
Protezione speciale: integrazione, vulnerabilità e condizioni del paese di origine nella recente giurisprudenza del Tribunale di Genova
Progetto Melting Pot Europa - Friday, May 15, 2026Pubblichiamo cinque recenti decreti del Tribunale di Genova, pronunciati tra marzo e maggio 2026, che riconoscono la protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 a cittadini provenienti da Bangladesh, Guinea, Pakistan, Egitto e Marocco. Tutti i ricorsi sono stati patrocinati dall’Avv. Alessandra Ballerini.
Le pronunce si inseriscono nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di protezione speciale. A partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 4455/2018 – confermata dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 29459-29461/2019 e poi dalla n. 24413/2021 – i giudici di legittimità hanno elaborato il criterio della valutazione individuale e comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia, rispetto alla situazione personale vissuta prima della partenza e a quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Tale impostazione è stata ulteriormente consolidata dalla Corte di Cassazione, Sez. 6-1, n. 18455/2022, che ha chiarito come, in tema di protezione speciale, occorra attribuire «diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese». Con la sentenza n. 29593/2025, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che la riforma introdotta dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023, pur avendo abrogato i periodi terzo e quarto dell’art. 19 comma 1.1 TUI, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento nella prima parte della medesima disposizione, nell’art. 8 CEDU e nei principi costituzionali.
In tutti e cinque i casi, il Tribunale valorizza il percorso di integrazione costruito in Italia e le condizioni oggettive del paese di origine. Il rimpatrio forzato di chi ha costruito in Italia un progetto di vita stabile costituirebbe una condizione degradante e una violazione del diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
1) Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 – ricorrente del Bangladesh
Il Collegio valorizza il percorso lavorativo del ricorrente – contratto part-time, redditi certificati per circa 6.100 euro nel 2024 e 7.793 euro nel 2025 – e la frequenza di corsi di italiano. Un tale percorso, si legge nel decreto, «verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh», costituendo il rimpatrio «di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza».
Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 20262) Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 – ricorrente della Guinea
La protezione speciale viene riconosciuta sulla base di due elementi combinati: il percorso di integrazione – certificazione A2, frequenza del CPIA, contratto di lavoro come addetto alle pulizie – e la situazione politica della Guinea, caratterizzata da «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» e da «una parziale sospensione dello Stato di diritto». Decisivo anche il fatto che il ricorrente avesse lasciato il paese da minorenne nel 2021: il Tribunale ravvisa «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa».
Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 20263) Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 – ricorrente del Pakistan
La protezione speciale si fonda su due ordini di ragioni: la vulnerabilità psicologica del ricorrente, emersa in corso di giudizio attraverso la relazione del CAS e un percorso terapeutico avviato con uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale; e la grave situazione della zona di provenienza dell’Azad Kashmir, caratterizzata da «condotte delle autorità governative di sicurezza fortemente repressive», dalle tensioni al confine con l’India culminate nell’Operazione Sindoor del maggio 2025, con vittime civili documentate, e da violazioni sistematiche dei diritti umani che includono arresti arbitrari, torture e sparizioni forzate.
Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 20264) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente dell’Egitto
Determinante è l’integrazione lavorativa: il ricorrente lavora in edilizia con continuità dal 2023, è assunto a tempo indeterminato dal 2024, con redditi lordi di 28.500 euro nel 2025. A ciò si aggiunge la situazione in Egitto: il regime autoritario di Al-Sisi, la detenzione sistematica di critici e attivisti e la criminalizzazione del dissenso pacifico configurano «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» tali da rendere il rimpatrio una violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 10 Cost.
Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 20265) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente del Marocco
Il percorso di integrazione è particolarmente solido: lavoro regolare dal 2022, assunzione a tempo indeterminato, patente di guida, indipendenza abitativa, redditi lordi per 28.500 euro nel 2025. A questi elementi si affianca la situazione in Marocco: repressione sistematica del dissenso, attacchi alle comunità saharawi e crisi idrica strutturale. La comparazione tra le due situazioni porta il Tribunale a ravvisare «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali», tale per cui il rimpatrio «costituirebbe di per sé una condizione degradante».
Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026