Il Questore ha l’obbligo di valutare la domanda di protezione speciale, anche dopo le modifiche della L. 50/2023
Il Tribunale di Palermo si pronuncia nuovamente sull’obbligo del Questore di
ricevere ed esaminare le domande di permesso di soggiorno per protezione
speciale anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Cutro”
all’art. 19 del TUI.
Lo stesso Tribunale aveva già delineato un orientamento significativo in sede
cautelare, nell’ambito di procedimenti instaurati ex art. 700 c.p.c., affermando
principi destinati a incidere in modo rilevante sulla prassi amministrativa. In
tali ordinanze, il giudice aveva chiarito che grava sull’amministrazione un
preciso obbligo giuridico di ricevere ogni istanza formulata da un soggetto
titolare di una posizione giuridica qualificata, volta all’ottenimento di un
provvedimento amministrativo favorevole. Ne discende il diritto pieno
dell’istante alla formalizzazione della domanda, cui si contrappone il dovere
dell’autorità amministrativa di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso,
indipendentemente dall’esito nel merito, potendo questo tradursi tanto in un
rigetto per ragioni preliminari quanto in una decisione negativa nel merito.
In questa prospettiva, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo, in assenza di un
espresso divieto normativo, il rifiuto opposto dalla Questura alla ricezione di
una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, qualificando tale
comportamento come lesivo del diritto dell’interessato all’attivazione del
procedimento amministrativo. Aveva, conseguentemente, disposto che la Questura
procedesse all’acquisizione dell’istanza, ferma restando la competenza
dell’autorità procedente a valutarne l’eventuale accoglibilità all’esito
dell’istruttoria.
Su questo sfondo si inserisce la decisione più recente, con cui il Tribunale di
Palermo si è pronunciato su un ricorso avverso un provvedimento di rigetto
emesso dal Questore, il quale aveva dichiarato inammissibile una domanda di
permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente presso i
propri uffici dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). Il
diniego era fondato sull’assunto che la nuova disciplina avesse eliminato la
possibilità per lo straniero di richiedere tale forma di tutela direttamente
all’autorità di pubblica sicurezza.
Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che l’intervento normativo del 2023 non
ha comportato la soppressione dell’istituto della protezione speciale, la cui
operatività permane nell’ordinamento. Sebbene siano stati rimossi i riferimenti
testuali alla “vita privata e familiare” dall’art. 19 del TUI, tale ambito di
tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi internazionali e
costituzionali, in particolare nell’art. 5, comma 6, del TUI e nell’art. 8 CEDU.
Quest’ultima disposizione, in quanto norma sovraordinata, impone infatti allo
Stato di valutare il grado di radicamento dello straniero e la consistenza dei
suoi legami familiari e sociali prima di adottare un provvedimento di
allontanamento.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale afferma che lo straniero il quale
intenda far valere una condizione ostativa all’espulsione fondata sul diritto al
rispetto della vita privata e familiare deve poter sollecitare direttamente la
verifica da parte dell’autorità amministrativa competente, da individuarsi nella
Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del TUI. L’abrogazione del comma 1.2
dell’art. 19 non può essere interpretata nel senso di escludere la proponibilità
della domanda in via amministrativa diretta, poiché una simile lettura finirebbe
per rendere ineffettiva una tutela che discende da fonti di rango superiore alla
legge ordinaria.
La sentenza evidenzia, inoltre, come l’autorità amministrativa non possa
sottrarsi all’esame della domanda invocando un difetto di competenza o la
presunta eliminazione della tipologia di permesso. Al contrario, in presenza di
elementi indicativi di un significativo livello di integrazione o dell’esistenza
di legami familiari rilevanti, la Questura è tenuta ad attivare un’adeguata
istruttoria volta alla verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di
soggiorno. Una diversa impostazione, che imponesse al richiedente di presentare
necessariamente una domanda di protezione internazionale dinanzi alla
Commissione Territoriale anche quando difettino i presupposti per lo status di
rifugiato o per la protezione sussidiaria, si tradurrebbe in un inutile aggravio
procedimentale e in un irragionevole appesantimento dell’attività
amministrativa.
In questo contesto, il Tribunale rafforza il proprio iter argomentativo
richiamando la giurisprudenza della Corte d’Appello di Brescia, in particolare
la sentenza n. 61/2025, la quale evidenzia come un’interpretazione preclusiva
dell’accesso diretto alla Questura si ponga in contrasto con i principi di
efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. La pronuncia sottolinea
che imporre al richiedente, in possesso dei requisiti per la sola protezione
speciale, la necessaria attivazione del procedimento di protezione
internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale – pur in assenza dei
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione
sussidiaria – determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per tali organi, con
effetti distorsivi sul funzionamento complessivo del sistema. Ne deriva, secondo
tale orientamento, la necessità di riconoscere un canale amministrativo diretto
dinanzi alla Questura, quale strumento idoneo a garantire l’effettività della
tutela ed evitare fenomeni di congestione degli uffici competenti in materia di
asilo.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l’accertamento
del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale,
affermando che l’amministrazione non può legittimamente sottrarsi all’esame nel
merito di una domanda fondata sul consolidamento dei legami sociali e culturali
nel territorio nazionale, qualora questi risultino prevalenti rispetto
all’interesse pubblico all’allontanamento, in assenza di esigenze di sicurezza.
Tribunale di Palermo, sentenza n. 2845 del 28 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Daniele Papa per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione
speciale