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Diritto al ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne confinato nella Striscia di Gaza e validità della procura tramite mezzi informatici
Con l’ordinanza in commento, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento cautelare che aveva ordinato il rilascio di un visto di ingresso in favore di un nucleo familiare palestinese confinato nella Striscia di Gaza. Ma il Collegio ha fatto di più: esaminando le ragioni riproposte dalla difesa dei reclamati ha dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. c), e 29-bis d.lgs. 286/98 della figlia maggiorenne coniugata e, con lei, del marito e delle due figlie in tenerissima età, con la madre titolare dello status di rifugiata in Italia, ordinando alle amministrazioni il rilascio dei relativi visti, previa adozione dei necessari atti presupposti. La decisione si segnala principalmente per due profili: la validità della procura alle liti rilasciata con modalità a distanza in presenza di impossibilità oggettiva a rilasciarla in altre forme, e, soprattutto, l’interpretazione estensiva e sostanzialistica della nozione di «vivenza a carico» del figlio maggiorenne, letta alla luce della direttiva 2003/86/CE, della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell’art. 8 CEDU. LA VICENDA I ricorrenti, tutti originari di Gaza, appartengono a un nucleo familiare allargato la cui figura di riferimento, la madre, è giunta in Italia nel marzo 2024 in condizioni di fuga forzata ed è oggi titolare dello status di rifugiata. A seguito di una diversa pronuncia del Tribunale di Roma anche i figli minori e il marito della rifugiata hanno fatto ingresso in Italia. A Gaza è rimasta, tra gli altri, la figlia maggiorenne, ventiduenne, gravemente malnutrita e affetta da plurime patologie, che ha partorito la seconda figlia in piena emergenza umanitaria senza poterla allattare. Il marito di lei è affetto da depressione acuta conseguente alla perdita di tutti i propri familiari nel conflitto. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento presentata dalla madre era stata respinta, quanto alla figlia maggiorenne, per mancata prova dell’invalidità totale e la successiva domanda di visto presentata alle autorità consolari il 20 dicembre 2025 non aveva mai ricevuto riscontro. Il giudice della cautela, adito ex art. 700 c.p.c., aveva accolto inaudita altera parte la domanda subordinata di rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 del Codice Visti (Reg. CE 810/2009), confermando poi la decisione con ordinanza del 16 marzo 2026, ma escludendo il diritto al ricongiungimento familiare per difetto dei requisiti dell’art. 29, comma 1, lett. c), TUI. Da qui il reclamo dei Ministeri, incentrato sul difetto assoluto di giurisdizione, sull’irritualità della procura e sull’insussistenza di un obbligo di rilascio del visto umanitario, e la costituzione dei reclamati, che hanno riproposto, mediante reclamo incidentale, la domanda di ricongiungimento familiare respinta in prime cure. LA PROCURA ALLE LITI DA UN TERRITORIO IN GUERRA La procura era stata rilasciata mediante mezzi di collegamento a distanza, essendo materialmente impossibile procedere nelle forme ordinarie dal territorio di Gaza, in condizione di collasso delle strutture amministrative, istituzionali e diplomatiche. Il Collegio ritiene la procura regolare, valorizzando il bilanciamento, proprio della sede cautelare, tra l’interesse tutelato dalla regola procedurale e la necessità di non frustrare le ragioni di urgenza: quando la situazione di fatto non consente il conferimento della procura se non con le modalità prescelte, l’assenza di un’alternativa esigibile assume valore decisivo. Il Tribunale richiama a sostegno la pronuncia del Primo Presidente della Corte di cassazione del 2 marzo 2026, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dallo stesso Tribunale. Pur dichiarata inammissibile la questione, il Primo Presidente ha puntualizzato che rientra ordinariamente tra i compiti del giudice verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con le fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione. L’art. 24 Cost., l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impongono, insomma, una lettura dell’art. 83 c.p.c. che non trasformi il formalismo processuale in un ulteriore muro invalicabile per chi è intrappolato in una zona di guerra. LA «VIVENZA A CARICO» DEL FIGLIO MAGGIORENNE CONIUGATO È sul merito che l’ordinanza dispiega la sua portata più innovativa. L’art. 29, comma 1, lett. c), TUI consente il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». Il primo giudice aveva ritenuto la condizione non integrata dai certificati prodotti. Il Collegio ribalta questa lettura attraverso tre passaggi. In primo luogola nozione di «vivenza a carico» va ricostruita alla luce dell’art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza del 12 dicembre 2019, causa C-519/18 (TB), secondo cui il familiare del rifugiato è a carico quando, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali nel Paese di provenienza e il rifugiato risulta essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto. La Cassazione ha recepito integralmente questo criterio (Cass. n. 20127/2021; n. 24488/2021), affermando che la nozione non si riduce alla dipendenza economica stabile, ma abbraccia ogni situazione di assenza di mezzi adeguati effettivamente riscontrabile nel caso concreto. La Corte di giustizia, del resto, ha costantemente elaborato una nozione di dependency che rifugge da interpretazioni formalistiche (C-423/12; C-380/17; C-560/20; C-607/21), escludendo che la mera capacità lavorativa potenziale osti al riconoscimento di una dipendenza concreta e attuale. Inoltre, il collegio precisa cheil coniugio del figlio maggiorenne non è ostativo. Mentre l’art. 4 della direttiva contempla i figli adulti «non coniugati», l’art. 10, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di «altri familiari» a carico del rifugiato; e l’art. 29 TUI, richiamato dall’art. 29-bis per i rifugiati, non contiene alcun riferimento al coniugio. Il legislatore nazionale ha dunque operato un legittimo ampliamento in favore del rifugiato, coerente con il carattere di standard minimo della direttiva (considerando 10) e con la particolare attenzione che il considerando 8 riserva alla situazione dei rifugiati, cui vanno assicurate «condizioni più favorevoli» per l’esercizio del diritto al ricongiungimento. Da ultimo il Tribunale applica tali principi al caso concreto: la madre gravemente malnutrita, affetta da patologie renali, incapace di occuparsi di sé e delle figlie, così come la depressione acuta del marito e il fatto notorio dell’impossibilità, per chi vive oggi nella Striscia di Gaza, di provvedere autonomamente alle proprie indispensabili esigenze di vita. In assenza di altri adulti di riferimento (l’intero restante nucleo è stato ormai evacuato in Italia), la madre rifugiata è il familiare obiettivamente più idoneo a fornire sostegno materiale ed emotivo, anche alla luce della giovanissima età della figlia e della tenerissima età delle nipoti. Il Collegio richiama, a chiusura del ragionamento, la sentenza della Grande Camera Jeunesse c. Paesi Bassi (ric. n. 12738/10, 3 ottobre 2014) la quale afferma che l’estensione degli obblighi dello Stato di ammettere i familiari varia in funzione delle circostanze concrete, e il diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU può recedere solo di fronte a esigenze di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica, nessuna delle quali era stata nemmeno allegata. L’ordinanza si inserisce nel filone giurisprudenziale, di cui fanno parte anche le recenti pronunce del Tribunale di Bologna richiamate dalla difesa, che sta progressivamente restituendo effettività al diritto all’unità familiare delle persone intrappolate a Gaza, rifuggendo da ogni formalismo interpretativo dell’art. 29 TUI. Tribunale di Roma, ordinanza del 12 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Marina Chetoni per la segnalazione e il commento.
La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di decreto flussi
LUDOVICA GRASSI, LINDA PEZZANO Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione ha vissuto una profonda trasformazione ermeneutica e una significativa evoluzione interpretativa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti dovuto sopperire a un evidente stallo normativo, attraverso un’interpretazione sempre più orientata ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del singolo. Il fulcro normativo e dogmatico di tale evoluzione è rappresentato dai commi 5 e 9 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, considerati dalle Corti vere e proprie norme di chiusura del sistema, idonee ad impedire che il procedimento amministrativo si traduca in una pericolosa impasse giuridica generata da un’applicazione automatica e cieca delle cause ostative senza una preventiva e individualizzata valutazione della situazione concreta dell’interessato. Evoluzione che appare particolarmente evidente se si analizza l’applicazione delle procedure legate al c.d. Decreto Flussi ex art. 22 e ss. T.U.I., storicamente gravate da una spiccata complessità burocratica e frequente inerzia amministrativa. Secondo il chiaro insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3643/2024), l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIÙ RILEVANTE Già abbiamo analizzato in questa rubrica la giurisprudenza più rilevante in tema dei decreto flussi fino a marzo scorso. Ancor più di recente meritano menzione alcune decisioni del TAR Campania – Napoli, autentica pioniera in materia, che delineano in modo netto i confini della tutela del lavoratore straniero a fronte delle carenze datoriali o dei ritardi burocratici. Con la sentenza n. 2200 del 01.04.2026 il TAR Campania – Napoli ha chiarito che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va rigorosamente protetto, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. A ulteriore conferma di tale orientamento, si pone l’ulteriore sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 3216 del 20.05.2026, con la quale il medesimo Tribunale ha statuito il carattere necessario ”[…] della valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’ “inserimento sociale, familiare e lavorativo (ndr dello straniero), avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine”. Successivamente, con la sentenza n. 2652 del 27.04.2026 – Sezione VI -, il medesimo Tribunale campano ha specificato l’obbligo in capo all’Amministrazione di operare un corretto bilanciamento degli interessi, escludendo automatismi espulsivi, valorizzando “invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)” (…) “non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario”. Un lasso di tempo abnorme dal rilascio del nulla osta dovuto ad una mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno ad opera dell’Amministrazione, ovvero l’alea del decorso del tempo, rendono di per sé illegittima la revoca del nulla osta al lavoro successivamente intervenuta, non potendo questi fattori essere irragionevolmente imputati allo straniero. Per giunta, la circostanza del rinvenimento di una nuova, redditizia e duratura occasione lavorativa da parte dello straniero dovrebbe indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenze n. 1647 del 10.03.2026 e n. 3331 del 26.05.2026 ). Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 2653 del 27.04.2026, che ha specificato come il favor lavoratoris debba prevalere sulle rigide e automatiche determinazioni dell’Amministrazione, “nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. Tar Campania sentenza del 11.11.2025 n. 7323). L’Amministrazione è tenuta, piuttosto, a svolgere un’adeguata istruttoria, verificando se l’interessato abbia, nelle more del procedimento, intrapreso un concreto ed effettivo percorso di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, anche mediante l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e sent. n. 4123/2025; TAR. Liguria, Genova, Sez. I, n. 549/2026; TAR Veneto, ord. n. 35/2026; TAR Marche, sent. n. 257/2026), e nel riesercizio del potere di verifica dei requisiti del nulla osta, la stessa non gode di una potestà punitiva cieca (cfr TAR Campania, con la sentenza n. 2749 del 29.04.2026 – Sezione VI). LA VALORIZZAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE DOCUMENTALI FAVOREVOLI L’esigenza di una valutazione dinamica nell’alveo del Decreto Flussi investe direttamente anche la fase cautelare. Il TAR Lazio, Sezione I-ter, ordinanza n. 1046 del 18.02.2026, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio (nel caso di specie, la certificazione di idoneità alloggiativa e asseverazione tardive), proprio per evitare che l’omessa ponderazione dei nuovi elementi incidesse irreversibilmente sulla vita e sulla dignità del lavoratore. Si inserisce in questo solco la successiva sentenza n. 3307 del 17.02.2026 del TAR Lazio, Sezione I-ter, dove il Giudice Amministrativo, per superare il ritardo e il silenzio dell’Amministrazione, ha individuato rimedi processuali stringenti, legittimando non solo il ricorso al rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma disponendo, inoltre, la nomina anticipata del Commissario ad acta direttamente nella sentenza di cognizione, neutralizzando le lungaggini del successivo giudizio di ottemperanza. L’assoluta centralità della tutela personalistica rispetto al mero dato formale trova un riscontro decisivo nelle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025) e del TAR Lazio (sent. 22278/2025).  È pacifico, dunque, che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dell’art. 5 comma 9, d. lgs. n. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno integri silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., comportando l’obbligo in capo alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 02.03.2026, n. 1427, cfr T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 20.01.2026, n. 115). IL RIGETTO DEI FORMALISMI IN FAVORE DELLA TUTELA PERSONALISTICA DEL SINGOLO STRANIERO Quanto sopra descritto costituisce inevitabilmente il risultato dell’insostenibilità di un sistema che produce situazioni di irregolarità indipendentemente dalla volontà del lavoratore straniero. Come efficacemente sostenuto dal T.A.R. Marche Ancona, Sezione II, con sentenza n. 443 del 01.04.2026, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sul solo rilievo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, allorché tale mancato perfezionamento non sia imputabile allo straniero, il quale abbia nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Invero, nella pronuncia si legge quanto segue: “Un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d. lgs. n. 186/1998 (…) si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno”. Non meno significativa, nelle more di un’auspicabile iniziativa del legislatore, sarebbe certamente l’adozione di un atto di indirizzo amministrativo che assicuri uniformità applicativa, sulla scia della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, precedente di particolare rilievo che ha avuto il merito di privilegiare una lettura sostanziale della disciplina relativa ai flussi. Un analogo intervento, adeguato all’attuale quadro normativo e all’ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire l’effettiva tutela delle posizioni giuridiche degli stranieri. Leggi gli altri articoli della rubrica di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli.
Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
I visti dalla Striscia di Gaza. Un anno dopo
ASGI organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, un momento formativo sulla questione del rilascio dei visti a favore dei cittadini e delle cittadine palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza o in altri territori occupati. Il seminario si terrà venerdì 10 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Università di Bologna e online su Zoom. Modulo d’iscrizione L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare il punto sul lavoro svolto dal gruppo nell’ultimo anno a supporto delle persone provenienti dalla Striscia di Gaza e di condividere alcune riflessioni sulle prospettive di tutela dei loro diritti. Nel corso dell’incontro verranno affrontate le principali questioni relative ai visti d’ingresso per studio, motivi familiari e cure mediche, oltre ad un breve approfondimento sui visti per motivi umanitari. Sarà l’occasione per un confronto sulle criticità che si continuano a incontrare nella pratica e per cercare di tenere alta l’attenzione su questo tema. L’evento si svolgerà in presenza a Bologna e sarà possibile partecipare anche da remoto tramite Zoom. È in corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna per i partecipanti in presenza. IL PROGRAMMA Breve introduzione generale di contesto – avv. Caterina Carmassi Breve introduzione sulle modalità operative seguite nell’attività svolta – avv. Flavia Cerino * Il punto sui visti d’ingresso per motivi di studio – avv. Anna Brambilla * Il punto sui visti d’ingresso per motivi familiari – avv. Nazzarena Zorzella * Il punto sui visti d’ingresso per cure mediche – dott.ssa Erminia Rizzi * Brevi cenni sui visti d’ingresso per motivi umanitari – avv.te Sara Puddu e Mariateresa Veltri Dibattito Conclusioni – prof. Marco Borraccetti, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna La locandina dell’evento
Da Gaza a Venezia, ma il visto per lasciare la Striscia non arriva
Abdallah Emad Shukri Salem ha vent’anni, è un graphic e multimedia designer di Gaza, e ha un profilo solido che gli ha permesso di essere ammesso lo scorso anno all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il dossier [ clicca qui ] Ha studiato di notte, alla luce del telefono, durante i lunghi blackout energetici che accompagnano la terribile guerra che Israele ha scatenato sulla Striscia di Gaza. «Ogni candidatura universitaria, ogni progetto e ogni esame sono stati preparati in condizioni estremamente difficili», scrive nel suo dossier. Ha superato la selezione internazionale per il corso di Arti Multimediali il 10 settembre 2025. Il sistema universitario italiano lo ha riconosciuto pienamente: esonero totale dalle tasse per merito e reddito il 14 ottobre, idoneità alla borsa di studio e al servizio alloggio ESU Venezia in fascia reddito 1 tra ottobre e novembre, la registrazione effettuata sul portale Universitaly. Sulla carta, è già uno studente regolare, approvato e meritevole delle tutele garantite perché il diritto allo studio non sia solo uno slogan. «Il mio percorso universitario era già iniziato sulla carta. Restava soltanto raggiungere Venezia», denuncia lo studente nel suo dossier. Tuttavia, ancora oggi, si trova a Gaza. La pratica di visto per studio di Abdallah Salem è stata formalmente acquisita dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme il 15 gennaio 2026, dopo che l’avvocata Elsa Kiranmoyee Chaudhuri aveva inviato la richiesta via PEC in novembre. La risposta del Consolato è spiazzante e paradossale: accetta la domanda per via telematica, concede l’esenzione dalla percezione consolare, poi aggiunge una clausola che vale quanto un muro: “L’eventuale possesso di un visto rileva per l’ingresso in Italia, ma non dà diritto alla fuoriuscita da Gaza“. In altre parole: il visto potrebbe anche essere concesso, ma Abdallah Salem non può comunque lasciare la Striscia. Una situazione assurda di cui il Consolato è perfettamente consapevole. Il non detto è che lì comanda Israele e l’Italia non ha nessuna intenzione di fare pressione. Nei mesi successivi Abdallah ha continuato a comunicare con il Consolato, il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia di Belle Arti di Venezia e numerosi soggetti istituzionali. L’Accademia ha trasmesso la documentazione alle autorità competenti, si è attivata direttamente presso il MAECI per sostenere il suo caso, «ma finora senza risultati concreti», ci riferisce lo stesso studente. «Ogni documento richiesto è stato presentato. La destinazione rimane ancora irraggiungibile». E il tempo stringe. «Attendo una soluzione dall’ottobre dello scorso anno, nonostante il mio dossier sia completo sotto il profilo accademico e amministrativo», ci dice Abdallah. Nel frattempo, altri gruppi di studenti gazawi sono riusciti a partire nei mesi di maggio e giugno. Secondo informazioni ricevute da chi segue il processo, potrebbero esserci ulteriori partenze nelle prossime settimane, probabilmente le ultime prima della chiusura del canale nel mese di luglio. IL QUADRO GIURIDICO: L’ITALIA È CONSAPEVOLE MA NON AGISCE La situazione di Abdallah non è giuridicamente nuova. Nel ricorso presentato vengono citate numerose pronunce recenti che hanno già stabilito obblighi precisi in capo al MAECI nei confronti di studenti e richiedenti visto gazawi (TAR Lazio sentenza n. 12503/2025, e almeno cinque decreti cautelari del Tribunale di Roma). Tutte riconoscono “la sussistenza di un obbligo rafforzato in capo al Ministero degli Affari Esteri di porre in essere ogni azione utile a consentire l’ingresso sicuro in Italia“. Alcune hanno persino ammesso l’invio della richiesta di visto tramite PEC e il rilascio di procure alle liti online, vista l’impossibilità materiale per i gazawi di raggiungere fisicamente il Consolato di Gerusalemme. Il combinato disposto dell’articolo 10, comma 3, della Costituzione e dell’articolo 25 del Regolamento CE n. 810/2009, si legge nella richiesta, “non solo permette allo Stato, in presenza di ragioni umanitarie, di rilasciare un visto in deroga agli adempimenti previsti dalla legge, ma sancisce anche un preciso obbligo di garantire protezione allo straniero le cui libertà fondamentali e diritti inviolabili siano posti in serio pericolo“. A settembre 2025, una commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU ha concluso che la condotta israeliana a Gaza integra il genocidio. La Corte Internazionale di Giustizia aveva già sancito nel gennaio 2024 l’esistenza di «un reale e imminente rischio» in tal senso. Anche il caso di Abdallah Salem quindi conferma che lo Stato italiano conosce i propri obblighi, li ha visti ricordati più volte in sede giurisdizionale, e continua a non darvi seguito consolare. Abdallah Salem non è solo in questa battaglia per costruirsi un futuro. Sua moglie Noor Salem è stata anch’essa recentemente ammessa all’Università di Siena. Nel 2026 entrambi hanno ricevuto nuove ammissioni accademiche, che si aggiungono al percorso veneziano. «Queste nuove opportunità non sostituiscono il mio progetto originario», tiene a precisare il ragazzo. «Il mio obiettivo rimane quello di raggiungere l’Accademia di Belle Arti di Venezia». La famiglia di Salem è stata colpita dalla guerra e la loro storia è già stata raccontata da media internazionali. In Italia una prima visibilità è arrivata da Skuola.net e dall’interessamento del Prof. Tiziano Bonini. Ma il visto non si sblocca, e cresce la preoccupazione. «Spero che questo materiale possa raggiungere il maggior numero possibile di persone, associazioni, università, giornalisti, difensori dei diritti umani e istituzioni competenti», ci dice. «Mi auguro in particolare che questo appello arrivi al Ministero degli Affari Esteri italiano, al Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, all’Ambasciata d’Italia ad Amman e a tutte le autorità coinvolte nelle procedure riguardanti gli studenti di Gaza. Ogni aiuto, ogni segnalazione e ogni intervento presso le istituzioni competenti potrebbe fare una reale differenza». «L’istruzione è il nostro diritto. La pace è il nostro sogno. La democrazia è il nostro futuro», è la frase con cui lo studente chiude il suo dossier. Ma il sistema di oppressione che attanaglia in una morsa spietata milioni di palestinesi si rifiuta di rendere praticabile un diritto che ad Abdallah, e a tanti altri studenti come lui, è già stato formalmente riconosciuto. E il governo italiano continua a esserne inesorabilmente complice.
Il MAECI condannato a risarcire il danno per il mancato rilascio di visti ai cittadini iraniani
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 12 giugno, ha definitivamente accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nei confronti degli studenti iraniani ammessi alle università italiane, ai quali è stato di fatto impedito di prenotare l’appuntamento necessario per richiedere il visto per motivi di studio. La pronuncia conferma e porta a conclusione il procedimento avviato nell’autunno 2025 con il ricorso d’urgenza di ASGI e di uno studente iraniano, all’esito del quale il Tribunale aveva già ordinato in via cautelare – con provvedimento poi confermato in sede di reclamo – di sbloccare gli appuntamenti per i visti. Ogni anno oltre 3.000 studenti e studentesse iraniani vengono ammessi nelle università italiane, e la comunità studentesca iraniana è la più numerosa tra quelle straniere. Una volta ammessi, però, gli studenti devono ottenere il visto d’ingresso entro un termine rigido, e per l’anno accademico 2025/2026 la procedura di prenotazione si è svolta esclusivamente tramite un sistema on-line – la piattaforma Visametric – rimasto aperto soltanto per otto giorni, senza che né la data di apertura né quella di chiusura fossero state previamente comunicate. Così un gran numero di aspiranti non ha materialmente potuto prenotare l’appuntamento: come riconosciuto dallo stesso Ministero, in quegli otto giorni solo 4.500 persone vi sono riuscite, a fronte di 7.915 preiscritti presso atenei italiani. Dalla documentazione prodotta dal Ministero è emerso che per gli studenti di altre nazionalità le modalità erano del tutto diverse: per i cittadini indiani, turchi, marocchini e degli Emirati Arabi la prenotazione poteva avvenire – anche presso uffici fisici o per telefono – senza alcun limite temporale. Gli studenti iraniani sono stati dunque trattati diversamente, in violazione del diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’istruzione sancito dall’art. 39 del Testo Unico Immigrazione, con una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell’art. 43 dello stesso Testo Unico. Il giudice ha escluso che la chiusura del portale dopo soli otto giorni, senza preavviso, potesse trovare giustificazione nella situazione politica dell’Iran. Inoltre, costituendosi in giudizio, il Ministero aveva contestato la legittimazione ad agire di ASGI e la competenza del Tribunale, negando nel merito qualsiasi discriminazione. Il Tribunale ha invece riconosciuto la legittimazione dell’associazione, quale ente che rappresenta una collettività i cui membri non sono individuabili in modo diretto, e ha ritenuto provata la discriminazione, condannando il Ministero a versare 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno in favore di ASGI. Come ASGI — che ha promosso e sostenuto il contenzioso insieme a uno studente ricorrente, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Paola Fierro e Marta Lavanna — sottolineiamo come una procedura amministrativa apparentemente neutra, quale la prenotazione telematica di un appuntamento, possa tradursi in una discriminazione vietata quando è organizzata in modo arbitrario e opaco, tale da precludere a un’intera collettività l’esercizio di un proprio diritto. È inaccettabile che giovani già selezionati dalle università italiane rischino di perdere l’anno accademico per ragioni di pura disorganizzazione amministrativa. La decisione del Tribunale di Torino conferma che a questi comportamenti si può e si deve porre rimedio, e che lo Stato è chiamato a rispondere delle proprie scelte. Tribunale di Torino, sentenza del 10 giugno 2026
Visto umanitario da Gaza e inadempimento della PA: accolta l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è relativa all’attuazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, che riguarda un caso di rilascio del visto umanitario da Gaza. Il Ministero non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare che ordinava il rilascio di visti umanitari in favore di familiari di una rifugiata palestinese rimasti nella Striscia di Gaza. L’inadempimento era tanto più evidente in quanto l’Amministrazione aveva già compiuto la stessa identica operazione di evacuazione per altri componenti dello stesso nucleo familiare, inserendoli in un piano di evacuazione consolare dopo che un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato accolto; aveva invece proposto reclamo avverso la seconda ordinanza, senza darne esecuzione, benché il reclamo non avesse effetto sospensivo e la sospensione non fosse stata accordata. Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. su tre punti rilevanti che mi sembrano utilissimi. Chiarisce che il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. è il rimedio tipico ed esclusivo quando la PA non adempie a un’ordinanza cautelare, con esclusione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (improponibile per difetto del giudicato). Individua le attività materiali ed organizzative che devono essere poste in essere e – in caso di persistente ritardo – nomina il Console generale d’Italia a Gerusalemme quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Applica infine l’indennizzo ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 200,00 euro al giorno, ritenendo la discrezionalità amministrativa sull’an integralmente consumata dall’ordinanza cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 14 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Marina Chetoni.
Gli ingressi fuori quota
IRENE PAVLIDI E GENNARO SANTORO In Italia, le aziende hanno un’alta necessità di manodopera da impiegare prevalentemente nei settori in cui è più difficile trovare lavoratori italiani, pertanto sono disponibili ad assumere personale di origine straniera anche avvalendosi di una forma di reclutamento basta su reti informali di conoscenze, magari rivolgendosi proprio al fidato lavoratore bengalese o marocchino che da anni lavora alle sue dipendenze. A sua volta, quel lavoratore o quella lavoratrice sarebbe entusiasta di poter dare un’opportunità ad un fratello o al cugino rimasto in Patria.  Tale fenomeno si chiama catena micro-migratoria ed è un metodo che ad oggi risulta efficace per le aziende in difficoltà. Come è ormai noto, e come più volte dimostrato dalla Campagna Ero Straniero per i lavoratori stranieri non esiste una semplice equazione lineare tra domanda e offerta di lavoro, bensì un sistema complesso segnato da discrepanze strutturali e barriere burocratiche che coinvolgono Ministeri, Amministrazione Pubblica, Agenzie, Professionisti, a volte Intermediari riconosciuti e no. Il mercato del lavoro per i cittadini extra-UE è fortemente influenzato, dunque, da decreti, necessità di permessi di soggiorno e altre difficoltà legate al solo fatto che il/la lavoratore/lavoratrice sono stranieri e non vivono già regolarmente in Italia. La gestione di una situazione lavorativa tanto complessa per i cittadini stranieri si rivela, nella maggior parte dei casi, estremamente ardua anche per avvocati esperti e operatori legali. Spesso, infatti, si trovano nell’impossibilità di garantire gli esiti auspicati, costretti ad ammettere che tutto può dipendere, di fatto, da un semplice “click”, da cui finisce per dipendere non solo una pratica, ma il destino stesso del lavoratore o della lavoratrice.  Ciò premesso, vogliamo rappresentare come, nel corso degli ultimi 3 anni, attraverso tentativi più o meno efficaci, il Governo e tutti gli Attori (pubblici e privati) coinvolti in questo complesso percorso, stiano tentando di superare il fallimentare sistema degli ingressi tramite il sistema delle quote e del click-day.  Con l’introduzione della Legge 50/2023 l’Italia ha dato nuovo slancio a uno strumento innovativo, previsto dall’articolo 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98). Sono i c.d. i “corridoi lavorativi” e rappresentano una concreta svolta nelle politiche migratorie, poiché consentono l’ingresso regolare di lavoratori e lavoratrici stranieri “fuori quota” all’esito di un breve periodo di formazione nel paese di residenza. Questi ingressi al di fuori dei limiti numerici imposti annualmente dal tradizionale Decreto Flussi, possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno, consentendo al datore di lavoro di poter programmare l’assunzione e l’inserimento lavorativo delle risorse necessarie (per di più formate) e senza vincoli temporali e numerici. MA COME FUNZIONA IL MODELLO “FORMA E ASSUMI”?  Il cuore di questo sistema è il modello train-to-hire: attraverso percorsi strutturati di selezione e formazione che avvengono direttamente nei Paesi di origine (prima della partenza), i candidati acquisiscono le competenze necessarie per inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro italiano. L’idoneità viene valutata attentamente in base alle qualifiche e all’esperienza professionale di ciascun individuo. Questo approccio offre una soluzione concreta a un duplice problema: da un lato le aziende italiane possono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, fornendo manodopera qualificata in quei settori produttivi chiave che oggi soffrono di una grave carenza di personale; dall’altro per i lavoratori e le lavoratrici stranieri è possibile garantire un arrivo in Italia sicuro e basato su un’offerta di lavoro reale e verificata. UN’ALTERNATIVA SICURA ALLE MIGRAZIONI IRREGOLARI A differenza delle rotte migratorie irregolari, i corridoi lavorativi creano percorsi legali e trasparenti. Questo sistema non solo azzera i rischi legati ai viaggi illegali, ma previene alla radice il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, tutelando i diritti e la dignità delle persone. I corridoi lavorativi non si limitano alla sola migrazione economica standard.  Infatti questi programmi di mobilità possono essere adattati per facilitare l’ingresso di categorie vulnerabili, come i rifugiati politici che risiedono in un Paese terzo ospitante oppure persone sfollate che vogliono emigrare nel nostro Paese. In questo modo, il sistema risponde non solo alle esigenze economiche nazionali, ma anche a fondamentali necessità di protezione internazionale, permettendo ai rifugiati di ricostruirsi una vita grazie alle proprie competenze professionali. IL QUADRO NORMATIVO In linea generale l’ingresso di cittadini extra UE formati all’estero è disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) che regola “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”. È stato modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, poi convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Secondo questa norma, gli stranieri che hanno completato appositi programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite dall’art.3, comma 4, del TUI. Questi ingressi così specificamente regolamentati, si possono attuare nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’istruzione e del Merito o dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o residenza, anche in collaborazione con Regioni, Province Autonome e altri Enti Locali, Organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni. Le modalità di predisposizione e i criteri di valutazione di tali programmi sono state definite tramite l’adozione di apposite Linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1. Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle Parti Sociali e dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I programmi vengono valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro e all’organizzazione delle attività, non ultimo in linea con le politiche di cooperazione e sviluppo del Paese (vedi Piano Mattei per l’Africa in primis). Le attività sono realizzate in raccordo con le autorità locali, il che è fondamentale per non “calare” dall’alto progetti formativi efficaci, prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti. Questo aspetto è davvero rilevante anche in un’ottica circolare dell’utilizzo delle risorse. Infatti se quei candidati che hanno preso parte ai programmi di formazione, dopo un periodo di lavoro in Italia o all’esito del percorso formativo, decidono di restare nel paese di residenza, queste risorse saranno in ogni caso utili a creare sviluppo e nuove opportunità. COME SI ATTIVANO I CORRIDOI LAVORATIVI?  I soggetti proponenti 2 devono inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.  I programmi devono necessariamente prevedere: * la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1  * la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro. La formazione può essere in parte erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD, sebbene la modalità predominante debba essere quella in presenza. PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono finalmente entrare e lavorare in Italia.  L’azienda interessata all’assunzione del personale formato invia attraverso l’apposito Portale ministeriale 3 la richiesta di rilascio del nulla osta all’ingresso del candidato o candidata ai fini dell’assunzione.  I cittadini e le cittadine stranieri – residenti all’estero – ma anche apolidi o rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – potranno dunque fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato in maniera regolare e programmata, grazie alla richiesta nominativa presentata dall’impresa.  Come già evidenziato, per assumere un lavoratore o una lavoratrice che ha frequentato all’estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal MLPS, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo in cui il candidato/a verrà a svolgere attività lavorativa.  Gli ingressi dei formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono in ogni caso le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), ma non è necessario procedere alla preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE Inoltre, trascorsi 30 giorni dall’invio delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di residenza del lavoratore, che – a loro volta – dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Il decreto-legge n. 146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, ha prolungato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, a 12 mesi il tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso. È stato, inoltre, escluso, per questi lavoratori, l’applicazione della procedura che richiede la conferma da parte del datore di lavoro della volontà di procedere all’assunzione prima che il visto venga rilasciato 4. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia. Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro. Al lavoratore sarà così rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. CONCLUSIONI C’è grande fermento sul tema dei c.d. “corridoi lavorativi” e sono oltre 90 i progetti approvati dalla Commissione interministeriale per un totale di 3.567 persone che hanno aderito ai programmi di formazione nel paese di residenza e 2.578 persone che hanno fatto concluso il percorso formativo e che sono pronte ad essere impiegate in Italia. Nell’attesa di una riforma organica della materia, i “corridoi lavorativi” rappresentano una grande occasione per superare e sostituire il fallimentare sistema dei decreti flussi e la lotteria dei click-day. Perché ciò avvenga è necessario un coinvolgimento maggiore degli attori sociali: non solo delle associazioni datoriali, ma anche di quelle dei lavoratori e delle lavoratrici e del terzo settore; non solo delle istituzioni nazionali ma anche e soprattutto di quelle locali.  L’esperienza di Torino, dove è stato istituito un protocollo territoriale per l’attuazione dei Corridoi Lavorativi per i Rifugiati, rappresenta un modello che già ora si sta replicando a Milano. Attiva Diritti e questa rubrica intendono favorire questo processo perché convinti che il lavoro sia uno strumento di integrazione e di coesione sociale. Crediamo che il lavoro, come riconosciuto dalla Costituzione italiana, sia uno strumento fondamentale di integrazione e dignità. E crediamo che un sistema che produce irregolarità invece di prevenirla non sia solo ingiusto, ma anche inefficiente per l’economia e per le istituzioni. In questa prospettiva, il lavoro viene considerato non soltanto quale fattore economico, ma quale elemento centrale nei processi di integrazione sociale e giuridica, in coerenza con i principi costituzionali. Con misure strutturali che ampliano i canali di ingresso regolare per ragioni di lavoro e riconoscono il radicamento territoriale delle persone come titolo sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno, il governo spagnolo sta dimostrando che è possibile – e conveniente – considerare la migrazione non come una crisi da contenere, ma come una risorsa. Nel nostro piccolo, come Attiva Diritti, non vogliamo soltanto contribuire – con questa rubrica – ad un dibattito non propagandistico sulle migrazioni, ma intervenire in concreto per lo sviluppo e la diffusione di strumenti più coerenti, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali, superando la logica degli interventi emergenziali e favorendo l’emersione di soluzioni strutturali. Ci mettiamo quindi a disposizione delle associazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni datoriali, del terzo settore, degli enti locali e di tutti gli attori e le attrici che vogliono contribuire allo sviluppo di progetti ex art 23 TUI per dimostrare che il superamento dei fallimentari click-day è già possibile da subito.  * Per informazioni: attivadiritti@gmail.com  1. Linee guida sui programmi per i corridoi formativi. ↩︎ 2. Sotto il profilo istituzionale e territoriale, l’iniziativa può essere promossa da Regioni, Province autonome, enti locali (comprese le loro unioni, consorzi e articolazioni dotate di autonomia organizzativa e finanziaria), nonché da organizzazioni internazionali e intergovernative. Un ruolo centrale è altresì riconosciuto alle parti sociali, essendo ammesse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per quanto concerne il comparto educativo e delle politiche attive del lavoro, la legittimazione si estende al mondo accademico e scolastico (Università, istituti di ricerca, ITS Academy e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – CPIA), agli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro (ex D.lgs. 276/2003 e 150/2015), e agli organismi accreditati a livello regionale per la formazione professionale. Infine, il legislatore ha inteso valorizzare il contributo del privato sociale: possono infatti farsi promotori dei progetti anche gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, le organizzazioni della società civile registrate presso l’Agenzia per la Cooperazione Italiana, e gli enti o associazioni specificamente iscritti al registro per le attività a favore degli immigrati. ↩︎ 3. Questo è il collegamento al Portale ministeriale attraverso cui vanno caricate le richieste dell’impresa: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello  LFE  “Conversioni fuori quota e progetti speciali” (Qui una guida illustrata). All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. ↩︎ 4. Questo ulteriore step è stato inserito per le ordinarie procedure del rilascio del Nulla osta nell’ambito del decreto flussi con D.L. 145/2024. ↩︎
Il labirinto dei flussi: due storie di un’irregolarità di stato
LORENZO BOFFA, PAPIA AKTAR Quando Mohamed atterra a Fiumicino nell’agosto del 2025, ha in tasca un visto regolare stampato dall’Ambasciata italiana a Dacca. Sul passaporto compare la qualifica di lavoratore specializzato, nel curriculum una laurea magistrale in sociologia. A Gazipur, in Bangladesh, Mohamed lavorava come area manager per un’azienda privata, guadagnando circa 30.000 Taka mensili. Una cifra dignitosa per il contesto locale, ma insufficiente a garantire le cure mediche per i genitori anziani e un futuro alla moglie e al figlio. L’occasione per un cambio di vita radicale arriva dal fratello di un intermediario residente in Italia, che gli prospetta un impiego nel settore navale a Massa Carrara con uno stipendio di 2.000 euro, oltre dieci volte superiore a quello percepito in patria. Il suo ingresso è l’esito di una procedura governativa ufficiale. Eppure, non appena il carrello del suo bagaglio varca la soglia degli arrivi, il sistema della migrazione legale italiana inizia a sgretolarsi. Mohamed prende il telefono e chiama l’uomo che, sulla carta, dovrebbe essere il suo datore di lavoro a Massa Carrara. La risposta che riceve è una sentenza pronunciata con cinismo burocratico: «Ti ho fatto arrivare e basta. Ho portato quindici, venti persone come te. Non posso farti il contratto, ora arrangiati». In quel preciso istante, Mohamed diventa parte di quel 92,1% di persone che il Decreto Flussi spinge forzatamente in una condizione di irregolarità giuridica. I dati raccolti dalla campagna Ero Straniero nel suo rapporto del febbraio 2026 offrono la trascrizione statistica di questo tradimento istituzionale: nel 2025, a fronte di 181.450 quote programmate dal governo, solo 14.349 persone sono riuscite a ottenere un permesso di soggiorno reale. È un tasso di successo del 7,9%. Lo Stato italiano ha programmato l’ingresso di dodici persone per vederne regolarizzata soltanto una, lasciando le altre undici in un limbo privo di tutele, in balia di un meccanismo che i monitoraggi indipendenti definiscono una lotteria burocratica. La vicenda di Mohamed svela il collasso dei controlli preventivi. Per accedere alle quote del governo, ha pagato 20.000 euro tramite bonifici bancari tracciabili sul conto della società in Italia. È un mercato dei visti alla luce del sole. A settembre 2023, la pratica aveva ottenuto il Nulla Osta, ma l’Ambasciata italiana a Dacca aveva bloccato l’emissione del visto. Invece di subire passivamente, Mohamed aveva scritto all’Ambasciata, scoprendo che il futuro datore di lavoro in Italia si trovava in una “lista nera” e che pertanto erano necessarie ulteriori rassicurazioni. Nonostante questa evidenza documentale, la Prefettura di Massa Carrara ha finito per confermare il parere favorevole, autorizzando la stampa del visto. Oggi Mohamed è bloccato in Italia in un vuoto normativo. Per lui, il rimpatrio è un’ipotesi impraticabile. «Se dovessi tornare indietro ora, tornerei solo da morto», spiega valutando il peso del debito contratto. «Da vivo, con i soldi che devo restituire in patria, non riuscirei a sopravvivere». Invece di inviare rimesse, deve chiedere ulteriori prestiti ai parenti per pagarsi un posto letto in subaffitto. Supportato da Arci Roma, il 10 marzo scorso si è presentato agli sportelli della Prefettura ponendo ai funzionari una questione ineludibile: «Che colpa ho io? Sono venuto con un sistema vagliato e garantito da voi. Sulla carta avevo un datore e uno stipendio, ma ad oggi non ho niente». A fronte di un ingresso gestito dallo Stato, l’unica risposta dell’amministrazione è stata suggerirgli di sporgere denuncia e attendere, lasciandolo senza alcun ammortizzatore sociale. Se la storia di Mohamed racconta il blocco all’ingresso, quella di Aziz, trentenne originario del distretto di Noakhali, mappa il percorso di precarizzazione forzata dei mesi successivi. Laureato in Business Administration, Aziz decide di partire perché nel suo paese non trova un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e mantenere la famiglia, dato che il padre è diventato invalido in seguito a un grave incidente. Con l’età che gli chiude l’accesso ai concorsi pubblici in Bangladesh e i risparmi di famiglia prosciugati dalle cure mediche, imbocca la via legale italiana. Soffrendo di una patologia cronica alla vista che gli impedisce lavori di fatica al sole, l’intermediario gli promette un impiego nel settore alberghiero, ma per rientrare nelle quote del decreto falsifica la pratica inserendolo fittiziamente nel settore “edilizia”. Il prezzo del Nulla Osta è schiacciante: 15.000 euro (16 Lakh Taka), finanziati da prestatori informali al 2,5% di interessi mensili. «Ogni trenta giorni devo mandare 40.000 Taka solo per coprire gli interessi», racconta. Arrivato a Fiumicino nel febbraio 2023, Aziz scopre che nessuno lo aspetta. Nei giorni successivi riesce a rintracciare l’intermediario, che però prende tempo. Lo rassicura sostenendo di aver inviato una PEC alla Prefettura per fissare l’appuntamento della firma, ma contemporaneamente lo scoraggia: «Il lavoro nell’edilizia non è per te che hai studiato». Per tenerlo buono, l’uomo gli paga tre mesi di affitto in un posto letto e poi scompare nel nulla, abbandonandolo a se stesso. Schiacciato dall’orologio degli usurai, Aziz entra nel mercato delle procedure amministrative. Paga un consulente per spedire il “Kit Postale” per la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inizialmente, Aziz è convinto si tratti di una prassi legittima. La ricevuta della raccomandata con l’ologramma gli consente di aprire un conto bancario e di trovare un impiego regolare come cameriere. Solo in seguito, consultando un secondo legale, scopre che la pratica del Kit era del tutto strumentale: di lì a poco, infatti, la Prefettura gli notificherà la revoca ufficiale del Nulla Osta per irreperibilità del datore iniziale. La notizia attraversa l’oceano e colpisce la famiglia: la madre subisce un ictus. Aziz si sente responsabile: per lui, la malattia della madre è stata causata della pressione finanziaria e della paura di perdere le terre messe a garanzia del prestito. Per non perdere il lavoro in regola, i legali indicano ad Aziz l’unica strada che la normativa lascia aperta: la domanda d’asilo. Dopo diversi tentativi e notti passate in fila davanti alla Questura, riceve inizialmente un diniego: per poter presentare la domanda gli viene richiesto di rinunciare alla pratica relativa ai flussi. In seguito, davanti alla Commissione Territoriale, nel dicembre 2025, si presenta un lavoratore perfettamente integrato. I commissari mettono a verbale che la sua storia è del tutto credibile: riconoscono la truffa subita dall’intermediario, certificano l’estorsione del debito usuraio e prendono atto del suo inserimento, annotando che Aziz ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, un alloggio stabile e frequenta il CPIA per imparare la lingua italiana. Il verdetto documenta l’equilibrismo del sistema: l’asilo viene negato perché il Bangladesh è classificato come “Paese sicuro”, ma ad Aziz viene concessa la Protezione Speciale. La motivazione è esclusivamente medica: un certificato medico attesta una grave “sintomatologia psico-fisica” e questo lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani nel suo paese, in cui non potrebbe curarsi come invece avviene in Italia. Lo Stato lo riconosce come un soggetto vulnerato dalla burocrazia, rifiutandosi di inquadrarlo come lavoratore attivo. Il paradosso si chiude con una condanna a lungo termine: per effetto del Decreto Cutro (L. 50/2023), quel titolo di soggiorno ottenuto per motivi di salute non potrà mai essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Aziz è così destinato a rimanere un “vulnerabile” di Stato, confinato in un limbo di subalternità perenne. Questa medicalizzazione del diritto coincide con la scarnificazione dell’asilo denunciata da organizzazioni come ASGI e la campagna Ero Straniero. Privo di salvagenti per chi subisce truffe, il sistema della protezione internazionale diventa l’unico riparo contro la marginalità giuridica. Nel 2024, a fronte di migliaia di procedure fallite, lo Stato ha rilasciato appena 179 permessi per “attesa occupazione”, come certificato dai dati del Centro Studi Idos. Una cifra irrisoria, che spiega perché lavoratori qualificati siano costretti a intasare tribunali e commissioni mediche pur di continuare a servire ai tavoli di un ristorante. Questa architettura poggia su un mercato illecito dettagliato dalle cronache giudiziarie. In provincia di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato reti composte da intermediari, professionisti e funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dove i Nulla Osta venivano agevolati in cambio di utilità per società fittizie, vere e proprie scatole vuote che dichiaravano fallimento poche settimane dopo l’ingresso del migrante. A Imola, la Polizia di Stato ha sequestrato un centro di assistenza fiscale in grado di inserire oltre 500 domande sfruttando il “silenzio assenso”. Fino al 2023, trascorso un mese senza risposte dalle Prefetture, la domanda veniva validata automaticamente: fogli bianchi e passaporti scaduti generavano visti venduti a migliaia di euro. Di fronte a un assetto normativo che penalizza il lavoratore per le colpe del datore il contrasto con un altro paese europeo, la Spagna, è netto. Il governo Sanchez ha recentemente approvato una riforma storica, spinta dal basso dall’enorme raccolta firme della campagna Regularización Ya!. Il fulcro del modello iberico è l’istituto dell’Arraigo (il radicamento): un meccanismo strutturale inserito nella legge sull’immigrazione che garantisce il permesso di soggiorno riconoscendo la presenza reale e il legame lavorativo o sociale già costruito sul territorio. Se Aziz si fosse trovato in Spagna, non avrebbe dovuto affrontare il calvario della finta richiesta d’asilo che non voleva presentare: i suoi 19 mesi di contratto a tempo indeterminato e il suo percorso di assestamento nel paese sarebbero stati requisiti sufficienti per ottenere un permesso per lavoro alla luce del sole. Svincolando la regolarizzazione da una scommessa pre-partenza e basandola sull’inserimento effettivo, la Spagna prosciuga alla radice l’economia delle truffe che prospera in Italia. In assenza di un meccanismo simile, in Italia la risposta sta assumendo i contorni di una vera e propria vertenza politica animata dai diretti interessati. La mobilitazione del comitato bengalese “Tikase” (un’espressione che ironicamente significa “va tutto bene”) ha trasformato il senso di isolamento individuale in una presa di coscienza collettiva. Lo si è visto chiaramente nell’assemblea nazionale che ha preceduto le proteste di piazza: oltre ottocento lavoratori bengalesi hanno gremito in ogni ordine di posto gli spazi della sede centrale dell’Arci a Roma. Ph: Attiva Diritti – assemblea all’Arci Una sala stipata di persone che hanno preso la parola per condividere la stessa identica biografia di debiti usurai, datori di lavoro irreperibili e ingranaggi burocratici bloccati. Un percorso assembleare che è poi sfociato nella manifestazione del 18 dicembre, data scelta non a caso perché anniversario della morte dei lavoratori africani asfissiati nel tunnel del Monte Bianco nel 1972, a segnare la continuità tra le vecchie e le nuove frontiere dello sfruttamento. La proposta condivisa dalle ottocento persone dell’assemblea e dalle sigle della società civile sarebbe immediatamente applicabile: l’emanazione di una Circolare ministeriale (sul modello di quella già adottata nel 2007) che garantisca il rilascio del permesso per “attesa occupazione” a chiunque sia entrato con il Decreto Flussi e sia rimasto vittima di datori di lavoro irreperibili. Permettere l’emersione di chi è già sul territorio significherebbe stabilizzare un saldo fiscale che vede i cittadini stranieri garantire 4,6 miliardi di euro netti alle casse dello Stato. Ma, in primis, significherebbe riconoscere diritti reali a persone che già vivono, lavorano e partecipano al tessuto sociale del Paese, abbandonando un approccio che relega l’immigrazione a sole politiche di assistenza per i rifugiati o a tagliole amministrative. Mantenere le regole attuali significa continuare a investire risorse pubbliche per alimentare, per decreto, un’irregolarità programmata.