Tag - permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32, co. 3, del d.lgs n.25/2008)

Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998. L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU. IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO MAROCCHINO Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese. Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“. Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up. Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“. Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“. A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“. Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN CITTADINO NIGERIANO La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale. La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese. Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia». Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“. Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“. Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione speciale – Presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare e del concetto di “integrazione sociale” e analisi degli indici
Due ordinanze delle Corte di Cassazione relative ad altrettanti provvedimenti del Tribunale di Milano che non hanno riconosciuto la protezione speciale ai ricorrenti. Entrambi sono stati cassati dalla Suprema Corte con rinvio. La Corte, nel primo caso, ha accolto il motivo di ricorso, e cioè l’errata applicazione dei presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero. Secondo il Tribunale, in punto riconoscimento della protezione speciale, occorrerebbe rifarsi alla consolidata interpretazione data all’art. 8 CEDU dalla Corte di Strasburgo (ed in particolare alla distinzione tra “settled migrants” e “precarious migrants”). Stante quindi la precarietà del titolo vantato dal ricorrente, la domanda di protezione speciale non è stata accolta. Di diverso avviso la Corte di Cassazione: “Il ragionamento svolto dal Tribunale di Milano sulla domanda del ricorrente resta viziato dalla erronea premessa da cui il collegio giudicante circa la condizione dei migranti “non-settled”, la cui precaria presenza sul territorio dello Stato non resterebbe in alcun modo declinabile nel senso di un loro radicamento”. Tale affermazione, continua la Corte, contrasta però con i principi già enunciati dalla stessa Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, ove ha concluso nel senso della mantenuta presenza, all’interno del tessuto normativo nazionale, di richiami agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, intesi quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera. La protezione complementare può essere quindi accordata (anche successivamente alla riforma del 2023) in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo eventuale allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. Nel caso di specie il cittadino straniero, seppur presente solo dal 2022, svolgeva e svolge attività lavorativa e risulta convivente con la madre regolarmente soggiornante. Corte di Cassazione, ordinanza n. 12059 del 30 aprile 2026 Nel secondo caso, la Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Il Tribunale di Milano aveva concluso, in punto protezione speciale, per l’insussistenza di un fumus di attuale integrazione nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, non potendosi quindi ipotizzare che l’allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente potesse comportare una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale giungeva a tale decisione “svalutando” il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione che ha deciso di accogliere il ricorso proprio in relazione ai criteri da applicare nell’esame della domanda di protezione speciale assicurata dal diritto interno. Richiamando la sentenza della Corte di Strasburgo del 14.02.2019 (ric. n. 57433/15) la Cassazione ribadisce il principio che l’integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate e che ha pertanto errato il primo giudice a limitarsi esclusivamente alla valutazione della rilevanza della vita lavorativa. “Il decreto impugnato, per un verso, non ha tenuto conto di tutti gli elementi significativi del percorso di integrazione sotto i più vari profili, svalutando un dato di sicuro rilievo, quale l’apprendimento della lingua italiana”. Nemmeno ha tenuto in considerazione i numerosi attestati conseguiti, le attività sportive e la pratica religiosa. In generale, rileva la Corte, il Tribunale di Milano “ha proceduto ad una analisi atomistica degli indici rilevanti, quando invece di essi occorre dare una valutazione globale e di insieme… volta a verificare se il richiedente abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo per integrarsi nel tessuto sociale ed economico del paese di accoglienza…..”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15548 del 21 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni: * della Corte di Cassazione; * relative al permesso di soggiorno per protezione speciale.
