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Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1. Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026 (convertito dalla l. 103/2026) 2. Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione. Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento operativo del dispositivo della deportazione. Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire come unica opzione razionale. Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4, l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica. Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva. I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive. * L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti. * Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura individuale della procedura di asilo. * La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona assistita e professionista legale. * Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della persona assistita. * Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena indipendenza dell’assistenza fornita. Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di rimpatrio volontario. In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e assisterla. La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale ministeriale nelle sessioni informative. Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti, costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione permanente di deportability. 1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU Pact ↩︎ 2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia ↩︎ 3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎ 4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎
Trieste non un’emergenza, ma una violazione strutturale dei diritti
KHANDWALARM 1 Da più di un anno decine di persone in movimento trascorrono settimane davanti alla Questura di Trieste per manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale. L’accesso alla Questura viene sistematicamente ostacolato attraverso una serie di pratiche illegittime, già documentate nel report Accesso Negato 2. A Trieste, però, le criticità si stratificano: alla cronica carenza di posti nel sistema di accoglienza e alla costante gestione emergenziale e securitaria della situazione migratoria, si sono aggiunti negli ultimi mesi una crescente militarizzazione di Piazza della Libertà, importante presidio solidale cittadino, e numerosi sgomberi nell’area di Porto Vecchio. Qui, diversi magazzini abbandonati vengono utilizzati da persone in movimento e richiedenti asilo come rifugi temporanei, in attesa di accedere all’accoglienza; così, la sopravvivenza delle persone che li occupano entra in conflitto con il progetto istituzionale di riqualificazione immobiliare dell’intera zona. Con questa serie di articoli, il gruppo KhandwAlarm tenta di far luce sulle prassi illegittime e sulle violazioni che si consumano quotidianamente, proponendo un’analisi sociale, politica e giuridica, della situazione cittadina. Negli ultimi anni la situazione davanti alla Questura di Trieste e negli spazi informali sorti attorno a Porto Vecchio è stata spesso raccontata come un problema di pressione migratoria, di emergenza urbana o di ordine pubblico. Ma ciò che accade a Trieste non può essere iscritto in un quadro di eccezionalità; dietro agli sgomberi ripetuti, alle persone costrette a dormire all’aperto per settimane o mesi, esiste una precisa responsabilità istituzionale. Da oltre dieci anni, tribunali ordinari e TAR di tutta Italia ribadiscono gli stessi principi: il diritto di chiedere asilo deve essere garantito immediatamente; le questure non possono introdurre ostacoli arbitrari o pratiche dilatorie; la mancanza di organizzazione amministrativa non può ricadere sulle persone richiedenti asilo. Attraverso una rassegna 2– necessariamente parziale rispetto all’enorme quantità di contenzioso esistente – l’articolo richiama sentenze e ordinanze emesse negli ultimi anni, le quali mostrano un quadro coerente e consolidato, evidente anche a Trieste. Cambiano le città, cambiano gli uffici coinvolti, ma il meccanismo resta identico: file interminabili, appuntamenti rinviati per mesi, persone lasciate senza documenti, senza accoglienza e senza alcun riconoscimento giuridico. LA QUESTURA DEVE ATTENERSI ALLA LEGGE: RICEVERE LE DOMANDE E FORMALIZZARE NEI TEMPI Il ruolo della Questura nella procedura di protezione internazionale è definito in modo preciso dalla normativa nazionale ed europea. La normativa sancisce infatti che; la Questura riceve 3 la domanda, procede alla verbalizzazione 4, rilascia il permesso provvisorio 5 e trasmette gli atti alla Commissione territoriale 6, unico organo competente a decidere nel merito della richiesta di protezione internazionale. La registrazione della domanda deve avvenire rapidamente dopo la manifestazione della volontà: entro tre giorni lavorativi, sei in caso di città di frontiera o entro dieci giorni in caso di elevato numero di domande 7. La rapidità della registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale è fondamentale in quanto passaggio fondamentale affinché le persona richiedenti asilo possano avere accesso alle tutele fondamentali di cui hanno diritto (diritto all’accoglienza alle cure sanitarie). I ritardi e i comportamenti discrezionali posti in essere dalla questure ostano pertanto gravemente la tutela dei diritti fondamentali degli interessati stessi. Nonostante la normativa sia estremamente chiara, in molte città italiane continuano ad essere adottate pratiche discrezionali e illegittime come documentato attraverso un anno di monitoraggi da parte delle associazioni e di liberi cittadini 8. Le persone si radunano nelle prime ore del mattino senza che esista una fila formalizzata, poiché è ormai evidente che l’ordine di arrivo non costituisce un criterio reale di accesso. La “selezione” dei futuri richiedenti asilo appare del tutto discrezionale, sprovvista di criteri trasparenti e di una logica organizzativa chiaramente identificabile. Queste modalità di filtraggio risultano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il Tribunale di Roma già nel 2018 affermava chiaramente che la Questura: “non ha alcun potere di filtro decisionale sulle istanze di protezione internazionale” 9 ricordando come il diritto d’asilo garantito dall’articolo 10 della Costituzione imponga all’amministrazione un obbligo di ricezione della domanda per tutti coloro che la pongono 10. Dopo solo un anno, nuovamente il Tribunale di Roma – con l’ordinanza del 27 febbraio 2019 – dichiarava illegittima la prassi di consentire la formalizzazione della domanda solo ad alcune categorie di persone selezionate arbitrariamente, ribadendo che l’accesso alla procedura d’asilo non può dipendere da criteri discrezionali fissati dagli uffici di polizia 11. “La decisione “verbale” della Questura di non accettare la formalizzazione della domanda di Asilo […] è illegittima ed immotivata.” Molte delle persone in fila davanti alla Questura di Trieste hanno con sé la copia della PEC con la quale hanno già manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. Ai sensi della normativa vigente, esse sono già considerate richiedenti asilo, in attesa della formalizzazione della domanda. Nonostante ciò, vengono costrette a presentarsi quotidianamente presso la Questura, talvolta per settimane consecutive, senza essere mai convocate. «Siamo a Trieste da un mese quasi, veniamo davanti alla Questura tutti i giorni da tre settimane, ma non veniamo mai selezionati. Dopo le prime volte che ci hanno mandato via, siamo andati ad uno sportello per farci aiutare e loro hanno inviato la richiesta asilo per nostro conto via e-mail. Pensavamo cambiasse qualcosa, ma nelle due settimane successive, ancora tutti i giorni davanti alla questura, sventolando questo foglio, ma niente». Testimonianza da tre richiedenti asilo, Trieste. Il Tribunale di Torino in due sentenze (06.04.2020 12 e 03.12.2021 13) ha ribadito come la manifestazione di volontà non sia soggetta a particolari vincoli di forma. I termini previsti dalla legge risultano sistematicamente violati, lasciando le persone in una condizione di sospensione giuridica e privandole concretamente dei diritti connessi alla richiesta di protezione internazionale. A Trieste la difficoltà di poter registrare le propria domanda di protezione internazionale in tempi utili ha portato, come in altre città, l’attivazione di varie realtà del terzo settore le quali hanno per mesi segnalato via pec le persone che dichiaravano la volontà di richiedete protezione internazionali senza riuscirci. Nonostante ciò anche le segnalazioni via pec, aventi chiara rilevanza giuridica come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (c. Cass 21910/2020 e 20070/2023) non hanno spesso portato a una presa in carico della domanda. A fronte di un numero tra le cinquanta e cento persone presenti ogni giorno davanti alla Questura, generalmente solo una quindicina viene ammessa all’interno. I selezionatori chiamano diverse nazionalità – o presunte tali, come quando viene genericamente usata la categoria “arabi” – e, all’interno di ciascun gruppo, scelgono alcune persone. Talvolta una o due, talvolta nessuna. Per lunghi periodi, ad esempio, le persone nepalesi venivano sistematicamente escluse dalla selezione. Nel 2025 il Tribunale di Torino, a fronte di una simile situazione di ritardi nell’accesso alla procedura, ha condannato la Questura della città per discriminazione diretta, individuale e collettiva nei confronti delle persone richiedenti asilo, riconoscendo come le prassi adottate producessero un trattamento differenziato e lesivo dei diritti fondamentali 14. “le procedure adottate dalla Questura di Torino Ufficio immigrazione sono illegittime […] in quanto ostacolano, ritardano e rendono eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico […] dette prassi costituiscono una discriminazione, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 286/1998”. Più in generale, i ritardi nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, le lungaggini amministrative e le conseguenze lesive che ne derivano sono stati oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali italiani negli ultimi anni. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2019, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., accertando il comportamento contra legem della questura e ordinando il rispetto della direttiva n. 2013/32/UE che impone alle autorità nazionali di ricevere la domanda di protezione internazionale nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di sei giorni 15. Poco dopo, con ordinanza del 26 luglio 2019 16, il Giudice riconosce i disservizi della questura di Napoli e ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero: “la presentazione della domanda di protezione internazionale, rientra tra i diritti fondamentali tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost , art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU, per cui, non vi è spazio in questa materia per una discrezionalità dell’amministrazione.Pertanto, la domanda va registrata nei tempi congrui previsti dall’art. 6 della direttiva 2013/32 UE, riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale […]con il d.lgs 25/2008.” 17 Anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 28 maggio 2024, accerta l’illegittimità del comportamento della Questura, e ordina di procedere all’effettiva formalizzazione della domanda di protezione internazionale; vale a dire foto segnalamento dattiloscopico, compilazione e registrazione del modello c3 nel sistema Vestanet e rilascio del permesso temporaneo di soggiorno. Riferimenti più recenti si ritrovano in due ricorsi collettivi depositati il 7 marzo 2025 al TAR del Veneto contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ostacolare con ritardi sistematici la registrazione delle domande d’asilo proprio a causa dei tempi di attesa inaccettabili 18. Con le sentenze nn. 616 e 617 del 18 marzo 2026, il TAR Veneto ha accolto la prima class action pubblica promossa esclusivamente da soggetti associativi contro le Questure di Venezia e Vicenza, riconoscendo l’esistenza di un’inefficienza organizzativa strutturale nell’accesso alla procedura di protezione internazionale e condannando l’amministrazione a ripristinare tempi di gestione conformi al dettato normativo 19. La giurisprudenza si è pronunciata anche in riferimento ad altri percorsi di regolarizzazione e altre fasi del processo di protezione. Particolarmente significativa è la class action sulla protezione speciale, presentata al TAR Marche 20 nel 2025, che ha condannato i gravi ritardi della Questura e della Commissione territoriale, riconoscendo come il protrarsi ingiustificato delle procedure amministrative producesse effetti gravemente lesivi sui diritti delle persone straniere e violasse i principi di buon andamento ed effettività della tutela giuridica. Ancora una volta, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: le inefficienze delle amministrazioni non possono ricadere sulle persone migranti né violare diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo. L’INCAPACITÀ LOGISTICA NON PUÒ GIUSTIFICARE UNA LESIONE DEI DIRITTI A Trieste le persone richiedenti asilo restano bloccate per settimane o mesi in attesa di accedere alla procedura, continuando nel frattempo a vivere in strada, senza documenti, senza accoglienza e senza alcuna garanzia effettiva di tutela. Le amministrazioni pubbliche cittadine hanno più volte giustificato le criticità nell’accesso alla procedura d’asilo con carenze di personale, difficoltà organizzative degli uffici e l’elevato numero di arrivi lungo la rotta balcanica. La gestione della procedura viene così rappresentata come una situazione emergenziale, rispetto alla quale la Questura non disporrebbe di risorse sufficienti per garantire un accesso rapido alla formalizzazione delle domande. Dopo la pubblicazione del report Accesso Negato, il 18 dicembre 2025 si è svolto un incontro tra le associazioni del territorio e la Questura di Trieste. Nel corso dell’incontro la Questura ha più volte ricondotto la discussione alle difficoltà organizzative degli uffici e ai tentativi di riorganizzare l’accesso alla procedura, facendo riferimento anche a un progetto – non ancora condiviso pubblicamente – per l’implementazione di un sistema informatizzato su modello di quello sperimentato a Milano. Queste giustificazioni, oltre ad alimentare una narrazione emergenziale legata ai cosiddetti “grandi numeri” – spesso smentita dagli stessi dati ufficiali sugli arrivi e sulle presenze – non hanno alcuna validità dal punto di vista giuridico. In più occasioni i giudici hanno infatti affermato che la pubblica amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando suddetti motivi. Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 gennaio 2020, ha stabilito che l’incapacità logistica della Questura non può impedire la formalizzazione della domanda d’asilo, chiarendo che le inefficienze organizzative dell’amministrazione non possono ricadere sulla persona richiedente protezione internazionale 21 . Nonostante la normativa nazionale ed europea preveda che la richiesta di protezione internazionale debba essere registrata rapidamente, in molte città italiane le Questure hanno costruito nel tempo sistemi paralleli che trasformano questo passaggio in una lunga attesa priva di garanzie effettive. Emblematico è il caso di Milano, dove il sistema “Prenota Facile” – richiamato anche dalla Questura di Trieste come possibile modello organizzativo – è stato più volte contestato sul piano giuridico. Con ordinanza del 9 maggio 2023 22, il Tribunale di Milano ha infatti ordinato alla Questura di formalizzare immediatamente la domanda di asilo del ricorrente, ritenendo inadeguato un sistema che, nei fatti, impediva l’accesso tempestivo alla procedura. In un ulteriore ricorso collettivo depositato il 10 ottobre 2025 al TAR Lombardia contro la Questura di Milano 23 si documentano ritardi sistematici e incompatibili con i termini previsti dalla normativa europea e nazionale: complessivamente, oltre cinque mesi di attesa per poter semplicemente accedere alla procedura di protezione internazionale. È evidente come, in un contesto come quello triestino, il possibile inserimento di un sistema “Prenota Facile” – presentato come strumento per migliorare l’organizzazione degli accessi – sollevi forti perplessità. Esperienze già documentate altrove dimostrano come questi sistemi rischino di trasformarsi in un ulteriore ostacolo burocratico, aggiungendo nuovi passaggi amministrativi e aumentando i tempi di attesa invece di garantire un accesso immediato alla procedura d’asilo. Resta quindi da vedere se tale modello verrà effettivamente introdotto anche a Trieste, con quali modalità sarà gestito e soprattutto quali effetti concreti produrrà sul rispetto dei diritti delle persone richiedenti protezione internazionale. LE RICHIESTE E LE PRASSI INFORMALI SONO ILLEGITTIME A Trieste le testimonianze raccontano continui rinvii nella presa in carico delle persone richiedenti asilo, appuntamenti informali, accessi rimandati di settimana in settimana e persone costrette a presentarsi quotidianamente davanti alla Questura senza alcuna certezza sui tempi della formalizzazione. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 gennaio 2023 24, ha dichiarato illegittimi i rinvii reiterati della formalizzazione della domanda e dell’accesso all’accoglienza, riconoscendo come tali condotte ledano concretamente dei diritti fondamentali della persona richiedente asilo. Nello stesso senso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso del gennaio 2026 25, che ha ordinato alla Questura di procedere immediatamente alla formalizzazione della domanda di asilo di una persona in attesa da oltre un anno per effetto di continui “appuntamenti verbali”, privi di qualsiasi garanzia formale. La direttiva 2013/33/UE – recepita in Italia dal D.lgs. 142/2015 – stabilisce in modo chiaro che l’accesso alla procedura di protezione internazionale non può essere ostacolato da requisiti amministrativi arbitrari o sproporzionati. L’articolo 6, paragrafo 6 prevede infatti che gli Stati membri «Non possano imporre documenti inutili, requisiti amministrativi ulteriori o ostacoli burocratici ai richiedenti asilo per il solo fatto di aver chiesto protezione internazionale». La Questura di Trieste sembra però muoversi in direzione opposta rispetto a questi principi. Diverse persone riferiscono di essere state respinte o di aver subito ritardi nella presa in carico a causa della mancanza di documenti, del passaporto o di ulteriori requisiti informali richiesti. Questo nonostante la normativa sia estremamente chiara nel prevedere che: “la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE).” Si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana, che ha ripetutamente dichiarato illegittimi i comportamenti delle amministrazioni diretti a ritardare o ostacolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale mediante la richiesta di documentazione o requisiti privi di fondamento normativo: “Non è dunque legittimo l’operato della Questura di Alessandria che non ha proceduto alla registrazione della domanda sulla base dell’omessa produzione di documentazione non prevista da alcuna normativa.” (Trib. Torino 06.05.2020). “È illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione sull’assunto dell’insussistenza di requisiti, invero neppure rilevanti.” (Trib. Bologna 18.01.2023). Il Tribunale di Palermo (ordinanza del 21 dicembre 2017 26) ha precisato inoltre che la Questura non può pretendere il passaporto ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo che l’assenza del documento non può impedire il riconoscimento dei diritti dello straniero. Anche il Tribunale di Milano, nella causa civile iscritta al n.r.g. 36446/2019, si espresso in merito con estrema chiarezza: “Non trova invece riscontro, nella normativa vigente, l’obbligo del ricorrente, a pena di irricevibilità della domanda di protezione, di corredarla con un documento che ne dimostri la residenza del luogo dove ha sede la Questura, ovvero la disponibilità di un domicilio. L’art. 6 D.lgs. n.25/2008 prevede che “la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal ricorrente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo del dimora del ricorrente”. […] Solo l’art. 11 comma 2, stabilisce tra gli obblighi del richiedente, quello di informare l’autorità competente “in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio”, obbligo che sorge una volta avviata la procedura di protezione, il che implica che una domanda sia stata in precedenza ricevuta dalla PA e tale obbligo si concreta nel dovere di indicare alla PA un luogo di reperibilità dove ricevere tutte le comunicazioni del procedimento, ma che non è invece previsto come presupposto indefettibile per la ricevibilità della domanda.” Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre 2020, si è invece pronunciato sulla prassi di subordinare la presentazione della domanda di protezione internazionale alla produzione di una dichiarazione di ospitalità, al fine di accertare la competenza territoriale della Questura, affermando che tale requisito è privo di qualsiasi fondamento normativo. “quand’anche la Questura a cui il richiedente asilo sirivolge ritenga di non avere gli elementi sufficienti per verificare la sua competenza a ricevere l’istanza di registrazione […]non e legittimata ad opporre un rifiuto protratto a ricevere tale domandama deve comunque rispettare la norma europea e la norma interna laddove prevede che “la registrazione sia effettuata.” (Trib. Firenze 21.12.2020). Analogamente il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 21 luglio 2021 27. Tra le altre prassi documentate a Trieste figurano inoltre controlli informali dei telefoni cellulari e dei loro contenuti, suscettibili di incidere sul diritto alla privacy e alla corrispondenza digitale, rispetto ai quali la Corte di Cassazione ha già affermato la necessità di specifiche garanzie procedurali. È stato inoltre osservato un utilizzo del Regolamento Dublino III come motivo per ritardare ed eludere la formalizzazione della domanda di asilo mantenendo le persone in una situazione di sospensione giuridica. In molti casi vengono fornite indicazioni informali sulla competenza di altri Stati o di altre città italiane, senza però attivare alcuna procedura prevista dalla normativa. La legge stabilisce invece che la Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale e, solo successivamente, avviare l’eventuale procedura Dublino per determinare lo Stato competente (art. 26, co. 3, D.lgs. 25/2008; Regolamento UE 604/2013). Rispetto all’obbligo della Questura di ricevere la domanda anche laddove si ritenga incompetente, si è espresso ad esempio il Tribunale di Roma, 30.01.2023: “Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva 2013/32/UE che all’art. 6 §3 prevede: “Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”. Dunque, è possibile desumere come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata dal ricorrente entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto disposto dalla suddetta direttiva […] In caso contrario si priverebbe completamente lo straniero del diritto di presentare domanda di protezione internazionale” 28. La mancata presa in carico della domanda viene talvolta giustificata dalla presunta competenza di un’altra Questura, sulla base di elementi che suggerirebbero un precedente transito o soggiorno del richiedente altrove. In alcuni casi, persino un biglietto ferroviario, uno scontrino o una fotografia vengono ritenuti sufficienti per rinviare o negare la formalizzazione della domanda a Trieste. Questo nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che né il transito né la precedente dimora in un altro comune possano giustificare il rifiuto della ricezione della domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Milano, con le decisioni del 21.08.2019 e del 28.03.2023, ha affermato che la Questura è comunque tenuta a ricevere e formalizzare la domanda, rinviando a una fase successiva ogni valutazione relativa alla competenza territoriale. Tutte queste modalità informali e opache di applicazione – o, più propriamente, di disapplicazione – del diritto comportano il grave rischio di esposizione a provvedimenti di espulsione prima ancora che la domanda di protezione internazionale venga formalizzata, registrata e presa in carico dalle autorità competenti. Si realizza così il paradosso di un’amministrazione che, anziché garantire l’effettività del diritto d’asilo, finisce per comprometterne l’esercizio. Anche a Trieste, diverse persone riferiscono di aver ricevuto provvedimenti di espulsione o di essere rimaste prive di qualsiasi tutela pur avendo già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Si tratta di una situazione particolarmente grave, poiché inefficienze e ritardi amministrativi non possono tradursi nella concreta negazione del diritto d’asilo né esporre le persone al rischio di allontanamento dal territorio dello Stato. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del maggio 2024 29, ha accolto un ricorso d’urgenza contro la Questura affermando che l’amministrazione non può ostacolare la formalizzazione della domanda di asilo fino al punto da consentire l’avvio di procedure espulsive nei confronti di una persona che aveva già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. E’ stato anche affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, […] con l’ulteriore conseguenza che l’autorità di pubblica sicurezza – avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda – non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PRODUCE EFFETTI GIURIDICI: STATUS DI RICHIEDENTE ASILO E DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA Le persone in arrivo dalla rotta balcanica spesso restano bloccate per mesi in una condizione di sospensione: hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ma non riescono ad accedere alla formalizzazione. Nel frattempo, non ricevono documenti, non accedono all’accoglienza, non possono lavorare regolarmente, non possono iscriversi pienamente ai servizi e rimangono esposte a continui controlli e sgomberi. Si crea così una zona grigia prodotta dai ritardi amministrativi, e dalle inadempienze delle istituzioni. Molte Questure continuano a trattare le persone come “irregolari” fino alla formalizzazione completa della domanda, anche quando la volontà di chiedere protezione è stata chiaramente espressa. La persona è “richiedente asilo” già dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione. D.lgs. 142/2015art. 2, comma 1, lett. a. La Cassazione, nella sentenza del 21910/2020, si esprime sull’assenza di requisito di formalità per la manifestazione di volontà e lo status di richiedente asilo: “lo straniero […] richiedente la protezione internazionale è, per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere e corretta valutazione […]. L’assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell’autorità esaminante l’obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda […] Con pronuncia del gennaio 2024 30, il Giudice di Pace di Napoli, ha affermato che la volontà di chiedere asilo produce effetti giuridici immediati e che l’inerzia amministrativa non può tradursi in una compressione dei diritti della persona straniera. Il ritardo nella formalizzazione imputabile alla Questura non può quindi determinare una condizione di irregolarità. Si tratta di un principio fondamentale, poiché smonta uno degli effetti principali delle prassi dilatorie: la creazione artificiale di una condizione di invisibilità giuridica. A Trieste, come in altre città, il ritardo tra la manifestazione della volontà e la formalizzazione della domanda ha prodotto situazioni analoghe. Persone che, per legge, hanno già acquisito lo status di richiedenti asilo vengono di fatto trattate come soggetti privi di diritti. L’accesso alla procedura frequentemente è stato condizionato da appuntamenti fissati a distanza di molti mesi, da ostacoli organizzativi interni all’amministrazione o dalla carenza di posti nel sistema d’accoglienza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 14.01.2023, afferma come la formalizzazione della domanda di protezione internazionale non può essere negata per assenza di posti in accoglienza. “Risulta provato […] il comportamento omissivo della Questura di Ancona che, una volta ricevuta la dichiarazione del sig.XXXXXXX di voler presentare la domanda di protezione internazionale, avrebbe dovuto, […] provvedere a formalizzare la domanda. L’autorità di pubblica sicurezza, invece, ha ripetutamente invitato, per un arco temporale di circa cinque mesi, il sig. a presentarsi presso i propri uffici in ragione dell’asserita indisponibilità di posti. […] L’inserimento nel sistema di accoglienza non è discrezionale, ma costituisce un obbligo imposto dalla normativa europea in capo agli Stati membri (cfr. art. 17 della già citata Direttiva 2013/33/UE). […] a seguito di tale dichiarazione di volontà, il soggetto acquisisce la qualità di “richiedente” e, qualora non abbia la possibilità di provvedere in autonomia alle proprie esigenze, viene immesso nel sistema di accoglienza, puntualmente delineato dal D.lgs. n. 142/2015. In altri termini, […] non può mai venirsi a creare l’opzione tra accoglienza e abbandono, […] L’obbligo di consentire allo straniero l’accesso alle condizioni materiali di assistenza, peraltro, non può dirsi neppure vincolato alla formalizzazione della domanda da parte della Questura. […]la sostanziale impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale […] ha, pertanto, determinato la lesione del diritto assoluto riconosciuto dall’art. 10, comma terzo, della Costituzione oltre che dalla normativa che disciplina l’accesso alla protezione internazionale.” (Trib. Ancona 14.01.2023). Il Tribunale di Torino (Trib. Torino 01.03.2023, Trib. Torino 05.05.2022) e il Tribunale di Roma (Trib. Roma 21.11.2018, Trib. Roma 31.03.2023) hanno ribadito che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, dopo la manifestazione della volontà (art. 2 d.lgs. 142/2015), deve avvenire nel termine indicato dalla legge (artt. 3 e 26 d.lgs. 25/2008), con l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare una ricevuta che costituisce permesso provvisorio. La giurisprudenza più recente converge dunque su un principio chiaro: tra manifestazione della volontà e formalizzazione della domanda non può esistere alcun “limbo” giuridico. La persona è richiedente asilo fin dal momento in cui esprime la volontà di chiedere protezione internazionale. Da quel momento, deve poter accedere senza ritardi all’accoglienza, alla documentazione provvisoria e alle garanzie previste dall’ordinamento. LA LESIONE DEI DIRITTI PRODUCE IL PERICULUM IN MORA NELL’ESSERE IRREGOLARE SUL TERRITORIO A Trieste il mancato accesso alla procedura di asilo non si traduce in una semplice irregolarità amministrativa, ma produce conseguenze immediate e concrete sulla vita delle persone. Chi non riesce a formalizzare la domanda di protezione internazionale resta infatti privo dello status di richiedente asilo e dei diritti ad esso connessi. Ne consegue l’esclusione dal sistema di accoglienza, dal Servizio sanitario nazionale, di accedere al lavoro, all’iscrizione anagrafica e alle altre misure di assistenza previste dall’ordinamento. In molti casi questa situazione costringe le persone a vivere per settimane o mesi in condizioni di grave marginalità, negli spazi del Porto Vecchio e senza adeguate tutele. L’assenza di accoglienza si traduce così nell’esposizione al freddo, a malattie e a condizioni di estrema vulnerabilità. Non si tratta di rischi meramente ipotetici: solo nell’ultimo anno tre persone hanno perso la vita mentre vivevano in condizioni di grave esclusione sul territorio triestino. La mancata formalizzazione della domanda impedisce inoltre l’accesso a una procedura destinata ad accertare l’esistenza di un diritto fondamentale quale il diritto d’asilo, lasciando il richiedente in una situazione di invisibilità giuridica. Proprio tali conseguenze sono state individuate dalla giurisprudenza come elementi idonei a integrare il periculum in mora. Sebbene le pronunce non siano del tutto uniformi nell’individuazione del pregiudizio rilevante, appare ormai consolidato il principio secondo cui il mancato accesso alla procedura determina un grave danno che giustifica la tutela cautelare. In particolare, diversi tribunali (Torino 06.05.2020 e 01.03.2023 31, Ancona 14.01.2023, Bologna 18.01.2023 32) hanno riconosciuto che il periculum deriva dalla privazione dei diritti connessi alla condizione di richiedente asilo. Il Tribunale di Ancona ha evidenziato come tale situazione esponga il cittadino straniero, costretto a vivere in una condizione di irregolarità: «al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel Paese di provenienza, oltre a impedire l’accesso a forme minime di assistenza e a qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio» Trib. Ancona, 14 gennaio 2023 Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Venezia (21 febbraio 2024), precisando che la mancata formalizzazione della domanda impedisce il rilascio del permesso provvisorio e preclude l’accesso a una pluralità di servizi pubblici e diritti connessi alla vita familiare e lavorativa. Il Tribunale di Napoli (29 luglio 2019) ha invece individuato il pregiudizio nel rischio di espulsione e nelle conseguenze che il richiedente potrebbe subire in caso di rimpatrio. Particolarmente significativa è infine la pronuncia del Tribunale di Roma (31 marzo 2023), che ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora anche nel caso in cui la Questura avesse già fissato un appuntamento per formalizzare la domanda, in quanto la temporanea protezione dall’espulsione non è sufficiente a escludere il danno, poiché il richiedente continua a essere privato dei diritti fondamentali connessi al proprio status, a partire dall’accesso al sistema di accoglienza. Alla luce di questo orientamento, le conseguenze prodotte a Trieste dal mancato accesso alla procedura di asilo coincidono con quelle che la giurisprudenza ha già ripetutamente ritenuto sufficienti a integrare il periculum in mora. La situazione triestina si presenta quindi non come un fenomeno eccezionale o diverso da quelli esaminati dai tribunali, ma come una delle manifestazioni più evidenti e gravi dei pregiudizi che la tutela cautelare è chiamata a prevenire.  È stato inoltre chiarito come, nei casi di mancato accesso alla procedura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse del richiedente alla formalizzazione della domanda rientra direttamente nell’ambito del diritto alla protezione internazionale. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 8236/2020), il rapporto che si instaura tra la persona che manifesta la volontà di chiedere asilo e la Questura costituisce un “contatto sociale qualificato”, indispensabile per l’esercizio del diritto di asilo. Per questa ragione il Tribunale di Bologna (26.01.2023 33) ha riconosciuto che, nell’ambito del giudizio cautelare volto a ottenere l’accesso alla procedura, il giudice può pronunciarsi anche sulle misure di accoglienza, trattandosi di una conseguenza strettamente connessa al diritto alla formalizzazione della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, la situazione triestina non rappresenta una zona grigia del diritto né una questione ancora priva di risposta giurisprudenziale: i tribunali hanno già chiarito, in numerose occasioni, che ostacolare l’accesso alla procedura di asilo e lasciare le persone prive di accoglienza integra una lesione attuale e grave di diritti fondamentali. CONCLUSIONE: TRIESTE COME SPECCHIO DI UNA CRISI STRUTTURALE, LA PRODUZIONE ISTITUZIONALE DELL’IRREGOLARITÀ L’esperienza di Trieste può essere meglio compresa se collocata all’interno del più ampio contesto nazionale. Dal 2016 ad oggi, le numerose denunce provenienti da associazioni, sportelli legali e organizzazioni della società civile in città come Roma 34, Milano 35, Verona 36, Padova 37, Torino 38, Bologna 39, Firenze 40 e Napoli 41, insieme alle molte pronunce emesse dai tribunali italiani, consentono infatti di leggere quanto accade oggi sul confine orientale come un’evidente manifestazione di dinamiche amministrative illecite già documentate e condannate in altri contesti. Emerge così una continuità nelle modalità con cui l’accesso ai diritti viene ostacolato. Trieste, infatti, rappresenta uno dei luoghi in cui tali dinamiche si manifestano con forza e sistematicità. Le associazioni del territorio da anni denunciano la situazione cittadina: la precarietà che caratterizza la vita delle persone in movimento sul territorio triestino, non è il semplice effetto della migrazione, ma il risultato concreto di procedure amministrative che impediscono o ritardano l’effettivo esercizio delle tutele previste dalla legge. Come riconosciuto da numerosi tribunali italiani, la formazione di code notturne, l’assenza di sistemi di prenotazione accessibili, la mancanza di informazioni chiare e il rinvio indefinito degli appuntamenti non costituiscono semplici disfunzioni burocratiche, ma veri e propri ostacoli all’esercizio di un diritto fondamentale. La giurisprudenza ha chiarito che tali omissioni sono imputabili all’amministrazione e riguardano il rispetto di obblighi giuridici precisi, non scelte discrezionali o valutazioni politiche. In questa prospettiva, l’organizzazione amministrativa rappresenta il luogo concreto in cui i diritti vengono resi effettivi oppure svuotati di contenuto. Quando una Questura rinvia per mesi la formalizzazione della domanda, non rilascia alcuna attestazione della volontà manifestata o quando una Prefettura non garantisce l’accesso all’accoglienza, l’irregolarità non precede l’intervento delle istituzioni, ma ne diventa una conseguenza. In altre parole, l’amministrazione contribuisce direttamente alla produzione di quella marginalità che successivamente viene rappresentata come un problema di ordine pubblico. La gravità della situazione osservata a Trieste emerge proprio alla luce di questo consolidato orientamento giurisprudenziale. Non siamo di fronte a un vuoto normativo o a una questione ancora controversa. Le immagini delle tende nel Silos prima e successivamente nell’area del Porto Vecchio, gli sgomberi ripetuti, le persone costrette a dormire all’aperto e l’aumento della tensione sociale vengono spesso presentati come conseguenze inevitabili della presenza di migranti sul territorio. La giurisprudenza degli ultimi anni suggerisce però una lettura differente: il problema non è l’esistenza del diritto d’asilo, il problema è la sua sistematica disapplicazione, in una organizzazione regionale e statale in cui la politica ha la meglio sul diritto. Le tensioni degli ultimi mesi hanno riportato al centro del dibattito pubblico la gestione degli arrivi lungo la rotta balcanica a Trieste. Ridurre tale fenomeno a una mera questione emergenziale significa trascurare il ruolo svolto dalle amministrazioni e dalle prassi che incidono concretamente sull’accesso ai diritti. Risulta evidente che è la distanza tra il diritto formalmente garantito e la sua concreta attuazione a produrre il limbo vissuto da molte persone a Trieste: un limbo in cui la domanda d’asilo non viene formalizzata tempestivamente, il riconoscimento giuridico del richiedente viene ritardato, l’accesso all’accoglienza è rinviato o negato e la sopravvivenza in strada sostituisce la tutela prevista dall’ordinamento. In tale contesto assumono particolare rilievo alcune pronunce che hanno ribadito gli obblighi delle amministrazioni. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1536 del 31 dicembre 2020, ha affermato che la Questura deve collaborare con il cittadino straniero e non ostacolare l’ottenimento del titolo di soggiorno, richiamando il principio di leale cooperazione amministrativa e il dovere di garantire l’effettività dei diritti fondamentali. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3041 del 2024, ha ribadito che «senza dubbio è obbligo dello Stato porre lo straniero in condizione di formalizzare la domanda quanto prima». Ancora più chiaramente, l’ordinanza n. 5059 del 28 febbraio 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorda che: «la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo». La necessità di continuare a denunciare tali pratiche dimostra l’assenza di cambiamenti strutturali. In questo contesto, il lavoro di monitoraggio e denuncia svolto dalla società civile rappresenta un fondamentale presidio democratico contro la normalizzazione dell’illegalità amministrativa. Per questo motivo, ogni tentativo di occultare tali prassi deve essere contrastato riaffermando un principio essenziale: il diritto d’asilo non può essere limitato o sospeso attraverso procedure arbitrarie, informali o discriminatorie. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. Rassegna che riprende decisioni e vicende già ampiamente discusse pubblicamente negli anni da associazioni giuridiche, sportelli legali e realtà di monitoraggio indipendente. Gran parte delle sentenze e delle pratiche richiamate in questo articolo sono infatti già state analizzate e documentate attraverso articoli e approfondimenti, in particolare dal lavoro di Melting Pot Europa, utilizzato come una delle principali fonti per la stesura di questo testo, avendo seguito e pubblicato negli anni gran parte delle decisioni giudiziarie qui richiamate ↩︎ 3. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 2 e art. 26, comma 1 ↩︎ 4. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2 ↩︎ 5. D.lgs. 142/2015, art. 4, comma 1 ↩︎ 6. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 1; art. 4; art. 26 ↩︎ 7. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2-bis. ↩︎ 8. Acesso negato – Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza a Trieste, IRC (dicembre 2025) ↩︎ 9. Consulta la sentenza ↩︎ 10. La Questura non ha alcun potere di filtro o decisionale per le istanze di protezione internazionale: è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione – Tribunale di Roma, decreto del 21 novembre 2018 ↩︎ 11. La Questura non può consentire la formalizzazione della domanda di asilo solo ad alcune categorie di persone scelte del tutto arbitrariamente – Tribunale di Roma, ordinanza del 27 febbraio 2019 ↩︎ 12. Consulta la sentenza ↩︎ 13. Consulta la sentenza ↩︎ 14. Richiedenti asilo: condannata la Questura di Torino per discriminazione diretta, individuale e collettiva. ASGI: «Un’importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» ↩︎ 15. La questura di Napoli ha di fatto reso impossibile richiedere asilo: il Tribunale ordina di ricevere e formalizzare l’istanza di protezione internazionale entro 6 giorni – Tribunale di Napoli, ordinanza del 29 aprile 2019 ↩︎ 16. Disservizi della Questura di Napoli: Il Giudice ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero – Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019 ↩︎ 17. Consulta la sentenza ↩︎ 18. Asilo impossibile: due class action contro le Questure di Venezia e Vicenza per ritardi sistematici – Progetto Melting Pot Europa ↩︎ 19. Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia – ASGI (marzo 2026) ↩︎ 20. Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione – T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 ↩︎ 21. Tribunale di Roma, decreto del 30 gennaio 2020, La Questura di Roma non può impedire per incapacità logistiche la formalizzazione della domanda di asilo. Nella motivazione del ricorso viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza Evelyn Danqua (C-429/15), secondo cui, in assenza di una disciplina procedurale uniforme prevista dal diritto dell’Unione per la presentazione e l’esame delle domande di protezione internazionale, spetta agli Stati membri regolamentare tali procedure. Tali modalità, tuttavia, non possono ostacolare l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea. ↩︎ 22. Tribunale di Milano, ordinanza del 9 maggio 2023: ordina alla Questura di formalizzare la richiesta di asilo del richiedente ↩︎ 23. Asilo impossibile a Milano. Una class action contro la Questura ↩︎ 24. Rinnovare tante volte l’appuntamento: Tribunale di Ancona, ordinanza del 14 gennaio 2023 – Formalizzazione della richiesta di protezione e accoglienza del richiedente: illegittime le prassi dilatorie di Questura e Prefettura ↩︎ 25. Il Tribunale ordina alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente con la formalizzazione della domanda di asilo – Appuntamento verbale prassi illecita ↩︎ 26. Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017. La Questura non può chiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ↩︎ 27. Tribunale di Venezia, ordinanza del 21 luglio 2021, E’ illegittima la prassi della Questura di richiedere la dichiarazione di ospitalità: ↩︎ 28. Contrastare le prassi illegittime di Questura e Prefettura: giurisprudenza e formazioni – ASGI ↩︎ 29. Ricorso 700 accolto dal tribunale di Milano – ESPULSIONE SENZA FARLO FORMALIZZARE: ↩︎ 30. Pronuncia del Giudice di Pace di Napoli: Il ritardo nella formalizzazione della domanda d’asilo ascrivibile alla Questura non può determinare l’irregolarità del richiedente ↩︎ 31. Trib. Torino 01.03.2023 ↩︎ 32. Trib. Bologna 18.01.2023 ↩︎ 33. Trib. Bologna 26.01.2023 ↩︎ 34. A Roma, ASGI, A Buon Diritto e altre associazioni hanno documentato negli anni file di giorni davanti alla Questura, accampamenti notturni, liste informali, appuntamenti rinviati per mesi e pratiche arbitrarie che impedivano la formalizzazione della domanda d’asilo; sono stati promossi appelli pubblici, diffide legali e ricorsi contro la mancata ricezione immediata delle domande e contro disposizioni interne ritenute in contrasto con la normativa nazionale ed europea. Melting Pot Europa – CodE: ritardi e prassi illegittime in Questura a Roma; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale; Melting Pot Europa – Roma: appello per l’accesso alla domanda di asilo; Melting Pot Europa – Accesso immediato alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – Questura di Roma e accesso alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – La Questura di Roma viola il diritto d’asilo ↩︎ 35. A Milano, una delle situazioni più gravi e documentate, ASGI e NAGA hanno denunciato per anni il fenomeno dei “richiedenti asilo fantasma”, esclusi dall’accesso alla procedura per ostacoli burocratici, code interminabili e selezioni arbitrarie; nel 2023 la polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere centinaia di persone in fila davanti alla Questura di via Cagni, mentre già negli anni precedenti erano stati contestati sistemi di contingentamento informale, multe alle persone in coda e prassi assimilate a un “hotspot” amministrativo illegittimo. Melting Pot Europa – Lacrimogeni davanti alla Questura di Milano; Melting Pot Europa – Diritto di asilo ostacolato a Milano; Melting Pot Europa – Richiedenti asilo fantasma a Milano; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la richiesta di asilo; Melting Pot Europa – Nuove prassi a Milano: la Questura diventa un hotspot. ↩︎ 36. A Verona, il progetto “Limite Invalicabile” e diverse realtà territoriali hanno accusato la Questura di rendere di fatto impossibile l’accesso alla procedura, denunciando esclusioni arbitrarie, ritardi e assenza di informazioni chiare; nel 2021 si sono svolti presìdi davanti a Questura e Prefettura per contestare la gestione delle pratiche migratorie e dell’accoglienza. Melting Pot Europa – Limite invalicabile mette sotto accusa la Questura di Verona; Melting Pot Europa – Presidio davanti a Questura e Prefettura di Verona. ↩︎ 37. A Padova sono state denunciate prassi vessatorie e umilianti nell’Ufficio immigrazione, con persone costrette ad attese prolungate, appuntamenti irraggiungibili e continui rinvii, in una situazione descritta come ordinaria amministrazione. Melting Pot Europa – L’Ufficio immigrazione della Questura di Padova ↩︎ 38. A Torino, associazioni e collettivi hanno organizzato un presidio contro “usi e abusi” della Questura, denunciando pratiche illegittime nella gestione delle domande di asilo e ostacoli sistematici all’accesso ai diritti. Melting Pot Europa – Presidio contro le pratiche illegittime della Questura di Torino ↩︎ 39. A Bologna, ASGI ha formalmente diffidato la Questura a interrompere pratiche considerate illegittime, in particolare la mancata immediata ricezione delle domande di protezione internazionale e i rinvii incompatibili con il diritto d’asilo. Melting Pot Europa – ASGI contro le prassi illegittime della Questura di Bologna ↩︎ 40. A Firenze, associazioni e operatori legali hanno chiesto a Prefettura e Questura di assicurare concretamente l’accesso all’asilo e all’accoglienza, denunciando ritardi e mancate verbalizzazioni delle domande. Melting Pot Europa – Firenze: accesso all’asilo e all’accoglienza ↩︎ 41. A Napoli, dopo le denunce delle associazioni, è stato aperto un tavolo di confronto istituzionale per superare le prassi illegittime della Questura e garantire un accesso effettivo alla procedura d’asilo. Melting Pot Europa – Tavolo di confronto sulle prassi della Questura di Napoli ↩︎
Diniego dell’accoglienza per “territorio di primo ingresso”: il TAR Lazio sospende i provvedimenti della Prefettura di Viterbo
Due cittadini afghani, giunti in Italia nel marzo 2026, manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. Al momento della manifestazione della volontà, entrambi, privi di alloggio e di mezzi di sussistenza, richiedono l’accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura di Viterbo nega, però, l’accesso alle misure con due distinti provvedimenti, sostenendo che i richiedenti sarebbero “entrati in Italia presso altro territorio provinciale” e rinviando quindi l’accoglienza al “territorio di primo ingresso“. Con due ordinanze gemelle, il TAR Lazio accoglie le istanze cautelari e sospende i dinieghi, ordinando alla Prefettura di adottare ogni idonea misura di accoglienza. L’elemento più interessante delle pronunce sta nel modo in cui il Collegio ricostruisce la competenza territoriale. Richiamando il combinato disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il TAR afferma che il richiedente può, alternativamente, rivolgersi, per la presentazione della domanda di protezione internazionale, all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Da ciò discende il conseguente obbligo, in capo alla Prefettura di quest’ultimo territorio, di disporre l’immediata accoglienza. Avendo i ricorrenti legittimamente scelto di presentare la domanda a Viterbo, luogo di dichiarata dimora, è, pertanto, la Prefettura di Viterbo a dover garantire l’accoglienza; il luogo di primo ingresso resta, di per sé, irrilevante. Per tale motivo, quindi, il Tar sospende entrambi i provvedimenti obbligando l’Amministrazione ad adottare con immediatezza tutti i provvedimenti conseguenti. T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta, ordinanze n. 3567 e 3568 del 25 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Loredana Leo e Giulia Fornasa dello Studio Legale Antartide per la segnalazione il commento.
Roma e Firenze: il diritto d’asilo ostacolato dalle Questure
Diverse segnalazioni, raccolte da associazioni e inchieste giornalistiche, davanti agli Uffici Immigrazione di più città, raccontano le stesse barriere strutturali: file interminabili, notti all’addiaccio e sportelli impenetrabili che trasformano la richiesta di protezione internazionale in un percorso a ostacoli, compromettendo dei diritti fondamentali quali l’accesso al sistema di accoglienza, alla salute, alla formazione e al lavoro. Chi arriva in Italia in cerca di protezione scopre presto che la burocrazia è un dispositivo che permea la vita quotidiana, ne scandisce inesorabilmente i tempi e affida tutto all’arbitrio, ma è una casualità solo apparente, che funziona in realtà come un filtro. Un meccanismo che alimenta mercati informali, furberie e raggiri, spezza i legami di solidarietà e isola gli individui. È qui che, superata la traversata del mare o le rotte balcaniche, comincia una seconda sfida che è fatta di marciapiedi, code notturne, prassi illegittime e sportelli inaccessibili. E’ il quadro che emerge, in modo quasi speculare, da recenti denunce e reportage che riguardano tre delle principali città italiane: Roma, Firenze e Torino. ROMA: «UNA PARALISI CRONICA» A Roma il sistema d’asilo – denuncia il 21° Rapporto dell’Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS – «sta scivolando in una paralisi cronica». Un «vero e proprio abisso burocratico» nel quale l’Ufficio immigrazione della Questura e la Commissione territoriale si distinguono, secondo il contributo firmato da A Buon Diritto, per una «condotta omissiva e impenetrabile» che ostacola gravemente l’esercizio dei diritti. Denuncia tanto più grave se si considera che proprio nella città di Roma si concentra il numero più elevato di richieste di protezione internazionale del Paese. La normativa, in teoria, è semplice: lo status di richiedente asilo si acquisisce nel momento in cui una persona manifesta la volontà di chiedere protezione, e l’accesso alla procedura dovrebbe essere garantito senza ritardi. Nella pratica, il Rapporto descrive una «via crucis in 10 tappe». L’Ufficio immigrazione riceve «solo 20 persone al giorno» e, a differenza di altre città, non dispone di un sistema di prenotazione online, una prassi di contingentamento che «il Tribunale di Roma ha censurato più volte», senza che nulla cambiasse. Gli interessati sono così costretti a «stazionare per giorni consecutivi sui marciapiedi davanti agli uffici», alimentando «il mercato nero delle file» e fenomeni di sfruttamento ormai tristemente noti. Chi riesce ad accedere ottiene spesso solo un appuntamento differito, e per il fotosegnalamento viene convocato non nello stesso ufficio ma «in commissariati periferici a Ostia, Tivoli o persino Civitavecchia», talvolta con un solo giorno di preavviso: chi non si presenta deve «ripartire dal via». Prima della formalizzazione possono passare mesi, una «zona d’ombra giuridica» in cui i richiedenti restano privi di un titolo valido e non possono accedere «all’accoglienza, al lavoro, alle cure mediche o alla formazione». Complessivamente, tra la manifestazione della volontà e il rilascio del permesso possono trascorrere «fino a tre o quattro anni». A completare il quadro, un sistema reso «impenetrabile» dall’eliminazione di ogni contatto diretto con l’utenza: si comunica «solo via Pec», una «barriera tecnologica» che «di fatto incoraggia l’inerzia e la discrezionalità degli uffici pubblici». E tempi così dilatati richiederebbero, nel frattempo, una rete di accoglienza che invece i richiedenti – anche i più vulnerabili – spesso non trovano, a causa di un «sistema perennemente saturo». FIRENZE: «ACCAMPARSI PER GIORNI DAVANTI AGLI UFFICI» Il 30 giugno il team di Medici per i Diritti Umani – MEDU Firenze, attraverso il progetto “Un camper per i Diritti”, ha denunciato «stress, tensione, attese di giorni e pernottamenti all’aperto» davanti all’Ufficio immigrazione della Questura. E questo succede da tempo, spiega l’organizzazione che raccoglie testimonianze di persone costrette a trascorrere giorni, e talvolta settimane, dormendo davanti alla Questura nella speranza di ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione. Si tratta spesso di persone «segnate da gravi vulnerabilità fisiche e psicologiche» subite nel Paese d’origine o durante il viaggio, che una volta arrivate in Italia si trovano «intrappolate in una condizione di forte incertezza». Nel corso del monitoraggio – condotto da un coordinatore medico, dal coordinatore del progetto e da un mediatore culturale – l’équipe ha incontrato persone «costrette ad accamparsi per giorni davanti agli uffici, vivendo nel costante timore che anche un allontanamento temporaneo potesse comportare la perdita del proprio posto in fila». Condizioni in cui «lo stress, l’incertezza e le privazioni fisiche creano inevitabilmente le condizioni per il manifestarsi di episodi di tensione». Anche per MEDU non si tratta di «un’anomalia circoscritta a Firenze, ma una prassi diffusa e denunciata in molte altre città italiane»: un «ostacolo strutturale all’esercizio del diritto di asilo». Le ragioni? «L’incapacità della Questura di garantire modalità alternative» – come la prenotazione online già in uso per altri servizi – e il numero molto limitato di persone ammesse ogni giorno agli sportelli. Una situazione che appare «il risultato di precise scelte organizzative» e di un approccio che continua ad affrontare la questione migratoria «in termini prevalentemente securitari, anziché attraverso un approccio fondato sulla tutela dei diritti». TORINO: LA «LOTTERIA DEGLI APPUNTAMENTI» A Torino il nodo si sposta di un passo lungo la stessa catena burocratica: non solo la domanda d’asilo, ma anche il ritiro del permesso di soggiorno. Davanti al Commissariato Barriera di Milano, in via Botticelli, nella periferia nord della città, un reportage di Paolo Valenti su lavialibera ha contato oltre 230 persone in coda, prima ancora dell’apertura degli sportelli, alle 8.30 in attesa sotto un sole destinato a toccare i 35 gradi, senz’acqua né bagni. C’è chi è arrivato a mezzanotte e chi «alle dieci di ieri sera, prendendosi la pioggia», tra loro diverse donne con bambini piccoli. Nell’agosto scorso, il Tribunale di Torino ha condannato la questura e il Ministero dell’Interno per una «prassi che impone condizioni mortificanti e con effetti discriminatori» ai cittadini stranieri costretti a ore, se non giorni, di coda. La questura aveva allora spostato lo sportello da corso Verona, dove si erano formati veri e propri accampamenti, a via Botticelli, ma il problema resta «tutt’altro che risolto». Molti in fila non hanno appuntamento: alcuni non hanno mai ricevuto la convocazione benché il permesso risulti pronto, altri non sono riusciti a presentarsi nel giorno fissato e il portale online, «di difficile consultazione e spesso malfunzionante», non consente di cambiare data. È la «lotteria degli appuntamenti». Chi arriva da fuori Torino non ha alternative, perché quello di via Botticelli è l’unico sportello della provincia. Ci sono persone in coda dalle quattro del mattino. Intanto il trasferimento degli uffici nel complesso del Santo Volto, annunciato e più volte rinviato entro la metà del 2026, resta senza date certe. UN OSTACOLO CHE IL PATTO EUROPEO RISCHIA DI AGGRAVARE Le due denunce di Roma e Firenze convergono su un ultimo punto. Lo scenario, avverte MEDU, «risulta ancora più allarmante alla luce del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo», che introduce «procedure accelerate» per chi proviene dai cosiddetti «Paesi sicuri». Un timore che l’articolo del Rapporto IDOS declina anche sul versante romano, dove i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente «con le nuove procedure introdotte dal recente “Decreto Paesi sicuri”, che lasceranno indietro le pratiche di asilo “ordinarie”». Il risultato, a Roma come a Firenze, è che il diritto di chiedere asilo, riconosciuto sulla carta nel momento stesso in cui viene manifestato, resta appeso a una fila sul marciapiede e al caso. MEDU chiede alle autorità di adottare con urgenza modalità «alternative, accessibili e dignitose», che garantiscano «il pieno esercizio del diritto alla protezione internazionale». Una richiesta minima, che misura la distanza tra la norma e ciò che accade davanti agli uffici delle Questure. Ma quanto avviene a Roma e Firenze o Torino non sono prassi affatto isolate: come raccontiamo da tempo sulle pagine di Melting Pot, gli stessi meccanismi si ritrovano, con specificità diverse, nelle città di confine come Trieste, nei grandi centri del Sud come Napoli, o nei capoluoghi di provincia come Trento e Padova. È un sistema strutturato per includere le persone in modo differenziale: per tenerle costantemente sul filo del rasoio, facilmente ricattabili, ridotte a strumenti nelle mani di logiche di sfruttamento e di propaganda politica.
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Iniziativa formativa – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo in Italia
Una prima lettura condivisa del decreto legge n. 100 del 2026 (in fase di conversione): le prime norme italiane di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026. A cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari. Spazi Circolari e Melting Pot Europa, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide. Giovedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle 17.00 * Diretta sul canale YouTube di Melting Pot Europa
Quando si arriva davvero?
A Trieste si aspetta per entrare in Questura. Si aspetta per formalizzare la domanda di asilo. Si aspetta per un posto in accoglienza 1. E poi si aspetta ancora, spesso lontano centinaia di chilometri, in centri isolati dove il tempo si dilata e i diritti si assottigliano. Come documenta il report Fuori Rotta di No Name Kitchen, dalla frontiera nord-orientale alla Sardegna il percorso della protezione internazionale si rivela come una macchina di dispersione che prolunga l’incertezza e produce nuove forme di esclusione. Sono le sette del mattino, piove e davanti alla questura di Trieste c’è già una fila infinita da almeno un’ora. Saranno una cinquantina di uomini, con i volti stanchi, che cercano di ripararsi dalla pioggia. Verso le 8:30 escono due poliziotti, una donna e un uomo. La poliziotta alza la voce e urla: “Passport!”. Tutti si guardano tra loro; timidamente qualcuno prova a mostrare il proprio passaporto, sapendo benissimo che ormai è scaduto e non vale nulla. Subito dopo urla: “Afghanistan”. Improvvisamente una ventina di uomini alza la mano. Li conta, poi continua: “Pakistan”, e va avanti così, finché, senza alcun criterio apparente, ne sceglie due o tre per nazionalità. Tutti gli altri possono andarsene. A casa, o meglio, in strada, dove vivono. Approfondimenti LA ROTTA BALCANICA: L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA VIOLENZA NELLA GOVERNANCE EUROPEA DELLE FRONTIERE Quando la deterrenza diventa metodo Camilla Della Vida 10 Giugno 2026 Oggi però è una buona giornata per Y., che dopo essersi presentato ogni giorno per un mese davanti alla questura viene finalmente scelto. Con un sorriso a 32 denti si mette in fila con le altre quattordici persone selezionate. Lo salutiamo e ce ne andiamo insieme agli altri. Più tardi, nel pomeriggio, rivediamo Y., ma non è più felice come qualche ora prima: è arrabbiato, giù di morale, e vuole raccontarci cosa è successo. Decidiamo quindi di intervistarlo per capire meglio come funziona il sistema di accoglienza e la richiesta di asilo qui in Italia. Gli chiedo perché ha deciso di lasciare il Pakistan per affrontare un viaggio così lungo e faticoso. Mi risponde che pensava di essere più al sicuro, e che, come molti altri, sognava un futuro migliore, con più possibilità. Il suo sogno è sempre stata l’Italia. Molti ragazzi come lui provano a chiedere asilo in Turchia o in Grecia, ma spesso finiscono deportati nei loro paesi di origine o detenuti in condizioni difficili. “Almeno qui ti danno la speranza di ottenere l’asilo”, dice. O almeno, così sembra. Y. è stato chiamato due volte dalla polizia in un mese per mettersi in fila. La procedura è sempre la stessa: tre mediatori culturali che traducono in modo impreciso e tre poliziotti che, mentre fanno domande sui suoi spostamenti, controllano il telefono, chat private di WhatsApp, galleria, cronologia di Google e Google Maps. Entrambe le volte gli è stato detto di andare a Gorizia, perché sarebbe quella la prima città italiana in cui è entrato dalla Slovenia. Gli spiego che non dovrebbe funzionare così: può richiedere asilo dove vuole e, in teoria, non dovrebbero volerci più di tre giorni per rilevare le impronte e inserirlo nel sistema d’accoglienza. Y., racconta di avere un amico all’Aquila e che lì il sistema funziona meglio. “Lì almeno i computer della questura funzionano”, dice ridendo. Gli passo un bicchiere di Chai, perché so che sto per fargli una domanda difficile. Gli chiedo se si è pentito della sua scelta di partire per l’Italia. Mi risponde di sì: potesse tornare indietro, non lo rifarebbe. Arriva persino a dire che, se la situazione non cambia, preferirebbe essere deportato in Pakistan. > Conclude dicendo: “I’d rather die in my country than sleep one more night > here.” Immaginate di camminare per mesi, attraversare il deserto e le foreste, scappare dalla polizia di confine, per poi arrivare a destinazione e non trovare alcun tipo di accoglienza: nessun posto dove dormire, nessun pasto caldo. A Trieste, uno dei principali punti di arrivo della rotta balcanica, l’accesso alla procedura di asilo può richiedere settimane. Y. non è l’unico in questa situazione. Secondo i dati raccolti da NNK (No Name Kitchen) e altre associazioni che lavorano con i migranti a Trieste, tra le 70 e le 140 persone richiedenti asilo si presentano ogni giorno presso la questura di Trieste nei quattro giorni di apertura dell’Ufficio immigrazione. Di queste, solo una dozzina riesce ad accedere fisicamente all’ufficio; tuttavia, spesso circa la metà non riesce a formalizzare la domanda di asilo neppure dopo l’ingresso 2. Le difficoltà non si esauriscono all’accesso alla procedura di asilo. Anzi, per molte persone rappresentano soltanto l’inizio di un nuovo percorso di incertezza. Come emerge dal report Fuori Rotta, pubblicato da No Name Kitchen nell’aprile 2026 3, dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale molti richiedenti asilo vengono trasferiti dalla frontiera nord-orientale verso altre regioni italiane, con la Sardegna che rappresenta una delle destinazioni più frequenti. In teoria, una volta presentata la domanda, chi non dispone di risorse economiche dovrebbe essere inserito nel sistema di accoglienza. Nella pratica, però, la pressione esercitata dai continui arrivi nelle aree di confine porta le autorità a redistribuire rapidamente le persone verso strutture situate in altre parti del Paese, spesso molto lontane dal luogo in cui avevano iniziato il proprio percorso. Approfondimenti LA QUESTURA DI TRIESTE OSTACOLA L’ACCESSO ALLA PROCEDURA D’ASILO La denuncia nel rapporto «Accesso Negato» 29 Dicembre 2025 La comunicazione del trasferimento arriva generalmente con pochissimo preavviso. Ai richiedenti viene notificato che il mattino successivo dovranno lasciare il centro di accoglienza per raggiungere, in pullman, il porto di Livorno e da lì imbarcarsi verso la Sardegna. Sebbene, il provvedimento preveda formalmente la possibilità di presentare osservazioni o opporsi alla decisione, i tempi estremamente ridotti e la documentazione disponibile esclusivamente in italiano rendono questo diritto, nella maggior parte dei casi, puramente teorico. Una volta arrivati sull’isola, le persone vengono sottoposte a un rapido controllo sanitario prima di essere assegnate ai rispettivi centri di accoglienza. La Sardegna è bella, sì, ma se ci vai in vacanza, non se ci arrivi per aspettare, senza sapere per quanto tempo, la convocazione davanti alla Commissione territoriale. Qui l’isolamento non è soltanto geografico. Molti centri sorgono lontano dai principali centri abitati, sono difficili da raggiungere con i mezzi pubblici e offrono poche possibilità di costruire relazioni, trovare un lavoro o iniziare un reale percorso di integrazione. L’isolamento, però, è solo una parte del problema. Le testimonianze raccolte nel report raccontano di pasti spesso insufficienti o di qualità così scarsa da spingere molti residenti a organizzarsi autonomamente per cucinare insieme, di nascosto, in una khandwala (una casa abbandonata, in pashto) trasformando un gesto quotidiano in una forma di resistenza alle regole imposte dal centro. Anche le condizioni materiali destano preoccupazione. Le persone intervistate descrivono problemi legati all’igiene degli ambienti, alla manutenzione delle strutture e all’accesso ai servizi sanitari. A questo si aggiungono frequenti episodi di sfruttamento lavorativo: molti trovano impiego nel settore agricolo stagionale, dove vengono riferiti turni di dieci o dodici ore per retribuzioni comprese tra i quattro e i cinque euro all’ora. Il risultato è una forma di violenza che raramente lascia segni visibili ma che incide profondamente sulla vita quotidiana. L’attesa si trasforma in sospensione, l’isolamento geografico diventa isolamento sociale e psicologico, e l’assenza di prospettive alimenta un progressivo senso di abbandono. Dormire finisce per diventare uno dei pochi modi per far scorrere il tempo, mentre la speranza si consuma lentamente. Alla fine, la domanda che attraversa tutto questo percorso resta la stessa: quando si arriva davvero? Non dopo tutti i chilometri fatti. Non dopo tutti i confini superati. Non dopo settimane passate davanti alla Questura. Non dopo la domanda di asilo. Non dopo il trasferimento in un centro di accoglienza. Per molte persone in movimento l’arrivo continua a essere rimandato, trasformando la protezione internazionale in un’attesa senza fine. 1. Su questo argomento leggi gli articoli del gruppo KhandwAlarm: Trieste, gli sgomberi che non risolvono nulla; La stretta su piazza della Libertà: militarizzazione e recinzione contro un presidio di solidarietà ↩︎ 2. ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus (2025), Accesso negato – Trieste ↩︎ 3. NNK – No Name Kitchen (2026), Fuori Rotta ↩︎
Annullato il decreto di espulsione: il richiedente asilo con ricorso pendente è inespellibile ai sensi dell’art. 19, c. 1.1, T.U.I.
Il Giudice di Pace di Napoli accoglie il ricorso proposto da un cittadino pakistano avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, dichiarandone l’illegittimità e disponendone l’annullamento. Invero, può sembrare scontato ma non sempre la domanda d’asilo, come nel caso di specie, elude la prassi illegittima di emettere un decreto di espulsione, soprattutto nei casi di procedure accelerate con accompagnamento in frontiera. Nella fattispecie, il ricorrente, cittadino pakistano originario del distretto di Gujarat, aveva impugnato tempestivamente il decreto prefettizio di espulsione ex art. 13, co. 8, D.Lgs. n. 286/1998, articolando plurimi motivi, quali: vizi formali del provvedimento per assenza o illeggibilità del certificato di conformità all’originale; violazione del diritto al contraddittorio ex art. 13, co. 7, T.U.I. e art. 6 CEDU; violazione del divieto di non refoulement e mancata valutazione dei presupposti di inespellibilità ex art. 19 T.U.I.; mancata concessione del termine per la partenza volontaria ex art. 13, co. 4 e 5, T.U.I. La decisione del Giudice di Pace neppure entra nel merito dei singoli motivi di ricorso, fondando invece la propria decisione su un elemento dirimente: nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato il Decreto con cui il Tribunale di Napoli, XIII Sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea aveva già accolto l’istanza di sospensione del provvedimento del Questore, formulata ai sensi dell’art. 35-bis, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 25/2008. In quella sede, il Tribunale Specializzato aveva accertato che il Pakistan non può essere considerato un paese terzo sicuro, richiamando fonti COI che documentano crisi politiche ed economiche profonde, rilevando l’esistenza di un rischio effettivo di deprivazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tale da violare il diritto alla vita privata del ricorrente, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 Cost. e dall’art. 8 CEDU.  Il Giudice di Pace recependo integralmente questa valutazione e, ritenuta la conseguente illegittimità del decreto di espulsione, dispone l’annullamento del decreto prefettizio. Il provvedimento merita attenzione per almeno due ragioni, in primo luogo, conferma e consolida – sul piano del giudizio di opposizione all’espulsione – l’orientamento già espresso dalla Sezione Specializzata partenopea in sede cautelare: il Pakistan non è un paese sicuro, e il rimpatrio forzato di un suo cittadino integra una violazione del diritto alla vita privata, nonché dei diritti economici e sociali. Si tratta di una lettura particolarmente significativa perché non si fonda su una persecuzione individuale o su un rischio specifico per il singolo ricorrente, bensì sulla condizione sistemica del paese di origine, estesa alla generalità dei suoi cittadini in termini di deprivazione dei bisogni fondamentali. In secondo luogo, la pronuncia illustra efficacemente la sinergia tra i diversi livelli giurisdizionali nel sistema di tutela dei diritti. Il decreto cautelare del Tribunale Specializzato, ottenuto nell’ambito della procedura cd. “accelerata” ex art. 29-bis, co. 1-bis, D.Lgs. n. 25/2008, ha costituito il presupposto fattuale determinante per l’accoglimento del ricorso dinanzi al Giudice di Pace: quest’ultimo, nell’accertare l’illegittimità del decreto prefettizio, si è appoggiato sull’accertamento già compiuto dal giudice specializzato in ordine all’inespellibilità del ricorrente, ne deriva, pertanto, un effetto “a cascata” della tutela cautelare nel caso in cui, per il richiedente asilo in fase di impugnazione vi sia stato emesso un decreto di sospensiva ovvero quando il provvedimento si ex lege sospeso. Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 29 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni di annullamento del decreto di espulsione