melting Pot Europa – Presidio davanti a Questura e Prefettura di Verona. ↩︎
37. A Padova sono state denunciate prassi vessatorie e umilianti nell’Ufficio
immigrazione, con persone costrette ad attese prolungate, appuntamenti
irraggiungibili e continui rinvii, in una situazione descritta come
ordinaria amministrazione.
Melting Pot Europa – L’Ufficio immigrazione della Questura di Padova ↩︎
38. A Torino, associazioni e collettivi hanno organizzato un presidio contro
“usi e abusi” della Questura, denunciando pratiche illegittime nella
gestione delle domande di asilo e ostacoli sistematici all’accesso ai
diritti.
Melting Pot Europa – Presidio contro le pratiche illegittime della Questura
di Torino ↩︎
39. A Bologna, ASGI ha formalmente diffidato la Questura a interrompere
pratiche considerate illegittime, in particolare la mancata immediata
ricezione delle domande di protezione internazionale e i rinvii
incompatibili con il diritto d’asilo.
Melting Pot Europa – ASGI contro le prassi illegittime della Questura di
Bologna ↩︎
40. A Firenze, associazioni e operatori legali hanno chiesto a Prefettura e
Questura di assicurare concretamente l’accesso all’asilo e all’accoglienza,
denunciando ritardi e mancate verbalizzazioni delle domande.
Melting Pot Europa – Firenze: accesso all’asilo e all’accoglienza ↩︎
41. A Napoli, dopo le denunce delle associazioni, è stato aperto un tavolo di
confronto istituzionale per superare le prassi illegittime della Questura e
garantire un accesso effettivo alla procedura d’asilo.
Melting Pot Europa – Tavolo di confronto sulle prassi della Questura di
Napoli ↩︎