È permesso?RAFFAELE BIONDO, GENNARO SANTORO
PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA
Immaginate di voler andare in un Paese straniero per costruire una vita diversa.
Immaginate di aver seguito alla lettera tutte le regole per farlo: avete
presentato i documenti in tempo, avete trovato un lavoro, avete comunicato alle
autorità ogni variazione della vostra situazione.
Immaginate poi di arrivare effettivamente in quel Paese e di viverci
regolarmente per anni, versando contributi e tasse; pensando di aver realizzato
il vostro progetto migratorio. Eppure, un giorno, ricevete una lettera con cui
vi si comunica che dovete lasciare il Paese. Non perché abbiate fatto qualcosa
di sbagliato, ma soltanto perché il vostro promittente datore di lavoro – quello
che aveva fatto la domanda di ingresso con il decreto flussi – è sparito; o
perché l’azienda non aveva i requisiti economici per partecipare agli ingressi
del decreto flussi. Non importa che siano passati anche tre anni dal vostro
ingresso e da oltre due anni abbiate un altro datore di lavoro, versiate i
contributi e vi siate pienamente inseriti. La Prefettura revoca quella
autorizzazione all’ingresso (nullaosta) rilasciata tre anni prima, come se quei
tre anni della vostra vita (lavorativa, sociale etc) non contassero nulla.
Questo non è l’inizio di un film: è la realtà quotidiana di decine di migliaia
di persone che vivono e lavorano in Italia, entrate con il click-day del
fallimentare decreto-flussi.
I tempi di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il diritto
dell’immigrazione non rispettano le regole generali. I tempi del procedimento
amministrativo, qualsiasi procedimento amministrativo, sono fissati dalla legge
241/1990 in 30 giorni: solo eccezionalmente, 90 giorni. In tema di immigrazione
si arriva invece a 180 giorni. Nei fatti, anche questo termine più lungo
previsto dalla legge viene sistematicamente superato. È così per il rilascio del
permesso di soggiorno, per le procedure relative al ricongiungimento familiare e
via dicendo.
Nel caso dei decreti flussi, avviene un paradosso ancora più abnorme ed
aberrante: il potere di revocare un’autorizzazione già concessa non ha limiti
temporali.
Avviene così, ciò che è stato descritto poco sopra: dopo anche tre anni dal tuo
ingresso, dopo oltre due anni di versamento di contributi e tasse, può esserti
revocata l’autorizzazione all’ingresso, per una responsabilità e colpa non tue
bensì del tuo promittente datore di lavoro. Come se il cittadino con background
migratorio fosse una presenza di serie B, da escludere o trattenere a seconda
della convenienza burocratica e propagandistica del momento.
Vogliamo, quindi, proporre in questo spazio la giurisprudenza che sta cercando
di contrastare questa aberrazione giuridica: per aiutare nella risoluzione di
casi singoli, ma anche e soprattutto, per replicare e lanciare nuove class
action ed azioni collettive, dopo quelle conclusesi con successo negli ultimi
anni e quelle in corso.
Il primo approfondimento che proponiamo riguarda il fallimentare decreto flussi
e il potere sine die della Prefettura di revocare il nullaosta al lavoro anche a
distanza di molti anni dalla sua concessione e dall’effettivo ingresso del
lavoratore.
Ph: Lorenzo Boffa
I DIRITTI DI CARTA DEI LAVORATORI ENTRATI CON IL DECRETO FLUSSI
IL QUADRO NORMATIVO
Il sistema di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia, almeno
sulla carta, sembra avere una logica. Ogni anno lo Stato fissa con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri le quote massime di stranieri che possono
fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. In giorni stabiliti – i
cosiddetti “clickday” – i datori di lavoro che hanno già individuato il soggetto
straniero che intendono assumere accedono al portale telematico del Ministero
dell’Interno e inviano la domanda di nulla osta. Le domande vengono esaminate in
ordine cronologico di arrivo: chi clicca prima ottiene la quota disponibile, chi
arriva dopo resta in lista d’attesa o viene scartato.
Ottenuto in tal modo il nulla osta, il lavoratore presenta domanda di visto
all’ambasciata italiana nel suo Paese d’origine. Ottenuto il visto e arrivato
finalmente in Italia, deve, entro otto giorni dal suo ingresso presentarsi allo
Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere – insieme al datore di
lavoro – il contratto di soggiorno, l’atto che formalizza il rapporto di lavoro
e ne costituisce il titolo di permanenza regolare sul territorio. Dall’invio
della domanda all’ingresso effettivo in Italia, la procedura dovrebbe richiedere
– in condizioni ordinarie – tra i due e i cinque mesi.
Un meccanismo apparentemente chiaro, lineare: lo Stato pianifica gli ingressi in
base alle esigenze del mercato del lavoro, i datori di lavoro seri trovano le
persone di cui hanno bisogno, i lavoratori stranieri ottengono una via legale e
dignitosa per costruirsi un futuro. Ogni soggetto conosce le regole, adempie ai
propri obblighi, riceve in cambio ciò che – di diritto – gli spetta.
Ma è veramente così?
Questo primo approfondimento si propone – attraverso l’analisi di recentissime
sentenze dei giudici amministrativi italiani – di raccontare ciò che, dietro ai
formalismi e ai propositi delle leggi dei vari governanti, avviene nella realtà
sostanziale, nelle vite dei lavoratori e degli imprenditori: in sintesi, la vita
delle persone che queste leggi dovrebbero tutelare e aiutare, proprio in virtù
della tanto propagandata immigrazione regolare che ci si propone di perseguire a
tutti i costi, ma solo a parole.
IL DECRETO FLUSSI: LA REGOLA CHE GENERA IRREGOLARITÀ
Il caso esemplare è quello di un lavoratore straniero che ha ottenuto un nulla
osta regolare dalla Prefettura, ha attraversato un oceano, ha lasciato la
propria famiglia, spesso contraendo importanti debiti per pagare il viaggio
verso l’Italia, con la promessa di sanarlo col tempo grazie al lavoro in un
Paese di libertà, uguaglianza e meritocrazia. Arriva in Italia e scopre che il
datore di lavoro che lo aveva chiamato è irreperibile: non risponde al telefono,
non si presenta agli appuntamenti, non firma il contratto di soggiorno. Il
lavoratore ha fatto tutto secondo legge, il datore no. In ogni caso si adopera e
trova un nuovo lavoro regolare che gli consente di pagarsi l’affitto e ricevere
uno stipendio, versare i contributi, pagare le tasse: contribuendo – insomma – a
finanziare i servizi pubblici di cui tutti fruiamo.
Ebbene, anni ed anni dopo, gli viene comunicata la revoca del nulla osta con cui
è entrato in Italia, l’atto presupposto al permesso di soggiorno e, quindi,
necessario per vedersi garantiti i propri diritti alla salute, al lavoro, e via
dicendo.
Secondo la prassi amministrativa, infatti, non è importante se il lavoratore si
sia, nonostante la “scomparsa” del primo datore di lavoro, prodigato per trovare
un’occupazione alternativa e un’indipendenza: è importante il solo dato formale.
L’azienda per cui lavora è diversa da quella indicata nel nulla osta. La
conseguenza automatica è la revoca del provvedimento di autorizzazione – anche a
distanza di tre anni – e, quindi, l’obbligo di ritorno nel Paese d’origine.
CONTENZIOSO STRATEGICO INDIVIDUALE E ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI
La giustizia amministrativa ha iniziato a smontare questa contraddizione pezzo
per pezzo.
Il TAR Lazio, con la pronuncia del 17 febbraio 2026, ha affermato con chiarezza
che ogni revoca di nulla osta deve essere preceduta da una valutazione concreta,
sostanziale e personalistica della situazione del singolo lavoratore, non da
automatismi applicati in serie che trattano le persone come pratiche e numeri
(Melting Pot Europa, Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio
conferma una tutela sostanziale e personalistica, febbraio 2026).
Il giorno successivo – il 18 febbraio 2026 – lo stesso TAR ha fatto un passo
ulteriore che merita attenzione per la sua portata pratica prima ancora che
giuridica. Non solo ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura
nell’ambito del procedimento del decreto flussi – “non rispondere non è
un’opzione neutra, ma una violazione dei principi di buona amministrazione” – ma
ha nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione
in caso in cui la stessa non avesse provveduto entro il termine assegnato
(Melting Pot Europa, La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela
effettiva nel decreto flussi, 9 marzo 2026). La nomina di un commissario ad acta
è una misura drastica, normalmente riservata ai casi più gravi di inerzia
amministrativa: il giudice, in sostanza, ha anticipato la prevedibile
inadempienza e ha già predisposto il rimedio. Un segnale inequivocabile: il
giudice non solo annulla l’atto illegittimo, ma presidia l’esecuzione concreta
della propria decisione, valorizzando la situazione sostanziale e trattando
finalmente la materia guardando non a pratiche da smaltire, ma a persone con dei
diritti non solo da riconoscere, ma anche da concretizzare.
Sempre nel febbraio 2026, il TAR Veneto, Sezione III, con due ordinanze
cautelari ha sospeso sia la revoca di un nulla osta che il contestuale diniego
di un visto d’ingresso, affermando come la rigidità applicativa del sistema non
può ricadere su chi le regole le ha rispettate (TAR Veneto, Sez. III, ord.
cautelari, febbraio 2026; Melting Pot Europa, Decreto flussi: due ordinanze
cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso, 19
febbraio 2026). Sempre nello stesso periodo, un’altra pronuncia dei giudici
amministrativi aveva dichiarato illegittimo il diniego automatico del nulla osta
nei casi in cui la mutata volontà del datore di lavoro ad assumere fosse
riconducibile a cause esterne al rapporto con il lavoratore: il diniego, cioè,
non può essere pronunciato a prescindere dall’analisi delle ragioni concrete che
hanno determinato il cambiamento nella volontà di assunzione (Melting Pot
Europa, Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al
decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC, 20 gennaio
2026).
Ancora, il TAR Lombardia, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il rifiuto di
un nulla osta fondato esclusivamente sul tardivo perfezionamento del contratto
di soggiorno, riconoscendo che il decorso del termine non può automaticamente
pregiudicare il lavoratore quando l’inadempimento non gli sia in alcun modo
imputabile (TAR Lombardia, ord. cautelare, dicembre 2025; Melting Pot Europa,
Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo, 9 febbraio
2026).
Ph: Lorenzo Boffa
TAR CAMPANIA, SENTENZA N. 2200 DEL 18.03.2026 E NECESSITÀ DI UNA CIRCOLARE PER
IL PERMESSO ATTESA OCCUPAZIONE
La pronuncia forse più completa e sistematica su questi temi arriva dal TAR
Campania, Sezione VI, depositata il 18 marzo 2026.
Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh che aveva fatto regolarmente
ingresso in Italia nell’ottobre del 2023 in forza di un nulla osta rilasciato
dalla Prefettura di Napoli il 1º maggio 2023 su istanza del datore di lavoro.
Una volta giunto sul territorio, il datore si rendeva del tutto irreperibile,
rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha
comunicato immediatamente la propria presenza alle autorità competenti e si è
attivato per trovare una nuova occupazione che ha finalmente reperito dal
febbraio 2024. La Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta, addebitando al
lavoratore una serie di inadempienza – mancata presentazione del datore, mancata
produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno –
pacificamente riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro originario e ha
rigettato, contestualmente, l’istanza di permesso di soggiorno per attesa
occupazione, qualificando l’intera vicenda come utilizzo fraudolento della
procedura.
Il nulla osta al lavoro è l’atto con cui l’Amministrazione autorizza un
lavoratore straniero a fare ingresso nel territorio nazionale. È, per
definizione, un atto adottato prima che il lavoratore arrivi in Italia.
Tuttavia, come fin qui illustrato, la prassi amministrativa ha trasformato
questo strumento in una trappola: se qualcosa va storto dopo l’ingresso, è il
lavoratore a pagarne le conseguenze, anche quando ha fatto tutto correttamente e
contribuisce finanziariamente al benessere del Paese, con il suo nuovo lavoro e
pagando le tasse.
Una stortura che andrebbe risolta con una semplice misura: prevedere, con una
circolare, il rilascio del permesso di soggiorno tutte le volte che la procedura
del decreto flussi non si perfezioni per responsabilità addebitabile al solo
datore di lavoro; prevedere che l’esercizio del potere di revoca del nullaosta
possa essere esercitato entro un limite temporale predefinito e che, comunque,
prima di adottare, a distanza di tempo dall’ingresso del lavoratore in Italia,
una revoca del nullaosta debba essere espletato un esame del caso concreto,
senza automatismi.
La recentissima sentenza del TAR Campania n. 2200/2026 chiarisce che “ciò che
rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo
per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del
rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili”. Inoltre, il Tar
Campania nella medesima sentenza ha affermato che il lavoratore straniero
entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va
tutelato. Di conseguenza, eventuali irregolarità commesse esclusivamente dal
datore di lavoro non possono pregiudicare la posizione del lavoratore, qualora
quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo
con le autorità. Invero, “La giurisprudenza amministrativa, anche di questo
Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero,
il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di
ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello
Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili.
L’Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore
di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul
lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un
comportamento attivo e collaborativo con le autorità. […]“.
IL GIUDICE COME PRESIDIO: IL CONTENZIOSO STRATEGICO E I SUOI EFFETTI
Leggere in sequenza queste pronunce non significa semplicemente registrare una
serie di vittorie giudiziali. Significa riconoscere che si sta consolidando,
nella giurisprudenza amministrativa italiana, un approccio che si discosta da
quello tradizionalmente adottato: non più mera verifica della legittimità
formale del provvedimento impugnato, ma valutazione sostanziale dell’effettività
dei diritti coinvolti, con un dialogo costante con il diritto dell’Unione
europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte europea dei diritti
dell’uomo. Sentenze diverse, emesse da TAR diversi, su materie diverse,
convergono su un principio comune: le disfunzioni amministrative non sono
giustificazioni, sono illegittimità; e il lavoratore, il richiedente asilo, il
lungo soggiornante non possono essere resi irregolari per fatto altrui.
Tuttavia, il contenzioso strategico individuale risolve il caso individuale e
contribuisce a creare un precedente che potrà essere fatto valere in contenziosi
giudiziali simili. Un effetto sicuramente positivo ma non risolutivo. Per avere
cambiamenti validi per tutti e tutte servono leggi più eque o, come visto,
circolari volte a dare chiare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni. O
azioni collettive che mirano a rimuovere i sistematici ritardi e disservizi e di
cui parleremo nel prossimo approfondimento.