Protezione sussidiaria e diritto al titolo di viaggio: prassi illegittima della Questura di Roma

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, August 19, 2026

Due interessanti sentenze in tema di rilascio di titolo di viaggio per cittadini stranieri. In entrambi i casi al ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, veniva rigettata dalla Questura di Roma la richiesta del titolo di viaggio poiché, a detta dell’amministrazione, non sarebbero state allegate delle “fondate ragioni” tali da impedire al ricorrente di richiedere un passaporto del proprio paese. 

La prima sentenza è la n. 6621 del 13.4.2026 del Tar Lazio secondo cui “come ritenuto anche in altre vicende (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, n. 1258/2026 e 6400/2023), laddove il titolo già è stato rilasciato in precedenza, l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire cosa è mutato, ma nel caso in esame nulla risulta dal provvedimento gravato“.

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6621 del 13 aprile 2026

La seconda sentenza è la n. 5535 del 9.7.2026 del Consiglio di Stato con la quale vengono ribaditi alcuni principi già espressi in precedenza.

Tra questi, quello inerente all’onere probatorio, secondo cui “non paiono condivisibili le statuizioni del primo giudice che addossa l’onere probatorio al ricorrente nella delicata materia della protezione internazionale ove deve essere particolarmente avvertito il temperamento del principio dispositivo con metodo acquisitivo. Peraltro, appare assai arduo esigere dall’appellante informazioni più dettagliate e aggiornate sullo stato dei suoi familiari in Cina se ella stessa ha dovuto recidere i rapporti con il Paese di origine per timore di ritorsioni” atteso che “la giurisprudenza amministrativa è molto chiara nel precisare “la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto”.

Inoltre, sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “non può di per sé escludersi che i presupposti che hanno indotto l’Amministrazione a concedere la protezione sussidiaria possano al contempo concretare le “fondate ragioni” ai fini dell’ottenimento del titolo di viaggio”.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5535 del 9 luglio 2027

Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Tardella dell’Associazione Progetto Diritti per la segnalazione e il commento.