Tag - visto d'ingresso

Visto umanitario da Gaza e inadempimento della PA: accolta l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è relativa all’attuazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, che riguarda un caso di rilascio del visto umanitario da Gaza. Il Ministero non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare che ordinava il rilascio di visti umanitari in favore di familiari di una rifugiata palestinese rimasti nella Striscia di Gaza. L’inadempimento era tanto più evidente in quanto l’Amministrazione aveva già compiuto la stessa identica operazione di evacuazione per altri componenti dello stesso nucleo familiare, inserendoli in un piano di evacuazione consolare dopo che un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato accolto; aveva invece proposto reclamo avverso la seconda ordinanza, senza darne esecuzione, benché il reclamo non avesse effetto sospensivo e la sospensione non fosse stata accordata. Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. su tre punti rilevanti che mi sembrano utilissimi. Chiarisce che il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. è il rimedio tipico ed esclusivo quando la PA non adempie a un’ordinanza cautelare, con esclusione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (improponibile per difetto del giudicato). Individua le attività materiali ed organizzative che devono essere poste in essere e – in caso di persistente ritardo – nomina il Console generale d’Italia a Gerusalemme quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Applica infine l’indennizzo ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 200,00 euro al giorno, ritenendo la discrezionalità amministrativa sull’an integralmente consumata dall’ordinanza cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 14 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Marina Chetoni.
Gli ingressi fuori quota
IRENE PAVLIDI E GENNARO SANTORO In Italia, le aziende hanno un’alta necessità di manodopera da impiegare prevalentemente nei settori in cui è più difficile trovare lavoratori italiani, pertanto sono disponibili ad assumere personale di origine straniera anche avvalendosi di una forma di reclutamento basta su reti informali di conoscenze, magari rivolgendosi proprio al fidato lavoratore bengalese o marocchino che da anni lavora alle sue dipendenze. A sua volta, quel lavoratore o quella lavoratrice sarebbe entusiasta di poter dare un’opportunità ad un fratello o al cugino rimasto in Patria.  Tale fenomeno si chiama catena micro-migratoria ed è un metodo che ad oggi risulta efficace per le aziende in difficoltà. Come è ormai noto, e come più volte dimostrato dalla Campagna Ero Straniero per i lavoratori stranieri non esiste una semplice equazione lineare tra domanda e offerta di lavoro, bensì un sistema complesso segnato da discrepanze strutturali e barriere burocratiche che coinvolgono Ministeri, Amministrazione Pubblica, Agenzie, Professionisti, a volte Intermediari riconosciuti e no. Il mercato del lavoro per i cittadini extra-UE è fortemente influenzato, dunque, da decreti, necessità di permessi di soggiorno e altre difficoltà legate al solo fatto che il/la lavoratore/lavoratrice sono stranieri e non vivono già regolarmente in Italia. La gestione di una situazione lavorativa tanto complessa per i cittadini stranieri si rivela, nella maggior parte dei casi, estremamente ardua anche per avvocati esperti e operatori legali. Spesso, infatti, si trovano nell’impossibilità di garantire gli esiti auspicati, costretti ad ammettere che tutto può dipendere, di fatto, da un semplice “click”, da cui finisce per dipendere non solo una pratica, ma il destino stesso del lavoratore o della lavoratrice.  Ciò premesso, vogliamo rappresentare come, nel corso degli ultimi 3 anni, attraverso tentativi più o meno efficaci, il Governo e tutti gli Attori (pubblici e privati) coinvolti in questo complesso percorso, stiano tentando di superare il fallimentare sistema degli ingressi tramite il sistema delle quote e del click-day.  Con l’introduzione della Legge 50/2023 l’Italia ha dato nuovo slancio a uno strumento innovativo, previsto dall’articolo 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98). Sono i c.d. i “corridoi lavorativi” e rappresentano una concreta svolta nelle politiche migratorie, poiché consentono l’ingresso regolare di lavoratori e lavoratrici stranieri “fuori quota” all’esito di un breve periodo di formazione nel paese di residenza. Questi ingressi al di fuori dei limiti numerici imposti annualmente dal tradizionale Decreto Flussi, possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno, consentendo al datore di lavoro di poter programmare l’assunzione e l’inserimento lavorativo delle risorse necessarie (per di più formate) e senza vincoli temporali e numerici. MA COME FUNZIONA IL MODELLO “FORMA E ASSUMI”?  Il cuore di questo sistema è il modello train-to-hire: attraverso percorsi strutturati di selezione e formazione che avvengono direttamente nei Paesi di origine (prima della partenza), i candidati acquisiscono le competenze necessarie per inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro italiano. L’idoneità viene valutata attentamente in base alle qualifiche e all’esperienza professionale di ciascun individuo. Questo approccio offre una soluzione concreta a un duplice problema: da un lato le aziende italiane possono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, fornendo manodopera qualificata in quei settori produttivi chiave che oggi soffrono di una grave carenza di personale; dall’altro per i lavoratori e le lavoratrici stranieri è possibile garantire un arrivo in Italia sicuro e basato su un’offerta di lavoro reale e verificata. UN’ALTERNATIVA SICURA ALLE MIGRAZIONI IRREGOLARI A differenza delle rotte migratorie irregolari, i corridoi lavorativi creano percorsi legali e trasparenti. Questo sistema non solo azzera i rischi legati ai viaggi illegali, ma previene alla radice il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, tutelando i diritti e la dignità delle persone. I corridoi lavorativi non si limitano alla sola migrazione economica standard.  Infatti questi programmi di mobilità possono essere adattati per facilitare l’ingresso di categorie vulnerabili, come i rifugiati politici che risiedono in un Paese terzo ospitante oppure persone sfollate che vogliono emigrare nel nostro Paese. In questo modo, il sistema risponde non solo alle esigenze economiche nazionali, ma anche a fondamentali necessità di protezione internazionale, permettendo ai rifugiati di ricostruirsi una vita grazie alle proprie competenze professionali. IL QUADRO NORMATIVO In linea generale l’ingresso di cittadini extra UE formati all’estero è disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) che regola “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”. È stato modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, poi convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Secondo questa norma, gli stranieri che hanno completato appositi programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite dall’art.3, comma 4, del TUI. Questi ingressi così specificamente regolamentati, si possono attuare nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’istruzione e del Merito o dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o residenza, anche in collaborazione con Regioni, Province Autonome e altri Enti Locali, Organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni. Le modalità di predisposizione e i criteri di valutazione di tali programmi sono state definite tramite l’adozione di apposite Linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1. Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle Parti Sociali e dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I programmi vengono valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro e all’organizzazione delle attività, non ultimo in linea con le politiche di cooperazione e sviluppo del Paese (vedi Piano Mattei per l’Africa in primis). Le attività sono realizzate in raccordo con le autorità locali, il che è fondamentale per non “calare” dall’alto progetti formativi efficaci, prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti. Questo aspetto è davvero rilevante anche in un’ottica circolare dell’utilizzo delle risorse. Infatti se quei candidati che hanno preso parte ai programmi di formazione, dopo un periodo di lavoro in Italia o all’esito del percorso formativo, decidono di restare nel paese di residenza, queste risorse saranno in ogni caso utili a creare sviluppo e nuove opportunità. COME SI ATTIVANO I CORRIDOI LAVORATIVI?  I soggetti proponenti 2 devono inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.  I programmi devono necessariamente prevedere: * la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1  * la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro. La formazione può essere in parte erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD, sebbene la modalità predominante debba essere quella in presenza. PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono finalmente entrare e lavorare in Italia.  L’azienda interessata all’assunzione del personale formato invia attraverso l’apposito Portale ministeriale 3 la richiesta di rilascio del nulla osta all’ingresso del candidato o candidata ai fini dell’assunzione.  I cittadini e le cittadine stranieri – residenti all’estero – ma anche apolidi o rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – potranno dunque fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato in maniera regolare e programmata, grazie alla richiesta nominativa presentata dall’impresa.  Come già evidenziato, per assumere un lavoratore o una lavoratrice che ha frequentato all’estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal MLPS, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo in cui il candidato/a verrà a svolgere attività lavorativa.  Gli ingressi dei formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono in ogni caso le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), ma non è necessario procedere alla preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE Inoltre, trascorsi 30 giorni dall’invio delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di residenza del lavoratore, che – a loro volta – dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Il decreto-legge n. 146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, ha prolungato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, a 12 mesi il tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso. È stato, inoltre, escluso, per questi lavoratori, l’applicazione della procedura che richiede la conferma da parte del datore di lavoro della volontà di procedere all’assunzione prima che il visto venga rilasciato 4. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia. Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro. Al lavoratore sarà così rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. CONCLUSIONI C’è grande fermento sul tema dei c.d. “corridoi lavorativi” e sono oltre 90 i progetti approvati dalla Commissione interministeriale per un totale di 3.567 persone che hanno aderito ai programmi di formazione nel paese di residenza e 2.578 persone che hanno fatto concluso il percorso formativo e che sono pronte ad essere impiegate in Italia. Nell’attesa di una riforma organica della materia, i “corridoi lavorativi” rappresentano una grande occasione per superare e sostituire il fallimentare sistema dei decreti flussi e la lotteria dei click-day. Perché ciò avvenga è necessario un coinvolgimento maggiore degli attori sociali: non solo delle associazioni datoriali, ma anche di quelle dei lavoratori e delle lavoratrici e del terzo settore; non solo delle istituzioni nazionali ma anche e soprattutto di quelle locali.  L’esperienza di Torino, dove è stato istituito un protocollo territoriale per l’attuazione dei Corridoi Lavorativi per i Rifugiati, rappresenta un modello che già ora si sta replicando a Milano. Attiva Diritti e questa rubrica intendono favorire questo processo perché convinti che il lavoro sia uno strumento di integrazione e di coesione sociale. Crediamo che il lavoro, come riconosciuto dalla Costituzione italiana, sia uno strumento fondamentale di integrazione e dignità. E crediamo che un sistema che produce irregolarità invece di prevenirla non sia solo ingiusto, ma anche inefficiente per l’economia e per le istituzioni. In questa prospettiva, il lavoro viene considerato non soltanto quale fattore economico, ma quale elemento centrale nei processi di integrazione sociale e giuridica, in coerenza con i principi costituzionali. Con misure strutturali che ampliano i canali di ingresso regolare per ragioni di lavoro e riconoscono il radicamento territoriale delle persone come titolo sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno, il governo spagnolo sta dimostrando che è possibile – e conveniente – considerare la migrazione non come una crisi da contenere, ma come una risorsa. Nel nostro piccolo, come Attiva Diritti, non vogliamo soltanto contribuire – con questa rubrica – ad un dibattito non propagandistico sulle migrazioni, ma intervenire in concreto per lo sviluppo e la diffusione di strumenti più coerenti, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali, superando la logica degli interventi emergenziali e favorendo l’emersione di soluzioni strutturali. Ci mettiamo quindi a disposizione delle associazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni datoriali, del terzo settore, degli enti locali e di tutti gli attori e le attrici che vogliono contribuire allo sviluppo di progetti ex art 23 TUI per dimostrare che il superamento dei fallimentari click-day è già possibile da subito.  * Per informazioni: attivadiritti@gmail.com  1. Linee guida sui programmi per i corridoi formativi. ↩︎ 2. Sotto il profilo istituzionale e territoriale, l’iniziativa può essere promossa da Regioni, Province autonome, enti locali (comprese le loro unioni, consorzi e articolazioni dotate di autonomia organizzativa e finanziaria), nonché da organizzazioni internazionali e intergovernative. Un ruolo centrale è altresì riconosciuto alle parti sociali, essendo ammesse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per quanto concerne il comparto educativo e delle politiche attive del lavoro, la legittimazione si estende al mondo accademico e scolastico (Università, istituti di ricerca, ITS Academy e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – CPIA), agli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro (ex D.lgs. 276/2003 e 150/2015), e agli organismi accreditati a livello regionale per la formazione professionale. Infine, il legislatore ha inteso valorizzare il contributo del privato sociale: possono infatti farsi promotori dei progetti anche gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, le organizzazioni della società civile registrate presso l’Agenzia per la Cooperazione Italiana, e gli enti o associazioni specificamente iscritti al registro per le attività a favore degli immigrati. ↩︎ 3. Questo è il collegamento al Portale ministeriale attraverso cui vanno caricate le richieste dell’impresa: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello  LFE  “Conversioni fuori quota e progetti speciali” (Qui una guida illustrata). All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. ↩︎ 4. Questo ulteriore step è stato inserito per le ordinarie procedure del rilascio del Nulla osta nell’ambito del decreto flussi con D.L. 145/2024. ↩︎
Il labirinto dei flussi: due storie di un’irregolarità di stato
LORENZO BOFFA, PAPIA AKTAR Quando Mohamed atterra a Fiumicino nell’agosto del 2025, ha in tasca un visto regolare stampato dall’Ambasciata italiana a Dacca. Sul passaporto compare la qualifica di lavoratore specializzato, nel curriculum una laurea magistrale in sociologia. A Gazipur, in Bangladesh, Mohamed lavorava come area manager per un’azienda privata, guadagnando circa 30.000 Taka mensili. Una cifra dignitosa per il contesto locale, ma insufficiente a garantire le cure mediche per i genitori anziani e un futuro alla moglie e al figlio. L’occasione per un cambio di vita radicale arriva dal fratello di un intermediario residente in Italia, che gli prospetta un impiego nel settore navale a Massa Carrara con uno stipendio di 2.000 euro, oltre dieci volte superiore a quello percepito in patria. Il suo ingresso è l’esito di una procedura governativa ufficiale. Eppure, non appena il carrello del suo bagaglio varca la soglia degli arrivi, il sistema della migrazione legale italiana inizia a sgretolarsi. Mohamed prende il telefono e chiama l’uomo che, sulla carta, dovrebbe essere il suo datore di lavoro a Massa Carrara. La risposta che riceve è una sentenza pronunciata con cinismo burocratico: «Ti ho fatto arrivare e basta. Ho portato quindici, venti persone come te. Non posso farti il contratto, ora arrangiati». In quel preciso istante, Mohamed diventa parte di quel 92,1% di persone che il Decreto Flussi spinge forzatamente in una condizione di irregolarità giuridica. I dati raccolti dalla campagna Ero Straniero nel suo rapporto del febbraio 2026 offrono la trascrizione statistica di questo tradimento istituzionale: nel 2025, a fronte di 181.450 quote programmate dal governo, solo 14.349 persone sono riuscite a ottenere un permesso di soggiorno reale. È un tasso di successo del 7,9%. Lo Stato italiano ha programmato l’ingresso di dodici persone per vederne regolarizzata soltanto una, lasciando le altre undici in un limbo privo di tutele, in balia di un meccanismo che i monitoraggi indipendenti definiscono una lotteria burocratica. La vicenda di Mohamed svela il collasso dei controlli preventivi. Per accedere alle quote del governo, ha pagato 20.000 euro tramite bonifici bancari tracciabili sul conto della società in Italia. È un mercato dei visti alla luce del sole. A settembre 2023, la pratica aveva ottenuto il Nulla Osta, ma l’Ambasciata italiana a Dacca aveva bloccato l’emissione del visto. Invece di subire passivamente, Mohamed aveva scritto all’Ambasciata, scoprendo che il futuro datore di lavoro in Italia si trovava in una “lista nera” e che pertanto erano necessarie ulteriori rassicurazioni. Nonostante questa evidenza documentale, la Prefettura di Massa Carrara ha finito per confermare il parere favorevole, autorizzando la stampa del visto. Oggi Mohamed è bloccato in Italia in un vuoto normativo. Per lui, il rimpatrio è un’ipotesi impraticabile. «Se dovessi tornare indietro ora, tornerei solo da morto», spiega valutando il peso del debito contratto. «Da vivo, con i soldi che devo restituire in patria, non riuscirei a sopravvivere». Invece di inviare rimesse, deve chiedere ulteriori prestiti ai parenti per pagarsi un posto letto in subaffitto. Supportato da Arci Roma, il 10 marzo scorso si è presentato agli sportelli della Prefettura ponendo ai funzionari una questione ineludibile: «Che colpa ho io? Sono venuto con un sistema vagliato e garantito da voi. Sulla carta avevo un datore e uno stipendio, ma ad oggi non ho niente». A fronte di un ingresso gestito dallo Stato, l’unica risposta dell’amministrazione è stata suggerirgli di sporgere denuncia e attendere, lasciandolo senza alcun ammortizzatore sociale. Se la storia di Mohamed racconta il blocco all’ingresso, quella di Aziz, trentenne originario del distretto di Noakhali, mappa il percorso di precarizzazione forzata dei mesi successivi. Laureato in Business Administration, Aziz decide di partire perché nel suo paese non trova un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e mantenere la famiglia, dato che il padre è diventato invalido in seguito a un grave incidente. Con l’età che gli chiude l’accesso ai concorsi pubblici in Bangladesh e i risparmi di famiglia prosciugati dalle cure mediche, imbocca la via legale italiana. Soffrendo di una patologia cronica alla vista che gli impedisce lavori di fatica al sole, l’intermediario gli promette un impiego nel settore alberghiero, ma per rientrare nelle quote del decreto falsifica la pratica inserendolo fittiziamente nel settore “edilizia”. Il prezzo del Nulla Osta è schiacciante: 15.000 euro (16 Lakh Taka), finanziati da prestatori informali al 2,5% di interessi mensili. «Ogni trenta giorni devo mandare 40.000 Taka solo per coprire gli interessi», racconta. Arrivato a Fiumicino nel febbraio 2023, Aziz scopre che nessuno lo aspetta. Nei giorni successivi riesce a rintracciare l’intermediario, che però prende tempo. Lo rassicura sostenendo di aver inviato una PEC alla Prefettura per fissare l’appuntamento della firma, ma contemporaneamente lo scoraggia: «Il lavoro nell’edilizia non è per te che hai studiato». Per tenerlo buono, l’uomo gli paga tre mesi di affitto in un posto letto e poi scompare nel nulla, abbandonandolo a se stesso. Schiacciato dall’orologio degli usurai, Aziz entra nel mercato delle procedure amministrative. Paga un consulente per spedire il “Kit Postale” per la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inizialmente, Aziz è convinto si tratti di una prassi legittima. La ricevuta della raccomandata con l’ologramma gli consente di aprire un conto bancario e di trovare un impiego regolare come cameriere. Solo in seguito, consultando un secondo legale, scopre che la pratica del Kit era del tutto strumentale: di lì a poco, infatti, la Prefettura gli notificherà la revoca ufficiale del Nulla Osta per irreperibilità del datore iniziale. La notizia attraversa l’oceano e colpisce la famiglia: la madre subisce un ictus. Aziz si sente responsabile: per lui, la malattia della madre è stata causata della pressione finanziaria e della paura di perdere le terre messe a garanzia del prestito. Per non perdere il lavoro in regola, i legali indicano ad Aziz l’unica strada che la normativa lascia aperta: la domanda d’asilo. Dopo diversi tentativi e notti passate in fila davanti alla Questura, riceve inizialmente un diniego: per poter presentare la domanda gli viene richiesto di rinunciare alla pratica relativa ai flussi. In seguito, davanti alla Commissione Territoriale, nel dicembre 2025, si presenta un lavoratore perfettamente integrato. I commissari mettono a verbale che la sua storia è del tutto credibile: riconoscono la truffa subita dall’intermediario, certificano l’estorsione del debito usuraio e prendono atto del suo inserimento, annotando che Aziz ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, un alloggio stabile e frequenta il CPIA per imparare la lingua italiana. Il verdetto documenta l’equilibrismo del sistema: l’asilo viene negato perché il Bangladesh è classificato come “Paese sicuro”, ma ad Aziz viene concessa la Protezione Speciale. La motivazione è esclusivamente medica: un certificato medico attesta una grave “sintomatologia psico-fisica” e questo lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani nel suo paese, in cui non potrebbe curarsi come invece avviene in Italia. Lo Stato lo riconosce come un soggetto vulnerato dalla burocrazia, rifiutandosi di inquadrarlo come lavoratore attivo. Il paradosso si chiude con una condanna a lungo termine: per effetto del Decreto Cutro (L. 50/2023), quel titolo di soggiorno ottenuto per motivi di salute non potrà mai essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Aziz è così destinato a rimanere un “vulnerabile” di Stato, confinato in un limbo di subalternità perenne. Questa medicalizzazione del diritto coincide con la scarnificazione dell’asilo denunciata da organizzazioni come ASGI e la campagna Ero Straniero. Privo di salvagenti per chi subisce truffe, il sistema della protezione internazionale diventa l’unico riparo contro la marginalità giuridica. Nel 2024, a fronte di migliaia di procedure fallite, lo Stato ha rilasciato appena 179 permessi per “attesa occupazione”, come certificato dai dati del Centro Studi Idos. Una cifra irrisoria, che spiega perché lavoratori qualificati siano costretti a intasare tribunali e commissioni mediche pur di continuare a servire ai tavoli di un ristorante. Questa architettura poggia su un mercato illecito dettagliato dalle cronache giudiziarie. In provincia di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato reti composte da intermediari, professionisti e funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dove i Nulla Osta venivano agevolati in cambio di utilità per società fittizie, vere e proprie scatole vuote che dichiaravano fallimento poche settimane dopo l’ingresso del migrante. A Imola, la Polizia di Stato ha sequestrato un centro di assistenza fiscale in grado di inserire oltre 500 domande sfruttando il “silenzio assenso”. Fino al 2023, trascorso un mese senza risposte dalle Prefetture, la domanda veniva validata automaticamente: fogli bianchi e passaporti scaduti generavano visti venduti a migliaia di euro. Di fronte a un assetto normativo che penalizza il lavoratore per le colpe del datore il contrasto con un altro paese europeo, la Spagna, è netto. Il governo Sanchez ha recentemente approvato una riforma storica, spinta dal basso dall’enorme raccolta firme della campagna Regularización Ya!. Il fulcro del modello iberico è l’istituto dell’Arraigo (il radicamento): un meccanismo strutturale inserito nella legge sull’immigrazione che garantisce il permesso di soggiorno riconoscendo la presenza reale e il legame lavorativo o sociale già costruito sul territorio. Se Aziz si fosse trovato in Spagna, non avrebbe dovuto affrontare il calvario della finta richiesta d’asilo che non voleva presentare: i suoi 19 mesi di contratto a tempo indeterminato e il suo percorso di assestamento nel paese sarebbero stati requisiti sufficienti per ottenere un permesso per lavoro alla luce del sole. Svincolando la regolarizzazione da una scommessa pre-partenza e basandola sull’inserimento effettivo, la Spagna prosciuga alla radice l’economia delle truffe che prospera in Italia. In assenza di un meccanismo simile, in Italia la risposta sta assumendo i contorni di una vera e propria vertenza politica animata dai diretti interessati. La mobilitazione del comitato bengalese “Tikase” (un’espressione che ironicamente significa “va tutto bene”) ha trasformato il senso di isolamento individuale in una presa di coscienza collettiva. Lo si è visto chiaramente nell’assemblea nazionale che ha preceduto le proteste di piazza: oltre ottocento lavoratori bengalesi hanno gremito in ogni ordine di posto gli spazi della sede centrale dell’Arci a Roma. Ph: Attiva Diritti – assemblea all’Arci Una sala stipata di persone che hanno preso la parola per condividere la stessa identica biografia di debiti usurai, datori di lavoro irreperibili e ingranaggi burocratici bloccati. Un percorso assembleare che è poi sfociato nella manifestazione del 18 dicembre, data scelta non a caso perché anniversario della morte dei lavoratori africani asfissiati nel tunnel del Monte Bianco nel 1972, a segnare la continuità tra le vecchie e le nuove frontiere dello sfruttamento. La proposta condivisa dalle ottocento persone dell’assemblea e dalle sigle della società civile sarebbe immediatamente applicabile: l’emanazione di una Circolare ministeriale (sul modello di quella già adottata nel 2007) che garantisca il rilascio del permesso per “attesa occupazione” a chiunque sia entrato con il Decreto Flussi e sia rimasto vittima di datori di lavoro irreperibili. Permettere l’emersione di chi è già sul territorio significherebbe stabilizzare un saldo fiscale che vede i cittadini stranieri garantire 4,6 miliardi di euro netti alle casse dello Stato. Ma, in primis, significherebbe riconoscere diritti reali a persone che già vivono, lavorano e partecipano al tessuto sociale del Paese, abbandonando un approccio che relega l’immigrazione a sole politiche di assistenza per i rifugiati o a tagliole amministrative. Mantenere le regole attuali significa continuare a investire risorse pubbliche per alimentare, per decreto, un’irregolarità programmata.
“In Regola”. Migrazione e lavoro: una riforma necessaria
Nel dibattito pubblico italiano la migrazione viene raccontata quasi esclusivamente attraverso le categorie della sicurezza, del controllo delle frontiere e del sistema di accoglienza e asilo. Questo tipo di narrazione finisce per lasciare ai margini un’altra dimensione fondamentale del fenomeno migratorio: quella delle persone che vivono e lavorano stabilmente nel Paese e che cercano di regolarizzare il proprio soggiorno attraverso il lavoro. In questo modo, la figura del lavoratore con background migratorio rischia di essere percepita come residuale o non “meritevole” di tutela . Eppure, nella realtà quotidiana del Paese, e secondo l’art. 1 della Costituzione, il lavoro rappresenta uno dei principali strumenti di integrazione sociale, economica e giuridica. Migliaia di persone vivono, lavorano e contribuiscono da anni all’economia italiana senza poter accedere a un titolo di soggiorno regolare e ai diritti ad esso connessi. Si crea così una distanza sempre più evidente tra la norma e la realtà: i canali di ingresso e di soggiorno legati al lavoro sono pochi, rigidi e spesso inadatti a intercettare situazioni di integrazione già consolidate. Le criticità normative, sommate alle difficoltà procedurali e amministrative, finiscono per rendere questi strumenti difficilmente accessibili, contribuendo paradossalmente a produrre quelle condizioni di irregolarità che il sistema dovrebbe, invece, prevenire. Da un lato emerge la necessità di colmare i vuoti lasciati dall’attuale quadro normativo attraverso strumenti giuridici mirati: analisi delle decisioni giurisprudenziali, promozione di azioni legali strategiche e valorizzazione di quelle pronunce che aprono a interpretazioni sempre più attente alla tutela dei diritti e alla dimensione umana delle vicende migratorie. Dall’altro lato si avverte l’urgenza di rendere questi processi comprensibili e accessibili, contribuendo a ridurre il divario comunicativo in cui spesso si alimentano narrazioni distorte e rappresentazioni lontane dalla realtà. Questo significa, da una parte, analizzare in modo rigoroso il funzionamento concreto dei canali di regolarizzazione legati al lavoro; dall’altra, rendere visibili le esperienze di lavoratori e datori di lavoro che quotidianamente si confrontano con queste procedure e con le loro difficoltà. Da queste necessità nasce la rubrica periodica che state per leggere. “In Regola” si rivolge a chi vive questi processi in prima persona: lavoratori con background migratorio, datori di lavoro, avvocati, operatori sociali, ricercatori e amministratori pubblici. Ma si rivolge anche a chiunque desideri comprendere meglio come le politiche migratorie incidano concretamente sul funzionamento del mercato del lavoro e dell’economia italiana e come la tutela della dignità dei lavoratori con background migratorio non solo sia pienamente compatibile con tali dinamiche, ma costituisca altresì un fattore propulsivo per una società più coesa e per una crescita economica più solida e sostenibile. Tra gli strumenti oggi esistenti, il principale canale di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro è rappresentato dal sistema delle quote previsto dal c.d Decreto Flussi. Eppure, questo meccanismo continua a rivelarsi fragile e farraginoso, esponendo i lavoratori al rischio di pratiche fraudolente e lasciando al contempo molti datori di lavoro privi del personale che intendevano assumere attraverso canali regolari. Il sistema dei click day, le lungaggini amministrative, i dinieghi spesso motivati da superabili integrazioni documentali, danno (e hanno già dato) adito a Class action con conseguente danno all’erario, e un’enorme mole di contenzioso individuale spesso a spese dei singoli lavoratori, datori di lavoro o dello Stato stesso.  A questo si aggiunge un ulteriore elemento critico che merita attenzione. Le difficoltà strutturali di accesso alla regolarizzazione del soggiorno attraverso il canale lavorativo previsto dal Decreto Flussi finiscono per produrre effetti distorsivi sul sistema della protezione internazionale. In assenza di strumenti realmente accessibili per stabilizzare la propria posizione attraverso il lavoro, molte persone entrate regolarmente nel territorio italiano e che da anni vivono e lavorano in Italia si trovano, a causa di disfunzioni amministrative, in situazione di irregolarità. In questo contesto, la domanda di protezione internazionale diventa spesso l’unico percorso giuridico concretamente percorribile, non tanto nella prospettiva del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, quanto piuttosto in vista di una valutazione delle condizioni di integrazione sociale e lavorativa ai fini della protezione speciale. Tale dinamica è favorita anche dai tempi spesso prolungati delle procedure dinanzi alle Commissioni territoriali, nel corso dei quali il richiedente è titolare di un permesso provvisorio che gli consente di svolgere regolarmente attività lavorativa. Questa dinamica altro non è che una distorsione conseguente alla rigidità e alle carenze dell’attuale sistema di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro. Il risultato è un sovraccarico delle procedure di protezione internazionale, con ricadute negative sull’efficienza complessiva del sistema e sulla capacità di fornire risposte tempestive a tutte le persone coinvolte. Questa situazione produce effetti che vanno ben oltre la dimensione migratoria. Le difficoltà di accesso alla regolarità incidono direttamente sul mercato del lavoro, sull’organizzazione delle imprese e sulla capacità dello Stato di gestire in modo efficiente i fenomeni migratori. In altre parole, il malfunzionamento dei canali di regolarizzazione non è solo una questione di diritti individuali: è anche un problema economico, produttivo e istituzionale che si riverbera sul sistema economico del Paese. Eppure esistono esempi che mostrano come un approccio diverso sia possibile. Negli ultimi anni la Spagna ha intrapreso un percorso diverso rispetto alla tendenza prevalente nel continente, introducendo politiche di regolarizzazione e integrazione che riconoscono il radicamento sociale e lavorativo delle persone migranti. Come evidenziato anche in due recenti interventi pubblicati su Melting Pot 1, nel 2026 il governo spagnolo ha avviato un processo di regolarizzazione destinato a centinaia di migliaia di persone già presenti nel Paese, stimato intorno alle 500.000 persone, con l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro regolare e rafforzare l’integrazione sociale. La scelta spagnola si fonda su una premessa chiara: la presenza di lavoratori migranti rappresenta una componente strutturale dell’economia e può contribuire in modo significativo alla crescita economica e alla sostenibilità del sistema sociale. Per questo intendiamo sin da subito approfondire le dinamiche che hanno portato a questo inedito processo di regolarizzazione, monitorandone gli effetti anche nel lungo termine: qui il primo approfondimento. In questo senso, la regolarizzazione non viene concepita come una misura emergenziale, ma come uno strumento che mira a riconoscere e valorizzare percorsi di integrazione già esistenti, attraverso criteri legati alla presenza nel territorio, all’inserimento sociale e alla partecipazione al mercato del lavoro. Di contro, in Italia, le sanatorie adottate negli ultimi decenni si sono configurate per lo più come interventi straordinari e limitati nel tempo, pensati per affrontare situazioni di irregolarità ormai consolidate. Tuttavia, l’attuazione concreta di molte di queste procedure ha evidenziato criticità rilevanti: tempi amministrativi estremamente lunghi, pratiche rimaste inevase per anni e risultati spesso disomogenei sul territorio. In diversi casi, tali inefficienze hanno reso necessario il ricorso a strumenti di tutela collettiva, come le azioni giudiziarie promosse per sbloccare procedimenti rimasti paralizzati o per sollecitare l’amministrazione a concludere le procedure di emersione. Queste vicende hanno messo in luce non solo le difficoltà strutturali del sistema, ma anche i costi istituzionali ed economici derivanti da politiche di regolarizzazione concepite come interventi emergenziali e non come strumenti strutturali di governo delle migrazioni. Nonostante queste criticità, anche in Italia qualcosa si sta muovendo. Negli ultimi anni il mondo associativo, accademico e del terzo settore ha iniziato a produrre analisi sempre più puntuali e proposte concrete di riforma del sistema di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro. L’esempio più significativo e strutturato è rappresentato dalla campagna Ero Straniero, che attraverso attività di ricerca, monitoraggio e proposta normativa ha messo in luce i limiti strutturali dell’attuale sistema dei decreti flussi e ha avanzato soluzioni alternative per rendere i canali di ingresso più accessibili ed efficaci. I dati raccolti, da ultimo, nel suo Report 2026 mostrano chiaramente come il meccanismo attuale non riesca a tradurre la maggior parte delle quote programmate in reali permessi di soggiorno e occupazioni stabili, segnalando un sistema che produce precarietà e irregolarità invece di prevenirle.  “In Regola” nasce anche con l’ambizione di inserirsi in questo processo di elaborazione collettiva, offrendo uno spazio di analisi, confronto e proposta che possa contribuire a promuovere pratiche più rispettose dei diritti fondamentali e politiche migratorie più razionali. L’obiettivo non è limitarsi a denunciare le criticità del sistema attuale, ma favorire una riflessione informata e condivisa capace di sostenere cambiamenti strutturali e duraturi, superando la logica degli interventi sporadici ed emergenziali che hanno spesso caratterizzato le politiche migratorie italiane. In questo numero sei approfondimenti di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli. 1. Una regolarizzazione spinta dal basso cambia la Spagna, di Juan Torregrosa – 2 marzo 2026 Una strada diversa: la regolarizzazione dei migranti in Spagna, di Nando Sigona – 20 febbraio 2026 ↩︎
È permesso?
RAFFAELE BIONDO, GENNARO SANTORO PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA Immaginate di voler andare in un Paese straniero per costruire una vita diversa. Immaginate di aver seguito alla lettera tutte le regole per farlo: avete presentato i documenti in tempo, avete trovato un lavoro, avete comunicato alle autorità ogni variazione della vostra situazione.  Immaginate poi di arrivare effettivamente in quel Paese e di viverci regolarmente per anni, versando contributi e tasse; pensando di aver realizzato il vostro progetto migratorio. Eppure, un giorno, ricevete una lettera con cui vi si comunica che dovete lasciare il Paese. Non perché abbiate fatto qualcosa di sbagliato, ma soltanto perché il vostro promittente datore di lavoro – quello che aveva fatto la domanda di ingresso con il decreto flussi – è sparito; o perché l’azienda non aveva i requisiti economici per partecipare agli ingressi del decreto flussi. Non importa che siano passati anche tre anni dal vostro ingresso e da oltre due anni abbiate un altro datore di lavoro, versiate i contributi e vi siate pienamente inseriti. La Prefettura revoca quella autorizzazione all’ingresso (nullaosta) rilasciata tre anni prima, come se quei tre anni della vostra vita (lavorativa, sociale etc) non contassero nulla. Questo non è l’inizio di un film: è la realtà quotidiana di decine di migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia, entrate con il click-day del fallimentare decreto-flussi. I tempi di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il diritto dell’immigrazione non rispettano le regole generali. I tempi del procedimento amministrativo, qualsiasi procedimento amministrativo, sono fissati dalla legge 241/1990 in 30 giorni: solo eccezionalmente, 90 giorni. In tema di immigrazione si arriva invece a 180 giorni. Nei fatti, anche questo termine più lungo previsto dalla legge viene sistematicamente superato. È così per il rilascio del permesso di soggiorno, per le procedure relative al ricongiungimento familiare e via dicendo. Nel caso dei decreti flussi, avviene un paradosso ancora più abnorme ed aberrante: il potere di revocare un’autorizzazione già concessa non ha limiti temporali. Avviene così, ciò che è stato descritto poco sopra: dopo anche tre anni dal tuo ingresso, dopo oltre due anni di versamento di contributi e tasse, può esserti revocata l’autorizzazione all’ingresso, per una responsabilità e colpa non tue bensì del tuo promittente datore di lavoro. Come se il cittadino con background migratorio fosse una presenza di serie B, da escludere o trattenere a seconda della convenienza burocratica e propagandistica del momento.  Vogliamo, quindi, proporre in questo spazio la giurisprudenza che sta cercando di contrastare questa aberrazione giuridica: per aiutare nella risoluzione di casi singoli, ma anche e soprattutto, per replicare e lanciare nuove class action ed azioni collettive, dopo quelle conclusesi con successo negli ultimi anni e quelle in corso. Il primo approfondimento che proponiamo riguarda il fallimentare decreto flussi e il potere sine die della Prefettura di revocare il nullaosta al lavoro anche a distanza di molti anni dalla sua concessione e dall’effettivo ingresso del lavoratore.  Ph: Lorenzo Boffa I DIRITTI DI CARTA DEI LAVORATORI ENTRATI CON IL DECRETO FLUSSI IL QUADRO NORMATIVO Il sistema di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia, almeno sulla carta, sembra avere una logica. Ogni anno lo Stato fissa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le quote massime di stranieri che possono fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. In giorni stabiliti – i cosiddetti “clickday” – i datori di lavoro che hanno già individuato il soggetto straniero che intendono assumere accedono al portale telematico del Ministero dell’Interno e inviano la domanda di nulla osta. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo: chi clicca prima ottiene la quota disponibile, chi arriva dopo resta in lista d’attesa o viene scartato.  Ottenuto in tal modo il nulla osta, il lavoratore presenta domanda di visto all’ambasciata italiana nel suo Paese d’origine. Ottenuto il visto e arrivato finalmente in Italia, deve, entro otto giorni dal suo ingresso presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere – insieme al datore di lavoro – il contratto di soggiorno, l’atto che formalizza il rapporto di lavoro e ne costituisce il titolo di permanenza regolare sul territorio. Dall’invio della domanda all’ingresso effettivo in Italia, la procedura dovrebbe richiedere – in condizioni ordinarie – tra i due e i cinque mesi. Un meccanismo apparentemente chiaro, lineare: lo Stato pianifica gli ingressi in base alle esigenze del mercato del lavoro, i datori di lavoro seri trovano le persone di cui hanno bisogno, i lavoratori stranieri ottengono una via legale e dignitosa per costruirsi un futuro. Ogni soggetto conosce le regole, adempie ai propri obblighi, riceve in cambio ciò che – di diritto – gli spetta. Ma è veramente così? Questo primo approfondimento si propone – attraverso l’analisi di recentissime sentenze dei giudici amministrativi italiani – di raccontare ciò che, dietro ai formalismi e ai propositi delle leggi dei vari governanti, avviene nella realtà sostanziale, nelle vite dei lavoratori e degli imprenditori: in sintesi, la vita delle persone che queste leggi dovrebbero tutelare e aiutare, proprio in virtù della tanto propagandata immigrazione regolare che ci si propone di perseguire a tutti i costi, ma solo a parole. IL DECRETO FLUSSI: LA REGOLA CHE GENERA IRREGOLARITÀ Il caso esemplare è quello di un lavoratore straniero che ha ottenuto un nulla osta regolare dalla Prefettura, ha attraversato un oceano, ha lasciato la propria famiglia, spesso contraendo importanti debiti per pagare il viaggio verso l’Italia, con la promessa di sanarlo col tempo grazie al lavoro in un Paese di libertà, uguaglianza e meritocrazia. Arriva in Italia e scopre che il datore di lavoro che lo aveva chiamato è irreperibile: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, non firma il contratto di soggiorno. Il lavoratore ha fatto tutto secondo legge, il datore no. In ogni caso si adopera e trova un nuovo lavoro regolare che gli consente di pagarsi l’affitto e ricevere uno stipendio, versare i contributi, pagare le tasse: contribuendo – insomma – a finanziare i servizi pubblici di cui tutti fruiamo. Ebbene, anni ed anni dopo, gli viene comunicata la revoca del nulla osta con cui è entrato in Italia, l’atto presupposto al permesso di soggiorno e, quindi, necessario per vedersi garantiti i propri diritti alla salute, al lavoro, e via dicendo.  Secondo la prassi amministrativa, infatti, non è importante se il lavoratore si sia, nonostante la “scomparsa” del primo datore di lavoro, prodigato per trovare un’occupazione alternativa e un’indipendenza: è importante il solo dato formale. L’azienda per cui lavora è diversa da quella indicata nel nulla osta. La conseguenza automatica è la revoca del provvedimento di autorizzazione – anche a distanza di tre anni – e, quindi, l’obbligo di ritorno nel Paese d’origine. CONTENZIOSO STRATEGICO INDIVIDUALE E ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI La giustizia amministrativa ha iniziato a smontare questa contraddizione pezzo per pezzo. Il TAR Lazio, con la pronuncia del 17 febbraio 2026, ha affermato con chiarezza che ogni revoca di nulla osta deve essere preceduta da una valutazione concreta, sostanziale e personalistica della situazione del singolo lavoratore, non da automatismi applicati in serie che trattano le persone come pratiche e numeri (Melting Pot Europa, Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica, febbraio 2026). Il giorno successivo – il 18 febbraio 2026 – lo stesso TAR ha fatto un passo ulteriore che merita attenzione per la sua portata pratica prima ancora che giuridica. Non solo ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura nell’ambito del procedimento del decreto flussi – “non rispondere non è un’opzione neutra, ma una violazione dei principi di buona amministrazione” – ma ha nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione in caso in cui la stessa non avesse provveduto entro il termine assegnato (Melting Pot Europa, La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi, 9 marzo 2026). La nomina di un commissario ad acta è una misura drastica, normalmente riservata ai casi più gravi di inerzia amministrativa: il giudice, in sostanza, ha anticipato la prevedibile inadempienza e ha già predisposto il rimedio. Un segnale inequivocabile: il giudice non solo annulla l’atto illegittimo, ma presidia l’esecuzione concreta della propria decisione, valorizzando la situazione sostanziale e trattando finalmente la materia guardando non a pratiche da smaltire, ma a persone con dei diritti non solo da riconoscere, ma anche da concretizzare. Sempre nel febbraio 2026, il TAR Veneto, Sezione III, con due ordinanze cautelari ha sospeso sia la revoca di un nulla osta che il contestuale diniego di un visto d’ingresso, affermando come la rigidità applicativa del sistema non può ricadere su chi le regole le ha rispettate (TAR Veneto, Sez. III, ord. cautelari, febbraio 2026; Melting Pot Europa, Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso, 19 febbraio 2026). Sempre nello stesso periodo, un’altra pronuncia dei giudici amministrativi aveva dichiarato illegittimo il diniego automatico del nulla osta nei casi in cui la mutata volontà del datore di lavoro ad assumere fosse riconducibile a cause esterne al rapporto con il lavoratore: il diniego, cioè, non può essere pronunciato a prescindere dall’analisi delle ragioni concrete che hanno determinato il cambiamento nella volontà di assunzione (Melting Pot Europa, Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC, 20 gennaio 2026).  Ancora, il TAR Lombardia, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il rifiuto di un nulla osta fondato esclusivamente sul tardivo perfezionamento del contratto di soggiorno, riconoscendo che il decorso del termine non può automaticamente pregiudicare il lavoratore quando l’inadempimento non gli sia in alcun modo imputabile (TAR Lombardia, ord. cautelare, dicembre 2025; Melting Pot Europa, Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo, 9 febbraio 2026).  Ph: Lorenzo Boffa TAR CAMPANIA, SENTENZA N. 2200 DEL 18.03.2026 E NECESSITÀ DI UNA CIRCOLARE PER IL PERMESSO ATTESA OCCUPAZIONE La pronuncia forse più completa e sistematica su questi temi arriva dal TAR Campania, Sezione VI, depositata il 18 marzo 2026.  Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh che aveva fatto regolarmente ingresso in Italia nell’ottobre del 2023 in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli il 1º maggio 2023 su istanza del datore di lavoro. Una volta giunto sul territorio, il datore si rendeva del tutto irreperibile, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha comunicato immediatamente la propria presenza alle autorità competenti e si è attivato per trovare una nuova occupazione che ha finalmente reperito dal febbraio 2024. La Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta, addebitando al lavoratore una serie di inadempienza – mancata presentazione del datore, mancata produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno – pacificamente riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro originario e ha rigettato, contestualmente, l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualificando l’intera vicenda come utilizzo fraudolento della procedura. Il nulla osta al lavoro è l’atto con cui l’Amministrazione autorizza un lavoratore straniero a fare ingresso nel territorio nazionale. È, per definizione, un atto adottato prima che il lavoratore arrivi in Italia. Tuttavia, come fin qui illustrato, la prassi amministrativa ha trasformato questo strumento in una trappola: se qualcosa va storto dopo l’ingresso, è il lavoratore a pagarne le conseguenze, anche quando ha fatto tutto correttamente e contribuisce finanziariamente al benessere del Paese, con il suo nuovo lavoro e pagando le tasse.  Una stortura che andrebbe risolta con una semplice misura: prevedere, con una circolare, il rilascio del permesso di soggiorno tutte le volte che la procedura del decreto flussi non si perfezioni per responsabilità addebitabile al solo datore di lavoro; prevedere che l’esercizio del potere di revoca del nullaosta possa essere esercitato entro un limite temporale predefinito e che, comunque, prima di adottare, a distanza di tempo dall’ingresso del lavoratore in Italia, una revoca del nullaosta debba essere espletato un esame del caso concreto, senza automatismi. La recentissima sentenza del TAR Campania n. 2200/2026 chiarisce che “ciò che rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili”. Inoltre, il Tar Campania nella medesima sentenza ha affermato che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va tutelato. Di conseguenza, eventuali irregolarità commesse esclusivamente dal datore di lavoro non possono pregiudicare la posizione del lavoratore, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. Invero, “La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero, il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili. L’Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un comportamento attivo e collaborativo con le autorità. […]“. IL GIUDICE COME PRESIDIO: IL CONTENZIOSO STRATEGICO E I SUOI EFFETTI Leggere in sequenza queste pronunce non significa semplicemente registrare una serie di vittorie giudiziali. Significa riconoscere che si sta consolidando, nella giurisprudenza amministrativa italiana, un approccio che si discosta da quello tradizionalmente adottato: non più mera verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma valutazione sostanziale dell’effettività dei diritti coinvolti, con un dialogo costante con il diritto dell’Unione europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sentenze diverse, emesse da TAR diversi, su materie diverse, convergono su un principio comune: le disfunzioni amministrative non sono giustificazioni, sono illegittimità; e il lavoratore, il richiedente asilo, il lungo soggiornante non possono essere resi irregolari per fatto altrui. Tuttavia, il contenzioso strategico individuale risolve il caso individuale e contribuisce a creare un precedente che potrà essere fatto valere in contenziosi giudiziali simili. Un effetto sicuramente positivo ma non risolutivo. Per avere cambiamenti validi per tutti e tutte servono leggi più eque o, come visto, circolari volte a dare chiare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni. O azioni collettive che mirano a rimuovere i sistematici ritardi e disservizi e di cui parleremo nel prossimo approfondimento. 
Contrasto ai respingimenti illegittimi: strategie legali e alleanze con la società civile
Il 16 aprile alle ore 14:30, online su zoom, ASGI presenta la Guida pratica sul contenzioso strategico avverso i respingimenti nel Mediterraneo e per il diritto d’ingresso, redatta con il sostegno della Fondazione Heinrich-Böll.  Il respingimento è uno degli strumenti cardine delle attuali politiche migratorie europee. Attraverso le politiche di esternalizzazione e i meccanismi di delega dei respingimenti, negli ultimi quindici anni si sono sviluppate pratiche volte a bloccare le persone in movimento e a trasferirne altrove la responsabilità, aggirando le garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali. La Guida raccoglie le esperienze di contenzioso sviluppate nel corso degli ultimi anni, cercando di mettere a fuoco punti di forza e criticità e di raccontare l’evoluzione giurisprudenziale in materia. La presentazione sarà un’occasione di confronto tra le organizzazioni della società civile per facilitare la moltiplicazione di questo genere di contenzioso ed elaborare ulteriori strategie. Per partecipare è necessario iscriversi: Modulo di iscrizione – clicca qui
Il GdP in sede di convalida non può sostituirsi alla Commissione: affermato il diritto al reingresso del richiedente asilo illegittimamente espulso
La vicenda riguarda un cittadino cingalese regolarmente residente in Italia da vent’anni insieme alla sua famiglia composta da madre, fratelli, compagna e figlia. Durante un breve periodo di detenzione, ha svolto un proficuo percorso di disintossicazione e, grazie all’ottima condotta, ottenuto altresì la liberazione anticipata. Tuttavia mentre era in carcere, il suo permesso di soggiorno scadeva e quindi all’atto della scarcerazione, veniva condotto direttamente in Questura per l’espulsione immediata. Durante l’udienza di convalida, manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale ma il Giudice di Pace procedente, sostituendosi alla Commissione Territoriale, riteneva che “in mancanza di idonea documentazione a sostegno della domanda d’asilo, nulla di fatto risulta documentato se non la sua intenzione“. Con questa motivazione, la Questura non procedeva alla formalizzazione della domanda ed il Giudice di Pace convalidava l’accompagnamento coattivo alla frontiera del richiedente asilo il 30.05.2025. Una volta rimpatriato in Sri Lanka, questi chiedeva un Visto di reingresso in Italia come richiedente asilo, che l’Ambasciata rigettava e contro cui si proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. . Il 15.10.2025 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava all’Ambasciata di emettere immediatamente un visto di reingresso, con le seguenti motivazioni: 1. il ricorrente ha acquisito lo status di richiedente asilo in sede di convalida e pertanto ai sensi del d.lgs 142/2015 era autorizzato a restare in Italia sino alla definizione della sua domanda; 2. sussiste una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs 286/98 in quanto l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale ha comportato una violazione della sua vita privata e familiare in Italia tutelata dall’art. 8 CEDU. L’ambasciata tuttavia, senza ottemperare all’ordinanza emessa, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies e si opponeva così al rilascio del visto di reingresso.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando con ordinanza del 09.03.2026 notificata il 23.03.2026 ha confermato il diritto al visto di reingresso nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il Giudice di Pace non può mai sostituirsi alla Commissione Territoriale che rappresenta l’organo con competenza esclusiva ad esaminare la domanda d’asilo. Pertanto, la manifestazione di volontà formulata in sede di udienza determina che: “il ricorrente ai fini della normativa richiamata, va considerato quale straniero regolarmente soggiornante in Italia poiché, in quanto richiedente asilo, era titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione quo ante (…) La condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 394/1999″. Tribunale di Roma, ordinanza del 15 ottobre 2025 Tribunale di Roma, ordinanza del 9 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito all’interno del progetto InLimine di ASGI.
Roma – Esperimenti di contenzioso contro i respingimenti in mare
Giovedì 26 marzo alle 14:30, ASGI, insieme alla Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza e al JL Project, presenta la Guida pratica sul contenzioso strategico avverso i respingimenti nel Mediterraneo e per il diritto d’ingresso redatta con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung. La presentazione si terrà all’Università Roma Tre, Via Ostiense 159 – 161 (Aula 278, 2° piano) e sarà un’occasione per interrogarsi sul ruolo del contenzioso strategico nell’attuale fase e sulle reti di sapere e azioni che si possono intessere tra le realtà della società civile per garantire i diritti e costruire immaginari alternativi sulla mobilità umana. Interverranno: * Enrica Rigo, Università Roma Tre * Adelaide Massimi, ASGI * Sarita Fratini, JL Project * Cristina Laura Cecchini, ASGI * Lucia Gennari, ASGI La Guida, redatta da Adelaide Massimi di ASGI, si rivolge a organizzazioni della società civile, operatori del diritto e cliniche legali universitarie, con l’obiettivo di promuovere una strategia di contenzioso per tutelare il diritto all’ingresso delle persone vittime di respingimenti delegati nel Mediterraneo centrale. Nell’introduzione si inquadra il respingimento come uno strumento centrale delle politiche migratorie contemporanee, che concentra in sé una duplice funzione: impedire l’ingresso e deportare, esercitando così «una forma estrema di potere: disporre della vita e della mobilità di una persona, prenderla e portarla altrove». A questo potere si contrappongono norme internazionali sui diritti umani – come il divieto di respingere una persona in un luogo in cui è a rischio la sua incolumità o di eseguire espulsioni collettive – che vengono però sistematicamente eluse attraverso meccanismi di esternalizzazione e delega. Questi meccanismi sono stati progressivamente perfezionati per allontanare la responsabilità giuridica dalle autorità italiane ed europee, pur mantenendo invariato l’obiettivo politico: «impedire al maggior numero di persone in movimento di approdare in Italia e in Europa». Un passaggio chiave dell’introduzione riguarda la definizione stessa di esternalizzazione, che l’autrice riprende dalla Refugee Law Initiative descrivendo un processo di trasferimento di funzioni normalmente svolte da uno Stato all’interno del proprio territorio, affinché vengano esercitate – in tutto o in parte – al di fuori di esso, attraverso altri Stati, organizzazioni internazionali o attori privati. Nel Mediterraneo centrale, questo si è tradotto concretamente nel progressivo ritiro delle unità navali italiane ed europee, sostituite da un controllo da remoto tramite aerei e droni, e da una presenza sempre più estesa della cosiddetta Guardia costiera libica, «donata, equipaggiata e addestrata dalle autorità italiane grazie a finanziamenti europei». Il risultato è un processo di normalizzazione di forme di violenza estrema, che va dalla politica del lasciar morire – ovvero l’omissione di soccorso da parte delle autorità europee – alle aggressioni nei confronti delle organizzazioni impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare. In questo contesto, si illustra lo strumento giuridico al centro della guida: il contenzioso per il rilascio di visti d’ingresso, sviluppato su tre casi concreti che coprono differenti forme di respingimento. Tale approccio presenta un triplice valore strategico. Innanzitutto permette di «disfare il risultato della condotta illegittima», ovvero l’impossibilità di accedere al territorio italiano per chiedere protezione, uno degli effetti più gravi delle politiche di esternalizzazione, che pur lasciando nominalmente intatto il diritto di asilo, lo rendono di fatto non attivabile. In secondo luogo, il contenzioso consente di «ricomporre la catena di responsabilità fino a risalire alle autorità italiane», in un contesto in cui i meccanismi di delega tendono strutturalmente ad «assottigliare quel filo che lega il danno subito dalle persone migranti alle autorità che ne hanno determinato la commissione». Infine, obbliga lo Stato a forme riparatorie concrete del danno provocato. Sul piano più ampio, nell’introduzione si sottolinea come la possibilità di ottenere un visto attraverso il contenzioso sia «un atto potente da un punto di vista giuridico e simbolico», capace di rendere visibile «l’anormalità e l’abnormità delle azioni delle autorità italiane» e di affermare un vero e proprio diritto alla protezione. Questo approccio si contrappone esplicitamente a quello dei corridoi umanitari – spesso citati dalle ambasciate come unica via d’accesso regolare – che sono considerati strumenti preziosi ma inadatti alla rivendicazione di un diritto, in quanto «gravati da una serie di limiti e criteri selettivi». Il contenzioso, al contrario, permette di uscire da un approccio «concessorio e spesso apolitico» che finisce per reiterare «l’immagine di uno Stato onnipotente di fronte al quale le persone in movimento sono prive di ogni protezione», per affermare invece responsabilità, obblighi e diritti esigibili. Scarica la Guida