Tag - dl 10 marzo 2023, n. 20 (decreto cutro)

Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Protezione speciale post DL n. 20/2023: il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU
Il Tribunale di Roma si è occupato dell’istituto della protezione speciale per le domande formalizzate successivamente all’entrata in vigore del D.l. 20/2023 dell’11 marzo 2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50. L’art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l’art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata, previsti dall’art. 8 CEDU, vanno intesi come dotati di autonoma tutela, motivo per cui, se ben possono sovrapporsi in capo al medesimo soggetto, possono andare anche disgiunti; lo straniero ben potrà allora invocare la protezione speciale anche solo per la tutela della propria vita privata (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6775 del 14 marzo 2025) Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione socioeconomico nel contesto nazionale. Pertanto, un eventuale rimpatrio del ricorrente potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dunque deve essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98. Tribunale di Roma, decreto del 6 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Il Questore ha l’obbligo di valutare la domanda di protezione speciale, anche dopo le modifiche della L. 50/2023
Il Tribunale di Palermo si pronuncia nuovamente sull’obbligo del Questore di ricevere ed esaminare le domande di permesso di soggiorno per protezione speciale anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Cutro” all’art. 19 del TUI. Lo stesso Tribunale aveva già delineato un orientamento significativo in sede cautelare, nell’ambito di procedimenti instaurati ex art. 700 c.p.c., affermando principi destinati a incidere in modo rilevante sulla prassi amministrativa. In tali ordinanze, il giudice aveva chiarito che grava sull’amministrazione un preciso obbligo giuridico di ricevere ogni istanza formulata da un soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata, volta all’ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole. Ne discende il diritto pieno dell’istante alla formalizzazione della domanda, cui si contrappone il dovere dell’autorità amministrativa di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso, indipendentemente dall’esito nel merito, potendo questo tradursi tanto in un rigetto per ragioni preliminari quanto in una decisione negativa nel merito. In questa prospettiva, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo, in assenza di un espresso divieto normativo, il rifiuto opposto dalla Questura alla ricezione di una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, qualificando tale comportamento come lesivo del diritto dell’interessato all’attivazione del procedimento amministrativo. Aveva, conseguentemente, disposto che la Questura procedesse all’acquisizione dell’istanza, ferma restando la competenza dell’autorità procedente a valutarne l’eventuale accoglibilità all’esito dell’istruttoria. Su questo sfondo si inserisce la decisione più recente, con cui il Tribunale di Palermo si è pronunciato su un ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Questore, il quale aveva dichiarato inammissibile una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente presso i propri uffici dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). Il diniego era fondato sull’assunto che la nuova disciplina avesse eliminato la possibilità per lo straniero di richiedere tale forma di tutela direttamente all’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che l’intervento normativo del 2023 non ha comportato la soppressione dell’istituto della protezione speciale, la cui operatività permane nell’ordinamento. Sebbene siano stati rimossi i riferimenti testuali alla “vita privata e familiare” dall’art. 19 del TUI, tale ambito di tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi internazionali e costituzionali, in particolare nell’art. 5, comma 6, del TUI e nell’art. 8 CEDU. Quest’ultima disposizione, in quanto norma sovraordinata, impone infatti allo Stato di valutare il grado di radicamento dello straniero e la consistenza dei suoi legami familiari e sociali prima di adottare un provvedimento di allontanamento. Muovendo da tali premesse, il Tribunale afferma che lo straniero il quale intenda far valere una condizione ostativa all’espulsione fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare deve poter sollecitare direttamente la verifica da parte dell’autorità amministrativa competente, da individuarsi nella Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del TUI. L’abrogazione del comma 1.2 dell’art. 19 non può essere interpretata nel senso di escludere la proponibilità della domanda in via amministrativa diretta, poiché una simile lettura finirebbe per rendere ineffettiva una tutela che discende da fonti di rango superiore alla legge ordinaria. La sentenza evidenzia, inoltre, come l’autorità amministrativa non possa sottrarsi all’esame della domanda invocando un difetto di competenza o la presunta eliminazione della tipologia di permesso. Al contrario, in presenza di elementi indicativi di un significativo livello di integrazione o dell’esistenza di legami familiari rilevanti, la Questura è tenuta ad attivare un’adeguata istruttoria volta alla verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno. Una diversa impostazione, che imponesse al richiedente di presentare necessariamente una domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale anche quando difettino i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale e in un irragionevole appesantimento dell’attività amministrativa. In questo contesto, il Tribunale rafforza il proprio iter argomentativo richiamando la giurisprudenza della Corte d’Appello di Brescia, in particolare la sentenza n. 61/2025, la quale evidenzia come un’interpretazione preclusiva dell’accesso diretto alla Questura si ponga in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. La pronuncia sottolinea che imporre al richiedente, in possesso dei requisiti per la sola protezione speciale, la necessaria attivazione del procedimento di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale – pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per tali organi, con effetti distorsivi sul funzionamento complessivo del sistema. Ne deriva, secondo tale orientamento, la necessità di riconoscere un canale amministrativo diretto dinanzi alla Questura, quale strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela ed evitare fenomeni di congestione degli uffici competenti in materia di asilo. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, affermando che l’amministrazione non può legittimamente sottrarsi all’esame nel merito di una domanda fondata sul consolidamento dei legami sociali e culturali nel territorio nazionale, qualora questi risultino prevalenti rispetto all’interesse pubblico all’allontanamento, in assenza di esigenze di sicurezza. Tribunale di Palermo, sentenza n. 2845 del 28 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele Papa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale