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Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.). -------------------------------------------------------------------------------- La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.  Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia. Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti. Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.  Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”. Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’India * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” Vedi le sentenze: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione internazionale, tempestività del ricorso ed effetto sospensivo automatico
La III Sezione civile della Corte d’Appello di Bari accoglie il reclamo avverso due provvedimenti del Tribunale che avevano negato l’effetto sospensivo ex lege sul presupposto – poi superato – della mancata prova di tempestività del ricorso. Una volta accertata la tempestività, anche a seguito di integrazione documentale, l’effetto sospensivo automatico di cui all’art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. 25/2008 non può essere negato. IL CASO In data 1° aprile 2026 il ricorrente proponeva ricorso avverso il diniego della protezione internazionale della competente Commissione Territoriale di Bari, formulando contestuale istanza di sospensione cautelare. Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, rigettava l’istanza con una motivazione tutta processuale: non risultava prodotta la prova della data di notifica del provvedimento impugnato, necessaria a verificare il rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 35-bis, comma 2, D.Lgs. 25/2008. L’impossibilità di accertare la tempestività -secondo il Tribunale – precludeva l’esame stesso dell’istanza di sospensione. Con note autorizzate depositate il 14 aprile 2026, la difesa rappresentava che nell’acquisizione del provvedimento impugnato non era compresa la prima pagina, recante il numero della raccomandata con cui era stata comunicata la decisione della Commissione. Produceva, a colmare la lacuna, la ricevuta estratta dal servizio Dove quando di Poste Italiane, attestante spedizione e consegna al ricorrente in data 19 marzo 2026: la prova, dunque, della tempestività dell’impugnazione, con conseguente richiesta di esaminare e accogliere l’istanza cautelare. Il Tribunale, tuttavia, nel procedimento aperto a seguito del deposito delle note, dichiarava l’istanza inammissibile, qualificandola come nuova istanza cautelare. I PROVVEDIMENTI Il ricorrente proponeva reclamo avverso entrambi i decreti: * il decreto di rigetto n. cron. 4993/2026, emesso il 14 aprile 2026; * il decreto di inammissibilità n. cron. 5046/2026, emesso il 16 aprile 2026. Unico motivo: violazione dell’art. 35-bis D.Lgs. 25/2008, vizio di motivazione e contraddittorietà. Il ricorrente lamentava, in particolare, che il giudice di prime cure non avesse attivato i propri poteri officiosi per acquisire la prova del perfezionamento della notifica – documentazione nella disponibilità della stessa Amministrazione – e che avesse poi ignorato l’integrazione documentale fornita, erroneamente riqualificandola come nuova istanza cautelare e dichiarandola inammissibile. Deduceva altresì la lesione del diritto di difesa, essendo i provvedimenti risultati preclusivi della tutela di legge sulla base di una mera carenza formale, peraltro tempestivamente sanata. Sul piano del periculum, il ricorrente evidenziava di trovarsi stabilmente in Italia dal 2022, con ingresso regolare, attività lavorativa e contratto in essere, residenza stabile e titolarità di contratto di locazione: la mancata sospensione avrebbe comportato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile alla sfera della vita privata, con perdita della stabilità lavorativa e abitativa. LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO La III Sezione civile ha ritenuto fondate le doglianze e ha riformato entrambe le decisioni. Il ragionamento della Corte si sviluppa lungo un punto essenziale: il Tribunale, dopo aver fondato il primo rigetto sulla mancanza di prova della tempestività, non ha poi in alcun modo considerato il riscontro successivamente prodotto. Ma una volta comprovata e accertata la tempestività del ricorso, l’effetto sospensivo previsto ex lege non può essere negato, salva la sola constatazione dei motivi ostativi codificati, nella specie non ravvisabili. Del pari erronea è la declaratoria di inammissibilità del secondo provvedimento: la Corte esclude che vi fosse una reiterazione dell’istanza cautelare, avendo il ricorrente semplicemente fornito la documentazione idonea a consentire una più compiuta valutazione dell’istanza originaria. La Corte mette in luce l’effetto paradossale insito nella condotta del giudice di prime cure. Il giudice è tenuto a verificare la tempestività del ricorso – verifica possibile anche sulla scorta di produzioni documentali integrative – e, in caso di esito positivo, a procedere alla trattazione nel merito. Non può, tuttavia, prendere atto della tempestività ai fini del prosieguo del giudizio e, al contempo, negare l’effetto sospensivo, che di quella tempestività è conseguenza automatica. Una simile decisione è intrinsecamente contraddittoria e viola il disposto dell’art. 35-bis, comma 3. La Corte richiama infine il dovere del giudice di attivare i poteri officiosi: a fronte di una parte che non dispone necessariamente di un’attestazione completa e immediata della data di perfezionamento della notifica, il giudice ben avrebbe potuto sollecitare l’Amministrazione a chiarire data e modalità della notifica del provvedimento di rigetto – opzione peraltro già seguita dallo stesso Tribunale in altri procedimenti, come documentato dal reclamante – o disporne in via provvisoria la sospensione, riservando all’esito dell’integrazione istruttoria l’approfondimento della questione processuale. La Corte d’Appello di Bari, III Sezione civile, accoglie il reclamo e dichiara sussistere i presupposti applicativi di cui all’art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai fini dell’effetto sospensivo ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale. PERCHÉ LA PRONUNCIA È RILEVANTE La decisione ha una portata che va oltre il singolo caso. Il Tribunale di Bari ha infatti dichiarato, in numerosi procedimenti seguiti da colleghi che difendono richiedenti asilo, l’inammissibilità del ricorso proprio perché non risultava certa la data di notifica del provvedimento di diniego. All’origine c’è un problema di sistema. Il diniego viene inviato ai richiedenti che vivono in autonomia per posta, in busta chiusa, senza che ne rimanga prova documentale della ricezione, a differenza di quanto accade con la notifica a mani per chi è ospite di un CARA o trattenuto in un CPR. La parte si trova così onerata di una prova che non è nella sua immediata disponibilità, mentre l’Amministrazione la custodisce nel proprio fascicolo. La Corte d’Appello ha finalmente onerato il giudice di merito di attivare i propri poteri officiosi, oltre a indicare la via della richiesta all’Amministrazione della prova della notifica. Sul piano pratico, resta opportuno – in casi analoghi – avvalersi del servizio Dove quando di Poste Italiane e stampare la ricevuta, così da disporre di una prova certa dell’avvenuta notifica ed evitare di perdere il diritto per una carenza meramente formale. Corte d’Appello di Bari, decreto n. 1317 del 4 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Domanda reiterata di asilo: la Cassazione rafforza il principio di prossimità e individua il giudice competente nel luogo di dimora del richiedente
Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto le domande reiterate di protezione internazionale, consolidando un orientamento di particolare rilievo pratico. La Corte chiarisce che, quando il richiedente non è trattenuto né ospitato in un centro di accoglienza, la competenza territoriale non può essere determinata sulla base della Commissione territoriale che, anche erroneamente, abbia esaminato la domanda. Deve invece trovare applicazione il principio di prossimità, con conseguente individuazione del giudice competente nella sezione specializzata del Tribunale del luogo di dimora o domicilio effettivo del richiedente. L’ordinanza ribadisce che la domanda reiterata costituisce una domanda nuova e autonoma rispetto a quella precedentemente proposta e, pertanto, deve seguire gli ordinari criteri di competenza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008. Ne consegue che un’erronea trasmissione della domanda ad una Commissione territorialmente incompetente non può incidere sulla competenza del giudice, la quale resta ancorata al luogo di effettiva dimora dello straniero. Di particolare interesse è il passaggio con cui la Corte censura l’impostazione secondo cui la competenza dovrebbe dipendere dalle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe per attribuire all’Amministrazione il potere di incidere indirettamente sulla competenza territoriale del giudice, frustrando il diritto di difesa e il diritto ad un ricorso effettivo garantiti dall’art. 24 Cost., dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ordinanza assume inoltre particolare rilievo sotto il profilo nomofilattico, richiamando espressamente il precedente di Cass. n. 24875/2024 e affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi al principio già enunciato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, caratterizzata da una funzione nomofilattica rafforzata. La decisione rappresenta quindi un ulteriore e autorevole tassello nella costruzione di un sistema di competenza territoriale orientato alla tutela effettiva del richiedente asilo, evitando che errori amministrativi nell’individuazione della Commissione territoriale possano tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. L’ordinanza costituisce pertanto un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti le domande reiterate di protezione internazionale, riaffermando che il criterio decisivo resta quello della prossimità al luogo di dimora del richiedente e non quello derivante dalle scelte organizzative dell’Amministrazione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