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Inclusə ma non troppo – webinar sull’accesso al lavoro pubblico per le persone straniere
Il paradosso del pubblico impiego per lavoratori e lavoratrici straniere. Venerdì 29 maggio 2026, dalle 14:30 alle 16:30, un webinar di formazione strategica promosso da ASGI, Italian* senza cittadinanza e A Pieno Titolo.  Posso fare un concorso pubblico? Posso accedere alle offerte di lavoro della Pubblica Amministrazione italiana? Per le persone senza cittadinanza italiana la risposta a queste domande non si limita ad una valutazione delle competenze o dei requisiti accademici. Si deve infatti far fronte anche ad un muro invisibile che impedisce un equo accesso ai concorsi pubblici e alla Pubblica Amministrazione. Malgrado le competenze, l’accesso al lavoro si ferma alle porte dello Stato. LA SITUAZIONE ATTUALE Ad oggi, le persone con cittadinanza straniera che possono accedere ad un impiego pubblico devono essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aver ottenuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure essere cittadini UE o loro familiari.  Restano penalizzati coloro che hanno diritto a lavorare in Italia ma possiedono permessi di soggiorno ordinari (es. per lavoro subordinato, famiglia o motivi di studio). Eppure spesso si tratta di persone nate in Italia, o che vi hanno vissuto e studiato, ma rimaste poi impigliate nelle maglie della burocrazia per l’ottenimento della cittadinanza. Burocrazia che blocca anche il riconoscimento dei titoli di studio di chi li ha ottenuti all’estero e fa fatica a farli riconoscere in Italia, così si trova senza possibilità di accedere a concorsi e bandi per i quali avrebbe le competenze, ma non le carte o i documenti appropriati secondo la legge. A ciò si aggiungono gli errori nella redazione dei bandi pubblici, che includono requisiti obsoleti e illegittimi. Tutto questo si traduce in una sistematica violazione della parità di trattamento e in un’enorme asimmetria informativa. IL WEBINAR INCLUSƏ MA NON TROPPO Il 29 maggio 2026, dalle 14:30 alle 16:30, un webinar di formazione strategica, insieme ad avvocatə, studiosə, sindacati e attivistə analizzerà la giurisprudenza più recente, le tutele sindacali e gli strumenti per conoscere i propri diritti e contrastare le discriminazioni. Gli interventi: * La disciplina legale e la recente giurisprudenza – Alberto Guariso (ASGI) * Problematiche sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero – Juri di Molfetta (A Pieno Titolo) * Persone straniere nella PA: ostacoli, impatto sociale e trasformazioni nell’opinione pubblica – Samuele Molli (Università degli Studi di Milano) e Fioralba Duma (Italiani senza cittadinanza) * Il ruolo del sindacato nel sostegno all’accesso al pubblico impiego – Valentina Cappelletti (CGIL Lombardia) Modera: Paola Fierro (ASGI) La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. * Scarica il programma (pdf) Iscrizioni – clicca qui Questa iniziativa è promossa dal Servizio antidiscriminazione ASGI. Per informazioni scrivete a: antidiscriminazione@asgi.it.
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
Visto umanitario da Gaza e inadempimento della PA: accolta l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è relativa all’attuazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, che riguarda un caso di rilascio del visto umanitario da Gaza. Il Ministero non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare che ordinava il rilascio di visti umanitari in favore di familiari di una rifugiata palestinese rimasti nella Striscia di Gaza. L’inadempimento era tanto più evidente in quanto l’Amministrazione aveva già compiuto la stessa identica operazione di evacuazione per altri componenti dello stesso nucleo familiare, inserendoli in un piano di evacuazione consolare dopo che un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato accolto; aveva invece proposto reclamo avverso la seconda ordinanza, senza darne esecuzione, benché il reclamo non avesse effetto sospensivo e la sospensione non fosse stata accordata. Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. su tre punti rilevanti che mi sembrano utilissimi. Chiarisce che il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. è il rimedio tipico ed esclusivo quando la PA non adempie a un’ordinanza cautelare, con esclusione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (improponibile per difetto del giudicato). Individua le attività materiali ed organizzative che devono essere poste in essere e – in caso di persistente ritardo – nomina il Console generale d’Italia a Gerusalemme quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Applica infine l’indennizzo ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 200,00 euro al giorno, ritenendo la discrezionalità amministrativa sull’an integralmente consumata dall’ordinanza cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 14 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Marina Chetoni.
Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine Loba
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.  Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022. Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni. Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di ricongiungimento familiare.  Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il Comune di Dicomano.  L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la riesumazione della salma della madre. Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e il primo cittadino del piccolo Comune toscano. E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick, un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare la madre. Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il Ministero dell’Interno.  Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze. Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.” Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima, prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00 cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere della vita familiare.” Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito aquiliano risarcibile. Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze dei propri ritardi. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese indefinitamente. La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie. Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa – come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la direzione è tracciata. La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre, finalmente, la cultura del diritto. Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026 1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto: annick@meltingpot.org ↩︎
Controfuoco. Per una critica all’ordine delle cose (N° 3, maggio 2026)
> con·tro·fuò·co/ > Incendio, appiccato volontariamente, > per eliminare il materiale > combustibile e quindi contrastare > l’avanzata di un incendio di grandi > proporzioni, spec. nei boschi. INTRODUZIONE Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, affermando che ogni minore è prima di tutto un soggetto di diritti, titolare di una tutela fondata sul suo superiore interesse. L’Italia ratificava la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. A distanza di oltre trent’anni, quei diritti fondamentali appaiono sempre più compromessi. L’adozione della cd. legge Zampa (n. 47 del 2017), prima delle modifiche peggiorative del governo Meloni, sembrava avesse finalmente rafforzato la tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia, vietando il respingimento alla frontiera, garantendo il diritto all’accoglienza, alla salute e all’istruzione, e introducendo la figura del tutore volontario. Nonostante ciò, i diritti sanciti sulla carta hanno faticato a tradursi in protezione effettiva. Non tanto perché i principi della Convenzione di New York siano venuti meno sul piano formale, ma perché sono sistematicamente svuotati nelle pratiche, piegati a logiche di sicurezza, selezione e controllo. Il terzo numero di Controfuoco si inserisce in questo scarto tra diritto sancito e diritto negato proponendosi allo stesso tempo di fare luce sull’inedito attacco che esecutivi populisti e sovranisti stanno dispiegando al cuore stesso dell’impianto normativo italiano ed europeo, smantellando diritti e garanzie conquistate attraverso lotte e mobilitazioni. Gli articoli che leggerete mostrano come la figura del minore – includendo sia i minori stranieri non accompagnati che, più in generale, i giovani razzializzati cosiddetti di “seconda generazione” – sia oggi al centro di una profonda riconfigurazione simbolica e istituzionale. Da soggetto “vulnerabile” da proteggere, il minore viene di continuo rappresentato come problema di ordine pubblico, bersaglio di campagne mediatiche e risposte punitive sproporzionate. Si assiste ad un panico morale attorno alla “criminalità minorile” che non trova riscontro nelle statistiche, ma produce comunque un rafforzamento delle maglie penali e una sovra-rappresentazione dei giovani stranieri nei segmenti più punitivi del sistema. Questa torsione si inscrive in una più ampia involuzione della giustizia minorile: tra riforme processuali, decreti sicurezza e medicalizzazione del disagio, si erode il principio della differenziazione e si avvicina il trattamento riservato ai minori a quello degli adulti. Dietro alla retorica del “doverli salvare”, prende forma una giustizia che invece punisce, colpendo in modo sistematico chi è giovane e straniero o percepito come tale. La criminalizzazione, però, non passa solo da qui. Si costruisce prima di tutto nello spazio urbano e nelle narrazioni mediatiche e politiche, attraverso l’invenzione della figura stigmatizzante del “maranza”: non più minore, non necessariamente straniero, ma giovane non bianco, percepito come soggetto pericoloso da disciplinare. In questa narrazione manca qualsiasi riferimento ai vissuti individuali e collettivi dei giovani razzializzati, ai contesti territoriali e ai quartieri impoveriti in cui trascorrono le giornate. Come è assente qualsiasi riflessione sul razzismo sistemico e l’approccio delle istituzioni che considera questi giovani come un peso e non portatori di diritti.  E ancora una volta, la criminalizzazione si costruisce nel sistema di accoglienza che si rivela come un altro dispositivo di inclusione differenziale, strutturato per produrre manodopera ricattabile e obbediente, mentre chi devia dal percorso assegnato viene bollato come deviante e marginalizzato. Cosa sono oggi i Centri di accoglienza straordinaria, in particolare i nuovi CASP, se non luoghi di segregazione e invisibilizzazione in cui la tutela cede definitivamente il passo al contenimento? Il tempo dei minori soli è un tempo contraddittorio, fatto di urgenza e attesa, di accelerazioni forzate e immobilità amministrativa. La maggiore età incombe come una scadenza che velocizza i percorsi, mentre documenti, tutele e possibilità restano sospesi. È un tempo che costringe a crescere in fretta e ad essere pazienti, aspettando un parere che deciderà tra la regolarità di una vita precaria o l’irregolarità e tutto ciò che ne consegue.  Eppure, come emerge dai contributi, dentro questo dispositivo di criminalizzazione diffusa, qualcosa eccede. La voce dei giovani razzializzati – nella musica, nei linguaggi, nelle pratiche di auto-rappresentazione – rompe il silenzio imposto, ribalta lo stigma, rende visibile quel “noi” che è già presente. Non una richiesta di integrazione e assimilazione, ma un atto che impone alla società intera la loro esistenza, ossia un atto politico. È qui che Controfuoco prende posizione: non per difendere astrattamente dei diritti sempre più minori, ma per interrogare i rapporti di forza e i dispositivi che li rendono tali. CONTROFUOCO N° 3 MAGGIO 2026 SOMMARIO Se uniamo i puntini. La pista cifrata dell’involuzione della giustizia minorile Carolina Di Luciano I minori stranieri sono diventati più pericolosi? Riflessioni intorno alla delinquenza giovanile a partire dai dati Monia Giovannetti e Stefania Crocitti Il divenire maranza dei MSNA. Note sulla costruzione sociale della nuova teppa Nina Bacchini, Luca Daminelli, Tommaso Sarti Tra urgenza e attesa: le temporalità contraddittorie nelle traiettorie dei minori soli in Italia Alessandra Barzaghi Nominare, trattare: dall’oggetto del discorso al soggetto politico Angela Curina Accolti o segregati? Quando l’accoglienza nei CASP diventa invisibilizzazione sociale Omid Firouzi Tabar e Chiara Marchetti Pratiche amministrative di debordering. L’esempio del ricongiungimento familiare nel quadro del regolamento Dublino III Bastien Roland Clicca sull’immagine di copertina per scaricare gratuitamente la rivista o qui sotto Download in pdf Acquista una copia cartacea Fotografie: Nicoletta Alessio, Pietro Coppola, Omid Firouzi Tabar, Luca Greco, Alessia Mastroiacovo, Antonio Sempere, Alessandra Barzaghi, Save The Children La foto di copertina è di Chiara Pirra Progetto grafico: Giacomo Bertorelle Gruppo redazionale: Jacopo Anderlini, Francesco Della Puppa, Francesco Ferri, Enrico Gargiulo, Barbara Barbieri, Stefano Bleggi, Giovanni Marenda, Omid Firouzi Tabar, Martina Lo Cascio, Francesca Esposito, Luca Daminelli e Emilio Caja Cooperativa editrice Tele Radio City s.c.s., Vicolo Pontecorvo, 1/A – 35121 Padova, Italy, Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 Melting Pot è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2015 n. 2359 del Registro Stampa. Controfuoco è un processo aperto e collettivo che vuole coinvolgere saperi e conoscenze composite e crescere a partire dalle diverse esperienze e biografie che intreccerà. Per contribuire scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
“No CPR, né qui né altrove”: la Trento antirazzista è tornata in piazza
Tantissime persone, oltre 1.500 secondo il Coordinamento regionale No CPR, sabato 16 maggio hanno nuovamente attraversato e riempito le strade di Trento animando il corteo contro la costruzione di un CPR in città. Una mobilitazione ampia, partecipata e determinata che conferma quanto sia forte e diffusa l’opposizione ad un “lager di Stato” che rappresenta uno dei simboli concreti delle politiche di estrema destra della giunta provinciale e del governo Meloni, ma anche un affronto per il territorio e per un tessuto sociale solidale ben presente in città. Il corteo è partito nel pomeriggio da piazza Dante, sotto i palazzi della Provincia e della Regione, per accusare direttamente chi ha firmato e continua a sostenere l’accordo con il Ministero dell’Interno. Questo accordo è talmente infimo da non prevedere solo la costruzione della struttura detentiva ma anche il taglio dei posti letto del sistema di accoglienza, da 700 a 350, mentre già ora centinaia di persone richiedenti asilo continuano a vivere in strada, escluse da qualsiasi forma di accoglienza o assistenza sociale, in una situazione ulteriormente aggravata dalla chiusura dei dormitori di bassa soglia. Il CPR è anche il risultato di una narrazione tossica e di propaganda politica che in questi mesi ha raccontato Trento come città insicura e colpita dal degrado: «Quale sicurezza pensate di costruire imprigionando 25 persone che non hanno commesso alcun reato solo perché sprovviste di documenti, che le vostre stesse Questure gli rendono quasi impossibile ottenere, mentre ne buttate centinaia a vivere in mezzo alla strada chiudendo sempre più posti di accoglienza?», così le studentesse universitarie hanno puntato il dito contro la propaganda dell’amministrazione provinciale, sottolineando come invisibilizzare e confinare chi si trova in una posizione di marginalità sociale non fa che alimentare le condizioni di disagio delle persone, e che non può esserci sicurezza senza giustizia sociale e riconoscimento di diritti per tutte e tutti.  Da piazza Dante, la manifestazione ha poi attraversato il centro cittadino, facendo tappa sotto il Comune in via Belenzani, dove al consiglio comunale è stata rivolta una richiesta chiara: una presa di posizione netta contro la realizzazione del CPR. Tanti gli interventi che hanno denunciato le politiche nazionali quanto quelle europee che rappresentano un quadro di razzismo sistemico sempre più ostile ai diritti delle persone migranti: dai nuovi decreti sicurezza al Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo, fino al cosiddetto Regolamento Deportazioni, misure che comprimono il diritto d’asilo e la libertà di movimento alimentando un clima di criminalizzazione e repressione.  Diversi interventi hanno poi voluto ricordare le morti nei CPR e gli ultimi fatti di cronaca dove persone nere sono state uccise o sono state vittime di abusi per colpa di un sistema che alimenta gerarchia sociale, sfruttamento e odio razziale.  Il corteo si è concluso a Piedicastello, il quartiere-base della mobilitazione e che fin da quando è stato sottoscritto l’accordo tra PAT e Viminale è stato coinvolto nella mobilitazione. «Crediamo che Trento non abbia bisogno di nuove strutture repressive, ma di politiche capaci di garantire diritti, accoglienza, casa, salute e dignità per tutte e tutti. Per questo continueremo a mobilitarci contro quello che consideriamo uno scempio per la nostra città e per il nostro quartiere, rafforzando una rete di opposizione che in questi mesi è cresciuta dentro e fuori i territori direttamente coinvolti», ha detto un rappresentante del comitato di  quartiere. Ad accogliere i manifestanti, uno striscione calato dalle finestre della piazza dallo stesso comitato, un gesto che ha concluso la giornata con un significato di radicamento e nel quale c’è stato il saluto anche del presidente della circoscrizione Centro storico-Piedicastello, ribadendo la contrarietà generale a tutti i CPR in quanto strumento e che tale struttura non può essere imposta dall’alto su un territorio che non la vuole. ADESIONI AMPIE E TRASVERSALI Quello che ha caratterizzato questa mobilitazione, al pari della manifestazione del 13 dicembre, è la straordinaria trasversalità delle adesioni accumulate nel conto alla rovescia verso il 16 maggio e le tante iniziative di avvicinamento alla data. In questi mesi il Coordinamento ha costruito momenti di confronto, approfondimento e organizzazione collettiva, promuovendo iniziative nelle università, nei quartieri e negli spazi sociali della città. Assemblee pubbliche, dibattiti e incontri hanno permesso di far emergere con chiarezza cosa significhi realmente aprire un CPR: un luogo di detenzione amministrativa, isolamento e privazione della libertà, che alimenta esclusione e violenza istituzionale. Il Coordinamento Trentino-Alto Adige/Südtirol No CPR in quasi due anni e mezzo di iniziative pubbliche è cresciuto in termini di adesione e partecipazione. La lista delle realtà aderenti racconta da sola la profondità di questa rete: dal Centro sociale Bruno ai collettivi studenteschi e universitari, dallo Spazio 77 a Bozen Solidale, dall’ANPI all’Arci alle ACLI, passando da decine di associazioni di volontariato, scuole di italiano, enti del terzo settore impegnati in progetti di accoglienza e inclusione sociale. Ma alla manifestazione hanno aderito anche diverse forze politiche – Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Onda Trentino, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – e i sindacati CGIL, CISL e UIL. Più di sessanta soggetti presenti in regione, uniti dallo stesso rifiuto, ai quali si aggiungono quasi tutte le circoscrizioni della città che hanno espresso contrarietà al progetto. Un’opposizione che non si limita ai confini regionali e che si collega alle mobilitazioni contro i CPR in corso in altri territori, da Aulla a Castel Volturno. Da ricordare che nelle settimane precedenti si erano aggiunte anche le posizioni di alcune voci autorevoli. L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi era stato attaccato pesantemente dalla destra locale e da diversi leoni da tastiera per aver criticato la costruzione del CPR, richiamando principi di umanità e dignità nei confronti delle persone migranti. Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, presente sabato scorso alla Piazza del Volontariato, ha definito i CPR «luoghi disumani» e sostenuto la mobilitazione, ricordando che «la vita non è il monologo dell’io» e che di fronte a queste politiche non è possibile restare spettatori. IL PROSSIMO APPUNTAMENTO La mobilitazione non si ferma: a fine corteo sono già stati lanciati i prossimi appuntamenti. Venerdì 22 maggio alle ore 12, quando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Trento per il Festival dell’Economia, il Coordinamento sarà nuovamente in piazza per contestare la sua presenza e le politiche repressive di cui è promotore. E poi, in vista dell’apertura del cantiere, la promessa è di continuare l’opposizione ai CPR, ai decreti securitari e a un modello di società fondato sulla paura, sull’esclusione e sulla repressione, rivendicando invece una città aperta, solidale e libera da ogni forma di detenzione: “No CPR. Né qui né altrove!“
Taranto, il razzismo che non possiamo più raccontare come eccezione
Provo dolore, rabbia, angoscia per l’omicidio di Sako Bakari. La violenza – da Gaza in su e in giù – è certo un fatto iperpresente nel nostro tempo. Eppure, quando tocca terra e prende forma in luoghi familiari, diventa più difficile da contenere. Qual è lo spazio per la politica? Quale delle parole? Non so, ma forse conviene provarci. Taranto è una città razzista? Certo. Il razzismo non è un residuo del passato, un “retaggio culturale” destinato a scomparire con il “progresso”. È un elemento strutturale del presente. Organizza gerarchie, distribuisce in modo diseguale risorse, diritti e possibilità, orienta le posizioni nel lavoro e nello spazio urbano. Taranto non fa – ovviamente – eccezione. Passata l’ondata di indignazione e dolore, dovremmo ricordarci di maneggiare con molta più cautela l’immagine della “città irrimediabilmente solidale”, l’idea di “un patto spontaneo tra subaltern*” capace di neutralizzare – qui – forme di razzismo che attecchirebbero altrove. È una rappresentazione rassicurante. Consola chi la invoca e finisce per sottrarre il razzismo allo sguardo. Il razzismo non è una variabile indipendente e astorica. Non agisce in isolamento, né si spiega da solo. È il prodotto – non lineare – di una molteplicità di fattori: processi economici, assetti sociali, dispositivi culturali, gerarchie spaziali, politiche dell’abitare e così via. Un intreccio fitto, stratificato, a tratti sfuggente. Le molteplici crisi che attraversano Taranto – industriali, ambientali, sociali – rendono questo quadro ancora più denso e complesso. Ma è solo dentro questa trama che il razzismo può essere colto: estrarlo, semplificare, isolarlo significa, quasi sempre, fraintendere. “Un onesto lavoratore”. Non conosco le condizioni specifiche in cui Sako Bakari era inserito nel lavoro agricolo, ma non è evidentemente una forzatura ipotizzare un’esposizione a forme di sfruttamento organizzate lungo linee razziali. La posizione nel mercato del lavoro ha molto a che fare con il razzismo – e viceversa: si alimentano, si rafforzano, si organizzano insieme. Non sono dimensioni separate. Per questo, ogni volta che richiamiamo il lavoro, dovremmo anche interrogare il significato concreto. Cosa vuol dire “lavoro” per le persone razzializzate? In quali condizioni si svolge? quali gerarchie incorpora e riproduce? Il razzismo non irrompe all’improvviso nella vita di Sako Bakari. L’omicidio è una manifestazione estrema e ultima, ma è del tutto plausibile immaginare che la sua vita sia stata preceduta, segnata e organizzata da esperienze continuative, ordinarie – meno visibili e, proprio per questo, meno dicibili – di razzismo. È questa asimmetria nella visibilità che ci deve interrogare. Quando la rabbia e il dolore saranno meno forti, cosa resterà del razzismo ordinario nel perimetro del dibattito pubblico cittadino? Come se ne esce? Con la “lotta di classe”? Certo. Ma non basta nominarla perché il razzismo vi trovi automaticamente posto. Quando è normalizzato, latente, il razzismo tende a essere assorbito, derubricato o sottovalutato anche dentro alcune tradizioni del pensiero critico. Tenerlo a fuoco, individuare il suo carattere “produttivo”, coglierne la portata richiede uno sforzo ulteriore, esplicito. In questi giorni l’idea della città come “piano inclinato” che scivola verso il baratro è particolarmente inflazionata. È una tentazione comprensibile, ma da rifiutare. Un fatto terribile, per quanto inscritto in dinamiche più ampie, è un sintomo – non una traiettoria lineare e inevitabile, né un destino segnato. L’immagine della “deriva” non è neutra: orienta lo sguardo, legittima risposte che – non di rado – rischiano di aggravare il quadro, anche dal punto di vista delle politiche pubbliche. Degli autori sappiamo poco. Il riferimento alla “città vecchia” basta davvero a spiegare? L’incontro con Sako Bakari è avvenuto in un contesto specifico, che non è neutro e ha un peso nel rendere possibile ciò che è accaduto. Pensare che basti punire in maniera “esemplare” può avere una funzione rassicurante – e anche deresponsabilizzante – ma non esaurisce affatto la questione. Il contesto non assolve – e non condanna – ma incide: ignorarlo significa rinunciare a comprendere le condizioni che rendono questo evento pensabile e praticabile. L’idea che “più sviluppo” in città vecchia possa produrre “più emancipazione” – anche dal razzismo – è una rappresentazione lineare, fuori scala e anch’essa consolatoria. Le relazioni tra “sviluppo”, marginalità e violenza sono molto più complesse e non seguono un’unica direzione. Non ho, ovviamente, ricette, neanche abbozzate. Ma forse possiamo ripartire da qui: proviamo a non semplificare. Teniamo insieme livelli diversi, riconosciamo le connessioni tra piani economici, sociali e culturali, interroghiamo le reciproche implicazioni. Facciamoci domande. Non giudichiamo.
Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero
Il Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche sulla cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Una pronuncia che potrebbe sbloccare migliaia di situazioni analoghe in tutta Italia. COSA È SUCCESSO Un nucleo familiare siriano arriva in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari. Tutti ottengono subito lo status di rifugiato, si stabiliscono a Trento e vi risiedono ininterrottamente per anni. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio 2023 il padre presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza previsti per i rifugiati. Il decreto presidenziale di concessione arriva il 24 marzo 2025 e il giorno dopo, grazie al supporto dell’associazione Melting Pot e dello Sportello casa per Tutt* di Trento, viene chiesto di fissare il prima possibile l’appuntamento per il giuramento. A causa di esigenze organizzative del Comune, il giuramento viene fissato solo per il 5 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Il Comune, seguendo le circolari del Ministero dell’Interno, riconosce la cittadinanza ai due figli nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria, pur residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre italiano, cittadinanze diverse. Il nucleo familiare ricorre al tribunale civile di Trento per contestare il provvedimento. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai suoi figli, precisando che il decesso del padre non incide sull’acquisto dello status, che si era già prodotto istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL 2025 E PERCHÉ IL COMUNE HA NEGATO LA CITTADINANZA La riforma introdotta dal decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a chi è nato all’estero da generazioni, spesso in paesi di tradizionale emigrazione italiana come il Sud America o gli Stati Uniti, senza alcun legame effettivo con l’Italia. Lo strumento principale è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992, che stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Fanno eccezione solo due ipotesi: che un ascendente di primo o secondo grado possegga o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Il problema nasce perché l’articolo 3-bis, nel suo testo, si applica espressamente in deroga anche all’articolo 14 della stessa legge. L’articolo 14 è la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza italiano.  Il Ministero dell’Interno, con alcuni pareri e circolari del 2025, ha interpretato questo rinvio estendendo le limitazioni dell’articolo 3-bis anche ai figli delle persone naturalizzate. Secondo questa lettura ministeriale, la nuova restrizione per i nati all’estero non riguarda solo la trasmissione della cittadinanza per discendenza ma si applica anche a chi si naturalizza: la persona naturalizzata non può trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli nati all’estero a meno che non fosse già residente in Italia almeno due anni prima della loro nascita e non continui a risiedervi per altri due anni dopo il giuramento. In moltissimi casi e soprattutto per chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli, come nel caso in esame, questa condizione è per definizione impossibile da soddisfare. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il ricorso sosteneva in via principale che la vicenda dovesse essere regolata dalla normativa precedente alla riforma, poiché tanto il decreto presidenziale quanto la richiesta di appuntamento per il giuramento erano antecedenti alla nuova legge. Il giudice non accoglie questa tesi ritenendo che nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista solo al momento del giuramento, avvenuto qui dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e il Comune aveva comunque rispettato i termini di legge per la convocazione. La sentenza, tuttavia, trova accoglimento sul piano sostanziale, con un ragionamento che si muove su due piani distinti, sistematico e letterale, che si reggono a vicenda. Sul piano sistematico il punto centrale è questo. L’articolo 3-bis afferma che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza. Questa formulazione retroattiva, che azzera uno status riferendosi a un momento passato come la nascita, ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il meccanismo che la riforma voleva bloccare, quello degli italo-discendenti con “cittadinanza virtuale”, attivabile senza limiti di tempo e di generazione, retaggio delle grandi emigrazioni di massa verso il continente americano tra Ottocento e Novecento. Su questo punto interviene anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale. La Consulta ha qualificato l’art. 3-bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, precisando che essa incide sullo status non ufficialmente riconosciuto degli italo-discendenti, ossia di chi era dotato di una cittadinanza italiana virtuale, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo. La Corte Costituzionale circoscrive quindi la portata dell’art. 3-bis a quel fenomeno specifico. Questa logica, dice il giudice di Trento, non può applicarsi alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non ha una “cittadinanza virtuale” da azzerare retroattivamente in quanto acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla che si proietti nel passato. Usare l’art. 3-bis in questi casi significa applicare uno strumento pensato per tutt’altro. Il giudice osserva anche che questa applicazione porterebbe a risultati aberranti. La lettera d) dell’art. 3-bis richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Per chi si è naturalizzato da adulto con figli già nati all’estero, questa condizione è impossibile da soddisfare. L’effetto pratico sarebbe escludere dall’art. 14 tutti i figli nati all’estero di genitori naturalizzati, svuotando completamente una norma che il legislatore ha invece scelto di rafforzare nella stessa legge di conversione, introducendo il requisito della residenza biennale del minore come condizione aggiuntiva. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente abrogarla. Il Tribunale chiarisce quindi i rispettivi ambiti. È l’art. 14 a dover trovare un limite quando rischia di prestarsi a eludere le restrizioni allo ius sanguinis, ad esempio consentendo la trasmissione della cittadinanza oltre le due generazioni di ascendenti che la riforma vuole come tetto, richiedendo in quel caso che il discendente ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di avere figli. Non può invece essere l’art. 3-bis a invadere la fattispecie della naturalizzazione, dove il nucleo familiare è già da tempo radicato sul territorio, come dimostrano i requisiti congiunti di convivenza e residenza biennale del minore previsti dall’art. 14 nella sua nuova formulazione. Sul piano letterale, l’incipit dell’art. 3-bis elenca espressamente tutte le disposizioni a cui deroga, tra cui l’art. 14. Ma tutte le altre norme richiamate in quell’elenco riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro: riguarda i casi in cui l’art. 14 opera nell’ambito dello ius sanguinis, non quando una persona acquista la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. Il caso è quindi regolato solo dall’articolo 14, così come modificato dalla legge di conversione. Quella norma richiede che il minore conviva con il genitore e risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione del genitore. Tutti e quattro i minori soddisfano questo requisito, essendo da sempre conviventi con il padre e residenti a Trento dal 2018. La cittadinanza va riconosciuta. PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE L’interpretazione ministeriale contenuta nei pareri e nelle circolari del 2025 non è rimasta senza effetti: ha bloccato o scoraggiato migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate. Minori che spesso sono giunti in Italia piccolissimi e che qui sono cresciuti e hanno costruito la propria vita che si sono visti negare la cittadinanza solo perché non nati sul suolo italiano, o nella migliore delle ipotesi si sono visti sospendere la pratica in attesa che il genitore naturalizzato accumulasse altri due anni di residenza da cittadino italiano. La sentenza di Trento afferma con chiarezza che quella interpretazione ministeriale è sbagliata. Il nuovo art. 3-bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che si è naturalizzata dopo anni di residenza in Italia ha già dimostrato il legame effettivo con il paese che la riforma voleva tutelare: non c’è nessuna ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione pensata per tutt’altro fenomeno. Il ragionamento è riproducibile in ogni tribunale italiano ed è fondato su principi di interpretazione consolidati, da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale. Può diventare un orientamento giurisprudenziale uniforme capace di contrastare stabilmente la prassi amministrativa restrittiva. COSA FARE ORA Se una persona straniera che si è naturalizzata ha presentato richiesta di cittadinanza anche per i figli minori nati all’estero e questa è stata negata perché il genitore non aveva risieduto in Italia prima della loro nascita, oppure è stata sospesa perché il genitore dovrà risiedere in Italia per altri due anni da cittadino italiano, ci sono buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Se il procedimento è ancora in corso o non è ancora avviato, la sentenza chiarisce che il figlio minore convivente di chi si naturalizza, se convive con il genitore e risiede legalmente in Italia da almeno due anni, ha diritto alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Organizzazioni come Melting Pot Europa, sportelli legali e associazioni che supportano i percorsi di cittadinanza possono informare di questo orientamento per poter assistere efficacemente le famiglie che si trovano in questa situazione. Tribunale di Trento, sentenza del 6 maggio 2026 Difensorə dei ricorrenti: avv.te Giulia Crescini, Federica Remiddi, Salvatore Fachile dello Studio Legale Antartide. PER APPROFONDIRE: Guida legislativa/Schede pratiche SCHEDA PRATICA – CITTADINANZA DEI MINORI FIGLI DI CITTADINI NATURALIZZATI DOPO IL DL 36/2025 Una sintesi delle nuove disuguaglianze e delle possibili strategie di contrasto 25 Febbraio 2026
L’omicidio di Bakary Sako e la normalizzazione della violenza razzista
«Taranto non può restare in silenzio». È da queste parole che parte l’appello lanciato da associazioni, realtà sociali e comunità del territorio dopo l’uccisione di Bakary Sacko, giovane lavoratore originario del Mali assassinato mentre si preparava ad andare al lavoro nei campi. Per il 14 maggio è stato convocato un presidio pubblico in Piazza Fontana, luogo dell’aggressione, per chiedere verità e giustizia e ribadire che “nessuna vita è invisibile”. Una mobilitazione che prova a rompere il silenzio e a reagire collettivamente alla normalizzazione della violenza razzista, dell’odio e della disumanizzazione delle persone migranti. L’Italia continua ad attraversare una stagione di violenza razzista e autoritaria che non si può continuare a leggere come una sequenza di episodi isolati, scollegati tra loro, frutto di devianze individuali o di improvvise esplosioni di follia. La morte di Bakary Sako, ucciso a Taranto mentre si apprestava ad andare a lavorare 1, si colloca dentro una trama molto più ampia, profonda e strutturale. Una trama fatta di parole, campagne politiche, dispositivi giuridici, rappresentazioni mediatiche, pratiche istituzionali e forme quotidiane di disumanizzazione che, da anni, attraversano l’Europa e, in modo sempre più evidente, l’Italia. Come accadde dopo la strage di Macerata del 2018, quando Luca Traini, ex candidato della Lega Nord alle elezioni comunali di Corridonia, attraversò la città sparando deliberatamente contro persone nere e migranti, ferendo sei giovani africani al grido di “Viva l’Italia” e accompagnando la propria azione con il saluto romano, anche oggi il rischio è quello di ridurre tutto a una questione di ordine pubblico, di disagio sociale indistinto o di marginalità individuale. Quella strage rappresentò uno spartiacque simbolico e politico: mostrò in maniera brutale come il razzismo potesse tradursi apertamente in violenza armata dentro uno spazio pubblico europeo, alimentato da anni di campagne securitarie, criminalizzazione dei migranti e retoriche identitarie costruite attorno alla figura dello “straniero invasore”. Eppure, anche allora, una parte del dibattito pubblico tentò di isolare il gesto dal clima politico e culturale che lo aveva reso possibile. La violenza non nasce mai nel vuoto. Viene preparata, alimentata, resa possibile da un clima culturale e politico che costruisce continuamente nemici interni, individua bersagli vulnerabili e normalizza l’idea che alcune vite valgano meno di altre. Non è un caso che, nelle ore immediatamente successive all’omicidio, ci sia stato chi ha tentato rapidamente di derubricare quanto accaduto a una generica “lite tra stranieri”, secondo un copione già visto molte volte: minimizzare, confondere, depoliticizzare, impedire che emergano le matrici profonde della violenza. Eppure, proprio grazie alla preziosa testimonianza di Babele associazione promozione sociale, che ha restituito pubblicamente il volto, la storia e la dignità di Bakary Sako, sta emergendo in queste ore un’altra verità. Quella di un giovane lavoratore accerchiato e aggredito da ragazzi del posto, alcuni, sembrerebbe, giovanissimi, addirittura minorenni. Un elemento che dovrebbe interrogarci ancora più profondamente sul clima culturale e sociale dentro cui stanno crescendo intere generazioni, abituate sempre più spesso a considerare lo straniero come un bersaglio, una presenza inferiore, un corpo sacrificabile. Bakary Sako non è morto soltanto per mano dei suoi aggressori. È morto dentro un Paese che da anni produce dispositivi materiali e simbolici di inferiorizzazione dei cittadini stranieri. È morto dentro un sistema che continua a considerare le migrazioni non come una questione sociale, umana e politica, ma come una minaccia permanente da contenere, sorvegliare e respingere. È morto dentro una società che si abitua progressivamente all’idea che lo sfruttamento, la segregazione abitativa, la precarietà estrema e perfino la morte di uomini e donne migranti siano un prezzo inevitabile dell’ordine sociale. La violenza razzista non si manifesta soltanto nei delitti di sangue. Si manifesta nelle baraccopoli dove migliaia di braccianti sopravvivono senza acqua, elettricità, trasporti e assistenza sanitaria. Si manifesta nei CPR, luoghi di detenzione amministrativa dove persone che non hanno commesso alcun reato vengono private della libertà personale. Si manifesta nei naufragi del Mediterraneo, nelle torture sistematiche subite in Libia da uomini e donne bloccati grazie agli accordi stipulati dall’Europa e dall’Italia. Si manifesta nelle campagne mediatiche costruite quotidianamente contro lo “straniero invasore”, contro il richiedente asilo, contro il povero trasformato in colpevole. > Il razzismo contemporaneo non è soltanto odio esplicito. È soprattutto un dispositivo politico e culturale che organizza gerarchie tra vite degne e vite sacrificabili. Produce distanza morale, abitua all’indifferenza, trasforma la sofferenza altrui in rumore di fondo. È questo il terreno su cui maturano le aggressioni, i pestaggi, gli omicidi. Per questo la morte di Bakary Sako riguarda la qualità della nostra democrazia, il modello di società che stiamo costruendo, il confine sempre più fragile tra diritto e arbitrio. Continuare a parlare genericamente di emergenza sicurezza significa nascondere il vero problema: l’insicurezza prodotta da un sistema che precarizza il lavoro, distrugge welfare e legami sociali, impoverisce interi territori e poi scarica paure e frustrazioni contro i più deboli. Lo straniero diventa così il bersaglio perfetto su cui proiettare ansie collettive costruite dentro decenni di disuguaglianze e politiche neoliberiste. E allora bisogna tornare ancora una volta al volto e alla storia di Bakary Sako. Un giovane uomo partito dal Mali, che aveva attraversato il mare sfidando la morte, le frontiere militarizzate, le politiche disumane costruite dall’Europa e dall’Italia per impedire la mobilità dei poveri del mondo. Aveva affrontato ciò che migliaia di persone affrontano ogni anno: deserti, violenze, respingimenti, lager libici, il rischio concreto di morire nel Mediterraneo. Non per inseguire privilegi, ma per lavorare, sostenere la propria famiglia, costruire una possibilità di vita dignitosa. Ed è qui che ha trovato la morte. Non in mare. Non nel deserto. Ma in Italia, mentre si preparava ad andare a lavorare nei campi, a guadagnare pochi soldi attraverso uno dei lavori più duri del nostro sistema economico. C’è qualcosa di terribile e profondamente simbolico in tutto questo. Un uomo sopravvissuto alle frontiere della Fortezza Europa viene ucciso dentro i confini di quella stessa Europa che continua a proclamarsi culla dei diritti umani. È una contraddizione che dovrebbe interrogare tutti: le istituzioni, la politica, i media, la società civile. Perché la morte di Bakary Sako non è soltanto il prodotto della violenza di chi lo ha aggredito. È anche il risultato di un clima costruito giorno dopo giorno, di un linguaggio che disumanizza, di politiche che trasformano i migranti in problemi di ordine pubblico, di dispositivi che producono esclusione, ricattabilità e marginalità sociale. Finché continueremo a leggere queste morti come eccezioni e non come il prodotto ordinario di un sistema sociale e politico, continueremo ad arrivare sempre troppo tardi: dopo l’ennesima aggressione, dopo l’ennesimo corpo, dopo l’ennesima vita considerata sacrificabile. 1. Aggredito in gruppo e colpito con un coltello: così è morto Bakari Sako, Taranto Today (11 maggio 2026) ↩︎