Gli ingressi fuori quota

Progetto Melting Pot Europa - Friday, May 1, 2026

IRENE PAVLIDI E GENNARO SANTORO

In Italia, le aziende hanno un’alta necessità di manodopera da impiegare prevalentemente nei settori in cui è più difficile trovare lavoratori italiani, pertanto sono disponibili ad assumere personale di origine straniera anche avvalendosi di una forma di reclutamento basta su reti informali di conoscenze, magari rivolgendosi proprio al fidato lavoratore bengalese o marocchino che da anni lavora alle sue dipendenze. A sua volta, quel lavoratore o quella lavoratrice sarebbe entusiasta di poter dare un’opportunità ad un fratello o al cugino rimasto in Patria. 

Tale fenomeno si chiama catena micro-migratoria ed è un metodo che ad oggi risulta efficace per le aziende in difficoltà.

Come è ormai noto, e come più volte dimostrato dalla Campagna Ero Straniero per i lavoratori stranieri non esiste una semplice equazione lineare tra domanda e offerta di lavoro, bensì un sistema complesso segnato da discrepanze strutturali e barriere burocratiche che coinvolgono Ministeri, Amministrazione Pubblica, Agenzie, Professionisti, a volte Intermediari riconosciuti e no. Il mercato del lavoro per i cittadini extra-UE è fortemente influenzato, dunque, da decreti, necessità di permessi di soggiorno e altre difficoltà legate al solo fatto che il/la lavoratore/lavoratrice sono stranieri e non vivono già regolarmente in Italia.

La gestione di una situazione lavorativa tanto complessa per i cittadini stranieri si rivela, nella maggior parte dei casi, estremamente ardua anche per avvocati esperti e operatori legali. Spesso, infatti, si trovano nell’impossibilità di garantire gli esiti auspicati, costretti ad ammettere che tutto può dipendere, di fatto, da un semplice “click”, da cui finisce per dipendere non solo una pratica, ma il destino stesso del lavoratore o della lavoratrice. 

Ciò premesso, vogliamo rappresentare come, nel corso degli ultimi 3 anni, attraverso tentativi più o meno efficaci, il Governo e tutti gli Attori (pubblici e privati) coinvolti in questo complesso percorso, stiano tentando di superare il fallimentare sistema degli ingressi tramite il sistema delle quote e del click-day

Con l’introduzione della Legge 50/2023 l’Italia ha dato nuovo slancio a uno strumento innovativo, previsto dall’articolo 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98). Sono i c.d. i “corridoi lavorativi” e rappresentano una concreta svolta nelle politiche migratorie, poiché consentono l’ingresso regolare di lavoratori e lavoratrici stranieri “fuori quota” all’esito di un breve periodo di formazione nel paese di residenza. Questi ingressi al di fuori dei limiti numerici imposti annualmente dal tradizionale Decreto Flussi, possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno, consentendo al datore di lavoro di poter programmare l’assunzione e l’inserimento lavorativo delle risorse necessarie (per di più formate) e senza vincoli temporali e numerici.

Ma come funziona il modello “Forma e Assumi”? 

Il cuore di questo sistema è il modello train-to-hire: attraverso percorsi strutturati di selezione e formazione che avvengono direttamente nei Paesi di origine (prima della partenza), i candidati acquisiscono le competenze necessarie per inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro italiano. L’idoneità viene valutata attentamente in base alle qualifiche e all’esperienza professionale di ciascun individuo.

Questo approccio offre una soluzione concreta a un duplice problema: da un lato le aziende italiane possono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, fornendo manodopera qualificata in quei settori produttivi chiave che oggi soffrono di una grave carenza di personale; dall’altro per i lavoratori e le lavoratrici stranieri è possibile garantire un arrivo in Italia sicuro e basato su un’offerta di lavoro reale e verificata.

Un’alternativa sicura alle migrazioni irregolari

A differenza delle rotte migratorie irregolari, i corridoi lavorativi creano percorsi legali e trasparenti. Questo sistema non solo azzera i rischi legati ai viaggi illegali, ma previene alla radice il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, tutelando i diritti e la dignità delle persone. I corridoi lavorativi non si limitano alla sola migrazione economica standard. 

Infatti questi programmi di mobilità possono essere adattati per facilitare l’ingresso di categorie vulnerabili, come i rifugiati politici che risiedono in un Paese terzo ospitante oppure persone sfollate che vogliono emigrare nel nostro Paese. In questo modo, il sistema risponde non solo alle esigenze economiche nazionali, ma anche a fondamentali necessità di protezione internazionale, permettendo ai rifugiati di ricostruirsi una vita grazie alle proprie competenze professionali.

Il quadro normativo

In linea generale l’ingresso di cittadini extra UE formati all’estero è disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) che regola “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”. È stato modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, poi convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Secondo questa norma, gli stranieri che hanno completato appositi programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite dall’art.3, comma 4, del TUI.

Questi ingressi così specificamente regolamentati, si possono attuare nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’istruzione e del Merito o dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o residenza, anche in collaborazione con Regioni, Province Autonome e altri Enti Locali, Organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni.

Le modalità di predisposizione e i criteri di valutazione di tali programmi sono state definite tramite l’adozione di apposite Linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1.
Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle Parti Sociali e dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi vengono valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro e all’organizzazione delle attività, non ultimo in linea con le politiche di cooperazione e sviluppo del Paese (vedi Piano Mattei per l’Africa in primis). Le attività sono realizzate in raccordo con le autorità locali, il che è fondamentale per non “calare” dall’alto progetti formativi efficaci, prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Questo aspetto è davvero rilevante anche in un’ottica circolare dell’utilizzo delle risorse. Infatti se quei candidati che hanno preso parte ai programmi di formazione, dopo un periodo di lavoro in Italia o all’esito del percorso formativo, decidono di restare nel paese di residenza, queste risorse saranno in ogni caso utili a creare sviluppo e nuove opportunità.

Come si attivano i corridoi lavorativi? 

I soggetti proponenti 2 devono inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. 

I programmi devono necessariamente prevedere:

  • la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 
  • la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

La formazione può essere in parte erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD, sebbene la modalità predominante debba essere quella in presenza.

Programmazione degli ingressi

I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono finalmente entrare e lavorare in Italia. 

L’azienda interessata all’assunzione del personale formato invia attraverso l’apposito Portale ministeriale 3 la richiesta di rilascio del nulla osta all’ingresso del candidato o candidata ai fini dell’assunzione. 

I cittadini e le cittadine stranieri – residenti all’estero – ma anche apolidi o rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – potranno dunque fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato in maniera regolare e programmata, grazie alla richiesta nominativa presentata dall’impresa. 

Come già evidenziato, per assumere un lavoratore o una lavoratrice che ha frequentato all’estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal MLPS, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo in cui il candidato/a verrà a svolgere attività lavorativa. 

Gli ingressi dei formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono in ogni caso le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), ma non è necessario procedere alla preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Semplificazione delle procedure

Inoltre, trascorsi 30 giorni dall’invio delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di residenza del lavoratore, che – a loro volta – dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero.

Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Il decreto-legge n. 146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, ha prolungato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, a 12 mesi il tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso.

È stato, inoltre, escluso, per questi lavoratori, l’applicazione della procedura che richiede la conferma da parte del datore di lavoro della volontà di procedere all’assunzione prima che il visto venga rilasciato 4. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia.

Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro. Al lavoratore sarà così rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Conclusioni

C’è grande fermento sul tema dei c.d. “corridoi lavorativi” e sono oltre 90 i progetti approvati dalla Commissione interministeriale per un totale di 3.567 persone che hanno aderito ai programmi di formazione nel paese di residenza e 2.578 persone che hanno fatto concluso il percorso formativo e che sono pronte ad essere impiegate in Italia.

Nell’attesa di una riforma organica della materia, i “corridoi lavorativi” rappresentano una grande occasione per superare e sostituire il fallimentare sistema dei decreti flussi e la lotteria dei click-day. Perché ciò avvenga è necessario un coinvolgimento maggiore degli attori sociali: non solo delle associazioni datoriali, ma anche di quelle dei lavoratori e delle lavoratrici e del terzo settore; non solo delle istituzioni nazionali ma anche e soprattutto di quelle locali. 

L’esperienza di Torino, dove è stato istituito un protocollo territoriale per l’attuazione dei Corridoi Lavorativi per i Rifugiati, rappresenta un modello che già ora si sta replicando a Milano. Attiva Diritti e questa rubrica intendono favorire questo processo perché convinti che il lavoro sia uno strumento di integrazione e di coesione sociale. Crediamo che il lavoro, come riconosciuto dalla Costituzione italiana, sia uno strumento fondamentale di integrazione e dignità. E crediamo che un sistema che produce irregolarità invece di prevenirla non sia solo ingiusto, ma anche inefficiente per l’economia e per le istituzioni. In questa prospettiva, il lavoro viene considerato non soltanto quale fattore economico, ma quale elemento centrale nei processi di integrazione sociale e giuridica, in coerenza con i principi costituzionali.

Con misure strutturali che ampliano i canali di ingresso regolare per ragioni di lavoro e riconoscono il radicamento territoriale delle persone come titolo sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno, il governo spagnolo sta dimostrando che è possibile – e conveniente – considerare la migrazione non come una crisi da contenere, ma come una risorsa.

Nel nostro piccolo, come Attiva Diritti, non vogliamo soltanto contribuire – con questa rubrica – ad un dibattito non propagandistico sulle migrazioni, ma intervenire in concreto per lo sviluppo e la diffusione di strumenti più coerenti, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali, superando la logica degli interventi emergenziali e favorendo l’emersione di soluzioni strutturali.

Ci mettiamo quindi a disposizione delle associazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni datoriali, del terzo settore, degli enti locali e di tutti gli attori e le attrici che vogliono contribuire allo sviluppo di progetti ex art 23 TUI per dimostrare che il superamento dei fallimentari click-day è già possibile da subito. 

  1. Linee guida sui programmi per i corridoi formativi. ↩︎
  2. Sotto il profilo istituzionale e territoriale, l’iniziativa può essere promossa da Regioni, Province autonome, enti locali (comprese le loro unioni, consorzi e articolazioni dotate di autonomia organizzativa e finanziaria), nonché da organizzazioni internazionali e intergovernative. Un ruolo centrale è altresì riconosciuto alle parti sociali, essendo ammesse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per quanto concerne il comparto educativo e delle politiche attive del lavoro, la legittimazione si estende al mondo accademico e scolastico (Università, istituti di ricerca, ITS Academy e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – CPIA), agli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro (ex D.lgs. 276/2003 e 150/2015), e agli organismi accreditati a livello regionale per la formazione professionale. Infine, il legislatore ha inteso valorizzare il contributo del privato sociale: possono infatti farsi promotori dei progetti anche gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, le organizzazioni della società civile registrate presso l’Agenzia per la Cooperazione Italiana, e gli enti o associazioni specificamente iscritti al registro per le attività a favore degli immigrati. ↩︎
  3. Questo è il collegamento al Portale ministeriale attraverso cui vanno caricate le richieste dell’impresa: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello  LFE  “Conversioni fuori quota e progetti speciali” (Qui una guida illustrata). All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. ↩︎
  4. Questo ulteriore step è stato inserito per le ordinarie procedure del rilascio del Nulla osta nell’ambito del decreto flussi con D.L. 145/2024. ↩︎