Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante
esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una
condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in
India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur
escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque
motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente
al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o
degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi
dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di
non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la
posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”,
valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente
Antitratta (NdR.).
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La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è
trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In
seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il
proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da
trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.
Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un
trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi
un nulla osta per lavoro stagionale in Italia.
Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore
di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito
che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato
portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in
un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti.
Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso
che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione
emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato
il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.
Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione
debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come puntualizzato dalla
relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per
tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella
difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia,
esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere
sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b)
dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”.
Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026
Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato
seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo.
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