Condannata la Questura di Torino a 50 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
Il Tribunale di Venezia, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio. Il Tribunale di Venezia, accogliendo un reclamo avverso un primo rifiuto di riconoscere la propria competenza rispetto all’intervento sul rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha riconosciuto due importanti principi.  In primo luogo, l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta allo stesso giudice della cautela ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112, co. 2, lett. c, c.p.a.) è riservato alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti a esse equiparati, categorie cui i provvedimenti cautelari – provvisori e inidonei al giudicato – non appartengono (conformi Cons. Stato n. 1463/2021; Cass. Sez. Un. n. 6039/2019). Nel merito, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta di protezione speciale” entro 30 giorni e, applicando l’art. 614-bis c.p.c., ha fissato in 50 euro al giorno la somma dovuta allə richiedente per ogni giorno di ritardo oltre il termine, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite. Si tratta di un’applicazione particolarmente significativa dell’astreinte contro l’inerzia della Questura nel rilascio del permesso provvisorio: il ritardo dell’amministrazione ha ora un costo economico quantificato per ogni giorno. Tribunale di Venezia, ordinanza del 25 giugno 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.
Protezione speciale post DL n. 20/2023: il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU
Il Tribunale di Roma si è occupato dell’istituto della protezione speciale per le domande formalizzate successivamente all’entrata in vigore del D.l. 20/2023 dell’11 marzo 2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50. L’art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l’art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata, previsti dall’art. 8 CEDU, vanno intesi come dotati di autonoma tutela, motivo per cui, se ben possono sovrapporsi in capo al medesimo soggetto, possono andare anche disgiunti; lo straniero ben potrà allora invocare la protezione speciale anche solo per la tutela della propria vita privata (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6775 del 14 marzo 2025) Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione socioeconomico nel contesto nazionale. Pertanto, un eventuale rimpatrio del ricorrente potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dunque deve essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98. Tribunale di Roma, decreto del 6 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
La protezione speciale tra radicamento sociale e divieto di respingimento
Due riconoscimenti che si inseriscono nel solco dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, e dei successivi interventi del D.L. n. 20/2023 (cd. “Decreto Cutro”). In ordine di udienza, nel primo caso, il Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ha deciso su un ricorso avverso il diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale. Il ricorrente aveva richiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, altre forme di tutela previste dall’ordinamento. Il Tribunale ha rigettato le domande di protezione internazionale, ritenendo non credibile e comunque non rilevante ai fini giuridici la vicenda personale narrata e non sussistendo, sulla base delle fonti aggiornate, una situazione nel Paese di origine tale da integrare i presupposti della protezione sussidiaria, anche con riferimento all’assenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata. Tuttavia, il Collegio ha rilevato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, documentato da attività lavorativa regolare, formazione e inserimento nel contesto socio-lavorativo. In ragione di ciò, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio della protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, evidenziando che il rimpatrio determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata e un grave sradicamento dal percorso di integrazione raggiunto. È stata quindi disposta la trasmissione degli atti alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tribunale di Potenza, decreto del 22 aprile 2026 La seconda decisione valorizza la portata innovativa del D.L. n. 130/2020, evidenziando come le modifiche apportate agli artt. 5, comma 6, e 19 del D.lgs. n. 286/1998 abbiano determinato una sostanziale “reviviscenza” della protezione umanitaria, attraverso il rafforzamento del principio di non refoulement e il richiamo espresso agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In tale prospettiva, viene ribadita la centralità della tutela dei diritti fondamentali della persona, inclusa la vita privata e familiare, quale parametro rilevante nella valutazione del rischio connesso al rimpatrio. La decisione si confronta altresì con le modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023, rilevando come, nonostante la soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare nell’art. 19, comma 1.1, T.U.I., tale profilo continui a rilevare in via indiretta attraverso il rinvio agli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare agli artt. 2 e 117 Cost. e all’art. 8 CEDU. Nel caso concreto, il giudicante procede a una valutazione individuale e comparativa della situazione del richiedente, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Viene dato rilievo alla giovane età al momento della partenza dal Paese di origine, al percorso migratorio e, soprattutto, al significativo livello di integrazione raggiunto in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa regolare e dalla contribuzione previdenziale. La decisione sottolinea come il richiedente abbia intrapreso un serio percorso di inserimento socio-lavorativo, idoneo a dimostrare un effettivo radicamento nel territorio nazionale, meritevole di tutela anche alla luce dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 35 Cost. All’esito del giudizio comparativo tra la condizione attuale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, nonché in assenza di elementi ostativi legati alla sicurezza pubblica, il giudice ritiene sussistenti gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rimpatrio. Viene pertanto riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del D.lgs. n. 286/1998. Tribunale di Lecce, decreto del 23 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Protezione speciale: integrazione, vulnerabilità e condizioni del paese di origine nella recente giurisprudenza del Tribunale di Genova
Pubblichiamo cinque recenti decreti del Tribunale di Genova, pronunciati tra marzo e maggio 2026, che riconoscono la protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 a cittadini provenienti da Bangladesh, Guinea, Pakistan, Egitto e Marocco. Tutti i ricorsi sono stati patrocinati dall’Avv. Alessandra Ballerini. Le pronunce si inseriscono nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di protezione speciale. A partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 4455/2018 – confermata dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 29459-29461/2019 e poi dalla n. 24413/2021 – i giudici di legittimità hanno elaborato il criterio della valutazione individuale e comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia, rispetto alla situazione personale vissuta prima della partenza e a quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Tale impostazione è stata ulteriormente consolidata dalla Corte di Cassazione, Sez. 6-1, n. 18455/2022, che ha chiarito come, in tema di protezione speciale, occorra attribuire «diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese». Con la sentenza n. 29593/2025, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che la riforma introdotta dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023, pur avendo abrogato i periodi terzo e quarto dell’art. 19 comma 1.1 TUI, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento nella prima parte della medesima disposizione, nell’art. 8 CEDU e nei principi costituzionali. In tutti e cinque i casi, il Tribunale valorizza il percorso di integrazione costruito in Italia e le condizioni oggettive del paese di origine. Il rimpatrio forzato di chi ha costruito in Italia un progetto di vita stabile costituirebbe una condizione degradante e una violazione del diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. 1) Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 – ricorrente del Bangladesh Il Collegio valorizza il percorso lavorativo del ricorrente – contratto part-time, redditi certificati per circa 6.100 euro nel 2024 e 7.793 euro nel 2025 – e la frequenza di corsi di italiano. Un tale percorso, si legge nel decreto, «verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh», costituendo il rimpatrio «di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza». Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 2) Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 – ricorrente della Guinea La protezione speciale viene riconosciuta sulla base di due elementi combinati: il percorso di integrazione – certificazione A2, frequenza del CPIA, contratto di lavoro come addetto alle pulizie – e la situazione politica della Guinea, caratterizzata da «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» e da «una parziale sospensione dello Stato di diritto». Decisivo anche il fatto che il ricorrente avesse lasciato il paese da minorenne nel 2021: il Tribunale ravvisa «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa». Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 3) Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 – ricorrente del Pakistan La protezione speciale si fonda su due ordini di ragioni: la vulnerabilità psicologica del ricorrente, emersa in corso di giudizio attraverso la relazione del CAS e un percorso terapeutico avviato con uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale; e la grave situazione della zona di provenienza dell’Azad Kashmir, caratterizzata da «condotte delle autorità governative di sicurezza fortemente repressive», dalle tensioni al confine con l’India culminate nell’Operazione Sindoor del maggio 2025, con vittime civili documentate, e da violazioni sistematiche dei diritti umani che includono arresti arbitrari, torture e sparizioni forzate. Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 4) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente dell’Egitto Determinante è l’integrazione lavorativa: il ricorrente lavora in edilizia con continuità dal 2023, è assunto a tempo indeterminato dal 2024, con redditi lordi di 28.500 euro nel 2025. A ciò si aggiunge la situazione in Egitto: il regime autoritario di Al-Sisi, la detenzione sistematica di critici e attivisti e la criminalizzazione del dissenso pacifico configurano «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» tali da rendere il rimpatrio una violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 10 Cost. Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 5) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente del Marocco Il percorso di integrazione è particolarmente solido: lavoro regolare dal 2022, assunzione a tempo indeterminato, patente di guida, indipendenza abitativa, redditi lordi per 28.500 euro nel 2025. A questi elementi si affianca la situazione in Marocco: repressione sistematica del dissenso, attacchi alle comunità saharawi e crisi idrica strutturale. La comparazione tra le due situazioni porta il Tribunale a ravvisare «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali», tale per cui il rimpatrio «costituirebbe di per sé una condizione degradante». Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎
Il Questore ha l’obbligo di valutare la domanda di protezione speciale, anche dopo le modifiche della L. 50/2023
Il Tribunale di Palermo si pronuncia nuovamente sull’obbligo del Questore di ricevere ed esaminare le domande di permesso di soggiorno per protezione speciale anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Cutro” all’art. 19 del TUI. Lo stesso Tribunale aveva già delineato un orientamento significativo in sede cautelare, nell’ambito di procedimenti instaurati ex art. 700 c.p.c., affermando principi destinati a incidere in modo rilevante sulla prassi amministrativa. In tali ordinanze, il giudice aveva chiarito che grava sull’amministrazione un preciso obbligo giuridico di ricevere ogni istanza formulata da un soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata, volta all’ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole. Ne discende il diritto pieno dell’istante alla formalizzazione della domanda, cui si contrappone il dovere dell’autorità amministrativa di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso, indipendentemente dall’esito nel merito, potendo questo tradursi tanto in un rigetto per ragioni preliminari quanto in una decisione negativa nel merito. In questa prospettiva, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo, in assenza di un espresso divieto normativo, il rifiuto opposto dalla Questura alla ricezione di una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, qualificando tale comportamento come lesivo del diritto dell’interessato all’attivazione del procedimento amministrativo. Aveva, conseguentemente, disposto che la Questura procedesse all’acquisizione dell’istanza, ferma restando la competenza dell’autorità procedente a valutarne l’eventuale accoglibilità all’esito dell’istruttoria. Su questo sfondo si inserisce la decisione più recente, con cui il Tribunale di Palermo si è pronunciato su un ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Questore, il quale aveva dichiarato inammissibile una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente presso i propri uffici dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). Il diniego era fondato sull’assunto che la nuova disciplina avesse eliminato la possibilità per lo straniero di richiedere tale forma di tutela direttamente all’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che l’intervento normativo del 2023 non ha comportato la soppressione dell’istituto della protezione speciale, la cui operatività permane nell’ordinamento. Sebbene siano stati rimossi i riferimenti testuali alla “vita privata e familiare” dall’art. 19 del TUI, tale ambito di tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi internazionali e costituzionali, in particolare nell’art. 5, comma 6, del TUI e nell’art. 8 CEDU. Quest’ultima disposizione, in quanto norma sovraordinata, impone infatti allo Stato di valutare il grado di radicamento dello straniero e la consistenza dei suoi legami familiari e sociali prima di adottare un provvedimento di allontanamento. Muovendo da tali premesse, il Tribunale afferma che lo straniero il quale intenda far valere una condizione ostativa all’espulsione fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare deve poter sollecitare direttamente la verifica da parte dell’autorità amministrativa competente, da individuarsi nella Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del TUI. L’abrogazione del comma 1.2 dell’art. 19 non può essere interpretata nel senso di escludere la proponibilità della domanda in via amministrativa diretta, poiché una simile lettura finirebbe per rendere ineffettiva una tutela che discende da fonti di rango superiore alla legge ordinaria. La sentenza evidenzia, inoltre, come l’autorità amministrativa non possa sottrarsi all’esame della domanda invocando un difetto di competenza o la presunta eliminazione della tipologia di permesso. Al contrario, in presenza di elementi indicativi di un significativo livello di integrazione o dell’esistenza di legami familiari rilevanti, la Questura è tenuta ad attivare un’adeguata istruttoria volta alla verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno. Una diversa impostazione, che imponesse al richiedente di presentare necessariamente una domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale anche quando difettino i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale e in un irragionevole appesantimento dell’attività amministrativa. In questo contesto, il Tribunale rafforza il proprio iter argomentativo richiamando la giurisprudenza della Corte d’Appello di Brescia, in particolare la sentenza n. 61/2025, la quale evidenzia come un’interpretazione preclusiva dell’accesso diretto alla Questura si ponga in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. La pronuncia sottolinea che imporre al richiedente, in possesso dei requisiti per la sola protezione speciale, la necessaria attivazione del procedimento di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale – pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per tali organi, con effetti distorsivi sul funzionamento complessivo del sistema. Ne deriva, secondo tale orientamento, la necessità di riconoscere un canale amministrativo diretto dinanzi alla Questura, quale strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela ed evitare fenomeni di congestione degli uffici competenti in materia di asilo. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, affermando che l’amministrazione non può legittimamente sottrarsi all’esame nel merito di una domanda fondata sul consolidamento dei legami sociali e culturali nel territorio nazionale, qualora questi risultino prevalenti rispetto all’interesse pubblico all’allontanamento, in assenza di esigenze di sicurezza. Tribunale di Palermo, sentenza n. 2845 del 28 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele Papa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione speciale: ammissibilità dell’istanza diretta via PEC al Questore, illegittimo il rigetto
Il Tribunale di Firenze ha accertato e riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19, c. 1.1, T.U.I. ad un cittadino del Bangladesh il quale, per mezzo del difensore, aveva proposto domanda a mezzo PEC alla Questura del luogo in data 19 aprile 2025. L’assistito, già richiedente protezione internazionale, era destinatario del provvedimento di trasferimento emesso in applicazione del Regolamento Dublino, essendo stata individuata l’Austria quale Paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il decreto di trasferimento, con altro patrocinatore, era già stato oggetto di impugnazione, respinta sino in sede di Cassazione. Per tale motivo, il cittadino straniero – con contestuale rinuncia alla protezione internazionale e visto il positivo percorso portato avanti nelle more sul territorio nazionale – chiedeva l’accertamento del diritto alla protezione speciale in accordo con l’ordinamento nazionale e tenuto conto degli obblighi costituzionali e di quelli discendenti dalla C.E.D.U. La Questura rigettava l’istanza a mezzo PEC, ritenendola inammissibile in quanto proposta in vigenza della L. 50/2023 (conversione del c.d. decreto Cutro). Avverso la declaratoria di inammissibilità comunicata via PEC è stato incardinato il ricorso che ha portato alla pronuncia: ritenuto illegittimo il rigetto, è stato accertato il diritto in capo al ricorrente. Tribunale di Firenze, sentenza n. 2296 del 27 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Bianchi del Foro di Pisa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla protezione speciale
Il labirinto dei flussi: due storie di un’irregolarità di stato
LORENZO BOFFA, PAPIA AKTAR Quando Mohamed atterra a Fiumicino nell’agosto del 2025, ha in tasca un visto regolare stampato dall’Ambasciata italiana a Dacca. Sul passaporto compare la qualifica di lavoratore specializzato, nel curriculum una laurea magistrale in sociologia. A Gazipur, in Bangladesh, Mohamed lavorava come area manager per un’azienda privata, guadagnando circa 30.000 Taka mensili. Una cifra dignitosa per il contesto locale, ma insufficiente a garantire le cure mediche per i genitori anziani e un futuro alla moglie e al figlio. L’occasione per un cambio di vita radicale arriva dal fratello di un intermediario residente in Italia, che gli prospetta un impiego nel settore navale a Massa Carrara con uno stipendio di 2.000 euro, oltre dieci volte superiore a quello percepito in patria. Il suo ingresso è l’esito di una procedura governativa ufficiale. Eppure, non appena il carrello del suo bagaglio varca la soglia degli arrivi, il sistema della migrazione legale italiana inizia a sgretolarsi. Mohamed prende il telefono e chiama l’uomo che, sulla carta, dovrebbe essere il suo datore di lavoro a Massa Carrara. La risposta che riceve è una sentenza pronunciata con cinismo burocratico: «Ti ho fatto arrivare e basta. Ho portato quindici, venti persone come te. Non posso farti il contratto, ora arrangiati». In quel preciso istante, Mohamed diventa parte di quel 92,1% di persone che il Decreto Flussi spinge forzatamente in una condizione di irregolarità giuridica. I dati raccolti dalla campagna Ero Straniero nel suo rapporto del febbraio 2026 offrono la trascrizione statistica di questo tradimento istituzionale: nel 2025, a fronte di 181.450 quote programmate dal governo, solo 14.349 persone sono riuscite a ottenere un permesso di soggiorno reale. È un tasso di successo del 7,9%. Lo Stato italiano ha programmato l’ingresso di dodici persone per vederne regolarizzata soltanto una, lasciando le altre undici in un limbo privo di tutele, in balia di un meccanismo che i monitoraggi indipendenti definiscono una lotteria burocratica. La vicenda di Mohamed svela il collasso dei controlli preventivi. Per accedere alle quote del governo, ha pagato 20.000 euro tramite bonifici bancari tracciabili sul conto della società in Italia. È un mercato dei visti alla luce del sole. A settembre 2023, la pratica aveva ottenuto il Nulla Osta, ma l’Ambasciata italiana a Dacca aveva bloccato l’emissione del visto. Invece di subire passivamente, Mohamed aveva scritto all’Ambasciata, scoprendo che il futuro datore di lavoro in Italia si trovava in una “lista nera” e che pertanto erano necessarie ulteriori rassicurazioni. Nonostante questa evidenza documentale, la Prefettura di Massa Carrara ha finito per confermare il parere favorevole, autorizzando la stampa del visto. Oggi Mohamed è bloccato in Italia in un vuoto normativo. Per lui, il rimpatrio è un’ipotesi impraticabile. «Se dovessi tornare indietro ora, tornerei solo da morto», spiega valutando il peso del debito contratto. «Da vivo, con i soldi che devo restituire in patria, non riuscirei a sopravvivere». Invece di inviare rimesse, deve chiedere ulteriori prestiti ai parenti per pagarsi un posto letto in subaffitto. Supportato da Arci Roma, il 10 marzo scorso si è presentato agli sportelli della Prefettura ponendo ai funzionari una questione ineludibile: «Che colpa ho io? Sono venuto con un sistema vagliato e garantito da voi. Sulla carta avevo un datore e uno stipendio, ma ad oggi non ho niente». A fronte di un ingresso gestito dallo Stato, l’unica risposta dell’amministrazione è stata suggerirgli di sporgere denuncia e attendere, lasciandolo senza alcun ammortizzatore sociale. Se la storia di Mohamed racconta il blocco all’ingresso, quella di Aziz, trentenne originario del distretto di Noakhali, mappa il percorso di precarizzazione forzata dei mesi successivi. Laureato in Business Administration, Aziz decide di partire perché nel suo paese non trova un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e mantenere la famiglia, dato che il padre è diventato invalido in seguito a un grave incidente. Con l’età che gli chiude l’accesso ai concorsi pubblici in Bangladesh e i risparmi di famiglia prosciugati dalle cure mediche, imbocca la via legale italiana. Soffrendo di una patologia cronica alla vista che gli impedisce lavori di fatica al sole, l’intermediario gli promette un impiego nel settore alberghiero, ma per rientrare nelle quote del decreto falsifica la pratica inserendolo fittiziamente nel settore “edilizia”. Il prezzo del Nulla Osta è schiacciante: 15.000 euro (16 Lakh Taka), finanziati da prestatori informali al 2,5% di interessi mensili. «Ogni trenta giorni devo mandare 40.000 Taka solo per coprire gli interessi», racconta. Arrivato a Fiumicino nel febbraio 2023, Aziz scopre che nessuno lo aspetta. Nei giorni successivi riesce a rintracciare l’intermediario, che però prende tempo. Lo rassicura sostenendo di aver inviato una PEC alla Prefettura per fissare l’appuntamento della firma, ma contemporaneamente lo scoraggia: «Il lavoro nell’edilizia non è per te che hai studiato». Per tenerlo buono, l’uomo gli paga tre mesi di affitto in un posto letto e poi scompare nel nulla, abbandonandolo a se stesso. Schiacciato dall’orologio degli usurai, Aziz entra nel mercato delle procedure amministrative. Paga un consulente per spedire il “Kit Postale” per la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inizialmente, Aziz è convinto si tratti di una prassi legittima. La ricevuta della raccomandata con l’ologramma gli consente di aprire un conto bancario e di trovare un impiego regolare come cameriere. Solo in seguito, consultando un secondo legale, scopre che la pratica del Kit era del tutto strumentale: di lì a poco, infatti, la Prefettura gli notificherà la revoca ufficiale del Nulla Osta per irreperibilità del datore iniziale. La notizia attraversa l’oceano e colpisce la famiglia: la madre subisce un ictus. Aziz si sente responsabile: per lui, la malattia della madre è stata causata della pressione finanziaria e della paura di perdere le terre messe a garanzia del prestito. Per non perdere il lavoro in regola, i legali indicano ad Aziz l’unica strada che la normativa lascia aperta: la domanda d’asilo. Dopo diversi tentativi e notti passate in fila davanti alla Questura, riceve inizialmente un diniego: per poter presentare la domanda gli viene richiesto di rinunciare alla pratica relativa ai flussi. In seguito, davanti alla Commissione Territoriale, nel dicembre 2025, si presenta un lavoratore perfettamente integrato. I commissari mettono a verbale che la sua storia è del tutto credibile: riconoscono la truffa subita dall’intermediario, certificano l’estorsione del debito usuraio e prendono atto del suo inserimento, annotando che Aziz ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, un alloggio stabile e frequenta il CPIA per imparare la lingua italiana. Il verdetto documenta l’equilibrismo del sistema: l’asilo viene negato perché il Bangladesh è classificato come “Paese sicuro”, ma ad Aziz viene concessa la Protezione Speciale. La motivazione è esclusivamente medica: un certificato medico attesta una grave “sintomatologia psico-fisica” e questo lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani nel suo paese, in cui non potrebbe curarsi come invece avviene in Italia. Lo Stato lo riconosce come un soggetto vulnerato dalla burocrazia, rifiutandosi di inquadrarlo come lavoratore attivo. Il paradosso si chiude con una condanna a lungo termine: per effetto del Decreto Cutro (L. 50/2023), quel titolo di soggiorno ottenuto per motivi di salute non potrà mai essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Aziz è così destinato a rimanere un “vulnerabile” di Stato, confinato in un limbo di subalternità perenne. Questa medicalizzazione del diritto coincide con la scarnificazione dell’asilo denunciata da organizzazioni come ASGI e la campagna Ero Straniero. Privo di salvagenti per chi subisce truffe, il sistema della protezione internazionale diventa l’unico riparo contro la marginalità giuridica. Nel 2024, a fronte di migliaia di procedure fallite, lo Stato ha rilasciato appena 179 permessi per “attesa occupazione”, come certificato dai dati del Centro Studi Idos. Una cifra irrisoria, che spiega perché lavoratori qualificati siano costretti a intasare tribunali e commissioni mediche pur di continuare a servire ai tavoli di un ristorante. Questa architettura poggia su un mercato illecito dettagliato dalle cronache giudiziarie. In provincia di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato reti composte da intermediari, professionisti e funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dove i Nulla Osta venivano agevolati in cambio di utilità per società fittizie, vere e proprie scatole vuote che dichiaravano fallimento poche settimane dopo l’ingresso del migrante. A Imola, la Polizia di Stato ha sequestrato un centro di assistenza fiscale in grado di inserire oltre 500 domande sfruttando il “silenzio assenso”. Fino al 2023, trascorso un mese senza risposte dalle Prefetture, la domanda veniva validata automaticamente: fogli bianchi e passaporti scaduti generavano visti venduti a migliaia di euro. Di fronte a un assetto normativo che penalizza il lavoratore per le colpe del datore il contrasto con un altro paese europeo, la Spagna, è netto. Il governo Sanchez ha recentemente approvato una riforma storica, spinta dal basso dall’enorme raccolta firme della campagna Regularización Ya!. Il fulcro del modello iberico è l’istituto dell’Arraigo (il radicamento): un meccanismo strutturale inserito nella legge sull’immigrazione che garantisce il permesso di soggiorno riconoscendo la presenza reale e il legame lavorativo o sociale già costruito sul territorio. Se Aziz si fosse trovato in Spagna, non avrebbe dovuto affrontare il calvario della finta richiesta d’asilo che non voleva presentare: i suoi 19 mesi di contratto a tempo indeterminato e il suo percorso di assestamento nel paese sarebbero stati requisiti sufficienti per ottenere un permesso per lavoro alla luce del sole. Svincolando la regolarizzazione da una scommessa pre-partenza e basandola sull’inserimento effettivo, la Spagna prosciuga alla radice l’economia delle truffe che prospera in Italia. In assenza di un meccanismo simile, in Italia la risposta sta assumendo i contorni di una vera e propria vertenza politica animata dai diretti interessati. La mobilitazione del comitato bengalese “Tikase” (un’espressione che ironicamente significa “va tutto bene”) ha trasformato il senso di isolamento individuale in una presa di coscienza collettiva. Lo si è visto chiaramente nell’assemblea nazionale che ha preceduto le proteste di piazza: oltre ottocento lavoratori bengalesi hanno gremito in ogni ordine di posto gli spazi della sede centrale dell’Arci a Roma. Ph: Attiva Diritti – assemblea all’Arci Una sala stipata di persone che hanno preso la parola per condividere la stessa identica biografia di debiti usurai, datori di lavoro irreperibili e ingranaggi burocratici bloccati. Un percorso assembleare che è poi sfociato nella manifestazione del 18 dicembre, data scelta non a caso perché anniversario della morte dei lavoratori africani asfissiati nel tunnel del Monte Bianco nel 1972, a segnare la continuità tra le vecchie e le nuove frontiere dello sfruttamento. La proposta condivisa dalle ottocento persone dell’assemblea e dalle sigle della società civile sarebbe immediatamente applicabile: l’emanazione di una Circolare ministeriale (sul modello di quella già adottata nel 2007) che garantisca il rilascio del permesso per “attesa occupazione” a chiunque sia entrato con il Decreto Flussi e sia rimasto vittima di datori di lavoro irreperibili. Permettere l’emersione di chi è già sul territorio significherebbe stabilizzare un saldo fiscale che vede i cittadini stranieri garantire 4,6 miliardi di euro netti alle casse dello Stato. Ma, in primis, significherebbe riconoscere diritti reali a persone che già vivono, lavorano e partecipano al tessuto sociale del Paese, abbandonando un approccio che relega l’immigrazione a sole politiche di assistenza per i rifugiati o a tagliole amministrative. Mantenere le regole attuali significa continuare a investire risorse pubbliche per alimentare, per decreto, un’irregolarità programmata.