Tag - diritto di asilo

Trieste e la Rotta balcanica: politiche di frontiera, esclusione e pratiche di solidarietà
Sostieni Melting Pot AIUTACI A MANTENERE LIBERO E ACCESSIBILE IL NOSTRO LAVORO Con 12 € sostieni un’informazione indipendente, decoloniale e critica Sostieni ora → Dalla rotta balcanica a Trieste, dalle frontiere alpine di Oulx a Calais, fino alla Grecia e al Mediterraneo centrale, un percorso attraverso i luoghi e i meccanismi del controllo, tra respingimenti, sorveglianza e pratiche di solidarietà e resistenza. Un nuovo articolo ogni venerdì su Melting Pot 1. PH: Stefano Gili, Officina 31021 LA FRONTIERA ORIENTALE E LE CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA EUROPEO La frontiera orientale italiana rappresenta uno dei luoghi in cui emergono con particolare chiarezza le contraddizioni del sistema europeo di asilo. Trieste, al confine con la Slovenia e all’interno dello spazio Schengen, è un punto di passaggio della cosiddetta Rotta balcanica, percorsa da persone provenienti, tra gli altri Paesi, soprattutto da Afghanistan, Siria, Iraq, Pakistan e Bangladesh. Le ragioni della partenza sono diverse e comprendono guerre, persecuzioni, instabilità politica, crisi economiche e assenza di prospettive di vita sicure. Parlare genericamente di «pressione migratoria» rischia di cancellare le storie individuali e i contesti che spingono le persone a partire, trasformando esperienze complesse in un problema da contenere 2.  A Trieste, la frontiera rivela così il suo volto più profondo. Non è soltanto una linea geografica, ma un dispositivo che regola la mobilità, seleziona l’accesso ai diritti e può condannare all’attesa, alla precarietà e all’invisibilità. Il confine diventa anche un metodo per stabilire chi può muoversi, a quali condizioni e con quali possibilità di essere riconosciuto e tutelato 3. Il controllo, infatti, non si ferma ai posti di frontiera, ma prosegue negli uffici, nelle procedure d’asilo, nell’accesso all’accoglienza e nella ricerca, spesso disperata, di un riparo e di assistenza. In questo scenario si colloca il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, che ridefinisce le procedure di screening, asilo e rimpatrio e i meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri 4. La sua attuazione, però, deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana, dell’accesso effettivo all’asilo, della protezione delle persone vulnerabili, del principio di non-refoulement e del diritto a un ricorso effettivo. Ma, oggi, tali garanzie sembrano passare in secondo piano nelle politiche migratorie, anziché rappresentare obblighi imprescindibili per un’Unione europea fondata sui diritti umani e sullo Stato di diritto. Per questo il monitoraggio indipendente alle frontiere è indispensabile, soprattutto dove le barriere linguistiche e la mancanza di assistenza legale rischiano di lasciare gli abusi senza voce e le persone senza strumenti per difendersi. Anche durante i controlli temporanei al confine italo-sloveno, previsti fino al 18 dicembre 2026, gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali restano invariati 5. La sfida di Trieste è dunque impedire che la frontiera diventi una soglia oltre la quale i diritti si assottigliano. Garantire procedure accessibili, accoglienza e protezione significa riconoscere che dietro ogni attraversamento c’è una persona, non un’emergenza o numero da respingere. SECURITIZZAZIONE, ESTERNALIZZAZIONE E DETERRENZA Gianfranco Schiavone, presidente dell’ICS e collaboratore di Altreconomia e ASGI, interpreta quanto accade lungo il confine orientale come parte di una trasformazione più ampia delle politiche europee: dalla gestione della mobilità alla costruzione di ostacoli che mirano a impedire o scoraggiare gli attraversamenti, anche attraverso la cooperazione con Paesi terzi e condizioni di permanenza particolarmente difficili per chi arriva 6. Questa lettura si collega al concetto di securitizzazione, che descrive il processo attraverso cui la migrazione viene rappresentata soprattutto come una minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico, legittimando controlli più rigidi e politiche di deterrenza 7. Le persone migranti diventano così il bersaglio su cui concentrare paure e responsabilità, mentre passano in secondo piano le cause strutturali dei problemi. Il dibattito degli ultimi anni si è spesso concentrato sulla mera denuncia dell’emergenza e sulla richiesta di misure restrittive, senza sviluppare soluzioni durature. Il successo delle politiche migratorie viene misurato soprattutto in base alla capacità di bloccare gli arrivi, mentre l’accesso all’asilo, l’accoglienza, la salute e l’inclusione sociale diventano questioni secondarie. A questo modello si è affiancato il processo di esternalizzazione delle frontiere, attraverso cui l’Unione europea ha progressivamente trasferito parte delle attività di controllo dei flussi migratori ai Paesi terzi, mediante accordi, finanziamenti e forme di cooperazione operativa 8. Questo meccanismo può essere letto come una sorta di subappalto delle responsabilità: affidando ad altri Stati la gestione e il contenimento dei movimenti migratori, l’Unione europea rischia di delegare anche la tutela dei diritti delle persone coinvolte, allontanando i controlli dai propri confini senza per questo venir meno agli obblighi internazionali in materia di diritti umani e protezione dei rifugiati. La strategia diventa problematica quando privilegia la deterrenza a scapito dell’accesso all’asilo e delle garanzie dei diritti umani 9. Tali pratiche devono rispettare il principio di non-refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il principio vieta, nei termini previsti dal diritto applicabile, di trasferire una persona verso luoghi in cui rischia persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti. Come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 2012 10, gli accordi con Paesi terzi non esonerano gli Stati dalle proprie responsabilità 11. Esternalizzare i controlli non significa trasferire o cancellare gli obblighi di tutela. Un paradosso riguarda la lotta ai trafficanti di persone. Infatti la chiusura dei canali regolari e i respingimenti non eliminano la necessità di fuggire, ma spingono le persone a tentare nuovamente il passaggio, affidandosi a intermediari informali. Finché persistono guerre, persecuzioni e crisi globali, che continuiamo a finanziare oltretutto, le persone continueranno a migrare 12. Chiudere le vie legali alimenta così il Game lungo la Rotta balcanica, rendendo i viaggi più costosi e pericolosi e aumentando la dipendenza dai trafficanti 13. Le riammissioni informali dall’Italia alla Slovenia, avviate nel maggio 2020, rappresentano una contraddizione emblematica. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, i trasferimenti sarebbero spesso avvenuti senza un’adeguata valutazione individuale, sufficienti garanzie procedurali o un’effettiva possibilità di chiedere asilo 14. Como osserva Schiavone, l’accordo bilaterale italo-sloveno del 1996 non poteva giustificare trasferimenti privi delle necessarie garanzie. Gli Stati restano vincolati dal diritto d’asilo, dal principio di non-refoulement e dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In alcuni casi, i trasferimenti sarebbero avvenuti senza provvedimenti individuali, interpreti o un’effettiva verifica della volontà di chiedere protezione, esponendo le persone al rischio di chain refoulement, cioè respingimenti a catena verso la Croazia e poi la Bosnia-Erzegovina o la Serbia. Negli ultimi decenni poi soprattutto, come noto e documentato, lungo la rotta sono state inoltre denunciate percosse, maltrattamenti, distruzione di telefoni e documenti e sottrazione di effetti personali 15. MARGINALITÀ URBANA E INCLUSIONE DIFFERENZIALE La fine delle riammissioni informali non è stata accompagnata da una risposta strutturale sul fronte dell’accoglienza. La carenza di alloggi e i ritardi amministrativi hanno continuato a spingere le persone verso condizioni di abbandono e insediamenti degradati come l’ex Silos di Trieste 16. Le carenze del sistema alimentano così vulnerabilità e ghettizzazione, mentre le misure restrittive, spesso giustificate in nome della «sicurezza urbana», rischiano di compromettere proprio la sicurezza e la coesione sociale che dichiarano di proteggere 17. Lo sgombero del Silos, avvenuto il 21 giugno 2024, non ha, infatti, cancellato i bisogni abitativi e sanitari di chi vi trovava riparo, così come l’allontanamento dagli edifici dismessi e dagli spazi informali del Porto Vecchio non elimina le cause dell’esclusione. Ma si può davvero costruire sicurezza negando diritti e lasciando irrisolte le cause della marginalità? PH: Stefano Gili, Officina 31021 Le politiche che escludono in nome della sicurezza non rischiano forse di produrre proprio ciò che dichiarano di voler combattere, alimentando un circolo vizioso di insicurezza, abbandono e invisibilità? Bloccare la migrazione, fenomeno che attraversa da sempre la storia umana ed europea, non significa fermarla, ma costringere le persone a percorsi più pericolosi e informali. La stessa Europa è il risultato dell’incontro tra popoli, culture e storie diverse. Eppure, quando mancano vie legali, accoglienza e reali possibilità d’integrazione, le persone non scompariranno, diventano ombre ai margini delle città, private di diritti e prospettive. Individuare, poi, un gruppo vulnerabile a cui attribuire le colpe dei problemi collettivi è una strategia che ricorre da tempo nella storia. Costruire un capro espiatorio è spesso più semplice che affrontare le responsabilità istituzionali, le disuguaglianze e le carenze strutturali. La persona migrante diventa così il bersaglio visibile su cui proiettare paure e insicurezze, distogliendo l’attenzione sulle vere carenze. E, spesso, storicamente questa tecnica del “diverso” responsabile si è messa in pratica. Il controllo delle frontiere e i respingimenti si trasformano in risposte simboliche, capaci di alimentare una narrazione di fermezza e raccogliere consenso nell’elettorato. Se non è accompagnata da politiche strutturali di accoglienza, inclusione e convivenza, la sicurezza rischia solo di ridursi a propaganda uno slogan che individua un colpevole, promette una soluzione immediata e rinvia ogni cambiamento reale. La frontiera entra così nella città. Si manifesta nella possibilità diseguale di accedere all’alloggio, ai servizi, alla registrazione amministrativa e allo spazio pubblico. Mezzadra e Neilson descrivono processi analoghi attraverso il concetto di inclusione differenziale: non una semplice esclusione, ma una condizione in cui l’accesso alla società rimane precario, incompleto e subordinato 18. PROPAGANDA E COSTRUZIONE DEL NEMICO In questo quadro, l’esternalizzazione delle frontiere si inserisce in un contesto politico e sociale in cui alimentare la paura e individuare un nemico comune diventa funzionale alla costruzione del consenso. In un mondo attraversato da crisi economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie, è più facile attribuire le responsabilità a chi viene percepito come diverso che affrontare le cause strutturali di queste difficoltà. La propaganda contemporanea può così trasformare la persona migrante in un capro espiatorio a cui imputare ogni problema: dall’insicurezza alla precarietà economica, dalle difficoltà dei servizi pubblici alla sanità e all’istruzione. Il migrante viene caricato di contraddizioni e accusato contemporaneamente di sottrarre lavoro e di non lavorare, di gravare sul welfare e di non contribuire, di essere invisibile e di occupare troppo spazio 19. Come evidenzia Piero Gorza di OnBorders, dalla crisi del 2015 stiamo assistendo a una vera e propria «guerra al migrante», in cui la persona diventa un’ombra: presente nello spazio pubblico, ma privata della propria storia e ridotta a un numero, un flusso o un’emergenza 20. Questo meccanismo sposta l’attenzione dalle responsabilità e dalle scelte istituzionali ed economiche verso gruppi vulnerabili e facilmente identificabili, mentre le misure di controllo vengono presentate come prova di fermezza. Affrontare effettivamente le crisi richiederebbe, al contrario, investimenti strutturali e politiche di lungo periodo: rafforzare la sanità e l’istruzione, garantire l’accesso alla casa e al lavoro, contrastare la marginalità e l’esclusione, sostenere i territori e costruire comunità in cui l’incontro tra persone con storie e culture diverse possa diventare una risorsa sociale e culturale. Richiederebbe una gestione condivisa a livello europeo, capace di superare la logica dell’emergenza e di distribuire responsabilità e risorse. Ma sembra oggi più importante e lungimirante investire in un carro armato, quanto piuttosto che in educazione e sanità.  LE RETI DI SOLIDARIETÀ E L’ESPERIENZA TRIESTINA Nel contesto triestino, l’attività dell’ICS, di Linea d’Ombra, del Centro Diurno e di altre reti solidali dimostra l’importanza di risposte basate sui bisogni concreti. La distribuzione di cibo e coperte, la medicazione delle ferite e la «cura dei piedi» in Piazza della Libertà non sono soltanto forme di assistenza immediata, ma anche gesti che restituiscono visibilità e dignità a persone spesso ridotte a un fenomeno astratto. Queste reti rappresentano infrastrutture informali di cura, fondamentali quando i servizi pubblici risultano insufficienti, pur senza poter sostituire le responsabilità istituzionali. La loro importanza è emersa anche dopo le restrizioni alle attività di Linea d’Ombra il 16 ottobre 2026, che hanno introdotto limitazioni di orario e nei fine settimana per ragioni di ordine pubblico e fruibilità della piazza 21. Notizie/Confini e frontiere «HANNO FATTO IL DESERTO E LO CHIAMANO DECORO»: A TRIESTE LA QUESTURA SFRATTA LA SOLIDARIETÀ La lettera a questora e prefetto contro i divieti in piazza della Libertà Redazione 20 Ottobre 2026 Una volontaria di Linea d’Ombra ci ha raccontato il significato della sua presenza in Piazza della Libertà: «Per me, distribuire i pasti significa prendere consapevolezza del privilegio in cui vivo. Il mondo non si esaurisce nella mia singola esistenza, ma è fatto di persone che desiderano muoversi, spostarsi e cercare una vita migliore, nonostante violenze e pericoli. Questa piazza è importante perché l’incontro con queste persone significa riconoscerle nella loro umanità, restituendo loro un’identità e una dignità che troppo spesso vengono negate, quando sono ridotte a numeri, a vite invisibili, a ombre calpestate». Dal 2020, come Officina 31021, sosteniamo le reti di solidarietà attive a Trieste, tra cui Linea d’Ombra, ICS, Lungo la Rotta Balcanica, Fornelli Resistenti e Mediterranea Saving Humans, contribuendo a garantire alle persone cibo, vestiti, cure e, soprattutto, ascolto e vicinanza. Vedere oggi Piazza Libertà così vuota ci lascia sgomenti. Quello spazio sembra tornare a essere il simbolo dell’abbandono e dell’esclusione, proprio là dove, nel tempo, sono nati legami, si sono intrecciate storie, lotte e pratiche di cura. Come ci ha raccontato Gianandrea Franchi, di Linea d’Ombra: «Trieste, un tempo porto e incrocio di culture, ricca proprio grazie allo scambio, alla contaminazione e al flusso continuo di idee e persone, oggi appare vuota, chiusa e diffidente: non sappiamo più riconoscere la bellezza dell’incontro». Trieste rende visibili le contraddizioni del regime europeo di frontiera: riammissioni informali, precarietà abitativa e difficoltà di accesso ai servizi limitano concretamente l’esercizio dei diritti, mentre le reti di solidarietà cercano di colmare le lacune dell’accoglienza. Il rischio è che la deterrenza prevalga sulla tutela delle persone e sulle responsabilità istituzionali. In questo contesto, il migrante diventa spesso il capro espiatorio di crisi economiche e sociali che richiederebbero risposte strutturali. La sfida non è scegliere tra controllo e accoglienza, ma coniugare legalità, protezione e inclusione attraverso alloggi dignitosi, accesso alla salute, istruzione e collaborazione tra istituzioni e società civile. Le esperienze di solidarietà presenti a Trieste dimostrano che la marginalità non è inevitabile. Governare la mobilità significa garantire i diritti e costruire comunità in cui nessuno venga ridotto a un’ombra o trasformato in un bersaglio delle paure collettive. PH: Stefano Gili, Officina 31021 1. Leggi la presentazione del reportage: Il confine come dispositivo. Un reportage sulle forme e le trasformazioni della frontiera europea ↩︎ 2. Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, New York, 31 gennaio 1967; UNHCR, documentazione sul diritto d’asilo e sulla protezione internazionale; ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, documentazione sulle attività di accoglienza e tutela a Trieste, disponibile sul sito ufficiale ↩︎ 3. Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Duke University (agosto 2013) ↩︎ 4. «New migration and asylum rules enter into application: what is changing?», Commissione europea (12 giugno 2026) ↩︎ 5. FRA (2024), documentazione sui diritti fondamentali alle frontiere; comunicazioni ufficiali relative alla reintroduzione temporanea dei controlli alla frontiera italo-slovena (19 giugno – 18 dicembre 2026) ↩︎ 6. Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026. ↩︎ 7. Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, Didier Bigo (febbraio 2022); Huysmans, J. (2006), The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, London, Routledge ↩︎ 8. Moreno-Lax, V. (2017). Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law. Oxford: Oxford University Press; Lavenex, S. (2006), «Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control», West European Politics, 29(2), pp. 329–350; Sassen, S. (2014); Gammeltoft-Hansen, T. (2011), Access to Asylum, Cambridge University Press; Buzan, B., Wæver, O. e de Wilde, J. (1998), Security, Lynne Rienner; SIPRI (2024) ↩︎ 9. Lavenex, S. (2006), «Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control», West European Politics, 29(2), pp. 329–350; Moreno-Lax, V. (2017), Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law, Oxford, Oxford University Press ↩︎ 10. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 febbraio 2012, caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ASGI (2012) ↩︎ 11. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012; CEDU, artt. 3, 13 e Prot. 4, art. 4; Carta dei diritti fondamentali dell’UE, artt. 18-19; Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33. ↩︎ 12. Castles, S., de Haas, H. e Miller, M. J. (2014), The Age of Migration, 5ª ed., Palgrave Macmillan; Sassen, S. (2014), Expulsions, Harvard University Press; Wihtol de Wenden, C. (2018), Atlas des migrations, Autrement ↩︎ 13. Triandafyllidou, A. e Maroukis, T. (2012), Migrant Smuggling, Palgrave Macmillan; UNHCR (2020), documentazione sulla Rotta balcanica; OIM (2021); OHCHR (2019); UNODC, documentazione sul traffico di migranti. ↩︎ 14. ASGI (2020), documentazione sulle riammissioni informali al confine italo-sloveno; Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026 ↩︎ 15. ASGI (2020); Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, 2024); Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026. ↩︎ 16. Schiavone, G. (2021); ICS, documentazione sulla prima accoglienza a Trieste; Medici Senza Frontiere (MSF, 2023). ↩︎ 17. OIM (2021); Campesi, G. (2018); Zagrebelsky, G. (2017) ↩︎ 18. Mezzadra, S. e Neilson, B. (2013), Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press ↩︎ 19. Stephan, W. G. e Stephan, C. W. (2000), «An Integrated Threat Theory of Prejudice», in Oskamp, S. (a cura di), Reducing Prejudice and Discrimination, Lawrence Erlbaum Associates; Allport, G. W. (1954), The Nature of Prejudice; Wodak, R. (2015), The Politics of Fear, SAGE. ↩︎ 20. Gorza, P., intervista realizzata nel marzo 2026 ↩︎ 21. Ikonomou, M. (2026), articolo sulle restrizioni a Linea d’Ombra, Domani, 16 ottobre 2026; RaiNews TGR FVG, «Stop alla distribuzione di cibo ai migranti di piazza Libertà nel fine settimana», 17 ottobre 2026; Linea d’Ombra, sito ufficiale. ↩︎
Convegno – Il diritto di uscire. Il diritto di tornare
Orientamenti a confronto a partire dal contenzioso sui visti umanitari relativo alla popolazione palestinese di Gaza Venerdì 30 ottobre 2026, a Roma e online, ore 9.15–18.30, in presenza presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre. Promosso da ASGI, Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza e Legal Clinic. -------------------------------------------------------------------------------- Il recente contenzioso italiano ed europeo in materia di visti umanitari, accesso alle rappresentanze diplomatico-consolari e possibilità di lasciare Gaza ha riportato al centro del dibattito una questione giuridica fondamentale: se, e a quali condizioni, gli obblighi di protezione gravanti sugli Stati possano produrre effetti anche prima dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e imporre l’adozione di misure idonee a consentirne l’accesso. La questione investe in Italia il diritto costituzionale d’asilo, il diritto dell’Unione europea e gli obblighi internazionali di tutela dei diritti fondamentali e pone al tempo stesso interrogativi rilevanti sull’effettività, sull’estensione e sui limiti della tutela giurisdizionale. A partire dal contenzioso sui visti umanitari relativo alle persone palestinesi presenti a Gaza, il seminario intende mettere a confronto le diverse ricostruzioni emerse nella dottrina e nella giurisprudenza, individuare i nodi interpretativi aperti e verificare quali strumenti l’ordinamento offra – e quali limiti presenti – per garantire un accesso effettivo alla protezione quando il raggiungimento del territorio costituisce esso stesso la condizione necessaria per poterla ottenere. Scarica il programma completo Partecipazione e accreditamento: evento gratuito aperto a chiunque sia interessata/o, con obbligo di iscrizione tramite il modulo. Clicca qui per l’iscrizione Il convegno è in attesa di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per avvocate e avvocati che parteciperanno al seminario in presenza. * Per informazioni: gaza@asgi.it
Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al 12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo così il provvedimento di manifesta infondatezza. Sostieni Melting Pot QUESTO ARTICOLO TI È STATO UTILE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE O L’ATTIVISMO? Il tuo contributo ci permette di continuare a produrre e condividere informazione libera e accessibile Sostieni ora → -------------------------------------------------------------------------------- Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17 febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026. La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026 (adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j) del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 3 e 4. Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il nuovo Patto UE. Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L. 100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona amministrazione. Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”. Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024). Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile – la tutela del richiedente protezione internazionale. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.
Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
Il 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, cuore del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Da quella data è cambiato il quadro delle regole che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. Stabilire se una domanda ricada sotto la disciplina vecchia o sotto quella nuova non è quindi un dettaglio tecnico: ne discendono conseguenze concrete sul percorso procedurale del richiedente. La norma transitoria – l’art. 79, par. 3, del regolamento – sembra a prima vista chiara: il regolamento si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026; quelle formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE. Il problema è che la formalizzazione non dipende dal richiedente. È un atto della questura. Ma a Roma, come documentano entrambe le sentenze, l’Ufficio Immigrazione di Via Patini è da mesi di fatto inaccessibile: nessun sistema di prenotazione telematica, presentazione fisica agli sportelli, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Chi aveva manifestato la propria volontà di chiedere asilo ad aprile 2026 si è così trovato, senza alcuna colpa, non ancora formalizzato al 12 giugno – e dunque, applicando alla lettera l’art. 79, ricadente nel nuovo regime. Entrambi i ricorsi sono stati proposti nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, rimasto contumace in entrambi i giudizi. Nel primo (R.G. 24772/2026, Giud. Dott.ssa De Nuccio), un cittadino peruviano aveva tentato più volte l’accesso all’ufficio, da ultimo il 14 aprile 2026 con l’assistenza di un operatore legale, inviando poi in pari data una PEC tramite il difensore; la questura rispondeva il 13 maggio che gli appuntamenti sono previsti solo per vulnerabilità certificate. Nel secondo (R.G. 25435/2026, Giud. Dott. ssa Colla), una cittadina peruviana aveva atteso invano fuori dai locali della Questura anche in ore notturne, venendo respinta verbalmente, e aveva inviato PEC il 15 aprile 2026; la questura rispondeva chiedendo documentazione di “vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell’ASL”. Entrambi i giudici hanno accolto i ricorsi seguendo lo stesso percorso. Anzitutto, la manifestazione di volontà non richiede forme particolari. Lo prevede l’art. 2 d.lgs. 142/2015, lo conferma il considerando 27 del regolamento (la volontà può essere manifestata “in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici”), lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024, richiamata dalla sentenza della Giudice Dott.ssa Colla: qualsiasi atto idoneo è sufficiente, inclusa una PEC del difensore munito di procura speciale. Di più: a fronte di una prassi che non consente alcuna via telematica, la PEC è l’unica strada percorribile. Pretendere certificazioni sanitarie come condizione per un appuntamento è, come si legge in sentenza, un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall’art. 6, par. 2, dir. 2024/1346/UE. In secondo luogo, lo stesso regolamento distingue tre momenti: la domanda si considera fatta quando la volontà è manifestata (art. 26), seguono poi la registrazione (art. 27) e la formalizzazione (art. 28), entrambe con termini stringenti a carico dell’amministrazione. È alla domanda fatta che il regolamento àncora la qualità di richiedente e le garanzie connesse. Da qui il passaggio decisivo: se si attribuisse rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, l’amministrazione potrebbe determinare unilateralmente, con il semplice differimento di un proprio adempimento, quale regime normativo si applichi a una persona che ha già fatto tutto quanto le competeva. Un esito che le due giudici giudicano incompatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale. La lettura trova un aggancio testuale nel diritto interno. L’art. 17, comma 4, d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (conv. l. n. 145/2026) prevede che ai procedimenti avviati “a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026” continui ad applicarsi la disciplina previgente. La sentenza della Giudice Dott.ssa Colla valorizza la scelta lessicale: “presentazione” non è sinonimo di “formalizzazione”, e il legislatore nazionale avrebbe così colmato una lacuna del diritto unionale. Quanto ai dispositivi, la Giudice Dott.ssa De Nuccio ordina al Ministero di formalizzare la domanda con rilascio del permesso ex art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015, compensando le spese per la novità della questione. La Giudice Dott.ssa Colla, accertata l’illegittimità della condotta omissiva, dichiara la domanda presentata al 15/04/2026 con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordina la formalizzazione entro sette giorni, con spese irripetibili per il gratuito patrocinio; precisa, inoltre, che legittimato passivo è il solo Ministero dell’Interno, essendo la Questura una mera articolazione interna priva di soggettività giuridica. Le due pronunce sono tra le prime a misurarsi con la disciplina transitoria del Patto e muovono nella stessa direzione, il che è un segnale. Il punto di maggiore esposizione è la lettura dell’art. 17, comma 4: si può sostenere che la norma si riferisca ai procedimenti già formalmente avviati, e non a quelli che l’amministrazione ha impedito di avviare. È su questo punto che si giocherà il consolidarsi – o meno – dell’orientamento giurisprudenziale. Tribunale di Roma, sentenza del 29 settembre 2026 Tribunale di Roma, sentenza del 13 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento. Sostieni Melting Pot ABBIAMO UN OBIETTIVO: 2.667 PERSONE CHE CI SOSTENGONO CON 12 € È così che possiamo continuare a fare informazione libera, accessibile e indipendente. Ci sei anche tu? Sostieni ora →
Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino straniero
Si segnalano due ordinanze della Corte di Cassazione su altrettanti cittadini albanesi colpiti da decreti di espulsione, confermati dai Giudici di Pace di Bari e di Ragusa. In entrambi i casi la Suprema Corte cassa con rinvio, ribadendo che il giudice deve valutare in concreto e all’attualità la posizione del cittadino straniero. 1. BARI: LA PERICOLOSITÀ SOCIALE VA ACCERTATA IN CONCRETO E ALL’ATTUALITÀ Il ricorrente lasciava l’Albania nel 1992, dopo aver chiesto asilo politico all’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Tirana. Dopo il crollo del regime comunista era l’unico canale per ottenere un titolo di viaggio ed espatriare legalmente. Ottenuta la protezione, risiedeva regolarmente in Germania fino al febbraio 2017. Nel 2017, con un alias e un documento greco, veniva arrestato a Verona per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e condannato. Scontava la pena nelle Case Circondariali di Verona e poi di Palermo. In detenzione manteneva una condotta esemplare, in un percorso pienamente coerente con l’art. 27, comma 3, Cost. Svolgeva lavoro intramurario, seguiva programmi rieducativi e formativi, otteneva numerosi riconoscimenti, attestati e titoli e un encomio. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo gli concedeva permessi premio ex art. 30-ter O.P., su parere favorevole del Direttore dell’Istituto. Svolgeva attività lavorativa affidato ai servizi sociali e usufruiva della liberazione anticipata. Il 9 gennaio 2024 veniva trattenuto nel CPR di Bari-Palese con provvedimento del Questore, asseritamente in esecuzione di un decreto del Prefetto di Verona. Risultava invece un decreto del Prefetto di Bari, motivato così: “considerato che a carico dell’interessato risultano precedenti di polizia: reati inerenti agli stupefacenti, valutato che dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero […]“. All’udienza di convalida la difesa rilevava che le ragioni del trattenimento non erano chiare. L’Amministrazione non forniva chiarimenti e il Giudice di Pace convalidava; anche l’istanza di riesame veniva rigettata. Nel ricorso contro l’espulsione si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/98, l’insussistenza della pericolosità sociale e la carenza di istruttoria. Il decreto non indicava né le modalità di rintraccio né la condizione dello straniero in Italia dal 2017. Si limitava a richiamare i precedenti per stupefacenti, senza alcuna istruttoria concreta o attuale. Solo con le controdeduzioni della Prefettura emergeva la reale vicenda. Nel 2018 il Magistrato di Sorveglianza di Verona aveva disposto l’espulsione “come cittadino comunitario“. Scarcerato il 22 novembre 2023, il ricorrente era stato trattenuto al CPR di Trapani-Milo, con trattenimento convalidato e prorogato dal Tribunale di Palermo. L’8 gennaio 2024 veniva trasferito a Bari-Palese. Lo stesso giorno le autorità consolari ne accertavano la nazionalità albanese, e “trattandosi di cittadino extracomunitario” il Prefetto di Bari emetteva il nuovo decreto. Ciononostante, il Giudice di Pace rigettava il ricorso. IL RICORSO PER CASSAZIONE Il rigetto veniva impugnato per due motivi. Il primo era la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 286/98 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il secondo era la motivazione apparente e l’omesso esame di punti decisivi (art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 18 d.lgs. 150/2011). L’art. 16 prevede per lo straniero detenuto un procedimento specifico. Il questore avvia l’identificazione durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, opponibile davanti al tribunale di sorveglianza. L’espulsione è eseguita “al questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“. Ne consegue che il Prefetto di Bari non aveva alcun potere di emettere un nuovo decreto di espulsione amministrativa. Le due tipologie di espulsione sono alternative e non cumulabili, e il precedente provvedimento giudiziario costituiva fatto ostativo all’esercizio del potere prefettizio. Mancava inoltre qualsiasi rivalutazione della pericolosità sociale, risalente al 2018 e superata dal percorso di rieducazione documentato. Il Giudice di Pace, che pure richiamava genericamente le controdeduzioni dell’Amministrazione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incompetenza funzionale del Prefetto e l’illegittimità derivata del decreto. La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbito il primo: “Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento impugnato, è fondato. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari […], in ipotesi di condanna del cittadino straniero […] per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo […] e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità […] (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025). Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentiva irrogata“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Bari in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22869 del 7 luglio 2026 2. RAGUSA: LA DOMANDA DI PROTEZIONE SOPRAVVENUTA RENDE LO STRANIERO INESPELLIBILE Il 13 febbraio 2024 il Prefetto di Ragusa adottava nei confronti di un cittadino albanese un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Seguiva l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni. Nel giudizio di opposizione ci furono alcuni rinvii per impedimenti del difensore, che aveva chiesto più volte la trattazione da remoto o la decisione sugli atti. Il 29 aprile 2024 il Giudice di Pace dichiarava l’estinzione del procedimento ex art. 181 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza n. 16439/2025, cassava con rinvio per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Riassunta la causa, il 2 ottobre 2025 il Giudice di Pace rigettava di nuovo il ricorso. Secondo il giudice, il decreto era valido in origine perché nel foglio notizie il ricorrente aveva dichiarato di non voler chiedere protezione e di non avere un permesso in rinnovo. Inoltre non sussistevano cause ostative ex art. 19 T.U.I. né esigenze personali o familiari rilevanti. Il nuovo ricorso per cassazione aveva due motivi. Il primo denunciava motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilascio del permesso provvisorio per protezione internazionale (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.). Il secondo denunciava la violazione dell’art. 19 T.U.I., dell’art. 4 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), richiamando Cass. n. 6011/2024 sulla sospensione dell’efficacia del decreto. LA DECISIONE La Cassazione accoglie entrambi i motivi. Sul primo, il Giudice di Pace non si era confrontato con il fatto sopravvenuto, documentato e non contestato. Il 4 marzo 2024 il ricorrente aveva inviato il kit postale per il rinnovo e il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione internazionale. Era seguito il rilascio del permesso provvisorio e poi, il 18 settembre 2025, il rinnovo del titolo. La dichiarazione resa nel foglio notizie, “pur vera al momento della dichiarazione, è stata superata dai fatti sopravvenuti“. Il giudice è chiamato a valutare “la situazione attuale, non quella fotografata al momento dell’arresto“. Sul secondo, la ricevuta della domanda di protezione costituisce permesso di soggiorno provvisorio e dà diritto a permanere sul territorio fino alla definizione del procedimento. Il giudice doveva quindi verificare la persistenza dei presupposti di espellibilità al momento della decisione. Il decreto adottato prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa (Cass. n. 6011/2024). Una volta sopravvenuto il titolo provvisorio, il giudice non può pronunciarsi sull’espellibilità convalidando l’espulsione. La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi dell’espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione dell’art. 19 T.U.I. e del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona fisica. Corte di Cassazione, ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Dai due casi emerge lo stesso dato: per i giudici di pace opera di fatto un automatismo, senza alcun vaglio sulla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione. A Bari la condanna si traduce in espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I. A Ragusa basta una dichiarazione nel foglio notizie, ormai superata dai fatti. Spiace, ogni volta, fare un’amara considerazione: per trovare tutela un cittadino straniero deve affrontare un percorso tortuoso. A Ragusa ci sono voluti due ricorsi per cassazione e una riassunzione. A Bari, dopo il calvario della detenzione, convalida, riesame, opposizione e cassazione. Per fortuna la Suprema Corte non si lascia condizionare dalla cosiddetta pericolosità sociale fondata su una condanna datata nel tempo ed espiata in modo esemplare. Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
«Non siamo prigionieri criminali, ma richiedenti asilo»
Le persone recluse nel centro di Pastrogor, nel sud della Bulgaria 1, denunciano pestaggi, condizioni di vita insostenibili e restrizioni arbitrarie dei contatti con l’esterno. In una lettera 2 , un gruppo di richiedenti asilo chiede indagini sulle violenze subite, il miglioramento delle condizioni di detenzione e la revoca del divieto di visita imposto alle persone solidali che finora avevano garantito loro sostegno materiale e psicologico. «Le condizioni che stiamo vivendo nel centro sono diventate insopportabili», scrivono i firmatari, chiedendo un intervento urgente per accertare le responsabilità delle autorità e porre fine agli abusi. La lettera è stata condivisa dal Collettivo Rotte Balcaniche, che ne chiede la massima diffusione e si unisce alle richieste delle persone recluse, sollecitando un’indagine indipendente e la liberazione di tutti i richiedenti asilo detenuti. Notizie/CPR, Hotspot, CPA BULGARIA, CENTRO DI PASTROGOR: FUGHE, TENTATI SUICIDI E REPRESSIONE DELLA SOLIDARIETÀ Cinque solidali del Collettivo Rotte Balcaniche fermati per tre giorni per un saluto ai reclusi del centro Redazione 9 Settembre 2026 Nella lettera raccontano di aver subito maltrattamenti e aggressioni fisiche fin dal loro arrivo nel centro. Denunciano pestaggi con manganelli, l’utilizzo di cani da parte delle forze di polizia e la mancata assistenza medica per le persone ferite. «Siamo stati sottoposti a pestaggi e violenza fisica fin dal giorno del nostro arrivo. Molti di noi hanno sperimentato la brutalità della polizia, tra cui pestaggi con mazze e l’uso di cani. I feriti non sono mai stati portati in ospedale». La denuncia prosegue descrivendo un clima quotidiano di sopraffazione: «Ci troviamo inoltre quotidianamente di fronte a maltrattamenti, insulti e violazioni della nostra dignità, e chiediamo che la situazione venga monitorata da vicino per porre fine a questi abusi». Tra gli episodi riportati, c’è un’irruzione avvenuta il 26 luglio. «Molti detenuti sono stati sottoposti ad aggressioni fisiche da parte della polizia e della gendarmeria, che hanno fatto irruzione nel centro di detenzione, mascherati e armati, hanno distrutto i telefoni dei detenuti e li hanno rubati per cancellare le prove della loro violenza», si legge nella lettera. Un secondo episodio sarebbe avvenuto il 25 settembre, intorno alle 11.30, quando agenti della gendarmeria bulgara avrebbero fatto irruzione armati nelle stanze senza una ragione apparente. Secondo i firmatari, quattro persone rifugiate sarebbero state coinvolte e tre di loro aggredite fisicamente. «Molte persone sono ancora sotto shock e spaventate, alcune si trovano in situazioni di vulnerabilità», scrivono, chiedendo un’indagine urgente sulle aggressioni e l’accertamento delle responsabilità degli agenti coinvolti. La distruzione e la sottrazione dei telefoni rappresentano un ulteriore elemento della denuncia: oltre a limitare i contatti con l’esterno, avrebbero impedito alle persone recluse di conservare le prove delle violenze subite. La lettera denuncia anche la scarsa qualità del cibo distribuito nel centro, descritto come inadatto al consumo. Le condizioni alimentari avrebbero provocato un deterioramento dello stato di salute di numerose persone. «I pasti forniti sono di qualità estremamente scadente e inadatti al consumo umano, obbligando molti di noi a rifiutarli e a cercare alternative dall’esterno a nostre spese. Questa situazione ha portato a un deterioramento della salute di molti residenti, con una perdita di almeno 14 chili, e ancora di più, e fa presagire una catastrofe sanitaria se la situazione dovesse prolungarsi». Molte persone sono costrette a procurarsi cibo dall’esterno, sostenendone personalmente i costi. Una possibilità che non risolve il problema e che rende ancora più difficile la vita di chi non dispone delle risorse necessarie. Al loro arrivo, raccontano, era stato comunicato che un dipendente del centro avrebbe fornito supporto per le commissioni e gli acquisti, tanto che erano stati invitati a firmare documenti a questo scopo. «In realtà, questa assistenza è completamente inesistente. Il dipendente si rifiuta di portarci cibo o beni di prima necessità, occupandosi soltanto di tabacco e sigarette». I firmatari chiedono quindi un’indagine sulle condizioni di vita all’interno della struttura, sulla qualità dell’alimentazione e sulla mancanza di vestiti e prodotti per l’igiene. Uno degli aspetti più rilevanti della denuncia riguarda il divieto di visita imposto alle persone solidali che, nelle settimane precedenti, raggiungevano regolarmente il centro dall’Italia. I richiedenti asilo descrivono questi incontri come un legame fondamentale con l’esterno, tanto per il sostegno psicologico quanto per quello materiale. «Per settimane, amici dall’Italia hanno avuto la possibilità di farci visita regolarmente. Non erano solo visitatori, erano la nostra ancora di salvezza e il nostro unico legame con il mondo esterno. Queste persone ci fornivano un enorme sostegno psicologico e morale, dandoci un senso di libertà e speranza che mancava tra le mura di questo centro. Davano anche assistenza materiale, fornendo cibo, vestiti e altre necessità di base a cui non provvedeva l’amministrazione». Secondo i detenuti, nonostante il diritto di visita sia legalmente garantito, le autorità hanno recentemente vietato questi incontri. La polizia avrebbe attribuito la decisione al direttore del centro, mentre un funzionario avrebbe giustificato il divieto sostenendo che i visitatori incitassero i giovani a provocare disordini. I richiedenti asilo riferiscono che un funzionario del centro avrebbe dichiarato: «Io sono responsabile qui, e questi visitatori non saranno ammessi». La lettera riporta anche le parole attribuite agli agenti di polizia, secondo i quali le persone solidali che si recavano a Pastrogor non sarebbero state amiche, ma nemiche. «Rifiutiamo completamente questa politica di punizione collettiva. L’isolamento da questi amici sta peggiorando gravemente il nostro benessere psicologico e fisico», scrivono le persone recluse a Pastrogor. Il divieto di visita interrompe così una rete di sostegno che non si limitava alla solidarietà materiale, ma rappresentava anche un canale di comunicazione con l’esterno e la possibilità di rendere visibili le condizioni vissute nel centro. Nella lettera, le persone detenute rivendicano la propria condizione giuridica e i diritti che ne derivano. Spiegano di essere entrati in Bulgaria per chiedere protezione internazionale. Dopo il rigetto iniziale delle loro domande, hanno presentato ricorso e dichiarano di essere in attesa della decisione definitiva del giudice. «Vi ricordiamo che non siamo prigionieri criminali, ma richiedenti asilo il cui diritto a vivere con dignità, ricevere un’alimentazione adeguata e comunicare con la società civile e i volontari è garantito dal diritto internazionale e bulgaro». La rivendicazione assume un significato particolare alla luce delle procedure di frontiera previste dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Notizie/CPR, Hotspot, CPA BULGARIA – UNA PROTESTA DEI RICHIEDENTI ASILO DETENUTI IN BASE AL NUOVO PATTO UE È STATA BRUTALMENTE REPRESSA DALLA POLIZIA La denuncia del Collettivo Rotte Balcaniche Redazione 7 Agosto 2026 Come sottolinea il Collettivo Rotte Balcaniche, dal 12 giugno i richiedenti asilo sottoposti alle nuove procedure di frontiera (asylum border procedures) sono trattenuti a Pastrogor in condizioni che, secondo il Collettivo, costituiscono a tutti gli effetti una forma di detenzione. Il centro rappresenta quindi uno dei luoghi in cui osservare concretamente gli effetti delle nuove disposizioni europee sulle persone che chiedono protezione internazionale. Negli ultimi mesi, secondo il Collettivo, le persone recluse hanno organizzato scioperi della fame, proteste e tentativi di evasione. A queste forme di resistenza avrebbero fatto seguito pestaggi, distruzione dei telefoni, isolamento e restrizioni dei contatti con l’esterno. Il Collettivo mette in relazione questi episodi con le garanzie riconosciute dal diritto internazionale in materia di asilo e protezione dei rifugiati, sostenendo che l’attuazione del Patto in Bulgaria ne evidenzi le criticità. Nella parte conclusiva della lettera, sono formulate tre richieste precise: un’indagine urgente sulle aggressioni del 26 luglio e del 25 settembre, l’accertamento delle responsabilità degli agenti coinvolti e una verifica delle condizioni di detenzione, con particolare attenzione all’alimentazione, alla disponibilità di vestiti e ai prodotti per l’igiene. Chiedono inoltre che venga revocato il divieto di visita e che tutte le persone recluse possano tornare a ricevere beni essenziali dalle persone solidali. «Chiediamo di essere trattati con dignità e nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali», scrivono, sollecitando l’invio di una missione indipendente che verifichi quanto accade nel centro. Il Collettivo Rotte Balcaniche si unisce alle richieste dei richiedenti asilo e chiede un’indagine indipendente e la liberazione di tutte le persone recluse a Pastrogor. 1. Qui la scheda su Global Detention Project ↩︎ 2. Leggi la denuncia dei detenuti ↩︎
Quante Khandwala?
