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Naufragio di Cutro, processo d’appello rinviato all’11 novembre
Doveva essere l’udienza conclusiva del processo d’appello per il naufragio del caicco Summer Love, avvenuto il 26 febbraio 2023 davanti alle coste di Steccato di Cutro. Il 14 ottobre, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rinviato il procedimento all’11 novembre, data fissata per l’udienza conclusiva. Davanti al tribunale, il Collettivo AltraMarea e il Comitato Oltre i Confini – Scafiste tutte hanno organizzato un presidio di solidarietà per i tre imputati, che si trovano in carcere da oltre tre anni. Durante l’udienza, Sami Fuat ha ribadito la propria innocenza: > «Io sono arrivato in Italia come migrante, ma sono stato arrestato. Non ci > sono prove contro di me: non ci sono fotografie, non ci sono video, non c’è > nulla che mi colleghi a queste accuse». La difesa ha contestato l’attendibilità delle testimonianze raccolte dopo il naufragio, richiamando le criticità legate all’impiego di interpreti improvvisati e le dichiarazioni di alcuni sopravvissuti che avrebbero denunciato pressioni da parte degli inquirenti. Il procuratore generale ha chiesto 12 anni di reclusione per Khalid Arslan e 17 anni ciascuno per Sami Fuat e Hasab Hussain, oltre a pesanti sanzioni pecuniarie. Nel comunicato diffuso dopo il presidio, AltraMarea e il Comitato Oltre i Confini contestano una narrazione che concentra l’attenzione sui presunti responsabili della traversata, lasciando sullo sfondo le politiche migratorie. «Chi sopravvive a un naufragio non diventa per questo automaticamente colpevole. Essere migranti non è un reato. Sopravvivere non è una prova di responsabilità», sottolineano le due realtà. «Non si tratta» – scrivono – «di negare la tragedia di Cutro, né di dimenticare le 94 persone che hanno perso la vita. Si tratta di rifiutare l’idea che il bisogno di trovare dei responsabili possa prevalere sul dovere di accertare le responsabilità individuali sulla base di prove solide. La memoria delle vittime esige verità e giustizia, non capri espiatori. E la responsabilità politica non può essere rimossa dal dibattito». Notizie ACCUSATI DI SCAFISMO, CONDANNATI ALL’OBLIO Storie dimenticate di alcuni detenuti in Calabria 14 Ottobre 2026 Il comunicato richiama anche le responsabilità politiche di un sistema che restringe le possibilità di raggiungere l’Europa attraverso percorsi sicuri e legali, mentre affida sempre più spesso la gestione della mobilità umana a strumenti di controllo e repressione.
Accusati di scafismo, condannati all’oblio
COMITATO OLTRE I CONFINI. SCAFIST3 TUTT3 1 Maysoon Majidi, Marjan Jamali, Amir Babai, Khalid Arslan 2: questi nomi sono balzati agli onori delle cronache nazionali per le vicende giudiziarie che li hanno visti accusati di scafismo 3 e detenuti nelle carceri calabresi in attesa del processo 4.  La loro notorietà è stata però effimera. Per un breve periodo, le loro storie hanno trovato spazio nell’informazione italiana, anche grazie alle numerose iniziative, manifestazioni ed eventi promossi da gruppi solidali per chiederne la liberazione, soprattutto nei territori calabresi, ma non solo. Eppure, non erano le uniche. E non lo sono tuttora. Prima e dopo di loro, centinaia di persone sono finite nelle carceri calabresi con l’accusa di scafismo. In pochi casi, hanno scontato soltanto la misura cautelare in attesa della conclusione del processo. Più spesso, le accuse si sono tradotte in condanne, diventate più pesanti negli ultimi anni con il Decreto Cutro.  Le pene si attestano mediamente tra i sei e gli otto anni, ma non mancano casi definiti “straordinari” in cui si arriva a 15, 18 o persino 20 anni di reclusione. Sono storie esemplari, nelle quali l’individuo diventa spesso un capro espiatorio su cui scaricare la responsabilità delle morti in mare, come nel caso di Gun Ufuk, condannato a 20 anni per la strage di Cutro 5. Una condanna che diventa anche un monito rivolto a chi si trova dall’altra parte del mare: «Non venite». Nella maggior parte dei casi, il passaggio dal barcone alla prigione è immediato. L’identificazione dei presunti scafisti avviene spesso già al momento dell’approdo, attraverso domande e interrogatori sommari rivolti alle persone presenti sull’imbarcazione.  Tra gli elementi raccolti figurano, per esempio, aver fatto da interprete tra persone che parlano lingue diverse, essere rimasti sul ponte durante il viaggio o aver distribuito cibo e acqua agli altri passeggeri. Per gli organi giudiziari, questi comportamenti possono costituire indizi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È così che molte di queste persone finiscono rapidamente nel dimenticatoio: diventano un trafiletto sui giornali locali – «Arrestati due scafisti a Reggio Calabria», «Condannato a 18 anni lo scafista della strage» – e scompaiono dalle cronache 6. Nel frattempo, trascorreranno almeno i successivi sei anni della loro vita dietro le sbarre, lontane dagli affetti e dalle relazioni, circondate da una lingua che non conoscono. Come Comitato Oltre i confini. Scafist3 tutt3, cerchiamo di monitorare quanto accade in Calabria e di offrire supporto a chi rimane intrappolato nelle maglie del sistema giudiziario, sia per una semplice accusa, che comporta comunque l’attesa del giudizio in carcere, sia in seguito a una condanna definitiva. Parliamo di capitani e capitane che arrivano sulle nostre coste. La Calabria è una terra di approdi e, a volte, anche di naufragi. Alcuni diventano tristemente noti, come nel caso della strage di Cutro; altri scivolano via silenziosamente, come il naufragio avvenuto il 17 giugno 2024 a 120 miglia dalla costa di Roccella Jonica, costato la vita a 56 persone.  Allo stesso modo, le vicende di chi conduce le imbarcazioni scompaiono dai radar mediatici e spesso anche da quelli della politica dal basso, complice la difficoltà di rintracciare le persone che finiscono in carcere con queste accuse. Come rete, cerchiamo innanzitutto di capire cosa accade sul nostro territorio, attraverso i contatti con chi svolge attività legale, chi si occupa di mediazione e chi lavora nelle carceri. Quando possibile, entriamo in contatto diretto con le persone accusate o condannate per scafismo, per esprimere solidarietà e offrire un supporto concreto. È così che veniamo a conoscenza delle loro storie e recuperiamo una memoria capace di sovvertire la narrazione dominante sugli scafisti, restituendo valore, prima di tutto, alle persone.  Sono storie che ci insegnano che non esistono scafisti buoni e scafisti cattivi, ma persone nate nella parte non privilegiata del mondo, costrette dalla chiusura dei confini a trovare un modo, anche pericoloso, per costruirsi una vita migliore o, più semplicemente, per vivere la vita che desiderano.  Qualcosa che anche noi calabresi abbiamo fatto a lungo nel secondo dopoguerra, seppure con modalità differenti e non necessariamente meno rischiose. Potremmo raccontarvi la storia di O., un giovane libico che si trova in carcere da un decennio, ha subito torture psicologiche durante la detenzione e oggi è rinchiuso da solo in una cella molto piccola, «a causa dei suoi problemi psichici».  Oppure quella di A., originario dell’Egitto, che ha bisogno di ausili ortopedici per potersi muovere e che, al nostro ultimo contatto, non aveva ancora ricevuto alcun sostegno di questo tipo in carcere.  C’è K., iraniano, ormai prossimo alla fine della pena, che ha un solo desiderio: ricongiungersi con la moglie e i figli. E c’è G., proveniente dalla Turchia, che dopo aver scontato la pena è stato trasferito direttamente nel CPR di Bari. Grazie al ricorso presentato dal suo avvocato, è riuscito a uscirne. Oggi è di nuovo libero, lavora e sta imparando l’italiano, in attesa che venga esaminata la sua richiesta di asilo. Queste sono le storie che conosciamo. Decine di persone che attraversano le nostre frontiere scompaiono senza lasciare traccia e non vengono identificate, se non quando la loro identità è ritenuta rilevante nel processo contro il presunto o la presunta scafista.  Per ogni persona di cui abbiamo raccontato la storia, ce ne sono decine di cui abbiamo perso le tracce, inghiottite – o, meglio, fatte sparire – nel vuoto burocratico che circonda chi cerca di migrare senza disporre delle risorse economiche necessarie o della possibilità di ottenere un visto. Ci sono, però, anche storie che finiscono diversamente. Recentemente, in Calabria, due giovani di nazionalità diverse sono stati assolti con formula piena dall’accusa di scafismo in primo grado.  Come tante persone prima di loro, potranno iniziare un percorso per ricostruirsi una vita e immaginare un futuro. Non sono stati risparmiati dalla detenzione preventiva, trascorsa tra l’approdo e il processo, ma almeno potranno evitare anni di ingiusta detenzione prima di una possibile assoluzione in appello, come accade frequentemente. Siamo consapevoli che il nostro lavoro rappresenta soltanto un tassello di un puzzle molto più grande. La maggior parte delle storie e delle vite ci sfugge, perché a molte persone è negata la possibilità di comunicare, chiedere aiuto e ricevere un supporto adeguato.  Oggi sappiamo che circa un quinto di tutte le persone accusate di scafismo si trova in Calabria: un numero molto più alto di quello che le storie qui raccontate riescono a restituire. Eppure, crediamo che ogni piccola goccia possa contribuire a produrre un cambiamento. Che da quella goccia si possa diventare prima marea, poi mareggiata e infine uragano, capace di abbattere i muri del silenzio e dell’indifferenza e di restituire voce e libertà a chi ne è statə privatə. 1. Il Comitato “Oltre i confini: scafiste tutte” è una rete di attivisti e solidarietà nata in Calabria nel marzo 2024 per denunciare la criminalizzazione indiscriminata delle persone migranti accusate ingiustamente di essere “scafisti” o trafficanti ↩︎ 2. Il 14 ottobre, davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, si concluderà il processo a Khalid Arslan, Hasab Hussain e Sami Fuat, tre degli imputati per il naufragio della Summer Love, la strage di Cutro nella quale il 26 febbraio 2023 morirono 94 persone. Leggi l’articolo: Naufragio della Summer Love, presidio a Catanzaro per i tre imputati, Melting Pot (13 ottobre 2026) ↩︎ 3. Si legga: Capitani, criminalizzazioni e contronarrazioni – Progetto dal Mare al Carcere nel numero 1 della rivista Controfuoco ↩︎ 4. La costruzione politico-giuridica dello “scafista”, Melting Pot (marzo 2026) ↩︎ 5. “È uno scafista”: l’alibi securitario per la condanna, L’Espresso (31 marzo 2026) ↩︎ 6. Crocevia Mediterraneo: Scafisti o capitani? Melting Pot (luglio 2024) ↩︎
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Protezione speciale post DL n. 20/2023: il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU
Il Tribunale di Roma si è occupato dell’istituto della protezione speciale per le domande formalizzate successivamente all’entrata in vigore del D.l. 20/2023 dell’11 marzo 2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50. L’art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l’art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata, previsti dall’art. 8 CEDU, vanno intesi come dotati di autonoma tutela, motivo per cui, se ben possono sovrapporsi in capo al medesimo soggetto, possono andare anche disgiunti; lo straniero ben potrà allora invocare la protezione speciale anche solo per la tutela della propria vita privata (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6775 del 14 marzo 2025) Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione socioeconomico nel contesto nazionale. Pertanto, un eventuale rimpatrio del ricorrente potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dunque deve essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98. Tribunale di Roma, decreto del 6 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Il Questore ha l’obbligo di valutare la domanda di protezione speciale, anche dopo le modifiche della L. 50/2023
Il Tribunale di Palermo si pronuncia nuovamente sull’obbligo del Questore di ricevere ed esaminare le domande di permesso di soggiorno per protezione speciale anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Cutro” all’art. 19 del TUI. Lo stesso Tribunale aveva già delineato un orientamento significativo in sede cautelare, nell’ambito di procedimenti instaurati ex art. 700 c.p.c., affermando principi destinati a incidere in modo rilevante sulla prassi amministrativa. In tali ordinanze, il giudice aveva chiarito che grava sull’amministrazione un preciso obbligo giuridico di ricevere ogni istanza formulata da un soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata, volta all’ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole. Ne discende il diritto pieno dell’istante alla formalizzazione della domanda, cui si contrappone il dovere dell’autorità amministrativa di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso, indipendentemente dall’esito nel merito, potendo questo tradursi tanto in un rigetto per ragioni preliminari quanto in una decisione negativa nel merito. In questa prospettiva, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo, in assenza di un espresso divieto normativo, il rifiuto opposto dalla Questura alla ricezione di una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, qualificando tale comportamento come lesivo del diritto dell’interessato all’attivazione del procedimento amministrativo. Aveva, conseguentemente, disposto che la Questura procedesse all’acquisizione dell’istanza, ferma restando la competenza dell’autorità procedente a valutarne l’eventuale accoglibilità all’esito dell’istruttoria. Su questo sfondo si inserisce la decisione più recente, con cui il Tribunale di Palermo si è pronunciato su un ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Questore, il quale aveva dichiarato inammissibile una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente presso i propri uffici dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). Il diniego era fondato sull’assunto che la nuova disciplina avesse eliminato la possibilità per lo straniero di richiedere tale forma di tutela direttamente all’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che l’intervento normativo del 2023 non ha comportato la soppressione dell’istituto della protezione speciale, la cui operatività permane nell’ordinamento. Sebbene siano stati rimossi i riferimenti testuali alla “vita privata e familiare” dall’art. 19 del TUI, tale ambito di tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi internazionali e costituzionali, in particolare nell’art. 5, comma 6, del TUI e nell’art. 8 CEDU. Quest’ultima disposizione, in quanto norma sovraordinata, impone infatti allo Stato di valutare il grado di radicamento dello straniero e la consistenza dei suoi legami familiari e sociali prima di adottare un provvedimento di allontanamento. Muovendo da tali premesse, il Tribunale afferma che lo straniero il quale intenda far valere una condizione ostativa all’espulsione fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare deve poter sollecitare direttamente la verifica da parte dell’autorità amministrativa competente, da individuarsi nella Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del TUI. L’abrogazione del comma 1.2 dell’art. 19 non può essere interpretata nel senso di escludere la proponibilità della domanda in via amministrativa diretta, poiché una simile lettura finirebbe per rendere ineffettiva una tutela che discende da fonti di rango superiore alla legge ordinaria. La sentenza evidenzia, inoltre, come l’autorità amministrativa non possa sottrarsi all’esame della domanda invocando un difetto di competenza o la presunta eliminazione della tipologia di permesso. Al contrario, in presenza di elementi indicativi di un significativo livello di integrazione o dell’esistenza di legami familiari rilevanti, la Questura è tenuta ad attivare un’adeguata istruttoria volta alla verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno. Una diversa impostazione, che imponesse al richiedente di presentare necessariamente una domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale anche quando difettino i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale e in un irragionevole appesantimento dell’attività amministrativa. In questo contesto, il Tribunale rafforza il proprio iter argomentativo richiamando la giurisprudenza della Corte d’Appello di Brescia, in particolare la sentenza n. 61/2025, la quale evidenzia come un’interpretazione preclusiva dell’accesso diretto alla Questura si ponga in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. La pronuncia sottolinea che imporre al richiedente, in possesso dei requisiti per la sola protezione speciale, la necessaria attivazione del procedimento di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale – pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per tali organi, con effetti distorsivi sul funzionamento complessivo del sistema. Ne deriva, secondo tale orientamento, la necessità di riconoscere un canale amministrativo diretto dinanzi alla Questura, quale strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela ed evitare fenomeni di congestione degli uffici competenti in materia di asilo. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, affermando che l’amministrazione non può legittimamente sottrarsi all’esame nel merito di una domanda fondata sul consolidamento dei legami sociali e culturali nel territorio nazionale, qualora questi risultino prevalenti rispetto all’interesse pubblico all’allontanamento, in assenza di esigenze di sicurezza. Tribunale di Palermo, sentenza n. 2845 del 28 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele Papa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale