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Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.). -------------------------------------------------------------------------------- La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.  Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia. Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti. Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.  Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”. Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’India * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” Vedi le sentenze: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione sussidiaria e diritto al titolo di viaggio: prassi illegittima della Questura di Roma
Due interessanti sentenze in tema di rilascio di titolo di viaggio per cittadini stranieri. In entrambi i casi al ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, veniva rigettata dalla Questura di Roma la richiesta del titolo di viaggio poiché, a detta dell’amministrazione, non sarebbero state allegate delle “fondate ragioni” tali da impedire al ricorrente di richiedere un passaporto del proprio paese.  La prima sentenza è la n. 6621 del 13.4.2026 del Tar Lazio secondo cui “come ritenuto anche in altre vicende (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, n. 1258/2026 e 6400/2023), laddove il titolo già è stato rilasciato in precedenza, l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire cosa è mutato, ma nel caso in esame nulla risulta dal provvedimento gravato“. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6621 del 13 aprile 2026 La seconda sentenza è la n. 5535 del 9.7.2026 del Consiglio di Stato con la quale vengono ribaditi alcuni principi già espressi in precedenza. Tra questi, quello inerente all’onere probatorio, secondo cui “non paiono condivisibili le statuizioni del primo giudice che addossa l’onere probatorio al ricorrente nella delicata materia della protezione internazionale ove deve essere particolarmente avvertito il temperamento del principio dispositivo con metodo acquisitivo. Peraltro, appare assai arduo esigere dall’appellante informazioni più dettagliate e aggiornate sullo stato dei suoi familiari in Cina se ella stessa ha dovuto recidere i rapporti con il Paese di origine per timore di ritorsioni” atteso che “la giurisprudenza amministrativa è molto chiara nel precisare “la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto”. Inoltre, sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “non può di per sé escludersi che i presupposti che hanno indotto l’Amministrazione a concedere la protezione sussidiaria possano al contempo concretare le “fondate ragioni” ai fini dell’ottenimento del titolo di viaggio”. Consiglio di Stato, sentenza n. 5535 del 9 luglio 2027 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Tardella dell’Associazione Progetto Diritti per la segnalazione e il commento.
Protezione sussidiaria a cittadino bengalese di etnia Bedè
Il Tribunale di Perugia, con decreto del 24.6.2026, ha riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadino bengalese appartenente alla minoranza “bedè”. Il Giudice effettua un’attenta disamina della loro condizione e delle discriminazioni nei loro confronti. Sulla base di tali informazioni, ritiene che “sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b) del D.lvo 251/2007 potendo ritenersi che il ricorrente, in quanto appartenente ad etnia che soffre di discriminazioni di fatto diffuse e radicate correrebbe, in caso di rimpatrio, il rischio di essere nuovamente costretto a vivere in condizioni di marginalità sociale, esposto a discriminazioni di fatto e obbligato a vivere in condizioni scarsamente dignitose in ragione della sua appartenenza ad una minoranza senza poter contare su un’efficace protezione da parte delle autorità statuali”. I bedè (o bede o bedey) sono un popolo nomade, conosciuto anche come “gitani di fiume”. “Come tradizione viaggiano spostandosi con barche per 10 mesi all’anno, lavorando come  guaritori o vendendo oggetti. La maggior parte dei Bede vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua 1” . Sono dediti “ad attività tradizionali quali la cattura dei serpenti, spettacoli di magia e servizi di cura magico/spirituali 2” . Dalle fonti disponibili, risulta che alcuni bede, soprattutto le donne della famiglia, siano guaritori tradizionali, ed usino la shinga, un corno di mucca, per curare i pazienti 3.  “Secondo l’ONG locale Gram Bangla Unnayan Committee sono attualmente considerati come degli emarginati, in parte a causa delle loro abitudini alimentari, che contraddicono la tradizione islamica e anche perché le donne non indossano i purdah [veli] e toccano i corpi di pazienti maschi, atti che violano la cultura dominante bengalese-musulmana 4”.  La comunità di bede è gravemente privata di tutti i tipi di bisogni fondamentali di vita, sia sociali che economici. Le limitazioni più significative sono la povertà, l’analfabetismo, il matrimonio prematuro e la mancanza di consapevolezza sulla pianificazione familiare. L’accettazione sociale è rara a causa del loro stile di vita, dei vincoli tradizionali e rituali molto duri per stabilire relazioni con gli altri popoli esterni. Per lo più vivono al di sotto della soglia di povertà. Trascorrono ogni giorno con indicibili dolori e sofferenze. A causa dell’analfabetismo, non sono impegnati con funzioni e altri lavori qualificati. Sono stati eslusi dal sistema economico e dallo sviluppo del Paese 5). Si tratta di “discriminazioni di casta” molto diffuse in Bangladesh ed in tutta l’Asia meridionale 6. La comunita Bede è esclusa da ogni aspetto basilare della vita quotidiana, come il cibo, l’avere un’abitazione, un’educazione, l’accesso alle cure mediche ecc. Circa il 98% dei Bede vive sotto la soglia di povertà, il 95% è analfabeta ed i bambini si sposano ad un’età media di 11 anni 7.  Nonostante alcune ONG abbiano promosso programmi di supporto a popolazioni più povere ed emarginate, nessun programma è stato avviato per la comunità Bede, che continua ad essere di fatto stigmatizzata ed esclusa 8. La maggior parte dei bede non ha accesso all’istruzione 9, ma una minoranza di essi riesce a frequentare la scuola, principalmente grazie all’intervento di ONG che istituiscono scuole mobili su barche, accessibili agli appartenenti di tale etnia, nomadi per tradizione 10.  Tribunale di Perugia, decreto del 24 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. 1. EASO, Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh Panoramica del paese, dicembre 2017, p. 57, ↩︎ 2. Rapporto di ricerca COI Realizzato dall’Ufficio Immigrazione di ARCI nazionale, aggiornato al 15 marzo 2022, All. n. 8 ↩︎ 3. DW, “Bangladesh’s river gypies fighting to preserve their culture”, 13 giugno 2011 ↩︎ 4. EASO, Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh Panoramica del paese, dicembre 2017, p. 58 ↩︎ 5. “Present Social Awareness and Economic Condition of Nomadic Bede Community at Narayanganj District in Bangladesh” in “American Journal of Rural Development”, volume 5/2017 ↩︎ 6. Caste-based discrimination in South Asia, Studio commissionato dalla Commissione UE, giugno 2009 ↩︎ 7. Al Jazeera, “Rough sailing for Bangladesh river-gypsies”, 22 gennaio 2013 ↩︎ 8. Mohammad Sujoun Lasker ed altri, “Lifestyle of the Nomadic River Gypsies and their Threat Narrative: A Tale of Two Villages in Bangladesh”, in “International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources”, marzo 2019 ↩︎ 9. Tamanna Tabassum Kabir, “Everyday Challenges and Overall Social Impact of the Bede Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh” in “Indraprastha Law Review”, vol. 1/2020  ↩︎ 10. DW, “Bangladesh’s river gypies fighting to preserve their culture”, 13 giugno 2011 Si segnala anche il documentario “I nomadi dei fiumi del Bangladesh: i Bede”, pubblicato su YouTube.  ↩︎ -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Mali e violenza indiscriminata: due decreti che riconoscono la protezione sussidiaria
Il Tribunale di Potenza ha riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la cosiddetta clausola della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno. I ricorsi sono stati presentati avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari. Le Commissioni avevano rigettato le domande di protezione internazionale, accogliendo tuttavia le istanze di protezione speciale. L’istruttoria ha comportato un’ampia analisi delle fonti documentali acquisite agli atti, condotta nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, al fine di assicurare un accertamento completo e coerente dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il riconoscimento pertanto si fonda esclusivamente sulla situazione oggettiva del Mali: il Tribunale ha ritenuto provato – attraverso un’ampia istruttoria su fonti internazionali (HRW, ACLED, MINUSMA, ONU, UNHCR) – che la violenza generalizzata nel Paese, aggravata dai due colpi di Stato del 2020-2021, dall’espansione jihadista di JNIM e ISGS e dalle operazioni delle forze armate maliane (anche con mercenari Wagner), è tale da esporre qualsiasi civile a un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica al rientro. Il Tribunale ha richiamato espressamente il caso Elgafaji (CGUE, C-465/07) per escludere la necessità di prova del rischio individuale specifico, data la gravità della situazione contestuale. Tribunale di Potenza, decreti del 22 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Mali * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea e a quelli di Paesi terzi – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)
Protezione sussidiaria per il richiedente pakistano proveniente da Parachinar, zona di violenza indiscriminata e diffusa
Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di protezione sussidiaria avanzata da un cittadino pakistano originario di Parachinar, nel distretto di Kurram (provincia di Khyber Pakhtunkhwa), riconoscendo la sussistenza del danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. In punto di diritto, il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di protezione sussidiaria: “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia (Cass., ord. n. 18130/2017)“. LA SITUAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE A supporto del riconoscimento della protezione, il Tribunale ha attinto in modo approfondito alle più recenti Country of Origin Information (COI), dalle quali emerge un quadro di violenza indiscriminata e diffusa tale da comportare, per i civili, un concreto rischio per la vita per la sola presenza nell’area. Secondo i dati ACLED aggiornati ad aprile 2026, la provincia di Khyber Pakhtunkhwa si conferma tra le aree del Pakistan maggiormente colpite da violenza politica e militante. Le rilevazioni mostrano un incremento significativo degli eventi violenti, degli attacchi a distanza e delle azioni deliberate contro civili, in un contesto segnato dalla persistente attività di gruppi armati – tra cui il Tehrik-i-Taliban Pakistan – e da dinamiche di conflitto transfrontaliero con l’Afghanistan che contribuiscono a destabilizzare ulteriormente la regione. I dati più recenti relativi al 2026 confermano la continuità di tali fenomeni: attentati, attacchi esplosivi e azioni armate hanno causato vittime anche tra la popolazione non combattente, con episodi registrati già nei primi mesi dell’anno. Nel complesso, il controllo statale risulta parziale e la capacità di prevenire gli attacchi appare significativamente compromessa. LA VIOLENZA SETTARIA NEL DISTRETTO DI KURRAM Il caso in esame riguarda specificamente il distretto di Kurram, teatro di una grave escalation di violenza settaria tra comunità sunnite e sciite. Sebbene tale conflittualità non costituisca un fenomeno nuovo per l’area, le rinnovate schermaglie avviate il 21 novembre 2024 hanno assunto proporzioni particolarmente drammatiche. In quella data, uomini armati hanno ucciso almeno 38 viaggiatori sciiti in transito da Parachinar verso Peshawar, nell’area di Ochat (Lower Kurram). Nei giorni immediatamente successivi si sono susseguiti attacchi incrociati tra bande tribali, con incendi di mercati e aree residenziali. Il bilancio degli scontri del 21, 22 e 23 novembre ha raggiunto 82 morti e 156 feriti, di cui 66 sciiti e 16 sunniti. Al momento del cessate il fuoco, imposto il 1° dicembre, il totale delle vittime era salito a 130 morti e 186 feriti – con la precisazione che il numero effettivo dei decessi potrebbe essere sensibilmente superiore, stante la severa limitazione ai movimenti dei media imposta dal coprifuoco governativo. Di fronte a tale situazione, la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) ha definito quella in corso nella regione una “crisi umanitaria”, che ha costretto numerose famiglie a fuggire verso altre zone del Khyber Pakhtunkhwa. Nonostante la conclusione di un accordo di pace, gli attacchi non sono cessati. Il 16 gennaio 2025, un convoglio di aiuti diretto verso Kurram è stato assalito nei pressi di Bagan: 10 persone sono rimaste uccise, tra cui sei autisti, due passeggeri e due militari. Il 17 febbraio 2025, un convoglio di 64 veicoli in viaggio verso Parachinar è stato attaccato in più punti – nelle aree di Char Khail, Uchit Baghan e Mandori – causando 9 morti, tra cui cinque membri delle forze di sicurezza, e 15 feriti. Oltre 35 veicoli sono rimasti intrappolati nella zona. Pur avendo le autorità pakistane ricondotto la violenza agli scontri settari su base territoriale, il quadro presenta una chiara componente terroristica. Il giornalista Mushtaq Yousufzai, citando fonti locali in data 30 dicembre 2024, ha sottolineato che gli attacchi non prendono di mira un gruppo religioso specifico, ma colpiscono indiscriminatamente i residenti locali. In questo senso risulta particolarmente significativo quanto pubblicato il 14 dicembre 2024 da Voice of Khorasan, organo di Al-Azaim Media affiliato allo Stato Islamico della Provincia di Khorasan (ISKP): il suo 35° editoriale ha esortato i giovani sunniti a colpire la comunità sciita, incitando ad azioni di lupi solitari nella regione e oltre, e criticando duramente TTP e talebani per non aver difeso i sunniti a Kurram. La pronuncia del Tribunale di Lecce, per la ricchezza delle COI richiamate e per il rigore nell’applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, costituisce un utile punto di riferimento per situazione analoghe di richiedenti asilo proveniente da tale zona. Tribunale di Lecce, decreto del 13 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale