
Integrazione del cittadino straniero e pericolosità sociale: la Cassazione richiede una valutazione concreta e attuale
Progetto Melting Pot Europa - Monday, April 27, 2026Il Tribunale di Milano, con decreto di giugno 2025, aveva negato al ricorrente anche la protezione speciale, ritenuta la gravità del delitto commesso, che a suo dire escludeva l’avvenuta integrazione del ricorrente in Italia, omettendo di considerare plurime circostanze di fatto rappresentate dalla difesa già in primo grado, ovvero: l’avvenuta espiazione della pena, la conclusione positiva dell’affidamento in prova ex art. 47 DPR 309/1990, la mancanza di legami nel paese di origine, dove il ricorrente aveva vissuto solo due anni, e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso con rinvio, ha ritenuto la decisione del Tribunale di Milano motivata in maniera apparente, in forma apodittica, senza esplicitazione – ancorché sintetica – delle ragioni concrete poste a sostegno della decisione, collocandola al di sotto del minimo costituzionalmente garantito ex art. 111 Cost.
Con l’ordinanza la Corte ribadisce tra l’altro che “la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero comprende un accertamento oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass. n. 29148/2020; Cass. n. 20692/2019; Cass. n. 17289/2019; Cass. n. 27739/2018; Cass. n. 18133/2017), configurandosi così un principio generale, alla luce del quale, ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte o precedenti che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità» (Cass. n. 22807/2022)“.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5164 del 6 marzo 2026Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.