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Mayotte: Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa. Un reportage
RASSA GHAFFARI 1 Ai margini dell’Oceano Indiano, un frammento di Francia a forma di ippocampo custodisce le contraddizioni più acute dell’Europa contemporanea. Mayotte, plasmata da un secolo e mezzo di storia coloniale, è oggi il dipartimento francese più povero e insieme il più sorvegliato: qui lo ius soli viene eroso fino quasi a scomparire, e le espulsioni di migranti irregolarizzati raggiungono numeri record. Nato da due mesi di lavoro sul campo condotto da un’équipe interdisciplinare legata al progetto ERC SolRoutes, questo reportage corale si snoda in questa introduzione e cinque capitoli (contenuti in questo articolo) che intrecciano sguardi sociologici, geografici, giuridici e narrativi. Dando voce a chi fugge dal continente africano, a chi viene sfrattato dagli insediamenti informali, ai giovani cresciuti sull’isola ma privi di documenti, il lavoro smonta l’idea di Mayotte come semplice esperimento ai confini d’Europa: la restituisce, piuttosto, come un meccanismo già rodato e perfettamente integrato nel sistema di controllo delle frontiere continentali – uno specchio scomodo puntato sull’intero progetto europeo. Reportage e inchieste MAYOTTE, FRANCIA, OCEANO INDIANO, FORTEZZA EUROPA L'introduzione al reportage 7 Luglio 2026 Reportage e inchieste IL SISTEMA MAYOTTE E IL DIRITTO DELL’ECCEZIONE Il 1° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" Luna Selimovic' 14 Luglio 2026 Reportage e inchieste «PENSAVO QUESTA FOSSE LA FRANCIA». LE ROTTE DALL’AFRICA CONTINENTALE E IL CAMPO DI TSOUNDZOU Il 2° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 21 Luglio 2026 Reportage e inchieste FRA GLI ILLEGALI NEI BANGA Il 3° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 28 Luglio 2026 Reportage e inchieste I MAROONS DI TSAMBORO Il 4° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 4 Agosto 2026 Reportage e inchieste DI CHI È MAYOTTE? MAYOTTE È NOSTRA! Il 5° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 11 Agosto 2026 Reportage e inchieste MANGIARE A MAYOTTE. CIBO, DIPENDENZA E FRONTIERE Il 6° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 18 Agosto 2026 1. Insegna Sociologia dei processi culturali all’Università di Genova ed è assegnista di ricerca all’interno del progetto ERC SolRoutes. Si interessa di migrazioni non autorizzate, specialmente provenienti da Iran e Afghanistan, lungo la Rotta Balcanica, tematiche di genere e studi dell’area mediorientale. Un suo articolo è apparso nel secondo numero della rivista Controfuoco (ndR.) ↩︎
Accoglienza dei richiedenti asilo: accertata l’illegittimità del silenzio della Prefettura di Torino
Il TAR Piemonte, Sezione Prima (R.G. n. 354/2026) ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Torino rispetto alla richiesta di inserimento in accoglienza. Il ricorrente, richiedente asilo di cittadinanza iraniana, aveva presentato l’11 luglio 2025 istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, senza mai ricevere risposta. Nelle more del giudizio l’amministrazione lo ha collocato in una struttura di accoglienza prefettizia, ma il TAR ha riconosciuto il permanere dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, anche a fini risarcitori. La sentenza chiarisce che alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2, co. 2, l. 241/1990, e non il termine di 180 giorni dei procedimenti “riguardanti l’immigrazione”: l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è infatti disciplinata dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, che esigono l’erogazione tempestiva delle misure sin dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione (conformi Cons. Stato, sez. III, n. 5503/2024 e TAR Piemonte, sez. I, n. 1362/2025). Il TAR ha inoltre precisato che l’inserimento in lista d’attesa non esclude il silenzio: l’amministrazione ha comunque l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1195 del 27 maggio 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.
Protezione sussidiaria e diritto al titolo di viaggio: prassi illegittima della Questura di Roma
Due interessanti sentenze in tema di rilascio di titolo di viaggio per cittadini stranieri. In entrambi i casi al ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, veniva rigettata dalla Questura di Roma la richiesta del titolo di viaggio poiché, a detta dell’amministrazione, non sarebbero state allegate delle “fondate ragioni” tali da impedire al ricorrente di richiedere un passaporto del proprio paese.  La prima sentenza è la n. 6621 del 13.4.2026 del Tar Lazio secondo cui “come ritenuto anche in altre vicende (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, n. 1258/2026 e 6400/2023), laddove il titolo già è stato rilasciato in precedenza, l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire cosa è mutato, ma nel caso in esame nulla risulta dal provvedimento gravato“. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6621 del 13 aprile 2026 La seconda sentenza è la n. 5535 del 9.7.2026 del Consiglio di Stato con la quale vengono ribaditi alcuni principi già espressi in precedenza. Tra questi, quello inerente all’onere probatorio, secondo cui “non paiono condivisibili le statuizioni del primo giudice che addossa l’onere probatorio al ricorrente nella delicata materia della protezione internazionale ove deve essere particolarmente avvertito il temperamento del principio dispositivo con metodo acquisitivo. Peraltro, appare assai arduo esigere dall’appellante informazioni più dettagliate e aggiornate sullo stato dei suoi familiari in Cina se ella stessa ha dovuto recidere i rapporti con il Paese di origine per timore di ritorsioni” atteso che “la giurisprudenza amministrativa è molto chiara nel precisare “la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto”. Inoltre, sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “non può di per sé escludersi che i presupposti che hanno indotto l’Amministrazione a concedere la protezione sussidiaria possano al contempo concretare le “fondate ragioni” ai fini dell’ottenimento del titolo di viaggio”. Consiglio di Stato, sentenza n. 5535 del 9 luglio 2027 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Tardella dell’Associazione Progetto Diritti per la segnalazione e il commento.
Diritto al ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne confinato nella Striscia di Gaza e validità della procura tramite mezzi informatici
Con l’ordinanza in commento, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento cautelare che aveva ordinato il rilascio di un visto di ingresso in favore di un nucleo familiare palestinese confinato nella Striscia di Gaza. Ma il Collegio ha fatto di più: esaminando le ragioni riproposte dalla difesa dei reclamati ha dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. c), e 29-bis d.lgs. 286/98 della figlia maggiorenne coniugata e, con lei, del marito e delle due figlie in tenerissima età, con la madre titolare dello status di rifugiata in Italia, ordinando alle amministrazioni il rilascio dei relativi visti, previa adozione dei necessari atti presupposti. La decisione si segnala principalmente per due profili: la validità della procura alle liti rilasciata con modalità a distanza in presenza di impossibilità oggettiva a rilasciarla in altre forme, e, soprattutto, l’interpretazione estensiva e sostanzialistica della nozione di «vivenza a carico» del figlio maggiorenne, letta alla luce della direttiva 2003/86/CE, della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell’art. 8 CEDU. LA VICENDA I ricorrenti, tutti originari di Gaza, appartengono a un nucleo familiare allargato la cui figura di riferimento, la madre, è giunta in Italia nel marzo 2024 in condizioni di fuga forzata ed è oggi titolare dello status di rifugiata. A seguito di una diversa pronuncia del Tribunale di Roma anche i figli minori e il marito della rifugiata hanno fatto ingresso in Italia. A Gaza è rimasta, tra gli altri, la figlia maggiorenne, ventiduenne, gravemente malnutrita e affetta da plurime patologie, che ha partorito la seconda figlia in piena emergenza umanitaria senza poterla allattare. Il marito di lei è affetto da depressione acuta conseguente alla perdita di tutti i propri familiari nel conflitto. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento presentata dalla madre era stata respinta, quanto alla figlia maggiorenne, per mancata prova dell’invalidità totale e la successiva domanda di visto presentata alle autorità consolari il 20 dicembre 2025 non aveva mai ricevuto riscontro. Il giudice della cautela, adito ex art. 700 c.p.c., aveva accolto inaudita altera parte la domanda subordinata di rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 del Codice Visti (Reg. CE 810/2009), confermando poi la decisione con ordinanza del 16 marzo 2026, ma escludendo il diritto al ricongiungimento familiare per difetto dei requisiti dell’art. 29, comma 1, lett. c), TUI. Da qui il reclamo dei Ministeri, incentrato sul difetto assoluto di giurisdizione, sull’irritualità della procura e sull’insussistenza di un obbligo di rilascio del visto umanitario, e la costituzione dei reclamati, che hanno riproposto, mediante reclamo incidentale, la domanda di ricongiungimento familiare respinta in prime cure. LA PROCURA ALLE LITI DA UN TERRITORIO IN GUERRA La procura era stata rilasciata mediante mezzi di collegamento a distanza, essendo materialmente impossibile procedere nelle forme ordinarie dal territorio di Gaza, in condizione di collasso delle strutture amministrative, istituzionali e diplomatiche. Il Collegio ritiene la procura regolare, valorizzando il bilanciamento, proprio della sede cautelare, tra l’interesse tutelato dalla regola procedurale e la necessità di non frustrare le ragioni di urgenza: quando la situazione di fatto non consente il conferimento della procura se non con le modalità prescelte, l’assenza di un’alternativa esigibile assume valore decisivo. Il Tribunale richiama a sostegno la pronuncia del Primo Presidente della Corte di cassazione del 2 marzo 2026, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dallo stesso Tribunale. Pur dichiarata inammissibile la questione, il Primo Presidente ha puntualizzato che rientra ordinariamente tra i compiti del giudice verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con le fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione. L’art. 24 Cost., l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impongono, insomma, una lettura dell’art. 83 c.p.c. che non trasformi il formalismo processuale in un ulteriore muro invalicabile per chi è intrappolato in una zona di guerra. LA «VIVENZA A CARICO» DEL FIGLIO MAGGIORENNE CONIUGATO È sul merito che l’ordinanza dispiega la sua portata più innovativa. L’art. 29, comma 1, lett. c), TUI consente il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». Il primo giudice aveva ritenuto la condizione non integrata dai certificati prodotti. Il Collegio ribalta questa lettura attraverso tre passaggi. In primo luogola nozione di «vivenza a carico» va ricostruita alla luce dell’art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza del 12 dicembre 2019, causa C-519/18 (TB), secondo cui il familiare del rifugiato è a carico quando, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali nel Paese di provenienza e il rifugiato risulta essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto. La Cassazione ha recepito integralmente questo criterio (Cass. n. 20127/2021; n. 24488/2021), affermando che la nozione non si riduce alla dipendenza economica stabile, ma abbraccia ogni situazione di assenza di mezzi adeguati effettivamente riscontrabile nel caso concreto. La Corte di giustizia, del resto, ha costantemente elaborato una nozione di dependency che rifugge da interpretazioni formalistiche (C-423/12; C-380/17; C-560/20; C-607/21), escludendo che la mera capacità lavorativa potenziale osti al riconoscimento di una dipendenza concreta e attuale. Inoltre, il collegio precisa cheil coniugio del figlio maggiorenne non è ostativo. Mentre l’art. 4 della direttiva contempla i figli adulti «non coniugati», l’art. 10, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di «altri familiari» a carico del rifugiato; e l’art. 29 TUI, richiamato dall’art. 29-bis per i rifugiati, non contiene alcun riferimento al coniugio. Il legislatore nazionale ha dunque operato un legittimo ampliamento in favore del rifugiato, coerente con il carattere di standard minimo della direttiva (considerando 10) e con la particolare attenzione che il considerando 8 riserva alla situazione dei rifugiati, cui vanno assicurate «condizioni più favorevoli» per l’esercizio del diritto al ricongiungimento. Da ultimo il Tribunale applica tali principi al caso concreto: la madre gravemente malnutrita, affetta da patologie renali, incapace di occuparsi di sé e delle figlie, così come la depressione acuta del marito e il fatto notorio dell’impossibilità, per chi vive oggi nella Striscia di Gaza, di provvedere autonomamente alle proprie indispensabili esigenze di vita. In assenza di altri adulti di riferimento (l’intero restante nucleo è stato ormai evacuato in Italia), la madre rifugiata è il familiare obiettivamente più idoneo a fornire sostegno materiale ed emotivo, anche alla luce della giovanissima età della figlia e della tenerissima età delle nipoti. Il Collegio richiama, a chiusura del ragionamento, la sentenza della Grande Camera Jeunesse c. Paesi Bassi (ric. n. 12738/10, 3 ottobre 2014) la quale afferma che l’estensione degli obblighi dello Stato di ammettere i familiari varia in funzione delle circostanze concrete, e il diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU può recedere solo di fronte a esigenze di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica, nessuna delle quali era stata nemmeno allegata. L’ordinanza si inserisce nel filone giurisprudenziale, di cui fanno parte anche le recenti pronunce del Tribunale di Bologna richiamate dalla difesa, che sta progressivamente restituendo effettività al diritto all’unità familiare delle persone intrappolate a Gaza, rifuggendo da ogni formalismo interpretativo dell’art. 29 TUI. Tribunale di Roma, ordinanza del 12 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Marina Chetoni per la segnalazione e il commento.
Di chi è Mayotte? Mayotte è nostra!
JOSÉ GONZÁLEZ MORANDI 1 «Mayotte è la nostra isola, la nostra isola! Fanculo, faremo saltare il banco! Ve l’avevo detto che saremmo diventati cattivi». Mayotte è nostra (Mahoré Yatru, in shimaoré) è il titolo della canzone composta dalla band MaBrasilien del quartiere di Kaweni a Mayotte Prima di iniziare il progetto solroutes non avevo la minima idea che esistesse Mayotte (Mahoré in shimaoré, la lingua locale), un’isola francese nell’Oceano Indiano, a 10.000 km da Parigi – che per un retaggio coloniale viene ancora chiamata la «métropole». L’arcipelago delle Comore mi diceva vagamente qualcosa, ma non sapevo assolutamente nulla dell’indipendenza di questo arcipelago dalla Francia nel 1975, e ancor meno di un referendum in seguito al quale Mayotte non ha ottenuto l’indipendenza ed è rimasta una colonia francese per divenire poi dal 2011 un dipartimento francese e territorio a pieno titolo dell’Unione Europea.  Questa appartenenza alla Repubblica Francese, vista all’epoca come un’opportunità dalle élite mahoriane e come una strategia di continuità coloniale dal governo francese, ha messo Mayotte in una situazione di contrasto con il proprio contesto geografico e culturale. Questa situazione singolare è oggi fonte di tensioni con le altre isole dell’arcipelago; come abbiamo visto negli articoli precedenti, dall’isola comoriana di Anjouan arrivano ogni anno migliaia di persone 2. Mayotte è il dipartimento d’oltremare meno sviluppato, con un PIL pro capite 3,4 volte inferiore a quello della Francia continentale, ma quasi 7 volte superiore a quello della Repubblica delle Comore. La crescita demografica (76.000 abitanti nel 1991, 300.000 nel 2023, 323.156 abitanti nel 2026 in base all’ultimo censimento) supera oggi di gran lunga la capacità delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La situazione dei giovani, in particolare, è il simbolo di questo fallimento. Circa il 55% della popolazione totale ha meno di 20 anni. Con aule sovraffollate, carenza di personale docente e poche alternative per il tempo libero, il sistema educativo non è in grado di soddisfare le esigenze di una gioventù numerosa e vivace. Se aggiungiamo al quadro le scarse prospettive di futuro, il risultato è fra i giovani una diffusa percezione di abbandono e di disprezzo da parte della Francia, la madrepatria. Ogni giorno la popolazione giovanile, e non solo, vede come la promessa di uguaglianza repubblicana sia destinata a rimanere un’illusione. Mayotte, in generale, viene descritta dai media e dall’opinione pubblica francese in modo assolutamente pessimistico: le condizioni di vita, le disuguaglianze e le crisi strutturali la presentano in uno stato di emergenza permanente. Questo testo illustra una parte del lavoro sul campo svolto nel mese di maggio a Mayotte, in particolare la nostra esperienza di incontro e realizzazione filmica con due gruppi di giovani abitanti dell’isola: da un lato, gli studenti universitari; dall’altro, membri di una “banda” di un banga dell’isola. «Banga» è il nome con cui lì si chiamano quelle che in Spagna conosciamo come «baraccopoli», in Brasile «favelas» o in Argentina «villas miseria». I banga sono onnipresenti sull’isola; vi vivono anche studenti universitari, sia regolari che irregolari, e come abbiamo già scritto un terzo della popolazione vive in uno dei banga dell’isola.  Reportage e inchieste FRA GLI ILLEGALI NEI BANGA Il 3° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 28 Luglio 2026 Ci avevano messo in guardia su due cose riguardo a Mayotte: 1) che era molto pericolosa a causa della violenza giovanile, al punto che molti muzungu, bianchi in swahili, non escono di casa dopo il tramonto; 2) che era tabù parlare di ciò di cui tratta il progetto Solroutes: migrazioni, frontiere, colonialismo… ALL’UNIVERSITÀ L’università si trova a Dembeni, a 30 minuti dalla capitale, in cima a una collina con una vista mozzafiato sul mare. È una piccola università pubblica, ben attrezzata e con standard apparentemente europei. Abbiamo tenuto innanzitutto una conferenza aperta in cui abbiamo presentato Solroutes: «filmare le frontiere, etnografia, solidarietà, necropolitica» e nei giorni successivi abbiamo condotto per 25 ore un workshop di sociologia visiva dal titolo «Filmare la quotidianità a Mayotte». Alla conferenza hanno partecipato principalmente docenti e tre studenti che in seguito prenderanno parte al workshop: un ragazzo di origini miste malgasce-mahoré che porta in bella vista una biografia di Elon Musk, una ragazza del posto estroversa che lavora anche per l’università come «tuttofare» e una giovane timida con il velo all’apparenza tradizionalista. Concludiamo la conferenza con un frammento di uno dei film realizzati nell’ambito del progetto Solroutes, “L’Avventura”, in cui Babacar, un attivista senegalese per il diritto alla libera circolazione, conclude: “La cosa migliore sarebbe cercare di vivere tutti insieme, altrimenti moriremo tutti insieme”. Le parole di Babacar vengono accolte con entusiasmo dagli studenti, mentre diversi docenti si congratulano con noi per aver portato questo dibattito all’università. A KAWENI, IL PIÙ GRANDE BANGA DI MAYOTTE Il pomeriggio in cui ci siamo recati all’appuntamento con i giovani di Kaweni, che si fanno chiamare Ma Bresilien, entriamo per la terza volta nel più grande banga di Mayotte. Fa parte del comune di Mamoudzou, la capitale dell’isola. Si estende su due grandi versanti che sovrastano la zona industriale a nord della capitale. Siamo accompagnati ancora una volta da Madi, il nostro referente sul posto. Durante il nostro primo incontro ci ha portato in giro per il quartiere e successivamente, abbiamo partecipato a una giornata di pulizia comunitaria da lui coordinata e promossa  da un ente pubblico con cui collabora.  Madi ha circa 30 anni e ha studiato all’università; è nato alle Comore e non ha documenti (sua madre, sua moglie e sua figlia invece sì, cosa molto comune in molte famiglie di Mayotte). Dopo essere cresciuto da solo ad Anjouan, si è trasferito a Kaweni dalla madre per frequentare il liceo. Oggi lavora come mediatore sociale comunitario su base volontaria ed è in attesa di un colloquio con le autorità per regolarizzare la sua situazione. Ad attenderci c’è un gruppo di circa 10 giovani che fumano hashish; sono seduti su scalini improvvisati che si affacciano su un campo da calcio in terra battuta dove giocano decine di bambini. Sono ragazzi che si mostrano al tempo stesso come duri e ironici. Mi chiedono se qualcuno di noi sappia girare un videoclip. Madi li aveva già informati della nostra intenzione di filmare; per incontrarci gli hanno chiesto 50 € e una spesa al supermercato da destinare al capo del gruppo  che non abbiamo mai avuto il piacere di conoscere.  Per rompere il ghiaccio chiedo loro se qualcuno sappia cantare; mi rispondono di sì e che sono pronti a realizzare il videoclip subito. Porto la mia attrezzatura a tracolla, ma aspetto che siano loro a chiedermela. Mostro loro il lavoro realizzato con due ragazzi delle baraccopoli del mio quartiere a Barcellona; gli piace e mi chiedono se possiamo fare qualcosa. Rispondo loro di scegliere una canzone e che la registreremo; hanno una lunga lista sul telefono e ci mettono un po’ a sceglierla. Come per magia appare un grande altoparlante e alla fine, in mezz’ora, registriamo il tutto: tre ragazzi cantano, mentre bambini e altri ragazzi del quartiere fanno i cori. Si vede che non è la prima volta che registrano; hanno capacità di inscenare una performance. I Ma Bresilien hanno dei rivali di un altro quartiere che si chiamano Argentinos: il classico del calcio mondiale si disputa anche nelle baraccopoli di Mayotte. Hanno la bandiera del Brasile come simbolo del gruppo e la mostrano nel video insieme a una coppa, come se fossero campioni del mondo. Nel video si vedono solo due coltelli, non molti; in altri loro videoclip che scopro in seguito su YouTube ne tirano fuori a decine, ma anche machete, pistole, asce e persino piccozze da alpinismo. Sembrerebbe che abbiano fatto propria l’idea stigmatizzante di un film commerciale francese, girato proprio a Kaweni, intitolato «Tropico della violenza». Tutta questa ostentazione di coltelli si inserisce in una retorica e spettacolo della violenza o si tratta del riflesso di una violenza oggettiva? La realtà è che l’incidenza dei feriti da arma da taglio non è riportata in nessun rapporto statistico sulla salute dell’isola. Ciò che invece emerge con forza dalle analisi demografiche e abitative dettagliate pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici della Francia (INSEE) è che circa il 40% degli abitanti di Mayotte vive in alloggi precari (il 59% delle abitazioni dell’isola), principalmente in baracche di lamiera prive di servizi di base (acqua corrente, doccia, servizi igienici, elettricità); che il 57% delle famiglie vive in condizioni di sovraffollamento, un tasso sei volte superiore a quello della Francia metropolitana, e che il 77% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. INIZIA IL WORKSHOP: FILMANDO LA VITA QUOTIDIANA Il primo giorno al laboratorio ci accompagna anche Madi: deve andare a ritirare il suo diploma (all’inizio in segreteria gli hanno detto di tornare la settimana successiva; poco dopo è tornato accompagnato da una docente locale e, miracolosamente, gli viene consegnato immediatamente). La sua realtà di studente senza documenti sarà fonte di ispirazione per il lavoro audiovisivo che i partecipanti al laboratorio iniziano a sviluppare. L’università è un luogo socialmente eterogeneo: è frequentata dai ragazzi senza documenti come lui che vivono nel «banga» ma anche dai giovani con passaporto francese, auto propria e vacanze a Parigi, alle Seychelles o alla Riunione. La differenza si manifesta alla fine degli studi: chi ha il passaporto francese può continuare a lavorare e viaggiare, chi non ce l’ha può essere espulso ad Anjouan in qualsiasi momento e potrà lavorare solo in nero. Ai tre partecipanti al workshop del primo giorno si aggiungono: un giovane sportivo e brillante, una matematica esperta di viaggi e risoluta, una studentessa di lettere appassionata. Il gruppo si rivela fantastico: sono riflessivi, impegnati, curiosi. La ragazza con il velo non risulta affatto conservatrice, è una ragazza timida che alla fine del workshop mi dirà di non essersi mai sentita così ascoltata; l’atleta e la matematica hanno fatto l’Erasmus in Europa e viaggiano spesso per le vacanze verso destinazioni costose. La studentessa di lettere è cresciuta a Brest e ha un modo di fare tipico di una giovane moderna e impegnata. A quanto pare abita a due isolati da dove abbiamo affittato e un giorno ci porterà a visitare il «banga» che si trova dietro le nostre case e dove lei ha molti parenti. Il ragazzo che legge la biografia di Elon Musk non è affatto un fan del magnate americano; è solo curioso. Mentre la ragazza “tuttofare” con il suo lavoro mantiene da sola la sua famiglia. Tutti partecipano alla discussione e subito vogliono parlare proprio di quegli argomenti che dovevano essere, e restare,  tabù. Durante il laboratorio che io dirigo in qualità di regista e documentarista,  si crea un’atmosfera di complicità, voglia di lavorare e straordinaria creatività. Ispirati dalla storia personale di Madi, i partecipanti scrivono due sceneggiature di finzione che loro stessi interpreteranno nell’auditorium dell’università alla fine della formazione. Una racconta la storia di uno studente che non può proseguire gli studi perché privo di documenti. L’altra quella di un mahorese con passaporto che va in Francia a studiare ma finisce per scontrarsi con i mali dell’Europa, il razzismo, l’indifferenza, e rimpiange tristemente la sua isola.  Organizziamo una sessione di interviste registrate che avevamo pensato come uno spazio individuale; ma il set si trasforma nel palcoscenico di un ricco dibattito in cui si dicono cose del genere: «Viviamo su un’isola sprofondata nell’abbandono». “Mentre il governo francese inietta milioni di euro che scompaiono nella corruzione senza lasciare traccia, le famiglie subiscono le conseguenze dirette delle sue politiche: vediamo ogni giorno come espellono i genitori verso le Comore, lasciando i loro figli – molti dei quali con la cittadinanza francese – completamente soli e indifesi a casa”. “Non abbiamo possibilità di svago né opportunità, e chi è senza documenti vive nella paura costante di non poter continuare a studiare”.”Di fronte alla criminalità, le autorità rispondono con la violenza. Ma noi sappiamo che operazioni di polizia come Kingia o i «decasages» (la demolizione delle abitazioni) non risolvono nulla; al contrario, distruggono solo la poca speranza che ci resta. La vera via d’uscita non è la repressione, ma il lavoro e l’inserimento lavorativo”. “Ci rifiutiamo di vedere la nostra diversità come una minaccia. Essere un popolo comoriano, malgascio e della Riunione ci arricchisce, ci apre la mente e ci fa andare avanti”. “La nostra generazione sta studiando, sta prendendo coscienza ed è pronta a far funzionare le cose. È da troppo tempo che aspettiamo che le soluzioni arrivino da Parigi; abbiamo ormai capito che se non ci uniamo noi per cambiare Mayotte, nessuno lo farà”. CONTROLLO DI POLIZIA Al ritorno dall’università viaggiamo su due auto. Madi viaggia con due colleghi italiani, entrambi docenti con una lunga carriera accademica alle spalle. In uno degli innumerevoli posti di blocco viene fermato quando constatano che i suoi documenti non sono stati rinnovati. Gli agenti ai posti di blocco sono per lo più giovani bianchi della gendarmeria, un corpo semi militare: sono pesantemente armati, allo stile degli agenti dell’ICE.  Le loro auto sembrano uscite dal film Mad Max, con grate saldate grossolanamente alla carrozzeria e completamente ammaccate dagli impatti dei sassi che li colpiscono quotidianamente; le ammaccature sembrano pitture di guerra che sfoggiano con orgoglio e distinzione. Quando le loro auto passano davanti ai banga vengono bersagliati di pietre e rispondono sparando gas lacrimogeni, dando vita a una battaglia che sembra un gioco per entrambi gli schieramenti.  Il costo economico per lo Stato della sicurezza a Mayotte non viene contabilizzato in modo separato dal totale per l’intero paese; secondo diverse fonti giornalistiche, Mayotte ha il doppio di poliziotti e gendarmi per abitante rispetto alla media di qualsiasi dipartimento francese. A Mayotte, ogni 100.000 abitanti ci sono 800 agenti (il doppio della media nazionale) contro 89 medici (un quarto della media nazionale). Lo Stato francese investe il doppio della media nazionale per controllare il territorio e 33 volte meno della media nazionale per assistere la popolazione. Secondo una dichiarazione dell’ex ministro dell’Interno Gérald Darmanin riportata da un quotidiano svizzero, Mayotte conta più poliziotti e gendarmi delle città di Marsiglia, Lione e Lille messe insieme. Il Comando della Gendarmeria di Mayotte è rafforzato in modo permanente da quattro squadroni di gendarmeria mobile; si tratta di una struttura da forza di pronto intervento che normalmente viene dispiegata solo in situazioni di crisi. La massiccia presenza di forze dell’ordine è evidente ad occhio nudo. Già sull’aereo, sia all’andata che al ritorno, abbiamo contato circa 80 di quegli inconfondibili giovani uomini bianchi con barba e/o baffi curati, nel più puro stile dei concorrenti di qualche «Isola delle Tentazioni» o «Grande Fratello»; immagino siano diretti a Mayotte per vivere un’avventura e guadagnare 1,5 volte di più che in Francia. Sulle spiagge, senza uniformi, è normale vederli sfoggiare i loro corpi scolpiti in palestra e ricoperti di vistosi tatuaggi. Ho notato con interesse che tra loro vanno per la maggiore i tatuaggi con motivi “nativi americani” e “tribali polinesiani”; secondo una ricerca tutt’altro che rigorosa sull’IA di Google, si tratta di simboli che rappresentano il coraggio, la gerarchia e la protezione. Madi è stato finalmente rilasciato; è riuscito a dimostrare che sta espletando le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno, che svolge attività di volontariato e che ha frequentato l’università per conseguire la laurea. Questa volta i gendarmi si sono dimostrati benevoli, a differenza delle altre quattro volte precedenti in cui era stato espulso… Centinaia di comoriani vengono espulsi ogni giorno e rispediti ad Anjouan dopo solo tre ore di traghetto. Molti, quando possono, tornano a Mayotte su imbarcazioni illegali chiamate kwasa-kwasa: è un viaggio breve, veloce e relativamente economico. Una studentessa del laboratorio ci ha tradotto il testo della canzone; ci ha sorpreso che i MaBrasilien parlassero di problemi sociali e politici, e non di argomenti banali come fanno tanti rapper, proprio i temi di cui Solroutes voleva parlare: migrazioni, razzismo, appartenenza, identità, colonialismo… Il ritornello ripete: «Mayotte è nostra». A chi appartiene Mayotte è una questione fondamentale nella realtà sociale, politica e storica di questa piccola isola dell’Oceano Indiano. A chi appartiene Mayotte? Alla Francia, alle Comore, all’Africa, all’Europa? È chiaro che Mayotte appartiene anche a loro, ai giovani dell’università, ai giovani del banga. Mayotte è loro. Liberate tutti i miei compagni sulle rive dell’Oceano Indiano. Ci hanno portato via tutte le nostre ricchezze. Sì, ci hanno fatto soffrire, ma non riusciranno a distruggerci. Vogliono le nostre ricchezze secondo la legge francese. Vogliono spogliarci delle nostre ricchezze. Vogliono affondarci perché siamo figli di Anjouan, perché siamo comoriani su quest’isola africana. Liberate tutti i miei amici, tutto questo mi spezza il cuore. Abbiamo vissuto nella miseria, ma andiamo avanti. L’uomo bianco vuole a tutti i costi ammanettarci davanti al tribunale della legge francese. Ci vedono solo come figli di Anjouan perché siamo comoriani. Mayotte è la nostra isola, la nostra isola! Fanculo, faremo saltare il banco! Ve l’avevo detto che saremmo diventati cattivi. Non è una storia di oggi davanti al tribunale. Ci minacciano per questioni di machete. Ma saremo forti, andremo avanti. È una merda, ci siamo giocati la vita in mare. Ma l’uomo bianco vuole affondarci a quanto pare. Bisogna essere francesi per forza, oppure ci incatenano! Una canzone gridata può aiutare a liberarsi. Liberate tutti i miei amici! 1. José González Morandi è regista e documentarista, specializzato in documentario etnografico e video sociale e partecipativo. Ha studiato cinema a Buenos Aires e Barcellona e conseguito un Master in Documentario Creativo alla Pompeu Fabra University. Ha realizzato numerosi documentari, tra cui Can Tunis, Traces of Dixan, Buscando Respeto e Baluard, premiati in festival nazionali e internazionali. Ha inoltre collaborato a progetti di ricerca e formazione in ambito cinematografico e antropologico ↩︎ 2. Leggi l’introduzione al reportage ↩︎
Oltre le code
KHANDWALARM 1 Tra maggio e giugno sono emersi cambiamenti significativi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le lunghe file davanti alla Questura di Trieste, che nel 2025 avevano rappresentato uno degli aspetti più visibili delle criticità nell’accesso alla procedura d’asilo, si sono sensibilmente ridotte. Tale mutamento, tuttavia, non sembra corrispondere a una diminuzione degli arrivi o delle richieste di protezione internazionale. Le persone continuano ad arrivare in città, a vivere in condizioni di precarietà e a manifestare la volontà di accedere alla procedura. Pare piuttosto che una parte di esse abbia scelto di considerare Trieste esclusivamente come luogo di transito oppure di rivolgersi ad altre Questure vicine, come sembrano indicare le lunghe file registrate davanti alla Questura di Udine. Se questa interpretazione fosse confermata, non ci troveremmo di fronte alla soluzione del problema, bensì al suo spostamento territoriale. A ridursi non sarebbero gli arrivi, ma la concreta possibilità di accedere ai diritti in uno specifico contesto amministrativo. In questo quadro, la diminuzione delle file davanti alla Questura non può essere automaticamente interpretata come un dato positivo. Se essa rappresenta l’effetto delle pratiche di deterrenza che negli ultimi anni hanno reso sempre più difficile l’accesso alla procedura d’asilo, inducendo le persone a rinunciare, attendere indefinitamente o rivolgersi ad altre sedi, allora non si è in presenza di una soluzione, ma di una progressiva invisibilizzazione del problema. DOCUMENTI E ACCESSO ALLA PROCEDURA: IL RISCHIO DI TRASFORMARE UN REQUISITO ILLEGITTIMO IN CRITERIO SELETTIVO A questa lettura si aggiunge un ulteriore elemento di osservazione emerso nelle settimane successive all’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, divenuto operativo il 12 giugno. Le più recenti rilevazioni indicano che la Questura di Trieste sta sperimentando una nuova modalità di gestione dell’accesso alla procedura d’asilo, basata sulla calendarizzazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la presenza di lunghe code davanti agli uffici e di rendere più ordinato il flusso delle richieste. Le ultime attività di monitoraggio sembrano evidenziare un cambiamento anche nelle modalità di accesso alla procedura. Se in passato la selezione iniziale appariva spesso fondata sulla nazionalità dichiarata, nelle ultime settimane il possesso di documenti identificativi sembra essere divenuto il principale criterio di accesso al sistema di presa in carico. In particolare, alle persone in grado di esibire un passaporto o almeno una copia dello stesso viene consegnato un modulo cartaceo contenente l’indicazione di un successivo appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo. Le persone prive di tale documento, invece, risulterebbero frequentemente allontanate senza ottenere alcuna registrazione della propria richiesta. Si tratta di una prassi che, al di là dei cambiamenti introdotti con i nuovi decreti, è da continuare a ritenersi incompatibile con il quadro normativo nazionale ed europeo secondo cui: > la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente > dalla disponibilità di documenti di identità. > > art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE Nonostante la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza 2 abbiano chiarito che la Questura non può subordinare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno all’esibizione del passaporto, tale requisito sembra essere divenuto il principale criterio di selezione per l’accesso alla procedura. Si assiste così a un’inversione della logica sottesa al quadro normativo: una prassi ripetutamente ritenuta illegittima viene applicata come criterio ordinario di gestione dell’accesso, pur continuando a risultare priva di fondamento giuridico. “ALLEGGERIRE LE QUESTURE”, LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI E IL RUOLO DEGLI ENTI ESTERNI Ulteriori criticità emergono in riferimento ai moduli cartacei utilizzati per l’assegnazione degli appuntamenti, che risultano essere in alcuni casi prestampati e, in altri, persino compilati manualmente. Dalle osservazioni raccolte risulta infatti che tali documenti non riportano la data del loro rilascio; questa omissione non rappresenta un mero aspetto formale, ma può assumere rilevanza sostanziale nella ricostruzione della vicenda amministrativa del richiedente. In assenza di una data certa, diviene infatti difficile dimostrare il momento in cui la persona ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e ha tentato di accedere alla procedura. La mancanza di una prova documentale della prima interlocuzione con l’amministrazione rischia pertanto di indebolire la posizione del richiedente qualora, in un momento successivo, sorgano contestazioni relative al rispetto dei termini procedurali – soprattutto in relazione alle procedure accelerate e di frontiera – o all’eventuale ritardo nella formalizzazione della domanda. Oltre a ciò, questa prassi rende ancora più difficile l’accesso al sistema di accoglienza, già fortemente precario sul territorio triestino. L’accoglienza dovrebbe infatti essere garantita fin dalla manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale (art. 1, comma 2, D.lgs. 142/2015). Tuttavia, in assenza di una data sul documento rilasciato dalla Questura, diventa estremamente difficile dimostrare il momento in cui tale volontà è stata formalmente espressa e, di conseguenza, far valere il diritto all’accoglienza. La concreta organizzazione del sistema appare comunque ancora poco chiara. Dalle osservazioni effettuate emerge che la fase di assegnazione degli appuntamenti si concentra in una finestra temporale estremamente ridotta, tra le 7 e le 8 del mattino, e che in tale arco di tempo vengono esaurite le disponibilità previste. La stessa Questura ha definito l’attuale modalità come una fase sperimentale. «Per ora il sistema della calendarizzazione degli appuntamenti, che in un secondo momento potrebbe essere affidato a una realtà esterna, lo stiamo gestendo direttamente noi per capire quali possono essere le criticità, quanto va tenuta aperta l’agenda, come il servizio possa essere reso il più performante possibile. Alla fine della sperimentazione faremo delle valutazioni». – Lilia Fredella Tale dichiarazione assume particolare interesse alla luce delle informazioni che circolano tra gli operatori del settore e che, pur non avendo ancora trovato conferme ufficiali, prospettano la possibilità che alcune attività connesse alla formalizzazione della domanda possano in futuro essere affidate a soggetti esterni, quali i patronati. Una simile modalità, che prevede l’affidamento a un soggetto terzo di una fase della procedura d’asilo, trova già alcune forme di sperimentazione attraverso l’introduzione di strumenti come l’applicazione «Prenota Facile», attiva in alcune città italiane. Si tratta di una piattaforma istituzionale gestita dagli uffici immigrazione delle Questure, ma il cui utilizzo potrebbe in prospettiva essere demandato ad altri enti, come ipotizzato anche nel caso di Trieste con riferimento a soggetti del territorio con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico amministrativo degli uffici. L’esperienza delle città in cui tale sistema è già stato sperimentato evidenzia tuttavia il rischio che tali strumenti possano tradursi in un ulteriore livello burocratico, introducendo nuovi passaggi amministrativi e allungando i tempi di attesa, invece di garantire un accesso più rapido ed effettivo alla procedura di protezione internazionale. Si tratta di uno scenario che merita attenzione, poiché potrebbe incidere profondamente sulle modalità concrete di accesso alla procedura viste anche le novità sulla distribuzione delle responsabilità tra amministrazione e richiedenti. IL NUOVO PATTO EUROPEO: NASCONDERE GLI OSTACOLI, LEGITTIMARE LE CARENZE E SPOSTARE LA RESPONSABILITÀ SUL RICHIEDENTE Le novità introdotte dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo sembrano infatti orientarsi verso una distinzione più marcata tra il momento della manifestazione di volontà, quello della registrazione della domanda e quello della sua successiva formalizzazione. La disciplina della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rimane ancora poco definita sotto il profilo operativo. Da un lato, rappresenta un elemento positivo il fatto che non siano state introdotte particolari formalità per la sua presentazione: continua infatti a essere sufficiente una manifestazione anche esclusivamente orale, rivolta a qualsiasi autorità competente, e permane la possibilità di trasmetterla mediante PEC. Dall’altro lato, resta irrisolto il profilo relativo alle modalità attraverso cui il richiedente potrà dimostrare di avere effettivamente manifestato la propria volontà. Non è infatti ancora chiaro se, e in quale forma, l’amministrazione rilascerà un’attestazione dell’avvenuta manifestazione di volontà, idonea a documentare l’acquisizione dello status giuridico di richiedente protezione internazionale e a individuare con certezza il dies a quo della procedura. L’assenza di una prova documentale rischia di determinare rilevanti difficoltà probatorie qualora sorgano contestazioni sull’effettiva presentazione della richiesta o sul rispetto dei termini procedurali. Le autorità dovranno poi ricevere la manifestazione di volontà e procedere alla registrazione della domanda, nuovo passaggio introdotto dal patto, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla manifestazione della volontà, termine estensibile fino a un massimo di quindici giorni in caso di arrivi ingenti. La successiva formalizzazione della domanda, invece, sembra assumere una natura diversa rispetto al passato, configurandosi come onere a carico del richiedente e si prevede debba avvenire nel termine di ventuno giorni dalla registrazione, sempre tramite Modulo C3. Se finora la formalizzazione, una volta manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, ricadeva essenzialmente nella sfera di responsabilità dell’amministrazione, il nuovo assetto sembra accentuare il ruolo attivo richiesto al richiedente per il completamento della procedura. Sebbene sia ancora troppo presto per comprendere quali saranno gli effetti concreti di tali cambiamenti, l’esperienza degli ultimi anni induce a interrogarsi sui rischi che potrebbero derivare da un sistema nel quale il mancato perfezionamento della procedura possa essere più facilmente imputato al richiedente. Se in passato le limitazioni all’accesso alla domanda di asilo derivavano spesso da comportamenti amministrativi incompatibili con gli obblighi di legge, il nuovo assetto rischia di rendere meno visibili tali ostacoli ed eventuali prassi illegittime, trasferendo sul richiedente il peso delle conseguenze derivanti dalla mancata formalizzazione. Pare infatti che tra i nuovi «obblighi di collaborazione» posti a carico del richiedente rientri proprio l’attivazione per la formalizzazione della domanda «a condizione che ne sia data la possibilità effettiva», formulazione che lascia ampi margini di incertezza interpretativa. La mancata formalizzazione della domanda potrebbe, inoltre, essere considerata un’ipotesi di ritiro implicito della richiesta di protezione internazionale. Si tratterebbe di una conseguenza particolarmente gravosa, poiché il ritiro determina la chiusura della procedura e comporta che un’eventuale nuova domanda sia qualificata come reiterata, con la conseguente applicazione di un regime procedurale più restrittivo, generalmente caratterizzato dal ricorso alle procedure accelerate con garanzie significativamente ridotte. La clausola della «possibilità effettiva» rappresenta, almeno sul piano teorico, la principale garanzia a tutela del richiedente. Si tratta, tuttavia, di una formulazione che non offre criteri sufficientemente definiti, poiché non chiarisce quando tale possibilità possa ritenersi concretamente garantita né quali strumenti il richiedente possa utilizzare per dimostrare di essersi diligentemente attivato. Resta pertanto da chiarire quali elementi debbano essere considerati per accertare che l’amministrazione abbia realmente posto la persona nelle condizioni di adempiere all’obbligo di formalizzazione. Qualora una persona abbia manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale ma non sia riuscita a formalizzare la domanda per ragioni indipendenti dalla propria volontà – ad esempio per l’impossibilità di ottenere un appuntamento, per l’esaurimento delle disponibilità giornaliere o per altri ostacoli organizzativi – sarà fondamentale comprendere quali strumenti potranno essere utilizzati per dimostrare tali circostanze. La questione assume particolare rilievo alla luce delle prassi già osservate a Trieste. Se al richiedente viene consegnato un semplice foglio con l’indicazione di un appuntamento, privo della data di registrazione, non tradotto in una lingua comprensibile e privo di adeguate garanzie documentali, e se, una volta presentatosi all’appuntamento, questo viene rifiutato o rinviato – come risulta essere già accaduto, ad esempio, in casi in cui la data dell’appuntamento era stata annotata manualmente e successivamente ritenuta non valida – il rischio è che decorra inutilmente il termine previsto per la formalizzazione. In una simile situazione, il richiedente potrebbe dover dimostrare non di aver mancato all’obbligo di formalizzazione, ma che non gli è stata concretamente garantita la possibilità di completare la procedura per ragioni non dipendenti dalla propria volontà. Resta dunque da vedere quale sarà l’orientamento della giurisprudenza rispetto a queste nuove modalità di gestione della procedura e in che misura i giudici saranno chiamati a intervenire per garantire che le trasformazioni organizzative e normative non si traducano in una compressione del diritto d’asilo. CONCLUSIONE Ad oggi, ciò che emerge, è un quadro ancora estremamente incerto. Queste settimane sono state caratterizzate da continui cambiamenti e sperimentazioni, con modalità operative che sembrano modificarsi rapidamente anche da un giorno all’altro. Davanti alla Questura di Trieste, in momenti diversi, le persone sono state indirizzate secondo criteri differenti: in alcuni casi sulla base della nazionalità dichiarata, in altri attraverso la richiesta di documenti identificativi, in altri ancora mediante la consegna di “ticket” contenenti una data di appuntamento, una documentazione priva di uniformità e molto informale. La mancanza di chiarezza sulle modalità concrete di accesso alla procedura rende difficile comprendere quale sia oggi il percorso effettivamente richiesto a chi intende chiedere protezione internazionale e quali siano gli strumenti a disposizione per dimostrare il proprio tentativo di accesso. Ciò che appare invece costante è una progressiva riduzione delle garanzie per le persone in movimento e uno spostamento crescente dell’onere della procedura sul richiedente. Oltre agli aspetti giuridici e operativi, non si può prescindere dall’analisi della dimensione politica della costante frammentazione della procedura. Districarsi tra i meandri dell’amministrazione risulta spesso estremamente complesso anche per operatori sociali e legali. L’attuazione del Nuovo Patto su migrazione e asilo, attraverso i suoi regolamenti e le sue direttive, si caratterizza oggi per un quadro procedurale complesso e poco trasparente, dal quale emerge però chiaramente una progressiva restrizione dei diritti delle persone in movimento e dei richiedenti asilo. In questo contesto, attribuire al richiedente l’onere della formalizzazione della domanda di protezione internazionale appare come una precisa scelta politica. All’interno di un sistema poco chiaro e fortemente frammentato, in cui intervengono una molteplicità di soggetti istituzionali e del terzo settore, orientarsi tra i diversi passaggi procedurali diventa estremamente difficile. Tale difficoltà è ancora più evidente per chi è appena arrivato in Italia, non dispone di una rete di supporto, non conosce il funzionamento del sistema e si trova comunque gravato dall’onere di rispettarne procedure e adempimenti. L’accesso ai diritti, già scarsamente garantito in molte città italiane, diventa ancora più complesso, all’interno di un quadro che vede restringere progressivamente le tutele e le garanzie di persone i cui diritti dovrebbero essere assicurati dalla legge. Risulta chiaro che le nuove norme non intervengono per superare le prassi illegittime già osservate, ma anzi forniscono un nuovo quadro amministrativo entro cui tali ostacoli possano essere legittimati e resi meno visibili. Se l’organizzazione amministrativa diventa il luogo in cui si definisce concretamente l’accesso alla protezione internazionale con prassi illegittime e indefinite è evidente che siano le esigenze politiche di controllo a prevalere sulle garanzie previste dal diritto. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE ↩︎
Per non dimenticare Oussama Darkaoui, morto di CPR
Il 5 agosto di due anni fa, nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, moriva Oussama Darkaoui. Non si è trattato di una tragica fatalità, non può essere considerato neppure un fatto isolato ed eccezionale, quanto piuttosto un dramma maturato in un contesto di enorme sofferenza, abbandono e degrado. A due anni di distanza ricordiamo Oussama, un ragazzo di appena 22 anni con tanti sogni da realizzare e una intera vita da vivere. Ricordiamo la sua morte per rammentare a tutti quanto sia ingiusto e disumano il sistema della detenzione amministrativa e quanta sofferenza venga riservata a migliaia di stranieri nel nostro Paese. Oussama è il simbolo di una lotta che non deve arrestarsi, una lotta di civiltà e per la nostra civiltà. Perché, a differenza di quanto si vada affermando da alcune parti, la nostra civiltà non è quella dei respingimenti, della chiusura (mentale, prima ancora che fisica), della paura, della violenza e dell’odio. Così, quanto accaduto al giovane Oussama ci interroga su quanto sta accadendo in questi anni in Italia, in Europa e nel Mondo. Viviamo un tempo caratterizzato da paura e violenza. Paura di tutto ciò che è altro da noi, violenza (non solo fisica) contro la diversità. Tutto ciò si traduce sul piano politico in una legislatura difensiva e di chiusura. Si adottano così sempre nuovi provvedimenti emergenziali e urgenti, sempre più restrittivi, sempre più figli dell’allarmismo sociale creato ad arte. Tutto questo genera una cecità morale dei governanti e dei governati che si scrollano di dosso ogni responsabilità rispetto ai fenomeni sociali, da un lato, e agli accadimenti nazionali ed internazionali, come se tutto fosse normale e naturale. Abbiamo intrapreso così, passo dopo passo, un cammino pericoloso, in direzione della demonizzazione dello straniero e della chiusura totale a tutto ciò che è “altro” da noi. Questa strada, rappresenta il percorso più semplice e sicuro per una politica superficiale e irresponsabile, ma, lungi dal risolvere i problemi sociali che pur esistono, rappresenta uno strumento per colpire soltanto i soggetti più fragili e meno tutelati. Lo straniero è diventato così la causa di tutti i mali italiani e il solo nemico da combattere per vivere meglio. Così, quanto accaduto ad Oussama svela tutta l’ipocrisia del mondo occidentale. L’ipocrisia di chi dichiara di essere il difensore di tradizioni, di principi, di una cultura “superiore”, ma dimentica la vera essenza di quella cultura. Dal famoso motto della Rivoluzione francese “Liberté, Égalité, Fraternité”, trasfuso nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, passando per le Costituzioni dei moderni Stati europei, per la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, la cultura occidentale è stata protesa alla difesa della sacralità dell’uomo, di tutti gli uomini. Il maggiore insegnamento della nostra cultura sta proprio nell’umanesimo, inteso non come un convenzionale periodo storico da studiare a scuola, ma come cultura della vita e della difesa dell’uomo e dei suoi diritti. Una tradizione che abbiamo rinnegato anche da ultimo con l’approvazione a livello europeo con le nuove normative in materia di migrazione. Come Europa e come Italia dovremmo allora ricordare la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni. L’Italia nasce per sublimare le tante culture che caratterizzavano quella terra a forma di stivale. Una terra che è stata per lunghissimo tempo punto di incontro e di fusione di diverse culture. Dai tempi delle colonie della Magna Grecia, l’Italia è stata terra di approdo, di incontro, di fusione di culture, lingue, tradizioni. La terra delle tante realtà comunali, delle province, dei dialetti e anche dei tanti culti religiosi, dei tanti santi venerati, delle tante storie. Non vi è Paese più ricco di diversità del nostro. Da Nord a Sud e da Sud a Nord, l’Italia è una terra di mille differenze, quelle differenze che la rendono unica e meravigliosa. Questa terra che ha accolto per secoli uomini e donne provenienti da ogni angolo del mondo, oggi, non è più in grado di essere accogliente. > Spaventati da chi parla di una invasione in corso rischiamo di perdere il > senso della realtà. Così ci aggrappiamo ad una pseudo cultura che dovremmo difendere ma in cui non crediamo. Le nostre tradizioni distrutte da tempo dal consumismo e dal capitalismo, sono da tempo radici secche. Rimaniamo così ancorati ad una cultura che non esiste più, se non nella versione riveduta e corretta dall’imperialismo americano. Ecco allora che chi parla di attacco alla nostra cultura, sta difendendo un simulacro, un cadavere in putrefazione. Mentre la vera cultura è viva e dinamica nel momento in cui è in divenire e in relazione con il diverso da sé. La storia dei popoli è storia di contaminazione e non di chiusura. È storia di incontro e non di solitudine. I popoli che si sono aperti al mare, che hanno favorito i contatti economici e culturali, sono i popoli che hanno favorito la loro ricchezza e la loro crescita. I popoli che si sono chiusi, ritirandosi in sé stessi, hanno sancito la loro fine. Ricordare Oussama Darkaoui nel giorno dell’anniversario della sua morte significa ricordare tutto questo e molto di più. Ricordare oggi Oussama vuol dire anche pensare ai tanti stranieri che continuano ad essere rinchiusi nei CPR italiani in condizioni di degrado, di abbandono e di sofferenza estrema. Oussama ci ricorda che i CPR continuano la loro drammatica funzione e, soprattutto, dispensano ancora oggi gratuita sofferenza. Le immagini che vengono quotidianamente diffuse dall’interno di queste strutture, mostrano tutta la drammaticità della situazione che si vive all’interno dei CPR. Strutture collocate in zone diverse d’Italia sono accomunate da degrado e abbandono. Sono accomunate dall’essere luoghi di estremo disagio e di sofferenza. Commemorare Oussama Darkaoui significa oggi ricordare che vi sono luoghi infernali che devono essere cancellati per restituire dignità e onore alla cultura occidentale e al nostro Paese. -------------------------------------------------------------------------------- Oggi, 5 agosto, alle ore 17 si terrà un presidio promosso dall’Assemblea Lucana No CPR davanti al CPR di Palazzo San Gervasio (PZ). > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da NO CPR Assemblea Lucana (@assemblealucananocpr)
Condannata la Questura di Torino a 50 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
Il Tribunale di Venezia, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio. Il Tribunale di Venezia, accogliendo un reclamo avverso un primo rifiuto di riconoscere la propria competenza rispetto all’intervento sul rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha riconosciuto due importanti principi.  In primo luogo, l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta allo stesso giudice della cautela ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112, co. 2, lett. c, c.p.a.) è riservato alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti a esse equiparati, categorie cui i provvedimenti cautelari – provvisori e inidonei al giudicato – non appartengono (conformi Cons. Stato n. 1463/2021; Cass. Sez. Un. n. 6039/2019). Nel merito, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta di protezione speciale” entro 30 giorni e, applicando l’art. 614-bis c.p.c., ha fissato in 50 euro al giorno la somma dovuta allə richiedente per ogni giorno di ritardo oltre il termine, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite. Si tratta di un’applicazione particolarmente significativa dell’astreinte contro l’inerzia della Questura nel rilascio del permesso provvisorio: il ritardo dell’amministrazione ha ora un costo economico quantificato per ogni giorno. Tribunale di Venezia, ordinanza del 25 giugno 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.
I Maroons di Tsamboro
LUCA QUEIROLO PALMAS 1 Nell’aprile del 2026, Lighthouse Report documenta come le tecniche di intercettazione in mare della PAF (Police aux Frontières) siano all’origine di morti e naufragi nelle acque circostanti l’isola di Mayotte. Differentemente dalle pubblicazioni precedenti della stessa inchiesta, questa volta è un video fatto dalla stessa PAF, e non più le sole testimonianze dei passeggeri, a raccontare la dinamica degli eventi. Come scrivono i giornalisti di Lighthouse, non si tratta di un caso isolato, ma di un modello di intervento ripetuto che “ha generato numerosi naufragi e almeno 25 morti” 2. Il video circola diffusamente sulla stampa francese ed entra nel dibattito pubblico. Una studentessa che partecipa al nostro workshop all’Università di Mayotte ci dice con tono commosso: «Ho visto le immagini dei gendarmi che bloccano le persone in mare mettendole in pericolo. È inumano che succeda. Non pensavo che succedesse».  Le immagini della polizia in mare evidenziano una imprevista similitudine. Quanto le autorità francesi, dunque europee, fanno qui nella laguna di Mayotte alle persone in fuga dalla regione dei grandi Laghi o ai comoriani senza documenti non si distingue di molto dalle pratiche di altri corpi militari che gestiscono la frontiera europea su procura nel Mediterraneo centrale. Ad esempio sia il Rapporto Interrupted Sea di Alarm Phone, sia i rapporti sulla tratta di Stato fra Tunisia e Libia del collettivo RRX rivelano, grazie alle testimonianze di sopravvissuti, che i naufragi sono gli esiti routinari delle intercettazioni violente in mare della Garde Nationale Tunisienne; lo stesso dicasi per la cosiddetta Guardia Costiera Libica che, fra le altre cose, è solita sparare sulle navi dei soccorritori della flotta civile per impedire gli arrivi a Lampedusa. La crudeltà del respingimento in mare, con le relative conseguenze mortali, è anche all’opera su un’altra frontiera, quella greco-turca: Aegean Boat Report documenta costantemente le pratiche violente della HCG (Helleniki Coast Guard), un’altra istituzione dentro lo spazio politico dell’Unione Europea. Se migranti e rifugiati finiscono dentro un frame che è quello della guerra, non si tratta più per l’agire e il pensiero di Stato di portare soccorso a un soggetto in condizione di pericolo, ma di fermare un’intrusione o di bloccare con ogni mezzo un arrivo; non è più una questione umanitaria, ma una questione di sicurezza. È come se uno stesso sapere necropolitico stesse circolando fra attori operanti sulle frontiere marine, obliterando le differenze fra chi agisce in prima persona in nome dell’Unione Europea e dei suoi singoli Stati e quanti agiscono su nostra procura e con nostri fondi, legittimando pratiche un tempo impensabili: i naufragi provocati e le omissioni di soccorso. -------------------------------------------------------------------------------- In molte delle testimonianze che abbiamo raccolto durante la nostra ricerca si menziona l’isolotto di Mtsamboro – a poche miglia nautiche a Nord di Mayotte dentro la laguna circoscritta dalla barriera corallina – come uno dei luoghi di arrivo. In effetti, questo isolotto disabitato dista dall’isola di Anjouan circa 35 miglia, solo qualche ora di navigazione con tempo buono e un motore da 60 cavalli. È la mattina presto di una domenica quando arriviamo e la prima cosa che vediamo avvicinandoci è una pattuglia della PAF in mare e poi a terra un kwassa kwassa arenato senza motore. La lunga striscia di sabbia dove approdiamo è divisa in diversi settori; quello turistico per gli expat, quello dei maoresi che campeggiano e quello di chi arriva dalla Comore e cerca di varcare l’ultimo tratto di mare che li porterà in Francia, in Europa. Bacar, la nostra guida, ci dice con sicurezza di poter distinguere un comoriano da un mahorese al primo sguardo. È lui che ci segnala senza alcuna enfasi che sulla spiaggia ci sono dei clandestini. L’imbarcazione in vetroresina, il kwassa kwassa, giace ad un’estremità della spiaggia; nelle vicinanze una specie di accampamento dotato di un pozzo d’acqua e con molti resti fra cui bottiglie di plastica e involucri di merendine o cibi in scatola. In lontananza si vede ancora la barca della PAF pattugliare. Come a dire: sappiamo che siete sulla spiaggia. Dice Bakar: «non ci sono sempre i comoriani, ma ci sono spesso. A volte anche gli africani vengono. Devono essersi riparati qui, perché sono stati visti e ora aspettano il momento buono per passare. Può essere domani o fra un mese». Quest’isolotto è un limbo, tra le destinazioni turistiche più note nell’arcipelago. Mayotte è a poche miglia nautiche, 10 minuti di navigazione. Continua Bacar: «Se le guardie scendono a terra, i clandestini si nascondono nei bananeti alle nostre spalle, e diventano imprendibili». I clandestini sono circa una ventina, parlano poco francese. Sono tutti minorenni; con loro scambiamo qualche parola sul calcio. Hanno tolto il motore e la benzina dal kwassa; dentro la barca i resti di una navigazione recente. Chiedo a Bacar dove stanno le famiglie di questi ragazzi: «Sono qui a Mayotte e non possono fare niente per recuperarli. Nessuno li può venire a prendere, anche se sono i loro figli. Finirebbe in prigione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I capitani sono quelli che rischiano di più. Nessuno dice di essere capitano. A volte mollano le persone sull’isolotto e tornano indietro con la barca». Non questa volta, però.  Poche ore dopo sale la marea e vediamo i ragazzi comoriani spingere la barca e nasconderla dentro il bananeto, ricoprendola di foglie. Pensiamo alla storia dei maroons nei Caraibi; fuggire, imboscarsi, per resistere. Adesso il kwassa è invisibile. Non esiste più.  -------------------------------------------------------------------------------- Il giorno dopo discutiamo della nostra gita all’isola di Tsamboro con Madi, il nostro amico del banga: «Ci sono passato anche io diverse volte da quella spiaggia. Rimani lì e aspetti il momento buono per passare. Devi studiare le maree, perché le guardie con la barca grande non riescono a passare sopra la barriera corallina che circonda l’isola, e i tempi, il momento opportuno… meglio provare quando c’è il cambio turno. Anche io ho fatto esattamente come i ragazzi che avete visto. Abbiamo nascosto benzina, motore e barca. E poi qualcuno da terra ci ha chiamato e ci ha dato il via libera. A volte invece si fa lo scambio direttamente in acqua, un trasbordo, così i capitani di Anjouan non perdono la loro barca. Le guardie francesi lavorano con quelle delle Comore, ma a terra a Mayotte c’è chi lavora con i pescatori di Anjouan…». Insomma, per quanto nascosta e criminalizzata, una qualche ferrovia sotterranea – su base familiare o commerciale – esiste anche a queste latitudini; d’altra parte quale è il genitore che non aiuterebbe il figlio bloccato su un isolotto a pochi kilometri da casa? E poi Madi, che ha fatto avanti e indietro da Anjouan diverse volte, ci fa capire che c’è sempre un po’ di corruzione che aiuta le partenze. «Sai… non è che la PAF blocca tutte le barche, a volte ti vedono ma ti lasciano passare. Devono pur lavorare i poliziotti sull’isola». Mayotte è infatti un grande laboratorio di polizia, un campo scuola, uno spazio di addestramento per reparti di ogni tipo. E poi qualcuno i lavori manuali sull’isola li deve pur fare: chi pesca? Chi fa l’agricoltura? Chi fa i lavori edili? Chi fa il piccolo commercio? La risposta è semplice: i comoriani, con o senza documenti. Continua Madi: «Altre volte noi partiamo in convoglio, con tante barche, e quando la PAF arriva ci disperdiamo in tutte le direzioni per rendergli il lavoro più difficile». Nonostante la costruzione materiale e giuridica della frontiera, fra isole che condividono lingue e cultura ma appartengono a entità politiche diverse, lo spazio di circolazione rimane aperto e poroso; e la mobilità è in tutte le direzioni. C’è chi prende i kwassa kwassa per tornare alle Comore e chi per venire a Mayotte dopo una deportazione. E poi c’è il commercio e il contrabbando: fra le due isole viaggiano tabacco, riso, benzina, droga, cannella… oltre ai passeggeri. Di questi traffici, secondo Madi, la PAF gestisce un pezzo di mercato, fa passare alcune imbarcazioni e ne blocca altre. Una storia che si ripete; non c’è frontiera in cui i ricercatori di Solroutes siano stati in questi 4 ultimi anni in cui polizie e autorità varie non fossero almeno in parte, e a seconda del ciclo e del momento politico, uno degli attori nell’equazione del passaggio.  Reportage e inchieste MAYOTTE, FRANCIA, OCEANO INDIANO, FORTEZZA EUROPA L'introduzione al reportage 7 Luglio 2026 Reportage e inchieste IL SISTEMA MAYOTTE E IL DIRITTO DELL’ECCEZIONE Il 1° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" Luna Selimovic' 14 Luglio 2026 Reportage e inchieste «PENSAVO QUESTA FOSSE LA FRANCIA». LE ROTTE DALL’AFRICA CONTINENTALE E IL CAMPO DI TSOUNDZOU Il 2° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 21 Luglio 2026 Reportage e inchieste FRA GLI ILLEGALI NEI BANGA Il 3° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 28 Luglio 2026 1. Sociologo e professore all’Università di Genova, specializzato in migrazioni e sociologia visuale. Co-dirige la rivista Mondi Migranti ed è Principal Investigator del progetto ERC AdG SOLROUTES, dedicato alle solidarietà lungo le rotte migratorie in Europa. ↩︎ 2. Caught on camera : French police cause capsize – Lighthouse Report, 28 april 2026 ↩︎
Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e Questura
Con l’ordinanza n. 3818/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Quarta) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa il 10 ottobre 2025 da Naga e ASGI contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per i ritardi sistematici nella formalizzazione delle domande d’asilo. Il Tribunale ha stabilito di non decidere subito nel merito, ma di acquisire prima elementi più precisi sulla situazione dalla Questura di Milano. A seguito dei ritardi denunciati dalle associazioni e da alcune persone richiedenti asilo al Ministero dell’Interno e Questura di Milano viene chiesto di depositare entro 90 giorni una relazione documentata e circostanziata che chiarisca: 1. i tempi medi di ogni fase della procedura per gli anni 2024, 2025 e primo semestre 2026; 2. se la durata complessiva sia diminuita dopo l’introduzione del sistema enti (dal 2023); 3. le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate all’Ufficio Immigrazione negli anni 2024-2026; 4. se le misure adottate abbiano esaurito i margini di miglioramento e se sia prevedibile una riduzione dei tempi entro il 31/12/2026; 5. le scelte organizzative di allocazione delle risorse rispetto ad altri uffici della Questura, e se siano rivedibili; 6. ogni altro aspetto rilevante. Il Tribunale chiede inoltre al Ministero dell’Interno di chiarire, “se la dimensione del fenomeno dei richiedenti la protezione internazionale presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quella riscontrabile presso le altre Questure italiane, e ciò al fine di accertare se l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate alla Questura di Milano sia coerente con l’entità del fenomeno stesso”. La stessa richiesta che il TAR Veneto aveva già rivolto al Ministero nell’ambito dei ricorsi analoghi presentati contro le Questure di Venezia e Vicenza e conclusisi, a marzo 2026, con la condanna della strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia. La trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, quando il Tribunale valuterà la relazione depositata dalle amministrazioni. Il caso milanese non è isolato, ma riflette una criticità diffusa a livello nazionale: in molte città, ritardi e disfunzioni continuano a ostacolare l’accesso alla procedura di asilo, compromettendo l’effettività di un diritto fondamentale. Naga e ASGI accolgono con favore la decisione del TAR Lombardia, che rappresenta un passaggio importante per fare luce sulle responsabilità dell’amministrazione. Chiarire le scelte organizzative e l’impiego delle risorse è essenziale per rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo. Il diritto di chiedere protezione deve essere garantito nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge, insieme ai diritti che da esso discendono. E le amministrazioni hanno il dovere di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati. Senza ritardi che sono spesso la rappresentazione della non-volontà politica di tutelare chi deve essere protetto. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza n. 3818 del 20 luglio 2026