
Il Questore ha l’obbligo di valutare la domanda di protezione speciale, anche dopo le modifiche della L. 50/2023
Progetto Melting Pot Europa - Friday, May 8, 2026Il Tribunale di Palermo si pronuncia nuovamente sull’obbligo del Questore di ricevere ed esaminare le domande di permesso di soggiorno per protezione speciale anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Cutro” all’art. 19 del TUI.
Lo stesso Tribunale aveva già delineato un orientamento significativo in sede cautelare, nell’ambito di procedimenti instaurati ex art. 700 c.p.c., affermando principi destinati a incidere in modo rilevante sulla prassi amministrativa. In tali ordinanze, il giudice aveva chiarito che grava sull’amministrazione un preciso obbligo giuridico di ricevere ogni istanza formulata da un soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata, volta all’ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole. Ne discende il diritto pieno dell’istante alla formalizzazione della domanda, cui si contrappone il dovere dell’autorità amministrativa di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso, indipendentemente dall’esito nel merito, potendo questo tradursi tanto in un rigetto per ragioni preliminari quanto in una decisione negativa nel merito.
In questa prospettiva, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo, in assenza di un espresso divieto normativo, il rifiuto opposto dalla Questura alla ricezione di una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, qualificando tale comportamento come lesivo del diritto dell’interessato all’attivazione del procedimento amministrativo. Aveva, conseguentemente, disposto che la Questura procedesse all’acquisizione dell’istanza, ferma restando la competenza dell’autorità procedente a valutarne l’eventuale accoglibilità all’esito dell’istruttoria.
Su questo sfondo si inserisce la decisione più recente, con cui il Tribunale di Palermo si è pronunciato su un ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Questore, il quale aveva dichiarato inammissibile una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente presso i propri uffici dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). Il diniego era fondato sull’assunto che la nuova disciplina avesse eliminato la possibilità per lo straniero di richiedere tale forma di tutela direttamente all’autorità di pubblica sicurezza.
Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che l’intervento normativo del 2023 non ha comportato la soppressione dell’istituto della protezione speciale, la cui operatività permane nell’ordinamento. Sebbene siano stati rimossi i riferimenti testuali alla “vita privata e familiare” dall’art. 19 del TUI, tale ambito di tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi internazionali e costituzionali, in particolare nell’art. 5, comma 6, del TUI e nell’art. 8 CEDU. Quest’ultima disposizione, in quanto norma sovraordinata, impone infatti allo Stato di valutare il grado di radicamento dello straniero e la consistenza dei suoi legami familiari e sociali prima di adottare un provvedimento di allontanamento.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale afferma che lo straniero il quale intenda far valere una condizione ostativa all’espulsione fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare deve poter sollecitare direttamente la verifica da parte dell’autorità amministrativa competente, da individuarsi nella Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del TUI. L’abrogazione del comma 1.2 dell’art. 19 non può essere interpretata nel senso di escludere la proponibilità della domanda in via amministrativa diretta, poiché una simile lettura finirebbe per rendere ineffettiva una tutela che discende da fonti di rango superiore alla legge ordinaria.
La sentenza evidenzia, inoltre, come l’autorità amministrativa non possa sottrarsi all’esame della domanda invocando un difetto di competenza o la presunta eliminazione della tipologia di permesso. Al contrario, in presenza di elementi indicativi di un significativo livello di integrazione o dell’esistenza di legami familiari rilevanti, la Questura è tenuta ad attivare un’adeguata istruttoria volta alla verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno. Una diversa impostazione, che imponesse al richiedente di presentare necessariamente una domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale anche quando difettino i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale e in un irragionevole appesantimento dell’attività amministrativa.
In questo contesto, il Tribunale rafforza il proprio iter argomentativo richiamando la giurisprudenza della Corte d’Appello di Brescia, in particolare la sentenza n. 61/2025, la quale evidenzia come un’interpretazione preclusiva dell’accesso diretto alla Questura si ponga in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. La pronuncia sottolinea che imporre al richiedente, in possesso dei requisiti per la sola protezione speciale, la necessaria attivazione del procedimento di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale – pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per tali organi, con effetti distorsivi sul funzionamento complessivo del sistema. Ne deriva, secondo tale orientamento, la necessità di riconoscere un canale amministrativo diretto dinanzi alla Questura, quale strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela ed evitare fenomeni di congestione degli uffici competenti in materia di asilo.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, affermando che l’amministrazione non può legittimamente sottrarsi all’esame nel merito di una domanda fondata sul consolidamento dei legami sociali e culturali nel territorio nazionale, qualora questi risultino prevalenti rispetto all’interesse pubblico all’allontanamento, in assenza di esigenze di sicurezza.
Tribunale di Palermo, sentenza n. 2845 del 28 aprile 2026Si ringrazia l’Avv. Daniele Papa per la segnalazione e il commento.