Protezione speciale post DL n. 20/2023: il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, June 25, 2026

Il Tribunale di Roma si è occupato dell’istituto della protezione speciale per le domande formalizzate successivamente all’entrata in vigore del D.l. 20/2023 dell’11 marzo 2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50.

L’art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l’art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).

Il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata, previsti dall’art. 8 CEDU, vanno intesi come dotati di autonoma tutela, motivo per cui, se ben possono sovrapporsi in capo al medesimo soggetto, possono andare anche disgiunti; lo straniero ben potrà allora invocare la protezione speciale anche solo per la tutela della propria vita privata (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6775 del 14 marzo 2025)

Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione socioeconomico nel contesto nazionale. Pertanto, un eventuale rimpatrio del ricorrente potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dunque deve essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98.

Tribunale di Roma, decreto del 6 maggio 2026

Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.