Illegittimo il diniego di cittadinanza adottato senza contraddittorio e senza adeguata istruttoria sull’identità del richiedente
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di
cittadinanza, ravvisando un duplice vizio: uno di natura procedimentale e uno di
carenza istruttoria.
Sul piano procedimentale, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha
fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto previsto
dall’art. 10-bis della L. 241/1990.
L’omissione non è priva di conseguenze sostanziali: la mancata instaurazione del
contraddittorio ha impedito al ricorrente di produrre in sede procedimentale il
verbale dei Carabinieri di Asti, documento che si rivelerà invece decisivo nel
giudizio. Da tale verbale emerge inequivocabilmente, attraverso una
consultazione della banca dati, l’esistenza di due persone recanti il medesimo
nominativo: una titolare di regolare permesso di soggiorno e l’altra, provvista
di alias, in posizione irregolare.
È proprio su questo punto che si innesta il secondo e più sostanziale vizio
censurato dal TAR. Il provvedimento impugnato risulta del tutto laconico nel
chiarire sulla base di quali elementi istruttori la sentenza del Tribunale di
Cremona – assunta a fondamento del diniego – sia stata ricondotta al ricorrente
piuttosto che all’altro soggetto omonimo. Una corretta istruttoria, stimolata
anche dal contraddittorio procedimentale, avrebbe imposto all’Amministrazione di
sciogliere questo nodo in modo esplicito e motivato.
Il TAR annulla pertanto il provvedimento, assorbendo le censure residue, e
impone un preciso vincolo conformativo: nella riedizione del potere
l’Amministrazione dovrà condurre un’istruttoria puntuale sulla questione
identitaria, garantire il contraddittorio con il ricorrente e adottare un
provvedimento conclusivo la cui motivazione renda trasparenti gli esiti
dell’accertamento svolto.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 16780 del 29 settembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione