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Gli ingressi fuori quota
IRENE PAVLIDI E GENNARO SANTORO In Italia, le aziende hanno un’alta necessità di manodopera da impiegare prevalentemente nei settori in cui è più difficile trovare lavoratori italiani, pertanto sono disponibili ad assumere personale di origine straniera anche avvalendosi di una forma di reclutamento basta su reti informali di conoscenze, magari rivolgendosi proprio al fidato lavoratore bengalese o marocchino che da anni lavora alle sue dipendenze. A sua volta, quel lavoratore o quella lavoratrice sarebbe entusiasta di poter dare un’opportunità ad un fratello o al cugino rimasto in Patria.  Tale fenomeno si chiama catena micro-migratoria ed è un metodo che ad oggi risulta efficace per le aziende in difficoltà. Come è ormai noto, e come più volte dimostrato dalla Campagna Ero Straniero per i lavoratori stranieri non esiste una semplice equazione lineare tra domanda e offerta di lavoro, bensì un sistema complesso segnato da discrepanze strutturali e barriere burocratiche che coinvolgono Ministeri, Amministrazione Pubblica, Agenzie, Professionisti, a volte Intermediari riconosciuti e no. Il mercato del lavoro per i cittadini extra-UE è fortemente influenzato, dunque, da decreti, necessità di permessi di soggiorno e altre difficoltà legate al solo fatto che il/la lavoratore/lavoratrice sono stranieri e non vivono già regolarmente in Italia. La gestione di una situazione lavorativa tanto complessa per i cittadini stranieri si rivela, nella maggior parte dei casi, estremamente ardua anche per avvocati esperti e operatori legali. Spesso, infatti, si trovano nell’impossibilità di garantire gli esiti auspicati, costretti ad ammettere che tutto può dipendere, di fatto, da un semplice “click”, da cui finisce per dipendere non solo una pratica, ma il destino stesso del lavoratore o della lavoratrice.  Ciò premesso, vogliamo rappresentare come, nel corso degli ultimi 3 anni, attraverso tentativi più o meno efficaci, il Governo e tutti gli Attori (pubblici e privati) coinvolti in questo complesso percorso, stiano tentando di superare il fallimentare sistema degli ingressi tramite il sistema delle quote e del click-day.  Con l’introduzione della Legge 50/2023 l’Italia ha dato nuovo slancio a uno strumento innovativo, previsto dall’articolo 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98). Sono i c.d. i “corridoi lavorativi” e rappresentano una concreta svolta nelle politiche migratorie, poiché consentono l’ingresso regolare di lavoratori e lavoratrici stranieri “fuori quota” all’esito di un breve periodo di formazione nel paese di residenza. Questi ingressi al di fuori dei limiti numerici imposti annualmente dal tradizionale Decreto Flussi, possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno, consentendo al datore di lavoro di poter programmare l’assunzione e l’inserimento lavorativo delle risorse necessarie (per di più formate) e senza vincoli temporali e numerici. MA COME FUNZIONA IL MODELLO “FORMA E ASSUMI”?  Il cuore di questo sistema è il modello train-to-hire: attraverso percorsi strutturati di selezione e formazione che avvengono direttamente nei Paesi di origine (prima della partenza), i candidati acquisiscono le competenze necessarie per inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro italiano. L’idoneità viene valutata attentamente in base alle qualifiche e all’esperienza professionale di ciascun individuo. Questo approccio offre una soluzione concreta a un duplice problema: da un lato le aziende italiane possono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, fornendo manodopera qualificata in quei settori produttivi chiave che oggi soffrono di una grave carenza di personale; dall’altro per i lavoratori e le lavoratrici stranieri è possibile garantire un arrivo in Italia sicuro e basato su un’offerta di lavoro reale e verificata. UN’ALTERNATIVA SICURA ALLE MIGRAZIONI IRREGOLARI A differenza delle rotte migratorie irregolari, i corridoi lavorativi creano percorsi legali e trasparenti. Questo sistema non solo azzera i rischi legati ai viaggi illegali, ma previene alla radice il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, tutelando i diritti e la dignità delle persone. I corridoi lavorativi non si limitano alla sola migrazione economica standard.  Infatti questi programmi di mobilità possono essere adattati per facilitare l’ingresso di categorie vulnerabili, come i rifugiati politici che risiedono in un Paese terzo ospitante oppure persone sfollate che vogliono emigrare nel nostro Paese. In questo modo, il sistema risponde non solo alle esigenze economiche nazionali, ma anche a fondamentali necessità di protezione internazionale, permettendo ai rifugiati di ricostruirsi una vita grazie alle proprie competenze professionali. IL QUADRO NORMATIVO In linea generale l’ingresso di cittadini extra UE formati all’estero è disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) che regola “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”. È stato modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, poi convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Secondo questa norma, gli stranieri che hanno completato appositi programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite dall’art.3, comma 4, del TUI. Questi ingressi così specificamente regolamentati, si possono attuare nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’istruzione e del Merito o dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o residenza, anche in collaborazione con Regioni, Province Autonome e altri Enti Locali, Organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni. Le modalità di predisposizione e i criteri di valutazione di tali programmi sono state definite tramite l’adozione di apposite Linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1. Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle Parti Sociali e dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I programmi vengono valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro e all’organizzazione delle attività, non ultimo in linea con le politiche di cooperazione e sviluppo del Paese (vedi Piano Mattei per l’Africa in primis). Le attività sono realizzate in raccordo con le autorità locali, il che è fondamentale per non “calare” dall’alto progetti formativi efficaci, prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti. Questo aspetto è davvero rilevante anche in un’ottica circolare dell’utilizzo delle risorse. Infatti se quei candidati che hanno preso parte ai programmi di formazione, dopo un periodo di lavoro in Italia o all’esito del percorso formativo, decidono di restare nel paese di residenza, queste risorse saranno in ogni caso utili a creare sviluppo e nuove opportunità. COME SI ATTIVANO I CORRIDOI LAVORATIVI?  I soggetti proponenti 2 devono inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.  I programmi devono necessariamente prevedere: * la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1  * la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro. La formazione può essere in parte erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD, sebbene la modalità predominante debba essere quella in presenza. PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono finalmente entrare e lavorare in Italia.  L’azienda interessata all’assunzione del personale formato invia attraverso l’apposito Portale ministeriale 3 la richiesta di rilascio del nulla osta all’ingresso del candidato o candidata ai fini dell’assunzione.  I cittadini e le cittadine stranieri – residenti all’estero – ma anche apolidi o rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – potranno dunque fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato in maniera regolare e programmata, grazie alla richiesta nominativa presentata dall’impresa.  Come già evidenziato, per assumere un lavoratore o una lavoratrice che ha frequentato all’estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal MLPS, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo in cui il candidato/a verrà a svolgere attività lavorativa.  Gli ingressi dei formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono in ogni caso le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), ma non è necessario procedere alla preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE Inoltre, trascorsi 30 giorni dall’invio delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di residenza del lavoratore, che – a loro volta – dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Il decreto-legge n. 146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, ha prolungato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, a 12 mesi il tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso. È stato, inoltre, escluso, per questi lavoratori, l’applicazione della procedura che richiede la conferma da parte del datore di lavoro della volontà di procedere all’assunzione prima che il visto venga rilasciato 4. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia. Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro. Al lavoratore sarà così rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. CONCLUSIONI C’è grande fermento sul tema dei c.d. “corridoi lavorativi” e sono oltre 90 i progetti approvati dalla Commissione interministeriale per un totale di 3.567 persone che hanno aderito ai programmi di formazione nel paese di residenza e 2.578 persone che hanno fatto concluso il percorso formativo e che sono pronte ad essere impiegate in Italia. Nell’attesa di una riforma organica della materia, i “corridoi lavorativi” rappresentano una grande occasione per superare e sostituire il fallimentare sistema dei decreti flussi e la lotteria dei click-day. Perché ciò avvenga è necessario un coinvolgimento maggiore degli attori sociali: non solo delle associazioni datoriali, ma anche di quelle dei lavoratori e delle lavoratrici e del terzo settore; non solo delle istituzioni nazionali ma anche e soprattutto di quelle locali.  L’esperienza di Torino, dove è stato istituito un protocollo territoriale per l’attuazione dei Corridoi Lavorativi per i Rifugiati, rappresenta un modello che già ora si sta replicando a Milano. Attiva Diritti e questa rubrica intendono favorire questo processo perché convinti che il lavoro sia uno strumento di integrazione e di coesione sociale. Crediamo che il lavoro, come riconosciuto dalla Costituzione italiana, sia uno strumento fondamentale di integrazione e dignità. E crediamo che un sistema che produce irregolarità invece di prevenirla non sia solo ingiusto, ma anche inefficiente per l’economia e per le istituzioni. In questa prospettiva, il lavoro viene considerato non soltanto quale fattore economico, ma quale elemento centrale nei processi di integrazione sociale e giuridica, in coerenza con i principi costituzionali. Con misure strutturali che ampliano i canali di ingresso regolare per ragioni di lavoro e riconoscono il radicamento territoriale delle persone come titolo sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno, il governo spagnolo sta dimostrando che è possibile – e conveniente – considerare la migrazione non come una crisi da contenere, ma come una risorsa. Nel nostro piccolo, come Attiva Diritti, non vogliamo soltanto contribuire – con questa rubrica – ad un dibattito non propagandistico sulle migrazioni, ma intervenire in concreto per lo sviluppo e la diffusione di strumenti più coerenti, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali, superando la logica degli interventi emergenziali e favorendo l’emersione di soluzioni strutturali. Ci mettiamo quindi a disposizione delle associazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni datoriali, del terzo settore, degli enti locali e di tutti gli attori e le attrici che vogliono contribuire allo sviluppo di progetti ex art 23 TUI per dimostrare che il superamento dei fallimentari click-day è già possibile da subito.  * Per informazioni: attivadiritti@gmail.com  1. Linee guida sui programmi per i corridoi formativi. ↩︎ 2. Sotto il profilo istituzionale e territoriale, l’iniziativa può essere promossa da Regioni, Province autonome, enti locali (comprese le loro unioni, consorzi e articolazioni dotate di autonomia organizzativa e finanziaria), nonché da organizzazioni internazionali e intergovernative. Un ruolo centrale è altresì riconosciuto alle parti sociali, essendo ammesse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per quanto concerne il comparto educativo e delle politiche attive del lavoro, la legittimazione si estende al mondo accademico e scolastico (Università, istituti di ricerca, ITS Academy e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – CPIA), agli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro (ex D.lgs. 276/2003 e 150/2015), e agli organismi accreditati a livello regionale per la formazione professionale. Infine, il legislatore ha inteso valorizzare il contributo del privato sociale: possono infatti farsi promotori dei progetti anche gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, le organizzazioni della società civile registrate presso l’Agenzia per la Cooperazione Italiana, e gli enti o associazioni specificamente iscritti al registro per le attività a favore degli immigrati. ↩︎ 3. Questo è il collegamento al Portale ministeriale attraverso cui vanno caricate le richieste dell’impresa: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello  LFE  “Conversioni fuori quota e progetti speciali” (Qui una guida illustrata). All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. ↩︎ 4. Questo ulteriore step è stato inserito per le ordinarie procedure del rilascio del Nulla osta nell’ambito del decreto flussi con D.L. 145/2024. ↩︎
È permesso?
RAFFAELE BIONDO, GENNARO SANTORO PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA Immaginate di voler andare in un Paese straniero per costruire una vita diversa. Immaginate di aver seguito alla lettera tutte le regole per farlo: avete presentato i documenti in tempo, avete trovato un lavoro, avete comunicato alle autorità ogni variazione della vostra situazione.  Immaginate poi di arrivare effettivamente in quel Paese e di viverci regolarmente per anni, versando contributi e tasse; pensando di aver realizzato il vostro progetto migratorio. Eppure, un giorno, ricevete una lettera con cui vi si comunica che dovete lasciare il Paese. Non perché abbiate fatto qualcosa di sbagliato, ma soltanto perché il vostro promittente datore di lavoro – quello che aveva fatto la domanda di ingresso con il decreto flussi – è sparito; o perché l’azienda non aveva i requisiti economici per partecipare agli ingressi del decreto flussi. Non importa che siano passati anche tre anni dal vostro ingresso e da oltre due anni abbiate un altro datore di lavoro, versiate i contributi e vi siate pienamente inseriti. La Prefettura revoca quella autorizzazione all’ingresso (nullaosta) rilasciata tre anni prima, come se quei tre anni della vostra vita (lavorativa, sociale etc) non contassero nulla. Questo non è l’inizio di un film: è la realtà quotidiana di decine di migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia, entrate con il click-day del fallimentare decreto-flussi. I tempi di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il diritto dell’immigrazione non rispettano le regole generali. I tempi del procedimento amministrativo, qualsiasi procedimento amministrativo, sono fissati dalla legge 241/1990 in 30 giorni: solo eccezionalmente, 90 giorni. In tema di immigrazione si arriva invece a 180 giorni. Nei fatti, anche questo termine più lungo previsto dalla legge viene sistematicamente superato. È così per il rilascio del permesso di soggiorno, per le procedure relative al ricongiungimento familiare e via dicendo. Nel caso dei decreti flussi, avviene un paradosso ancora più abnorme ed aberrante: il potere di revocare un’autorizzazione già concessa non ha limiti temporali. Avviene così, ciò che è stato descritto poco sopra: dopo anche tre anni dal tuo ingresso, dopo oltre due anni di versamento di contributi e tasse, può esserti revocata l’autorizzazione all’ingresso, per una responsabilità e colpa non tue bensì del tuo promittente datore di lavoro. Come se il cittadino con background migratorio fosse una presenza di serie B, da escludere o trattenere a seconda della convenienza burocratica e propagandistica del momento.  Vogliamo, quindi, proporre in questo spazio la giurisprudenza che sta cercando di contrastare questa aberrazione giuridica: per aiutare nella risoluzione di casi singoli, ma anche e soprattutto, per replicare e lanciare nuove class action ed azioni collettive, dopo quelle conclusesi con successo negli ultimi anni e quelle in corso. Il primo approfondimento che proponiamo riguarda il fallimentare decreto flussi e il potere sine die della Prefettura di revocare il nullaosta al lavoro anche a distanza di molti anni dalla sua concessione e dall’effettivo ingresso del lavoratore.  Ph: Lorenzo Boffa I DIRITTI DI CARTA DEI LAVORATORI ENTRATI CON IL DECRETO FLUSSI IL QUADRO NORMATIVO Il sistema di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia, almeno sulla carta, sembra avere una logica. Ogni anno lo Stato fissa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le quote massime di stranieri che possono fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. In giorni stabiliti – i cosiddetti “clickday” – i datori di lavoro che hanno già individuato il soggetto straniero che intendono assumere accedono al portale telematico del Ministero dell’Interno e inviano la domanda di nulla osta. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo: chi clicca prima ottiene la quota disponibile, chi arriva dopo resta in lista d’attesa o viene scartato.  Ottenuto in tal modo il nulla osta, il lavoratore presenta domanda di visto all’ambasciata italiana nel suo Paese d’origine. Ottenuto il visto e arrivato finalmente in Italia, deve, entro otto giorni dal suo ingresso presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere – insieme al datore di lavoro – il contratto di soggiorno, l’atto che formalizza il rapporto di lavoro e ne costituisce il titolo di permanenza regolare sul territorio. Dall’invio della domanda all’ingresso effettivo in Italia, la procedura dovrebbe richiedere – in condizioni ordinarie – tra i due e i cinque mesi. Un meccanismo apparentemente chiaro, lineare: lo Stato pianifica gli ingressi in base alle esigenze del mercato del lavoro, i datori di lavoro seri trovano le persone di cui hanno bisogno, i lavoratori stranieri ottengono una via legale e dignitosa per costruirsi un futuro. Ogni soggetto conosce le regole, adempie ai propri obblighi, riceve in cambio ciò che – di diritto – gli spetta. Ma è veramente così? Questo primo approfondimento si propone – attraverso l’analisi di recentissime sentenze dei giudici amministrativi italiani – di raccontare ciò che, dietro ai formalismi e ai propositi delle leggi dei vari governanti, avviene nella realtà sostanziale, nelle vite dei lavoratori e degli imprenditori: in sintesi, la vita delle persone che queste leggi dovrebbero tutelare e aiutare, proprio in virtù della tanto propagandata immigrazione regolare che ci si propone di perseguire a tutti i costi, ma solo a parole. IL DECRETO FLUSSI: LA REGOLA CHE GENERA IRREGOLARITÀ Il caso esemplare è quello di un lavoratore straniero che ha ottenuto un nulla osta regolare dalla Prefettura, ha attraversato un oceano, ha lasciato la propria famiglia, spesso contraendo importanti debiti per pagare il viaggio verso l’Italia, con la promessa di sanarlo col tempo grazie al lavoro in un Paese di libertà, uguaglianza e meritocrazia. Arriva in Italia e scopre che il datore di lavoro che lo aveva chiamato è irreperibile: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, non firma il contratto di soggiorno. Il lavoratore ha fatto tutto secondo legge, il datore no. In ogni caso si adopera e trova un nuovo lavoro regolare che gli consente di pagarsi l’affitto e ricevere uno stipendio, versare i contributi, pagare le tasse: contribuendo – insomma – a finanziare i servizi pubblici di cui tutti fruiamo. Ebbene, anni ed anni dopo, gli viene comunicata la revoca del nulla osta con cui è entrato in Italia, l’atto presupposto al permesso di soggiorno e, quindi, necessario per vedersi garantiti i propri diritti alla salute, al lavoro, e via dicendo.  Secondo la prassi amministrativa, infatti, non è importante se il lavoratore si sia, nonostante la “scomparsa” del primo datore di lavoro, prodigato per trovare un’occupazione alternativa e un’indipendenza: è importante il solo dato formale. L’azienda per cui lavora è diversa da quella indicata nel nulla osta. La conseguenza automatica è la revoca del provvedimento di autorizzazione – anche a distanza di tre anni – e, quindi, l’obbligo di ritorno nel Paese d’origine. CONTENZIOSO STRATEGICO INDIVIDUALE E ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI La giustizia amministrativa ha iniziato a smontare questa contraddizione pezzo per pezzo. Il TAR Lazio, con la pronuncia del 17 febbraio 2026, ha affermato con chiarezza che ogni revoca di nulla osta deve essere preceduta da una valutazione concreta, sostanziale e personalistica della situazione del singolo lavoratore, non da automatismi applicati in serie che trattano le persone come pratiche e numeri (Melting Pot Europa, Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica, febbraio 2026). Il giorno successivo – il 18 febbraio 2026 – lo stesso TAR ha fatto un passo ulteriore che merita attenzione per la sua portata pratica prima ancora che giuridica. Non solo ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura nell’ambito del procedimento del decreto flussi – “non rispondere non è un’opzione neutra, ma una violazione dei principi di buona amministrazione” – ma ha nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione in caso in cui la stessa non avesse provveduto entro il termine assegnato (Melting Pot Europa, La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi, 9 marzo 2026). La nomina di un commissario ad acta è una misura drastica, normalmente riservata ai casi più gravi di inerzia amministrativa: il giudice, in sostanza, ha anticipato la prevedibile inadempienza e ha già predisposto il rimedio. Un segnale inequivocabile: il giudice non solo annulla l’atto illegittimo, ma presidia l’esecuzione concreta della propria decisione, valorizzando la situazione sostanziale e trattando finalmente la materia guardando non a pratiche da smaltire, ma a persone con dei diritti non solo da riconoscere, ma anche da concretizzare. Sempre nel febbraio 2026, il TAR Veneto, Sezione III, con due ordinanze cautelari ha sospeso sia la revoca di un nulla osta che il contestuale diniego di un visto d’ingresso, affermando come la rigidità applicativa del sistema non può ricadere su chi le regole le ha rispettate (TAR Veneto, Sez. III, ord. cautelari, febbraio 2026; Melting Pot Europa, Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso, 19 febbraio 2026). Sempre nello stesso periodo, un’altra pronuncia dei giudici amministrativi aveva dichiarato illegittimo il diniego automatico del nulla osta nei casi in cui la mutata volontà del datore di lavoro ad assumere fosse riconducibile a cause esterne al rapporto con il lavoratore: il diniego, cioè, non può essere pronunciato a prescindere dall’analisi delle ragioni concrete che hanno determinato il cambiamento nella volontà di assunzione (Melting Pot Europa, Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC, 20 gennaio 2026).  Ancora, il TAR Lombardia, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il rifiuto di un nulla osta fondato esclusivamente sul tardivo perfezionamento del contratto di soggiorno, riconoscendo che il decorso del termine non può automaticamente pregiudicare il lavoratore quando l’inadempimento non gli sia in alcun modo imputabile (TAR Lombardia, ord. cautelare, dicembre 2025; Melting Pot Europa, Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo, 9 febbraio 2026).  Ph: Lorenzo Boffa TAR CAMPANIA, SENTENZA N. 2200 DEL 18.03.2026 E NECESSITÀ DI UNA CIRCOLARE PER IL PERMESSO ATTESA OCCUPAZIONE La pronuncia forse più completa e sistematica su questi temi arriva dal TAR Campania, Sezione VI, depositata il 18 marzo 2026.  Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh che aveva fatto regolarmente ingresso in Italia nell’ottobre del 2023 in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli il 1º maggio 2023 su istanza del datore di lavoro. Una volta giunto sul territorio, il datore si rendeva del tutto irreperibile, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha comunicato immediatamente la propria presenza alle autorità competenti e si è attivato per trovare una nuova occupazione che ha finalmente reperito dal febbraio 2024. La Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta, addebitando al lavoratore una serie di inadempienza – mancata presentazione del datore, mancata produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno – pacificamente riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro originario e ha rigettato, contestualmente, l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualificando l’intera vicenda come utilizzo fraudolento della procedura. Il nulla osta al lavoro è l’atto con cui l’Amministrazione autorizza un lavoratore straniero a fare ingresso nel territorio nazionale. È, per definizione, un atto adottato prima che il lavoratore arrivi in Italia. Tuttavia, come fin qui illustrato, la prassi amministrativa ha trasformato questo strumento in una trappola: se qualcosa va storto dopo l’ingresso, è il lavoratore a pagarne le conseguenze, anche quando ha fatto tutto correttamente e contribuisce finanziariamente al benessere del Paese, con il suo nuovo lavoro e pagando le tasse.  Una stortura che andrebbe risolta con una semplice misura: prevedere, con una circolare, il rilascio del permesso di soggiorno tutte le volte che la procedura del decreto flussi non si perfezioni per responsabilità addebitabile al solo datore di lavoro; prevedere che l’esercizio del potere di revoca del nullaosta possa essere esercitato entro un limite temporale predefinito e che, comunque, prima di adottare, a distanza di tempo dall’ingresso del lavoratore in Italia, una revoca del nullaosta debba essere espletato un esame del caso concreto, senza automatismi. La recentissima sentenza del TAR Campania n. 2200/2026 chiarisce che “ciò che rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili”. Inoltre, il Tar Campania nella medesima sentenza ha affermato che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va tutelato. Di conseguenza, eventuali irregolarità commesse esclusivamente dal datore di lavoro non possono pregiudicare la posizione del lavoratore, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. Invero, “La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero, il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili. L’Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un comportamento attivo e collaborativo con le autorità. […]“. IL GIUDICE COME PRESIDIO: IL CONTENZIOSO STRATEGICO E I SUOI EFFETTI Leggere in sequenza queste pronunce non significa semplicemente registrare una serie di vittorie giudiziali. Significa riconoscere che si sta consolidando, nella giurisprudenza amministrativa italiana, un approccio che si discosta da quello tradizionalmente adottato: non più mera verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma valutazione sostanziale dell’effettività dei diritti coinvolti, con un dialogo costante con il diritto dell’Unione europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sentenze diverse, emesse da TAR diversi, su materie diverse, convergono su un principio comune: le disfunzioni amministrative non sono giustificazioni, sono illegittimità; e il lavoratore, il richiedente asilo, il lungo soggiornante non possono essere resi irregolari per fatto altrui. Tuttavia, il contenzioso strategico individuale risolve il caso individuale e contribuisce a creare un precedente che potrà essere fatto valere in contenziosi giudiziali simili. Un effetto sicuramente positivo ma non risolutivo. Per avere cambiamenti validi per tutti e tutte servono leggi più eque o, come visto, circolari volte a dare chiare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni. O azioni collettive che mirano a rimuovere i sistematici ritardi e disservizi e di cui parleremo nel prossimo approfondimento.