DAL SILOS A PORTO VECCHIO: LA CONTINUITÀ DEGLI SGOMBERI, OPERAZIONI VUOTE Vignetta grafica realizzata a mano da un* attivist* del collettivo KhandwAlarm. L’illustrazione racconta il susseguirsi degli sgomberi a Trieste dal 2024 a oggi, denunciandoli come operazioni di polizia prive di un’effettiva soluzione in grado di prendere in carico le persone nel rispetto dei loro diritti. Il disagio viene semplicemente spostato e riprodotto altrove: gli spazi vengono progressivamente svuotati, ma le persone non possono essere rimosse e la conseguenza resta l’abbandono e la strada Due anni fa, il 21 giugno del 2024 è stato sgomberato il Silos, la warehouse adiacente alla stazione centrale di Trieste che negli anni precedenti aveva fornito riparo a chi, una volta entrato in città, si trovava abbandonato senza alcuna possibilità di accoglienza. Dopo l’operazione di evacuazione, le persone che vivevano al Silos e che non sono rientrate nell’insufficiente organizzazione della presa in carico, si sono ritrovate costrette – insieme alle nuove persone che continuavano ad arrivare in città – a cercare un nuovo riparo, spostandosi nei vicini magazzini di Porto Vecchio. I trasferimenti forzati e gli sgomberi diventano, da quel giorno, un tratto sempre più distintivo della città. Negli ultimi due anni, con la giustificazione del “piano di riqualificazione urbana dell’area”, i magazzini di Porto Vecchio sono stati interessati da operazioni violente, condotte a intervalli sempre più ravvicinati, volte a sottrarre progressivamente gli spazi urbani alle persone che ci abitavano e che vengono, di fatto, considerate “da eliminare”. Una pratica che, nel tempo, è arrivata a essere quasi normalizzata nel contesto cittadino. Le organizzazioni solidali cittadine hanno denunciato, a ogni sgombero, la disumanizzazione di una “gestione del problema” che si limita a rimuovere le persone dalla strada, negando loro uno spazio dopo l’altro, senza mai affrontare realmente la questione dell’abbandono e il mancato rispetto dei diritti più basilari, non solo dei richiedenti asilo, ma di ogni essere umano. Il 3 dicembre del 2025, sono stati sgomberati i magazzini 2 e 2A di Porto vecchio, dove vivevano circa 150 persone. Quel giorno – nel magazzino n.116, anch’esso interessato dallo sgombero – è stato ritrovato il corpo di Magoura Hichem Billal, 32enne algerino morto per il freddo che, in inverno a Trieste, mette a rischio la vita delle persone costrette a trovare ripari di fortuna. Il 22 gennaio 2026 è stata la volta degli edifici numero 4 e 6. Sei giorni dopo, il 28 gennaio 2026 l’operazione di sgombero ha interessato i magazzini 7 e 10 coinvolgendo tra le 180 e le 200 persone.  Lo sgombero del 5 febbraio 2026 ha interessato il magazzino numero 118, abitato anche da persone regolari ma senza fissa dimora. Sono seguiti gli sgomberi dei magazzini 119 e 120 e, infine, del magazzino numero 19, abitato da circa 70 persone e sgomberato il 21 maggio 2026. Per lo più, questi sgomberi sono avvenuti nelle prime ore del mattino, con un notevole dispiegamento di forze di polizia o militari e spesso senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni che in città si occupano quotidianamente di accoglienza e supporto. Laddove sono stati predisposti trasferimenti, questi hanno riguardato un numero limitato di persone, mentre altre sono state nuovamente abbandonate in strada. Altri interventi sono invece avvenuti totalmente nell’ombra, senza comunicazioni ufficiali e senza che ne sia seguita alcuna denuncia. È il caso, ad esempio, dell’11 settembre 2026, quando i ragazzi che abitano quegli spazi ci hanno raccontato informalmente che, dalla mattina alla sera, i militari hanno evacuato e poi presidiato il magazzino in cui dormivano. Circa la metà dei magazzini di Porto Vecchio è oggi sigillata dopo gli sgomberi. Le persone che li abitavano si sono spostate nei pochi spazi ancora aperti, ma presumibilmente destinati a essere a loro volta obiettivo delle stesse operazioni. E poi? Quando non resterà più nessun magazzino in cui ripararsi e l’accoglienza continuerà a essere negata, cosa pensano di fare le istituzioni? Continuare a spendere risorse in operazioni che non risolvono nulla, ma che aggravano ulteriormente le già precarie condizioni di vita delle persone che, comunque, continueranno a essere presenti? ANCORA UNA VOLTA: LARGO SANTOS, UN ALTRO SPAZIO NEGATO L’ultimo sgombero, il 17 settembre 2026, ha interessato la tettoia di Largo Santos, un androne accanto all’ingresso del Porto Vecchio, altro riparo informale dove le persone si sono ritrovate a trascorrere le roventi notti estive. Anche questo spazio era già stato interessato da operazioni di sgombero cicliche. Nell’agosto del 2025 erano iniziati, e proseguiti per tutto il mese, allontanamenti forzati affidati alla ditta Italspurghi, che avevano incluso il sequestro di beni essenziali come coperte, sacchi a pelo e persino scarpe. In quell’occasione, 113 persone erano state abbandonate in strada. Poi ancora il 1° ottobre, all’alba, la Prefettura di Trieste aveva disposto il trasferimento delle 157 persone accampate sotto la tettoia. E di nuovo, l’ultimo sgombero ha interessato circa cento persone che dormivano nell’androne, già in condizioni precarie dopo la notte di pioggia del giorno precedente. Il 10 settembre, infatti, l’ondata di maltempo aveva colpito gli accampamenti e, durante la giornata, le persone avevano tentato di ricostruire i ripari in vista della notte. Un tentativo reso inutile dall’intervento delle istituzioni che, invece di fornire supporto, hanno finito di distruggere i ripari e predisposto, alle prime ore del mattino, l’ennesimo sgombero, con un’operazione coordinata, sotto il profilo tecnico-operativo, dalla Questura e con la presenza di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri ed Esercito. L’evacuazione si è conclusa in tre ore. Alcune persone sono state accompagnate in via del Teatro Romano per la verifica delle rispettive posizioni amministrative e l’eventuale inserimento nel sistema di accoglienza. Circa 20 di loro erano già in possesso di titoli di soggiorno regolari rilasciati dalla Questura di Trieste e, pertanto, avrebbero dovuto avere già accesso all’accoglienza. Altre cinquanta avevano già formalizzato la richiesta di asilo presso altre Questure, a Gorizia e Udine, risultando così impossibilitate ad accedere al sistema di accoglienza cittadino, dal momento che l’accoglienza deve essere predisposta dalla Prefettura competente territorialmente per il luogo in cui è stata presentata la domanda. Le autorità avevano dichiarato che le persone sgomberate sarebbero state prese in carico, dopo la verifica delle loro posizioni, e inserite nel sistema di accoglienza. Eppure, non è la prima volta che vengono annunciati inserimenti nell’accoglienza che poi non trovano corrispondenza nella realtà. Si è trattato quindi, ancora una volta, di uno spostamento di persone che ha finito per riportarle sulla strada. È significativo, a questo proposito, ricordare che il collocamento nelle strutture di accoglienza si è di fatto inceppato da mesi. I trasferimenti in altre province o regioni sono stati bloccati, mentre l’applicazione delle procedure di frontiera è diventata la norma. I centri di primissima accoglienza, quelli in cui i richiedenti asilo venivano ospitati nelle prime fasi, sono stati infatti “riorganizzati”: sia Casa Malala che Campo Sacro, precedentemente funzionanti come CAS, sono stati trasformati in centri dedicati alle nuove e aberranti procedure accelerate di frontiera. Questo ha prodotto un ulteriore livello di accoglienza negata e di privazione dei diritti, contribuendo all’aumento delle persone che si ritrovano all’addiaccio. E POI? LE PERSONE NON SI RIMUOVONO Di fronte a un problema ormai strutturale, determinato non da arrivi numerosi e improvvisi, ma dalle carenze nelle procedure di registrazione e presa in carico, gli sgomberi mostrano tutta la loro inutilità, rivelandosi come operazioni propagandistiche volte a “far fronte” a una situazione di abbandono organizzato che non può più essere definita emergenziale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i luoghi vengono chiusi, ma le persone non scompaiono. Vengono semplicemente spostate più in là, fino al prossimo sgombero. Nel frattempo, gli spazi di riparo diminuiscono, mentre aumentano le persone costrette a vivere senza accoglienza. Dopo il Silos, Porto Vecchio. Dopo un magazzino, quello accanto. Dopo Porto Vecchio, Largo Santos. Gli spazi occupati diventano scomodi quando si trasformano in testimonianza concreta dell’inefficienza istituzionale: quante Khandwala devono ancora esistere perché sia evidente che non è possibile risolvere l’assenza di accoglienza continuando a sgomberare i luoghi in cui questa assenza diventa visibile? Gli sgomberi possono chiudere un magazzino, una tettoia, un edificio, ma non possono rimuovere le persone, perché le persone non sono rifiuti da rimuovere. Lo abbiamo detto più volte, fanno il deserto e lo chiamano decoro, mentre quell’apparente spazio “ripulito” maschera la sporca violenza deumanizzante con cui l’operazione è stata condotta. Non sono le occupazioni a rappresentare un degrado per la città, ma le istituzioni che la governano e che scelgono di negare i diritti delle persone. Il Silos era Khandwala, i magazzini di Porto Vecchio e la tettoia di Largo Santos erano khandwala; “case rotte” in cui si era trovato un riparo quando non c’era altra soluzione. Realtà nate dal basso come forma di autotutela che sono state chiuse anche quando avevano dato vita a spazi di scambio, incontro e, in qualche modo, di gioia. Ad ogni khandwala sgomberata ne è nata un’altra; quante altre dovranno essere occupate, abitate e poi evacuate, prima che queste persone possano smettere di vivere in ripari di fortuna e vedersi finalmente riconosciuto il diritto a un’accoglienza dignitosa? E allora la domanda non dovrebbe essere quale sarà il prossimo spazio da evacuare, ma quando finirà la necessità di costruire ripari precari per sopperire a un sistema di accoglienza che continua a lasciare persone in strada.
Fuori dai riflettori, a Ceuta continuano le violenze
Dopo l’attenzione mediatica esplosa tra la fine di luglio e agosto, Ceuta è progressivamente scomparsa dalle cronache. Ma mentre i riflettori si spengono, la situazione sul terreno continua a essere segnata da violenze, sgomberi e respingimenti. Gli aggiornamenti raccolti da No Name Kitchen, che monitora la situazione sul campo, e le testimonianze documentate da Amnesty International 1 restituiscono il quadro di una gestione fondata sulla repressione, sull’abbandono e su una pressione continua sulle persone in movimento. “OCCHI SU CEUTA”: LA SITUAZIONE È DISUMANA Delle oltre 80 mila persone entrate a Ceuta dal confine con il Marocco alla fine di luglio 2026, al centro dell’attenzione di media e giornali per tutto il mese successivo, ora rimane ben poco nelle cronache. La notizia, che aveva attirato una forte attenzione mediatica ed era stata utilizzata per alimentare narrazioni propagandistiche e razziste, prima fra tutte quella dell’«invasione», è progressivamente scomparsa dal dibattito pubblico.  Mentre è facile fare notizia quando si tratta di puntare il dito contro un presunto nemico costruito attraverso retoriche populiste, più difficile è continuare a raccontare ciò che accade quando emerge una realtà in cui sono le istituzioni a esercitare violenza. Le loro responsabilità vengono taciute, così come tutto ciò che ne consegue. Oggi, a quasi due mesi dagli ingressi, si parla poco di ciò che accade sulle coste di Ceuta, così come poco spazio è stato dato ai numeri delle vittime del confine: almeno 142 persone sono morte tra Ceuta e Melilla, annegate nel tentativo di raggiungere la costa.  Nel frattempo, migliaia di persone continuano a lottare per la propria sopravvivenza dentro una città che si è progressivamente militarizzata contro di loro. Ma anche se l’attenzione si spegne, a Ceuta la situazione non si è «risolta». Al contrario, nell’ombra calata sulla vicenda, la gestione continua a essere segnata da militarizzazione, violenza e repressione. Attualmente, il numero di persone in movimento che vivono in condizioni estremamente precarie a Ceuta rimane elevatissimo. Tra loro c’è una presenza significativa di minori stranieri non accompagnati: sono 2.383 quelli identificati, secondo il capo del Comando unico di Ceuta.  Tra 500 e 700 di loro vivono ancora oggi in strada, senza alcuna forma di tutela, nel contesto di una disputa politica che ostacola l’accoglienza, la presa in carico e la nomina di rappresentanti legali, nonostante si tratti di diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.  Molti minori hanno raccontato di essersi rivolti quasi quotidianamente alla polizia per chiedere protezione, venendo tuttavia respinti, in violazione degli obblighi internazionali di tutela. Anche nei centri per minori, tuttavia, emergono testimonianze di violenze che spingono alcuni ragazzi a fuggire e a tornare a vivere in strada. Si crea così un paradosso: ciò che dovrebbe tutelare diventa esso stesso un deterrente, rendendo evidente una forma di de-protezione che si riproduce all’interno del sistema. Sono inoltre circa 800 le donne, alcune con figli minori, che vivono in strada in una grave situazione di assenza di protezione. A fronte delle carenze del sistema di accoglienza sono sorti accampamenti informali: circa 20 famiglie monoparentali, composte da donne e figli, sono alloggiate in una tenda nei pressi della moschea Sidi Embarek per evitare di dormire completamente all’aperto, ma in condizioni tutt’altro che dignitose.  È degli ultimi giorni la notizia dell’apertura imminente di un nuovo campo rivolto alle donne, che rende evidente la lentezza della risposta statale e le carenze della gestione. In alcuni casi, infatti, donne e bambini sono stati inseriti anche in strutture rivolte agli uomini, senza adeguati accorgimenti per la loro protezione, come è avvenuto solo qualche settimana fa al CETI (Centro di accoglienza temporanea). Poi ci sono ragazzi giovanissimi, molti dei quali neo maggiorenni, uomini, padri e anziani, dispersi per la città, negli accampamenti sulle spiagge, tra i vicoli e nella foresta. Qui cercano rifugio per sottrarsi alle violenze sempre più diffuse perpetrate dalle forze armate, da gruppi di estrema destra e, in alcuni casi, anche da cittadini di Ceuta.  Con l’arrivo del freddo e delle piogge, le condizioni diventano ancora più difficili e aumentano le persone che necessitano di beni di prima necessità. Negli ultimi giorni, molte persone sono rimaste per giorni completamente bagnate, senza vestiti asciutti né un luogo in cui ripararsi. Per loro non c’è cibo, non c’è acqua, non c’è accoglienza, non c’è la possibilità di prendersi cura della propria igiene personale, né un luogo in cui dormire senza il timore di ritrovarsi immersi in una pozzanghera o di essere svegliati a manganellate. Non ci sono diritti rispettati, ma solo un clima costante di violenza e minaccia: «O torni in Marocco, come vogliono loro, oppure resisti e vivi questo incubo ogni giorno, sperando che prima ci facciano chiedere asilo». Testimonianza SGOMBERI E DEPORTAZIONI ILLEGALI DI GRUPPO Negli ultimi giorni, il 4 e 5 ottobre, la polizia spagnola ha sgomberato gli accampamenti sulla spiaggia di El Trampolín. Le forze armate hanno costretto le persone a radunarsi e a rimanere sedute per terra per ore, per poi caricarle su autobus diretti verso il confine con il Marocco, senza fornire informazioni sulle ragioni dell’operazione, sui loro diritti e sulle modalità del trasferimento.  Le persone prelevate, inoltre, non erano state precedentemente identificate né registrate e non hanno avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto a chiedere asilo. In una giornata segnata da forte tensione e violenza, circa 1.000 persone sono state condotte oltre il confine, in Marocco; le altre sono state lasciate in città e si sono trovate a cercare un nuovo posto in cui sistemarsi. Le immagini video realizzate durante quelle ore mostrano anche alcune persone attraversare la frontiera a piedi, in quello che viene presentato come un gesto «volontario». No Name Kitchen è rimasta al confine per ore, monitorando e documentando la situazione 2.  Nei video si vedono gli autobus arrivare dalla spiaggia di El Trampolín e, successivamente, piccoli gruppi di cinque persone alla volta accompagnati attraverso una porta. Qui la polizia fornisce, in tre minuti, una spiegazione sommaria della situazione, senza la presenza di interpreti né legali; negli stessi tre minuti, i componenti del gruppo devono decidere se rimanere o tornare in Marocco. Tre minuti non possono essere considerati un tempo adeguato per ottemperare all’obbligo di informazione, fornire in una lingua comprensibile indicazioni complete sulle procedure per la richiesta di asilo e permettere a ciascuna persona di comprendere le proprie possibilità. Tanto più considerando che, secondo quanto previsto dalla legge, ogni situazione dovrebbe essere valutata individualmente, tenendo conto delle specifiche circostanze personali.  Quanto osservato sembra invece configurarsi come una procedura collettiva, nella quale non è possibile verificare quali informazioni vengano effettivamente fornite dalla polizia durante quei pochi minuti. In questo contesto, è necessario interrogarsi sulle condizioni in cui viene compiuta una scelta che le autorità presentano come libera e sulla possibilità che le persone abbiano realmente ricevuto tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole. Il dubbio è ancora più rilevante alla luce della gestione complessiva della presenza delle persone in movimento a Ceuta, che sembra portare le persone allo stremo delle proprie forze, fino a spingerle a rinunciare alla possibilità di rimanere e chiedere protezione. Le testimonianze raccolte raccontano inoltre di trasferimenti forzati una volta raggiunto il territorio marocchino, con persone prelevate e trasferite direttamente verso il sud del Paese. Già nel mese precedente si erano verificate operazioni analoghe, condotte più o meno nell’ombra e senza una procedura individuale, come descritto nel rapporto di agosto, di cui riportiamo una testimonianza: «Eravamo seduti vicino al mare quando sono venuti da noi e ci hanno detto: “Non abbiate paura, vi portiamo alle tende così potete dormire lì”. E invece ci siamo ritrovati qui, al confine; sono stato deportato in Marocco. Ci hanno scaricati in una città a caso, lontana da casa nostra. Ora non so cosa fare, mi sento senza speranza». Reportage e inchieste/Confini e frontiere CEUTA: MILITARIZZAZIONE, VIOLENZA RAZZISTA E REPRESSIONE DELLA SOLIDARIETÀ Un reportage scritto sul campo, attraversato dalle testimonianze delle persone che vivono e resistono alla frontiera Giulia Stella Ingallina 7 Settembre 2026 Sono dei primi giorni di ottobre anche i video che mostrano persone in fuga mentre cercano di sottrarsi alla polizia e ai trasferimenti forzati. Alcune corrono verso il mare per raggiungere a nuoto un altro tratto della costa spagnola, mentre le autorità le inseguono, utilizzando anche quelle che, dalle immagini, sembrerebbero armi da fuoco. Considerate nel loro insieme, queste operazioni assumono le caratteristiche di trasferimenti collettivi verso il Marocco e sollevano seri interrogativi rispetto al diritto di chiedere asilo e al principio di non-refoulement. La questione appare ancora più grave nel caso di minori e donne, che hanno subito lo stesso trattamento.  La sistematicità di queste operazioni sembra inoltre inserirsi in una più ampia gestione dello spazio urbano orientata a rimuovere progressivamente gli accampamenti e la presenza delle persone in movimento dalla città. L’operazione del 4 e 5 ottobre è avvenuta a pochi giorni dalla visita di re Felipe VI e della regina Letizia, prevista per il 13 ottobre, rendendo significativa la coincidenza tra la rimozione degli accampamenti e la preparazione della città all’arrivo dei reali.  Ma quelle condizioni di abbandono esistono e renderle invisibili non significa farle scomparire: significa soltanto cancellarne le tracce dallo spazio pubblico, in nome del decoro, mentre migliaia di persone continuano a vivere nelle stesse condizioni. VIOLENZE ESTREME, FINO A CONFIGURARE TORTURA: LA DENUNCIA DI AMNESTY INTERNATIONAL Il 30 settembre Amnesty International ha pubblicato gli esiti di un’inchiesta condotta a Ceuta dal 10 al 15 settembre 3. L’organizzazione ha raccolto 22 testimonianze dirette di violenze da parte dei militari e 65 interviste, tra cui quelle di 31 minori e 26 donne, due delle quali incinte. Tra le pratiche denunciate, insulti e minacce sono all’ordine del giorno e della notte, così come le aggressioni fisiche. I segni dei manganelli restano sui corpi, con lividi e ferite anche in punti particolarmente sensibili, come la testa. Ci sono persone aggredite mentre dormono, colpite alla schiena, prese a calci, minacciate, private del cibo o sottoposte all’uso di spray urticanti. Un ragazzo denuncia anche l’utilizzo di armi bianche da parte delle autorità: «Non va bene! Perché in certe zone hanno iniziato ad accoltellare la gente. Mi trovavo proprio in uno di quei quartieri quando un tizio è stato accoltellato alla spalla e alla schiena! E meno male che quella notte siamo riusciti a scappare.» Testimonianza Un altro racconta di non essere riuscito a camminare per 25 giorni dopo essere stato svegliato, aggredito e poi spinto giù dall’Eremo di San Antonio, nei pressi del quale stava dormendo prima dell’attacco. Alla prevaricazione della forza si accompagnano richieste umilianti. Un ragazzo riferisce di essere stato obbligato da un militare a inginocchiarsi davanti a lui prima di essere picchiato. In altri racconti, ragazzi sono stati costretti a radersi i capelli oppure a inginocchiarsi e baciare una croce cristiana nonostante la propria fede musulmana. Gesti che sembrano avere come unico scopo l’affermazione della forza, del potere e del controllo sull’altro, ridotto a un corpo da dominare e umiliare. La violenza non si limita così a infliggere dolore, ma colpisce la dignità e la percezione di sé. Altre percosse sono state precedute dall’immobilizzazione del corpo. Alcune persone riportano di essere state legate con fascette ai polsi, i cui segni sono rimasti impressi sulla pelle. Un ragazzo racconta di essere stato legato e gettato nel bagagliaio di un’automobile.  Quando lo hanno tirato fuori, gli hanno imbavagliato la bocca e gli hanno sbattuto il volto contro un albero, prima di buttarlo giù da un terrapieno. Un racconto di violenza estrema che, per la sua gravità, non può essere ridotto alla definizione di «abuso» o «uso eccessivo della forza»: episodi di questo tipo possono configurare tortura. La violenza assume forme specifiche anche nei confronti delle donne. Amnesty International ha raccolto testimonianze di insulti e abusi a sfondo sessuale, rivolti anche a donne incinte. Tra questi, quello rivolto da un militare a una donna: «Come fai a non essere capace di prendere la tua spazzatura se sei stata capace di aprire le gambe». Secondo i dati del Consiglio Generale della Magistratura, sono state avviate 37 indagini per violenze sessuali: 28 risultano ancora aperte, mentre 8 sono state archiviate provvisoriamente. Le vittime complessive sono 39, di cui 38 donne e un uomo, e 14 minorenni. Questa violenza verbale e fisica, con finalità intimidatorie e di «castigo», si inserisce in un clima di crescente ostilità, alimentato da una retorica pubblica che presenta la presenza migrante come una minaccia. Espressioni come «invasori» o «devono essere cacciati» hanno trovato ampia diffusione nel dibattito pubblico, sui media e sui social network. Amnesty riporta i dati dell’OBERAXE, che confermano l’intensificazione dell’odio razzista e xenofobo, aumentato ad agosto di circa il 76% rispetto al mese precedente. La retorica stigmatizzante colpisce anche chi presta assistenza o denuncia le violazioni dei diritti. Le organizzazioni impegnate nella distribuzione di cibo e beni di prima necessità hanno riferito di insulti, molestie e ostacoli nello svolgimento delle attività. Il 12 settembre, un veicolo militare ha bloccato per circa due ore l’ingresso della sede di No Name Kitchen, ostacolando la distribuzione quotidiana di cibo.  Il 20 settembre, l’attivista Rafa Borrego, l’avvocata per i diritti umani Sofía Cánovas e la deputata di Ceuta Julia Ferreras sono stati aggrediti al porto di Ceuta da alcuni manifestanti, in un contesto di crescente ostilità nei confronti di ONG e attivisti impegnati nell’assistenza alla popolazione migrante. Il quadro restituito dall’inchiesta di Amnesty International è quello di una violenza che attraversa Ceuta nella sua totalità, non solo nell’uso della forza e nel trauma di un singolo momento, ma nel suo esercizio come strumento di dominio, controllo e umiliazione.  Attraverso il corpo, la violenza afferma una gerarchia, ricordando continuamente a chi la subisce chi può comandare, chi può colpire, chi può decidere dove dormire o quando muoversi. Una pratica che si ripete nello spazio pubblico e che, attraverso la sua sistematicità e il silenzio che la circonda, finisce per diventare parte della quotidianità. NEGARE IL DIRITTO D’ASILO, LASCIARE NEL LIMBO Un altro elemento emerso dall’analisi della situazione e dalle testimonianze raccolte riguarda la difficoltà, e in alcuni casi l’impossibilità, di accedere alla procedura di protezione internazionale. Anche persone entrate a Ceuta ben prima del 30 luglio raccontano gli ostacoli incontrati nell’accesso al diritto d’asilo, quando ancora non era stata dichiarata alcuna situazione di «emergenza». Tra le testimonianze raccolte da Amnesty International vi sono quelle di persone provenienti da Paesi in situazione di conflitto, come Yemen e Somalia.  Questo mostra come, sebbene tutte le persone abbiano il diritto di accedere alla procedura, gli ostacoli riguardino anche chi proviene da Paesi non considerati «sicuri». In diversi casi, le procedure non erano ancora state avviate; le persone non erano state sottoposte alla valutazione delle eventuali vulnerabilità, prevista con l’entrata in vigore del Regolamento Screening il 12 giugno, né avevano ricevuto informazioni adeguate sulle procedure a cui avrebbero potuto accedere. Particolarmente grave è la testimonianza di tre cittadini yemeniti espulsi da Ceuta. Uno di loro, 34 anni, era entrato nell’enclave spagnola alla fine di giugno e, dopo essere stato soccorso dalla Croce Rossa, era stato accompagnato al CETI. A causa della mancanza di posti, tuttavia, non era stato accolto nel centro ed era stato costretto a trascorrere le notti nascondendosi nella foresta, come ancora oggi fanno molte delle persone presenti sul territorio. Sei giorni dopo, quando era tornato in città alla ricerca di cibo, era stato fermato dai militari insieme ad altre circa settanta persone. Sarebbe stato poi picchiato e caricato su un mezzo militare diretto verso la frontiera. Nonostante avesse gridato per manifestare la propria volontà di chiedere asilo e avesse mostrato il passaporto yemenita, il documento sarebbe stato ignorato e gettato a terra dalle autorità. L’uomo è quindi stato deportato e consegnato, insieme alle altre persone, alla polizia marocchina. Una simile condotta non si limita dunque a negare, nei fatti, l’accesso alla procedura d’asilo, ma può configurare una violazione del principio di non-refoulement quando il respingimento avviene senza una valutazione individuale del caso e dei rischi specifici cui la persona potrebbe essere esposta nel Paese verso cui viene rinviata. Altre testimonianze raccontano gli ostacoli incontrati nel tentativo di ottenere un minimo di protezione, per poi, in alcuni casi, andare incontro a trattamenti ancora peggiori. La storia di un ragazzo può riassumere quella di molte delle persone incontrate. Dopo essere entrato a Ceuta, ha trascorso settimane per strada, cambiando ogni tre o quattro giorni il luogo in cui dormiva e cercando gli spazi più nascosti e sicuri per evitare di essere trovato e picchiato dalla polizia, cosa che accadeva comunque con frequenza. Quando hanno iniziato a circolare le informazioni sull’apertura, e poi sull’aumento dei posti letto, di un campo di accoglienza nei pressi dell’ospedale, ha cominciato a dormire nelle sue vicinanze, monitorando la situazione. Con il passare dei giorni, le persone in attesa all’esterno sono diventate sempre più numerose. Entrare nel campo, inizialmente guardato con sospetto per il timore che potesse trattarsi di un centro di pre-rimpatrio, anche a causa della sua vicinanza al confine, è diventato progressivamente l’unica speranza per sottrarsi alla violenza sempre più presente nelle strade. Dopo diversi giorni di attesa, a metà settembre il ragazzo è riuscito a ottenere un posto nel campo, inizialmente senza che venisse avviata alcuna procedura. Nei giorni successivi racconta di essere stato accompagnato dalla polizia per quella che si ipotizzava fosse la registrazione della domanda d’asilo, visto che ne aveva già da tempo manifestato la volontà. Al termine dell’incontro, tuttavia, non gli è stato consegnato alcun documento, né vi è stata alcuna formalizzazione o spiegazione chiara sui passaggi successivi. Uscito dall’incontro ancora più confuso, ha cercato informazioni sulla procedura d’asilo attraverso i volontari, riferendo di aver percepito una forte pressione verso l’ipotesi del ritorno volontario. Non era quindi chiaro quale procedura fosse effettivamente in corso, né quale fosse la sua posizione. A un certo punto, tuttavia, gli è stato comunicato, sempre e solo a voce, che sarebbe stato ascoltato da una commissione nell’aprile 2027, a circa sette mesi di distanza: «Ho l’impressione che qui stiamo solo perdendo tempo e che alla fine ci respingeranno. Avremo perso un anno della nostra vita, durante il quale abbiamo persino perso la nostra dignità, capisci? Molti ragazzi stanno tornando in Marocco, sono stanchi. Anche le persone che erano in giro nascoste, le hanno portate in città ma hanno respinto la loro richiesta di asilo. Qui abbiamo solo sprecato tempo e salute.» Testimonianza LA STRATEGIA DELLO SFINIMENTO Le quotidiane molestie e violenze di natura razzista e xenofoba sembrano produrre l’effetto di logorare progressivamente la salute psicologica delle persone, portandole verso un limite di sopportazione sempre più difficile da sostenere. Si va dagli impedimenti più banali alla vita quotidiana, come la difficoltà nel farsi la doccia, reperire articoli per l’igiene personale e vestiti puliti, all’impossibilità di dormire perché continuamente svegliate a colpi dagli agenti di polizia. Anche l’accesso al cibo e all’acqua potabile risulta problematico, tra la quantità insufficiente distribuita dalle organizzazioni umanitarie e l’impossibilità, in alcuni casi, di entrare nei negozi e nei supermercati.  L’accesso a questi luoghi è infatti presidiato dalle autorità che, attraverso identificazioni aggressive e forme di profilazione razziale basate sul colore della pelle e sull’abbigliamento, decidono arbitrariamente chi può entrare. Una pratica che non riguarda soltanto le persone in movimento, ma anche cittadini di Ceuta con origini marocchine. A questo si aggiunge l’abbandono per mesi delle persone negli insediamenti sulle spiagge di Benítez e El Trampolín, nelle Naves del Tarajal, nelle aree periferiche del CETI, nel centro equestre La Hípica de Ceuta, nei terreni adiacenti alla moschea di Sidi Embarek e in altre zone della città, dalla foresta ai quartieri periferici di Loma Colmenar ed El Príncipe. A rendere ancora più grave questa condizione è la mancanza di un’adeguata assistenza sanitaria. Dopo essere state ferite o esposte a condizioni insalubri, le persone incontrano difficoltà nell’accesso alle cure. Sono state raccolte testimonianze di discriminazioni e commenti razzisti e xenofobi rivolti ad alcune persone in movimento che si recavano all’Ospedale Universitario di Ceuta, con casi in cui sarebbero state costrette ad attendere all’esterno del pronto soccorso.  Persone con ferite aperte alla testa hanno riferito di aver atteso per molte ore in strada prima di ricevere cure, subendo nel frattempo anche molestie da parte dell’esercito che pattugliava l’area. Amnesty International ha inoltre raccolto la testimonianza di un uomo in sedia a rotelle, con gravi ferite alle caviglie, alle braccia e al busto dopo essere stato spinto da alcuni soldati da un’altezza superiore ai sei metri. Secondo quanto riferito, non gli sarebbe stata nemmeno effettuata una radiografia, ma soltanto applicata una benda d’emergenza. Si delinea così una condizione fatta di violenze strutturali e sistemiche, impedimenti alla vita quotidiana, pressione psicologica, paura e minaccia. Da alcune settimane, inoltre, gli agenti avrebbero iniziato a utilizzare mascherine sanitarie durante le ronde finalizzate a individuare e picchiare le persone.  Alla luce della diffusione di video che documentano le violenze, l’utilizzo delle mascherine sembra avere l’obiettivo di impedire il riconoscimento degli agenti, in contrasto con l’obbligo di identificazione previsto per le autorità pubbliche in divisa. Questo espediente diventa alienante anche per chi subisce le violenze: l’agente non è più riconoscibile come persona, ma soltanto come una divisa che si impone sul corpo di chi la subisce, rendendo ancora più difficile qualsiasi possibilità di appello a un’umanità comune. I trattamenti descritti, crudeli, disumani e degradanti, sembrano dunque rispondere a un modello, come emerge anche dalle parole riportate da Amnesty International: «Abbiamo ordini affinché non si sentano a loro agio», avrebbe detto un ufficiale militare per giustificare identificazioni e molestie nei confronti delle persone in movimento. Quella che sembra essere in atto a Ceuta è una strategia dello sfinimento. Di fronte a una situazione che dovrebbe essere affrontata attraverso gli strumenti previsti dalle norme di tutela e dal diritto d’asilo, le autorità arrivano, all’opposto, a disumanizzare le persone e a compiere gesti estremi, che per le loro modalità possono configurare forme di tortura, fino a spingerle al limite della sopportazione. Attraverso una pressione continua, sembra che l’effetto sia quello di esaurire le forze e la capacità di resistere delle persone, fino a spingerle ad abbandonare la volontà di rivendicare i propri diritti in Europa e a scegliere di tornare «volontariamente» in Marocco. Una strategia che sembra riuscire, in alcuni casi, a produrre proprio quell’effetto: «Qui non c’è niente di buono; ho iniziato a sentire che sto perdendo me stesso. Sento che il mio tempo qui è finito, forse tornerò in Marocco». Testimonianza LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE: UNA RIFLESSIONE SUL DIVIETO DI TORTURA E DI TRATTAMENTO INUMANO O DEGRADANTE La situazione che emerge oggi a Ceuta solleva una questione più ampia, relativa agli obblighi dello Stato ai sensi dell’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ripreso dalla Carta di Nizza all’articolo 4, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. A livello internazionale, lo stesso principio trova una formulazione specifica nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, che definisce la tortura come: «Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine […] di intimorirla o di far pressione su di lei […] o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o col suo consenso espresso o tacito. […]» Nel tempo, la giurisprudenza ha interpretato la norma estendendone l’applicazione, oltre che alle forme più evidenti di violenza, anche a condizioni capaci di ledere la dignità e l’integrità della persona.  Nella valutazione assumono rilievo la durata della condotta e i suoi effetti fisici e mentali, così come il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima. Possono inoltre essere considerati la premeditazione, lo scopo perseguito e l’eventuale volontà di umiliare o avvilire la persona.  Nella sentenza Taştan c. Turchia 4, infatti, la Corte di Strasburgo ha ritenuto rilevante quest’ultimo elemento, precisando che l’umiliazione non deve necessariamente essere pubblica, ma è sufficiente che sia percepita come tale dalla vittima. A Ceuta, le testimonianze raccolte parlano di persone picchiate, immobilizzate, minacciate, private del cibo, sottoposte a umiliazioni e, in alcuni casi, a violenze estreme. È dunque alla luce dell’articolo 3 che occorre interrogarsi sul limite oltre il quale l’esercizio della forza e il trattamento riservato a una persona diventano incompatibili con la sua dignità, valutando sia le singole aggressioni sia le modalità con cui si producono nel contesto complessivo. La violazione dell’articolo 3 può infatti riguardare anche le condizioni complessive nelle quali una persona viene lasciata vivere e la mancata protezione da parte delle autorità. Un precedente significativo è Khan c. Francia 5, relativo alla situazione di un minore straniero non accompagnato che viveva nella cosiddetta Jungle di Calais.  La sentenza mostra come gli obblighi derivanti dalla norma non si esauriscano nel dovere dello Stato di non maltrattare una persona, ma possano comprendere anche un obbligo positivo di proteggerla quando si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. È questo il parametro attraverso cui interrogare la responsabilità dello Stato: a Ceuta, ancor prima delle violenze e delle pessime condizioni materiali in cui migliaia di persone sono costrette a vivere, viene meno l’obbligo di protezione.  Minori non accompagnati, donne e altre persone vulnerabili continuano a vivere per strada e, invece di trovare presa in carico e protezione, incontrano nello spazio pubblico controllo, minacce, percosse e umiliazioni, oltre al rischio di essere allontanate e trasferite. Bisogna, in questo senso, prendere in considerazione anche il principio di non-refoulement che, proprio sotto il profilo dell’articolo 3, costituisce un limite all’azione dello Stato: una persona non può essere trasferita qualora esistano motivi per ritenere che, nel Paese di destinazione, possa essere esposta a violenze.  Tra i precedenti più significativi vi è Hamed c. Austria 6, nel quale la Corte ha ritenuto che l’espulsione verso la Somalia avrebbe comportato una violazione dell’articolo 3, e Hirsi Jamaa e altri c. Italia 7, nel quale ha ribadito che anche di fronte alla pressione degli arrivi e alla complessità della gestione delle frontiere lo Stato non è sollevato dai propri obblighi, sottolineando anche il divieto di trasferimento senza una valutazione individuale della situazione e dell’eventuale rischio. Questo principio assume una rilevanza particolare a Ceuta, dove persone in movimento vengono allontanate verso il Marocco in forma collettiva e senza una valutazione dei rischi cui potrebbero essere singolarmente esposte. Il margine di discrezionalità dello Stato incontra dunque un limite nell’articolo 3, in quanto disposizione priva di eccezioni e non suscettibile di deroga, neppure in circostanze eccezionali, comprese quelle legate alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata o alla sicurezza nazionale. La Corte ha più volte ribadito il carattere assoluto del divieto e l’impossibilità di bilanciarlo con altri interessi dello Stato. È proprio alla luce di questo principio che occorre interrogarsi su quanto accade a Ceuta: l’eccezionalità del numero degli ingressi, la difficoltà della gestione o le esigenze di sicurezza non possono giustificare comportamenti violenti, degradanti o inumani, né l’assenza di protezione nei confronti di persone vulnerabili. La questione, quindi, non è soltanto stabilire se una singola aggressione abbia oltrepassato la soglia dell’articolo 3, ma allargare lo sguardo a ciò che accade quando violenza, umiliazione, abbandono e mancata protezione diventano elementi ricorrenti di un sistema di gestione che, invece di garantire protezione e accesso ai diritti, produce paura, precarietà e sfinimento. È proprio su questo che dovrebbe misurarsi la responsabilità dello Stato: sulla capacità di garantire che, anche alle frontiere, i diritti fondamentali non smettano di valere. 1. España: Amnistía Internacional denuncia tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de fuerzas militares y condiciones indignas de acogida, Amnesty International (30 settembre 2026) ↩︎ 2. Vedi il post video di NNK ↩︎ 3. España: Amnistía Internacional denuncia tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de fuerzas militares y condiciones indignas de acogida, Amnesty International (30 settembre 2026) ↩︎ 4.  Corte, sentenza Taştan c. Turchia, 04.03.2008, riferimento n. 63748/00 §31 ↩︎ 5. Vedi la decisione della CEDU ↩︎ 6. Corte, sentenza Hamed c. Austria, 17.12.1996, riferimento n. 25964/94, §§39-41 ↩︎ 7. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 febbraio 2012 – Ricorso n. 27765/09 – Hirsi Jamaa e altri c. Italia ↩︎
Il Patto UE su migrazione e asilo in applicazione dal 12 giugno 2026: le prime attuazioni e i primi orientamenti giurisprudenziali
Un’analisi a cinque mesi dall’entrata in applicazione del Patto sul Sistema Comune d’Asilo Europeo, anche alla luce del D.L. 100/2026, convertito in legge, di attuazione, delle principali circolari ministeriali e delle procedure operative standard (SOP) e dei primi orientamenti giurisprudenziali. La procedura di frontiera, la condizione delle vittime di tratta e degli altri vulnerabili, i paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (c.d. “PSS”), l’efficacia intertemporale della nuova disciplina e le strategie di contenzioso sperimentale e strategico, anche alla luce dei regolamenti RAMM (ex Dublino), Screening, Rimpatri in frontiera e Procedura (APR) e della nuova Direttiva Accoglienza. Il nuovo periodo di recupero e riflessione per le vittime di tratta (art. 18, commi 3-ter e 3-quater, T.U. Immigrazione, introdotto dal d.lgs. 115/2026) e il nuovo decreto ministeriale di designazione delle zone di frontiera. Descrizione Dal 29 settembre 2026 sarà possibile iscriversi alla nuova iniziativa formativa dell’associazione Spazi Circolari. Il corso intensivo si terrà sia in presenza, a Roma, sia in via telematica e avrà inizio l’11 novembre 2026 e termine il 13 novembre 2026, per un totale di 24 ore, divise in 3 incontri da 8 ore che si terranno dalle 9.30 alle 18.30. Il corso intensivo si rivolge ad un massimo di 70 persone in presenza e 100 in collegamento telematico, principalmente rivolto ad avvocate/avvocati e operatori/operatrici legali e mira ad analizzare in una prospettiva critica e pragmatica, a cinque mesi dall’entrata in applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo (12 giugno 2026), le prime prassi applicative dei nuovi regolamenti – con particolare riguardo alla procedura di frontiera, ai paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% e all’efficacia intertemporale della nuova disciplina -, il Decreto Legge 100/2026 come convertito in legge, le principali circolari ministeriali e le procedure operative standard (SOP) adottate in attuazione del nuovo assetto normativo, i primi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità formatisi in materia e le strategie di costruzione di un contenzioso sperimentale e strategico. Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza. IL CALENDARIO DEL CORSO Mercoledì 11 novembre 2026 ore 9.30/13.30: Cenni sul Regolamento RAMM (ex Dublino) e l’efficacia intertemporale della nuova disciplina. Il fermo nel Regolamento Screening A cura di Loredana Leo, Lucia Gennari, Alberto Pasquero e Cristina Laura Cecchini Ore 14.30/18.30: Il Regolamento Screening nelle prime applicazioni e l’avvio del contenzioso sperimentale e strategico A cura di Elena Adamoli, Salvatore Fachile, Federica Remiddi e Giulia Crescini -------------------------------------------------------------------------------- Giovedì 12 novembre 2026 ore 9.30/13.30: La nuova disciplina della vulnerabilità in frontiera A cura di Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari Ore 14.30/18.30: I luoghi di frontiera e i luoghi di espletamento della procedura di frontiera e le nuove garanzie nel Regolamento Procedure, nel DL 100/2026 e nel Decreto ministeriale di luglio 2026 A cura di Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo e Federica Remiddi -------------------------------------------------------------------------------- Venerdì 13 novembre 2026 ore 9.30/13.30: I paesi statisticamente sicuri nella procedura di frontiera, la nuova domanda reiterata e il ritiro implicito A cura di Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo, Salvatore Fachile e Loredana Leo Ore 14.30/18.30: Il caso Albania, la nuova direttiva accoglienza e ulteriori spunti in tema di contenzioso strategico -------------------------------------------------------------------------------- A cura di Federica Remiddi, Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini, Ginevra Maccarrone e Vittoria Garosci ISCRIZIONI Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento dell’iscrizione telematica. Per i soci Spazi Circolari il costo è di 200 euro. Sede: Roma, Città dell’altra economia (quartiere Testaccio), e collegamento telematico via Zoom. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda dovrà pervenire esclusivamente on-line compilando il modulo, entro le ore 13 del 9 novembre 2026. Compila il modulo – clicca qui Iscrizioni possibili dal 29 settembre 2026. Numero minimo 30 iscritti; in mancanza il corso non sarà avviato e le quote versate saranno restituite. Priorità cronologica d’iscrizione in caso di eccedenza delle domande. ARTICOLAZIONE DEL CORSO Il corso inizierà l’11 novembre 2026 e avrà termine il 13 novembre 2026 (24 ore di lezione), per 8 ore quotidiane, dalle 9.30 alle 18.30. Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione Spazi Circolari a quanti avranno seguito almeno l’80% del percorso. Crediti formativi: è stata avanzata richiesta al COA di Roma, esclusivamente per i corsisti in presenza. Comitato scientifico: Loredana Leo, Federica Remiddi, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Giulia Crescini Le docenti: Loredana Leo, Federica Remiddi, Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Elena Adamoli, Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo, Vittoria Garosci, Alberto Pasquero e Ginevra Maccarrone Scarica la brochure informativa * Informazioni: è possibile scrivere al seguente indirizzo: formazionespazicircolari@gmail.com
Indagine su una frontiera al di sopra di ogni sospetto
Il Patto europeo su migrazione e asilo, entrato nella sua fase applicativa, ridisegna le procedure di frontiera e introduce nuovi istituti la cui portata concreta si misura sui territori, prima ancora che nelle norme. Indagine su una frontiera al di sopra di ogni sospetto è un ciclo di cinque incontri online che attraversa altrettanti punti della frontiera siciliana – Pantelleria, Pozzallo, Lampedusa, Agrigento e Messina – per osservare come queste procedure prendono forma nella prassi. Ogni appuntamento si articola in due parti: una prima dedicata al contesto territoriale e al funzionamento dell’hotspot, una seconda di approfondimento giuridico. Gli incontri, a cura di Spazi Circolari e Studio legale Antartide, si terranno sul canale YouTube di Melting Pot, da settembre a dicembre 2026, sempre dalle ore 18.00 alle 19.00. -------------------------------------------------------------------------------- 1° INCONTRO – PANTELLERIA Martedì 15 settembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Giulia Crescini e Avv.ta Federica Remiddi – Studio Legale Antartide Prima parte (contesto e prassi) Pantelleria: un laboratorio delle nuove procedure di frontiera Il contesto dell’isola di Pantelleria, il funzionamento dell’hotspot e le modalità di applicazione delle nuove procedure di frontiera previste dal Patto europeo in un territorio caratterizzato da un peculiare regime operativo. Seconda parte (focus giuridico) L’analisi giuridica della procedura di screening e del nuovo istituto del fermo introdotto dal D.L. n. 100/2026 -------------------------------------------------------------------------------- 2° INCONTRO – POZZALLO Martedì 29 settembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatori/trici: Avv. Salvatore Fachile e Avv.ta Loredana Leo – Studio Legale Antartide Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera a Pozzallo Analisi del contesto territoriale e delle modalità concrete di applicazione delle procedure di frontiera presso l’hotspot di Pozzallo. Seconda parte (focus giuridico) L’emersione delle vulnerabilità sociali, con focus specifico sulle vittime di tratta Gli strumenti di individuazione ed emersione delle situazioni di vulnerabilità, con particolare riferimento alle persone vittime di tratta e sfruttamento e alle garanzie previste durante la procedura di frontiera. -------------------------------------------------------------------------------- 3° INCONTRO – LAMPEDUSA Giovedì 15 ottobre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Lucia Gennari e Avv.ta Cristina Laura Cecchini – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Lampedusa e le procedure di frontiera Il contesto dell’isola e l’applicazione delle procedure di frontiera nell’hotspot di Lampedusa. Seconda parte (focus giuridico) Vulnerabilità sanitarie, tutela della salute e soccorso in mare L’emersione delle vulnerabilità sanitarie, il ruolo del personale medico e delle organizzazioni impegnate nelle attività di ricerca e soccorso in mare nell’ambito delle nuove procedure. -------------------------------------------------------------------------------- 4° INCONTRO – AGRIGENTO (FOCUS SPECIFICO SU VILLA SIKANIA E/O LICATA) Martedì 17 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Giulia Crescini e Avv.ta Federica Remiddi – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera nel territorio agrigentino Il contesto territoriale e l’applicazione delle procedure di frontiera presso Villa Sikania e/o Licata. Seconda parte (focus giuridico) Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e obblighi di segnalamento; il nuovo meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali Analisi del nuovo sistema di limitazione della libertà di circolazione previsto durante la procedura di frontiera e degli obblighi imposti ai richiedenti asilo; analisi del meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali previsto come garanzia dal Patto UE. -------------------------------------------------------------------------------- 5° INCONTRO – MESSINA Martedì 15 dicembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Lucia Gennari e Avv.ta Cristina Laura Cecchini – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera nell’hotspot di Messina Il funzionamento dell’hotspot di Messina e le modalità applicative delle procedure di frontiera. Seconda parte (focus giuridico) I Paesi di origine statisticamente sicuri Il nuovo sistema di individuazione dei Paesi statisticamente sicuri, il suo impatto sull’esame delle domande di protezione internazionale e le principali questioni interpretative.
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa