Persone straniere invalide e SSN: la Corte Costituzionale sancisce il diritto all’iscrizione gratuita
Con la sentenza n. 97, depositata il 5 giugno 2026 in Gazzetta Ufficiale, la
Corte Costituzionale ha stabilito che le persone straniere titolari di un
permesso di soggiorno per residenza elettiva – ottenuto a seguito del
riconoscimento di una prestazione di invalidità – hanno diritto all’iscrizione
gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Nessun contributo minimo dovuto: i
2.000 euro annui richiesti fino ad oggi non erano e non sono dovuti.
La questione riguarda uno specifico snodo del percorso migratorio: persone
straniere che, divenute invalide, perdono il titolo di soggiorno per lavoro e
ottengono in sua sostituzione un permesso per residenza elettiva, in quanto
percettori di un trattamento di invalidità. Il problema è che questo permesso
non figura nell’elenco di cui all’art. 34 del Testo Unico sull’Immigrazione, che
determina l’accesso all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.
Il paradosso è evidente: proprio nel momento in cui il bisogno di cure si fa più
urgente, la persona perde la copertura sanitaria garantita. Per ottenere
l’iscrizione, le veniva chiesto il pagamento di un contributo che con la Legge
di Bilancio 2024 è salito a 2.000 euro annui, spesso un terzo del reddito di chi
vive di sola invalidità.
Davanti alla Corte, anche la Presidenza del Consiglio ha riconosciuto che
un’interpretazione corretta dell’art. 34 TUI avrebbe dovuto condurre
all’iscrizione gratuita. Ma per ventisette anni il ministero competente non ha
mai trasmesso alle Regioni alcuna direttiva in tal senso. Le Regioni hanno
quindi operato in ordine sparso, negando nella grande maggioranza dei casi
l’iscrizione gratuita.
LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA
La pronuncia della Corte Costituzionale produce effetti immediati e retroattivi.
Le amministrazioni regionali che hanno riscosso il contributo saranno tenute a
restituire le somme illegittimamente percepite.
ASGI, APN, Emergency e Naga – che hanno sostenuto il contenzioso in numerosi
tribunali italiani – sottolineano «questo ennesimo episodio di inammissibile
trascuratezza della condizione delle cittadine e dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, che ora si ripercuote anche contro la pubblica
amministrazione, che sarà tenuta a restituire le somme pagate dato che le
persone interessate non avevano l’obbligo di versarle, come ora riconosciuto
dalla Corte Costituzionale».
Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 5 giugno 2026