Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, September 3, 2026

La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.).

La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso. 

Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia.

Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti.

Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’. 

Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”.

Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026

Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo.

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