Perù, diritto all’oblio e libertà di stampa: analisi della sentenza della Corte Costituzionale alla luce del principio di proporzionalità

Pressenza - Monday, July 27, 2026

La recente sentenza della Corte Costituzionale (TC) che ha ordinato la rimozione di tre articoli giornalistici relativi al cosiddetto caso Orellana ha riaperto il dibattito sui limiti del diritto all’oblio in Perù. Sebbene l’obiettivo di tutelare l’onore e la reputazione di una persona successivamente scagionata sia costituzionalmente legittimo, la decisione solleva una questione di maggiore rilevanza: se la rimozione definitiva di archivi giornalistici costituisca una misura compatibile con la libertà di informazione, la memoria storica e gli standard nazionali e internazionali di tutela dei diritti fondamentali.

Di: Yngrid Armas*

Il conflitto tra due diritti fondamentali

Il caso mette a confronto due diritti costituzionali di pari gerarchia.

Da un lato, l’articolo 2, comma 7, della Costituzione tutela l’onore, la buona reputazione e la privacy, diritti rafforzati dalla Legge n. 29733, Legge sulla protezione dei dati personali.

D’altro canto, l’articolo 2, comma 4, della Costituzione garantisce le libertà di informazione, di espressione e di stampa, pilastri essenziali dello Stato costituzionale e del controllo democratico sulle questioni di interesse pubblico.

Il vero problema giuridico non risiede nel riconoscere il diritto all’oblio, bensì nel determinare quale sia il meccanismo costituzionalmente adeguato per renderlo effettivo.

Il principio di proporzionalità come fulcro dell’analisi

La sentenza della Corte costituzionale ha optato per la misura più incisiva: ordinare la rimozione totale delle pubblicazioni digitali.

Tuttavia, il principio di proporzionalità richiedeva di valutare alternative meno restrittive per la libertà di informazione, quali: La soppressione definitiva del contenuto costituisce la misura più gravosa per il diritto all’informazione e per la conservazione dell’archivio storico.

  • aggiornare le notizie incorporando le informazioni sull’assoluzione della ricorrente;
  • ordinare la deindicizzazione nei motori di ricerca;
  • ricorrere, in via eccezionale, a meccanismi di anonimizzazione.

La legge sulla protezione dei dati personali e l’attività giornalistica

Paradossalmente, la stessa legge n. 29733 contiene garanzie per l’esercizio dell’attività giornalistica.

Tra queste spiccano:

  • l’esclusione del trattamento dei dati effettuato nell’esercizio delle libertà di informazione e di espressione;
  • le eccezioni al consenso in presenza di interesse pubblico;
  • i limiti al diritto di cancellazione quando sussistono finalità storiche o informative.
  • Per questo motivo, la sentenza sembra discostarsi dall’equilibrio previsto dalla legislazione peruviana tra protezione dei dati e libertà di stampa.

Lo standard internazionale

La decisione si discosta anche dalla giurisprudenza europea.

La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea distinguono chiaramente tra: i motori di ricerca, dove il diritto all’oblio può essere esercitato tramite la deindicizzazione; e gli archivi digitali, il cui valore storico merita una protezione rafforzata.

Casi come Google Spain, Times Newspapers Ltd. contro Regno Unito e Hurbain contro Belgio dimostrano che la regola generale non è quella di eliminare le informazioni giornalistiche, bensì di adottare misure meno lesive per preservare contemporaneamente l’onore e la memoria storica.

Conseguenze del precedente costituzionale

La sentenza potrebbe generare importanti effetti istituzionali: non si tratta solo del caso di una persona specifica, ma del modello di tutela costituzionale applicabile a tutta la stampa digitale peruviana.

  • aumento delle azioni legali volte a richiedere la rimozione di notizie arretrate;
  • indebolimento del giornalismo d’inchiesta;
  • incentivi all’autocensura;
  • frammentazione degli archivi storici digitali;
  • lesione del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di interesse pubblico.

Conclusione

La tutela dell’onore, della vita privata e della reputazione costituisce un obbligo costituzionale dello Stato. Tuttavia, tale tutela deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e cercando di limitare il meno possibile la libertà di informazione.

La rimozione totale di pubblicazioni giornalistiche veritiere appare come una misura eccessiva rispetto ad alternative meno lesive, quali l’aggiornamento delle notizie, la deindicizzazione o l’anonimizzazione. Di conseguenza, il precedente stabilito dalla Corte Costituzionale non solo ridefinisce la portata del diritto all’oblio in Perù, ma pone anche serie sfide alla libertà di stampa, alla conservazione della memoria storica e alla certezza del diritto nel giornalismo d’inchiesta.

Questo approccio trasforma il dibattito in una riflessione sull’equilibrio tra i diritti fondamentali, evitando di presentare il conflitto come un semplice scontro tra privacy e stampa.

È possibile leggere un’intervista più approfondita su La Plataforma CB:

https://www.youtube.com/live/nKxqR-gcRFY?si=9WXH7MpEQQwLKGH9

(*) Avvocata, ricercatrice e conciliatrice.

Redacción Perú