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Prosieguo amministrativo: il neomaggiorenne può agire direttamente anche dopo i diciotto anni
La Corte d’Appello di L’Aquila riforma il decreto di chiusura e dispone la presa in carico fino al ventunesimo anno di età. Con decreto del 14 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, ha accolto il reclamo proposto da un giovane cittadino straniero, già minore non accompagnato, contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva chiuso la procedura per il solo intervenuto raggiungimento della maggiore età. In riforma della decisione, la Corte ha disposto il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 fino al compimento del ventunesimo anno, con presa in carico da parte dei servizi sociali. IL CASO E IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO Il giovane era giunto in Italia da minorenne ed era stato inserito dapprima in un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati e, successivamente, in un progetto SAI/MSNA. Aveva avviato un percorso di apprendimento della lingua italiana presso il CPIA, mostrato una positiva adesione alle attività proposte dall’équipe e manifestato un progetto personale orientato al lavoro e all’autonomia abitativa. La relazione sociale descriveva, inoltre, un vissuto migratorio complesso e alcuni elementi di vulnerabilità, tali da rendere necessario un accompagnamento non meramente assistenziale, ma finalizzato al consolidamento del percorso già intrapreso. Dopo il compimento dei diciotto anni, il diretto interessato, assistito dal legale, aveva presentato personalmente l’istanza di prosieguo amministrativo. Il Tribunale per i minorenni aveva tuttavia disposto la chiusura della tutela, la revoca dell’asserito precedente affidamento ai servizi sociali e la chiusura della procedura, facendo discendere tali conseguenze dal solo dato anagrafico. Il decreto presentava anche rilevanti incongruenze fattuali: indicava una nazionalità non corrispondente a quella risultante dagli atti, richiamava un precedente affidamento senza indicarne gli estremi e lasciava incompleta la formula relativa alla struttura di collocamento. Nel reclamo si è quindi sostenuto che la decisione fosse il risultato di una trattazione standardizzata, non accompagnata da una reale verifica della posizione individuale del neomaggiorenne. IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NON DETERMINA ALCUNA DECADENZA La Corte d’Appello muove dal principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674: il diritto previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 può essere esercitato al compimento della maggiore età, immediatamente prima o subito dopo, senza che il raggiungimento dei diciotto anni comporti decadenza. La competenza funzionale del giudice minorile permane nella fascia compresa tra i diciotto e i ventuno anni, purché risulti dimostrata l’esigenza di completare un percorso di inserimento positivamente avviato. La formulazione della norma è del resto inequivoca: il prosieguo amministrativo è una misura di accompagnamento verso l’età adulta, destinata proprio al giovane che, al compimento della maggiore età, non abbia ancora raggiunto un’autonomia effettiva. Interpretare i diciotto anni come causa automatica di chiusura della procedura significa rovesciare la funzione dell’istituto e trasformare il suo presupposto applicativo in una ragione di esclusione. Il decreto si colloca in continuità con un precedente della stessa Corte d’Appello dell’11 marzo 2026 e con il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 20 febbraio 2026, che ha escluso la necessità di una previa tutela o di un affidamento già in corso, riconoscendo la possibilità di disporre ex novo la presa in carico da parte dei servizi sociali. LE OMISSIONI ISTITUZIONALI NON POSSONO RICADERE SUL GIOVANE Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte accerta che, nonostante il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, non vi era alcuna traccia documentale di un precedente affidamento ai servizi sociali. Dagli atti risultava soltanto che, al momento dell’ingresso in accoglienza, era stata richiesta l’apertura della tutela, senza che vi fosse stato un riscontro conoscibile dall’interessato. La decisione conferma così un principio essenziale: l’inerzia o il ritardo dei soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore non possono tradursi nella perdita della misura prevista dalla legge. Quando il tutore, i servizi sociali o la struttura non abbiano tempestivamente attivato il procedimento, deve essere consentito al neomaggiorenne di agire direttamente, attraverso la difesa tecnica, per evitare che omissioni a lui non imputabili interrompano il percorso di inclusione. Il dato sostanziale non è l’esistenza formale di un precedente decreto, ma l’effettivo avvio, durante la minore età, di un percorso sociale, scolastico o formativo che necessiti di ulteriore sostegno. La Corte ha pertanto esaminato la documentazione disponibile e ha valorizzato la frequenza del CPIA, la progressione nell’apprendimento della lingua italiana, l’adesione ai laboratori di empowerment e orientamento, la partecipazione ad attività rivolte a giovani, nonché la concreta aspirazione a un inserimento lavorativo. UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA La Corte richiama la necessità di valutare la singola posizione in un’ottica costituzionalmente orientata e nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Il prosieguo amministrativo non è un automatismo, ma richiede una prognosi favorevole sulla possibilità che il sostegno prolungato conduca all’autonomia. Tale prognosi deve però essere costruita sulla base di elementi concreti e non può essere sostituita da formule standard, presunzioni o carenze istruttorie. Nel caso esaminato, la relazione sociale e gli ulteriori documenti consentivano di ritenere che il percorso fosse già stato avviato e che la sua interruzione avrebbe compromesso i risultati raggiunti. La misura è stata quindi disposta fino al limite massimo previsto dalla legge, con affidamento ai servizi sociali, al fine di consolidare l’inclusione sociale e favorire l’accesso a un percorso lavorativo e abitativo autonomo. Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per i progetti di accoglienza e per i difensori: l’istanza può essere proposta dal neomaggiorenne; non è necessario dimostrare l’esistenza di un affidamento pregresso; gli eventuali ritardi nell’apertura della tutela non sono ostativi; il giudice deve concentrarsi sul percorso effettivamente svolto e sugli obiettivi ancora da raggiungere. La documentazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa assume pertanto un ruolo decisivo. CONCLUSIONI Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila rafforza l’orientamento che riconosce al prosieguo amministrativo la sua autentica funzione: evitare che il compimento dei diciotto anni determini una brusca recisione delle misure di sostegno proprio nel momento più delicato della transizione all’età adulta. La decisione assume particolare valore perché non si limita ad affermare l’ammissibilità della domanda presentata dopo la maggiore età, ma supera espressamente un provvedimento fondato su presupposti fattuali non verificati e riconosce che l’assenza di una risposta alla richiesta di tutela non può pregiudicare il giovane. La protezione prevista dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 deve essere applicata in modo sostanziale, individualizzato e coerente con il superiore interesse della persona che, pur divenuta maggiorenne, si trova ancora nel pieno del percorso verso l’autonomia. Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, decreto del 14 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
Condannata la Questura di Torino a 50 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
Il Tribunale di Venezia, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio. Il Tribunale di Venezia, accogliendo un reclamo avverso un primo rifiuto di riconoscere la propria competenza rispetto all’intervento sul rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha riconosciuto due importanti principi.  In primo luogo, l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta allo stesso giudice della cautela ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112, co. 2, lett. c, c.p.a.) è riservato alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti a esse equiparati, categorie cui i provvedimenti cautelari – provvisori e inidonei al giudicato – non appartengono (conformi Cons. Stato n. 1463/2021; Cass. Sez. Un. n. 6039/2019). Nel merito, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta di protezione speciale” entro 30 giorni e, applicando l’art. 614-bis c.p.c., ha fissato in 50 euro al giorno la somma dovuta allə richiedente per ogni giorno di ritardo oltre il termine, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite. Si tratta di un’applicazione particolarmente significativa dell’astreinte contro l’inerzia della Questura nel rilascio del permesso provvisorio: il ritardo dell’amministrazione ha ora un costo economico quantificato per ogni giorno. Tribunale di Venezia, ordinanza del 25 giugno 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.
La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di decreto flussi
LUDOVICA GRASSI, LINDA PEZZANO Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione ha vissuto una profonda trasformazione ermeneutica e una significativa evoluzione interpretativa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti dovuto sopperire a un evidente stallo normativo, attraverso un’interpretazione sempre più orientata ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del singolo. Il fulcro normativo e dogmatico di tale evoluzione è rappresentato dai commi 5 e 9 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, considerati dalle Corti vere e proprie norme di chiusura del sistema, idonee ad impedire che il procedimento amministrativo si traduca in una pericolosa impasse giuridica generata da un’applicazione automatica e cieca delle cause ostative senza una preventiva e individualizzata valutazione della situazione concreta dell’interessato. Evoluzione che appare particolarmente evidente se si analizza l’applicazione delle procedure legate al c.d. Decreto Flussi ex art. 22 e ss. T.U.I., storicamente gravate da una spiccata complessità burocratica e frequente inerzia amministrativa. Secondo il chiaro insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3643/2024), l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIÙ RILEVANTE Già abbiamo analizzato in questa rubrica la giurisprudenza più rilevante in tema dei decreto flussi fino a marzo scorso. Ancor più di recente meritano menzione alcune decisioni del TAR Campania – Napoli, autentica pioniera in materia, che delineano in modo netto i confini della tutela del lavoratore straniero a fronte delle carenze datoriali o dei ritardi burocratici. Con la sentenza n. 2200 del 01.04.2026 il TAR Campania – Napoli ha chiarito che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va rigorosamente protetto, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. A ulteriore conferma di tale orientamento, si pone l’ulteriore sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 3216 del 20.05.2026, con la quale il medesimo Tribunale ha statuito il carattere necessario ”[…] della valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’ “inserimento sociale, familiare e lavorativo (ndr dello straniero), avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine”. Successivamente, con la sentenza n. 2652 del 27.04.2026 – Sezione VI -, il medesimo Tribunale campano ha specificato l’obbligo in capo all’Amministrazione di operare un corretto bilanciamento degli interessi, escludendo automatismi espulsivi, valorizzando “invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)” (…) “non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario”. Un lasso di tempo abnorme dal rilascio del nulla osta dovuto ad una mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno ad opera dell’Amministrazione, ovvero l’alea del decorso del tempo, rendono di per sé illegittima la revoca del nulla osta al lavoro successivamente intervenuta, non potendo questi fattori essere irragionevolmente imputati allo straniero. Per giunta, la circostanza del rinvenimento di una nuova, redditizia e duratura occasione lavorativa da parte dello straniero dovrebbe indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenze n. 1647 del 10.03.2026 e n. 3331 del 26.05.2026 ). Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 2653 del 27.04.2026, che ha specificato come il favor lavoratoris debba prevalere sulle rigide e automatiche determinazioni dell’Amministrazione, “nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. Tar Campania sentenza del 11.11.2025 n. 7323). L’Amministrazione è tenuta, piuttosto, a svolgere un’adeguata istruttoria, verificando se l’interessato abbia, nelle more del procedimento, intrapreso un concreto ed effettivo percorso di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, anche mediante l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e sent. n. 4123/2025; TAR. Liguria, Genova, Sez. I, n. 549/2026; TAR Veneto, ord. n. 35/2026; TAR Marche, sent. n. 257/2026), e nel riesercizio del potere di verifica dei requisiti del nulla osta, la stessa non gode di una potestà punitiva cieca (cfr TAR Campania, con la sentenza n. 2749 del 29.04.2026 – Sezione VI). LA VALORIZZAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE DOCUMENTALI FAVOREVOLI L’esigenza di una valutazione dinamica nell’alveo del Decreto Flussi investe direttamente anche la fase cautelare. Il TAR Lazio, Sezione I-ter, ordinanza n. 1046 del 18.02.2026, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio (nel caso di specie, la certificazione di idoneità alloggiativa e asseverazione tardive), proprio per evitare che l’omessa ponderazione dei nuovi elementi incidesse irreversibilmente sulla vita e sulla dignità del lavoratore. Si inserisce in questo solco la successiva sentenza n. 3307 del 17.02.2026 del TAR Lazio, Sezione I-ter, dove il Giudice Amministrativo, per superare il ritardo e il silenzio dell’Amministrazione, ha individuato rimedi processuali stringenti, legittimando non solo il ricorso al rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma disponendo, inoltre, la nomina anticipata del Commissario ad acta direttamente nella sentenza di cognizione, neutralizzando le lungaggini del successivo giudizio di ottemperanza. L’assoluta centralità della tutela personalistica rispetto al mero dato formale trova un riscontro decisivo nelle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025) e del TAR Lazio (sent. 22278/2025).  È pacifico, dunque, che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dell’art. 5 comma 9, d. lgs. n. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno integri silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., comportando l’obbligo in capo alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 02.03.2026, n. 1427, cfr T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 20.01.2026, n. 115). IL RIGETTO DEI FORMALISMI IN FAVORE DELLA TUTELA PERSONALISTICA DEL SINGOLO STRANIERO Quanto sopra descritto costituisce inevitabilmente il risultato dell’insostenibilità di un sistema che produce situazioni di irregolarità indipendentemente dalla volontà del lavoratore straniero. Come efficacemente sostenuto dal T.A.R. Marche Ancona, Sezione II, con sentenza n. 443 del 01.04.2026, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sul solo rilievo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, allorché tale mancato perfezionamento non sia imputabile allo straniero, il quale abbia nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Invero, nella pronuncia si legge quanto segue: “Un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d. lgs. n. 186/1998 (…) si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno”. Non meno significativa, nelle more di un’auspicabile iniziativa del legislatore, sarebbe certamente l’adozione di un atto di indirizzo amministrativo che assicuri uniformità applicativa, sulla scia della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, precedente di particolare rilievo che ha avuto il merito di privilegiare una lettura sostanziale della disciplina relativa ai flussi. Un analogo intervento, adeguato all’attuale quadro normativo e all’ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire l’effettiva tutela delle posizioni giuridiche degli stranieri. Leggi gli altri articoli della rubrica di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli.
Revoca del nulla osta per difetto del requisito economico del datore: il CdS e il TAR tutelano il lavoratore in buona fede
I due provvedimenti in commento – l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la successiva sentenza del TAR Lazio, relativi al medesimo caso – affrontano un nodo ricorrente nel contenzioso in materia di decreto flussi: le conseguenze, sulla posizione del lavoratore straniero, dell’inadempimento del datore di lavoro rispetto ai requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta. Nel caso di specie il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021. La Prefettura di Roma ha poi revocato il nulla osta per la mancanza dell’asseverazione del requisito economico del datore di lavoro – requisito che, come emerso solo nel corso del giudizio, il datore non possedeva più negli anni successivi. Il lavoratore, però, non aveva alcuna conoscenza di questo dato, aveva sempre lavorato regolarmente (stipendi e contributi versati), e aveva già ottenuto il permesso di soggiorno sulla base della stessa documentazione.  Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha riformato la decisione negativa del TAR e riconosciuto al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR, decidendo poi nel merito, ha annullato la revoca e rinviato all’Amministrazione per un riesame complessivo – questa volta centrato sui requisiti del lavoratore, non su quelli (mancanti) del datore di lavoro, riconoscendo così che l’inadempimento datoriale non può ripercuotersi su chi non ne aveva né conoscenza né responsabilità. Il TAR, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, ha valorizzato in modo netto la posizione soggettiva del lavoratore, riconoscendone implicitamente la buona fede, basata su diversi elementi di fatto: * Il lavoratore non aveva contezza della capacità economica del datore di lavoro e le informazioni e documenti di cui aveva conoscenza suggerivano al contrario la regolarità assoluta della procedura. * Il lavoratore era sempre stato retribuito, non risultavano irregolarità contributive e infatti gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dalla Questura di Roma, proprio in base alla documentazione prodotta e relativa a questo rapporto di lavoro. * Il lavoratore ha continuato a svolgere attività lavorativa con altro datore e risulta tuttora impiegato. Consiglio di Stato, ordinanza n. 3194 del 30 agosto 2025 T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 12372 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Lucia Gennari per la segnalazione e il commento. Le cause sono state seguite insieme alle Avv.te Loredana Leo e Federica Remiddi.
Iscrizione gratuita al SSN anche con PdS per residenza elettiva: la Regione Lombardia dovrà rimborsare le persone straniere invalide
La Corte d’Appello e il Tribunale di Milano danno seguito alla sentenza della Corte Costituzionale: la Regione Lombardia dovrà iscrivere gratuitamente al SSN le persone straniere titolari di permesso per residenza elettiva e a restituire le somme pagate per l’iscrizione. Con due sentenze depositate in data 17 luglio 2026, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA e di singoli cittadine e cittadini extra UE, hanno applicato in Regione Lombardia la sentenza della Corte Costituzionale 97/2026 in base alla quale il diritto all’iscrizione gratuita al SSN spetta anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità (e per questo detentrici di un permesso di soggiorno “per residenza elettiva”) se tale permesso deriva dalla conversione di un precedente permesso che dava titolo all’iscrizione gratuita. In altre parole, spiegano le associazioni, la persona straniera che aveva diritto all’iscrizione non lo perde per il solo fatto di aver mutato il suo permesso di soggiorno nel momento in cui diviene invalida. La Corte d’Appello ha confermato che la situazione verificatasi sino ad ora costituiva una discriminazione sia per nazionalità (perché escludeva dal diritto alle cure gratuite una parte di persone straniere) sia per disabilità (perché le escludeva proprio in quanto disabili) e ha ordinato alla Regione di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le ASST della Regione applichino immediatamente tali regole. La conseguenza è anche il diritto alla restituzione delle somme che in passato sono state pagate dalle persone straniere (2000 euro l’anno dal gennaio 2024) come infatti il Tribunale di Milano ha deciso in altra sentenza nella medesima data, accogliendo il ricorso di singoli cittadine e cittadini stranieri. ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA esprimono la piena soddisfazione per questi primi sviluppi della sentenza 97/2026 che pongono fine, purtroppo solo dopo più di 20 anni di applicazione (da tanto tempo è infatti richiesto il pagamento per l’iscrizione al SSN, sebbene prima del 2024 la cifra fosse inferiore a 2.000 euro), a una situazione che vedeva escluse dal SSN gratuito proprio le persone in condizioni di maggior bisogno. Le associazioni, infine, invitano Regione Lombardia ad adempiere tempestivamente quanto disposto dai giudici e a predisporre una procedura rapida per i rimborsi; invitano anche le altre regioni ad adeguarsi ai predetti principi al fine di evitare ulteriori contenziosi e il protrarsi di una situazione di grave ingiustizia. Tribunale di Milano, sentenza n. 3833 del luglio 2026 Corte d’Appello Milano, sentenza del 16 luglio 2026
Chi si prenderà cura dell’Italia? Immigrazione, lavoro regolare e il futuro del welfare
LUIGI CAPOANI 1, SILVIA FUSAR BASSINI 2 L’Italia sta vivendo una delle più profonde trasformazioni demografiche della propria storia. L’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e la riduzione della popolazione in età lavorativa stanno mettendo sotto pressione un sistema di welfare progettato in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale. In questo scenario, il lavoro di cura rappresenta ormai una componente essenziale dell’assistenza alle persone anziane e fragili, ma continua a essere caratterizzato da forti criticità, tra cui l’elevata diffusione del lavoro irregolare, una programmazione insufficiente delle politiche pubbliche e, non da ultimo, il fatto che a sostenerlo sia quasi ovunque la stessa componente della popolazione – donne, e in larghissima parte donne migranti. Luigi Capoani, Presidente dell’European Youth Think Tank e Professore a contratto di Economia Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, insieme a Silvia Fusar Bassini, analista dell’European Youth Think Tank, riflettono sulle sfide che il sistema italiano dell’assistenza dovrà affrontare nei prossimi anni, evidenziando il ruolo dell’immigrazione regolare, della qualità del lavoro di cura e della necessità di ripensare il welfare in un’ottica intergenerazionale. Il lavoro di cura è diventato una necessità strutturale Negli ultimi decenni il lavoro di cura è passato dall’essere un supporto occasionale a rappresentare uno dei pilastri del welfare italiano. L’aumento della speranza di vita, la crescente incidenza delle patologie croniche e la trasformazione delle strutture familiari hanno determinato una domanda sempre più elevata di assistenza domiciliare, che è diventata una necessità più che un’opzione. Una parte significativa di questo fabbisogno viene oggi soddisfatta da lavoratrici e lavoratori stranieri, che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza quotidiana agli anziani e alle persone non autosufficienti. I numeri raccontano con chiarezza chi sostiene oggi questo settore: nel 2025 la componente femminile tra i lavoratori domestici sfiora il 90%, e quasi 7 su 10 provengono da un altro Paese. La comunità più numerosa arriva dall’Est Europa – Romania, Ucraina, Moldavia in testa – seguita da Sud America e Filippine. Senza questo contributo, molte famiglie avrebbero enormi difficoltà a garantire una presa in carico continuativa dei propri familiari. UN LAVORO SOSTENUTO QUASI INTERAMENTE DA DONNE MIGRANTI Parlare genericamente di “lavoratori stranieri” rischia di appiattire una realtà che è, prima di tutto, una questione femminile. Chi lascia il proprio Paese per accudire un anziano italiano spesso lo fa affidando i propri figli o i propri genitori ad altre donne rimaste a casa, che possono essere sorelle, madri, vicine oppure altre lavoratrici pagate a loro volta. È quella che viene definita una catena globale della cura: il lavoro di accudimento si riverbera lungo una serie di donne che si sostituiscono l’una all’altra, spesso trascorrendo lunghissimi periodi di distanza dai propri affetti. A questo si aggiungono altri problemi sistemici. È frequente la presenza di lavoratrici straniere che hanno qualifiche professionali conseguite nel Paese d’origine ma non riconosciute in Italia, e si ritrovano a svolgere lavori di cura pur avendo una formazione più alta oppure semplicemente diversa da quella richiesta dal ruolo. Chi lavora in convivenza, poi, affronta un isolamento ulteriore: vive nella casa dell’assistito, spesso senza orari definiti, senza rete sociale nelle vicinanze e con margini ridotti per far valere i propri diritti. E poiché l’ingresso e il rinnovo del permesso di soggiorno restano legati al contratto di lavoro, chi ha meno alternative – spesso proprio le donne arrivate da sole, senza una rete di supporto già radicata – si trova nella posizione più debole per negoziare condizioni dignitose o denunciare eventuali abusi. IL PROBLEMA DELL’IRREGOLARITÀ Accanto a questa realtà permane un problema che il dibattito pubblico affronta troppo raramente: una quota ancora rilevante del lavoro di cura continua a svilupparsi nell’irregolarità. L’Inps registra poco più di 800mila rapporti di lavoro domestico regolari, mentre altre stime che includono anche il lavoro non regolare arrivano a censire oltre 3,3 milioni di persone coinvolte nel settore. Il divario tra questi due numeri è la misura reale del problema. Il lavoro sommerso non rappresenta un vantaggio né per i lavoratori né per le famiglie. Chi presta assistenza senza un regolare contratto rimane privo di adeguate tutele previdenziali e assicurative, come maternità, infortuni, disoccupazione o pensione, mentre gli assistiti rischiano di ricevere servizi privi di standard professionali verificabili e continuità assistenziale. Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro significa rafforzare la dignità del lavoro, migliorare la qualità dell’assistenza, aumentare le entrate contributive e costruire un sistema più trasparente e sostenibile. L’immigrazione può rappresentare una risorsa importante, ma soltanto se accompagnata da percorsi di integrazione, formazione linguistica e professionale e da strumenti che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro regolare. Nel 2025 il governo ha introdotto un canale di ingresso fuori quota dedicato all’assistenza familiare e sociosanitaria, superando in parte la logica dei decreti flussi che per anni ha reso l’incontro tra domanda e offerta quasi casuale. Restano però da sciogliere i nodi di fondo: procedure ancora macchinose, tempi di attesa lunghi e un legame tra permesso di soggiorno e contratto che continua a esporre le lavoratrici a un potere contrattuale sbilanciato. INVESTIRE NELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA La questione non riguarda soltanto il numero di operatori disponibili, ma anche la qualità dell’assistenza offerta. Prendersi cura di una persona anziana richiede competenze sempre più articolate, che spaziano dagli aspetti sanitari di base alla gestione delle fragilità cognitive, fino alla capacità di instaurare relazioni umane di fiducia. Per questo motivo diventa essenziale investire nella formazione continua degli assistenti familiari, nella certificazione delle competenze e nello sviluppo di servizi territoriali capaci di accompagnare sia le famiglie sia i lavoratori. In questa direzione va, ad esempio, la proposta, rilanciata di recente anche dai vertici dell’Inps, di istituire un Albo nazionale per colf e badanti, capace di certificare le qualifiche del settore e di dare finalmente visibilità pubblica a un lavoro che oggi resta in gran parte invisibile. Migliori condizioni di lavoro e di formazione non sono solo un costo: possono ridurre i ricoveri evitabili, alleggerire la pressione sul sistema sanitario e migliorare concretamente la vita di chi viene assistito. RIPENSARE IL WELFARE IN UNA PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE L’invecchiamento della popolazione impone anche una riflessione più ampia sull’equilibrio del welfare italiano. Storicamente, una parte molto consistente della spesa sociale è stata destinata alla protezione previdenziale, mentre risultano relativamente più contenuti gli investimenti rivolti alle nuove generazioni, alle politiche familiari, alla natalità, alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani. Non si tratta di mettere in discussione le tutele degli anziani, che rappresentano una conquista fondamentale del nostro sistema sociale. Piuttosto, la sfida consiste nel costruire un welfare capace di rispondere contemporaneamente ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e alle aspettative delle giovani generazioni, evitando che il peso dell’invecchiamento ricada esclusivamente su chi oggi entra nel mercato del lavoro. Un sistema equilibrato deve essere in grado di proteggere chi ha bisogno di assistenza senza compromettere le opportunità di sviluppo delle generazioni future. UNA SFIDA CHE RIGUARDA L’INTERO PAESE L’assistenza agli anziani non può essere considerata esclusivamente una questione privata demandata alle famiglie. Essa rappresenta una sfida strutturale che richiede una strategia nazionale capace di integrare politiche migratorie, mercato del lavoro, formazione professionale e welfare territoriale. L’immigrazione regolare può contribuire ad affrontare il progressivo calo della popolazione attiva e a sostenere un settore destinato a crescere nei prossimi decenni. Tuttavia, questa opportunità potrà tradursi in un reale beneficio soltanto attraverso regole chiare, percorsi di integrazione efficaci e una decisa lotta al lavoro irregolare e solo se si riconoscerà, accanto al bisogno di chi riceve le cure, anche i diritti e la dignità di chi le presta ogni giorno. Investire nel lavoro di cura significa investire nella qualità della vita delle persone anziane, nella serenità delle famiglie e nella sostenibilità futura del welfare italiano. In un Paese che continua a invecchiare, la vera domanda non è se avremo bisogno di più assistenza, ma se saremo capaci di costruire un sistema in grado di garantire qualità, legalità e dignità a chi riceve cure e a chi le presta ogni giorno. 1. Luigi Capoani è economista, ricercatore e docente di Economia Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È stato inoltre docente di Macroeconomia presso l’Università di Salerno e l’Università di Verona e docente di Economia Monetaria presso l’Università di Trieste. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Salerno attraverso un percorso internazionale svolto in collaborazione con l’Università di Birmingham. È fondatore e presidente dell’European Youth Think Tank (EYTT), una piattaforma indipendente e senza scopo di lucro che connette giovani ricercatori europei e promuove progetti interdisciplinari orientati alla pubblicazione scientifica internazionale. All’interno dell’EYTT coordina attività di ricerca interdisciplinare e iniziative scientifiche dedicate all’innovazione, alla collaborazione internazionale e alla valorizzazione dei giovani studiosi. ↩︎ 2. Silvia Fusar Bassini è analista presso l’European Youth Think Tank (EYTT), dove si concentra sulle relazioni internazionali e i diritti umani. I suoi interessi di ricerca comprendono il diritto internazionale, le dinamiche socioeconomiche specialmente nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione ai fenomeni migratori e alle sfide di governance internazionale in materia di sviluppo e giustizia sociale. ↩︎
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.
SCIOPERO MEAT-TO: contro sfruttamento e razzismo nella ristorazione
Venerdì 26 e Sabato 27 Giugno un presidio formatosi davanti al ristorante Meat-TO di via Carlo Boucheron 18 ha sostenuto lo sciopero di due lavoratori addetti alle cucine. Il lavoro senza sosta, 7 giorni su 7 e per paghe misere, ha portato due lavoratori di origine bengalese a rivendicare migliori condizioni. Attraverso l’intervento del sindacato e la solidarietà di alcuni gruppi di compagni e compagne una mobilitazione ha preso forma nel week end per sensibilizzare i e le clienti. Come in altri settori che reggono sulla manodopera di persone razzializzate, ad emergere è non solo il ricatto della sopravvivenza, ma anche quello di accettare condizioni di sfruttamento pur di garantirsi un contratto che possa consentire il riconoscimento del permesso di soggiorno. Insieme ad un compagno del collettivo Ujamaa un racconto della mobilitazione: AGGIORNAMENTO: la mobilitazione continua anche Venerdì 3 e Sabato 4 Luglio dalle ore 18 PRESIDIO IN VIA CARLO BOUCHERON 18
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June 30, 2026
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