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Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
I visti dalla Striscia di Gaza. Un anno dopo
ASGI organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, un momento formativo sulla questione del rilascio dei visti a favore dei cittadini e delle cittadine palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza o in altri territori occupati. Il seminario si terrà venerdì 10 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Università di Bologna e online su Zoom. Modulo d’iscrizione L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare il punto sul lavoro svolto dal gruppo nell’ultimo anno a supporto delle persone provenienti dalla Striscia di Gaza e di condividere alcune riflessioni sulle prospettive di tutela dei loro diritti. Nel corso dell’incontro verranno affrontate le principali questioni relative ai visti d’ingresso per studio, motivi familiari e cure mediche, oltre ad un breve approfondimento sui visti per motivi umanitari. Sarà l’occasione per un confronto sulle criticità che si continuano a incontrare nella pratica e per cercare di tenere alta l’attenzione su questo tema. L’evento si svolgerà in presenza a Bologna e sarà possibile partecipare anche da remoto tramite Zoom. È in corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna per i partecipanti in presenza. IL PROGRAMMA Breve introduzione generale di contesto – avv. Caterina Carmassi Breve introduzione sulle modalità operative seguite nell’attività svolta – avv. Flavia Cerino * Il punto sui visti d’ingresso per motivi di studio – avv. Anna Brambilla * Il punto sui visti d’ingresso per motivi familiari – avv. Nazzarena Zorzella * Il punto sui visti d’ingresso per cure mediche – dott.ssa Erminia Rizzi * Brevi cenni sui visti d’ingresso per motivi umanitari – avv.te Sara Puddu e Mariateresa Veltri Dibattito Conclusioni – prof. Marco Borraccetti, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna La locandina dell’evento
Da Gaza a Venezia, ma il visto per lasciare la Striscia non arriva
Abdallah Emad Shukri Salem ha vent’anni, è un graphic e multimedia designer di Gaza, e ha un profilo solido che gli ha permesso di essere ammesso lo scorso anno all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il dossier [ clicca qui ] Ha studiato di notte, alla luce del telefono, durante i lunghi blackout energetici che accompagnano la terribile guerra che Israele ha scatenato sulla Striscia di Gaza. «Ogni candidatura universitaria, ogni progetto e ogni esame sono stati preparati in condizioni estremamente difficili», scrive nel suo dossier. Ha superato la selezione internazionale per il corso di Arti Multimediali il 10 settembre 2025. Il sistema universitario italiano lo ha riconosciuto pienamente: esonero totale dalle tasse per merito e reddito il 14 ottobre, idoneità alla borsa di studio e al servizio alloggio ESU Venezia in fascia reddito 1 tra ottobre e novembre, la registrazione effettuata sul portale Universitaly. Sulla carta, è già uno studente regolare, approvato e meritevole delle tutele garantite perché il diritto allo studio non sia solo uno slogan. «Il mio percorso universitario era già iniziato sulla carta. Restava soltanto raggiungere Venezia», denuncia lo studente nel suo dossier. Tuttavia, ancora oggi, si trova a Gaza. La pratica di visto per studio di Abdallah Salem è stata formalmente acquisita dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme il 15 gennaio 2026, dopo che l’avvocata Elsa Kiranmoyee Chaudhuri aveva inviato la richiesta via PEC in novembre. La risposta del Consolato è spiazzante e paradossale: accetta la domanda per via telematica, concede l’esenzione dalla percezione consolare, poi aggiunge una clausola che vale quanto un muro: “L’eventuale possesso di un visto rileva per l’ingresso in Italia, ma non dà diritto alla fuoriuscita da Gaza“. In altre parole: il visto potrebbe anche essere concesso, ma Abdallah Salem non può comunque lasciare la Striscia. Una situazione assurda di cui il Consolato è perfettamente consapevole. Il non detto è che lì comanda Israele e l’Italia non ha nessuna intenzione di fare pressione. Nei mesi successivi Abdallah ha continuato a comunicare con il Consolato, il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia di Belle Arti di Venezia e numerosi soggetti istituzionali. L’Accademia ha trasmesso la documentazione alle autorità competenti, si è attivata direttamente presso il MAECI per sostenere il suo caso, «ma finora senza risultati concreti», ci riferisce lo stesso studente. «Ogni documento richiesto è stato presentato. La destinazione rimane ancora irraggiungibile». E il tempo stringe. «Attendo una soluzione dall’ottobre dello scorso anno, nonostante il mio dossier sia completo sotto il profilo accademico e amministrativo», ci dice Abdallah. Nel frattempo, altri gruppi di studenti gazawi sono riusciti a partire nei mesi di maggio e giugno. Secondo informazioni ricevute da chi segue il processo, potrebbero esserci ulteriori partenze nelle prossime settimane, probabilmente le ultime prima della chiusura del canale nel mese di luglio. IL QUADRO GIURIDICO: L’ITALIA È CONSAPEVOLE MA NON AGISCE La situazione di Abdallah non è giuridicamente nuova. Nel ricorso presentato vengono citate numerose pronunce recenti che hanno già stabilito obblighi precisi in capo al MAECI nei confronti di studenti e richiedenti visto gazawi (TAR Lazio sentenza n. 12503/2025, e almeno cinque decreti cautelari del Tribunale di Roma). Tutte riconoscono “la sussistenza di un obbligo rafforzato in capo al Ministero degli Affari Esteri di porre in essere ogni azione utile a consentire l’ingresso sicuro in Italia“. Alcune hanno persino ammesso l’invio della richiesta di visto tramite PEC e il rilascio di procure alle liti online, vista l’impossibilità materiale per i gazawi di raggiungere fisicamente il Consolato di Gerusalemme. Il combinato disposto dell’articolo 10, comma 3, della Costituzione e dell’articolo 25 del Regolamento CE n. 810/2009, si legge nella richiesta, “non solo permette allo Stato, in presenza di ragioni umanitarie, di rilasciare un visto in deroga agli adempimenti previsti dalla legge, ma sancisce anche un preciso obbligo di garantire protezione allo straniero le cui libertà fondamentali e diritti inviolabili siano posti in serio pericolo“. A settembre 2025, una commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU ha concluso che la condotta israeliana a Gaza integra il genocidio. La Corte Internazionale di Giustizia aveva già sancito nel gennaio 2024 l’esistenza di «un reale e imminente rischio» in tal senso. Anche il caso di Abdallah Salem quindi conferma che lo Stato italiano conosce i propri obblighi, li ha visti ricordati più volte in sede giurisdizionale, e continua a non darvi seguito consolare. Abdallah Salem non è solo in questa battaglia per costruirsi un futuro. Sua moglie Noor Salem è stata anch’essa recentemente ammessa all’Università di Siena. Nel 2026 entrambi hanno ricevuto nuove ammissioni accademiche, che si aggiungono al percorso veneziano. «Queste nuove opportunità non sostituiscono il mio progetto originario», tiene a precisare il ragazzo. «Il mio obiettivo rimane quello di raggiungere l’Accademia di Belle Arti di Venezia». La famiglia di Salem è stata colpita dalla guerra e la loro storia è già stata raccontata da media internazionali. In Italia una prima visibilità è arrivata da Skuola.net e dall’interessamento del Prof. Tiziano Bonini. Ma il visto non si sblocca, e cresce la preoccupazione. «Spero che questo materiale possa raggiungere il maggior numero possibile di persone, associazioni, università, giornalisti, difensori dei diritti umani e istituzioni competenti», ci dice. «Mi auguro in particolare che questo appello arrivi al Ministero degli Affari Esteri italiano, al Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, all’Ambasciata d’Italia ad Amman e a tutte le autorità coinvolte nelle procedure riguardanti gli studenti di Gaza. Ogni aiuto, ogni segnalazione e ogni intervento presso le istituzioni competenti potrebbe fare una reale differenza». «L’istruzione è il nostro diritto. La pace è il nostro sogno. La democrazia è il nostro futuro», è la frase con cui lo studente chiude il suo dossier. Ma il sistema di oppressione che attanaglia in una morsa spietata milioni di palestinesi si rifiuta di rendere praticabile un diritto che ad Abdallah, e a tanti altri studenti come lui, è già stato formalmente riconosciuto. E il governo italiano continua a esserne inesorabilmente complice.
Il MAECI condannato a risarcire il danno per il mancato rilascio di visti ai cittadini iraniani
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 12 giugno, ha definitivamente accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nei confronti degli studenti iraniani ammessi alle università italiane, ai quali è stato di fatto impedito di prenotare l’appuntamento necessario per richiedere il visto per motivi di studio. La pronuncia conferma e porta a conclusione il procedimento avviato nell’autunno 2025 con il ricorso d’urgenza di ASGI e di uno studente iraniano, all’esito del quale il Tribunale aveva già ordinato in via cautelare – con provvedimento poi confermato in sede di reclamo – di sbloccare gli appuntamenti per i visti. Ogni anno oltre 3.000 studenti e studentesse iraniani vengono ammessi nelle università italiane, e la comunità studentesca iraniana è la più numerosa tra quelle straniere. Una volta ammessi, però, gli studenti devono ottenere il visto d’ingresso entro un termine rigido, e per l’anno accademico 2025/2026 la procedura di prenotazione si è svolta esclusivamente tramite un sistema on-line – la piattaforma Visametric – rimasto aperto soltanto per otto giorni, senza che né la data di apertura né quella di chiusura fossero state previamente comunicate. Così un gran numero di aspiranti non ha materialmente potuto prenotare l’appuntamento: come riconosciuto dallo stesso Ministero, in quegli otto giorni solo 4.500 persone vi sono riuscite, a fronte di 7.915 preiscritti presso atenei italiani. Dalla documentazione prodotta dal Ministero è emerso che per gli studenti di altre nazionalità le modalità erano del tutto diverse: per i cittadini indiani, turchi, marocchini e degli Emirati Arabi la prenotazione poteva avvenire – anche presso uffici fisici o per telefono – senza alcun limite temporale. Gli studenti iraniani sono stati dunque trattati diversamente, in violazione del diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’istruzione sancito dall’art. 39 del Testo Unico Immigrazione, con una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell’art. 43 dello stesso Testo Unico. Il giudice ha escluso che la chiusura del portale dopo soli otto giorni, senza preavviso, potesse trovare giustificazione nella situazione politica dell’Iran. Inoltre, costituendosi in giudizio, il Ministero aveva contestato la legittimazione ad agire di ASGI e la competenza del Tribunale, negando nel merito qualsiasi discriminazione. Il Tribunale ha invece riconosciuto la legittimazione dell’associazione, quale ente che rappresenta una collettività i cui membri non sono individuabili in modo diretto, e ha ritenuto provata la discriminazione, condannando il Ministero a versare 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno in favore di ASGI. Come ASGI — che ha promosso e sostenuto il contenzioso insieme a uno studente ricorrente, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Paola Fierro e Marta Lavanna — sottolineiamo come una procedura amministrativa apparentemente neutra, quale la prenotazione telematica di un appuntamento, possa tradursi in una discriminazione vietata quando è organizzata in modo arbitrario e opaco, tale da precludere a un’intera collettività l’esercizio di un proprio diritto. È inaccettabile che giovani già selezionati dalle università italiane rischino di perdere l’anno accademico per ragioni di pura disorganizzazione amministrativa. La decisione del Tribunale di Torino conferma che a questi comportamenti si può e si deve porre rimedio, e che lo Stato è chiamato a rispondere delle proprie scelte. Tribunale di Torino, sentenza del 10 giugno 2026
Visto umanitario da Gaza e inadempimento della PA: accolta l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è relativa all’attuazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, che riguarda un caso di rilascio del visto umanitario da Gaza. Il Ministero non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare che ordinava il rilascio di visti umanitari in favore di familiari di una rifugiata palestinese rimasti nella Striscia di Gaza. L’inadempimento era tanto più evidente in quanto l’Amministrazione aveva già compiuto la stessa identica operazione di evacuazione per altri componenti dello stesso nucleo familiare, inserendoli in un piano di evacuazione consolare dopo che un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato accolto; aveva invece proposto reclamo avverso la seconda ordinanza, senza darne esecuzione, benché il reclamo non avesse effetto sospensivo e la sospensione non fosse stata accordata. Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. su tre punti rilevanti che mi sembrano utilissimi. Chiarisce che il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. è il rimedio tipico ed esclusivo quando la PA non adempie a un’ordinanza cautelare, con esclusione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (improponibile per difetto del giudicato). Individua le attività materiali ed organizzative che devono essere poste in essere e – in caso di persistente ritardo – nomina il Console generale d’Italia a Gerusalemme quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Applica infine l’indennizzo ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 200,00 euro al giorno, ritenendo la discrezionalità amministrativa sull’an integralmente consumata dall’ordinanza cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 14 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Marina Chetoni.
Gli ingressi fuori quota
IRENE PAVLIDI E GENNARO SANTORO In Italia, le aziende hanno un’alta necessità di manodopera da impiegare prevalentemente nei settori in cui è più difficile trovare lavoratori italiani, pertanto sono disponibili ad assumere personale di origine straniera anche avvalendosi di una forma di reclutamento basta su reti informali di conoscenze, magari rivolgendosi proprio al fidato lavoratore bengalese o marocchino che da anni lavora alle sue dipendenze. A sua volta, quel lavoratore o quella lavoratrice sarebbe entusiasta di poter dare un’opportunità ad un fratello o al cugino rimasto in Patria.  Tale fenomeno si chiama catena micro-migratoria ed è un metodo che ad oggi risulta efficace per le aziende in difficoltà. Come è ormai noto, e come più volte dimostrato dalla Campagna Ero Straniero per i lavoratori stranieri non esiste una semplice equazione lineare tra domanda e offerta di lavoro, bensì un sistema complesso segnato da discrepanze strutturali e barriere burocratiche che coinvolgono Ministeri, Amministrazione Pubblica, Agenzie, Professionisti, a volte Intermediari riconosciuti e no. Il mercato del lavoro per i cittadini extra-UE è fortemente influenzato, dunque, da decreti, necessità di permessi di soggiorno e altre difficoltà legate al solo fatto che il/la lavoratore/lavoratrice sono stranieri e non vivono già regolarmente in Italia. La gestione di una situazione lavorativa tanto complessa per i cittadini stranieri si rivela, nella maggior parte dei casi, estremamente ardua anche per avvocati esperti e operatori legali. Spesso, infatti, si trovano nell’impossibilità di garantire gli esiti auspicati, costretti ad ammettere che tutto può dipendere, di fatto, da un semplice “click”, da cui finisce per dipendere non solo una pratica, ma il destino stesso del lavoratore o della lavoratrice.  Ciò premesso, vogliamo rappresentare come, nel corso degli ultimi 3 anni, attraverso tentativi più o meno efficaci, il Governo e tutti gli Attori (pubblici e privati) coinvolti in questo complesso percorso, stiano tentando di superare il fallimentare sistema degli ingressi tramite il sistema delle quote e del click-day.  Con l’introduzione della Legge 50/2023 l’Italia ha dato nuovo slancio a uno strumento innovativo, previsto dall’articolo 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98). Sono i c.d. i “corridoi lavorativi” e rappresentano una concreta svolta nelle politiche migratorie, poiché consentono l’ingresso regolare di lavoratori e lavoratrici stranieri “fuori quota” all’esito di un breve periodo di formazione nel paese di residenza. Questi ingressi al di fuori dei limiti numerici imposti annualmente dal tradizionale Decreto Flussi, possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno, consentendo al datore di lavoro di poter programmare l’assunzione e l’inserimento lavorativo delle risorse necessarie (per di più formate) e senza vincoli temporali e numerici. MA COME FUNZIONA IL MODELLO “FORMA E ASSUMI”?  Il cuore di questo sistema è il modello train-to-hire: attraverso percorsi strutturati di selezione e formazione che avvengono direttamente nei Paesi di origine (prima della partenza), i candidati acquisiscono le competenze necessarie per inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro italiano. L’idoneità viene valutata attentamente in base alle qualifiche e all’esperienza professionale di ciascun individuo. Questo approccio offre una soluzione concreta a un duplice problema: da un lato le aziende italiane possono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, fornendo manodopera qualificata in quei settori produttivi chiave che oggi soffrono di una grave carenza di personale; dall’altro per i lavoratori e le lavoratrici stranieri è possibile garantire un arrivo in Italia sicuro e basato su un’offerta di lavoro reale e verificata. UN’ALTERNATIVA SICURA ALLE MIGRAZIONI IRREGOLARI A differenza delle rotte migratorie irregolari, i corridoi lavorativi creano percorsi legali e trasparenti. Questo sistema non solo azzera i rischi legati ai viaggi illegali, ma previene alla radice il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, tutelando i diritti e la dignità delle persone. I corridoi lavorativi non si limitano alla sola migrazione economica standard.  Infatti questi programmi di mobilità possono essere adattati per facilitare l’ingresso di categorie vulnerabili, come i rifugiati politici che risiedono in un Paese terzo ospitante oppure persone sfollate che vogliono emigrare nel nostro Paese. In questo modo, il sistema risponde non solo alle esigenze economiche nazionali, ma anche a fondamentali necessità di protezione internazionale, permettendo ai rifugiati di ricostruirsi una vita grazie alle proprie competenze professionali. IL QUADRO NORMATIVO In linea generale l’ingresso di cittadini extra UE formati all’estero è disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) che regola “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”. È stato modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, poi convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Secondo questa norma, gli stranieri che hanno completato appositi programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite dall’art.3, comma 4, del TUI. Questi ingressi così specificamente regolamentati, si possono attuare nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’istruzione e del Merito o dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o residenza, anche in collaborazione con Regioni, Province Autonome e altri Enti Locali, Organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni. Le modalità di predisposizione e i criteri di valutazione di tali programmi sono state definite tramite l’adozione di apposite Linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1. Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle Parti Sociali e dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I programmi vengono valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro e all’organizzazione delle attività, non ultimo in linea con le politiche di cooperazione e sviluppo del Paese (vedi Piano Mattei per l’Africa in primis). Le attività sono realizzate in raccordo con le autorità locali, il che è fondamentale per non “calare” dall’alto progetti formativi efficaci, prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti. Questo aspetto è davvero rilevante anche in un’ottica circolare dell’utilizzo delle risorse. Infatti se quei candidati che hanno preso parte ai programmi di formazione, dopo un periodo di lavoro in Italia o all’esito del percorso formativo, decidono di restare nel paese di residenza, queste risorse saranno in ogni caso utili a creare sviluppo e nuove opportunità. COME SI ATTIVANO I CORRIDOI LAVORATIVI?  I soggetti proponenti 2 devono inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.  I programmi devono necessariamente prevedere: * la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1  * la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro. La formazione può essere in parte erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD, sebbene la modalità predominante debba essere quella in presenza. PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono finalmente entrare e lavorare in Italia.  L’azienda interessata all’assunzione del personale formato invia attraverso l’apposito Portale ministeriale 3 la richiesta di rilascio del nulla osta all’ingresso del candidato o candidata ai fini dell’assunzione.  I cittadini e le cittadine stranieri – residenti all’estero – ma anche apolidi o rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – potranno dunque fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato in maniera regolare e programmata, grazie alla richiesta nominativa presentata dall’impresa.  Come già evidenziato, per assumere un lavoratore o una lavoratrice che ha frequentato all’estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal MLPS, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo in cui il candidato/a verrà a svolgere attività lavorativa.  Gli ingressi dei formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono in ogni caso le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), ma non è necessario procedere alla preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE Inoltre, trascorsi 30 giorni dall’invio delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di residenza del lavoratore, che – a loro volta – dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Il decreto-legge n. 146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, ha prolungato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, a 12 mesi il tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso. È stato, inoltre, escluso, per questi lavoratori, l’applicazione della procedura che richiede la conferma da parte del datore di lavoro della volontà di procedere all’assunzione prima che il visto venga rilasciato 4. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia. Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro. Al lavoratore sarà così rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. CONCLUSIONI C’è grande fermento sul tema dei c.d. “corridoi lavorativi” e sono oltre 90 i progetti approvati dalla Commissione interministeriale per un totale di 3.567 persone che hanno aderito ai programmi di formazione nel paese di residenza e 2.578 persone che hanno fatto concluso il percorso formativo e che sono pronte ad essere impiegate in Italia. Nell’attesa di una riforma organica della materia, i “corridoi lavorativi” rappresentano una grande occasione per superare e sostituire il fallimentare sistema dei decreti flussi e la lotteria dei click-day. Perché ciò avvenga è necessario un coinvolgimento maggiore degli attori sociali: non solo delle associazioni datoriali, ma anche di quelle dei lavoratori e delle lavoratrici e del terzo settore; non solo delle istituzioni nazionali ma anche e soprattutto di quelle locali.  L’esperienza di Torino, dove è stato istituito un protocollo territoriale per l’attuazione dei Corridoi Lavorativi per i Rifugiati, rappresenta un modello che già ora si sta replicando a Milano. Attiva Diritti e questa rubrica intendono favorire questo processo perché convinti che il lavoro sia uno strumento di integrazione e di coesione sociale. Crediamo che il lavoro, come riconosciuto dalla Costituzione italiana, sia uno strumento fondamentale di integrazione e dignità. E crediamo che un sistema che produce irregolarità invece di prevenirla non sia solo ingiusto, ma anche inefficiente per l’economia e per le istituzioni. In questa prospettiva, il lavoro viene considerato non soltanto quale fattore economico, ma quale elemento centrale nei processi di integrazione sociale e giuridica, in coerenza con i principi costituzionali. Con misure strutturali che ampliano i canali di ingresso regolare per ragioni di lavoro e riconoscono il radicamento territoriale delle persone come titolo sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno, il governo spagnolo sta dimostrando che è possibile – e conveniente – considerare la migrazione non come una crisi da contenere, ma come una risorsa. Nel nostro piccolo, come Attiva Diritti, non vogliamo soltanto contribuire – con questa rubrica – ad un dibattito non propagandistico sulle migrazioni, ma intervenire in concreto per lo sviluppo e la diffusione di strumenti più coerenti, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali, superando la logica degli interventi emergenziali e favorendo l’emersione di soluzioni strutturali. Ci mettiamo quindi a disposizione delle associazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni datoriali, del terzo settore, degli enti locali e di tutti gli attori e le attrici che vogliono contribuire allo sviluppo di progetti ex art 23 TUI per dimostrare che il superamento dei fallimentari click-day è già possibile da subito.  * Per informazioni: attivadiritti@gmail.com  1. Linee guida sui programmi per i corridoi formativi. ↩︎ 2. Sotto il profilo istituzionale e territoriale, l’iniziativa può essere promossa da Regioni, Province autonome, enti locali (comprese le loro unioni, consorzi e articolazioni dotate di autonomia organizzativa e finanziaria), nonché da organizzazioni internazionali e intergovernative. Un ruolo centrale è altresì riconosciuto alle parti sociali, essendo ammesse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per quanto concerne il comparto educativo e delle politiche attive del lavoro, la legittimazione si estende al mondo accademico e scolastico (Università, istituti di ricerca, ITS Academy e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – CPIA), agli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro (ex D.lgs. 276/2003 e 150/2015), e agli organismi accreditati a livello regionale per la formazione professionale. Infine, il legislatore ha inteso valorizzare il contributo del privato sociale: possono infatti farsi promotori dei progetti anche gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, le organizzazioni della società civile registrate presso l’Agenzia per la Cooperazione Italiana, e gli enti o associazioni specificamente iscritti al registro per le attività a favore degli immigrati. ↩︎ 3. Questo è il collegamento al Portale ministeriale attraverso cui vanno caricate le richieste dell’impresa: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello  LFE  “Conversioni fuori quota e progetti speciali” (Qui una guida illustrata). All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. ↩︎ 4. Questo ulteriore step è stato inserito per le ordinarie procedure del rilascio del Nulla osta nell’ambito del decreto flussi con D.L. 145/2024. ↩︎
Il labirinto dei flussi: due storie di un’irregolarità di stato
LORENZO BOFFA, PAPIA AKTAR Quando Mohamed atterra a Fiumicino nell’agosto del 2025, ha in tasca un visto regolare stampato dall’Ambasciata italiana a Dacca. Sul passaporto compare la qualifica di lavoratore specializzato, nel curriculum una laurea magistrale in sociologia. A Gazipur, in Bangladesh, Mohamed lavorava come area manager per un’azienda privata, guadagnando circa 30.000 Taka mensili. Una cifra dignitosa per il contesto locale, ma insufficiente a garantire le cure mediche per i genitori anziani e un futuro alla moglie e al figlio. L’occasione per un cambio di vita radicale arriva dal fratello di un intermediario residente in Italia, che gli prospetta un impiego nel settore navale a Massa Carrara con uno stipendio di 2.000 euro, oltre dieci volte superiore a quello percepito in patria. Il suo ingresso è l’esito di una procedura governativa ufficiale. Eppure, non appena il carrello del suo bagaglio varca la soglia degli arrivi, il sistema della migrazione legale italiana inizia a sgretolarsi. Mohamed prende il telefono e chiama l’uomo che, sulla carta, dovrebbe essere il suo datore di lavoro a Massa Carrara. La risposta che riceve è una sentenza pronunciata con cinismo burocratico: «Ti ho fatto arrivare e basta. Ho portato quindici, venti persone come te. Non posso farti il contratto, ora arrangiati». In quel preciso istante, Mohamed diventa parte di quel 92,1% di persone che il Decreto Flussi spinge forzatamente in una condizione di irregolarità giuridica. I dati raccolti dalla campagna Ero Straniero nel suo rapporto del febbraio 2026 offrono la trascrizione statistica di questo tradimento istituzionale: nel 2025, a fronte di 181.450 quote programmate dal governo, solo 14.349 persone sono riuscite a ottenere un permesso di soggiorno reale. È un tasso di successo del 7,9%. Lo Stato italiano ha programmato l’ingresso di dodici persone per vederne regolarizzata soltanto una, lasciando le altre undici in un limbo privo di tutele, in balia di un meccanismo che i monitoraggi indipendenti definiscono una lotteria burocratica. La vicenda di Mohamed svela il collasso dei controlli preventivi. Per accedere alle quote del governo, ha pagato 20.000 euro tramite bonifici bancari tracciabili sul conto della società in Italia. È un mercato dei visti alla luce del sole. A settembre 2023, la pratica aveva ottenuto il Nulla Osta, ma l’Ambasciata italiana a Dacca aveva bloccato l’emissione del visto. Invece di subire passivamente, Mohamed aveva scritto all’Ambasciata, scoprendo che il futuro datore di lavoro in Italia si trovava in una “lista nera” e che pertanto erano necessarie ulteriori rassicurazioni. Nonostante questa evidenza documentale, la Prefettura di Massa Carrara ha finito per confermare il parere favorevole, autorizzando la stampa del visto. Oggi Mohamed è bloccato in Italia in un vuoto normativo. Per lui, il rimpatrio è un’ipotesi impraticabile. «Se dovessi tornare indietro ora, tornerei solo da morto», spiega valutando il peso del debito contratto. «Da vivo, con i soldi che devo restituire in patria, non riuscirei a sopravvivere». Invece di inviare rimesse, deve chiedere ulteriori prestiti ai parenti per pagarsi un posto letto in subaffitto. Supportato da Arci Roma, il 10 marzo scorso si è presentato agli sportelli della Prefettura ponendo ai funzionari una questione ineludibile: «Che colpa ho io? Sono venuto con un sistema vagliato e garantito da voi. Sulla carta avevo un datore e uno stipendio, ma ad oggi non ho niente». A fronte di un ingresso gestito dallo Stato, l’unica risposta dell’amministrazione è stata suggerirgli di sporgere denuncia e attendere, lasciandolo senza alcun ammortizzatore sociale. Se la storia di Mohamed racconta il blocco all’ingresso, quella di Aziz, trentenne originario del distretto di Noakhali, mappa il percorso di precarizzazione forzata dei mesi successivi. Laureato in Business Administration, Aziz decide di partire perché nel suo paese non trova un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e mantenere la famiglia, dato che il padre è diventato invalido in seguito a un grave incidente. Con l’età che gli chiude l’accesso ai concorsi pubblici in Bangladesh e i risparmi di famiglia prosciugati dalle cure mediche, imbocca la via legale italiana. Soffrendo di una patologia cronica alla vista che gli impedisce lavori di fatica al sole, l’intermediario gli promette un impiego nel settore alberghiero, ma per rientrare nelle quote del decreto falsifica la pratica inserendolo fittiziamente nel settore “edilizia”. Il prezzo del Nulla Osta è schiacciante: 15.000 euro (16 Lakh Taka), finanziati da prestatori informali al 2,5% di interessi mensili. «Ogni trenta giorni devo mandare 40.000 Taka solo per coprire gli interessi», racconta. Arrivato a Fiumicino nel febbraio 2023, Aziz scopre che nessuno lo aspetta. Nei giorni successivi riesce a rintracciare l’intermediario, che però prende tempo. Lo rassicura sostenendo di aver inviato una PEC alla Prefettura per fissare l’appuntamento della firma, ma contemporaneamente lo scoraggia: «Il lavoro nell’edilizia non è per te che hai studiato». Per tenerlo buono, l’uomo gli paga tre mesi di affitto in un posto letto e poi scompare nel nulla, abbandonandolo a se stesso. Schiacciato dall’orologio degli usurai, Aziz entra nel mercato delle procedure amministrative. Paga un consulente per spedire il “Kit Postale” per la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inizialmente, Aziz è convinto si tratti di una prassi legittima. La ricevuta della raccomandata con l’ologramma gli consente di aprire un conto bancario e di trovare un impiego regolare come cameriere. Solo in seguito, consultando un secondo legale, scopre che la pratica del Kit era del tutto strumentale: di lì a poco, infatti, la Prefettura gli notificherà la revoca ufficiale del Nulla Osta per irreperibilità del datore iniziale. La notizia attraversa l’oceano e colpisce la famiglia: la madre subisce un ictus. Aziz si sente responsabile: per lui, la malattia della madre è stata causata della pressione finanziaria e della paura di perdere le terre messe a garanzia del prestito. Per non perdere il lavoro in regola, i legali indicano ad Aziz l’unica strada che la normativa lascia aperta: la domanda d’asilo. Dopo diversi tentativi e notti passate in fila davanti alla Questura, riceve inizialmente un diniego: per poter presentare la domanda gli viene richiesto di rinunciare alla pratica relativa ai flussi. In seguito, davanti alla Commissione Territoriale, nel dicembre 2025, si presenta un lavoratore perfettamente integrato. I commissari mettono a verbale che la sua storia è del tutto credibile: riconoscono la truffa subita dall’intermediario, certificano l’estorsione del debito usuraio e prendono atto del suo inserimento, annotando che Aziz ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, un alloggio stabile e frequenta il CPIA per imparare la lingua italiana. Il verdetto documenta l’equilibrismo del sistema: l’asilo viene negato perché il Bangladesh è classificato come “Paese sicuro”, ma ad Aziz viene concessa la Protezione Speciale. La motivazione è esclusivamente medica: un certificato medico attesta una grave “sintomatologia psico-fisica” e questo lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani nel suo paese, in cui non potrebbe curarsi come invece avviene in Italia. Lo Stato lo riconosce come un soggetto vulnerato dalla burocrazia, rifiutandosi di inquadrarlo come lavoratore attivo. Il paradosso si chiude con una condanna a lungo termine: per effetto del Decreto Cutro (L. 50/2023), quel titolo di soggiorno ottenuto per motivi di salute non potrà mai essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Aziz è così destinato a rimanere un “vulnerabile” di Stato, confinato in un limbo di subalternità perenne. Questa medicalizzazione del diritto coincide con la scarnificazione dell’asilo denunciata da organizzazioni come ASGI e la campagna Ero Straniero. Privo di salvagenti per chi subisce truffe, il sistema della protezione internazionale diventa l’unico riparo contro la marginalità giuridica. Nel 2024, a fronte di migliaia di procedure fallite, lo Stato ha rilasciato appena 179 permessi per “attesa occupazione”, come certificato dai dati del Centro Studi Idos. Una cifra irrisoria, che spiega perché lavoratori qualificati siano costretti a intasare tribunali e commissioni mediche pur di continuare a servire ai tavoli di un ristorante. Questa architettura poggia su un mercato illecito dettagliato dalle cronache giudiziarie. In provincia di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato reti composte da intermediari, professionisti e funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dove i Nulla Osta venivano agevolati in cambio di utilità per società fittizie, vere e proprie scatole vuote che dichiaravano fallimento poche settimane dopo l’ingresso del migrante. A Imola, la Polizia di Stato ha sequestrato un centro di assistenza fiscale in grado di inserire oltre 500 domande sfruttando il “silenzio assenso”. Fino al 2023, trascorso un mese senza risposte dalle Prefetture, la domanda veniva validata automaticamente: fogli bianchi e passaporti scaduti generavano visti venduti a migliaia di euro. Di fronte a un assetto normativo che penalizza il lavoratore per le colpe del datore il contrasto con un altro paese europeo, la Spagna, è netto. Il governo Sanchez ha recentemente approvato una riforma storica, spinta dal basso dall’enorme raccolta firme della campagna Regularización Ya!. Il fulcro del modello iberico è l’istituto dell’Arraigo (il radicamento): un meccanismo strutturale inserito nella legge sull’immigrazione che garantisce il permesso di soggiorno riconoscendo la presenza reale e il legame lavorativo o sociale già costruito sul territorio. Se Aziz si fosse trovato in Spagna, non avrebbe dovuto affrontare il calvario della finta richiesta d’asilo che non voleva presentare: i suoi 19 mesi di contratto a tempo indeterminato e il suo percorso di assestamento nel paese sarebbero stati requisiti sufficienti per ottenere un permesso per lavoro alla luce del sole. Svincolando la regolarizzazione da una scommessa pre-partenza e basandola sull’inserimento effettivo, la Spagna prosciuga alla radice l’economia delle truffe che prospera in Italia. In assenza di un meccanismo simile, in Italia la risposta sta assumendo i contorni di una vera e propria vertenza politica animata dai diretti interessati. La mobilitazione del comitato bengalese “Tikase” (un’espressione che ironicamente significa “va tutto bene”) ha trasformato il senso di isolamento individuale in una presa di coscienza collettiva. Lo si è visto chiaramente nell’assemblea nazionale che ha preceduto le proteste di piazza: oltre ottocento lavoratori bengalesi hanno gremito in ogni ordine di posto gli spazi della sede centrale dell’Arci a Roma. Ph: Attiva Diritti – assemblea all’Arci Una sala stipata di persone che hanno preso la parola per condividere la stessa identica biografia di debiti usurai, datori di lavoro irreperibili e ingranaggi burocratici bloccati. Un percorso assembleare che è poi sfociato nella manifestazione del 18 dicembre, data scelta non a caso perché anniversario della morte dei lavoratori africani asfissiati nel tunnel del Monte Bianco nel 1972, a segnare la continuità tra le vecchie e le nuove frontiere dello sfruttamento. La proposta condivisa dalle ottocento persone dell’assemblea e dalle sigle della società civile sarebbe immediatamente applicabile: l’emanazione di una Circolare ministeriale (sul modello di quella già adottata nel 2007) che garantisca il rilascio del permesso per “attesa occupazione” a chiunque sia entrato con il Decreto Flussi e sia rimasto vittima di datori di lavoro irreperibili. Permettere l’emersione di chi è già sul territorio significherebbe stabilizzare un saldo fiscale che vede i cittadini stranieri garantire 4,6 miliardi di euro netti alle casse dello Stato. Ma, in primis, significherebbe riconoscere diritti reali a persone che già vivono, lavorano e partecipano al tessuto sociale del Paese, abbandonando un approccio che relega l’immigrazione a sole politiche di assistenza per i rifugiati o a tagliole amministrative. Mantenere le regole attuali significa continuare a investire risorse pubbliche per alimentare, per decreto, un’irregolarità programmata.
“In Regola”. Migrazione e lavoro: una riforma necessaria
Nel dibattito pubblico italiano la migrazione viene raccontata quasi esclusivamente attraverso le categorie della sicurezza, del controllo delle frontiere e del sistema di accoglienza e asilo. Questo tipo di narrazione finisce per lasciare ai margini un’altra dimensione fondamentale del fenomeno migratorio: quella delle persone che vivono e lavorano stabilmente nel Paese e che cercano di regolarizzare il proprio soggiorno attraverso il lavoro. In questo modo, la figura del lavoratore con background migratorio rischia di essere percepita come residuale o non “meritevole” di tutela . Eppure, nella realtà quotidiana del Paese, e secondo l’art. 1 della Costituzione, il lavoro rappresenta uno dei principali strumenti di integrazione sociale, economica e giuridica. Migliaia di persone vivono, lavorano e contribuiscono da anni all’economia italiana senza poter accedere a un titolo di soggiorno regolare e ai diritti ad esso connessi. Si crea così una distanza sempre più evidente tra la norma e la realtà: i canali di ingresso e di soggiorno legati al lavoro sono pochi, rigidi e spesso inadatti a intercettare situazioni di integrazione già consolidate. Le criticità normative, sommate alle difficoltà procedurali e amministrative, finiscono per rendere questi strumenti difficilmente accessibili, contribuendo paradossalmente a produrre quelle condizioni di irregolarità che il sistema dovrebbe, invece, prevenire. Da un lato emerge la necessità di colmare i vuoti lasciati dall’attuale quadro normativo attraverso strumenti giuridici mirati: analisi delle decisioni giurisprudenziali, promozione di azioni legali strategiche e valorizzazione di quelle pronunce che aprono a interpretazioni sempre più attente alla tutela dei diritti e alla dimensione umana delle vicende migratorie. Dall’altro lato si avverte l’urgenza di rendere questi processi comprensibili e accessibili, contribuendo a ridurre il divario comunicativo in cui spesso si alimentano narrazioni distorte e rappresentazioni lontane dalla realtà. Questo significa, da una parte, analizzare in modo rigoroso il funzionamento concreto dei canali di regolarizzazione legati al lavoro; dall’altra, rendere visibili le esperienze di lavoratori e datori di lavoro che quotidianamente si confrontano con queste procedure e con le loro difficoltà. Da queste necessità nasce la rubrica periodica che state per leggere. “In Regola” si rivolge a chi vive questi processi in prima persona: lavoratori con background migratorio, datori di lavoro, avvocati, operatori sociali, ricercatori e amministratori pubblici. Ma si rivolge anche a chiunque desideri comprendere meglio come le politiche migratorie incidano concretamente sul funzionamento del mercato del lavoro e dell’economia italiana e come la tutela della dignità dei lavoratori con background migratorio non solo sia pienamente compatibile con tali dinamiche, ma costituisca altresì un fattore propulsivo per una società più coesa e per una crescita economica più solida e sostenibile. Tra gli strumenti oggi esistenti, il principale canale di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro è rappresentato dal sistema delle quote previsto dal c.d Decreto Flussi. Eppure, questo meccanismo continua a rivelarsi fragile e farraginoso, esponendo i lavoratori al rischio di pratiche fraudolente e lasciando al contempo molti datori di lavoro privi del personale che intendevano assumere attraverso canali regolari. Il sistema dei click day, le lungaggini amministrative, i dinieghi spesso motivati da superabili integrazioni documentali, danno (e hanno già dato) adito a Class action con conseguente danno all’erario, e un’enorme mole di contenzioso individuale spesso a spese dei singoli lavoratori, datori di lavoro o dello Stato stesso.  A questo si aggiunge un ulteriore elemento critico che merita attenzione. Le difficoltà strutturali di accesso alla regolarizzazione del soggiorno attraverso il canale lavorativo previsto dal Decreto Flussi finiscono per produrre effetti distorsivi sul sistema della protezione internazionale. In assenza di strumenti realmente accessibili per stabilizzare la propria posizione attraverso il lavoro, molte persone entrate regolarmente nel territorio italiano e che da anni vivono e lavorano in Italia si trovano, a causa di disfunzioni amministrative, in situazione di irregolarità. In questo contesto, la domanda di protezione internazionale diventa spesso l’unico percorso giuridico concretamente percorribile, non tanto nella prospettiva del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, quanto piuttosto in vista di una valutazione delle condizioni di integrazione sociale e lavorativa ai fini della protezione speciale. Tale dinamica è favorita anche dai tempi spesso prolungati delle procedure dinanzi alle Commissioni territoriali, nel corso dei quali il richiedente è titolare di un permesso provvisorio che gli consente di svolgere regolarmente attività lavorativa. Questa dinamica altro non è che una distorsione conseguente alla rigidità e alle carenze dell’attuale sistema di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro. Il risultato è un sovraccarico delle procedure di protezione internazionale, con ricadute negative sull’efficienza complessiva del sistema e sulla capacità di fornire risposte tempestive a tutte le persone coinvolte. Questa situazione produce effetti che vanno ben oltre la dimensione migratoria. Le difficoltà di accesso alla regolarità incidono direttamente sul mercato del lavoro, sull’organizzazione delle imprese e sulla capacità dello Stato di gestire in modo efficiente i fenomeni migratori. In altre parole, il malfunzionamento dei canali di regolarizzazione non è solo una questione di diritti individuali: è anche un problema economico, produttivo e istituzionale che si riverbera sul sistema economico del Paese. Eppure esistono esempi che mostrano come un approccio diverso sia possibile. Negli ultimi anni la Spagna ha intrapreso un percorso diverso rispetto alla tendenza prevalente nel continente, introducendo politiche di regolarizzazione e integrazione che riconoscono il radicamento sociale e lavorativo delle persone migranti. Come evidenziato anche in due recenti interventi pubblicati su Melting Pot 1, nel 2026 il governo spagnolo ha avviato un processo di regolarizzazione destinato a centinaia di migliaia di persone già presenti nel Paese, stimato intorno alle 500.000 persone, con l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro regolare e rafforzare l’integrazione sociale. La scelta spagnola si fonda su una premessa chiara: la presenza di lavoratori migranti rappresenta una componente strutturale dell’economia e può contribuire in modo significativo alla crescita economica e alla sostenibilità del sistema sociale. Per questo intendiamo sin da subito approfondire le dinamiche che hanno portato a questo inedito processo di regolarizzazione, monitorandone gli effetti anche nel lungo termine: qui il primo approfondimento. In questo senso, la regolarizzazione non viene concepita come una misura emergenziale, ma come uno strumento che mira a riconoscere e valorizzare percorsi di integrazione già esistenti, attraverso criteri legati alla presenza nel territorio, all’inserimento sociale e alla partecipazione al mercato del lavoro. Di contro, in Italia, le sanatorie adottate negli ultimi decenni si sono configurate per lo più come interventi straordinari e limitati nel tempo, pensati per affrontare situazioni di irregolarità ormai consolidate. Tuttavia, l’attuazione concreta di molte di queste procedure ha evidenziato criticità rilevanti: tempi amministrativi estremamente lunghi, pratiche rimaste inevase per anni e risultati spesso disomogenei sul territorio. In diversi casi, tali inefficienze hanno reso necessario il ricorso a strumenti di tutela collettiva, come le azioni giudiziarie promosse per sbloccare procedimenti rimasti paralizzati o per sollecitare l’amministrazione a concludere le procedure di emersione. Queste vicende hanno messo in luce non solo le difficoltà strutturali del sistema, ma anche i costi istituzionali ed economici derivanti da politiche di regolarizzazione concepite come interventi emergenziali e non come strumenti strutturali di governo delle migrazioni. Nonostante queste criticità, anche in Italia qualcosa si sta muovendo. Negli ultimi anni il mondo associativo, accademico e del terzo settore ha iniziato a produrre analisi sempre più puntuali e proposte concrete di riforma del sistema di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro. L’esempio più significativo e strutturato è rappresentato dalla campagna Ero Straniero, che attraverso attività di ricerca, monitoraggio e proposta normativa ha messo in luce i limiti strutturali dell’attuale sistema dei decreti flussi e ha avanzato soluzioni alternative per rendere i canali di ingresso più accessibili ed efficaci. I dati raccolti, da ultimo, nel suo Report 2026 mostrano chiaramente come il meccanismo attuale non riesca a tradurre la maggior parte delle quote programmate in reali permessi di soggiorno e occupazioni stabili, segnalando un sistema che produce precarietà e irregolarità invece di prevenirle.  “In Regola” nasce anche con l’ambizione di inserirsi in questo processo di elaborazione collettiva, offrendo uno spazio di analisi, confronto e proposta che possa contribuire a promuovere pratiche più rispettose dei diritti fondamentali e politiche migratorie più razionali. L’obiettivo non è limitarsi a denunciare le criticità del sistema attuale, ma favorire una riflessione informata e condivisa capace di sostenere cambiamenti strutturali e duraturi, superando la logica degli interventi sporadici ed emergenziali che hanno spesso caratterizzato le politiche migratorie italiane. In questo numero sei approfondimenti di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli. 1. Una regolarizzazione spinta dal basso cambia la Spagna, di Juan Torregrosa – 2 marzo 2026 Una strada diversa: la regolarizzazione dei migranti in Spagna, di Nando Sigona – 20 febbraio 2026 ↩︎
È permesso?
RAFFAELE BIONDO, GENNARO SANTORO PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA Immaginate di voler andare in un Paese straniero per costruire una vita diversa. Immaginate di aver seguito alla lettera tutte le regole per farlo: avete presentato i documenti in tempo, avete trovato un lavoro, avete comunicato alle autorità ogni variazione della vostra situazione.  Immaginate poi di arrivare effettivamente in quel Paese e di viverci regolarmente per anni, versando contributi e tasse; pensando di aver realizzato il vostro progetto migratorio. Eppure, un giorno, ricevete una lettera con cui vi si comunica che dovete lasciare il Paese. Non perché abbiate fatto qualcosa di sbagliato, ma soltanto perché il vostro promittente datore di lavoro – quello che aveva fatto la domanda di ingresso con il decreto flussi – è sparito; o perché l’azienda non aveva i requisiti economici per partecipare agli ingressi del decreto flussi. Non importa che siano passati anche tre anni dal vostro ingresso e da oltre due anni abbiate un altro datore di lavoro, versiate i contributi e vi siate pienamente inseriti. La Prefettura revoca quella autorizzazione all’ingresso (nullaosta) rilasciata tre anni prima, come se quei tre anni della vostra vita (lavorativa, sociale etc) non contassero nulla. Questo non è l’inizio di un film: è la realtà quotidiana di decine di migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia, entrate con il click-day del fallimentare decreto-flussi. I tempi di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il diritto dell’immigrazione non rispettano le regole generali. I tempi del procedimento amministrativo, qualsiasi procedimento amministrativo, sono fissati dalla legge 241/1990 in 30 giorni: solo eccezionalmente, 90 giorni. In tema di immigrazione si arriva invece a 180 giorni. Nei fatti, anche questo termine più lungo previsto dalla legge viene sistematicamente superato. È così per il rilascio del permesso di soggiorno, per le procedure relative al ricongiungimento familiare e via dicendo. Nel caso dei decreti flussi, avviene un paradosso ancora più abnorme ed aberrante: il potere di revocare un’autorizzazione già concessa non ha limiti temporali. Avviene così, ciò che è stato descritto poco sopra: dopo anche tre anni dal tuo ingresso, dopo oltre due anni di versamento di contributi e tasse, può esserti revocata l’autorizzazione all’ingresso, per una responsabilità e colpa non tue bensì del tuo promittente datore di lavoro. Come se il cittadino con background migratorio fosse una presenza di serie B, da escludere o trattenere a seconda della convenienza burocratica e propagandistica del momento.  Vogliamo, quindi, proporre in questo spazio la giurisprudenza che sta cercando di contrastare questa aberrazione giuridica: per aiutare nella risoluzione di casi singoli, ma anche e soprattutto, per replicare e lanciare nuove class action ed azioni collettive, dopo quelle conclusesi con successo negli ultimi anni e quelle in corso. Il primo approfondimento che proponiamo riguarda il fallimentare decreto flussi e il potere sine die della Prefettura di revocare il nullaosta al lavoro anche a distanza di molti anni dalla sua concessione e dall’effettivo ingresso del lavoratore.  Ph: Lorenzo Boffa I DIRITTI DI CARTA DEI LAVORATORI ENTRATI CON IL DECRETO FLUSSI IL QUADRO NORMATIVO Il sistema di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia, almeno sulla carta, sembra avere una logica. Ogni anno lo Stato fissa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le quote massime di stranieri che possono fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. In giorni stabiliti – i cosiddetti “clickday” – i datori di lavoro che hanno già individuato il soggetto straniero che intendono assumere accedono al portale telematico del Ministero dell’Interno e inviano la domanda di nulla osta. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo: chi clicca prima ottiene la quota disponibile, chi arriva dopo resta in lista d’attesa o viene scartato.  Ottenuto in tal modo il nulla osta, il lavoratore presenta domanda di visto all’ambasciata italiana nel suo Paese d’origine. Ottenuto il visto e arrivato finalmente in Italia, deve, entro otto giorni dal suo ingresso presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere – insieme al datore di lavoro – il contratto di soggiorno, l’atto che formalizza il rapporto di lavoro e ne costituisce il titolo di permanenza regolare sul territorio. Dall’invio della domanda all’ingresso effettivo in Italia, la procedura dovrebbe richiedere – in condizioni ordinarie – tra i due e i cinque mesi. Un meccanismo apparentemente chiaro, lineare: lo Stato pianifica gli ingressi in base alle esigenze del mercato del lavoro, i datori di lavoro seri trovano le persone di cui hanno bisogno, i lavoratori stranieri ottengono una via legale e dignitosa per costruirsi un futuro. Ogni soggetto conosce le regole, adempie ai propri obblighi, riceve in cambio ciò che – di diritto – gli spetta. Ma è veramente così? Questo primo approfondimento si propone – attraverso l’analisi di recentissime sentenze dei giudici amministrativi italiani – di raccontare ciò che, dietro ai formalismi e ai propositi delle leggi dei vari governanti, avviene nella realtà sostanziale, nelle vite dei lavoratori e degli imprenditori: in sintesi, la vita delle persone che queste leggi dovrebbero tutelare e aiutare, proprio in virtù della tanto propagandata immigrazione regolare che ci si propone di perseguire a tutti i costi, ma solo a parole. IL DECRETO FLUSSI: LA REGOLA CHE GENERA IRREGOLARITÀ Il caso esemplare è quello di un lavoratore straniero che ha ottenuto un nulla osta regolare dalla Prefettura, ha attraversato un oceano, ha lasciato la propria famiglia, spesso contraendo importanti debiti per pagare il viaggio verso l’Italia, con la promessa di sanarlo col tempo grazie al lavoro in un Paese di libertà, uguaglianza e meritocrazia. Arriva in Italia e scopre che il datore di lavoro che lo aveva chiamato è irreperibile: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, non firma il contratto di soggiorno. Il lavoratore ha fatto tutto secondo legge, il datore no. In ogni caso si adopera e trova un nuovo lavoro regolare che gli consente di pagarsi l’affitto e ricevere uno stipendio, versare i contributi, pagare le tasse: contribuendo – insomma – a finanziare i servizi pubblici di cui tutti fruiamo. Ebbene, anni ed anni dopo, gli viene comunicata la revoca del nulla osta con cui è entrato in Italia, l’atto presupposto al permesso di soggiorno e, quindi, necessario per vedersi garantiti i propri diritti alla salute, al lavoro, e via dicendo.  Secondo la prassi amministrativa, infatti, non è importante se il lavoratore si sia, nonostante la “scomparsa” del primo datore di lavoro, prodigato per trovare un’occupazione alternativa e un’indipendenza: è importante il solo dato formale. L’azienda per cui lavora è diversa da quella indicata nel nulla osta. La conseguenza automatica è la revoca del provvedimento di autorizzazione – anche a distanza di tre anni – e, quindi, l’obbligo di ritorno nel Paese d’origine. CONTENZIOSO STRATEGICO INDIVIDUALE E ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI La giustizia amministrativa ha iniziato a smontare questa contraddizione pezzo per pezzo. Il TAR Lazio, con la pronuncia del 17 febbraio 2026, ha affermato con chiarezza che ogni revoca di nulla osta deve essere preceduta da una valutazione concreta, sostanziale e personalistica della situazione del singolo lavoratore, non da automatismi applicati in serie che trattano le persone come pratiche e numeri (Melting Pot Europa, Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica, febbraio 2026). Il giorno successivo – il 18 febbraio 2026 – lo stesso TAR ha fatto un passo ulteriore che merita attenzione per la sua portata pratica prima ancora che giuridica. Non solo ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura nell’ambito del procedimento del decreto flussi – “non rispondere non è un’opzione neutra, ma una violazione dei principi di buona amministrazione” – ma ha nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione in caso in cui la stessa non avesse provveduto entro il termine assegnato (Melting Pot Europa, La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi, 9 marzo 2026). La nomina di un commissario ad acta è una misura drastica, normalmente riservata ai casi più gravi di inerzia amministrativa: il giudice, in sostanza, ha anticipato la prevedibile inadempienza e ha già predisposto il rimedio. Un segnale inequivocabile: il giudice non solo annulla l’atto illegittimo, ma presidia l’esecuzione concreta della propria decisione, valorizzando la situazione sostanziale e trattando finalmente la materia guardando non a pratiche da smaltire, ma a persone con dei diritti non solo da riconoscere, ma anche da concretizzare. Sempre nel febbraio 2026, il TAR Veneto, Sezione III, con due ordinanze cautelari ha sospeso sia la revoca di un nulla osta che il contestuale diniego di un visto d’ingresso, affermando come la rigidità applicativa del sistema non può ricadere su chi le regole le ha rispettate (TAR Veneto, Sez. III, ord. cautelari, febbraio 2026; Melting Pot Europa, Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso, 19 febbraio 2026). Sempre nello stesso periodo, un’altra pronuncia dei giudici amministrativi aveva dichiarato illegittimo il diniego automatico del nulla osta nei casi in cui la mutata volontà del datore di lavoro ad assumere fosse riconducibile a cause esterne al rapporto con il lavoratore: il diniego, cioè, non può essere pronunciato a prescindere dall’analisi delle ragioni concrete che hanno determinato il cambiamento nella volontà di assunzione (Melting Pot Europa, Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC, 20 gennaio 2026).  Ancora, il TAR Lombardia, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il rifiuto di un nulla osta fondato esclusivamente sul tardivo perfezionamento del contratto di soggiorno, riconoscendo che il decorso del termine non può automaticamente pregiudicare il lavoratore quando l’inadempimento non gli sia in alcun modo imputabile (TAR Lombardia, ord. cautelare, dicembre 2025; Melting Pot Europa, Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo, 9 febbraio 2026).  Ph: Lorenzo Boffa TAR CAMPANIA, SENTENZA N. 2200 DEL 18.03.2026 E NECESSITÀ DI UNA CIRCOLARE PER IL PERMESSO ATTESA OCCUPAZIONE La pronuncia forse più completa e sistematica su questi temi arriva dal TAR Campania, Sezione VI, depositata il 18 marzo 2026.  Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh che aveva fatto regolarmente ingresso in Italia nell’ottobre del 2023 in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli il 1º maggio 2023 su istanza del datore di lavoro. Una volta giunto sul territorio, il datore si rendeva del tutto irreperibile, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha comunicato immediatamente la propria presenza alle autorità competenti e si è attivato per trovare una nuova occupazione che ha finalmente reperito dal febbraio 2024. La Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta, addebitando al lavoratore una serie di inadempienza – mancata presentazione del datore, mancata produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno – pacificamente riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro originario e ha rigettato, contestualmente, l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualificando l’intera vicenda come utilizzo fraudolento della procedura. Il nulla osta al lavoro è l’atto con cui l’Amministrazione autorizza un lavoratore straniero a fare ingresso nel territorio nazionale. È, per definizione, un atto adottato prima che il lavoratore arrivi in Italia. Tuttavia, come fin qui illustrato, la prassi amministrativa ha trasformato questo strumento in una trappola: se qualcosa va storto dopo l’ingresso, è il lavoratore a pagarne le conseguenze, anche quando ha fatto tutto correttamente e contribuisce finanziariamente al benessere del Paese, con il suo nuovo lavoro e pagando le tasse.  Una stortura che andrebbe risolta con una semplice misura: prevedere, con una circolare, il rilascio del permesso di soggiorno tutte le volte che la procedura del decreto flussi non si perfezioni per responsabilità addebitabile al solo datore di lavoro; prevedere che l’esercizio del potere di revoca del nullaosta possa essere esercitato entro un limite temporale predefinito e che, comunque, prima di adottare, a distanza di tempo dall’ingresso del lavoratore in Italia, una revoca del nullaosta debba essere espletato un esame del caso concreto, senza automatismi. La recentissima sentenza del TAR Campania n. 2200/2026 chiarisce che “ciò che rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili”. Inoltre, il Tar Campania nella medesima sentenza ha affermato che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va tutelato. Di conseguenza, eventuali irregolarità commesse esclusivamente dal datore di lavoro non possono pregiudicare la posizione del lavoratore, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. Invero, “La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero, il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili. L’Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un comportamento attivo e collaborativo con le autorità. […]“. IL GIUDICE COME PRESIDIO: IL CONTENZIOSO STRATEGICO E I SUOI EFFETTI Leggere in sequenza queste pronunce non significa semplicemente registrare una serie di vittorie giudiziali. Significa riconoscere che si sta consolidando, nella giurisprudenza amministrativa italiana, un approccio che si discosta da quello tradizionalmente adottato: non più mera verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma valutazione sostanziale dell’effettività dei diritti coinvolti, con un dialogo costante con il diritto dell’Unione europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sentenze diverse, emesse da TAR diversi, su materie diverse, convergono su un principio comune: le disfunzioni amministrative non sono giustificazioni, sono illegittimità; e il lavoratore, il richiedente asilo, il lungo soggiornante non possono essere resi irregolari per fatto altrui. Tuttavia, il contenzioso strategico individuale risolve il caso individuale e contribuisce a creare un precedente che potrà essere fatto valere in contenziosi giudiziali simili. Un effetto sicuramente positivo ma non risolutivo. Per avere cambiamenti validi per tutti e tutte servono leggi più eque o, come visto, circolari volte a dare chiare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni. O azioni collettive che mirano a rimuovere i sistematici ritardi e disservizi e di cui parleremo nel prossimo approfondimento.