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Illegittimo il diniego di cittadinanza adottato senza contraddittorio e senza adeguata istruttoria sull’identità del richiedente
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di cittadinanza, ravvisando un duplice vizio: uno di natura procedimentale e uno di carenza istruttoria. Sul piano procedimentale, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990. L’omissione non è priva di conseguenze sostanziali: la mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito al ricorrente di produrre in sede procedimentale il verbale dei Carabinieri di Asti, documento che si rivelerà invece decisivo nel giudizio. Da tale verbale emerge inequivocabilmente, attraverso una consultazione della banca dati, l’esistenza di due persone recanti il medesimo nominativo: una titolare di regolare permesso di soggiorno e l’altra, provvista di alias, in posizione irregolare. È proprio su questo punto che si innesta il secondo e più sostanziale vizio censurato dal TAR. Il provvedimento impugnato risulta del tutto laconico nel chiarire sulla base di quali elementi istruttori la sentenza del Tribunale di Cremona – assunta a fondamento del diniego – sia stata ricondotta al ricorrente piuttosto che all’altro soggetto omonimo. Una corretta istruttoria, stimolata anche dal contraddittorio procedimentale, avrebbe imposto all’Amministrazione di sciogliere questo nodo in modo esplicito e motivato. Il TAR annulla pertanto il provvedimento, assorbendo le censure residue, e impone un preciso vincolo conformativo: nella riedizione del potere l’Amministrazione dovrà condurre un’istruttoria puntuale sulla questione identitaria, garantire il contraddittorio con il ricorrente e adottare un provvedimento conclusivo la cui motivazione renda trasparenti gli esiti dell’accertamento svolto. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 16780 del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione
Status di rifugiato a minore tunisino con disabilità: nel Paese subirebbe una grave discriminazione
Il Tribunale di Genova riconosce lo status di rifugiato al minore tunisino disabile dopo che la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, ritenendo invece sussistenti i presupposti per la trasmissione deli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 all’interno nucleo familiare. Il Collegio ha effettivamente confermato la protezione speciale già riconosciuta alla ricorrente e ai fratelli, discostandosi “nettamente dalle conclusioni tratte dall’Organo Amministrativo, dovendo accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta, per estensione, dal minore (…), alla luce delle Informazioni sul Paese di Origine (COI d’ora in avanti) reperite circa la generale e grave discriminazione subita dalle persone con disabilità, che si traduce in un ridotto o mancato accesso alle cure, all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, a programmi volti a costruire un certo grado di autonomia, e più in generale, a standard di vita adeguati e rispettosi della dignità umana, che si riverberano nello stigma, anche istituzionale, manifestato dalla società tunisina nei confronti di questo determinato gruppo sociale (…). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, delle COI illustrate e di quanto narrato dalla richiedente in relazione alle gravissime carenze riscontrate nella cura del figlio in Tunisia, emerge che le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a vera e propria persecuzione, specie nel caso in esame. È pertanto fondato il rischio di persecuzione ai danni del figlio minorenne della ricorrente, al quale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato”. Tribunale di Genova, decreto del 3 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Tunisia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale